IVA e prestazioni sociali: al vaglio della Commissione UE l

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IVA e prestazioni sociali: al vaglio della Commissione UE l
Aliquota
ridotta
IVA e prestazioni sociali:
al vaglio della Commissione UE
l’aliquota al 4%
di Marco Peirolo
L’approfondimento
Nell’ambito del progetto EU Pilot, la Commissione europea ha posto all’Italia la questione
di compatibilità con il diritto comunitario dell’aliquota IVA ridotta del 4% per le prestazioni
sociali rese dalle cooperative e loro consorzi
nei confronti dei soggetti svantaggiati sia direttamente, sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
La richiesta di informazioni inoltrata all’Italia è
volta a verificare l’eventuale violazione dell’art.
110 della direttiva n. 2006/112/CE, tenuto
conto che le aliquote IVA inferiori al 5% possono essere mantenute all’interno dei singoli ordinamenti nazionali solo se già applicabili alle
operazioni effettuate al 1° gennaio 1991 e che
l’applicazione dell’aliquota al 4%, in Italia, è
entrata in vigore il 18 dicembre 1991.
La questione resta tuttora attuale, in quanto l’aliquota del 4% è stata sì abrogata dalla legge di
Stabilità 2013, ma con effetto soltanto dal 2014.
Riferimenti
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,
comma 488 e 489
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A,
parte II, n. 41-bis
Direttiva 28 novembre 2006, n.
2006/112/CE, artt. 97 e 110
La struttura delle aliquote IVA
nella normativa comunitaria
Sul piano comunitario, la disciplina delle aliquo-
te IVA è contenuta nel Titolo VIII della direttiva
28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, di recasting
della direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE
(cd. VI direttiva CEE), abrogata con effetto dal
1° gennaio 2007 (cfr. Tavola n. 1).
Carattere temporale
La disciplina comunitaria identifica, innanzi
tutto, il carattere temporale del meccanismo di
applicazione dell’aliquota; più precisamente,
l’art. 93 della direttiva n. 2006/112/CE stabilisce la regola generale secondo cui “l’aliquota
applicabile alle operazioni imponibili è quella
in vigore nel momento in cui si verifica il fatto
generatore dell’imposta”.
Anche in caso di variazione di aliquota, resta
fermo il suddetto principio generale, in base al
quale l’aliquota da applicare alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi è quella vigente
al momento dell’effettuazione dell’operazione.
Aliquota ridotte
Ai sensi dell’art. 97 della direttiva n.
2006/112/CE, fino al 31 dicembre 2015, l’aliquota IVA normale non può essere inferiore al
15%.
Dopo tale data, il Consiglio europeo fisserà il
livello dell’aliquota normale da applicare.
Il successivo art. 98 stabilisce che gli Stati
membri sono autorizzati ad “applicare una o
Marco Peirolo - Dottore commercialista in Torino, Gruppo di
Studio - Eutekne
n. 5/2013
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Aliquota
ridotta
due aliquote ridotte” (par. 1) con riferimento
“unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell’allegato III” (par. 2), per le quali “gli Stati membri possono far ricorso alla nomenclatura combinata per delimitare con precisione la categoria in questione” (par. 3).
L’art. 99, par. 1, pone un ulteriore limite alla disciplina delle aliquote ridotte, secondo cui queste “sono fissate ad una percentuale della base
imponibile che non può essere inferiore al
5%”.
La giurisprudenza comunitaria ha confermato
che la determinazione e la definizione delle
operazioni che possono fruire di un’aliquota
ridotta in base alle disposizioni della VI direttiva (ora direttiva n. 2006/112/CE) rientrano
nella competenza degli Stati membri1.
In ogni caso, discende dal citato art. 98 che “le
aliquote IVA ridotte possono essere applicate
unicamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi indicate nell’allegato H”, ora allegato III alla direttiva n. 2006/112/CE2 (cfr.
Tavola n. 2).
Secondo la Corte UE, “un’applicazione selettiva [limitata cioè a talune operazioni riconduci-
bili alle categorie indicate nell’allegato H, ora
allegato III] dell’aliquota ridotta non può essere esclusa, sempreché non implichi alcun rischio di distorsione della concorrenza”3.
Infatti, “l’introduzione e il mantenimento di
aliquote IVA ridotte inferiori all’aliquota normale (…) sono ammissibili solamente qualora
non violino il principio di neutralità fiscale
inerente al sistema comune dell’IVA, il quale
osta a che merci o prestazioni di servizi analoghe, che si trovano quindi in concorrenza le
une con le altre, siano trattate in maniera diversa sotto il profilo dell’IVA”4.
Tale principio è anche espresso dal settimo
“considerando” alla direttiva n. 2006/112/CE,
secondo cui “il sistema comune d’IVA dovrebbe portare, anche se le aliquote e le esenzioni
non sono completamente armonizzate, ad una
neutralità dell’imposta ai fini della concorrenza
nel senso che, nel territorio di ciascuno Stato
Note:
1 Cfr. Corte di Giustizia, 11 ottobre 2001, causa C-267/99.
2 Cfr. Corte di Giustizia, 3 aprile 2008, causa C-442/05.
3 Cfr. Corte di Giustizia, 3 aprile 2008, causa C-442/05, cit.
4 Cfr. Corte di Giustizia UE 3 aprile 2008, causa C-442/05, cit.;
Id., 23 ottobre 2003, causa C-109/02; Id., 11 ottobre 2001,
causa C-267/99, cit. e Id., 3 maggio 2001, causa C-481/98.
Tavola n. 1 - Aliquote IVA (direttiva n. 2006/112/CE, Titolo VIII)
Capo 1
(Applicazione delle aliquote)
Capo 2
(Struttura e livello delle aliquote)
Artt. 93 - 95
Sezione 1
(Aliquota normale)
Artt. 96 - 97
Sezione 2
(Aliquote ridotte)
Artt. 98 - 101
Sezione 3
(Disposizioni speciali)
Artt. 102 - 105
Capo 3
(Disposizioni transitorie per determinati servizi ad alta
intensità di lavoro)
Artt. 106 - 108
Capo 4
(Disposizioni speciali applicabili fino all’introduzione
del regimedefinitivo)
Artt. 109 - 122
Capo 5
(Disposizioni transitorie)
Artt. 123 - 130
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n. 5/2013
Aliquota
ridotta
membro, sui beni e sui servizi di uno stesso tipo gravi
lo stesso carico fiscale, a
prescindere dalla lunghezza
del circuito di produzione
e di distribuzione”.
alla prima fase del procedimento a norma del citato
Ratio delle aliquote ridotte
art. 258 del T.F.U.E.
Secondo la Corte UE, un’applicazione selettiva
Questo approccio sostituidell’aliquota ridotta, limitata cioè a talune operasce la precedente prassi orzioni, non può essere esclusa, sempreché non
dinaria della Commissione
implichi alcun rischio di distorsione della condi inviare lettere amminicorrenza.
Il progetto EU Pilot
strative all’uopo.
Infatti, l’introduzione e il mantenimento di aliquoTuttavia, quando per motidella Commissione
te IVA ridotte inferiori all’aliquota normale sono
vi di urgenza o per altri
europea
ammissibili solamente qualora non violino il
Nel 2007, la Commissione
interessi prevalenti è necesprincipio di neutralità fiscale inerente al sistema
europea ha adottato una
sario avviare immediatacomune dell’IVA, il quale osta a che merci o precomunicazione dal titolo
mente il procedimento
stazioni di servizi analoghe, che si trovano quindi
“Un’Europa dei risultati d’infrazione a norma delin concorrenza le une con le altre, siano trattate
in maniera diversa sotto il profilo dell’IVA.
applicazione del dir itto
l’art. 258 del T.F.U.E., pos5
Il
sistema
comune
dell’IVA
dovrebbe
portare,
ancomunitario” , nella quale
sono essere autorizzate deche se le aliquote e le esenzioni non sono comsugger iva di avviare un
roghe ed è possibile avviapletamente
armonizzate,
ad
una
neutralità
d’improgetto, basato su un rapre detto procedimento
posta
ai
fini
della
concorrenza
nel
senso
che,
nel
porto di partenariato tra la
senza previi contatti attraterritorio di ciascun Stato membro, sui beni e
Commissione stessa e gli
verso EU Pilot.
sui servizi di uno stesso tipo gravi lo stesso
Stati membri, per assicuraIn questi casi eccezionali,
carico fiscale, a prescindere dalla lunghezza
re la corretta applicazione
la Commissione può reagidel circuito di produzione e di distribuzione.
del diritto dell’Unione eure immediatamente alla
ropea, fornire risposte più
presunta infrazione di uno
rapide ai cittadini e alle imprese nonché solu- Stato membro, sollecitandolo a conformarsi al
zioni ai problemi e accelerare la gestione dei diritto dell’Unione europea.
procedimenti in corso.
Il sistema gestisce richieste di informazioni e
Nell’aprile 2008, è stato ideato a tal fine il pro- denunce presentate dai cittadini e dalle impregetto EU Pilot, avviato con la partecipazione su se, nonché casi avviati d’ufficio.
base volontaria di 15 Stati membri.
Questi ultimi comprendono questioni poste
Come si evince dalla seconda relazione di valu- dalla Commissione per le petizioni del Parlatazione del progetto6, quest’ultimo rappresenta mento europeo o, con lettera, da parte di un
il principale strumento attraverso il quale la membro del Parlamento europeo, alla ComCommissione comunica con gli Stati membri missione.
partecipanti in merito alla corretta applicazione Nel quadro di EU Pilot, la richiesta di informadel diritto dell’Unione europea o alla confor- zioni o la denuncia presentata viene esaminata
mità della legislazione di uno Stato membro dal servizio competente della Commissione e
con il diritto dell’Unione europea in fase ini- inviata all’autorità dello Stato membro interesziale (cioè, prima dell’avvio di una procedura sato unitamente ad eventuali domande o indidi infrazione a norma dell’art. 258 del Testo sul cazioni evidenziate dal servizio stesso.
funzionamento dell’Unione europea).
Ogniqualvolta si prospetti un possibile ricorso
alla procedura d’infrazione, di norma si ricorre Note:
5 Cfr. doc. COM (2007) 502 def. del 5 settembre 2007.
a EU Pilot prima che la Commissione dia avvio 6 Cfr. doc. COM (2011) 930 def. del 21 dicembre 2011.
Il parere della Corte UE
n. 5/2013
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Aliquota
ridotta
Il richiedente è informato
per iscritto che tale metodo viene utilizzato per trattare la sua corrispondenza.
È stato fissato un termine
generale di 20 settimane
per la trasmissione delle risposte (10 settimane per le
autorità degli Stati membri
e 10 settimane per i servizi
della Commissione).
Il servizio competente della Commissione informa il
richiedente della propria
valutazione.
sione, in data 8 ottobre
2012, ha avviato una conProgetto EU Pilot
sultazione pubblica volta a
Nell’aprile 2008 è stato ideato il progetto EU Pistabilire, attraverso le rispolot, avviato con la partecipazione su base volonste aperte al questionario
taria di 15 Stati membri, principale strumento
Review of existing legislation
attraverso il quale la Commissione comunica
on VAT reduced rates, l’effetcon gli Stati membri partecipanti in merito alla
tiva utilità delle aliquote
corretta applicazione del diritto dell’Unione euroIVA ridotte nel mercato
pea o alla conformità della legislazione di uno
economico attuale.
Stato membro con il diritto dell’Unione europea
La questione di compatibiin fase iniziale.
lità con il diritto comuniOgniqualvolta si prospetti un possibile ricorso
tario che la Commissione
alla procedura d’infrazione, di norma si ricorre
europea ha sottoposto ala EU Pilot prima che la Commissione dia avvio
l’Italia è diretta a verificare
alla prima fase del procedimento.
l’eventuale violazione
Aliquota al 4%: la richiesta
dell’art. 110 della direttiva n. 2006/112/CE,
corrispondente all’abrogato art. 28, par. 2, lett.
di informazioni all’Italia
Nell’ambito del progetto EU Pilot, la Commis- e), della VI direttiva.
sione europea ha posto all’Italia la questione di Il comma 1 di tale disposizione stabilisce che
compatibilità con il diritto comunitario del- “(g)li Stati membri che al 1° gennaio 1991 acl’aliquota IVA ridotta del 4% prevista dal n. 41- cordavano esenzioni con diritto a detrazione
bis) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. dell’IVA, pagata nella fase precedente, o appli26 ottobre 1972, n. 633/1972, in base al quale cavano aliquote ridotte inferiori al minimo
si applica l’aliquota IVA ridotta del 4% per le prescritto dall’art. 99 possono continuare ad
“prestazioni socio-sanitarie, educative, compre- applicarle”.
se quelle di assistenza domiciliare o ambulato- La norma prosegue prevedendo, al comma 2,
riale o in comunità e simili o ovunque rese, in che “(l)e esenzioni e le aliquote ridotte di cui
favore degli anziani ed inabili adulti, di tossico- al primo comma devono essere conformi alla
dipendenti e malati di AIDS, degli handicappati legislazione comunitaria e essere state adottate
psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situa- per ragioni di interesse sociale ben definite e a
zioni di disadattamento e di devianza, rese da favore dei consumatori finali”.
cooperative e loro consorzi, sia direttamente Ne discende che le aliquote inferiori al 5%
che in esecuzione di contratti di appalto e di possono essere mantenute all’interno dei singoconvenzioni in generale”.
li ordinamenti nazionali solo se già applicabili
Peraltro, nel contesto comunitario, è stata av- alle operazioni effettuate al 1° gennaio 1991.
viata una valutazione sulla strutturazione delle In proposito, la Corte di Giustizia ha affermato
aliquote IVA e, nel corso del 2013, la Commis- che il sistema comunitario dell’IVA è il risultasione presenterà una serie di proposte successi- to di un’armonizzazione graduale delle normavamente alla chiusura della consultazione pub- tive nazionali nell’ambito degli artt. 93 e 94 del
blica, avvenuta il 4 gennaio 2013.
Trattato CE.
In particolare, nell’ambito del progetto di revisione del sistema dell’IVA delineato con il cd. Nota:
Libro bianco sul futuro dell’IVA7, la Commis- 7 Cfr. doc. COM (2011) 851 def. del 6 dicembre 2011.
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n. 5/2013
Soluzioni operative
Aliquota
ridotta
Tale armonizzazione risulta
Ne deriva, pertanto, l’inOsservazioni critiche
tuttora parziale, in quanto
compatibilità dell’agevolaAliquota al 4% e clausola
gli Stati membri sono stati
zione con il diritto comudi salvaguardia
autorizzati a mantenere in
nitario, salvo ritenere, coSebbene
l’applicazione
dell’aliquota
IVA
al
4%
rivigore o ad adottare talune
me teorizzato da una parte
sulti incompatibile con il diritto comunitario, in
disposizioni che, senza tale
della dottrina, che “le cooquanto
entrata
in
vigore
nel
dicembre
del
1991,
autorizzazione, sarebbero
perative sociali, pur avendo
una parte della dottrina ritiene che l’IVA al 4%
incompatibili con la VI diuna disciplina normativa
abbia trovato applicazione già prima del 1991
rettiva.
solo dal novembre del
e che, quindi, risulta integrata la clausola di salCome risulta dalla rubrica
1991, operavano in fatto da
vaguardia: le cooperative sociali operavano, in
del Titolo XVI della VI dioltre un decennio e per le
fatto, da oltre un decennio e, per le prestazioni
rettiva e dal diciannovesiprestazioni rese pr ima
rese prima dell’entrata in vigore della legge n.
mo “considerando” della
dell’entrata in vigore della
381/1991 e fatturate successivamente, hanno
stessa, l’art. 28 della VI dilegge n. 381/1991 e fattuapplicato l’IVA al 4%.
rettiva si prefigge di conrate successivamente hansentire, durante un periodo
no applicato l’IVA al 4%.
transitorio, l’adattamento progressivo delle legi- Di conseguenza, si può sostenere che l’IVA al
slazioni nazionali in determinati settori.
4% ha trovato applicazione già prima del 1991
Trattandosi, quindi, di un regime derogatorio e e che, quindi, risulta integrata la clausola di saltransitorio, il citato art. 28 deve essere interpre- vaguardia di cui all’art. 110 della direttiva
tato restrittivamente e in modo conforme al 2006/112/CE”9.
suo obiettivo.
In base a queste considerazioni, i giudici co- Il nuovo regime IVA delle prestazioni
munitari hanno escluso che uno Stato membro socio-sanitarie e assistenziali rese
possa reintrodurre un’aliquota ridotta ad una dalle cooperative a partire dal 2014
determinazione operazione dopo che aveva La questione resta tuttora attuale, in quanto il
previsto che alla stessa operazione si applichi n. 41-bis) della Tabella A, Parte II, allegata al
l’aliquota normale8.
D.P.R. n. 633/1972 è stato abrogato dall’art. 1,
Alla luce di quanto esposto, l’aliquota IVA del comma 488, della L. 24 dicembre 2012, n. 228
4% di cui al citato n. 41-bis) della Tabella A, (legge di Stabilità 2013), ma con effetto soltanParte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, è com- to a partire dalle “operazioni effettuate sulla bapatibile con la normativa comunitaria a condi- se di contratti stipulati dopo il 31 dicembre
zione che le prestazioni socio-sanitarie ed edu- 2013”10.
cative rese da cooperative e loro consorzi nei In particolare, l’art. 1, commi da 488 a 490,
confronti di soggetti svantaggiati beneficiassero della legge n. 228/2012 ha abrogato il richiagià di tale aliquota alla data del 1° gennaio mato n. 41-bis), riferito alle prestazioni rese
1991.
dalle cooperative sia nei confronti degli utilizSul piano normativo, l’applicazione dell’aliquo- zatori finali, cioè gli assistiti, sia in esecuzione
ta IVA ridotta per le “prestazioni di carattere
socio-sanitario ed educativo rese da cooperati- Note:
8 Cfr. Corte di Giustizia, 28 febbraio 2012, causa C-119/11 e
ve sociali e loro consorzi” è stata introdotta
Id. 12 giugno 2008, causa C-462/05.
dall’art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 9 Così E. Belli, La “stretta” sulle agevolazioni IVA per le prestazioni
sociali rese da cooperative a soggetti svantaggiati, in Corr. trib. n.
1991, n. 381, entrato in vigore il 18 dicembre
43/2012, pag. 3331.
10 Cfr. art. 1, comma 490, della legge n. 228/2012.
1991.
n. 5/2013
27
Aliquota
ridotta
di cui alla legge n.
di appalti, convenzioni e siLa novità
381/1991, di applicare il
mili, ossia nei confronti
Legge di stabilità 2013:
regime di maggior favore,
delle strutture pubbliche e
effetti
dell’abrogazione
di cui all’art. 10, comma 8,
private che erogano le suddell’aliquota
al
4%
del D.Lgs. 4 dicembre
dette prestazioni.
La legge di stabilità 2013 ha abrogato l’applica1997, n. 460, vale a dire
Contestualmente, è stato
zione
dell’aliquota
IVA
al
4%
ma
solo
per
le
l’imponibilità, con aliquota
introdotto il nuovo n. 127operazioni effettuate sulla base di contratti stiIVA ridotta del 4%, ovvero
undevicies) nella Tabella A,
pulati dopo il 31 dicembre 2013.
l’esenzione, di cui all’art.
Parte III, allegata al D.P.R.
La nuova agevolazione, rispetto all’attuale disci10 del D.P.R. n. 633/1972.
n. 633/1972, che prevede
plina, oltre ad essere meno favorevole in termiDi conseguenza, resteranno
l’applicazione dell’aliquota
ni di aliquota, ha un ambito applicativo più liesenti da IVA le prestazioni
IVA del 10% alle prestaziomitato sotto il profilo sia soggettivo, sia oggettirese dalle cooperative soni di cui ai nn. 18), 19), 20),
vo: essa, infatti, spetta alle cooperative sociali
ciali e loro consorzi diret21) e 27-ter) dell’art. 10 del
e non anche alle altre cooperative e, inoltre, si
applica ai corrispettivi dovuti dalle strutture
tamente ai soggetti indicati
D.P.R. n. 633/1972, ma sopubbliche
e
private
erogatrici
delle
prestazionel n. 27-ter) del primo
lo se rese, nei confronti dei
ni sociali.
comma dell’art. 10 del
“soggetti svantaggiati” di
D.P.R. n. 633/1972, ossia
cui al n. 27-ter), da “cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di in favore di “anziani ed inabili adulti, di tossicontratti di appalto e di convenzioni in genera- codipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti
le”.
Rispetto, quindi, all’attuale disciplina, la nuova in situazioni di disadattamento e di devianza, di
agevolazione, oltre ad essere meno favorevole persone migranti, senza fissa dimora, richiedenin termini di aliquota, ha un ambito applicativo ti asilo, di persone detenute, di donne vittime
più limitato sotto il profilo sia soggettivo, sia di tratta a scopo sessuale e lavorativo”11.
oggettivo.
Essa, infatti, spetta alle cooperative sociali e non
Per saperne di più
anche alle altre cooperative e, inoltre, si applica
• M. Peirolo, «Coop sociali: dal 2014 IVA al 10%»,
ai corrispettivi dovuti dalle strutture pubbliche
in questa Rivista n. 2/2013, pag. 15
e private erogatrici delle prestazioni sociali.
Si ricorda, inoltre, che l’art. 1, comma 489, delwww.ipsoa.it/cooponline
la legge n. 228/2012 ha abrogato anche l’art. 1,
comma 331, primo e secondo periodo, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria
2007), in base al quale:
· nel n. 41-bis) della Tabella A, Parte II, allegata
al D.P.R. n. 633/1972 devono intendersi ricomprese anche le prestazioni di cui ai nn.
Nota:
18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10, rese in 11 Cfr. M. Peirolo, Coop sociali: dal 2014 IVA al 10%, in questa Rivista, n. 2/2013, pag. 15. Il punto andrebbe, tuttavia, chiarito in
favore dei soggetti indicati nel medesimo n.
via ufficiale, posto che potrebbe invece ritenersi che la facoltà
41-bis) da cooperative e loro consorzi sia didi scelta del regime applicabile “permanga comunque, anche
nella configurazione normativa attuale, in funzione del dettato
rettamente sia in esecuzione di contratti di
dell’art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460” (cfr.
appalto e di convenzioni in genere;
G. Provaggi, Rinviate le modifiche al regime IVA per le prestazioni
sociali rese da cooperative, in Corr. trib. n. 3/2013, pag. 211).
· resta salva la facoltà, per le cooperative sociali
28
n. 5/2013
Aliquota
ridotta
Tavola n. 2 - Cessioni di beni e prestazioni di servizi assoggettabili ad aliquota IVA ridotta
Prodotti alimentari (incluse le bevande, ad esclusione tuttavia delle bevande alcoliche) destinati al consumo
umano e animale, animali vivi, sementi, piante e ingredienti normalmente destinati ad essere utilizzati nella
preparazione di prodotti alimentari, prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti
alimentari
Erogazione di acqua
Prodotti farmaceutici normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per
trattamenti medici e veterinari, inclusi i prodotti utilizzati per fini di contraccezione e di protezione
dell’igiene femminile
Apparecchi medici, materiale ausiliario ed altri strumenti medici, normalmente destinati ad alleviare o
curare invalidità, per uso personale esclusivo degli invalidi, compresa la riparazione di tali beni, e la
cessione di seggiolini per bambini installati negli autoveicoli
Trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito
Fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche (compresi
gli stampati, i fogli illustrativi ed il materiale stampato analogo, gli album, gli album da disegno o da colorare
per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), giornali
e periodici, escluso il materiale interamente o essenzialmente destinato alla pubblicità
Diritto d’ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema,
mostre ed altre manifestazioni o istituti culturali simili
Ricezione di servizi radiotelevisivi
Prestazioni di servizi fornite da o diritti da versare a scrittori, compositori e artisti interpreti
Cessione, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite nell’ambito della politica sociale
Riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte
significativa del valore del servizio reso
Pulitura di vetri e pulizie presso privati
Cessioni di beni e prestazioni di servizi del genere normalmente utilizzato per la produzione agricola,
esclusi beni di investimento quali macchinari o edifici
Alloggio fornito da alberghi e simili, compresi gli alloggi per vacanze e l’affitto di posti per campeggio e di
posti per roulotte
Servizi di ristorazione e catering, con la possibilità di escludere la fornitura di bevande (alcoliche e/o non
alcoliche)
Diritto d’ingresso a manifestazioni sportive
Diritto di uso di impianti sportivi
Cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di organismi di cui è riconosciuto il carattere sociale dagli
Stati membri e che sono impegnati in attività di assistenza e di sicurezza sociale, nella misura in cui tali
operazioni non siano esenti in virtù degli artt. 132, 135 e 136 della Direttiva n. 2006/112/CE
Prestazioni di servizi fornite da agenzie di pompe funebri e di cremazione e cessione di beni connessi a tali
attività
Prestazione di cure mediche e odontoiatriche e trattamenti termali, nella misura in cui tali prestazioni non
siano esenti in virtù dell’art. 132, par. 1, lett. da b) ad e), della direttiva n. 2006/112/CE
Prestazioni di servizi fornite nell’ambito della pulizia delle strade pubbliche, della rimozione dei rifiuti
domestici e del trattamento dei residui, diversi dai servizi forniti dagli enti di cui all’art. 13 direttiva n.
2006/112/CE
Piccoli servizi di riparazione di biciclette, di calzature e articoli in pelle nonché di indumenti e biancheria
per la casa (inclusi lavori di raccomodatura e di modifica)
Servizi di assistenza domestica quali aiuto domestico e assistenza ai bambini, anziani, malati o disabili
Parrucchieri
n. 5/2013
29