DEFINIZIONE DI PRODUTTORE INDIPENDENTE

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DEFINIZIONE DI PRODUTTORE INDIPENDENTE
Doc/it - Associazione dei Documentaristi Italiani, fornisce alcune note in vista di una
revisione dell’art. 44 Tusmar, fornendo a monte una definizione di Produttore
Indipendente.
DEFINIZIONE DI PRODUTTORE INDIPENDENTE
Premessa
1. Sin dal 1989 (la prima Direttiva UE sulle attività televisive) uno degli obiettivi
principali è stato proprio favorire la produzione indipendente, come mezzo per
favorire il pluralismo delle fonti culturali e di informazione e la costituzione di
piccole e medie imprese nel settore.
2. La definizione del produttore indipendente spetta ai singoli Stati Membri, ma già
la Direttiva del 1989 suggerisce taluni criteri interpretativi per il legislatore, criteri
che sono poi stati mantenuti ed implementati nelle direttive successive.
3. In primo luogo, la direttiva fissa un obiettivo: nel definire la figura del produttore
indipendente, ci dice nei considerando, gli Stati membri devono aver ben
chiaro che la definizione ha questi obiettivi specifici:
(1) Stimolare nuove fonti di produzione televisiva
(2) Stimolare la costituzione di piccole e medie imprese
(3) Offrire nuovi sbocchi per talenti creativi
4. La Direttiva prevede anche che gli Stati devono dare adeguato spazio alle
piccole e medie imprese di produzione.
5. Nel considerando n. 71 della Direttiva 13/10 la quale interviene in seguito, si
precisa che “nel definire i produttori indipendenti dalle emittenti gli Stati membri
dovrebbero tenere debitamente conto in particolare di criteri quali:
(1) la proprietà della società di produzione,
(2) il numero dei programmi forniti alla stessa emittente e
(3) la proprietà dei diritti derivati”.1
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Già nella Direttiva del 1997 n .36, al considerando 31, si dice che un criterio per la definizione di produttore
indipendente è la proprietà dei diritti di sfruttamento secondari. Sicché si nega lo status di produttore indipendente ai
produttori che rinuncino a gestire in proprio almeno una parte dei diritti di sfruttamento economico dei loro filmati e
li cedano in blocco alle emittenti. Obiettivo, è invece rendere possibile, per il produttore indipendente costruirsi un
catalogo di programmi i cui diritti di sfruttamento secondo possano essere venduti su altri mercati
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6. Internazionalizzazione delle opere televisive. E’ ormai ampiamente diffusa la
convinzione che gli interventi pubblici a sostegno della produzione audiovisiva
debbano avere come uno degli scopi principali l’esportazione del prodotto
italiano per i suoi effetti sulla bilancia dei pagamenti e sulla cultura del paese.
Tenuto conto delle premesse sopra riportate, Doc/it ritiene fondamentale che la
nuova formulazione dell’articolo 44, così come il nuovo assetto dell’audiovisivo
attualmente in discussione, inserisca nella definizione di Produttore Indipendente i
seguenti aspetti che dovrebbero avere applicazione cumulativa:
Proprietà della società di produzione:
 Ribadire quanto già affermato dal legislatore quando dice: il Produttore
Indipendente non deve essere controllato, partecipato o collegato a emittente
italiana e/o straniera. Particolarmente rilevante è mantenere l’esclusione delle
società collegate, che in Italia sarebbero facile strumento di integrazione
verticale tra broadcaster e produttori.
 Definire in modo più stringente i limiti di fatturato realizzato per un'unica
emittente: il Produttore Indipendente non deve aver avere più del 70% del
proprio fatturato degli ultimi 3 anni riferibile ad una sola emittente. Riteniamo
invece poco indicativo il calcolo basato sul numero delle opere realizzato per
la stessa Emittente visto che le differenze di costo -e quindi di “peso” sulla
quantità di fatturato di una azienda- può variare in modo significativo.
 Definire in modo più stringente qual è la percentuale minima dei diritti di
sfruttamento dell’opera che deve rimanere al Produttore Indipendente per
essere definito tale (diritti derivati o residuali dell’opera):
Doc/it ritiene che per essere davvero indipendente e svolgere un ruolo
imprenditoriale attivo, capace cioè di valorizzare il proprio lavoro, promuoverlo
e vederlo sul mercato italiano e soprattutto quello estero, il Produttore
Indipendente debba possedere almeno il 25% dell’intero pacchetto dei diritti di
sfruttamento dell’opera: solo così s’innescherà quel rapporto virtuoso che fa
crescere la capitalizzazione della società di produzione e con essa l’intero
comparto produttivo del paese.
In questa direzione il legislatore dovrebbe chiarire che ad esempio il 15% del
TAX CREDIT, già previsto dalla legge attuale, deve essere inteso come apporto
dato ad esclusivo beneficio del Produttore Indipendente e che quindi deve
corrispondere alla proprietà del 15% dei diritti sull’opera. Tale capitalizzazione
potrà e dovrà essere valorizzata in sede di bilancio dell’azienda. In questa
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direzione Doc/it chiede che anche gli eventuali contributi automatici e non (al
momento in discussione nella Legge Di Giorgi), così come i contributi delle Film
Commission, del MiBACT, e di MEDIA vengano tutti imputati come apporto del
produttore indipendente e vadano pertanto ad aumentare la sua quota diritti.
Teniamo anche a far presente che la legge britannica, che ha recepito in
pieno il valore propulsivo di riservare ampie quote diritti al produttore
indipendente, ha stabilito che, obbligatoriamente, dopo 5 anni tutti i diritti di
sfruttamento economico siano oggetto di una nuova contrattazione, in modo
tale che possano anche tornare al produttore indipendente.2
MODIFICHE DA APPORTARE ALL’ART. 44
In merito all’obbligo di trasmissione e finanziamento di opere audiovisive europee
stabilito dalla legge attuale, Doc/it ritiene:
1. che la formulazione legislativa attuale sia sostanzialmente adeguata, ma difetti
sul piano applicativo. In particolare Doc/it ritiene che qualora le quote non
vengano rispettate, chiede un più puntuale intervento di controllo dell’Agcom,
e soprattutto che la legge preveda per il Broadcaster inadempiente non solo il
pagamento della sanzione, ma anche l’obbligo di trasmettere e finanziare la
quota evasa nel corso dell’anno successivo.
2. Doc/it chiede che venga ridefinita in modo chiaro la tipologia di opere che la
legge considera eleggibili per entrare a far parte delle quote. Doc/it chiede
che venga definita una categoria di prodotti audiovisivi che comprenda Film
cinematografici e documentari cinematografici, fiction televisiva, documentari
e serie per la televisione, i così detti “corti”, i film di animazione e cartoni animati
superando una volta per tutte le definizioni di lungo, medio e corto metraggio.
Doc/It chiede soprattutto di sostituire l’attuale continuo riferimento alle “opere
cinematografiche prioritariamente destinate alla sala”. E’ di vitale importanza
destinare gli interventi pubblici alle opere ad utilità ripetuta che si basano su di
un reale lavoro autoriale, che posseggano le caratteristiche di prodotto
esportabile. In questo senso andrebbero esclusi ad esempio gli adattamenti,
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contractual obligations between a broadcaster and a producer which concern, directly or
indirectly, the making of programmes (but not in respect of the use made of them) and which are
capable of remaining in force for a period in excess of five years shall provide either side with the
right to terminate those obligations at intervals of not more than five years.
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anche se realizzati da produttori indipendenti italiani, di format ideati all’estero,
ma anche i TV Show, i giochi a premi ecc.
A questo fine proponiamo la definizione di opere “Scripted&Factual”.
3. Nell’ambito della sotto-quota attualmente riservata alle opere degli ultimi 5
anni Doc/it chiede quindi che la sotto-quota già prevista sia destinata ad
opere “Scripted&Factual” recenti italiane e chiede che sia esplicitamente
scritto che tale quota deve essere riservata a opere prodotte da produttori
indipendenti.
In riferimento all’obbligo di finanziamento di opere di produttori indipendenti, Doc/it
chiede:
1) che la quota riservata ai produttori indipendenti debba essere utilizzata per
finanziare i vari generi ad utilità ripetuta, tra cui deve essere chiaramente
nominato il documentario nelle sue varie forme e destinazioni. Troppo a lungo
tutta l’attenzione è stata riservata al cinema destinato alle sale escludendo
almeno in parte il genere documentario. Solo così verrà promossa la diversità di
generi e dunque la diversità culturale. (Il recente report fornito dalla DG
Cinema indica infatti che sul mercato italiano si assiste a una scarsissima varietà
di generi).
2) che la maggior parte della riserva sia destinata alle coproduzioni e preacquisti
prevedendo anche una parte dei fondi per lo sviluppo: unico modo per
favorire realmente la produzione di opere audiovisive.
3) Nell’ambito della sotto-quota attualmente riservata alle opere realizzate negli
ultimi 5 anni, Doc/it chiede che detta sotto-quota sia destinata ad opere
“Scripted&Factual” recenti italiane.
4) Modificare le fonti regolamentari in tema di deroghe e prevedere che esse non
possano essere accordate in relazione all’obbligo di investimento finanziario,
ma chiede che sia lasciata al Broadcaster la scelta della tipologia di prodotto
sul quale investire purché rientri all’interno di quelle che abbiamo definito opere
“Scripted&Factual”.
5) Prevedere che i servizi media audiovisivi a richiesta siano soggetti ai medesimi
obblighi imposti ai servizi lineari (dunque con un duplice obbligo di presenza in
catalogo/prominence e finanziamento delle opere europee di produzione
indipendente).
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6) Doc/it chiede inoltre che la legge oltre a definire il quadro generale dei
rapporti tra i Broadcaster e i Produttori Indipendenti, deleghi ad AGCOM la
scrittura di un codice di comportamento (sul modello del Britannico Television
Corporation Code of Practice for Commissioning Programmes from
Independent Producers) che fissi le regole e le procedure in materia di
acquisto, pre-acquisto, produzioni e coproduzioni di opere di produzione
indipendente. A tal fine AGCOM è tenuto a convocare i rappresentanti dei
Broadcaster pubblici e privati e i rappresentanti delle associazioni dei produttori
indipendenti, e a redigere, con il loro apporto, regolamenti specifici per
tipologia di Broadcaster. Tali codici di comportamento dovranno essere rivisti
con regolarità per essere adeguati alle novità e ai cambiamenti del mercato, e
comunque ogni volta che una delle parti lo ritenga necessario.
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