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federfarma federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani Roma, 21 dicembre 2012 Uff.-Prot.n° UL/BF/20221/469/F7/PE Oggetto: Attuazione direttiva ritardi nei pagamenti. D.Lgs. 192/2012. ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLE UNIONI REGIONALI SOMMARIO: E’ stato emanato il Decreto Legislativo, 9 novembre 2012 n. 192 attuativo della 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Il decreto si applica ai contratti conclusi a partire dal 1° gennaio 2013 PRECEDENTI: Circolari Federfarma n.92 del 14 febbraio 2003; n.92 del 1°marzo 2012 ________________________________ Federfarma informa che è stato emanato il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, attuativo della direttiva 2011/7/UE sui ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15/11/2012 n. 267. Per quanto riguarda il settore delle farmacie, in linea generale, le disposizioni in esame si dovrebbero applicare ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione, sia nei rapporti con ASL/Regione sia nei rapporti con i privati (fornitori). Tuttavia, attualmente, sussiste un ostacolo di non poco conto che si potrebbe frapporre all’applicazione della nuova normativa alle farmacie, per la dispensazione dei farmaci in regime convenzionale. Infatti, l’art. 3 del medesimo decreto dispone che la normativa è applicabile solamente alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013, data successiva alla sottoscrizione della Convenzione farmaceutica nazionale di cui al DPR 371/1998. In ogni caso, è opportuno rammentare che tale questione non è nuova, in quanto anche la precedente normativa, emanata nel 2002, affermava che “Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002”. Anche in tal caso la Convenzione farmaceutica era stata sottoscritta precedentemente. Infatti, una parte della giurisprudenza ed in particolare il Tribunale di Latina, (sent. 27/1/2011), il Tribunale di Roma (sent. 5422 del 15/3/2012 e sent. 8363 del 15/4/2011), il TAR Reggio Calabria, (sentenza n.471/2008), il Tribunale di Palermo, (sent. 27 agosto 2007), il TAR Lazio, (sent. n. 1379/2004) non hanno ritenuto applicabile la direttiva alle farmacie proprio perché la Convenzione farmaceutica è antecedente a quella data. Invece, in senso favorevole alla applicabilità della direttiva alla convenzione, si rinvengono tre sentenze (Tribunale Nocera inferiore n. 1244/2006; Tribunale Reggio Calabria n.656/2008; Tribunale Salerno n.760 del 5/4/2012). Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:[email protected] Cod. Fisc. 01976520583 In definitiva , sussistendo una giurisprudenza controversa, la Federfarma ritiene che la problematica debba essere definitivamente risolta con il rinnovo della Convenzione farmaceutica, ormai scaduta da anni, in quanto le Regioni (soggetti firmatari del futuro accordo) non possono disattendere una direttiva Europea. Non rinnovare la Convenzione significa, non solo non tener conto dei numerosi cambiamenti che il mondo della farmacia ha subito in questi anni, ma anche disattendere ben due direttive europee sui ritardi dei pagamenti che sono state emanate negli ultimi 10 anni. Certamente, il decreto si applicherà a tutti gli altri accordi con i fornitori e con le ASL/Regioni sottoscritti successivamente al 1 gennaio 2013 (ed es. Accordi che regolano la distribuzione per conto, l’assistenza integrativa, il servizio CUP ecc.) Infine, si ricorda che il regime di pagamento del prezzo prodotti agricoli e alimentari da parte delle farmacie ai fornitori è oggi disciplinato, come noto, dall’art. 62 D.L. 1/2012 (cfr. Circolare Federfarma n. 384 del 22 ottobre 2012). Di seguito si illustrano le nuove disposizioni. TERMINI DI PAGAMENTO Le nuove disposizioni in materia di termini di pagamento prevedono un regime differenziato a seconda che si riferiscano a transazioni commerciali tra imprese (es. farmacia/distributore) ovvero nei rapporti tra farmacia e ASL Transazioni commerciali tra imprese Il termine legale, decorso il quale (dal giorno successivo) scattano automaticamente gli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, corrisponde a 30 giorni che decorrono dalla data: di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (a tal fine, eventuali richieste di integrazione o modifica formali non hanno effetto); di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento ovvero quando tale data è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta di pagamento in epoca non successiva a tale data. Ad ogni buon conto, è bene chiarire che il decreto citato consente alle parti (ad es. distributore e farmacia) di stabilire liberamente un termine superiore a quello di 30 giorni. In particolare, può essere pattuito un termine fino ad un massimo di 60 giorni senza alcuna formalità. Inoltre, potranno essere concordati termini di pagamento anche superiori a 60 giorni a condizione che siano espressamente pattuiti (e provati per iscritto). La clausola della dilazione di pagamento oltre i 60 giorni è valida se non sia gravemente iniqua per il creditore. Rapporti tra farmacia e enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria Per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, il termine legale è raddoppiato rispetto alle transazioni commerciali tra imprese. Pertanto, negli accordi sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2013, al massimo può essere previsto un termine di pagamento 60 giorni (non ulteriormente dilazionabili). Ovviamente, è consentito alle ASL o alle Regioni, all’atto del rinnovo degli accordi sottoscritti, confermare tempi di pagamento più brevi rispetto al termine massimo di 60 giorni previsto dalla legge. Preme sottolineare che la previsione di un così elevato alto tasso di interesse in caso di ritardo del pagamento (Tasso BCE + 8%), è diretta ad incentivare la puntualità del pagamento stesso, soprattutto in un momento di crisi economica e finanziaria delle Regioni, che potrebbe portare a nuovi ritardi di pagamento da parte delle ASL, anche in territori dove attualmente le farmacie sono pagate con puntualità. INTERESSI MORATORI E SPESE DI RECUPERO Nei Rapporti con la Asl /regione gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese, invece , è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso da quello legale a condizione che non risulti gravemente iniquo per il creditore. Gli interessi legali di mora corrispondono al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali maggiorato di otto punti percentuali (Tasso BCE + 8%). Nei casi in cui il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta inoltre, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 € a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la possibilità di provare un danno maggiore, che può ricomprendere i costi di assistenza (spese legali) per il recupero del credito. CLAUSOLE GRAVEMENTE INIQUE Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. La nullità della clausola può essere dichiarata dal giudice anche d’ufficio, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui: il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza; - la natura della merce o del servizio oggetto del contratto; l’esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all’importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero. Si considera in ogni caso gravemente iniqua (non è ammessa prova contraria) la clausola che esclude l’applicazione di interessi di mora. Si presume invece (salvo prova contraria) che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero. Viene infine estesa la legittimazione attiva in capo alle associazioni di categoria degli imprenditori, a cui viene riconosciuta la possibilità di richiedere al giudice competente di accertare la grave iniquità delle condizioni generali concernenti tutte queste ipotesi e di inibirne l’uso. Cordiali saluti. IL SEGRETARIO Dott. Alfonso MISASI IL PRESIDENTE Dott.ssa Annarosa RACCA Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.