Ricorso al Tribunale Federale

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Ricorso al Tribunale Federale
STUDIO LEGALE E NOTARILE
Lepori - Pedroia
Avv. Cesare Lepori, notaio
MLaw Anna Cerutti-Marchesi
Via Parco 2
Casella postale 1803
CH-6501 Bellinzona
RACCOMANDATA
All'alto
Tribunale Federale
Mon Repos
1000 Lausanne 14
Tel. 091/826 19 79
Fax 091/826 15 30
E-mail: [email protected]
Iscritto nel registro degli avvocati
del Cantone Ticino
Vs. rif.
Ns. rif.
Bellinzona, 2 novembre 2010
RICORSO IN MATERIA PENALE
(art. 78 e segg. LTF)
CON DOMANDA DI GRATUITO PATROCINIO
(art. 64 LTF)
che presenta il signor
Pierangelo CASAROTTI, Bodio
(patrocinato dall’avv. Cesare Lepori, Bellinzona)
contro la decisione 16 settembre/8 ottobre 2010 della Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale di appello della Repubblica e Cantone Ticino (incarto no.
17.2010.12-13),
nel procedimento penale contro di lui promosso con i reati di infrazione aggravata alla LF
sugli stupefacenti, reciclaggio di denaro, sviamento della giustizia, truffa mancata e
appropriazione indebita e meglio come descritto negli atti di accusa del 23 febbraio 2009 e
del 25 novembre 2009 del Procuratore pubblico.
_____________________________
Studio legale e notarile Lepori - Pedroia
FATTISPECIE
A.
Con l’atto di accusa del 23 febbraio 2009 il Procuratore pubblico ha messo in stato di
accusa Pierangelo Casarotti per il reato di truffa mancata per avere, nell’aprile 2006,
ad Ascona, Lugano, nonché in altre località, allo scopo di procacciare a sé e ad altri
un indebito profitto, compiuto senza risultato tutti gli atti necessari per ingannare con
astuzia i funzionari della Winterthur Assicurazioni
“chiedendo Casarotti ad ottenendo, ad inizio aprile, di aumentare la copertura
assicurativa della polizza "Assicurazioni trasporti” della Ehleuisiatron SA,
società di cui L. era azionista e Casarotti amministratore unico, da fr. 100'000.-a fr. 304'150.-- in relazione al previsto trasporto di 350 PC portatili del valore
dichiarato di EUR 192'500 da Cologno Monzese a Mendrisio,
annunciando poi contrariamente al vero, II 20/24.04.2006, di aver subito il furto
nelle circostanze descritte sub I , compilando I’apposita dichiarazione di sinistro
e fornendo una fattura proforma riferita all’asserita vendita di 350 PC portatili,
tentando in tal modo dl ottenere indebitamente un risarcimento da parte della
Winterthur Assicurazioni pari al valore dichiarato della merce asseritamente
trasportata”.
Ritenuto che a seguito dell’avvio dell’indagine la compagnia Winterthur Assicurazioni
non ha risarcito il danno annunciato.
Il signor Casarotti è pure stato accusato di appropriazione indebita, per essersi, in
correità con Leone, il 18/19 aprile 2006, a Muralto nonché in altre località all’estero,
allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, appropriato di un furgone
Fiat Ducato, targato AI 30432, di proprietà della ditta Hertz AG e da lui noleggiato il
18.04.2006 presso il garage Starnini SA di Muralto, del valore di fr. 22'300.--, con un
valore a nuovo di fr. 45'000.--, ritenuto che il furgone, di cui è stato denunciato
contrariamente al vero il furto nelle circostanze descritte in precedenza, non è più
stato ritrovato.
Con l’atto di accusa del 25 novembre 2009 il Procuratore pubblico ha messo il signor
Casarotti in stato di accusa davanti alla Corte delle assise criminali di Lugano
siccome accusato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti sapendo o
devondo presumere che l’infrazione si riferiva ad un quantitativo di stupefacenti che
può mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, nelle indicate
circostanze, senza essere autorizzato, in correità con i coaccusati o singolarmente,
venduto, trasportato, importato, detenuto, tenuto in deposito stupefacenti o compiuto
preparativi a questo scopo e meglio
“a-effettuato preparativi in vista dell’importazione ed importato stupefacenti destinati
ad essere messi in commercio
1.5.1.
nel corso della primavera 2007, il Lugano e Ascona, avendo dapprima
presentato Il trafficante di stupefacenti Mario Severoni a COMINI, aiutato
quest'ultimo a reclutare quale corriere BUIRGIC per recarsi In Brasile (sopra
sub. 1 2 e 1.3.1) dove. con COMINI, avrebbero dovuto Prendere In consegna
da 2 a 3 kg ciascuno per un totale di 4--6 kg di
cocaina da portare in Svizzera;
precisato che a tale scopo CASAROTTI, In occasione di un incontro comune
presso il proprio domicilio. ha tranquillizzato BURGIC, sottolineando l'abilità dei
trafficanti In Brasile nell’occultare lo stupefacente nel doppiofondo di valigie e
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spiegando che altri viaggi organizzati in passato con medesimo scopo e
modalità erano andati a buon fine;
osservato che CASAROTTI, ricevuto l’8 maggio 2007 tramite Western Union, Il
denaro necessario inviatogli dalia moglie di Severoni. Bascope Rosa. ha
provveduto ad organizzare e pagare i biglietti del viaggio di Comini e BURGIC e
ad accompagnarli Il 9 maggio 2007 all’aeroporto di Zurigo-Kloten dove
prendevano l’aereo per Lisbona-Fortaleza;
ritenuto che. in considerazione dei ritardi dei trafficanti in Brasile, COMINI
decideva di fare rientro senza stupefacente, mentre BURGIC rimaneva sul
posto prendendo poi effettivamente in consegna le valige con nascosto lo
stupefacente e facendo quindi rientro in Svizzera il 24 maggio 2007 unitamente
alla·”comitiva brasiliana" (v sopra sub. 1.2) e trasportando personalmente kg 3
di cocaina:
b) trasportato stupefacenti
1.5.2.
Il 24 maggio 2007, ad Ascona, Zungo e Paradiso. organizzato. Tramite COMINI
e SAAVEDRA l'accoglienza della "comitiva brasiliana" con BURGIC (v. sopra
sub. 1.2.) presso l’aeroporto di Zurigo-KIoten, che sapeva o doveva presumere
trasportare un ingente quantitativo di cocaina. Ma almeno kg 12. ed il suo
successivo trasporto mediante due autoveicoli presso l'albergo Flora a
Paradiso;
c) detenuto e venduto stupefacenti
1.5.3
All’inizio del 2008, ad Ascona. detenuto al proprio domicilio grammi 180 di
cocaina quindi venduto a credito, al prezzo di € 4000, risp. fr. 6'000.--, grammi
80 di cocaina a Saavedra. che tuttavia non gli ha mai versato i soldi;
1.5.4
il 29 aprile 2009, ad Ascona, detenuto a scopo di messa in circolazione kg 2,77
di marijuana (tasso THC 2,7 - 10,4%);
d) acquistato (con ruolo di compliçe) stupefacenti
1.5.5.
per avere
a) il 19 febbraio 2007 a Bellinzona, tramite agenzia Westem Union inviato fr.
3'840.- a Aida Rodriguez Escalante in Bolivia;
b) il 20 febbraio 2007 a Lugano, tramite agenzia Westem Union, inviato fr.
3'940.- a Aida Rodriguez Escalante in BoIivia,
sapendo o dovendo presumere che si trattava di denaro destinato al
pagamento di alcuni kg di stupefacente.”
Con il medesimo atto di accusa il signor Casarotti è stato accusato di reciclaggio di
denaro per l’invio di due importi di fr. 3'840.-- e fr. 3'940.-- alla signora Aida
Rodriguez Escalante il 19 febbraio 2007 a Bellinzona ed il 20 febbraio 2007 a
Lugano.
B.
La Corte delle assise criminali di Lugano, con la sentenza del 12 febbraio 2010, ha
dichiarato il qui ricorrente autore colpevole di
“infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (LStup), siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva 0 doveva presumere essere in
grado di mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza
essere autorizzato:
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-
effettuato preparativi in vista dell'importazione di stupefacenti e meglio per
avere, nel corso della primavera 2007, a Lugano e Ascona, dopo aver
presentato iI trafficante di stupefacenti Mario Severoni ad Alessandro
Comini, aiutato quest'ultimo a reclutare quale corriere Adams Burgic per
recarsi in Brasile dove insieme avrebbero dovuto prendere in consegna da
2 a 3 kg di cocaina ciascuno da portare in Svizzera;
trasportato stupefacenti, e meglio organizzando tramite Comini e
Saavedra, iI 24 maggio 2007, ad Ascona, Zurigo e Paradiso, I'accoglienza
della "comitiva brasiliana" con Burgic, che sapeva 0 doveva presumere
trasportare un ingente quantitativo di cocaina, ma almeno 12 kg, presso
I'aeroporto di Zurigo-Kloten ed il suo successivo trasporto mediante due
autoveicoli presso I'albergo Flora a Paradiso;
all'inizio del 2008, ad Ascona, detenuto al proprio domicilio 180 gr di
cocaina quindi venduto a credito, al prezzo di Euro 4'000.-, risp. Fr.
6'000.-, 80 g. di cocaina a Saavedra, che tuttavia non gli ha mai versato i
soldi;
il 29 aprile 2009, ad Ascona, detenuto a scopo di messa in circolazione
2,77 kg di marijuana (tasso THC 2,7 - 10,4%);
acquistato (con ruolo di complice) stupefacenti e meglio per avere inviato
a Aida Rodriguez Escalante in Bolivia il 19 febbraio 2007 fr. 3'840.- tramite
agenzia Western Union a Bellinzona e il 20 febbraio 2007 fr. 3'940.tramite agenzia Western Union a Lugano, sapendo 0 dovendo presumere
che si trattava di denaro destinato al pagamento di alcuni kg di
stupefacenti;
sviamento della giustizia, per avere, in correità con Antonio Leone, il 21 aprile
2006, a Locarno, fatto all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che
essi sapevano non commesso, e meglio per avere falsamente denunciato alla
polizia Cantonale di avere subito, in data 19 aprile 2006, tra Ie 13.15 e Ie 14.45,
a Monte Olimpino (CO), il furto del furgone Fiat Ducato di proprietà della Hertz
AG da lui noleggiato a Muralto e del preteso carico (350 PC portatili del valore
dichiarato di EUR 192'500.--, furto in realtà non avvenuto;
truffa mancata, per avere, in correità con Antonio Leone, nell'aprile 2006, ad
Ascona, Lugano e in altre località, allo scopo di procacciare a se e ad altri un
indebito profitto, compiuto senza
risultato tutti gli atti necessari per ingannare con astuzia i funzionari della
Winterthur Assicurazioni e meglio per avere, chiedendo ed ottenendo di
aumentare da fr. 100'000.- a fr. 304'150.- la copertura assicurativa della polizza
"assicurazioni trasporti" della Ehleuisiatron SA (di cui Leone era azionista e
Casarotti amministratore unico) in relazione al previsto trasporto di 350 PC
portatili di cui sopra, annunciando poi contrariamente al vero il 20/24 aprile
2006, di averne subito il furto, compilando l'apposita dichiarazione di sinistro e
fornendo una fattura proforma riferita all'asserita vendita dei PC, tentato di
ottenere indebitamente da parte della Winterthur Assicurazioni un risarcimento
pari al valore dichiarato della merce asseritamente
trasportata;
appropriazione indebita, per essersi, il18/19 aprile 2006, a Muralto nonché in
altre località all'estero, allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito
profitto, appropriato del furgone Fiat Ducato summenzionato, del valore di
fr. 22'300.-- (valore a nuovo, fr. 45'000.-) ritenuto che il veicolo, di cui è stato
denunciato il furto contrariamente al vero, non è più stato ritrovato.”
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Per questi reati la Corte di I. grado ha condannato il signor Casarotti alla pena
detentiva di quattro anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, oltre al
risarcimento di fr. 22'300.-- alla parte civile Hertz AG.
C.
Contro questa decisione il signor Pierangelo Casarotti è insorto davanti alla Corte di
cassazione e di revisione penale (in seguito CCRP) con ricorso per cassazione del
2 aprile 2010.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con totale suo
proscioglimento, e reiezione delle pretese di parte civile. In via subordinata è stata
chiesta una massiccia riduzione della pena decisa e, in ogni caso, il dissequestro di
tutti i beni confiscati.
Il ricorrente ha innanzitutto eccepito la violazione del suo diritto di essere sentito
poiché non gli sono stati messi tempestivamente a disposizione tutti gli atti e i
documenti facenti parte dell’incarto, e ciò malgrado le ripetute richieste del legale.
La CCRP ha però rilevato che questa irregolarità non è stata eccepita
tempestivamente. In particolare la mancata consegna di tutta la documentazione
dell’incarto non è stata menzionata nel verbale del dibattimento. La censura è
dunque stata considerata tardiva e di conseguenza irricevibile.
Il ricorrente ha inoltre contestato gli accertamenti di fatto e la valutazione delle prove
della prima Corte, ha evidenziato una errata applicazione del diritto sostanziale ai
fatti posti alla base della sentenza di I. grado ed ha contestato la commissurazione
della pena.
D.
Con la decisione qui impugnata del 16 settembre/8 ottobre 2010, la CCRP, ha
respinto tutte le censure del ricorrente ritenendole sostanzialmente di natura
appellatoria e pertanto irricevibili. La precedente autorità di ricorso ha accolto
unicamente il ricorso relativamente alla condannata per aver detenuto a scopo di
messa in circolazione 2,77 kg di marijuana con un tasso di THC dal 2,7 al 10,4%.
La CCRP ha infatti rilevato che la prima Corte ha condannato Casarotti per questo
reato senza accertare che egli detenesse la canapa allo scopo di metterla in
circolazione come stupefacente. In assenza di un tale pressuposto il ricorrente non
poteva essere condannato sulla base dell’art. 19 LStup.
La pena è pertanto stata ridotta di 3 mesi, da 4 anni e 6 mesi a 4 anni e 3 mesi. Il
ricorso di Pierangelo Casarotti è dunque stato parzialmente accolto con
annullamento del dispositivo no. 5.1.4 e con riforma dal dispositivo no. 8.5 nel senso
che Pierangelo Casarotti è stato condannato alla pena detentiva di 4 anni e 3 mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Gli oneri processuali sono stati posti a carico in ragione dei 9/10 del ricorrente e per il
resto a carico dello Stato, che dovrà rifondere al signor Casarotto fr. 100.-- per
ripetibili ridotte.
E.
Contro questa decisione il signor Pierangelo Casarotti presenta a codesto Tribunale
federale il presente ricorso in materia penale per violazione del diritto federale
applicabile nonché per accertamento manifestamente inesatto dei fatti,
e propone di giudicare:
I.
In via preliminare.
Al signor Pierangelo Casarotti è accordato il gratuito patrocinio con la dispensa dal
pagamento delle spese giudiziarie e dalle prestazioni di garanzia per le spese e
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ripetibili e con la designazione dell’avv. Cesare Lepori, Bellinzona, per il suo
patrocinio, con diritto a un’indennità adeguata stabilita dal Tribunale federale.
II.
Nel merito.
Il ricorso è accolto.
Di conseguenza le sentenze 16 settembre 2010 della Corte di cassazione e di
revisione penale e 12 febbraio 2010 della Corte delle Assise criminali sono annullate
ed il signor Pierangelo Casarotti è prosciolto da tutti i reati imputati dal Procuratore
pubblico.
III.
In ogni caso.
Protestate tasse, spese e congrue ripetibili dell’istanza federale.
MOTIVI
I.
LEGITTIMAZIONE
a) Il presente ricorso è tempestivo.
La querelata decisione datata 16 settembre 2010 è stata intimata alla parte ricorrente
il 30 settembre 2010 ed è verosimilmente pervenuta al precedente patrocinatore del
signor Casarotti il più presto il giorno seguente, venerdì 1° ottobre 2010. Il termine di
ricorso di 30 giorni di cui all’art. 100 cpv. 1 LTF sarebbe pertanto giunto a scadenza al
più presto il giorno di lunedì 1° novembre 2010. Trattandosi di un giorno festivo il
termine è tuttavia prorogato sino ad oggi martedì 2 novembre 2010.
b) La vertenza in esame è retta dal diritto penale giusta l’art. 78 cpv. 1 LTF.
c) Il presente ricorso in materia penale è inoltrato contro la decisione 16 settembre/8
ottobre 2010 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello.
Questo giudizio raffigura una decisione finale ai sensi dell’art. 90 LTF. Le decisioni
pronunciate dalla Corte di cassazione e di revisione penale sono impugnabili con
ricorso direttamente al Tribunale federale (art. 80 cpv. 1 LTF).
d) Il ricorrente è legittimato ad interporre ricorso ai sensi dell’art. 81 LTF. Esso è difatti
stato parte in tutta la procedura cantonale ed ha un interesse giuridicamente protetto
all’annullamento della decisione impugnata in quanto imputato e vittima di un'errata
applicazione del diritto federale (art. 95 LTF).
e) Il sottoscritto patrocinatore è autorizzato ad agire a nome e per conto del ricorrente
signor Pierangelo Casarotti. Tale circostanza è comprovata dalla regolare procura
prodotta unitamente al presente allegato, così come richiesto dall’art. 40 LTF.
Il presente ricorso in materia penale adempie dunque a tutti i presupposti formali per la
sua ammissibilità in base segnatamente agli art. 78-81, 90 e segg. LTF.
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II. DOMANDA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA
Giusta l’art. 64 cpv. 1 LTF, se una parte non dispone dei mezzi necessarie e le sue
conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la
dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalle prestazioni di
garanzie per le spese e ripetibili.
Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un
avvocato. Questi ha diritto a un’indennità adeguata, versata dalla Cassa del Tribunale,
in quanto le spese di patrocinio non possono essere coperte delle spese e ripetibili.
Le condizioni per l’ottenimento del gratuito patrocinio, inteso quale dispensa dal
pagamento delle spese giudiziarie e desegnazione di un avvocato i cui costi sono
assunti dal Tribunale federale, sono le seguenti:
- insufficienza dei mezzi economici a disposizione della parte;
- conclusioni della parte che non sembrano prive di probabilità di successo.
In concreto non date entrambe le condizioni poste dalla Legge.
Il ricorrente già nelle procedure davanti alle autorità cantonali ha beneficiato
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio. Il medesimo è infatti indigente.
Attualmente il signor Casarotti vive solo grazie alle prestazioni assistenziali che gli
vengono versate dalla competente autorità del Cantone Ticino. A questo titolo il
competente ente assistenziale cantonale versa al signor Casarotti un importo di
fr. 1'768.35 mensili. Inoltre viene pagato direttamente il premio di Cassa malati.
In allegato si produce una copia della relativa decisione dell’Ufficio del sostegno
sociale e dell’inserimento, unitamente ad una copia del contratto di locazione del
ricorrente e della sua polizza di Cassa malati sulla quale non è però indicato il sussidio
del quale l’interessato beneficia. Infatti il premio di Cassa malati a carico del ricorrente,
ma pagato dalla Stato, è pari a fr. 43.65 mensili.
In queste condizioni il signor Casarotti non può che essere considerato indigente. Il
medesimo non dispone dei mezzi necessari per pagare le spese giudiziarie ed i costi
di patrocinio.
Le evidenti possibilità di esito positivo della presente procedura ricorsuale verranno
dimostrate nei consideranti che seguono. La decisione impugnata va annullata in
quanto manifestamente lesiva del diritto federale applicabile in materia.
Anche la seconda condizione per il gratuito patrocinio è pertanto data.
Il ricorrente deve dunque essere dispensato al pagamento delle spese giudiziarie e
deve essergli designato quale avvocato lo scrivente legale il quale avrà diritto ad un
indennità adeguata versata dalla Cassa del Tribunale federale.
III. NEL MERITO
1.
L'art. 288 lett. a e c CPP consente all'accusato o al suo difensore di interporre ricorso
per cassazione alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'Appello,
contro tutte le sentenze di merito delle Corti penali, per errata applicazione del diritto
sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza, rispettivamente per arbitrio
nell'accertamento dei fatti. Il ricorso davanti all'autorità cantonale di ultima istanza
costituisce dunque un rimedio di puro diritto, non destinato a rimettere in discussione
l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove. Questi aspetti sono sindacabili solo
nella misura in cui il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio. Secondo la
definizione data da questo Tribunale federale, arbitrario, ovvero lesivo dell'art. 9 Cost.,
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non significa opinabile o persino erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di
fondamento serio ed oggettivo o in urto con il sentimento di giustizia ed equità (DTF
118 Ia 30, 120 Ia 40, 121 I 114). Arbitrio è dato in caso di violazione grave della legge,
di un principio giuridico chiaro, o del sentimento di giustizia ed equità (Auer /
Malinverni / Hottelier, Droit Constitutionnel Suisse, vol. II, p. 534 e segg.).
2.
In particolare il principio "in dubio pro reo" concerne l'onere della prova e
l'apprezzamento delle prove (BJP 1997 n. 259). Questa massima discende dai disposti
di cui agli art. 9 e 32 Cost. e 6 CEDU.
In una sentenza di primaria importanza, pubblicata in DTF 120 Ia 31, questo
Tribunale federale ha dettagliatamente esposto i criteri di applicazione dalla massima
"in dubio pro reo". Questa sentenza è stata successivamente ripresa, in modo
parziale, nella decisione pubblicata in DTF 124 IV 86.
Secondo la definizione di questo Tribunale federale la massima in discussione, quale
norma concernente l'onere della prova, significa che
"der Richter den Angeklagten freisprechen müsse, wenn er nicht sämtliche
Schuld und strafbegründen Tatsachen für nachgewiesen erachte".
e che
"es Sache der Angeklagten zu beweisen, und nicht dieser seine Unschuld
nachweisen muss".
Il principio risulta violato quando il giudice ritiene colpevole l'accusato in quanto il
medesimo non avrebbe dimostrato la propria innocenza. La censura relativa alla
violazione del principio "in dubio pro reo" quale norma concernente l'onere della
prova, viene esaminata liberamente dal Tribunale federale.
Il principio quale norma per l'apprezzamento delle prove significa, secondo questo
Tribunale Federale, che
"sich der Richter nicht von einem Sachverhalt überzeugt erklären dürfe, wenn
bei objektiver Betrachtung erhebliche und unüberwindliche Zweifel bestehen
blieben, ob sich der Sachverhalt verwirklicht habe".
Il principio risulta violato quando il giudice avrebbe dovuto avere dubbi sulla colpa
dell'accusato. Il potere d'esame nel Tribunale federale, relativamente a tale censura,
è limitato all'arbitrio.
3.
In base a quanto accertato dalla Corte di I. istanza l’inchiesta di polizia che ha
condotto alla condanna di Pierangelo Casarotti ha preso avvio a seguito di una
segnalazione effettuata nell’agosto 2007 da Thierry Quidome il quale ha denunciato
di essere stato picchiato 5 giorni prima da quattro persone, tra cui Comini e Tassone,
poiché si sarebbe rifiutato di fare la guardia ad un derminato quantitativo di canapa
depositato nell’appartamento di Comini a Massagno. Le minacce e l’aggressione
erano dovute al furto di parte della canapa ad opera di Quidome il quale, dopo averle
inizialmente negato, lo ha per finire ammesso.
Quidome ha pure sostenuto che tale Darragi, era tenuto sequestrato dalle medesime
persone come lo era stato lui. Il 7 agosto 2007 la polizia è dunque intervenuta presso
l’appartamento di Comini a Massagno e quello di Darragi a Savosa, procedendo al
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fermo di Tassone e del medesimo Darragi il quale si rivelava non vittima ma correo
nello spaccio di marijuana.
Quidome già in occasione del suo primo interrogatorio di polizia ha rivelato che
Comini, che nel frattempo si era reso latitante, oltre che con la marijuana, trafficava
anche con la cocaina che trasportava dal Brasile. Altre informazioni sono state fornite
da Darragi il quale, in occasione del suo interrogatorio di polizia del 24 agosto 2007,
ha riferito che un tale Carlito aveva trasporato cocaina dal Brasile. Il Carlito è stato
identificato in Carlos Fernandes Trinidade.
Il Fernandes è stato fermato in dogana l’8 luglio 2007 ma non è stato arrestato
malgrado l’esame del di lui veicolo ha dato esito positivo alla cocaina.
Il 13 agosto 2007 Fernandes è stato interrrogato ed ha negato ogni suo
coinvolgimento in traffici di cocaina.
Carlos Fernandes è in seguito stato arrestato il 14 dicembre 2007 unitamente alla
compagna Eliziane Santos Ribeiro mentre viaggiava sul treno Bruxelles-Coira, in
prossimità di Metz, avendo con sé 9 kg di cocaina.
I due corrieri con le loro dichiarazioni hanno coinvolto numerose altre persone delle
quali 14 sono state tratte in arresto.
Sul coinvolgimento di Pierangelo Casarotti da parte dei due corrieri arrestati in
Francia si darà in seguito.
4.
Il ricorrente nel proprio gravame davanti alla CCRP ha censurato la sentenza di I.
grado per arbitrio nell’accertamento dei fatti (art. 288 lett. C CPP) in quanto il
medesimo è stato ritenuto a torto coinvolto nel traffico di stupefancenti dal Brasile e
nella sparizione del veicolo noleggiato.
La Corte precedente ha rimproverato al ricorrente di non aver indicato nel proprio
ricorso dove la prima Corte abbia commesso arbitrio nell’accertare i fatti posti alla
base della sua condanna per i reati legati al traffico di stupefacenti e per i reati legati
alla sparizione del veicolo noleggiato. Nel lungo ricorso e nello scritto aggiuntivo
personale del ricorrente, non si troverebbe alcuna critica di arbitrio. Il ricorrente si
sarebbe limitato a criticare le considerazioni espresse dai primi giudici con
argomentazioni inidonee a sostanziare un ricorso per cassazione fondato sul divieto
di arbitrio.
Il precedente gravame è dunque stato dichiarato inammissibile data la sua indole
appellattoria.
Il ricorrente ritiene che il suo precedente ricorso, ancorchè non motivato in modo
totalmente organico, poteva e doveva essere accolto in quanto evidenziava numerosi
motivi di arbitrio nella sentenza impugnata. La CCRP, accogliendo solo parzialmente
il gravame del signor Casarotti e dichiarandolo per il resto inammissibile, ha violato
manifestamente il diritto federale ed in particolare il principio costituzionale “in dubbio
pro reo” ed i disposti di cui agli art. 19 cifra 2 LStup, 138, 146 e 304 CP non potendo
essere considerato l’insorgente autore dei reati di infrazione aggravata alla LStup,
sviamento della giustizia, truffa mancata e appropriazione indebita.
5.
La Corte delle Assise criminali ha ritenuto Pierangelo Casarotti colpevole del reato di
infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti relativamente al traffico di
cocaina dal Brasile sulla base dei seguenti elementi:
la chiamata in causa da parte di persone implicate a vario titolo nell’inchiesta
(Comini, Burgic, Quidome, Ribeiro, Saavedra, Azartash);
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-
i contatti di Casarotti con Severoni e Spiridione che dimosterebbero che il
ricorrente sarebbe l’anello di congiunzione tra l’organizzazione brasiliana e gli
acquirenti italiani;
le relazioni con Rosa Bascope Rodriguez alla quale il ricorrente ha inviato
denaro;
il ritrovamento nei pressi del suo domicilio, nell’estate del 2008, di un sacco
dell’imondizzia contenente documenti di volo intestati a terze persone per voli
tra l’Europa ed il Brasile, nonché cellophane sporco di grasso di colore
rossastro;
il deposito di cocaina presso il suo domicilio accertato dalla Corte.
Questi presunti elementi indizianti non sono però assolutamente sufficienti per
concludere che sia data in concreto la prova della colpevolezza di Pierangelo
Casarotti per il reato di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti
relativamente ai preparativi ed al trasporto di cocaina dal Brasile all’Europa.
La condanna di Casarotti sulla base dei soli elementi accertati e ritenuti dalla Corte di
I. istanza violano in modo manifesto ed inaccettabile, e pertanto arbitrario, il principio
“in dubbio pro reo” che, come detto, è di rango costituzionale.
6.
I primi presunti elementi indizianti a carico del ricorrente emersi nell’inchiesta in
discussione risultano dalle dichiarazioni di Eliziane Santos Ribeiro alle autorità
giudiziarie francesi. La signora Ribeiro avrebbe riconsciuto Casarotti su una
fotografia che le è stata mostrata. La medesima ha precisato che Carlos (Carlos
Fernandes) chiamava il signor Casarotti “Pierre le Blanchisseur”.
La Ribeiro ha altresì riferito che Casarotti conosceva Mario, identificato come Mario
Severoni, da molto tempo e che Pierre avrebbe partecipato ad una riunione in un
ristorante in occasione del primio viaggio (verbale rogatoria 16.4.2008).
Non risulta per contro che Carlos Fernandes abbia riferito alcunché sulla persona di
Casarotti.
Le dichiarazioni della Ribeiro non possono pertanto essere considerate quale
testimonianza diretta ma semplicemente testimonianza riferita.
Comunque il ricorrente non conosce, né a mai conosciuto, la Ribeiro la quale lo
ammette pure.
Riguardo alle affermazioni della Ribeiro non risulta che siano stati fatti particolari
approfondimenti istruttori. Non vi è pure stato un confronto con la medesima.
Questa deposizione non può dunque in ogni caso fondare la benché minima
responsabilità del ricorrente per quanto attiene all’infrazione aggravata alla LStup.
Il signor Carlos Fernandes, fermato dalla polizia francese con la compagna Ribeiro,
non risulta che abbia confermato le dichiarazioni della stessa.
Ad ogni modo neppure con Carlos Fernandes vi è stato un confronto.
Il ricorrente non ha riconsciuto Fernandes. Il medesimo può dichiarare che, se Carlos
Fernandes fosse tale Carlito, egli lo avrebbe conosciuto con Mario Severoni e lo
avrebbe visto in due o tre occasioni. Si tratterebbe di un ragazzo che ha frequentato
la scuola alberghiera in Svizzera e con il quale, insieme a Severoni, ha discusso e
valutato l’apertura di un’esercizio pubblico in Brasile. Successivamente il ricorrente
non ha però mai più avuto contatti con questa persona, né lo ha più visto né sentito.
Inoltre con questa persona il ricorrente non ha mai avuto nulla a che vedere in
materia di stupefacenti.
Le presunte chiamate in causa da parte della Ribeiro e, se del caso di Fernandes,
sono dunque ininfluenti in quanto non confermate da altri elementi istruttori e non
vestite da riscontri oggettivi. Queste deposizioni non possono dunque certamente
10
Studio legale e notarile Lepori - Pedroia
fondare un giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente per il reato di
infrazione aggravata alla LStup.
7.
Il coaccusato Alessandro Comini ha coinvolto il ricorrente affermando che:
il medesimo avrebbe ospitato Severoni a casa sua all’inizio del 2007 (verbale
MP del 03.04.2009);
il ricorrente avrebbe avuto un ruolo nell’organizzazione del primo viaggio in
Brasile e durante la sua permanenza in Brasile, con i contatti telefonici (verbale
MP del 03.04.2009);
il ricorrente avrebbe avuto un ruolo nella vicenda del furto degli Euro 80'000.-(verbale MP del 03.04.2009).
In sostanza Comini ha affermato che il ricorrente avrebbe concordato con lui il
trasporto e lo smercio di 3 kg di cocaina dal Brasile, più precisamente da Fortaleza.
In occasione di una cena presso Casarotti, quest’ultimo avrebbe rassicurato Burgic
per convincerlo a fare il viaggio ed a trasportare questa sostanza.
Il ricorrente avrebbe finanaziato l’operazione acquistando i biglietti aerei ed avrebbe
presentato a Comimi Mario Severoni e lo avrebbe pure pregato di ospitarlo a casa
sua.
Sempre secondo Comini il ricorrente gli avrebbe chiesto di accompagnarlo ad
accogliere Severoni ed alcune ragazze all’aereoporto di Zurigo.
Infine Comini avrebbe sottrato Euro 70'000.-- a Severoni ed avrebbe dato al
ricorrente Euro 5'000.-- per tranquillizzarlo raccontandogli che vi erano stati gli arresti
ed il denaro era stato sequestrato e pertanto non più disponibile.
Tra Comini ed il ricorrente vi è stato in data 10 giugno 2008 un confronto.
Come già evidenziato dal ricorrente nel proprio documento prodotto alla CCRP,
Comini in occasione del confronto ha da un lato confermato le proprie precedenti
dichiarazioni ma ha pure proceduto a correzioni, aggiunte e si è ripetutamente
contraddetto.
In un primo tempo Comini ha dichiarato che il ricorrente avrebbe finanziato
l’operazione dei 3 kg di cocaina con Euro 5'000.--. Solo dopo numerose insistenze
del magistrato inquirente Comini ha dichiarato che si trattava di fr. 5'000.-- e non di
Euro. In seguito, su specifica richiesta del ricorrente, Comini ha ammesso che:
per il passaggio a Zurigo di lui e Burgic al ricorrente sarebbe stato dato un
importo di fr. 200.-- dei 1'000.-- che gli erano rimasti (forse si era ricordato
proprio in quel momento che aveva dato al ricorrente i famosi 1'000.-- franchi il
giorno prima!);
su precisa domanda del ricorrente ha confermato la frase in base alla quale il
ricorrente gli aveva detto di comunicare a Saavedra che se lo avrebbe visto in
giro che non doveva scappare ma che sarebbe scappato il ricorrente medesimo
invocando aiuto (!).
Riguardo alla questione del furto degli Euro 70'000.-- Comini, in un primo tempo,
afferma che i soldi fisicamente gli avrebbe consegnati lui poi, dopo la contestazioni
del magistrato inquirente secondo la quale tale versione non corrispondeva con
quella di Saavedra, il medesimo si è corretto dicendo che non si ricordava bene se
gli avesse dati lui al ricorrente o Saavedra.
11
Studio legale e notarile Lepori - Pedroia
Il Comini ha infine affermato che, una volta giunto a Fortaleza, ci ha ripensato ed è
tornato in Europa facendo così credere che lui fosse un semplice corriere assoldato
dal ricorrente (!).
Quanto sopra, oltre a quanto dettagliatamente evidenziato dal ricorrente nei suoi
precedenti allegati, dimostra a non averne dubbio che la versione di Comini ed il
coinvolgimento dell’insorgente da parte di quest’ultimo non è credibile ed è persino
manifestamente infondata. Il Comini ha mentito sapendo di mentire ed il ricorrente lo
ha dimostrato.
La precedente Corte, in modo assolutamente incomprensibile, non ha tenuto conto
né ha esaminato ed approfondito tutte queste importanti censure evidenziate dal
ricorrente che è stato ingiustamente accusato e condannato per il reato di infrazione
aggravata alla LStup.
La chiamata in causa di Comini non può pertanto essere considerata per fondare la
colpevolezza del ricorrente.
8.
Il coaccusato Burgic ha affermato che il ricorrente avrebbe finanziato il primo viaggio
consegnando una busta a Comini il giorno precedente la loro partenza con
fr. 6'000.-- che lui avrebbe visto solo quando sarebbe salito in auto con Comini per
andare a ritirare i biglietti aerei.
In occasione di una cena presso il ricorrente quest’ultimo lo avrebbe rassicurato al
riguardo delle valigie che sarebbero servite al trasporto affermando che nessuno
scanner le rivelerebbe e che sarebbero già stati effettuati dei test. Durante questa
cena presso il ricorrente, in più occasioni, il medesimo si sarebbe appartato con
Comini per tramere alle sue spalle e gli avrebbe persino scattato una fotografia che
avrebbe inviato a Severoni in Brasile affinché lo potesse riconoscere.
Il ricorrente gli avrebbe spiegato come fare a partire perché lui aveva il passaporto
scaduto.
Al Burgic sarebbe stato promesso 1 kg di cocaina come compenso ma gli sarebbe
stato consegnato solo un quantitativo di 150 grammi.
In occasione del confronto tra il ricorrente e Burgic del 12 maggio 2009 il coaccusato
ha ribadito quanto dichiarato in precedenza agli organi di polizia.
Burgic non ricorda la cena presso il Ristorante Lungolago di Locarno e non ricorda
neppure di aver visto, uno o due settimane dopo il suo rientro dal Brasile, il ricorrente
presso il Ristorante Popolo a Breganzona. Il Burgic afferma che si era trattato di 6 o
7 mesi dopo.
Il ricorrente ha conosciuto Burgic una sera a cena presso il Ristorante Lungolago di
Locarno dopo che gli era stato presentato da Comini il quale ebbe a dire che
entrambi presto sarebbero andati insieme in vacanza in Brasile a Fortaleza.
Effettivamente Burgic parlò al ricorrente del passaporto scaduto. Il ricorrente gli ha
spiegato che avrebbe potuto ottenerne uno provvisiorio in qualsiasi aereoporto
internazionale in Svizzera e più precisamente ad Agno avrebbe risolto il problema in
brevissimo tempo.
Burgic per contro non è mai stato a cena dal ricorrente.
Quanto il ricorrente ha trovato Burgic e Comini alla stazione FFS di Lugano, è
passato dal cambio dove a fatto moneta da un pezzo di fr. 1'000.-- ricevuto il giorno
prima da Comini per restituirne fr. 800.-- sempre a Comini medesimo.
Il ricorrente, non appena ha trovato i due (Burgic e Comini) fuori sulla terrazza del
Ristorante Popolo di Breganzona, ha consegnato fr. 800.--, il resto dei fr. 1'000.--, a
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Studio legale e notarile Lepori - Pedroia
Comini, con il quale aveva appunto pattuito un compenso di fr. 200.-- per il
passaggio da Ascona a Zurigo per loro due.
A giusta ragione dunque il ricorrente ritiene che Comini ha raggirato il Burgic e che
questi, sentendosi appunto raggirato, ha ritenuto che l’insorgente fosse d’accordo
con Comini. Di qui le assurde ed infondate affermazioni di Burgic quanto al
coinvolgimento del ricorrente nell’organizzazione del primo viaggio in Brasile.
Si deve pertanto ritenere che la deposizione di Burgic non può essere considerata né
un indizio né una prova della colpevolezza del ricorrente per quanto attiene al
trasporto della cocaina dal Brasile all’Europa. L’inchiesta ha dimostrato quale era la
portata dell’organizzazione di trafficanti. Il ricorrente non ha trovato alcuna
collocazione in questa organizzazione. Il ricorrente è stato condannato solo a seguito
delle infondate ed univoche dichiarazioni di alcuni protagonisti i quali, per difendere
in qualche modo la loro posizione ed in particolare per sminuire le loro responsabilità,
non hanno trovato di meglio che coinvolgere ingiustamente una persona che loro
conoscevano ma che non aveva nulla a che vedere con i fatti in discussione.
È pertanto escluso che le affermazioni di Burgic possano essere ritenute quale
elemento a fondamento della colpevolezza del ricorrente.
9.
La testimonianza o chiamata di Correo di Quidome è ininfluente in quanto si tratta
semplicemente una dichiarazione riferita concerenente Comini. Nel suo verbale
d’interrogatorio del 24 agosto 2009 Quidome ha dichiarato che Comini gli avrebbe
raccontato che Casarotti fungeva da contatto con l’acquirente dello stupefacente. Si
tratta di un affermazione non comprovata da altri riscontri oggettivi. Oltretutto
Quidome, nella sua deposizione, aggiunge particolari non richiesti e riferiti a sue
impressioni soggettive.
Riguardo a questa persona vi è una sola certezza. Il medesimo ha conosciuto il
ricorrente in occasione di una cena alla quale era presente pure il Comini. In
occasione di questa cena non si è fatto cenno ad attività inerenti gli stupefacenti. Le
altre dichiarazioni di Quidome sono dunque delle semplici deduzioni a posteriori
dopo che il medesimo è stato informato dei fatti di cui all’inchiesta in oggetto.
Neppure le dichiarazioni di Quidome potevano dunque costituire un elemento che
avrebbe legittimamente consentito alla Corte di I. grado di maturare il convincimento
della colpevolezza del ricorrente. Il dubbio doveva forzatamente rimanere. Questo
dubbio doveva favorire il ricorrente il quale non avrebbe potuto essere condannato
per il reato di infrazione aggravata alla LStup.
10. Il coaccusato Claudio Saavedra ha affermato che:
il ricorrente gli avrebbe venduto 80 kg di cocaina ad un prezzo di Euro 4'000.-o 4'500.--, importo che il medesimo non avrebbe mai pagato vista la scarsa
qualità della sostanza;
il ricorrente avrebbe avuto in casa almeno 180 kg di cocaina;
il ricorrente gli avrebbe presentato un certo Davide e che con lui sarebbero
andati a cena a Verbania;
il ricorrente avrebbe partecipato ad una riunione in presenza di Severoni e
Spiridione.
In occasione del confronto del 28 maggio 2009 con il ricorrente, Saavedra ha
confermato le precedenti dichiarazioni.
Saavedra è stato presentato al ricorrente da Comini poiché avrebbe dovuto aiutare
entrambi a vendere i vestiti che il ricorrente aveva la possibilità di ottenere in conto
vendita.
13
Studio legale e notarile Lepori - Pedroia
A fine 2007 il Comini ha informato il ricorrente che il Saavedra si trovava in Svizzera
da solo essendo i suoi famigliari in Cile. Il ricorrente ha dunque deciso di invitarlo al
pranzo di Natale 2007 con la di lui famiglia. In seguito il ricorrente ha dovuto
raccogliere il dissappunto della sua ex moglie per questo invito.
Nel periodo fine 2007/inizio 2008 il ricorrente ha ospitato il Saavedra per circa 10
giorni in quanto il medesimo era stato oggetto di un incursione presso la di lui
abitazione da parte di persone che gli avevano sfondato la porta di entrata
minacciandolo con un coltello.
Dopo 10 giorni il ricorrente ha fatto capire all’ospite che se la porta d’entrata non era
ancora a posto, ci avrebbe pensato lui a parlare con il portinaio per sollecitare una
riparazione immediata. Il ricorrente ha dunque ricondotto il Saavedra al proprio
domicilio.
Al suo rientro il ricorrente ha dovuto constatare che il Saavedra gli aveva sottrato
Euro 200.-- ed un telefono cellulare. Il Saavedra, sentito telefonicamente dal
ricorrente il giorno successivo, ha negato questi furti.
Alcuni mesi dopo il ricorrente ebbe modo di comunicare al Comini, come da lui
stesso ammesso, che se avesse visto il Saavedra gli avrebbe dovuto dire testuali
parole
“se mi vede, digli di non scappare e non preoccuparsi: sarò io a scappare
gridando aiuto aiuto!”
In queste condizioni è assolutamente evidente che quanto dichiarato dal Saavedra
nei confronti del ricorrente è falso ed è motivato solo dal rancore nei suoi confronti
per gli episodi menzionati in precedenza.
Il ricorrente non ha mai avuto nulla a che vedere con il Saavedra che fosse anche
lontanamente in relazione con il traffico di stupefacenti. Quanto dichiarato dal
Saavedra in proposito è pertanto falso e non potrà essere ritenuto quale elemento a
carico nei confronti dell’insorgente.
Anche questo indizio menzionato dall’autorità di I. istanza risulta pertanto infondato e
non può essere considerato per il giudizio di condanna.
11. Il coaccusato Azartash ha dichiarato di aver ripetutamente incontrato il ricorrente in
compagnia dell’avv. Sassu Spiridione nel corso del 2008 e che i due si divertivano a
fare i “mafiosi” e darsi importanza (verbale MP del 04.02.2009).
L’Azartash avrebbe inoltre affermato che il ricorrente avrebbe accompagnato fino a
casa sua il cugino di un tale al quale lui doveva Euro 500.--.
Con il ricorrente si sarebbero inoltre trovati con Sassu Spiridione per parlare di un
traffico di cocaina in varie occasioni.
Infine il ricorrente sarebbe al corrente del fatto che lui aveva trasportato cocaina dal
Brasile.
Con Shariar Azartash non vi è stato alcun confronto.
Azartash è stato presentato al ricorrente da Comini.
Il ricorrente ha subito legato con lui anche grazie alla di lui fidanzata Nena che è una
ragazza brasiliana.
Il ricorrente ha visto varie volte l’Azartash avendo il medesimo organizzato una festa
brasiliana nel 2009 ed il ricorrente essendosi offerto di trovare uno sponsor.
14
Studio legale e notarile Lepori - Pedroia
Il ricorrente non nega neppure che alcune volte si è trovato con Azartash e Sassu
Spiridione. In queste occasioni lo Spiridione raccontava le sue avventure di quando
faceva parte dei servizi segreti italiani. In verità però l’insorgente non ha mai creduto
molto a questi racconti.
Durante gli incontri con Spiridione non si è però mai discusso di sostanze
stupefacenti. È dunque assolutamente falso sostente che gli incontri tra il ricorrente e
Spiridione, in preseza di Azartash, avessero un qualsisi legame con gli stupefacenti.
È altresì arbitrario sostenere che, avendo il ricorrente contatti sia con Severoni che
con Spiridione, sarebbe stato “l’anello di congiunzione” tra l’organizzazione brasiliana
e gli acquirenti italiani. Questa conclusione alla quale giunge la Corte di I. istanza è
chiaramente insostenibile, destituita di fondamento serio ed oggettivo e in urto con il
sentimento di giustizia ed equità. In una parola si tratta di una conclusione
manifestamente arbitria che non può in alcun modo giustificare la condanna del
ricorrente. Non vi è neppure un indizio che il ricorrente abbia funto da tramite tra
Severoni e Spiridione, rispettivamente che vi sia una relazione tra Severoni e
Spiridione nei rapporti del ricorrente con queste due persone.
Anche per questo motivo le decisioni delle precedenti autorità giudiziarie risultano
arbitrarie e destituite di fondamento serio ed oggettivo. L’arbitrio nell’accertamento
dei fatti e la manifesta violazione del principio “in dubbio pro reo” dovrà avere quale
conseguenza l’annullamento sia della decisione impugnata sia della decisione
dell’autorità giudiziaria di I. istanza .
12. Le relazioni del ricorrente con Rosa Bascope Rodriguez non dimostrano alcunché.
Ininfluente è pure il fatto che la signora Rodriguez è la compagna di Severoni. Il
ricorrente non ha infatti negato di conoscere il Severoni.
Per quanto attiene all’invio di denaro alla Rodriguez il ricorrente ha fornito più che
plausibili giustificazioni.
L’istruttoria penale non ha per contro fatto emergere alcunché di anomalo riguardo a
questi versamenti. In particolare non risultano né indizi né prove che il denaro inviato
dal ricorrente alla Rodriguez sia stato in qualche modo destinato all’acquisto di
sostanze stupefacenti.
La circostanza menzionata dalla Corte di I. grado è dunque assolutamente
ininfluente.
13. Neppure il ritrovamento del sacco della spazzatura e l’esito positivo alla cocaina del
veicoli in uso al ricorrente possono in qualche modo costituire elementi a suo carico
quo alla di lui partecipazione al traffico di stupefacenti tra il Brasile e l’Europa.
È pacifico che gli oggetti rinvenuti nella spazzatura del ricorrente non erano a lui
riconducibili. Prova ne sono i nomi riportati suoi documenti ritrovati. Non risulta
neppure dimostrato che il cellophane ed il grasso abbiano qualcosa a che vedere
con il traffico di stupefacenti.
Neppure la positività del veicolo in uso al ricorrente dimostra in qualche modo che il
medesimo sia coinvolto nel traffico di stupefacenti che gli viene imputato. Le accuse
formulate nei suoi confronti sono gravissime. Evidentemente non può essere ritenuto
sufficiente il fatto che nel suo veicolo siano state rinvenute tracce di cocaina.
A prescindere dal fatto che il veicolo in questione non è di proprietà del ricorrente, va
rilevato che verosimilmente su questo veicolo ha circolato una persona in possesso
di cocaina. Questa persona però, evidentemente, non è il ricorrente.
La positività alla cocaina è dovuta semplicemente a questo fatto. Da tale circostanza
non si può però senza cadere nell’arbitrio, dedurre un coinvolgimento del ricorrente
nell’ingente traffico di stupefacenti dal Brasile all’Europa.
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Studio legale e notarile Lepori - Pedroia
Come detto sostenere il contrario viola gravamente il sentimento di giustizia ed
equità. A questo punto qualsiasi persona che fa uso di cocaina ed il qui veicolo
risulta positivo ad un eventuale controllo, potrebbe essere coinvolto in un traffico di
stupefacenti avente per oggetto enormi quantitativi quale quello in discussione. Le
precedenti Corti hanno dunque tratto conclusioni semplicistiche senza validi riscontri
oggettivi ed hanno così condannato in modo assolutamente ingiusto il cui ricorrente.
14. Infine la Corte di I. grado ha sostenuto di aver accertato che il ricorrente ha detenuto
cocaina a casa sua e ne ha pure venduto a Saavedra.
Nella sentenza di I. grado (pagina 138) non si fa però riferimento a quali
accertamenti avrebbe effettuato la Corte in merito.
In realtà si tratta di un accertamento arbitraio dei fatti in quanto non fondato su
costatazioni oggettive ed inopinabili.
Neppure questo elemento poteva dunque essere ritenuto a carico dell’insorgente,
senza inequivocabili riscontri oggettivi. Non risulta in particolare che, al di la della
marijuana, sia stato rinvenuto stupefacente presso il domicilio del ricorrente. Ciò
dimostrata che le decisioni impugnate sono arbitrarie anche su questo punto.
Per tutti questi motivi il ricorrente non poteva essere condannato per il reato di
infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti.
Le precedenti Corti hanno dunque manifestamente violato l’art. 19 cifra 2 LStup ed il
principio generale di rango costituzionale (art. 9 32 Cost. e 6 CESU) “in dubbio pro
reo”.
La decisione impugnata va pertanto annullata già per questo motivo.
15. Il ricorrente ritiene che le precedenti Corti hanno accertato in modo arbitrario i fatti ed
hanno erroneamente applicato il diritto sostanziale ai fatti posti alla base delle
sentenze anche per quanto attiene ai reati di sviamento della giustizia, truffa
mancata ed appropriazione indebita relativamente all’episodio del mese di aprile
2006 oggetto dell’atto di accusa del 23 febbraio 2009.
Il ricorrente contesta di aver commesso i reati che gli vengono addebitati.
In particolare l’autorità di I. istanza non ha ritenuto credibile il ricorrente sulla base di
elementi che risultano del tutto infondati ed ininfluenti per il giudizio della
colpevolezza di Casarotti.
I precedenti penali di Leone, Adamo e Fieni non possono che essere ininfluenti. Il
fatto che queste persone abbiano in passato commesso reati finanziari in Italia non
può certamente giustificare la condanna del ricorrente né da tale circostanza si può
dedurre che a sua volta pure il ricorrente sia colpevole per i reati finanziari che gli
vengono addebitati.
La partecipazione di Leone sia alla GBH che alla Ehleuisiatron SA è pure ininfluente.
Non è un reato detenere una partecipazione sia in una società che vende oggetti che
nella società che li acquista.
Neppure da tale fatto si può dedurre una qualsiasi colpevolezza del ricorrente.
La Corte di I. grado non spiega per quale motivo il fatto che la ditta Ehleuisiatron SA
sia stata inattiva fino al momento dei fatti può costituire un elemento indiziante nei
confronti del ricorrente. La copertura assicurativa per i trasporti è stata predisposta
proprio in funzione del trasporto in discussione. Ci mancherebbe altro che una ditta
non ha la possibilità di cautelarsi. In caso contrario non si vede a cosa servirebbe
un’assicurazione. È evidente che il contratto di assicurazione viene concluso proprio
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poiché vi è un rischio da coprire. In assenza di rischio, come pretende la Corte di I.
grado, non risulta neppure necessaria la copertura assicurativa.
Pure la provenienza dei PC oggetto del furto, il loro prezzo e la loro configurazione
sono influenti.
Determinate è il fatto che il furto è stato effettivamente commesso e per contro il
ricorrente non ha fatto una falsa denuncia né ha tentato di ingannare con astuzia
l’assicurazione né si è appropriato del furgone Fiat Ducato.
Tutti gli elementi ritenuti a carico del ricorrente sono ininfluenti. Il giudizio impugnato
anche per quanto attiene ai fatti del mese di aprile 2006 denotano dunque gli estremi
dell’arbirio nel senso che risulta chiaramente insostenibile, destituito di fondamento
serio ed oggettivo ed in urto con il sentimento di giustizia ed equità.
Il ricorrente è stato vittima di un furto realmente accaduto. Il medesimo non ha fatto
una falsa denuncia, non ha ingannato con astuzia l’istituto di assicurazione e non si è
appropriato in modo indebito del veicolo. Queste accuse, gravamente infamanti,
devono essere decisamente respinte in quanto non provate. Si ribadisce che tutti gli
indizi evidenziati dalle Corte precedenti non sono univoci e soprattutto non
conducono ragionevolmente ad un coinvolgimento del ricorrente nei reati che gli
sono addebitati. Non solo il dubbio ma anche la certazza dell’inoccenza permane. Il
ricorrente deve pertanto essere prosciolto anche dai reati finanziari ipotizzati per i
fatti del mese di aprile 2006.
16. Alla luce di quanto esposto ai considerandi precedenti si deve concludere che le
autorità cantonali avrebbero dovuto avere ragionevoli dubbi sulla colpa del ricorrente
per quanto attiene all’infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti ed ai
reati finanziari per i fatti del mese di aprile 2006. L'accusato non avrebbe dunque
potuto essere condannato per questi presunti reati, in applicazione del principio "in
dubio pro reo".
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