Norme relative al commercio e alla vendita dei
Transcript
Norme relative al commercio e alla vendita dei
Scheda 1.12 – Norme relative al commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti SOGGETTI RICHIEDENTI_______________________________________________________________ Sono i titolari di imprese preposte all’esercizio della vendita o del commercio di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. ADEMPIMENTI_________________________________________________________________________ Il Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA) dell’Assessorato all’Agricoltura ed il Settore Prevenzione ed Assistenza Sanitaria dell’Assessorato alla Sanità, in attuazione a quanto previsto dal D.P.R. 290/011, hanno provveduto alla stesura di un atto regionale di indirizzo in materia di autorizzazione alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, approvato con Delib. G.R. 3923/02 e pubblicato sul BURC n. 43 del 16/09/02. In particolare il D.P.R. 290/01 prevedeva l’individuazione da parte delle Regioni delle autorità sanitarie competenti per le diverse materie. Di seguito si riporta una breve sintesi di quanto definito con la Delib.G.R. sopra indicata: Autorizzazione al commercio e alla vendita nonché alla istituzione e alla gestione di locali (Art 21 – D.P.R.290/01) Si è individuata nel Sindaco del Comune, dove si intende svolgere l’attività, l’autorità sanitaria a cui inoltrare la domanda di autorizzazione al commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, alla istituzione, gestione di depositi e locali per il commercio e la vendita di essi. L’istanza così come dall’art. 21 deve indicare: - nome e cognome del titolare dell’impresa richiedente, se si tratta di persona fisica, e sede dell’impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratta di società; - sede dei locali adibiti a deposito ed alla vendita di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari; - elencazione delle classi dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti dei prodotti fitosanitari che si intende commercializzare o vendere; - nome e cognome ed eventuale titolo di studio ed estremi del certificato di abilitazione di cui all’art. 23, dell’institore o del procuratore o di chi è preposto all’esercizio di ciascun deposito o locale di vendita. Inoltre alla domanda va allegata, in triplice copia, una planimetria in scala 1:200 con un prospetto del locale adibito al commercio. Rilascio dell’autorizzazione alla vendita (Art. 22 – D.P.R. 290/01) Il Sindaco del Comune è l’autorità sanitaria autorizzata al rilascio della autorizzazione alla vendita, previa visita di idoneità dei locali da destinarsi alla vendita effettuata dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente e previo accertamento che il titolare dell’impresa o la persona da lui preposta all’esercizio della vendita o del commercio, sia in possesso del certificato di abilitazione alla vendita. L’autorizzazione alla vendita viene rilasciata dal Sindaco entro 60giorni. Tale termine può essere interrotto da eventuali prescrizioni o richieste di integrazioni alla documentazione prodotta dall’interessato. L’autorizzazione deve contenere oltre a tutto quanto previsto dall’art. 22 la planimetria vistata dal responsabile della struttura preposta all’accertamento dell’idoneità sanitaria ed al rilascio del parere. Certificato di abilitazione alla vendita (Art. 23 – D.P.R. 290/01) Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente per il Comune di residenza del richiedente, rilascia il certificato di abilitazione alla vendita alle persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano ottenuto una valutazione positiva in relazione ai diversi argomenti previsti dall’art. 23 del D.P.R. in oggetto. La valutazione viene effettuata attraverso un colloquio che potrà essere sostenuto solo dai candidati che esibiranno l’attestato di partecipazione al corso di aggiornamento obbligatorio (art. 27 del D.P.R. 290/01). I corsi sono organizzati dai Dipartimenti di Prevenzione di ciascuna ASL, hanno durata complessiva di venti ore di lezione, sono tenuti in sedi idonee, da docenti esperti della materia. La presenza degli allievi viene verificata mediante foglio o registro di presenze, vidimato dal responsabile del Servizio Igiene e Sanità 1 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, alleg. 1, L. 59/97)” Pubblica o del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, su cui gli allievi apporranno la firma di entrata e di uscita. L’attestato di frequenza viene rilasciato a coloro che abbiano frequentato almeno il 70% del monte ore del corso ed il verbale d’esame debitamente compilato, viene trattenuto in originale dal Dipartimento di Prevenzione ed in copia viene conservata agli atti dall’Assessorato all’Agricoltura SeSIRCA. La commissione esaminatrice è costituita da: - Direttore del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato, in qualità di Presidente; - Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) o Igiene e Sanità Pubblica (SISP) competente in materia o da loro delegato; - Responsabile del Servizio Igiene e Medicina del Lavoro o dello Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro o loro delegato; - un funzionario del Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura – Assessorato all’Agricoltura; - un segretario del ruolo amministrativo della ASL. Il certificato ha validità cinque anni ed alla scadenza viene rinnovato, a richiesta del titolare, con le stesse modalità previste per il rilascio. Sono esentati dalla valutazione, ma non dal possesso del certificato di abilitazione alla vendita i laureati in scienze agrarie e scienze forestali, i periti agrari, i laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia ed i periti chimici. A tali soggetti il certificato verrà rilasciato previa presentazione di domanda con allegato titolo di studio. La valutazione, di cui ai punti precedenti, si svolge con cadenza semestrale e precisamente una prima sessione nel periodo aprile-maggio ed una seconda sessione nel periodo ottobre-novembre. Le domande di partecipazione devono essere presentate al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di residenza improrogabilmente entro il 31 marzo per la prima sessione ed entro il 30 settembre per la seconda sessione. Presso l’Assessorato alla Sanità - Settore Prevenzione ed Assistenza Sanitaria, i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. fanno pervenire, con cadenza semestrale, gli elenchi dei soggetti abilitati alla vendita. Caratteristiche dei locali e prescrizioni per l’acquisto (Art. 24 – D.P.R. 290/01) Chiunque venda i prodotti fitosanitari ed i coadiuvanti di prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici o nocivi, deve essere provvisto di un registro o di uno schedario numerato di carico e scarico, debitamente vistato in ogni pagina dal SISP o dal SIAN Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio insiste l’esercizio. Dati di produzione, vendita e utilizzazione (Art. 41 – D.P.R. 290/01) I titolari degli stabilimenti di produzione, delle autorizzazioni e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari devono trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, all’Assessorato alla Sanità – Settore Prevenzione e Assistenza Sanitaria le schede informative sui dati di produzione e vendita. L’Assessorato alla Sanità – Settore Prevenzione e Assistenza Sanitaria trasmette le schede informative al Sistema Informativo Agricolo Nazionale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ai fini della loro elaborazione, nonché comunica al Ministero della Salute ed Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Servizio Informativo Agricolo Nazionale, l’elenco dei soggetti autorizzati di cui al presente punto ed aggiorna annualmente tale elenco inviando i risultati ai Ministeri anzidetti. I Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., sono, altresì, tenuti a trasmettere all’Assessorato alla Sanità – Settore Prevenzione ed Assistenza Sanitaria l’elenco aggiornato degli stabilimenti di produzione e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti insistenti nel proprio territorio di competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno. ONERI________________________________________________________________________________ Non previsti. SCADENZE/RINNOVI___________________________________________________________________ Come riportate per le singole voci degli adempimenti. SANZIONI______________________________________________________________________________ Secondo quanto prevede la normativa di riferimento. NORMATIVA DI RIFERIMENTO__________________________________________________________ Normativa nazionale D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 art. 21, 22, 23, 24, 27, 41, Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti . Art. 21 “Autorizzazione al commercio ed alla vendita nonché all'istituzione e alla gestione di locali”. Art. 22 “Rilascio dell'autorizzazione”. Art. 23 “Certificato di abilitazione alla vendita”. Art. 24 “Caratteristiche dei locali e prescrizioni per l'acquisto”. Art. 27 “Corsi di aggiornamento”. Art. 41 “Disposizioni per i soggetti pubblici”. Normativa regionale Delib. G.R. 3923 del 5 agosto 2002, pubblicata sul BURC n. 43 del 16 settembre 2002, Atto d’indirizzo e coordinamento in materia di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. ENTI TITOLARI_________________________________________________________________________ Come indicati per le singole voci degli adempimenti.