Imposte erariali - o.d.c.e.c. latina
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Imposte erariali - o.d.c.e.c. latina
11/03/2011 Il blocco alla compensazione dei crediti erariali di Lelio Cacciapaglia 1 Normativa e prassi di riferimento in ordine cronologico Riferimento Contenuto in sintesi DL 78/10 – art. 31 Divieto compensazione dal 1/1/11. Forum Italia Oggi Il blocco del credito è assoluto (nonostante la locuzione “fino a concorrenza”). Telefisco Sole 24 Ore Il blocco si applica anche alle cartelle notificate ante 1/1/2011. Previsione di un periodo transitorio. Per accessori s’intende sanzione, interessi, aggio e spese di notifica. Circolare n. 4 del 15/02/2011 Per imposte erariali s’intende, ad esempio, le imposte dirette, l’Iva e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura. DM 10.2.2011, (G.U. 18.2.2011 n. 40) Consente di pagare (scaduti e non scaduti) per imposte erariali e relativi accessori, mediante compensazione con crediti erariali. Relazione illustrativa al DM 10.2.2011 Per tributi erariali s’intende anche l’Irap e le addizionali comunali all’Irpef. Ris. n. 18 del 1/2/11 Mod. F24 Accise - Codice tributo RUOL 2 1 11/03/2011 Nozione di imposte erariali • Art. 31 del DL 31.5.2010 n. 78 - ….. “Imposte erariali” • Forum di Italia Oggi e Telefisco Sole 24 Ore - Nulla • Circ. n. 4 del 15/02/2011: “ad esempio, le imposte dirette, l’Iva e le altre imposte indirette, con esclusione, quindi, dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura.”. • Il DM attuativo 10/02/2011 - “imposte erariali” • Relazione illustrativa al DM: sono compresi Irap e addizionali regionali e comunali all’Irpef. 3 Imposte erariali – elenco esemplificativo • Ires e addizionali all’Ires; • Irpef e addizionali (comunali e regionali) all’Irpef (cfr. relazione illustrativa al DM 10/2/11); • Imposte sostitutive dell’Irpef (es., regime dei minimi); • Irap (cfr., relazione illustrativa al DM 10/2/11) • Ritenute ai fini delle imposte sui redditi; • Iva. 4 2 11/03/2011 Irap come imposta erariale – conferma della presa di posizione Art. 29 del DL 78/2010 (Concentrazione della riscossione nell’accertamento) La norma fa riferimento alle “imposte sui redditi” Circolare n. 4/2011 (Commento dell’art. 29 del DL 78/2010) Anche l’Irap è ricompresa. 5 Crediti d’imposta da agevolazioni • Taxisti • Ricerca e sviluppo, • Realizzazione di campionari • Etc. Opera anche per questi il blocco o solo per i crediti che scaturiscono da una dichiarazione? 6 3 11/03/2011 Crediti liberamente utilizzabili in compensazione • Credito Inps commercianti/artigiani, gestione separata INPS • Credito Inail • Credito Enpals • Credito CCGG • Credito Tributi locali (ici, imposte pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni) Detti crediti, tuttavia non possono essere utilizzati per pagare ruoli scaduti erariali 7 Possibilità di compensazioni verticali Sia in dichiarazione sia in F24 • • • • Iva su Iva Irap su Irap Irpef su Irpef Ires su Ires Es. Saldo Ires 2010 a credito Lo utilizzo per l’acconto Ires 21011 8 4 11/03/2011 I ruoli e il limite di € 1.500,00 Ruoli erariali non superiori a € 1.500,00 *** Imposta Sanzioni Interessi Aggio Spese di notifica Spese di procedura In presenza di più ruoli occorre fare la somma *** Ma a che data va fatta la verifica? 9 Quando non opera il blocco Art. 31 DL n. 74/2010 *** Relazione illustrativa DL 78/2010 *** La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui l’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa L’applicazione della disciplina in esame presuppone che non sia intervenuta una sospensione della riscossione. 10 5 11/03/2011 Accertamenti esecutivi senza cartella dal 1/7/2011 • AC Iva e redditi esecutivi dopo 60 gg • Dal 01/07/2011 • Relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2007 e successivi • Senza notifica della cartella di pagamento DM 10.2.2011 • Sarà possibile utilizzare in compensazione crediti erariali per pagarli • Per questi accertamenti opererà il blocco alla compensazione dopo 60 gg. dalla notifica • Salvo sospensione o impugnazione in commissione tributaria 11 Le cartelle rateizzate Auspicio Non comportano blocco poiché il contribuente non si considera inadempiente 12 6 11/03/2011 Imposte erariali e relativi accessori • Sanzioni (cfr. Circ. n. 40/2008); • Interessi ritardata iscrizione a ruolo (4% - art. 20, DPR n. 602/73) – Cfr Circ. n. 40/2008 e molteplici sent. Cass.); • Aggi spettanti all’Agente Riscossione (4,65% - art. 17, D.Lgs 112/99) – Cfr art. 1 DM 10/2/11; • Spese notifica della cartella (€. 5,88 – art. 17 D.Lgs 112/99 e DM 13/06/07) – Cfr. Art. 1, DM 10/2/11 • Spese per procedure esecutive sostenute dall’Agente della Riscossione. - Cfr art. 1, DM 10/2/11 13 Gli interessi di mora La mora non compare in cartella Vanno considerati ai fini del limite di € 1.500? *** Il tasso di mora, a decorrere dal 01/10/10 (Provvedimento del 07/09/10) è il 5,7567%). Neanche l’aggio al 9% compare Che possano essere pagati in compensazione con crediti erariali è fuor di dubbio!! 14 7 11/03/2011 Decorrenza e regime transitorio Pagamenti in compensazione dal 1/1/2011 Anche per ruoli emessi precedentemente Fino al DM 10/2/2011 (cioè fino al 18/2/2011) Possibilità di utilizzare in compensazione crediti erariali lasciando a presidio un importo pari a debito erariali 15 ESEMPI Credito Ires disponibile € 35.000,00 Debito per Iva+accessori, scaduto: €. 1.600,00 Il Credito Ires poteva essere utilizzato in compensazione solo per € 33.400,00 (35.000,00-1.600,00) Credito Ires disponibile € 500,00 Debito per Iva e accessori, scaduto: €. 1.700,00 Il Credito Ires non poteva essere in alcun modo utilizzato in compensazione 16 8 11/03/2011 Normativa (quasi) a regime DM 10.2.2011 Disciplina il pagamento di somme iscritte a ruolo (scadute o non scadute) per imposte erariali e relativi accessori, mediante compensazione di crediti erariali. *** Ris. n. 18/2011 F24 accise – Cod. Trib. RUOL Manca, l’attuazione dell’art. 28-quater del D.P.R 602/73 Se un soggetto vanta crediti non prescritti, certi, liquidi, esigibili, nei confronti di regioni, enti locali e SSN, per somministrazione, forniture e appalti, può utilizzarli (compensandoli) con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo 17 La procedura per compensare i crediti • Pagamento debiti erariali mediante crediti erariali con F24 accise” • Si possono pagare imposte erariali e accessori comprensivi degli aggi e delle spese a favore dell'agente; • Si possono pagare (a decorrere dal 01/07/11) anche imposte erariali derivanti da accertamenti; • Nel Mod. F24 indicare PR di competenza agente presso il quale il debito risulta in carico; • Codice tributo: RUOL 18 9 11/03/2011 ************** R Ruol Provincia dell’agente- Tabella T2 19 20 10 11/03/2011 Convenzione Telemaco Agenti- agenzia L’agente della riscossione potrà stipulare una convenzione con l’Agenzia delle entrate per predisporre e spedire per conto dei contribuenti gli F24 in compensazione mediante entratel (assai utile per consentire direttamente allo sportello di adempiere al pagamento) 21 Imputazione del pagamento Se il pagamento del ruolo non è integrale il contribuente deve comunicare all’agente cosa intende pagare del ruolo Ciò consente di pagare prima le imposte erariali presenti nel ruolo e di trascurare le imposte non erariali che non comportano alcun blocco. 22 11 11/03/2011 In mancanza di indicazioni del contribuente Art. 31 DPR n. 602/73 1) rate scadute 2) nei riguardi delle rate scadute, l’imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota 3) prima al debito d’imposta, poi alle sanzioni, quindi agli interessi; • Rate scadute: prima le imposte o quote di imposta meno garantite. • Fra imposte ugualmente garantite, l’imputazione è fatta con precedenza a quella più remota. L’imputazione ai diritti e spese a favore dell’Agente avviene solo dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e per i relativi interessi di mora 23 SANZIONI Se si forza il blocco alla compensazione Si applica una sanzione così congegnata. Il minore tra: • il 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo; • il 50% di quanto indebitamente compensato. 24 12 11/03/2011 Esempio 1 • Ruolo scaduto Iva di € 20.000 (comprensivo di imposta e accessori) • Credito Ires utilizzato in compensazione di €. 50.000 Sanzione: minore tra • 50% di 20.000, ossia € 10.000 e • 50% di 50.000, ossia € 25.000 Si applica la sanzione di €. 10.0000 25 Esempio 2 • Ruolo scaduto Iva di € 20.000 (comprensivo di imposta e accessori) • Credito Ires utilizzato in compensazione di €. 6.000 Sanzione: minore tra • 50% di 20.000, ossia € 10.000 e • 50% di .000, ossia € 3.000 Si applica la sanzione di €. 3.000 26 13 11/03/2011 Monitoraggio cartelle Gravi criticità operative • Difficoltà di reperire l’e/c Equitalia (incombenza lasciata al cliente?) • Monitoraggio continuo (prima di ogni compensazione?) Lettera permanente di manleva ? • Colpa grave/colpa lieve (errore assicurabile?) 27 14