proposta di legge n. 45 - Consiglio regionale delle Marche

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proposta di legge n. 45 - Consiglio regionale delle Marche
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VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI
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proposta di legge n. 45
a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 20 febbraio 2001
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DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI TURISMO E DI ATTIVITA’ RICETTIVA
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(129)
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Signori Consiglieri,
l’articolo 76 della legge regionale 17 maggio
1999, n. 10 concernente “Riordino delle funzioni
amministrative della Regione e degli Enti locali nei
settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa”, dispone che la Giunta regionale presenti al Consiglio
proposte finalizzate al riordino della legislazione di
settore e alla redazione di testi unici, con particolare riguardo all’ambiente, al territorio e allo sviluppo
economico, assicurando la semplificazione e l’accelerazione delle procedure amministrative. In attuazione di tale articolo è stata elaborata la presente proposta di legge concernente “Disciplina regionale in materia di turismo ed attività ricettiva” alla
cui stesura hanno collaborato, in modo sinergico e
concertato, i servizi legislativo e affari istituzionali,
rapporti con gli Enti locali e gli Enti dipendenti dalla
Regione, turismo e attività ricettiva.
La proposta di legge è stata esaminata favorevolmente dalla Conferenza dei servizi convocata a
norma dell’articolo 22 del Regolamento interno della Giunta regionale nella seduta del giorno 6 novembre 2000. E’ stata altresì consultata la Conferenza regionale delle Autonomie, in attuazione della legge regionale 5 settembre 1992, n. 46. La
Conferenza ha espresso parere favorevole nella
seduta del 30 gennaio 2001 con le modifiche riportate nel documento istruttorio e che sono state
accolte nel presente testo.
La proposta raccoglie, in un solo testo, le varie
leggi regionali che regolano l’attività turistica nei
suoi specifici settori, in maniera unificata e coordinata.
Tenendo conto del mutato assetto istituzionale
che sancisce il passaggio di numerose funzioni agli
Enti locali, in particolare in attuazione della legge
regionale 10/1999, il testo unico si conforma ai
principi di una opportuna delegificazione delle norme e di una necessaria semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Tali criteri si pongono in linea con le aspettative
di un turismo che, ormai riconosciuto come risorsa
economica a pieno titolo, chiede alla pubblica amministrazione di conformarsi ai principi di
economicità, efficacia e pubblicità nella propria
azione.
Pur introducendo alcune innovazioni sul piano
della semplificazione in linea con i recenti orientamenti legislativi statali e regionali, l’attuale proposta
non introduce sostanziali modifiche alle normative in
vigore anche perché la legislazione della Regione
Marche ha anticipato il riordino delle funzioni amministrative sancito dalla legge regionale 10/1999, delegando o trasferendo, già negli scorsi anni, numerose
competenze in materia turistica alle Province e ai
Comuni avendo riguardo alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità nell’ambito di un efficiente sistema delle autonomie locali.
Non sono inserite nel testo le disposizioni della
legge regionale 18 ottobre 1999, n. 27 concernente
“Norme per l’attività agrituristica e per il turismo rurale”, che restano di competenza del servizio agricoltura
nonché le disposizioni della legge regionale 13 agosto 1983, n. 23, relativa a “Intervento regionale per il
potenziamento dell’organizzazione del soccorso alpino e per la conoscenza e difesa della montagna” che
non riguardano direttamente il turismo.
Per quanto concerne la legge regionale 53/
1997 relativa all’ordinamento dell’organizzazione
turistica delle Marche, al di là della eliminazione di
alcune disposizioni ritenute superflue e di altre ormai superate, l’impianto della legge è rimasto sostanzialmente invariato. Sono state affidate alle
Province e ai Comuni anche le funzioni relative alla
promozione turistica del proprio territorio sulla base
delle indicazioni fornite dalla Conferenza delle Autonomie.
Si riconferma il riconoscimento delle associazioni Pro-Loco quali organismi di promozione dell’attività turistica di base, apportando i necessari
adeguamenti alla legge regionale 43/1975 a seguito delle intervenute modifiche organizzative e legislative.
Per le strutture ricettive alberghiere e all’aria
aperta disciplinate dalle leggi regionali 42/1994 e
23/1999 sono state eliminate le procedure e le
norme transitorie superate.
Il comma 5 dell’articolo 21 prevede una norma
di deroga al limite massimo del 25 per cento della
capacità ricettiva per gli allestimenti stabili minimi
nei campeggi nonché per la presenza di piazzole
nei villaggi turistici. Tale norma si applica solo nel
caso di rilascio delle prescritte autorizzazioni edilizie da parte dei Comuni, in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge. Alcune Province,
titolari della delega per la classificazione delle
strutture ricettive, hanno evidenziato che esistono
n. 9 campeggi (n. 2 in Provincia di Ancona e n. 7 in
quella di Ascoli Piceno) nonché n. 3 villaggi turistici
(nella Provincia di Ascoli Piceno) che superano il
limite massimo del 25 per cento per effetto di autorizzazioni edilizie rilasciate dai Comuni negli anni
scorsi. Ne consegue che, se non si provvederà ad
emanare la norma in deroga, le suddette strutture
ricettive, pur in regola dal punto di vista edilizio e
urbanistico, non potranno ottenere la relativa classificazione e l’autorizzazione all’apertura nella
prossima stagione turistica.
Positiva e innovativa risulta l’eliminazione della
durata quinquennale della classificazione degli alberghi e dei campeggi prevedendo la presentazione della dichiarazione del titolare o gestore della
struttura ricettiva solo nel caso di variazione dei
requisiti posseduti, peraltro, introducendo il meccanismo del silenzio-assenso. In sostanza si semplificano le procedure con l’eliminazione di
adempimenti burocratici pur sempre gravosi e
complessi. E’ stata, infine, unificata la disciplina
relativa alle strutture ricettive alberghiere e all’aria
aperta per ciò che concerne le procedure di classificazione, il rilascio delle autorizzazioni, la denominazione, i periodi di apertura, i reclami per i prezzi e
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per le carenze nella gestione, le rilevazioni statistiche, la vigilanza.
Da sottolineare, perché si inserisce nel novero
della auspicata semplificazione tributaria già avviata anche in sede regionale, l’eliminazione dei riferimenti normativi relativi al pagamento delle tasse di
concessione regionale e degli altri tributi dovuti per
l’esercizio e la gestione delle attività ricettive. Tali
tasse sono state, infatti, già eliminate con la legge
regionale 47/1998.
Per quanto riguarda le professioni turistiche è
stata soppressa la licenza di cui all’articolo 6 della
legge regionale 4/1996 per effetto dell’abrogazione
dell’articolo 123 del TULPS stabilita dal decreto
legislativo n. 112/1998. Coloro che esercitano le
professioni turistiche debbono, ora, possedere la
sola abilitazione tecnica attestante la loro professionalità e competenza senza dover richiedere la
licenza al Comune. Ciò comporta evidenti vantaggi
non solo sul piano della semplificazione amministrativa, ma anche su quello economico con un
risparmio di lire 150.000 per il rilascio della licenza
e dei conseguenti provvedimenti di rinnovo. Per
esercitare l’attività, oltre il possesso della citata
abilitazione, dovrà essere inoltrata apposita denuncia di inizio delle attività, ai sensi dell’articolo 19
della legge 241/1990 che sostituisce la precedente
licenza.
L’eliminazione delle figure di interprete turistico,
organizzatore congressuale, istruttore nautico, animatore turistico, programmatore di soggiorno di cui
all’articolo 5 della legge regionale 4/1996 costituisce
un ulteriore snellimento del quadro normativo riferito
alle professioni turistiche. E’, infatti, ormai superato
il criterio introdotto dalle legislazioni regionali di una
generalizzata elencazione delle professioni ritenute
turistiche, ma che in effetti, costituiscono tipologie
diverse sia concettualmente che nel rapporto più o
meno diretto con la materia del turismo. L’istruttore
nautico, per esempio, è una professione disciplinata da specifiche leggi, così come l’interprete turistico rientra nella categoria più generale degli interpreti, per la quale esistono appositi corsi di studio e
di formazione.
Da sottolineare che, in relazione a giuste sollecitazioni pervenute dal Ministero dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica, i laureati in
beni culturali, per la specifica professionalità acquisita con il titolo di studio, conseguono l’abilitazione
previo il superamento della sola prova orale che
accerti la conoscenza delle lingue straniere. La
sola prova orale è prevista, per la specifica conoscenza delle materie trattate, anche per i laureati in
scienze naturali nel caso di abilitazione per le figure professionali di accompagnatore naturalistico o
guida ambientale. Gli abilitati all’esercizio della professione di guida turistica in altre Regioni potranno
ottenere l’abilitazione in una Provincia della Regione Marche previo superamento della sola prova
orale che accerti la conoscenza delle opere d’arte,
dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze paesaggistiche della Regione.
Nel quadro di un necessario coordinamento e di
una opportuna razionalizzazione delle procedure
organizzative, è stata introdotta la possibilità di
indire sessioni di esame d’abilitazione in forma
unificata tra le diverse Province.
Alla luce delle determinazioni del Garante della
concorrenza e del mercato relativamente alla libera
fissazione delle tariffe in regime di concorrenza è
stata eliminata la determinazione, da parte delle
Province, delle tariffe professionali ed è stato inserito il solo obbligo di comunicare alla Regione e alle
Province le tariffe che si intendono applicare.
Nel solco già tracciato della liberalizzazione del
settore delle agenzie di viaggio e turismo si inserisce l’introduzione della denuncia di inizio di attività
da presentare al Comune in sostituzione della richiesta di autorizzazione amministrativa. Procedura, questa, molto rapida e semplice che mette in
condizione, specialmente l’imprenditoria giovanile,
di affacciarsi sul mercato dell’organizzazione ed
intermediazione di viaggi e turismo senza vincoli
penalizzanti. Anche in questo settore è stata eliminata la norma relativa alle disposizioni tributarie; la
tassa di concessione regionale per l’apertura delle
agenzie è stata soppressa dalla citata legge regionale 47/1998.
In linea con gli obiettivi della nuova riforma delle
professioni e, in particolare, con la volontà di garantire più facile accesso al mondo delle imprese
da parte dei giovani è stato ricondotto al solo possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado il requisito per accedere alla prova di
esame per l’ottenimento della relativa abilitazione,
fermi restando la maggiore età, la residenza in uno
dei Comuni della Regione e il godimento dei diritti
civili e politici.
Per un agevole e puntuale esame del testo
della proposta di legge, anche in relazione alle
modifiche apportate ai singoli articoli rispetto alle
precedenti normative, si riportano le seguenti note
esplicative.
Titolo I - Oggetto, finalità e funzioni (articoli 1 - 7)
Riguardo alle funzioni amministrative, non è
stato alterato in alcun modo l’assetto attuale del
riparto tra Regione ed Enti locali risultante dalle
leggi in vigore.
All’articolo 2 concernente le funzioni della Regione e che riprende l’articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 53:
a) sono state inserite quelle di carattere generale
previste dalla legge regionale 10/1999, nonché
quelle individuate dalla stessa legge per tutte le
attività produttive;
b) è stata eliminata, in quanto di carattere transitorio e non riconducibile alla disciplina generale, la
disposizione concernente l’emanazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, di direttive per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di agenzie di viaggio e turismo e di attività
di organizzazione di viaggio delle associazioni
senza scopo di lucro (articolo 2, comma 2, l.r.
41/1997);
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c) sono state eliminate, in quanto riconducibili alla
disciplina generale, le disposizioni che affidano
la vigilanza sull’esercizio dei poteri delegati alla
Giunta regionale e disciplinano i poteri sostitutivi
in caso di accertata inerzia degli enti delegati nel
compimento di atti obbligatori (articolo 2, commi
3 e 4, l.r. 41/1997).
Agli articoli 3 e 4, che si basano sull’articolo 3
della l.r. 53/1997:
a) è stato eliminato, in quanto ritenuto superfluo, il
riferimento all’adeguamento a nuove esigenze
(articolo 3, comma 4, l.r. 53/1997);
b) è stato eliminato il riferimento alla comunicazione all’ENIT del programma annuale di promozione turistica (articolo 3, comma 6, l.r. 53/1997).
L’articolo 5 si fonda sull’articolo 5 della l.r. 53/
1997, che è stato integrato con le indicazioni scaturite in sede di confronto con la conferenza delle
autonomie.
All’articolo 6, che riprende l’articolo 6 della l.r.
53/1997:
a) è stata eliminata, in quanto ritenuta superata, la
disposizione relativa alla formazione dei pareri
di cui all’ articolo 41 della legge 979/1982;
b) è stata inserita l’attività di promozione a seguito
delle indicazioni fornite dalla Conferenza delle
autonomie;
c) è stato individuato nel Comune l’ ente dotato di
competenza residuale, in coerenza con la scelta
effettuata dalla legge regionale 10/1999.
Titolo II Organizzazione turistica regionale (articolo 8 - 18)
Capo I - Azienda di promozione turistica regionale (articolo 8 - 16)
All’articolo 8, che raggruppa gli articoli 7, 8, 9 e
10 della legge regionale 53/1997:
a) è stato eliminato il riferimento all’articolo 4 della
legge 217/1983 (articolo 7, comma 1, l.r. 53/
1997);
b) è stato eliminato, in quanto ritenuto superfluo, il
riferimento ai principi fissati dalla legge (articolo
8, comma 3, l.r. 53/1997);
c) con riguardo al pareggio del bilancio è stata
eliminata la parola “annuale” (articolo 8, comma
4, l.r. 53/1997).
All’ articolo 12 è stato eliminato il riferimento
all’esercizio delle funzioni attribuite spettanti al direttore (articolo 14, comma 9, l.r. 53/1997).
All’articolo 14, che raggruppa gli articoli 17 e 18
della legge regionale 53/1997:
a) sono state eliminate le parole “ Fermo quanto
previsto per i bilanci di previsione” (articolo 17,
comma 1, l.r. 53/1997);
b) è stato eliminato il riferimento all’utilizzo del personale regionale competente (articolo 18, comma 2, l.r. 53/1997);
c) rispetto alla nomina del Commissario ad acta ed
allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell’APTR, l‘intervento del Presidente della
Giunta regionale, su conforme deliberazione
della Giunta stessa, è stato sostituito dal solo
intervento della Giunta (articolo 18, commi 3 e 4,
l.r. 53/1997).
Sono state eliminate le norme transitorie relative alla soppressione delle Aziende di promozione
turistica, alla costituzione degli organi dell’APTR in
fase di prima applicazione, e al personale (articoli
22, 23 e 25 l.r. 53/1997).
Le disposizioni relative alla copertura delle spese, anche per l’esercizio delle funzioni delegate,
sono inserite nel titolo VII (articolo 24, l.r. 53/1997).
Capo II - Associazioni pro loco (articoli 17 e 18)
Il capo riprende e accorpa in due soli articoli le
norme della legge regionale 21 maggio 1975,
n. 43.
In relazione alla soppressione delle aziende di
promozione turistica e all’assetto dell’APTR, è stata eliminata la disposizione che prevedeva l’iscrizione all’albo regionale come condizione per la
partecipazione del rappresentante delle pro loco in
seno al consiglio di amministrazione dell’Azienda
di promozione turistica competente per territorio
(articolo 5, comma 1, lettera a), l.r. 43/1975). Per le
stesse ragioni è stato eliminato il riferimento ai
contributi degli enti turistici subregionali (articolo 5,
comma 1, lettera b) e c), l.r. 43/1975).
All’articolo 18 è stato fissato al 31 gennaio il
termine di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’albo regionale delle associazioni
pro loco (articolo 2, comma 3, l.r. 43/1975); sono
state delegificate le disposizioni relative ai criteri e
alle modalità di iscrizione all’albo (articoli 3 e 4, l.r.
43/1975); è stata eliminata la disposizione relativa
all’iscrizione nell’albo regionale delle pro loco iscritte nell’albo nazionale (articolo 8 l.r. 43/1975).
Titolo III - Strutture ricettive (articoli 19 - 55)
Il titolo riprende le disposizioni delle leggi regionali 12 agosto 1994, n. 31; 22 ottobre 1994, n. 42;
23 luglio 1996, n. 31; 26 luglio 1999, n. 20 e 31
agosto 1999, n. 23.
Capo I - Strutture alberghiere e all’aria aperta
Il capo riprende le norme contenute nelle leggi
regionali 22 ottobre 1994, n. 42 e 31 agosto 1999,
n. 23.
All’articolo 19, che unifica gli articoli 2 e 3 della
l.r. 42/1994, è stata delegificata la definizione delle
caratteristiche e delle tipologie delle strutture alberghiere.
All’articolo 20, che raggruppa norme relative
alle strutture ricettive all’aria aperta sia della l.r. 42/
1994 che della l.r. 23/1999:
a) è stata eliminata, in quanto ha esaurito i suoi
effetti, la norma relativa alla realizzazione degli
impianti igienici e sanitari nei campeggi e villaggi
turistici (articolo 5 bis, l.r. 42/1994);
b) è stato eliminato, in quanto ritenuto superfluo, il
riferimento alle varie forme del turismo itinerante
(articolo 2, comma 2, l.r. 23/1999);
c) è stata eliminata, in quanto ritenuta superflua, la
disposizione di rinvio al decreto legislativo 285/
1992 e al relativo regolamento (articolo 2, comma 5, l.r. 23/1999).
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L’articolo 21 unisce le disposizioni dell’articolo
6 della l.r. 42/1994 e dell’articolo 21, comma 2,
della l.r. 23/1999.
All’articolo 22, che raggruppa gli articoli 8 e 9
della l.r. 42/1994 e gli articoli 4, 5, 6 e 7 della l.r. 23/
1999:
a) è stata eliminata, in quanto ritenuta superflua, la
disposizione concernente l’obbligatorietà dell’attribuzione del livello di classificazione (articolo 8,
comma 8, l.r. 42/1994);
b) sono state eliminate le disposizioni relative alla
tassa di concessione regionale per le strutture,
soppressa dalla legge regionale 47/1998 (articolo 8, comma 2, lettera e), e comma 5, l.r. 23/
1999);
c) è stata demandata alla Giunta regionale la definizione dei livelli, delle procedure e dei requisiti
di classificazione, nonché dei segni distintivi e
delle indicazioni da esporre;
d) sono state eliminate le disposizioni relative alla
possibilità per la Provincia di richiedere ulteriori
elementi di valutazione e di accertare d’ufficio i
dati indispensabili per la classificazione;
e) non sono state inserite disposizioni relative ai
termini del procedimento di classificazione (articolo 12 l.r. 42/1994 e articolo 5 l.r. 23/1999);
f) è stato eliminato il limite di durata quinquennale
della classificazione della struttura ed è stata
prevista la presentazione di una dichiarazione
del titolare o gestore della struttura in caso di
variazione dei requisiti, con un meccanismo di
silenzio assenso (articolo 9 l.r. 42/1994 e articolo 6 l.r. 23/1999).
In questo articolo e nei successivi è stata in
parte unificata la disciplina relativa alle strutture
ricettive alberghiere e all’aria aperta, per ciò che
concerne le procedure di classificazione, il rilascio
delle autorizzazioni, la trasmissione annuale alla
Regione degli elenchi aggiornati delle strutture in
attività, la denominazione, i periodi di apertura,
l’autorizzazione alla chiusura straordinaria delle
strutture ad apertura annuale o stagionale, gli obblighi e responsabilità, la determinazione e pubblicità della classifica, le indicazioni per il pubblico, i
reclami relativi ai prezzi e alle carenze nella gestione, le rilevazioni statistiche, la vigilanza (articolo 12
l.r. 42/1994 e articolo 5 l.r. 23/1999, articolo 8 l.r.
23/1999, articolo 8 l.r. 42/1994 e articolo 11 l.r. 23/
1999, articolo 10 l.r. 42/1994 e articolo 9 l.r. 23/
1999, articolo 8, comma 6, l.r. 42/1994 e articolo 11
l.r. 23/1999, articolo 11 l.r. 42/1994 e articolo 12 l.r.
23/1999, articolo 13 l.r. 42/1994, articolo 15 l.r. 42/
1994 e articolo 15 l.r. 23/1999, articolo 16 l.r. 42/
1994 e articolo 12, comma 1, l.r. 23/1999, articolo
18, comma 4, l.r. 42/1994 e articolo 17 l.r. 23/
1999); sono state eliminate in particolare le disposizioni concernenti:
a) le modalità e i termini di comunicazione dei periodi di apertura delle strutture, che possono essere oggetto di disciplina regolamentare (articolo 8
l.r. 42/1994 e articolo 11, comma 4, l.r. 23/1999);
b) l’adeguatezza della qualità degli arredi al livello
di classificazione (articolo 11, comma 1, l.r. 42/
1994 e articolo 12 l.r. 23/1999);
c) la notifica agli interessati (articoli 11 e 12 l.r. 42/
1994);
d) il parere della Commissione consiliare competente sulla deliberazione della Giunta regionale
relativa alla determinazione dei requisiti per l’assegnazione del marchio di qualità (articolo 16 l.r.
23/1999);
e) l’indicazione residuale dei casi di applicazione di
sanzioni amministrative (articolo 17 l.r. 42/1994
e articolo 23 l.r. 23/1999);
f) la disposizione relativa alla promozione dei corsi
di aggiornamento (articolo 22 l.r. 42/1994).
Capo II - Strutture extra-alberghiere (articoli 31 - 40)
Il capo riprende, razionalizzandole, le disposizioni della legge regionale 12 agosto 1994, n. 31.
All’articolo 35, che unifica gli articoli 7, 8 e 14
della legge suddetta, è stata eliminata la disposizione relativa alla gestione dei rifugi alpini ed
escursionistici di enti pubblici (articolo 7, comma 3,
l.r. 31/1994).
All’articolo 37, che riproduce l’articolo 10 della
l.r. 31/1994, il termine “affitto” è stato sostituito con
il termine “locazione” ( articolo 10, comma 1, l.r. 31/
1994).
E’ stato eliminato l’articolo relativo agli alloggi
agrituristici, in quanto di mero rinvio (articolo 11 l.r.
31/1994).
All’articolo 38, che si basa sull’articolo 12 della
l.r. 31/1994:
a) è stato aggiunto il riferimento alle abitazioni (articolo 12, comma 1, l.r. 31/1994);
b) la determinazione dei requisiti tecnici e strutturali minimi per le strutture ricettive extra alberghiere è stata demandata alla Giunta regionale. E’
stato, quindi, eliminato il passaggio del decreto
del Presidente della Giunta regionale. E’ stato,
inoltre, soppresso il relativo riferimento temporale (articolo 9 bis, comma 2, e articolo 12, comma
2 l.r. 31/1994).
All’articolo 39, che razionalizza e unifica le varie
norme in materia di autorizzazione:
a) è stato eliminato il riferimento agli articoli 108 e
109 del regio decreto 773/1931 e l’obbligo di
comunicazione al prefetto (articolo 13, comma
1, l.r. 31/1994);
b) è stato eliminato il parere dell’Azienda di promozione turistica ai fini del rilascio dell’autorizzazione (articolo 12, comma 1, e 15, comma 3, l.r. 31/
1994);
c) è stato eliminato il rinnovo annuale dell’autorizzazione per i bivacchi fissi (articolo 14 l.r. 31/
1994);
d) sono state eliminate le disposizioni relative all’accertamento dei requisiti strutturali e ai termini
del procedimento di autorizzazione (articolo 15
l.r. 31/1994);
e) è stato eliminato il riferimento al previo pagamento della tassa di concessione regionale e
delle altre tasse dovute. Tale tassa è stata, infat-
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ti, eliminata dalla legge regionale n. 47/98 (articolo 16 l.r. 31/1994).
All’articolo 40, che riprende l’articolo 17 della l.r.
31/1994, è stato eliminato il riferimento ai casi di
sospensione, annullamento e revoca previsti dal
regio decreto n. 773/1931 (articolo 17, comma 3,
l.r. 31/1994).
All’articolo 41, che riprende l’articolo 21 della l.r.
31/1994, è stato eliminato il riferimento ai “forestieri” (articolo 21 l.r. 31/1994).
All’articolo 42, che riprende l’articolo 22 della l.r.
31/1994, è stata eliminata la comunicazione al Prefetto del rilascio del nulla osta all’uso occasionale
di immobili a fini ricettivi (articolo 22 l.r. 31/1994).
Capo III - Aree di sosta attrezzate (articoli 44 e 45)
Il capo riprende le disposizioni della legge regionale 23 luglio 1996, n. 31, relativa alla
regolamentazione del turismo itinerante.
All’ articolo 44 è stata demandata alla Giunta
regionale la definizione delle caratteristiche delle
aree di sosta attrezzate (articolo 2 l.r. 31/1996).
Capo IV - Campeggi didattico-educativi (articoli
46 - 50)
Il capo riprende le norme della legge regionale
26 luglio 1999, n. 20, ad iniziativa popolare.
All’articolo 47, sintesi degli articoli 3 e 4 della l.r.
20/1999:
a) è stata demandata alla Giunta regionale la definizione delle condizioni per lo svolgimento dei
campeggi fissi all’aperto (articolo 3, comma 2,
l.r. 20/1999);
b) è stata demandata alla Giunta regionale la definizione delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione relativa ai campeggi fissi all’aperto ed
è stato precisato che compete al Comune l’invio
della domanda alla Regione (articolo 4, l.r. 20/
1999).
All’articolo 49, che riproduce l’articolo 6 della l.r. 20/
1999, è stata demandata alla Giunta regionale la
definizione delle indicazioni per i campeggi
itineranti all’aperto (articolo 6, comma 3, l.r. 20/
1999).
Capo V - Disposizioni comuni (articoli 51 - 55)
Il capo raccoglie e unifica le norme relative agli
obblighi di comunicazione e informazione dei soggetti pubblici e privati contenute nelle leggi regionali inglobate nel titolo III, nonché quelle in materia di
vigilanza e di sanzioni amministrative.
Le comunicazioni che risultavano genericamente in capo all’APTR sono state trasformate in
comunicazioni allo IAT competente per territorio.
La vigilanza è affidata ai Comuni, già titolari
della funzione, tranne che in materia di classificazione, mantenuta in capo alle Province.
Titolo IV - Professioni turistiche (articoli 56 - 82)
Il titolo riprende, razionalizzandole e semplificandole, le disposizioni della legge regionale 23
gennaio 1996, n. 4.
Capo I -Guida turistica, accompagnatore turistico, tecnico di comunicazione e marketing turistico, accompagnatore naturalistico (articoli 56
- 66)
All’articolo 56, che riprende l’articolo 5 della l.r.
4/1996:
a) sono state eliminate le figure dell’interprete turistico, dell’organizzatore congressuale, dell’istruttore nautico, dell’animatore turistico, della
guida equestre e del programmatore di soggiorno, in quanto figure o solo marginalmente
riferibili alla materia del turismo (es., l’istruttore
nautico), o comprese in tipologie più ampie (es.,
la guida equestre è una specificazione dell’accompagnatore naturalistico: articolo 5, commi 3,
4, 5, 6, 7 e 8 della l.r. 4/1996);
b) è stato eliminato il riferimento all’organica, futura
disciplina della professione di accompagnatore
naturalistico o guida ambientale (articolo 5, comma 11, l.r. 4/1996).
All’articolo 57, che raggruppa gli articoli 8 e 10
della l.r. 4/1996:
a) è stato ridotto ad almeno ogni due anni il periodo
intercorrente tra le sessioni d’esame (articolo 8,
comma 2, l.r. 4/1996);
b) sono stati delegificati e demandati ai bandi d’
esame i criteri e le modalità per la presentazione
delle domande (articolo 10 l.r. 4/1996).
All’articolo 59, che unifica gli articoli 9 e 11 della
l.r. 4/1996:
a) è stata introdotta al comma 5 la possibilità per i
candidati di ottenere le specializzazioni indicate
dalla Giunta regionale nella delibera di approvazione dei programmi;
b) è stata introdotta al cornma 6 la possibilità di
sessioni di esame di abilitazione unificate fra
diverse Province;
c) è stata eliminata la disposizione relativa alla
cittadinanza come requisito di ammissione all’esame, nonché alla documentazione di equivalenza del diploma (articolo 9, commi 1 e 2, l.r. 4/
1996);
d) è stato eliminato, in quanto ritenuto superfluo, il
riferimento al possesso delle conoscenze e capacità professionali previste dalla legge 217/
1983 (articolo 11, cornma 3, l.r. 4/1996).
All’articolo 60, che si basa sull’articolo 12 della
l.r. 4/1996, sono previste agevolazioni nel conseguimento dell’abilitazione a favore dei soggetti già
abilitati e, anche in relazione a sollecitazione del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, dei laureati in lingue straniere.
All’articolo 61, che riprende gli articoli 13 e 15
della l.r. 4/1996, è stato eliminato l’obbligo, per i
candidati che hanno superato la prova d’esame per
l’abilitazione e sono stati giudicati idonei, di produrre entro trenta giorni la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi (articolo
13, commi 3 e 4, della l.r. 4/1996) e sono state
eliminate le disposizioni relative alla domanda di
iscrizione nell’elenco degli abilitati (articolo 15,
comma 4, l.r. 4/1996).
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All’ articolo 62, che accorpa gli articoli 6 e 17
della l.r. 4/1996:
a) è stata soppressa la licenza per l’esercizio delle
professioni ed è stata introdotta la denuncia di
inizio di attività (articolo 6 l.r. 4/1996). Conseguentemente, all’articolo 58, i casi di esenzione
dall’obbligo della licenza sono stati trasformati in
casi di esenzione dalla denuncia (articolo 7 l.r. 4/
1996), sono state eliminate le disposizioni relative al versamento delle corrispondenti somme
per il rilascio (articolo 14, commi 2 e 3, l.r. 4/
1996) ed è stata eliminata la disposizione concernente la sospensione e la revoca della licenza (articolo 21 l.r. 4/1996);
b) è stata eliminata la disposizione concernente la
determinazione, da parte delle Province, delle
tariffe professionali ed è stato inserito l’obbligo,
per le associazioni di categoria, di comunicare,
entro il primo ottobre di ogni anno, alla Regione
ed alle Province le tariffe che intendono praticare l’anno successivo (articolo 17 l.r. 4/1996).
All’articolo 64, che riproduce l’articolo 18 della
l.r. 4/1996:
a) è stato eliminato il divieto di applicare tariffe
difformi da quelle determinate dalle Province,
non essendo più prevista tale funzione in capo
alle medesime (articolo 18, cornma 2, l.r. 4/
1996);
b) il divieto di avvalersi delle prestazioni professionali di chi non è in possesso della licenza è stato
modificato in divieto di avvalersi delle prestazioni professionali di chi non esercita l’attività ai
sensi di legge. In alternativa, la disposizione può
anche essere soppressa (articolo 18, comma 3,
l.r. 4/1996).
All’articolo 65, che riprende l’articolo 3 della l.r.
4/1996:
a) è stato eliminato il riferimento alla licenza (articolo 3, comma 3 l.r. 4/1996);
b) è stata eliminata la norma transitoria (articolo 3,
comma 5 l.r. 4/1996);
c) è stata eliminata, in quanto ritenuta superflua, la
disposizione concernente il rinvio ai decreti legislativo n. 391/1991 e 319/1994 (articolo 3, comma 6).
Capo II - Maestro di sci, guida alpina e guida
speleologica (articoli 67 - 82)
Il presente capo è diviso in tre sezioni, corrispondenti alle diverse professioni, più una sezione
dedicata alle norme comuni.
Sezione I - Maestro di sci (articoli 67- 71)
All’articolo 67, che raggruppa gli articoli 24 e 25
della l.r. 4/1996:
a) è stata eliminata, in quanto ritenuta superflua, la
disposizione relativa alle fonti che regolano la
professione dei maestri di sci (articolo 24, comma 1, l.r. 4/1996);
b) è stato eliminato il termine per l’individuazione e
la delimitazione, da parte della Giunta regionale,
delle aree sciistiche ( articolo 24 l.r. 4/1996);
c) è stata eliminata, in quanto ritenuta superflua, la
disposizione relativa all’ espressa esclusione
dall’obbligo dell’ottenimento della licenza comunale (articolo 25, comma 2, l.r. 4/1996). .
All’articolo 68, che unifica gli articoli 26 e 27
della l.r. 4/1996:
a) è stata eliminata la disposizione concernente le
prove d’ esame, in quanto materia delegificata
(articolo 26, comma 3, l.r. 4/1996);
b) il decreto del Presidente della Giunta, da adottare previa deliberazione della Giunta, per la nomina della commissione giudicatrice per l’abilitazione tecnica per l’esercizio della professione di
maestro di sci è stato sostituito dalla deliberazione della Giunta regionale (articolo 27, comma 1,
l.r. 4/1996).
All’articolo 71, che corrisponde all’articolo 30
della l.r. 4/1996, è stata inserita la disposizione che
consente l’iscrizione al collegio regionale anche
dei maestri che abbiano momentaneamente sospeso l’attività, già prevista dalla Regione Toscana
nel proprio testo unico adottato con l.r. 42/2000 (
articolo 30, comma 1, l.r. 4/1996).
Sezione II - Guida alpina, aspirante guida alpina
e guida speleologica (articoli 72 - 75)
All’articolo 72, che raggruppa gli articoli 34 e 37
della l.r. 4/1996, è stato eliminato, in quanto ritenuto superfluo, il riferimento alla legge 6/1989 ( articolo 34, comma 1, l.r. 4/1996).
All’articolo 73, che corrisponde all’articolo 35
della l.r. 4/1996, il decreto del Presidente della
Giunta, da adottare previa deliberazione della
Giunta, per la nomina della commissione giudicatrice per l’abilitazione tecnica per l’esercizio della
professione di guida alpina è stato sostituito dalla
deliberazione della Giunta regionale (articolo 35,
comma 3, l.r. 4/1996).
Sezione III - Guida speleologica (articoli 76 - 78)
All’articolo 76, che raggruppa gli articoli 41, 42 e
43 della l.r. 4/1996, la licenza del Comune è stata
eliminata per esigenze di semplificazione e di uniformità con le altre professioni del capo (articolo 42
l.r. 4/1996).
All’articolo 77, che raccoglie le disposizioni degli articoli 44,47 e 52 della l.r. 4/1996:
a) è stato eliminato il riferimento alle modalità previste dalla legislazione regionale sulla formazione professionale (articolo 44, comma 1, l.r. 4/
1996);
b) è stato eliminato il riferimento alle procedure che
disciplinano l’attività di formazione professionale
nelle Marche (articolo 47, l.r. 4/1996).
Sezione IV - Norme comuni (articoli 79 - 82)
L’articolo 79 introduce, prendendo spunto dal
testo unico della Regione Toscana e in ossequio ai
principi di trasparenza e di tutela dell’utente, l’obbligo di pubblicizzazione dei prezzi praticati in relazione alle attività del capo, con il divieto di praticare
prezzi diversi da quelli pubblicizzati.
L’ articolo 80 unisce gli articoli 31, 32 e 54 della
l.r. 4/1996, armonizzandone la disciplina in relazio-
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ne a tutte le professioni contemplate nel capo e
delegificando in parte la materia.
L ‘articolo 82 raccoglie gli articoli 32, 38 e 51
della l.r. 4/1996, unificando e armonizzando il sistema delle sanzioni amministrative.
Titolo V - Attività di organizzazione e di intermediazione di viaggi e turismo (artiocli 83 - 95)
Il titolo riporta le norme della legge regionale 14
luglio 1997, n. 41.
E’ stato soppresso per ragioni di semplificazione il comitato tecnico consultivo regionale con
compiti di consultazione e proposta in materia di
organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo (articolo 10, l.r. 41/1997).
E’ stato eliminato l’articolo relativo alle disposizioni tributarie. La tassa di concessione regionale
per I’ apertura delle agenzie è stata, infatti, soppressa dalla legge regionale n. 47/1998 (articolo
11, l.r. 41/1997).
E’ stato eliminato, in quanto ritenuto superfluo,
l’articolo relativo ai programmi di viaggio (articolo
15 l.r. 41/1997).
All’articolo 83, che raggruppa gli articoli 3, 4 e
16 della l.r. 41/1997:
a) è stata eliminata, in quanto ritenuta superflua, la
disposizione relativa al rispetto dei principi della
convenzione internazionale relativa ai contratti
di viaggio e delle norme del decreto legislativo
n. 111/1995 (articolo 4, comma 1, l.r. 41/1997);
b) è stata delegificata l’indicazione delle attività
complementari che possono essere svolte dalle
agenzie di viaggio (articolo 4, comma 2, l.r. 41/
1997).
All’articolo 84, che sostituisce gli articoli 5, 6, 7,
9, 17 e 18 della l.r. 41/1997:
a) è stato eliminato l’obbligo, per il richiedente I’
autorizzazione, di dichiarare il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11e 12 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in
relazione al fatto che il comma 1 dell’articolo 46
del decreto legislativo n. 112/98 ha abrogato il
comma 5 dell’articolo 9 della legge n. 217/1983
(articolo 6 comma 2, l.r. 41/1997);
b) è stata introdotta la denuncia di inizio di attività
per l’apertura delle agenzie al posto dell’autorizzazione (articoli 6, 7 e 9, l.r. 41/1997); conseguentemente, all’articolo 85, i casi di sospensione e revoca dell’autorizzazione sono stati trasformati in casi di sospensione e cessazione
dell’attività (articolo 8, l.r. 41/1997).
All’articolo 86, che riprende l’articolo 12 della l.r.
41/1997:
a) in relazione al fatto che il comma 2 dell’articolo
46 del decreto legislativo n. 112/98 ha eliminato
la pubblicazione annuale nella Gazzetta ufficiale
dell’ elenco nazionale delle agenzie, è stato soppresso il relativo riferimento contenuto nella legge regionale (articolo 12, comma 1, l.r. 41/1997);
b) è stato eliminato il riferimento temporale per la
definizione, da parte della Giunta regionale, delle modalità e dei requisiti per l’iscrizione nella
sezione speciale dell’elenco delle agenzie (articolo 12, comma 3, l.r. 41/1997)
All’articolo 87, che riprende l’articolo 13 della l.r.
41/1997: è stato eliminato l’obbligo per la Giunta
regionale, vista la sua soppressione, di sentire il
Comitato consultivo regionale ai fini della determinazione degli indirizzi per la stipula dei contratti
assicurativi, con conseguente semplificazione del
relativo procedimento (articolo 13, comma 2, l.r. 41/
1997).
All’articolo 89, che riprende l’articolo 19 della l.r.
41/1997:
a) è stato eliminato l’ inciso “parlate e scritte” (articolo 19, comma 3, lettera c ), l.r. 41/1997);
b) è stato eliminato l’obbligo per il direttore tecnico
di prestare la propria attività con carattere di
continuità ed esclusività in una sola agenzia o
filiale e succursale, a seguito della sentenza
della Corte costituzionale n. 326/1998 (articolo
19, comma 5, l.r. 41/1997).
All’articolo 90, che unifica gli articoli 20 e 21
della l.r. 41/1997:
a) è stato eliminato l’obbligo per la Giunta regionale, considerata la sua soppressione, di sentire il
Comitato consultivo regionale ai fini della determinazione dei criteri e delle modalità per l’effettuazione delle prove di esame per l’idoneità all’esercizio della professione di direttore tecnico,
nonché di definire nel dettaglio le materie delle
stesse prove. E’ stato, inoltre, eliminato il relativo riferimento temporale (articolo 20, comma 2,
l.r. 41/1997);
b) è stata delegificata la fissazione dei requisiti per
l’accesso all’esame di idoneità all’esercizio della
professione di direttore tecnico (articolo 20,
comma 3, lettera c), l.r. 41/1997);
c) poiché l’articolo 30 della legge regionale 10/
1999 ha attribuito alle Province le funzioni amministrative concernenti l’accertamento dell’idoneità all’esercizio della professione di direttore tecnico delle agenzie di viaggi e turismo, sono state
modificate, nella prospettiva di stabilire una disciplina uniforme, le norme concernenti la commissione giudicatrice di esame. In alternativa tali
norme possono essere soppresse, demandando le scelte alle singole Province (articolo 21 ).
All’articolo 91, che riprende l’articolo 22 della l.r.
41/1997:
a) è stato mantenuto l’elenco regionale dei direttori
tecnici di agenzia (articolo 22, l.r. 41/1997);
b) è stata eliminata la disposizione transitoria relativa all’iscrizione dei direttori tecnici di agenzia
nell’apposito elenco regionale (articolo 22, comma 2, l.r. 41/1997);
c) è stato eliminato, per i cittadini residenti in Italia
che chiedono l’iscrizione nell’elenco, l’obbligo
del possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 12 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, in relazione al fatto che il
comma 1 dell’articolo 46 del decreto legislativo
n. 112/1998 ha abrogato il comma 5 dell’articolo
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9 della legge 217/1983 (articolo 22, comma 6,
l.r. 41/1997);
d) è stato eliminato il riferimento al certificato del
casellario giudiziale e dei carichi pendenti (articolo 22, comma 6, l.r. 41/1997).
All’articolo 92, che riprende l’articolo 23 della l.r.
41/1997, è stata demandata alla Giunta regionale
la definizione della documentazione da allegare
alla domanda (articolo 23, comma 5, l.r. 41/1997).
Titolo VI - Interventi regionali (articoli 96 - 98)
Il titolo riprende sostanzialmente le norme della
legge regionale 28 ottobre 1991, n. 33 e prevede la
concessione di contributi per interventi diretti alla
costruzione e riqualificazione di tutte le strutture
contemplate nel testo di riordino, nonché alla realizzazione di opere complementari alle attività turistiche.
In materia di interventi regionali a favore del
turismo è stato operato un accorpamento, nonché
soprattutto una consistente delegificazione.
E’ stata, in particolare, demandata alla Giunta
regionale, previo parere della competente commissione consiliare, l’individuazione della natura e dell’entità massima dei contributi; dei destinatari del
contributo e delle priorità di concessione; della
tipologia degli interventi e del limite delle spese
ammissibili; delle modalità e dei termini di presentazione delle domande; della documentazione da
allegare; dei termini di liquidazione dei contributi;
delle modalità e dei termini di rendicontazione.
E’ stata eliminata la norma relativa agli ampliamenti volumetrici e alle deroghe ai distacchi (articolo 11, l.r. 33/1991).
E’ stato eliminato il riferimento alla Giunta regionale per la revoca dei contributi. (articolo 17, comma 1, l.r. 33/1991).
Sono stati eliminati i riferimenti temporali superati.
Titolo VII - Disposizioni transitorie e finali (articoli 99 - 102)
Sono state inserite in un unico articolo (articolo
99) le disposizioni concernenti le indennità e i rimborsi spese per i componenti di commissioni, nonché per gli amministratori dell’APTR.
Riguardo alle disposizioni finanziarie (articolo
100) si è ipotizzata la creazione di un unico fondo,
articolato in capitoli ad hoc per la promozione turistica, il finanziamento degli enti locali, nonché di
tutti gli interventi di cui al titolo VI, sul quale confluiscono i capitoli previsti nelle leggi regionali abrogate e il cui ammontare è determinato annualmente
con legge di bilancio.
Nelle norme transitorie e finali (articolo 101) è
sembrato opportuno l’inserimento di una previsione finalizzata a differire l’applicazione di alcune
disposizioni.
E’ stata inserita inoltre una disposizione che
consente di fare salvi i rinvii alle disposizioni abrogate contenuti in leggi, regolamenti ed altri atti
normativi, nonché la norma riguardante l’ulteriore
applicabilità delle leggi abrogate ad alcuni rapporti
e per l’esecuzione dei relativi impegni.
Per ciò che concerne le abrogazioni (articolo
102), le stesse comprendono sia le leggi regionali
inserite nel nuovo testo, sia quelle risultate superate e non più applicate. Le leggi abrogate sono
elencate in ordine cronologico.
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INDICE
Titolo I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
- Oggetto, finalità e funzioni
- Oggetto e finalità
- Funzioni della Regione
- Piano triennale per la promozione turistica
- Programma annuale per la promozione turistica
- Funzioni delle Province
- Funzioni dei Comuni
- Forum permanente per il turismo
Titolo II
Capo I
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
- Organizzazione turistica regionale
- Azienda di promozione turistica regionale
- Istituzione e compiti
- Presidente
- Consiglio di amministrazione
- Collegio dei revisori
- Direttore
- Entrate, bilanci e conti consuntivi
- Controllo sugli atti e vigilanza
- Informazione ed accoglienza turistica
- Personale
Capo II
Art. 17
Art. 18
- Associazioni pro loco
- Riconoscimento
- Albo regionale delle associazioni pro loco
Titolo III
Capo I
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
- Strutture ricettive
- Strutture alberghiere e all’aria aperta
- Strutture ricettive alberghiere
- Strutture ricettive all’aria aperta
- Disposizioni speciali
- Classificazione
- Autorizzazione
- Sospensione, revoca e cessazione
- Periodi di apertura
- Obblighi e responsabilità
- Reclami
- Attività accessorie
- Disciplina urbanistica delle strutture esistenti
- Marchio di qualità
Capo II
Sezione I
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
- Strutture extra-alberghiere
- Strutture ricettive extra-alberghiere
- Country houses
- Case per le ferie e ostelli per la gioventù
- Case religiose di ospitalità
- Centri di vacanza per minori e anziani
- Rifugi alpini, escursionistici e bivacchi fissi
- Esercizi di affittacamere
- Case e appartamenti per vacanze
- Requisiti tecnici e igienico-sanitari
- Autorizzazione
- Sospensione, revoca e cessazione
Sezione II - Altre strutture
Art. 41
- Appartamenti ammobiliati per uso turistico
Art. 42
- Uso occasionale di immobili ai fini ricettivi
Art. 43
- Offerta del servizio di alloggio e prima colazione, bed and breakfast
Capo III
Art. 44
Art. 45
- Aree di sosta attrezzate
- Istituzione
- Affidamento della gestione delle aree a privati
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Capo IV
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
- Campeggi didattico-educativi
- Riconoscimento e tutela
- Campeggi fissi all’aperto
- Campeggi nelle aree protette
- Campeggi itineranti all’aperto
- Documentazione sanitaria e assicurazione
Capo V
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
- Disposizioni comuni
- Comunicazioni
- Informazioni
- Rilevazioni statistiche
- Vigilanza
- Sanzioni amministrative
Titolo IV - Professioni turistiche
Capo I
- Guida turistica, accompagnatore turistico, tecnico di comunicazione e marketing turistico,
accompagnatore naturalistico
Art. 56
- Definizione
Art. 57
- Abilitazione
Art. 58
- Esenzione dalla denuncia di inizio attività
Art. 59
- Programmi dei corsi ed esami
Art. 60
- Situazioni particolari
Art. 61
- Attestato di abilitazione
Art. 62
- Denuncia di inizio attività e tariffe
Art. 63
- Corsi di formazione e aggiornamento
Art. 64
- Divieti
Art. 65
- Esercizio nell’ambito dell’Unione Europea
Art. 66
- Sanzioni amministrative
Capo II
Sezione I
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
- Maestro di sci, guida alpina e guida speleologica
- Maestro di sci
- Requisiti
- Abilitazione
- Specializzazioni
- Maestri di sci di altre regioni e di altri Stati
- Collegio regionale dei maestri di sci
Sezione II - Guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida
Art. 72
- Requisiti
Art. 73
- Abilitazione
Art. 74
- Collegio regionale delle guide alpine
Art. 75
- Accompagnatore di media montagna
Sezione III - Guida speleologica
Art. 76
- Definizione
Art. 77
- Abilitazione
Art. 78
- Collegio regionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida
Sezione IV - Norme comuni
Art. 79
- Disposizioni sui prezzi
Art. 80
- Scuole di sci, di alpinismo, di sci alpinismo e di speleologia
Art. 81
- Attività professionale nelle aree naturali protette
Art. 82
- Sanzioni amministrative
Titolo V
Capo I
Art. 83
Art. 84
Art. 85
Art. 86
Art. 87
Art. 88
- Attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo
- Agenzie di viaggi e turismo
- Requisiti e obblighi
- Denuncia di inizio attività e orario di apertura
- Sospensione e cessazione
- Elenco delle agenzie
- Assicurazione
- Deposito cauzionale
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Capo II
Art. 89
Art. 90
Art. 91
- Direttore tecnico
- Requisiti professionali
- Esame di idoneità
- Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia
Capo III
Art. 92
Art. 93
Art. 94
- Associazioni senza scopo di lucro ed uffici biglietteria
- Associazioni senza scopo di lucro
- Organizzazione di viaggi in forma non professionale
- Uffici biglietteria
Capo IV
Art. 95
- Norme sanzionatorie
- Sanzioni amministrative
Titolo VI
Art. 96
Art. 97
Art. 98
- Interventi regionali
- Contributi
- Vincolo di destinazione
- Interventi per il superamento delle barriere architettoniche, per adeguamenti igienico-sanitarie
per servizi tecnologici
Titolo VII
Art. 99
Art. 100
Art. 101
Art. 102
- Disposizioni transitorie e finali
- Indennità e rimborsi spese
- Norme finanziarie
- Norme transitorie e finali
- Abrogazioni
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TITOLO I
Oggetto, finalità e funzioni
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge disciplina l’esercizio delle
funzioni amministrative della Regione e di quelle
conferite agli enti locali in materia di turismo ed
attività ricettiva.
2. La Regione assicura lo sviluppo del turismo
quale fondamentale risorsa della comunità regionale, promuovendo in particolare la valorizzazione
delle risorse turistiche e la qualificazione degli operatori, dei servizi e delle strutture.
Art. 2
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni ad essa
espressamente attribuite dalla presente legge e in
particolare quelle concernenti:
a) la programmazione, per il perseguimento degli
obiettivi e delle esigenze unitarie in ambito regionale;
b) l’indirizzo e il coordinamento delle funzioni conferite agli enti locali;
c) l’organizzazione della raccolta, elaborazione,
analisi e diffusione delle informazioni statistiche
mediante l’ osservatorio costituito all’interno della struttura regionale competente in materia di
turismo, per assicurare una puntuale conoscenza dell’evoluzione della domanda ed una costante informazione agli enti ed agli operatori,
anche al fine dell’elaborazione di rapporti almeno annuali sul turismo marchigiano;
d) la verifica di compatibilità con gli atti regionali di
programmazione degli atti di programmazione
dei Comuni, delle Province e delle Comunità
montane rilevanti ai fini dell’attuazione della programmazione regionale;
e) l’adozione dei necessari atti sostitutivi, al fine di
assicurare la conformità agli atti regionali di programmazione e di indirizzo e l’adempimento degli
obblighi stabiliti dalle disposizioni comunitarie;
f) la promozione in Italia e all’estero dell’immagine
unitaria e complessiva dell’offerta turistica regionale, nonché dell’immagine delle sue diverse
componenti territoriali e imprenditoriali;
g) la realizzazione di interventi di promozione commerciale ed economica all’estero per favorire l’incremento delle esportazioni dei prodotti locali;
h) la promozione e il sostegno alla costituzione di
consorzi turistico-alberghieri, come individuati
dall’articolo 10, comma 2, del d.l. 28 maggio
1981, n. 251, convertito nella legge 29 luglio
1981, n. 394;
i) la concessione di contributi per lo sviluppo e la
qualificazione dell’offerta turistica, nonché gli interventi per agevolare l’accesso al credito nei
limiti massimi stabiliti in base a legge dello Sta-
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to, compresa la disciplina dei rapporti con gli
istituti di credito, la determinazione dei criteri
dell’ammissibilità al credito agevolato e i controlli sulla sua effettiva destinazione;
l) la realizzazione di progetti speciali e di iniziative
di particolare rilevanza, anche in collaborazione
con l’ente nazionale italiano per il turismo, con
altre Regioni, con altri Enti pubblici, con organizzazioni e con operatori privati.
2. Per la realizzazione di attività di cui al comma 1,
lettera f), la Regione si avvale di preferenza dell’Azienda di promozione turistica di cui all’articolo 8.
Art. 3
(Piano triennale per la promozione turistica)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta da presentare entro il 31 maggio dell’anno precedente il triennio di riferimento, approva il piano
triennale per la promozione turistica.
2. Il piano triennale indica in particolare:
a) l’andamento della domanda turistica, lo sviluppo
dell’offerta nella regione e l’orientamento dei
mercati turistici nazionali ed esteri;
b) gli obiettivi generali e le aree geografiche verso
cui l’attività promozionale deve essere rivolta, i
risultati attesi in relazione alle finalità della programmazione regionale;
c) la connessione con gli interventi dello Stato,
dell’Unione europea e degli enti locali;
d) il quadro delle risorse finanziarie che si prevede
di acquisire ed impiegare nel periodo di riferimento, con la distinzione tra le quote da destinare alle iniziative promozionali della Regione e a
quelle degli enti locali;
e) i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie
agli enti locali;
f) i modi, i tempi e gli strumenti organizzativi per la
realizzazione degli interventi mediante il programma annuale, nonché la relativa verifica dei
risultati.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può approvare aggiornamenti del piano.
Art. 4
(Programma annuale per la promozione turistica)
1. Il piano triennale di cui all’articolo 3 è attuato
mediante il programma annuale per la promozione
turistica, approvato dalla Giunta regionale.
2. Entro il 30 novembre dell’anno precedente a
quello di riferimento la Giunta regionale approva,
sentito il forum permanente per il turismo di cui
all’articolo 7, il programma annuale di cui al comma
1, che viene trasmesso per il parere alla competente Commissione consiliare.
3. Il programma annuale indica:
a) gli obiettivi, le attività, le iniziative e le risorse
finanziarie per la promozione, la pubblicità e la
commercializzazione dell’offerta turistica della
regione;
b) le modalità per la presentazione da parte dei
soggetti pubblici e privati di progetti di rilevante
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interesse finalizzati allo sviluppo del prodotto
turistico regionale;
c) i criteri e le modalità per la concessione dei
contributi e la verifica dei progetti a compartecipazione regionale, in relazione agli obiettivi prefissati.
4. La Regione partecipa al finanziamento di
programmi turistici, che si inseriscono nella programmazione regionale, proposti dagli enti locali
territoriali, dagli organismi da essi istituiti, dalle comunità montane e da imprese turistiche singole o
anche temporaneamente associate, nonché da organismi privati, comprese le associazioni pro loco
iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 18, con
priorità agli enti locali anche associati.
Art. 5
(Funzioni delle Province)
1. Ferme restando le funzioni della Regione di
cui all’articolo 2, le Province esercitano le funzioni
relative alla promozione e alla valorizzazione del
proprio territorio, realizzano iniziative di rilevante
interesse provinciale nel settore del turismo in collaborazione con altri enti locali e possono assumere iniziative atte a favorire la gestione associata
delle funzioni comunali in materia.
2. Le Province esercitano inoltre le funzioni amministrative conferite dalla presente legge e quelle
ad esse conferite dalla legislazione vigente.
Art. 6
(Funzioni dei Comuni)
1. Ferme restando le funzioni della Regione di
cui all’articolo 2, i Comuni esercitano le funzioni
relative alla promozione e valorizzazione turistica
del proprio territorio attraverso la realizzazione di
interventi finalizzati alla qualificazione del sistema
dell’offerta locale e dei servizi turistici di base relativi all’informazione, all’accoglienza turistica, all’intrattenimento degli ospiti e agli eventi.
2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni possono
stipulare convenzioni e accordi con altri enti e organismi misti pubblici e privati interessati e possono
esercitare tutte o in parte le funzioni conferite attraverso le Comunità montane.
3. I Comuni esercitano inoltre le funzioni in materia di turismo ed attività ricettiva non espressamente conferite ad altri enti.
Art. 7
(Forum permanente per il turismo)
1. La Giunta regionale, al fine di garantire la
necessaria correlazione tra il programma annuale
di cui all’articolo 4 e gli obiettivi generali da perseguire in materia turistica si avvale del Forum permanente per il turismo, articolato in comitato istituzionale e comitato per le attività del settore.
2. Il comitato istituzionale del Forum è composto da:
a) il Presidente di ciascuna Provincia o suo delegato;
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b) dieci Sindaci o loro delegati, di cui due designati
dalla Conferenza regionale delle autonomie e
due designati da ciascuna delle Conferenze provinciali delle autonomie;
c) due rappresentanti delle Comunità montane designati dall’assemblea dei Presidenti delle Comunità montane;
d) un rappresentante degli Enti parco presenti sul
territorio regionale;
e) due rappresentanti delle Associazioni Pro loco.
3. Il comitato per le attività del settore del Forum
è composto da:
a) un rappresentante delle associazioni, maggiormente rappresentative a livello regionale, degli
albergatori, degli agenti di viaggio, degli operatori del turismo in entrata, dei gestori di campeggio, degli esercenti stabilimenti balneari e degli
operatori agrituristici, designati dai rispettivi organi competenti;
b) un rappresentante del mondo cooperativo designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
c) un rappresentante designato dalla Confcommercio regionale;
d) un rappresentante designato dalla Confesercenti regionale;
e) un rappresentante delle Associazioni consumatori;
f) tre rappresentanti designati congiuntamente
dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori addetti al settore turistico maggiormente rappresentative;
g) un rappresentante dell’Associazione tempo libero designato congiuntamente dalle associazioni
del tempo libero maggiormente rappresentative
a livello regionale;
h) un rappresentante dell’Unione delle camere di
commercio delle Marche.
4. Sono componenti di diritto del Forum:
a) l’Assessore regionale competente in materia di
turismo, che lo presiede;
b) il Presidente o il Direttore dell’Azienda di promozione turistica regionale di cui all’articolo 8;
c) il Dirigente della struttura competente in materia
di turismo ed attività ricettiva.
5. Il Forum è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito dell’avvenuta designazione di almeno la metà più uno dei
rappresentanti di cui ai commi 2 e 3.
6. Il Presidente del Forum convoca congiuntamente o disgiuntamente i comitati di cui ai commi 2
e 3 almeno due volte l’anno per fornire elementi utili
alla predisposizione del programma annuale, per
l’analisi dello stato di attuazione e dei risultati del
programma dell’anno in corso, nonché per definire
le modalità di raccordo tra l’attività dell’azienda di
cui all’articolo 8 e quella degli enti locali territoriali.
7. Le sedute sono valide con la presenza, in
prima convocazione, della maggioranza dei componenti in carica e, in seconda convocazione, con
la presenza di un terzo dei componenti stessi. Le
determinazioni dei comitati del Forum sono adotta-
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te con voto favorevole dalla maggioranza dei presenti.
8. La partecipazione al Forum e ai suoi comitati
è a titolo gratuito.
9. Le funzioni di segreteria del Forum sono
svolte dalla struttura regionale competente in materia di turismo ed attività ricettiva.
10. Per la trattazione di particolari argomenti
possono essere invitati alle riunioni del Forum
esperti e rappresentanti di associazioni, consorzi e
cooperative turistiche presenti nel territorio regionale.
TITOLO II
Organizzazione turistica regionale
CAPO I
Azienda di promozione turistica regionale
Art. 8
(Istituzione e compiti)
1. Ai fini dello svolgimento in forma unitaria e
coordinata dell’attività di promozione, accoglienza
ed informazione turistica, è ambito turisticamente
rilevante quello costituito dall’intero territorio regionale.
2. L’Azienda di promozione turistica regionale,
di seguito denominata APTR, con sede legale in
Ancona, opera quale organismo tecnico operativo
e strumentale della Regione; essa ha personalità
giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia
amministrativa e di gestione.
3. L’APTR gestisce le proprie attività con criteri
di economicità, garantendo il pareggio del bilancio;
essa adotta un regolamento che stabilisce le norme fondamentali per l’organizzazione e l’ordinamento amministrativo e contabile. Per il conseguimento efficace ed efficiente degli obiettivi, l’APTR
si dota di un’organizzazione funzionale, in grado di
operare per progetti e di impostare e coordinare un
sistema a rete d’informazione ed accoglienza turistica.
4. Spetta all’APTR:
a) assicurare l’informazione, l’assistenza e l’accoglienza turistica a livello locale mediante l’istituzione dei punti di informazione e accoglienza
turistica (IAT) di cui all’articolo 15, esercitando il
controllo e il coordinamento dei servizi erogati;
b) attuare le iniziative individuate, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nel programma annuale di
promozione turistica di cui all’articolo 4;
c) raccogliere, anche avvalendosi degli IAT, dati e
informazioni sulla domanda e sull’offerta turistica, da trasmettere alla Giunta regionale secondo le modalità stabilite dalla Giunta medesima;
d) assicurare la tutela dei diritti del turista consumatore;
e) realizzare, mediante apposite convenzioni, progetti di promozione turistica su richiesta degli
enti locali, anche in funzione della formazione e
dell’aggiornamento professionale;
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f) stipulare convenzioni per affidare agli enti locali
territoriali, alle Comunità montane, agli organismi costituiti nelle forme previste dal d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, la gestione degli IAT istituiti
su richiesta degli enti ed organismi medesimi.
5. Sono organi dell’APTR il Presidente, il consiglio
di amministrazione e il collegio dei revisori.
Art. 9
(Presidente)
1. Il Presidente dell’APTR è nominato dal Consiglio regionale e dura in carica quanto la legislatura regionale.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell’APTR, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne stabilisce l’ordine del giorno.
3. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un consigliere da lui delegato.
Art. 10
(Consiglio di amministrazione)
1. Il consiglio di amministrazione dell’APTR è
costituito con decreto del Presidente della Giunta
regionale, dura in carica quanto la legislatura regionale ed è composto:
a) dal Presidente dell’APTR;
b) da tre membri eletti dal Consiglio regionale con
voto limitato a due;
c) da un membro scelto dal Consiglio regionale
con voto distinto su terna designata dall’ANCI;
d) da due membri scelti dal Consiglio regionale con
voto distinto su terne designate dalle associazioni
di categoria degli operatori turistici maggiormente
rappresentative sul territorio regionale.
2. Il consiglio di amministrazione delibera i seguenti atti fondamentali dell’APTR:
a) regolamento di organizzazione e di contabilità;
b) bilancio di previsione annuale e pluriennale, relative variazioni, conto consuntivo;
c) programma di attività, in attuazione delle iniziative
del programma annuale di promozione turistica;
d) istituzione degli IAT;
e) acquisti, alienazioni, locazioni di beni immobili e
contrazione dei mutui;
f) liti attive e passive, rinunce e transazioni.
3. Il consiglio di amministrazione si riunisce in
via ordinaria almeno una volta al mese e ogni volta
che il Presidente ne ravvisi la necessità; in via
straordinaria su richiesta di tre consiglieri o del
presidente del collegio dei revisori dei conti, previa
conforme deliberazione del collegio medesimo.
4. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere la convocazione del consiglio di amministrazione.
5. Le riunioni del consiglio di amministrazione
sono valide con l’intervento della maggioranza dei
componenti.
6. Le deliberazioni sono valide qualora raccolgano la maggioranza dei voti dei presenti. In caso
di parità prevale il voto del Presidente.
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Art. 11
(Collegio dei revisori)
1. Il collegio dei revisori dell’APTR è costituito
con decreto del Presidente della Giunta regionale,
dura in carica quanto la legislatura regionale ed è
composto:
a) dal Presidente, eletto dal Consiglio regionale;
b) da due membri effettivi e due supplenti, eletti dal
Consiglio regionale con voto rispettivamente limitato ad uno.
2. I componenti del collegio dei revisori sono
scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
3. Il collegio dei revisori:
a) esamina i bilanci preventivi, i conti consuntivi e
le relazioni che li accompagnano;
b) controlla la gestione amministrativa e finanziaria
dell’ente;
c) elabora, in occasione della presentazione del
bilancio preventivo e del rendiconto, una relazione sull’andamento della gestione amministrativa
e finanziaria dell’ente, da trasmettere al Presidente dell’APTR per le eventuali controdeduzioni. La relazione e le eventuali controdeduzioni
sono trasmesse alla Giunta regionale.
4. Il collegio dei revisori dei conti si riunisce su
convocazione del Presidente almeno una volta
ogni tre mesi. I relativi verbali e le eventuali controdeduzioni del Presidente dell’APTR e del consiglio
di amministrazione sono trasmessi alla Giunta regionale.
5. I componenti del collegio dei revisori possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del
consiglio di amministrazione.
Art. 12
(Direttore)
1. L’incarico di Direttore dell’APTR è conferito
dalla Giunta regionale a personale con qualifica dirigenziale, scelto sulla base delle esperienze maturate nel settore e del possesso di adeguati requisiti
professionali, fra cui la conoscenza di almeno due
lingue straniere. L’incarico può essere conferito a
personale dirigenziale appartenente al ruolo unico
regionale. In caso di conferimento a Dirigente regionale al quale sia mantenuta contemporaneamente
la direzione di un servizio, è riconosciuta all’incaricato, con onere a carico dell’APTR, la differenza economica tra l’indennità di posizione percepita e quella
prevista per le aree regionali di coordinamento.
2. Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto
collettivo nazionale dei Dirigenti regionali.
3. Spetta al Direttore la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di
tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane e strumentali,
di controllo. E’ responsabile della gestione e dei
relativi risultati.
4. Il Direttore adotta gli atti di gestione del personale ed ogni altro provvedimento di carattere
amministrativo per il quale le leggi ed i regolamenti
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non prevedono l’espressa attribuzione agli organi
dell’APTR.
5. Il Direttore esercita le funzioni di segretario
del consiglio di amministrazione e firma, congiuntamente al Presidente, i relativi verbali.
6. Il Direttore esprime il proprio parere, sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica, su
ogni proposta di deliberazione di competenza del
consiglio di amministrazione.
7. Il Direttore presenta al consiglio di amministrazione, all’inizio di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
8. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Direttore nomina con decreto un funzionario, incaricato di sostituirlo, anche al fine del rispetto dei tempi dei procedimenti e dell’adozione degli
atti conclusivi. Della sostituzione è data comunicazione alla Giunta regionale.
9. L’incarico di Direttore può essere revocato
con provvedimento motivato, sulla base di una verifica complessiva dell’operato.
Art. 13
(Entrate, bilanci e conti consuntivi)
1. Le entrate dell’APTR sono costituite:
a) dal contributo ordinario della Regione per le spese di funzionamento, comprese quelle per il personale;
b) da contributi della Regione per la realizzazione
del programma annuale di promozione turistica;
c) da corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborsi da parte degli enti locali connessi all’esercizio di incarichi affidati all’APTR.
2. L’esercizio finanziario dell’APTR inizia il 1°
gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso
anno.
3. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo
sono redatti ed approvati con le modalità previste
dalla legge regionale di contabilità.
4. Le variazioni del bilancio di previsione sono
sottoposte al solo controllo di legittimità del Comitato regionale di controllo.
Art. 14
(Controllo sugli atti e vigilanza)
1. Gli atti dell’APTR sono sottoposti al controllo
di legittimità del Comitato regionale di controllo.
2. La Giunta regionale esercita la vigilanza
sull’APTR.
3. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la
medesima, può disporre ispezioni contabili e amministrative per accertare il regolare funzionamento dell’APTR.
4. Nell’esercizio del potere di vigilanza, la Giunta regionale può:
a) provvedere, previa diffida agli organi dell’APTR,
alla nomina di un commissario per l’adozione di
atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di
regolamento quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino il compimento;
b) sciogliere il consiglio di amministrazione per gra-
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vi violazioni di legge e regolamento, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni
della maggioranza dei componenti, per persistente inattività o per attività tali da compromettere il funzionamento dell’APTR o il raggiungimento degli obiettivi fissati dai programmi.
5. Con il provvedimento di sciogliomento, la
Giunta regionale nomina un commissario straordinario, che resta in carica per un periodo non superiore a sei mesi.
Art. 15
(Informazione ed accoglienza turistica)
1. Al fine di assicurare l’assistenza e l’accoglienza ai turisti a livello locale, nonché le informazioni sulla domanda e sull’offerta turistica, l’APTR
istituisce, previo nulla osta della Giunta regionale,
anche su proposta dei Comuni, gli IAT, anche per
ambiti territoriali sovracomunali.
2. Gli IAT non hanno personalità giuridica.
3. Le sedi delle soppresse Aziende di promozione turistica sono riconosciute come sedi IAT.
4. L’APTR può stipulare convenzioni con le associazioni degli operatori delle strutture ricettive
per l’attivazione, nelle sedi IAT, di servizi mirati a
fornire informazioni sulla disponibilità ricettiva delle
varie località.
5. La Giunta regionale definisce le caratteristiche strutturali ed operative delle sedi IAT secondo
un modello omogeneo sul territorio, nonché il modello grafico del segno distintivo dei medesimi.
6. Le Associazioni Pro loco che abbiano promosso l’apertura di propri punti di informazione e di
accoglienza ai turisti, possono usare la denominazione IAT ove si conformino alle caratteristiche
strutturali ed operative di cui al comma 5, previo
assenso dell’APTR.
Art. 16
(Personale)
1. Il rapporto di lavoro del personale dell’APTR
è regolato dal contratto collettivo nazionale del
comparto Regioni e autonomie locali.
2. La dotazione organica complessiva dell’APTR è determinata dalla Giunta regionale, su
proposta del consiglio di amministrazione
dell’APTR, tenuto conto delle dotazioni organiche
degli IAT istituiti ai sensi dell’articolo 15.
CAPO II
Associazioni Pro loco
Art. 17
(Riconoscimento)
1. La Regione riconosce il ruolo delle Associazioni Pro loco quali organismi di promozione dell’attività turistica di base.
2. Le Associazioni Pro loco iscritte all’albo di cui
all’articolo 18 assumono in particolare iniziative
per:
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a) favorire la conoscenza e la valorizzazione delle
risorse turistiche locali e la conservazione dei
beni ambientali e culturali;
b) richiamare ospiti e migliorarne le condizioni di
soggiorno, anche sensibilizzando le popolazioni
residenti.
Art. 18
(Albo regionale delle Associazioni Pro loco)
1. E’ istituito, presso la Giunta regionale, l’albo
regionale delle Associazioni pro loco, pubblicato
entro il 31 gennaio di ogni anno nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le
modalità per l’iscrizione all’albo di cui al comma 1.
3. L’iscrizione all’albo è condizione per accedere ai contributi regionali e per effettuare manifestazioni cui concorra, anche finanziariamente, la Regione.
TITOLO III
Strutture ricettive
CAPO I
Strutture alberghiere e all’aria aperta
Art. 19
(Strutture ricettive alberghiere)
1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi organizzati per fornire al pubblico, con gestione
unitaria, alloggio, con o senza servizio autonomo di
cucina ed altri servizi accessori per il soggiorno,
compresi eventuali servizi di bar e ristorazione.
2. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in alberghi e residenze turistico-alberghiere.
3. Sono alberghi gli esercizi ricettivi aperti al
pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori,
in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di
stabile.
4. Sono residenze turistico-alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria,
che forniscono alloggio e servizi accessori in unità
abitative arredate costituite da uno o più locali,
dotate di servizio autonomo di cucina.
5. Le strutture alberghiere possono svolgere la
propria attività, oltreché nella sede principale, ove
sono allocati i servizi di ricevimento e portineria e
gli altri servizi generali, anche in dipendenze. Le
dipendenze possono essere ubicate in immobili
diversi da quello della sede principale, o anche in
una parte separata dello stesso immobile, quando
ad essa si accede da un diverso ingresso.
6. Le caratteristiche e le tipologie delle strutture
di cui al presente articolo sono determinate dalla
Giunta regionale.
Art. 20
(Strutture ricettive all’aria aperta)
1. Le strutture ricettive all’aria aperta si distinguono in villaggi turistici e campeggi.
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2. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree
recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti
minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
3. Sono campeggi gli esercizi ricettivi aperti al
pubblico, a gestione unitaria, allestiti ed attrezzati
su aree recintate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti provvisti, di norma, di tende,
caravan, autocaravan, mobilhouse, maxicaravan,
o altri mezzi mobili di pernottamento.
4. I campeggi ad una stella possono assumere
la denominazione aggiuntiva “di transito” nel caso
in cui offrano servizi alla clientela interessata al
turismo itinerante. I campeggi di transito possono
essere abbinati ad altre attività commerciali e di
servizio ai viaggiatori ed in essi è consentita la
sosta fino ad un massimo di quarantotto ore.
5. I campeggi con classificazione inferiore a tre
stelle possono assumere la denominazione
aggiuntiva di centro vacanze, qualora siano dotati
di impianti sportivi e di svago con annessi servizi
commerciali e di ristorazione.
6. I campeggi devono essere dotati di un’area di
sosta, attrezzata ai sensi dell’articolo 44, non inferiore a mille metri quadrati di superficie. La sosta in
tale area è permessa per un periodo massimo di
quarantotto ore.
Art. 21
(Disposizioni speciali)
1. Negli alberghi è consentita la presenza di
unità abitative dotate di cucina o posto cottura nel
limite di una capacità ricettiva non superiore al
quindici per cento di quella complessiva dell’esercizio.
2. Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative non dotate di
cucina e posto cottura nel limite di una capacità
ricettiva non superiore al quindici per cento di quella complessiva dell’esercizio.
3. Nei campeggi è consentita la presenza di
tende, caravan e allestimenti stabili minimi installati
a cura del gestore quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non
superiore al venticinque per cento di quella complessiva dell’esercizio.
4. Nei villaggi turistici è consentita la presenza
di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, nel limite
di una capacità ricettiva non superiore al venticinque per cento di quella complessiva dell’esercizio.
5. Nelle strutture ricettive all’aria aperta è consentita la presenza di piazzole per i turisti forniti di
mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi
all’interno dei villaggi turistici, nonché di tende,
caravan e di allestimenti stabili minimi istallati a
cura del gestore nei campeggi in misura superiore
al venticinque per cento della capacità ricettiva
dell’esercizio solo in caso di rilascio delle prescritte
autorizzazioni edilizie da parte dei Comuni in data
anteriore all’entrata in vigore della presente legge.
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Art. 22
(Classificazione)
1. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strutture
ricettive di cui al presente capo.
2. La Giunta regionale determina i livelli, le procedure e i requisiti di classificazione, nonché i segni distintivi corrispondenti al tipo di struttura e al
livello di classificazione e le indicazioni al pubblico
da esporre.
Art. 23
(Autorizzazione)
1. L’esercizio delle attività ricettive è subordinato ad autorizzazione del Comune, rilasciata previa
verifica dell’iscrizione del responsabile della
conduzione della struttura ricettiva alla sezione
speciale del registro esercenti il commercio e della
sussistenza dell’autorizzazione sanitaria.
2. La denominazione delle strutture ricettive e le
relative variazioni sono approvate dal Comune
contestualmente al rilascio dell’autorizzazione o
delle relative modifiche. In ambito comunale sono
vietate omonimie fra gli esercizi e indicazioni atte a
creare incertezze sulla natura e sulla classificazione degli stessi.
3. Le strutture ricettive gravate da vincoli di
destinazione previsti da leggi statali o regionali di
incentivazione della ricettività, qualora il Comune
ne riconosca l’opportunità ai fini turistici e nel rispetto delle specifiche destinazioni urbanistiche
delle aree interessate, possono essere riconvertite
da una tipologia all’altra fra quelle previste, fermi
restando i vincoli suddetti.
4. Il Comune comunica alla Provincia le autorizzazioni, le sospensioni, le revoche e le cessazioni,
nonché il cambio di titolarità, di gestione, di denominazione della struttura ricettiva.
5. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31
gennaio di ogni anno, gli elenchi aggiornati delle
strutture ricettive in attività.
Art. 24
(Sospensione, revoca e cessazione)
1. Il Comune, previa diffida, sospende temporaneamente l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
ricettiva per un periodo da uno a sei mesi quando
venga meno uno dei requisiti obbligatori relativi al
livello minimo di classificazione.
2. L’autorizzazione è revocata dal Comune
qualora:
a) venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti
per il titolare o il gestore;
b) il titolare o il gestore, alla scadenza del periodo
di sospensione, non abbia ottemperato alle prescrizioni imposte.
3. Il titolare di una struttura ricettiva che intende
cessare l’attività deve darne comunicazione al Comune.
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Art. 25
(Periodo di apertura)
1. Le strutture ricettive all’aria aperta assumono
la denominazione aggiuntiva “A” (annuale), quando sono aperte per la stagione estiva e invernale o
per l’intero arco dell’anno. La loro chiusura temporanea può essere consentita per un periodo massimo di tre mesi all’anno, a scelta dell’operatore.
2. Le aperture stagionali delle strutture ricettive
non possono avere durata inferiore a tre mesi consecutivi all’anno.
3. Al di fuori dei periodi indicati nei commi 1 e 2,
la chiusura straordinaria delle strutture ricettive ad
apertura annuale o stagionale deve essere autorizzata dal Comune. Il Comune, su motivata richiesta,
può consentire la chiusura per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile per altri dodici
mesi, in caso di ristrutturazioni e di ammodernamenti della struttura ricettiva.
4. I periodi di apertura e chiusura devono essere comunicati al Comune e alla Provincia, nonché
indicati nelle guide specializzate e nell’insegna della struttura ricettiva.
Art. 26
(Obblighi e responsabilità)
1. Il titolare e il gestore della struttura ricettiva
sono responsabili dell’osservanza delle norme della presente legge e rispondono in solido del pagamento delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 55.
2. Nelle strutture ricettive all’aria aperta deve
essere assicurata la sorveglianza continua durante
i periodi di apertura attraverso la presenza del responsabile o di una persona addetta.
3. Il titolare o il gestore della struttura ricettiva
deve stipulare una assicurazione per i rischi derivanti da responsabilità civile verso i clienti, commisurata alle presenze autorizzate.
4. Il titolare o gestore della struttura ricettiva
deve denunciare, mediante trasmissione di apposito modello Istat, l’arrivo e la presenza di ciascun
cliente, oltre che all’autorità di pubblica sicurezza,
allo IAT competente.
Art. 27
(Reclami)
1. I clienti ai quali siano stati applicati prezzi
superiori a quelli indicati nelle apposite tabelle e nei
cartellini prezzi, o che riscontrino carenze nella
gestione e nelle strutture, possono presentare documentato reclamo rispettivamente al Sindaco o al
Presidente della Provincia entro trenta giorni dall’evento.
2. Il Sindaco o il Presidente della Provincia
informa del reclamo il titolare o il gestore della
struttura ricettiva, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, assegnando trenta giorni per presentare le osservazioni.
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3. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, il
Sindaco o il Presidente della Provincia, entro trenta
giorni dal ricevimento delle osservazioni, dà corso
al procedimento relativo all’applicazione della sanzione amministrativa o a quello relativo alla revisione e rettifica della classificazione delle struttura
ricettiva.
4. Se il reclamo accolto riguarda l’applicazione
di tariffe, il titolare o il gestore, indipendentemente
dall’applicazione della sanzione amministrativa, è
tenuto a rimborsare al cliente l’importo pagato in
eccedenza, entro quindici giorni dall’inizio del procedimento sanzionatorio di cui al comma 3 e, contemporaneamente, a comunicare gli estremi dell’avvenuto pagamento al Comune.
5. I clienti che presentano il reclamo ai sensi del
comma 1 debbono essere informati dall’esito dello
stesso.
Art. 28
(Attività accessorie)
1. Nelle strutture ricettive di cui all’articolo 20
possono essere esercitate anche attività di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande a
favore delle sole persone alloggiate, nonché la fornitura di altri servizi complementari alla ricettività, fatti
salvi gli altri obblighi e prescrizioni di legge.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere
affidate temporaneamente in gestione a terzi che
siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Art. 29
(Disciplina urbanistica delle strutture esistenti)
1. I Comuni possono autorizzare, in deroga agli
strumenti urbanistici generali vigenti, i soli interventi di ammodernamento e riqualificazione, nonché
quelli richiesti dalle norme di sicurezza ed igienicosanitarie per adeguare i servizi delle strutture
ricettive di cui all’articolo 20, esistenti e regolarmente autorizzati, ai livelli qualitativi minimi previsti
dalle norme sulla classificazione delle strutture
ricettive all’aria aperta.
2. Nelle strutture ricettive di cui all’articolo 20
non sono soggetti a concessione od autorizzazione edilizia, né a denuncia di inizio di attività gli
allestimenti mobili per il pernottamento, quali
caravan, mobilhouse, maxicaravan e simili, installati dal gestore a servizio dei clienti, a condizione
che conservino i meccanismi di rotazione in funzione e non possiedano alcun collegamento permanente con il terreno.
3. I mezzi mobili di pernottamento di cui al
comma 2 possono essere liberamente dislocati all’interno della struttura ricettiva.
Art. 30
(Marchio di qualità)
1. La Giunta regionale promuove, anche attraverso l’istituzione di uno specifico marchio di qualità, la riqualificazione del patrimonio ricettivo.
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2. Con deliberazione della Giunta regionale,
sentite le associazioni del settore più rappresentative a livello regionale, sono fissati i criteri e le
modalità per l’assegnazione del marchio di qualità.
CAPO II
Strutture extra-alberghiere
SEZIONE I
Strutture ricettive extra-alberghiere
Art. 31
(Country houses)
1. Sono country-houses i fabbricati, siti in campagna o nei borghi rurali, trasformati, a seguito di
lavori di ammodernamento che non comportino comunque alterazioni degli aspetti architettonici originali, in strutture ricettive dotate di camere o di
appartamenti con servizio autonomo di cucina ed
eventualmente dotati di servizio di ristorazione e di
attrezzature sportive e ricreative.
2. Le country-houses possono anche ricadere
in aree di valore paesistico e ambientale previste
dal piano paesistico ambientale regionale, purché
compatibili con gli strumenti urbanistici comunali,
ove adeguati allo stesso, e, in mancanza di tale
adeguamento, con la normativa tecnica di attuazione del piano stesso.
Art. 32
(Case per le ferie e ostelli per la gioventù)
1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e
gestite senza scopo di lucro da enti pubblici e
aziende, associazioni o enti operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali,
religiose o sportive, per il solo soggiorno dei propri
dipendenti o associati e dei loro familiari.
2. Nelle case per ferie possono essere ospitati i
dipendenti di altri enti pubblici o aziende e i loro
familiari, mediante apposita convenzione.
3. Le associazioni senza scopo di lucro di cui al
comma 1 sono autorizzate ad esercitare l’attività
ricettiva esclusivamente nei confronti dei propri associati.
4. Sono ostelli per la gioventù le strutture
ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani, gestite senza scopo di lucro dai soggetti indicati al comma 1.
5. Nelle case per ferie e negli ostelli per la
gioventù devono essere garantite la prestazione
dei servizi ricettivi di base e la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1. Nelle medesime strutture
può essere consentita la somministrazione di cibi e
bevande, con esclusione dei superalcolici, limitatamente alle sole persone alloggiate e ad altre persone che possono utilizzare la struttura in conformità
alle finalità sociali cui la stessa è destinata.
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6. La disciplina delle case per ferie si applica
alle strutture ricettive gestite senza scopo di lucro
per le finalità di cui al comma 1 e che, in relazione
alla particolare funzione che svolgono, vengono
denominate pensionati universitari, casa della giovane, foresterie e simili.
Art. 33
(Case religiose di ospitalità)
1. Nell’ambito della categoria delle case per
ferie, sono denominate case religiose di ospitalità
le strutture ricettive caratterizzate dalle finalità religiose dell’ente gestore che offrano, a pagamento,
ospitalità per un periodo non superiore a cinque
giorni a chi la richieda nel rispetto del carattere
religioso della casa ed accettando le regole di comportamento e le limitazioni di servizio. A tal fine
l’orario di chiusura dell’esercizio al pubblico è fissato alle ore ventuno nella stagione autunno-inverno
e alle ore ventidue nella stagione primavera-estate.
2. Sono considerati enti religiosi quelli che hanno raggiunto intese con lo Stato ai sensi delle
norme vigenti.
Art. 34
(Centri di vacanza per minori e anziani)
1. Nell’ambito della categoria delle case per
ferie sono denominate centri di vacanza per minori
le strutture ricettive caratterizzate dal tipo della
clientela, individuata in bambini al di sotto dei quattordici anni, aperte nei periodi di vacanze estive o
invernali, finalizzate, oltre che al soggiorno del
bambino, al suo sviluppo sociale e pedagogico. In
essi deve essere garantita la presenza di personale specializzato nel settore pedagogico e di personale medico ovvero deve essere assicurata, tramite specifica convenzione, assistenza sanitaria per
immediato soccorso.
2. Nell’ambito della categoria delle case per
ferie sono denominate centri di vacanza per anziani le strutture ricettive caratterizzate dal tipo della
clientela, individuata in persone anziane, aperte
solitamente nei periodi di vacanze estive o invernali, finalizzate al soggiorno dell’anziano in località ed
ambienti salubri particolarmente adatti al riposo e
alla vita sociale. In essi deve essere garantita la
presenza di personale medico ovvero deve essere
assicurata, tramite specifica convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso.
3. Non rientrano nelle strutture ricettive di cui al
comma 2 quelle destinate all’assistenza alle persone anziane.
Art. 35
(Rifugi alpini, escursionistici e bivacchi fissi)
1. Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire
ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di
montagna raggiungibili esclusivamente attraverso
mulattiere, sentieri, ghiacciai, morene ed ubicate in
luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni.
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2. Sono rifugi escursionistici o rifugi-albergo le
strutture idonee ad offrire ospitalità ad alpinisti ed
escursionisti in zone montane di altitudine non inferiore a settecento metri, servite da strade o da altri
mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di
centri abitati.
3. Le disposizioni relative ai rifugi escursionistici
si applicano alle strutture ricettive riservate a coloro
che a piedi percorrono itinerari escursionistici di
interesse nazionale o regionale, anche se poste ad
altitudine inferiore a settecento metri.
4. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e
di difficile accesso, allestiti con attrezzature per il
riparo degli alpinisti.
5. Il Comune verifica che l’incaricato o il gestore
del rifugio abbia i requisiti sanitari, certificati dall’unità sanitaria locale competente per territorio;
verifica che abbia altresì conoscenza della zona,
delle vie di accesso al rifugio e ai rifugi limitrofi,
nonché ai posti di soccorso più vicini e che abbia
conoscenza delle nozioni necessarie per un primo
intervento di soccorso, tramite certificazione del
corpo nazionale del soccorso alpino.
6. Si prescinde dall’accertamento di cui al comma 5 qualora l’incaricato o gestore sia guida alpina
o portatore alpino.
7. Chiunque intenda realizzare un bivacco fisso
inoltra domanda al Comune specificando le caratteristiche della struttura. Il Comune rilascia il nulla-osta
previo accertamento della compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali in vigore, ove adeguati al
piano paesistico ambientale regionale, e, in mancanza di tale adeguamento, con le previsioni indicate
nella normativa tecnica di attuazione del piano paesistico ambientale regionale, con altri eventuali vincoli
previsti dalle norme statali e regionali.
Art. 36
(Esercizi di affittacamere)
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture
composte da non più di sei camere destinate a
clienti con una capacità ricettiva complessiva non
superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di
due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, per almeno sei mesi all’anno.
2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.
3. Gli affittacamere assicurano, avvalendosi
della normale organizzazione familiare, i seguenti
servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo
della camera:
a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed
almeno una volta la settimana;
b) sostituzione della biancheria ad ogni cambio di
cliente ed almeno una volta la settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.
4. L’attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare all’esercizio di ristora-
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zione, qualora sia svolta da uno stesso titolare in
una struttura immobiliare unitaria.
Art. 37
(Case e appartamenti per vacanze)
1. Sono case e appartamenti per vacanze le
unità abitative composte da uno o più locali arredati, dotate di servizi igienici e di cucina autonoma e
gestite unitariamente in forma imprenditoriale per
locazione ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti
aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.
2. N ella gestione delle case e appartamenti per
vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi:
a) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di
cliente e almeno una volta alla settimana;
b) fornitura di biancheria pulita a ogni cambio di
cliente e cambio di biancheria a richiesta;
c) fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;
d) assistenza per la manutenzione delle unità
abitative e per la riparazione e sostituzione di
arredi, corredi e dotazioni;
e) recapito e ricevimento ospiti.
3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l’offerta di altri servizi centralizzati propri delle aziende alberghiere.
4. Sono residenze turistiche o residence le
strutture ricettive gestite in modo unitario in forma
imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio
e servizi in appartamenti autonomi, composti da
uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e
di cucina e collocati in un complesso immobiliare
unitario.
5. Si considera attività ricettiva svolta mediante
gestione di case e appartamenti per vacanze la
gestione non occasionale e organizzata di tre o più
case o appartamenti ad uso turistico, ivi compreso
il turismo connesso a motivi di lavoro, affari, studio
e simili.
6. L’utilizzo di case e appartamenti secondo le
modalità previste dal presente articolo non comporta il cambio di destinazione d’uso dei medesimi
ai fini urbanistici.
Art. 38
(Requisiti tecnici e igienico-sanitari)
1. Le strutture del presente capo devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per le abitazioni dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
2. Ciascun tipo di struttura deve altresì possedere i requisiti tecnici definiti dalla Giunta regionale.
Art. 39
(Autorizzazione)
1. L’esercizio delle attività ricettive è subordinato ad autorizzazione del Comune, rilasciata previa
verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’articolo
38.
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2. Il titolare dell’autorizzazione comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi contenuti nell’autorizzazione, al fine del riscontrato della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 38. Tali variazioni sono annotate nell’atto
di autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento
della relativa comunicazione.
3. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31
gennaio di ogni anno, gli elenchi aggiornati delle
strutture ricettive.
4. I titolari e i gestori delle country-houses e
delle case a appartamenti per vacanze, nonché i
titolari delle case per ferie e degli ostelli per la
gioventù che intendano ospitare gruppi autogestiti
diversi dai soggetti di cui all’articolo 32 sono tenuti
ad iscriversi alla sezione speciale del registro degli
esercenti il commercio.
Art. 40
(Sospensione, revoca e cessazione)
1. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività
ricettiva è revocata dal Comune qualora venga
meno uno dei requisiti previsti per il rilascio.
2. Nel caso di violazione delle condizioni previste nell’autorizzazione, il Comune procede alla sospensione temporanea, previa diffida, dell’autorizzazione per un periodo da cinque a trenta giorni.
3. Il titolare di una struttura ricettiva che intenda
procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell’attività deve darne preventivo avviso
al Comune.
4. Il periodo di sospensione temporanea dell’attività non può essere superiore ai sei mesi,
prorogabili con atto del Comune, per gravi motivi,
per altri tre mesi; decorso tale termine l’attività si
intende definitivamente cessata; è consentita una
proroga per un ulteriore periodo di dodici mesi in
caso di opere di ristrutturazione e di ammodernamento della struttura ricettiva.
SEZIONE II
Altre strutture
Art. 41
(Appartamenti ammobiliati per uso turistico)
1. Non sono soggetti alla disciplina dell’esercizio dell’attività di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione case e appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, senza la fornitura dei servizi
complementari di cui all’articolo 36 e sempre che
non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 37.
2. Coloro che intendono dare alloggio a ospiti
secondo le modalità stabilite nel comma 1 sono
tenuti a darne comunicazione allo IAT competente.
Tale comunicazione deve essere inviata entro due
giorni dall’inizio della locazione.
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Art. 42
(Uso occasionale di immobili a fini ricettivi)
1. In deroga alle disposizioni di cui al presente
capo, l’uso di immobili non destinati abitualmente a
ricettività collettiva è consentito in via eccezionale,
per periodi non superiori ai sessanta giorni, da
parte dei soggetti e per le finalità di cui all’articolo
32, comma 1, previo nulla osta del Comune.
2. Il Comune concede il nulla-osta limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le
finalità sociali dell’iniziativa e la presenza di sufficienti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in
relazione al numero degli utenti ed al tipo di attività.
Art. 43
(Offerta del servizio di alloggio e prima colazione,
bed and breakfast)
1. L’ offerta del servizio di alloggio e prima
colazione con carattere saltuario e per periodi ricorrenti stagionali, è subordinata a una denuncia di
inizio attività che deve comunicare il periodo in cui
l’attività non è esercitata.
2. L’attività di cui al comma 1 può essere esercitata in non più di tre camere, con un massimo di sei
posti letto, della casa utilizzata ed i relativi servizi
devono essere assicurati, per non più di trenta
giorni consecutivi per ogni ospite, avvalendosi della normale organizzazione familiare.
3. Il Comune provvede ad effettuare apposito
sopralluogo ai fini della verifica dell’idoneità dell’esercizio dell’attività. Redige apposito elenco e ne
dà comunicazione alla Regione e allo IAT competente.
4. Coloro che esercitano l’attività di cui al comma 1 devono assicurare il servizio di prima colazione utilizzando almeno il settanta per cento dei prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o
acquisiti da aziende o cooperative agricole della
regione.
5. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 non
costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile ai fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l’obbligo di dimora nel
medesimo per i periodi in cui l’attività viene esercitata o di residenza nel comune in cui viene svolta
l’attività, purché i locali siano ubicati a non più di
cinquanta metri di distanza dall’abitazione in cui si
dimora.
6. L’esercizio dell’attività di bed and breakfast
non necessita di iscrizione alla sezione speciale
del registro degli esercenti al commercio.
CAPO III
Aree di sosta attrezzate
Art. 44
(Istituzione)
1. I Comuni, ai fini della promozione del turismo
all’aria aperta, istituiscono le aree attrezzate riser-
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vate esclusivamente alla sosta e al parcheggio
delle autocaravan omologate ai sensi delle norme
vigenti.
2. La Giunta regionale definisce le caratteristiche delle aree di sosta.
3. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree
di cui al comma 1 è permessa per un periodo
massimo di quarantotto ore consecutive. I Comuni
possono stabilire deroghe a tale limite.
Art. 45
(Affidamento della gestione delle aree a privati)
1. I Comuni provvedono alla gestione delle aree
direttamente o mediante apposite convenzioni con
altri soggetti nelle quali sono stabilite le tariffe e le
altre indicazioni e modalità della gestione stessa.
2. I soggetti gestori delle aree comunicano gli
arrivi e le presenze allo IAT competente ai fini della
rilevazione statistica del movimento turistico regionale.
3. La mancata comunicazione di cui al comma 2
e l’inosservanza del termine di cui all’articolo 44,
comma 3, comporta l’irrogazione della sanzione
amministrativa da lire trecentomila a lire
seicentomila.
CAPO IV
Campeggi didattico-educativi
Art. 46
(Riconoscimento e tutela)
1. Può essere autorizzata l’attività di campeggi
sul territorio regionale da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari;
tali soggetti devono avere almeno uno dei seguenti
requisiti:
a) iscrizione ad uno degli albi regionali di volontariato;
b) perseguimento di finalità educative, didattiche,
sportive, religiose o di tipo sociale.
Art. 47
(Campeggi fissi all’aperto)
1. I campeggi fissi all’aperto si svolgono in aree
autorizzate ai sensi del comma 4, mediante l’utilizzo di strutture di pernottamento mobili, nel periodo
compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni
anno.
2. I campeggi di cui al comma 1, di durata
compresa tra i tre ed i quindici giorni per ogni
gruppo, si svolgono nel rispetto delle condizioni
stabilite dalla Giunta regionale.
3. Qualora l’area utilizzata non sia attrezzata di
servizi igienico-sanitari fissi, l’utilizzo della stessa
non può superare complessivamente i sessanta
giorni nel periodo di cui al comma 1.
4. Lo svolgimento dei campeggi fissi all’aperto è
subordinato ad autorizzazione del Comune interes-
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sato, rilasciata entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta.
5. L’autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle
modalità e condizioni definite dalla Giunta regionale.
Art. 48
(Campeggi nelle aree protette)
1. Le attività di campeggio didattico educativo
all’interno del territorio delle aree protette si svolgono secondo le disposizioni del regolamento di ciascun ente parco.
2. In mancanza del regolamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del presente
capo.
3. L’autorizzazione all’esercizio del campeggio
nel territorio del parco è in ogni caso rilasciata, con
le modalità previste dall’articolo 47, dal Comune, il
quale ne dà comunicazione al Presidente del parco.
Art. 49
(Campeggi itineranti all’aperto)
1. I campeggi itineranti all’aperto sono attività
che si realizzano mediante pernottamenti in tende,
con soste nella medesima area non superiori alle
quarantotto ore consecutive.
2. I soggetti partecipanti assicurano la presenza
al campo di almeno un responsabile che ne curi la
conduzione il quale, al momento dell’arrivo, ne dà
comunicazione al Sindaco del Comune.
3. Le associazioni che organizzano sul territorio
regionale campeggi itineranti devono rispettare le
indicazioni definite dalla Giunta regionale.
Art. 50
(Documentazione sanitaria e assicurazione)
1. La partecipazione dei giovani di età inferiore
ai diciotto anni ai campeggi è subordinata alla presentazione di una scheda sanitaria in cui sono
indicati lo stato di salute del giovane e le vaccinazioni cui è stato sottoposto.
2. Le schede devono essere certificate dal medico curante e conservate dal responsabile del
campo.
3. Gli ospiti stranieri devono avere al seguito la
documentazione probante le vaccinazioni effettuate nei Paesi di origine e gli avvenuti adempimenti
previsti dagli accordi internazionali.
4. Il responsabile del campo deve essere munito di un certificato rilasciato da un medico del servizio di igiene pubblica dell’azienda USL di appartenenza, attestante che lo stesso è esente da malattie infettive contagiose che siano di ostacolo alla
sua permanenza al campo stesso. Tale certificato
è rilasciato a titolo gratuito.
5. Per garantire la sicurezza dei partecipanti
alle attività di cui al presente capo gli organizzatori
devono garantire adeguata copertura assicurativa.
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CAPO V
Disposizioni comuni
Art. 51
(Comunicazioni)
1. I titolari o gestori delle strutture di cui ai capi I
e II, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite
in regime di concessione, nonché degli stabilimenti
balneari, comunicano, entro il 1° ottobre di ogni
anno, mediante modelli predisposti dalla Giunta
regionale, i prezzi dei servizi che intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Per le nuove strutture e i nuovi esercizi la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di
apertura. Gli operatori non possono praticare prezzi superiori ai massimi comunicati.
2. Entro il 1° marzo di ogni anno gli operatori
hanno facoltà di comunicare, a modifica di quelli
inoltrati ai sensi del comma 1, i prezzi che intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno.
3. La mancata o incompleta comunicazione dei
prezzi nel termine comporta l’obbligo dell’applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati,
nonché l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 55, comma 11; nel caso di regolarizzazione entro i trenta giorni successivi, è consentita
l’applicazione dei nuovi prezzi comunicati, ferma
restando la sanzione.
4. Con la comunicazione di cui al comma 1,
coloro che esercitano l’attività di cui all’articolo 43
devono comunicare altresì il periodo dell’attività
esercitata nell’anno successivo.
Art. 52
(Informazioni)
1. Le tabelle e i cartellini con l’indicazione dei
prezzi praticati, vidimati dai Comuni, sono esposti
in modo visibile, rispettivamente, nel luogo di ricevimento degli ospiti e nel luogo di prestazione dei
singoli servizi.
2. I Comuni comunicano alla Regione, anche su
supporto magnetico, le informazioni sui prezzi in
base alle caratteristiche delle strutture ricettive entro il 31 ottobre per le comunicazioni di cui all’articolo 51, comma 1, ed entro il 31 marzo per quelle di
cui al comma 2.
3. La Giunta regionale pubblica l’elenco delle
strutture ricettive con le relative caratteristiche ed i
prezzi praticati.
Art. 53
(Rilevazioni statistiche)
1. Il titolare o gestore di una delle strutture
ricettive di cui ai capi I e II deve denunciare, mediante trasmissione di apposito modello, l’arrivo e
la presenza di ciascun cliente, oltre che all’autorità
di pubblica sicurezza, allo IAT competente; la denuncia va effettuata settimanalmente.
2. Coloro i quali esercitano l’attività di cui all’articolo 43 devono denunciare, mediante trasmissione
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di apposito modello, l’arrivo e la presenza di ciascun ospite oltre che all’autorità di pubblica sicurezza allo IAT competente entro il giorno 10 del
mese successivo.
Art. 54
(Vigilanza)
1. I Comuni esercitano la vigilanza sull’applicazione delle norme di cui al presente titolo.
2. Le Province esercitano la vigilanza sull’applicazione delle norme relative alla classificazione di
cui all’articolo 22.
Art. 55
(Sanzioni amministrative)
l. E’ soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa da lire un milione a lire sei milioni e
all’immediata chiusura dell’esercizio chiunque
esercita un’attività ricettiva di cui al capo I senza
l’autorizzazione comunale.
2. E’ soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa da lire trecentomila a lire seicentomila il titolare o il gestore di una struttura ricettiva
di cui al capo I che:
a) non espone le indicazioni per il pubblico;
b) omette di comunicare allo IAT competente l’arrivo e le presenze dei clienti;
c) non fornisce alla Provincia le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai
fini della classificazione.
3. E’ soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa da lire un milione a lire tre milioni il
titolare o gestore di una struttura ricettiva di cui al
capo I che:
a) attribuisce al proprio esercizio, dotazioni caratteristiche e classificazione diverse da quelle
consentite;
b) consente la sosta oltre il limite fissato dall’articolo 20, comma 6.
4. L’inosservanza dei periodi di apertura comunicati al Comune a cura del titolare o gestore di una
delle strutture di cui al capo I comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni.
5. La concessione di soggiorno ad un numero di
persone superiore a quello autorizzato comporta
l’applicazione, per le strutture ricettive all’aria aperta, di una sanzione amministrativa da lire diecimila
a lire cinquantamila per ogni persona in più ospitata e, per le strutture alberghiere, di una sanzione
amministrativa da lire trecentomila a lire
seicentomila per ogni persona in più ospitata.
6. Chiunque fa funzionare una delle strutture
ricettive disciplinate dal capo II, sezione I, senza
autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire un
milione a lire tre milioni. Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire
cinquecentomila a lire un milione.
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7. Coloro che danno in locazione gli appartamenti di cui all’articolo 41 senza darne comunicazione allo IAT competente sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento della somma
da lire centocinquantamila a lire trecentomila.
8. La violazione delle disposizioni dell’articolo
42 comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire cinquecentomila a lire
un milione.
9. Chiunque esercita l’attività di cui all’articolo
43 senza aver inoltrato la denuncia prevista al
comma 1 del medesimo articolo, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire seicentomila; chi la
esercita in mancanza dei requisiti previsti è soggetto alla sanzione amministrativa da lire trecentomila
a lire un milione.
10. L’esercizio dei campeggi non autorizzati ai
sensi degli articoli 47 e 48 comporta l’applicazione
della sanzione di lire cinquecentomila e la chiusura
immediata del campeggio; la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50, comma 5,
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di lire ventimila a persona.
11. La mancata comunicazione dei prezzi nei
termini per le strutture di cui ai capi I e II, oltre a
quanto stabilito dall’articolo 51, comma 3, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
lire cinquecentomila a lire un milione e cinquecentomila; l’omessa esposizione delle tabelle e dei
cartellini prezzi comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da lire settecentomila a lire
duemilionicentomila; l’applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati comporta l’applicazione
della sanzione da lire un milione e cinquecentomila
a lire quattro milioni e cinquecentomila.
12. In caso di recidiva le sanzioni previste ai
commi precedenti sono raddoppiate; si può procedere inoltre alla sospensione dell’autorizzazione o
dell’attività per un periodo non superiore a sessanta giorni e, nei casi più gravi, alla revoca dell’autorizzazione o al divieto di prosecuzione dell’attività.
13. Le sanzioni di cui al presente articolo sono
irrogate dall’ente incaricato della vigilanza ai sensi
dell’articolo 54 con le procedure di cui alla l.r. 10
agosto 1998, n. 33.
TITOLO IV
Professioni turistiche
CAPO I
Guida turistica, accompagnatore turistico,
tecnico di comunicazione e marketing turistico,
accompagnatore naturalistico
Art. 56
(Definizione)
1. E’ guida turistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nelle
visite ad opere d’arte, musei, gallerie, scavi archeologici, illustrandone le caratteristiche storiche,
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artistiche, monumentali, paesaggistiche e socioeconomiche.
2. E’ accompagnatore turistico chi per professione accompagna persone singole o gruppi di
persone nei viaggi sul territorio nazionale o all’estero, cura l’attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, fornisce assistenza ai
singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi
significativi o notizie di interesse turistico sulle
zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche di cui al comma 1.
3. E’ tecnico di comunicazione e marketing turistico chi per professione collabora alla definizione
degli obiettivi dell’attività turistica, analizzandone il
mercato. In particolare, determina gli interventi per
le strategie e le azioni promozionali; cura i rapporti
con agenzie pubblicitarie, agenzie di viaggi, tour
operators, esperti di turismo e gruppi sociali interessati, determinando o concorrendo a determinare gli obiettivi di comunicazione e di marketing.
Organizza manifestazioni turistiche nell’area di
propria competenza, curandone le pubbliche relazioni e la diffusione attraverso i mezzi di comunicazione.
4. E’ accompagnatore naturalistico o guida ambientale escursionista chi per professione, anche in
modo non esclusivo e non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone in zone di
pregio naturalistico illustrandone le caratteristiche
territoriali e tutti gli aspetti ambientali nella loro
articolazione, complessità, interazione e dinamicità
permettendo una fruizione stimolante e partecipativa dell’utenza, con i modi, i mezzi e nelle sedi
di volta in volta ritenute più opportune.
Art. 57
(Abilitazione)
1. L’ esercizio delle professioni turistiche è subordinato al possesso della specifica abilitazione;
per le guide turistiche, l’abilitazione ha validità per il
territorio della provincia in cui è stata rilasciata.
2. L’abilitazione all’esercizio delle professioni
turistiche si consegue mediante superamento del
relativo esame di idoneità o mediante la frequenza
ad apposito corso di formazione con esame finale
abilitante.
3. A tal fine le Province approvano, almeno ogni
due anni, il bando di esame o il programma del
corso di cui al comma 2, che contengono criteri e
modalità per la presentazione delle domande e per
lo svolgimento e la valutazione delle prove scritte e
orali.
4. Le Province costituiscono una commissione
esaminatrice composta:
a) da un dirigente della Provincia competente in
materia, con funzioni di presidente;
b) da un esperto di legislazione turistica;
c) da due esperti dei quali sia riconosciuta la specifica competenza nelle materie d’esame proprie
della specifica figura professionale;
d) da un rappresentante della categoria professionale interessata;
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e) da un docente per ciascuna delle lingue straniere oggetto d’esame.
5. Equivalgono all’abilitazione per l’esercizio
della professione di accompagnatore turistico i titoli
di studio e gli attestati di qualifica indicati dalla
Giunta regionale.
6. I titoli abilitanti rilasciati da uno stato membro
dell’Unione europea o da altro stato estero sono
riconosciuti ai sensi della normativa nazionale e
comunitaria vigente.
7. Le guide turistiche abilitate sono ammesse
gratuitamente in tutti i musei, le gallerie e i monumenti di proprietà della Regione e degli enti locali.
Art. 58
(Esenzione dalla denuncia di inizio attività)
1. Non sono soggetti all’obbligo della denuncia
di inizio attività di cui all’articolo 62 e dell’abilitazione di cui all’articolo 57:
a) chi presta la sua opera alle dipendenze di amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro
subordinato, allorché la sua attività sia direttamente resa in favore dell’amministrazione da cui
dipende;
b) chi svolge a titolo gratuito e senza carattere di
professionalità e abitualità, previa comunicazione al Comune interessato e nell’osservanza delle norme regionali in materia di agenzie di viaggio e turismo, le attività di cui al presente capo
esclusivamente in favore dei soci o iscritti agli
enti o organismi di carattere associativo operanti
nel settore del turismo e del tempo libero;
c) chi svolge, in qualità di dipendente di agenzie di
viaggio, attività di accoglienza ed accompagnamento da e per aeroporti, stazioni di partenza e
di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
d) chi svolge a titolo gratuito attività di accompagnamento ed assistenza o in pellegrinaggi nei
luoghi di culto promossi da organizzazioni senza
scopo di lucro a carattere regionale o pluriregionale aventi finalità religiose o per conto di
associazioni pro loco limitatamente al territorio
comunale di riferimento;
e) chi svolge l’attività solo a fini educativi a titolo
gratuito, senza continuità professionale, su progetto di associazioni scolastiche o di enti locali.
Art. 59
(Programmi dei corsi ed esami)
I. La Giunta regionale approva i programmi dei
corsi di formazione e degli esami per le professioni
turistiche.
2. Appositi programmi di esame sono formulati
per i soggetti di cui agli articoli 57, comma 6 e 65.
3. I programmi indicano le materie e le modalità
della formazione e degli esami.
4. Per le guide turistiche deve essere in ogni
caso accertata la conoscenza di una o più lingue
straniere, la conoscenza delle opere d’arte, dei
monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze
paesaggistiche della regione, la conoscenza ap-
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profondita della storia e delle caratteristiche dei siti
oggetto di visita turistica.
5. Le guide turistiche possono ottenere specializzazioni in particolari settori tematici indicati dalla
Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 1.
6. Due o più Province possono svolgere gli
esami in forma unificata.
7. La domanda di ammissione all’esame è presentata alla Provincia di residenza del candidato
ovvero a quella nel cui territorio si trova il comune
scelto per il domicilio.
8. L’ammissione all’esame è subordinata al
possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza o domicilio in uno dei comuni della
regione;
b) età non inferiore a diciotto anni;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) possesso del diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado o di equivalente
diploma conseguito in Stato estero, oppure del
diploma specifico di qualificazione alla professione che il candidato aspira ad esercitare, rilasciato da istituto professionale statale o legalmente riconosciuto dallo Stato o parificato.
Art. 60
(Situazioni particolari)
1. Coloro i quali siano già abilitati all’esercizio di
una delle professioni turistiche ovvero alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e
turismo, possono conseguire l’abilitazione nelle altre professioni di cui al presente capo senza sostenere l’esame nelle lingue per le quali abbiano già
ottenuto l’abilitazione.
2. Coloro che siano già abilitati all’esercizio della professione, i quali intendano conseguire l’idoneità per le lingue straniere per le quali non siano
già abilitati, sono sottoposti ad esame limitatamente alle stesse.
3. I laureati in lingue straniere conseguono l’abilitazione all’esercizio dell’attività di guida turistica
senza sostenere la parte dell’esame relativa all’accertamento della conoscenza delle lingue straniere; i laureati in beni culturali e i laureati in scienze
naturali conseguono l’abilitazione, rispettivamente
all’esercizio dell’attività di guida turistica e di accompagnatore naturalistico, previo superamento
della sola prova orale che accerti la conoscenza di
una o più lingue straniere.
4. Gli abilitati all’esercizio della professione di
guida turistica in altre regioni o all’estero conseguono l’abilitazione in una Provincia del territorio
regionale previo superamento della sola prova orale che accerti la conoscenza delle opere d’arte, dei
monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze
paesaggistiche della regione, nonché la conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche
dei siti oggetto di visita turistica.
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Art. 61
(Attestato di abilitazione)
1. Sono abilitati i candidati che abbiano conseguito la specifica idoneità.
2. Le Province rilasciano all’interessato, entro
trenta giorni dal conseguimento, l’attestato di abilitazione, con l’indicazione della figura professionale
e delle lingue straniere per cui è stato effettuato
l’accertamento di capacità, nonché una tessera
personale di riconoscimento.
3. Il rilascio dell’attestato di abilitazione è soggetto al versamento della somma di lire centocinquantamila.
4. Il versamento di cui al comma 3 è effettuato a
favore della Provincia.
5. La Provincia cura la tenuta e l’aggiornamento
annuale degli elenchi degli abilitati, in cui viene
specificata la professione, la località e il territorio di
riferimento dell’attività, la specializzazione, le lingue straniere conosciute, nonché la loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
6. La cancellazione dagli elenchi è disposta per
decesso o per la perdita definitiva di uno dei requisiti previsti per ottenere l’abilitazione o per sanzione amministrativa.
Art. 62
(Denuncia di inizio attività e tariffe)
1. L’esercizio delle professioni turistiche di cui
al presente capo è subordinato ad una denuncia di
inizio attività da presentare al Comune nel quale il
soggetto risiede o intende stabilire il proprio domicilio; deve essere comunicata altresì al Comune la
cessazione dell’attività.
2. Ai fini di informazione turistica le associazioni
di categoria comunicano, entro il 1° ottobre di ogni
anno, alla Regione e alle Province, le tariffe che
intendono praticare l’anno successivo.
Art. 63
(Corsi di formazione e aggiornamento)
1. I diplomati degli istituti tecnici e professionali
ad indirizzo turistico hanno titolo preferenziale per
l’ammissione ai corsi di formazione per le professioni turistiche di cui al presente capo, organizzati
ai sensi della normativa regionale in materia di
formazione professionale.
2. Coloro che esercitano le professioni turistiche
di cui al presente capo sono tenuti a frequentare,
almeno ogni triennio, un corso di aggiornamento.
Art. 64
(Divieti)
1. E’ vietato esercitare dietro compenso attività
incompatibili con l’esercizio delle professioni di cui
al presente capo nei confronti dei turisti. Il divieto
comprende attività di carattere commerciale, di
concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di alber-
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ghi, imprese di trasporto singole o associate, imprese commerciali, artigiane, industriali e simili.
2. E’ fatto divieto a chiunque di avvalersi delle
prestazioni professionali di chi non è abilitato ai
sensi dell’articolo 57, salvo le eccezioni indicate
all’articolo 58.
Art. 65
(Esercizio nell’ambito dell’Unione europea)
1. L’esercizio professionale dell’attività di guida
turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro dell’Unione europea nel corso di un viaggio con durata limitata ed
a circuito chiuso, è subordinato al possesso di un
documento rilasciato dallo Stato membro di provenienza attestante lo svolgimento dell’attività di guida turistica, nonché di un documento, sottoscritto
dal titolare dell’impresa organizzatrice del viaggio,
contenente la denominazione e titolarità dell’impresa con indicazione dello Stato di appartenenza, i
dati anagrafici della guida e la descrizione del rapporto di lavoro intercorrente con l’impresa di viaggio, il programma dettagliato del viaggio con indicate le date di inizio e fine dello stesso, il percorso
da effettuare sul territorio italiano, le località e le
date interessate alle singole visite turistiche e il
numero dei partecipanti. Entrambi i documenti devono essere accompagnati da una traduzione in
lingua italiana.
2. La Giunta regionale individua, d’intesa con le
competenti sovrintendenze, per una migliore
fruizione del valore culturale del patrimonio storico
ed artistico nazionale, i siti che possono essere
illustrati ai visitatori dalle sole guide turistiche abilitate ai sensi dell’articolo 57.
3. I siti di cui al comma 2 sono individuati tra i
beni e le aree di interesse archeologico, artistico e
storico, istituti di antichità ed arte, musei, monumenti e chiese aventi un eccezionale rilievo culturale nell’ambito del patrimonio storico, artistico e
archeologico nazionale. In tali siti rientrano quelli
riconosciuti dall’UNESCO quale patrimonio culturale dell’umanità.
Art. 66
(Sanzioni amministrative)
1. Chi esercita abusivamente attività professionali o usa abusivamente segni distintivi di professioni turistiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due
milioni a lire dieci milioni.
2. Chiunque violi il divieto di cui all’articolo 64,
comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.
3. Chiunque violi i divieti di cui all’articolo 64,
comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire un milione a
lire tre milioni.
4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono
raddoppiate in caso di recidiva.
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5. Per l’applicazione si osservano le norme di
cui alla l.r. 33/1998.
CAPO II
Maestro di sci, guida alpina
e guida speleologica
SEZIONE I
Maestro di sci
Art. 67
(Requisiti)
1. L’esercizio della professione di maestro di sci
è subordinato ai seguenti requisiti:
a) possesso dell’abilitazione e dei requisiti previsti
dalla normativa statale in materia;
b) iscrizione all’albo professionale regionale dei
maestri di sci tenuto, sotto la vigilanza della
Giunta regionale, dal collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 71.
2. La Giunta regionale individua e delimita le
aree sciistiche ove è prevista l’attività dei maestri di
sci.
Art. 68
(Abilitazione)
1. La Giunta regionale istituisce, almeno ogni
tre anni, corsi abilitanti all’esercizio della professione, avvalendosi della collaborazione del consiglio
direttivo del collegio regionale dei maestri di sci,
nonché della federazione italiana sport invernali
per le competenze ad essa assegnate.
2. Ai corsi di formazione di cui al comma 1 sono
ammessi i residenti in Italia o in altro Stato membro
dell’Unione europea in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale in materia.
3. La Giunta regionale definisce il programma
dei corsi e delle prove d’esame, sentito il consiglio
direttivo del collegio regionale dei maestri di sci,
garantendo comunque il rispetto dei criteri e dei
livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla federazione italiana sport invernali.
4. La commissione giudicatrice per l’abilitazione, nominata con deliberazione della Giunta regionale d’intesa con il collegio regionale dei maestri di
sci, è presieduta dal Dirigente della struttura regionale competente ed è composta da un esperto per
ciascuna delle materie insegnate nei corsi.
5. La valutazione tecnica e didattica dei candidati spetta ad una sottocommissione nominata con
le modalità, di cui al comma 4, e composta da tre
maestri di sci e da due istruttori nazionali.
Art. 69
(Specializzazioni)
1. I maestri di sci possono conseguire, mediante la frequenza di appositi corsi e il superamento
dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:
a) insegnamento ai bambini;
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b) insegnamento dello sci a portatori di handicap;
c) insegnamento di surf da neve, snowboard ed
attrezzi tecnici similari.
2. I corsi per il conseguimento delle specializzazioni sono istituiti dalla Giunta regionale, che si
avvale per la loro organizzazione della collaborazione del consiglio direttivo del collegio regionale
dei maestri di sci e della federazione italiana sport
invernali per le rispettive competenze. La Giunta
regionale delimita l’ammontare delle spese a carico dei frequentanti.
3. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di
specializzazione consistono in prove tecnico-pratiche, didattiche e culturali. Le prove tecnico-pratiche e didattiche sono sostenute avanti la
sottocommissione di cui all’articolo 68, comma 5,
integrata con uno o più esperti nelle materie oggetto della specializzazione, nominati dalla Giunta regionale; le prove culturali sono sostenute avanti la
commissione di cui all’articolo 68, comma 4, integrata con gli stessi esperti.
Art. 70
(Maestri di sci di altre regioni e di altri Stati)
1. I maestri di sci iscritti agli albi professionali di
altre regioni che intendano esercitare stabilmente
la professione nelle Marche debbono richiedere
l’iscrizione all’albo professionale regionale.
2. L’iscrizione avviene previo colloquio volto ad
accertare la conoscenza dell’ambiente montano e
del territorio regionale, da sostenersi avanti alla
sottocommissione di cui all’articolo 68, comma 5.
3. Il consiglio direttivo del collegio regionale dei
maestri di sci provvede all’iscrizione di coloro che
abbiano espletato il colloquio di cui al comma 2,
previa verifica che il richiedente risulti iscritto all’albo professionale della Regione di provenienza, che
ne abbia chiesto la cancellazione e che permangano i requisiti soggettivi prescritti per l’iscrizione.
4. Il consiglio direttivo del collegio regionale dei
maestri di sci provvede a cancellare dall’albo i
nominativi di coloro che risultano iscritti all’albo di
altre Regioni.
5. I maestri di sci iscritti agli albi di altre Regioni
che intendano esercitare temporaneamente la professione nelle Marche per periodi non superiori ai
quindici giorni, anche non consecutivi, devono darne preventiva comunicazione al consiglio direttivo
del collegio regionale, indicando le località
sciistiche nelle quali intendono insegnare, il periodo di attività, il recapito nel territorio regionale e la
posizione fiscale.
6. Ai maestri di sci appartenenti all’Unione europea che intendano esercitare la professione nella
regione si applicano le norme di cui ai commi precedenti, nonché le norme statali e comunitarie in
materia.
7. I maestri di sci non appartenenti all’Unione
europea non iscritti in albi professionali italiani che
intendano esercitare la professione nella regione
per periodi non superiori a quindici giorni, anche
non consecutivi, devono richiedere, almeno otto
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giorni prima, il nulla osta al consiglio direttivo del
collegio regionale dei maestri di sci. Qualora i maestri di sci stranieri intendano insegnare stabilmente
nelle Marche devono richiedere l’iscrizione all’albo
professionale della Regione. L’iscrizione è concessa subordinatamente al riconoscimento da parte
della federazione italiana sport invernali, d’intesa
con il collegio nazionale dei maestri di sci, dell’equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento, nonché
all’espletamento del colloquio di cui al comma 2.
Per l’iscrizione va inoltre verificato il possesso dei
requisiti soggettivi di cui al comma 3.
8. Non è soggetto agli obblighi di cui al comma
5 l’esercizio dell’attività per periodi non superiori ai
quindici giorni, anche non consecutivi, da parte di
maestri di sci provenienti coi loro allievi da altre
regioni o da altri Stati.
Art. 71
(Collegio regionale dei maestri di sci)
1. Il collegio regionale dei maestri di sci è l’organo di autodisciplina e di autogoverno della professione: di esso fanno parte tutti i maestri iscritti
all’albo regionale, nonché quelli residenti nella regione che abbiano momentaneamente sospeso
l’attività o l’abbiano cessata per anzianità o per
invalidità.
2. Sono organi del collegio:
a) l’assemblea;
b) il consiglio direttivo, formato da rappresentanti
eletti tra i membri del collegio nel numero e
secondo le modalità previste dal regolamento di
cui al comma 3;
c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.
3. Un regolamento adottato dall’assemblea e
approvato dalla Giunta regionale detta le norme
per il funzionamento del collegio e la validità delle
sedute dei suoi organi e definisce i rapporti tra gli
stessi.
4. La Giunta regionale esercita la vigilanza sul
collegio.
SEZIONE II
Guida alpina-maestro di alpinismo
e aspirante guida
Art. 72
(Requisiti)
1. L’esercizio delle professioni di guida alpinamaestro di alpinismo e aspirante guida alpina è
subordinato ai seguenti requisiti:
a) iscrizione agli albi professionali regionali;
b) possesso dell’abilitazione tecnica.
Art. 73
(Abilitazione)
1. L’abilitazione si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi e il superamento dei
relativi esami di idoneità.
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2. Sono ammessi ai corsi coloro che abbiano
compiuto ventuno anni per le guide alpine-maestri
di alpinismo e diciotto anni per gli aspiranti guida.
L’aspirante guida può essere ammesso al corso
per l’abilitazione all’esercizio della professione
come guida alpina-maestro di alpinismo dopo due
anni di esercizio della professione come aspirante
guida e deve conseguire il grado di guida alpina
entro il decimo anno successivo a quello in cui ha
conseguito l’abilitazione tecnica all’esercizio della
professione come aspirante guida alpina.
3. La commissione esaminatrice per l’abilitazione all’esercizio della professione di cui al presente
articolo è nominata con deliberazione della Giunta
regionale, d’intesa con il collegio regionale delle
guide. La commissione è presieduta dal dirigente
della struttura regionale competente ed è composta da un esperto per ciascuna delle materie insegnate nei corsi e da due guide alpine-maestri di
alpinismo.
4. La valutazione tecnica spetta a una sottocommissione nominata con le modalità di cui al
comma 3, composta da tre istruttori di guida alpinamaestro di alpinismo in possesso del diploma di
istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo.
5. La Giunta regionale, sentito il collegio nazionale delle guide e sulla base dei criteri didattici da
questo elaborati, definisce i programmi dei corsi e i
criteri per le prove d’esame.
Art. 74
(Collegio regionale delle guide alpine)
1. Il collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida è organo di
autodisciplina e di autogoverno della professione.
2. Sono organi del collegio:
a) l’assemblea;
b) il consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti
dall’assemblea con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3;
c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo e scelto fra le guide alpine-maestri di alpinismo componenti il consiglio stesso.
3. Un regolamento adottato dall’assemblea e
approvato dalla Giunta regionale detta le norme
per il funzionamento del collegio e la validità delle
sedute dei suoi organi.
4. La Giunta regionale esercita la vigilanza sul
collegio.
5. Al fine di agevolare i compiti istituzionali del
collegio regionale delle guide alpine e specificatamente per l’opera prestata in operazioni di soccorso, per la promozione della diffusione dell’alpinismo e dell’escursionismo, la Regione può concedere contributi al collegio stesso sulla base di domanda inoltrata al Presidente della Giunta, motivata e corredata da documentazione delle spese sostenute.
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Art. 75
(Accompagnatore di media montagna)
1. La professione di accompagnatore di media
montagna è subordinata al conseguimento dell’abilitazione e all’iscrizione nell’elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna, tenuto dal collegio regionale delle guide sotto la vigilanza della Giunta regionale.
2. La Regione provvede alla formazione, all’abilitazione e all’aggiornamento degli accompagnatori
di media montagna. L’accompagnatore di media
montagna è tenuto a partecipare ogni tre anni all’apposito corso di aggiornamento.
3. La Giunta regionale provvede ad individuare
e delimitare le zone montane ove è prevista l’attività degli accompagnatori di media montagna.
4. L’abilitazione per accompagnatore di media
montagna necessaria per l’iscrizione nell’elenco
speciale si consegue con il superamento di un
esame volto ad accertare l’idoneità tecnica e la
conoscenza dei territori montani marchigiani,
previa frequenza di appositi corsi teorico-pratici organizzati dalla Regione in collaborazione con il
collegio regionale delle guide alpine.
5. La domanda di ammissione all’esame è presentata alla Giunta regionale, corredata di una relazione sull’attività svolta, sostenuta da relativa documentazione, per essere valutata in sede d’esame.
6. La commissione esaminatrice per l’abilitazione è nominata con la procedura prevista nell’articolo 73 ed è composta:
a) dal dirigente della struttura regionale competente, che la presiede;
b) da un medico esperto designato dalla delegazione alpina del centro nazionale servizio alpino
speleologico (CNSAS);
c) da un esperto universitario in materie naturalistico-ambientali applicate alla montagna;
d) da due guide alpine facenti parte del collegio
regionale.
SEZIONE III
Guida speleologica
Art. 76
(Definizione)
1. E’ guida speleologica chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non
continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone in escursioni ed
esplorazioni in grotte, cavità naturali o forre,
ipogei artificiali;
b) insegnamento delle tecniche e delle materie
professionali speleologiche e complementari.
2. La professione si articola in due gradi: guida
speleologica e aspirante guida. L’aspirante guida
può svolgere solo l’attività di accompagnamento di
persone in facili grotte naturali limitatamente a
quelle di sviluppo orizzontale, con esclusione di
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quelle in cui si richieda, anche solo occasionalmente, l’utilizzo di corde, scalette flessibili e/o attrezzi per la progressione.
3. L’esercizio della professione di guida
speleologica è subordinata al possesso dell’abilitazione di cui all’articolo 77 e all’iscrizione all’albo di
cui all’articolo 78, comma 2.
4. La professione di guida speleologica può
essere esercitata anche dalle guide alpine-maestri
di alpinismo e dagli aspiranti guida che abbiano
conseguito la specializzazione in speleologia.
Art. 77
(Abilitazione)
1. L’abilitazione all’esercizio della professione
di guida speleologica si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi organizzati ogni due
anni dalla Regione in collaborazione con il collegio
regionale delle guide speleologiche ed aspiranti
guida di cui all’articolo 78 ed il superamento dei
relativi esami di idoneità.
2. Sono ammessi ai corsi coloro che abbiano
compiuto diciotto anni per gli aspiranti guida speleologica e ventuno anni per le guide speleologiche, che abbiano il godimento dei diritti civili e
politici e siano in possesso dei diploma di scuola
media inferiore e dell’idoneità fisica allo svolgimento della professione, attestata da apposito certificato di un medico sportivo.
3. La commissione giudicatrice è nominata con
le modalità di cui all’articolo 73, comma 3; essa è
presieduta dal dirigente della struttura regionale
competente ed è composta da un esperto per ciascuna delle materie insegnate nei corsi e da una
guida speleologica. La valutazione tecnica spetta
ad una sottocommissione di tre guide speleologiche facenti parte del collegio di cui all’articolo 78.
4. La Giunta regionale, sentito il collegio regionale delle guide speleologiche e degli aspiranti
guida e sulla base di criteri didattici da questo
elaborati, definisce i programmi dei corsi e i criteri
per le prove d’esame.
5. Le guide speleologiche sono tenute a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso
di aggiornamento organizzato dalla Regione, con
la collaborazione del collegio regionale delle guide
speleologiche e degli aspiranti guida speleologica.
6. Sono ammessi all’esercizio della professione
di guida speleologica anche le guide alpine e gli
aspiranti guida che abbiano conseguito la specializzazione in speleologia e abbiano superato gli
accertamenti di specifica idoneità professionale
previsti dal presente articolo senza necessità di
frequenza ai relativi corsi abilitanti; essi sono iscritti
su domanda all’albo regionale delle guide
speleologiche e sono tenuti a frequentare i corsi di
aggiornamento professionale di cui al comma 5.
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Art. 78
(Collegio regionale delle guide speleologiche
e degli aspiranti guida)
1. Il collegio regionale delle guide speleologiche
e degli aspiranti guida è l’organo di autodisciplina e
di autogoverno della professione il cui funzionamento è disciplinato da uno statuto proposto dall’assemblea degli iscritti e approvato dalla Giunta
regionale sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 74.
2. Il collegio provvede alla tenuta dell’albo regionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida, cui sono iscritti coloro che esercitano tale attività; all’atto dell’iscrizione sono rilasciati all’interessato apposito libretto personale ed un distintivo di
riconoscimento che deve essere mantenuto in vista
dallo stesso durante l’espletamento dell’attività.
SEZIONE IV
Norme comuni
Art. 79
(Disposizioni sui prezzi)
1. Il materiale pubblicitario ed informativo delle
prestazioni professionali di cui al presente capo
deve contenere i relativi prezzi; le scuole di cui
all’articolo 80 devono esporre nelle loro sedi e negli
eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico,
la tabella dei prezzi praticati.
2. E’ vietato applicare prezzi superiori a quelli
pubblicizzati ai sensi del comma 1.
Art. 80
(Scuole di sci, di alpinismo,
di sci alpinismo e di speleologia)
1. Possono essere istituite scuole di sci, di alpinismo, di sci alpinismo e di speleologia per l’esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento delle relative tecniche.
2. Le scuole di cui al comma 1 debbono essere
dirette rispettivamente da un maestro di sci, da una
guida alpina maestro di alpinismo e da una guida
speleologica, iscritti ai rispettivi albi regionali.
3. La Giunta regionale, sentiti i consigli direttivi
dei rispettivi collegi regionali, autorizza l’apertura
delle scuole di cui al comma 1 valutando le richieste in relazione alla salvaguardia degli interessi
turistici delle località interessate e favorendone la
concentrazione, purché ricorrano almeno le seguenti condizioni:
a) che la scuola sia costituita da almeno tre componenti;
b) che la scuola sia retta da statuti e regolamenti
ispirati a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva di tutti gli associati;
c) che la denominazione della scuola sia tale da
non creare confusione con quella di altre scuole
eventualmente esistenti in zona;
d) che la scuola assuma l’impegno a prestare la
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propria opera nelle operazioni straordinarie di
soccorso, a collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della
pratica della relativa attività sportiva nelle scuole, nonché a collaborare con gli Enti ed operatori
turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie e
operative intese ad incrementare l’afflusso turistico;
e) che la scuola dimostri di aver contratto un’adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di
responsabilità civile verso terzi conseguenti all’esercizio dell’attività.
4. La Giunta regionale determina gli ulteriori
requisiti e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione, nonché per il funzionamento delle scuole.
5. L’autorizzazione è revocata qualora vengano
a mancare uno o più requisiti previsti dal presente
articolo e nel caso di ripetute infrazioni alle norme
della presente legge.
6. L’autorizzazione è altresì revocata nel caso
in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola
non abbia iniziato l’attività, ovvero nel caso di interruzione dell’attività della scuola che si protragga
per oltre una stagione, oppure qualora non si dia
attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento autorizzativo.
7. La partecipazione degli aspiranti guida alle
attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo e
di sci alpinismo è disciplinata dalla normativa nazionale in materia.
8. La delegazione regionale del Club alpino
italiano può organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività
alpinistiche, sci alpinistiche, escursionistiche,
speleologiche, naturalistiche e per la formazione
dei relativi istruttori ai sensi della normativa nazionale in materia.
Art. 81
(Attività professionale nelle aree naturali protette)
1. All’interno delle aree naturali protette l’attività
professionale di cui alle sezioni II e III è libera,
salvo zone particolari a tutela integrale nelle quali
l’espletamento dell’attività deve essere concordato
con l’ente gestore.
Art. 82
(Sanzioni amministrative)
1. Chiunque, pur in possesso dell’abilitazione
tecnica per l’esercizio delle professioni di cui al
presente capo, esercita le professioni stesse senza
essere iscritto al relativo albo o elenco professionale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire
dieci milioni.
2. La violazione degli obblighi previsti ai commi
5 e 7 dell’articolo 70 comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire un milione a lire tre milioni.
3. La violazione del divieto di cui all’articolo 79,
comma 2, comporta l’applicazione della sanzione
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amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire seicentomila.
4. L’esercizio abusivo delle professioni di cui
alla sezione II del presente capo e la violazione
delle norme di deontologia professionale sono sanzionate dal collegio regionale delle guide alpine
secondo quanto previsto dalla normativa statale in
materia; la stessa normativa si applica in quanto
compatibile, da parte del collegio regionale delle
guide speleologiche, all’esercizio abusivo della
professione di cui alla sezione III e alla violazione
delle relative norme di deontologia professionale.
5. L’apertura e l’esercizio di scuole, comunque
denominate, in difetto dell’autorizzazione di cui all’articolo 80 comporta la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire due milioni a
lire dieci milioni a carico di ciascuna persona che
pratichi l’attività di insegnamento nell’ambito dell’organizzazione abusiva; in aggiunta a quanto previsto nel presente comma, viene irrogata la sanzione da lire cinque milioni a lire quindici milioni a
carico del direttore della scuola abusiva.
6. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate.
7. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui
al presente articolo sono irrogate dal Comune competente per territorio con le modalità previste dalla
l.r. 33/1998.
TITOLO V
Attività di organizzazione
ed intermediazione di viaggi e turismo
CAPO I
Agenzie di viaggio e turismo
Art. 83
(Requisiti ed obblighi)
1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese
che esercitano in maniera congiunta o disgiunta le
attività di produzione, organizzazione, intermediazione, vendita di viaggi e soggiorno, compresa l’assistenza e consulenza ai turisti.
2. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate
da agenzie che esercitano attività di:
a) organizzazione, intermediazione e vendita diretta al pubblico, compresa l’assistenza e consulenza ai turisti;
b) produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni senza vendita diretta al pubblico, comunque inteso, ma che vendono alle agenzie di cui
alla lettera a).
3. Le agenzie di cui al comma 2, lettera a),
possono svolgere le attività complementari indicate dalla Giunta regionale; devono esporre il segno
distintivo ben visibile, indicare l’esatta denominazione e avere locali indipendenti, destinati esclusivamente alla specifica attività.
4. Le agenzie di cui al comma 2, lettera b ), non
possono operare in locali aperti al pubblico, eventuali insegne devono contenere l’indicazione del
divieto di vendita diretta al pubblico.
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5. La vendita dei servizi di agenzia per corrispondenza o mediante strumenti telematici o promotori
commerciali porta a porta è subordinata alle norme
sul diritto di recesso da parte dell’acquirente.
6. I promotori commerciali devono essere muniti di documento di identificazione rilasciato dall’agenzia. L’agenzia deve tenere l’elenco dei promotori presso la propria sede a disposizione delle
autorità di vigilanza.
7. Per l’esercizio dell’attività è necessario non
aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dell’esercizio della
professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; è necessario altresì che sia stata stipulata
la polizza assicurativa di cui all’articolo 87, e versato il deposito cauzionale di cui all’articolo 88.
8. La denominazione dell’agenzia non può essere uguale o simile a quelle adottate da agenzie
operanti sul territorio nazionale, né essere quella di
comuni o regioni italiane.
Art. 84
(Denuncia di inizio di attività e orario di apertura)
1. L’apertura delle agenzie è subordinata a denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della
legge 241/1990, da presentare al comune nel cui
territorio si intende porre la sede dell’agenzia.
2. Ogni variazione relativa all’attività esercitata
tra quelle di cui all’articolo 83, comporta l’obbligo di
nuova denuncia.
3. Ogni variazione relativa alla denominazione
dell’agenzia, al titolare, alla persona preposta alla
direzione tecnica, alla denominazione o ragione
sociale della società, alla sede, deve essere immediatamente comunicata al Comune.
4. L’apertura di succursali, filiali e punti informativi, anche da parte di agenzie con sede principale
in altre regioni, è comunicata al Comune nel cui
territorio si intendono ubicare i relativi locali.
5. Le agenzie di cui all’articolo 83, comma 2,
lettera a), comunicano al Comune ed espongono
ben visibile al pubblico l’orario di apertura quotidiana, con l’indicazione dei giorni di chiusura, che
sono tenute ad osservare.
6. Il titolare dell’agenzia che intende procedere
alla chiusura temporanea della stessa per un periodo non superiore a sei mesi informa il Comune
indicando i motivi e la durata della chiusura; l’agenzia, in caso di chiusura, deve garantire l’esatto
adempimento dei contratti di viaggio stipulati.
Art. 85
(Sospensione e cessazione)
1. Il Comune dispone la sospensione dell’attività esercitata per un periodo da uno a sei mesi nei
seguenti casi:
a) qualora non venga data comunicazione della
chiusura temporanea dell’agenzia ovvero della
riapertura della stessa, trascorsi i termini consentiti;
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b) qualora vengano meno i requisiti professionali o
strutturali;
c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative o riscontrati inadempimenti verso i clienti;
d) qualora vengano esercitate attività difformi da
quelle consentite.
2. Nel provvedimento di sospensione il Comune
fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti
devono essere reintegrati e le irregolarità sanate.
3. Nel caso di trasgressioni di lieve entità, prima
di procedere alla sospensione, il titolare è diffidato
a sanare le irregolarità entro un termine.
4. Il Comune dispone la cessazione dell’attività
qualora, entro il termine fissato, non siano reintegrati i requisiti o sanate le irregolarità.
5. Il Comune dispone l’immediata cessazione
dell’attività per il mancato rinnovo dell’assicurazione prevista dall’articolo 87.
Art. 86
(Elenco delle agenzie)
1. L’elenco delle agenzie è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. E’ istituita una sezione speciale dell’elenco di
cui al comma 1 per le agenzie di cui all’articolo 83
che svolgono l’attività di turismo in entrata. La
Giunta regionale definisce le modalità ed i requisiti
per l’iscrizione nella sezione speciale.
3. Il Comune comunica alla Regione e al Ministero competente i dati concernenti le agenzie in
attività e le relative variazioni.
Art. 87
(Assicurazione)
1. Le agenzie stipulano un’assicurazione a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in
relazione al costo complessivo dei servizi e per il
risarcimento dei danni.
2. La Giunta regionale determina gli indirizzi per
la stipula dei contratti assicurativi fissandone i massimali minimi di copertura con riferimento all’attività
esercitata.
3. Le agenzie inviano annualmente al Comune
la documentazione comprovante la copertura assicurativa.
4. Fino all’adozione della delibera di cui al comma 2, la polizza assicurativa stipulata deve prevedere massimali minimi di risarcimento non inferiori
a tre miliardi per ogni sinistro relativo al contratto di
viaggio.
Art. 88
(Deposito cauzionale)
1. Il titolare dell’agenzia versa al Comune un
deposito cauzionale nelle seguenti misure:
a) lire cento milioni per le agenzie che svolgono le
attività di cui all’articolo 83, comma 2, lettera a);
b) lire centocinquanta milioni per le agenzie che
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svolgono le attività di cui all’articolo 83, comma
2, lettere a) e b).
2. La cauzione può essere costituita anche mediante fidejussione bancaria irrevocabile o polizza
fidejussoria assicurativa o altra idonea garanzia
preventivamente approvata dal Comune.
3. La cauzione è vincolata per tutto il periodo
dell’esercizio dell’agenzia.
4. La cauzione può essere utilizzata, con provvedimento del Comune da adottarsi a seguito di
atto giudiziale o stragiudiziale che riconosca la responsabilità dell’agenzia per il mancato esatto
adempimento degli obblighi assunti verso i clienti,
per il risarcimento nei confronti degli stessi, qualora
siano insufficienti la copertura della polizza assicurativa di cui all’articolo 87 e la disponibilità del
fondo di garanzia istituito dall’articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111. La cauzione
può essere altresì utilizzata in caso di mancato
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 95, a fronte di inoppugnabili
ordinanze- ingiunzioni .
5. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell’interessato, è concesso dal Comune non prima di
centottanta giorni dalla data di cessazione dell’attività dell’agenzia, previa verifica presso la cancelleria del tribunale, la questura e la guardia di finanza
competenti, per accertare la mancanza, nei confronti del titolare dell’autorizzazione di agenzia, di
pendenze in corso che possano comportare rivalsa
sulla cauzione.
6. Nel caso di parziale utilizzo del deposito
cauzionale per le garanzie previste al comma 4, lo
stesso deve essere ricostituito nella misura di cui al
comma 1 entro il termine di sessanta giorni.
CAPO II
Direttore tecnico
Art. 89
(Requisiti professionali)
1. La responsabilità tecnica delle agenzie è
affidata ad un direttore tecnico iscritto nell’elenco di
cui all’articolo 91. La stessa può essere assunta
dal titolare o gestore dell’agenzia purché risulti
iscritto nel suddetto elenco.
2. Il direttore tecnico deve possedere i requisiti
di onorabilità e non deve essere sottoposto a procedimenti concorsuali ai sensi dell’articolo 3 del
decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392.
3. Il direttore tecnico deve possedere i seguenti
requisiti professionali:
a) conoscenza dell’amministrazione e organizzazione delle agenzie;
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia
turistica;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere, di
cui una compresa tra inglese, francese, tedesco
e spagnolo.
4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 è
accertato mediante il superamento dell’esame di
idoneità di cui all’articolo 90.
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5. Il direttore tecnico deve prestare la propria
attività nell’agenzia alla quale è preposto. In tale
ambito deve provvedere alla firma di atti, programmi e contratti ovvero ad ogni comunicazione attinente l’attività gestionale dell’agenzia.
6. Qualora, per qualsiasi motivo, l’attività lavorativa del direttore tecnico sia sospesa per un periodo
superiore a sessanta giorni continuativi in un anno,
il titolare o gestore dell’agenzia è tenuto a darne
immediata comunicazione al Comune provvedendo contestualmente alla designazione temporanea
di un altro direttore tecnico iscritto all’elenco di cui
all’articolo 91.
7. Il titolare o gestore dell’agenzia comunica
entro trenta giorni al Comune l’eventuale cessazione di attività da parte del direttore tecnico, indicando contestualmente il nominativo del nuovo direttore. Nel caso di motivate e documentate ragioni, il
Comune può concedere una proroga del suddetto
termine, limitatamente all’indicazione del nuovo direttore, per un periodo non superiore a centoventi
giorni.
Art. 90
(Esame di idoneità)
1. L’esame di idoneità dell’esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia è indetto
dalla Provincia almeno ogni due anni.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le
modalità per l’effettuazione delle prove di esame,
nonché i requisiti per l’ accesso.
3. La commissione d’esame è istituita dalla Provincia ed è composta:
a) da un dirigente del servizio competente della
Provincia;
b) da un direttore tecnico di agenzia sorteggiato tra
quelli iscritti nell’elenco regionale dei direttori
tecnici di agenzia con almeno cinque anni di
servizio;
c) da tre docenti o esperti nelle diverse materie
d’esame;
d) da un docente per ciascuna lingua straniera oggetto di esame.
4. La commissione resta in carica per quattro
anni ed i suoi membri possono essere riconfermati
per una sola volta.
5. Per ogni membro effettivo e per il segretario
della commissione è nominato un membro supplente. Le sedute della commissione sono valide
qualora siano presenti i componenti di cui al comma 3, lettere a), b) e c), nonché, in sede di esame e
di valutazione di ciascun candidato, quelli di cui
alla lettera d) limitatamente alle lingue straniere
oggetto della prova.
6. La Provincia rilascia all’interessato che abbia
superato l’esame l’attestato di idoneità all’esercizio
della professione di direttore tecnico di agenzia.
Art. 91
(Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia)
1. Presso la Giunta regionale è tenuto e aggiornato l’elenco dei direttori tecnici di agenzia.
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2. Sono iscritti nell’elenco, su domanda:
a) coloro che hanno ottenuto l’idoneità;
b) coloro che sono in possesso dell’attestato di
idoneità rilasciato presso altra Regione o Provincia autonoma o che comprovino l’iscrizione all’elenco della Regione di provenienza;
c) i cittadini italiani e degli altri Stati membri dell’Unione europea per i quali ricorrono le condizioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo
392/1991;
d) i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea, in possesso del titolo abilitante riconosciuto ai sensi della normativa statale vigente.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d),
devono risultare, al momento della richiesta residenti o domiciliati in uno dei comuni della regione;
la Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri
per la loro iscrizione.
4. L’ elenco dei direttori tecnici di agenzia è
pubblicato ogni anno nel Bollettino ufficiale della
Regione.
CAPO III
Associazioni senza scopo di lucro
e uffici biglietteria
Art. 92
(Associazioni senza scopo di lucro)
1. E’ istituito, presso la Giunta regionale, l’elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro che abbiano rappresentanza sul territorio regionale costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, che svolgono sullo stesso territorio
regionale le attività di organizzazione e vendita di
viaggi e turismo a favore dei propri associati o
appartenenti.
2. Le associazioni iscritte nell’elenco sono autorizzate a svolgere l’attività nel rispetto del decreto
legislativo 111/1995 e della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio approvata
con legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
3. Possono chiedere l’iscrizione all’elenco le
associazioni che posseggono i seguenti requisiti:
a) numero di soci non inferiore a diecimila;
b) presenza organizzata in almeno due regioni ed
in almeno due province della regione;
c) costituzione e continuità operativa dell’associazione da almeno tre anni;
d) assenza di fine di lucro negli scopi sociali e
statutari, nonché di ogni forma di dipendenza da
soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriale;
e) organizzazione e funzionamento dell’associazione secondo criteri di democraticità;
f) fruizione dei servizi esclusivamente da parte degli associati.
4. Le associazioni che intendono essere iscritte
all’elenco di cui al comma 1 devono presentare
domanda alla Giunta regionale, indicando la sede
legale dell’associazione e le generalità del legale
rappresentante della stessa. La Giunta regionale
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definisce la documentazione da allegare alla domanda.
5. Il legale rappresentante delle associazioni
iscritte nell’elenco di cui al comma 1 trasmette alla
Giunta regionale e al Comune, entro il 31 dicembre
di ogni anno, una relazione contenente:
a) il programma di attività realizzato nell’anno trascorso e quello che si intende svolgere nell’anno
successivo;
b) ogni variazione intervenuta rispetto ai requisiti di
cui al comma 3.
6. Le associazioni iscritte indicano, con apposita insegna posta all’ingresso degli uffici, che le
attività organizzate sono riservate ai soci dell’associazione.
7. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici o i viaggi di qualsiasi natura predisposti
dalle associazioni di cui al comma 1 devono essere
redatti in conformità a quanto previsto dall’articolo
9 del decreto legislativo 111/1995 e diffusi esclusivamente in ambito associativo.
8. Le associazioni di cui al presente articolo
possono operare anche tramite proprie articolazioni territoriali.
9. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente, fatta salva l’applicazione delle
sanzioni previste dall’articolo 95, è disposta la cancellazione dell’associazione dall’elenco in caso di
reiterate irregolarità nello svolgimento delle attività.
La reiscrizione all’elenco non può avvenire prima di
un anno.
Art. 93
(Organizzazione di viaggi in forma
non professionale)
1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati
formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali e ambientali che promuovono, senza scopo di lucro ed esclusivamente
a favore dei propri associati o appartenenti, l’effettuazione di viaggi non sono soggetti alle norme
della presente legge. L’attività comunque deve essere svolta in forma occasionale e la durata del
viaggio e soggiorno non deve superare le quarantotto ore.
2. I viaggi organizzati dai soggetti di cui al comma 1 devono essere preventivamente comunicati
al Comune e sono subordinati alla stipula da parte
del soggetto organizzatore di polizze assicurative.
3. Gli enti locali devono avvalersi, per l’organizzazione di viaggi che rientrano nei pacchetti turistici di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 111/
1995, delle agenzie, fatte salve le attività istituzionali svolte ai sensi della normativa vigente in favore
di anziani, minori e portatori di handicap. Parimenti
sono fatte salve le attività organizzate dagli istituti
scolastici nell’ambito della programmazione annuale della rispettiva attività didattica, purché la
durata del viaggio e del soggiorno non superi le
quarantotto ore.
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Art. 94
(Uffici biglietteria)
1. Non è soggetta alla disciplina del presente
titolo l’apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della regione, purché l’attività delle stesse si limiti all’emissione ed alla vendita dei biglietti della compagnia
rappresentata e non comporti anche l’organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il
servizio di trasporto; in tal caso dette imprese devono essere in regola con le norme di cui al capo I.
2. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di biglietti ferroviari, ovvero di autoservizi di linea
e di trasporto filofuniviario operanti all’interno del
territorio regionale.
CAPO IV
Norme sanzionatorie
Art. 95
(Sanzioni amministrative)
1. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quindici milioni:
a) chiunque intraprenda le attività di cui all’articolo
83 senza aver effettuato la denuncia di inizio
attività;
b) chiunque svolga attività diverse da quelle consentite;
c) il titolare dell’agenzia che si avvale di un direttore non iscritto all’elenco regionale, nonché colui
che svolge attività di direttore tecnico senza
possedere il requisito della iscrizione in detto
elenco;
d) l’associazione di cui dall’articolo 92 che effettua
l’attività a favore di non associati o contravviene
all’obbligo di stipulare la polizza assicurativa;
e) i soggetti organizzatori di cui all’articolo 93 che
contravvengono agli obblighi ivi previsti;
f) chiunque pubblichi o diffonda programmi di viaggio in contrasto con le norme della presente
legge, ovvero non rispetti il contenuto dei programmi nell’esecuzione del contratto di viaggio.
2. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni:
a) chiunque non osservi le disposizioni contenute
nell’articolo 89, comma 5;
b) chiunque faccia uso della denominazione di agenzia senza aver ottenuto l’autorizzazione, ovvero
usi una denominazione diversa da quella autorizzata;
c) il titolare, già diffidato, che non osservi l’orario di
apertura;
d) il titolare di agenzia non autorizzata alla vendita
diretta al pubblico, che contravvenga agli obblighi previsti dall’articolo 83, comma 4.
3. In caso di recidiva, le sanzioni sono applicate
nel doppio della misura inizialmente irrogata con-
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giuntamente alla sospensione dell’autorizzazione
fino a centoventi giorni. In caso di ulteriore recidiva
per violazione delle disposizioni di cui al comma 1
è applicata la sanzione della sospensione dell’autorizzazione da quattro mesi a un anno anche se si
tratta di violazioni di diversa specie.
4. Per l’applicazione si osservano le norme di
cui alla l.r. 33/1998.
TITOLO VI
Interventi regionali
Art. 96
(Contributi)
1. La Regione concede contributi in conto capitale o in conto interessi per gli interventi diretti alla
costruzione e riqualificazione delle strutture di cui
alla presente legge, nonché alla realizzazione di
opere complementari alle attività turistiche.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, definisce:
a) la natura e l’entità massima del contributo;
b) i destinatari del contributo e le priorità di concessione;
c) la tipologia degli interventi e il limite delle spese
ammissibili;
d) le modalità e i termini di presentazione delle
domande e la documentazione da allegare;
e) i termini di liquidazione dei contributi;
f) le modalità e i termini di rendicontazione.
3. La revoca del contributo è disposta qualora
non vengano rispettate le prescrizioni contenute
nel presente titolo e nell’atto di concessione del
contributo.
4. Il provvedimento di revoca del contributo
comporta il recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali conteggiati a partire dalla
data di concessione.
5. I contributi previsti dal presente titolo non
sono cumulabili tra loro ne con quelli concessi dallo
Stato o dall’Unione europea per la stessa tipologia
di costi.
Art. 97
(Vincolo di destinazione)
1. Le strutture, le attrezzature, gli impianti e gli
arredi realizzati con i contributi previsti dal presente
titolo, sono vincolati alla destinazione di uso indicata nel provvedimento di concessione per un periodo di dieci anni, a partire dalla data di erogazione
del contributo.
2. Per i beni immobili il vincolo è soggetto a
trascrizione.
3. Per i beni mobili i beneficiari e gli eventuali
subentranti si obbligano, con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuità della destinazione; le spese di registrazione sono a carico dei
beneficiari.
4. L’eventuale cancellazione anticipata del vincolo è autorizzata quando sia dimostrata l’impossi-
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bilità o la non economicità della destinazione delle
opere e comporta l’obbligo della preventiva restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali dalla data di concessione.
Art. 98
(Interventi per il superamento
delle barriere architettoniche, per adeguamenti
igienico-sanitari e per servizi tecnologici)
1. Negli edifici e negli impianti esistenti delle
strutture organizzate per l’esercizio delle attività
ricettive, nonché dei centri vacanza, dei centri di
turismo rurale, congressuale, nautico, con esclusione dei porti turistici, possono essere effettuati,
anche in deroga a quanto stabilito dagli strumenti
urbanistici vigenti, in ordine ai distacchi e agli ampliamenti volumetrici, interventi necessari per il
superamento delle barriere architettoniche, interventi per adeguamenti igienico-sanitari e per servizi tecnologici.
2. Gli ampliamenti volumetrici connessi alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 non
possono superare il venti per cento dei volumi
esistenti.
TITOLO VII
Disposizioni comuni, transitorie e finali
Art. 99
(Indennità e rimborsi spese)
1. Ai componenti e al segretario, anche dipendenti dell’ente rispettivamente competente, delle
commissioni regionali e provinciali previste dalla
presente legge, spettano un’indennità di seduta
pari a lire duecentomila e le indennità di missione
di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive
modificazioni.
2. Al presidente ed ai componenti del consiglio
di amministrazione dell’APTR di cui all’articolo 8
spetta un’indennità di carica mensile pari rispettivamente a lire due milioni e cinquecentomila e lire un
milione e trecentomila.
3. Al presidente ed ai componenti del collegio
dei revisori dell’APTR spetta un’indennità di presenza per ogni seduta pari rispettivamente a lire
centocinquantamila e lire centomila.
4. Al presidente ed ai componenti del consiglio di
amministrazione e del collegio dei revisori dell’APTR
sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio sostenute, nonché l’indennità di missione, ai sensi della l.r.
20/1984 e successive modificazioni.
Art. 100
(Norme finanziarie)
1. E’ istituito il fondo regionale per il turismo e
l’attività ricettiva, all’interno del quale la Giunta regionale è autorizzata ad istituire appositi capitoli
per il finanziamento dei programmi di promozione
turistica di cui all’articolo 4, delle attività di compe-
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tenza dell’APTR e degli enti locali, nonché per il
finanziamento degli interventi di cui al titolo VI e
degli altri interventi previsti dalla presente legge.
2. Sul fondo di cui al comma 1 confluiscono i
capitoli previsti dalle leggi regionali abrogate.
3. L’ammontare del fondo è determinato annualmente con legge di bilancio.
Art. 101
(Norme transitorie e finali)
1. Gli organi dell’APTR in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge continuano a
svolgere le loro funzioni fino al termine della legislatura regionale.
2. Fino all’adozione degli atti amministrativi previsti dalla presente legge continuano ad applicarsi
le relative disposizioni contenute nelle leggi abrogate.
3. Le strutture ricettive esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge possono
mantenere la denominazione posseduta.
4. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate
restano applicabili ai rapporti sorti nel periodo di
vigenza delle stesse leggi e per l’esecuzione dei
relativi impegni di spesa.
5. Il rinvio alle disposizioni abrogate dalla presente legge contenute in leggi e regolamenti e altri
atti normativi, si intende riferito alle corrispondenti
disposizioni, ove riportate, della presente legge.
6. Sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi, di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla presente legge.
Art. 102
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) l.r. 30 luglio 1973, n. 21 “Erogazione di provvidenze turistico alberghiere”;
b) l.r. 12 marzo 1974, n. 9 “Competenze del comitato urbanistico in materia di deroghe alberghiere”;
c) l.r. 30 luglio 1974, n. 17 “Interventi straordinari in
dipendenza dei provvedimenti restrittivi sulla circolazione stradale diretti a sostenere l’economia
dei Comuni e delle Aziende autonome di cura,
soggiorno e turismo che gestiscono direttamente impianti sciistici”;
d) l.r. 12 agosto 1974, n. 22 “Rifinanziamento per
l’esercizio 1974 della legge 30 luglio 1973, n. 21
relativa all’erogazione di provvidenze turistico
alberghiere;
e) l.r. 5 novembre 1974, n. 32 “Modifica della l.r. 30
luglio 1974, n. 17 “Interventi straordinari in dipendenza dei provvedimenti restrittivi sulla circolazione stradale diretti a sostenere l’economia
dei Comuni e delle Aziende autonome di cura,
soggiorno e turismo che gestiscono direttamente impianti sciistici”;
e) l.r. 21 maggio 1975, n. 43 “Istituzione albo regionale delle pro loco”;
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f)
g)
h)
i)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
z)
aa)
bb)
cc)
dd)
ee)
l.r. 23 luglio 1977, n. 29 “Finanziamento della
propaganda turistica per l’esercizio finanziario
1977”;
l.r. 19 maggio 1978, n. 13 “Incentivazione turistico alberghiera”;
l.r. 6 marzo 1979, n. 9 “Modifica all’articolo 6
della l.r. 19 maggio 1978, n. 13 “Incentivazione
turistico alberghiera”;
l.r. 17 maggio 1980, n. 29 “Incentivazione turistico alberghiera”;
l.r. 4 dicembre 1984, n. 39 “Interventi finalizzati
allo sviluppo e alla qualificazione della
ricettività turistico alberghiera”;
l.r. 8 gennaio 1987, n. 6 “Modificazioni alla l.r. 4
dicembre 1984, n. 39”;
l.r. 31 dicembre 1987, n. 43 “Rifinanziamento
della l.r. 4 dicembre 1984, n. 39 concernente:
Interventi per lo sviluppo e la qualificazione
della ricettività turistico alberghiera”;
l.r. 28 ottobre 1991, n. 33 “Interventi e riqualificazione dell’offerta turistica regionale”;
l.r. 12 agosto 1994, n. 31 “Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere”;
l.r. 22 ottobre 1994, n. 42 “Norme sulla classificazione delle strutture ricettive”;
l.r. 16 gennaio 1995, n. 13 “Modifiche all’articolo 23 della l.r. 7 aprile 1988, n. 10: Organizzazione turistica regionale”;
l.r. 12 aprile 1995, n. 32 “Interpretazione autentica dell’articolo 29, comma 3, della l.r. 7 aprile
1988, n 10 concernente: Organizzazione turistica regionale”;
l.r. 12 aprile 1995, n. 42 “Rifinanziamento e
modificazioni della l.r. 28 ottobre 1991, n. 33:
Interventi e riqualificazione dell’offerta turistica
regionale”;
l.r. 23 gennaio 1996, n. 4 “Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del
tempo libero”;
l.r. 23 luglio 1996, n. 31 “Regolamentazione del
turismo itinerante ed integrazioni alla l.r. 22
ottobre 1994, n. 42”;
l.r. 19 agosto 1996, n. 36 “Rifinanziamento e
integrazione della l.r. 28 ottobre 1991, n. 33,
relativo ad interventi e riqualificazione dell’offerta turistica regionale”;
l.r. 9 gennaio 1997, n. 4 “Modifica all’articolo 8
della l.r. 23 gennaio 1996, n. 4 concernente:
Disciplina delle attività professionali nei settori
del turismo e del tempo libero”;
l.r. 20 gennaio 1997, n. 12 “Norme in materia di
trasmissione e di pubblicazione dei prezzi delle
strutture ricettive”;
l.r. 24 febbraio 1997, n. 16 “Proroga della durata in carica degli organi delle aziende di promozione turistica”;
l.r. 14 luglio 1997, n. 41 “Disciplina delle attività
di organizzazione ed intermediazione di viaggi
e turismo”;
l.r. 6 agosto 1997, n. 53 “Ordinamento dell’organizzazione turistica delle Marche”;
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ff) l.r. 16 giugno 1998, n. 17 “Modifiche ed integrazioni alla l.r. 23 gennaio 1996, n. 4: Disciplina
delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero”;
gg) l.r. 25 maggio 1999, n. 11 “Integrazione alla l.r.
23 gennaio 1996, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni: Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo
libero”;
hh) l.r. 13 luglio 1999, n. 19 “Modifiche alle l.r. 14
luglio 1997, n. 41 concernente “Disciplina delle
attività di organizzazione ed intermediazione di
viaggi e turismo” e l.r. 4 luglio 1994, n. 23 concernente “Modifiche alla l.r. 2 agosto 1984,
n. 20: Disciplina delle indennità spettanti agli
amministratori degli enti pubblici operanti in
materia di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’Amministrazione regionale”;
ii) l.r. 26 luglio 1999, n. 20 “Norme per la tutela e
la regolamentazione dei campeggi didatticoeducativi”;
ll) l.r. 31 agosto 1999, n. 23 “Disciplina dei campeggi”;
mm) l.r. 14 febbraio 2000, n. 8 “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 agosto 1994, n.
31 sulle strutture extra alberghiere e 14 luglio
1997, n. 41 sull’attività di organizzazione e
intermediazione di viaggi e turismo”.
2. Sono altresì abrogati:
a) il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 5 dicembre
1984, n. 40 “Classificazione delle strutture
ricettive”;
b) gli articoli 33 e 34 della l.r. 5 maggio 1998, n. 12
“Provvedimento generale di rifinanziamento e
modifica di leggi regionali per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione
(legge finanziaria 1998)”;
c) il comma 7 dell’articolo 40 della l.r. 11 maggio
1999, n. 7 “Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione legge finanziaria 1999”;
d) il secondo periodo del comma 6 dell’articolo 23;
l’articolo 26; l’inciso “in possesso dei requisiti
richiesti dalla l.r. 31/1994,” del comma 1 dell’articolo 27; il comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 18
ottobre 1999, n. 27.
3. La voce “Azienda di promozione turistica regionale” della tabella A allegata alla l.r. 2 agosto
1984, n. 20 è soppressa.