tribunale di arezzo 4 ottobre 2012
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Tribunale Arezzo, 4 ottobre 2012 TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile di Arezzo, nella persona del Giudice unico D.ssa Alessandra Guerrieri, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 298 R.G. dell'anno 2009, trattenuto in decisione all'udienza del 12.6.12, decorsi i termini per il deposito di comparse conclusionali, vertente TRA P.B. e F.S., entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Belmonte ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Arezzo, Via R. n. 77, come da mandato in calce all'atto di citazione; ATTORI E EUROFLY S.p.a. (ora MERIDIANA FLY S.p.a), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Pierallini ed Elisa Valentini ed elettivamente domiliciliata presso lo studio di quest'ultima in Arezzo, Via I. n. 57/1, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTA OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: Per parte attrice: "come in atto di citazione, insistendo nell'accoglimento della domanda risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale oltre alla condanna alla spese di lite." Per parte convenuta: "come in comparsa di costituzione e risposta" di FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 19.1.2009, P.B. e F.S. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Arezzo, la compagnia aerea EuroFly S.p.a., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "I) dichiarare l'esclusiva responsabilità della Compagnia convenuta nella produzione dell'evento di cui è causa; II) Condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 2.820,00, o di quella somma diversa che sarà accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, in relazione ai fatti esposti in narrativa; III) Condannare la convenuta al risarcimento degli ulteriori danni morali e materiali subiti e subendi da parte attrice ed accertati in corso di causa; IV) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio. Con ogni più ampia riserva istruttoria." A sostegno della domanda, gli attori esponevano di aver acquistato, tramite l'agenzia Tuscar Viaggi S.r.l., di Arezzo due biglietti aerei andata-ritorno per la tratta Milano/Mombasa, operati dalla EuroFly S.p.a., per le date del 28.12.2007, ore 22.00 (andata) e del 5.1.2008, ore 5,20 (ritorno); che il volo di ritorno, in concomitanza con la grave situazione venutasi a creare in Kenia in seguito alle locali elezioni presidenziali, era stato cancellato ed i passeggeri erano stati lasciati privi di qualunque assistenza; che il rientro in Italia era potuto avvenire solo in data 8.1.2008 grazie ad un volo, operato dalla stessa Eurofly, per il quale gli attori avevano dovuto autonomamente procurarsi i relativi biglietti; che la compagnia aerea aveva rifiutato qualunque risarcimento. Si costituiva la società convenuta, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione disattese e rigettate le domande tutte proposte nei confronti di Eurofly in quanto infondate in fatto ed in diritto". Non è contestato che P.B. e F.S. avrebbero dovuto fare rientro in Italia mediante il volo operato dalla Eurofly S.p.a. in partenza il giorno 5.1.2008 alle ore 5.20 (GJ2219) da Mombasa, nè è contestato che il volo in questione non fu effettuato, a causa della grave situazione conseguita alle locali elezioni presidenziali, sfociata in scontri armati con rilevanti perdite umane, tanto da portare il Ministro degli Esteri italiano ad invitare i concittadini a rinviare eventuali viaggi in Kenya. A fronte di quanto lamentato dagli attori - circa il fatto di essere rimasti privi di qualunque assistenza da parte della compagnia aerea e di essere riusciti a fare rientro in Italia solo procurandosi autonomamente ulteriori due biglietti di ritorno per il volo in partenza da Mombasa il giorno 8.1.2008 alle ore 14.30 -, la Eurofly S.p.a. ha dedotto che "la riprogrammazione di tutti i voli da e per il Kenia" era stata causata da forza maggiore e che ai passeggeri del volo GJ2219 era stata "puntualmente offerta l'assistenza prevista dal Reg. CE n. 261/2004" oltre che "garantito il rientro in Italia" (cfr. comparsa di costituzione e risposta). Occorre allora premettere che, tra gli obiettivi dichiarati del Reg. CE n. 261 dell'11.2.2004 (istitutivo di "regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato"), vi è quello - espresso al "considerando" n. 13 - in base al quale "i passeggeri il cui volo è cancellato dovrebbero poter ottenere il rimborso del prezzo del biglietto o avere la possibilità di proseguire il viaggio con un volo alternativo in condizioni soddisfacenti, e dovrebbero beneficiare di un'adeguata assistenza durante il periodo di attesa di un volo successivo".. Allo scopo, in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo del volo, il regolamento in esame prevede l'obbligo del vettore di "informare i passeggeri delle eventuali alternative di volo possibili" (art. 5, comma 2) e di offrire (se richiesto) "un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale non appena possibile" (art. 8), oltre che di prestare assistenza mediante: a) "pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa; b) "sistemazione in albergo, qualora siano necessari uno o più pernottamenti"; c) " trasporto tra l'aeroporto ed il luogo di sistemazione (albergo o altro)", avendo altresì il passeggero diritto "ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica" (art. 9). Per completezza, va ricordato che - a norma dell'art. 947 del Codice della Navigazione ("Impedimenti del vettore"), come modificato dall'art. 14, punto 10, del D.Lvo 15.3.2006 n. 151 - "in caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria" e quindi, appunto, quelli previsti dal Reg. CE n. 261/2004 Ebbene, la società convenuta ha soltanto allegato, ma non ha in alcun modo comprovato, di aver fornito agli attori l'assistenza prevista dal regolamento in esame e di aver altresì provveduto a garantire ai medesimi il rientro in Italia. Sul fatto che sarebbe stato onere della compagnia aerea dimostrare di aver adempiuto a tutte le obbligazioni connesse al contratto di trasporto , non vi è dubbio alcuno. Ed infatti, tanto la Convenzione di Montreal ("Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale", firmata a Montreal il 28 maggio 1999, ratificata con decisione del Consiglio dell'Unione Europea n. 2001/539/CE del 5.4.2001 e resa esecutiva in Italia con legge 10.1.2004: "Articolo 19 - Ritardo. Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle") quanto il Codice della Navigazione ("Art. 949-bis - Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto : Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle"), stabiliscono una presunzione di responsabilità a carico del vettore aereo , per liberarsi dalla quale questi è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Quindi, come ha affermato la Corte di Cassazione: "non basta la prova generica dell'uso della normale diligenza secondo il criterio di valutazione stabilito dall'art. 1176, comma 2, c.c., ma occorre la specifica indicazione delle misure concrete adottate e l'individuazione della causa che ha provocato il danno..." (Cass. sent. 20787 del 27.10.2004). Nel caso in specie - se può ammettersi che il mancato imbarco sul volo GJ2219 fu dovuto a cause di forza maggiore, connesse ai gravi problemi di ordine pubblico verificatisi in Kenja nei primi giorni dell'anno 2008 - ciò che comunque va imputato alla Eurofly S.p.a., in mancanza di qualunque prova liberatoria al riguardo, è di non aver fornito agli odierni attori alcun tipo di assistenza nelle ore e nei giorni successivi alla programmata partenza, di non aver provveduto in alcun modo ad informare i medesimi sui tempi e modi di rientro in Italia e, infine, di non essersi utilmente attivata per assicurare agli stessi un volo alternativo nei tempi più rapidi possibili. Né la compagnia convenuta ha comprovato - come invece sarebbe stato suo onere, in base ai principi innanzi esposti - che la situazione venutasi a creare a Mombasa fosse tale da aver totalmente impedito l'adempimento degli obblighi di assistenza, di informazione e di offerta di altro volo di rientro, previsti a suo carico dalla normativa di settore. Si tratta, a questo punto, di determinare il danno subito dagli attori in conseguenza del colpevole inadempimento della società convenuta, tenendo conto del fatto che il mancato imbarco fu effettivamente dovuto a cause di forza maggiore, per cui, anche se la EuroFly S.p.a. avesse correttamente adempiuto alle obbligazioni conseguenti alla forzata cancellazione del volo, comunque i sig.ri P. e F. non avrebbero evitato di subire un ritardo nella partenza, con conseguente patema d'animo connesso ai gravi disordini in atto nel paese. Ciò premesso, il danno patrimoniale andrà quantificato nel seguente modo: - euro 1.000,00 a titolo di rimborso dei biglietti aerei che gli attori sono stati costretti ad acquistare per il rientro in Italia (docc. 9 e 10 di parte attrice); - euro 660,00 pari al 50% delle spese telefoniche documentate (doc. 11 di parte attrice); - euro 400,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per il trasporto da e per l'aeroporto e per l'acquisto di cibo in attesa di rientrare in Italia (spese che, se pure non documentate, gli attori hanno sicuramente dovuto sostenere per un importo quantomeno pari alla cifra indicata); - euro 500,00 a titolo di rimborso dei compensi che il P. risulta aver corrisposto alla collega Avv. S.F. di Piombino per sostituirlo nei giorni successivi al 5.1.2008 (doc. 15 e dichiarazioni testimoniali rese dalla stessa F. all'udienza del 24.2.2011); - euro 150,00 a titolo di rimborso dei compensi che la Festini ha dovuto corrispondere alla dipendente Ballerini Stefania per sostituirla nei giorni successivi al 5.1.2008 (importo determinato tenendo conto che la busta paga prodotta dagli attori come doc. 17 si riferisce a n. 12 giorni lavorativi; cfr. anche dichiarazioni testimoniali rese dalla B. all'udienza del 25.1.2011). Nessuna ulteriore somma è dovuta a titolo di mancato guadagno, in quanto non vi sono elementi per ritenere che gli attori, nonostante le comprovate sostituzioni, abbiano subito una riduzione delle entrate a causa del ritardato rientro sul posto di lavoro. Rimane a questo punto da valutare la richiesta risarcitoria formulata dagli attori sotto il profilo morale e/o esistenziale. A parere di questo giudice può senz'altro presumersi - senza che si renda necessaria una prova specifica al riguardo - che la situazione di abbandono in cui sono stati lasciati gli attori dopo l'annullamento del volo, mentre erano in atto in tutto il paese gravi episodi di violenza, abbia causato agli stessi uno stato di notevole tensione e angoscia. I sig.ri P. e F., infatti, si sono ritrovati - in un paese straniero e in una condizione di evidente pericolo per la loro stessa incolumità fisica - a non sapere se e quando sarebbe stato possibile il loro rientro in Italia, dovendosi addirittura attivare personalmente nella ricerca di un volo alternativo. In proposito, si ricorda che - per giurisprudenza pacifica - la prova presuntiva può costituire anche l'unica fonte del convincimento del giudice (cfr. per tutte, Cass. Sez. L, Sentenza n. 9834 del 06/07/2002). Sostiene parte convenuta che, nel caso in esame, la risarcibilità del danno non patrimoniale sarebbe da escludere sulla base della nota sentenza n. 26972 resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite in data 11.11.2008, secondo cui il danno non patrimoniale potrebbe essere risarcito solo in presenza di una lesione di diritti costituzionalmente protetti e non anche quando si lamentino pregiudizi ad interessi -come quelli alla qualità della vita, allo stato di benessere ed alla serenità - non garantiti dalla Costituzione. Ebbene, osserva anzitutto il giudicante che, nella nota pronuncia in esame, la Corte di Cassazione ha correttamente distinto l'ipotesi in cui il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivi dalla lesione di interessi di rilevanza costituzionale (ed in tal caso si richiede che la lesione sia grave e che il danno non sia futile) dall'ipotesi in cui il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale sia prevista dalla legge (danni derivanti da fatti costituenti reato, dall'impegno di modalità illecite nella raccolta dei dati personali - art. 29 L. n. 675/1996, dall'adozione di atti discriminatori per motivi razziali etcnici o religiosi - art. 44 D.Lvo n. 286/1998, ecc...): in questi casi, non occorre indagare sulla natura costituzionale o meno dell'interesse protetto, in quanto un tale presupposto rileva solo ove la risarcibilità del danno patrimoniale non sia già riconosciuto da una specifica disposizione normativa (cfr. punti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.12. della sentenza). Ed allora, occorre evidenziare come la Corte di Giustizia della Comunità Europea, nella sua sentenza 6.5.2010 (causa C-63/09, Walz), abbia espressamente dichiarato che i termini "préjudice" e "dommage", contemplati al capitolo III (Artt.da 17 a 37 - Responsabilità del vettore ed entità del risarcimento per danni) della Convenzione di Montreal, nella sua versione originale in lingua francese, "debbono essere intesi nel senso che includono tanto i danni di natura materiale quanto quelli di natura morale." Ed infatti, secondo la Corte, "poiché la convenzione di Montreal, nella sua versione francese, non contiene alcuna definizione dei termini "préjudice" e "dommage", occorre sottolineare che, tenuto conto dell'oggetto della detta convenzione, che è quello di unificare le regole relative al trasporto aereo internazionale, i detti termini debbono ricevere un'interpretazione uniforme e autonoma, nonostante i significati differenti attribuiti a tali concetti nel diritto interno degli Stati parti di tale convenzione. Ciò considerato, i termini "préjudice" e "dommage" contenuti in una convenzione internazionale vanno interpretati secondo le regole interpretative del diritto internazionale generale che si impongono all'Unione. A questo proposito, l'art. 31 della convenzione sul diritto dei trattati, firmata a Vienna il 23 maggio 1969, che codifica le regole di diritto internazionale generale, precisa che un trattato dev'essere interpretato in buona fede, secondo il senso comune da attribuire ai suoi termini nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo... (Alla stregua di tale regola interpretativa), allo scopo di precisare il senso comune da attribuire ai termini "préjudice" e "dommage", si deve ricordare che esiste effettivamente una nozione di danno, di origine non convenzionale, comune a tutti i sistemi di diritto internazionale. Infatti, secondo l'art. 31, n. 2, degli Articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti, elaborati dalla Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite e dei quali l'Assemblea generale della detta organizzazione ha preso nota con la risoluzione 56/83 del 12 dicembre 2001, "[i]l pregiudizio comprende ogni danno sia materiale che morale (...)". Deve quindi ritenersi che la risarcibilità del danno non patrimoniale, nella fattispecie, sia prevista da una specifica disposizione di legge, non essendo revocabile in dubbio che la norma di diritto interno attuativa della Convenzione di Montreal vada applicata alla luce dei criteri interpretativi dettati dalla Corte di Giustizia C.E.. Peraltro, la sentenza della Corte di Cassazione n. 26972/2008 ha espressamente riconosciuto la risarcibilità dei danni patrimoniali anche nella materia della responsabilità contrattuale, ogni qual volta - sulla base della causa concreta del negozio, da intendersi come sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare - si accerti come, nell'ambito delle obbligazioni contrattuali, abbiano assunto una specifica rilevanza anche interessi di natura non patrimoniale (punti 4.1 e 4.2. della sentenza). E nel caso di contratto di trasporto aereo di persone è evidente come gli obblighi del vettore implichino anche la tutela del benessere fisico e psichico del soggetto trasportato, e non soltanto il suo trasferimento materiale da un luogo all'altro, involgendo quindi anche esigenze di carattere non patrimoniale. Pertanto, ritiene il giudicante che gli attori abbiano diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, in misura correlata ai disagi strettamente correlati agli inadempimenti della compagnia aerea (che, va ribadito, attengono non all'annullamento del volo - verosimilmente dovuto a forza maggiore - quanto alla condotta successiva a tale evento), per cui pare equo riconoscere un ulteriore importo complessivo di euro 4.000,00. Quindi, la società convenuta dovrà essere condannata a corrispondere agli attori la somma totale di euro 6.710,00 (euro 2.710,00 a titolo di complessivo danno patrimoniale ed euro 4.000,00 a titolo di complessivo danno non patrimoniale), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. Le spese, liquidate sulla base dei criteri di cui al D.M. n. 140/2012, seguono la soccombenza. Non rilevano, in proposito, le proposte transattive formulate dalla EuroFly S.p.a. dopo l'instaurazione del presente giudizio (docc. 2 di parte convenuta) in quanto tardive e di ammontare non adeguato. P.Q.M. il Tribunale di Arezzo, nella persona del giudice unico D.ssa Alessandra Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 19.1.2009 da P.B. e F.S. nei confronti di EuroFly S.p.a. (ora Merdiana Fly S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento della domanda, condanna la società convenuta al pagamento in favore degli attori dell'importo complessivo di euro 6.710,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo; condanna altresì la società convenuta alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 93,00 per esborsi documentati ed euro 2.100,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cap come legge. Arezzo, 4.10.2012 Il Giudice D.ssa Alessandra Guerrieri