Gli immobili situati all`estero in UNICO PF 2012

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Gli immobili situati all`estero in UNICO PF 2012
FISCO
Dichiarazioni
Gli immobili situati all’estero
in UNICO PF 2012
di Mascia Dalmaggioni e Valerio Artina (*)
redditi ovunque prodotti, secondo il principio denominato correntemente ‘‘Worldwide income taxation’’ (art. 3, comma 1, T.U.I.R.).
I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero,
appartenenti alla categoria dei redditi diversi, ai sensi
della lett. h dell’art. 67 del T.U.I.R., concorrono alla
formazione del reddito per l’ammontare netto che
risulta dalla valutazione effettuata nello Stato estero
per il periodo oggetto d’imposizione.
L’ADEMPIMENTO
Il contribuente persona fisica residente che
detiene immobili all’estero è soggetto a più
adempimenti dichiarativi. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero appartengono alla categoria dei redditi diversi e
sono da dichiarare nel rigo RL12 di UNICO
PF 2012. Novità di quest’anno è l’introduzione da parte del decreto Monti di un’imposta patrimoniale sugli immobili esteri che
trova spazio nella nuova sezione XVI del
quadro RM. Resta ferma l’indicazione di
detti beni nel modulo RW relativo al monitoraggio degli investimenti all’estero.
" Riferimenti
– D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67
lett. h
Imposizione all’estero sulla base delle tariffe
d’estimo
I redditi degli immobili situati all’estero
Nel caso in cui l’immobile sia soggetto ad imposizione nello Stato estero sulla base delle tariffe d’estimo, in UNICO 2012 PF va dichiarato il reddito
calcolato ai fini della tassazione estera ridotto delle
spese riconosciute all’estero. In questo caso, al fine
di recuperare l’imposta assolta nel Paese estero il
contribuente può compilare il quadro CR del modello UNICO relativo al credito per imposte estere.
Il reddito complessivo ai fini dell’imposta sui redditi
è costituito per i contribuenti residenti da tutti i
(*) Dottori commercialisti in Bergamo
Tavola n. 1 - I redditi degli immobili situati all’estero
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Esenzione all’estero da imposte - Immobile
non locato
Imposizione all’estero sui canoni di locazioni
e l’immobile estero è locato e soggetto ad imposta
nello Stato estero in UNICO 2012 PF vanno dichiarati i canoni di locazione al lordo delle imposte estere. Anche in questo caso, al fine di recuperare l’imposta assolta nel Paese estero, il contribuente può
compilare il quadro CR del modello UNICO.
Nel caso di immobile non locato ed esente da imposte nello Stato estero, non occorre effettuare nessuna
dichiarazione in Italia.
Esenzione all’estero da imposte - Immobile
locato
Difformità del periodo d’imposta
Se l’immobile estero è locato, ma non assoggettato
ad imposta nello Stato estero in UNICO 2012 PF
vanno dichiarati i canoni di locazione ridotti del
15% a titolo di deduzione forfettaria.
Nell’ipotesi in cui il periodo d’imposizione estero sia
difforme rispetto a quello italiano occorre indicare
l’ammontare dei redditi assoggettati nel periodo
d’imposta estero che si chiude nel corso del 2011.
ESEMPIO
Compilazione del rigo RL12
Da un immobile situato all’estero si è percepito un canone d’affitto di Euro 10.000. Il reddito non è assoggettato ad
imposta all’estero. Nel rigo RL12 dev’essere indicato il canone d’affitto ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria.
maggiormente perequativo sotto questo aspetto, a
meno di quotazioni ufficiali potrebbe portare ad un
contenzioso con l’Amministrazione finanziaria.
Il decreto semplificazioni di prossima pubblicazione
in G.U. aggiunge a questo riguardo che per gli immobili situati in Paesi dell’UE o in Paesi aderenti
allo Spazio economico europeo che garantiscono un
adeguato scambio di informazioni, il valore è quello
utilizzato nel Paese estero ai fini dell’assolvimento di
imposte sul patrimonio o sui trasferimenti; in mancanza di tale valore, anche in questa ipotesi si torna
al criterio del costo o del valore di mercato.
L’imposta dev’essere proporzionata alla quota di
possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso
si è protratto, tenuto conto che nel mese durante il
quale il possesso si è protratto per almeno quindi
giorni va computato per intero.
Il decreto semplificazioni aggiunge che l’imposta
non è dovuta se l’importo dell’imposta patrimoniale
cosı̀ determinato non supera i 200 euro.
Il decreto semplificazioni introduce all’art. 19 del
decreto Monti il nuovo comma 15-bis in base al
quale per i soggetti che prestano lavoro all’estero
per lo Stato italiano o organizzazioni internazionali
cui aderisce l’Italia, l’immobile all’estero adibito ad
abitazione principale e relative pertinenze è assoggettato ad aliquota ridotta dello 0,40%. L’aliquota ridotta
si applica limitatamente al periodo di tempo in cui
l’attività lavorativa è svolta all’estero. Dall’imposta
dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
L’imposta sul valore degli immobili
situati all’estero
Con il decreto Monti è stata introdotta un’imposta
patrimoniale sugli immobili esteri (c.d. Ivie) che trova
spazio nella nuova sezione XVI del quadro RM ‘‘Imposta su immobili e attività finanziarie detenute all’estero (art. 19, commi da 13 a 22 D.L. n. 201/2011)’’.
Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che detengono immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati (dati in affitto, in comodato, tenuti a disposizione, anche strumentali all’esercizio di
un’impresa, arte o professione, sono esclusi gli immobili intestati a società), sono tenute al versamento di un’imposta correlata al valore dell’immobile ed
al periodo di possesso.
Soggetto passivo dell’imposta è il proprietario o il
titolare di altro diritto reale sull’immobile estero.
Calcolo dell’Ivie
L’Ivie si calcola nella misura dello 0,76% del valore
dell’immobile, che viene determinato:
nel costo risultante dall’atto di acquisto o da altri
contratti;
o, in mancanza, nel valore di mercato rilevabile
nel luogo in cui è situato l’immobile.
Per quanto riguarda i criteri con cui viene determinato il valore dell’immobile preme considerare che il
costo potrebbe portare a differenze sostanziali tra
contribuenti che hanno acquisito l’immobile in tempi
diversi, d’altra parte il criterio del valore di mercato,
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Tavola n. 2 - L’Ivie
Presupposto dell’imposta
La proprietà o altri diritti reali su immobili situati all’estero da parte di persone fisiche
residenti.
Base imponibile
Valore dell’immobile:
Immobili ubicati nella Ue o Paesi aderenti allo spazio economico europeo:
– il valore utilizzato nel Paese estero ai fini dell’assolvimento di imposte sul patrimonio.
– in mancanza, nel costo risultante dall’atto di acquisto o da altri contratti;
– o, in mancanza anche del costo, nel valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è
situato l’immobile.
Immobili ubicati in altri Stati esteri:
– costo risultante dall’atto di acquisto o da altri contratti;
– o, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Aliquota
0,76%
0,40% per gli immobili esteri abitazione principale di contribuenti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano o organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia. In tale caso spettano le medesime detrazioni dell’IMU previste per l’abitazione
principale.
Credito d’imposta
Pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è
situato l’immobile
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200 per gli anni 2012 e 2013 la
detrazione è (maggiorata di 50 euro per ciascun figlio
di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale per un
importo massimo di 400 euro) rapportati al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Per evitare il rischio di doppia imposizione è stato
previsto un credito d’imposta pari all’ammontare
dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello
Stato in cui è situato l’immobile.
Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso si
applicano le disposizioni previste per l’IRPEF ed è
per questo motivo che l’imposta è autoliquidata nella
dichiarazione dei redditi.
ESEMPIO
Calcolo e dichiarazione dell’Ivie
Un contribuente persona fisica residente in Italia detiene un immobile al 50% in uno Stato non UE dal 6 maggio 2011.
Il costo d’acquisto in atto è pari ad Euro 100.000. Supponiamo che nell’anno il contribuente ha versato per imposte
patrimoniali 50 euro. Ecco come dev’essere compilata la sezione XVI del quadro RM.
167, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto
1990, n. 227. Tale normativa è finalizzata a mantenere
concrete modalità di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria sui redditi di fonte estera.
Tali soggetti, qualora al termine del periodo di imposta, detengono immobili all’estero, attraverso cui
La compilazione del modulo RW
per chi detiene immobili all’estero
Le persone fisiche che detengono immobili all’estero
devono, comunque, adempiere agli obblighi sul monitoraggio fiscale contenuti nel D.L. 28 giugno 1990, n.
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possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nel modulo RW,
anche se non sono intervenute movimentazioni. Tali
obblighi coinvolgono anche gli immobili esteri situati all’interno della UE.
immobile all’estero acquistato nel corso dell’anno
deve compilare sia la sezione II che la sezione III
del modulo RW. La sezione II per indicare la consistenza e la sezione III per indicare il trasferimento
verso l’estero del denaro necessario all’acquisto dell’immobile.
Acquisto dell’immobile estero nel corso dell’anno
Un contribuente che al 31 dicembre 2011 detiene un
ESEMPIO
Compilazione modulo RW
Si suppone che un contribuente acquisti un immobile in Francia per Euro 300.000. Ecco come si compila il modulo
RW:
nel caso in cui si trasferiscano dall’estero all’Italia gli
affitti percepiti. Ad ogni modo, in base all’art. 4, comma 5, del D.L. n. 167/1990, devono essere indicati
nella sezione III del quadro RW i movimenti connessi
agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria, effettuati nel corso dell’anno, di ammontare complessivo superiore a 10.000,00 euro.
Immobile detenuto al 31/12/2011 acquisito
in anni precedenti
Il contribuente che detiene l’immobile all’estero al 31
dicembre 2011 deve compilare solo la Sez. II del
modello. La sezione III va compilata soltanto se ci
sono stati trasferimenti di denaro all’estero per spese
condominiali o altre spese riferite all’immobile oppure
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