Nuovi elenchi clienti e fornitori e SPESOMETRO

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Nuovi elenchi clienti e fornitori e SPESOMETRO
INFORMATIVA PER I CLIENTI DELL’Amecogroup CIRCA LE DISPOSIZIONI RECATE DAL D.L. 31.05.2010, n. 78
convertito in legge, con modifiche, dalla L. 30.07.2010, n. 122 (G.U. 31.05.2010, n. 125)
Dal 1.01.2011 ai contribuenti che non hanno pagato le imposte erariali e relativi accessori per un importo superiore a €
1.500,00 entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento è vietata la compensazione dei crediti maturati nei confronti
dell’Erario e compensabili nel modello F24 fino a concorrenza dell’importo dei propri debiti nei confronti dell’Erario stesso.
I crediti che il contribuente può vantare nei confronti dell’Erario sono, a mero titolo indicativo: crediti per IVA, per Irpef, Ires, per
ritenute alla fonte.
La compensazione di crediti diversi da quelli erariali (verso Inps, Inail, altri enti) non sembrano subire i limiti di compensazione indicati
nella disposizione in questione, anche se appaiono auspicabili e indispensabili specifici chiarimenti sul punto da parte dell’Agenzia
delle Entrate.
Operatività
Esempio
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disposizione in questione sarà pienamente operativa dopo l’emanazione
di un prossimo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che disciplinerà le modalità di compensazione
delle somme iscritte a ruolo. Allo stato attuale, fino all’emanazione del citato decreto, non saranno sanzionabili
eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti, a condizione che l’utilizzo dei crediti in
compensazione non eccedano quelli che possono essere destinati al pagamento dei predetti ruoli.
Credito erariale di € 5.000,00; debito erariale di € 1.000,00 da compensare entro il giorno 16 nel modello F24.
Posizione debitoria per iscrizione a ruolo (ruolo scaduto e non pagato) di imposte erariali di € 2.000,00.
La compensazione, fino all’emanazione del citato decreto ministeriale, è operabile fino a concorrenza
dell’importo dei debiti erariali (€ 1.000,00) e per la sola parte eccedente € 2.000,00 che costituiscono il debito
erariale iscritto a ruolo.
Ciò stante, in questa prima fase applicativa della legge, è opportuno adottare sempre comportamenti prudenziali.
Sanzioni
In caso di inosservanza del divieto si rende applicabile la sanzione pari al 50% dell’ammontare indebitamente compensato per
imposte erariali e relativi accessori.
Fino all’emanazione del decreto ministeriale, che disciplinerà le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo, non saranno
sanzionabili eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti, a condizione che l’utilizzo dei crediti in
compensazione non eccedano quelli che possono essere destinati al pagamento dei predetti ruoli.
Aspetti operativi
Stante la rilevanza della sanzioni previste dalla norma e in attesa che l’Amministrazione Finanziaria appronti idonei strumenti, anche
telematici, che permettano di acquisire le informazioni per poter correttamente e tempestivamente eseguire la compensazione creditidebiti erariali, è necessario che il Cliente e il Commercialista adottino comportamenti prudenziali.
Il Cliente che vanta crediti erariali e che intende compensarli con debiti erariali, alla luce di quanto sopra indicato:
1. deve verificare, prima del termine di scadenza dei versamenti (attualmente fissato nel giorno 16 del mese successivo a quello di
riferimento), la propria situazione debitoria erariale (cartelle di pagamento con iscrizioni a ruolo di imposte erariali già scadute);
2. deve consultare il concessionario della riscossione (è possibile verificare il proprio estratto conto attraverso il servizio organizzato
da Equitalia - all’indirizzo web: http://www.equitaliaonline.it - che permette di verificare la posizione debitoria del contribuente a
partire dall'anno 2000);
3. deve informare lo Studio circa la propria effettiva situazione debitoria erariale fornendo la documentazione di supporto (cartelle di
pagamento per debiti erariali scaduti, estratti conto dell’Agente della Riscossione sul territorio, ecc.), affinchè il professionista di
riferimento possa determinare, poi, i crediti erariali effettivamente compensabili.
Lo Studio si riserva di fornire nuove indicazioni non appena saranno diffuse diverse e/o ulteriori interpretazioni, anche di prassi,
riguardanti la disposizione in questione.
Attesa la delicatezza dell’argomento, anche in considerazione delle importanti conseguenze sanzionatorie, formuliamo un invito a
un’attenta lettura del contenuto della presente informativa.
Nuovi elenchi clienti e fornitori e SPESOMETRO
L’Agenzia delle Entrate ha dettato le modalità tecniche, le procedure ed i termini per l’attuazione della disposizione
in merito all’obbligo della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA. L’onere si estende a tutti i soggetti
relativamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali nel corso del periodo di
imposta, i corrispettivi dovuti hanno superato la soglia dei € 3.000, al netto dell’IVA (la soglia è di € 3.600,
comprensiva dell’IVA, per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione). La comunicazione telematica deve
essere effettuata, aggregata per anno, entro il 30.04 dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.
Per il periodo d’imposta 2010 è previsto l’innalzamento della soglia a € 25.000 e l’ampliamento del termine per
l’effettuazione della comunicazione fino al 31.10.2011.
Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l’ammontare
complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti .Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e
gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l’operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare
siano complessivamente di importo pari o superiore a € 3.000,00
Per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la
sanzione da € 258,00 a € 2.065,00.
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale
imposta.
Con la comunicazione delle spese, cosiddetto spesometro, il Fisco potrà misurare la capacità contributiva
delle persone fisiche.
Ora c’è l’occhio “virtuale” del fisco a controllare la spesa e pretendere le comunicazioni.
Il nuovo misuratore delle spese, di cui alla denominazione giornalistica “spesometro”, servirà al Fisco per
misurare la capacità contributiva delle persone fisiche, nonché per controllare i soggetti IVA e cioè
comunicazioni con due obiettivi: misurare la capacità contributiva e contrastare l’evasione IVA.
Come segnalato nella relazione al D.L. n° 78/2010, le nuove comunicazioni hanno un doppio obiettivo:
1) Contrastare i comportamenti fraudolenti per le operazioni tra soggetti IVA, evitando casi in cui un
soggetto IVA emette fattura senza versare l’IVA e magari senza tenere alcuna contabilità , ma solo
per consentire la detrazione IVA ad altri soggetti; in pratica, che emette le fatture è una cosiddetta
“cartiera”
2) Individuare dati utili per l’accertamento sintetico nei confronti dei privati cittadini che magari
spendono tanto e dichiarano poco o nulla come reddito.
In pratica, per i soggetti IVA, si tratta del ritorno ai vecchi elenchi clienti e fornitori, anche se limitato alle
operazioni di rilevante importo, a partire da 25.000 euro, al netto dell’IVA, per il 2010, e a partire da 3 mila
euro, al netto dell’IVA, per le operazioni del 2011, con la novità della comunicazione delle operazioni nei
confronti dei privati consumatori effettuate dal 1° maggio 2011, per le operazioni di importo pari o superiore a
3.600 euro, IVA compresa.
I privati dovranno fornire il codice fiscale; considerato che le operazioni non soggette all’obbligo di
fatturazione, di norma, sono documentate da scontrino fiscale o ricevuta, l’acquirente privato dovrà fornire i
propri dati identificativi, a partire dal 1° maggio 2011.
ESEMPIO “Chi acquisterà dei gioielli, per un importo pari o superiore a 3.600 euro, dovrà fornire il proprio
codice fiscale al gioielliere che, a sua volta, dovrà poi riportare i dati dell’operazione nella comunicazione che
invierà entro il 30 aprile 2012.
Tanto spendi tanto guadagni
Il nuovo misuratore delle spese mette allo specchio il reddito dichiarato con le spese sostenute dalla
famiglia.
Il fisco usa la diligenza del buon padre di famiglia. Per essere diligenti, non si deve spendere più di quanto
si guadagna. Chi spende più del reddito dichiarato deve essere in grado di dimostrarlo. Altrimenti vuol dire
che dichiara al Fisco meno di quanto guadagna e, perciò, ha evaso. E’ questa la filosofia del nuovo speso
metro che mette a confronto le spese della famiglia con il reddito dichiarato. L’obiettivo è di confrontare le
spese sostenute, tra beni di antiquariato, mobili, gioielli, beni artistici o altri beni di lusso, con il reddito
dichiarato dalla persona fisica. L’occhio del Fisco sarà puntato, in particolare, su chi non paga imposte, ma
spende tanto e possiede beni di rilevante valore, in contrasto con i redditi bassi dichiarati.
Il nuovo “spesometro” sarà usato presto dall’Agenzia delle Entrate. E’ infatti previsto che nei primi mesi del
2011 arriveranno 40.000 inviti a contribuenti che hanno speso tanto e dichiarato redditi bassi.
Per misurare la capacità contributiva del contribuente, la Guardia di Finanza tiene sotto controllo i viaggi, le
crociere, la frequenza di case da gioco, i circoli privati, gli hobby costosi e altri “lussi”, come gli acquisti di
gioielli e altri beni di lusso. Già dal 2009, infatti, a seguito della circolare n. 1 del 29 dicembre 2008, emanata
dal Comando generale della Guardia di Finanza, disponibile dal 3 marzo 2009 sul sito www.gdf.it, la Guardia
di Finanza ha introdotto nuovi codici di ricchezza. Una mega-circolare, con più di mille pagine, per la lotta
all’evasione, con il redditometro in prima linea. Con la circolare, la Guardia di Finanza introduce infatti nuovi
indici di ricchezza, precisando che, a titolo di orientamento e in via non esaustiva, tra gli elementi e le
circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva, da considerare nel quadro della ricostruzione sintetica
del reddito, mediante il redditometro, in aggiunta a quelli espressamente riportati dalla legge, possono
rilevare i seguenti:
Pagamento di consistenti rate di mutuo;
Pagamento di canoni di locazione finanziaria (leasing), soprattutto in relazione a unità immobiliari di
pregio, auto di lusso e natanti da diporto ;
Pagamento di canoni per l’affitto di posti barca;
Spese per la ristrutturazione di immobile;
Spese per arredi di lusso di abitazione;
Pagamento di quote di iscrizione in circoli esclusivi;
Pagamento di rette per scuole private particolarmente costose;
Assidua frequenza di case da gioco;
Partecipazione ad aste;
Frequenti viaggi e crociere;
Acquisto di beni di particolare valore, quali quadri,sculture, gioielli ecetera;
Disponibilità di riserve di caccia o di pesca;
Hobby particolarmente costosi, quali, ad esempio, partecipazione a gare automobilistiche, rally,
eccetera;
Il nuovo redditometro, come previsto dalla manovra di primavera, di cui al D.L. n° 78/2010, si potrà applicare
a partire dagli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di presentazione della dichiarazione non è
ancora scaduto al 31 maggio 2010. In pratica, potrà essere applicato a partire dai redditi delle persone
fisiche dell’anno 2009, UNICO 2010 compreso.
Con la nuova comunicazione delle spese, L’Agenzia delle Entrate potrà usare i dati per il cosiddetto
“spesometro” o per il nuovo redditometro, che hanno funzioni diverse, come previsto dall’art. 21 del D.L. n°
78/2010. Al riguardo, il direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, ha affermato che “La
finalità dell’obbligo della comunicazione era duplice; da un lato si volevano colpire le frodi IVA, con la
comunicazione dei dati dei rapporti tra soggetti IVA; dall’altro acquisire ulteriori elementi per il redditometro”.
Sotto la lente del Fisco, auto, barche, moto, biciclette di lusso, pacchetti vacanze, orologi, gioielli, e altri beni
di lusso, che consentiranno alla banca dati dell’anagrafe tributaria di ricostruire i redditi delle persone
fisiche.
Per il Fisco, chi spende tanto deve dichiarare almeno quanto spende. Con la comunicazione, l’Agenzia delle
Entrate potrà perciò confrontare le spese che risultano all’anagrafe tributaria con il reddito dichiarato. Se, ad
esempio, risulterà che una persona fisica ha speso, per gioielli, viaggi e altro, 50 mila euro nell’anno 2011,
mentre dichiarerà per lo stesso anno 2011 un reddito di 10mila euro, il Fisco potrebbe chiedere spiegazioni
della differenza tra quanto speso e quanto dichiarato.
Se le spiegazioni non saranno convincenti, L’Agenzia delle Entrate potrà emettere un accertamento per la
differenza di 40 mila euro.
Lo spesometro e il redditometro a confronto:
Spesometro
Redditometro
Con l’accertamento sintetico si “pesano” le spese effettuate
dalla persona fisica, basandosi sul fatto che le spese devono
essere finanziate dal reddito della persona fisica. Insomma, se
una persona spende 100mila euro in un anno, ai fini dei redditi,
deve dichiarare almeno tanto quanto spende.
Con l’accertamento mediante il cosiddetto redditometro, si
individuano elementi di capacità contributiva (beni immobili,
autovetture, beni di lusso e altro), che dovrebbero “misurare”,
in base a determinati coefficienti, la sostenibilità delle stesse
spese nel tempo.
RAVVEDIMENTO OPEROSO PIU’ caro da febbraio 2011
La legge di Stabilità 2011 ha aumentato l’importo delle sanzioni poste a carico del contribuente intenzionato
ad evitare la lite fiscale o ad abbandonarla nel corso del processo. In particolare, la norma riscrive la misura
delle sanzioni ridotte dovute nel caso di ravvedimento operoso. Le nuove sanzioni sono applicabili alle
violazioni commesse dal 1.02.2011. L’incremento dei costi per le definizioni agevolate dovrà considerare
anche l’innalzamento del tasso dell’interesse legale, pari all’1,50% dal 1.01.2011.
Sanzioni ridotte
Violazioni
Violazioni
Termine del
commesse
commesse
Violazioni
ravvedimento
fino al 31.01.2011
dal 1.02.2011
Edittal
Misura
Edittale
Misura
e
1/12
Omessi o carenti versamenti
Entro 30 giorni
del
1/10 del
3,00%
di imposte e/o ritenute
dall’omesso
minim
2,50%
minimo
dichiarate.
versamento.
o
(30%)
(30%)
Errori
rilevabili in
sede di
applicazione
degli artt.
36-bis e
36-ter
D.P.R. 600/73
che hanno
determinato
un minor
versamento, diversi
da quelli
sopra indicati.
Errori rilevabili
in sede di
accertamento
(omessa e/o
errata
indicazione
di redditi) che
hanno
determinato
un minor
versamento
e/o un
maggior
credito.
Termine della
presentazione della
dichiarazione
relativa all’anno
in cui è commessa
la violazione. Ovvero,
quando non è prevista
dichiarazione periodica,
entro 1 anno dall’omissione
o dall’errore
Termine della
presentazione della
dichiarazione
relativa all’anno
in cui è commessa
la violazione. Ovvero,
quando non è prevista
dichiarazione periodica,
entro 1 anno dall’omissione
o dall’errore
1/10
del
minim
o
(30%)
3,00%
1/8 del
minimo
(30%)
3,75%
1/10
del
minim
o
(100%
)
10,00%
1/8 del
minimo
(100%)
12,50%
1/10 del
minimo
(€ 258)
1/12 del
minimo
(€ 258)
Omessa presentazione, nei
termini,
Entro 90 giorni
della dichiarazione.
dal termine
Sono considerate valide le
di invio.
dichiarazioni presentate entro 90
giorni dalla scadenza del termine.
Errori formali

Dichiarazion
e
irregolare
Rimane
ferma
l’applicazion
e delle
sanzioni
relative alle
eventuali
violazioni
riguardanti il
pagamento
delle
imposte, se
non
regolarizzate
Termine della
presentazione della
dichiarazione
relativa all’anno in
cui è commessa la
violazione.
1/10
del
minim
o
(€ 258)
€
2
1
,
0
0
Rimane
ferma
l’applicaz
ione delle
sanzioni
relative
alle
eventuali
violazioni
riguardan
ti il
pagamen
to delle
imposte,
se non
regolariz
zate
€ 25,00
€ 25,00
1/8 del
minimo
(100%)
€ 32,00