IVA e prestazioni sociali: al vaglio della Commissione UE l
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IVA e prestazioni sociali: al vaglio della Commissione UE l
Aliquota ridotta IVA e prestazioni sociali: al vaglio della Commissione UE l’aliquota al 4% di Marco Peirolo L’approfondimento Nell’ambito del progetto EU Pilot, la Commissione europea ha posto all’Italia la questione di compatibilità con il diritto comunitario dell’aliquota IVA ridotta del 4% per le prestazioni sociali rese dalle cooperative e loro consorzi nei confronti dei soggetti svantaggiati sia direttamente, sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale. La richiesta di informazioni inoltrata all’Italia è volta a verificare l’eventuale violazione dell’art. 110 della direttiva n. 2006/112/CE, tenuto conto che le aliquote IVA inferiori al 5% possono essere mantenute all’interno dei singoli ordinamenti nazionali solo se già applicabili alle operazioni effettuate al 1° gennaio 1991 e che l’applicazione dell’aliquota al 4%, in Italia, è entrata in vigore il 18 dicembre 1991. La questione resta tuttora attuale, in quanto l’aliquota del 4% è stata sì abrogata dalla legge di Stabilità 2013, ma con effetto soltanto dal 2014. Riferimenti Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 488 e 489 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II, n. 41-bis Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, artt. 97 e 110 La struttura delle aliquote IVA nella normativa comunitaria Sul piano comunitario, la disciplina delle aliquo- te IVA è contenuta nel Titolo VIII della direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, di recasting della direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE (cd. VI direttiva CEE), abrogata con effetto dal 1° gennaio 2007 (cfr. Tavola n. 1). Carattere temporale La disciplina comunitaria identifica, innanzi tutto, il carattere temporale del meccanismo di applicazione dell’aliquota; più precisamente, l’art. 93 della direttiva n. 2006/112/CE stabilisce la regola generale secondo cui “l’aliquota applicabile alle operazioni imponibili è quella in vigore nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell’imposta”. Anche in caso di variazione di aliquota, resta fermo il suddetto principio generale, in base al quale l’aliquota da applicare alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi è quella vigente al momento dell’effettuazione dell’operazione. Aliquota ridotte Ai sensi dell’art. 97 della direttiva n. 2006/112/CE, fino al 31 dicembre 2015, l’aliquota IVA normale non può essere inferiore al 15%. Dopo tale data, il Consiglio europeo fisserà il livello dell’aliquota normale da applicare. Il successivo art. 98 stabilisce che gli Stati membri sono autorizzati ad “applicare una o Marco Peirolo - Dottore commercialista in Torino, Gruppo di Studio - Eutekne n. 5/2013 23 Aliquota ridotta due aliquote ridotte” (par. 1) con riferimento “unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell’allegato III” (par. 2), per le quali “gli Stati membri possono far ricorso alla nomenclatura combinata per delimitare con precisione la categoria in questione” (par. 3). L’art. 99, par. 1, pone un ulteriore limite alla disciplina delle aliquote ridotte, secondo cui queste “sono fissate ad una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5%”. La giurisprudenza comunitaria ha confermato che la determinazione e la definizione delle operazioni che possono fruire di un’aliquota ridotta in base alle disposizioni della VI direttiva (ora direttiva n. 2006/112/CE) rientrano nella competenza degli Stati membri1. In ogni caso, discende dal citato art. 98 che “le aliquote IVA ridotte possono essere applicate unicamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi indicate nell’allegato H”, ora allegato III alla direttiva n. 2006/112/CE2 (cfr. Tavola n. 2). Secondo la Corte UE, “un’applicazione selettiva [limitata cioè a talune operazioni riconduci- bili alle categorie indicate nell’allegato H, ora allegato III] dell’aliquota ridotta non può essere esclusa, sempreché non implichi alcun rischio di distorsione della concorrenza”3. Infatti, “l’introduzione e il mantenimento di aliquote IVA ridotte inferiori all’aliquota normale (…) sono ammissibili solamente qualora non violino il principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’IVA, il quale osta a che merci o prestazioni di servizi analoghe, che si trovano quindi in concorrenza le une con le altre, siano trattate in maniera diversa sotto il profilo dell’IVA”4. Tale principio è anche espresso dal settimo “considerando” alla direttiva n. 2006/112/CE, secondo cui “il sistema comune d’IVA dovrebbe portare, anche se le aliquote e le esenzioni non sono completamente armonizzate, ad una neutralità dell’imposta ai fini della concorrenza nel senso che, nel territorio di ciascuno Stato Note: 1 Cfr. Corte di Giustizia, 11 ottobre 2001, causa C-267/99. 2 Cfr. Corte di Giustizia, 3 aprile 2008, causa C-442/05. 3 Cfr. Corte di Giustizia, 3 aprile 2008, causa C-442/05, cit. 4 Cfr. Corte di Giustizia UE 3 aprile 2008, causa C-442/05, cit.; Id., 23 ottobre 2003, causa C-109/02; Id., 11 ottobre 2001, causa C-267/99, cit. e Id., 3 maggio 2001, causa C-481/98. Tavola n. 1 - Aliquote IVA (direttiva n. 2006/112/CE, Titolo VIII) Capo 1 (Applicazione delle aliquote) Capo 2 (Struttura e livello delle aliquote) Artt. 93 - 95 Sezione 1 (Aliquota normale) Artt. 96 - 97 Sezione 2 (Aliquote ridotte) Artt. 98 - 101 Sezione 3 (Disposizioni speciali) Artt. 102 - 105 Capo 3 (Disposizioni transitorie per determinati servizi ad alta intensità di lavoro) Artt. 106 - 108 Capo 4 (Disposizioni speciali applicabili fino all’introduzione del regimedefinitivo) Artt. 109 - 122 Capo 5 (Disposizioni transitorie) Artt. 123 - 130 24 n. 5/2013 Aliquota ridotta membro, sui beni e sui servizi di uno stesso tipo gravi lo stesso carico fiscale, a prescindere dalla lunghezza del circuito di produzione e di distribuzione”. alla prima fase del procedimento a norma del citato Ratio delle aliquote ridotte art. 258 del T.F.U.E. Secondo la Corte UE, un’applicazione selettiva Questo approccio sostituidell’aliquota ridotta, limitata cioè a talune operasce la precedente prassi orzioni, non può essere esclusa, sempreché non dinaria della Commissione implichi alcun rischio di distorsione della condi inviare lettere amminicorrenza. Il progetto EU Pilot strative all’uopo. Infatti, l’introduzione e il mantenimento di aliquoTuttavia, quando per motidella Commissione te IVA ridotte inferiori all’aliquota normale sono vi di urgenza o per altri europea ammissibili solamente qualora non violino il Nel 2007, la Commissione interessi prevalenti è necesprincipio di neutralità fiscale inerente al sistema europea ha adottato una sario avviare immediatacomune dell’IVA, il quale osta a che merci o precomunicazione dal titolo mente il procedimento stazioni di servizi analoghe, che si trovano quindi “Un’Europa dei risultati d’infrazione a norma delin concorrenza le une con le altre, siano trattate in maniera diversa sotto il profilo dell’IVA. applicazione del dir itto l’art. 258 del T.F.U.E., pos5 Il sistema comune dell’IVA dovrebbe portare, ancomunitario” , nella quale sono essere autorizzate deche se le aliquote e le esenzioni non sono comsugger iva di avviare un roghe ed è possibile avviapletamente armonizzate, ad una neutralità d’improgetto, basato su un rapre detto procedimento posta ai fini della concorrenza nel senso che, nel porto di partenariato tra la senza previi contatti attraterritorio di ciascun Stato membro, sui beni e Commissione stessa e gli verso EU Pilot. sui servizi di uno stesso tipo gravi lo stesso Stati membri, per assicuraIn questi casi eccezionali, carico fiscale, a prescindere dalla lunghezza re la corretta applicazione la Commissione può reagidel circuito di produzione e di distribuzione. del diritto dell’Unione eure immediatamente alla ropea, fornire risposte più presunta infrazione di uno rapide ai cittadini e alle imprese nonché solu- Stato membro, sollecitandolo a conformarsi al zioni ai problemi e accelerare la gestione dei diritto dell’Unione europea. procedimenti in corso. Il sistema gestisce richieste di informazioni e Nell’aprile 2008, è stato ideato a tal fine il pro- denunce presentate dai cittadini e dalle impregetto EU Pilot, avviato con la partecipazione su se, nonché casi avviati d’ufficio. base volontaria di 15 Stati membri. Questi ultimi comprendono questioni poste Come si evince dalla seconda relazione di valu- dalla Commissione per le petizioni del Parlatazione del progetto6, quest’ultimo rappresenta mento europeo o, con lettera, da parte di un il principale strumento attraverso il quale la membro del Parlamento europeo, alla ComCommissione comunica con gli Stati membri missione. partecipanti in merito alla corretta applicazione Nel quadro di EU Pilot, la richiesta di informadel diritto dell’Unione europea o alla confor- zioni o la denuncia presentata viene esaminata mità della legislazione di uno Stato membro dal servizio competente della Commissione e con il diritto dell’Unione europea in fase ini- inviata all’autorità dello Stato membro interesziale (cioè, prima dell’avvio di una procedura sato unitamente ad eventuali domande o indidi infrazione a norma dell’art. 258 del Testo sul cazioni evidenziate dal servizio stesso. funzionamento dell’Unione europea). Ogniqualvolta si prospetti un possibile ricorso alla procedura d’infrazione, di norma si ricorre Note: 5 Cfr. doc. COM (2007) 502 def. del 5 settembre 2007. a EU Pilot prima che la Commissione dia avvio 6 Cfr. doc. COM (2011) 930 def. del 21 dicembre 2011. Il parere della Corte UE n. 5/2013 25 Aliquota ridotta Il richiedente è informato per iscritto che tale metodo viene utilizzato per trattare la sua corrispondenza. È stato fissato un termine generale di 20 settimane per la trasmissione delle risposte (10 settimane per le autorità degli Stati membri e 10 settimane per i servizi della Commissione). Il servizio competente della Commissione informa il richiedente della propria valutazione. sione, in data 8 ottobre 2012, ha avviato una conProgetto EU Pilot sultazione pubblica volta a Nell’aprile 2008 è stato ideato il progetto EU Pistabilire, attraverso le rispolot, avviato con la partecipazione su base volonste aperte al questionario taria di 15 Stati membri, principale strumento Review of existing legislation attraverso il quale la Commissione comunica on VAT reduced rates, l’effetcon gli Stati membri partecipanti in merito alla tiva utilità delle aliquote corretta applicazione del diritto dell’Unione euroIVA ridotte nel mercato pea o alla conformità della legislazione di uno economico attuale. Stato membro con il diritto dell’Unione europea La questione di compatibiin fase iniziale. lità con il diritto comuniOgniqualvolta si prospetti un possibile ricorso tario che la Commissione alla procedura d’infrazione, di norma si ricorre europea ha sottoposto ala EU Pilot prima che la Commissione dia avvio l’Italia è diretta a verificare alla prima fase del procedimento. l’eventuale violazione Aliquota al 4%: la richiesta dell’art. 110 della direttiva n. 2006/112/CE, corrispondente all’abrogato art. 28, par. 2, lett. di informazioni all’Italia Nell’ambito del progetto EU Pilot, la Commis- e), della VI direttiva. sione europea ha posto all’Italia la questione di Il comma 1 di tale disposizione stabilisce che compatibilità con il diritto comunitario del- “(g)li Stati membri che al 1° gennaio 1991 acl’aliquota IVA ridotta del 4% prevista dal n. 41- cordavano esenzioni con diritto a detrazione bis) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. dell’IVA, pagata nella fase precedente, o appli26 ottobre 1972, n. 633/1972, in base al quale cavano aliquote ridotte inferiori al minimo si applica l’aliquota IVA ridotta del 4% per le prescritto dall’art. 99 possono continuare ad “prestazioni socio-sanitarie, educative, compre- applicarle”. se quelle di assistenza domiciliare o ambulato- La norma prosegue prevedendo, al comma 2, riale o in comunità e simili o ovunque rese, in che “(l)e esenzioni e le aliquote ridotte di cui favore degli anziani ed inabili adulti, di tossico- al primo comma devono essere conformi alla dipendenti e malati di AIDS, degli handicappati legislazione comunitaria e essere state adottate psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situa- per ragioni di interesse sociale ben definite e a zioni di disadattamento e di devianza, rese da favore dei consumatori finali”. cooperative e loro consorzi, sia direttamente Ne discende che le aliquote inferiori al 5% che in esecuzione di contratti di appalto e di possono essere mantenute all’interno dei singoconvenzioni in generale”. li ordinamenti nazionali solo se già applicabili Peraltro, nel contesto comunitario, è stata av- alle operazioni effettuate al 1° gennaio 1991. viata una valutazione sulla strutturazione delle In proposito, la Corte di Giustizia ha affermato aliquote IVA e, nel corso del 2013, la Commis- che il sistema comunitario dell’IVA è il risultasione presenterà una serie di proposte successi- to di un’armonizzazione graduale delle normavamente alla chiusura della consultazione pub- tive nazionali nell’ambito degli artt. 93 e 94 del blica, avvenuta il 4 gennaio 2013. Trattato CE. In particolare, nell’ambito del progetto di revisione del sistema dell’IVA delineato con il cd. Nota: Libro bianco sul futuro dell’IVA7, la Commis- 7 Cfr. doc. COM (2011) 851 def. del 6 dicembre 2011. 26 n. 5/2013 Soluzioni operative Aliquota ridotta Tale armonizzazione risulta Ne deriva, pertanto, l’inOsservazioni critiche tuttora parziale, in quanto compatibilità dell’agevolaAliquota al 4% e clausola gli Stati membri sono stati zione con il diritto comudi salvaguardia autorizzati a mantenere in nitario, salvo ritenere, coSebbene l’applicazione dell’aliquota IVA al 4% rivigore o ad adottare talune me teorizzato da una parte sulti incompatibile con il diritto comunitario, in disposizioni che, senza tale della dottrina, che “le cooquanto entrata in vigore nel dicembre del 1991, autorizzazione, sarebbero perative sociali, pur avendo una parte della dottrina ritiene che l’IVA al 4% incompatibili con la VI diuna disciplina normativa abbia trovato applicazione già prima del 1991 rettiva. solo dal novembre del e che, quindi, risulta integrata la clausola di salCome risulta dalla rubrica 1991, operavano in fatto da vaguardia: le cooperative sociali operavano, in del Titolo XVI della VI dioltre un decennio e per le fatto, da oltre un decennio e, per le prestazioni rettiva e dal diciannovesiprestazioni rese pr ima rese prima dell’entrata in vigore della legge n. mo “considerando” della dell’entrata in vigore della 381/1991 e fatturate successivamente, hanno stessa, l’art. 28 della VI dilegge n. 381/1991 e fattuapplicato l’IVA al 4%. rettiva si prefigge di conrate successivamente hansentire, durante un periodo no applicato l’IVA al 4%. transitorio, l’adattamento progressivo delle legi- Di conseguenza, si può sostenere che l’IVA al slazioni nazionali in determinati settori. 4% ha trovato applicazione già prima del 1991 Trattandosi, quindi, di un regime derogatorio e e che, quindi, risulta integrata la clausola di saltransitorio, il citato art. 28 deve essere interpre- vaguardia di cui all’art. 110 della direttiva tato restrittivamente e in modo conforme al 2006/112/CE”9. suo obiettivo. In base a queste considerazioni, i giudici co- Il nuovo regime IVA delle prestazioni munitari hanno escluso che uno Stato membro socio-sanitarie e assistenziali rese possa reintrodurre un’aliquota ridotta ad una dalle cooperative a partire dal 2014 determinazione operazione dopo che aveva La questione resta tuttora attuale, in quanto il previsto che alla stessa operazione si applichi n. 41-bis) della Tabella A, Parte II, allegata al l’aliquota normale8. D.P.R. n. 633/1972 è stato abrogato dall’art. 1, Alla luce di quanto esposto, l’aliquota IVA del comma 488, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 4% di cui al citato n. 41-bis) della Tabella A, (legge di Stabilità 2013), ma con effetto soltanParte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, è com- to a partire dalle “operazioni effettuate sulla bapatibile con la normativa comunitaria a condi- se di contratti stipulati dopo il 31 dicembre zione che le prestazioni socio-sanitarie ed edu- 2013”10. cative rese da cooperative e loro consorzi nei In particolare, l’art. 1, commi da 488 a 490, confronti di soggetti svantaggiati beneficiassero della legge n. 228/2012 ha abrogato il richiagià di tale aliquota alla data del 1° gennaio mato n. 41-bis), riferito alle prestazioni rese 1991. dalle cooperative sia nei confronti degli utilizSul piano normativo, l’applicazione dell’aliquo- zatori finali, cioè gli assistiti, sia in esecuzione ta IVA ridotta per le “prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperati- Note: 8 Cfr. Corte di Giustizia, 28 febbraio 2012, causa C-119/11 e ve sociali e loro consorzi” è stata introdotta Id. 12 giugno 2008, causa C-462/05. dall’art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 9 Così E. Belli, La “stretta” sulle agevolazioni IVA per le prestazioni sociali rese da cooperative a soggetti svantaggiati, in Corr. trib. n. 1991, n. 381, entrato in vigore il 18 dicembre 43/2012, pag. 3331. 10 Cfr. art. 1, comma 490, della legge n. 228/2012. 1991. n. 5/2013 27 Aliquota ridotta di cui alla legge n. di appalti, convenzioni e siLa novità 381/1991, di applicare il mili, ossia nei confronti Legge di stabilità 2013: regime di maggior favore, delle strutture pubbliche e effetti dell’abrogazione di cui all’art. 10, comma 8, private che erogano le suddell’aliquota al 4% del D.Lgs. 4 dicembre dette prestazioni. La legge di stabilità 2013 ha abrogato l’applica1997, n. 460, vale a dire Contestualmente, è stato zione dell’aliquota IVA al 4% ma solo per le l’imponibilità, con aliquota introdotto il nuovo n. 127operazioni effettuate sulla base di contratti stiIVA ridotta del 4%, ovvero undevicies) nella Tabella A, pulati dopo il 31 dicembre 2013. l’esenzione, di cui all’art. Parte III, allegata al D.P.R. La nuova agevolazione, rispetto all’attuale disci10 del D.P.R. n. 633/1972. n. 633/1972, che prevede plina, oltre ad essere meno favorevole in termiDi conseguenza, resteranno l’applicazione dell’aliquota ni di aliquota, ha un ambito applicativo più liesenti da IVA le prestazioni IVA del 10% alle prestaziomitato sotto il profilo sia soggettivo, sia oggettirese dalle cooperative soni di cui ai nn. 18), 19), 20), vo: essa, infatti, spetta alle cooperative sociali ciali e loro consorzi diret21) e 27-ter) dell’art. 10 del e non anche alle altre cooperative e, inoltre, si applica ai corrispettivi dovuti dalle strutture tamente ai soggetti indicati D.P.R. n. 633/1972, ma sopubbliche e private erogatrici delle prestazionel n. 27-ter) del primo lo se rese, nei confronti dei ni sociali. comma dell’art. 10 del “soggetti svantaggiati” di D.P.R. n. 633/1972, ossia cui al n. 27-ter), da “cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di in favore di “anziani ed inabili adulti, di tossicontratti di appalto e di convenzioni in genera- codipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti le”. Rispetto, quindi, all’attuale disciplina, la nuova in situazioni di disadattamento e di devianza, di agevolazione, oltre ad essere meno favorevole persone migranti, senza fissa dimora, richiedenin termini di aliquota, ha un ambito applicativo ti asilo, di persone detenute, di donne vittime più limitato sotto il profilo sia soggettivo, sia di tratta a scopo sessuale e lavorativo”11. oggettivo. Essa, infatti, spetta alle cooperative sociali e non Per saperne di più anche alle altre cooperative e, inoltre, si applica • M. Peirolo, «Coop sociali: dal 2014 IVA al 10%», ai corrispettivi dovuti dalle strutture pubbliche in questa Rivista n. 2/2013, pag. 15 e private erogatrici delle prestazioni sociali. Si ricorda, inoltre, che l’art. 1, comma 489, delwww.ipsoa.it/cooponline la legge n. 228/2012 ha abrogato anche l’art. 1, comma 331, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), in base al quale: · nel n. 41-bis) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972 devono intendersi ricomprese anche le prestazioni di cui ai nn. Nota: 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10, rese in 11 Cfr. M. Peirolo, Coop sociali: dal 2014 IVA al 10%, in questa Rivista, n. 2/2013, pag. 15. Il punto andrebbe, tuttavia, chiarito in favore dei soggetti indicati nel medesimo n. via ufficiale, posto che potrebbe invece ritenersi che la facoltà 41-bis) da cooperative e loro consorzi sia didi scelta del regime applicabile “permanga comunque, anche nella configurazione normativa attuale, in funzione del dettato rettamente sia in esecuzione di contratti di dell’art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460” (cfr. appalto e di convenzioni in genere; G. Provaggi, Rinviate le modifiche al regime IVA per le prestazioni sociali rese da cooperative, in Corr. trib. n. 3/2013, pag. 211). · resta salva la facoltà, per le cooperative sociali 28 n. 5/2013 Aliquota ridotta Tavola n. 2 - Cessioni di beni e prestazioni di servizi assoggettabili ad aliquota IVA ridotta Prodotti alimentari (incluse le bevande, ad esclusione tuttavia delle bevande alcoliche) destinati al consumo umano e animale, animali vivi, sementi, piante e ingredienti normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari, prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari Erogazione di acqua Prodotti farmaceutici normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, inclusi i prodotti utilizzati per fini di contraccezione e di protezione dell’igiene femminile Apparecchi medici, materiale ausiliario ed altri strumenti medici, normalmente destinati ad alleviare o curare invalidità, per uso personale esclusivo degli invalidi, compresa la riparazione di tali beni, e la cessione di seggiolini per bambini installati negli autoveicoli Trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito Fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche (compresi gli stampati, i fogli illustrativi ed il materiale stampato analogo, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), giornali e periodici, escluso il materiale interamente o essenzialmente destinato alla pubblicità Diritto d’ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed altre manifestazioni o istituti culturali simili Ricezione di servizi radiotelevisivi Prestazioni di servizi fornite da o diritti da versare a scrittori, compositori e artisti interpreti Cessione, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite nell’ambito della politica sociale Riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso Pulitura di vetri e pulizie presso privati Cessioni di beni e prestazioni di servizi del genere normalmente utilizzato per la produzione agricola, esclusi beni di investimento quali macchinari o edifici Alloggio fornito da alberghi e simili, compresi gli alloggi per vacanze e l’affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte Servizi di ristorazione e catering, con la possibilità di escludere la fornitura di bevande (alcoliche e/o non alcoliche) Diritto d’ingresso a manifestazioni sportive Diritto di uso di impianti sportivi Cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di organismi di cui è riconosciuto il carattere sociale dagli Stati membri e che sono impegnati in attività di assistenza e di sicurezza sociale, nella misura in cui tali operazioni non siano esenti in virtù degli artt. 132, 135 e 136 della Direttiva n. 2006/112/CE Prestazioni di servizi fornite da agenzie di pompe funebri e di cremazione e cessione di beni connessi a tali attività Prestazione di cure mediche e odontoiatriche e trattamenti termali, nella misura in cui tali prestazioni non siano esenti in virtù dell’art. 132, par. 1, lett. da b) ad e), della direttiva n. 2006/112/CE Prestazioni di servizi fornite nell’ambito della pulizia delle strade pubbliche, della rimozione dei rifiuti domestici e del trattamento dei residui, diversi dai servizi forniti dagli enti di cui all’art. 13 direttiva n. 2006/112/CE Piccoli servizi di riparazione di biciclette, di calzature e articoli in pelle nonché di indumenti e biancheria per la casa (inclusi lavori di raccomodatura e di modifica) Servizi di assistenza domestica quali aiuto domestico e assistenza ai bambini, anziani, malati o disabili Parrucchieri n. 5/2013 29