Bozza nuova ENAC OPV-2 (2006)

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Bozza nuova ENAC OPV-2 (2006)
REGOLAMENTO SULL’IMPIEGO, SUI LIMITI DEI TEMPI DI VOLO E DI
SERVIZIO E REQUISITI DI RIPOSO PER L’ EQUIPAGGIO DI CONDOTTA E
DEL PERSONALE DI MISSIONE DEGLI ELICOTTERI ADIBITI AL
TRASPORTO AEREO DI PASSEGGERI PER COLLEGAMENTI CON
PIATTAFORME PETROLIFERE , PER SERVIZIO MEDICO DI EMERGENZA E
PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SOCCORSO IN MONTAGNA.
LS/01 rev.0 del 22/2/2006
Preambolo
Il trasporto aereo di passeggeri con elicotteri, è disciplinato, dal 1 settembre 2004, dalla JAROPS Parte 3 che richiede l’inserimento, nel Manuale delle Operazioni, dei criteri di impiego dell’
equipaggio di condotta adottati dall’Operatore nel rispetto dei limiti fissati da ciascuno stato
membro del JAA.
Il rispetto dei limiti di cui sopra è strettamente correlato alla necessità di evitare l’insorgere di
eventi che in qualche modo potrebbero influenzare negativamente la sicurezza del volo.
Il Dlgs n185 del. 19 agosto 2005 recepisce, nell’ordinamento giuridico nazionale, la Direttiva
2000/79 /CE relativa all’ “Accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale
di volo dell’aviazione civile”
“
Le esigenze che hanno portato allo sviluppo del Regolamento sono da ricercarsi nella necessità
di armonizzare i contenuti delle norme vigenti con i requisiti del nuovo Decreto Legislativo, e
traguardare, per uniformità, il Regolamento ENAC–FTL del 23.03.05, applicabile al trasporto
pubblico velivoli.
Si è inoltre tenuto conto di quanto già applicato negli altri paesi JAA, recependo nel contempo, le
raccomandazioni di sicurezza emesse dall’ANSV e le recenti di “policy” emesse da ENAC.
Art.1
Applicabilità e disposizioni generali
1.1
Il presente Regolamento si applica agli operatori di elicotteri adibiti al trasporto aereo di
passeggeri per collegamenti con piattaforme petrolifere (off-shore), per servizio medico di
emergenza (HEMS) e per attività di ricerca e soccorso in montagna (SAR).
1.2
Il Cap. 5 del Decreto Dirigenziale 41/6821/M. 3E datato 8.11.94, - “Norme inerenti alle
operazioni del Servizio medico di emergenza (Hems) – SAR Elisoccorso in montagna“ - ,
stabilisce che l’ operatore debba includere nel proprio Manuale delle Operazioni i limiti
relativi ai tempi di servizio, di volo e di riposo dell’ equipaggio di condotta.
1.3
Il Cap. 15 del Doc. 41/23100/M3 Ed. gennaio 1997 rimane applicabile alle attività di
trasporto aereo con elicotteri, per le quali non si applica il presente regolamento.
Il1.4
La Circolare ENAC OPV-02 del 23 luglio 1999 è abolita
Art.2
Definizioni
2.1
Base: aeroporto, eliporto, aviosuperficie, elisuperficie, sede operativa dell’azienda ,
scalo,base secondaria e/o occasionale.
2.2
Giorno locale: Periodo di tempo di 24(ventiquattro)ore che inizia alle ore 00:00 locali
2.3
Giorni di servizio: Giorni consecutivi, durante i quali l’ equipaggio di condotta è in servizio
presso la base, come richiesto dall’Operatore, a prescindere dalla durata del servizio svolto
durante un giorno locale;
2.4
Giorni di riposo: Giorni consecutivi, durante i quali l’ equipaggio di condotta è libero da
qualsiasi impegno. Il giorno di riposo comprende due notti locali.
2.5
Notte locale: Periodo di dieci ore compreso tra le 22:00 e le 08:00 ora locale.
2.6
Orario di presentazione in base: Deve tener conto dello svolgimento di ogni operazione
necessaria alla preparazione del volo. Non potrà essere inferiore a 15 (quindici) minuti prima
dell’inizio dell’operatività HEMS e/o SAR o del primo volo programmato in off-shore.
2
2.7
Orario di chiusura della base: Deve tener conto dello svolgimento di ogni operazione
necessaria alla chiusura dell’attività volativa e/o della base. Non potrà essere inferiore a 15
(quindici) minuti dopo l’ultimo volo o dopo l’orario di fine operatività.
2.8
Periodo di riposo: Periodo di tempo durante quale l’ equipaggio di condotta è libero da
qualsiasi impegno. Tale periodo consente al membro di equipaggio di recuperare le capacità
psicofisiche
2.9
Reperibilità: Si intende il tempo trascorso al di fuori della base durante il quale
l’equipaggio di condotta è rintracciabile, per casi di urgenza tecnica o emergenza sanitaria, e
pronto al decollo in un tempo superiore a 45(quarantacinque) minuti ed inferiore alle 2(due) ore,
in accordo a quanto stabilito dall’operatore. Il periodo di tempo che va dal momento della
richiesta di intervento fino alla fine dell’intervento stesso sarà considerato, a tutti gli effetti, quale
tempo di servizio.Ogni ora di reperibilità sarà conteggiata come 15’ ai fini del calcolo dell’orario di
servizio.
2.10 Tempo di volo: E’ il tempo trascorso in volo quale membro di un equipaggio di condotta e
va computato da quando il rotore dell’elicottero inizia a girare a quando si ferma;
2.11 Tempo di servizio: Si intende qualsiasi periodo di tempo in cui il membro di equipaggio sia
al lavoro, a disposizione dell’operatore nell’esercizio delle sue attività o delle sue funzioni. E’ il
tempo che comincia con la presentazione in base (aeroporto, eliporto, aviosuperficie,
elisuperficie, sede operativa dell’azienda, scalo, base secondaria e/o occasionale ) dell’
equipaggio di condotta, come da richiesta dell’operatore e termina con la chiusura della base
stessa o con l’orario stabilito dall’operatore. Nel caso di attività in cui è richiesto al pilota di
permanere sul luogo del lavoro e/o di essere pronto al decollo in un tempo pari od inferiore ai
45(quarantacinque)minuti, detto periodo dovrà essere computato, per intero, ai fini del calcolo
del limiti di servizio. Il periodo di sosta effettuata a bordo di una piattaforma/nave è considerato
servizio
Art.3
Limiti dei tempi di volo e di servizio
.
3.1 – Attività off-shore (collegamento con piattaforme):
L’ equipaggio di condotta deve disporre di locali idonei per la pianificazione dell’attività operativa,
per la preparazione dei voli e per l’attesa.
L’equipaggio minimo di condotta è composto da un pilota comandante più un copilota, e valgono
le seguenti limitazioni:
Tempo di volo:
I piloti possono essere impiegati per un tempo massimo di volo di 8 (otto)
ore durante 24 ore consecutive ridotte a 6(sei) ore per l’attività notturna;
Tempo di servizio:
I piloti possono essere impiegati per un tempo massimo di servizio di 9
(nove) ore più 15(quindici) ore di reperibilità durante 24 ore consecutive;
Riposo:
Al termine del servizio programmato (servizio più reperibilità) al membro di
equipaggio di condotta deve essere concesso un periodo di riposo
continuativo pari a tanti giorni quanti ne ha prestati di servizio (rapporto uno
a uno). Il riposo compensa il servizio precedentemente svolto;
3
Massimi periodici del tempo di volo :I tempi massimi complessivi settimanali, mensili ed annuali
della durata del tempo di volo, fermo restando quelli giornalieri come sopra stabiliti, sono fissati
come segue:
34 ore
70 ore
700 ore
durante
durante
durante
7
giorni consecutivi
28 giorni consecutivi
365 giorni consecutivi
Massimi periodici del tempo di servizio più reperibilità
:I massimi settimanali, i massimi
annuali ed i giorni di servizio massimi, fermo restando quanto già stabilito per i tempi massimi di
servizio e di reperibilità giornalieri, sono fissati come segue:
63 ore di servizio più 105 ore di reperibilità durante 7 giorni consecutivi
massimo 14 giorni locali consecutivi di servizio o di reperibilità
2000 ore di servizio annue comprensive della quota parte relativa alla reperibilità.
3.2
Attività HEMS e SAR (eliambulanza – elisoccorso), equipaggio plurimo
L’equipaggio di condotta deve disporre di locali idonei per la pianificazione dell’attività operativa,
per la preparazione dei voli e per l’attesa.
Per l’equipaggio di condotta composto da un pilota comandante più un copilota valgono le
seguenti limitazioni:
Tempo di volo:
I piloti possono essere impiegati per un tempo massimo di volo di 8 ore
durante 24 ore consecutive.
Tempo di servizio:
I piloti possono essere impiegati per un tempo massimo di servizio di 13
ore durante 24 ore consecutive.
Riposo:
Al termine del servizio programmato, al membro di equipaggio di condotta
deve essere concesso un periodo di riposo continuativo pari a tanti giorni
quanti ne ha prestati di servizio (rapporto uno a uno). Il riposo compensa il
servizio precedentemente svolto.
Massimi periodici del tempo di volo: I tempi massimi complessivi settimanali, mensili ed annuali
della durata del tempo di volo, fermo restando quelli
giornalieri come sopra stabiliti, sono fissati come segue:
28
60
500
ore
ore
ore
durante
durante
durante
7
28
365
giorni consecutivi
giorni consecutivi
giorni consecutivi
Massimi periodici del tempo di servizio: I massimi settimanali, i massimi annuali i giorni di servizio
massimi, fermo restando quanto già stabilito per i tempi massimi di servizio giornalieri, sono
fissati come segue:
91 ore di servizio durante 7 giorni consecutivi
massimo 14 giorni locali consecutivi di servizio.
2000 ore di servizio annue
3.3
Attività HEMS -SAR (eliambulanza - elisoccorso), pilota singolo
4
Il equipaggio di condotta deve disporre di locali idonei per la pianificazione dell’attività operativa,
per la preparazione dei voli e per l’attesa.
Per l’equipaggio di condotta composto da un pilota comandante , valgono le seguenti limitazioni:
Tempo di volo:
Il pilota può essere impiegato per un tempo massimo di volo di 5 ore
durante 24 ore consecutive.
Tempo di servizio:
Il pilota può essere impiegato per un tempo massimo di servizio di 13 ore
durante 24 ore consecutive.
Riposo:
Al termine del servizio programmato, al membro di equipaggio di condotta
deve essere concesso un periodo di riposo continuativo pari a tanti giorni
quanti ne ha prestati di servizio (rapporto uno a uno). Il riposo compensa il
servizio precedentemente svolto.
Massimi periodici del tempo di volo: I tempi massimi complessivi settimanali, mensili ed annuali
della durata del tempo di volo, fermo restando quelli
giornalieri come sopra stabiliti sono fissati come segue:
25
50
400
ore
ore
ore
durante
durante
durante
7
28
365
giorni consecutivi
giorni consecutivi
giorni consecutivi
Massimi periodici del tempo di servizio – I massimi settimanali, i massimi annuali e i giorni di
servizio massimi, fermo restando quanto già stabilito per i tempi massimi giornalieri, sono
fissati come segue:
91 ore di servizio durante 7 giorni consecutivi
massimo 14 giorni locali consecutivi di servizio in vigenza dell'ora solare
massimo 7 giorni locali di servizio in vigenza dell'ora legale.
2000 ore di servizio annue.
Art.4
Frequenza corsi teorici periodici
4.1
Sarà cura dell’operatore la pianificazione e l’inserimento degli stessi nel “Man Power Plan”
dei corsi teorici periodici (CRM, merci pericolose, aggiornamenti sulla sicurezza ecc) , su base
annuale , previsti dalla JAR OPS 3 e dal Manuale delle Operazioni.
Detti corsi dovranno essere accorpati e potranno essere effettuati, per una sola volta all’anno,
durante un periodo di riposo e per una durata complessiva non superiore a tre giorni per ogni
pilota.
4.2.
I corsi teorico – pratici per il conseguimento dell’abilitazione su di un nuovo tipo di
elicottero non potranno essere effettuati durante un periodo di riposo che segua o preceda un
turno di servizio HEMS off–shore.
4.3
I controlli in volo previsti dalla JAR FCL 2 e dalla JAR OPS 3 nonché dal Manuale delle
Operazioni dell’operatore dovranno essere pianificati su base annua ed inseriti nel “Man Power
Plan”. I controlli e l’attività di ripresa volo dovranno essere, normalmente, programmati durante i
turni di servizio. Sulla base di opportuna e giustificata relazione giustificativa ad integrazione del
“Man Power Plan”, i controlli operativi, di professionalità e per attività di ripresa volo per carenza,
potranno essere effettuati durante il periodo di riposo successivo ad un turno di servizio, previo
consenso del membro di equipaggio, dell’ istruttore,dell’ esaminatore o del controllore di linea
(TRI/TRE o LCP)
5
4.4
I tempi impiegati per corsi e controlli operativi di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3, dovranno essere
conteggiati quali orario di servizio .
Art.5
Attività HEMS notturna
5.1
Normalmente il “ turno di HEMS notturno” ha inizio la sera e termina il mattino successivo.
Il membro di equipaggio in turno per un periodo di 14 o 7 sere consecutive è impiegato
effettivamente per 15 o 8 giorni locali consecutivi. Il fattore 1a1 deve essere riferito al rapporto tra
notti locali di servizio e notti locali di riposo.
Per chi svolge esclusivamente attività notturna i tempi massimi complessivi settimanali, mensili
ed annuali della durata del tempo di volo, sono fissati come segue:
25
50
400
ore
ore
ore
durante
durante
durante
7
28
365
giorni consecutivi
giorni consecutivi
giorni consecutivi
Art.6
Membri di equipaggio impiegati in attività multiple
6.1
Nel caso di impiego di membri d’equipaggio, nello stesso periodo, in attività multiple,
intese come lavoro aereo, scuola di volo, attività addestrativa, ad eccezione di quanto al punto
4.3 del presente Regolamento, voli prova ed officina,voli per trasferimento/posizionamento
elicotteri, dovrà essere rispettata la norma più restrittiva applicabile ai tempi di servizio e di volo.
Nel caso in cui le attività predette non si svolgano sulla stessa base o in basi che possano essere
raggiunte nello stesso giorno locale, il periodo di tempo impiegato nello spostamento non dovrà
essere calcolato come orario di servizio né giorno di riposo ma, conteggiato nel computo dei
giorni massimi consecutivi di servizio.
Art.7
Passaggio dall’ora solare all’ora legale
7.1
Nel passaggio dall’ora solare a quella locale, in parziale deroga alla norma, per consentire
all’operatore di organizzare su tutte le basi il passaggio da una turnazione di 7 giorni ad una di 14
giorni, è possibile, una tantum, che gli equipaggi di condotta effettuino un turno di riposo di solo 7
giorni successivo ad un turno di servizio di 14 giorni.
Art.8
Superamento dei limiti massimi di volo e di servizio
8.1
L’eventuale ed eccezionale superamento dei limiti massimi di volo e di servizio stabiliti dal
presente regolamento può essere giustificato solamente nei seguenti casi:
a) situazioni di pericolo per l’elicottero ed i suoi occupanti.
b) eccezionali, impreviste e comprovate esigenze di servizio che, a giudizio del comandante,
non possono essere soddisfatte in giornata rispettando i limiti massimi.
Dette esigenze non contemplano la reperibilità e/o altri servizi programmati.
L’ operatore deve comunicare all’ENAC per la successiva valutazione gli eventuali casi di
superamento dei limiti di cui ai commi precedente fornendo una circostanziata relazione delle
motivazioni che li hanno determinati.
Le procedure e le modalità di compensazione per il superamento o delle ore di volo o/e del
tempo di servizio durante le 24 ore , dovranno essere previste dal “Man Power Plan”
dell’operatore.
6
Art.9
Limiti particolari d’impiego dell’ equipaggio di missione in attività HEMS e SAR in montagna
9.1
Vengono considerati quali membri di equipaggio di missione, per attività HEMS le figure di
seguito indicate:
-
membro di equipaggio HEMS
operatore al verricello
esperto di soccorso
e, per attività SAR:
-
medico
operatore al verricello
esperto di soccorso/tecnico.
9.2
Ai membri di equipaggio di missione non si applicano i limiti di cui il DL 185 in termini di
ore di volo e di servizio annue in quanto, ai sensi del Codice della Navigazione, non
appartengono alla categoria del personale di volo.
9.3
Ai membri di equipaggio di missione dipendenti dall’operatore e/o che svolgono la loro
attività per un periodo superiore a 10(dieci) giorni al mese si applicano i limiti indicati al punto 3.3
e i casi particolari di cui ai punti 4.1,4.2,4.3,5.1,6.1,7.1,8.1 e 13.3.
Tempi di servizio:
il membro di equipaggio di missione può essere impiegato per un tempo di
servizio non superiore alle 14(quattordici)ore durante le 24(ventiquattro)ore
consecutive
Tempi di servizio–massimi periodici: i tempi massimi settimanali e mensili del tempo di servizio ,
fermo restando quello giornaliero, sono fissati in:
98 ore di servizio durante 7 giorni consecutivi
massimo 14 giorni locali consecutivi di servizio in vigenza dell’ora solare
massimo 7 giorni locali consecutivi di servizio in vigenza dell’ora legale
9.4
Ai membri di equipaggio di missione non dipendenti dall’operatore e/o che non svolgono
la loro attività per più di 10(dieci)giorni al mese si applicano esclusivamente i limiti giornalieri di
seguito indicati:
massimo 14 ore di tempo di servizio e massimo 5 ore di volo nell’arco delle 24 ore
consecutive
9.5
Qualora il membro di equipaggio HEMS e dell’operatore al verricello svolga anche la
funzione di tecnico certificato in possesso di CIT o LMA il tempo di servizio è comprensivo di ogni
attività di ispezione pre-volo, di manutenzione di linea e/o di base non potrà, quindi, superare il
limite delle 14(quattordici)ore durante le 24(ventiquattro)ore consecutive.
Art.10
Voli notturni in attività off-shore
10.1 L’attività off-shore prevede la reperibilità per garantire eventuali voli di urgenza tecnica o
emergenza sanitaria. Qualora tali voli vengano richiesti ed effettuati durante la notte locale con
attivazione prima delle ore 04.00 locali, al termine della attività (da 15 minuti dopo il termine delle
operazioni e/o la chiusura della base) dovrà essere rispettato un periodo di riposo di almeno 8
(otto) ore consecutive, libero da qualsiasi impegno, prima del successivo orario di presentazione
7
in base. Nel caso in cui ci siano dei voli di addestramento notturno programmati, questi dovranno
essere effettuati in modo da garantire un periodo di riposo di almeno 8 (otto) ore consecutive
prima del successivo orario di presentazione in base.
Art.11
Turni non continuativi
11.1
Il riposo, definito ai paragrafi 2.1, 2.2 e 2.2 si concretizza nel rapporto 1 a 1 tra giorni di
riposo continuativi e giorni di servizio.
11.2 Nel caso in cui il servizio si alterni con giorni di servizio e giorni di riposo bisognerà tener
conto che:
a)
se i giorni di riposo sono in numero inferiore a quello previsto per rispettare il rapporto 1 a
1, non saranno considerati riposo e al termine del periodo (giorni effettivi di servizio + giorni di
riposo non in rapporto 1 a 1) deve essere concesso un periodo di riposo continuativo pari a tanti
giorni quanti sono quelli del periodo consecutivo di giorni di servizio e giorni di riposo inferiori al
rapporto 1 a 1;
b)
il periodo consecutivo costituito da giorni di servizio e giorni di riposo inferiori al rapporto
1 a 1 non può superare i 7 giorni consecutivi (14 nel periodo di vigenza dell’ora solare).
Art.12
Documentazione operativa
12.1 L’operatore, nel rispetto dei limiti fissati dal presente regolamento, deve stabilire e
riportare nella propria documentazione operativa i limiti massimi del tempo di volo e di servizio e i
tempi minimi di riposo dei membri di equipaggio sia di condotta che di missione.
Art.13
Registrazione dei tempi di volo e di servizio
13.1 L’operatore è tenuto a mantenere aggiornata, per ogni membro di equipaggio di condotta
e per ogni membro di equipaggio di missione o comunque impiegato come membro di
equipaggio di missione anche se dipendente da altra organizzazione per un periodo superiore a
10(dieci) giorni mensili , una registrazione dei suoi periodi di volo e di servizio.
In detta registrazione devono essere riportati almeno i seguenti dati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
nome e cognome del navigante;
durata del servizio effettivamente svolto giornalmente;
durata del volo effettivamente svolto giornalmente;
durata del periodo di riposo susseguente ad ogni periodo di servizio;
totale delle ore volate mensilmente durante l’anno dal navigante
tipologia dell’attività svolta dal navigante giornalmente, mensilmente ed annualmente
totale delle ore di servizio mensili
totale delle ore di servizio annuali
13.2 La registrazione dei dati sopra indicati , oltre a dover essere mantenuta sempre
aggiornata, deve essere conservata dall’operatore per un periodo di almeno cinque anni e deve
essere a disposizione dell’ENAC per eventuali controlli ispettivi.
13.3 Qualora il pilota svolga attività, al di fuori dell’Impresa, con funzioni di membro di
equipaggio, anche se a fini turistici, a carattere privato e senza scopo di lucro, dovrà dare
comunicazione preventiva e in forma scritta,all’Impresa. Dovrà inoltre presentare un riepilogo di
tale attività di volo svolta nei 30(trenta)giorni precedenti al suo impiego .
8
Art.14
Decorrenza
14.1
Il presente Regolamento entra in vigore il…………………………………………
ALLEGATO 1
LIMITI MASSIMI DEI TEMPI DI VOLO
24 ore
7 giorni
28 giorni
365 giorni
off-shore
8 ore
34 ore
70 ore
700 ore
HEMS e SAR
8 ore
28 ore
60 ore
600 ore
5 ore
25 ore
50 ore
400 ore
equipaggio plurimo
HEMS e SAR
pilota singolo
9