Scarica questo file PDF
Transcript
Scarica questo file PDF
SOGGETTIVITA’ PASSIVA IRAP: IL PROFESSIONISTA E LA SOCIETA’ DI SERVIZI a cura di Giovanni Valcarenghi e Sergio Pellegrino Premessa occasionale) di lavoro di terzi (nelle forme del L’avvicinarsi del termine di presentazione lavoro dipendente e/o della collaborazione della dichiarazione dei redditi riaccende i coordinata riflettori sul tema della soggettività passiva l’insorgere dell’obbligo di pagamento del IRAP. tributo, per nulla delineato è il caso in cui un Il tema, invero un po’ inflazionato, vanta una soggetto si avvalga dei medesimi fattori dote di pronunce della Cassazione che produttivi giuridicamente in capo a terzi. rischiano, per assurdo, di confondere le idee In tali casi, l’aspetto importante da analizzare agli operatori; infatti, spesso si cercano di è la possibilità del contribuente d influire trarre delle regole generali da sentenze che si sulle modalità organizzative della struttura pronunciano caso, terza, senza che invece rilevi il fatto che la mescolando questioni relative ai principi di stessa comunque apporti un aiuto allo diritto, con altre attinenti il comportamento svolgimento processuale delle parti o le tecniche di 5396/2012). motivazione della sentenza da parte dei Così, appare ormai consolidato il fatto che un Giudici. professionista inserito in uno studio di terzi, Comunque sia, due recenti pronunciamenti si pur beneficiando del supporto di segreteria interessano del tema del professionista con nonché partita IVA autonoma che si avvale di una strumenti anche sofisticati, non debba pagare società di servizi a latere. il tributo. Proviamo ad analizzarle per cercare una linea Il caso tipico è quello del giovane avvocato o direttrice condivisibile. commercialista che collabora stabilmente con su uno specifico uno e della studio continuativa) determinano dell’attività possibilità dotato (Cassazione di di utilizzare autonoma L’organizzazione autonoma ed i mezzi organizzazione; poiché il soggetto non ha forniti da terzi capacità Se, ormai, appare pacifico che la presenza di (governata dal dominus dello studio presso il beni quale è inserito), l’IRAP non è dovuta strumentali indispensabile eccedenti per lo il minimo svolgimento di influenza sulla struttura (Cassazione 15805/2011). dell’attività, così come (in via alternativa) Parimenti, abbiamo anche appreso che il l’impiego stabile (da intendersi come non medico (titolare di partita IVA) che effettua interventi chirurgici all’interno di una clinica creare un valore aggiunto rispetto alla dotata di macchinari, attrezzature, strumenti mera attività diagnostici, dagli strumenti sale operatorie e personale dipendente, non deve pagare l’IRAP in quanto tale organizzazione (senza dubbio intellettuale supportata indispensabili e di corredo del know how del professionista; 2) la sola disponibilità di uno studio, esistente) non soggiace al suo governo, ma rientrando nell’ambito deve rispondere alle direttive della clinica indispensabile per l’esercizio dell’attività presso cui lo stesso medico opera (Cassazione professionale, non integra, in assenza di 9692/2012). lavoro Ma cosa accade quando il professionista si dell’autonoma organizzazione; dipendente, del il minimo requisito avvale di una struttura a lui molto vicina? E’ 3) non è sufficiente che il professionista si proprio il caso che spesso ricorre nel settore avvalga di una struttura organizzata dei professionisti contabili e fiscali che, per le messagli a disposizione da terzi, ma è più spesso anche necessario che questa struttura sia affiancati ad una società di mezzi, che sia autonoma, cioè faccia capo al lavoratore centro elaborazione dati o società di servizi stesso, non solo ai fini operativi ma anche che dir si voglia. sotto i profili organizzativi; disparate ragioni operano 4) il libero professionista che opera come La sentenza 8741 del 10 aprile 2013 amministratore di società o presidente del Con la sentenza n. 8741 del 10 aprile 2013, si è consiglio di amministrazione non va analizzata la posizione di un commercialista soggetto all’IRAP per la parte di ricavo che si avvaleva del supporto di una “sua” netto che risulta da quelle attività, società di elaborazione dati. soltanto se adempie alla funzione senza La sentenza appare interessante perché ricorrere propone una sorta di rassegna, affermando, organizzativa; in particolare che: ad un’autonoma 5) l’IRAP risulta sempre struttura dovuta se il 1) l’IRAP coinvolge una capacità produttiva professionista si avvale in modo non impersonale ed aggiuntiva rispetto a occasionale di lavoro altrui; in particolare quella è stato affermato che: propria (determinata dalla del sua professionista cultura e - rileva la presenza anche di una preparazione professionale), e colpisce un segretaria solo part time (Cassazione reddito 14693/2009); che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa esterna, capace di - rileva la presenza anche di una semplice inserviente dello studio - medico (Cassazione 17598/2011); essere organizzata, quali criteri debba seguire rileva non solo il rapporto di lavoro nello svolgimento del lavoro, quali tempi di subordinato, ma anche quello di lavoro si debbano seguire, ecc. ecc. collaborazione Tale considerazione, nel caso specifico, ha coordinata continuativa e (Cassazione 16628/2011). evidentemente spinto la Cassazione a rinviare la decisione ad altra CTR, affinché Fatte tali precisazioni generali, si osserva che, venisse valutata la situazione particolare del nel caso specifico, la sentenza della CTR non professionista che, trovandosi nell’organo si è soffermata sull’utilizzo, da parte del amministrativo della società (poco incide, contribuente (come invece risultante in via invece, a parere di chi scrive, il fatto che il documentale) di dipendenti o collaboratori e professionista stesso fosse anche membro attrezzature e locali relativi ad una società, di dell’organo di controllo), tradisce l’esistenza cui il contribuente stesso sarebbe stato di una possibile influenza proprio sulle amministratore e sindaco. modalità organizzative della struttura sia Dalla cassazione della pronuncia della pure terza rispetto al professionista. regionale, possiamo evincere, per converso, che la presenza di tali elementi può costituire La sentenza 8962 del 12 aprile 2013 un ostacolo alla non applicazione del tributo. Con la sentenza n. 8962, del 12 aprile 2013, la Ed in particolare, ci sembra decisivo il passo suprema Corte è intervenuta ad analizzare della sentenza ove si afferma che l’utilizzo di una sentenza della Commissione Tributaria strutture organizzate giuridicamente facenti Regionale del Veneto che, accogliendo le capo a terzi soggetti rilevano non solo doglianze dell’Agenzia delle entrate, aveva quando determinano un vantaggio a fini dichiarato non spettante il rimborso IRAP ad operativi (in quanto appare ovvio che un commercialista sia per il fatto che avesse l’utilizzo di fattori produttivi aggiuntivi, sia presentato istanza di condono (motivo che pure in forma indiretta, possa generare un non interessa in questa sede), sia per la benefico effetto sui compensi prodotti), ma circostanza che si avvalesse delle prestazioni quando l’influenza sulla struttura di terzi si di una società di servizi. spinge sino alla possibilità di governarne i Al riguardo, la Cassazione nota che … profili organizzativi. l’ulteriore motivo sollevato dal ricorrente, … Per condensare il concetto in maniera brutale, nel prospettare l’utilizzo, da parte del potremmo dire che rileva la struttura di terzi contribuente, quando decidere documentale, di collaboratori e dei locali autonomamente come tale struttura debba relativi ad una società, di cui lo stesso era il professionista può come risultante in via “amministratore e membro del consiglio di Costituisce onere del contribuente che chieda amministrazione”, soltanto in via occasionale il rimborso dell’imposta asseritamente non e non continuativa, e l’omesso esame di tale dovuta dare la prova dell’assenza delle profilo da parte dei giudici tributari, è, predette condizioni. peraltro, infondato. Alla stregua di tali consolidati principi Invero, premesso che, come più volte chiarito l’impiego non occasionale di lavoro altrui da questa Corte (Cass. 36678/07, SS.UU. deve ritenersi di per sé integrativo del 12108/09, 10240/10, 21122/10), in tema di requisito dell’autonoma organizzazione; si Irap, l’esercizio per professione abituale, veda, in particolare, Cass. 10151/10: “In tema ancorché non esclusiva, di attività di lavoro di IRAP, il ricorso al lavoro di terzi per la autonomo diversa dall’impresa commerciale fornitura di tutti i necessari servizi (dalla costituisce, l’interpretazione telefonia al segretariato) in forma rilevante e costituzionalmente orientata fornita dalla non occasionale, ma continuativa, integra il Corte Costituzionaìe con la sentenza n. 156 presupposto dell’esercizio abituale di una del 2001, presupposto dell’imposta soltanto attività autonomamente organizzata, previsto qualora si tratti di attività autonomamente dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, organizzata. comma 1, non rilevando che la struttura Il requisito dell’autonoma organizzazione, il posta a sostegno e potenziamento dell’attività cui accertamento spetta al giudice di merito professionale del contribuente sia fornita da ed è insindacabile in sede di legittimità se personale dipendente o da un terzo in base congruamente motivato, ricorre quando il ad un contratto di fornitura”. contribuente che eserciti attività di lavoro Ora, la motivazione della decisione di appello autonomo: risulta congrua e sufficientemente articolata, a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile venendo ivi fatte delle affermazioni, in ordine dell’organizzazione, e non sia quindi inserito alla in strutture organizzative riferibili ad altrui organizzazione, con riferimento agli elementi responsabilità ed interesse; esaminati e presi in considerazione nel b) impieghi beni strumentali eccedenti le percorso decisionale (in particolare, il ricorso quantità che, secondo l’“id quod plerumque al lavoro di terzi collaboratori, con carattere accidit”, costituiscono nell’attualità il minimo di continuità, come risultante dai compensi indispensabile per l’esercizio dell’attività versati, per diverse decine di migliaia di lire e anche in assenza di organizzazione, oppure si di euro annuali, nel corso degli anni, con avvalga in modo non occasionale di lavoro carattere sistematico). altrui. Per tali motivi, si conferma la sentenza della secondo asserita inesistenza dell’autonoma commissione tributaria regionale, considerato In sintesi: anche che … laddove poi il contribuente (sul 1) il fatto che i beni strumentali ed i quale gravava l’onere della prova dipendenti facciano capo ad una società dell’assenza delle condizioni indicate dalla di giurisprudenza, trattandosi di istanza di rappresentare elemento certo che faccia rimborso dell’imposta asseritamente non escludere a priori la soggettività IRAP; dovuta) lamenta, in ricorso, il mancato esame 2) più servizi, di per esistono sé non commistioni può tra il della documentazione prodotta in giudizio, il professionista e la società di servizi, più motivo è anche inammissibile, perché il elevato ricorrente – a fronte dell’affermazione della configurare sentenza gravata secondo cui “l’appellato organizzazione; è il rischio l’utilizzo che si possa rilevante della non ha provato… quali siano stati i servizi 3) il semplice fatto di essere socio della prestati dalla società, producendo lo statuto società di servizi non dovrebbe essere della stessa e tutte le fatture emesse con rilevante; l’indicazione delle relative prestazioni” – 4) il fatto di essere amministratore della avrebbe dovuto indicare nel ricorso (e ivi società di servizi, invece, può determinare trascriverle o riassumerle, in ossequio al un elemento di incertezza; principio di autosufficienza) le risultanze di 5) la circostanza che vi siano prestazioni rese causa, trascurate dal giudice di merito, alla cliente che siano del tutto omogenee idonee a dimostrare come egli non si ed interdipendenti tra professionista e avvalesse di collaboratori e consulenti. In società di servizi (nel senso che al cliente difetto di tali indicazioni, il motivo di ricorso si si risolve nella richiesta alla Corte di ulteriormente le cose; rende un unicum) complica procedere ad una rivalutazione diretta delle 6) il fatto che l’attività del professionista e risultanze istruttorie che non può trovare quella della società di servizi siano svolte ingresso in sede di legittimità. nei medesimi distinzioni Conclusioni locali, fisiche, senza evidenti rappresenta una ulteriore complicazione. Come spesso capita di dover riscontrare in Insomma, pur non potendo affermare che tema di soggettività passiva IRAP, anche per l’esclusione da IRAP sia impossibile, ci la vicenda in analisi non è possibile giungere limitiamo a concludere riscontrando che, a delle conclusioni del tutto trancianti; nella normale impostazione che si riscontra tuttavia, qualche elemento di valutazione sul mercato, quella distinzione netta e precisa ricorrente crediamo di poterlo individuare. tra le due posizioni raramente esiste, con la conseguenza che più elevato è il rischio che si professionista rintracci quella possibilità di incidere a livello rispetto a quelle rese dalla società di servizi; organizzativo sulla struttura di terzi, che ad esempio, se il professionista si occupa solo determina l’obbligo di pagamento dell’IRAP. di consulenze, di incarichi in collegi sindacali Certamente, il rischio di cui sopra si e simili, appare maggiormente sostenibile assottiglia sino quasi a scomparire, nelle l’autonomia tra i due soggetti. ipotesi in cui le prestazioni rese dal siano del tutto separate