le novità in tema di immobili
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le novità in tema di immobili
LE NOVITÀ IN TEMA DI IMMOBILI Stefano Spina DETRAZIONI SPESE SU IMMOBILI PROROGA DELLE DETRAZIONI AL 31.12.2016 Sono prorogate le seguenti detrazioni potenziate (co. 74): Risparmio energetico – art.1 co. 344/347 L.296/2006 (65% con limite variabile) Schermature solari – art.1 co.47 lett. a) L.190/2014 (65% con limite € 92.308) Impianti a biomasse ed altri sistemi efficienti – art.1 co.47 lett. a) L.190/2014 (65% con limite € 46.154) Adeguamento antisismico per zone a rischio – art.16 bis co.1 bis DL 63/2013 (65% con limite € 96.000) 2 DETRAZIONI SPESE SU IMMOBILI PROROGA DELLE DETRAZIONI AL 31.12.2016 Sono prorogate le seguenti detrazioni potenziate (co. 74): Recupero edilizio – art. 16-bis TUIR (50% con limite € 96.000 per intervento e unità) Acquisto immobili ristrutturati – art. 16-bis co. 3 TUIR (50% con limite 25% del prezzo di acquisto ed importo massimo € 96.000) Acquisto mobili e grandi elettrodomestici – art. 16 co. 2 DL 63/2013 (50% con limite € 10.000) 3 DETRAZIONI SPESE SU IMMOBILI SISTEMI DI CONTROLLO A DISTANZA Viene introdotta una detrazione pari al 65% delle spese effettuate per (co. 88) il controllo da remoto degli impianti: di riscaldamento, di produzione acqua calda, di climatizzazione. Condizioni: mostrare i consumi e le temperature di regolazione, consentire l’accensione, lo spegnimento e la regolazione. 4 DETRAZIONI SPESE SU IMMOBILI SISTEMI DI CONTROLLO A DISTANZA Ambito temporale Spese sostenute 1.1 – 31.12.2016 Adempimenti Sito ENEA Bonifico Condizioni 65 % spesa massimale ?? 5 DETRAZIONI SPESE SU IMMOBILI PARTI COMUNI EDIFICI CONDOMINIALI Le detrazioni fiscali conseguenti alle spese di riqualificazione energetica sostenute, nel periodo 1.1 – 31.12.2016, su parti comuni condominiali, dei soggetti che si trovano nella «no tax area» (co. 74): pensionati con reddito inferiore € 7.500 o reddito di terreni non superiore € 185,92, reddito lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore € 8.000, reddito complessivo non superiore € 8.000 possono cedere il proprio credito ai fornitori che hanno effettuato l’intervento. Un apposito provvedimento disciplinerà la cessione. 6 DETRAZIONI SPESE SU IMMOBILI DETRAZIONE MOBILI GIOVANI COPPIE Le coppie costituite da coniugi o conviventi more uxorio (co. 75): che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni almeno uno dei componenti non supera 35 anni che hanno acquistato un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale possono beneficiare di una detrazione per l’acquisto dei mobili e degli arredi per l’unità acquistata. La detrazione non è cumulabile con il bonus mobili. 7 DETRAZIONI SPESE SU IMMOBILI DETRAZIONE MOBILI GIOVANI COPPIE Ambito temporale Spese sostenute 1.1 – 31.12.2016 Adempimenti Bonifico Condizioni 50 % spesa massimale € 16.000 ripartita in 10 rate 8 DETRAZIONI SPESE SU IMMOBILI DETRAZIONE IVA ACQUISTO ABITAZIONI L’IVA sull’acquisto di abitazioni – anche non abitazioni principali - è detraibile alle seguenti condizioni (co. 56): devono essere vendute dalle imprese che le hanno costruite (o ristrutturate ??) il rogito deve essere fatto dal 1.1.2016 al 31.12.2016 immobili a destinazione residenziale in classe energetica A o B. 9 DETRAZIONI SPESE SU IMMOBILI DETRAZIONE IVA ACQUISTO ABITAZIONI Ambito temporale Rogiti 1.1 – 31.12.2016 Adempimenti Dimostrazione del pagamento dell’IVA Condizioni 50 % IVA massimale illimitato ripartita in 10 rate 10 DETRAZIONI SPESE SU IMMOBILI CREDITO IMPOSTA SICUREZZA Le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di impresa o lavoro autonomo) potranno beneficiare di un credito d’imposta per le spese (co. 982): sostenute ai fini dell’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Un apposito provvedimento disciplinerà la cessione. 11 MODIFICHE IMU E TASI ABITAZIONI CONCESSE A PARENTI Viene prevista una riduzione ex lege del 50% dell’IMU per (co. 10): unità immobiliari (eccezione A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado utilizzate da questi ultimi come abitazione principale Ulteriori condizioni: il contratto di comodato deve essere registrato il comodante deve possedere un solo immobile in Italia (ad eccezione di altro immobile – non A/1, A/8, A/9 – posseduto nello stesso comune e adibito ad abitazione principale) il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare nello stesso comune Obbligo di attestare la condizione nella dichiarazione IMU. 12 MODIFICHE IMU E TASI ESENZIONE TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE A decorrere dal 2016 è esentato da TASI (co.14): il possessore l’utilizzatore (in caso di locazione o altra detenzione) delle unità immobiliari (non A/1, A/8 o A/9) e relative pertinenze (una per categoria) adibite ad abitazione principale. In caso di unità locata il possessore (che non usufruisce dell’esenzione) versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all’anno 2015. 13 MODIFICHE IMU E TASI ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI A decorrere dal 2016 sono esentati da IMU i terreni agricoli (co. 10): posseduti e condotti dai CD e IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. 28.12.2001 n. 448, a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. 14 MODIFICHE IMU E TASI ALTRE NOVITÀ IMU E TASI IMU terreni montani (co. 13) A decorrere dal 2016 ai fini dell’esenzione IMU sui terreni montani, vengono ripristinati i criteri individuati dalla C.M. n. 9 del 14.3.1993. Termine per l’invio delle delibere (co. 10) Il termine per l’invio delle delibere, valide per l’anno in corso sia per IMU che per TASI, è anticipato, a partire dal 2016, al 14.10 in luogo del 21.10. 15 MODIFICHE IMU E TASI ALTRE NOVITÀ IMU E TASI Maggiorazione TASI (co. 28) I comuni possono mantenere, con espressa deliberazione del consiglio comunale, la maggiorazione TASI dello 0,8% anche per l’anno 2016 alle medesime condizioni previste per gli anni precedenti. IMU e TASI immobili a canone concordato (co. 53-54) A decorrere dal 2016 l’aliquota IMU e TASI per gli immobili a canone concordato ex L.431/98 è ridotta al 75%. 16 MODIFICHE IMU E TASI ALTRE NOVITÀ IMU E TASI Aliquota TASI fabbricati merce (co. 14) A decorrere dal 2016 per i fabbricati merce: costruiti e destinati dall’impresa costruttrice (o ristrutturatrice) alla vendita, fintanto che permane tale destinazione, e non siano in ogni caso locati. L’aliquota base è dello 0,1 % con possibilità (a discrezione dei comuni) di: azzerarla, aumentarla allo 0,25%. 17 MODIFICHE IVIE ESENZIONE IVIE L’IVIE non è dovuta per (co. 16): abitazioni principali e relative pertinenze, case coniugali assegnate al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità che in Italia risultano censite nelle categorie A/1, A/8 o A/9 (per le quali si applica l’aliquota dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200). 18 MODIFICHE CATASTO RENDITE CATASTALI IMMOBILI GRUPPO D ED E Dalla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale, censibili nelle categorie D ed E sono esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (co. 21-23). Dal 1.1.2016 si possono rettificare le rendite con i seguenti effetti: gli atti di aggiornamento presentati entro il 15.6.2016 hanno effetto (ai fini IMU e TASI) dall’1.1.2016; quelli presentati successivamente hanno effetto dall’1.1.2017. 19 MODIFICHE CONTRATTI DI LOCAZIONE REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE Il locatore è obbligato alla registrazione del contratto (art. 13 L. 431/98) - (co. 59): nel termine perentorio di 30 giorni e nei successivi sessanta deve darne comunicazione: al conduttore, all’amministratore del condominio (la comunicazione vale come obbligo di tenuta dell’anagrafe condominiale ex art. 1130 n. 6 c.c.). 20 LEASING ABITATIVO CONTRATTO DI LEASING ABITATIVO Viene introdotto un nuovo contratto di leasing per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale dell’utilizzatore che preveda (co. 76-83): la messa a disposizione del fabbricato per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto sia del prezzo di acquisto o costruzione che della durata del contratto, la facoltà, da parte dell’utilizzatore, di acquistare, alla scadenza del contratto, l’unità immobiliare ad un prezzo predefinito. 21 LEASING ABITATIVO CONTRATTO DI LEASING ABITATIVO In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore la società di leasing: ha diritto alla restituzione del bene è tenuta a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita del bene dedotto quanto ancora da pagare. Il conduttore può chiedere la sospensione delle rate per non più di una volta e per un periodo massimo di 12 mesi in presenza di determinate condizioni. 22 LEASING ABITATIVO DETRAZIONI IN CAPO AL CONDUTTORE In caso di leasing abitativo per abitazione principale spetta la detrazione per oneri ex art.15 TUIR (19%) con i seguenti limiti annui: € 8.000 per i canoni, € 20.000 per il riscatto finale. La detrazione spetta: per giovani di età inferiore a 35 anni, con reddito complessivo, all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria abitativa, non superiore ad € 55.000, che non siano titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. 23 LEASING ABITATIVO AGEVOLAZIONI IMPOSTA REGISTRO In caso di: cessione di unità abitative a società di leasing che i cui utilizzatori le destinano ad abitazioni principali cessioni dei contratti di cui sopra si applica l’imposta di registro con aliquota del 1,5 %. Le caratteristiche per l’agevolazione “prima casa” sono riferite all’utilizzatore finale e non alla società di leasing. 24 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA ESTENSIONE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA Le agevolazioni prima casa spettano anche nel caso in cui l’acquirente risulti, al momento dell’acquisto della nuova abitazione (co. 55), titolare di altra abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto. In mancanza di tale alienazioni l’acquirente deve corrispondere l’imposta in misura ordinaria, gli interessi ed una sovrattassa del 30%. 25 IMPOSTA DI REGISTRO NOVITÀ IMPOSTA DI REGISTRO Trasferimento terreni agricoli (co. 905) L’aliquota per il trasferimento di terreni agricoli senza agevolazioni passa, dal 1.1.2016, dal 12% al 15%. Agevolazione piccola proprietà contadina (co. 906 e 907) Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina si applicano ai trasferimenti a favore di: coniuge e parenti in linea retta, conviventi con chi avrebbe i requisiti per accedere all’agevolazione, purché già proprietari di terreni agricoli. 26