Gli immobili situati all`estero in UNICO PF 2012
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Gli immobili situati all`estero in UNICO PF 2012
FISCO Dichiarazioni Gli immobili situati all’estero in UNICO PF 2012 di Mascia Dalmaggioni e Valerio Artina (*) redditi ovunque prodotti, secondo il principio denominato correntemente ‘‘Worldwide income taxation’’ (art. 3, comma 1, T.U.I.R.). I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero, appartenenti alla categoria dei redditi diversi, ai sensi della lett. h dell’art. 67 del T.U.I.R., concorrono alla formazione del reddito per l’ammontare netto che risulta dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il periodo oggetto d’imposizione. L’ADEMPIMENTO Il contribuente persona fisica residente che detiene immobili all’estero è soggetto a più adempimenti dichiarativi. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero appartengono alla categoria dei redditi diversi e sono da dichiarare nel rigo RL12 di UNICO PF 2012. Novità di quest’anno è l’introduzione da parte del decreto Monti di un’imposta patrimoniale sugli immobili esteri che trova spazio nella nuova sezione XVI del quadro RM. Resta ferma l’indicazione di detti beni nel modulo RW relativo al monitoraggio degli investimenti all’estero. " Riferimenti – D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67 lett. h Imposizione all’estero sulla base delle tariffe d’estimo I redditi degli immobili situati all’estero Nel caso in cui l’immobile sia soggetto ad imposizione nello Stato estero sulla base delle tariffe d’estimo, in UNICO 2012 PF va dichiarato il reddito calcolato ai fini della tassazione estera ridotto delle spese riconosciute all’estero. In questo caso, al fine di recuperare l’imposta assolta nel Paese estero il contribuente può compilare il quadro CR del modello UNICO relativo al credito per imposte estere. Il reddito complessivo ai fini dell’imposta sui redditi è costituito per i contribuenti residenti da tutti i (*) Dottori commercialisti in Bergamo Tavola n. 1 - I redditi degli immobili situati all’estero PRATICA FISCALE e Professionale 28 n. 18 del 30 APRILE 2012 FISCO Dichiarazioni Esenzione all’estero da imposte - Immobile non locato Imposizione all’estero sui canoni di locazioni e l’immobile estero è locato e soggetto ad imposta nello Stato estero in UNICO 2012 PF vanno dichiarati i canoni di locazione al lordo delle imposte estere. Anche in questo caso, al fine di recuperare l’imposta assolta nel Paese estero, il contribuente può compilare il quadro CR del modello UNICO. Nel caso di immobile non locato ed esente da imposte nello Stato estero, non occorre effettuare nessuna dichiarazione in Italia. Esenzione all’estero da imposte - Immobile locato Difformità del periodo d’imposta Se l’immobile estero è locato, ma non assoggettato ad imposta nello Stato estero in UNICO 2012 PF vanno dichiarati i canoni di locazione ridotti del 15% a titolo di deduzione forfettaria. Nell’ipotesi in cui il periodo d’imposizione estero sia difforme rispetto a quello italiano occorre indicare l’ammontare dei redditi assoggettati nel periodo d’imposta estero che si chiude nel corso del 2011. ESEMPIO Compilazione del rigo RL12 Da un immobile situato all’estero si è percepito un canone d’affitto di Euro 10.000. Il reddito non è assoggettato ad imposta all’estero. Nel rigo RL12 dev’essere indicato il canone d’affitto ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria. maggiormente perequativo sotto questo aspetto, a meno di quotazioni ufficiali potrebbe portare ad un contenzioso con l’Amministrazione finanziaria. Il decreto semplificazioni di prossima pubblicazione in G.U. aggiunge a questo riguardo che per gli immobili situati in Paesi dell’UE o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell’assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti; in mancanza di tale valore, anche in questa ipotesi si torna al criterio del costo o del valore di mercato. L’imposta dev’essere proporzionata alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso si è protratto, tenuto conto che nel mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindi giorni va computato per intero. Il decreto semplificazioni aggiunge che l’imposta non è dovuta se l’importo dell’imposta patrimoniale cosı̀ determinato non supera i 200 euro. Il decreto semplificazioni introduce all’art. 19 del decreto Monti il nuovo comma 15-bis in base al quale per i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano o organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, l’immobile all’estero adibito ad abitazione principale e relative pertinenze è assoggettato ad aliquota ridotta dello 0,40%. L’aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione L’imposta sul valore degli immobili situati all’estero Con il decreto Monti è stata introdotta un’imposta patrimoniale sugli immobili esteri (c.d. Ivie) che trova spazio nella nuova sezione XVI del quadro RM ‘‘Imposta su immobili e attività finanziarie detenute all’estero (art. 19, commi da 13 a 22 D.L. n. 201/2011)’’. Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che detengono immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati (dati in affitto, in comodato, tenuti a disposizione, anche strumentali all’esercizio di un’impresa, arte o professione, sono esclusi gli immobili intestati a società), sono tenute al versamento di un’imposta correlata al valore dell’immobile ed al periodo di possesso. Soggetto passivo dell’imposta è il proprietario o il titolare di altro diritto reale sull’immobile estero. Calcolo dell’Ivie L’Ivie si calcola nella misura dello 0,76% del valore dell’immobile, che viene determinato: nel costo risultante dall’atto di acquisto o da altri contratti; o, in mancanza, nel valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. Per quanto riguarda i criteri con cui viene determinato il valore dell’immobile preme considerare che il costo potrebbe portare a differenze sostanziali tra contribuenti che hanno acquisito l’immobile in tempi diversi, d’altra parte il criterio del valore di mercato, PRATICA FISCALE e Professionale 29 n. 18 del 30 APRILE 2012 FISCO Dichiarazioni Tavola n. 2 - L’Ivie Presupposto dell’imposta La proprietà o altri diritti reali su immobili situati all’estero da parte di persone fisiche residenti. Base imponibile Valore dell’immobile: Immobili ubicati nella Ue o Paesi aderenti allo spazio economico europeo: – il valore utilizzato nel Paese estero ai fini dell’assolvimento di imposte sul patrimonio. – in mancanza, nel costo risultante dall’atto di acquisto o da altri contratti; – o, in mancanza anche del costo, nel valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. Immobili ubicati in altri Stati esteri: – costo risultante dall’atto di acquisto o da altri contratti; – o, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. Aliquota 0,76% 0,40% per gli immobili esteri abitazione principale di contribuenti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano o organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia. In tale caso spettano le medesime detrazioni dell’IMU previste per l’abitazione principale. Credito d’imposta Pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è (maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per un importo massimo di 400 euro) rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per evitare il rischio di doppia imposizione è stato previsto un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile. Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per l’IRPEF ed è per questo motivo che l’imposta è autoliquidata nella dichiarazione dei redditi. ESEMPIO Calcolo e dichiarazione dell’Ivie Un contribuente persona fisica residente in Italia detiene un immobile al 50% in uno Stato non UE dal 6 maggio 2011. Il costo d’acquisto in atto è pari ad Euro 100.000. Supponiamo che nell’anno il contribuente ha versato per imposte patrimoniali 50 euro. Ecco come dev’essere compilata la sezione XVI del quadro RM. 167, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 1990, n. 227. Tale normativa è finalizzata a mantenere concrete modalità di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria sui redditi di fonte estera. Tali soggetti, qualora al termine del periodo di imposta, detengono immobili all’estero, attraverso cui La compilazione del modulo RW per chi detiene immobili all’estero Le persone fisiche che detengono immobili all’estero devono, comunque, adempiere agli obblighi sul monitoraggio fiscale contenuti nel D.L. 28 giugno 1990, n. PRATICA FISCALE e Professionale 30 n. 18 del 30 APRILE 2012 FISCO Dichiarazioni possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nel modulo RW, anche se non sono intervenute movimentazioni. Tali obblighi coinvolgono anche gli immobili esteri situati all’interno della UE. immobile all’estero acquistato nel corso dell’anno deve compilare sia la sezione II che la sezione III del modulo RW. La sezione II per indicare la consistenza e la sezione III per indicare il trasferimento verso l’estero del denaro necessario all’acquisto dell’immobile. Acquisto dell’immobile estero nel corso dell’anno Un contribuente che al 31 dicembre 2011 detiene un ESEMPIO Compilazione modulo RW Si suppone che un contribuente acquisti un immobile in Francia per Euro 300.000. Ecco come si compila il modulo RW: nel caso in cui si trasferiscano dall’estero all’Italia gli affitti percepiti. Ad ogni modo, in base all’art. 4, comma 5, del D.L. n. 167/1990, devono essere indicati nella sezione III del quadro RW i movimenti connessi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria, effettuati nel corso dell’anno, di ammontare complessivo superiore a 10.000,00 euro. Immobile detenuto al 31/12/2011 acquisito in anni precedenti Il contribuente che detiene l’immobile all’estero al 31 dicembre 2011 deve compilare solo la Sez. II del modello. La sezione III va compilata soltanto se ci sono stati trasferimenti di denaro all’estero per spese condominiali o altre spese riferite all’immobile oppure PRATICA FISCALE e Professionale 31 n. 18 del 30 APRILE 2012