FOGLIO INFORMATIVO PRESTITO PERSONALE
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FOGLIO INFORMATIVO PRESTITO PERSONALE
n. 3 - Data ultimo aggiornamento: 01/01/2011 FOGLIO INFORMATIVO PRESTITO PERSONALE Informazioni sull'intermediario finanziario Denominazione sociale FINITALIA S.p.A. - Gruppo bancario BancaSai - Società a Socio Unico - direz. e coord. BancaSai S.p.A. Sede legale e sede operativa Via Senigallia, 18/2 - 20161 Milano (MI) Indirizzo telematico [email protected] Codice ABI / N. iscrizione nell'elenco speciale Banca d'Italia 19328 Iscrizione all'Albo degli Intermediari Assicurativi presso ISVAP D000027149 sez. D del RUI Codice fiscale - Partita IVA - Iscrizione Registro delle Imprese di Milano n. 01495490151 Elenco Intermediari Finanziari U.I.C. 12770 Capitale Sociale € 15.376.285,00 Riserve risultanti dall'ultimo bilancio € 26.551.650,00 Servizio Assistenza Clienti: Garanzie assicurative Ufficio erogazione:Tel. 02.6402.6913/6914 Ufficio pagamenti:Tel. 02.6402.6924/6910 Ufficio reclami: Tel. 02.6402.6905 Tel. 02 64026946 Assicuratore: Fondiaria-Sai Procedura di Reclamo. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami di Finitalia S.p.A. (Via Senigallia, 18/2 20161 Milano; [email protected]) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Finitalia S.p.A. Portabilità. Il cliente può, nei contratti di finanziamento, trasferire il contratto ("portabilità") presso un altro intermediario senza pagare alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge. CARATTERISTICHE E RISCHI DELL'OPERAZIONE Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica Clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio Con il contratto di prestito personale una somma viene erogata da Finitalia (di seguito Intermediario) al Cliente, che si impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento finanziario a tasso fisso ed a rate costanti a scadenze concordate. Il finanziamento può essere assistito da garanzie. Eventuali servizi accessori Punto 5 delle condizioni generali di finanziamento che qui riepiloghiamo Servizi e garanzie integrate sono a totale carico di Finitalia (i benefit non valgono per i Mutuatari di età superiore a 70 anni). Il contratto relativo al prodotto pubblicizzato nel presente foglio informativo è stato redatto in piena conformità alle disposizioni di legge vigenti ed alle istruzioni di vigilanza di Banca d'Italia. Si elencano, in sintesi, le seguenti clausole previste dal contratto di finanziamento personale: Estinzione del debito residuo in caso di decesso, anche da malattia. Se il decesso è causato da infortunio professionale o extra professionale sarà versato, agli eredi legittimi o testamentari, un capitale aggiuntivo pari alla quota capitale del debito residuo. Estinzione del debito residuo in caso di invalidità permanente pari o superiore al 60% (solo da infortunio). Rimborso fino a 12 rate, già regolarmente pagate, per il solo caso di ricovero ospedaliero documentato (una rata ogni 30 gg. consecutivi di ricovero). Rimborso agli eredi di euro max 2.500,00 complessivi per uno o più finanziamenti personali solo in caso di decesso durante il ricovero. Prestito personale Il finanziamento può essere richiesto solo da persone fisiche per uso personale o familiare. La concessione del finanziamento è ad insindacabile giudizio dell'intermediario e comunque subordinata a: consegna della documentazione prevista; rilascio dei mandati irrevocabili alle Compagnie di Assicurazione e all'intermediario (ex art. 1723 comma 2 cod. civ.); rilascio di specifica autorizzazione all'Istituto di Credito per la delega R.I.D.; espressione del consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196); rilascio di eventuale fideiussione. Rischi relativi al prestito personale: il prestito personale è a tasso fisso e non si può beneficiare delle eventuali variazioni dei tassi al ribasso; esiste, quindi, un generico rischio di tasso di interesse. Ci possono essere inoltre rischi legati all'aumento di commissioni e/o spese a carico del Cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, oneri fiscali, ecc. L'Intermediario comunica mediante conferma scritta l'accettazione della richiesta. L'importo oggetto del finanziamento sarà reso disponibile entro 7 giorni dalla data di Condizioni economiche dell'operazione o del servizio (valori massimi) Il Cliente si obbliga a: perfezionamento del contratto. Il Cliente ha facoltà di recedere dall'operazione di finanziamento se entro 30 giorni inderogabili renderà, in una delle forme previste dal contratto, la somma percepita. Con la sottoscrizione della fideiussione il Fideiussore asssume solidamente con il Cliente l'obbligo per il puntuale adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Costo fisso % su importo nominale 3,00 % rimborsare all'Intermediario l'intero importo convenuto, alle scadenze e con le Tasso annuo nominale (TAN) - prezzo del prestito personale - con riferimento all'anno civile (divisore 365) 12,25 % comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati forniti ed indicati nel Tasso annuo effettivo globale (TAEG) 13,75 % Interessi di mora % annua (o eventuale penale moratoria) 12 % Commissioni di estinzione anticipata 1% del capitale residuo Eventuali spese di esazione recupero stragiudiziale max 20% dell'importo da recuperare nessuna per tutta la durata del contratto, max € 100 dopo l'estinzione (max 10 anni) € 14,62 imposta di bollo sul contratto, € 1,81 imposta di bollo su rendiconto (come da normativa vigente) Spese per emissione duplicati di documenti Eventuali oneri fiscali (imposta di bollo) Spese invio rendiconto € 1,50 Spese per eventuali coperture assicurative nessuna Spese postali per comunicazioni ai clienti nessuna Rimborso spese per consegna di copia del contratto idonea per la stipula nessuna Estratto del PROSPETTO BANCA D'ITALIA Dati concernenti la rilevazione dei TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI e dei TASSI SOGLIA - ai sensi della legge sull'usura - art. 2 L. n° 108/96 - in vigore nel periodo 01/01/2011 - 31/03/2011 Tasso soglia fino a € 5.000: 17,97 % oltre € 5.000: 17,97 % TEGM fino a € 5.000: 11,98 % oltre € 5.000: 11,98 % modalità indicate nel contratto, senza necessità di alcun preavviso al riguardo; contratto (es. recapito, n° di telefono, ecc.). La chiusura del rapporto avviene all'atto del saldo effettuato dal Mutuatario di ogni suo debito. Il Cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente il proprio debito. L'Intermediario potrà cedere i diritti derivanti dal contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta ai sensi di legge. I servizi e le garanzie integrate, come precedentemente specificato, sono a carico dell'Intermediario. Il ritardo nel rimborso delle rate determina l'applicazione di interessi moratori da parte dell'Intermediario. Il mancato pagamento alla scadenza di almento due rate ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali, comporta la facoltà per l'Intermediario di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine. Ogni versamento in acconto eseguito dal Mutuatario o Fideiussore, sarà imputato come segue: spese, interessi di mora, rate insolute (art. 1194 cod. civ.). Il Mutuatario acconsente che vengano effettuati solleciti verbali, telefonici, ecc., con l'ausilio di terzi autorizzati, di sistemi telematici, anche in ore non di ufficio, per fornire e richiedere informazioni volte a regolarizzare la propria posizione debitoria. Le spese e/o le commissioni, relative a eventuali interventi per il recupero del credito, sono a carico esclusivo del Mutuatario. Le parti convengono che, nell'ipotesi in cui il Mutuatario sia decaduto dal beneficio del termine, il contratto potrà essere novativamente sostituito da altro contratto avente ad oggetto il finanziamento dell'importo residuo a saldo al netto delle eventuali garanzie prestate ed il cui incasso sia andato a buon fine. Ogni onere fiscale, presente e futuro, relativo alla singola operazione è a carico del Cliente. Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza a domicilio elettivo del Cliente. Nessun onere ulteriore è richiesto dall'Intermediario finanziario oltre a quelli evidenziati nel contratto di finanziamento ed indicati nella sezione di questo Foglio Informativo denominata "Condizioni economiche dell'operazione o del servizio". Questo documento è consegnato dalla Società di appartenenza del Dipendente/Richiedente o può essere richiesto direttamente a Finitalia. Legenda esplicativa prevista dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia Credito al consumo C. A. I. Fido / Linea di credito Esposizione debitoria massima che un operatore economico concede ad un cliente. Garanzia Archivio informatizzato istituito presso Banca d’Italia in cui confluiscono le generalità dei traenti assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o provvista e dei soggetti a cui è stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento. Valore presentato dal debitore al finanziatore a fronte della concessione di un finanziamento, su cui il creditore si può rivalere in caso di insolvenza. Le garanzie possono essere reali (per esempio vincoli su polizze assicurative) o personali (per esempio la firma di un coobbligato, una fideiussione). Carta di credito - revolving Insolvenza Carta di credito, utilizzabile presso gli istituti di credito e i negozi convenzionati, alla quale è associata una linea di credito (il fido, cioè, si ricostituisce man mano che si fanno rimborsi). Mancato o ritardato rimborso all’ente finanziatore di quanto dovuto da parte del debitore. Centrale Rischi Organizzazione che fornisce alle società aderenti (istituti bancari, finanziarie, compagnie assicurative e telefoniche, ecc.) informazioni sulla posizione creditizia dei soggetti censiti (finanziamenti in corso, regolarità dei pagamenti, richieste di finanziamento), riassunte in una scheda nota come “rapporto di credito”. Cessione di una quota dello stipendio Forma di finanziamento ottenibile esclusivamente da lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati (per questi ultimi sono comunque previsti alcuni requisiti, sia di tipo personale che relativi all’azienda presso cui il consumatore è impiegato). E’ un prestito non finalizzato, a tasso di interesse fisso, con esborso o meno di un costo fisso iniziale e rimborso secondo un piano predefinito a rate costanti e di norma non superiori alla quinta parte dello stipendio o del reddito familiare mensile. Il rimborso delle rate è automatico così come le estinzioni anticipate, con trattenuta sulla busta paga da parte del proprio datore di lavoro che si è impegnato a rimborsare all’istituto finanziario, come da mandato sottoscritto dal dipendente e accettato dall’Azienda. Circuito di spendibilità Insieme di istituti bancari, di negozi convenzionati con un determinato circuito di pagamento (Diners, Visa, Mastercard, American Express, ecc.) presso i quali sono utilizzabili tutte le carte di credito/debito ammesse a quel circuito, anche per il pagamento delle rate mensili. Convenzionato (dealer - Agente di assicurazione) Rivenditore di beni o servizi (assicurazioni) che, grazie alla stipula di convenzioni con uno o più istituti finanziari, è abilitato a proporre finanziamenti rateali ai propri clienti, ricevendo dagli istituti stessi una provvigione o meno (compresa nel TAEG) per il suo servizio. Convenzionato (Azienda) Azienda che ha stipulato un accordo con l’istituto finanziario in base al quale offre un servizio ai propri dipendenti per la raccolta di richieste di finanziamento ed il rimborso automatico delle rate o estinzioni anticipate all’istituto finanziario. Convenzione Accordo stipulato tra un dealer/Agente di assicurazione ed un istituto finanziario, in base al quale il dealer/Agente di assicurazione ottiene la possibilità di proporre ai propri clienti i prodotti di finanziamento forniti dall’istituto finanziario, impegnandosi ad istruire la pratica e ad inviarla al finanziatore; per contro, il finanziatore si riserva di valutare la richiesta e di procedere all’erogazione del finanziamento, versando una provvigione o meno (compresa nel TAEG) al dealer/Agente di assicurazione per l’ operazione. Credit bureau Servizio fornito dalle Centrali Rischi alle proprie società clienti (istituti bancari, finanziarie) che prevede la comunicazione di informazioni sulla storia creditizia dei soggetti censiti, in base alle quali l’istituto finanziario potrà valutare l’affidabilità creditizia di un soggetto richiedente un finanziamento. Credit scoring Procedura automatizzata di valutazione delle richieste di credito, basata su una serie di analisi statistiche anche sui dati assicurativi forniti dal richiedente o rilevati presso diverse banche dati (Centrale Rischi, società fornitrici di dati pubblici, ecc.). Il risultato di tale procedura è un indice quantitativo sintetico (credit score) che esprime la probabilità stimata che il richiedente si riveli insolvente in futuro. DBT (Decadenza Beneficio del Termine) Interessi di mora Penale, espressa in termini percentuali in contratto, corrisposta dal debitore al creditore in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso. Penale estinzione anticipata Spesa aggiuntiva chiesta al debitore per l’estinzione anticipata di un prestito, comunque per la normativa sul credito al consumo non superiore all1% del capitale residuo. Piano di ammortamento Modello finanziario che riporta, per un’operazione di finanziamento rateale, per ogni periodo di rimborso, l’importo della rata dovuta, distinta tra quota capitale e quota interesse, il capitale residuo ed il debito residuo. POS (Point of Sale) Terminale collocato presso gli esercenti convenzionati che consente al negoziante di verificare la validità di una carta di credito, di comunicare all’ente finanziatore l’entità della spesa da finanziare, di ricevere l’approvazione al pagamento e di emettere una ricevuta. Prestito finalizzato Finanziamento acceso generalmente presso un rivenditore di beni o servizi per dilazionare il prezzo di acquisto; il dealer/Agente di assicurazione ha stipulato una convenzione con finanziarie per la fornitura di servizi finanziari ai propri clienti. Prestito personale Finanziamento non finalizzato di un importo prefissato, con pagamento di un costo fisso iniziale o meno e di un tasso di interesse in genere fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti. Quota capitale Porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale finanziato. Quota interessi Porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo. Rata Versamento periodico da corrispondere all’ente finanziatore come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata. La cadenza dei pagamenti viene stabilita dal contratto. R. I. D. (Rimessa Interbancaria Diretta ) Disposizione di addebito automatico su conto corrente attivato telematicamente, spesso utilizzata per pagare debiti rateali con comodità. Rischio di credito Rischio che un debitore non mantenga la promessa di pagamento e diventi insolvente nei confronti dell’ente finanziatore. TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale ) Comunicazione al cliente (Mutuatario) del mancato o ritardato rimborso di due o più rate ovvero della mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali, con contestuale richiesta di pagamento immediato di quanto dovuto. Indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento concesso dall’istituto finanziario. Comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, nonchè eventuali provvigioni, spese assicurative e spese di incasso delle rate (l’inclusione di quest’ ultima voce può essere opzionale). Debito residuo TAN (Tasso Annuo Nominale) Porzione di un prestito (a titolo di capitale interessi maturati ed eventuali spese, che non include gli interessi a maturare) che il debitore deve ancora versare al creditore. Il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all’importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall’ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese e imposte. Durata del finanziamento Intervallo temporale concordato dal creditore e dal debitore entro cui il debitore dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi maturati. Erogazione Atto attraverso cui il finanziatore versa l’importo concesso a favore del debitore (nel caso di prestiti non finalizzati) o delle Compagnie di Assicurazione (nel caso di prestiti finalizzati) e con il quale si perfeziona il contratto di credito. Estinzione anticipata Facoltà di estinguere il finanziamento anticipatamente rispetto al termine concordato. In caso di estinzione anticipata di un finanziamento regolare nei pagamenti al debitore viene richiesto il versamento del capitale residuo e, se previsto nel contratto, di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge (nel caso del credito al consumo tale limite è indicato in misura non superiore all’1% del capitale residuo). TAN Effettivo Indica il tasso effettivo dell'operazione: ove previsto che la prima rata di rimborso del finanziamento venga posticipata (a 60/90/120 giorni ed oltre) rispetto all'erogazione, senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del debitore, il tasso di interesse effettivamente applicato all'operazione di finanziamento risulta inferiore rispetto al tasso (TAN) indicato in contratto. Tasso di soglia Soglia oltre la quale il TAEG è considerato tasso usurario. Il tasso di soglia è stabilito trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) Tasso medio, calcolato ai sensi dell'art. 2 I. n. 108/96, comprensivo delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. Mod. Legenda