COMUNE DI GARAGUSO

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COMUNE DI GARAGUSO
COMUNE DI GARAGUSO
Provincia di Matera
Codice fiscale 83000190773
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
DELLA
FARMACIA COMUNALE
(aggiornato con le modifiche di cui alla delibera di C.C. n. 22
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del 27/11/2015)
Art. 1
Il servizio di gestione della farmacia comunale consiste nella preparazione e/o alla
dispensazione di medicinali, prodotti sanitari, para-sanitari, al pubblico
Art. 2
La gestione del servizio è affidata al Comune, che vi provvede, ai sensi del comma 1 dell’art.
9 della legge 2. 4. 68, n. 475, come sostituito dall'art. 10 della legge 362/1991, nella forma
dell'economia, attraverso l'affidamento in convenzione ad un farmacista, regolarmente iscritto
all'ordine dei farmacisti, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 8. 11. 1991, n. 362,
dopo l'espletamento di regolare gara.
Per la specificità e la particolare natura del servizio, è richiesta, altresì, l'esperienza
professionale di cui al successivo art. 5.
Art. 3
La nomina del farmacista avviene a seguito di esperimento di gara pubblica, ai sensi del
Cap.VI "Forniture di beni e servizi" del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti
ed in conformità del richiamato art. 10 della legge 8. 11. 1991, n. 362.
Art. 4
Il trattamento economico del farmacista, secondo le risultanze della gara espletata, sarà
quello previsto in apposita convenzione, da stipulare con il rappresentante legale dell'Ente,
regolante i reciproci obblighi e doveri.
Art. 5
Per l’ammissione alla gara per l’affidamento in gestione del servizio di farmacia comunale,
è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti politici;
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- Diploma di Laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutica;
- Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista;
- Iscrizione all’Albo Professionale dei farmacisti;
- Idoneità fisica al servizio da svolgere con incarico di tipo autonomo professionale
- Esperienza di almeno tre anni presso Farmacie Pubbliche o Private.
Art. 5 – bis
La Commissione per la scelta del contraente per l’affidamento a terzi della gestione della
farmacia comunale, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti,
dovrà aver riguardo all’offerta economicamente più vantaggiosa, al periodo di esperienza
professionale maturata, nonché il tempo di iscrizione all’Albo professionale dei Farmacisti.
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata col metodo dell’asta pubblica
(da esperirsi, ai sensi dell’art. 73, lett. C) del R.d. n. 827/1924 (offerte segrete al ribasso da
confrontarsi col prezzo indicato nell’avviso di gara).
Nell’eventualità in cui si presentino offerte di ribasso d’asta uguali sarà preferito colui il
quale abbia maturato il maggior periodo (determinato in giorni mesi ed anni) di esperienza
professionale presso farmacie private, comunali o rurali, opportunamente comprovato da adeguata
documentazione. In caso di ulteriore eguaglianza di requisiti professionali sarà preferito colui il
quale risulterà essere da più tempo iscritto presso l’Albo professionale dei Farmacisti.
Art. 6
Il rapporto di gestione del servizio, di specifico contenuto professionale, da espletare senza
vincolo di subordinazione, della durata di cinque anni dalla stipula della convenzione-disciplinare,
continuativo, con organizzazione dei mezzi ad esclusivo carico dell'amministrazione comunale, sarà
disciplinato da apposita convenzione.
L’eventuale recesso, per giustificati motivi, andrà comunicato con un preavviso di almeno
dodici mesi a mezzo di formale comunicazione indirizzata a questo Comune.
Tale rapporto di servizio è incompatibile con qualunque altro rapporto di lavoro,
subordinato, di ruolo nelle amministrazioni dello Stato compresi quelli di assistente e titolare di
cattedra universitaria, e negli enti locali o, comunque, pubblici, e con l'esercizio della professione di
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propagandista di prodotti medicinali.
Per il farmacista eventuale aggiudicatario sussiste l'obbligo, pena la decadenza dal rapporto,
di risiedere nel Comune di Garaguso.
Art. 7
Il farmacista che risulterà aggiudicatario del servizio assumerà in proprio la responsabilità
della gestione della farmacia comunale. Il servizio finanziario del Comune curerà gli adempimenti
relativi a: pagamento delle spese di gestione (acqua, luce, gas, pulizia, assicurazioni, ecc...),
liquidazione e pagamento ditte fornitrici, liquidazione trimestrale IVA, denunce annuali IVA, ecc...
Art. 8
Nei casi in cui il farmacista abbia necessità di assentarsi per:
infermità, gravi motivi di famiglia, gravidanza, parto, allattamento a seguito di adozione di minori e
di affidamento familiare per i nove mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia;
per servizio militare; per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a
livello nazionale; per ferie o per qualsiasi altro motivo, gli oneri, di carattere finanziario, da
sostenere per la sostituzione temporanea con altro farmacista in possesso dei requisiti di cui al
precedente art.5, nella conduzione professionale della farmacia comunale, resteranno ad esclusivo
carico dello stesso, tenendo sollevata l'amministrazione comunale da qualunque responsabilità in
merito.
Art. 9
Le vendite al dettaglio saranno effettuate pronto cassa, con obbligo, in corrispondenza di
ogni singola vendita, di consegnare al cliente lo scontrino-ricevuta fiscale del registratore di cassa.
Il farmacista riporterà giornalmente i dati del registratore di cassa sul registro dei corrispettivi
giornalieri; inoltre, mensilmente, provvederà a compilare la distinta contabile riepilogativa delle
ricette spedite. Lo stesso aggiornerà i talloncini delle specialità medicinali ogni qualvolta il CIPE
determini variazioni, in aumento o in diminuzione, dei relativi prezzi.
Art. 10
Le richieste di provvista di medicinali e di quant'altro occorrente al normale esercizio della
farmacia verranno effettuate, giornalmente, laddove necessario, dal farmacista alle ditte con le quali
sono intrattenuti normali rapporti di clientela, previa verifica di quella, presente sul mercato, che
offra le condizioni più vantaggiose per l'amministrazione comunale. Dell'ordine sarà data formale
comunicazione al servizio di ragioneria.
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Art. 11
Le fatture, vistate dal farmacista ad attestazione della regolarità della avvenuta fornitura,
saranno liquidate dall'amministrazione comunale, determinazione del responsabile del Servizio
Finanziario, e saranno pagate con mandati intestati al diretto fornitore. Gli incassi effettivi saranno
versati, con cadenza quindicinale, a metà mese e a fine mese, al tesoriere comunale con reversale
d'incasso emessa dal Servizio Finanziario.
Art. 12
E' fatto divieto al farmacista di partecipare, direttamente o indirettamente, ad appalti, lavori
e forniture che interessano l'amministrazione comunale o esercitare, per conto proprio, l'attività di
erogazione al pubblico di medicinali. L'inosservanza del presente divieto comporterà la risoluzione
immediata del rapporto contrattuale, per colpa del farmacista, che sarà chiamato a risponderne in
sede civile, penale e contabile.
Art. 13
Il farmacista che risulterà aggiudicatario del servizio, con la sottoscrizione della convenzione
si obbligherà a regolarizzare tempestivamente, a propria cura e spese, la propria attività con tutte le
autorizzazioni commerciali necessarie per la preparazione e la dispensazione di medicinali, nonché
la vendita di prodotti sanitari, para-sanitari nel termine di 15 gg. dalla stipulazione della
convenzione. Il mancato adempimento di tale obbligo comporterà la risoluzione della convenzione
e la decadenza dal discendente rapporto di gestione del servizio.
Il farmacista è, inoltre, diretto responsabile del rispetto e dell'osservanza delle leggi e dei
regolamenti vigenti ed emanandi in materia sanitaria e, in particolare, di quelli concernenti il
servizio farmaceutico, nonché delle disposizioni e direttive che dovessero essere divulgate in merito
dalle autorità competenti.
Art. 14
Nell'espletamento del servizio, il farmacista si dovrà attenere alle disposizioni, di dettaglio,
emanate dall'amministrazione comunale e riguardanti la gestione amministrativa e contabile.
Il comportamento nei confronti dell'utenza pubblica dovrà essere improntato alla massima
diligenza, correttezza, sollecitudine, mirando all'accrescimento della reputazione, della fiducia e del
prestigio personali che, indirettamente, arrecano vantaggi all'amministrazione comunale, nel
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conseguimento del pubblico interesse. Curerà con la massima scrupolosità l'assortimento dei
medicinali, compresi quelli da banco, per corrispondere sempre ad ogni tipo di richiesta che venisse
rivolta da parte del pubblico. Sarà suo compito evidenziare all'amministrazione comunale le
carenze, anche di tipo strutturale, per garantire sempre un livello ottimale del servizio.
Art. 15
La gestione contabile del servizio avverrà attraverso il bilancio comunale, nel quale, con
onere a carico del servizio finanziario, saranno iscritte annualmente apposite voci in entrata e in
uscita.
Art. 16
Delle strutture e apparecchiature mobili in dotazione, dei medicinali, dei prodotti sanitari e
parasanitari giacenti nella farmacia comunale, verrà stilato analitico inventario, alla fine di ogni anno
solare e nei casi in cui si proceda alla sostituzione del farmacista nella gestione del servizio.
L'inventario sarà eseguito, a carico dell'amministrazione comunale, dal personale dipendente di
volta in volta individuato, sotto la guida e la personale responsabilità del farmacista. Esso consisterà
nella ricognizione, per quantità e per qualità, di tutte le giacenze di medicinali, merci di altro tipo,
delle attrezzature in dotazione e nella loro esatta trascrizione sul libro degli inventari.
Art. 17
Il farmacista, prima di assumere la gestione del servizio, dovrà firmare, per accettazione,
apposito verbale, redatto in contraddittorio con l'amministrazione, di presa in carico di tutto quanto
forma oggetto del libro degli inventari. Egli sarà personalmente responsabile, nei confronti
dell'amministrazione comunale, della regolare e corretta conservazione e custodia di tutto il
materiale inventariato, ricevuto in consegna.
Art. 18
L'orario di apertura e di chiusura giornalieri, nonchè la giornata di riposo settimanale
saranno stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge n.
142/90 e l. r. 15. 5. 80, n. 29.
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Art. 19
Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rimanda al T.U. delle Leggi
Sanitarie, approvato con R.D. 24. 7. 1934, n. 1265 e sue successive modificazioni, alla legge 2. 4.
1968, n. 475, alla legge 8. 11. 1991 n. 362, alla L. R. 13. 5. 80, n. 29 e successive modificazioni
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