Obbligo di annuncio per i possessori di azioni al portatore e

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Obbligo di annuncio per i possessori di azioni al portatore e
Garanzia dello Stato
Obbligo di annuncio per i possessori di azioni al portatore e detentori del controllo
1.
Premessa
Nel 2012 il GAFI (“Groupe d’action financière”) ha rivisto le proprie raccomandazioni sulla lotta al riciclaggio di denaro e al
finanziamento del terrorismo. In base a queste raccomandazioni sono state introdotte nel nostro ordinamento giuridico alcune importanti novità, come il delitto fiscale qualificato (Art. 305 1bis del codice penale - CP - che entrerà in vigore il 1
gennaio 2016) e le disposizioni di trasparenza riguardo al detentore di azioni al portatore (art. 697 i e seguenti del Codice
delle obbligazioni - CO - entrati in vigore il 1 luglio 2015; di seguito vengono riprese le disposizioni relative alle società
anonime che valgono comunque in parte anche per le società a garanzia limitata).
2.
Obblighi di annuncio dell’azionista
2.1. Acquisto di azioni al portatore
L’art. 697 i CO prevede per chi acquista azioni al portatore di una società le cui azioni non sono quotate in borsa
l’annuncio entro un mese alla società di tale acquisto indicando il proprio nome e cognome (oppure la ditta), nonché il
proprio indirizzo. L’obbligo di annuncio è indipendente da una soglia minima di partecipazione. L’azionista deve inoltre
provare di essere in possesso delle azioni al portatore e identificarsi mediante un documento di identità ufficiale provvisto di fotografia oppure per le persone giuridiche di un estratto dal registro di commercio.
2.2. Annuncio dell’avente economicamente diritto
Qualora l’acquisto raggiunga o superi il 25% del capitale azionario o dei voti chi acquista, conformemente all’art. 697 j
CO, deve inoltre annunciare il nome, il cognome l’indirizzo della persona fisica per la quale in definitiva agisce.
2.3. Obbligo di annuncio per chi già è azionista
L’art. 3 delle disposizioni transitorie del CO prevedono che le persone che all’entrata in vigore già detengono azioni al
portatore devono ottemperare agli obblighi di annuncio indicati ai punti precedenti entro sei mesi dall’entrata in vigore,
quindi entro il 31 dicembre 2015.
2.4. Conseguenza del mancato annuncio
In caso di mancato annuncio i diritti sociali inerenti alle azioni sono sospesi. È responsabilità del consiglio di amministrazione provvedere affinché nessun azionista eserciti propri diritti in violazione degli obblighi di annuncio. Per quanto
riguarda i diritti patrimoniali in caso di mancato annuncio gli stessi decadono e se l’azionista ottempera ai suoi obblighi
soltanto in un secondo tempo può far valere i diritti patrimoniali sorti solo a decorrere da tale data.
3.
Obblighi per la società di conservazione delle informazioni
3.1. Tenuta di un elenco
La società deve tenere un elenco dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto annunciati alla
società conformemente a quanto indicato ai punti precedenti. L’elenco menziona il nome, cognome (eventualmente
ditta) e indirizzo dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto. Per i titolari di azioni al portatore deve indicare inoltre cittadinanze e data di nascita.
3.2. Annuncio a un intermediario finanziario
L’assemblea generale può prevedere che gli annunci indicati ai punti precedenti concernenti le azioni al portatore
possano essere fatti a un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 1977 sul riciclaggio di denaro. In
questo caso il consiglio di amministrazione designa l’intermediario finanziario e ne dà comunicazione agli azionisti.
4.
Cosa fare
Con l’entrata in vigore delle disposizioni menzionate il 1 luglio 2015 i consigli di amministrazione di società anonime, rispettivamente di società garanzia limitata non quotate in borsa (rispettivamente i cui titoli non sono stati emessi come titoli contabili) dovrebbero effettuare i seguenti controlli riguardo alle attività da intraprendere:
esaminare se la società deve tenere un elenco dei titolari di azioni al portatore, rispettivamente degli aventi economicamente diritto;
assicurare che un membro del consiglio di amministrazione o un membro della direzione residenti in Svizzera abbia
accesso all’elenco;
assicurare che nessun azionista che non abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione possa esercitare i propri diritti
sociali o economici;
esaminare se gli statuti attualmente in vigore necessitano un adeguamento in base alle nuove disposizioni del codice
delle obbligazioni (le disposizioni non conformi restano in vigore al massimo per due anni);
assicurare che la società disponga di un sistema per assicurare la tenuta della documentazione in vista di futuri cambiamenti nell’azionariato.
Il presente foglio informativo vuol essere un aiuto da parte della Banca dello Stato alla propria clientela per renderla attenta ad
eventuali conseguenze in caso di non conformità alle nuove disposizioni del codice delle obbligazioni. In nessun caso la banca
si assume la responsabilità se le informazioni dovessero essere incomplete o non adeguate a singoli casi e invita società e
azionisti a volersi rivolgere ad avvocati o fiduciarie per trovare le soluzioni individuali più adeguate.
07.10.2015
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