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Nuovi obblighi di annuncio, di registrazione e di conservazione per le società
anonime, le Sagl e le cooperative
Nel dicembre 2014, il Parlamento ha adottato la Legge federale concernente l’attuazione delle
rivedute Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria. Quest’ultima prevede la modifica di una
serie di leggi svizzere e mira fra l’altro ad aumentare la trasparenza delle persone giuridiche. In questo
contesto, delle nuove disposizioni del Codice delle obbligazioni sono entrate in vigore il 1. luglio 2015.
Queste nuove disposizioni sottopongono a delle nuove esigenze sia i detentori di azioni al portatore e
nominative di società anonime non quotate in borsa che i detentori di quote di società a garanzia
limitata e di cooperative. La maggior parte dei soci ASG conducono la loro azienda nella forma di una
società anonima o di una Sagl. Queste modifiche riguardano pertanto gli obblighi dei soci nel quadro
di una conduzione ordinaria della loro società. Il mancato rispetto di tali norme può avere delle
conseguenze significative, ad esempio nel caso di vendita dell’azienda o di ammissione di nuovi
azionisti.
Obblighi di annuncio per i detentori di azioni al portatore
Chi acquista azioni al portatore non quotate in borsa deve annunciare l’acquisizione alla società entro
un mese. Per questi obblighi di annuncio non esiste una soglia: ogni acquisizione, anche di una sola
azione, dev’essere annunciata.
L‘annuncio deve contenere:
•
Nome e cognome o la ditta nonché l’indirizzo dell‘acquirente
•
Identificazione del detentore dell’azione al portatore tramite documento di identità ufficiale o
estratto del registro di commercio
•
Prova del possesso dell’azione al portatore
Le persone che sono in possesso di azioni al portatore al 1. luglio 2015 devono adempiere a posteriori
gli obblighi di annuncio applicabili al momento delle acquisizioni dei titoli entro il 31 dicembre 2015 al
più tardi.
Questi obblighi sono di natura formale e imperativi. Si applicano anche quando l’azienda ha un unico
azionista/socio che simultaneamente ricopre il ruolo di amministratore unico o gerente. Le disposizioni
statutarie o i regolamenti fuori norma saranno abrogati automaticamente con effetto al 30 giugno
2017. Gli obblighi di annuncio dei detentori di azioni al portatore si applicano dal 1. luglio 2015, anche
se gli statuti esistenti lo escludono espressamente – ciò non dovrebbe essere il caso nella pratica.
Obbligo di annuncio dell’avente economicamente diritto nelle SA e Sagl non quotate
Chiunque acquista azioni nominative o al portatore di società anonime non quotate in borsa come
pure quote di una società a garanzia limitata, da solo o d’intesa con terzi, ottenendo in tal modo una
partecipazione che raggiunge o supera il limite del 25% del capitale azionario o dei voti, è tenuto ad
annunciare alla società l’identità della persona fisica per la quale in definitiva agisce (avente
economicamente diritto). In caso di partecipazioni a più livelli (ad es. attraverso una o diverse società
17.07.2015
Holdings) si deve annunciare le persone fisiche che si trovano dietro gli azionisti/socio, ciò può
comportare a un notevole dispendio per gli azionisti/soci.
Gli obblighi valgono per ogni transazione sulle azioni nominative avvenuta dopo il 1. luglio 2015. La
legge non richiede l’annuncio a posteriori dell’avente economicamente diritto esistente al 1. luglio
2015.
L’annuncio deve contenere:
•
Nome e cognome, nonché l’indirizzo della persona fisica che corrisponde all’avente
economicamente diritto (non deve essere necessariamente identica all’acquirente).
Anche questi obblighi sono di natura formale e imperativi. Si applicano anche quando l’azienda ha un
unico azionista/socio che simultaneamente ricopre il ruolo di amministratore unico o gerente. Le
disposizioni statutarie o i regolamenti fuori norma saranno abrogati automaticamente con effetto al 30
giugno 2017.
Obbligo di tenuta di un elenco e obbligo di conservazione della SA, Sagl e società cooperativa
La società anonima ha il nuovo obbligo di tenere un elenco dei detentori di azioni al portatore e degli
aventi economicamente diritto.
L’elenco deve adempiere alle seguenti esigenze:
•
Menzione del nome e del cognome o la ditta, nonché l’indirizzo dei detentori di azioni al
portatore e degli aventi economicamente diritto; per i detentori delle azioni al portatore è
indicata inoltre anche la data di nascita e la cittadinanza;
•
Indicazioni sulla percentuale di voti e di capitale per ogni azionista;
•
Garanzia di accessibilità in ogni momento per le autorità competenti attraverso una decisione
(nessuna possibilità di visione per i privati);
•
Conservazione dell’elenco e dei documenti giustificativi per 10 anni dopo la cancellazione
della persona dall’elenco.
La Sagl e la società cooperativa hanno anche l’obbligo di tenere un elenco sugli aventi
economicamente diritto annunciati alla società.
Anche questi obblighi sono di natura formale. Devono essere osservati anche quando l’azienda ha un
unico azionista/socio che ricopre simultaneamente il ruolo di amministratore unico o gerente. Si
applicano per ogni trasferimento di proprietà avvenuto dopo il 1. luglio 2015. Le disposizioni statutarie
o i regolamenti fuori norma saranno abrogati automaticamente con effetto al 30 giugno 2017.
Nel caso in cui una Sagl o una società anonima ha emesso delle azioni nominative (e non è stato
designato con delega nessun intermediario finanziario) gli aventi economicamente diritto sono iscritti
in modo appropriato in un annesso al registro delle azioni già esistente. Per le azioni al portatore, un
registro con contenuto corrispondente al libro delle azioni dovrebbe certamente soddisfare le
esigenze.
17.07.2015
Delega della tenuta del registro ad un intermediario finanziario
Per le azioni al portatore (non per le azioni nominative) l’assemblea generale può decidere che gli
annunci del detentore e dell’avente economicamente diritto non siano fatti alla società, ma ad un
intermediario finanziario ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro. Quest’ultimo ha quindi l’obbligo
di tenere un elenco e conservare i giustificativi. Questa delega offre la possibilità al detentore di azioni
al
portatore
di
preservare
il
suo
anonimato
nei
confronti
della
società.
Una delega all’ufficio di revisione per il socio non dovrebbe di regola essere autorizzata, poiché
questa attività è difficilmente compatibile con l’indipendenza del revisore.
Conseguenze dell’inosservanza degli obblighi di annuncio
L’azionista o il detentore di quote non può esercitare i suoi diritti sociali (in particolare il diritto di voto)
e i diritti patrimoniali (come ad es. iI diritto ai dividendi) fino a quando non ottempera l’obbligo di
annuncio in relazione ai titoli la cui acquisizione vi è sottoposta. Se l’annuncio non viene effettuato
entro un mese, i diritti patrimoniali decadono. Se l’annuncio viene effettuato in un secondo tempo, può
far valere i diritti sorti a decorrere da tale data, quelli antecedenti sono prescritti.
Il consiglio di amministrazione provvede affinché nessun azionista eserciti i propri diritti sociali o
patrimoniali fino a quando gli obblighi di annuncio non vengono adempiuti.
In ogni caso i detentori di azioni al portatore non identificati e registrati non dispongono più del diritto
di voto dal 1. gennaio 2016. Se le azioni al portatore e nominative sono acquistate (da una sola
persona o d’intesa con terzi) dopo il 1. luglio 2015 e l’identità della persona fisica che corrisponde
all’avente economicamente diritto non è annunciata quando, a seguito dell’acquisto, la partecipazione
raggiunge o supera il limite del 25% del capitale azionario o dei voti, il diritto di voto non può più
essere esercitato dopo la data di acquisizione. Ciò vale anche per le Sagl.
L’inosservanza di queste disposizioni può avere delle conseguenze pesanti. I dividendi distribuiti
senza base giuridica valevole possono essere oggetto di una richiesta di restituzione su di un periodo
che può raggiungere i 10 anni, ad esempio in caso di vendita ulteriore della società o di fallimento.
L’ASG consiglia ai suoi soci:
•
Per la società anonima con azioni al portatore, verificare la possibilità di convertire le azioni al
portatore in azioni nominative allo scopo di semplificare gli obblighi. Se le azioni al portatore
vengono mantenute, la società deve decidere se tenere un elenco essa stessa o delegarlo ad un
intermediario;
•
Al momento della costituzione di una società anonima scegliere di emettere solo azioni nominative
per semplificare gli oneri amministrativi;
•
Malgrado l’assenza di una base legale di registrare l’avente/i diritto economico (azionisti/detentori
di quote) che, da soli o d’intesa con terzi, controllano il 25% o più del capitale azionario o dei voti
indipendentemente dalle transazioni, consigliamo di introdurre un registro degli aventi
economicamente diritto prima che i trasferimenti di proprietà sottoposti agli obblighi di annuncio
siano effettuati.
17.07.2015