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Argomenti di oggi IRAP e nuove detrazioni La correzione degli errori in bilancio dopo la circ. 31/E/2013 La deducibilità degli accantonamenti dei fondi per indennità suppletiva clientela dopo la circ. 32/E/2013 Compensi amministratore: regole di deducibilità alla luce degli ultimi pronunciamenti giurisprudenziali in un quadro di sintesi Gli affrancamenti di valore per le partecipazioni di controllo IRAP e nuove detrazioni Transfer-pricing IRAP • Art. 1 co. 281 – 284 Riferimento Fattispecie co. 281 Norma di interpretazione co.282 Sanzione per infedele dichiarazione (art. 1 co. 2 Dlgs. N. 471/1997 co.283 Ambito temporale inapplicabilità sanzione co. 282 co.284 Irrogazione sanzione con provvedimento divenuto definitivo Note Applicabilità della disciplina TP (art. 110 co. 7 TUIR) anche ai fini IRAP per i periodi di imposta successivi a quelli in corso alla data del 31.12.2007 Inapplicabilità alle rettifiche di valore della produzione ex art. 1 co. 281 L. 147/2013 Periodi di imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007 e fino al periodo d'imposta per il quale (alla data di entrata in vigore della legge Stabilità) siano decorsi i termini per la presentazione dichiarazione Inapplicabilità co. 282 e 283 se la definitività è avvenuta anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore Deduzione incremento occupazionale IRAP • Art. 1 co. 132 • Riproposizione (con modifiche) dell’agevolazione dal 2005 al 2008 • Dal periodo di imposta in corso al 31.12.2014 Soggetti interessati società di capitali enti commerciali "economici" s.n.c., s.a.s. ed equiparate imprenditori individuali lavoratori autonomi società semplici e associazioni per esercizio associato arti e professioni enti non commerciali (per attività economica) stabili organizzazioni produttori agricoli Imprese Neo-costituite Deduzione incremento occupazionale IRAP/segue • Confronto tra dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta CON • Numero lavoratori (con medesimo contratto) mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente Deduzione incremento occupazionale IRAP/segue • Deduzione per: periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i due successivi • Importo annuale massimo per dipendente assunto: 15.000 € • Rispetto del limite dell’incremento complessivo del costo del personale (voci B.9 + B.14 conto economico) Deduzione incremento occupazionale IRAP/segue • Cause di decadenza: - risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente “interessato da agevolazione” - nell’esercizio dell’agevolazione: Nr. complessivo dipendenti esercizio < nr. medio dipendenti nel periodo di riferimento • E’ cumulabile con altre agevolazioni IRAP – aumento deduzioni – Norma di riferimento: art. 1 co. 484 - 485 L. n. 228 del 24/12/2008 (G.U. s.o. n. 212 alla G.U. n. 302 del 29/12/2012) - art. 11 co. 1 lett. a) D. Lgs. n. 446/1997 - Deduzioni: § - forfettarie per impiego dipendenti a tempo indeterminato § - forfettarie per soggetti con base imponibile non eccedente Euro 180.999,91 - Decorrenza: 2013 Le disposizioni dell‘articolo 11 del D.lgs. 15/12/1997, n. 467, come da ultimo modificato dal comma 484 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. IRAP/deduzione forfettaria dipendenti (su base annua) Deduzione dipendenti Generale Femminile o di età inferiore a 35 anni Regioni "svantaggiate" Altre Ante Post Ante Post 9.200 15.000 4.600 7.500 15.200 21.000 10.600 13.500 IRAP/deduzione forfettaria imprese a minor base imponibile Società di persone (commerciali), imprenditori individuali, professionisti e assoc. Professionali Base imponibile (in €) Ante Post Ante Post 180.759,91 7.350 8.000 9.500 10.500 non sup. a 180.839,91 5.500 6.000 7.125 7.875 non sup. a 180.919,91 3.700 4.000 4.750 5.250 non sup. a 180.999,91 1.850 2.000 2.375 2.625 IRAP su costo del lavoro • Norma di riferimento: art. 2 D.L. n.201/2011 (convertito con modificazioni in L. n. 214 del 22/12/2011) • Entrata in vigore per la deduzione analitica: periodo di imposta in corso al 31/12/2012 IRAP su costo del lavoro/ segue • Deduzione analitica: variazione in diminuzione dalle imposte sui redditi dell’IRAP “[…] relativa alle spese per il personale dipendente […] a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile abbiano concorso spese per redditi di lavoro dipendente […] e per redditi assimiliati” (Circ. Ag. Entrate n. 8/E del 3/4/2013) IRAP su costo del lavoro/ segue • Imposta rilevante ai fini della deduzione (cfr. anche art. 99 T.U.I.R.): - saldo IRAP periodo precedente + - il minore tra gli acconti versati per il periodo e l’imposta effettivamente dovuta. N.b.: valgono anche versamenti IRAP effettuati a titolo di ravvedimento operoso o per iscrizione a ruolo IRAP su costo del lavoro/ segue • Coesistenza tra - deduzione analitica e - deduzione forfetaria (10%) • Solo qualora nel periodo considerato vi siano anche oneri finanziari indeducibili oltre a costo del lavoro • IRAP ammessa in deduzione complessivamente NON può eccedere l’imposta complessivamente dovuta/versata N.b.: valgono anche versamenti IRAP effettuati a titolo di ravvedimento operoso o per iscrizione a ruolo La correzione degli errori in bilancio Definizione di errore contabile • OIC n.29: “[…] un errore consiste nella impropria o nella mancata applicazione di un principio contabile, nel caso in cui, al momento in cui esso viene commesso, siano disponibili le informazioni ed i dati necessari per il suo corretto trattamento. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere tutte le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile. Non costituiscono, invece, errori: - le variazioni successivamente dimostratesi necessarie nelle valutazioni e nelle stime, fatte a suo tempo in base alle informazioni ed ai dati disponibili in quel momento; - l’adozione di criteri contabili effettuata in base ad informazioni e dati disponibili in quel momento che, successivamente, si dimostrino diversi da quelli a suo tempo assunti a base della scelta operata; se, in entrambi i casi, tali informazioni e dati sono stati raccolti al momento del loro uso con la dovuta diligenza”. • SONO ESCLUSI I CAMBIAMENTI DI STIMA CONTABILE Classificazione di errore contabile Classificazione Errori Determinante NON Determinante "[hanno] un effetto talmente rilevante sui bilanci su cui essi sono stati commessi che i bilanci medesimi non possano più essere considerati attendibili”. L’errore sia esso determinante o meno, “[…] deve trovare tempestiva correzione nell’esercizio in cui esso viene individuato”, attraverso una rettifica che abbia come contropartita la voce “proventi straordinari” (E20 di conto economico) o “oneri straordinari” (E21 di conto economico), oltre agli opportuni richiami di informativa nella nota integrativa al bilancio relativa all’esercizio in cui si effettua la correzione dell’errore determinante. Ripercussioni fiscali Principio di derivazione Principio di competenza Evitare duplicazioni o "salti" di imposta ART.109 co. 1 T.U.I.R. "I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza […]” Principio inderogabile “[…] in quanto risponde all’esigenza di non lasciare il contribuente arbitro dell’imputazione, in un periodo di imposta o in un altro, degli elementi reddituali positivi e negativi" (circ. 31/E) Ripercussioni fiscali – (segue) • Circ. 31/E 2013, gli errori oggetto di correzione vengono suddivisi in due macro-categorie: - mancata imputazione di un componente negativo di reddito nel corretto esercizio di competenza, con allocazione dello stesso in un successivo periodo d’imposta per dare evidenza dell’errore; - mancata imputazione di un componente positivo di reddito nel corretto esercizio di competenza, con rilevazione successiva (a correzione dell’errore) in un periodo d’imposta successivo. • Dal punto di vista fiscale una triplice necessità: 1. sterilizzare la correzione dell’errore nel periodo in cui lo stesso è stato rilevato, per carenza del requisito di competenza; 2. riallocare fiscalmente nel corretto periodo di competenza il componente negativo o positivo non rilevato originariamente; 3. ripresentare le dichiarazioni reddituali relative ai periodi interessati, al fine di rideterminare l’imponibile. Correzioni componenti negativi Correzione relativa a componenti negativi Periodo oggetto di errore "emendabile " Periodo oggetto di errore "non emendabile " L’emendabilità del periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore, è da valutarsi alla luce dell’art. 2 co. 8-bis D.P.R. n. 322/1998, secondo cui è possibile la presentazione di una dichiarazione integrativa “a favore” “[…] non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo” Componenti negativi/periodo emendabile A s.r.l. Descrizione [a] Reddito imponibile [b] = [a] x 27,5% Imposte liquidate in dichiarazione (IRES 27,5%) 27.500 [c] Acconti versati 20.000 [d] = [b] -[c] Debito imposta in dichiarazione 7.500 [e] Rettifica reddito imponibile per fitti passivi competenza 2012 -1.000 [f] = [a] - [e] Reddito imponibile da dichiarazione integrativa 99.000 [g] = [f] x 27,5% Imposta liquidata in dichiarazione integrativa (IRES 27,5%) 27.225 [c] Acconti versati 20.000 [h] = [g] - [c] Debito imposta da dichiarazione integrativa Eccedenza di versamento a saldo IRES 2012 (da riportare in RX di dichiarazione integrativa 2012 e da utilizzare in dichiarazione 2013) [i] = [d] - [h] 1. 2. 3. 4. 2012 100.000 7.225 275 Rilevazione errore nel bilancio: 2013 Competenza fitti passivi rettificati: 2012 Dichiarazione integrativa per l’anno 2012 (con eccedenza versamento/maggior credito) Dichiarazione relativa al 2013 (con variazione in aumento relativa a E21 (sopravv.) Componenti negativi/periodo non emendabile • la circolare 31/E afferma che “[…] deve comunque essere riconosciuta la possibilità di dare evidenza all’elemento di costo non dedotto”, rispettando però i termini di accertamento previsti dall’art. 43 D.P.R. n. 600/1973 secondo cui “gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione” 2012 anno di corretta imputazione componente negativo 1° anno ricostruzione imponibile 2013 2014 Avviso di irregolarità 2° anno ricostruzione imponibile 3° anno ricostruzione imponibile. Dichiarazione integrativa 2014 2015 2016 anno di rilevazione correzione Dichiarazione ordinaria per anno 2015 Termine per presentazione dichiarazioni: 30/09/2016 Componenti positivi • Nella generalità dei casi: integrazione “a sfavore” • Art. 2 co. 8 D.P.R. n. 322/1998 “[…] entro e non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43” D.P.R. n. 600/1973 Correzione relativa a componenti positivi Effetti della correzione solo su periodo imposta successivo Effetti della correzione su più periodi d'imposta Tutte i periodi interessati hanno redditi imponibili Tutte i periodi interessati hanno perdite fiscali Annualità oggetto d'errore con perdita fiscale e successive con redditi/perdite Componenti positivi/effetti solo su periodo successivo A s.r.l. Descrizione [a] Reddito imponibile [b] = [a] x 27,5% Imposte liquidate in dichiarazione (IRES 27,5%) 5.500 [c] Acconti versati 3.000 [d] = [b] -[c] Debito imposta in dichiarazione 2.500 [e] Rettifica reddito imponibile per fitti attivi competenza 2012 1.000 [f] = [a] - [e] Reddito imponibile da dichiarazione integrativa [g] = [f] x 27,5% Imposta liquidata in dichiarazione integrativa (IRES 27,5%) 5.775 [c] Acconti versati 3.000 [h] = [g] - [c] Debito imposta da dichiarazione integrativa 2.775 [i] = [h] - [d] Imposta 2012 da versare a seguito di integrativa 1. 2. 3. 4. Correzione errore: nel 2013 Presentazione dichiarazione integrativa per: 2012 Versamento della minore imposta (con sanzioni e interessi) Sterilizzazione correzione fatta nel 2013 (variazione in diminuzione per 1.000) 2012 20.000 21.000 275 Componenti positivi/effetti su più periodi/perdite fiscali 2012 2013 2014 anno di corretta imputazione componente positivo Dichiarazione integrativa per anno 2012 2015 anno di rilevazione correzione Dichiarazione integrativa per anno 2013 Dichiarazione integrativa per anno 2014 Dichiarazione ordinaria per anno 2015 2016 Componenti positivi/altri casi • Correzione su più periodi/sempre componenti positivi = integrativa “a sfavore” nell’anno di competenza • Correzione su più periodi/perdita fiscale nel periodo di competenza/redditi imponibili in tutti gli altri periodi = pluralità di dichiarazioni integrative “a sfavore” Altri casi Se ∆+ > ∆ - Integrativa "a favore" Se ∆+ < ∆ - Integrativa "a sfavore" Nel medesimo anno Contemporanea presenza di rettifiche per componenti positivi e negativi In diverse annualità Applicazione di entrambe le procedure Termine La deducibilità degli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela Premessa • Art. 105 co. 1 T.U.I.R.: “Gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell‘ art. 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformita' alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi” • Art. 105. co. 4 T.U.I.R.: “I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi” • Art. 105 co. 4 T.U.I.R.: “Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennita' di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c), d) [indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia] e f). Indennità cessazione rapporti di agenzia • Art. 1751 c.c. “all’atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrono le seguenti condizioni […]” • Modificato da articolo 4 D.lgs. n. 303/1991 (a decorrere dal 1° gennaio 1993 Deducibilità Disposizioni legislative e fiscali TUIR Art. 1751 c.c. Evoluzione civilistica Ante-1993 Post-1993 a. indennità di risoluzione del rapporto No rinvio al contratto b. indennità suppletiva collettivo di clientela c. indennità meritocratica Erogazione sottoposta a specifica condizione: "se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente o rappresentante" Dovuta se "l'agente ha procurato nuovi clienti o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi" Giurisprudenza Ante-1993 Cass. n.10221 del Accantonamenti 20/6/2003 deducibili Cass. n. 7690 del 16/5/2003 Cass. n. 24973 del 24/11/2006 Accantonamento non deducibile. Deducibilità all'atto del pagamento Natura aleatoria. Deducibilità all'atto del pagamento Post-1993 Cass. nn.13506-13507- Accantonamenti 13508 11/6/2009 deducibili Cass. n. 8134 del 11/4/2011 Conferma sentenze precedenti Cass. n. 8288 del 4/4/2013 Conferma sentenza n. 13506 (*) Circolare n. 33/E 2013 • “A fronte della chiara lettera normativa e della conseguente unitarietà del trattamento di fine rapporto dell’agente di commercio, l’esclusione della deducibilità dell’accantonamento, fondata sul carattere aleatorio […] non convince […] tutti gli accantonamenti per rischi […] contemplano spese di carattere aleatorio senza che, per questo, se ne possa desumere, contra legem, l’indeducibilità” (Cass.) Circolare 33 - Disallineamento tra “carattere aleatorio” e deducibilità Certezza e determinabilità (ex art. 109 T.U.I.R. – inapplicabilità per presenza di disposizione specifica – vd. art. 105 T.U.I.R. – cfr. parere 02/10/2013 nr. 391527 Avvocatura di Stato) Prassi Agenzia Entrate Ris. Min. 59/E 9/4/2004 deducibilità accantonam. dal 1° gen. 1993 Circ. 42/E 6/7/2007 Circ. 33/E 8/11/2013 NO deducibilità per competenza Deducibilità per competenza Impatto sul bilancio 2013 • Accantonamenti competenza anno: deducibilità per • Fondi esistenti (accantonamenti pregressi): nessuna variazione fino alla data di pagamento • Liquidazione/pagamento indennità: necessità di “ricostruire” il criterio di deducibilità adottato per ogni singola annualità • Imposte non correnti: OIC 24 Compensi amministratore – quadro sintesi giurisprudenza Premessa • Art. 95 co. 5 T.U.I.R. “I compensi spettanti agli amministratori delle societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico” Rappresentazione Rappresentazione Civilistica Fiscale Rappresentazione per competenza economica Criterio di cassa "allargato" Differenze temporanee = Fiscalità non corrente Criterio di cassa “allargato” • Assimilazione ai redditi di lavoro dipendente (cfr. anche circ. n.7/E del 26/1/2001) • Deducibilità nel 2013 --- se corrisposti entro il 12 gennaio 2014 (rif. artt. 51 e 52 T.U.I.R.) La congruità • Rilievo sulla congruità dei compensi • Consentito sempre (cfr. Cass. nn. 12813 del 27/9/2000 e n. 13478 del 30/10/2000) [nel rispetto del principio generale di valutazione di congruità di costi e ricavi] • Cass. n. 21155 del 31/10/2005 “allo stato attuale della legislazione l’Amministrazione finanziaria non ha il potere di valutare la congruità dei compensi corrisposti agli amministratori” (cfr. anche Cass. n. 28595 del 2/12/2008) Congruità – (segue) • Quindi? • Valutazione di congruità “assoluta”: - Cass. n. 21169 del 6/8/2008 “è, tuttavia, suscettibile di sindacato da parte dell’Amministrazione finanziaria, giacché la discrezionalità che, in proposito, caratterizza l’autonomia imprenditoriale non può, comunque, spingersi oltre il limite della ragionevolezza del costo medesimo in rapporto alle effettive esigenze dell’attività sociale […] (nel senso del riconoscimento di un criterio generale antielusivo di matrice comunitario: cfr. Cass. nn.10257/08, 21221/06) • Valutazione di congruità “relativa” – ovvero “in relazione all’attività di fatto svolta dall’amministratore” (cfr. Ardito in Boll. Trib. n.2/2002) • Sanzioni – disapplicazione per obiettive condizioni di incertezza (rif. art. 6 co. 2 D.lgs. n. 472/1997 – cfr. C.T.P. Torino n. 79 del 10/6/2009) Compensi amministratori e delibere assembleari • Cass. SS.UU. n. 21933 del 29/8/2008 (in ambito civilistico – azione di responsabilità) attribuzione e determinazione di compensi deve avvenire a pena di nullità con specifica delibera assembleare insufficienza della delibera di approvazione del bilancio in cui sono inseriti i compensi non previamente deliberati Compensi amministratori e delibere assembleari – (segue) • Quali ricadute in ambito tributario? Cass. n. 20265 del 4/9/2013 1. Richiamo alla sentenza di SS.UU. 2. Mancanza di specifica delibera 3. Insussistenza (o carenza) degli elementi fattuali a. Preventiva delibera assembleare b. Iscrizione libro paga e libro matricola c. cedolini / scheda contabili C.T.R. Torino n. 21/28/10 del 25/3/2010 Cass. n. 17673 del 19/7/2013 1. Richiamo (indiretto) alla sentenza di SS.UU. 2. Mancanza di specifica delibera 3. Assenza della prova di predeterminazione comp. Compensi amministratori e delibere assembleari – (segue) • Considerazioni: - interpellanza parlamentare n.5-03498 del 30/9/2010 - deducibilità compenso→inerenza - inerenza→art. 109 co. 5 T.U.I.R. “Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi” Rimedi • Assenza di delibera specifica: - previsione di apposito punto all’odg in sede di approvazione bilancio (ratifica) - assemblea totalitaria che specificamente discute e approva la proposta di determinazione compenso agli amministratori (cfr. Cass. n. 20265 4/9/13) • Compensi erogati in misura superiore a quelli deliberati: - vd. sopra Affrancamenti valore per le partecipazioni di controllo Premessa • Contesto normativo - Art. 23 co. 12 – 15 D.L. n.98/2011 (convertito con modificazioni in L. n.111/2011) - Art. 15 co. 10-bis e 10-ter D.L. n.185/2008 (convertito con L. n. 2/2009) - Art. 1 co. 150 – 153 L. n.147/2013 (stabilità 2014) - Provvedimento Direttore Agenzia Entrate n. 2011/168379 del 22/11/2011 Ratio • Estendere i benefici derivanti dall’affrancamento facoltativo dei valori di cui all’art. 176 co. 2-ter T.U.I.R., ai maggiori valori “inclusi” nelle partecipazioni di controllo in seguito a operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) che vengono autonomamente iscritti nel bilancio consolidato a titolo di avviamento, marchi e altre attività immateriali Riallineamento valori attività immateriali e partecipazioni/sintesi Riallineamento maggior valore delle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio in conseguenza di operaiozni di conferimento, fusione scissione Avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali Riallineamento maggior valore delle partecipazioni di controllo acquisitenell'ambito delle operazioni di cessione azienda o di cessione partecipazioni 16% Ambito soggettivo • Società di capitali • Società di persone • Enti commerciali Aggiunte perché le disposizioni sul bilancio consolidato di cui al D.lgs. n. 127/1991 si possono applicare anche a tali soggetti Ambito oggettivo • Tutte le operazioni in conseguenza delle quali vi sia il “trasferimento” di una partecipazione di controllo per le quali i soggetti beneficiari “[…] abbiano iscritto nel [proprio] bilancio individuale una partecipazione di controllo [avente i requisiti di cui all’art. 26 D.lgs. n.127/1991]” (cfr. art. 2 co. 2 del Provv. Dir. Ag. Entrate 2011/168379, anche per l’elenco delle operazioni) • Con l’ulteriore condizioni che nel bilancio consolidato “[…] sia stata iscritta una voce a titolo di avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali” [cfr. art. 2 co. 3 Provv.] Base imponibile Fusione, Scissione, conferimento (azienda/partecipazioni), scambio partecipazioni mediante conferimento Compravendita di partecipazioni di controllo, compravendita di azienda (con incluso partecip. di controllo), scambi di partecipazione mediante permuta Ricezione partecipazioni di controllo in seguito a concambio per fusione/scissione, conferenti che ricevono partecipazione controllo in conferimenti azienda o per conferimenti di partecipazioni di controllo o per scambio di partecipazioni mediante conferimento MINORE TRA MINORE TRA MINORE TRA 1. Valore contabile partecipazione di controllo nel bilancio individuale meno 1. Valore contabile partecipazione di controllo nel bilancio individuale meno 1. Valore contabile partecipazione di controllo nel bilancio individuale meno Valore della partecipazione risultante dalla situazione contabile redatta dalla società fusa, incorporata, scissa, conferente alla data di efficacia giuridica dell'operazione Corrispondente quota di p.n. della partecipata risultante dal bilancio chiuso prima dell'operazione Valore di p.n. della partecipazione risultante dalla situazione contabile redatta dalla conferente, fusa, incorporata alla data di efficacia giuridica E E E 2. Il corrispondente valore di avviamento, marchi e altre attività materiali in proporzione alla partecipazione acquisita iscritto nel bilancio consolidato 2. Il corrispondente valore di avviamento, marchi e altre attività materiali in proporzione alla partecipazione acquisita iscritto nel bilancio consolidato (anche se in connessione con altre partecipazioni) 2. Il corrispondente valore di avviamento, marchi e altre attività materiali in proporzione alla partecipazione acquisita iscritto nel bilancio consolidato (anche se in connessione con altre partecipazioni) Imposta sostitutiva • Imposta sostitutiva di IRPEF, IRES e IRAP pari al 16% • Versamento in unica soluzione (novità L. Stabilità art. 1 co. 150) • Entro il termine di scadenza del saldo relativo alle imposte sui redditi relativo a quello in cui l’operazione è effettuata • Per le operazioni effettuate nel periodo in corso al 31/12/2012---termine saldo imposte del periodo in corso al 31/12/2013 (art. 1 co. 150 L. Stabilità) Effetti • Deduzione dal reddito imponibile IRES e dalla base imponibile IRAP le quote di ammortamento relative ai maggiori valori affrancati • Deduzione non superiore a 1/10 a prescindere dalla imputazione a c.e. [deduzione extra-contabile] (cfr. art. 4 co. 1 Provv.) • A decorrere “secondo periodo d’imposta successivo a quello di pagamento dell’imposta sostitutiva” (art. 1 co. 151 L. n. 147/2013) • Nessuna conseguenza in capo alle partecipazioni (cfr. art. 4 co. 2 Provv.) Effetti (segue) • Revoca effetto in caso di atti di realizzo della - partecipazione di controllo - marchi - altre attività immateriali - azienda cui si riferisce l’avviamento affrancato,anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello di pagamento della imposta sostitutiva (art. 1 co. 151 L. n. 147/2011) • Non è consentito esercizio opzione sui valori oggetto di altra opzione ex art. 172 co. 10-bis; art. 173 co. 15-bis; art. 176 co. 2-ter Contabilizzazione • OIC documento di applicazione 1 (2/2009) (per soggetti IAS/IFRS) 1. Rilevazione imposta sostitutiva (16%) a c.e. - nessuna rilevazione fiscalità non corrente 2. Rilevazione imposta sostitutiva (16%) a c.e. - rilevazione di fiscalità non corrente (imposte anticipate) (successivo rigiro delle stesse in relazione agli ammortamenti deducibili) 3. Rilevazione imposta sostitutiva (16%) a s.p. (crediti tributari) (riduzione dei crediti tributari coerentemente con la deduzione degli ammortamenti)