Circolare n. 167 del 19 Dicembre 2014

Transcript

Circolare n. 167 del 19 Dicembre 2014
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO
www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:[email protected] - [email protected]
Prot. n° 1405
Salerno, lì 19 Dicembre 2014
A tutti gli iscritti all’Albo e
nell’Elenco Speciale
LORO SEDI
OGGETTO: Circolare n° 167/2014. Libera professione.
Concorsi pubblici, Corte Ue: nessun limite di età per l’accesso.
Lavoro - Concorsi Pubblici - Limiti di Età - Discriminazione - Illegittimità.
Corte di Giustizia UE, Sezione II, Sentenza del 13 Novembre 2014, n° C416/13.
Colleghi,
con la presente, si porta a conoscenza di tutti Voi, che con la sentenza del 13 Novembre
2014, n. C-413/13, la Corte di Giustizia UE ha fatto chiarezza in merito al limite di età
per l’accesso ai concordi indetti dalla Pubblica Amministrazione.
Infatti, non vi possono essere limiti di età per l’accesso ai concorsi pubblici anche nella
ipotesi in cui si tratti di attività lavorative richiedenti capacità fisiche particolari.
Il diritto comunitario non ammette normative nazionali che possano fissare un limite di
età per l’assunzione di agenti di polizia locale.
Così la decisione del 13 Novembre 2014 della Corte di Giustizia Europea, secondo
cui la legge del Principato delle Asturie, che fissa un limite di età a 30 anni quale massima
per l’assunzione degli agenti di polizia locale, è contraria al diritto dell’Unione.
Il citato limite, infatti, rappresenta una ingiustificata discriminazione.
La Direttiva 2000/78/CE del 27 Novembre 2000 stabilisce un quadro generale per la
parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, vietando
espressamente, in materia di impiego, ogni discriminazione direttamente o indirettamente
fondata sull’età.
L’articolo 6 della direttiva 2000/78 prevede che “Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli
Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non
costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente
giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati
__________________________________________________________________________________________________
PRESIDENZA E SEGRETERIA
Via Luigi Guercio, 197 - 84134 - SALERNO Tel. e Fax 089-251488 – 389-5865899
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO
www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:[email protected] - [email protected]
obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi
per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari”.
Nella decisione del 13 Novembre 2014 la Corte ha rilevato che la sopra menzionata
legge delle Asturie realizza, in maniera espressa e chiara, una disparità di trattamento basata
sull’età, comportando che, a parità di situazioni, alcune persone, solo per il “semplice fatto” di
aver compiuto e superato i 30 anni, siano trattate meno favorevolmente rispetto ad altre.
La Corte di Giustizia Europea nella decisione che si commenta, pur riconoscendo che la
natura di alcune funzioni degli agenti di polizia locale (quale ad esempio la protezione di
persone e beni) possano richiedere una idoneità fisica particolare, considera, comunque, che
nulla dimostra che le capacità fisiche particolari richieste per l’esercizio di tale attività
lavorativa siano necessariamente collegate ad una determinata fascia di età e non
sussistano, invece, nelle persone che abbiano superato una certa età (30 anni).
Partendo da tale assunto la Corte UE ha precisato che nulla consente, quindi, di
affermare che il legittimo obiettivo di garantire il carattere operativo ed il buon funzionamento
del corpo di polizia locale richieda di mantenere una certa configurazione dell’età al suo
interno imponendo l’assunzione di lavoratori con meno di 30 anni.
Da ciò ne consegue che il limite di età fissato dalle Asturie rappresenta un requisito
sproporzionato.
La Corte va oltre precisando altresì che gli agenti devono sostenere, come da bando di
concorso, delle prove fisiche specifiche e per il giudice tali prove (impegnative e di per sé
eliminatorie) possono consentire, ex se, una “naturale selezione” delle persone più idonee,
senza dover “ricorrere al limite di età per l’assunzione nel bando di concorso”.
In conclusione, Il principio di non discriminazione in base all’età deve essere
considerato un principio generale del diritto dell’Unione cui la Direttiva n. 2000/78 dà
espressione concreta in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Ne deriva che la suddetta Direttiva osta ad una normativa nazionale che fissa a 30 anni
l’età massima per l’assunzione degli agenti della polizia locale in quanto realizza
manifestamente una disparità di trattamento direttamente basata sull’età ai sensi del
combinato disposto delle disposizioni degli artt. 1 e 2, par. 2, lett. a), della Direttiva n.
__________________________________________________________________________________________________
PRESIDENZA E SEGRETERIA
Via Luigi Guercio, 197 - 84134 - SALERNO Tel. e Fax 089-251488 – 389-5865899
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO
www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:[email protected] - [email protected]
2000/78 cui non possono essere applicati neppure i motivi giustificativi previsti dagli artt. 4,
par. 1 e 6, par. 1.
L’occasione è gradita per porgere a tutti Voi i più cordiali saluti.
F.to IL PRESIDENTE
Per. Agr. Antonio LANDI
ALLEGO:
1) Corte di Giustizia UE, Sezione II, Sentenza del 13 Novembre 2014, n° C-416/13.
__________________________________________________________________________________________________
PRESIDENZA E SEGRETERIA
Via Luigi Guercio, 197 - 84134 - SALERNO Tel. e Fax 089-251488 – 389-5865899