I benefici della legge 104/92
Transcript
I benefici della legge 104/92
Il PATRONATO INCA CGIL RINGRAZIA E SALUTA I PARTECIPANTI 1 Legge 104/92 e successive integrazioni Legge quadro per l’assistenza l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili Permessi e congedi retribuiti Esenzione ticket Il collocamento al lavoro L’invalidità civile La pensione INPS La pensione INPDAP 2 L'invalidità civile prestazioni 1/3 (33,33%) = diritto a prestazioni protesiche / ortopediche 46% = diritto iscrizione liste speciali per l’assunzione obbligatoria al lavoroNella valutazione medico legale sono esclusi i danni da lavoro, guerra e servizio 3 L'invalidità civile prestazioni: 74% + stato di bisogno economico = assegno mensile di assistenza (invalido parziale) 75% vengono riconosciuti 2 mesi di contribuzione aggiuntiva per ogni anno di lavoro 100% + stato di bisogno economico = pensione di inabilità (invalido totale) e con eventuale diritto all’indennità di accompagnamento 4 Assegno mensile: importi 2011 IMPORTI E LIMITI DI REDDITO Per 13 mensilità INVALIDI CIVILI PARZIALI: importo mensile 2011 = € 260,27 inv. parziali, limiti reddito annuo = € 4.470,70 5 Pensione di inabilità: importi 2011 IMPORTI E LIMITI DI REDDITO INVALIDI CIVILI -100%: Per 13 mensilità importo mensile 2011 = € 260,27 inv. totali, limiti reddito annuo = € 15.305,79 6 L’assegno ordinario di invalidità INPS Articolo 1 legge n° 222/84 Requisiti per diritto Sanitari Riduzione permanente capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, a meno di 1/3 Contributivi 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la domanda 7 La pensione di inabilità INPS Articolo 2 legge n° 222/84 Requisiti per diritto Sanitari Permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o di difetto fisico o mentale Contributivi 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la domanda 8 Art. 3 L. 104/92 Esito dell’accertamento GIUDIZIO FINALE si sussistono le condizioni art. 3 c. 1 si sussistono le condizioni art. 3 c. 3 Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale ……. la situazione assume 9 Articolo 53 D.lgs n. 151/2001 Art.11, c.2, D.lgs n.66/2003 Vedi anche interpello n. 33 del 16/11/2007 e n. 4/2009 Non sono obbligati (diritto al rifiuto) al lavoro notturno : • Lavoratrice madre, con figlio/a inferiore ai 3 anni, in alternativa • Lavoratore padre convivente con la stessa, e la lavoratrice o lavoratore che sia unico genitore affidatario, con figlio/a inferiore ai 12 anni • Lavoratrice o lavoratore con soggetto disabile 10 grave a carico (legge n. 104/92) Ottenuta la certificazione medica di handicap grave La fruizione di permessi e congedi per handicap è un diritto esigibile, la cui modalità di fruizione va concordata fra lavoratore e datore di lavoro, ma che in nessun caso può essere negata al lavoratore. 11 La legge 104/92 riconosce ai lavoratori i seguenti congedi retribuiti: Permessi orari e giornalieri Congedo parentale prolungato Congedo biennale straordinario 12 LAVORATORI DIPENDENTI INTERESSATI 1) PRIVATI 2) PUBBLICI anche a tempo determinato esclusi Lavoratori a domicilio - addetti ai servizi domestici - lavoratori agricoli giornalieri con rapporto di lavoro inferiore a 26 gg al mese 13 Le agevolazioni previste riguardano PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE GENITORI CON FIGLI DI ETA’ INFERIORE A TRE ANNI IN ALTERNATIVA 3 GIORNI DI PERMESSO MENSILI ANCHE FRAZIONABILI IN ORE 2 ORE DI RIPOSO GIORNALIERO GENITORI,CONIUGE PARENTI O AFFINI DI DISABILI CON ETA’ SUPERIORE A TRE ANNI LAVORATORI DISABILI PER SE STESSI 3 GIORNI DI PERMESSO MENSILE, ANCHE FRAZIONABILI IN ORE 3 GIORNI DI PERMESSO MENSILI ANCHE FRAZIONABILI IN ORE IN ALTERNATIVA 2 ORE DI PERMESSO GIORNALIERE 14 PERMESSI PER I FIGLI MINORI FINO A 3 ANNI 15 GENITORI DI FIGLI DISABILI DI ETA’ TRA 0 E I 3 ANNI - PROLUNGAMENTO CONGEDO PARENTALE IN ALTERNATIVA - 2 ORE DI PERMESSO GG RETRIBUITO IN ALTERNATIVA - 3 GIONI DI PERMESSO RETRIBUITI 16 PERMESSO MENSILE DI 3 GIORNI PER I FIGLI DA 3 A 18 ANNI DI 17 GENITORI DI FIGLI DISABILI DI ETA’ DAI 3 AI 18 ANNI PERMESSO RETRIBUITO DI 3 GIORNI AL MESE ANCHE IN VIA CONTINUATIVA - MA MAX 3 GG ANCHE FRAZIONABILI A ORE non ricovero a tempo pieno in istituto Al genitore spetta anche se l’altro non ne ha diritto o se nella famiglia vi siano altri soggetti in grado di prestare assistenza 18 PERMESSO MENSILE DI 3 GIORNI PER I GENITORI/FAMILIARI DI MAGGIORENNI CON HANDICAP 19 Soggetti beneficiari: Circ. INPS n. 133/ 2000 e n. 138/2001 a) genitori, anche adottivi, o affidatari di figli maggiorenni con handicap in situazione di gravità b) coniuge o parenti o affini entro il 2° grado, di soggetti con handicap in situazione di gravità PERMESSO RETRIBUITO DI 3 GIORNI AL MESE ANCHE IN VIA CONTINUATIVA FRAZIONABILI ANCHE IN 6 MEZZE GIORNATE O AD ORE 20 Le novità in vigore dal 24/11/2010 Novità per i lavoratori parenti o affini di 3° grado dal 24/11/2010 i permessi potranno essere ancora utilizzati dai parenti e affini di 3° grado della persone con disabilità se i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti21 o PERMESSI MENSILI PER I LAVORATORI Per se stessi 22 LAVORATORE MAGGIORENNE PORTATORE DI HANDICAP GRAVE TRE GIORNI DI PERMESSO MENSILE RETRIBUITO 2 ORE RETRIBUITE AL GIORNO, se orario pari o superiore alle 6 ore gg, altrimenti compete 1 ora IN ALTERNATIVA 23 I permessi per legge 104 non determinano la decurtazione delle ferie, della tredicesima mensilità o altre mensilità aggiuntive 24 I gradi di parentela BISNONNI NONNI ZII GENITORI TITOLARE FIGLI FRATELLI SORELLE NIPOTI di cui Il tit. è zio NIPOTI PRONIPOTI 3° GRADO 2° GRADO 1° GRADO Vedi anche circolare INPS n. 80/95 25 I gradi di parentela AFFINITA’ CONIUGE DEL TITOLARE BISNONNI DEL CONIUGE NONNI DEL CONIUGE ZII DEL CONIUGE SUOCERI COGNATI (fr/ sor. del coniuge) NIPOTI (di cui il c. è zio) 1° GRADO 2° GRADO 3° GRADO L'affinità è il rapporto che unisce un coniuge con i parenti dell'altro coniuge Il grado di affinità è il medesimo che ha il coniuge con il proprio parente: così, ad esempio, il grado di affinità suocero / nuora (o suocera/genero) è di 1° grado; quello tra cognati di è di 2° grado, e così via 26 Il ricovero a tempo pieno Per ricovero a tempo pieno si deve intendere che la persona gravemente disabile sia ricoverata per le “intere 24 ore”. Fanno eccezione: il ricovero in struttura ospedaliera di una persona con grave disabilità che “si trovi in coma vigile e/o in situazione terminale”. 27 CONGEDO RETRIBUITO DI 2 ANNI PER ASSISTERE SOGGETTI CON GRAVE HANDICAP 28 BENEFICIARI Il beneficio spetta agli aventi diritto in maniera alternativa • Coniuge convivente con l’altro coniuge disabile • Genitori, naturali, adottivi o affidatari di figli con grave disabilità • Figlio convivente con il genitore disabile • Fratelli o sorelle conviventi con il familiare disabile in caso di decesso dei genitori o 29di loro REQUISITO DELLA CONVIVENZA 1. FIGLIO MINORENNE : LA CONVIVENZA NON E’ NECESSARIA, SI PRESUME. 2. FIGLIO MAGGIORENNE CONVIVENTE : anche se l’altro genitore non lavora o sono presenti in famiglia altri soggetti non lavoratori 3. FIGLIO MAGGIORENNE NON CONVIVENTE (con il genitore richiedente) : NECESSITA’ DI DIMOSTRARE L’ESCLUSIVITA’ E LA CONTINUITA’ DELL’ASSISTENZA 30 Importo: anno 2011 Indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita, comprensiva della 13° mensilità, altre eventuali gratifiche e premi o indennità non legati alla presenza. Importo massimo: € 44.276,33 per il settore pubblico, massimo € 33.290,47 per il settore privato IL CONGEDO NON PUÒ ESSERE INDENNIZZATO PER I PERIODI IN CUI NON SI LAVORA 31 GRAZIE per la Vostra attenzione 32