Avv. Fabio Mariani Via Aponia n. 36 Rimini
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Studio Legale Avv. Fabio Mariani Via Aponia n. 36 Rimini Tel. e fax 0541/21896 TRIBUNALE DI RIMINI Quarto avviso di vendita di immobili Procedura immobiliare esecutiva n. 164/2011 RGE Il sottoscritto Avv. Fabio Mariani, delegato ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. al compimento delle operazioni di vendita giusta ordinanza del 14 dicembre 2012 Delega cron. n. 4595, rende noto che nell’esecuzione immobiliare in corso presso il Tribunale di Rimini RGE n. 164/2011, promossa da “CARIM CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI SPA” con sede in Rimini, il Giudice dell’Esecuzione ha disposto la vendita dei seguenti beni immobili: LOTTO UNICO Piena proprietà di porzioni di fabbricato urbano ad uso commerciale in Rimini Via Spagna n. 34, costituite da locale attualmente adibito a bar, ristorante, tabaccheria, con cucina, servizi e veranda al piano terra, (sup. lorda mq 231 circa) e identificato un magazzino all’interrato (sup. lorda mq. 95 circa), il tutto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 64 (sessantaquattro) con il mappale 475 (quattrocentosettantacinque) sub 5 (cinque) (ex 1042 sub 1 e 4), ZC 3, cat. C/1, classe 6, mq 255, p. S1-T, RC proposta € 3.871,88; Confini: Via Spagna, sub 6 e sub 7, salvo altri. Il tutto come pervenuto alla parte esecutata per atto del Notaio Francesco Maria Pelliccioni di Riccione del 2 marzo 1988 rep.n. 95910/14663, registrato a Rimini il 22 marzo 1988 al n. 890 V e trascritto a Rimini il 29 marzo 1988 all’art. 2013, e successiva riunione di usufrutto del 1° agosto 2003. Dall’Elaborato Peritale depositato agli atti, redatto dall’Arch. Aurelio Lucarelli, e al quale si fa espresso riferimento per una più analitica descrizione 1 Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009 dell’immobile, risulta che lo stesso si trova nel Comune di Rimini, in zona periferica artigianale (normale) a traffico locale con parcheggi ottimi. Quanto alla regolarità urbanistica: dalla perizia estimativa si evince che: - l’immobile è stato edificato in epoca anteriore al 1° settembre 1967, in virtù di Concessione Edilizia dell’8 aprile 1965 n. prot. 463/65, P.E. 425/65; - per le opere abusive è stata rilasciata in data 1° marzo 2000 prot. n. 46751L Concessione Edilizia in Sanatoria, P.E. 10465; - l’agibilità è stata rilasciata in data 9 aprile 1975 prot. n. 85 - per opere di manutenzione straordinaria è stata presentata DIA n. prot.115514 in data 25 giugno 2004, P.E. 803/04, e successiva Variante DIA del 24 marzo 2005 prot.n. 48960; - per l’installazione di tenda sono state rilasciate Autorizzazioni prot. n. 174604 del 25.9.2003, prot.n. 170133 del 6.10.2005, e prot.n. 110178 del 28.6.2006. Dalla medesima perizia è emersa l’esistenza di alcune difformità costituite da: a) realizzazione di vano interrato ad uso ripostiglio di mq 77,97 netti, altezza 1,70 (pari al 4,5% del volume del fabbricato principale); tale abuso, secondo il Perito, è regolarizzabile mediante Titolo edilizio in Sanatoria ex art. 17 L.R. 23/04; b) sostituzione di tenda autorizzata, con manufatto rigido e tamponato; tale abuso, secondo il Perito, non è sanabile e dovrà essere demolito o ripristinata la situazione autorizzata. Si evidenzia che da parte di un vicino confinante è stata contestata, ex art. 873 c.c., la legittimità della installazione di tenda di cui al sopracitato prot. 110178 del 28.6.2006, con missiva al sottoscritto Delegato del 21.3.2013. 2 Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009 L’immobile verrà pertanto aggiudicato nell’attuale stato di fatto rimanendo a carico dell’aggiudicatario ogni e qualsiasi onere e spesa per il ripristino della regolarità urbanistica dell’immobile medesimo e della conformità alle norme di legge, anche con riferimento alle contestazioni del confinante. In ogni caso, ove possibile e ricorrendone i presupposti, eventuali violazioni urbanistiche potranno essere sanate, a cura e spese dell’aggiudicatario anche a norma dell’art. 40 comma 6 della legge 28.2.1985 n. 47 e dell’art. 46 comma 5 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, mediante presentazione di apposita domanda di condono entro 120 giorni dalla data di notifica del decreto di trasferimento. Quanto alla conformità catastale: l’Elaborato Peritale evidenzia che lo stato di fatto corrisponde alle planimetrie catastali depositate. In ogni caso, tutti gli oneri e le spese, di qualsiasi natura, necessari per l’eventuale regolarizzazione catastale, amministrativa, igienico-amministrativa, urbanistica, dell’immobile saranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario. Quanto agli impianti presenti negli immobili: Per quanto riguarda gli impianti e lo stato di manutenzione e conservazione degli immobili oggetto del presente avviso si rinvia alla descrizione contenuta nella relazione del perito estimatore. La partecipazione alla vendita presuppone la conoscenza che non è disponibile la documentazione relativa alla conformità degli impianti presenti nell’immobile oggetto del suddetto avviso (che pertanto potrebbero non risultare conformi alle norme di sicurezza), con conseguente accettazione ed espressa assunzione di responsabilità esclusiva da parte del partecipante per ogni spesa o danno derivante dall'eventuale non conformità degli impianti ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa vigente se ed in quanto applicabile. 3 Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009 Quanto alla situazione di possesso: l’immobile è occupato da terzi in virtù di contratto di locazione commerciale decorrente dal 1.12.2010, opponibile alla procedura. Si fa presente che non vengono attualmente percepiti canoni di locazione in quanto oggetto di assegnazione giudiziale a terzi creditori dell’esecutato. In relazione a quanto sopra, costituisce onere degli eventuali interessati assumere ogni utile informazione anche con l’ausilio di professionisti di fiducia. = L’ immobile viene venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza alcuna garanzia, con ogni accessione e pertinenza, ragioni ed azioni, servitù attive e passive se ed in quanto esistenti, ed in particolare con la servitù di passaggio gratuito e perpetuo per pedoni e mezzi a favore del terreno (F.64 part. 481) retrostante l’edificio di cui l’unità immobiliare in oggetto fa parte e quale risultante dal citato titolo di provenienza. Le formalità pregiudizievoli gravanti gli immobili, delle quali verrà ordinata la cancellazione con il decreto di trasferimento, saranno cancellate dal professionista delegato a spese dell’aggiudicatario. Si precisa che tutte le attività che a norma dell’art. 571 e sgg. c.p.c. debbono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell’Esecuzione o dal Cancelliere o dal Giudice, saranno eseguite dal professionista delegato Avv. Fabio Mariani presso il suo Studio in Rimini Via Aponia n. 36 (Tel e fax 0541 21896) ad eccezione degli esperimenti di vendita che si terranno presso il Tribunale di Rimini. Per quanto sopra ed in virtù della delega conferita il sottoscritto professionista delegato 4 Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009 FISSA - l’udienza del giorno 12 giugno 2014 ore 10,30 e seguenti per il primo esperimento di vendita, con le modalità della vendita senza incanto a norma dell’art. 572 c.p.c., per l’esame delle offerte di acquisto degli immobili e per l’eventuale gara sulle medesime se presentate in misura superiore ad una e - la successiva asta nel giorno 26 giugno 2014 ore 10,30 e seguenti, per il secondo esperimento di vendita con le modalità dell’incanto, per il caso in cui il primo esperimento di vendita senza incanto abbia avuto esito negativo per mancanza di offerte o per qualsiasi altro motivo DETERMINA il prezzo base della vendita senza incanto e della eventuale vendita con incanto in € 173.500 (centosettantatremilacinquecento), precisando che nel caso di gara o di incanto le offerte in aumento non potranno essere inferiori a € 4.000 (quattromila) AVVISA che l’esame delle offerte o lo svolgimento dell’incanto avranno luogo nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Rimini in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 11. DETERMINA le seguenti modalità di vendita SENZA INCANTO: 1) Ogni offerente – tranne il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita – entro le ore 13,00 dell’ultimo giorno non festivo precedente quello della vendita, dovrà depositare, presso lo Studio del professionista delegato alla vendita Avv. Fabio Mariani in Rimini Via Aponia n. 36, l’offerta 5 Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009 in busta chiusa, all’esterno della quale sono annotati a cura del ricevente (professionista delegato o suo incaricato ad hoc), il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del Giudice dell’Esecuzione, il nome del professionista delegato e la data fissata per l’esame delle offerte. All’interno della predetta busta dovranno essere inseriti: a) dichiarazione di offerta irrevocabile d’acquisto in regola con il bollo che dovrà riportare: le complete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e, nell’ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale coniugale. In caso di offerta presentata per conto e nome di una società, dovrà essere prodotto certificato in bollo della C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione della società e i poteri conferiti all’offerente in udienza. La dichiarazione di offerta suddetta, alla quale andranno allegati l’eventuale procura conferita ad un avvocato, la copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale dell’offerente, dovrà inoltre contenere, a pena di inefficacia, l’indicazione del prezzo, del tempo e del modo di pagamento e ogni altro elemento utile alla sua valutazione. In caso di dichiarazione presentata da più soggetti dovrà essere indicato quello, tra questi, che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; b) assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato con indicazione del numero di R.G.E. di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto da imputarsi a titolo di cauzione; 2) le buste sono aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti e nel caso siano più di una si procederà lo stesso giorno 6 Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009 alla gara fra di loro ai sensi dell’art. 573 c.p.c. col prezzo base pari alla maggiore offerta e con rilanci minimi in aumento nella misura sopra indicata e comunque non inferiore al 2% del prezzo base arrotondato per eccesso al migliaio di euro più prossimo; 3) l’offerta non è efficace: a) se il prezzo offerto è inferiore al prezzo base come sopra fissato; b) se presentata oltre il termine stabilito; c) se l’offerente non presta cauzione nella misura non inferiore al 10% del prezzo da lui proposto mediante assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato con indicazione del numero di R.G.E. da inserire nella stessa busta chiusa; 4) l’offerta è irrevocabile, salvo che: a) il professionista delegato disponga la gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c.; b) il professionista delegato ordini l’incanto; c) siano decorsi 120 (centoventi) giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta; 5) il professionista delegato provvede alla deliberazione sull’offerta a norma dell’articolo 572 c.p.c. ed agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574 c.p.c., pertanto si precisa che: - in caso di offerta superiore al valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568 c.p.c. aumentato di un quinto, la stessa sarà senz’altro accolta; - in caso di offerta inferiore al valore dell’immobile determinato a norma dell’art. 568 c.p.c. aumentato di un quinto il professionista delegato: - non potrà far luogo alla vendita se vi sarà il dissenso espresso contestualmente del creditore procedente ovvero nel caso in cui ritenga che vi sia seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell’incanto; 7 Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009 - avrà facoltà di far luogo alla vendita in mancanza di dissenso espresso contestualmente dal creditore procedente; - se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l’incanto; CON INCANTO: 1) Ogni offerente – tranne il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita – dovrà depositare, entro le ore 13,00 dell’ultimo giorno non festivo precedente quello della vendita, presso lo Studio del professionista delegato alla vendita Avv. Fabio Mariani in Rimini Via Aponia n. 36: a) domanda di partecipazione in regola con il bollo che dovrà riportare le complete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e nell’ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale coniugale. In caso di offerta presentata per conto e nome di una società, dovrà essere prodotto certificato in bollo della C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza. Alla domanda suddetta andranno inoltre allegati l’eventuale procura speciale, la copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale dell’offerente. In caso di istanza di partecipazione presentata da più soggetti dovrà essere indicato quello, tra questi, che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; b) assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato con indicazione del numero di R.G.E. d’importo pari al 10% del prezzo base d’asta a titolo di cauzione; 2) se vi sono più partecipanti il professionista delegato procede alla gara prevista dall’art. 581 c.p.c.; 8 Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009 3) in caso di mancata aggiudicazione, le somme versate per la partecipazione saranno immediatamente restituite, salvo che l’offerente non abbia omesso di partecipare all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso l’importo della cauzione è restituito solo nella misura dei 9/10 (nove decimi) dell’intero e la restante parte è trattenuta ed acquisita alla procedura esecutiva a norma dell’art. 580 c.p.c.; 4) si precisa che, entro il termine perentorio di dieci giorni dall’avvenuto incanto, potranno essere presentate presso lo studio del professionista delegato offerte di acquisto in busta chiusa ad un prezzo superiore di almeno 1/5 (un quinto) a quello raggiunto in sede di incanto, solo se saranno accompagnate da assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato con indicazione del numero di R.G.E. dell’importo pari al 20% del prezzo offerto a titolo di cauzione. Il professionista delegato, verificata la regolarità delle offerte, indirà una gara, di cui sarà data divulgazione attraverso la pubblicità legale e commerciale; CONDIZIONI DI VENDITA: a) nella vendita senza incanto le offerte possono essere presentate personalmente o a mezzo di avvocato. Nella vendita con incanto le offerte possono essere presentate personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. Nei suddetti casi alla dichiarazione di offerta o all’istanza di partecipazione deve essere allegata la procura. Sia nella vendita con incanto che in quella senza incanto possono essere presentate offerte per persona da nominare esclusivamente tramite avvocato; b) l’aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio in Rimini ai sensi dell’art. 582 c.p.c.; 9 Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009 c) l’aggiudicatario deve versare la differenza del prezzo, dedotta la sola cauzione già prestata, entro un termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla data di aggiudicazione per la vendita senza incanto e di 60 (sessanta) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva per la vendita con incanto, mediante assegni circolari non trasferibili intestati al professionista delegato con indicazione del numero di R.G.E. da consegnare presso lo studio del medesimo nei giorni ed orari di ufficio, con avvertimento che in mancanza si procederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; avvenuto il versamento del prezzo il professionista delegato predispone il decreto di cui all’art. 586 c.p.c.; d) nei 10 (dieci) giorni successivi all’aggiudicazione definitiva, deve essere depositata, con le stesse modalità previste per il versamento della cauzione (assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato con indicazione del numero di RGE), una somma a titolo di fondo spese di trasferimento (quali registrazione, trascrizione, voltura, cancellazione formalità pregiudizievoli e le altre previste a carico dell’aggiudicatario), salvo conguaglio e conteggio finale, in ragione del 20% del prezzo di aggiudicazione; e) in caso di credito fondiario, a norma dell'art. 41, comma cinque, D.Lgs. n.385 del 1 settembre 1993, l'aggiudicatario ha facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento purchè nel medesimo termine indicato al punto c) che precede, paghi al creditore fondiario le rate scadute, gli accessori e le spese; ove non intenda avvalersi di tale facoltà, entro lo stesso termine dovrà corrispondere direttamente al creditore fondiario, senza attendere il prosieguo della procedura e la graduazione dei creditori, la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito dello stesso. La parte di prezzo 10 Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009 eventualmente residua, dovrà poi essere depositata presso il professionista delegato; f) i partecipanti hanno possibilità di ottenere mutui ipotecari per un importo fino ad un massimo del 70-80% del valore dell’immobile (cioè del minore tra il prezzo di stima e quello di aggiudicazione) a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al c.d. protocollo ABI – come adottato dal Tribunale di Rimini con nota ABI Prot. LG/4215 del 6.8.2003 per la concessione di mutui agli aggiudicatari. Gli interessati possono contattare le sedi delle agenzie o filiali incaricate dalle banche stesse. Il recapito telefonico e l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Rimini sono consultabili presso il sito internet dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana). 4) Quanto alla pubblicità in funzione della vendita, come previsto dall’art. 490 c.p.c. sarà effettuata: - per tre giorni nell’albo del Tribunale di Rimini; - nel sito internet www.astegiudiziarie.it nel quale saranno disponibili la perizia di stima e l’avviso di vendita; - da ultimo verrà dato corso alla pubblicità commerciale per estratto del presente avviso di vendita mediante pubblicazione su quotidiani e/o periodici di informazione secondo lo standard stabilito dal Tribunale di Rimini (decreto del Presidente del Tribunale di Rimini del 4 novembre 1999 e successive modifiche ed integrazioni). Tanto l’inserzione sul sito internet quanto la pubblicità commerciale saranno effettuate almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto. 5) Si precisa inoltre che, tutte le attività che a norma dell’art. 571 e segg. del c.p.c., debbono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice 11 Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009 dell’Esecuzione o dal Cancelliere o dal Giudice dell’Esecuzione, saranno effettuate dal professionista delegato presso il suo studio in Rimini Via Aponia n. 36, con la sola eccezione degli esperimenti di vendita che si terranno presso il Tribunale di Rimini in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 11. 6) La partecipazione alla vendita con o senza incanto presuppone e richiede la conoscenza integrale dell’ordinanza di vendita, della relazione di stima del Consulente Tecnico d’Ufficio, dell’avviso di vendita, degli atti e documenti della procedura esecutiva consultabili presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari che potrà fornire informazioni anche relative alle generalità del debitore esecutato a chiunque vi abbia interesse. 7) Maggiori informazioni e chiarimenti potranno essere forniti dal professionista delegato nominato custode dei beni immobili oggetto di vendita con la precisazione che è possibile prendere visione diretta di questi ultimi previo appuntamento con il custode da contattare presso lo Studio del medesimo in Rimini Via Aponia n. 36 (Tel e fax 0541 21896) nei giorni ed orari di ufficio. Rimini li 10 aprile 2014 Il professionista delegato Avv. Fabio Mariani 12 Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009