I benefici della legge 104/92

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I benefici della legge 104/92
Il PATRONATO INCA CGIL RINGRAZIA E
SALUTA I PARTECIPANTI
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 Legge 104/92 e successive integrazioni
Legge quadro per l’assistenza
l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili
Permessi e congedi retribuiti
 Esenzione ticket
 Il collocamento al lavoro
 L’invalidità civile
 La pensione INPS
 La pensione INPDAP
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L'invalidità civile
prestazioni
 1/3 (33,33%) = diritto a prestazioni
protesiche / ortopediche
 46% = diritto iscrizione liste
speciali per l’assunzione obbligatoria
al lavoroNella valutazione medico legale sono
esclusi i danni da lavoro, guerra e servizio
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L'invalidità civile
prestazioni:
74% + stato di bisogno economico =
assegno mensile di assistenza (invalido parziale)
 75%
vengono riconosciuti 2 mesi di
contribuzione aggiuntiva per ogni anno di lavoro
100% + stato di bisogno economico =
pensione di inabilità (invalido totale) e con
eventuale diritto all’indennità di accompagnamento
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Assegno mensile: importi 2011
IMPORTI E LIMITI DI REDDITO
Per 13 mensilità
INVALIDI CIVILI PARZIALI:
importo mensile 2011 = € 260,27
 inv. parziali, limiti reddito annuo = € 4.470,70
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Pensione di inabilità: importi 2011
IMPORTI E LIMITI DI REDDITO
INVALIDI CIVILI -100%:
Per 13 mensilità
importo mensile 2011 = € 260,27
 inv. totali, limiti reddito annuo = € 15.305,79
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L’assegno ordinario di invalidità INPS
Articolo 1 legge n° 222/84
Requisiti per diritto
Sanitari
Riduzione permanente
capacità di lavoro in
occupazioni confacenti
alle attitudini, a causa di
infermità o di difetto fisico
o mentale, a meno di 1/3
Contributivi
5 anni di contribuzione
di cui almeno 3 anni
nel quinquennio
precedente la domanda
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La pensione di inabilità INPS
Articolo 2 legge n° 222/84
Requisiti per diritto
Sanitari
Permanente impossibilità
di svolgere qualsiasi
attività lavorativa a causa
di infermità o di difetto
fisico o mentale
Contributivi
5 anni di contribuzione
di cui almeno 3 anni
nel quinquennio
precedente la domanda
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Art. 3 L. 104/92
Esito dell’accertamento
GIUDIZIO FINALE
si sussistono le condizioni art. 3 c. 1
si sussistono le condizioni art. 3 c. 3
Qualora la minorazione, singola o
plurima, abbia ridotto l’autonomia
personale ……. la situazione assume
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Articolo 53 D.lgs n. 151/2001
Art.11, c.2, D.lgs n.66/2003
Vedi anche interpello n. 33 del 16/11/2007 e n. 4/2009
Non sono obbligati (diritto al rifiuto)
al lavoro notturno :
• Lavoratrice madre, con figlio/a inferiore ai 3 anni,
in alternativa
• Lavoratore padre convivente con la stessa, e la
lavoratrice o lavoratore che sia unico genitore
affidatario, con figlio/a inferiore ai 12 anni
• Lavoratrice o lavoratore con soggetto disabile
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grave a carico (legge n. 104/92)
Ottenuta la
certificazione
medica di
handicap grave
La fruizione di permessi e congedi per
handicap è un diritto esigibile, la cui
modalità di fruizione va concordata
fra lavoratore e datore di lavoro, ma
che in nessun caso può essere
negata al lavoratore.
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La legge 104/92
riconosce ai lavoratori i
seguenti congedi
retribuiti:
 Permessi orari e giornalieri
 Congedo parentale prolungato
 Congedo biennale straordinario
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LAVORATORI DIPENDENTI INTERESSATI
1) PRIVATI
2) PUBBLICI
anche a tempo determinato
esclusi
Lavoratori a domicilio - addetti ai
servizi domestici - lavoratori agricoli
giornalieri con rapporto di lavoro
inferiore a 26 gg al mese
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Le agevolazioni previste riguardano
PROLUNGAMENTO
DEL CONGEDO PARENTALE
GENITORI CON FIGLI DI ETA’
INFERIORE A TRE ANNI
IN ALTERNATIVA
3 GIORNI DI PERMESSO MENSILI
ANCHE FRAZIONABILI IN ORE
2 ORE DI RIPOSO
GIORNALIERO
GENITORI,CONIUGE PARENTI O
AFFINI DI DISABILI CON ETA’
SUPERIORE A TRE ANNI
LAVORATORI DISABILI
PER SE STESSI
3 GIORNI DI PERMESSO MENSILE,
ANCHE FRAZIONABILI IN ORE
3 GIORNI DI PERMESSO MENSILI
ANCHE FRAZIONABILI IN ORE
IN ALTERNATIVA
2 ORE DI PERMESSO GIORNALIERE
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PERMESSI PER
I
FIGLI MINORI
FINO A 3 ANNI
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GENITORI DI FIGLI DISABILI DI ETA’
TRA 0 E I 3 ANNI
- PROLUNGAMENTO CONGEDO PARENTALE
IN ALTERNATIVA
- 2 ORE DI PERMESSO GG RETRIBUITO
IN ALTERNATIVA
- 3 GIONI DI PERMESSO RETRIBUITI
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PERMESSO
MENSILE
DI 3 GIORNI
PER I FIGLI
DA 3 A 18 ANNI DI
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GENITORI DI FIGLI DISABILI DI ETA’
DAI 3 AI 18 ANNI
PERMESSO RETRIBUITO DI
3 GIORNI AL MESE
ANCHE IN VIA CONTINUATIVA - MA MAX 3 GG ANCHE FRAZIONABILI A ORE
 non ricovero a tempo pieno in istituto
Al genitore spetta anche se l’altro non ne ha diritto o
se nella famiglia vi siano altri soggetti in grado di
prestare assistenza
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PERMESSO MENSILE
DI 3 GIORNI
PER I GENITORI/FAMILIARI
DI MAGGIORENNI CON
HANDICAP
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Soggetti beneficiari:
Circ. INPS n. 133/ 2000
e n. 138/2001
a) genitori, anche adottivi, o affidatari di
figli maggiorenni con handicap in situazione di
gravità
b) coniuge o parenti o affini entro il 2°
grado, di soggetti con handicap in situazione di
gravità
PERMESSO RETRIBUITO DI
3 GIORNI AL MESE
ANCHE IN VIA CONTINUATIVA
FRAZIONABILI ANCHE IN 6 MEZZE GIORNATE O AD ORE
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Le novità in vigore dal 24/11/2010
Novità per i lavoratori parenti o
affini di 3° grado
dal 24/11/2010 i permessi potranno essere
ancora utilizzati dai parenti e affini di 3°
grado della persone con disabilità se i
genitori o il coniuge della persona in
situazione di disabilità grave abbiano
compiuto i sessantacinque anni di età
oppure siano anche essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti21 o
PERMESSI
MENSILI
PER I
LAVORATORI
Per se stessi
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LAVORATORE MAGGIORENNE
PORTATORE DI HANDICAP GRAVE
TRE GIORNI
DI PERMESSO
MENSILE
RETRIBUITO
2 ORE RETRIBUITE
AL GIORNO,
se orario pari o superiore
alle 6 ore gg,
altrimenti compete 1 ora
IN ALTERNATIVA
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I permessi per legge 104 non
determinano la decurtazione
delle ferie, della tredicesima
mensilità o altre mensilità
aggiuntive
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I gradi di parentela
BISNONNI
NONNI
ZII
GENITORI
TITOLARE
FIGLI
FRATELLI
SORELLE
NIPOTI di cui
Il tit. è zio
NIPOTI
PRONIPOTI
3° GRADO
2° GRADO
1° GRADO
Vedi anche circolare INPS n. 80/95
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I gradi di parentela
AFFINITA’
CONIUGE
DEL
TITOLARE
BISNONNI
DEL
CONIUGE
NONNI DEL
CONIUGE
ZII DEL
CONIUGE
SUOCERI
COGNATI
(fr/ sor. del
coniuge)
NIPOTI (di
cui il c. è zio)
1° GRADO
2° GRADO
3° GRADO
L'affinità è il rapporto che unisce un coniuge con i
parenti dell'altro coniuge
Il grado di affinità è il medesimo che ha il coniuge con il proprio parente: così, ad esempio, il
grado di affinità suocero / nuora (o suocera/genero) è di 1° grado; quello tra cognati di è di 2°
grado, e così via
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Il ricovero a tempo pieno
Per ricovero a tempo pieno si deve
intendere che la persona gravemente
disabile sia ricoverata per le “intere
24 ore”.
Fanno eccezione:
il ricovero in struttura ospedaliera di
una persona con grave disabilità che “si
trovi in coma vigile e/o in situazione
terminale”.
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CONGEDO RETRIBUITO
DI 2 ANNI
PER ASSISTERE
SOGGETTI
CON
GRAVE HANDICAP
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BENEFICIARI
Il beneficio spetta agli aventi
diritto in maniera alternativa
• Coniuge convivente con l’altro coniuge
disabile
• Genitori, naturali, adottivi o affidatari di
figli con grave disabilità
• Figlio convivente con il genitore disabile
• Fratelli o sorelle conviventi con il familiare
disabile in caso di decesso dei genitori o 29di loro
REQUISITO DELLA CONVIVENZA
1. FIGLIO MINORENNE : LA CONVIVENZA NON E’
NECESSARIA, SI PRESUME.
2. FIGLIO MAGGIORENNE CONVIVENTE : anche
se l’altro genitore non lavora o sono presenti in famiglia
altri soggetti non lavoratori
3. FIGLIO MAGGIORENNE NON CONVIVENTE (con il
genitore richiedente) : NECESSITA’ DI DIMOSTRARE
L’ESCLUSIVITA’ E LA CONTINUITA’ DELL’ASSISTENZA
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Importo: anno 2011
Indennità corrispondente all’ultima
retribuzione percepita, comprensiva della 13°
mensilità, altre eventuali gratifiche e premi o
indennità non legati alla presenza.
Importo massimo: € 44.276,33 per il
settore pubblico, massimo € 33.290,47
per il settore privato
IL CONGEDO NON PUÒ ESSERE INDENNIZZATO
PER I PERIODI IN CUI NON SI LAVORA
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GRAZIE
per la Vostra
attenzione
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