Imposte erariali - o.d.c.e.c. latina

Transcript

Imposte erariali - o.d.c.e.c. latina
11/03/2011
Il blocco alla compensazione
dei crediti erariali
di
Lelio Cacciapaglia
1
Normativa e prassi di riferimento in ordine cronologico
Riferimento
Contenuto in sintesi
DL 78/10 – art. 31
Divieto compensazione dal 1/1/11.
Forum Italia Oggi
Il blocco del credito è assoluto (nonostante la locuzione “fino
a concorrenza”).
Telefisco Sole 24
Ore
Il blocco si applica anche alle cartelle notificate ante 1/1/2011.
Previsione di un periodo transitorio. Per accessori s’intende
sanzione, interessi, aggio e spese di notifica.
Circolare n. 4 del
15/02/2011
Per imposte erariali s’intende, ad esempio, le imposte dirette,
l’Iva e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi
locali e dei contributi di qualsiasi natura.
DM 10.2.2011,
(G.U. 18.2.2011 n.
40)
Consente di pagare (scaduti e non scaduti) per imposte erariali
e relativi accessori, mediante compensazione con crediti
erariali.
Relazione
illustrativa al DM
10.2.2011
Per tributi erariali s’intende anche l’Irap e le addizionali
comunali all’Irpef.
Ris. n. 18 del 1/2/11 Mod. F24 Accise - Codice tributo RUOL
2
1
11/03/2011
Nozione di imposte erariali
• Art. 31 del DL 31.5.2010 n. 78 - ….. “Imposte erariali”
• Forum di Italia Oggi e Telefisco Sole 24 Ore - Nulla
• Circ. n. 4 del 15/02/2011: “ad esempio, le imposte dirette, l’Iva
e le altre imposte indirette, con esclusione, quindi, dei tributi
locali e dei contributi di qualsiasi natura.”.
• Il DM attuativo 10/02/2011 - “imposte erariali”
• Relazione illustrativa al DM: sono compresi Irap e
addizionali regionali e comunali all’Irpef.
3
Imposte erariali – elenco esemplificativo
• Ires e addizionali all’Ires;
• Irpef e addizionali (comunali e regionali) all’Irpef
(cfr. relazione illustrativa al DM 10/2/11);
• Imposte sostitutive dell’Irpef (es., regime dei
minimi);
• Irap (cfr., relazione illustrativa al DM 10/2/11)
• Ritenute ai fini delle imposte sui redditi;
• Iva.
4
2
11/03/2011
Irap come imposta erariale – conferma della presa di
posizione
Art. 29 del DL 78/2010
(Concentrazione della
riscossione
nell’accertamento)
La norma fa riferimento
alle “imposte sui redditi”
Circolare n. 4/2011
(Commento
dell’art. 29 del DL 78/2010)
Anche l’Irap è
ricompresa.
5
Crediti d’imposta da agevolazioni
• Taxisti
• Ricerca e sviluppo,
• Realizzazione di
campionari
• Etc.
Opera anche per
questi il blocco o solo
per i crediti che
scaturiscono da una
dichiarazione?
6
3
11/03/2011
Crediti liberamente utilizzabili in
compensazione
• Credito Inps
commercianti/artigiani,
gestione separata INPS
• Credito Inail
• Credito Enpals
• Credito CCGG
• Credito Tributi locali (ici,
imposte pubblicità, diritto
sulle pubbliche affissioni)
Detti crediti,
tuttavia
non possono
essere utilizzati
per pagare
ruoli scaduti erariali
7
Possibilità di
compensazioni verticali
Sia in dichiarazione
sia in F24
•
•
•
•
Iva su Iva
Irap su Irap
Irpef su Irpef
Ires su Ires
Es.
Saldo Ires 2010 a credito
Lo utilizzo per l’acconto Ires
21011
8
4
11/03/2011
I ruoli e il limite di € 1.500,00
Ruoli erariali
non superiori
a € 1.500,00
***
Imposta
Sanzioni
Interessi
Aggio
Spese di notifica
Spese di procedura
In presenza di più ruoli
occorre fare la somma
***
Ma a che data va fatta la
verifica?
9
Quando non opera il blocco
Art. 31
DL n. 74/2010
***
Relazione illustrativa
DL 78/2010
***
La sanzione non può
essere applicata fino al
momento in cui l’iscrizione
a ruolo penda contestazione
giudiziale o amministrativa
L’applicazione della
disciplina in esame
presuppone che non sia
intervenuta una
sospensione della
riscossione.
10
5
11/03/2011
Accertamenti esecutivi senza
cartella dal 1/7/2011
• AC Iva e redditi esecutivi
dopo 60 gg
• Dal 01/07/2011
• Relativi
ai
periodi
d’imposta in corso al
31.12.2007 e successivi
• Senza
notifica
della
cartella di pagamento
DM 10.2.2011
• Sarà possibile utilizzare
in compensazione crediti
erariali per pagarli
• Per questi accertamenti
opererà il blocco alla
compensazione dopo 60
gg. dalla notifica
• Salvo sospensione o
impugnazione
in
commissione tributaria
11
Le cartelle rateizzate
Auspicio
Non comportano blocco
poiché il contribuente
non si considera
inadempiente
12
6
11/03/2011
Imposte erariali e relativi accessori
• Sanzioni (cfr. Circ. n. 40/2008);
• Interessi ritardata iscrizione a ruolo (4% - art. 20, DPR n.
602/73) – Cfr Circ. n. 40/2008 e molteplici sent. Cass.);
• Aggi spettanti all’Agente Riscossione (4,65% - art. 17,
D.Lgs 112/99) – Cfr art. 1 DM 10/2/11;
• Spese notifica della cartella (€. 5,88 – art. 17 D.Lgs
112/99 e DM 13/06/07) – Cfr. Art. 1, DM 10/2/11
• Spese per procedure esecutive sostenute dall’Agente
della Riscossione. - Cfr art. 1, DM 10/2/11
13
Gli interessi di mora
La mora
non compare in cartella
Vanno considerati ai fini
del limite di € 1.500?
***
Il tasso di mora, a
decorrere dal 01/10/10
(Provvedimento del
07/09/10) è il 5,7567%).
Neanche
l’aggio al 9% compare
Che possano essere pagati
in compensazione con
crediti erariali
è fuor di dubbio!!
14
7
11/03/2011
Decorrenza e regime transitorio
Pagamenti in
compensazione dal
1/1/2011
Anche per ruoli emessi
precedentemente
Fino al DM 10/2/2011
(cioè fino al 18/2/2011)
Possibilità di utilizzare
in compensazione
crediti erariali
lasciando a presidio un
importo pari a debito
erariali
15
ESEMPI
Credito Ires disponibile
€ 35.000,00
Debito per Iva+accessori,
scaduto: €. 1.600,00
Il Credito Ires poteva essere
utilizzato in compensazione
solo per € 33.400,00
(35.000,00-1.600,00)
Credito Ires disponibile
€ 500,00
Debito per Iva e accessori,
scaduto: €. 1.700,00
Il Credito Ires non poteva
essere in alcun modo
utilizzato in
compensazione
16
8
11/03/2011
Normativa (quasi) a regime
DM 10.2.2011
Disciplina il pagamento di
somme iscritte a ruolo
(scadute o non scadute)
per imposte erariali e relativi
accessori, mediante
compensazione di crediti
erariali.
***
Ris. n. 18/2011
F24 accise – Cod. Trib. RUOL
Manca, l’attuazione dell’art.
28-quater del D.P.R 602/73
Se un soggetto vanta crediti non
prescritti, certi, liquidi, esigibili,
nei confronti di regioni, enti
locali e SSN, per
somministrazione, forniture e
appalti, può utilizzarli
(compensandoli) con somme
dovute a seguito di iscrizione a
ruolo
17
La procedura per compensare i crediti
• Pagamento debiti erariali mediante crediti
erariali con F24 accise”
• Si possono pagare imposte erariali e accessori
comprensivi degli aggi e delle spese a favore
dell'agente;
• Si possono pagare (a decorrere dal 01/07/11)
anche imposte erariali derivanti da accertamenti;
• Nel Mod. F24 indicare PR di competenza agente
presso il quale il debito risulta in carico;
• Codice tributo: RUOL
18
9
11/03/2011
**************
R
Ruol
Provincia dell’agente- Tabella T2
19
20
10
11/03/2011
Convenzione Telemaco
Agenti- agenzia
L’agente della riscossione potrà
stipulare una convenzione con
l’Agenzia delle entrate per predisporre
e spedire per conto dei contribuenti gli
F24 in compensazione mediante
entratel (assai utile per consentire
direttamente allo sportello di adempiere
al pagamento)
21
Imputazione del pagamento
Se il pagamento del ruolo non è integrale il
contribuente deve comunicare all’agente
cosa intende pagare del ruolo
Ciò consente di pagare prima le imposte
erariali presenti nel ruolo e di trascurare le
imposte non erariali che non comportano
alcun blocco.
22
11
11/03/2011
In mancanza di indicazioni del contribuente
Art. 31 DPR n. 602/73
1)
rate scadute
2)
nei riguardi delle rate
scadute, l’imputazione è
fatta, rata per rata, iniziando
dalla più remota
3) prima al debito d’imposta, poi
alle sanzioni, quindi agli
interessi;
• Rate scadute:
prima le
imposte o quote di imposta
meno garantite.
• Fra imposte ugualmente
garantite, l’imputazione è
fatta con precedenza a quella
più remota.
L’imputazione ai diritti e spese a favore dell’Agente
avviene solo dopo la completa estinzione
del debito per le rate scadute e per i relativi interessi di mora
23
SANZIONI
Se si forza il blocco alla compensazione
Si applica una sanzione così congegnata.
Il minore tra:
• il 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo;
• il 50% di quanto indebitamente
compensato.
24
12
11/03/2011
Esempio 1
• Ruolo scaduto Iva di € 20.000 (comprensivo di
imposta e accessori)
• Credito Ires utilizzato in compensazione di €.
50.000
Sanzione: minore tra
• 50% di 20.000, ossia € 10.000
e
• 50% di 50.000, ossia € 25.000
Si applica la sanzione di €. 10.0000
25
Esempio 2
• Ruolo scaduto Iva di € 20.000 (comprensivo di
imposta e accessori)
• Credito Ires utilizzato in compensazione di €.
6.000
Sanzione: minore tra
• 50% di 20.000, ossia € 10.000
e
• 50% di .000, ossia € 3.000
Si applica la sanzione di €. 3.000
26
13
11/03/2011
Monitoraggio cartelle
Gravi criticità operative
• Difficoltà di reperire l’e/c
Equitalia
(incombenza lasciata al cliente?)
• Monitoraggio continuo
(prima di ogni compensazione?)
Lettera
permanente
di manleva
?
• Colpa grave/colpa lieve
(errore assicurabile?)
27
14