TRIBUNALE DI MILANO - Giurisprudenza delle imprese
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TRIBUNALE DI MILANO - Giurisprudenza delle imprese
Sezione specializzata in materia di impresa Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati dott. Vincenzo Perozziello Presidente dott. Guido Vannicelli giudice relatore ed estensore dr.ssa Maria Antonietta Ricci giudice ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. di reclamo avverso l'ordinanza emessa in data 13/6/2015 dal g.d. della causa n. 20776/16 R.g. iscritto al n. 37941 / 2016 R.g. e promosso in data 24/6/2016 da OIL SYSTEM S.R.L. (C.F. 03424070245), elettivamente domiciliata presso il procuratore e difensore avv. Monica CERAVOLO reclamante contro ANDREA FRANCESCO ZAVANONE (C.F.ZVNNRF65R10F205N), elettivamente domiciliato presso il procuratore e difensore avv. Stefano L. DALDOSSO resistente Il Collegio, letti gli atti e i documenti di causa, sentiti i procuratori delle parti all'udienza camerale del 21/7/2016, a scioglimento della riserva assunta all’esito di tale udienza, RILEVATO A. che, per quanto attiene alla originaria prospettazione della ricorrente, e più in generale delle posizioni delle parti, va qui riprodotta l'esposizione fattane 1 http://bit.ly/2hH49cB Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407 TRIBUNALE DI MILANO all'effettivo tenore del ricorso introduttivo depositato l'8/4/2016: "(...) con ricorso depositato il 7.4.2016 OIL SYSTEM SRL ha svolto -quale cessionaria di credito in origine sorto in capo a OIL SERVICE SRL- richieste cautelari ante causam ex art. 671 cpc fino alla concorrenza di euro 500.000,00 nei confronti di ANDREA ZAVANONE, o quanto al fumus, illustrando che: o la propria dante causa, OIL SERVICE SRL, contattata nel giugno 2010 dallo ZAVANONE, quale amministratore di SELENE SRL, per la realizzazione di opere edili necessarie per la costruzione di una stazione di servizio in via Corelli a Milano, aveva poi sottoscritto il relativo contratto (recante la data del 25.5.2010, cfr. doc.1 ricorrente) quale contratto di subappalto con la SRL DARMA (anch’essa facente capo allo ZAVANONE, figurante quale suo legale rappresentante nel medesimo contratto di subappalto), la DARMA risultando poi sottoscrittrice del contratto di appalto relativo alle stesse opere stipulato con la committente SELENE l’11.6.2010 (cfr. doc.2 ricorrente), così lo ZAVANONE avendo realizzato una interposizione tra la committente (SELENE) e la effettiva appaltatrice (OIL SERVICE), tramite la apparente subappaltante (DARMA), interposizione di per sé priva di contenuto economico (come denotato in particolare dall’oggetto sociale di DARMA, concernente attività di autolavaggio, e dalla mancata indicazione, nel contratto di appalto tra SELENE e DARMA, del corrispettivo pattuito, essendo poi il contratto di appalto stato stipulato in data successiva a quello di subappalto) e volta al solo fine di configurare quale debitore di OIL SERVICE la DARMA, rivelatasi in seguito inadempiente non solo rispetto al pagamento delle fatture emesse da OIL SERVICE ma anche rispetto al pagamento delle cambiali ipotecarie emesse in favore di OIL SYSTEM in occasione di apposito piano di rientro stipulato tra le parti dopo la cessione del credito (cfr. doc.5 ricorrente), cambiali rimaste impagate tranne che per minima parte e rispetto alle quali gli immobili di DARMA sono risultati incapienti, sugli stessi insistendo già procedura esecutiva instaurata da BANCO POPOLARE SPA, creditore ipotecario di primo grado per l’importo di euro 500.000,00 a fronte di un compendio immobiliare valutato nella procedura esecutiva di valore pari ad euro 350.000,00, mentre poi, quanto al credito di DARMA verso SELENE derivante dal contratto di appalto “interposto”, lo stesso è risultato non più 2 http://bit.ly/2hH49cB Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407 nell'ordinanza reclamata (20776/16), parendo al collegio ineccepibilmente aderente o e delineando quindi una responsabilità dello ZAVANONE, quale amministratore anche di fatto delle due società coinvolte nell’operazione (SELENE e DARMA), ex artt. 2476, 2497 2043 cc per aver indebitamente “preordinato la traslazione dell’ingente debito di SELENE, società patrimonializzata e che avrebbe goduto dei vantaggi dell’opera (….), su DARMA, già indebitata, avviandola consapevolmente al dissesto, ai danni della ricorrente”; o quanto al periculum, richiamando, sul piano soggettivo, il carattere truffaldino dell’intera operazione architettata dallo ZAVANONE, e, sul piano oggettivo, lo svuotamento di SELENE (rilevante cespite facente capo allo ZAVANONE) da ultimo conseguente ad ipoteca concessa nell’agosto 2015 da SELENE a società di factoring a fronte di un finanziamento per euro 200.000,00; il ricorso è stata contrastato dal resistente ZAVANONE, il quale: o ha contestato il fumus della prospettazione avversaria, in particolare: producendo copia del contratto di appalto tra SELENE e DARMA recante indicazione del corrispettivo pattuito (cfr. doc.1 resistente) e affermando che tale corrispettivo è stato saldato da SELENE con pagamenti infra-esercizio, come tali non rilevabili in sede di bilancio annuale; negando, in sostanza, il carattere fraudolento della operazione, in particolare DARMA essendo -all’epoca della stipulazione dei contratti- soggetto in grado di offrire garanzie patrimoniali adeguate (e comunque superiori a quelle che avrebbe potuto offrire SELENE) alla creditrice, senza che tali garanzie siano poi diminuite in dipendenza di atti di dispersione, essendosi solo verificata una diminuzione del valore degli immobili (come ricavabile dai dati di cui all’atto di pignoramento immobiliare ad istanza di BANCO POPOLARE, doc.11 ricorrente); o ha negato la ricorrenza di periculum, in particolare la situazione di SELENE essendo stata riportata alla normalità anche attraverso le operazioni di finanziamento censurate ex adverso; (...)"; B. che il giudice cautelare di prime cure ha respinto l'istanza di sequestro conservativo "dovendosi al riguardo considerare, con valenza assorbente rispetto alle altre questioni discusse tra le parti: quanto al fumus, o che, in primo luogo, non paiono ricorrere univoci elementi in ordine al preteso carattere fraudolento della indicazione, da parte dello ZAVANONE, di DARMA quale subcommittente della dante causa della ricorrente, in particolare, 3 http://bit.ly/2hH49cB Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407 sussistente all’atto del pignoramento presso terzi tentato da OIL SYSTEM nel 2015 (cfr. doc.11 ricorrente) e neppure risultante dai bilanci delle due società; non essendo stati offerti dalla ricorrente specifici riscontri né quanto a una situazione patrimoniale di DARMA -nel 2010- deteriore rispetto a quella di SELENE né quanto a successive iniziative gestorie dello ZAVANONE, quale subentrato amministratore di DARMA, volte in danno dei creditori; o che, poi, il preteso carattere fraudolento della intera operazione, neppure pare ricavabile in via univoca dagli elementi illustrati in udienza dalla difesa della ricorrente quanto a vicende di altre società di pertinenza dello ZAVANONE, trattandosi di elementi indiziari di per sé non dirimenti rispetto ai profili appena sopra evidenziati; quanto al periculum, che il paventato svuotamento del patrimonio del resistente e in particolare della consistenza del suo cespite rappresentato dalle quote di SELENE, è stato smentito dal resistente (cfr. pagg. 9 e ss memoria), senza che la ricorrente abbia poi fornito elementi di segno contrario (...)"; RITENUTO C. che alla luce di quanto precede, non pare dubbio che la domanda di merito prospettata in ricorso dalla OIL SYSTEM s.r.l. -la cui individuazione è preliminare alla valutazione delle esigenze cautelari, dovendosene vagliare la strumentalità e soprattutto il fumus di fondatezza- era di carattere squisitamente extracontrattuale (ex artt. 2476 co. 6° e 2043 c.c.), in quanto espressamente imperniata sul danno diretto arrecato all'originaria creditrice OIL SERVICE s.r.l. dallo ZAVANONE (quale amministratore di fatto della subcommittente DARMA s.r.l. e al contempo amministratore di diritto della committente 'finale' SELENE s.r.l.) per aver "architettato l'intera operazione , usando la società Darma come un mero diaframma tra Selene e l'impresa costruttrice, al fine preordinato di non pagare il corrispettivo delle opere"1; che infatti anche il tema dell'effettivo pagamento del corrispettivo, introdotto dal resistente mediante la produzione della copia completa del contratto di appalto fra SELENE e DARMA (contratto che la ricorrente assumeva invece -sulla base di documentazione rivelatasi incompleta- sostanzialmente fittizio perché successivo al 1 Così ancora la ricorrente alla pag. 5 del ricorso depositato l'8/4/2016. 4 http://bit.ly/2hH49cB Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407 a fronte delle deduzioni del resistente circa la presumibile stima del valore del patrimonio immobiliare di DARMA all’epoca dei fatti (cfr. pag.8 memoria difensiva), s.r.l. all'udienza del 20/4/2016, non ha condotto ad una espressa o almeno inequivoca riformulazione della domanda sottostante, essendosi in quella sede la ricorrente comunque limitata ad insistere per l'accoglimento del ricorso; D. che pertanto la prospettazione espressamente riformulata dalla reclamante solo nell'atto introduttivo della presente fase, tale per cui sarebbero contestate allo ZAVANONE tutte le condotte "che hanno provocato nel tempo il depauperamento della società debitrice [DARMA s.r.l.] ed il conseguente venir meno della garanzia patrimoniale da questa offerta", deve ritenersi espressione di una azione e domanda affatto nuova da quella originariamente dedotta, dalla quale si distingue sia per i fatti costitutivi (successivi alla stipulazione del subappalto) che la sorreggono2 che per il titolo giuridico (esplicitamente individuato ora nell' "applicazione analogica dell'art. 2394 c.c."3) posto a suo fondamento; E. che ritiene quindi il Collegio: - da un lato, di non poter entrare nel merito della (verosimiglianza della) domanda prospettata in sede di reclamo e quindi dell'istanza di sequestro su di essa fondata, in quanto appunto inammissibilmente nuova e diversa rispetto a quella sulle quali si è pronunciato il primo giudice, - domanda che, anche nelle sue implicazioni cautelari, la ricorrente potrà semmai proporre in altra sede, con i correlativi oneri di prova dei fatti di depauperamento, occultamento e dispersione patrimoniale dedotti conseguenti alla sua natura extracontrattuale, - e dall'altro di aderire, nello scrutinio del fumus della domanda (e inerente cautela) originaria qui unicamente esaminabili, alle pertinenti considerazioni del primo giudice sopra integralmente richiamate, alle quali va peraltro aggiunto che la OIL SERVICE s.r.l. -resasi cessionaria il 27/1/2012 dalla OIL SYSTEM s.r.l. 2 Individuati nel gravame, oltre che nella pretesa assenza di giustificazione economica del (sub)appalto, nella mancata riscossione del credito verso SELENE s.r.l. derivante dall’appalto (o subordinatamente appropriazione delle relative somme), nella mancata rilevazione a bilancio del credito derivante dall’appalto e nell'affitto a prezzo vile di pare degli immobili di DARMA s.r.l. ad altra società correlata in conflitto di interessi. 3 Le citazioni in corsivo sono tratte dalle pagg. 5 e seg. dell'atto di reclamo. 5 http://bit.ly/2hH49cB Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407 subappalto e privo di corrispettivo) e contestato dal difensore della OIL SYSTEM neppure era legittimata ad agire contro lo ZAVANONE al diverso titolo extracontrattuale dedotto a fondamento dell'istanza di sequestro; RITENUTO PERTANTO F. che il reclamo va respinto con assorbimento di ogni altra questione, e la OIL SYSTEM s.r.l. condannata a rifondere ad Andrea F. ZAVANONE le spese del grado nella congrua misura di complessivi € 2.100,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge, P. T. M. visto l'art. 669 terdecies c.p.c. 1) rigetta il reclamo; 2) condanna la OIL SYSTEM s.r.l. a rifondere a Andrea Francesco ZAVANONE le spese del procedimento di reclamo, che liquida in € 2.100,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge; 3) manda la Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, per via telematica. Così deciso in Milano, il 21 luglio 2016 il Presidente (Vincenzo Perozziello) 4 Come chiaramente si desume dal doc. 5 ric. 6 http://bit.ly/2hH49cB Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407 dell'intero e solo credito contrattuale al corrispettivo del contratto di subappalto4-