Circolare 2015 3 - Direttiva madre figlia clausola anti abuso

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Circolare 2015 3 - Direttiva madre figlia clausola anti abuso
Milano, 16 gennaio 2015
CIRCOLARE N. 3/2015
Una clausola anti-abuso nella direttiva madre-figlia
Il Consiglio dell’Unione europea nella sessione del 9 dicembre scorso del Consiglio
Ecofin (Economic and Financial Affairs Council) ha approvato l’introduzione di una
clausola generale anti-abuso nella direttiva c.d. madre-figlia (direttiva n. 90/435/CEE,
poi rifusa nella direttiva n. 2011/96/UE).
L’accordo del Consiglio Ecofin ha come scopo quello di prevenire l’evasione fiscale
aggressiva da parte dei gruppi societari.
La direttiva madre-figlia è stata, infatti, concepita per garantire la libertà di
stabilimento e favorire la circolazione dei capitali in ambito comunitario. La direttiva
impone, infatti, agli Stati membri, di evitare tanto la doppia imposizione economica che
giuridica nella tassazione dei dividendi comunitari. A tal fine, i meccanismi previsti dalla
direttiva, al ricorrere di una serie di condizioni oggettive e soggettive nella distribuzione
di dividendi da una società figlia ad una società madre comunitaria, sono la non
imposizione di ritenute sui dividendi “in uscita” (articolo 4 direttiva 2011/96/EU) e
l’esenzione dei dividendi in “entrata” o il riconoscimento di un credito di imposta
indiretto (articolo 5 direttiva 2011/96 EU).
La Commissione europea ha evidenziato in diversi casi come tali meccanismi siano stati
talvolta sfruttati per ottenere una situazione di doppia non imposizione.
L’introduzione di una clausola anti-abuso, quale regola de minimis, vuole prevenire tali
fenomeni di abuso assicurando, nel contempo, uniformità di applicazione in ambito
comunitario.
Il testo sui cui è stato raggiunto l’accordo in seno al Consiglio Ecofin del 9 dicembre 2014
prevede che il paragrafo 2 dell’articolo 1 della direttiva 2011/96/EU sia sostituito con
l’introduzione di 3 nuovi paragrafi.
In pratica secondo la formulazione dell’accordo, gli Stati membri non dovranno
concedere i benefici della direttiva agli accordi (arrangements) posti in essere con lo
scopo principale di ottenere vantaggi fiscali (for the main purpose or one of the main
purposes of obtaning a tax advantage) contrari allo scopo della direttiva (which defeats
the object or purpose of this Directive) e che non sono genuini (are not genuine) in quanto
non riflettono una valida realtà economica (are not put into place for valid commercial
reasons which reflect economic reality).
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Non sarà semplice valutare i possibili casi nei quali la nuova clausola anti abuso potrà
trovare una sua concreta applicazione (con i conseguenti problemi per le società figlie in
qualità di sostituto di imposta). La clausola in esame sembra comunque “ritagliata” per
quelle situazioni nei quali il vantaggio fiscale si cela nella diversa qualificazione di un
determinato strumento nella legislazione di due Stati membri differenti.
Gli Stati membri sono tenuti a recepire le modifiche in commento nella propria
normativa interna entro il 31 dicembre 2015.
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