Bonus per chi vive in affitto
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Bonus per chi vive in affitto
Bonus per chi vive in affitto di Gisella Melendez * Pubblicato sul del 26 marzo 2008 Buone notizie in arrivo per chi vive in una casa in affitto. La finanziaria 2008 ha infatti previsto un bonus per la locazione dell’abitazione principale ai contribuenti titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati o da pensione non superiori a determinati limiti. In particolare, il bonus si sostanzia in una detrazione d’imposta che ammonta a euro: 300 per i redditi fino a 15.493,71 euro; 150 per i redditi compresi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro. Resta in vigore, per i titolari di contratti di locazione stipulati o rinnovati sulla base di accordi stabiliti fra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, la detrazione di euro: 991,60 per i redditi fino a 15.493,71 €; 495,80 per i redditi compresi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro. Un trattamento speciale continua poi ad essere riservato ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro (purchè sia in una regione diversa dalla propria o disti almeno 100 km dalla residenza precedente), che limitatamente ai primi tre anni si vedranno riconosciuta una detrazione pari a euro: 991,60 per i redditi fino a 15.493,71 €; 495,80 per i redditi compresi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro. La seconda importante novità è quella che riguarda i giovani tra i 20 ed i 30 anni con redditi fino a 15.493,71 euro che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale (purché sia diversa da quella dei genitori). Per loro, infatti, la finanziaria ha previsto una detrazione pari a euro 991,60 per tre anni. I bonus non sono tra loro cumulabili ed il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole. La finanziaria prevede la possibilità di beneficiare delle nuove agevolazioni anche per l’anno 2007. Le modalità di fruizione del bonus sono state definite nel decreto attuativo firmato l’11 febbraio scorso dal ministro dell’Economia e delle Finanze. Il decreto dispone che, per l’anno 2007, la detrazione venga evidenziata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per l’anno d’imposta 2008, invece, la detrazione viene riconosciuta, su richiesta del contribuente, dai sostituti d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio fino a capienza delle ritenute disponibili. Gli importi non attribuiti agli aventi diritto per insufficienza delle ritenute complessive saranno indicati dai sostituti d’imposta nel CUD per consentirne il recupero in sede di dichiarazione dei redditi. Nella domanda il contribuente deve dichiarare gli estremi di registrazione del contratto di affitto, il possesso dei requisiti relativi alla tipologia ed all’ammontare del reddito, il numero di mesi per i quali l’immobile è stato adibito ad abitazione principale ed infine l’assenza di redditi diversi da quelli da lavoro dipendente e assimilati o da pensione. Qualora il bonus risulti superiore all’imposta lorda – diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni previste per i redditi da lavoro dipendente e assimilati o da pensione – il contribuente ha diritto ad un credito che può scegliere di utilizzare in compensazione nell’anno o portare in diminuzione dell’Irpef relativa all’anno successivo o in ultimo chiedere a rimborso. *Funzionario dell’Area di Staff della Direzione Regionale della Sicilia - Agenzia delle Entrate I lettori possono rivolgere quesiti e segnalare eventuali criticità riscontrate presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate utilizzando i seguenti recapiti: Direzione Regionale della Sicilia Area di Staff , via K. Roentgen n. 3 -90146 Palermo – tel. 091/6803552 - fax 091/6803535 - [email protected] Dirigente Relazioni Esterne dott. Vito Vascellaro [email protected]