notizie flash0315

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Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto
(tel. 041/5381829 - fax 041/920362 - e-mail: [email protected])
informa
MARZO 2015
NOTIZIE FLASH
Via libera al
“Milleproroghe”
pag.1
VIA LIBERA AL
“MILLEPROROGHE”
E’ stato approvato definitivamente dal Senato il 26
febbraio 2015, con 156 voti favorevoli, 78 contrari ed
un’astensione, il disegno di legge di conversione n. 1779
del decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014, recante
la proroga di termini previsti da disposizioni legislative,
(cosiddetto decreto “Milleproroghe”). Il testo
licenziato è identico a quello approvato nei giorni scorsi
dalla Camera. Il provvedimento è composto da 15
articoli e dispone:
Regime dei minimi. Confermato il ripristino del vecchio
regime per i contribuenti minimi, in vigore fino allo
scorso 31 dicembre 2014 e poi sostituito dal regime
forfettario al 15%. Le partite Iva al di sotto dei 30.000
euro che apriranno nel 2015 potranno optare per il
sistema impositivo precedente, con imposta fissa al 5%.
Tetto a 5 anni, con limite a 35 di età.
Autonomi e Gestione separata Inps. Vengono riscritte
le aliquote contributive per i lavoratori autonomi, titolari
di partita Iva e iscritti (segue a pag.2)
Ora
legale
Domenica
29 marzo
alle
ore
2,00
ritorna
l’ora
legale,
dovremo
portare
avanti di
un’ora le
lancette
dell’orolog
io. L’ora
solare
ritornerà
alle 3.00 di
domenica
25 ottobre
2015.
Regime dei minimi e
forfetario
pag.4
-Imu Terreni: mai dire
mai
-Fotovoltaico e
Dichiarazione di
consumo
pag.5
Le novità del modello
730/2015
pag.6
Scadenze
pag.20
1
(segue da pag.1) alla Gestione separata dell'Inps e che non risultino iscritti ad altre gestioni di
previdenza obbligatoria. Vengono bloccati gli aumenti sostanziosi e progressivi in programma,
che dovevano arrivare al 32% nel 2017. In particolare le aliquote sono così fissate: 27% nel
2015; 28% nel 2016 e 29% nel 2017.
Split payment e appalti. I fornitori che vincono appalti con la pubblica amministrazione
avranno diritto a un anticipo del 20%, e non più del 10%, per tutto il 2015. Obiettivo di questa
norma è quello di permettere ai fornitori di avere a disposizione della liquidità venuta meno con
l'introduzione dello split payment, norma che prevede che la pubblica amministrazione versi
l'Iva non più al fornitore ma direttamente all'Erario.
Accise sui carburanti. Viene sterilizzato l'aumento delle accise sui carburanti, che avrebbe
dovuto portare nel 2015 nelle casse dello Stato 671,1 milioni di euro e 17,8 milioni di euro nel
2016; parte degli introiti che deriveranno dalla voluntary disclosure serviranno a coprire i
mancati incassi.
Furto alcolici. Chi subisce un furto verrà esentato dall’accisa sugli alcolici. Resta possibile
rivalersi sul responsabile del reato. La prescrizione è valida fino alla fine del 2017.
Comunicazione Iva. Viene posticipata di un anno (quindi al momento della dichiarazione
relativa all'Iva dovuta per il 2016), la semplificazione prevista per la comunicazione annuale dei
dati Iva relative all'eliminazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva unificata e
della comunicazione dati Iva, introdotta dalla legge di stabilità per il 2015, legge 190/2014.
Proroga degli sfratti. E’ tornata la proroga degli sfratti per gli inquilini “disagiati”. Il giudice,
su richiesta, potrà sospendere l'esecuzione di uno sfratto fino a 120 giorni dall'entrata in vigore
della legge di conversione, per consentire il «passaggio da casa a casa».
Caf e assistenza fiscale. Viene posticipata di un anno l'applicazione dei requisiti minimi
richiesti ai Caf: si prescrive dunque che le condizioni relative al numero di dichiarazioni
trasmesse trovi applicazione anche per i Centri di assistenza fiscale già autorizzati al 13
dicembre 2014 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 175/2015), ma con riferimento
alle dichiarazioni trasmesse nel triennio 2016-2018.
Delibere TARI. E’ stata disposta la validità delle delibere regolamentari e tariffarie in materia
di TARI adottate dai Comuni entro il 30 novembre 2014. Si prevede inoltre che i Comuni che
non hanno deliberato in materia, procedano alla riscossione della TARI applicando le tariffe
vigenti per l’anno 2013.
Rientro dei cervelli. Fino al 2017, sono in vigore gli incentivi fiscali per il rientro di cervelli in
fuga: redditi di lavoro dipendente, d’impresa e autonomo concorrono alla formazione della base
imponibile ai fini dell’imposta sul reddito al 20% per le donne e al 30% per gli uomini.
Rateazione Equitalia. Si riaprono i termini per chiedere un piano di rate per i debiti con il
fisco. Chi è decaduto fino a fine 2014 può fare la richiesta entro il 31 luglio. Niente azioni
esecutive per chi accede a un nuovo piano.
Proroga Sistri. Prorogato di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2015, il periodo in cui
continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione
dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti,
antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI;
ciò al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei
formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l’applicazione delle altre
semplificazioni e le opportune modifiche normative. Le sanzioni per l'omissione dell'iscrizione
al Sistri e per il mancato versamento del contributo annuale scattano dal prossimo 1° aprile (la
proroga in questo caso è stata di due mesi) mentre le altre sono sospese per tutto il 2015.
Rientro dei capitali. Viene eliminato il raddoppio dei termini per emettere l'atto di
contestazione per le violazioni da monitoraggio fiscale nella procedura di voluntary disclosure
prevista dalla legge 186/2014, con riferimento ai Paesi black list che stipulano accordi con
l'Italia al fine di consentire un effettivo scambio di informazioni.
Libretto di caldaia. Viene differito al 31 dicembre 2015 il termine (segue a pag.3)
2
(segue da pag.2) per adempiere agli obblighi relativi all'integrazione del libretto di centrale
degli impianti termici civili. Si tratta degli obblighi previsti dall'articolo 284, comma 2, del
D.Lgs. 152/2006, (Codice dell'ambiente).
Impianti fotovoltaici. Gli impianti fotovoltaici iscritti nel registro del Gse e rientranti nel
quinto Conto energia, da realizzarsi in zone colpite da eventi calamitosi negli anni 2012 e 2013,
possono entrare in esercizio entro il 30 settembre 2015 senza perdere gli incentivi.
Proroga dell'adeguamento antincendio degli alberghi. Slitta dal 31 dicembre 2014 al 31
ottobre 2015 il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi
delle strutture ricettive turistico-alberghiere. Le strutture con oltre venticinque posti avranno più
tempo per attuare le misure di prevenzione e protezione previste dalla legge. La proroga è
riservata ai titolari di attività ammesse al piano straordinario biennale di adeguamento
antincendio, approvato con il DM 16 marzo 2012 e riservato alle strutture ricettive turistico alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell'interno del 9 aprile 1994. La proroga è stata ampliata nel corso dell'iter
parlamentare, il decreto legge, infatti, aveva fatto slittare il termine di adeguamento al 30 aprile
2015.
Edilizia scolastica. Slitta dal 30 aprile al 31 dicembre 2014 il termine ultimo entro il quale gli
enti locali dovevano affidare i lavori di messa in sicurezza o di riqualificazione dei loro edifici
scolastici per usufruire dei finanziamenti statali messi in campo dal Decreto del "Fare" (DL
69/2013). Si trattava di un contributo di 150 milioni distribuiti nelle varie regioni e messi a
disposizione per progetti urgenti e immediatamente cantierabili. Il mancato affidamento entro la
nuova scadenza del 31 dicembre 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Nei casi in cui
l'autorità giudiziaria abbia sospeso le graduatorie redatte dalle regioni e finalizzate
all'assegnazione delle risorse (è il caso ad esempio della Regione Puglia), il termine per
l'affidamento dei lavori viene ulteriormente prorogato. La scadenza non sarà più il 30 giugno
2014, ma il 28 febbraio 2015. Slitta dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine entro
cui i sindaci e i presidenti delle province, che operano in qualità di commissari governativi,
possono attuare poteri derogatori per l'attuazione degli interventi di riqualificazione e messa in
sicurezza di scuole. Novità, quest'ultima, inserita durante l'esame del disegno di legge di
conversione alla Camera.
Accertamenti dei Comuni. Per cercare di incentivare la partecipazione dei sindaci alla ricerca
degli evasori, facilitata dalla loro presenza capillare sul territorio, fino al 2017 viene
riconosciuto ai Comuni il 100% delle maggiori somme riscosse per effetto della loro azione di
contrasto all'evasione fiscale.
Centralizzazione delle procedure di appalto. Le nuove disposizioni che riguardano l'obbligo,
per i Comuni non capoluogo di provincia, di centralizzare le procedure per l'acquisto di lavori,
servizi e forniture attraverso forme di aggregazione, si applicheranno dal 1° settembre 2015.
Vengono unificate le scadenze fissate dal DL 90/2014 che aveva previsto come termine ultimo
per l'entrata in vigore della novità, il 1° gennaio 2015 per le acquisizioni di beni e servizi ed il
1° luglio 2015 per gli appalti di lavori. Il differimento non si applica alle procedure già avviate
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge Milleproroghe.
Giudici di pace. Spostato al prossimo 30 luglio 2015 il termine per la chiusura definitiva degli
uffici dei giudici di pace. Entro quella data, i Comuni potranno richiedere il mantenimento della
struttura. Slitta a fine anno il termine per completare l'unione dei Comuni.
Proroga esame avvocato: prevista la proroga di due anni della disciplina transitoria per
l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.
Processo telematico. Fissata al 1° luglio la data di avvio del processo amministrativo
telematico: a partire da quella data, tutti gli atti dei procedimenti davanti ai Tar e al Consiglio di
Stato (in Sicilia, al Consiglio di giustizia amministrativa) dovranno essere firmati digitalmente.
Ciò vale per tutti: giudici, ausiliari, personale amministrativo e parti in causa.
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REGIME DEI MINIMI E FORFETARIO
Il decreto “Milleproroghe” ha previsto la proroga del regime dei “minimi” per il 2015. Il
testo prevede che i possessori di partita Iva che guadagnano fino a 30.000 euro possano
scegliere per quest’anno, se optare per il nuovo regime forfetario con aliquota forfettaria al
15%, oppure per il precedente regime al 5%, ma in questo caso restano in vigore anche i
vecchi limiti (è possibile scegliere questo sistema per non più di 5 anni, e comunque non oltre i
35 anni d’età). Ciò consentirà alle persone fisiche in possesso della partita Iva, di poter scegliere
tra il nuovo regime forfetario con l’aliquota al 15% e soglie di ricavi/compensi da 15.000 a
40.000 euro, come previsto dalla legge di Stabilità 2015, oppure il vecchio regime dei minimi
con aliquota al 5% e soglie di ricavi/compensi di 30.000 ma con il limite fino a 5 anni o al
raggiungimento dei 35 anni d’età.
La coesistenza dei due regimi comportano diversi aspetti da chiarire e da considerare.
Bisogna vedere come segnalare alle Entrate la scelta, infatti per entrambi i regimi occorre
segnalare il regime di vantaggio nella dichiarazione di inizio attività. Al momento si ritiene che
debba prevalere il comportamento concludente del contribuente che sulle fatture emesse
decide se accedere al vecchio o al nuovo regime. Così la scelta è fatta in base alla dicitura
della fattura:
• articolo 1, comma 100, legge 244/2007 per i minimi al 5%,
• articolo 1, comma 58, legge 190/2014 per i nuovi forfettari al 15%.
Per quelli che hanno già fatturato e volessero scegliere diversamente, è consentito annullare le
fatture e riemetterle con il regime prescelto.
Bisogna tenere conto che nel regime forfettario il reddito da lavoro autonomo o impresa deve
essere superiore a quello da lavoro dipendente o assimilato. Pertanto un contribuente pensionato
che inizia una nuova attività difficilmente potrà beneficiare del regime forfettario, mentre in
quello dei minimi non esiste la necessità di eseguire tale confronto. Inoltre a complicare i
ragionamenti sulla convenienza vi è la regola comune secondo cui se i requisiti di accesso,
previsti nel momento in cui si inizia l’attività, non sono confermati a fine 2015, è solo dal
periodo d’imposta 2016 che il regime agevolato viene meno.
Esiste comunque un’ulteriore regola che potrebbe indirizzare la scelta verso il nuovo regime
forfettario: chi inizia un’attività e a consuntivo risulta aver incassato ricavi o compensi superiori
alla soglia prefissata esce dal regime dal periodo d’imposta successivo, ma nel caso dei minimi
occorre fare attenzione che il superamento della soglia non sia superiore del 50% rispetto al
tetto previsto, poiché in tal caso già dall’anno in corso verrebbe azzerato il regime agevolato,
con pesanti conseguenze sul fronte dell’Iva che occorrerebbe riaddebitare dall’origine.
La stessa conseguenza non si manifesta invece nel forfettario. Ad esempio, se un professionista
nei minimi incassa 60mila euro dovrà ricostruire la sua posizione fiscale come se già dal 2015
fosse un soggetto ordinario, mentre se si è scelto il regime forfettario si esce dal forfait solo dal
2016 quindi mantenendo inalterata la posizione fiscale nell’anno del superamento (cioè il 2015).
Valutazione diverse anche sul fronte delle imposta dovute, poiché sono diverse le modalità di
determinazione del reddito e dell’imposta sostitutiva. A prima vista potrebbe sembrare sempre
conveniente il regime dei minimi che prevede una sostitutiva del 5% rispetto al 15% del regime
forfettario, va però considerato, a favore di quest’ultimo regime, che vengono riconosciuti costi
forfettari mentre il minimo deve documentare gli effettivi costi sostenuti. Inoltre le nuove
attività nel regime forfettario hanno diritto all’abbattimento di un terzo del reddito per i primi
tre anni oltre alla possibilità, riservata a commercianti e artigiani, di fruire del regime
contributivo agevolato che prevede il pagamento dei contributi senza considerare il minimale
fisso, che in molti casi costituisce un notevole aggravio. (segue a pag.5)
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(segue da pag.4) Queste ultime agevolazioni non sono previste i minimi. Sul fronte Iva
l’esclusione dall’addebito dell’imposta (e il divieto di detrazione) e il versamento dell’Iva
acquisti per le operazioni interne soggette a reverse charge accomuna i due regimi. Qualche
differenza si registra sulle operazioni con soggetti esteri, soprattutto per gli acquisti di beni
intracomunitari. Per quanto riguarda i minimi la circolare 36/E/2010 ha affermato che si tratta
sempre di operazioni Intra che necessitano il versamento di Iva mentre per il forfettario gli
stessi acquisti, entro la soglia di 10mila euro annui, non sono considerate operazioni
intracomunitari
IMU TERRENI MAI DIRE MAI
Durante il passaggio al Senato del disegno di legge di conversione del DL n. 4/2015 sono stati
approvati alcuni emendamenti che intervengono nuovamente in materia IMU.
Coloro che, a causa della confusione generata dalla girandola di criteri scelti (prima quello
altimetrico, successivamente soppiantato da quello basato sui dati Istat) non hanno rispettato
la scadenza per il pagamento dell'IMU 2014 o hanno pagato meno del dovuto, sarà possibile
procedere al versamento fino al 31 marzo 2015, senza incappare in sanzioni e interessi.
Ricordiamo che la scadenza, originariamente prevista per il 16 dicembre, era stata dapprima
rinviata al 26 gennaio 2015 e, successivamente, al 10 febbraio 2015.
Un altro emendamento, invece, riconosce il diritto al rimborso, che verrà erogato dal Comune
per quel contribuente che abbia versato l'IMU sui terreni agricoli, ma poi è stato esentato
secondo le nuove norme della tassazione (D.L. n.4/2015).
Viene estesa dal 2014 al 2015 l'esenzione per le aree agro-silvo-montane a proprietà
collettiva. Si tratta di terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà
collettiva indivisibile e inusucapibile (non collocati in zone montane e di collina). L'esenzione,
riconosciuta dal D.L. n.4/2015 per il 2014, verrà quindi confermato anche per il 2015.
Un altro emendamento ha introdotto, a decorrere da quest'anno, una detrazione di 200 euro
per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali operanti in comuni collinari
svantaggiati, ossia quelli che erano esenti in base ai criteri stabiliti nella circolare n. 9 del 1993
e che invece ora sono considerati “non montani” dalla normativa vigente.
Riguardo i Comuni: entro il 30 settembre, il Mef, di concerto con il Governo provvederà a
verificare gli incassi effettivi, rispetto le stime sulla base delle quali è stato decurtato il fondo di
solidarietà comunale. Con successivo decreto ministeriale saranno stabilite le modalità per la
compensazione in favore dei Comuni che abbiano registrato un minor gettito rispetto a quello
preventivato. A tale scopo, è stato stanziato un fondo iniziale pari a 10 milioni di euro per
l'anno 2015. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera.
FOTOVOLTAICO E DICHIARAZIONE DI CONSUMO
Tutti i soggetti titolari di impianti fotovoltaici di potenza maggiore di 20 kWp sono obbligati a
presentare annualmente la dichiarazione di consumo secondo l'art. 53, commi 1 e 2, del
testo unico approvato con D.lgs. 26.10.1995, n. 504 e successive modifiche, relativa alla
produzione e immissione in rete di energia elettrica dell’anno solare precedente ed inviarla
telematicamente all'Agenzia delle Dogane di competenza entro il 31 marzo di ogni anno.
Il servizio telematico doganale rilascerà una ricevuta dell’avvenuta comunicazione che dovrà
essere trasmessa al Gse, entro il 30 aprile, pena la sospensione degli incentivi.
L'Agenzia delle Dogane potranno effettuare controlli per accertare la veridicità delle
dichiarazioni inviate.
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…LE NOVITA’ DEL 730/2015
Il modello 2015, porta con se una serie di novità dovute all’introduzione della Certificazione
Unica (che ha sostituito il CUD) e del “730 Precompilato” messo a disposizione dall’Agenzia
delle entrate a partire dal 15 aprile, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it ai lavoratori
dipendenti e ai pensionati che:
1. hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi dell’anno 2013 ed hanno ricevuto
la Certificazione Unica 2015 dal sostituto d’imposta con le informazioni relative ai
redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell’anno
2014;
2. hanno presentato il modello Unico Persone fisiche 2014 per l’anno 2013, pur avendo
i requisiti per presentare il modello 730 e sono in possesso della Certificazione
Unica 2015,
3. hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del Modello
Unico Persone fisiche 2014.
Dovrà essere il contribuente a richiedere il PIN di accesso, se vorrà accedere al sito
internet, per “vedere, accettare/modificare/integrare e trasmettere direttamente” il proprio
modello precompilato: online, per telefono chiamando al numero 848.800.444 e presso un
ufficio dell’Agenzia, presentando un documento di identità. Ai contribuenti, quindi non verrà
inviato/trasmesso nulla “a casa” (né un modello né il PIN).
Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite:
• il proprio sostituto che presta assistenza fiscale,
• un Caf o un professionista abilitato.
In questo caso deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega che
consente all’intermediario a cui viene rilasciata, l’acquisizione del 730 precompilato.
Presentazione diretta. Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o
integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche. Se, invece, alcuni dati del 730
precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o
integrare il modello 730. La dichiarazione precompilata si considera accettata (quindi senza
correzioni od integrazioni) anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono
sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della
residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale); (istruzioni 730 2015).
Inoltre, non sono considerate modifiche quelle apportate ai dati anagrafici del contribuente
e ai dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio. A seguito della trasmissione
della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del
contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione. Se dopo aver effettuato l’invio del 730
precompilato il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, le rettifiche devono
essere effettuate ordinariamente con 730 integrativo o modello Unico tramite un intermediario
(CAF).
Presentazione tramite Caf o professionista abilitato. In alternativa alla presentazione diretta,
il modello 730 precompilato può essere presentato a un Caf-dipendenti o a un professionista
abilitato, a cui occorre rilasciare delega per l’accesso al modello 730 precompilato oltre al 7301, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’IRPEF. Il
contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione che
dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione. I Caf o i professionisti
abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai
documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni (segue a pag.7)
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(segue da pag.6) d’imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di
acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia
una certificazione di correttezza dei dati).
Il contribuente anche se ha a disposizione il modello 730 precompilato, non è obbligato ad
utilizzarlo. Può infatti presentare, la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie. Deve
utilizzare obbligatoriamente i modelli ordinari (730/Unico), il contribuente:
• che non ha il modello 730 precompilato (ad esempio perché non è in possesso della
Certificazione Unica);
• che ha il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono
essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio redditi d’impresa), non può
utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione
utilizzando il modello Unico.
Il 730 precompilato o ordinario, deve essere presentato entro il 7 luglio.
Controlli. Se il 730 precompilato è presentato direttamente tramite il sito internet
dell’Agenzia senza effettuare modifiche:
• non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili
(interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali) che sono già presenti
precaricati nella dichiarazione precompilata (comunicati da Banche, Assicurazioni ed
enti previdenziali);
• non sarà effettuato il controllo preventivo in caso di rimborsi d’imposta superiori a
4.000,00 euro.
L’Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione
necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste
agevolazioni. Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al
professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o
del professionista, anche sugli oneri comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e
agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali.
Sanzioni. Se il 730 precompilato è presentato direttamente dal contribuente tramite il sito
internet, in caso di errore, l’Agenzia delle Entrate chiederà al contribuente la maggiore
imposta, gli interessi e la sanzione.
Se il 730 precompilato viene presentato tramite il Caf o al professionista abilitato, in caso
di errore, l’Agenzia delle Entrate chiederà esclusivamente al Caf o professionista abilitato
di pagare quanto avrebbe dovuto il contribuente in termine di maggiore imposta, interessi
e sanzioni.
Se entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa, il Caf o il
professionista:
• trasmette una dichiarazione rettificativa sottoscritta dal contribuente oppure,
• trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica (questo nel caso il
contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione),
la somma dovuta dal Caf o dal professionista è pari all’importo della sola sanzione, mentre
la maggiore imposta e gli interessi saranno a carico del contribuente.
Frontespizio e Stato civile. Da quest’anno, con l’introduzione della dichiarazione
precompilata, nel frontespizio non va più indicato lo stato civile del contribuente (ad
esempio coniugato). Sono ancora presenti le caselle relative a “Tutelato/a e Minore” da
utilizzare nel caso di presentazione della dichiarazione da soggetto diverso dal contribuente,
vale a dire per conto di persona incapace o di soggetto minore di età (ad esempio il genitore per
il figlio minorenne).
Frontespizio e Addizionale Regionale. A partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate
quest’anno (periodo di imposta 2014), ai fini della Addizionale IRPEF, la Regione
competente è individuata dal domicilio fiscale alla data del 1° gennaio. (segue a pag.8)
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(segue da pag.7) Pertanto, dal 2014, l’addizionale regionale (al pari di quanto già avviene
per l’addizionale comunale IRPEF), sarà determinata con riferimento al domicilio fiscale al
1° gennaio 2014. A seguito di tale modifica, nei modelli dichiarativi sono presenti due soli,
righi il terzo (centrale) è stato eliminato perché non più necessario. Anche per il 2014 la
Regione Veneto ha previsto l’applicazione dell’addizionale regionale IRPEF nella misura
minima dello 0,9% in favore di:
• soggetti disabili, con reddito imponibile ai fini delle addizionali per il 2014, non
superiore a 45.000 euro;
• soggetti con un familiare disabile fiscalmente a carico, con reddito imponibile ai fini
delle addizionali per il 2014, non superiore ad 45.000 euro.
Nel caso il soggetto disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti, l’aliquota dello 0,9% si
applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia
superiore a45.000 euro. Se il contribuente ricade nelle casistiche sopra citate, è necessario
barrare la casella “Casi particolari add.le regionale”.
Quadro “Familiare a carico”. Da quest’anno, per aver diritto alle relative detrazioni d’imposta
è necessario indicare obbligatoriamente il codice fiscale anche per i figli a carico residenti
all’estero. Quindi, occorre richiederlo (se non lo si possiede) presso gli Uffici dell’Agenzia
delle entrate. Per questo è stata eliminata la casella “Numero figli residenti all’estero a carico
del contribuente” presente lo scorso anno, che consentiva al contribuente di indicare il numero
dei figli residenti all’estero per i quali non era stato possibile indicare il codice fiscale.
Quadro dei terreni e IMU. Dall’anno 2012, nel caso di terreni non affittati, l’IMU sostituisce
l’IRPEF e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad
essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Per i terreni affittati, invece, risultano
dovute sia l’IMU che l’IRPEF. Restano assoggettati ad IRPEF, anche se non affittati, i terreni
per i quali è prevista l’esenzione dall’IMU. Per il 2014 sono esenti dall’IMU:
- i terreni agricoli posti nei Comuni individuati nell’elenco dei comuni italiani predisposto
dall’ISTAT, rappresentati:
• alla colonna “Comuni montani”:
- sigla “T” Comuni totalmente montani,
- sigla “P” Comuni parzialmente montani, solo se posseduti e condotti da CD e
IAP iscritti nella previdenza agricola,
• colonna “Altitudine del centro (metri)
o Comuni con altitudine pari o superiore a 601 metri.
o Comuni con altitudine compresa fra 281 e 600 metri se posseduti e condotti da
contribuenti con qualifica di CD e IAP iscritti alla previdenza agricola.
- i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
in usucapibile, anche se non ricadono in zone montane o di collina.
I casi di esenzione vanno evidenziati nella casella “Imu non dovuta” (colonna 9), indicando il
corrispondente codice numerico. In tali casi, sul reddito dominicale del terreno sono dovute
l’IRPEF e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato.
Dal 2013 e fino al 2015, il reddito dominicale e agrario dei terreni, oltre alla normale
rivalutazione rispettivamente del 80% e 70%, subisce un’ulteriore rivalutazione del 15%.
L’ulteriore rivalutazione si applica nella misura del 5% (anziché del 15%), nel caso di terreni
agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola. In tal caso, dovrà essere
barrata la colonna 10 “Coltivatore diretto o IAP” al fine di consentire l’applicazione ai fini del
calcolo, dell’agevolazione. Per il calcolo dell’acconto 2015 si applicherà l’ulteriore
rivalutazione nella misura del 30% (oppure del 10% per coltivatori diretti e IAP) prevista
dal comma 4 dell’art.7 del DL n.91/2014.
Terreni agricoli e IMU. Il DM 28 novembre 2014, prevedeva, (segue a pag.9)
8
(segue da pag.8) per l’individuazione dei terreni esenti IMU, la suddivisione altimetrica dei
Comuni individuati nella colonna “Altitudine del centro (metri)” presente nell’“Elenco comuni
italiani” messo a disposizione dall’ISTAT:
• Comuni con altitudine pari o superiore a 601 metri: i terreni agricoli da chiunque
posseduti sono esenti da IMU;
• Comuni con altitudine compresa fra 281 e 600 metri: i terreni agricoli ricadenti in tali
Comuni sono esenti IMU solo se posseduti e condotti da contribuenti con qualifica di
CD e IAP iscritti alla previdenza agricola;
• Comuni con altitudine da zero fino a 280 metri: i terreni agricoli da chiunque
posseduti sono soggetti a IMU.
Successivamente il DL n.4/2015 ha introdotto nuovi e diversi criteri, che pur rifacendosi al
medesimo “Elenco comuni italiani” elaborato dall’ISTAT, la colonna di riferimento è quella dei
“Comuni montani”:
• Comuni totalmente montani identificati dalla sigla “T” (almeno l’80% del territorio
comunale è posto sopra i 600 metri di altitudine), i terreni agricoli (anche non coltivati)
sono esenti da IMU;
• Comuni parzialmente montani identificati dalla sigla “P”, i terreni agricoli (anche non
coltivati) sono esenti IMU solo se posseduti e condotti da coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola,
• Comuni non montano, identificati dalla sigla “NM”, i terreni agricoli da chiunque
posseduti sono soggetti ad IMU.
Sia il DM 28/11/2014 sia il DL n.4/2015, hanno esteso l’esenzione prevista per i CD e IAP
iscritti alla previdenza agricola, anche nel caso in cui tali soggetti concedono in affitto o in
comodato il terreno agricolo ad altri CD e IAP iscritti alla previdenza agricola. Tale casistica
agevolativa è stata confermata dal chiarimento dato il 3 febbraio 2015 con la risoluzione
n.2/DF.
IMU 2014. Relativamente al solo anno 2014, il DL n.4/2015 ha previsto che non è dovuta
l’IMU per quei terreni agricoli che risultavano esenti in virtù del DM 28/11/2014 e che
successivamente, per effetto dei “nuovi” criteri stabiliti dal DL n.4/2015 risultassero imponibili
IMU. Quindi, per l’anno d’imposta 2014, i terreni agricoli esenti IMU sono quelli posti in:
• Comuni totalmente montani sigla “T”;
• Comuni parzialmente montani sigla “P”, solo se posseduti e condotti da CD e IAP
iscritti nella previdenza agricola,
• Comuni con altitudine pari o superiore a 601 metri.
• Comuni con altitudine compresa fra 281 e 600 metri se posseduti e condotti da
contribuenti con qualifica di CD e IAP iscritti alla previdenza agricola.
Per l’IMU 2015 il riferimento per l’individuazione dei terreni agricoli esenti IMU è
esclusivamente il DL n.4/2015. Rimangono esenti IMU anche i terreni a immutabile
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile;
mentre dal 2015 tali terreni non sono più esenti IMU. Il comma 692 dell’art.1 della legge di
Stabilità 2015, relativamente ai terreni agricoli “montani”, ha confermato che l’imposta dovuta
va determinata applicando l’aliquota deliberata dal Comune e che in mancanza della previsione
di una specifica aliquota va utilizzata quella ordinaria pari al 7,6‰. Inoltre, l’art.1 comma 669
della Legge n. 147/2013 ha espressamente esonerato i terreni agricoli dalla TASI.
Terreni non coltivati. L’art. 7, comma 3, D.L. n. 91/2014 ha abrogato l’agevolazione prevista
dall’art. 31, comma 1, TUIR, che permetteva la riduzione del 70% del reddito dominicale e
l’esclusione dall’IRPEF del reddito agrario, in caso di mancata coltivazione del fondo per
un’intera annata agraria per cause non dipendenti dalla tecnica agraria. Da quest’anno
quindi, non è più possibile ridurre il reddito dominicale al 30% ed escludere dalla tassazione
IRPEF il reddito agrario. Di conseguenza, nel Mod. 730/2015 (segue a pag.10)
9
(segue da pag.9) tra i codici da indicare a colonna 7 “Casi particolari ”, non troveremo più i
codici 1 (che identificava la citata agevolazione abrogata), e 5 (in caso di terreno non coltivato
fosse dato in affitto a “giovani agricoltori”).
Quadro dei fabbricati. Come lo scorso anno, anche quest’anno, l’IMU sostituisce l’IRPEF e
le relative addizionali dovute, con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi
quelli concessi in comodato d’uso gratuito. A partire dal periodo d’imposta 2014, l’art. 4,
comma 8, D.Lgs. n. 175/2014, ha soppresso l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi
l’importo dell’IMU dovuta per l’anno precedente. Per questo, nel quadro dei fabbricati non
è più presente la colonna dell’”IMU dovuta”.
Dallo scorso anno, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati (codici utilizzo: “2”,
“9”, “10” e “15”) situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad
abitazione principale, anche se assoggettati all’IMU, concorrono ugualmente alla formazione
della base imponibile dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50%.
Quadro dei fabbricati e Cedolare secca. Dal 2013, la misura dell’aliquota della “Cedolare
secca”, prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi
tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei
Comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri Comuni ad alta tensione
abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice utilizzo “8” o “12”) è ridotta al
15% (anziché al 19%), l’art. 9, comma 1 del DL n. 47/2014, ha ridotto ulteriormente
l’aliquota della Cedolare al 10% per il periodo 2014-2017, quindi già dalla dichiarazione da
presentare quest’anno (730/2015) si applicherà, per tale tipologia, l’aliquota del 10%.
L’aliquota ridotta, si applica anche ai contratti con canone concordato stipulati per soddisfare
esigenze abitative di studenti universitari, ai sensi dell’art. 5, comma 2, Legge n. 431/1998.
In sede di conversione del DL n. 47/2014, è stata confermata anche l’estensione della
possibilità di optare per il regime della cedolare secca, per i contratti di locazione di unità
abitative stipulati con cooperative edilizie per la locazione o con enti senza scopo di lucro
purchè:
• sublocate dagli enti di cui sopra a studenti universitari
• e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all’aggiornamento ISTAT del canone
di locazione o assegnazione.
Inoltre, il medesimo DL n.47/2014, ha esteso la possibilità di fruire dell’aliquota agevolata
del 10% anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei Comuni per i
quali è stato deliberato lo stato di emergenza “nei cinque anni precedenti” il 28 maggio
2014 (data di entrata in vigore della Legge di conversione) a seguito del verificarsi degli
eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225/1992 (vale a dire
calamità naturali, catastrofi o altri eventi classificati di intensità ed estensione tale, da dover
essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari), a prescindere dal requisito della alta
tensione abitativa. In questo caso, nella sezione II del quadro B, va barrata la nuova
casella di colonna 9 “Stato di emergenza”.
Coloro che nel 2014 (o nell’anno precedente) hanno optato per la “Cedolare secca” devono
barrare la colonna 11 (con codice utilizzo: “3”, “4”, “8”, “11”, “12” e “14”), per indicare
l’assoggettamento del canone di locazione all’imposta sostitutiva del 10 o 21% e ciò
obbliga alla compilazione della Sezione II del quadro B “Dati relativi ai contratti di
locazione o di comodato” nel quale vanno riportati gli estremi di registrazione del contratto di
locazione. La colonna “Contratti non sup. 30 gg” va barrata nei casi in cui il contratto di
locazione non sia stato registrato in quanto di durata non superiore a 30 giorni complessivi
nell’anno (senza compilare gli altri campi della Sezione II).
Agevolazione Sospensione Sfratti. L’art. 4, comma 8, D.L. n. 150/2013 (c.d. Decreto
“Milleproroghe”), ha disposto la proroga al 31/12/2014 dei termini di sospensione delle
procedure di sfratto. In questo caso, se l’immobile, è locato a soggetti che si trovano in
particolari condizioni di disagio, ed è intervenuta la sospensione (segue a pag.11)
10
(segue da pag.10) della procedura esecutiva di sfratto (Legge 8 febbraio 2007, n. 9), per il
proprietario, è previsto l’esclusione dal reddito imponibile del fabbricato, della quota di
reddito relativa al periodo per il quale ha operato la sospensione della procedura esecutiva di
sfratto. L’agevolazione riguarda gli immobili adibiti ad uso di abitazione:
• situati nei Comuni capoluoghi di provincia, nei Comuni con essi confinanti con
popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei Comuni ad alta densità abitativa (delibera
CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003),
• e locati a soggetti con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000
euro che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico oppure che
siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni, malati terminali
oppure portatori di handicap con invalidità superiore al 66%,
• se non posseggono altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella Regione di
residenza.
Per indicare l’utilizzo dell’agevolazione, in corrispondenza della Colonna 7 (Casi
particolari), occorre esporre il codice “6”. Per il calcolo dell’acconto 2015, non si deve
tener conto dell’agevolazione prevista per la sospensione della procedura esecutiva di sfratto.
Quadro C e nuove” Detrazioni Redditi da Lavoro. Il comma 127 dell’art.1 della Legge di
Stabilità 2014 ha aumentato le detrazioni IRPEF per redditi da lavoro dipendente e alcuni
assimilati, escludendo i pensionati, e ha riformulato l’art. 13 del TUIR:
• per i redditi non superiori a 8.000 euro la detrazione IRPEF passa da 1.840 a 1.880
euro;
• per i redditi tra gli 8.000 e i 28.000 euro cambiano le regole per il calcolo della
detrazione, bisogna aggiungere a 978 euro il risultato del prodotto tra 902 e l’importo
corrispondente al rapporto tra 28.000, diminuito del reddito complessivo, e 20.000
(formula: 978 + 902 x (28.000 – reddito complessivo) / 20.000);
• per redditi compresi tra i 28.000 ed i 55.000 euro, la detrazione è pari a 978 euro la
formula è 978 x (55.000 – reddito complessivo) / 27.000.
Le detrazioni IRPEF previste dalla Legge di Stabilità 2014 riguardano sia i lavoratori
dipendenti che alcuni redditi assimilati:
• i compensi dei soci lavoratori delle cooperative;
• le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente
per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
• le borse di studio e gli assegni di formazione professionale;
• i compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inclusi i
contratti di lavoro “a progetto”;
• le remunerazioni dei sacerdoti;
• le prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare; i compensi
percepiti dai lavoratori socialmente utili.
Quadro C e Detassazione dei Premi di produttività. Il DPCM 19 febbraio 2014 ha prorogato
per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2014 il regime di detassazione dei contratti di
produttività (art. 5 del Dl 185/2008) in base al quale il lavoratore dipendente può optare per
l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% in luogo dell’IRPEF e relative addizionali,
sui redditi percepiti per incrementi di produttività. La proroga si applica ai lavoratori
dipendenti del settore privato (con esclusione dei titolari di redditi di lavoro assimilato a
quello di lavoro dipendente e i dipendenti delle amministrazioni pubbliche), che abbiano
percepito nel 2013 redditi di lavoro dipendente, di ammontare non superiore a 40.000
euro lordi.
L’imposta sostitutiva si applicata entro il limite di 3.000 euro complessivi (lo scorso anno era
2.500). La parte eccedente il limite, concorre a formare il reddito complessivo ed è
assoggettata a tassazione con l’applicazione delle aliquote ordinarie. (segue a pag.12)
11
(segue da pag.11) Il lavoratore può, tramite comunicazione scritta chiedere al datore di lavoro,
la non applicazione dell’imposta sostitutiva (se ad esempio, l’imposta sostitutiva è meno
conveniente di quella ordinaria, in presenza di oneri la cui deduzione o detrazione sarebbe
impedita dal meccanismo di imposizione sostitutiva).
In sede di dichiarazione dei redditi, il dipendente potrà modificare le scelte precedentemente
fatte:
• cumulando al reddito complessivo, i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati
assoggettati a imposta sostitutiva pur non avendone diritto;
• assoggettando a tassazione ordinaria, se lo ritiene più conveniente, i redditi già
assoggettati ad imposta sostitutiva;
• assoggettando ad imposta sostitutiva i redditi previsti, anche se non è stato fatto dal
sostituto d’imposta se ne ricorrono i presupposti.
Da quest’anno, è obbligatoria l’indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per
incremento della produttività. Tale informazione consente la corretta determinazione del
“Bonus Irpef 80 euro” di cui al rigo C14. Pertanto, il rigo va sempre compilato in presenza
di una Certificazione Unica 2015 nella quale risulti compilato uno dei punti da 201 a 205.
BONUS Irpef 80 euro. Dal 2014 è riconosciuto un credito, denominato “bonus 80 euro”, ai
titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta è di
ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Il bonus, introdotto dal DL
n.66/2014 è stato “stabilizzato” con l’introduzione del comma 1-bis all’art.13 del TUIR con la
legge di Stabilità 2015. Il credito spetta ai titolari:
• di reddito di lavoro dipendente ex art. 49, TUIR, con esclusione dei redditi da
pensione;
• di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. a),
b), c), c-bis), d), h-bis) e l), TUIR. L’agevolazione spetta anche ai collaboratori
coordinati e continuativi, ai collaboratori a progetto e ai lavoratori socialmente utili.
Il credito non spetta:
• ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non è sostituto d’imposta (ad
esempio, colf, badanti ecc.);
• ai c.d. “incapienti”, cioè a coloro per i quali la detrazione da lavoro dipendente azzera
l’imposta.
Il credito è riconosciuto qualora l’IRPEF lorda calcolata sul reddito da lavoro dipendente e/o
assimilato, risulti superiore rispetto alla sola detrazione per reddito di lavoro dipendente
ed assimilato ex art. 13, comma 1, TUIR. Per l’anno 2014, l’importo del credito è di 640 euro
per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del
predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito
complessivo pari a 26.000 euro. Il credito è riconosciuto dal sostituto d’imposta (datore di
lavoro/committente) che lo ripartisce tra le retribuzioni erogate successivamente al 24 maggio
2014 (data di entrata in vigore del Decreto), a partire dalla prima retribuzione utile ed è
rapportato al periodo di lavoro, considerando il numero di giorni di lavoro nell’anno. Il credito
non concorre alla formazione del reddito. Chi presta l’assistenza fiscale, ricalcola
l’ammontare del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e lo indica nel
prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo
delle imposte. Quindi:
• se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, il bonus, chi presta l’assistenza
fiscale riconosce l’ammontare spettante nel 730/2015;
• se dal calcolo effettuato da chi presta l’assistenza fiscale il bonus risulta, in tutto o in
parte, non spettante, l’ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei
presupposti previsti (ad esempio perché il reddito complessivo è superiore a 26.000
euro), viene recuperato con il 730/2015; (segue a pag.13)
12
(segue da pag.12)
• se il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio 2014, oppure se il
datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, il credito spettante
viene riconosciuto nel 730/2015.
Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus è presente
nel Quadro C della dichiarazione, la specifica sezione V rigo C14, dove esporre l’erogazione
o meno del bonus. Inoltre, come già evidenziato, tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3 o 4
nella colonna 1 dei righi da C1 a C3) devono compilare il rigo C4 relativa alle “Somme per
incremento della produttività”. Ai fini della determinazione del reddito complessivo non si
computa la riduzione della base imponibile prevista per i ricercatori che rientrano in Italia
per cui, ai fini dell’attribuzione del bonus, il reddito sarà considerato per intero.
Quadro D Redditi diversi Righi da D3 a D5. Alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi (ad
esempio i compensi per attività di lavoro autonomo occasionali) da indicare nel quadro D
possono essere ricavati dalla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d’imposta. Il
nuovo modello che ha sostituito il “vecchio” CUD infatti, deve essere utilizzato per certificare
anche:
• i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53, TUIR,
• i redditi diversi ex art. 67, comma 1, TUIR (ad esempio, reddito di lavoro autonomo
occasionale) le provvigioni inerenti i rapporti di commissione, di agenzia, di
mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari,
• le provvigioni derivanti dalla vendita a domicilio, di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 114/1998,
assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta.
• l’indennità a favore di atleti di associazioni sportive dilettantistiche o ai compensi
spettanti ai collaboratori di carattere amministrativo gestionale di
società/associazioni sportive dilettantistiche,
A tale motivo è presente una specifica sezione, dove viene indicata (punto 1) la “Causale” di
pagamento, che permette d’identificare la tipologia e quindi attraverso una tabella di raccordo,
individuare esattamente in quale rigo del Quadro D andare ad esporre il reddito “diverso”
esposto nella Certificazione Unica 2015 – Lavoro autonomo.
Terreni e fabbricati situati all’estero, dallo scorso anno vengono identificati nell’apposita
casella, dal consueto codice “5” o dal codice “8 redditi degli immobili situati all’estero non
locati per i quali è dovuta l’IVIE e fabbricati adibiti ad abitazione principale”.
La distinzione è necessaria perché il DL n.201/2011 ha previsto l’esenzione da IRPEF sul
reddito fondiario dell’abitazione principale e relative pertinenze nonché per gli immobili non
locati se assoggettati all’IVIE.
Quadro E Oneri detraibili. Quest’anno, le detrazioni contraddistinte dai codici:
• “41 Erogazioni liberali a favore delle Onlus” per importo non superiore a 2.065,00
euro annui,
• “42 Erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici” per importi compresi
fra 30 e 30.000 euro annui,
la percentuale di detraibilità passa dal 24% al 26%.
Dal 2013, il DL n.102/2013 ha disposto la riduzione da 1.291,14 a 630 euro, del limite
massimo detraibile: dei premi assicurativi relativi a polizze vita e infortuni (stipulate fino
al 31/12/2000) e a quelli di morte, invalidità permanente e non autosufficienza (stipulate dal
1/1/2001).
A decorrere dal periodo d’imposta 2014 (modello 730/2015), il D.L. n. 102/2013 ha previsto
un’ulteriore modifica stabilendo che:
• la riduzione del limite di detrazione a 530 euro (anziché 630), dei premi versati per
assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o l’invalidità permanente,
• l’incremento del limite di detrazione a 1.291,14 euro (anziché 630), limitatamente ai
premi assicurativi aventi oggetto “il rischio di non autosufficienza”. (segue a pag.14)
13
(segue da pag.13) A motivo di tale differenziazione, nella Sezione I sono presenti due codici:
• “36” per i “Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni” (limite 530
euro),
• “37” Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza” (limite 1.291,14
euro).
Oneri deducibili e Assicurazione veicoli. Nella Sezione II del quadro degli Oneri deducibili,
il rigo E 21 dei “Contributi previdenziali ed assistenziali”, che lo scorso anno era diviso in
due colonne, è tornato ad avere un’unica colonna. E’ stata eliminata infatti, la possibilità di
portare in deduzione i contributi SSN versati per RC Veicoli.
Oneri deducibili Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione. L’art.21
del DL n.133/2014 (convertito in legge n.164/2014), prevede una deduzione dal reddito
complessivo riservata alle persone fisiche non esercenti attività commerciali (privati) per
l’acquisto o costruzione di unità immobiliari abitative effettuati dall’1/1/2014 al
31/12/2017, destinate alla locazione. L’agevolazione riguarda:
• l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione,
invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative
edilizie;
• l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di
ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo (ex art. 3,
comma 1, lett. c) e d), DPR n. 380/2001), cedute da imprese di ristrutturazione
immobiliare e da cooperative edilizie;
• per prestazioni di servizi, dipendenti da un contratto d’appalto per la costruzione di
unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal
contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti
edificatori.
Per fruire dell’agevolazione, l’immobile:
• deve essere a destinazione residenziale “non di lusso” (sono agevolati gli immobili di
categoria catastale A, ad eccezione di A/1, A/8 e A/9);
• non deve essere localizzato nelle zone omogenee classificate E di cui al DM n.
n.1444/1968, ossia non si tratti di costruzione in parti del territorio destinate ad usi
agricoli;
• deve conseguire prestazioni energetiche di classe A o B nazionale ovvero in base alla
relativa normativa regionale;
• deve essere destinato, entro 6 mesi dall’acquisto, alla locazione per almeno 8 anni e
purché tale periodo abbia carattere continuativo, la deduzione non viene meno se, per
motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso
del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro 1 anno dalla data della
risoluzione del precedente contratto.
Rispetto alla locazione, è inoltre necessario che:
• non sussistano rapporti di parentela entro il 1° grado tra locatore e locatario;
• il canone di locazione non sia superiore a quello definito dalla convenzione-tipo (ex
art. 18, DPR n. 380/2001), stipulata al fine del rilascio della licenza a costruire
relativamente agli interventi di edilizia abitativa convenzionata;
• ovvero, al minore importo tra:
- i contratti a “canone concordato” tra le organizzazioni della proprietà edilizia
e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative (ex art. 2, comma 3,
Legge n. 431/98), e
- i contratti a “canone speciale” (ex art. 3, comma 114, Legge n. 350/2003), per
i quali lo stesso non deve superare il 5% del valore convenzionale
dell’alloggio locato. (segue a pag.15)
14
(segue a pag.14) La deduzione è pari:
• al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita,
nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle
unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute
per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, attestate dall’impresa
che esegue i lavori.
• Il limite massimo complessivo di spesa è pari a 300.000 euro, anche nel caso di
acquisto o costruzione di più immobili.
È possibile fruire della deduzione anche in caso di acquisto/realizzazione di più unità
immobiliari da destinare alla locazione, fermo restando il limite di spesa massimo (300.000
euro). La deduzione è ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a partire dall’anno nel
quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre
agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. E’ prevista la
conservazione della deduzione, anche in caso di cessione in usufrutto dell’immobile
agevolato, “anche contestualmente all’atto di acquisto e anche prima della scadenza del
periodo minimo di locazione” a soggetti giuridici pubblici o privati che operino da almeno 10
anni nel settore degli alloggi sociali; purché sia mantenuto il vincolo alla locazione e il
corrispettivo dell’usufrutto, calcolato su base annua, non ecceda le soglie massime dei canoni
determinati in base ai criteri in precedenza illustrati.
Con un apposito decreto, saranno definite le ulteriori disposizioni attuative dell’agevolazione.
I dati sono esposti nella Sezione II al Rigo 32 con tre colonne in cui inserire rispettivamente:
• “Data stipula locazione”,
• “Spesa acquisto/costruzione”,
• “Interessi passivi sui mutui”.
Ristrutturazioni edilizie detrazione del 50%-65%. La legge di Stabilità 2015, ha prorogato
l’aliquota pari al 50% fino al 31/12/2015 per la detrazione IRPEF per gli interventi di
recupero edilizio delle abitazioni, con il tetto massimo agevolabile pari ad € 96.000 (il
Decreto n. 63/2013 la tale aliquota fino al 31/12/2014 per poi scendere nel 2015 al 36%).
La proroga riguarda anche la detrazione per acquirenti o assegnatari di un’unità
immobiliari facenti parte di edifici complessivamente sottoposti a restauro, risanamento
conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione/ristrutturazione o
da cooperative edilizie, pari al 50% sul 25% del corrispettivo pagato per l’acquisto
dell’immobile risultante dall’atto pubblico di vendita o di assegnazione, a condizione che la
vendita o l’assegnazione dell’immobile sia effettuata entro 6 mesi dal termine dei lavori di
ristrutturazione.
Per questa fattispecie, la legge di Stabilità 2015, ha inoltre previsto dal 1/1/2015 che (ai fini
dell’accesso all’agevolazione), la vendita o l’assegnazione dell’immobile possa essere
effettuata nel termine più ampio di 18 mesi (anziché 6 mesi) dal termine dei lavori di
ristrutturazione.
La legge di Stabilità 2015, ha prorogato l’aliquota pari al 65% fino al 31/12/2015 per la
detrazione Irpef per le spese relative agli interventi finalizzati all’adozione di misure
antisismiche, ex art. 16–bis, comma 1, lett. i), TUIR, sostenute dal 4/8/2013 su edifici
ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ex OPCM 20/3/2003, n. 3274,
riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ed attività produttive. La detrazione
spetta per le spese sostenute fino ad un ammontare complessivo agevolabile pari a € 96.000
per unità immobiliare.
Spese per Ristrutturazione edilizia-Risparmio energetico e “Condominio Minimo”. In
presenza di un “condominio minimo”, ossia di un edificio composto da un numero non
superiore a 8 condomini, per il quale non sussiste in particolare l’obbligo di nominare
l’amministratore, per fruire delle detrazioni (36-50-55-65%), come chiarito dall’Agenzia delle
Entrate nella Circolare n. 11/E del 21/5/2014, i condomini devono: (segue a pag.16)
15
(segue da pag.15)
• richiedere il codice fiscale del condominio ed effettuare gli adempimenti previsti a nome
dello stesso,
• i documenti giustificativi delle spese relative alle parti comuni dovranno essere intestati
al condominio.
Riguardo ai pagamenti, nel bonifico, oltre al codice fiscale del condominio, va indicato anche
quello del condomino che effettua il pagamento. La stessa Agenzia specifica che il pagamento
può essere effettuato indifferentemente sul c/c di uno dei condomini, o su un c/c appositamente
istituito.
Ritenuta all’8%. L’art. 25, comma 1, DL n. 78/2010 ha previsto, l’applicazione, sui bonifici
bancari/postali effettuati dai contribuenti in relazione a spese per le quali l’ordinante intende
beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio/risparmio
energetico, di una ritenuta d’acconto del 4%. Dal 1/1/2015 il comma 657 della legge di Stabilità
2015, ha disposto il raddoppio (dal 4% all’8%) della misura della ritenuta operata dalle
banche/Poste. L’applicazione della ritenuta è condizione indispensabile per fruire delle predette
detrazioni.
Detrazione per l’arredo. La legge di Stabilità 2015, ha prorogato la detrazione relativa al
“Bonus arredi” fino al 31/12/2015, mantenendo inalterati i limiti e le condizioni.
Quindi, nella Sezione III C del modello, prevista per l’indicazione del “Bonus Arredi”
(introdotta dal D.L. n. 63/2013), è possibile portare in detrazione al 50%, e nel limite
massimo di 10.000 euro, le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 per
l’acquisto di mobili, Grandi elettrodomestici dotati di etichetta energetica: di classe A o
superiore per i forni e di classe A+ o superiore per gli altri, finalizzato all’arredo
dell’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia (il venir meno dei requisiti
previsti per la detrazione per ristrutturazione edilizia determina l’automatica decadenza anche
della detrazione per acquisto mobili e grandi elettrodomestici).
Detrazione Irpef del 55%- 65% per interventi di risparmio energetico. La legge di Stabilità
2015, ha prorogato l’aliquota pari al 65% fino al 31/12/2015 per la detrazione Irpef per gli
interventi di riqualificazione energetica degli edifici, (il Decreto n.63/2013 la prevedeva fino
al 31/12/2014 per poi scendere nel 2015 al 50%).
La proroga al 31/12/2015 vale anche per le spese relative ad interventi su parti comuni dei
condomini per i quali l’aliquota al 65% sarebbe scaduta il 30/6/2015. L’art.14 del DL n.
63/2013 ha ampliato gli interventi di riqualificazione energetica che danno diritto alla
detrazione nella misura del 65% anche per le spese, purché “documentate e rimaste a carico del
contribuente”, sostenute per l’acquisto e posa in opera di:
• schermature solari ex Allegato M, D.Lgs. n. 311/2006 sostenute nel periodo 1/1/2015 –
31/12/2015, nel limite di detrazione massima pari a 60.000 euro;
• climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili, sostenute nel periodo 1/1/2015 – 31/12/2015, nel limite di
detrazione massima pari a 30.000 euro.
Dal 1° gennaio 2009 la detrazione, inoltre, non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti
dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali. Pertanto, il contribuente deve
scegliere se beneficiare della detrazione o fruire dei contributi comunitari, regionali o locali.
55% e Continuazione lavori. L’art.12 del “Decreto Semplificazioni”, ha abrogato la norma a
decorrere dal 13/12/2014, che prevedeva l’obbligo per i contribuenti che hanno iniziato e
sostenuto spese per gli interventi per il risparmio energetico nel 2014 e non li ha ancora
terminati di trasmettere entro il 30 marzo l’apposita comunicazione (mod.IRE) all’Agenzia
delle Entrate. Pertanto, non sarà più necessario, in caso di lavori che non sono terminati nel
2014 ma proseguono anche nel 2015, inviare il modello IRE.
Detrazione per gli inquilini di alloggi sociali. Per gli inquilini con affitti relativi all’abitazione
principale, sono previste una serie di detrazioni che variano a seconda (segue a pag.17)
16
(segue da pag.16) della tipologia e età dell’affittuario. L’art.7 comma 1-2 del DL n.47/2014
(c.d. Piano Casa) ha previsto nuovi incentivi fiscali in favore della locazione di alloggi sociali.
La misura opera attraverso la detassazione dei canoni percepiti dalle imprese locatrici e la
detassazione in favore del conduttore, in misura variabile rapportata alla sua situazione
reddituale. In particolare:
-a favore dell'impresa che concede in locazione alloggi sociali di nuova costruzione o oggetto
di recupero edilizio, viene prevista la detassazione IRPEF/IRES e IRAP, in misura pari al
40%, del reddito derivante dai canoni di locazione dei medesimi alloggi, fino a 10 anni dalla
costruzione o dall'intervento di recupero;
-a favore dell’inquilino che può avvalersi di una detrazione IRPEF commisurata al reddito
complessivo imponibile se adibisce l'alloggio sociale a propria ''abitazione principale''.
In particolare, per il triennio 2014-2016, gli inquilini di alloggi sociali hanno diritto ad una
detrazione IRPEF pari a:
• 900 euro, per redditi inferiori a 15.493,71 euro,
• 450 euro, per redditi compresi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro,
con possibilità di riportare nei periodi di imposta successivi la detrazione inutilizzata in caso di
IRPEF "incapiente", cioè inferiore alla stessa detrazione spettante.
Anche alla luce delle nuove disposizioni, resta comunque ferma la disciplina, relativa alle
detrazioni IRPEF per i canoni di locazione, prevista dall'art. 16 D.P.R. 917/1986 - TUIR, in
attesa anche di chiarimenti sul coordinamento delle normative. Per questo nel modello 730 di
quest’anno, al Rigo E71 “Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale”, è previsto il
nuovo codice “4” da indicare a Colonna 1 (Tipologia).
Detrazione per affitto terreni agricoli. L’art.7 del DL n.91/2014, riconosce una nuova e
specifica detrazione da far valere ai fini dell’IRPEF pari al 19%, per i coltivatori diretti e
degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché di età
inferiore ai 35 anni, per le spese sostenute per il pagamento dei canoni d’affitto dei terreni
agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori).
La detrazione spetta entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un
massimo di 1.200 euro annui (importo massimo del canone annuo da indicare nel rigo E82:
6.318,00 euro). Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.
Il beneficio è subordinato, in qualsiasi caso, al rispetto della regola “de minimis” di cui al
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18/12/2013.
L’importo del canone va indicato nel Rigo E82 “Detrazione per l’affitto di terreni agricoli ai
giovani” della Sezione VI del modello 730/2015. Se la detrazione risulta superiore all’imposta
lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a
particolari tipologie di reddito, chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla
quota della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta.
Credito d’imposta per la cultura. Il DL n. 83/2014, c.d. “Decreto Cult-Turismo”, prevede uno
specifico credito d’imposta usufruibile dai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
sostegno della cultura e dello spettacolo. Il credito d’imposta in esame è riconosciuto per le
erogazioni liberali in denaro (sono escluse dall’agevolazione le erogazioni in natura)
finalizzate:
• ad interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, anche
qualora l’erogazione sia destinata a soggetti concessionari / affidatari dei beni oggetto di
tali interventi;
• al sostegno degli istituti e dei luoghi analoghi della cultura di appartenenza pubblica
(musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali ex art.
101, D.Lgs. n. 42/2004);
• alla realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle
fondazioni lirico-sinfoniche o di enti/istituzioni pubbliche che, senza fini di lucro,
svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. (segue a pag.18)
17
(segue da pag.17) Il credito d’imposta è determinato in misura percentuale sulle erogazioni
liberali effettuate, pari al:
• 65% delle erogazioni effettuate nel 2014 e 2015;
• 50% delle erogazioni effettuare nel 2016.
Il credito d’imposta spetta nei limiti del 15% del reddito imponibile ed è utilizzabile in 3 quote
annuali di pari importo. Il versamento dell’erogazione va effettuato esclusivamente tramite:
una banca, ufficio postale e sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate,
assegni bancari e circolari.
Per usufruire del credito è necessario indicare gli importi delle erogazioni liberali nel nuovo
Rigo G9 della Sezione VII “Credito d’imposta per erogazioni cultura” presente nel 730/2015.
Controlli sui rimborsi superiori a 4.000 euro. Dallo scorso anno, la Legge di Stabilità 2014,
ha previsto che l’Agenzia delle Entrate, al fine di contrastare l’erogazione di indebiti
rimborsi d’importo complessivo superiore a 4.000 euro, effettui dei controlli preventivi,
anche documentali. I controlli preventivi sono effettuati qualora il rimborso sia
complessivamente maggiore ad 4.000 euro per effetto di:
• detrazioni per familiari a carico e/o
• eccedenze d'imposta riportate da precedenti dichiarazioni.
I controlli saranno effettuati entro sei mesi dalla scadenza dei termini per la trasmissione
telematica della dichiarazione, quindi entro il 7 gennaio 2016 (oppure entro sei mesi dalla data
della trasmissione dello stesso modello, se questa è successiva alla scadenza del 7 luglio).
Il rimborso è erogato direttamente dall’Agenzia sia ai contribuenti a credito senza sostituto
d’imposta, sia ai contribuenti con sostituto d’imposta e credito superiore a 4.000 euro.
Nel prospetto di Liquidazione Mod. 730-3, gli esiti contabili saranno indicati nel rigo 164
denominato “Importo che sarà rimborsato dall’Agenzia delle Entrate (dipendenti senza
sostituto e casi particolari)”; ma in quest’ultimo caso (credito superiore a 4.000 euro), nel rigo
164 dovrà essere barrata l’apposita casella e, a colonna 2, riportato l’importo del rimborso.
Mod.730 e Contribuenti senza sostituto. A decorrere dall’anno 2014, l’art. 51-bis, D.L. n.
69/2013, consente ai soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e di pensione (art.49 del
TUIR) e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. a), c),
c-bis), d), g) con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l),
TUIR), anche se privi di sostituto d'imposta, di utilizzare il Mod. 730 sia in presenza di un
credito che di un debito d’imposta. A tal fine, nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che
effettuerà il conguaglio” è presente la specifica casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”
che deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:
• nel 2014 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
• non ha un sostituto d’imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio;
• presenta il Mod. 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un
professionista abilitato.
Nel caso di 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta:
• se emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale (CAF o professionista):
- trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate o;
- in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di
pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente, che
effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici
postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi
online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. Le somme da
versare con F24 saranno esposte nel rigo 162 del 730-3, colonne 1 e 2 mentre la
specifica delle singole imposte sarà evidenziato nei righi da 231 a 245.
• se emerge un credito, il rimborso è eseguito (segue a pag. 19)
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(segue da pag.18) direttamente dall’Amministrazione finanziaria. L’importo del rimborso
che verrà eseguito dall’Amministrazione finanziaria è esposto nel rigo 164 del 730-3
denominato “Importo che sarà rimborsato dall’Agenzia delle Entrate (dipendenti senza
sostituto e casi particolari)”;
Inoltre, nel caso di emersione di un credito:
• se il contribuente ha comunicato all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto
corrente bancario o postale (codice IBAN) attraverso l’apposito modello reperibile sul
sito dell’Agenzia, il rimborso viene accreditato direttamente su quel conto (la
richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione
ovvero per chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale
Fisconline) oppure presentando il suddetto modello, presso qualsiasi ufficio
dell’Agenzia delle Entrate che provvederà ad acquisire le coordinate del conto corrente
intestato al contribuente.
• Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con
metodi diversi a seconda della somma da riscuotere:
- per importi inferiori a 1.000 euro (comprensivi di interessi), il contribuente
riceve un invito a presentarsi presso un qualsiasi ufficio postale dove potrà
riscuotere il rimborso in contanti,
- per importi pari o superiori a 1.000 euro, il rimborso viene eseguito con
l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia.
Utilizzo dell’F24 in caso di versamento. L’art. 11, DL n. 66/2014, al fine di ridurre il costo
dalla gestione cartacea dei modd. F24 e di aumentare i controlli sulle compensazioni, ha
previsto a decorrere dall’1 ottobre 2014, specifiche “limitazioni” (che riguardano anche i
privati), alle modalità di presentazione dei modd. F24, differenziate a seconda che gli stessi
risultino:
• “a zero”: se per effetto di compensazioni l’F24 presenta un saldo a zero, va presentato
esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
(Entratel/Fisconline); non può essere presentato in forma cartacea o tramite i servizi
telematici di banche e Poste (servizio di remote/home banking).
• “a debito con compensazioni”: se per effetto di compensazioni l’F24 presenta un saldo
“a debito” va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle
Entrate (Entratel/Fisconline) o tramite i servizi telematici di banche e Poste (servizio di
remote/home banking). Non può essere presentato in forma cartacea.
• “a debito senza compensazioni d’importo superiore a 1.000 euro”: se l’F24 presenta
un saldo a debito superiore a 1.000 euro (senza compensazioni) si applicano le stesse
modalità di invio previste per il mod. F24 a debito con compensazioni (esclusivamente
tramite Entratel/Fisconline o tramite i servizi di remote/home banking).
• “a debito senza compensazioni d’importo pari o inferiore a 1.000 euro”: se l’F24
presenta un saldo a debito pari o inferiore a 1.000 euro (senza compensazioni), può
essere
presentato
con
le
ordinarie
modalità
telematiche
(Entratel/Fisconline/remote/home banking), ma nonché anche in formato cartaceo.
Per il contribuente è ancora possibile utilizzare il modello cartaceo nel caso di “F24
predeterminato” cioè modello F24 emesso da un ente (Inps, Comune ecc.) del tutto compilato
ed il versamento è effettuato senza modifiche al contenuto.
8-5-2 x mille. Da quest’anno è prevista una scheda unica per effettuare le scelte dell’8, 5 e 2
per mille dell’Irpef. Se la dichiarazione è presentata in forma congiunta le schede con le scelte
sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del
coniuge che esprime la scelta.
2xmille ai Partiti. Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della
quota del 2xmille della propria IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel
riquadro presente sulla scheda, (segue a pag. 20)
19
(segue da pag. 19) indicando nell’apposita casella il codice del partito prescelto. La scelta
deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari. L’elenco con i
codici relativi ai partiti verrà reso noto successivamente. L’opzione è stata resa possibile
dal decreto n. 149/2013, c.d. di “abolizione del finanziamento pubblico ai partiti”, che ha
disposto, in realtà, una riduzione progressiva dei trasferimenti statali fino al 2017,
introducendo, in parallelo, la modalità di contribuzione volontaria, in vigore però da subito.
La soppressione sarà totale, al termine di tre anni di regime transitorio. Nel 2014 infatti, i
finanziamenti pubblici verranno ridotti del 25%, nel 2015 del 50% e nel 2016 del 75%.
Scadenziario di MARZO
9 marzo
Certificazione Unica 2015: termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei
sostituti d’imposta della Certificazione Unica 2015 relativa:
-ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
-ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Nella Comunicazione va inoltre specificato l’indirizzo e-mail che l’Agenzia dovrà utilizzare per
la trasmissione dei modd. 730-4 relativi alla liquidazione dei modd. 730/2015 (tale
informazione interessa i soggetti che non hanno già inviato l’indirizzo nel 2014 e coloro che
devono variare dati già comunicati.
20
16 marzo
Fatturazione differita: termine ultimo per l’emissione e registrazione delle fatture differite
relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto
emesso nel mese di gennaio.
Iva Mensile: scade oggi il versamento dell’Iva relativa al mese di febbraio per i contribuenti
con contabilità Iva mensile al netto dell’acconto versato.
Pagamento dell’Accisa: versamento dell’accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al
consumo nel mese di febbraio.
Dichiarazione d’intento: Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle
dichiarazioni d'intento ricevute:
-per le quali sono state emesse “per la prima volta” fatture senza IVA registrate per il quarto
trimestre 2014 (soggetti trimestrali);
-per le quali sono state emesse “per la prima volta” fatture senza IVA registrate per il mese di
febbraio (soggetti mensili).
Tale termine va inteso quale “termine ultimo” e pertanto la comunicazione può essere inviata
anche in un momento antecedente ancorché nel mese / trimestre non sia stata emessa alcuna
fattura connessa con le dichiarazioni d’intento ricevute.
Irpef sostituti d’imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di
gennaio sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni
occasionali e coordinate e continuative.
Contributi Inps Gestione separata: scade il termine di versamento del contributo del 23,5%,
30,72% sui compensi corrisposti nel mese di dicembre a Co.Co.Co., lavoratori a progetto,
collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali
(compenso superiore a 5.000 euro).
Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi
al mese precedente e presentazione della relativa denuncia delle retribuzioni corrisposte
(modello DM 10/2).
Autoliquidazione Inail: versamento in un’unica soluzione o come 1° rata del premio Inail
dovuto dai datori di lavoro, relativo al saldo 2014 ed all’acconto 2015, risultante da
autoliquidazione.
Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti
mensilmente da parte dei pescatori autonomi.
Contributi Inps per operai agricoli: scade il termine di versamento per operai a tempo
determinato e indeterminato e per compartecipanti individuali relativi al 3° trimestre 2013 da
parte dei datori di lavoro agricolo.
21
25 marzo
Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli
impiegati agricoli.
Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della
denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).
Elenchi Intra-cee (contribuenti mensili): presentazione degli elenchi intrastat delle cessioni
e/o acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati nel mese precedente.
31 marzo
Contratti di locazione: entro oggi dev’essere effettuato il versamento dell’imposta di registro
sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/3/2015.
Denuncia annuale modello GLA: è questo il termine di presentazione del modello cartaceo
GLA relativo ai dati riepilogativi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative avute nel
corso del 2014
Modello DM10/2: termine per invio telematico all’Inps del modello DM10/2 (denuncia delle
retribuzioni corrisposte).
Enti associativi modello EAS: termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate del
modello EAS per comunicare la variazione dei dati rilevanti ai fini fiscali indicati nella
precedente dichiarazione (EAS). Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli
non variati. Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già
comunicate all’Agenzia delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10.
Elenchi Black-list mensili: invio telematico del modello di Comunicazione mensile degli
elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a
euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black-list".
Mensilizzazione dei flussi retributivi individuali: scade oggi il termine per l’invio telematico
del modello E-MENS relativo al mese di febbraio.
Dichiarazione annuale di consumo: termine per l’invio all’Agenzia delle Dogane della
dichiarazione di consumo per i titolari di impianti fotovoltaici di potenza maggiore di 20 kWp.
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