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Diapositiva 1
Il Fondo crediti di dubbia
esigibilità
Webinar 15/04/2015
Diego Mazzotta
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità: principi
Il principio contabile applicato n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per
l’intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale (ad es. le sanzioni
amministrative al codice della strada, i proventi relativi al recupero dell’evasione fiscale, ecc.). Per le entrate
di dubbia e difficile esazione è vietato il cd. accertamento per cassa. Per tali crediti è obbligatorio effettuare
un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, e vincolare una quota del
risultato di amministrazione in sede di rendiconto
L’accertamento per cassa, seppure in termini di bilancio consente il mantenimento dell’equilibrio, non
permette la corretta rappresentazione della capacità dell’ente di riscuotere le proprie entrate, e non
evidenzia i reali rapporti creditori che l’ente vanta nei confronti di PA, imprese, famiglie .
L'obbligo di accertare le entrate per il loro intero ammontare, neutralizzando la parte di dubbio incasso con il
Fcde, dovrebbe aumentare le entrate utili per l'indebitamento netto, senza incremento delle risorse in
spesa.
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Il Fondo crediti di dubbia esigibilità: principi
Nel corso di ciascun esercizio, il FCDE impedisce l’utilizzo di entrate esigibili, ma di dubbia e difficile esazione, a
copertura di spese esigibili.
Il FCDE è disciplinato dettagliatamente nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria n. 3.3 e
dall’esempio n. 5, con riferimento:

all’accantonamento nel bilancio di previsione;

all’accantonamento nel risultato di amministrazione effettuato in occasione dell’approvazione del rendiconto
della gestione
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Programmazione e rendicontazione 2015/2017. Il
calcolo del FCDE nel bilancio di previsione
Nel bilancio di previsione occorre:
1) individuare le tipologie di entrate stanziate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione
2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli
accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati (nel primo esercizio di adozione del nuovo principio si fa riferimento agli
incassi in c/competenza ed in c/residui, e poi a scalare)
3) determinare l’importo dell’accantonamento al Fondo, applicando agli stanziamenti le percentuali determinate al
punto 2)
Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la determinazione del FCDE stanziato in ciascuno degli esercizi
considerati nel bilancio di previsione.
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Programmazione e rendicontazione 2015/2017. Il calcolo del
FCDE nel bilancio di previsione
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Programmazione e rendicontazione 2015/2017. Il calcolo del FCDE
nel bilancio di previsione
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Programmazione e rendicontazione 2015/2017. Il
calcolo del FCDE nel rendiconto
In occasione del rendiconto, il FCDE si calcola con le stesse medie del bilancio di previsione. I valori da utilizzare
sono gli incassi in conto residuo e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L’importo dei
residui all’1/1 di ogni anno può essere ridotto di una percentuale calcolata secondo il seguente rapporto: Residui attivi
cancellati con riaccertamento straordinario(sia cancellati definitivamente che reimputati)/Residui attivi del rendiconto
2013. Questo abbattimento può essere utilizzato negli esercizi successivi al 2015, con riferimento alle annualità
precedenti la riforma. L’impatto si azzererà dunque progressivamente fino ad azzerarsi con il rendiconto 2019.
Se il FCDE a) è inferiore all’importo considerato congruo, è incrementata la quota del risultato di amministrazione
dedicata al Fondo; b) risulta superiore all’importo considerato congruo, si procede allo svincolo della quota di risultato
di amministrazione non necessaria
Al fine di dare dimostrazione della corretta determinazione dell’accantonamento, è richiesta la compilazione di un
allegato, sia al bilancio di previsione sia al rendiconto, per ogni esercizio compreso nel bilancio
L’allegato, anche per garantire la confrontabilità dei bilanci, richiede la dimostrazione della composizione del FCDE
per tipologie, indipendentemente dal livello di analisi che l’ente autonomamente sceglie per valutare le proprie entrate
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Programmazione e rendicontazione 2015/2017. Il calcolo del
FCDE nel rendiconto
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Gestione e verifica del FCDE dal 2015/2017.

Il FCDE è utilizzato in caso di cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo la
quota di accantonamento nel risultato di amministrazione.

Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia o difficile esazione, non riscosso, il responsabile del
servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del
bilancio, riducendo di pari importo il fondo accantonato nell’avanzo.

A seguito della cancellazione dei crediti dalle scritture finanziarie, è necessario adeguare l’accantonamento
all’importo riaccertato dei residui attivi.

Il fondo va verificato nel corso della gestione (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso,
attraverso una variazione di bilancio), applicando la percentuale utilizzata in bilancio all’importo maggiore tra lo
stanziamento e l’accertamento.

Si deroga a tale regola se il complemento a 100 dell’incidenza percentuale degli incassi di competenza
rispetto agli accertamenti in c/competenza dell’esercizio (o all’importo degli stanziamenti di competenza se maggiore
di quello accertato) è inferiore alla percentuale utilizzata in sede di bilancio; per la verifica e l’adeguamento dell’FCDE
si fa riferimento a tale minore %.
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Effetti finanziari del FCDE – previsioni in bilancio 2015 e
rendiconto 2015
Al fine di consentire un avvio graduale dell’accantonamento al FCDE, è possibile stanziare nel bilancio di previsione:

nel primo esercizio una quota almeno pari al 36% dell’importo dell’accantonamento correttamente
quantificato e rappresentato nel prospetto relativo al FCDE allegato al bilancio di previsione (55% per gli enti
sperimentatori);
nel secondo esercizio una quota pari almeno al 55% dell’accantonamento, nel terzo esercizio una quota pari almeno
al 70% dell’accantonamento, nel quarto esercizio una quota pari almeno al 85% dell’accantonamento ed infine, nel
quinto esercizio, un accantonamento pari al 100%.
L’accantonamento al FCDE è tuttavia effettuato per l’intero importo nel rendiconto a decorrere già dal primo
esercizio:

se il risultato di amministrazione non presenta un importo sufficiente a comprendere il FCDE, per tale quota
si registra un disavanzo che deve essere applicato al bilancio di previsione in corso di gestione;

fino a quando il FCDE non risulta adeguato, non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione
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Effetti finanziari del FCDE in bilancio di previsione
2015/2017
L’applicazione del FCDE rappresenta una manovra finanziaria a carico dei Comuni, stimata dal Mef in circa 1.750
mln di euro; si tratta di un taglio implicito sulla spesa corrente 2015.
1) I Comuni che contabilizzavano per cassa le entrate oggi soggette al FCDE, non subiranno particolari effetti
negativi dall’introduzione delle regole di calcolo più stringenti. A fronte di un aumento degli accertamenti, per le quote
di dubbio incasso, ci sarà un corrispondente aumento dell’accantonamento in spesa
2) Anche i Comuni che già contabilizzavano l’intero importo delle entrate oggi soggette al FCDE, iscrivendo in spesa
l’accantonamento previsto dal DL 95/2012, integrandolo con altri accantonamenti prudenziali a fronte di residui attivi
con anzianità minore dei 5 anni, non subiranno particolari effetti negativi dall’introduzione delle regole di calcolo più
stringenti
3) Per i Comuni che hanno contabilizzato negli ultimi bilanci l’intero importo delle entrate oggi soggette al FCDE,
iscrivendo in spesa accantonamenti non congrui con gli importi in entrata, l’applicazione del FCDE rappresenta una
manovra di bilancio, in quanto comporta tagli impliciti di spesa corrente.
La manovra del FCDE si concentrerà dunque sulla 3 tipologia di Comuni; si tratta presumibilmente di enti già in
difficoltà finanziaria
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Effetti finanziari del FCDE nel riaccertamento
straordinario al 1/1/2015
I Comuni della tipologia 1), avranno un basso livello di residui attivi relativi a entrate assoggettabili a FCDE, e
conseguentemente anche un importo contenuto dell’accantonamento
I Comuni della tipologia 2), avranno un livello più elevato di residui attivi relativi a entrate assoggettabili a FCDE, e
conseguentemente un importo più elevato dell’accantonamento; non sono previsti impatti particolarmente rilevanti sul
risultato di amministrazione al 1/1/2015. Il FCDE al 1/1/2015 viene alimentato da alcuni importi presenti già nel
rendiconto 2014 (fondo svalutazione crediti DL 95/2012, residui passivi di accantonamento da cancellare, altre
svalutazioni prudenziali appostate nei fondi vincolati), quindi non sono prevedibili peggioramenti nel passaggio dal
risultato al 31/12/2014 al riaccertamento al 1/1/2015.
I Comuni della tipologia 3 avranno un livello elevato di residui attivi relativi a entrate assoggettabili a FCDE, e
conseguentemente un importo elevato dell’accantonamento. A differenza della 2 tipologia di Comuni, non sono
presenti ( o non sono congrui), accantonamenti prudenziali di vario tipo nel rendiconto 2014 che confluiscono nel
FCDE al 1/1/2015. E’ prevedibile dunque un peggioramento del risultato di amministrazione nel passaggio dal
rendiconto al 31/12/2014 al 1/1/2015
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Effetti del calcolo del FCDE nel riaccertamento. Il
disavanzo reale
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FCDE, equilibri di cassa, saldi di bilancio dal 2016
Necessità di frenare l’accumulo di residui attivi di parte corrente, comprendenti quote di dubbia riscossione, a fronte
dei quali non viene costituito un limite alla spesa. La sovrastima delle entrate favorisce la formazione di bilanci di
previsione formalmente in pareggio, ma sostanzialmente in disequilibrio di parte corrente. L’obbligo di costituzione di
un fondo rischio crediti di dubbia esigibilità, sia nel bilancio di previsione che nel rendiconto, impedisce di spendere
immediatamente somme difficilmente incassabili.
In termini di cassa pluriennale, un Comune che abbia un equilibrio basato su residui attivi esigibili in termini giuridici,
ma difficilmente incassabili, è in disavanzo. L'applicazione del FCDE impedisce di finanziare spesa, in maniera
commisurata a tale difficoltà
Legge costituzionale n. 243/2012. Saldi previsti dal 1/1/2016. Il principio dell’equilibrio dei bilanci per le Regioni e gli
Enti locali è declinato dall’articolo 9 in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto,
di un valore non negativo, in termini di competenza di cassa, del saldo tra le entrate finali e le spese finali, e del saldo
tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. Nel
caso, a consuntivo, sia registrato uno scostamento dall’obiettivo, ciascun ente provvede ad assicurare il recupero del
disavanzo entro il triennio successivo.
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DM ripiano extradeficit
Art. 1 comma 7. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione disciplinata dal DPCM 28 dicembre 2011, il maggior
disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui determinato ai sensi di quanto
previsto dal presente articolo può essere determinato considerando anche il maggior importo del fondo crediti di
dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in occasione del rendiconto 2013 o del rendiconto 2014
rispetto al medesimo fondo nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, per assicurare l’adeguatezza
del medesimo nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, al netto degli utilizzi del Fondo
nel corso dell’esercizio e dell’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione per il
corrispondente esercizio. Tale incremento può essere operato solo una volta, con riferimento all’esercizio 2013 o con
riferimento all’esercizio 2014.
Articolo 3
(Il fondo crediti di dubbia esigibilità)
1. L’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato a seguito del
riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
al fondo crediti di dubbia esigibilità è effettuato utilizzando anche le eventuali quote del risultato di amministrazione
accantonate negli esercizi precedenti al fondo svalutazione crediti, compresi quelli effettuati a seguito dell’iscrizione
in bilancio del fondo crediti previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95
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Domande- 1- Metodo di calcolo del FCDE
1. L'ente è stato sperimentatore nel 2014 - in sede di rendiconto il ricalcolo del FCDE il rapporto incassi/residui deve
tenere conto solo dei residui evidenziati in bilancio o anche dei residui derivanti dai dati extracontabili?
Il calcolo del FCDE a rendiconto tiene conto dei residui effettivamente iscritti a bilancio
2. L'Ente ha ancora tra i residui attivi ruoli ICI - Tarsu e Idrico (anni 2005-2010) consegnati ad Equitalia per la
riscossione. Ad oggi, dalla procedura rendiweb, messa a disposizione da Equitalia tali ruoli risultano ancora in
gestione. Tanto che la stessa non ha comunicato l'inesigibilità. Si chiede cortesemente come comportarsi nella fase
di riaccertamento dei residui (considerato che i ruoli sono datati) e se è opportuno creare un apposito FCDE e in tal
caso in quale percentuale.
Si richiama webinar del 16/3, slide pag. 15 e webinar del 1/ 4, slide 18/19 . Le obbligazioni perfezionate ed esigibili
vanno mantenute sia nel rendiconto che nel riaccertamento. Nel riaccertamento, il FCDE costituisce quota
accantonata del risultato di amministrazione al 1/1/2015. Le tipologie di medie sono uguali a quelle del bilancio di
previsione, ma
a) i valori da utilizzare per il calcolo delle medie, e del complemento a 100 per il FCDE, sono gli incassi in conto
residuo rapportati ai residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi
b) la percentuale si applica allo stock di residui attivi
Si richiama la delibera n. 4/2015 della Sez. autonomie della Corte dei Conti, riguardante la definizione delle linee di
indirizzo per l’attività di revisione degli enti locali, nell’ambito del passaggio alla nuova contabilità. La determinazione
dei crediti di difficile incasso richiede da un lato una puntuale svalutazione di tali crediti, dall’altro deve essere
finalizzata a impedire atteggiamenti dell’ente volti a eliminare dal rendiconto obbligazioni giuridiche perfezionate e
scadute, ancorchè di difficile esazione. Ciò avrebbe riflessi sulla responsabilità connessa alla cura delle entrate
pubbliche e comporterebbe alterazioni dei risultati di amministrazione che, qualora dovessero provocare situazioni di
disavanzo potrebbero, impropriamente, beneficiare del trattamento agevolato previsto dal legislatore per i maggiori
disavanzi derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui e dalla costituzione di un adeguato Fondo crediti di
dubbia esigibilità
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Domande- 1- Metodo di calcolo del FCDE
3.
Ente
non
sperimentatore
Con riferimento al FCDE da calcolare in sede di approvazione del rendiconto 2014 (dopo il riaccertamento
straordinario) si chiede se debba essere calcolato come segue: incassato totale (competenza + residui) diviso
accertato di competenza per ultimi cinque anni (2010-2014). Da quanto ho capito, infatti, il metodo incasso residui
diviso residui riportati (dal rendiconto precedente) sarà possibile solo a regime, per gli anni in cui l’ente sarà in
armonizzazione.
In sede di redazione del bilancio di previsione 2015, l’accantonamento al FCDE deve essere calcolato riscossioni di
competenza diviso accertamenti di competenza per gli anni 2010/2014 (mentre la possibilità di aggiungere agli
incassi di competenza quelli dell’esercizio x + 1 in conto residui x è possibile solo per gli anni in cui si sarà in
armonizzazione). E’ corretto?
Una precisazione. Viene prima approvato il rendiconto 2014, poi il riaccertamento straordinario, non viceversa. Il
FCDE nel riaccertamento secondo le nuove regole viene calcolato sullo stock di residui al 1/1/2015. Il FCDE nel
riaccertamento costituisce quota accantonata del risultato di amministrazione al 1/1/2015. Le tipologie di medie sono
uguali a quelle del bilancio di previsione, ma
a) i valori da utilizzare per il calcolo delle medie, e del complemento a 100 per il FCDE, sono gli incassi in conto
residuo rapportati ai residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi
b) la percentuale si applica allo stock di residui attivi.
E’ una formula che si applica da subito. Si richiamano le slides da pag. 4 a pag. 8 per i metodi di calcolo
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Domande- 2- Impatti del FCDE nel riaccertamento,
disavanzo, variazioni di bilancio
1. Visto il recente DM che disciplina il ripiano del disavanzo, si chiede in che tempi e modi può essere ripianato
l'ulteriore disavanzo generato da FCDE ricalcolato in sede di Rendiconto 2014, rispetto a quello già determinato a
seguito di riaccertamento straordinario all'1.1.2014.
Enti sperimentatori. Il Dm in corso di pubblicazione sulla GU si occupa di definire il concetto di maggiore disavanzo,
al quale si applica la normativa del rientro «agevolato» (art. 3, comma 15, 16, 17 del D.lgs. 118/2011). L’art. 1,
comma 7, stabilisce che «Per gli enti coinvolti nella sperimentazione disciplinata dal DPCM 28 dicembre 2011, il
maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui determinato ai sensi di
quanto previsto dal presente articolo può essere determinato considerando anche il maggior importo del fondo crediti
di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in occasione del rendiconto 2013 o del rendiconto
2014 rispetto al medesimo fondo nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, per assicurare
l’adeguatezza del medesimo nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, al netto degli
utilizzi del Fondo nel corso dell’esercizio e dell’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di
previsione per il corrispondente esercizio. Tale incremento può essere operato solo una volta, con riferimento
all’esercizio 2013 o con riferimento all’esercizio 2014».
Esempio. FCDE 1/1/2014 euro 50, FCDE 31/12/2014 euro 150, utilizzi FCDE 2014 euro 10, FCDE stanziato nel
bilancio 2014 euro 30, disavanzo al 31/12/2014 euro 40
150 (FCDE 31/12/2014 ) – 50 (FCDE 1/1/2014)= 100 (incremento lordo FCDE)
100 (incremento lordo FCDE)- 10 (utilizzi FCDE 2014 )- 30 (FCDE stanziato nel bilancio 2014 )= 60 incremento
netto FCDE
Il disavanzo di 40 è quindi causato dall’adeguamento del FCDE al 31/12/2014 rispetto al precedente (+ 60), ed è
quindi riconducibile al concetto di maggiore disavanzo, ripianabile nei tempi e modi previsti dal DM
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Domande- 2- Impatti del FCDE nel riaccertamento,
disavanzo, variazioni di bilancio
2. Consuntivo 2014 approvato, effettuato il riaccertamento straordinario dei residui, evidenziando una quota di €
20.000,00 di avanzo vincolato a copertura FCDE 2014 e una quota di avanzo disponibile di € 80.000,00;
- Devo procedere alla predisposizione bilancio 2015, dove il FCDE risulta pari a € 75.000,00
- Considerato che nel FCDE 2015 è già incluso anche l’importo FCDE 2014 di € 20.000,00, vorrei applicare a
copertura del FCDE la quota di avanzo vincolato ex FCDE 2014 di € 20.000,00 nonché una quota di avanzo
disponibile di € 55.000,00. E’ corretto?
Si richiama slide 24 e 25 del webinar del 25/3. È necessario separare concettualmente i 2 aspetti relativi al bilancio di
previsione e al riaccertamento dei residui.
BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017. Il Comune deve stanziare in spesa del bilancio di previsione 2015/2017, nel
primo esercizio, una quota pari almeno al 36% dell’importo dell’accantonamento correttamente quantificato e
rappresentato nel prospetto relativo al FCDE allegato al bilancio di previsione. Il FCDE stanziato nel bilancio di
previsione è commisurato e correlato alle previsioni di entrata di competenza 2015, non escludibili per qualche
motivo legittimo al calcolo del FCDE. Le tipologie di medie sono uguali a quelle del riaccertamento, ma
a) i valori da utilizzare per il calcolo delle medie, e del complemento a 100 per il FCDE, nel 2015 sono gli incassi in
c/competenza ed in c/residui (e poi a scalare negli anni successivi fino ad arrivare a considerare solo gli incassi di
competenza), rapportati agli accertamenti di competenza
b) La percentuale si applica alla previsioni di competenza 2015
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Domande- 2- Impatti del FCDE nel riaccertamento,
disavanzo, variazioni di bilancio
RENDICONTO 2014/RIACCERTAMENTO. Il Comune deve calcolare nel rendiconto 2014 il fondo svalutazione crediti
secondo le regole del DL 95/2012; nel riaccertamento dovrà ricalcolare il FCDE sullo stock di residui al 1/1/2015,
secondo le nuove regole. Il FCDE nel riaccertamento costituisce quota accantonata del risultato di amministrazione
al 1/1/2015. Le tipologie di medie sono uguali a quelle del bilancio di previsione, ma
a) i valori da utilizzare per il calcolo delle medie, e del complemento a 100 per il FCDE, sono gli incassi in conto
residuo rapportati ai residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi
b) la percentuale si applica allo stock di residui attivi
Nel caso specifico. Il fondo svalutazione crediti calcolato nel rendiconto 2014 secondo le regole del DL 95/2012
confluisce nel FCDE calcolato nel riaccertamento al 1/1. Questo importo, che dal tenore della domanda risulta pari a
20.000, costituisce quota accantonata del risultato al 1/1, e non vincolata. Questi 20.000 euro saranno
eventualmente utilizzati in caso di cancellazione di residui attivi mantenuti al 1/1/2015, nel caso diventassero
inesigibili nel futuro. Nel rendiconto 2015 contribuiranno a definire l’importo del FCDE al 31/12/2015. I 75.000 euro
sono invece commisurati e correlati alle previsioni di entrata di competenza 2015, non escludibili per qualche motivo
legittimo al calcolo del FCDE, per le quali non è più possibile l’accertamento per cassa. I 20.000 fanno dunque
riferimento allo stock di residui, i 75.000 fanno riferimento al potenziale incremento dovuto alla gestione 2015. Non è
possibile utilizzare il FCDE del riaccertamento sui residui per finanziare il FCDE del bilancio di competenza (si
lascerebbero scoperti i residui!). Il FCDE non è propriamente una spesa da finanziare, ma un accantonamento di
spesa correlato e commisurato agli importi delle entrate previste che non rientrano tra quelle escludibili. E’ costituito
allo scopo di tutelare l’ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive, per finanziare obbligazioni passive scadute
ed esigibili, e quindi finanziando il bilancio e la gestione in sostanziale situazione di disavanzo. Per le modalità di
utilizzo dell’avanzo disponibile, si richiama il webinar del 12/3 pag. 17
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Domande -3 – Varie
1. Si chiede di sapere se la stima del gettito IMU determinata sulla base dello strumento di calcolo messo a
disposizione dal Portale del Federalismo Fiscale può essere utilizzata ai fini dell'accertamento dell'entrata
nell'esercizio di competenza, conformemente a quanto stabilito al punto 3.7.5 dal principio applicato della contabilità
finanziaria in merito alle modalità di accertamento delle entrate tributarie riscosse in autoliquidazione.
Lo strumento di calcolo in questione rappresenta un utile supporto per simulare scenari di previsione 2015, per
effetto di applicazione di aliquote, esenzioni e detrazioni ecc. Le modalità di accertamento Imu seguono tuttavia il
criterio dettato dal principio 3.7.5 per le entrate riscosse in autoliquidazione dai contribuenti
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Domande- 3- Varie
2. Premesso che:
- il principio contabile prevede che gli aggi sono imputati nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono
accertate e che all’atto dell’emissione dei coattivi non si procederà più ad ulteriori accertamenti (salvo
accantonamenti FCDE);
- nell’esercizio 2014 abbiamo accertato per intero il ruolo TARI emesso;
- abbiamo una convenzione per la riscossione coattiva che prevede dei compensi per le sole partite che saranno
effettivamente riscosse e dei rimborsi spese invece in relazione ai documenti consegnati, emessi, spediti ecc. ecc.
dal concessionario (importi non quantificabili in pratica fino al trattamento delle partite da parte del concessionario);
- la fase di predisposizione e formazione delle partite che andranno a coattivo TARI 2014 si perfezionerà verso la fine
2015 (se non oltre) per un ammontare che oggi non conosciamo (partite che risulteranno non pagate dopo la fase di
avvisi di accertamento).
In tale situazione è possibile conservare a residui l’intero importo iscritto in bilancio per aggi e rimborso spese ?
Essendo aggi e rimborsi riferiti a un ruolo coattivo che si forma nel 2015, le previsioni vanno inserite sul bilancio
2015. Quindi il residuo deve essere cancellato, non essendoci nessuna obbligazione 2014. Sul bilancio 2015 in
entrata devono essere previste le somme, da accertare per cassa, relative a interessi e sanzioni del ruolo coattivo.
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