Contratto di servizio per la gestione del servizio pubblico locale di

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Contratto di servizio per la gestione del servizio pubblico locale di
Contratto di servizio per la gestione del servizio pubblico locale di
teleriscaldamento e per la progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto
di teleriscaldamento del P.E.E.P. Gaiofana
INDICE
Art. 1 – Premesse
Art. 2 – Conferma delle premesse
Art. 3 – Oggetto del Contratto
Art. 4 – Prestazioni relative all’esistente impianto del P.E.E.P. Marecchiese
Art. 5 – Prestazioni relative all’esistente impianto del P.E.E.P. Viserba
Art. 6 – Prestazioni relative all’impianto del realizzando P.E.E.P. Gaiofana
Art. 7 – Durata del Contratto
Art. 8 – Condizioni economiche. Oneri a carico del Gestore
Art. 9 – Condizioni economiche. Remunerazione del Gestore
Art. 10 – Condizioni economiche. Oneri a carico degli utenti e del Comune di Rimini
Art. 11 – Ulteriori obblighi a carico del Gestore
Art. 12 – Obblighi specifici relativi all’impianto del P.E.E.P. Gaiofana
Art. 13 – Responsabilità
Art. 14 – Proprietà degli impianti
Art. 15 – Regolamento utenti
Art. 16 – Vendita del calore alle utenze dei comparti P.E.E.P.
Art. 17 – Vendita del calore alle utenze pubbliche
Art. 18 – Vendita del calore alle altre utenze
Art. 19 – Diminuzione della tariffa calore
Art. 20 – Indennizzo spettante al Gestore alla scadenza naturale del Contratto
Art. 21 – Indennizzo spettante al Gestore nel caso di risoluzione anticipata
Art. 22 – Risoluzione anticipata del Contratto
Art. 23 – Compiti di vigilanza e controllo spettanti al Comune di Rimini
Art. 24 - Sanzioni
Art. 25 – Collaudo delle opere ed impianti realizzati dal Gestore
Art. 26 – Cauzione per manomissione del suolo pubblico
Art. 27 – Polizze assicurative
Art. 28 – Divieto di cessione a terzi del Contratto e/o degli impianti
_______________________________________________________________________________________
Art. 29 – Clausola compromissoria
Art. 30 – Registrazione e spese
Art. 31 – Rapporti tra le parti
ALLEGATI:
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Regolamento tecnico di costruzione ed eventuale potenziamento ed
estensione dell’impianto del P.E.E.P. Gaiofana
Regolamento tecnico di riqualificazione, potenziamento ed estensione
dell’impianto del P.E.E.P. Marecchiese
Regolamento tecnico di potenziamento ed estensione dell’impianto del
P.E.E.P. Viserba
Modalità di calcolo del Valore Industriale Residuo degli impianti.
Regolamento Utenti
_______________________________________________________________________________________
L'anno…….. (…………….) il giorno ……………. (………..) del mese di nella Residenza Comunale
sita in Piazza Cavour n. 27, in Rimini, con il presente atto
tra
il Comune di Rimini, con sede in Rimini, Piazza Cavour n. 27, C.F./P.I. n. 00304260409,
rappresentato dal Direttore della Direzione Cultura e Turismo, dott. Federico Placucci giusto
provvedimento del Sindaco prot. n. 137925 del 25/8/2009, ed in esecuzione delle determinazioni
dirigenziali n…………..del …………………….
e
la società ……………………………, con sede in …………………………….., iscritta al Registro delle
Imprese della C.C.I.A.A. di ……………………….. con codice fiscale e numero di iscrizione
…………..del ………….., nel seguito denominata Gestore, in nome e per conto della quale agisce
nel presente atto il Sig. ………………. nella sua qualità di ……….;
si conviene e stipula quanto segue.
Art. 1 – Premesse
Premesso che:
1) nel Comune di Rimini sono presenti due impianti di teleriscaldamento, di cui:
a) il primo, ubicato all’interno del IV Comprensorio P.E.E.P. Marecchiese:
a1) è stato realizzato dal Comune di Rimini, nella configurazione originaria, nei primi anni
’80, con avvio dell’erogazione del calore al comparto, inizialmente da sola produzione
semplice, nel 1984;
a2) nel corso del 1995 è stato interessato da un parziale rifacimento degli impianti di
centrale, con eliminazione di due delle quattro caldaie da 1.600.000 kcal/h cadauna
ed introduzione della cogenerazione di elettricità e calore tramite l’installazione di n. 2
motori a gas da 300 kWe e 500 kWt cadauno, sulla base dell’autorizzazione rilasciata
dall’Amministrazione Comunale con specifica convenzione stipulata in data
9/11/1994;
a3) è stato affidato in gestione all’allora esistente azienda municipalizzata AMIR, con
convenzione sottoscritta in data 19/06/1984, avente decorrenza dal 30/06/1984 e
scadenza al 31/12/1990, poi prorogata fino al 31/12/1991;
a4) è stato successivamente affidato in gestione a “Società Gas Rimini S.p.A.” il
07/09/1992, con la stipula di apposita convenzione della durata di anni 5, decorrente
dall’1/01/1992 e con scadenza al 31/12/1996, approvata con deliberazione del
_______________________________________________________________________________________
Consiglio Comunale n. 429 del 19/12/1991;
a5) attualmente è gestito di fatto da “Gruppo Società Gas Rimini s.p.a.” (già “Società Gas
b)
Rimini S.p.A.”);
il secondo, ubicato in via San Martino in Riparotta, a servizio del P.E.E.P. Viserba:
b1) è stato costruito nel 2005 dal Consorzio Il Maestrale, consorzio costituito da tutti i
soggetti privati attuatori delle unità minime di intervento del P.E.E.P. Viserba per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, secondo quanto stabilito con
2)
3)
deliberazione di Consiglio Comunale n. 125/2002;
b2) è stato oggetto di specifica proposta di gestione (contenuta nella proposta di
convenzione per la gestione di tale impianto presentata dal predetto Consorzio in data
20/9/2004 con nota prot. n. 166333, a fronte di una riduzione del costo dell’impianto
stesso a carico dei soggetti acquirenti le unità immobiliari del medesimo P.E.E.P.) a
cui non è seguita una formale accettazione da parte dell’Amministrazione Comunale
in quanto l’affidamento della gestione del servizio di teleriscaldamento deve avvenire,
a norma di legge, previo espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica e,
inoltre, l’accettazione della proposta avrebbe impedito la realizzazione di una gestione
unitaria degli impianti di teleriscaldamento esistenti nel territorio del Comune di Rimini,
essendo la stessa relativa alla gestione di un solo impianto, a fronte dei due già
esistenti;
b3) nelle more del collaudo tecnico–amministrativo, necessario per la presa in carico da
parte dell’Amministrazione Comunale, è attualmente gestito di fatto dalla società
“Gruppo Società Gas Rimini s.p.a.” che lo ha costruito per conto del Consorzio Il
Maestrale;
b4) secondo quanto disposto dalle norme del P.R.G., ha raggiunto e servito due ulteriori
edifici ad uso residenziale ubicati in via Padre Igino Lega nn. 2 e 4, angolo via
Tombari, nelle immediate vicinanze del P.E.E.P. Viserba, inizialmente non previsti;
è stata disposta dal Comune di Rimini la realizzazione di un terzo impianto di teleriscaldamento
all’interno del comparto P.E.E.P. Gaiofana in corso di attuazione, comparto per il quale è stata
stipulata in data 25/9/2008, con atto a rogito del notaio Enrico Franciosi rep. n. 146295/17797,
la convenzione per la realizzazione delle altre opere di urbanizzazione primaria, con il
Consorzio Gaiofana, costituito dai soggetti privati attuatori delle unità minime d’intervento dello
stesso P.E.E.P.;
è intenzione del Comune di Rimini affidare a terzi la gestione del servizio pubblico locale di
teleriscaldamento e la progettazione, realizzazione e gestione del futuro impianto a servizio del
P.E.E.P. Gaiofana per anni trenta;
_______________________________________________________________________________________
4)
per la scelta del potenziale affidatario è stata adottata una procedura concorsuale ristretta ad
evidenza pubblica;
5)
con determinazione dirigenziale n……… del ………… è stato individuato nella società
………………………………. il soggetto privato a cui affidare la gestione del servizio in oggetto.
Art. 2 – Conferma delle premesse
Le premesse formano parte integrante del presente Contratto.
Art. 3 - Oggetto del Contratto
Il presente Contratto ha per oggetto:
1) la gestione, per la durata di anni trenta, nonché il potenziamento ed estendimento, dei due
impianti di teleriscaldamento esistenti nel territorio comunale di Rimini, e precisamente:
dell’impianto al servizio del P.E.E.P. Marecchiese e dell’impianto al servizio del P.E.E.P. Viserba;
2) la progettazione, la realizzazione e la gestione nonché l’eventuale potenziamento ed
estendimento, fino alla medesima scadenza di cui al precedente punto 1), dell’impianto al
servizio del nuovo P.E.E.P. Gaiofana in corso di realizzazione,
prevedendo prestazioni differenziate per i tre ambiti territoriali, come meglio specificate nei
successivi artt. 4, 5 e 6 e negli Allegati di seguito richiamati.
Art. 4 – Prestazioni relative all’esistente impianto del P.E.E.P. Marecchiese
Il presente Contratto obbliga il Gestore a fornire le seguenti prestazioni:
1) la riqualificazione della centrale di produzione dell’energia, con la sostituzione dei principali
impianti e componenti (cogeneratori, caldaie, ecc.);
2) il potenziamento della medesima centrale di produzione dell’energia, sia per quanto attiene la
sezione cogenerativa che la sezione in produzione semplice (caldaie), finalizzato a soddisfare le
accresciute esigenze conseguenti a quanto prescritto al successivo punto 6 (estensione rete);
3) la sostituzione delle tratte della rete di teleriscaldamento esistente che presentano evidenti o
incipienti situazioni di degrado;
4) il rifacimento degli stacchi d’utenza tra i pozzetti di consegna ai fabbricati e gli impianti interni dei
fabbricati medesimi, ove presentano evidenti problematiche impiantistiche e funzionali;
5) la riqualificazione delle centraline autonome d’utenza, compresi i sistemi di contabilizzazione,
ove presentano evidenti problematiche impiantistiche e funzionali;
6) l’estensione della rete esistente verso le utenze pubbliche e private ubicate nelle zone limitrofe
al P.E.E.P., nonché la realizzazione degli impianti di interfaccia con dette utenze (sottocentrali di
scambio termico);
_______________________________________________________________________________________
7) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti realizzati e da realizzare;
8) l’erogazione del servizio di riscaldamento ed acqua calda sanitaria con continuità, per tutto il
periodo di durata del Contratto, secondo criteri di efficienza, economicità e sicurezza.
Nell’ambito della gestione del servizio di teleriscaldamento si intendono comprese, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni tecniche ed amministrative:
• ricezione di domande di allacciamento e dei relativi lavori;
• stipula e voltura dei contratti di fornitura;
• chiusura di utenze per cessazione;
•
•
•
•
•
lettura dei contatori;
fatturazione dei consumi;
operazioni di pronto intervento su chiamata telefonica dell’utenza o del Comune di Rimini;
verifica della precisione degli apparecchi di misura e loro eventuale manutenzione;
qualsiasi altro intervento o prestazione inerente il servizio.
Le prestazioni che il Gestore dovrà fornire, relativamente all’impianto del P.E.E.P. Marecchiese,
sono meglio dettagliate negli Allegati n. 2 e n. 5 al presente Contratto.
Art. 5 – Prestazioni relative all’esistente impianto del P.E.E.P. Viserba
Il presente Contratto obbliga il Gestore a fornire le seguenti prestazioni:
1) l’estensione della rete esistente verso le utenze pubbliche e private ubicate nelle zone limitrofe
al P.E.E.P., nonché la realizzazione degli impianti di interfaccia con dette utenze (sottocentrali di
scambio termico);
2) il potenziamento dell’attuale centrale di produzione dell’energia, sia per quanto attiene la sezione
cogenerativa che la sezione in produzione semplice (caldaie), finalizzato a soddisfare le
accresciute esigenze conseguenti a quanto prescritto al precedente punto 1 (estensione rete);
3) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti realizzati e da realizzare;
4) l’erogazione del servizio di riscaldamento ed acqua calda sanitaria con continuità, per tutto il
periodo di durata del Contratto, secondo criteri di efficienza, economicità e sicurezza.
Nell’ambito della gestione del servizio di teleriscaldamento si intendono comprese, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le medesime prestazioni tecniche ed amministrative elencate per
l’impianto del P.E.E.P. Marecchiese.
Le prestazioni che il Gestore dovrà fornire, relativamente all’impianto del P.E.E.P. Viserba, sono
meglio dettagliate negli Allegati n. 3 e n. 5 al presente Contratto.
Art. 6 – Prestazioni relative all’ impianto del realizzando P.E.E.P. Gaiofana
Il presente Contratto obbliga il Gestore a fornire le seguenti prestazioni:
_______________________________________________________________________________________
1) la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’impianto di teleriscaldamento, che, ai fini
del presente Contratto, comprende: la centrale di produzione dell’energia, la rete di trasporto del
calore, le sottocentrali di edificio;
2) la realizzazione dell’impianto di teleriscaldamento (punto 1), compreso di fornitura dei sistemi di
contabilizzazione individuale del calore da installare presso le singole unità immobiliari a cura
dei soggetti attuatori privati e di rimborso del costo dei sistemi di contabilizzazione individuale del
calore già installati presso le unità immobiliari dell’U.M.I. 15A di proprietà del Comune di Rimini;
3) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti da realizzare, compresi gli impianti
interni agli edifici fino al sistema di regolazione e contabilizzazione del calore compreso;
4) l’erogazione del servizio di riscaldamento ed acqua calda sanitaria con continuità, per tutto il
periodo di durata del Contratto, secondo criteri di efficienza, economicità e sicurezza.
Nell’ambito della gestione del servizio di teleriscaldamento si intendono comprese, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le medesime prestazioni tecniche ed amministrative elencate per
l’impianto del P.E.E.P. Marecchiese.
Le prestazioni che il Gestore dovrà fornire, relativamente all’impianto del P.E.E.P. Gaiofana, sono
meglio dettagliate negli Allegati n. 1 e n. 5 al presente Contratto; in particolare nel medesimo
Allegato 1 sono anche indicate le modalità per l’eventuale potenziamento ed estendimento
dell’impianto.
Art. 7 – Durata del Contratto
Il presente Contratto ha la durata di anni 30 (trenta), decorrenti dalla data di consegna al Gestore
degli impianti attualmente esistenti, consegna che dovrà avvenire obbligatoriamente entro due giorni
dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, pena la risoluzione del Contratto stesso.
La scadenza contrattuale è la medesima per tutte le prestazioni relative ai diversi ambiti territoriali di
intervento, indipendentemente dal periodo di avvio delle prestazioni medesime.
A titolo chiarificatorio, alla medesima data scadrà anche la gestione degli estendimenti di rete
realizzati, ad esempio, nel corso dell’anno precedente o dello stesso anno.
Art. 8 – Condizioni economiche. Oneri a carico del Gestore
1) All’atto della presa in consegna degli impianti il Gestore dovrà:
a) consegnare al Comune di Rimini, che ne rilascerà apposita ricevuta, attestazione
dell’avvenuto versamento, effettuato a favore di “Gruppo Società Gas Rimini s.p.a.” (con
sede in Rimini, Via Chiabrera n. 34/D, C.F. 00126550409, n. di iscrizione al Registro
Imprese di Rimini RN-62970), che ha realizzato e finora gestito l’impianto di
_______________________________________________________________________________________
teleriscaldamento a servizio del P.E.E.P. Marecchiese, della somma di Euro 442.257,00
dovuta a titolo di indennizzo economico;
b)
consegnare al Comune di Rimini, che ne rilascerà apposita ricevuta, copia conforme
all’originale di idonea fidejussione bancaria, escutibile con semplice richiesta scritta e con
formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art.1944 del Codice Civile,
di importo pari ad Euro 2.045.655,00, con scadenza a dodici mesi dalla data di
sottoscrizione del presente Contratto, rilasciata al “Consorzio Il Maestrale” (con sede in
Rimini, Piazza Cavour n. 4, iscritto presso la Camera di Commercio di Rimini al n. RN281716 del R.E.A., codice fiscale 03186930404) che ha realizzato e finora gestito l’impianto
di teleriscaldamento a servizio del P.E.E.P. Viserba, a garanzia del pagamento della somma
ad esso dovuta a titolo di indennizzo economico;
c) consegnare al Comune di Rimini, che ne rilascerà apposita ricevuta, copia conforme
all’originale di idonea fidejussione bancaria, escutibile con semplice richiesta scritta e con
formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art.1944 del Codice Civile,
di importo pari ad Euro 200.000,00, con scadenza a dodici mesi dalla data di sottoscrizione
del presente Contratto, rilasciata alla Cooperativa “C.E.C.R. - COOPERATIVA
EDIFICATRICE COMUNI ROMAGNOLI” (con sede in Rimini, Via C. Darwin n. 44, iscritta
presso la Camera di Commercio di Rimini al n. RN-246690 del R.E.A., codice fiscale
02182540407) che ha realizzato tutte le opere necessarie all’allacciamento all’impianto di
teleriscaldamento a servizio del P.E.E.P. Viserba delle due palazzine ubicate in via Padre
Igino Lega nn. 2 e 4, angolo via Tombari, a garanzia del pagamento della somma ad essa
dovuta.
Detti indennizzi sono determinati con il criterio del Valore Industriale Residuo (V.I.R.) dei beni, in
conformità con quanto disposto dal comma 9 dell’art. 113 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Il
Gestore, con la stipula del presente Contratto, accetta senza riserva alcuna i suddetti valori di
indennizzo.
In Allegato 2 ed in Allegato 3 sono riportate, rispettivamente, la consistenza sommaria degli
impianti costituenti il sistema di teleriscaldamento del P.E.E.P. Marecchiese e quella degli
impianti costituenti il sistema di teleriscaldamento del P.E.E.P. Viserba. I dati di consistenza ora
citati non possono in alcun modo essere utilizzati dal Gestore per contestare i valori di
indennizzo prima indicati.
2) Saranno a totale carico del Gestore gli oneri per manutenzioni ordinarie (come da D.P.R.
412/1993, art. 1, comma h) e straordinarie (come da D.P.R. 412/1993, articolo 1, comma i)
dell’impianto nella sua totalità e per l’intera durata del Contratto, nonchè ogni altro costo
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operativo ad esso afferente, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: acquisto combustibile
ed energia elettrica, materie prime ausiliarie, personale, ecc.
3) Il rinnovo degli impianti esistenti (sostituzioni di parti consistenti, quali cogeneratori, caldaie,
trasformatori di potenza, ecc.), i potenziamenti in centrale e gli estendimenti di rete saranno a
carico del Gestore, ma i relativi investimenti – approvati dal Comune di Rimini secondo quanto
disposto al successivo art. 23 - saranno oggetto di indennizzo alla scadenza del Contratto, come
meglio precisato ai successivi art. 20 ed art. 21.
4) Tutti gli oneri e le spese che il Comune di Rimini dovesse sostenere per le attività di collaudo
delle opere indicate al precedente punto 3 saranno a totale carico del Gestore.
Art. 9 – Condizioni economiche. Remunerazione del Gestore
Il costo di realizzazione dell’impianto a servizio del P.E.E.P. Gaiofana sarà posto a carico del
CONSORZIO GAIOFANA fino ad un massimo pari all’importo offerto dal Gestore in sede di gara. Il
medesimo Consorzio dovrà pagare al Gestore tale corrispettivo – diminuito della quota
corrispondente all’ammontare di eventuali finanziamenti regionali, statali e/o europei destinati alla
realizzazione di tale opera, ottenuti dal Comune di Rimini prima dell’approvazione del conto
consuntivo delle opere di urbanizzazione del P.E.E.P. Gaiofana e trasferiti al Gestore – con le
seguenti modalità:
- fino alla concorrenza del 50% della spesa effettivamente sostenuta dal Gestore per la
realizzazione dell’impianto di teleriscaldamento, spesa avvalorata da apposita certificazione
predisposta dal direttore dei lavori e che comunque non potrà superare il 50% dell’importo offerto
in sede di gara, entro 15 giorni dalla data di effettiva erogazione del calore al comparto attraverso
l’impianto definitivo di teleriscaldamento;
- il saldo entro 60 giorni solari dal collaudo definitivo e positivo dell’impianto spettante al Comune di
Rimini, come meglio precisato all’allegato 1.
Il servizio di teleriscaldamento erogato dal Gestore agli utenti dei P.E.E.P. Marecchiese, Viserba e
Gaiofana e delle due palazzine di Via Padre Igino Lega nn. 2 e 4 sopra citate sarà remunerato
esclusivamente tramite il corrispettivo derivante dalla vendita di energia termica agli utenti medesimi,
alle tariffe definite al successivo art. 16. E’ escluso ogni altro onere a carico dei suddetti utenti dei
P.E.E.P. e di Via Padre Igino Lega nn. 2 e 4 quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: contributi
di allacciamento, manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi su chiamata, ecc.
Il servizio di teleriscaldamento erogato alle utenze corrispondenti ad edifici per attività di interesse
pubblico (scuole di ogni ordine e grado, uffici, caserme, ecc.) sia interne che esterne ai tre comparti
P.E.E.P., qualunque sia l’ente titolare (Comune, Provincia, Regione, Stato), sarà remunerato tramite
il corrispettivo derivante dalla vendita di energia termica agli utenti medesimi alle tariffe definite al
_______________________________________________________________________________________
successivo art. 17 e potrà comportare, a carico di detti utenti, oltre al corrispettivo derivante dalla
tariffa, solo oneri a titolo di “contributo di allacciamento”, la cui entità massima non potrà superare il
50% dei costi sostenuti e documentati dal Gestore (art. 9 dell’Allegato 5).
Il servizio di teleriscaldamento erogato agli utenti esterni ai tre comparti P.E.E.P. sarà remunerato
tramite il corrispettivo derivante dalla vendita di energia termica agli utenti medesimi, alle tariffe
definite al successivo art. 18 e potrà comportare, a carico di detti utenti, oltre al corrispettivo
derivante dalla tariffa, solo oneri a titolo di “contributo di allacciamento”, la cui entità sarà lasciata alla
politica commerciale del Gestore nel rispetto di quanto stabilito all’art. 9 dell’Allegato 5.
Art. 10 – Condizioni economiche. Oneri a carico degli utenti e del Comune di
Rimini
Ad ulteriore rafforzamento di quanto riportato ai precedenti articoli 8 e 9, le Parti ribadiscono:
1) che nessun onere, oltre a quello derivante dall’applicazione della tariffa, sarà posto a carico degli
utenti dei P.E.E.P. Marecchiese, Viserba e Gaiofana;
2) che a carico degli utenti esterni ai tre P.E.E.P. potrà essere posto solo un onere, oltre a quello
derivante dall’applicazione della tariffa, a titolo di “contributo di allacciamento”;
3) che per gli edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico tale contributo non potrà superare il 50% dei
costi sostenuti e documentati dal Gestore;
4) che il Comune di Rimini, con la consegna degli impianti già prevista al precedente articolo 7,
attribuirà al Gestore la disponibilità dei seguenti immobili:
a) centrale di teleriscaldamento a servizio del IV P.E.E.P. Marecchiese (distinta al Nuovo
Catasto Urbano del Comune di Rimini al foglio n. 83, particella 754, subalterni 4, 5 e 6) e
relativa area di pertinenza;
b) centrale di teleriscaldamento al servizio del P.E.E.P. Viserba (distinta al Nuovo Catasto
Urbano del Comune di Rimini al foglio n. 52, particella 830, subalterno 1) e relativa area di
pertinenza;
c) area su cui deve sorgere la centrale di teleriscaldamento del P.E.E.P. Gaiofana: area distinta
al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Rimini al foglio n. 144, particelle 113 (parte), 184
(parte), 316 (parte), tutte di proprietà comunale;
5) che nessun altro onere diverso da quello previsto al precedente punto 4 del presente articolo
potrà essere posto, a qualsiasi titolo, a carico del Comune di Rimini.
Art. 11 – Ulteriori obblighi a carico del Gestore
Con la stipula del presente Contratto, il Gestore assume l’obbligo di fornire le seguenti ulteriori
prestazioni, indispensabili per garantire la qualità, la sicurezza e la continuità del servizio:
_______________________________________________________________________________________
1) garantire la presenza in loco di una adeguata struttura organizzativa, con personale dipendente,
dotata di numero verde per chiamate gratuite da rete fissa, atta a garantire:
• un servizio di pronto intervento su 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno;
• un servizio di pronto intervento entro 60 minuti dalla chiamata con personale alle dirette
dipendenze del Gestore, adeguatamente qualificato anche ad intervenire sugli impianti
interni degli utenti ed in possesso di tutta l’attrezzatura ed i pezzi di ricambio necessari per
ripristinare il servizio;
2)
3)
4)
5)
• l’apertura al pubblico, per almeno 5 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, di uno sportello
(fisico e telefonico) presidiato da personale idoneo per espletare tutte le operazioni relative
a: stipulazione/modifica dei contratti, subentri, chiarimenti, rettifiche di fatturazione, richiesta
di esecuzione di lavori, preventivi, ecc.;
• la lettura dei contatori;
• l’esecuzione del servizio di fatturazione dei consumi esclusivamente in base a letture
effettive, con cadenza mensile nei mesi invernali (da ottobre ad aprile) e con l’emissione di
una unica fattura per il periodo estivo (da maggio a settembre);
realizzare una campagna informativa a favore degli utenti, delle istituzioni e dei cittadini in
generale sui vantaggi ambientali del servizio di teleriscaldamento e sul confronto fra costi del
servizio e costi di produzione del calore con caldaie convenzionali a gas. Realizzare, inoltre, una
indagine periodica (almeno ogni tre anni) sulla qualità del servizio percepita dagli utenti,
secondo modalità che dovranno essere concordate con il Comune di Rimini ed eventualmente
con le Associazioni dei Consumatori e/o le Associazioni degli utenti del servizio;
consegnare al Comune di Rimini, entro 30 giorni dalla data di decorrenza del Contratto, il
progetto preliminare-definitivo ed entro 60 giorni il progetto esecutivo ed il piano realizzativo
dell’impianto di teleriscaldamento del P.E.E.P. Gaiofana, comprensivo del computo metrico
estimativo di dettaglio;
consegnare al Comune di Rimini, entro 180 giorni dalla data di decorrenza del Contratto stesso,
una dettagliata e circostanziata relazione sulla concreta possibilità di realizzare l’estensione
delle reti del P.E.E.P. Marecchiese e del P.E.E.P. Viserba alle utenze circostanti esistenti e/o di
prossima realizzazione, sia di proprietà pubblica che privata, prevista ai precedenti art. 4 e 5,
con l’indicazione dei relativi costi e tempi di realizzazione;
consegnare al Comune di Rimini, entro 180 giorni dalla data di decorrenza del Contratto, il piano
dettagliato di riqualificazione e potenziamento della centrale di produzione dell’energia al
servizio del P.E.E.P. Marecchiese ed il piano di riqualificazione della rete dello stesso P.E.E.P.,
con l’indicazione dei relativi costi e tempi di attuazione;
_______________________________________________________________________________________
6) indicare il nominativo dei progettisti incaricati dello svolgimento delle attività progettuali relative
agli interventi richiesti per ciascuno dei tre impianti di teleriscaldamento, i quali dovranno essere
in possesso di adeguata e comprovata esperienza nella fornitura di servizi tecnici (progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori) relativi alle reti di teleriscaldamento ed alle
centrali di cogenerazione;
7) fornire tempestivamente al Comune di Rimini tutta la documentazione, i piani, i programmi atti a
consentire a quest’ultimo di esplicare efficacemente la propria azione di controllo, vigilanza ed
approvazione come meglio indicata al successivo art. 23.
Sono, infine, posti a carico del Gestore, i seguenti ulteriori obblighi:
8) osservare tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni vigenti o che entrassero in vigore
durante l’efficacia del presente Contratto e che abbiano attinenza con la sua esecuzione,
nonché ottenere tutti i necessari permessi, autorizzazioni, licenze e nullaosta da parte degli enti
competenti;
9) risarcire il Comune di Rimini per eventuali danni che dovessero subire gli impianti di
teleriscaldamento esistenti e/o da realizzare a causa di incuria, negligenza, mancata
manutenzione o altre cause comunque imputabili al Gestore medesimo;
10) accendere a propria cura e spese, contestualmente alla presa in carico degli impianti, contratti di
assicurazione con idoneo massimale per risarcire gli utenti o i terzi per eventuali danni che
questi dovessero subire per il cattivo funzionamento dell’impianto e per risarcire i danni al
medesimo impianto conseguenti ad atti vandalici e/o imprevisti non imputabili al Gestore.
Art. 12 – Obblighi specifici relativi all’impianto del P.E.E.P. Gaiofana
Il Gestore deve provvedere a tutti gli adempimenti posti a proprio carico necessari per essere in
grado di erogare calore per riscaldamento (dopo aver realizzato anche eventuali opere e impianti
provvisori occorrenti, secondo le modalità indicate nel progetto preliminare-definitivo) anche a quelle
unità immobiliari, ovunque ubicate nel comparto P.E.E.P., che necessiteranno del servizio stesso
prima della messa in esercizio dell’impianto di teleriscaldamento, intendendosi per tali quelle
collocate in un immobile le cui opere di urbanizzazione, necessarie per il rilascio del certificato di
conformità edilizia e agibilità, avranno ottenuto il collaudo provvisorio (o funzionale) di cui all’art. 8
della convenzione con il Consorzio Gaiofana citata al precedente art. 1.
Il Gestore è pertanto tenuto a:
1) dalla data di decorrenza del presente Contratto, coordinare con il Consorzio Gaiofana la propria
progettazione e realizzazione dell’impianto di teleriscaldamento con il programma di
realizzazione delle altre opere di urbanizzazione e acquisire dal medesimo Consorzio le
previsioni di occupazione degli alloggi;
_______________________________________________________________________________________
2) procedere alla progettazione e realizzazione degli impianti interni degli edifici ovvero (nel caso in
cui non venga incaricato dal Consorzio di tale progettazione e realizzazione) fornire allo stesso
entro 90 giorni dalla data di decorrenza del presente Contratto, le ulteriori indicazioni necessarie
in merito ai suddetti impianti interni rispetto a quelle già contenute nell’Allegato 1;
3) entro 30 giorni dalla richiesta di erogazione calore da parte dei soggetti attuatori delle unità
immobiliari di cui al primo comma del presente articolo, presentare agli uffici competenti (Vigili
del Fuoco, Provincia di Rimini, ecc.) tutta la documentazione occorrente per essere autorizzato
alla messa in esercizio degli eventuali impianti provvisori necessari;
4) entro 30 giorni dall’ottenimento dell’ultima autorizzazione necessaria per la messa in esercizio
degli eventuali impianti provvisori, erogare calore alle unità immobiliari di cui al primo comma del
presente articolo;
5) programmare i lavori di realizzazione dell’impianto di teleriscaldamento in maniera coerente con
lo sviluppo edilizio del comparto.
La mancata ottemperanza a quanto sopra stabilito per cause imputabili al Gestore comporterà
l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari ad € 1.000,00 per ogni giorno o frazione di giorno di
ritardo.
L’approntamento di eventuali opere ed impianti provvisori necessari per poter erogare calore alle
utenze del P.E.E.P. prima del completamento dell’impianto di teleriscaldamento (esempio: caldaie
mobili, linee gas provvisorie, serbatoi gasolio, ecc.) non darà diritto al Gestore - in nessuna
circostanza - a richiedere risarcimenti e/o compensi ulteriori rispetto a quelli già previsti al
precedente art. 9.
Art. 13 – Responsabilità
Il Gestore sarà l’unico e diretto responsabile di eventuali danni o disservizi arrecati al Comune di
Rimini, agli utenti ed a terzi a causa della propria gestione del servizio di teleriscaldamento e di
manutenzione dei relativi impianti, anche per comportamenti dolosi.
Art. 14 – Proprietà degli impianti
Tutti gli impianti esistenti nei due Comparti P.E.E.P. Marecchiese e Viserba all’atto della stipula del
presente Contratto sono e resteranno di proprietà del Comune di Rimini per l’intera durata del
Contratto medesimo.
All’atto della consegna degli impianti le Parti redigeranno, in contraddittorio, lo “stato delle
consistenze” dei suddetti impianti esistenti. Tale stato delle consistenze non potrà in alcun modo
essere utilizzato dal Gestore per eventualmente contestare l’entità degli indennizzi di cui al
precedente articolo 8.
_______________________________________________________________________________________
Il Comune di Rimini sarà proprietario dei futuri impianti costituenti il sistema di teleriscaldamento del
costruendo P.E.E.P. Gaiofana, comprendenti: la centrale di produzione del’energia, la rete di
teleriscaldamento, le sottocentrali di edificio.
Gli impianti interni degli edifici, posti a valle delle sottocentrali di edificio nei comparti P.E.E.P.
Viserba e Gaiofana (a valle dei pozzetti di consegna agli edifici, nel caso del P.E.E.P. Marecchiese,
ove dette sottocentrali non sono presenti), anch’essi rientranti nelle prestazioni di gestione e
manutenzione del presente Contratto, sono e resteranno di proprietà dei soggetti attuatori e/o degli
assegnatari degli alloggi.
Parimenti, il Comune di Rimini sarà proprietario di tutte le ulteriori estensioni delle reti dei comparti
P.E.E.P. Marecchiese, Viserba e Gaiofana (fino alle sottocentrali di edificio comprese), nonché delle
opere ed impianti necessari per la riqualificazione ed il potenziamento delle rispettive centrali di
produzione dell’energia.
Art. 15 – Regolamento utenti
L’allegato Regolamento Utenti è parte integrante del presente Contratto e costituisce l’insieme di
norme contrattuali che il Gestore dovrà instaurare con gli utenti.
Il Gestore farà sottoscrivere detto Regolamento a tutte le utenze allacciate al momento della presa in
consegna degli impianti esistenti ed al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura calore
nei casi in cui saranno allacciate nuove utenze esterne ai P.E.E.P..
Ciascun soggetto attuatore del P.E.E.P. Gaiofana farà sottoscrivere tale Regolamento ai propri
assegnatari o acquirenti degli immobili costruiti nel P.E.E.P. medesimo alla consegna ovvero al
rogito delle rispettive unità immobiliari.
Art. 16 – Vendita del calore alle utenze dei comparti P.E.E.P.
Fermo restando che il Gestore può disporre a suo piacimento dell’energia elettrica prodotta, la
vendita del calore alle utenze, oltre al corrispettivo per la realizzazione dell’impianto del P.E.E.P.
Gaiofana di cui al precedente art. 9, costituirà il solo ed unico corrispettivo per le prestazioni
effettuate dal Gestore nell’adempimento del presente Contratto nell’ambito dei tre comparti P.E.E.P.
Marecchiese, Viserba e Gaiofana.
La tariffa di vendita del calore, fatta eccezione per le utenze di cui al successivo art. 17, sarà unica
per i tre comparti P.E.E.P. e per gli edifici residenziali di Via Padre I. Lega nn. 2 e 4 citati in
premessa. Essa avrà una formulazione di tipo binomio e sarà costituita da due termini:
a) da un termine fisso Qf per ogni unità immobiliare, che, per le unità immobiliari (alloggi, negozi,
uffici, ecc.) abitualmente occupate, sarà pari alla quota fissa della tariffa applicata per il gas
naturale erogato alle utenze dotate di riscaldamento individuale, mentre per le unità immobiliari
_______________________________________________________________________________________
non abitualmente occupate sarà invariata rispetto a quella in vigore con il precedente sistema
tariffario;
b) da un termine proporzionale Qp per ogni unità di energia termica misurata dal contatore di
calore installato su ogni centralina autonoma.
Alla data di sottoscrizione del presente Contratto i due termini della tariffa assumono i seguenti
valori:
Termine fisso Qf: …..… €/anno/utente, per le unità immobiliari abitualmente occupate;
Termine fisso Qf: …..… €/anno/utente, per le unità immobiliari non abitualmente occupate;
Termine proporzionale Qp: ………… € per ogni MWht di energia contabilizzata.
Il Gestore aggiornerà i suddetti termini con le modalità seguenti:
a) il termine fisso della tariffa calore sarà aggiornato con le medesime modalità di indicizzazione
utilizzate per la componente Qf della tariffa applicata al gas naturale;
b) il termine proporzionale della tariffa sarà aggiornato:
• per l’85% sulla base dell’andamento del costo del gas per uso riscaldamento individuale
nella città di Rimini, imposte comprese, per una utenza che consuma 2.000 metri cubi
all’anno;
• per il restante 15% sulla base dell’indice della manodopera del settore gas, con riferimento
alla Tavola Istat Indice delle retribuzioni orarie contrattuali degli operai per ramo di attività –
settore gas base dicembre 2000.
Art. 17 – Vendita del calore alle utenze pubbliche
La tariffa di vendita del calore alle utenze corrispondenti ad edifici per attività di interesse pubblico
(scuole di ogni ordine e grado, uffici, caserme, ecc.) sia interne che esterne ai tre comparti P.E.E.P.,
qualunque sia l’ente titolare (Comune, Provincia, Regione, Stato), avrà una formulazione di tipo
binomio e sarà costituita da due termini:
a) da un termine fisso Qf (€/anno) per ogni punto di fornitura o sottocentrale di edificio, pari alla
quota fissa della tariffa applicata per il gas naturale erogato alle specifiche utenze;
b) da un termine proporzionale Qp (€/MWh) per ogni unità di energia termica misurata dal
contatore di calore installato su ogni punto di fornitura o sottocentrale di edificio.
Il costo totale del calore erogato dall’impianto di teleriscaldamento, come risultante dall’applicazione
della tariffa sopra detta, non potrà superare, per nessuna utenza pubblica, il costo del calore, per
quella specifica utenza, prodotto tramite gas con i parametri indicati nell’Allegato 5 (Regolamento
Utenti), scontato del 5%.
Il Gestore aggiornerà i suddetti termini, per ogni specifica utenza, con le medesime modalità di
aggiornamento del costo del gas nella città di Rimini.
_______________________________________________________________________________________
Art. 18 – Vendita del calore alle altre utenze
Il Gestore è libero di definire autonomamente la tariffa calore da praticare alle altre utenze che non
rientrano nelle fattispecie di cui ai precedenti artt. 16 e 17, con l’unico vincolo che il costo del calore
erogato dall’impianto di teleriscaldamento non potrà superare, in nessun caso, il costo del calore
prodotto, per ciascuna singola utenza, tramite gas erogato dalla rete del Comune di Rimini.
In Allegato 5 (Regolamento Utenti) sono riportati i parametri da utilizzare per il calcolo del costo del
calore prodotto tramite gas e, a titolo esplicativo, le tariffe massime praticabili alle diverse categorie
d’utenza all’atto della sottoscrizione del presente Contratto.
Il Gestore è, parimenti, libero di definire autonomamente le modalità di aggiornamento della tariffa
calore praticata alle suddette altre utenze con l’unico vincolo, ancora, che detta tariffa non potrà
superare, per ciascuna singola utenza, il costo del calore prodotto tramite gas, ancora valutato con i
parametri di cui al citato Regolamento Utenti.
Art. 19 – Diminuzione della tariffa calore
Il Gestore ha l’obbligo di diminuire il termine proporzionale Qp della tariffa calore al momento
praticato a tutte le utenze (interne o esterne ai P.E.E.P., pubbliche o private), con le modalità e
secondo i criteri dettagliatamente definiti nell’Allegato 5 (Regolamento Utenti), qualora:
a) il Gestore stesso dovesse ricevere direttamente incentivi pubblici, sia in conto capitale che in
conto esercizio, per la realizzazione, gli adeguamenti e/o gli ampliamenti delle centrali termiche
e/o delle reti di distribuzione del calore;
b) il Comune di Rimini versasse al Gestore, sotto forma di contributo, somme ulteriori rispetto a
quelle indicate al primo comma del precedente art. 9, derivanti da eventuali finanziamenti
regionali, statali e/o europei, sia in conto capitale che in conto esercizio, ottenuti per la
realizzazione, l’adeguamento e/o l’ampliamento delle centrali termiche e/o delle reti di
distribuzione del calore;
c) Il Gestore pagasse minori indennizzi rispetto agli importi indicati al precedente art. 8;
d) venisse realizzata l’estensione della rete di teleriscaldamento alle utenze circostanti, sia
pubbliche che private.
Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) la diminuzione del temine proporzionale della
tariffa sarà proporzionata al 50% degli incentivi pubblici eventualmente ottenuti.
Art. 20 – Indennizzo spettante al Gestore alla scadenza naturale del Contratto
_______________________________________________________________________________________
Alla scadenza naturale del Contratto, al Gestore spetterà un indennizzo, a carico del Comune di
Rimini o del successivo Gestore, per le opere ed impianti di cui al precedente art. 8, punto 3),
realizzati a proprie spese nel corso della durata del Contratto medesimo.
L’indennizzo riguarderà le seguenti opere:
a) rinnovo e potenziamento della centrale del P.E.E.P. Viserba;
b) estensione della rete del P.E.E.P. Viserba all’esterno del comparto;
c) rinnovo e potenziamento della centrale del P.E.E.P. Marecchiese;
d) rinnovo tratte significative della rete e sottocentrali rete del P.E.E.P. Marecchiese;
e) estensione della rete del P.E.E.P. Marecchiese all’esterno del comparto;
f) rinnovo ed eventuale potenziamento centrale del P.E.E.P. Gaiofana;
g) eventuale estendimento della rete del P.E.E.P. Gaiofana.
Non potranno, tassativamente, essere oggetto di indennizzo opere ed impianti realizzati dal Gestore,
ancorchè rientranti nelle categorie prima definite, che non abbiano superato positivamente il
collaudo tecnico, funzionale ed amministrativo previsto a cura del Comune di Rimini, come indicato
al successivo art. 25.
Non concorreranno, in alcun modo, alla determinazione dell’indennizzo alla scadenza naturale del
Contratto:
h) tutte le opere ed impianti esistenti alla data di sottoscrizione del presente Contratto, come
sommariamente elencate nello “Stato delle consistenze” di cui agli Allegati n. 2 e n. 3, avendo le
Parti espressamente convenuto ed assunto che tali opere – nessuna esclusa – saranno giunte,
alla predetta scadenza, al termine della loro vita utile;
i) eventuali differenze di cui al precedente art. 9 tra il costo dell’impianto del P.E.E.P. Gaiofana ed il
corrispettivo a carico del Consorzio Gaiofana offerto dal Gestore in sede di gara;
j) tutte le nuove opere, impianti e componenti installati dal Gestore e qualificabili come “ordinaria
manutenzione” (ai sensi del D.P.R. 412/1993, articolo 1, comma h) e ”straordinaria
manutenzione” (ai sensi del D.P.R. 412/1993, articolo 1, comma i).
Gli indennizzi spettanti al Gestore saranno determinati dal Valore Industriale Residuo (V.I.R.) dei
beni rientranti nelle precedenti categorie a)÷g) e che abbiano positivamente superato il collaudo
comunale, detratti eventuali contributi pubblici a qualunque titolo erogati al Gestore nel corso del
Contratto. Il V.I.R. dei beni sarà determinato secondo i criteri meglio dettagliati nell’Allegato 4.
Art. 21 – Indennizzo spettante al Gestore nel caso di risoluzione anticipata
Nel caso di risoluzione anticipata del Contratto, al Gestore spetterà ancora un indennizzo per le
opere realizzate e rientranti solo nelle categorie a)÷g) indicate nell’articolo precedente.
_______________________________________________________________________________________
Nel caso di risoluzione anticipata l’indennizzo risultante dall’applicazione dei criteri indicati nel
precedente art. 20 sarà ridotto del 20% a titolo di risarcimento oneri e spese che il Comune di Rimini
dovrà sopportare in conseguenza della anticipata risoluzione.
Art. 22 – Risoluzione anticipata del Contratto
E’ prevista la risoluzione anticipata del presente Contratto nei seguenti casi:
a) il Gestore risulti imputabile di grave violazione degli obblighi contrattuali, comprese le disposizioni
contenute negli Allegati, nessuno escluso, senza che ad essa venga posto tempestivamente
rimedio;
b) stato di liquidazione del Gestore, sentenza dichiarativa di fallimento o altra procedura
concorsuale;
c) quant’altro previsto ai sensi dell’articolo 1453 del Codice Civile.
L’inadempienza riscontrata dovrà essere contestata dal Comune di Rimini in modo dettagliato al
Gestore, con l’intimazione alla stesso di rimuovere le cause di inadempimento.
Il Gestore, entro trenta giorni dal ricevimento dell’anzidetta comunicazione, potrà presentare
controdeduzioni alle violazioni contestate, sia in merito alla gravità delle medesime che alla relativa
imputabilità.
Qualora il Gestore si dimostrasse inadempiente e non cessasse il proprio comportamento, il
Comune di Rimini potrà richiedere la risoluzione del presente Contratto in base alle norme del
Codice Civile, oltre al risarcimento dei danni.
Tale risoluzione comporterà il trasferimento al Comune di Rimini, ovvero al soggetto indicato dallo
stesso, dei beni mobili ed immobili utilizzati dal Gestore e strettamente funzionali all’espletamento del
servizio di teleriscaldamento previa corresponsione di un indennizzo, determinato con i criteri di cui
al precedente art. 21.
I beni trasferiti di cui al capoverso precedente dovranno essere in condizioni di efficienza ed in
buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d’uso.
Il Comune di Rimini tratterrà a titolo di penale il 20% degli indennizzi, nonché un’equa somma a
risarcimento dei danni procurati dal Gestore in dipendenza del grave inadempimento che ha dato
origine alla procedura di risoluzione contrattuale.
Il Comune di Rimini o il soggetto dallo stesso individuato potrà subentrare o, a suo insindacabile
giudizio, recedere dai contratti che il Gestore avrà in corso con fornitori per l’esecuzione del servizio.
La clausola di cui al capoverso precedente dovrà essere inserita in tutti i contratti che il Gestore
stipulerà con i propri fornitori.
Art. 23 – Compiti di vigilanza e controllo spettanti al Comune di Rimini
_______________________________________________________________________________________
E' riservata al Comune di Rimini la funzione di vigilanza e controllo sull'operato del Gestore, al fine di
assicurare che i livelli e le condizioni dell'erogazione del servizio di teleriscaldamento siano adeguate
alle esigenze dei residenti dei comparti P.E.E.P., delle utenze pubbliche e delle utenze private
esterne, nessuna esclusa.
Il Comune di Rimini si riserva altresì il diritto di controllare che tale servizio e i relativi impianti siano
gestiti e mantenuti in conformità con il presente Contratto e con quanto prescritto o richiamato negli
Allegati, nessuno escluso. A titolo esemplificativo e non limitativo, al Comune di Rimini sono riservati
i seguenti compiti di controllo, vigilanza ed approvazione:
a) approvazione del piano di riqualificazione e potenziamento delle centrali di produzione del calore
dei due impianti esistenti nei P.E.E.P. Marecchiese e Viserba, compresi i relativi impegni
economici;
b) approvazione del piano generale di estensione verso le aree esterne delle reti dei P.E.E.P.
Marecchiese e Viserba e dei relativi programmi temporali ed impegni economici;
c) approvazione del progetto preliminare-definitivo e del progetto esecutivo del nuovo impianto di
teleriscaldamento del P.E.E.P. Gaiofana, nonché del computo metrico estimativo dettagliato,
relativo alla centrale di produzione dell’energia, alla rete, alle sottocentrali di edificio;
d) approvazione della rendicontazione dei lavori di realizzazione degli impianti e delle opere di cui
ai punti precedenti, nessuno escluso, e dei relativi valori economici, che concorreranno a
definire il valore di indennizzo alla scadenza contrattuale secondo quanto stabilito ai precedenti
artt. 20 e 21;
e) approvazione degli adeguamenti tariffari posti a carico degli utenti, nessuna categoria esclusa;
f) monitoraggio del livello di soddisfazione dei cittadini che fruiranno del servizio di
teleriscaldamento.
Il Comune di Rimini, avvalendosi di tecnici anche esterni, potrà in qualunque momento effettuare
visite e sopralluoghi nei luoghi in cui viene svolto il servizio di teleriscaldamento, con particolare
riferimento alla verifica delle condizioni di operatività, di efficienza e di sicurezza degli impianti.
A tale scopo avrà accesso, previa formale richiesta, a tutti i dati tecnici relativi al servizio, ed in
particolare ai flussi energetici contabilizzati dal Gestore ed ai dati attinenti l’impatto ambientale delle
centrali di produzione dell’energia.
Art. 24 – Sanzioni
Al Comune di Rimini è riservata la facoltà di sanzionare le violazioni, da parte del Gestore, degli
obblighi del presente Contratto, ove riscontrate nell’ambito delle sue prerogative di vigilanza e
controllo ovvero su segnalazione degli utenti. A titolo esemplificativo, e non limitativo, saranno
sanzionate le seguenti inadempienze:
_______________________________________________________________________________________
Interruzione del servizio: la sanzione sarà applicata per ogni interruzione superiore alle 24 ore,
purché attribuibile a responsabilità del Gestore. La sanzione sarà commisurata all’entità
dell’interruzione in ciascun comparto P.E.E.P. e andrà da un minimo di 50 €/h per interruzione del
servizio in una singola unità immobiliare (alloggio, negozio, scuola, ecc.), ad un massimo di 1.000
€/h per l’interruzione dell’erogazione ad un intero P.E.E.P. o ad un insieme di almeno 400 unità
immobiliari poste al di fuori del P.E.E.P.. Qualora l’interruzione dell’erogazione del calore
persistesse, per un intero P.E.E.P. o per un insieme di almeno 400 unità immobiliari poste al di fuori
del P.E.E.P. o parte consistente di questi, oltre le 72 ore, tale interruzione rientrerà nella casistica
delle inadempienze gravi e costituirà motivo di avvio della procedura di risoluzione del Contratto.
Insufficiente erogazione del calore: la sanzione sarà applicata nel caso in cui nelle unità immobiliari
non si raggiungesse, per un periodo superiore ai 10 giorni consecutivi, la temperatura minima
prescritta dal D.P.R. 412/1993. La sanzione sarà commisurata all’entità dell’insufficiente erogazione
e andrà da un minimo di 20 €/h per insufficiente erogazione del calore in una singola unità
immobiliare ad un massimo di 100 €/h per insufficiente erogazione ad un intero P.E.E.P. o ad un
insieme di almeno 400 unità immobiliari poste al di fuori del P.E.E.P..
Art. 25 – Collaudo delle opere ed impianti realizzati dal Gestore
Oltre ai compiti di vigilanza e controllo di cui al precedente articolo, al Comune di Rimini spetterà il
collaudo tecnico, funzionale ed amministrativo delle opere realizzate dal Gestore nel corso
dell’espletamento del Contratto e rientranti nelle obbligazioni di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6.
In particolare, il collaudo riguarderà ogni opera ed impianto che, ai sensi del precedente art. 20,
concorrerà alla determinazione dell’indennizzo spettante al Gestore al termine (naturale o anticipato)
del Contratto.
I termini generali delle attività di collaudo spettanti al Comune di Rimini sono riportati, per i tre
impianti oggetto del presente Contratto, rispettivamente negli Allegati 1, 2 e 3.
Art. 26 – Cauzione per manomissione del suolo pubblico
Per l’esecuzione di tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione il Gestore sarà
obbligato a richiedere agli uffici competenti del Comune di Rimini tutte le concessioni e/o
autorizzazioni necessarie e previste dalle norme di legge e/o di regolamento di tempo in tempo
vigenti, ed inoltre a garanzia dell’esatta e perfetta esecuzione degli interventi con lavori di scavo e
ripristino del suolo e sottosuolo, delle sede stradale di proprietà comunale e delle aree di uso
pubblico il Gestore dovrà prestare tutte le garanzie fideiussorie e non, previste dal Regolamento
Comunale vigente in materia.
_______________________________________________________________________________________
Art. 27 – Polizze assicurative
Ferma restando la piena responsabilità del Gestore per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni
assunte con il presente Contratto, il Gestore medesimo consegna al Comune di Rimini, che con la
sottoscrizione del presente atto ne accusa ricevuta:
1)
garanzia fideiussoria rilasciata da……………….. in data………………… valida fino al
collaudo dell’opera realizzata, prevista dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni, che qui si intende integralmente richiamato, a garanzia della
corretta esecuzione dei lavori, di importo pari al 10% dell’importo contrattuale risultante
2)
3)
dall’aggiudicazione, escutibile con semplice richiesta scritta, con formale rinuncia al
beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice Civile e con preventiva
rinuncia alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile;
copia della polizza assicurativa prevista dall’articolo 129 del D.Lgs. n. 163/2006 e
successive modificazioni ed integrazioni e dall’articolo 103 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 e
successive modificazioni ed integrazioni, che qui si intendono integralmente richiamati, con
decorrenza dalla data di consegna al Gestore delle aree di intervento indicate al precedente
articolo 10 e con cessazione alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera
realizzata, che tenga indenne il Comune di Rimini da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati (imputabili a responsabilità del Gestore, dei suoi collaboratori, di tutto il
personale dipendente o consulente) e quindi a copertura dei danni causati dal
danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori, contratta con …………………………. in data
…………… con massimale non inferiore all’importo contrattuale risultante
dall’aggiudicazione per la realizzazione dell’impianto di teleriscaldamento;
Detta polizza assicura inoltre la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso della
esecuzione dei lavori con massimale non inferiore a quanto stabilito dall’art. 103 del D.P.R.
554/1999;
copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni di qualunque
specie ed in qualunque modo cagionati, a persone e/o cose, compreso il patrimonio del
concedente che, pertanto, nella polizza, è esplicitamente considerato “terzo”, con massimale
non inferiore ad € 10.000.000,00 contratta con ……………………….. in data …………., a
copertura dei rischi derivanti al Comune di Rimini ovvero a terzi nel corso dello svolgimento
del servizio. Detta polizza dovrà coprire qualunque danno imputabile a responsabilità del
Gestore, dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente o consulente, che si verifichi
durante l'espletamento del servizio ed, in particolare, i danni causati dall'interruzione del
servizio medesimo prolungata per oltre settantadue ore.
_______________________________________________________________________________________
Il Gestore è altresì obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a
copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi. Detta polizza dovrà contenere la previsione del pagamento a favore beneficiario non
appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che
occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo non potrà essere
inferiore a quello previsto dall’art. 104 del D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Detta polizza dovrà inoltre assicurare la responsabilità civile per danni causati a terzi così come
previsto dal comma 2 del citato art. 104.
Il Gestore è obbligato, infine, a tenere costantemente in vigore, per tutto il periodo di effettiva durata
della gestione del servizio, le polizze assicurative previste dal presente articolo.
Art. 28 – Divieto di cessione a terzi del Contratto e/o degli impianti
Il Gestore ha l’obbligo di non porre in essere alcun atto (a titolo esemplificativo, non esaustivo, di
sub-concessione, locazione, comodato, associazione in partecipazione, ecc.) che comporti, di fatto, il
trasferimento a terzi del presente Contratto, degli impianti di teleriscaldamento e/o comunque della
gestione del servizio di teleriscaldamento affidato con il presente Contratto.
Art. 29 – Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia, di natura tecnica e/o giuridica, relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione
del presente Contratto sarà devoluta ad un collegio arbitrale che deciderà ritualmente e secondo
diritto.
Il Collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti in lite ed il terzo,
con funzioni di Presidente, dai primi due. In caso di inerzia delle parti, ovvero di mancato accordo
sulla designazione del Presidente, provvederà il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Rimini ad istanza della parte più diligente.
La sede del Collegio arbitrale sarà istituita presso il domicilio del Presidente.
Art. 30 – Registrazione e spese
Le spese e gli oneri, di qualunque natura, necessarie per la stipula e la registrazione della presente
convenzione sono a totale carico del Gestore.
Le Parti richiedono, per la registrazione, l’assoggettamento all’imposta fissa di registro ai sensi
dell’articolo 11 della tariffa, Allegato A al D.P.R. 26/4/1986 n.131.
_______________________________________________________________________________________
Art. 31 – Rapporti tra le parti
Per quanto attiene ai rapporti tra le parti, derivanti dal presente Contratto, il Gestore dovrà riferirsi ai
seguenti uffici:
- Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale – Settore Politiche Abitative e del Lavoro – Ufficio
P.E.E.P. ed Edilizia Residenziale Pubblica – Via Rosaspina n. 21 Rimini, tel. 0541 704882
- Direzione Infrastrutture, Mobilità e Ambiente – Sportello generale per l’Energia – Via Euterpe n. 12
Rimini, tel. 0541 704976
Atto letto, approvato e sottoscritto
Comune di Rimini
Direzione Cultura e Turismo
Il Direttore
Dott. Federico Placucci
………………………………………..
Il Gestore
……………………………………
_______________________________________________________________________________________