OGGETTO ESCLUSIVITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO QUESITO

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OGGETTO ESCLUSIVITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO QUESITO
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
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OGGETTO
ESCLUSIVITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
QUESITO
(posto in data 28 aprile 2013)
Sono un Medico specializzato in Geriatria, attualmente lavoro come
libero professionista in due strutture private accreditate. Una delle due
mi propone un contratto di dipendenza a tempo determinato (3 mesi)
pretendendo l'esclusività e dicendomi che devo interrompere il rapporto
libero professionale con l'altra struttura perché incompatibile.
Vorrei sapere se un dipendente di una struttura privata accreditata ha
le stesse incompatibilità di un dipendente del Servizio Sanitario
Nazionale, così che se accettassi un contratto di lavoro a tempo
determinato sarei costretto a garantire l'esclusività del rapporto.
RISPOSTA
(inviata in data 7 maggio 2013)
L’esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze di una struttura
privata è specificamente prevista dall’articolo 14 del contratto
collettivo nazionale di lavoro dei medici dipendenti dalle case di cura
private. Il punto c) di tale articolo sancisce infatti il divieto di stabilire
rapporti professionali con altre strutture sanitarie ad eccezione
delle attività occasionali di consulenze e consulti. Lo stesso articolo
14 precisa peraltro che I medici assunti a tempo definito possono
richiedere alla casa di cura di appartenenza specifica autorizzazione
che verrà concessa previa valutazione da parte della struttura
medesima, sentita la Rappresentanza Sindacale Medica, della insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.
Il concetto di incompatibilità trova il suo fondamento nello stesso
articolo 2105 del codice civile che stabilisce che il lavoratore ha verso
il proprio datore di lavoro l’obbligo di fedeltà, e precisa al riguardo che
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o
di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti
all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso
in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE MEDICO DELLE STRUTTURE PRIVATE
Articolo14
Caratteristiche del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro del personale medico ha le seguenti caratteristiche:
a) obbligo di svolgere, nell'ambito del reparto e/o del servizio cui è
adibito, nel rispetto della qualifica ricoperta, le attività istituzionali
della Struttura sanitaria, ivi compresa l'attività ambulatoriale entro
l'orario di servizio o in ore di lavoro straordinario. L'attività
ambulatoriale sarà in ogni caso regolamentata in sede aziendale
mediante accordo tra Amministrazione e Rappresentanza Sindacale
Medica sentito il Medico Responsabile e fatte salve le attribuzioni
del Direttore sanitario, previa analisi di tutti gli aspetti che detta
attività implica sia per la Struttura sanitaria sia per i medici che
la svolgono. Detta attività verrà concordata entro il primo trimestre
di ogni anno;
b) possibilità, ove la Struttura e l'organizzazione lo consentano,
di svolgere attività in regime libero-professionale intramoenia al
di fuori dell'orario di lavoro, in orari concordati consensualmente
tra il medico e l’Amministrazione, nel rispetto delle normative
nazionali e regionali, nonché del regolamento interno. Al medico
è comunque consentito di esercitare l’attività libero-professionale
al di fuori della Struttura sanitaria, purché non in altre strutture
di ricovero (ordinario e in day hospital) e previa valutazione
da parte della Struttura, sentita la Rappresentanza Sindacale
Medica, della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;
c) divieto di stabilire rapporti professionali con altre strutture
sanitarie ad eccezione delle attività occasionali di consulenze e
consulti. Il divieto di operare in altre strutture di ricovero non
sussiste per i medici assunti a tempo parziale. I medici assunti
a tempo definito possono richiedere alla casa di cura di appartenenza specifica autorizzazione che verrà concessa previa valutazione da parte della struttura medesima, sentita la Rappresentanza
Sindacale Medica, della insussistenza di situazioni di conflitto
di interesse.
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