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L’IVA NEI RAPPORTI
CON L’ESTERO
Studio Tributario Paolo Parodi
Principi generali in
materia di IVA
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DPR 633/1972:
PRESUPPOSTI E CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI
1) PRESUPPOSTI
2) OPERAZIONI
- OGGETTIVO
-  SOGGETTIVO
-  TERRITORIALE
(artt. 2 – 3)
(artt. 4 – 5)
(art. 7 – 7septies)
IN CAMPO APPLICAZIONE IVA
- IMPONIBILI
(art. 1)
-  NON IMPONIBILI
(artt. 8 – 8bis – 9, 41
DL 331)
-  ESENTI
(art. 10)
FUORI CAMPO APPLICAZIONE O ESCLUSE
-  PER CARENZA DI UNO DEI 3 PRESUPPOSTI
-  PER ESPRESSA PREVISIONE NORMATIVA
(ad es. art. 15)
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ATTIVITA’ SVOLTA DA ENTI NON COMMERCIALI
art. 4, co. 4 e 5, DPR 633/1972
ü  sono soggetti passivi IVA solo quando effettuano
in via non occasionale operazioni commerciali o agricole.
ü  per le operazioni effettuate nell’ambito della propria
attività istituzionale restano estranei all’ambito di
applicazione del tributo.
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ATTIVITA’ SVOLTA DA ENTI NON COMMERCIALI
D.L. 179/12, art. 38 co. 2 lett. a)
Viene espressamente inserita nell’art. 4 del Dpr 633/72 la
previsione secondo la quale
sono escluse da Iva
«le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle
province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico
nell'ambito di attività di pubblica autorità»;
Trattasi di principio già presente nella Direttiva 112/06 e
comunque mitigato dal fatto che si deve comunque trattare di
attività la cui esclusione da Iva non genera fenomeni distorsivi
della concorrenza e che non sono comprese nell’elenco di quelle
considerate commerciali anche se esercitate da enti pubblici
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COMMERCIALITA’ IVA
(VI DIR. E ART. 4 DPR 633/72)
n 
ESCLUSIONE PER
¨  ATTIVITA
SVOLTE IN VESTE DI PUBBLICA
AUTORITA’
¨  A CONDIZIONE CHE NON GENERINO FENOMENI
DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA
n 
CONDIZIONE PER LA COMMERCIALITA’
¨  RICOMPRENSIONE
NELL’ELENCO ART. 4
¨  SINALLAGMA CONTRATTUALE
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ATTIVITA’ COMMERCIALI AI FINI
IVA PER LEGGE
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita
Erogazione di acqua, fognatura e depurazione, gas e energia
elettrica
Gestione fiere ed esposizioni a carattere commerciale
Gestione spacci aziendali, mense e somministrazione pasti
Trasporto e deposito merci
Trasporto di persone
Organizzazione viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere e
di alloggio
Servizi portuali e aeroportuali
Pubblicità commerciale
Telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari
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ATTIVITA’ COMMERCIALI UNIVERSITA’
n 
n 
n 
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n 
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n 
n 
Prestazioni di ricerca in genere per conto di Enti pubblici e privati
Contratti-commesse per la ricerca con la Comunità Europea
Prestazioni didattiche e di consulenza per conto di enti pubblici e privati
Prestazioni per analisi, prove, controlli ecc.
Proventi per sponsorizzazioni ed attività pubblicitaria
Proventi derivanti dall'organizzazione di convegni, congressi e corsi
Diritti d'autore ed attività editoriale
Prestazioni rese nell'esercizio di attività sanitarie
Locazioni di aziende
Attività alberghiera e somministrazione di alimenti e vivande
Cessione di beni
Attività agricola
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Art. 6, DPR 633/1972:
MOMENTO IMPOSITIVO per le operazioni interne
può essere considerato come un quarto presupposto d’imposta:
PRESUPPOSTO TEMPORALE
CESSIONE DI BENI
- Beni mobili momento di consegna
o spedizione del bene
PRESTAZIONE DI SERVIZI
- Beni immobili stipula del contratto traslativo
della proprietà o di altro diritto
reale
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pagamento del corrispettivo
REGOLE GENERALI
DISTINZIONE FRA CESSIONI E PRESTAZIONI (ris. 220/E/07)
- Sono fondamentali le clausole contrattuali : rileva dunque, nei casi limite, il
profilo soggettivo più di quello oggettivo
- Cessioni di beni con posa in opera : scopo principale del contratto è il bene,
mentre l’esecuzione dell’opera è diretta esclusivamente ad adattare il bene alle
esigenze dell’acquirente; il bene è prevalente – sia per funzione che per valore
economico – rispetto all’opera
- Prestazioni di servizi : la volontà contrattuale è quella di addivenire ad un
risultato nuovo e diverso, il prodotto consegnato ha caratteristiche
completamente diverse da quello fabbricato in serie, il rischio d’impresa è a
carico dell’appaltatore
- Casistiche particolari : hardware, software e commercio elettronico diretto
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REGOLE GENERALI
CESSIONI DI BENI
- Il momento di effettuazione dell’operazione si realizza con la consegna o
spedizione
Spedizione = consegna dei beni al vettore
Cessioni con clausola «franco magazzino venditore» : l’operazione si
considera effettuata con la consegna al vettore
Cessioni con clausola «franco magazzino compratore» : l’operazione si
considera effettuata al momento dell’arrivo dei beni al magazzino del cliente
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REGOLE GENERALI
L’OPERAZIONE SI CONSIDERA COMUNQUE EFFETTUATA
SE, ANTERIORMENTE AL MOMENTO IMPOSITIVO COME
DELINEATO NELLE SLIDES PRECEDENTI :
- VIENE EMESSA FATTURA
-  PER LE CESSIONI, VIENE PAGATO UN PREZZO
QUANDO L’OPERAZIONE SI CONSIDERA EFFETTUATA, SORGE
L’OBBLIGO DI FATTURAZIONE
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La direttiva servizi
Regola generale (rinvio)
B2B
Luogo del
committente
B2C
Luogo del
prestatore
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CONCETTO DI OPERATORE BUSINESS
Principio comunitario
Costituisce «attività economica» qualsiasi attività che consiste nell’offrire
beni e servizi in un mercato.
Non è determinante la presenza o meno del fine di lucro, quanto piuttosto
il carattere economico dell’attività.
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NOVITA’ IN VIGORE DAL 17 MARZO 2012
L. 217/11 art. 8 co. 2
Cambiano le regole per l’individuazione del momento di effettuazione
dell’operazione relativamente a :
- Prestazioni di servizi rese da un soggetto estero (UE ed extraUE) ad un
soggetto passivo italiano e territoriali in Italia ai sensi della regola generale
di cui all’art. 7-ter del Dpr 633/72
- Prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo stabilito in Italia a
favore di un soggetto estero, con esclusione di quelle individuate agli
articoli 7-quater e 7-quinquies
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NOVITA’ IN VIGORE DAL 17 MARZO 2012
L. 217/11 art. 8 co. 2
Nuove regole sul «momento di effettuazione dell’operazione» : (rinvio)
Il momento di effettuazione coincide con :
- l’ultimazione della prestazione
- se il contratto prevede corrispettivi periodici : la maturazione dei singoli
corrispettivi
- se le prestazioni sono effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo
superiore ad un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel
medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino
all’ultimazione delle prestazioni medesime.
Eccezione :
Se anteriormente al momento di effettuazione come sopra delineato si ha
pagamento, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato,
a prescindere dall’epoca di ultimazione della prestazione
Situazione particolare :
Non vale la regola generale, valida per tutte le altre tipologie di situazioni, secondo
la quale l’operazione si considera comunque effettuata se, anteriormente ai
momenti come sopra individuati, si ha emissione di fattura (il nuovo co. 6 dell’art. 6
non richiama la fatturazione, come invece fa il co. 4)
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NOVITA’ IN VIGORE DAL 17 MARZO 2012
Circolare Agenzia Entrate n. 35/E del 20.09.12
Momento di effettuazione prestazioni di servizi da non residente:
il ricevimento della fattura dal prestatore comunitario di servizi generici
può essere assunto come indice di effettuazione dell’operazione cui sono
collegati gli obblighi;
Integrazione delle fatture per servizi intra UE:
in caso di mancato ricevimento della fattura del fornitore stabilito nella UE
entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (ossia
ultimazione della prestazione o pagamento anticipato della stessa), il
committente è comunque tenuto ad emettere l’autofattura in unico
esemplare entro il mese successivo qualora sia a conoscenza
dell’effettuazione della prestazione o quando abbia eseguito il pagamento.
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Art. 6, DPR 633/1972:
MOMENTO IMPOSITIVO ed ESIGIBILITA’ DELL’IMPOSTA
di solito l’esigibilità dell’imposta
e il momento di effettuazione
dell’operazione coincidono
ESIGIBILITA’ IMMEDIATA
NB: se viene emessa fattura o se sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo
(pagamento anticipato), l’imposta diviene esigibile in quel momento, anche se
limitatamente all’importo pagato o fatturato.
-  cessioni e prestazioni a favore
di Stato o enti pubblici
-  cessioni e prestazioni fatte ai
soci, associati o partecipanti,
da parte di enti o associazioni
non commerciali (ex art.4, co.4)
ESIGIBILITA’ DIFFERITA
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LA TERRITORIALITA’ : LUOGO DI
EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
Occorre preliminarmente qualificare l’operazione
ü  Le regole sono diverse per cessioni di beni e prestazioni di servizi :
preliminare è qualificare l’operazione e ciò non è sempre automatico (si
pensi al caso del software standard ovvero personalizzato)
ü  Non si considerano in ogni caso effettuate in Italia le seguenti
operazioni, qualificate non imponibili :
ü cessioni intracomunitarie
ü esportazioni
ü operazioni assimilate alle esportazioni e servizi internazionali o
connessi agli scambi internazionali
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633.07.05
TERRITORIALITA'
ART. 7 D.P.R. 633/1972
INTERNO DEL PAESE E
DELLA COMUNITA'
- CAMPIONE *
- LIVIGNO
- ACQUE NAZIONALI
LAGO DI LUGANO
=
TERRITORI
EXTRACOMUNITARI
NORMALE ESPORTAZIONE
CON INTERVENTO DOGANA
- PRINCIPATO DI
MONACO
- ISOLA DI MAN
CONSIDERATI
COME:
- FRANCIA
- G.B. - IRL.
TERRITORI
COMUNITARI
BENI CONTINGENTATI
SENZA
POSSIBILITA'
DI USCITA
NORMALE
ESPORTAZIONE CON
INTERVENTO DOGANA
POSSONO
ESPORTARE
BENI IN ALTRI
PAESI CEE
DEVONO ESSERE
CONSUMATI
SUL POSTO
• GERMANIA: isola di Helgoland,
territorio Busingen
SPAGNA: Ceuta, Melilla
- CANARIE (SPAGNA)
- DIPARTIMENTI
OLTREMARE FRANCESI
- MONTE ATHOS (GRECIA)
- ISOLE ANGLO-NORMANNE
- GIBILTERRA
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IMPORTAZIONE
CON INTERVENTO
DOGANA
LUOGO DI EFFETTUAZIONE PER LE CESSIONI DI BENI
Rileva unicamente il luogo ove si trovano i beni, a
prescindere dalla residenza dei soggetti
ü  Beni immobili : la cessione è imponibile se riguarda immobili esistenti
in Italia
ü  Beni mobili : per regola generale, la cessione si considera effettuata
in Italia se :
ü Il bene si trova in Italia al momento dell’operazione
ü Si deve trattare di un bene nazionale (prodotto in Italia),
nazionalizzato (definitivamente importato), comunitario (prodotto in
altro Stato UE) o vincolato al regime della temporanea importazione
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CESSIONI DI BENI MOBILI
Regole particolari
ü  Cessione previa installazione, montaggio o assiemaggio : per i
beni inviati in Italia da paese UE che siano installati/montati dal fornitore
o da altri per suo conto), la cessione è imponibile in Italia; non si tratta di
cessione intra ma di cessione interna (occorre dunque stabile
organizzazione o rappresentante fiscale in Italia)
ü Cessioni di gas e energia elettrica : occorre distinguere fra :
ü Cessioni a rivenditori : effettuate in It se il rivenditore ha sede in It.
ü Cessioni a consumatori/soggetti passivi non rivenditori : rileva il
luogo di consumo, cioè il contatore
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IMPORTAZIONI
Concetti generali : operazioni che costituiscono importazioni
ü  Immissione in libera pratica :
ü  i beni non comunitari introdotti in Italia per i quali sono state assolte tutte
le formalità doganali possono essere immessi al consumo in Italia
ü  la riscossione dell’Iva può essere sospesa se i beni vengono destinati ad
un altro Stato UE e tale destinazione viene indicata sul documento
doganale di importazione
ü Perfezionamento attivo :
ü L’introduzione in Italia di beni destinati ad essere riesportati dopo aver
subito trattamenti di perfezionamento può essere effettuata secondo la
procedura della temporanea importazione
ü L’eventuale mancata riesportazione configura importazione di merci
equivalenti
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IMPORTAZIONI
Concetti generali : operazioni che costituiscono importazioni
ü  Reintroduzione di beni precedentemente esportati :
ü  costituisce eccezione la reintroduzione di beni che non hanno subito
alcuna lavorazione effettuata dallo stesso soggetto
ü Reimportazione a scarico di temporanea esportazione a seguito di :
ü Perfezionamento passivo : trasformazione di beni, lavorazioni,
montaggio, assiemaggio, riparazione, messa a punto
ü Riparazione gratuita per garanzia o difetti di fabbricazione
ü Destinazione al “traffico internazionale” di veicoli, contenitori, strumenti,
macchine e bestiame (traffico internazionale = movimento per l’estero e
reimportazione senza lavorazioni per trasporto merci, per servire come
campioni, studio, esperimento, collaudo, visionatura, turismo, spettacoli,
manifestazioni culturali, scientifiche, artistiche, sportive, ecc.)
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IMPORTAZIONI
Acquisti di beni provenienti da paesi non comunitari
ü  Disciplina generale :
ü sono operazioni imponibili in Italia, anche se effettuate in ambito
istituzionale da enti non commerciali
ü  l’Iva è accertata, liquidata e riscossa in dogana sulla base della
dichiarazione di importazione
ü Aspetti operativi :
ü L’Iva è assolta a cura dello spedizioniere
ü L’acquirente deve ricevere i seguenti documenti :
ü Fattura del fornitore estero senza Iva vistata dalla Dogana
ü Bolletta doganale : è il documento che consente di esercitare il
diritto alla detrazione (se in ambito commerciale)
ü Fattura dello spedizioniere (per il servizio e per la richiesta di
versamento di Iva e diritti doganale)
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IMPORTAZIONI A MEZZO POSTA
In via di principio, l'importazione di merci spedite a mezzo posta è assoggettata
allo stesso regime doganale e fiscale di tutte le altre importazioni.
Conseguentemente, le importazioni a mezzo posta comportano, di regola,
l'espletamento delle formalità per l'importazione con il pagamento dei diritti
doganali legalmente dovuti (compresa l'IVA, se il bene viene immesso in
consumo nel territorio dello Stato, commisurata al valore doganale dei beni).
Si considerano dichiarate in dogana per l'immissione in libera pratica al
momento della loro presentazione, "le spedizioni postali sotto forma di lettere e
pacchi ... sempre che siano scortate dalla dichiarazione C1 e/o C2/CP3".
Il destinatario è considerato dichiarante in dogana e, all'occorrenza, debitore
per gli importi dovuti in dipendenza dell'immissione in libera pratica delle merci
introdotte.
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IMPORTAZIONI A MEZZO POSTA
In caso di importazioni di valore non superiore ad € 1.549,37 (salvo che si
tratti di merce sottoposta a divieti o restrizioni, o di merce spedita
frazionatamente, ma facente parte di una serie di operazioni ripetute), l'IVA ed i
diritti sono anticipati dall'Amministrazione postale sulla base di apposita bolla
doganale di "importazione pacchi postali" modello A34. Al momento della
consegna da parte dell'Ente poste, gli importi anticipati saranno rimborsati dal
destinatario dei beni importati.
Le importazioni di valore superiore a € 1.549,37, vanno normalmente
dichiarate in dogana.
Il destinatario, avvisato dalle poste dell'arrivo della merce, presenta all'ufficio
"pacchi dogana" che ha emesso l'avviso, direttamente o tramite spedizioniere, la
documentazione doganale e commerciale normalmente richiesta per
l’importazione.
Qualora l'operatore, per qualsiasi ragione, entri in possesso dei beni senza che
risulti esperita una delle procedure di cui sopra, dovrà tempestivamente recarsi
presso la dogana competente per dare corso all'accertamento doganale,
evitando di procedere all'emissione dell'autofattura prevista dall'art. 17, del
D.P.R. n. 633/1972, posto che, trattandosi di importazione a tutti gli effetti, l'IVA
(così come i diritti doganali e di confine) va liquidata e riscossa dalla dogana.
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IMPORTAZIONI A MEZZO POSTA
L'esenzione dal pagamento dei diritti doganali è stabilita dal Regolamento CEE
n.918 del 1983 e dal Decreto del Ministero delle Finanze n.489 del 5 dicembre
1997, e modificata dal Regolamento CE n.274 del 2008, in vigore dal 1
Dicembre 2008.
Il succitato Decreto Ministeriale, stabilisce, agli artt.5/6, l'esenzione dai diritti
doganali per le importazioni da un Paese terzo di merci il cui valore non ecceda
complessivamente euro 22,00 per spedizione, con esclusione dei prodotti
alcolici, profumi e acqua di toletta, tabacchi e prodotti del tabacco, in attuazione
del Regolamento CEE n.918/83 che sancisce, nell'art. 27, l'esenzione dai diritti
doganali per le merci di "valore trascurabile".
Il Regolamento CE n.274 del 2008 innalza la franchigia ai fini dei Dazi doganali
da euro 22,00 ad euro 150,00.
Analogo aumento non è stato previsto per la franchigia ai fini dell'IVA che, ai
sensi del succitato Decreto Ministeriale n.489/97, e coerentemente alle
previsioni dell'art. 1, punto 2 della direttiva 88/133/CEE, resta fissata in euro
22,00.
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IMPORTAZIONI
Importazioni non soggette ad IVA
Beni destinati ad essere riesportati o relativi ai servizi internazionali
Campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati
Beni la cui cessione in Italia è agevolata in virtù di accordi internazionali (sedi
diplomatiche e consolari ad esempio)
Pubblicazioni estere effettuate da biblioteche universitarie (art. 3 co.7 DL 90/90)
Beni donati a enti pubblici aventi esclusivamente finalità di assistenza,
beneficenza, istruzione o ricerca scientifica
Navi, aeromobili, satelliti
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IMPORTAZIONI
L’ IVA sulle reimportazioni
Nel caso di reimportazione da parte dello stesso soggetto che li aveva
precedentemente esportati o da un terzo per suo conto, la base imponibile è
determinata come segue :
-  reimportazione a seguito di perfezionamento passivo : valore dei beni e servizi
forniti dal prestatore straniero (compresi il trasporto), senza tener conto del
valore dei beni temporaneamente esportati
-  reimportazione a seguito di riparazione gratuita : valore delle parti
eventualmente aggiunte
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OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE – art. 37
INTRODUZIONE ALLA DISCIPLINA
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
ACQUISTI INTRACOMUNITARI
REGIME
TRANSITORIO
SOGGETTI AD IVA NEL
PAESE DI DESTINAZIONE
REGIME
DEFINITIVO
SOGGETTI AD IVA NEL
PAESE DI ORIGINE
GLI ACQUIRENTI
GLI ACQUIRENTI
CONTABILIZZANO
L'IMPOSTA A DEBITO
E A CREDITO
NEL PERIODO DI
COMPETENZA
PAGHERANNO
L'IMPOSTA
AL FORNITORE
COMUNITARIO
DEDUCENDOLA
CESSIONI INTRACOMUNITARIE
REGIME
TRANSITORIO
NON IMPONIBILI NEL
PAESE DI ORIGINE
I CEDENTI
NON
ASSOGGETTANO
AD IMPOSTA
LE LORO
VENDITE
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REGIME
DEFINITIVO
SOGGETTE AD IVA NEL
PAESE DI ORIGINE
I CEDENTI
DOVRANNO
APPLICARE
E ASSOLVERE
L'IVA SULLE
VENDITE
ACQUISTI INTRACOMUNITARI - art. 38
DEFINIZIONE COMMI 1- 2
L'IVA SI APPLICA SUGLI ACQUISTI
INTRACOMUNITARI DI BENI MOBILI
MATERIALI EFFETTUATI NEL TERRITORIO
DELLO STATO NELL'ESERCIZIO DI
IMPRESE ARTI E PROFESSIONI
PRESUPPOSTI
TERRITORIALI
OGGETTIVI
ONEROSITA'
DELL’OPERAZ.
ACQ. PROPRIETA'
O ALTRO DIRITTO
REALE
SUL BENE
TRASFERIMENTO E
TRASPORTO DI UN
BENE NEL
TERRITORIO DELLO
STATO ITALIANO
CON PARTENZA DA
UNO STATO MEMBRO
SOGGETTIVI
STATUS DI OPERATORE
ECONOMICO DEL
VENDITORE COMUNITARIO
E DELL'ACQUIRENTE
NAZIONALE
I SOGGETTI DEVONO ESSERE
IN POSSESSO DEL NUMERO DI
IDENTIFICAZIONE IVA
SE MANCA UNO SOLO DEI PRESUPPOSTI NON SI HA “ACQUISIZIONE”
L’OPERAZIONE E’ SOGGETTA ALLA DISCIPLINA INTERNA VIGENTE NEL PAESE DI ORIGINE DEI BENI
N.B. PER GLI ENTI NON COMM. CON P.IVA SONO ACQUISTI INTRA ANCHE QUELLI EFFETTUATI IN ISTITUZIONALE
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ACQ. INTRACOMUNITARI – art. 38
LAVORAZIONI CON PRODUZIONE DI BENI
comma 3
CONTRATTI D’OPERA
DI APPALTO E SIMILI
Lettera a)
LA CONSEGNA IN ITALIA DI BENI PRODOTTI,
MONTATI O ASSIEMATI IN UN ALTRO STATO
MEMBRO
DA UN OPERATORE COMUNITARIO
CHE UTILIZZA IN TUTTO O IN PARTE
BENI
INVIATI DAL COMMITTENTE SOGGETTO IVA
ITALIANO O COMUNQUE SPEDITI DA TERZI
PER SUO CONTO
COSTITUISCE ACQUISTO
INTRACOMUNITARIO
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I BENI POSSONO
PROVENIRE DALL'ITALIA,
DA ALTRI PAESI MEMBRI
O DA PAESI TERZI
PURCHE' IMMESSI IN
LIBERA PRATICA
ACQUISTI INTRACOMUNITARI - art. 38
BENI INTRODOTTI IN CONTO PROPRIO
comma 3
CONTRATTI DI DEPOSITO
DI STOCCAGGIO E SIMILI
Lettera b)
L'INTRODUZIONE IN ITALIA DI BENI DA PARTE
O PER CONTO DI UN SOGGETTO IVA
COMUNITARIO PER ESIGENZE DELLA
SUA IMPRESA
SE IL SOGG. COMUNIT.
NON HA STABILE
ORGANIZZAZIONE
IN ITALIA
LA NORMA NON SI
RIFERISCE A
SOGGETTI ITALIANI
A QUALSIASI TITOLO DIVERSO DALLA CESSIONE
ANCHE SE PROVENIENTI DA ALTRA IMPRESA
ESERCITATA DALLO STESSO SOGGETTO COMUNITARIO
DEVE NOMINARE
RAPPRESENTANTE
FISCALE IN ITALIA
COSTITUISCE ACQUISTO
INTRACOMUNITARIO
ESCLUSI I BENI DI CUI AL co. 5, lett. a)
IN LAVORAZIONE
STRUMENTALI
PER SERVIZI
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EX TEMPORANEA
IMPORTAZIONE
ACQUISTI INTRACOMUNITARI - art. 38
OPERAZIONI NON SOGGETTE - COMMA 5
ACQUISTI ESCLUSI
Lettera a)
Lettera a)
BENI INTRODOTTI IN ITALIA
IN PERFEZIONAMENTO
ATTIVO O PER MANIPOLAZIONI
BENI STRUMENTALI
DA UTILIZZARE
PER L’ESECUZIONE
DI SERVIZI
Lettera a)
BENI CHE SE IMPORTATI
POTREBBERO BENEFICIARE
DELLA TEMPORANEA
IMPORTAZIONE
Lettera d)
QUANDO IL CEDENTE
COMUNITARIO BENEFICIA DI
ESONERO NEL SUO PAESE
ATTENZIONE
L'OPERAZIONE E' SOGGETTA
ALLA DISCIPLINA VIGENTE
NEL PAESE DEL VENDITORE
I BENI AL TERMINE DELLA
LAVORAZIONE DEVONO USCIRE
DAL TERRITORIO ITALIANO
LIMITE MASSIMO DI PERMANENZA IN ITALIA UN ANNO
VANNO SEMPRE RILEVATI
E SEGUITI
OBBLIGO DI ISTITUIRE REGISTRO
DI CARICO E SCARICO art. 50, co. 5
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ATTENZIONE
SE I BENI RESTANO IN ITALIA
IL SOGGETTO COMUNITARIO
DEVE ASSOLVERE L'IVA
NOMINANDO UN
RAPPRESENTANTE FISCALE
ACQUISTI INTRACOMUNITARI - art. 38
BENI DA INSTALLARE – co. 5
ACQUISTO DI BENI
CON POSA IN OPERA
Lettera b)
SE I BENI ACQUISTATI VENGONO INSTALLATI, MONTATI
O ASSIEMATI IN ITALIA DAL FORNITORE COMUNITARIO O PER SUO CONTO
NON SI TRATTA DI ACQUISTI INTRACOMUNITARI
LA CESSIONE SI CONSIDERA EFFETTUATA IN ITALIA (art. 7bis, co. 1, D.P.R. 633/72
NELLA NUOVA VERSIONE)
SE CHI ACQ E‘ SOGG. D'IMPOSTA
L'ACQUIRENTE ITALIANO EMETTE AUTOFATTURA
AI SENSI DELL'ART. 17 D.P.R. 633/1972
COMPILA IL
MOD. INTRA 2 BIS
AI SOLI FINI STATISTICI
SE CHI ACQUISTA E' PRIVATO
IL CEDENTE COMUNITARIO HA L'OBBLIGO
DI NOMINARE IN ITALIA IL RAPPR. FISCALE
PER ASSOGGETTARE AD IVA LA VENDITA INTERNA
NON REALIZZA UN
ACQUISTO INTRACOMUNITARIO
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ACQUISTI INTRACOMUNITARI - art. 38
TRIANGOLAZIONE
COMMA 7
TRIANGOLAZIONE CON CESSIONARIO
ITALIANO DESIGNATO
SE UN SOGGETTO PASSIVO COMUNITARIO (A ES. UN FRANCESE) PROMUOVE LA TRIANGOLAZIONE E
INTRODUCE IN ITALIA BENI, ACQUISTATI IN UN ALTRO STATO MEMBRO (A ES. IN GERMANIA) E DA QUI
SPEDITI O TRASPORTATI AD UN OPERATORE ITALIANO SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA
DESIGNATO
PER IL PAGAMENTO DELL'IVA IN ITALIA
DE
MERCE
FR
FATTURA
IT
L'IVA E' DOVUTA
DALL'ACQUIRENTE
ITALIANO DESIGNATO
AL PAGAMENTO
IN SOSTITUZIONE
DEL PROMOTORE FRANCESE
IL PROMOTORE DELLA
OPERAZIONE (FRANCESE)
NON DEVE NOMINARE UN
PROPRIO RAPPRESENTANTE
FISCALE IN ITALIA PER IL
VERSAMENTO DELL'IVA
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ACQUISTI INTRACOMUNITARI - art. 39
EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE
COMMI 1 - 2
MOMENTO
SE IL TRASPORTO
AVVIENE CON MEZZI
DEL CEDENTE O DI TERZI
ALLA CONSEGNA DEL BENE
NEL TERRITORIO ITALIANO.
DA 1.1.13: ALLA SPEDIZIONE
LIMITE MASSIMO
UN ANNO
SE IL TRASPORTO
AVVIENE CON MEZZI DEL
CESSIONARIO
PER GLI ACQUISTI CON EFFETTI
TRASLATIVI SOSPESI (CONTRATTI
ESTIMATORI, CONTO DEPOSITO E SIMILI)
ALL'ARRIVO DEL BENE NEL
LUOGO DI DESTINAZIONE.
DA 1.1.13: ALLA CONSEGNA O
SPEDIZIONE NEL PAESE DI PARTENZA
LIMITE MASSIMO
UN ANNO
AL VERIFICARSI DEL PRELIEVO
O DELLA RIVENDITA
LIMITE MASSIMO
UN ANNO
OVVERO SE ANTERIORI
AL RICEVIMENTO
AL PAGAMENTO
DELLA FATTURA
DEL CORRISPETTIVO
LIMITATAMENTE
ALL'IMPORTO FATTURATO
O PAGATO
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OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
ART. 50
NUMERO IDENTIFICAZIONE IVA
COMMI 1 - 2 - 3
IL NUMERO DI
IDENTIFICAZIONE IVA
DEVE ESSERE
COMUNICATO DAGLI
ACQUIRENTI E COMMITTENTI
COMUNITARI
AI CEDENTI E PRESTATORI
NAZIONALI
PUO' ESSERE
CERTIFICATO DALL'UFFICIO IVA
DI COMPETENZA
SU RICHIESTA
DELL'OPERATORE
NAZIONALE
DEVE ESSERE
COMUNICATO DAGLI
ACQUIRENTI E COMMITTENTI
NAZIONALI
AI CEDENTI
E PRESTATORI
COMUNITARI
SONO
ESCLUSE LE
PERSONE FISICHE
CHE ACQUISTANO
MEZZI DI
TRASPORTO NUOVI
Studio Tributario Paolo Parodi
FATTURAZIONE DEGLI ACQUISTI
Art. 46, comma 1, D.L. 331/1993
La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e
integrata dal cessionario o committente con l'indicazione del controvalore
in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la
base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera.
La conversione deve essere effettuata alla data di effettuazione
dell’operazione, ovvero alla data fattura
Il computo dell'ammontare dell'imposta deve avvenire su una base già in
euro, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati.
Se l’acquisto intracomunitario è senza pagamento dell'imposta o non
imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve
essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.
Studio Tributario Paolo Parodi
FATTURAZIONE DEGLI ACQUISTI
Art. 46, comma 1, D.L. 331/1993
La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e
integrata dal cessionario o committente con l'indicazione del controvalore
in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la
base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera.
La conversione deve essere effettuata alla data di effettuazione
dell’operazione, ovvero alla data fattura.
NUOVO ART. 13 DEL Dpr 633/72 dal 1.1.13 :
Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le
spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il
cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale
indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In
mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno
antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni
effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio
pubblicato dalla Banca centrale europea.
41
FATTURAZIONE DELLE VENDITE
Art. 46, comma 2, D.L. 331/1993
Deve essere emessa fattura numerata a norma dell'articolo 21 del DPR
633/72, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi
di operazione non imponibile o non soggetta all'imposta, con la
specificazione della relativa norma.
La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di
identificazione attribuito al cessionario o committente dallo Stato
membro di appartenenza.
La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato
membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a
norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo (triangolazione
comunitaria), deve contenere il numero di identificazione attribuito al
cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione
dello stesso quale debitore dell'imposta
Studio Tributario Paolo Parodi
FATTURAZIONE DELLE VENDITE
Dal 1° gennaio 2013
Per regola generale, occorre la descrizione ed il riferimento alla norma è
opzionale
Per le cessioni intracomunitarie di beni
La fattura deve contenere l’indicazione «operazione non imponibile» ed il
riferimento eventuale all’art. 41 del D.l. 331/93
Per le prestazioni di servizi non territoriali verso committente UE
La fattura deve contenere l’indicazione «inversione contabile» ed il
riferimento eventuale all’art. 7-ter del Dpr 633/72
Per le prestazioni di servizi non territoriali verso committente extraUE
Deve comunque essere emessa fattura; essa deve contenere l’indicazione
«operazione non soggetta» ed il riferimento eventuale all’art. 7-ter del Dpr
633/72
Studio Tributario Paolo Parodi
MANCATA RICEZIONE DELLA FATTURA/FATTURA
IRREGOLARE
Art. 46, comma 5, D.L. 331/1993 (fino 31.12.12)
In caso di mancato ricevimento della fattura entro il mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione, è il
cessionario/committente nazionale che deve provvedere
ad emettere, entro il mese seguente, in unico esemplare, la
fattura con l'indicazione anche del numero di partita Iva del
cedente o prestatore comunitario
Se si riceve una fattura indicante un corrispettivo
inferiore a quello reale, il cessionario nazionale emettere
fattura integrativa entro il mese seguente alla registrazione
della originaria fattura intracomunitaria
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REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
IN AMBITO COMMERCIALE : Art. 47, D.L. 331/1993 (fino 31.12.12)
Le fatture relative agli acquisti intracomunitari, previa integrazione a norma :
-  devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche
successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento, e con
riferimento al relativo mese,
-  distintamente nel registro delle fatture, di cui all'articolo 23 del DPR 633/72,
secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle
operazioni espresso in valuta estera.
Le fatture devono essere annotate distintamente, nei termini previsti dai
precedenti periodi, anche nel registro degli acquisti, di cui all'articolo 25 del
predetto decreto, con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al
mese di emissione
doppia annotazione
Studio Tributario Paolo Parodi
Direttiva 2010/45/UE : attuazione per le operazioni effettuate da 1.1.13
Dal 1° gennaio 2013 :
ü  le regole dettate per gli acquisti Intra dal DL 331/93, agli art. 46 e 47 ( ivi
compresa l’integrazione delle fatture in luogo dell’autofatturazione), si applicano a
tutte le prestazioni di servizi effettuate da soggetto passivo UE e non più solo a
quelle di cui al 7-ter (nuovo art. 17 co. 2)
ü  le prestazioni di servizi rese a soggetto UE non soggette ex art. 7-ter, la fattura
è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione (nuovo art. 21 co. 4 lett. c)
ü  l’emissione di fattura diviene obbligatoria anche per le prestazioni effettuate da
soggetto passivo e non territoriali per effetto degli articoli da 7 a 7-septies, non
solo quindi per 7-ter (nuovo art. 21 co. 6-bis)
ü  per le cessioni IntraUE e per quelle escluse per difetto di territorialità non potrà
essere emessa la nuova fattura semplificata (di cui al nuovo art. 21-bis)
46
Direttiva 2010/45/UE : attuazione per le operazioni effettuate da 1.1.13
Modifiche al D.L. 331/93 dal 1° gennaio 2013 :
ü  art. 39 : momento di effettuazione degli acquisti/cessioni di beni intraUE: non
più la consegna al cessionario ma l’inizio del trasporto o della spedizione al
cessionario, salvo nel caso in cui gli effetti traslativi della proprietà siano differiti
ü  se anteriormente al verificarsi dell’evento di cui al punto precedente si ha
emissione di fattura, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo
fatturato
ü  art. 46 co.2 : emissione fattura per le cessioni intraUE: entro il giorno 15 del
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l'indicazione, in
luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e
con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale
ü  art. 46 co. 5 : mancata ricezione fattura: il cessionario di acquisto intraUE che
non riceve fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione, deve emettere autofattura entro il 15 del terzo mese successivo a
quello di effettuazione; in caso di ricezione di fattura irregolare, la fattura
integrativa deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di
registrazione
47
Direttiva 2010/45/UE : operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013
Modifiche al D.L. 331/93 dal 1° gennaio 2013 :
ü  art. 47: registrazione fatture acquisti intraUE (società ed enti non
commerciali in ambito commerciale): entro il 15 del mese successivo a
quello di ricevimento ma con riferimento al mese di ricevimento secondo
l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle
operazioni espresso in valuta estera.
ü  art. 47 : Le fatture di cui all'articolo 46, comma 5 (autofatture emesse in
caso di mancata ricezione della fattura del fornitore), sono annotate entro
il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.
ü Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture sono
annotate distintamente anche nel registro degli acquisti
48
Direttiva 2010/45/UE : operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013
Modifiche al D.L. 331/93 dal 1° gennaio 2013 :
Problematiche applicative per gli enti non commerciali che agiscono nella propria
sfera istituzionale per il testo dell’ art. 47:
- i termini diventano identici a quelli del commerciale (di fatto con anticipazione,
poiché nel 2012 la registrazione poteva avvenire entro il mese successivo a
quello di ricevimento);
- il versamento dell’Iva rimane al mese successivo a quello di registrazione ma vi è
il dubbio se rilevi la data di registrazione (entro il 15 del mese successivo a quello
di ricevimento) o quella del mese di ricevimento.
Il fatto che l’art. 49 co. 1 preveda il modello Intra 12 (che coincide con il mese di
versamento dell’Iva) per gli acquisti registrati con riferimento al secondo mese
precedente fa pensare che anche per il versamento il termine sia fissato al
secondo mese successivo a quello di riferimento (cioè di ricezione) a prescindere
dalla esecuzione della registrazione nello stesso mese o entro il 15 del mese
successivo.
49
ENTI NON COMMERCIALI : ACQUISTI
INTRA IN AMBITO ISTITUZIONALE
Integrazione fattura con Iva italiana
n  Registrazione su apposito registro entro mese
successivo al ricevimento
n  Versamento Iva a mezzo modello F24 o F24EP
entro mese successivo a registrazione
n  Presentazione modello Intra 12 a Agenzia
Entrate (dal 2010 telematico)
n  Presentazione modello Intra 2 acquisti a Dogana
n 
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Direttiva 2010/45/UE : operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013
Modifiche al D.L. 331/93 dal 1° gennaio 2013 :
Problematiche applicative per gli enti non commerciali che agiscono nella propria
sfera istituzionale per il testo dell’ art. 47:
- i termini diventano identici a quelli del commerciale (di fatto con anticipazione,
poiché nel 2012 la registrazione poteva avvenire entro il mese successivo a
quello di ricevimento);
- il versamento dell’Iva rimane al mese successivo a quello di registrazione ma vi è
il dubbio se rilevi la data di registrazione (entro il 15 del mese successivo a quello
di ricevimento) o quella del mese di ricevimento.
Il fatto che l’art. 49 co. 1 preveda il modello Intra 12 (che coincide con il mese di
versamento dell’Iva) per gli acquisti registrati con riferimento al secondo mese
precedente fa pensare che anche per il versamento il termine sia fissato al
secondo mese successivo a quello di riferimento (cioè di ricezione) a prescindere
dalla esecuzione della registrazione nello stesso mese o entro il 15 del mese
successivo.
51
L’Iva nei rapporti con l’estero :
le prestazioni di servizi
Studio Tributario Paolo Parodi
LO STATO DELLA NORMATIVA
E’ entrata in vigore il 1° gennaio 2010 la direttiva 2008/8/CE del 12.02.08 portante
nuove regole in materia di territorialità Iva per le prestazioni di servizi, nonostante
non sia stata tempestivamente approvata e pubblicata la normativa italiana di
recepimento.
In tal senso si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 58/E del
31.12.09, ricordando come le norme nazionali incompatibili con i principi
comunitari debbano essere disapplicate.
Si richiamano qui i principi generali in vigore dal 1° gennaio per effetto della
Direttiva:
- regola generale : le prestazioni rese a committenti soggetti passivi (in quanto
esercenti attività d’impresa ovvero arte o professione) sono territoriali nel paese
del committente; le prestazioni rese da soggetti Iva italiani a committenti non
soggetti passivi sono territoriali in Italia;
- concetto di soggetto passivo : per quanto riguarda i comunitari, sono
considerati tali, ai fini in discorso, coloro che hanno partita Iva a prescindere dal
fatto che – se si tratta di enti non commerciali - acquistino in ambito istituzionale
ovvero commerciale; per gli extracomunitari, la qualità di soggetto passivo è
connessa all’esercizio di un’attività economica.
Studio Tributario Paolo Parodi
LO STATO DELLA NORMATIVA
Principi generali che mutano dal 1° gennaio (seguito) :
- deroghe : talune deroghe alla regola generale della territorialità sono confermate,
mentre molte sono diversificate in relazione alla committenza;
- obblighi documentali : il committente soggetto passivo è costituito debitore
dell’imposta e deve conseguentemente adempiere mediante autofatturazione (o
integrazione);
- modelli Intrastat : vengono introdotti obblighi anche per le prestazioni di servizi :
decreto Min. Finanze 22.02.2010,
provv. Direttore Agenzia Dogane n. 22778/RU del 22.02.2010
(su modalità e tempistica fino al 30.03.10 per tardività della norma interna
recepimento, vedasi infra sulla Circ. 5/E del 17.02.2010).
Norma nazionale di recepimento
D.Lgs. 11.02.2010 n. 18 in G.U. n. 41 del 19.02.10
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La direttiva servizi
Regola generale
Luogo del
B2B
committente
Luogo del
B2C
prestatore
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La direttiva servizi (*)
Principi ispiratori
Il gettito spetta allo Stato di
fruizione dei servizi
Iva imposta sui consumi
Concorrenza fiscale fra
Stati Ue
Regola del luogo del
prestatore
Effetti distorsivi
Iniqua ripartizione del
gettito
Difficoltà applicative
(*) Dir. 2008/8/CE
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DIRETTIVA 2008/8/CE
PRINCIPI ISPIRATORI :
- Per tutte le prestazioni di servizi il luogo di imposizione dovrebbe essere
di norma quello in cui avviene il consumo effettivo
- Per i servizi prestati a soggetti passivi la regola generale diviene il luogo
dove è stabilito il destinatario e non quello del prestatore
- I soggetti passivi cui sono ascrivibili anche attività escluse Iva devono
essere considerati soggetti passivi per tutti i servizi ad essi resi
- Le deroghe non devono imporre oneri amministrativi sproporzionati agli
operatori
- Qualora un soggetto passivi fruisca di servizi resi da persona non
stabilita nello Stato, deve essere obbligatoria l’inversione contabile
- Ogni soggetto passivo deve depositare un elenco riepilogativo dei
soggetti passivi cui ha prestato servizi assoggettati al meccanismo
dell’inversione contabile
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Soggettività passiva
Art. 2 dir. 2008/8/CE – nuovo art. 43 Dir. 112/06
Ai fini dell’applicazione delle regole relative al luogo delle prestazioni di servizi
la persona giuridica che non è soggetto passivo e che è identificata ai fini dell’IVA è
considerata soggetto passivo
Nella definizione delle regole sulla territorialità
non rileva il fatto che l’acquisto sia effettuato per finalità istituzionali
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IL NUOVO DPR 633 DAL 1.1.2010
Regole generali : art. 7-ter
Prestazioni rese da non residente a soggetto passivo Iva italiano (B2B) :
territorialità in Italia
Prestazioni rese da soggetto stabilito in Italia a committente non soggetto
passivo (B2C) : territorialità in Italia
Definizione di soggetto passivo Iva
a)  esercenti impresa, arti, professioni
b)  enti non commerciali in possesso di partita Iva, anche quando
agiscono al di fuori dell’attività d’impresa
c)  enti non commerciali comunque identificati ai fini Iva
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GLI ACQUISTI DELLA SPA E DELL’ENTE
PUBBLICO CON P.IVA IN AMBITO COMMERCIALE
E ISTITUZIONALE
Regole generali, salvo deroghe specifiche di cui infra
1)  Accertare che il prestatore sia business e cioè che eserciti attività
economica, mediante acquisizione dell’identificativo Iva (se
comunitario) ovvero identificativo fiscale o dichiarazione specifica (se
extraUE)
2)  La prestazione è sempre territoriale in Italia e quindi si devono
applicare le regole Iva italiane, sia con riferimento alle aliquote sia per
i casi di esenzione ovvero di non imponibilità
3)  L’Iva può essere assolta unicamente dal committente mediante
autofatturazione (è possibile anche l’integrazione della fattura se il
prestatore è comunitario) non essendo più possibile l’assolvimento a
mezzo rappresentante fiscale ovvero identificazione diretta
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LE PRESTAZIONI RESE DALLA SPA E DALL’ENTE
PUBBLICO CON P.IVA IN AMBITO COMMERCIALE
Regole generali, salvo deroghe specifiche di cui infra
1)  Accertare se il committente è “business” e cioè se esercita attività
economica, mediante acquisizione dell’identificativo Iva (se
comunitario) ovvero identificativo fiscale o dichiarazione specifica (se
extraUE)
2)  Se il committente è “consumer”, la prestazione è sempre territoriale in
Italia e quindi si deve emettere fattura con applicazione delle regole
Iva italiane
3)  Se il committente è “business”, la prestazione non è territoriale in Italia
e quindi si deve emettere fattura in esclusione da Iva ai sensi dell’art.
7-ter
Studio Tributario Paolo Parodi
IL TESTO DEL DPR 633 DAL 1.1.2010
Deroghe alle regole generali : art. 7-quater
a)  Servizi e perizie relativi a beni immobili e fornitura alloggi alberghieri :
ubicazione dell’immobile
b)  Trasporto passeggeri : in proporzione alla distanza
c)  Ristorazione e catering : luogo di esecuzione
d)  Ristorazione e catering a bordo di navi, aerei e treni nel corso di
trasporto passeggeri effettuato all’interno UE : luogo di partenza
e)  Noleggio e leasing a breve (max 30 gg.) : luogo di utilizzo del mezzo
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Servizi specifici
Beni immobili*
Reso a chiunque
(art. 7-quater.1.a), DPR 633/72)
Tassazione nel luogo ove sorge l’immobile
(*) comprese le perizie, le prestazioni degli agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel
settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di
vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di
beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione
dei lavori immobiliari
N.B. Le prestazioni rese da agenti non immobiliari sono prestazioni generiche (p.es.
intermediari del turismo)
63
Servizi specifici
Beni immobili
Circolare 37/E/2011
Si è in presenza di beni immobili quando non sia possibile separare il bene mobile
dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità del bene stesso o quando
per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbano essere effettuati
antieconomici interventi di adattamento.
Per i beni situati in Italia, nelle more dell’emanazione da parte dell’Unione Europea di criteri
generali atti a distinguere beni mobili da beni immobili, occorre altresì aver riguardo
all’eventuale accatastamento del bene, elemento che lascia presumere di norma che il bene
medesimo abbia caratteristiche tali da essere qualificato come immobile
64
IL TESTO DEL DPR 633 DAL 1.1.2010
Deroghe alle regole generali : art. 7-quinquies
Prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive,
scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed
esposizioni, prestazioni degli organizzatori di dette attività e prestazioni
accessorie alle precedenti :
Nel 2010 rilevava il luogo di esecuzione.
Dal 2011 il principio è mantenuto solo per il B2C e vale per il B2B
limitatamente alle prestazioni di servizi per l’accesso alle
manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative,
ricreative e simili
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IL TESTO DEL DPR 633 DAL 1.1.2010
Deroghe alle regole generali : art. 7-quinquies
Prestazioni di servizi relative ad attività di formazione in aula
Fino al 31.12.2009 : sdoppiamento fra le lettere b) e d) dell’art. 7 co. 4
Dal 2010 : nell’elencazione scompare l’espresso riferimento alle
“prestazioni didattiche”, ma si ritiene che la formazione in aula rientri
nelle fattispecie delle prestazioni culturali, scientifiche, educative.
Formazione on line
Nel B2B, si applica la regola generale : territorialità nel paese del
committente
Nel B2C, si applica la deroga del 7-sexies (vedasi infra) : territorialità nel
paese del committente se il prestatore è extraUE ovvero nel paese del
prestatore se questi è soggetto passivo UE
Studio Tributario Paolo Parodi
LE CRITICITA’ DELLA CIRCOLARE 36/E DEL 21.06.10
Formazione :
Ricalcando il vecchio art. 7 co. 4 lett.d), l’Agenzia afferma che le
prestazioni relative a corsi di formazione e addestramento del personale
rientrano tra le prestazioni generiche e non tra quelle territoriali nel luogo
di esecuzione.
Ciò anticipa di fatto la norma che è poi entrata in vigore nel 2011, ma
può generare nel 2010 duplicazioni di imposta nei rapporti con i paesi
UE che applicano invece la regola delle prestazioni educative (luogo di
esecuzione).
Attenzione alle regole, dal 2011, su conferenze e seminari
67
REGOLAMENTO UE 282/11 DEL 15.03.11
L’art. 7-quinquies) del Dpr 633/72 è mutato dal 1° gennaio
2011 : restano territoriali nel paese ove sono svolte solo le
prestazioni connesse all’accesso alle manifestazioni
culturali, scientifiche, educative, ecc.
Il concetto di accesso non è così chiaro.
Il Regolamento UE 282/11, in vigore dal 1° luglio 2011,
ricomprende nel concetto di “prestazione connessa
all’accesso” i corrispettivi versati per conferenze e seminari :
per essi, dunque, la territorialità continua ad essere nel
luogo ove l’evento ha luogo.
68
Servizi specifici
Servizi aventi per oggetto l’accesso alle manifestazioni
Reg. 282/2011
• Comprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel
concedere un diritto d’accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un
corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto
stagionale o di quota periodica
• Vi sono compresi il diritto d'accesso a spettacoli, rappresentazioni teatrali, fiere,
concerti, manifestazioni sportive e manifestazioni educative e scientifiche
• Sono esclusi l’utilizzazione degli impianti, sportivi o di altro tipo, a fronte del
pagamento di quote d’iscrizione
69
Servizi specifici
Servizi accessori all’accesso alle manifestazioni
Reg. 282/2011
• I servizi accessori all’accesso alle manifestazioni devono essere forniti
separatamente (e dietro corrispettivo) allo spettatore della manifestazione e
comprendono in particolare l’utilizzazione di spogliatoi o impianti sanitari ma
escludono i semplici servizi di intermediari relativi alla vendita di biglietti
70
Servizi specifici
Servizi accessori all’accesso alle manifestazioni
Circolare 37/E/2011
• Sono da considerare connessi con l’accesso ad una manifestazione scientifica i
servizi di ristorazione, di pernottamento e di distribuzione degli atti, forniti nell’ambito
dell’organizzazione della manifestazione scientifica medesima
71
Servizi specifici
Servizi di formazione e di aggiornamento professionale
Risoluzione 44/E/2012
• L’art. 44 del regolamento 282/2011 ha chiarito che i servizi di formazione e di
riqualificazione professionale “comprendono le prestazioni didattiche direttamente
relative ad un’attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche
per la formazione o l’aggiornamento professionale”  il collegamento territoriale va
individuato secondo i criteri previsti dall’art. 7-quinquies (Disposizioni relative alle
prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili)
• B2C – luogo di effettuazione
• B2B – luogo del committente
superate le indicazioni fornite con la circolare 21 ottobre 2010, n. 36/E
72
Servizi specifici
Prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche,
educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni degli
organizzatori di dette attività, e le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti
(art. 7-quinques, DPR 633/72)
Fino al 31.12.2010
Soggetti Iva
Luogo del materiale svolgimento delle attività
(mantenuto)
Soggetti non Iva
Dal 1°.1.2011
Soggetti Iva
Soggetti non Iva
Luogo del committente
(applicazione della regola generale)
Luogo in cui si svolgono le manifestazioni
73
Servizi specifici
Prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive,
scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori
connessi con l’accesso
Dal 1°.1.2011
Soggetti Iva
Luogo in cui si svolgono le manifestazioni
Soggetti non Iva
Luogo in cui si svolgono le manifestazioni
74
TERRITORIALITA’ PER LE FIERE ALL’ESTERO
In linea con il Regolamento UE 282/11, la Corte di Giustizia UE individua tre
situazioni possibili nel caso di somme rogate per stand fieristici:
- se lo stand è concepito o utilizzato per esporre prodotti a fini pubblicitari al di fuori
di una fiera o manifestazione, si applica la regola generale del B2B ai sensi
dell’art- 7-ter, con territorialità Iva nel paese del committente;
- se lo stand è messo a disposizione solo per una determinata fiera o esposizione,
si applica la regola specifica delle manifestazioni; ciò significa territorialità nel
paese di svolgimento nel B2C (e nel B2B limitatamente al 2010) e regola ex art. 7ter nel B2B dal 2011;
- se lo stand è utilizzato in occasione di più fiere in Stati diversi : si applica l’art. 7ter del Dpr 633/72.
(Corte di Giustizia UE – Causa C-530/09, Sentenza del 27 ottobre 2011)-
Studio Tributario Paolo Parodi
75
IL TESTO DEL DPR 633 DAL 1.1.2010
Deroghe alle regole generali nel B2C : art.7-sexies
Si considerano effettuate nel territorio dello Stato :
a)  Intermediazioni su prestazioni territoriali in Italia
b)  Trasporto di beni diverso dal trasporto intracomunitario : in proporzione alla
distanza percorsa in Italia
c)  Trasporto intracomunitario di beni se inizia in Italia
d)  Lavorazioni e perizie su beni mobili se eseguite in Italia
e)  Noleggi e leasing non a breve (oltre 30 gg.) se rese da soggetti stabiliti in IT e
utilizzate nella UE ovvero se rese da soggetti stabiliti fuori UE ma utilizzate in
IT
f)  Servizi resi tramite mezzi elettronici da soggetti extraUE
g)  Prestazioni di telecomunicazione e teleradio diffusione rese da prestatori IT a
committenti UE se utilizzate nella UE ovvero da prestatori extraUE se utilizzate
in IT
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IL TESTO DEL DPR 633 DAL 1.1.2010
Deroghe alle regole generali nel B2C : art.7-septies (committenti
extraUE)
Non si considerano effettuate in IT, se rese a committenti non soggetti
passivi extraUE, le seguenti prestazioni :
- 
- 
- 
- 
- 
Cessione diritti d’autore,
Prestazioni pubblicitarie
Consulenza e assistenza tecnica, elaborazione e fornitura dati
Operazioni bancarie, finanziarie e assicurative
Messa a disposizione di personale
- 
- 
- 
Locazione anche finanziaria di beni mobili diversi dai mezzi di trasporto
Servizi prestati per via elettronica
Altri elencati nel 7- septies
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IL TESTO DEL DPR 633 DAL 1.1.2010: modifiche dal 2013
L’art. 17 e l’autofatturazione
Per prestazioni territoriali in Italia B2B l’unico modo per assolvere l’Iva è
l’emissione di autofattura
Non è più consentito assolvere con rappresentante fiscale o
identificazione diretta
Anche gli enti non commerciali con partita Iva devono emettere sempre
autofattura, anche quando acquistano in ambito istituzionale
E’ consentita l’integrazione della fattura in luogo dell’autofatturazione per
le prestazioni rese da comunitari (ciò a livello interpretativo da parte
dell’Agenzia delle Entrate con circ. 12/E del 12 marzo 2010)
Studio Tributario Paolo Parodi
LE REGOLE DAL 1° GENNAIO 2013
Le modalità di assolvimento dell’Iva in Italia
Per acquisti intracomunitari di beni e per acquisti di servizi territoriali
in Italia ove il prestatore sia comunitario:
- integrazione della fattura del fornitore estero e non autofatturazione
- entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento fattura ma con
riferimento al mese di ricevimento
- in caso di mancato ricevimento fattura: autofattura entro il 15 del 3°
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione ma con
riferimento al mese precedente
Per acquisti di servizi da prestatore extraUE:
autofatturazione con riferimento al mese di effettuazione
dell’operazione
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IL TESTO DEL DPR 633 DAL 1.1.2010
L’autofatturazione in ambito commerciale
Le autofatture devono essere emesse al “momento di effettuazione dell’operazione” e
cioè al pagamento della prestazione, a prescindere dalla precedente oppure dalla
mancata ricezione della fattura del prestatore : dal 17.03.12 cambia la regola (si
veda la parte relativa alle novità).
Le autofatture possono comunque essere emesse al ricevimento della fattura del
fornitore (o meglio, entro 15 gg. ma con riferimento al mese di ricevimento), se
precedente il pagamento.
Le autofatture devono essere annotate, entro il mese di emissione ovvero anche
successivamente ma comunque entro quindici giorni dall’emissione, e con
riferimento al relativo mese, distintamente nel registro delle fatture emesse.
Le autofatture devono essere annotate distintamente anche nel registro degli acquisti,
di cui all'articolo 25 del predetto decreto, per esercitare il diritto alla detrazione
E’ opportuno adottare una numerazione distinta o comunque una codifica contabile
distinta per quelle relative a prestazioni rese da comunitari (che confluiranno nei
modelli Intrastat) , salvo la possibilità di integrazione di cui alla CM 12/E/10
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IL TESTO DEL DPR 633 DAL 1.1.2010
L’art. 30-bis e l’autofatturazione degli enti non commerciali in ambito
istituzionale
L’autofattura deve essere emessa anche in ambito istituzionale, salvo le
casistiche di integrazione. E’ necessaria una numerazione distinta
rispetto a quella delle autofatture emesse in ambito commerciale
Per gli adempimenti occorre :
- 
registrazione in apposito registro entro il mese successivo alla
emissione di autofattura, con separata evidenza delle prestazioni UE
- 
versamento entro il mese successivo alla registrazione
- 
presentazione di dichiarazione mensile all’Agenzia delle Entrate
(aggiuntiva rispetto al modello Intrastat) in telematica (modello Intra 12)
entro il termine di versamento
81
IL TESTO DEL DPR 633 DAL 1.1.2010
L’art. 21 e la fatturazione
Nelle fatture emesse per prestazioni nei confronti di soggetti stabiliti in
altro Stato UE è obbligatorio l’identificativo Iva del committente
Il cessionario deve emettere fattura (autofattura) in unico esemplare
E’ obbligatoria l’emissione di fattura per :
-  tutte le operazioni escluse ex art. 7-ter,
- 
- 
- 
- 
per le non imponibili art. 8 8bis 9 e 38-quater, 41 del D.L. 331/93
per le esenti, tranne quelle del n. 6)
per quelle in regime del margine
per quelle effettuate dalle agenzie di viaggio
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I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 36/E DEL 21.06.10
E LE NOVITA’ 2012
- Momento di effettuazione dell’operazione : regole vigenti fino al 16.03.12
Per le prestazioni di servizi, coincide con il pagamento; ciò implica che gli
obblighi di assolvimento dell’imposta in Italia (ad iniziare dall’autofatturazione)
decorrono dal pagamento, anche se la fattura del fornitore estero era arrivata in
precedenza.
E’ comunque sempre possibile emettere autofattura/integrazione in anticipo
rispetto al pagamento, ma in tal caso iniziano a decorrere i tempi per
registrazioni e versamenti
- Regole dal 17.03.12 (L. 217/11 art. 8 co. 2):
Il momento di effettuazione, salvo che il pagamento sia precedente, coincide
con:
- l’ultimazione della prestazione
- se il contratto prevede corrispettivi periodici : la maturazione dei singoli
corrispettivi
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NOVITA’ IN VIGORE DAL 17 MARZO 2012
L. 217/11 art. 8 co. 2
Cambiano le regole per l’individuazione del momento di effettuazione
dell’operazione relativamente a :
- Prestazioni di servizi rese da un soggetto estero (UE ed extraUE) ad un
soggetto passivo italiano e territoriali in Italia ai sensi della regola generale
di cui all’art. 7-ter del Dpr 633/72
- Prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo stabilito in Italia a
favore di un soggetto estero, con esclusione di quelle individuate agli
articoli 7-quater e 7-quinquies
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NOVITA’ IN VIGORE DAL 17 MARZO 2012
L. 217/11 art. 8 co. 2
Nuove regole sul «momento di effettuazione dell’operazione» :
Il momento di effettuazione coincide con :
- l’ultimazione della prestazione
- se il contratto prevede corrispettivi periodici : la maturazione dei singoli
corrispettivi
- se le prestazioni sono effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo
superiore ad un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel
medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino
all’ultimazione delle prestazioni medesime.
Eccezione :
Se anteriormente al momento di effettuazione come sopra delineato si ha
pagamento, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato,
a prescindere dall’epoca di ultimazione della prestazione
Situazione particolare :
Non vale la regola generale, valida per tutte le altre tipologie di situazioni, secondo
la quale l’operazione si considera comunque effettuata se, anteriormente ai
momenti come sopra individuati, si ha emissione di fattura (il nuovo co. 6 dell’art. 6
non richiama la fatturazione, come invece fa il co. 4)
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NOVITA’ IN VIGORE DAL 17 MARZO 2012
L. 217/11 art. 8 co. 2
Nuove regole per l’assolvimento dell’Iva in Italia ex art. 17 co. 2:
Limitatamente alle prestazioni di servizi rese da prestatori UE e territoriali
in Italia per regola generale,
non deve essere emessa autofattura, ma deve essere integrata la fattura
del prestatore (come avviene per gli acquisti intraUE di beni).
Dal 1° gennaio 2013, l’integrazione è estesa a tutte le situazioni in cui il
prestatore è UE
Devono essere applicate le regole sulla tempistica di registrazione e di
regolarizzazione previste dagli articoli 46 e 47 del D.l. 331/93 per gli
acquisti intracomunitari di beni.
NB : occorre fare attenzione alle nuove regole sul momento di
effettuazione dell’operazione di cui alle slides precedenti.
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NOVITA’ IN VIGORE DAL 1° gennaio 2013
L. 217/11 art. 8 co. 2 : conseguenze in tema di nuove tempistiche per
l’assolvimento dell’Iva in Italia
Regola generale (società, enti commerciali, sfera commerciale degli enti
non commerciali)
La fattura per prestazioni rese da soggetto UE (7-ter) deve essere
registrata entro il 15 del mese successivo a quello ricevimento ma con
riferimento al mese di ricevimento (nella cui liquidazione deve confluire).
In caso di mancata ricezione entro il mese successivo a quello di
ultimazione della prestazione (=momento di effettuazione), entro il 15 del
mese ancora successivo, ma con riferimento ad esso, va emessa
l’autofattura per regolarizzazione
Regola particolare per gli acquisti che gli enti non commerciali operano in
sfera istituzionale
La fattura per prestazioni rese da soggetto UE (7-ter) deve essere
registrata secondo le medesime tempistiche ma l’Iva deve essere versata
entro il secondo mese successivo a quello di ricevimento
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Servizi continuativi
Art. 6.3, DPR 633/72 (n.v.)
I servizi resi ad un soggetto passivo nazionale da un operatore stabilito in altro Stato
membro, effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un anno, in
relazione ai quali, nel medesimo periodo, non siano eseguiti versamenti di acconti o
pagamenti anche parziali, si considerano effettuati alla scadenza di ciascun anno solare fino
alla conclusione delle prestazioni medesime
Nella dir. 2008/117/CE la regola è estesa a tutti i prestatori non residenti
(anche extra Ue)
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Servizi continuativi
Art. 6.3, DPR 633/72 (n.v.)
•  Allo spirare di ogni anno, una prestazione continuativa, ancorché non conclusa, va
comunque fatturata
•  La base imponibile è data dall’ammontare delle spese sostenute nel periodo dal
soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi considerati (ex art. 13, comma 2, lett. c),
DPR 633/72, n.v.)
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Gestione ciclo attivo di fatturazione
Prestazioni non generiche
(artt. 7-quater, 7-quinquies DPR 633/72)
Non sono interessate dalle modifiche della Comunitaria 2010
• Per stabilire quando deve essere emessa la fattura si applicano i principi ordinari
(in tema di effettuazione) previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 6 del DPR 633/72.
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Gestione ciclo attivo di fatturazione
Prestazioni generiche
(B2B – art. 7-ter.a) DPR 633/72)
La Comunitaria 2010 ha modificato il momento di effettuazione dell’operazione
(comma 6, art. 6 DPR 633/72)
• 
Prestazioni non continuative
§  Fatturate al momento dell’ultimazione della prestazione
• 
Prestazioni Continuative
§  Fatturate alla data di maturazione dei corrispettivi
• 
Per entrambe le fattispecie resta fermo l’obbligo di fatturare gli acconti alla data
del pagamento (limitatamente all’ammontare corrisposto)
• 
Per stabilire quando deve essere emessa la fattura si applicano i principi ordinari
(in tema di effettuazione) previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 6 del DPR 633/72.
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ESEMPLIFICAZIONI PRATICHE
Operazioni di acquisto in ambito istituzionale con regola generale
per ente non commerciale
Acquisto di banche dati, rilascio del rating, certificazione di qualità, ecc. :
- 
Si riceve fattura senza Iva
- 
Si emette autofattura ovvero si integra la fattura ricevuta
- 
Entro il 15 del mese successivo al ricevimento si registra l’autofattura
su apposito registro istituzionale
- 
Se il prestatore è UE si inserisce l’acquisto nel modello Intrastat
telematico del mese (i modelli Intra seguono la registrazione)
- 
Entro il 2° mese successivo a quello di ricevimento si versa l’Iva e si
presenta all’Agenzia delle Entrate il modello Intra 12
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ESEMPLIFICAZIONI PRATICHE
Operazioni di acquisto in ambito istituzionale con deroghe
Locazione di beni immobili (ad esempio stand fieristico) all’estero,
partecipazione a congresso all’estero, alloggio alberghiero all’estero,
noleggio auto fino a 30 gg all’estero, ecc. :
- 
Si riceve fattura con Iva se l’immobile o il congresso o comunque la
territorialità sono nella UE ovvero senza Iva
- 
Non c’è alcun adempimento da effettuare.
Se invece la deroga porta alla regola generale (ad esempio progettazione
da non residente su bene immobile situato in Italia), si devono
effettuare le operazioni di cui alla slide precedente con l’unica
particolarità che non dovrà comunque essere presentato Intrastat,
poichè letteralmente esso è dovuto per le prestazioni territoriali ex art.
7-ter
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ESEMPLIFICAZIONI PRATICHE
Operazioni di acquisto in ambito commerciale con regola generale
Si riceve fattura senza Iva
- 
Si emette autofattura ovvero si integra la fattura ricevuta
- 
Con riferimento al mese di ricevimento si registra l’autofattura sul
registro fatture emesse
- 
Se il prestatore è UE si inserisce l’acquisto nel modello Intrastat
telematico del mese (i modelli Intra seguono la registrazione)
- 
Si registra il documento anche sul registro degli acquisti per esercitare
il diritto alla detrazione
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ESEMPLIFICAZIONI PRATICHE
Operazioni di acquisto in ambito commerciale con deroghe
Locazione di beni immobili (ad esempio stand fieristico) all’estero,
partecipazione a congresso all’estero, alloggio alberghiero all’estero,
noleggio auto fino a 30 gg all’estero, ecc. :
- 
Si riceve fattura con Iva se l’immobile o il congresso o comunque la
territorialità sono nella UE ovvero senza Iva
- 
Non c’è alcun adempimento da effettuare né occorre registrare a Iva
poiché l’operazione è fuori campo.
Se invece la deroga porta alla regola generale (ad esempio progettazione
da non residente su bene immobile situato in Italia), si devono
effettuare le operazioni di cui alla slide precedente con l’unica
particolarità che non dovrà comunque essere presentato Intrastat,
poichè letteralmente esso è dovuto per le prestazioni territoriali ex art.
7-ter
Studio Tributario Paolo Parodi
I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 36/E DEL 21.06.10
- enti non commerciali :
sono tenuti alla presentazione degli elenchi Intrastat anche per le operazioni di
acquisto effettuate in ambito istituzionale;
- casistiche di errori o omissioni : nel caso di variazioni con emissione di note
ex art. 26 del Dpr 633/72, le stesse devono essere inserite negli elenchi relativi
al periodo nel corso del quale dette note sono registrate; nel caso in cui, invece,
il contribuente abbia omesso di indicare operazioni registrate, deve essere
presentato specifico modello, indicando il mese in cui avrebbero dovuto essere
comprese le operazioni omesse; in tutti i restanti casi di errori relativi a
prestazioni di servizi (compresi i casi in cui sono state indicate operazioni che
non avrebbero dovuto esserlo), occorre compilare la sezione 4 relativa alle
rettifiche;
- periodicità dei modelli :
- si può ritornare al modello trimestrale solo se per quattro trimestri consecutivi
non si superano i 50.000 euro;
96
I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 36/E DEL 21.06.10
- tasso di cambio :
per determinare il controvalore in euro, occorre assumere il cambio delle valute estere
pubblicato dalla Banca d’Italia con riferimento alla data in cui l’operazione si considera
“effettuata” (vedasi infra); in caso di rettifica, deve essere utilizzato il cambio del giorno di
effettuazione dell’operazione originaria;
- acconti su prestazioni di servizi : devono essere inseriti nei modelli Intrastat;
- elenchi presentati ante 18.03.10 : se è stato indicato il numero della fattura del fornitore
anziché quello dell’autofattura (come da circolare 14/E/10), non occorre procedere a
correzione del modello;
- attività di guida turistica : sono considerate “attività culturali” e dunque operano le regole
dell’art. 7-quinquies;
- compilazione Intrastat servizi : con riferimento alle “modalità di incasso”, si precisa la
differenza fra accredito (A) e bonifico (B) : il bonifico presuppone il trasferimento di fondi
da un conto corrente bancario ad un altro, mentre l’accredito può avvenire mediante
versamenti che provengono anche da fonti diverse da un altro conto corrente. La colonna
“paese di pagamento” va riferita al paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del
beneficiario.
97
LE CRITICITA’ DELLA CIRCOLARE 36/E DEL 21.06.10
Soggetti minimi : sfugge la ratio che ispira posizioni diverse in relazioni alle operazioni
attive ovvero a quelle passive da parte dei “minimi” italiani di cui all’art. 1 co 96 ss. della L.
244/10. In tale contesto, diventa ancor più problematico capire e gestire i rapporti con i
“minimi” di altri paesi comunitari (soggetti sottoposti al regime delle piccole imprese). In
particolare, al punto 4 della parte I della circolare 36/E, si afferma che :
- acquisto beni da “minimo UE” : non è acquisto intracomunitario, ma, se non si riceve
idonea documentazione, occorre comunque emettere autofattura ma senza Iva
italiana né modello Intrastat;
- cessione di beni a “minimo UE” : è cessione Intra con Iva dovuta nel paese di
destinazione e obbligo di compilazione Intrastat; non si capisce come fare per i
soggetti stabiliti in paesi UE dove ai “minimi” non viene attribuito identificativo Iva;
- acquisti di servizi da “minimo UE” : non è rilevante Iva in Italia ma nel paese del
prestatore (in assoluto contrasto con il 7-ter); se non si riceve idonea
documentazione, occorre emettere autofattura ma senza Iva italiana né Intrastat;
- prestazioni di servizi a “minimo UE” : è un’operazione B2B, con fatturazione 7-ter
non soggetta ad Iva e obbligo di Intrastat (anche qui sorge il problema per i minimi
UE privi di identificativo Iva).
98
LE CRITICITA’ DELLA CIRCOLARE 36/E DEL 21.06.10
Formazione :
Ricalcando il vecchio art. 7 co. 4 lett.d), l’Agenzia afferma che le
prestazioni relative a corsi di formazione e addestramento del personale
rientrano tra le prestazioni generiche e non tra quelle territoriali nel luogo
di esecuzione.
Ciò anticipa di fatto la norma che sarà in vigore nel 2011, ma può
generare nel 2010 duplicazioni di imposta nei rapporti con i paesi UE
che applicano invece la regola delle prestazioni educative (luogo di
esecuzione).
Attenzione alle regole 2011 su conferenze e seminari
99
REGOLAMENTO UE 282/11 DEL 15.03.11
L’art. 7-quinquies) del Dpr 633/72 è mutato dal 1° gennaio
2011 : restano territoriali nel paese ove sono svolte solo le
prestazioni connesse all’accesso alle manifestazioni
culturali, scientifiche, educative, ecc.
In concetto di accesso non è così chiaro e si è in attesa di
posizione ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il Regolamento UE 282/11, in vigore dal 1° luglio 2011,
ricomprende nel concetto di “prestazione connessa
all’accesso” i corrispettivi versati per conferenze e seminari :
per essi, dunque, la territorialità continuerà ad essere nel
luogo ove l’evento ha luogo.
100
CIRCOLARE 28/E DEL 21 GIUGNO 2011
Trasporto passeggeri
Se effettuato in Italia da soggetto non residente a favore di committente
italiano business, si applica il reverse charge. E ciò a prescindere
dall’eventuale fatturazione con Iva da parte del prestatore.
Principio generale : l’applicazione di imposta in altro paese non fa venir
meno l’obbligo di assolvimento in Italia, se ciò è ivi obbligatorio
Prestazioni di servizi fra soggetti comunitari
Anche per esse, e non solo per le cessioni/acquisti intra, è obbligatoria
l’iscrizione all’anagrafe VIES
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101
CIRCOLARE 29/E DEL 27 GIUGNO 2011
Autofattura mensile cumulativa
Nei confronti di uno stesso prestatore estero è possibile se non è prima
avvenuto il pagamento in momenti distinti; occorre comunque
specificare le singole prestazioni ricevute
Registrazione autofatture
Non occorrono registri separati, ma nei registri acquisti e vendite occorre
utilizzare distinte progressioni numeriche
Territorialità
Le progettazioni, anche di arredi e interni, seguono la deroga del 7-quater.
Non così invece le progettazioni riferite a immobili non specificamente
individuati. Seguono la regola generale del 7-ter anche le consulenze e
l’assistenza tecnica o legale che non afferiscano direttamente alla
preparazione ed al coordinamento dei lavori immobiliari
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102
CIRCOLARE 37/E DEL 29 LUGLIO 2011
L’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sulla tematica della
territorialità e soggettività passiva IVA, a seguito della riforma dell’Iva nei
rapporti con l’estero apportata dal D.Lgs. n. 18/2010 e dell’entrata in vigore del
Regolamento UE n. 282/2011 (in vigore dal 1.7.11). Peraltro, fino al 29.07.11,
non sono sanzionabili comportamenti che non tengano conto del Regolamento
UE n. 282/11.
Ecco in sintesi i principali chiarimenti:
soggettività passiva : gli enti non commerciali sono soggetti passivi anche se
acquistano nell’ambito della loro sfera istituzionale; per la verifica dello status
dell’acquirente/committente, occorre :
per i comunitari : interrogare il sistema VIES ;
per gli extra UE, acquisire documentazione (ad esempio certificazione fiscale dello
Stato estero) o, in caso di impossibilità, comunque analizzare le circostanze
effettive ed ottenere specifica dichiarazione da parte del cliente;
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103
CIRCOLARE 37/E DEL 29 LUGLIO 2011
beni immobili : non rientrano nella deroga dell’art. 7-quater (e quindi seguono la
regola generale di territorialità) le prestazioni non direttamente afferenti la
preparazione ed il collaudo dei lavori immobiliari, quali ad esempio la
consulenza per la compravendita resa dall’avvocato o dal tributarista; precisata
altresì la nozione di bene immobile quale costruzione incorporata al suolo, in
modo che la separazione da esso ne altererebbe la funzionalità;
trasporto passeggeri : per il computo delle tratte percorse nel territorio dello Stato
nei trasporti marittimi ed aerei, vengono confermate le percentuali forfettarie in
misura rispettivamente del 5% e del 38%;
fiere ed esposizioni : sono comprese nella disciplina dell’art. 7-quinquies) e non del
7-quater) le prestazioni (compreso l’allestimento degli stand) rese dagli Enti
fiera titolari degli spazi espositivi e dagli organizzatori dell’evento, nonché le
prestazioni accessorie (quali ad esempio la ristorazione o la produzione di
materiale illustrativo) anche se rese da soggetti diversi. Ciò implica che, nel
B2C, la territorialità si ha nel luogo di svolgimento dell’evento, mentre nel B2B
nel paese del committente. Sono invece territoriali nel paese di svolgimento
dell’evento (anche in caso di B2B) le prestazioni connesse all’accesso alle
manifestazioni, ivi compresi congressi e seminari;
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104
CIRCOLARE 37/E DEL 29 LUGLIO 2011
servizi di catering : la territorialità è nel paese di somministrazione (7-quater) se
sono forniti, oltre alimenti e bevande, servizi di supporto tali per cui si configuri
la somministrazione (ad esempio stoviglie e personale della società che
effettua il catering); in caso contrario, si configura una cessione di beni;
autofatture : viene confermato che non rileva il momento in cui viene ricevuta la
fattura estera, bensì il configurarsi del “momento di effettuazione
dell’operazione” ex art. 6 : il pagamento per i servizi, la consegna per i beni
(posizione da rileggere a fronte delle novità in vigore dal 17.03.12). Per la
numerazione, occorre un numero in entrata progressivo con quello delle
normali fatture di acquisto; peraltro, sono sempre ammessi i registri sezionali
con distinta numerazione; nella liquidazione mensile, però, occorre distinta
valorizzazione dell’Iva a debito ed a credito per effetto delle operazioni con
l’estero. L’emissione di autofattura non è obbligatoria per gli acquisiti di servizi
esenti effettuati dai soggetti che hanno optato per la dispensa dagli obblighi di
fatturazione ex art. 36-bis) del Dpr 633/72;
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105
CIRCOLARE 37/E DEL 29 LUGLIO 2011
servizi ricevuti di durata superiore ad un anno : se non si ricevono fatture per
acconti, decorsi 12 mesi, occorre, entro il 31 dicembre successivo, emettere
autofattura in misura proporzionale al corrispettivo totale;
perfezionamento passivo : per i beni inviati fuori UE per lavorazioni e poi
reintrodotti in Italia, sulla prestazione di lavorazione l’Iva è dovuta in Italia e si
possono verificare due situazioni :
- prima della reintroduzione dei beni in Italia, è già stato applicato il reverse charge
sulla fattura del prestatore estero : in Dogana, esibendo l’autofattura, il relativo
importo non sarà assoggettato ad Iva,
- l’Iva è già stata assolta in Dogana prima dell’emissione di autofattura sulla
prestazione del fornitore estero : in autofattura non sarà esposta Iva, ma dovrà
essere apposta dicitura del tipo : “Iva assolta con documento doganale n….”.
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106
CIRCOLARE 39/E DEL 1° AGOSTO 2011
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla gestione dell’Archivio VIES (Vat
Information Exchange System), all’interno del quale trovano iscrizione gli
operatori intracomunitari e la cui finalità è da ricondurre alla prevenzione delle
frodi IVA. In particolare, si segnala:
l’iscrizione è necessaria anche per le prestazioni di servizi rese o ricevute e non
solo per cessioni e acquisti di beni;
soggetti obbligati alla richiesta sono anche i contribuenti minimi, gli enti non
commerciali e i produttori agricoli di cui all’art.34 c.6 del DPR 633/72 se
superano i 10.000,00 euro di acquisti intracomunitari ovvero se hanno optato
per l’applicazione dell’imposta in Italia;
se entro trenta giorni dalla manifestazione di volontà espressa dal contribuente di
effettuare operazioni intracomunitarie non arriva dall’Agenzia alcuna
comunicazione contraria, dal trentunesimo giorno l’operatore può effettuare le
operazioni intracomunitarie secondo il proprio regime fiscale. Nel caso in cui,
entro i trenta giorni, l’Agenzia verifica che l’operatore è “a rischio” di eventuali
comportamenti fraudolenti, viene emanato un provvedimento di diniego
all’inserimento del contribuente nell’Archivio VIES
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CIRCOLARE 39/E DEL 1° AGOSTO 2011
Sono previsti ulteriori e più approfonditi controlli nei sei mesi successivi, al fine di
revocare l’inclusione nell’Archivio VIES, qualora emergano operazioni evasive
o tentativi di frode. È inoltre previsto, a fini preventivi, un monitoraggio costante
della attività degli operatori iscritti nell’archivio;
in caso di diniego o di revoca o nel periodo dei predetti trenta giorni, tutte le
operazioni intracomunitarie effettuate saranno ricomprese nel regime fiscale
delle operazioni interne e quindi assoggettate ad imposizione in Italia e
sanzionabili ai sensi dell’art.6 D.Lgs. 471/97. In caso di buona fede del
contribuente, la sanzione non sarà applicata per le violazioni commesse prima
del 1° agosto 2011, giorno di emanazione della Circolare;
per quanto riguarda la gestione dell’inclusione nell’Archivio VIES dei contribuenti
interessati da operazioni straordinarie, è prevista una procedura di istanza
preventiva finalizzata a garantire la continuità operativa ai soggetti che, pur con
una partita IVA diversa, mantengono i precedenti requisiti
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Operazioni con contribuenti
“minimi”
Operazioni intracomunitarie
Operazioni con soggetti “minimi”
Circolare 36/E/2010
Soggetto passivo d’imposta italiano IT1 che effettua acquisti di beni presso un
operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese
IT1 non effettua l’acquisto intracomunitario, in quanto si deve supporre che trattasi di
operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine. IT1, se non ha ricevuto
dal proprio dante causa un’apposita documentazione rappresentativa dell’operazione,
emette comunque autofattura senza applicazione dell’imposta per documentare
l’acquisto e non compila l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni
110
Operazioni intracomunitarie
Operazioni con soggetti “minimi”
Circolare 36/E/2010
Soggetto passivo d’imposta italiano IT1 che cede beni ad un operatore di altro
Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese
IT1 effettua una cessione intracomunitaria, per la quale l’imposta è dovuta nello
Stato membro di destinazione del bene. IT1, quindi, emette fattura senza addebito
d’imposta (art. 41 del D.L. n. 331 del 1993) e compila l’elenco delle cessioni
intracomunitarie di beni.
111
Operazioni intracomunitarie
Operazioni con soggetti “minimi”
Circolare 36/E/2010
Soggetto passivo d’imposta italiano IT1 che riceve prestazioni di servizi da un
operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese
IT1 non effettua l’acquisto intracomunitario, in quanto si deve supporre che trattasi di
operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine. IT1, se non ha ricevuto
dal proprio dante causa un’apposita documentazione rappresentativa dell’operazione,
emette comunque autofattura senza applicazione dell’imposta per documentare
l’acquisto e non compila l’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti
112
Operazioni intracomunitarie
Operazioni con soggetti “minimi”
Circolare 36/E/2010
Soggetto passivo d’imposta italiano IT1 che effettua prestazioni di servizi nei
confronti di un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle
piccole imprese
IT1 effettua un’operazione intracomunitaria, per la quale l’imposta è dovuta nello Stato
membro del committente (art. 44 della Direttiva 2006/112/CE). IT1, quindi, emette
fattura senza addebito d’imposta e compila l’elenco riepilogativo delle prestazioni di
servizi rese
113
Iscrizione nel VIES
Iscrizione VIES
Adempimenti
Art. 35, comma 2, lett. e-bis) DPR 633/72
i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio
dello Stato devono indicare nella dichiarazione di inizio attività anche l’eventuale
intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie
115
Iscrizione VIES
Adempimenti
Manifestazione di volontà
Nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, l’eventuale volontà di porre in essere
operazioni intracomunitarie deve essere espressa compilando il campo “Operazioni
Intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7 o AA9.
Per gli enti non commerciali, non soggetti passivi d’imposta, la manifestazione di
volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie va effettuata selezionando la
casella “C” del Quadro A del modello AA7.
Il campo “operazioni intracomunitarie” del quadro I dei modelli AA7 o AA9 deve essere
compilato con il volume delle operazioni presunte anche nel caso queste siano
costituite da sole prestazioni di servizi intracomunitarie soggette ad IVA nel paese di
destinazione ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR 633/72, nonché da parte degli enti non
commerciali.
116
Iscrizione VIES
Adempimenti
Manifestazione di volontà
L’istanza può essere presentata anche successivamente a mezzo del servizio postale
mediante raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC).
La domanda può essere presentata a qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate.
Se si utilizza la PEC, sono ritenute validamente presentate le istanze allegate a
messaggi PEC che siano sottoscritte digitalmente dal contribuente nonché quelle
allegate a messaggi PEC, sottoscritte e presentate dal contribuente mediante copia
per immagine dell’istanza (firmata) unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità dell’istante stesso.
117
Iscrizione VIES
Momento di iscrizione
Silenzio assenso
Entro i 30 giorni successivi alla data dell’attribuzione della partita IVA (nel caso in cui
la manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie sia contenuta
nella dichiarazione di inizio attività) o alla data di ricezione dell’istanza, gli uffici
territorialmente competenti per le attività di controllo ai fini dell’IVA effettuano l’analisi
propedeutica all’inserimento della posizione nell’Archivio VIES
Se emergono elementi di rischio l’iscrizione è negata con provvedimento motivato
Ove non intervenga il diniego, il soggetto viene automaticamente incluso nell’Archivio
il trentunesimo giorno successivo a quello della attribuzione della partita IVA o della
ricezione dell’istanza.
118
Iscrizione VIES
Momento di iscrizione
Operatività nelle more dell’iscrizione – circolare 39/E/2011
A far corso dalla manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie
contenuta nella dichiarazione di inizio attività è sospesa la soggettività attiva e passiva
ad effettuare operazioni intracomunitarie fino al trentesimo giorno successivo alla data
di attribuzione della partita IVA.
L’assenza dall’Archivio VIES determina il venire meno della possibilità di effettuare
operazioni intracomunitarie e di applicare il regime fiscale loro proprio, in quanto il
soggetto non può essere considerato come soggetto passivo IVA italiano ai fini
dell’effettuazione di operazioni intracomunitarie.
119
Iscrizione VIES
Momento di iscrizione
Operatività nelle more dell’iscrizione – circolare 39/E/2011
Eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo
non ancora incluso nell´Archivio VIES (o escluso a seguito di diniego o revoca)
devono ritenersi assoggettate ad imposizione in Italia, con i conseguenti riflessi,
anche di natura sanzionatoria ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. 471/97, qualora
l’operazione economica sia stata invece assoggettata al regime fiscale IVA proprio
della cessione/prestazione intracomunitaria effettuata da un soggetto passivo
120
I modelli Intrastat
MODELLI INTRASTAT
Direttiva servizi
Dal 1° gennaio 2010
L’obbligo di presentazione degli Intrastat è esteso anche alle prestazioni di
servizi
Dir. 2008/8/CE art. 2
Il soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA deposita un elenco riepilogativo contenente i
seguenti elementi: (…) i soggetti passivi e le persone giuridiche che non sono soggetti
passivi identificate ai fini dell’IVA cui ha prestato servizi, diversi dai servizi esenti da
IVA nello Stato membro in cui la prestazione è imponibile (…)
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122
La nuova disciplina degli Intrastat
Dal 1°.1.2010
Direttiva servizi
Obbligo di presentazione degli elenchi anche per le prestazioni di servizi rese in regime
di reverse charge a committenti soggetti passivi comunitari
Rimangono coinvolti dall’obbligo anche gli enti non
commerciali
Direttiva 2008/117/CE
• La presentazione assume cadenza mensile
• Per le cessioni di beni gli Stati possono prevedere un termine trimestrale se il soggetto
passivo non ha effettuato, né per il trimestre considerato né per alcuno dei quattro trimestri
precedenti, cessioni intracomunitarie eccedenti la somma di 50.000 euro
• Per le prestazioni di servizi gli Stati membri possono (sempre) prevedere un termine
trimestrale
Studio Tributario Paolo Parodi
La nuova disciplina degli Intrastat
Generalità
•  Estensione dell’obbligo di presentazione degli elenchi anche alle prestazioni di servizi
effettuate (e ricevute) in ambito comunitario
•  Obbligo della presentazione per via esclusivamente telematica delle dichiarazioni
Intra beni e/o servizi
•  Eliminazione della cadenza di presentazione annuale
•  Previsione di nuove soglie per la determinazione della periodicità di presentazione
mensile/trimestrale
•  Introduzione di nuove modalità per il cambio di periodicità.
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124
DDL recepimento dir. 2008/117/CE
Art. 50.6 D.L. 331/93
I contribuenti presentano in via telematica agli uffici doganali gli
elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari,
nonché delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter del DPR
633/72, rese nei confronti di soggetti stabiliti in un altro Stato
membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute.
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125
La nuova disciplina degli Intrastat
Dal 1°.1.2010
Dir. 2008/8/CE recepita da art. 50.6 D.L. 331/93
Obbligo di presentazione Intra sui servizi sia resi che ricevuti
L’obbligo di presentazione è escluso nei casi in cui le operazioni sono esenti da imposta
nello Stato membro in cui le stesse sono territorialmente rilevanti
Per la disciplina transitoria : Circ. 5/E
del 17 febbraio 2010
La normativa comunitaria non reca una
norma che consente esplicitamente la
previsione di Intra sui servizi ricevuti
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione devono essere emanati i
decreti attuativi con le modalità ed i termini per la presentazione degli elenchi
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126
La nuova disciplina degli Intrastat
Normativa di recepimento
Periodicità
•  Acquisti/cessioni di beni e prestazioni di servizi ricevuti/resi:
Ø  trimestrale: per i soggetti che non hanno superato il valore soglia trimestrale di
50.000 € in ciascuno degli ultimi 4 trimestri rispetto a quello di riferimento
Ø  mensile: tutti gli altri
•  Il cambio di periodicità avviene qualora la soglia sia superata nel corso del trimestre.
In tal caso va presentato un elenco riepilogativo per il mese o i mesi trascorsi dall’inizio
del trimestre.
•  Termini di presentazione:
•  mensile:
entro il 25 del mese successivo al mese di riferimento
•  trimestrale: entro il 25 del mese successivo al trimestre di riferimento
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127
Decreto Min. Economia 22 febbraio 2010
A)  OPERAZIONI ATTIVE
1) cessioni intracomunitarie di beni
2) prestazioni di servizi diverse da art. 7-quater e 7-quinquies a UE
B) OPERAZIONI PASSIVE (per gli enti non commerciali, anche se
effettuate in ambito istituzionale)
1) acquisti intracomunitari di beni
2) prestazioni di servizi da UE territoriali per il solo art. 7-ter
C) IN OGNI CASO (a fini statistici)
Scambi intracomunitari di navi e aeromobili, di energia elettrica, di gas,
di merci acquistate o cedute come soccorsi d’urgenza in regioni
sinistrate, ancorchè i medesimi non costituiscano cessioni/acquisti
intracomunitari o prestazioni di servizi imponibili
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Decreto Min. Economia 22 febbraio 2010
PERIODICITA’ (art. 2)
Doppia categoria, una per le cessioni ed una per gli acquisiti e doppia
soglia, una per i beni ed una per i servizi.
All’interno di ogni categoria, se i soli beni o i soli servizi superano 50.000
euro : periodicità mensile per la categoria
Parametro di riferimento : ciascuno dei quattro trimestri precedenti
Passaggi : se nel corso di un trimestre si superano i 50.000, dal mese
successivo a quello di superamento occorre presentare l’elenco
mensile
Facoltà : periodicità mensile anche sottosoglia, ma con dispensa dalla
compilazione della parte statistica
Esempio per gli acquisti : beni 45.000 e servizi 45.000 : trimestrale
beni 35.000 e servizi 55.000 : mensile
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Decreto Min. Economia 22 febbraio 2010
PERIODICITA’ : interpretazione e periodo transitorio
Per i beni vi è il termine di riferimento 2009 : per essere trimestrali, il
parametro è 50.000 in ciascun trimestre, per cui può essere
trimestrale anche chi ha realizzato 70.000 su base annua ma non
più di 50.000 in ogni trimestre mentre è mensile chi ha realizzato
50.001 su base annua ma in un solo trimestre.
Per i servizi, essendo le regole 2009 diverse, non bisogna riconsiderare
il 2009 ma occorre riferirsi al solo gennaio 2010.
Resta fermo che, avendo superato la soglia per i soli beni o per i soli
servizi, si è mensili per l’intera categoria di operazioni (acquisti o
cessioni)
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Decreto Min. Economia 22 febbraio 2010
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE (art. 3)
A regime : solo in via telematica entro il giorno 25 del mese successivo
al periodo di riferimento
Fino al 30.04.10 : possibilità della consegna in formato elettronico entro
il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento
Per le specifiche tecniche ed i modelli : provvedimento Direttore Agenzia
Dogane (n. 22778/RU del 22.02.10)
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Decreto Min. Economia 22 febbraio 2010
CONTENUTI (parte fiscale, art. 5)
Operazioni registrate o soggette a registrazione
Per le prestazioni di servizi, sono escluse le operazioni per le quali non
è dovuta l’imposta nello Stato membro in cui è stabilito il
committente
CONTENUTI (parte statistica, art. 6)
I mensili per obbligo devono compilare la parte statistica
I soggetti che effettuano lavorazioni riepilogano anche i dati statistici
relativi alle spedizioni e agli arrivi dei relativi beni
Per i beni, i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna
ed al modo di trasporto devono essere compilati solo se il valore
delle spedizioni o degli arrivi supera 20.000.000 di euro
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Provvedimento Agenzia Dogane n. 22778/RU del 22.02.10
Vengono approvati i nuovi modelli INTRASTAT
La trasmissione telematica è stata inizialmente possibile
solo mediante il servizio telematico delle Dogane; solo con
specifico provvedimento del 7 maggio 2010 è stato
consentito l’utilizzo del canale Entratel, a partire dal
10.05.10.
Per la trasmissione in formato elettronico fino al 30.04.10,
occorreva utilizzare il nuovo tracciato record ed il
frontespizio cartaceo
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La nuova disciplina degli Intrastat
I modelli
n 
Frontespizio Unico Beni e Servizi
§ 
Mod. Intra1 (Cessioni di Beni e Servizi Resi)
§ 
Mod. Intra2 (Acquisti di Beni e Servizi Ricevuti)
n 
Beni - Sezione 1 e 2
§ 
Mod. Intra1Bis (Cessioni di Beni nel periodo di riferimento)
§ 
Mod. Intra2Bis (Acquisti di Beni nel periodo di riferimento)
§ 
Mod. Intra1Ter (Rettifiche a Cessioni di Beni di periodi precedenti)
§ 
Mod. Intra2Ter (Rettifiche ad Acquisti di Beni di periodi precedenti)
n 
Servizi - Sezione 3 e 4
§ 
Mod. Intra1Quater (Servizi resi nel periodo di riferimento)
§ 
Mod. Intra2Quater (Servizi ricevuti nel periodo di riferimento)
§ 
Mod. Intra1Quinqiues (Rettifiche a Servizi resi di periodi precedenti)
§ 
Mod. Intra2Quinqiues (Rettifiche a Servizi ricevuti di periodi precedenti)
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134
Intra1 – Cessioni di Beni e Servizi Resi
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135
Cosa cambia nel frontespizio :
1) Dati sulla periodicità dell’elenco
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Cosa cambia nel frontespizio :
2) Dati riassuntivi delle sezioni
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Intra1Bis – Cessioni di Beni
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138
Intra1Ter – Cessioni di Beni
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139
Intra1Quater – Servizi Resi
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140
Intra1Quinqiues – Servizi Resi
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141
Intra2 – Acquisti di Beni e Servizi Ricevuti
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142
Intra2Bis – Acquisti di Beni
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143
Intra2Ter – Acquisti di Beni
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144
Intra2Quater – Servizi Ricevuti
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145
Intra2Quinqiues – Servizi Ricevuti
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146
ELENCHI RIEPILOGATIVI SERVIZI
Problematiche di compilazione
Colonna “5” : ammontare delle operazioni in valuta
Solo per i servizi ricevuti, deve essere indicato l’importo espresso nella valuta del paese
del fornitore (se non in area euro, come ad esempio il Regno Unito) a prescindere dalla
valuta con cui è espresso l’importo in fattura (quindi anche se in euro)
Colonne “6” e “7” : numero e data fattura
La CM 14/E/10 ha precisato che devono essere indicati i dati desunti dalla contabilità del
committente 8in sede di integrazione/autofatturazione)
Colonna “8” in casi di pluralità di servizi
Se il corrispettivo è indistinto, utilizzare il codice CPA del prevalente
Se vi sono corrispettivi distinti, occorre compilare una pluralità di righi
Colonna “9” : modalità di erogazione
Occorre specificare se la prestazione si esaurisce in un solo atto ovvero se è di carattere
continuativo
Colonna “10” : modalità di incasso
In caso di pagamento non ancora avvenuto, sembra da indicare la voce “altro” (lettera “X”)
Colonna “11” : paese di pagamento
Paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario
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Il modello INTRA12
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IL MODELLO INTRA 12
La dichiarazione riguarda solo gli acquisti degli enti con partita Iva effettuati nella
propria sfera istituzionale.
Deve comprendere :
-  gli acquisiti intracomunitari di beni,
-  tutte le operazioni consistenti in acquisti di beni e di servizi con Iva dovuta in
Italia mediante applicazione del reverse charge.
Devono quindi essere ivi compresi anche :
-  gli acquisiti di servizi territoriali in Italia ove il prestatore sia non comunitario
-  gli acquisiti di beni già esistenti in Italia ove il cedente non sia soggetto passivo
Iva in Italia.
La dichiarazione non riguarda, comunque, gli acquisiti effettuati in ambito
commerciale.
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IL MODELLO INTRA 12 : i contenuti
Acquisto servizi da prestatore UE (Attività Istituzionale)
fattispecie
Acquisti con IVA
dovuta in Italia
Adempimenti
Scadenze
Integrazione o autofatturazione (alternative) Entro il mese successivo al
Registrazione ex art. 47 co.3 DL 331/93
ricevimento della fattura
Dichiarazione Intra 12 e
Versamento Iva – F24 Codice 6099
Acquisti: non
imponibili; esenti;
non soggetti ad
IVA in Italia
Entro il mese successivo
alla registrazione
Modello Intrastat nel caso di 7-ter
Mensile/trimestrale
Integrazione o autofatturazione alternative Entro il mese successivo al
(titolo e norma di non assoggettabilità Iva)
ricevimento della fattura
Registrazione ex art. 47 co.3 DL 331/93
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IL MODELLO INTRA 12 : contenuti
Acquisto servizi da prestatore UE (Attività Istituzionale)
fattispecie
Acquisti con IVA
dovuta in Italia
Adempimenti
Scadenze
Integrazione o autofatturazione (alternative) Entro il mese successivo al
Registrazione ex art. 47 co.3 DL 331/93
ricevimento della fattura
Dichiarazione Intra 12 e
Versamento Iva – F24 Codice 6099
Acquisti: non
imponibili; esenti;
non soggetti ad
IVA in Italia
Entro il mese successivo
alla registrazione
Modello Intrastat nel caso di 7-ter
Mensile/trimestrale
Integrazione o autofatturazione alternative Entro il mese successivo al
(titolo e norma di non assoggettabilità Iva)
ricevimento della fattura
Registrazione ex art. 47 co.3 DL 331/93
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IL MODELLO INTRA 12 : modalità di compilazione
SEZIONE “ACQUISTI”
(1)
(2)
Acquisti intracomunitari
Imponibile
€._____________
Imposta
€.______________
modalità compilazione:
(1) Totale generale degli acquisti di beni provenienti da paesi comunitari
(Imponibili) : (integrazione fatture art. 47 co.3 dl 331/93) . Devono essere
indicati solo i beni provenienti da paesi comunitari e mai i servizi.
(2) Totale imposta dovuta
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IL MODELLO INTRA 12 : modalità di compilazione
Acquisti da soggetti non residenti stabiliti in altri Stati appartenenti alla Comunità
BENI
SERVIZI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Imponibile
Imposta
Imponibile
di cui art. 7-Ter
Imposta
€._________
€._________
€._________
€._________
€._________
modalità compilazione:
(3) Totale imponibile dei beni da acquisti interni (beni già introdotti in Italia) in cui cedente
sia un soggetto UE non identificato in Italia e dove occorre emissione di autofattura ex art.
17 co. 2 (fattispecie poco frequente); attenzione a non compilare questa sezione per gli
acquisti intracomunitari di beni già indicati in casella (1)
(4) Totale imposta sui beni di cui alla casella precedente
(5) Totale imponibile dei servizi (integrazione fatture/autofattura - art. 47 co.3 dl 331/93)
(6) Totale imponibile sui soli servizi territoriali per regola generale ex art. 7-ter
(7) Totale imposta dovuta sui servizi (7-ter e gli altri territoriali in Italia)
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IL MODELLO INTRA 12 : modalità di compilazione
Acquisti da soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità
BENI
SERVIZI
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
Imponibile
Imposta
Imponibile
di cui art. 7-Ter
Imposta
€._________
€._________
€._________
€._________
€._________
modalità di compilazione:
(8) (9) non sono le importazioni : sono gli acquisti di beni già introdotti in Italia (come per i
punti 3 e 4) dove cedente è però un soggetto extraUE (un esempio potrebbe essere per
acquisiti di beni provenienti da San Marino e fattura senza addebito di Iva); attenzione a
non compilare questa sezione per gli acquisti intracomunitari di beni già indicati in casella
(1)
(10) Totale imponibile dei servizi (autofatturati ex art. 17 co.2 – 633/72)
(11) Totale solo Imponibile sui servizi art. 7-ter
(12) Totale imposta dovuta sui servizi (art. 7-ter e gli altri territoriali in Italia).
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Il modello INTRA13
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IL MODELLO INTRA 13
Riguarda unicamente gli enti non commerciali non in possesso di partita
Iva.
Tali soggetti, prima di effettuare acquisti di beni provenienti da paesi
comunitari, devono presentare telematicamente il nuovo modello Intra
13 all’Agenzia delle Entrate ai fini del monitoraggio dell’importo totale
acquistato :
-  fino alla soglia di 10.000 euro di acquisti di beni (i servizi non rilevano)
per anno solare, questi enti possono rimanere senza partita Iva,
-  al superamento, devono chiedere l’attribuzione di P.Iva ai soli fini
dell’effettuazione di acquisiti intracomunitari di beni.
Con l’attribuzione di identificativo Iva, però, essi divengono soggetto
“business” ai fini dell’applicazione delle nuove regole sulla territorialità
per gli acquisiti di servizi e devono adottare le regole più sopra indicate
per gli enti non commerciali che siano titolari di partita Iva.
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Effettuazione
prestazioni
continuative
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Servizi continuativi
Art. 6.3, DPR 633/72 (n.v.)
I servizi resi ad un soggetto passivo nazionale da un operatore stabilito in altro Stato
membro, effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un anno, in
relazione ai quali, nel medesimo periodo, non siano eseguiti versamenti di acconti o
pagamenti anche parziali, si considerano effettuati alla scadenza di ciascun anno solare
fino alla conclusione delle prestazioni medesime
Nella dir. 2008/117/CE la regola è estesa a tutti i prestatori non residenti
(anche extra Ue)
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158
Servizi continuativi
Art. 6.3, DPR 633/72 (n.v.)
•  Allo spirare di ogni anno, una prestazione continuativa, ancorché non conclusa, va
comunque fatturata
•  La base imponibile è data dall’ammontare delle spese sostenute nel periodo dal
soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi considerati (ex art. 13, comma 2, lett. c),
DPR 633/72, n.v.)
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159
Le operazioni con San Marino
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DISCIPLINA GENERALE
OCCORRE DISTINGUERE TRA :
CESSIONI/ACQUISTI DI BENI
SI APPLICANO LE REGOLE DI CUI AL DM 24.12.93
PRESTAZIONI DI SERVIZI
SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI ORDINARIE DI CUI AL DPR 633/72
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CESSIONI DI BENI
CESSIONI DI BENI A PRIVATI SANMARINESI
SONO SOGGETTE AD IVA IN ITALIA
CESSIONI DI BENI A OPERATORE DI SAN MARINO
L’OPERAZIONE E’ NON IMPONIBILE IN ITALIA; PROCEDURA :
- Emissione di fattura (con identificativo del sanmarinese) in 4 esemplari, 3 dei
quali da consegnare all’acquirente che deve restituirne a sua volta uno vistato
per introduzione in S.Marino ovvero con timbro a secco dell’Ufficio tributario di
S.Marino
-  registrazione della fattura emessa e della data di ricezione della fattura vistata
-  presentare Intra1 (codice ISO “SM”)
CESSIONI DI BENI DA OPERATORE DI SAN MARINO VERSO PRIVATI
ITALIANI
SONO IMPONIBILI A SAN MARINO
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ACQUISTI DI BENI
SONO POSSIBILI DUE ALTERNATIVE :
1) ACQUISTI CON ADDEBITO DI IVA
-  Il cedente emette fattura in 4 copie (con P.I dell’italiano) con Iva
italiana, la presenta all’ufficio tributario di S.Marino, ne spedisce
originale timbrato al cliente e versa l’Iva
-  L’Ufficio Tributario trasmette all’Agenzia di Pesaro
-  L’acquirente italiano registra e detrae l’Iva
2) ACQUISTI SENZA ADDEBITO DI IVA
-  Il cedente emette fattura in 3 esemplari (con P.I. dell’italiano) senza
Iva, la fa vistare dall’ufficio tributario di S.Marino e la spedisce al cliente
-  l’acquirente italiano è debitore dell’imposta e deve attivare le procedure
di cui alle slides successive
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ACQUISTI DI BENI SENZA ADDEBITO DI IVA
Per gli acquisti delle società e degli enti in ambito commerciale dalla Repubblica di San
Marino occorre :
- emettere autofattura entro il mese di ricevimento della fattura (che deve arrivare entro il
mese successivo a quello di ricevimento dei beni; in difetto l’autofattura va comunque
emessa); se il pagamento dovesse essere precedente la consegna dei beni, l’autofattura
va emessa e registrata entro il mese di pagamento;
- con gli stessi tempi di cui al punto precedente, registrarla distintamente nel registro delle
vendite e degli acquisti e quindi concorre nella liquidazione mensile come iva a debito e
deve altresì essere detratta;
- le operazioni devono essere riportate nella dichiarazione iva annuale.
Non si deve presentare il Mod. Intrastat all'Agenzia delle Dogane.
Limitatamente agli acquisiti commerciali, l’art. 16 lett. c) del DM 24.12.93 prevede un
obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’avvenuta registrazione della fattura
del fornitore sanmarinese. Peraltro, per tale comunicazione, la norma non prevede termine
specifico né sanzioni in caso di omissione, e neppure vi è modulistica apposita
(normalmente si fa in forma libera); una vecchia circolare, la n. 510542 del 20.04.73,
peraltro antecedente il DM 24.12.93, dettava per essa un termine di 5 giorni dalla
registrazione della fattura
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ACQUISTI DI BENI SENZA ADDEBITO DI IVA
Per gli acquisti istituzionali degli enti non commerciali dalla Repubblica di San Marino
occorre :
- emettere autofattura entro il mese successivo a quello di ricevimento della fattura (che
deve arrivare entro il mese successivo a quello di ricevimento dei beni; in difetto
l’autofattura va comunque emessa); se il pagamento dovesse essere precedente la
consegna dei beni, l’autofattura va emessa e registrata entro il mese successivo a quello
di pagamento;
- registrarla, entro lo stesso termine di cui al punto precedente, su un apposito registro "Iva
indetraibile acquisti istituzionali"; non è necessario che il registro sia distinto rispetto a
quelli in cui si annotano gli altri acquisti istituzionali con reverse charge, ma sono sufficienti
codifiche distinte;
- entro il mese successivo a quello di registrazione, versare l'iva con Mod. F24 (cod. 6099)
e inviare telematicamente il modello Intra 12 all'Agenzia delle Entrate con compilazione
delle caselle 8 e 9; per gli Intra 12 dei mesi da gennaio ad aprile 2010, il termine è al
30.06.10.
Non deve essere presentato il Mod. Intrastat all'Agenzia delle Dogane né l’operazione
deve essere inclusa nella comunicazione black list (Circ. 53/E/10).
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Le operazioni con il Vaticano
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DISCIPLINA GENERALE
CESSIONI DI BENI
SI APPLICA IL REGIME DELLE ESPORTAZIONI
ACQUISTI DI BENI
DEBITORE DELL’IMPOSTA E’ L’ACQUIRENTE ITALIANO, MEDIANTE
REVERSE CHARGE
PRESTAZIONI DI SERVIZI
SI APPLICANO LE REGOLE DI CUI AL DPR 633/72 CON
RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI CON OPERATORI EXTRAUE
Studio Tributario Paolo Parodi
I RAPPORTI CON I SOGGETTI
BLACK LIST:
NUOVO OBBLIGO DICHIARATIVO
Studio Tributario Paolo Parodi
Base normativa
D.L. 40/2010 – art. 1, c. 1
Istituzione
DM 30 marzo 2010
Disposizioni applicative
Provvedimento Direttore Agenzia entrate 28 maggio 2010
Approvazione dei modelli e istruzioni
Provvedimento Direttore Agenzia entrate 5 luglio 2010
Approvazione delle specifiche tecniche per la comunicazione
DM 5 agosto 2010
Ulteriori disposizioni applicative
169
Generalità
Decorrenza dell’obbligo
Operazioni effettuate dal 1° luglio 2010
Primo adempimento
31 agosto 2010 (Prorogata al 2 novembre 2010)
Periodicità
Mensile o trimestrale
Scadenza presentazione
Ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento
170
Periodicità
Art. 2, DM 30/3/2010
Il modello di comunicazione è presentato con riferimento:
a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e
per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a
50.000 euro
b) a periodi mensili, in tutti gli altri casi
Prima presentazione
I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri trasmettono la
comunicazione trimestralmente, sempre che si trovino nella condizione di cui alla lettera a),
nei trimestri già trascorsi è regola valida anche per la prima applicazione dell’obbligo
171
Campo di applicazione
Art. 1, c. 1, D.L. 40/2010
“per contrastare l’evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti ‘caroselli’ e ‘cartiere’… i
soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto… comunicano tutte le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti
di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list”.
172
NOVITA’ 2012
Art. 2, c. 8, D.L. 6/2012
VIENE FISSATA LA SOGLIA DI EURO 500,00, FINO ALLA QUALE NON DEVE
ESSERE PRESENTATA LA COMUNICAZIONE BLACK LIST
TRATTASI DI SOGLIA DA CONSIDERARE PER SINGOLA CESSIONE O
PRESTAZIONE
173
CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 53/E/10
Soggetti obbligati : sono le società, gli imprenditori, i lavoratori autonomi e gli enti non
commerciali che siano “soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto”.
Con riferimento agli enti non commerciali, ivi comprese le Amministrazioni pubbliche,
l’obbligo riguarda esclusivamente le operazioni realizzate nell’ambito delle attività
commerciali e agricole da essi svolte.
Controparti : deve trattarsi di “operatore economico” avente sede, residenza o domicilio in
uno dei paesi black list. Sul concetto di “operatore economico”, l’Agenzia, richiamando l’art.
9 co. 1 della Dir. 2006/112/CE, fornisce la seguente definizione : “chiunque esercita, in
modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo
scopo o dai risultati di detta attività”. Ai fini della verifica, l’Agenzia stessa suggerisce poi di
utilizzare l’eventuale certificazione o identificativo fiscale rilasciati dalle autorità fiscali del
Paese black list o, in alternativa, una dichiarazione della controparte attestante lo
svolgimento di attività imprenditoriale, professionale o artistica.
La comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui la controparte sia costituita
da rappresentante fiscale o stabile organizzazione di soggetto domiciliato in Paese black
list.
In ordine infine all’individuazione dei Paesi black list, devono essere assunti tutti quelli
indicati almeno in una delle due liste contenute nel DM 04.05.99 e nel DM 21.11.01; ciò a
prescindere dalle condizioni soggettive dell’operatore economico ivi stabilito.
174
Campo di applicazione
Art. 4, c. 2, DM 30/3/2010
“Nel modello di comunicazione sono incluse le operazioni registrate o soggette a
registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel
periodo di riferimento”
Art. 3, DM 5/8/2010
L'obbligo di comunicazione è esteso alle prestazioni di servizi che non si considerano
effettuate nel territorio dello Stato agli effetti dell‘Iva e che sono rese o ricevute nei
confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi black list
175
Campo di applicazione
Art. 1, DM 5/8/2010
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni realizzate, dal 1° luglio 2010 al 4
agosto 2010 (e successivamente) con operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio nei seguenti Stati :
1) Cipro
2) Malta
3) Corea del Sud
176
Campo di applicazione
Art. 2, DM 5/8/2010
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le attività con le quali si realizzano operazioni
esenti ai fini Iva, sempre che il contribuente si avvalga della dispensa dagli adempimenti di
cui all'art. 36-bis del DPR 633/72
Resta fermo l'obbligo di comunicazione per le eventuali operazioni imponibili effettuate
nell'ambito di dette attività.
177
Efficacia
Art. 4, DM 5/8/2010
• 
Esclusione operazioni con di Cipro, Malta, Corea del Sud: operazioni effettuate dal 1°
luglio
• 
Esclusione attività esenti: 1° luglio
• 
Estensione obbligo di comunicazione a servizi non territorialmente rilevanti: operazioni
effettuate dal 1° settembre 2010
178
Soggettività enti non commerciali
Circolare 53/E/2010
Operazioni
effettuate
nella sfera
istituzionale
Escluse dalla comunicazione
L’obbligo di comunicazione sussiste solo per le
operazioni realizzate nell’ambito delle attività commerciali
e agricole ancorché esercitate in via residuale
179
Elenchi black list
Incongruenze
Importazioni
Sottoposte ad Iva in dogana
Evasione Iva non configurabile, ma obbligo di
inserimento in comunicazione
180
Elenchi black list
Chiarimenti circolare 2/E/2011
Importazioni
Rilevano i dati indicati nella
bolletta doganale
L’annotazione anteriore della fattura fa scattare la
segnalazione salvo necessità di rettifica (senza
sanzioni) in base alla bolletta doganale
181
Elenchi black list
Incongruenze
Stabile
organizzazione
S.O. soggetto “trasparente”
Ai fini Iva sono autonomi soggetti passivi
182
Elenchi black list
Dubbi
Stabile
organizzazione
in Paese B.L. di
non B.L.
S.O. soggetto “trasparente”
Interpretazione sistematica normativa e prassi 
NO comunicazione
183
Elenchi black list
Dubbi
Rapporto
Stabile
organizzazione
casa madre
Rapporto interno
(unico soggetto passivo)
Interpretazione sistematica normativa, prassi e
giurisprudenza 
NO comunicazione
184
Elenchi black list
Chiarimenti
S.O. all’estero di
soggetto italiano
Le operazioni intrattenute con soggetti
B.L. devono essere oggetto di
comunicazione
(Risoluzione 121/E/2010)
Solo prestazioni di servizi (circolare 2/E/2011)
Incongruenza: la S.O. è priva di soggettività passiva in
Italia perché soggetto passivo estero, a che titolo
rilevano le operazioni ?
185
Elenchi black list
Chiarimenti circolare 2/E/2011
Trasferte
dipendenti
Servizi fruiti
Non rilevanti quando classificate
fra i costi del personale
(interpretazione incongruente
con gli obblighi di classificazione
dei costi per natura)
Esclusi gli importi contabilizzati con note spese
186
Elenchi black list
Chiarimenti circolare 2/E/2011
Cessioni gratuite
Rilevanti se soggette ad Iva
Escluse dall’obbligo le cessioni gratuite di beni la cui
produzione o commercio non rientra nell’attività propria
dell’impresa di costo unitario ≤ 25,82 € o i beni ad Iva non
detratta e i campioni gratuiti di modico valore contrassegnati
187
Elenchi black list
Chiarimenti circolare 2/E/2011
Acquisti da RF di
non BL nominato
in BL
Non rilevanti
Rappresentante fiscale come mandatario del soggetto
estero “rappresentato”
188
Elenchi black list
Chiarimenti circolare 2/E/2011
Addebito
commissioni
bancarie da
istituto BL
Rilevante
Obbligo di autofatturazione esente
189
Elenchi black list
Chiarimenti circolare 2/E/2011
Operazioni attive
e passive Tour
Operator
Le operazioni vanno indicate tra
le non soggette ad iva
A motivo dell’impossibilità di separare imponibile ed
imposta
190
Elenchi black list
Chiarimenti circolare 2/E/2011
Vendite non
documentate da
fattura
Non rilevanti
Dalla ricevuta o scontrino non è possibile desumere i
dati da inserire nella comunicazione
191
Elenchi black list
Chiarimenti circolare 2/E/2011
Acquisti in
reverse charge
Momento
rilevante per la
comunicazione
Data di registrazione nei registri Iva
delle fatture relative alle operazioni
realizzate o se precedente o
alternativa data di registrazione nelle
scritture contabili obbligatorie
Reverse charge: operazione passiva  si guarda alla
registrazione nel registro acquisti
192
Elenchi black list
Chiarimenti circolare 2/E/2011
Acconti
Rilevanti
Va considerata la data di registrazione delle fatture
relative agli acconti ricevuti nei registri Iva o nelle
scritture contabili
193
Elenchi black list
Chiarimenti circolare 2/E/2011
Codice fiscale
soggetto BL
È un dato essenziale
In mancanza ammesso utilizzo
dato similare
In mancanza di qualunque codice il ricorrere di un
errore scusabile è valutazione rimessa agli uffici
194
Elenchi black list
Chiarimenti circolare 2/E/2011
Moratoria
sanzioni
31.1.2011
Impossibilità di beneficiare
dell’esonero dalle sanzioni in
caso di omissione della
comunicazione
Presuppone l’inoltro di una comunicazione, originaria e
valida, seppur incompleta e/o non esatta
195
Elenchi black list
Chiarimenti circolare 2/E/2011
“Comunicazione
integrativa”
Presentata entro la scadenza
successiva
No sanzioni
196
Elenchi black list
Chiarimenti circolare 2/E/2011
Ravvedimento
Ammesso
Entro il termine di un anno dalla omissione o dall’errore
197
DISCIPLINA GENERALE
Con la conversione in legge del D.L. 40/2010 (art. 1 comma 1), viene
resa obbligatoria per i soggetti passivi Iva la comunicazione in via
telematica all’Agenzia delle Entrate di tutte le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori
economici dei Paesi black list (individuati dai decreti del ministero
dell’Economia e delle Finanze del 4 maggio 1999 e del 21 novembre
2001).
Le modalità di comunicazione alle Entrate sono stabilite dal
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2010/85352 del
28 maggio 2010.
198
TEMPISTICHE
L’obbligo decorre dalle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2010 ed i
soggetti sono distinti in mensili e trimestrali.
La cadenza di presentazione è trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei
quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare
totale trimestrale non superiore a 50.000 euro. Il riferimento è ai quattro trimestri
che compongono l’anno solare.
La periodicità è mensile in caso di supero ovvero per scelta.
Nel caso di superamento della soglia nel corso del trimestre, la presentazione
deve essere mensile a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è
stata superata.
La presentazione è telematica, per il tramite di Entratel, e deve avvenire entro la
fine del mese successivo a quello di riferimento ovvero di fine trimestre.
La prima scadenza, per i soggetti tenuti a presentare l’elenco mensilmente, è il
31 agosto 2010, poi differito al 2 novembre 2011.
199
D.M. 5 AGOSTO 2010
Facendo seguito al D.M. 27/07/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
04/08/2010 il Ministero esclude espressamente dalla comunicazione le
operazioni realizzate dal 1° luglio al 4 agosto 2010 con operatori economici
aventi sede in Cipro, Malta e Corea del Sud.
E’ altresì previsto lo spostamento del termine di invio delle comunicazioni di
agosto e settembre al 2 novembre.
Altre novità introdotte con il D.M. 05/08/2010 sono:
- l’esclusione dall’obbligo di comunicazione delle operazioni esenti ai fini IVA,
semprechè il contribuente si avvalga della dispensa degli adempimenti di cui
all’art. 36-bis del DPR 633/72
- con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2010,
l’obbligo di comunicazione include chiaramente anche le prestazioni di servizi
che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato agli effetti IVA sia per
regola generale (art. 7-ter del Dpr 633/72) sia per deroga
200
CIRCOLARI AGENZIA ENTRATE 53/E/10 e 54/E/10
Ecco in sintesi i chiarimenti :
ambito soggettivo di applicazione : gli enti non commerciali, pubblici e privati, sono esclusi
dall’obbligo per tutte le operazioni che riguardano la sfera istituzionale mentre sono
obbligati per quelle che rientrano nella sfera commerciale;
paesi black list : sono tali quelli compresi nei due elenchi di cui al DM 04.05.99 e al DM
21.11.01;
rappresentante fiscale e stabile organizzazione : il rappresentante in Italia di soggetto non
residente è tenuto alla comunicazione per le operazioni con paesi black list; la
comunicazione è dovuta da tutti anche per le operazioni effettuate nei confronti di
rappresentante fiscale o stabile organizzazione di soggetto black list ancorché si tratti di
rappresentante o stabile organizzazione in paese non black list (Italia compresa);
ambito oggettivo : devono essere comprese anche le importazioni e le esportazioni;
periodicità : la soglia deve essere riferita alle singole 4 categorie di operazioni (cessioni/
prestazioni effettuate/ricevute);
momento rilevante : ai fini dell’inclusione nella comunicazione, rileva la data di registrazione
e non il momento di effettuazione dell’operazione;
ravvedimento : è fruibile;
sanatoria : per le comunicazioni relative ai mesi da luglio a novembre o al trimestre lugliosettembre, non verranno irrogate sanzioni nel caso di invio di modello rettificativi entro il
31.01.11 (circolare 54/E/10)
201
CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 53/E/10
Operazioni da comunicare :
devono essere comprese anche le esportazioni e le importazioni
nonché le operazioni che, ancorché non soggette ad obbligo di
registrazione ai fini Iva, siano escluse da Iva per assenza del
presupposto territoriale, quali ad esempio tutte le prestazioni di
servizi escluse da Iva ai sensi degli articoli da 7-ter a 7-septies
del Dpr 633/72.
Unica esclusione viene affermata, per i soggetti che hanno
esercitato l’opzione ex art. 36-bis del Dpr 633/72, limitatamente
alle operazioni attive esenti ed alle operazioni passive anche se
imponibili.
202
CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 53/E/10
Si segnalano alcune criticità residue in tema di compilazione della comunicazione :
importazioni : il valore indicato in Dogana ai fini dell’assolvimento dell’Iva è di regola
maggiore di quanto indicato nella fattura del fornitore; ciò a causa di elementi aggiuntivi
quali spese di trasporto, royalties, accise e dazi; quale dunque la grandezza da indicare
nella comunicazione?
trasferte dei dipendenti : se il giustificativo di spesa è intestato all’azienda/ente, occorre
attivare la comunicazione black list; ciò anche nel caso di vitto ed alloggio per i quali vale
l’esclusione da Iva italiana ex art. 7-quater. Non così nel caso di rimborso a piè di lista di
pezze giustificative intestate al dipendente
acquisti promiscui degli enti non commerciali : la circolare 53/E/10 non si esprime in
relazione agli acquisiti di beni e servizi destinati promiscuamente alla sfera istituzionale ed
a quella commerciale dell’ente; ad oggi, si ritiene di dover inserire l’intero ammontare nella
comunicazione black list, stante la presenza di una componente commerciale
Sanatoria : la circolare 54/E/10 consente di integrare le comunicazioni da luglio a
novembre (il solo trimestre lu-sett per i trimestrali) entro il 31.01.11 senza sanzioni.
203
CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 53/E/10
Interessanti i chiarimenti in ordine alla tempistica di comunicazione.
Ai fini dell’inclusione nelle comunicazioni periodiche, rileva la data di registrazione nei
registri Iva o, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie.
Per le operazioni non soggette ad Iva per carenza del presupposto di territorialità né ad
obbligo di registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il momento rilevante è quello
della registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o, in mancanza, quello del
pagamento.
Anche per gli acquisti da San Marino senza addebito di Iva rilevano i suindicati criteri,
avendo come riferimento l’autofattura o il documento ricevuto dall’operatore sammarinese
integrato.
Nei casi di acquisti con reverse charge, l’operazione deve essere inserita fra quelle
passive.
Rimane però un elemento di criticità : poiché l’obbligo normativo è disposto per le
operazioni “effettuate” a partire dal 1° luglio 2010, dovrebbero esserne ragionevolmente
escluse le operazioni “effettuate” fino al 30 giugno 2010 anche se legittimamente
“registrate” dopo tale data.
204
CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 2/E/11
Sintesi degli ulteriori chiarimenti
Importazioni : indicare l’importo da bolletta doganale; se in precedenza alla registrazione
della bolletta è stata registrata l’operazione in Co.Ge., occorre comunicazione integrativa
Cessioni gratuite : devono essere indicate a meno che siano escluse da Iva
Rappresentante fiscale : è escluso da comunicazione il rapporto con un rappresentante
fiscale di soggetto non black list anche se il rappresentante è black list
Acquisti di servizi esclusi da Iva per assenza di territorialità in Italia : occorre inserirli
in elenco, per un importo comprensivo delle eventuali imposte indirette addebitate nel
paese del fornitore
Commissioni bancarie : occorre inserire l’autofattura esente
Acquisti di carburanti e di beni che rimangono all’estero : non vanno in comunicazione
poiché manca il presupposto della territorialità in Italia (solo per i servizi opera l’inclusione
anche in caso di assenza di territorialità)
205
CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 2/E/11
Vendite con ricevute fiscali/scontrini : non devono essere inserite in comunicazione
Cessioni di beni estero su estero : non devono essere inserite per difetto di territorialità
Acquisti in reverse charge : se la registrazione in CO.GE.avviene prima rispetto a quella
in Iva, la comunicazione segue la contabilità generale
Note di variazione : non devono essere inserite se si riferiscono ad operazione effettuate
ante 1° luglio 2010
Periodicità : l’opzione per il mensile vale per l’intero periodo d’imposta e comunque fino a
revoca, da esercitarsi con la prima comunicazione utile del periodo d’imposta successivo
barrando la casella “Variazione di periodicità”
Comunicazioni integrative : se c’è comunicazione in termini, l’integrativa entro fine mese
successivo non è sanzionata; altrimenti, ravvedimento entro 1 anno.
Codice fiscale estero : è possibile indicare altro codice (ad esempio il numero di iscrizione
alla Camera di Commercio) a condizione che il soggetto sia identificabile
206
PAESI BLACK LIST : DM 4 MAGGIO 1999
Si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, seguenti Stati e territori:
Alderney (Aurigny); Andorra (Principat d'Andorra); Anguilla; Antigua e Barbuda (Antigua and
Barbuda); Antille Olandesi (Nederlandse Antillen); Aruba; Bahama (Bahamas); Bahrein (Dawlat
al-Bahrain); Barbados; Belize; Bermuda; Brunei (Negara Brunei Darussalam); Cipro (Kypros);
Costa Rica (Republica de Costa Rica); Dominica; Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al
Muttahida); Ecuador (Republica del Ecuador); Filippine (Pilipinas); Gibilterra (Dominion of
Gibraltar); Gibuti (Djibouti); Grenada; Guernsey (Bailiwick of Guernsey); Hong Kong
(Xianggang); Isola di Man (Isle of Man); Isole Cayman (The Cayman Islands); Isole Cook; Isole
Marshall (Republic of the Marshall Islands); Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);
Jersey; Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya); Liberia (Republic of Liberia); Liechtenstein
(Furstentum Liechtenstein); Macao (Macau); Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia); Maldive
(Divehi); Malta (Republic of Malta); Maurizio (Republic of Mauritius); Monserrat; Nauru
(Republic of Nauru); Niue; Oman (Saltanat'Oman); Panama (Republica de Panamà); Polinesia
Francese (Polynésie Francaise); Monaco (Principautè de Monaco); San Marino (Repubblica di
San Marino); Sark (Sercq); Seicelle (Republic of Seychelles); Singapore (Republic of
Singapore); Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis); Saint Lucia; Saint Vincent
e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines); Svizzera (Confederazione Svizzera); Taiwan
(Chunghua MinKuo); Tonga (Pule'anga Tonga); Turks e Caicos (The Turks and Caicos
Islands); Tuvalu (The Tuvalu Islands); Uruguay (Republica Oriental del Uruguay); Vanuatu
(Republic of Vanuatu); Samoa (Indipendent State of Samoa).
207
PAESI BLACK LIST : DM 21 NOVEMBRE 2001
ART.1
Ai fini dell'applicazione dell'art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:
Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas,
Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti
(ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole
del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall,
Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey
(Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein,
Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman,
Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint
Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore,
Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.
208
PAESI BLACK LIST : DM 21 NOVEMBRE 2001
ART. 2.
Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all'art. 1:
1)  Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione,
estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
2)  Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori
petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
3)  Kuwait, con esclusione delle società con partecipazione straniera superiore
al 47% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dall'Amiri Decree
n. 3 del 1955 o superiore al 45% se soggette ad imposizione con le aliquote
previste dalla locale legge n. 23 del 1961, sempre che tali società non
usufruiscano dei regimi agevolati previsti dalle locali leggi n. 12 del 1998 e n.
8 del 2001;
4)  Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del
fatturato fuori dal Principato.
209
PAESI BLACK LIST : DM 21 NOVEMBRE 2001
ART. 3 (estratto).
Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai
soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:
1)  Angola, con riferimento alle società …
2)  Antigua, con riferimento alle international business companies…
3)  Corea del Sud, con riferimento alle società che …
4)  Costarica, con riferimento alle società i cui proventi…
5)  Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;
6)  Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones …
7)  Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione …
8)  Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
9)  Lussemburgo, con riferimento alle società holding …
10)  Malta, con riferimento alle società i cui proventi …
11)  Mauritius, con riferimento alle società «certificate» …
12)  Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie …
13)  Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere…
14)  Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali
15)  Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding …
Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli
Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati
sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti
dell'amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.
210
I rimborsi dell’Iva assolta in
altri paesi UE
Studio Tributario Paolo Parodi
REGOLE VIGENTI FINO AL 31.12.2009
IL SOGGETTO STABILITO IN UNO STATO MEMBRO DOVEVA
CHIEDERE DIRETTAMENTE ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
DELL’ALTRO STATO
NON BISOGNAVA AVERE NELL’ALTRO STATO NE’ STABILE
ORGANIZZAZIONE NE’ RAPPRESENTANTE FISCALE/
IDENTIFICAZIONE DIRETTA NE’ SEDE DELLA PROPRIA ATTIVITA’
ECONOMICA
VIGEVA LA CONDIZIONE DI NON AVER EFFETTUATO CESSIONI/
PRESTAZIONI NELL’ALTRO STATO (CON L’ECCEZIONE DEI
TRASPORTI)
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DIRETTIVA 2008/9/CE DEL 12.02.08
DESTINATARIO DELL’ISTANZA DI RIMBORSO DEVE ESSERE
LO STATO MEMBRO DI APPARTENENZA E NON PIU’ QUELLO
OBBLIGATO ALLA ESECUZIONE DEL RIMBORSO
OCCORRE CHE GLI STATI MEMBREI PREDISPONGANO L’USO
DI STRUMENTI INFORMATICI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE
DEI DOCUMENTI
DEVONO ESSERE FISSATI TEMPI MASSIMI PER L’ESECUZIONE
DEI RIMBORSI, PENA LA DEBENZA DI INTERESSI MORATORI
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REGOLE VIGENTI DAL 1° GENNAIO 2010,
MA A VALERE GIA’ SULL’IVA 2009
ART. 38 BIS 1 DEL DPR 633/72, inserito dal D.Lgs. 18/2010
I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno assolto l'imposta in
un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati,
possono chiederne il rimborso a detto Stato membro presentando un'istanza
all'Agenzia delle entrate tramite apposito portale elettronico.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è individuato il
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e sono stabilite le modalità ed i
termini procedurali per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo
nonché per la realizzazione dei relativi scambi informativi.
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Provvedimento Dir. Agenzia Entrate n. 53471 del 1.4.10
Ufficio competente a ricevere le istanze è il Centro operativo di Pescara
Sono indicate le procedure telematiche da seguire
E’ precisato l’elenco dei dati e dei documenti che devono essere trasmessi :
occorre verificare il contenuto delle “tabelle di raccordo” che riepilogano le
regole adottate nei vari Paesi
E’ possibile presentare istanza correttiva, ma senza inserire nuovi documenti. In
caso di nuovi documenti, occorre nuova istanza, semprechè in termini
In caso di pro-rata, possono essere modificate le istanze periodiche sulla base
del pro-rata definitivo
Il termine per la presentazione è il 30 settembre dell’anno successivo
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Periodicità ed importi
La richiesta trimestrale può essere attivata solo dai
contribuenti che hanno assolto Iva in ciascuno dei
tre mesi (o per minor periodo in caso di inizio
attività)
Importi minimi per la richiesta (art. 17 della Dir. 2008/9/
CE):
-  50 euro per la richiesta trimestrale
-  400 euro per quella annuale
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REGOLE VIGENTI DAL 1° GENNAIO 2010,
MA A VALERE GIA’ SULL’IVA 2009
ART. 38 BIS 1 DEL DPR 633/72 : procedura
L 'Agenzia delle entrate provvede ad inoltrare tale richiesta allo Stato membro del rimborso,
eccetto i casi in cui, durante il periodo di riferimento del rimborso, il richiedente:
a)  non ha svolto un’attività d'impresa, arte o professione;
b)  ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla
detrazione dell'imposta ai sensi degli articoli 19 e seguenti;
c)  si è avvalso del regime dei contribuenti minimi di cui ai commi da 96 a 117 dell'
articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
d)  si è avvalso del regime speciale per i produttori agricoli.
Nei casi sopra indicati, l'Agenzia delle entrate notifica al richiedente il mancato inoltro della
richiesta di rimborso.
Avverso il provvedimento motivato di rifiuto dell'inoltro è ammesso ricorso secondo le
disposizioni relative al contenzioso tributario.
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Le triangolazioni comunitarie
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Attraverso le operazioni triangolari si evita la nomina del
rappresentante fiscale ovvero l’identificazione diretta nello Stato
di destinazione del bene da parte del cedente-cessionario promotore
della triangolazione, a condizione che designi il proprio
cessionario quale debitore dell'imposta relativa alla cessione in tale
Stato.
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Legenda
Flusso dei beni
Fatturazione
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NL
EL
operatore italiano IT acquista beni da operatore
olandese NL dandogli l'incarico di trasportare o spedire
i beni direttamente in Grecia al proprio cliente greco
EL, ivi soggetto passivo d'imposta
IT
FATTURAZIONE
NL  IT
IT  EL
NON SOGGETTA ART. 40, C. 2,
DL 331/93
NON IMPONIBILE ART. 41, C. 1,
DL 331/93
INTRASTAT
IT
•  COMPILAZIONE ELENCO INTRA 2 (ACQUISTI)
•  COMPILAZIONE ELENCO INTRA 1 (CESSIONI)
Studio Tributario Paolo Parodi
IT
EL
operatore olandese NL acquista beni da operatore
italiano IT dandogli l'incarico di trasportare o spedire i
beni direttamente in Grecia al proprio cliente greco EL,
ivi soggetto passivo d'imposta
NL
FATTURAZIONE
IT  NL
NON IMPONIBILE ART. 41, C. 1,
DL 331/93
INTRASTAT
IT
• COMPILAZIONE ELENCO INTRA 1 (CESSIONI)
Studio Tributario Paolo Parodi
EL
IT
operatore olandese NL, acquista beni in Grecia da
operatore greco EL, dandogli l'incarico di trasportare o
spedire i beni direttamente in Italia al proprio cliente
italiano IT, soggetto passivo d'imposta
NL
FATTURAZIONE
NL  IT
ART. 38, C. 7, DL 331/93
INTRASTAT
IT
• COMPILAZIONE ELENCO INTRA 2 (ACQUISTI)
Studio Tributario Paolo Parodi
IT2
EL
IT1
operatore italiano IT1 vende materie prime a soggetto
greco EL e consegna, per conto del proprio cliente EL, i
beni ad altro soggetto nazionale IT2 per la lavorazione,
al termine della quale quest'ultimo invierà i beni al
soggetto greco EL
FATTURAZIONE
IT1  EL
NON IMPONIBILE ART. 41, C. 1,
DL 331/93
IT2  EL
ESCLUSO ART. 7-TER
INTRASTAT
IT1
•  COMPILA L'ELENCO INTRA-1BIS AI SOLI EFFETTI FISCALI
IT2
• COMPILA L'ELENCO INTRA-1BIS AI SOLI EFFETTI STATISTICI E
L’INTRA-1QUATER PER IL SERVIZIO
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EL1
EL2
IT
operatore italiano IT acquista materie prime da
soggetto greco EL1 con incarico a questi di
consegnarle per la successiva lavorazione ad altro
soggetto greco EL2, il quale al termine della
lavorazione ne cura l'invio in Italia al committente
nazionale IT
FATTURAZIONE
EL1  IT
EL2  IT
ART. 38, C. 2, DL 331/93
REVERSE CHARGE EX ART. 7TER
INTRASTAT
IT
•  COMPILAZIONE ELENCO INTRA 2 (ACQUISTI)
• cessione da EL1: ai soli effetti fiscali,
• prestazione effettuata da EL2: ai soli effetti statistici la parte beni più la parte servizi
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IT
PT
EL
operatore italiano IT cede materie prime a soggetto
greco EL con consegna per conto di quest'ultimo per la
successiva lavorazione, a soggetto portoghese PT, il
quale al termine della lavorazione ne cura l'invio in
Grecia al committente greco EL
FATTURAZIONE
IT  EL
NON IMPONIBILE ART. 41, C. 1,
lett. A), DL 331/93
INTRASTAT
IT
• COMPILAZIONE ELENCO INTRA 1 (CESSIONI) AGLI EFFETTI FISCALI E
STATISTICI
Studio Tributario Paolo Parodi
EL
PT
IT
operatore italiano IT acquista materie prime da
soggetto greco EL e le fa consegnare, per la
successiva trasformazione, dal proprio fornitore greco
a soggetto portoghese PT, il quale al termine della
lavorazione ne cura l'invio in Italia al committente
italiano IT
FATTURAZIONE
EL  IT
PT  IT
ART. 38, C. 2, DL 331/93
Reverse charge art. 7-ter
INTRASTAT
•  COMPILAZIONE ELENCO INTRA 2 (ACQUISTI)
IT
• cessione da EL: ai soli effetti fiscali,
• prestazione effettuata da PT: ai soli effetti statistici per i beni più modello acquisti di
servizi
Studio Tributario Paolo Parodi
PT
IT
EL
operatore italiano IT riceve per la trasformazione
materie prime, che gli vengono inviate per conto del
committente greco EL dal fornitore di questi PT. Al
termine della lavorazione l'operatore italiano IT invia il
bene finito a EL
FATTURAZIONE
IT  EL
NON SOGGETTA ART. 7-ter
INTRASTAT
IT
•  COMPILAZIONE ELENCO INTRA1-bis (CESSIONI) SOLO AGLI EFFETTI
STATISTICI E INTRA 1-quater per le prestazioni di servizi
• COMPILAZIONE ELENCO INTRA 2 (ACQUISTI) SOLO AGLI EFFETTI STATISTICI
Studio Tributario Paolo Parodi
EL1
EL2
IT
operatore italiano IT invia materie prime a soggetto
greco EL1, per lavorazione, con incarico a questi di
inviare il semilavorato per ulteriore trasformazione ad
altro soggetto greco EL2, al termine della quale
quest'ultimo invierà il prodotto finito in Italia a IT
FATTURAZIONE
EL1  IT
Iva italiana con reverse charge
EL2  IT
Iva italiana con reverse charge
INTRASTAT
IT
•  COMPILAZIONE ELENCO INTRA1 (CESSIONI) AI SOLI FINI STATISTICI IN
RELAZIONE ALL'INVIO DEI BENI A EL1 E INTRA 2-QUATER PER I SERVIZI
ACQUISTATI
• COMPILAZIONE ELENCO INTRA2-bis (ACQUISTI) AI SOLI FINI STATISTICI PER I
BENI RINVIATI IN ITALIA DA EL2 E INTRA 2-quater per i servizi acquistati
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IT1
IT2
EL
operatore italiano IT1 riceve materie prime da soggetto
greco EL, per lavorazione, con incarico da parte di
questi di inviare il semilavorato per ulteriore
trasformazione ad altro soggetto nazionale IT2, al
termine del quale quest'ultimo invierà il prodotto finito
in Grecia a EL
FATTURAZIONE
IT1  EL
NON SOGGETTA ART. 7-ter
IT2  EL
NON SOGGETTA ART. 7-ter
INTRASTAT
IT1
•  COMPILA L'ELENCO INTRA2 (ACQUISTI), AI SOLI FINI STATISTICI E INTRA 1QUATER PER LA PRESTAZIONE EFFETTUATA
IT2
• COMPILA L'ELENCO INTRA1-bis (CESSIONI), AI SOLI FINI STATISTCI INTRA 1quater PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO
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EL1
EL2
IT
operatore italiano IT invia materie prime a soggetto
greco EL1, per lavorazione, il quale subappalta tale
lavorazione ad altro soggetto greco EL2, che, al
termine della sua prestazione invia, per conto di EL1, il
prodotto finito in Italia ad IT
FATTURAZIONE
EL1  IT
IVA italiana con reverse charge
INTRASTAT
IT
• COMPILAZIONE ELENCO INTRA 1 (CESSIONI) AI SOLI FINI STATISTCI
• COMPILAZIONE ELENCO INTRA 2-bis (ACQUISTI) AI SOLI FINI STATISTICI E
INTRA 2-quater per la prestazione di servizi ricevuta
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IT1
IT2
operatore italiano IT1 riceve materie prime da soggetto
greco EL, per lavorazione, subappalta tale lavorazione
ad altro soggetto nazionale IT2, incaricandolo di
consegnare il prodotto finito in Grecia ad EL
EL
FATTURAZIONE
IT1  EL
NON SOGGETTA art. 7-ter
IT2  IT1
IMPONIBILE
INTRASTAT
IT1
• COMPILAZIONE ELENCO INTRA2-BIS (ACQUISTI) AI SOLI FINI STATISTICI E
INTRA 1-QUATER PER IL SERVIZIO PRESTATO
• COMPILAZIONE ELENCO INTRA1 (CESSIONI) AI SOLI FINI STATISTICI
Studio Tributario Paolo Parodi
EL
PT
IT
operatore italiano IT invia per lavorazione materie
prime a soggetto greco EL, dandogli l'incarico di
consegnare il semilavorato, per successiva
lavorazione, a soggetto portoghese PT. Quest'ultimo
curerà la restituzione del prodotto finito in Italia ad IT
FATTURAZIONE
EL  IT
IVA ITALIANA CON REVERSE
CHARGE
PT  IT
IVA ITALIANA CON REVERSE
CHARGE
INTRASTAT
IT1
• COMPILAZIONE ELENCO INTRA1 (CESSIONI) AI SOLI FINI STATISTICI
• COMPILAZIONE ELENCO INTRA2-BIS (ACQUISTI) AI SOLI FINI STATISTICI E
INTRA 2-QUATER PER LE PRESTAZIONI RICEVUTE
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I.V.A. : TERRITORIALITA’ IN
ITALIA E APPLICAZIONE DI
REGOLE PARTICOLARI PER
ESENZIONE E NON
IMPONIBILITA’
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REGIMI DI ESENZIONE E NON
IMPONIBILITA’
UNA VOLTA DETERMINATO CHE LA TERRITORIALITA’ E’ IN
ITALIA, SI APPLICANO LE REGOLE ITALIANE PER
- ALIQUOTE
- REGIMI DI ESENZIONE
- REGIMI DI NON IMPONIBILITA’
REGIME DI ESENZIONE
ART. 10 DEL DPR 633/72
ART. 14 CO. 10 DELLA L. 537/93
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REGIMI DI NON IMPONIBILITA’
DPR 633/72 ART. 8-BIS
Cessioni di navi destinati ad attività commerciali o alla pesca o ad operazioni di
salvataggio ed assistenza in mare ovvero alla demolizione
Cessioni di navi e aeromobili, compresi i satelliti ad organi dello Stato (e
all’ASI)
Cessione di apparati motori e loro componenti dei mezzi suindicati nonché di
beni destinati a loro dotazioni di bordo e forniture destinate al loro rifornimento
Prestazioni di servizi relativi alla costruzione, riparazione, modificazione
arredamento e noleggio delle navi e aeromobili di cui sopra
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REGIMI DI NON IMPONIBILITA’
DPR 633/72 ART. 9
Trasporti di persone eseguiti in parte nello Stato e in parte in territorio estero
Trasporti relativi a beni in esportazione, transito o temporanea importazione,
nonché trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono
assoggettati ad imposta in sede di importazione
Servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui sopra
Servizi tipicamente prestati nei porti ed aeroporti : vedasi infra
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REALIZZAZIONE DI OPERE IN PORTI GIA’ ESISTENTI
LEGGE 296/06 : art. 1 comma 992
IL REGIME DI NON IMPONIBILITA’ IVA SI APPLICA ANCHE ALLA
REALIZZAZIONE IN PORTI GIA’ ESISTENTI DI :
-  OPERE PREVISTE NEL PIANO REGOLATORE PORTUALE
-  OPERE PREVISTE NELLE VARIANTI AL P.R.P.
-  OPERE QUALIFICATE COME ADEGUAMENTI TECNICO-FUNZIONALI
CIO’ IN QUANTO SONO DA INTENDERSI QUALI ATTIVITA’ DI
AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE EX ART. 9
COMMA 1 N. 6) DEL Dpr 633/72 come integrato dall’art. 3 co.13 del DL 90/90.
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REALIZZAZIONE DI OPERE IN PORTI GIA’ ESISTENTI
Circolare 41/E del 21 aprile 2008
PRECEDENTE INTERPRETAZIONE : C.M. 247/E/02
Il regime di non imponibilità è fruibile solo per le prestazioni di servizi riferite a
beni collocati nel perimetro del porto, in quanto chiaramente destinate a
consentire un incremento degli scambi internazionali.
NOVITA’ :
Il regime è fruibile per le prestazioni relative alle opere realizzate nelle
preesistenti aree portuali e relative adiacenze, a condizione che
-  siano previste nel PRP e nelle eventuali varianti
-  siano qualificate come opere di adeguamento tecnico-funzionale della
struttura portuale esistente
CONTENZIOSO PENDENTE
La disposizione ha carattere interpretativo ed è finalizzata a ridurre il
contenzioso in essere
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REALIZZAZIONE DI OPERE IN PORTI GIA’ ESISTENTI
DPR 633/72 : art. 9 comma 1 n. 6)
IL REGIME DI NON IMPONIBILITA’ IVA SI APPLICA :
- ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTATI NEI PORTI, AUTOPORTI,
AEROPORTI E NEGLI SCALI FERROVIARI DI CONFINE CHE RIFLETTONO
DIRETTAMENTE IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
OVVERO IL MOVIMENTO DI BENI O MEZZI DI TRASPORTO
- AI SERVIZI DI RIFACIMENTO, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO,
AMMODERNAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI
IMPIANTI GIA’ ESISTENTI, PUR SE TALI OPERE VENGONO DISLOCATE,
ALL’INTERNO DEI PREDETTI LUOGHI, IN SEDE DIVERSA DALLA
PRECEDENTE (art. 3 co. 13 DL 90/90)
-  AI SERVIZI, RESI NELL’AMBITO DEI LUOGHI COME SOPRA QUALIFICATI,
RELATIVI AL MOVIMENTO DI PERSONE E DI ASSISTENZA AI MEZZI DI
TRASPORTO E A QUELLI DI CUI AL N.5) DELL’ART.9, A PRESCINDERE DALLA
DEFINITIVA DESTINAZIONE DOGANALE (art. 3 co. 13 L. 90/90)
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SERVIZI PORTUALI
DPR 633/72 : art. 9 comma 1 n. 6)
IL REGIME DI NON IMPONIBILITA’ IVA SI APPLICA ALLE PRESTAZIONI DI
SERVIZI PRESTATI NEI PORTI, AUTOPORTI, AEROPORTI E NEGLI SCALI
FERROVIARI DI CONFINE CHE RIFLETTONO DIRETTAMENTE IL
FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI OVVERO IL
MOVIMENTO DI BENI O MEZZI DI TRASPORTO
OCCORRE PRESTARE ATTENZIONE ALL’AVVERBIO DIRETTAMENTE :
- LA NON IMPONIBILITA’ E’ OGGETTIVA E DUNQUE PRESCINDE DAI
SOGGETTI COINVOLTI E DALLA NATURA DELLE MERCI; SI APPLICA NEL
SUBAPPALTO DI SERVIZI PORTUALI;
- OCCORRE PERO’ UNA DIRETTA CONNESSIONE CON L’OPERAZIONE
PORTUALE SENZA CHE INTERVENGA L’INTERESSE MEDIATO DI UN
SOGGETTO TERZO; AD ESEMPIO NON SI PUO’ APPLICARE NEL CASO DI
AFFITTO DI MEZZI (AD ESEMPIO GRU O LOCOMOTORI) A SOGGETTI CHE
PUR LI UTILIZZINO PER MOVIMENTARE MERCI IN AMBITO PORTUALE
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REGIME DI NON IMPONIBILITA’
DPR 633/72 : articoli 8bis e 9 per le operazioni nei porti e aeroporti
IL REGIME DI NON IMPONIBILITA’ IVA SI APPLICA :
-  prestazioni di servizi, compreso l’uso di bacini di carenaggio, relativi alla
costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione,
assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi destinate
all’esercizio di attività commerciali o della pesca professionale ovvero adibite a
salvataggio o assistenza in mare o destinate alla demolizione (art. 8bis lett. e);
-  noleggi e locazioni di navi, aeromobili, vagoni ferroviari, containers, carrelli, adibiti
a beni in esportazione, transito, importazione, importazione temporanea semprechè
i corrispettivi dei noleggi siano assoggettati a Iva ex art. 69 (art. 9 n.3);
-  servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio,
pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia
e simili relativi a beni in esportazione, transito, importazione se i corrispettivi sono
assoggettati ad Iva ex art. 69 (art. 9 n. 5).
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REGIME DI NON IMPONIBILITA’ ESPORTATORI ABITUALI
DPR 633/72 : secondo comma degli articoli 8bis e 9
IL REGIME DI NON IMPONIBILITA’ IVA SI APPLICA :
-  a fronte di lettera d’intento trasmessa dal cliente
-  con conseguente obbligo di trasmissione telematica della stessa
-  indicazione in fattura degli estremi della lettera e della norma
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ARTICOLO 72 COMMA 3 N. 3) DEL DPR 633/72
SONO NON IMPONIBILI CESSIONI DI BENI E
PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE
ü  alle Comunità europee nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali
ü  anche se effettuate a imprese o enti per l’esecuzione di contratti di ricerca e di
associazione conclusi con le dette Comunità
ü nei limiti della partecipazione della Comunità
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NOVITA’ IN VIGORE DAL 17 MARZO 2012
Viene riscritto ed ampliato l’art. 72 del Dpr 633/72, in materia di non
imponibilità Iva.
Con particolare riferimento alla lettera c), di interesse delle Università, il
regime si applica per :
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti
dell’Unione europea, della Comunità europea dell’energia atomica, della
Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli
organismi istituiti dall’Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle
immunità delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l’8 aprile 1965, reso
esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei limiti
fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli
accordi di sede e sempre che ciò non comporti distorsioni della
concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per
l’esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l’Unione,
nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell’Unione stessa.
Viene poi alzata a soglia di importo : il regime si applica se le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300.
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245
APPLICABILITA’ ARTICOLO 72 NEI DIVERSI CASI
NEI RAPPORTI CE – ENTE PUBBLICO
ü  SEMPRE NEL CASO DI “CONTRATTO DI RICERCA”, COME TALE
RILEVANTE AI FINI IVA
ü  MAI NEL CONTRATTO DI PROMOZIONE ALLA RICERCA IN QUANTO
FUORI CAMPO IVA
ü TENDENZIALMENTE MAI ( E COMUNQUE IN TUTTI I CASI IN CUI CI SI
COLLOCHI FUORI IVA) NEL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE
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APPLICABILITA’ ARTICOLO 72 NEI DIVERSI CASI
NEI RAPPORTI ENTE PUBBLICO – FORNITORI
ü  SICURAMENTE NEL CASO DI RAPPORTO A MONTE QUALIFICATO COME
“CONTRATTO DI RICERCA”
ü NEL CONTRATTO A MONTE QUALIFICATO DI PROMOZIONE ALLA
RICERCA ANCHE SE FUORI CAMPO IVA FRA CE E ENTE (recente
interpretazione di conferma orientamento)
ü NEL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE ANCHE SE FUORI CAMPO IVA
(recente interpretazione di conferma orientamento)
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APPLICABILITA’ ART. 72 SU ACQUISTI IN
IPOTESI DI OPERAZIONI ATTIVE FUORI
CAMPO IVA
n 
PRECEDENTI INTERPRETAZIONI NEGATIVE
¨  RIS.
116/E/1996
¨  RIS. 110/E/1998
¨  RIS. 110/E/2000
n 
INTERPRETAZIONI FAVOREVOLI
¨  RIS.
34/E DEL 14 MARZO 2005
¨  RIS. 50/E DEL 4 APRILE 2006
¨  DRE PUGLIA (24 marzo 2004 in risposta ad interpello
del Politecnico di Bari)
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Il commercio
elettronico diretto
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IL COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO
OPERAZIONI INTERESSATE
Fornitura di siti web e web – hosting, gestione a distanza di programmi e
attrezzature
Fornitura di software e relativo aggiornamento tramite internet
Fornitura di immagini, testi e informazioni e messa disposizione di basi di
dati
Fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo,
programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi,
scientifici o d’intrattenimento
Studio Tributario Paolo Parodi
IVA e commercio elettronico diretto
REGOLE DI BASE PER IL COMMERCIO
ELETTRONICO DIRETTO
Prima regola
le operazioni di commercio elettronico
diretto sono considerate, ai fini IVA,
prestazioni di servizi
Seconda regola
le operazioni devono realizzarsi
completamente in via telematica
Terza regola
le operazioni considerate sono sia
quelle B2B che B2C
Quarta regola
deve trattarsi di operazioni a titolo
oneroso
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PRESTAZIONI DI SERVIZI
Ø  il luogo di imposizione coincide sempre e comunque con quello in cui il bene o
il servizio viene realmente consumato
LUOGO DI
TASSAZIONE
DELL’OPERAZIONE
LUOGO
DI CONSUMO
DEL SERVIZIO
LUOGO IN CUI IL COMMITTENTE HA LA SEDE ERMANENTE
O LA PROPRIA RESIDENZA
Ø il principio di territorialità dell’imposta passa dal luogo in cui è stabilito chi
eroga il servizio, al luogo di consumo dello stesso da parte del committente.
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REGIME SPECIALE
Previsto per le operazioni di B2C dove il prestatore
è un soggetto extracomunitario e il committente
è un soggetto privato comunitario
articolo 74-quinques D.P.R. 633/1972
introdotto dal D.Lgs 273/2003
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REGIME SPECIALE
- identificazione
in uno degli Stati
ADEMPIMENTI
dell’Unione;
DELL’OPERATORE -  emissione della fattura per ogni
EXTRA-UE
operazione posta in essere;
-  liquidazione dell’imposta ogni 3 mesi;
-  presentazione di apposita
dichiarazione con dettaglio operazioni;
-  liquidazione e dichiarazione entro il
20 del mese successivo al trimestre;
-  corresponsione dell’IVA allo Stato di
identificazione;
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GLI OBBLIGHI DEI SOSTITUTI
D’IMPOSTA NEI CONFRONTI DEI
NON RESIDENTI IN ITALIA
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ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA NON
RESIDENTI IN ITALIA
IMPOSTE DIRETTE E RITENUTE
CONCETTO DI RESIDENZA FISCALE
OBBLIGHI DI RITENUTE
CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
ASPETTI IVA
DISTINZIONE FRA ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
ACQUISTI INTRACOMUNITARI
IMPORTAZIONI
PRESTAZIONI DI SERVIZI
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I RAPPORTI CON I SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA
CONCETTO DI RESIDENZA FISCALE
ü E’ FISCALMENTE RESIDENTE CHI REALIZZA, PER LA MAGGIOR PARTE
DEL PERIODO D’IMPOSTA, ALMENO UNA DELLE TRE SEGUENTI
CONDIZIONI :
ü  iscrizione all’anagrafe della popolazione residente in Italia
ü Dimora abituale in Italia
ü Domicilio, inteso come centro principale dei propri affari, in Italia
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I RAPPORTI CON I SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA
PRINCIPIO GENERALE
ü IL RESIDENTE E’ TASSATO IN ITALIA PER I REDDITI OVUNQUE PRODOTTI
ü  IL NON RESIDENTE E’ TASSATO SOLO PER I REDDITI PRODOTTI IN
ITALIA
ü IL SOSTITUTO D’IMPOSTA HA OBBLIGHI DI RITENUTE SE IL PERCIPIENTE
E’ TASSATO IN ITALIA
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I RAPPORTI CON I SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA
LUOGO DI PRODUZIONE DEL REDDITO : ART. 23 DPR 917/86
ü REGOLA GENERALE : LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
ü  DEROGA : SE CHI CORRISPONDE E’ RESIDENTE, SI CONSIDERANO
COMUNQUE PRODOTTI IN ITALIA I SEGUENTI REDDITI :
ü Collaborazione coordinata e continuativa
ü Cessione diritti d’autore
ü Borse di studio
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I RAPPORTI CON I SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA
EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE
ü NORMATIVA DI RIFERIMENTO : DPR 600/73 ARTT. 23-30
ü  PER MOLTI CASI ESISTE NORMATIVA SPECIFICA :
ü Lavoro autonomo abituale/occasionale : 30%
ü Collaborazione coordinata e continuativa : 30%
ü Cessione diritti d’autore : 30% sul 75%
ü SE NON VI E’ NORMA SPECIFICA, SI ADOTTANO LE REGOLE DEI
RESIDENTI (salvo disciplina dell’art. 24 dpr 917/86); è il caso del lavoro
dipendente e delle borse di studio
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I RAPPORTI CON I SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA
LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
ü IL SOSTITUTO HA FACOLTA’, NON OBBLIGO, DI APPLICAZIONE
ü  L’APPLICAZIONE AVVIENE SOTTO LA RESPONSABILITA’ DEL SOSTITUTO
ü OCCORRE PRESTARE MOLTA ATTENZIONE ALLA DOCUMENTAZIONE
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