aggiornamento marzo 2014
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Edizione aggiornata a Marzo 2014 Direzione Territoriale del Lavoro Cremona 2^ Edizione Marzo 2014 Realizzato dal Gruppo di Lavoro per il monitoraggio e la diffusione dell’alternanza scuola-lavoro in provincia di Cremona Testi a cura di: Paola Feriancich (Provincia di Cremona) Elisa Bentivoglio (Provincia di Cremona) Maria Laura Beltrami (Ufficio Scolastico Territoriale Cremona) Mauro Bernardelli (Direzione Territoriale del Lavoro di Cremona) Anna Marinella Firmi (ASL di Cremona) Francesco Nolli (ASL di Cremona) Sonia Longo (ASL di Cremona) Moreno Cogliati (INAIL di Cremona) Monica Livella (INAIL di Cremona) 2 1. L’alternanza scuola-lavoro p. 5 2. Il Gruppo di Lavoro per il monitoraggio e la diffusione dell’alternanza scuola-lavoro in provincia di Cremona p. 11 3. La tutela della salute e della sicurezza p. 15 4. L’assicurazione obbligatoria INAIL per gli studenti e gli alunni delle scuole, in particolare per le attività svolte durante i tirocini curriculari p. 17 5. Strumenti e materiali p. 21 6. Educare in sicurezza e alla sicurezza p. 39 7. Allegati p. 43 3 4 ! "! ! Premessa A fronte delle rilevanti novità introdotte dalla recente normativa nazionale e regionale in materia, il presente documento, finalizzato alla gestione del processo di alternanza scuola-lavoro, viene aggiornato nell'intento di valorizzare le esperienze maturate da tempo dalle istituzioni scolastiche/formative del territorio. Si conferma, comunque, la finalità del documento quale supporto all'autonomia scolastica/formativa, contesto proprio in cui si definisce la strategia educativa e per la quale l'alternanza scuola-lavoro costituisce una delle opportunità. 1.1 - Riferimenti normativi per l'alternanza scuola-lavoro L'alternanza scuola-lavoro ha trovato il pieno riconoscimento nel sistema di istruzione in tempi abbastanza recenti: introdotta nel nostro ordinamento scolastico dall’art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53 e disciplinata dal successivo decreto legislativo 15/4/2005 n. 77, ha visto un pieno riconoscimento e valorizzazione nei Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali emanati nel marzo 2010. Anche nell'ambito del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, di esclusiva competenza regionale, la legge 19/20071 stabilisce che “nel rispetto della normativa nazionale, gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi”. La portata innovativa delle norme citate non risiede tanto nell'orientare al raccordo tra formazione e lavoro - prospettiva che, sia per le scuole sia per il sistema di formazione professionale, trova concreto avvio in termini di tirocini formativi e di orientamento con la legge n. 196 del 1997 - quanto, piuttosto, nell'affermare che, nell'ambito dei sistemi di istruzione e formazione le esperienze di alternanza concorrono a perseguire gli obiettivi propri di un percorso di istruzione e di formazione. Gli orientamenti contenuti nelle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento secondo biennio e quinto anno emanate dal Miur con le direttive nn. 4 e 5 del 16 gennaio 2012 confermano e dettagliano il senso dell'alternanza; in particolare, gli istituti tecnici e professionali sono chiamati a perseguire lo sviluppo metodologico del curriculum anche con le modalità dell'alternanza, dei tirocini e dello stage, esperienze diverse ma che hanno in comune la concezione delle imprese come luogo di apprendimento e di formazione. La recente normativa introdotta dalla Regione Lombardia con la deliberazione della Giunta Regionale n. 825 del 25/10/20132 e il decreto n. 10031 del 05/11/20133 che ne dettaglia le modalità attuative, adegua il contesto regionale lombardo ai contenuti dell'Accordo, sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 24 gennaio 2013 recante «Linee guida in materia di tirocini». L'Accordo in questione tratta dei soli tirocini extracurricolari, tuttavia, avendo la Regione Lombardia indirizzato la normativa precedente a tutte le tipologie di tirocinio (curricolare ed 1 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”, in particolare art. 21. DGR 825/2013 “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini”. 3 DDUO 10031/2013 “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini – Disposizioni attuative”. 2 5 extracurricolare), ne consegue che alcuni temi dell'Accordo incidono significativamente anche sui tirocini curricolari disciplinati a livello lombardo. In particolare ciò riguarda la possibilità per le istituzioni scolastiche/formative di intervenire su tutte le tipologie di tirocinio, curricolari ed extracurricolari, superando così la pregressa limitazione operativa ai soli progetti di tirocinio curricolare4. L'iniziativa regionale in materia di tirocini e, in particolare, di tirocini curricolari, procede dall'osservazione che il raccordo tra scuola/formazione e lavoro ha assunto nel tempo denominazioni diverse (tirocinio, alternanza scuola-lavoro, stage) correlata ciascuna a specifici intendimenti formativi5 ed accomunate dalla collocazione del processo di apprendimento in un contesto lavorativo, produttivo o dei servizi. A fronte di tale articolata complessità, considerato altresì che può trattarsi di esperienza opzionale (per le scuole del secondo ciclo) o di un'esperienza obbligatoria (percorsi di IeFP), la DGR 825/2013 affronta il rapporto tra la denominazione dell'esperienza (tirocinio) e il campo di applicazione precisando, al punto 1 degli Indirizzi che “La presente disciplina definisce uno standard minimo inderogabile anche con riferimento a iniziative ed esperienze aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini indipendentemente dalla denominazione utilizzata”. In termini formali, dunque, l'assoggettamento delle attività scolastico-formative denominate “alternanza scuola lavoro”6 o “stage”7 alla nuova normativa regionale presuppone che abbiano in comune con essa gli “obiettivi” e la “struttura” individuati dalla norma in questione. Ciò richiede un preliminare confronto tra i tirocini come definiti nella norma regionale e le attività ad essi assimilabili presenti nei percorsi scolastici e nei percorsi di IeFP . La DGR individua due macrotipologie di tirocinio: curricolari ed extracurricoli. I tirocini curricolari sono definiti come “... esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario...” e “finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso”. In questo senso, i “tirocini curricolari” indicati dalla DGR coincidono per destinatari ed obiettivi generali all'alternanza scuola lavoro/stage di cui alle norme dei percorsi di istruzione e formazione8. Quanto alla “struttura” dei percorsi gli elementi e i ruoli identificati nel caso dei tirocini indicati dalla DGR (soggetto promotore e soggetto ospitante vincolati alla sottoscrizione di una convenzione e di un progetto formativo, presenza di un tutor per il soggetto ospitante e di un tutor per il promotore, formalizzazione delle ricadute sul percorso scolastico e/o formativo) coincidono con 4 La precedente normativa regionale di cui alla DGR n. 3153 del 20/03/2012 limitava l'intervento delle Scuole e, in parte, degli Enti di Formazione ai soli tirocini curricolari. 5 La differenza tra tirocinio, stage ed alternanza può essere colta con diversi criteri: il più significativo procede da ciò che viene posto come focus del processo: la competenza professionale associata all'avviamento al lavoro; i contenuti di un piano di studi rispetto ai quali l'esperienza di tirocinio costituisce uno strumento metodologico di sostegno e potenziamento. Un approfondimento sulla distinzione tra tirocinio, stage ed alternanza è affrontato dal Miur nella Direttiva 16 Gennaio 2012 n. 4 “Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88” p. 14, nonché nella Direttiva 16 Gennaio 2012 n. 5 “Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell’articolo 8, comma 6, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87” p. 16. 6 L. n. 53/2003 Art. 4. 7 DGR 6563/2008 “Indicazioni regionali per l’offerta in materia di istruzione e formazione professionale (art. 22, comma 4 l.r. n. 19/2007)”, Parte seconda “Standard minimi dell'offerta di IFP”, I “Standard formativi minimi dell'offerta di 2° ciclo e superiore”, lettera E, comma 3. 8 In tutti i casi si tratta di allievi che hanno compiuto il 15° anno di età e che vengono avviati ad attività extrascolastiche finalizzate comunque a sostenere e potenziare i processi di apprendimento. 6 quelli altrimenti previsti per l'ambito scolastico dal D.Lgs. n. 77/20059 e per quello formativo dalla DGR n. 6563/200810. Vi è dunque identità strutturale tra i “tirocini” indicati dalla DGR da un lato e “l'alternanza/stage” dei percorsi in DDIF della scuola secondaria superiore e delle istituzioni formative dall’altro e sussistono pertanto - dal punto di vista regionale - tutti gli elementi formali (obiettivi e struttura) perché al tirocinio curricolare possano essere assimilati l'alternanza e lo stage. Per i tirocini ad iniziativa delle scuole secondarie superiori è opportuno ricordare che, ad oggi, il Miur non ha emanato il decreto attuativo previsto all'art. 3 c. 3 del D.Lgs. n. 77/2005 e, pertanto, la normativa regionale costituisce lo strumento più recente ed operante sulla base del presupposto che la Regione abbia competenza a disciplinare nel proprio territorio non solo i tirocini extracurricolari ed i tirocini curricolari dei percorsi di IeFP (su cui l'esclusiva competenza regionale è già stata sancita11 ma anche le attività similari ad iniziativa delle scuole secondarie superiori. Dei tirocini extracurricolari indicati nella DGR12 solo i tirocini “estivi di orientamento” hanno come destinatari giovani ed adolescenti iscritti ad un percorso scolastico o formativo e, ancorché siano realizzati per scopi non “direttamente riconducibili al piano di studi” e “non concorrono al completamento degli obiettivi da questi previsti” hanno comunque “...valore di credito formativo”. Un ulteriore e particolare fattore di novità del contesto normativo è il ricorso al criterio di “standard minimo inderogabile” con il quale la Regione configura sia le norme generali contenute nella DGR sia il conseguente DDUO. In particolare, la Regione non adotta modelli di Convenzione e di Progetto Formativo Individuale ma elenca requisiti minimi cui tali documenti devono rispondere e di cui è comunque richiesta l'osservanza. 1.2 - Priorità di approfondimento Se, come si è accennato, con la DGR cade ogni pregressa limitazione all'iniziativa di scuole ed istituzioni formative e, più in generale, si ampliano gli spazi di autonomia per gli Operatori e le Istituzioni interessati al tema dei tirocini, limitatamente al punto di vista scolastico e formativo solo i tirocini curricolari sono formalmente e sostanzialmente integrati nella didattica e, come tali, concorrono a pieno titolo al successo scolastico; dal canto loro i tirocini estivi di orientamento si collocano in un ambito complementare a quello curricolare chiamando in causa la responsabilità 9 Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 77 – Art. 1 c. 1, 2 (obiettivo, progettazione ), Art. 2 (finalità), Art. 3 (convenzione), Art. 4 c. 4 ( sviluppo dell'alternanza “Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio ... anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni.”), Art. 5 (tutor). 10 DGR 6563/2008 Parte seconda “Standard minimi dell'offerta di IFP”, I “Standard formativi minimi dell'offerta di 2° ciclo e superiore”, lettera E, comma 3; I.1 “Standard formativi minimi dell'offerta di 2° ciclo. Percorsi finalizzati all'assolvimento del Diritto Dovere di Istruzione e Formazione e dell'Obbligo di Istruzione”, punto 2 “Livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi”, c. 7. 11 Corte Costituzionale - Sentenze n. 50/2005 e n. 287/2012. 12 Si tratta dei - Tirocini “formativi e di orientamento” che hanno come destinatari “soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi” a condizione che siano inoccupati in cerca di occupazione, disoccupati o abbiano un “contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto”; - Tirocini di “inserimento/reinserimento al lavoro" che hanno come destinatari soggetti inoccupati in cerca di occupazione, disoccupati, lavoratori sospesi, in mobilità, o occupati con un “contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto”; - Tirocini “formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento” in favore di disabili per i quali è previsto il collocamento obbligatorio (L. n. 68/99) o in favore di persone svantaggiate (L. 381/91); - Tirocini “estivi di orientamento”. 7 educativa dell'istituzione scolastica e formativa per il loro rivolgersi alla popolazione iscritta a percorsi del secondo ciclo di istruzione, per avere nelle scuola e negli enti di formazione i promotori esclusivi nonché per i crediti formativi ad essi potenzialmente associabili. Posto dunque il nuovo scenario regionale, ed in coerenza con le finalità di intervento di supporto al raccordo tra scuola e lavoro, il presente documento si orienta ad approfondire ed a fornire strumenti operativi rispondenti agli standard regionali e destinati all'attivazione dei tirocini curricolari e, limitatamente ai criteri di massima, dei complementari tirocini estivi di orientamento. 1.3 - Natura e finalità dell'alternanza L’alternanza scuola-lavoro è innanzitutto una metodologia didattica, cioè una modalità operativa rispondente alla necessità di valorizzare il collegamento tra scuola e mondo del lavoro. Valore aggiunto dell’alternanza è l’avvicinamento della formazione scolastica alle competenze richieste dal mercato del lavoro attuale. L’Alternanza scuola-lavoro è una metodologia innovativa e rappresenta una risposta positiva alle sollecitazioni provenienti dalle diverse realtà imprenditoriali e istituzionali. Si tratta di una metodologia che coniuga efficacemente il lavoro d’aula con l’apprendimento attraverso l’esperienza professionale in azienda. Attraverso l’alternanza viene data la possibilità a tutti gli studenti del secondo ciclo di “svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni e parte di essa, attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa (…) sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro”. (art .4, comma 1, lettera a) della Legge 53/2003). Con il riordino del secondo ciclo, l’alternanza scuola lavoro viene indicata come esperienza indispensabile per il conseguimento degli esiti di apprendimento delineati dai nuovi regolamenti e diventa parte integrante dell’ordinamento negli istituti professionali, in sostituzione della “terza area” nelle classi quarte e quinte. Con il termine alternanza si intende, quindi, un percorso che si attiva in moduli di formazione a scuola e di altri in azienda, finalizzati all’acquisizione di conoscenze e competenze, individuate in base agli obiettivi formativi. I percorsi di apprendimento in alternanza si caratterizzano per • la progettazione, attuazione, verifica e valutazione dei percorsi sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa; • l’individuazione e il perseguimento dei medesimi obiettivi di apprendimento in contesti diversi (scuola –lavoro); • la certificazione delle competenze acquisite, previo accertamento delle medesime mediante strumenti di verifica validati; • il riconoscimento delle competenze certificate come crediti formativi per le azioni successive del percorso; • il rispetto delle convenzioni locali; 8 • la presenza e la supervisione di tutto il percorso di due tutor: uno interno alla scuola (tutor scolastico) e un altro esterno (tutor aziendale) designato dalle aziende o dagli enti che ospitano gli studenti. L’introduzione di un percorso di alternanza tra scuola e impresa, per le caratteristiche di forte integrazione tra le attività sviluppate nei diversi ambiti, implica la presenza di alcuni elementi essenziali per la buona riuscita dell’intero percorso di apprendimento. Tali requisiti, essenziali per l’avvio dei progetti, si possono sinteticamente riassumere come segue: • presenza di un accordo tra i soggetti che assicurano il supporto formativo all’individuo che apprende. L’accordo si articola a diversi livelli: programmatico (definizione di obiettivi e azioni), organizzativo, progettuale, attuativo, di controllo dell’apprendimento, di valutazione e certificazione delle competenze acquisite; • gestione dei flussi informativi tra i diversi contesti e soggetti coinvolti, ciascuno dei quali non si limita solo alla realizzazione delle azioni di sua competenza, ma deve gestire anche il collegamento con le operazioni realizzate da altri soggetti. In tale contesto, fondamentale appare la condivisione del valore formativo dell’alternanza da parte delle famiglie e la centralità dei bisogni degli studenti, le cui motivazioni vanno rispettate e valorizzate; • progettazione dell’intero percorso, sia delle attività in aula sia dei periodi di permanenza in azienda, condivisa e validata dai diversi soggetti che collaborano alla formazione e dall’individuo in apprendimento; • condivisione dei criteri e degli strumenti per il controllo e la valutazione e delle procedure per il trattamento di eventuali criticità. Gli elementi caratterizzanti per la realizzazione di percorsi in alternanza devono essere: • finalizzazione allo sviluppo di competenze/obiettivo condivise dalla scuola e dal mondo del lavoro; • centratura sui bisogni di apprendimento del singolo studente e del percorso formativo; • attenzione a progettare e a pianificare le azioni formative così che le diverse esperienze, a scuola e in azienda, concorrano con la massima efficacia a produrre risultati desiderati. La modalità di apprendimento in alternanza, sia nel sistema dei licei che nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, persegue le seguenti finalità: • attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; • arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze più immediatamente spendibili nel mondo del lavoro; • favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; • realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile; • correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. Le singole attività in cui si articola il percorso di alternanza possono essere progettate per l’intera classe, per sottogruppi o per il singolo studente. 9 La formalizzazione di quanto concordato tra istituzione scolastica o formativa e azienda per il percorso in alternanza avviene mediante la compilazione e la sottoscrizione della convenzione e del Progetto Formativo Individuale (si veda la sezione modelli). 10 # $ %%! & & (( ! & & ! "! ! % ! ! ! "! ! '' ! % !" La Provincia di Cremona, l’Ufficio Scolastico Territoriale XIII Cremona, la Direzione Territoriale del Lavoro di Cremona, il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Azienda Sanitaria locale della provincia di Cremona e Servimpresa – Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Cremona, hanno sottoscritto, nel marzo 2011, un Protocollo d’Intesa per formalizzare una collaborazione volta a sostenere, sul territorio, lo strumento dell’alternanza scuola-lavoro. Il protocollo è stato successivamente esteso a INAIL Direzione Provinciale di Cremona ed a INPS Sede provinciale di Cremona. Gli enti sottoscrittori del Protocollo, infatti, condividendo l’opinione che l’alternanza favorisca l’approccio dei giovani al mondo del lavoro, hanno ritenuto opportuno avviare un’azione di monitoraggio e di presidio in merito alla corretta applicazione di tale strumento, al fine di favorirne la sua più ampia diffusione. Ai sensi del Protocollo d’Intesa si è costituito un Gruppo di Lavoro, nell’ambito del quale i rappresentanti degli enti sottoscrittori, si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a scambiarsi informazioni utili sul fenomeno dell’alternanza scuola-lavoro, a confrontarsi sulle eventuali criticità che possono ostacolare o disincentivare il suo impiego e ad individuare utili indicazioni alla sua corretta ed efficace applicazione. Tra le iniziative elaborate nel Gruppo di Lavoro, l’elaborazione del presente documento, finalizzato a fornire utili strumenti per la progettazione e realizzazione di percorsi in alternanza, nonché la programmazione di interventi informativi/formativi rivolti al personale delle scuole secondarie di secondo grado e degli enti di formazione professionale e riguardanti sia gli aspetti pedagogici, didattici e gestionali legati all’esperienza dell’alternanza scuola-lavoro, sia gli aspetti normativi e regolamentari, con particolare attenzione agli obblighi derivanti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Provincia di Cremona Nell’ambito delle competenze esercitate in materia di lavoro, istruzione e formazione professionale, la Provincia segue con particolare attenzione tutti i dispositivi formativi destinati a favorire l’ingresso qualificato dei giovani nel mercato del lavoro. Per tale motivo ha promosso la costituzione del Gruppo di Lavoro sull’alternanza, coordinandone le attività e favorendo la realizzazione di percorsi informativi ad hoc finalizzati a migliorare, nel mondo scolastico e formativo, la conoscenza dello strumento e la sua corretta collocazione nello sviluppo di un percorso educativo nonché la sua applicazione nel rispetto delle norme riguardanti in particolare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ufficio scolastico territoriale XIII Cremona L'Ufficio Scolastico Territoriale XIII CR è la struttura periferica dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia. L'UST, attraverso l'azione dell'Ufficio per il supporto all'autonomia delle istituzioni scolastiche, accompagna le scuole nella realizzazione di progetti innovativi, 11 assicura la formazione dei docenti e del personale scolastico e garantisce il tutoraggio dei gruppi di lavoro e dei Consigli di classe coinvolti nelle sperimentazioni e nelle innovazioni. Nell'ambito delle attività relative ai progetti di alternanza scuola-lavoro garantisce, inoltre, il raccordo fra i soggetti istituzionali che a vario titolo sono interessati all’incontro scuola-lavoroimpresa. Funge da snodo territoriale fra le scuole e il livello regionale e si coordina con la rete regionale delle scuole che realizzano progetti di alternanza scuola-lavoro, stage, impresa formativa simulata con capofila l'Istituto Tosi di Busto Arsizio-VA. Dall’anno scolastico 2013/14 si coordina con la rete territoriale delle scuole per l’alternanza avente come scuola capofila l’Istituto di Istruzione Superiore “Arcangelo Ghisleri” di Cremona. In raccordo con la rete regionale, la rete provinciale e la Provincia di Cremona progetta iniziative di formazione e aggiornamento per i docenti. Per conto dell'Ufficio IV dell'USR Lombardia svolge i compiti di valutazione, validazione e monitoraggio dei progetti delle scuole. Azienda Sanitaria Locale della provincia di Cremona – Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL), che opera all’interno del Dipartimento di Prevenzione Medica dell’ASL di Cremona, ha il compito di tutelare la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro, in tutti i settori lavorativi, pubblici e privati. Si avvale della competenza di Medici del Lavoro, Tecnici della Prevenzione e di Assistenti Sanitari per il controllo e per la tutela delle condizioni di salute e di sicurezza di postazioni ed ambienti di lavoro, di macchinari, di attrezzature ed impianti. Gli operatori effettuano sopralluoghi nei luoghi di lavoro per promuovere la prevenzione e per verificare il rispetto e la corretta applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza per tutte le tipologie di rischio professionale. Attraverso le funzioni di Polizia Giudiziaria, il Servizio PSAL svolge, inoltre, inchieste su Infortuni e Malattie Professionali, su tutto il territorio di competenza dell’ASL di Cremona, al fine di individuare le cause, le modalità e le responsabilità in merito al verificarsi dell’evento. Nell’ambito del Progetto Alternanza Scuola Lavoro, il Servizio PSAL fornisce il supporto tecnico necessario per la soluzione di criticità soprattutto in riferimento alla formazione dei tirocinanti, a seguito dell’Accordo Stato Regioni ex art. 37 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Direzione Territoriale del Lavoro di Cremona La Direzione Territoriale del Lavoro, ufficio periferico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è deputata al controllo della corretta applicazione della normativa lavoristica e previdenziale nonché a norme tecniche, così dette residuali, inerenti la tutela di categorie protette, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro in particolare nel settore delle costruzioni. È d’obbligo segnalare come il sistema istituzionale di vigilanza giuslavoristica coinvolga diversi soggetti con funzioni ispettive e/o accertative, tendenzialmente differenti, ma talvolta sovrapposte tra vari Enti. In tale contesto, solo gli ispettori del lavoro hanno una competenza generale in materia, e la D.T.L. nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro si colloca come organo di 12 vigilanza per il controllo del rapporto intercorrente tra tirocinante e azienda ospitante come pure l’aspetto della tutela in materia di salute e sicurezza, in applicazione del D. Lgs. 81/08, nel settore edile. Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione Provinciale di Cremona L’INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, persegue una pluralità di obiettivi: assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio; ridurre il fenomeno infortunistico; garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. L’assicurazione, obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dall’attività lavorativa. L’assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente ai danni subiti dai propri dipendenti nell’ambito dell’attività lavorativa. La tutela nei confronti dei lavoratori, anche a seguito delle recenti innovazioni normative, ha assunto sempre più le caratteristiche di sistema integrato di tutela, che va dagli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, alle prestazioni sanitarie ed economiche, alle cure, alla riabilitazione e al reinserimento nella vita sociale e lavorativa nei confronti di coloro che hanno già subito danni fisici a seguito di infortunio o malattia professionale. L’obbligo assicurativo e la tutela dei lavoratori è parzialmente estesa anche a chi partecipa a tirocini orientativi e di orientamento, agli allievi ai corsi di addestramento professionale, agli alunni che svolgono esercitazioni tecnico-scientifiche, tecnico-pratiche di lavoro o esercitazioni di ginnastica. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Sede Provinciale di Cremona L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS – è tra i più grandi e complessi Enti Previdenziali d’Europa, gestisce la quasi totalità della previdenza italiana ed ha un bilancio che per entità è il secondo dopo quello dello Stato. E’ assicurata all’INPS la maggior parte dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato e dei lavoratori autonomi. Non ha competenze specifiche per quanto riguarda l’alternanza scuola-lavoro, tuttavia ha deciso di aderire al Gruppo di Lavoro per mettere a disposizione le proprie competenze in merito ad eventuali problematiche di tipo previdenziale che dovessero insorgere nella gestione e sviluppo del progetto. E’ impegnato, tramite i propri Ispettori, in collaborazione con il Comune di Cremona, l’Agenzia delle Entrate, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e l’INAIL, in un progetto formativo di educazione alla legalità contributiva e fiscale, che si svolge presso le scuole superiori della città di Cremona. Servimpresa – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cremona Servimpresa è stata da sempre impegnata nella diffusione della cultura imprenditoriale nelle scuole superiori della provincia di Cremona. Questa esperienza ha fatto sì che Servimpresa, in 13 qualità di azienda Speciale della Camera di Commercio, fosse soggetto attivo, a partire dal 2004, nella realizzazione di progetti finanziati dal Fondo Perequativo delle Camere di Commercio, finalizzati a facilitare la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro. A tal fine Servimpresa si è fatta promotrice, negli anni, della sottoscrizione di protocolli d’Intesa tra gli Istituti scolasti della provincia di Cremona, le associazioni di categoria e gli enti attori dell’alternanza scuola–lavoro, assumendo un ruolo di coordinamento e raccordo fra il sistema dell’istruzione e il mondo dell’impresa. Tra le iniziative più significative messe in campo da Servimpresa gratuitamente, nel corso degli anni, ai fini della promozione dell’alternanza scuola–lavoro, possiamo citare: - pacchetti di formazione per gli studenti degli istituti superiori di tutta la provincia, propedeutici alle sperimentazioni in azienda; - corsi di formazione per tutor scolastici; - corso di formazione per tutor aziendali; - pacchetti di ore di coaching rivolti agli insegnanti che necessitassero di un accompagnamento più personalizzato alla progettazione; - un convegno pubblico. 14 ) & & La sicurezza e la salute sul lavoro sono da considerare beni essenziali ed irrinunciabili in qualsiasi comunità socio-economica civilmente progredita: tuttavia, ancora oggi, troppo frequentemente si verificano eventi negativi che esitano in danni all’integrità psicofisica dei lavoratori. Al fine di evitare che il lavoro, invece che di autostima e sostentamento, diventi fonte di infortuni e malattie, occorre applicare scrupolosamente e concretamente i principi prevenzionistici di tutela: in questo senso, il nostro ordinamento normativo ha ormai da tempo investito il datore di lavoro del ruolo di “debitore di sicurezza” nei confronti dei lavoratori. La politica di estrema responsabilizzazione del datore di lavoro, iniziata circa 15 anni fa con il recepimento (Decreto Legislativo “626”), a livello nazionale, delle innovative Direttive Comunitarie in materia, ha trovato ulteriore enfasi nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (cosiddetto “Testo Unico”). Il processo di valutazione di tutti i rischi presenti in azienda costituisce la base propedeutica irrinunciabile per l’individuazione e l’applicazione di appropriate azioni di prevenzione e protezione. Oltre al datore di lavoro, che rappresenta il garante indiscusso del sistema, la norma individua altre figure che concorrono alla realizzazione della rete di tutela, ciascuna secondo proprie attribuzioni e competenze: Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ( R.L.S. ) Il Responsabile e gli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione ( R.S.P.P. ) I dirigenti ed i preposti Il medico competente gli addetti alle funzioni di primo soccorso, antincendio ed all’emergenza in genere. Come recita il D.Lgs. n. 81 del 2008 , “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della Legge 24 06 1997 n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro” è equiparato alla figura del lavoratore, così come definita dall’art. 2 del medesimo Decreto, e quindi riconosciuto come “creditore di sicurezza”, a tutti gli effetti. Nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro, la rete di tutela è tuttavia destinata ad allargarsi, costringendo ad interfacciarsi, con auspicabile effetto positivo, figure che, funzionalmente, afferiscono a realtà organizzative autonome e separate, rispettivamente rappresentate dal soggetto proponente (istituto scolastico/formativo) e dal soggetto ospitante (azienda): i due datori di lavoro (Dirigente scolastico e titolare dell’azienda ), i due tutor, i due R.S.P.P., e così via. Nell’intento di favorire i meccanismi di interazione fra questi attori, il gruppo di lavoro ha prodotto i documenti allegati, attraverso i quali si è cercato di definire l’attribuzione delle rispettive competenze. Assieme alla cooperazione sinergica di tutte le figure coinvolte, l’altro elemento imprescindibile per il buon esito del progetto è l’approccio propositivo dello studente-lavoratore, 15 figura centrale dell’iniziativa, che deve interpretare al meglio l’opportunità che gli viene offerta, investendo energie in termini di disponibilità e volontà di apprendimento. Per mettere lo studente-lavoratore nelle condizioni di maturare “in sicurezza” questa esperienza di crescita formativa-professionale non è sufficiente che le attrezzature, i locali, gli impianti e quant’altro siano a norma di legge, ma è indispensabile che egli sia preliminarmente coinvolto in un percorso educativo tale da garantirgli un’adeguata formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro, rendendolo contestualmente consapevole di essere parte attiva del sistema di tutela. A completamento del quadro informativo, va precisato che l’Azienda Sanitaria Locale, in via generale e prioritaria, e la Direzione Territoriale del Lavoro, per la parte di competenza, costituiscono le due istituzioni a cui l’ordinamento legislativo vigente attribuisce precipue funzioni di vigilanza in materia di tutela delle condizioni di lavoro. Spazi settoriali di controllo sono invece posti in capo ad altri soggetti (es: Corpo dei Vigili del Fuoco). 16 * ! ' "! & & !++ ' ! ! , % ! % ! ' % & " - Il Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124) prevede che l’assicurazione INAIL copra anche gli eventi lesivi di alunni, studenti e insegnanti degli istituti di istruzione statale di ogni ordine e grado, in caso di infortunio, collegati direttamente all’uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.) ovvero al rischio ambientale organizzato ove queste macchine siano presenti. Nel campo di applicazione della tutela rientrano anche le esperienze tecnico-scientifiche, le esercitazioni pratiche (intese come applicazione sistematica costante e quindi non occasionale diretta all’apprendimento), le esercitazioni di ginnastica e di lavoro (intese come il risvolto concreto, a mezzo di aiuto strumentale, di un insegnamento teorico precedentemente impartito) e l’attività di sostegno, che si configura come teorico-pratica di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata, compresa la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possono entrare in contatto con le realtà economiche e produttive utili ai rispettivi indirizzi di studio. Per effetto del d.p.r. n. 156/99 art. 2 la tutela assicurativa INAIL si è ulteriormente estesa a seguito dell’ampliamento del concetto di attività scolastiche. Infatti,“tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi … sono proprie della scuola (anche se estranee allo specifico programma di studi); in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, … (i) tirocini, … attività extra-curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche …”. In particolare, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ribadito, con la circolare n. 24/2011, che per tirocinio curriculare debbano “intendersi i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità cosiddetta di alternanza”. Giova sottolineare che la circolare INAIL del 23 aprile 2003 n. 28 “Insegnanti e alunni di Scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi” ribadisce che gli studenti sono una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati, in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadono nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche di lavoro. Ne discende che le istituzioni scolastiche promotrici dei tirocini curriculari sono tenute ad adempiere agli obblighi di denuncia e ai conseguenti oneri economici che ne derivano. Obblighi assicurativi degli Istituti scolastici statali durante il tirocinio In caso di tirocini promossi da Istituti scolastici statali e da Università statali, anche in partenariato con altri soggetti operanti sul territorio, trova attuazione la tutela nella forma speciale della Gestione per conto dello Stato (art. 127 e 190 del d.p.r. n. 1124/1965), quindi non è necessario aprire la posizione assicurativa, salvo che l’onere assicurativo venga posto a carico dell’azienda 17 ospitante che dovrà, in quest’ultimo caso, procedere ad aprire o variare la posizione assicurativa INAIL. Obblighi assicurativi degli Istituti scolastici privati e pubblici diversi da quelli statali durante il tirocinio Le istituzioni scolastiche di natura privata devono aprire presso l’INAIL regolari posizioni assicurative e devono corrispondere il premio previsto per alunni e studenti. La retribuzione da assumere per il calcolo del premio è rappresentata dalla retribuzione convenzionale che è pari al minimale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente di cui all’art. 116 del d.p.r. n. 1124/1965. Analoghe modalità devono essere seguite per le scuole ed istituti di ogni ordine e grado gestiti dagli Enti Pubblici diversi dallo Stato (Regioni, Province, Comuni, ecc.) nonché le imprese ospitanti che si assumono i relativi obblighi. Infatti ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale n. 142/1998 “1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative”. Si veda, da ultimo, la circolare n. 16 del 4 marzo 2014 dell’INAIL avente ad oggetto “Obbligo assicurativo dei tirocinanti e relativa determinazione del premio” (v. All. 1). Adempimenti richiesti nei casi di infortunio dell’alunno o studente tirocinante L’ infortunio sul lavoro è definito quale evento che avviene per causa violenta, rapida e concentrata nel tempo, in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro o una inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni; il tirocinante-lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro soggetto ospitante di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità (art. 52, d.p.r. n. 1124/1965). La denuncia di infortunio all’INAIL, obbligatoria ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. n. 1124/1965, corredata dal primo certificato medico, deve essere trasmessa all’INAIL entro quarantotto ore da quello in cui se ne è avuto notizia (se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio). La denuncia di infortunio è l'adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell’INAIL in caso di infortunio sul lavoro dei lavoratori dipendenti o soggetti assimilati all’obbligo assicurativo, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. Se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico. A decorrere dal 1° luglio 2013 la denuncia di infortunio deve essere trasmessa all’INAIL esclusivamente in via telematica. 18 L'invio della denuncia di infortunio, che comporta l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento, consente di assolvere contemporaneamente sia all'obbligo previsto a fini assicurativi dall'art. 53, d.p.r. n. 1124/1965, che all'obbligo di comunicazione, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, previsto a fini statistico/informativi dall’'art. 18, comma 1, lettera r, D.Lgs. n. 81/2008. È tenuto a presentare la denuncia il soggetto che si assume gli obblighi assicurativi con l’INAIL (soggetto promotore – istituto scolastico o soggetto ospitante – azienda, rilevato dagli accordi indicati nella convenzione di tirocinio sottoscritta). Per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve inviare una copia della denuncia di infortunio all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (art. 54, d.p.r. n. 1124/1965). La mancata o tardiva presentazione della denuncia di infortunio comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa. Per l’alunno o studente tirocinante è previsto il solo indennizzo del danno biologico in rendita, previo accertamento di un grado di menomazione dell’integrità psicofisica non inferiore al 16%. 19 20 . 5.1 - Orientamenti e strategie in materia di tirocini Nel corso degli incontri di formazione organizzati da Provincia e UST si è avuto modo di approfondire con referenti e tutor scolastici molti degli aspetti critici legati alla gestione dei tirocini; alcuni di questi hanno suscitato un interesse diffuso e meritano di essere ripresi nelle loro linee generali ancorché costituiscano solo un apporto al confronto, ferma restando, infatti, l'autonomia di ogni istituzione scolastica e formativa. a) Classe e tirocinio Le norme vigenti individuano per i soli corsi di IeFP13 l'obbligo di avviare ad esperienze di tirocinio tutti gli allievi di una medesima classe nel rispetto di una tempistica ed una quantificazione oraria formalmente prevista dalla disposizioni regionali. I piani di studio e le norme del sistema scolastico non pongono invece alcun obbligo: il tirocinio è individuato come una metodologia cui ricorrere nell'ambito dell'autonomia della singola istituzione scolastica e della programmazione didattica della classe. In questo senso, se si esclude il caso in cui - per effetto della partecipazione al bando dell'USR - un progetto di tirocinio debba coinvolgere tutta una classe, in linea di massima tale vincolo non si dà potendosi, in realtà, procedere anche in modo più articolato nel corso dell'intero periodo scolastico. Esperienze maturate in ambito provinciale hanno dimostrato la possibilità di avviare gli studenti al tirocinio progressivamente nel corso dell'anno con piccoli gruppi ciascuno dei quali è individuato in ragione dei fabbisogni formativi, della crescita educativa e/o formativa. In termini generali il tirocinio curricolare, in quanto metodologia destinata a sostenere l'apprendimento, presuppone un'analisi del fabbisogno ed un giudizio sul suo perseguimento con modalità integrate nella didattica ordinaria. b) Competenze e professionalità I tirocini costituiscono storicamente la modalità tipica del praticantato associata ad alcune attività professionali o la forma più efficiente per l'adeguamento della formazione ai contenuti tecnici e professionali effettivamente esercitati nei luoghi di lavoro. L'introduzione nella progettazione scolastica e formativa delle competenze come esito atteso dei percorsi ha non solo confermato l'opportunità del tirocinio come occasione di esercizio professionale nei contesti reali, ma contribuito in modo rilevante ad estenderne l'impiego all'ambito più generale delle competenze “di cittadinanza” o, comunque, associate agli obiettivi educativi. In questo senso, il tirocinio enfatizza tanto la caratteristica di percorso personalizzato quanto il carattere di metodologia educativa che vede il concorso dell'extra scuola al perseguimento degli obiettivi educativi. c) Tirocinio e consiglio di classe Se, come si è osservato, i tirocini curricolari costituiscono a pieno titolo un segmento del percorso scolastico/formativo, è conseguente a ciò che il farvi ricorso o meno, con quali modalità e con quali conseguenze nasca da una strategia educativa elaborata dagli organi istituzionali di ogni autonomia scolastica e formativa, coinvolgente tanto il consiglio dei docenti quanto il consiglio di istituto. In particolare, è comune opinione che la delega al referente/tutor non possa andar oltre gli aspetti operativi e che la progettazione del percorso sia propria del consiglio di classe con il quale il tutor collabora ma che non sostituisce. 13 Nell'anno scolastico 2013/2014 l'obbligo vale anche per i corsi ad esaurimento del c.d. progetto '92 realizzato negli I.P 21 d) Tirocinio e famiglia L'introduzione di norme assai più flessibili di quanto sia stato nel recente passato, lasciano intravedere anche un possibile concorso della famiglia in qualità di soggetto ospitante le attività di tirocinio14. Affrontare il problema significa - per l’istituzione scolastica/formativa - assumere una linea di condotta che eviti improvvisazioni e inquadri tale eventualità dal punto di vista educativo. e) Scelte strategiche Come si è sottolineato, con la DGR n. 825/2013 cade ogni pregressa limitazione e istituzioni scolastiche e formative possono liberamente farsi promotori di progetti in una qualsiasi delle tipologie di tirocinio previste sia curricolari sia extracurriculari. Posto che alcune tipologie di tirocinio (tirocini curricolari ed estivi di orientamento) hanno la scuola e gli enti di formazione come promotori esclusivi, che in un caso (tirocini curricolari) costituiscono una modalità con cui Scuole ed Enti possono/devono perseguire le proprie finalità e che la prospettiva di agire nella fase di transizione al lavoro (tirocini formativi e di orientamento) può concorrere alla politica di una istituzione scolastica/formativa, emerge la necessità che ogni istituzione definisca una propria strategia individuando: - priorità (tipologie di tirocini da assicurare, da rendere possibili, da escludere in relazione ai percorsi e piano di studi, ecc.), - vincoli (a quali condizioni, tempi, modalità), - criteri (per la valutazione sia delle singole iniziative sia della strategia complessiva), - condizioni organizzative (con quali risorse/competenze, procedure interne, relazioni con il territorio). 5.2 - La gestione dei percorsi di tirocinio curricolare Nella presente sezione si propongono linee guida alla gestione del percorso di tirocinio che, alla luce delle esperienze maturate da tempo fra le istituzioni scolastiche/formative del territorio provinciale, consentono di realizzare gli obiettivi educativi in senso lato e di raccordo con il mondo del lavoro, garantendo la qualità progettuale e la piena consapevolezza delle scelte tecniche ed operative in cui si traduce. L'intento di fondo è quello di offrire un supporto all'autonomia scolastica/formativa come contesto in cui si definisce la strategia educativa e per la quale l'alternanza scuola-lavoro costituisce una delle opportunità. Le linee guida seguono la logica: progettazione - attuazione - controllo del percorso in alternanza ed affrontano gli elementi rilevanti dei seguenti adempimenti: - elaborazione del progetto formativo - sottoscrizione della convenzione - controlli - accertamento degli esiti in termini di apprendimento - valutazione del progetto. Per ciascun adempimento si considerano: il riferimento ad eventuali tematiche generali, le norme regionali ed i vincoli da esse derivanti, 14 In particolare per il tirocinio estivo di orientamento. 22 le ricadute ai fini della compilazione della Convenzione e del Progetto Formativo Individuale. Il presente documento considera soggetti, strumenti, vincoli e adempimenti relativi ai tirocini curriculari quali espressione autentica dell'alternanza scuola lavoro che persegue gli obiettivi educativi e formativi dei percorsi di secondo ciclo. In sintesi, i soggetti coinvolti sono: Il Promotore - “... l’attivazione è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante, o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l’attivazione dei tirocini.”(DGR 825/2013, 4.3 - lett a). L’Ospitante - “Può svolgere il ruolo di soggetto ospitante qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata.” (DGR 825/2013, 2.2 c. 1). Il Destinatario - “... persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico.” (DGR 825/2013, 1- Tirocini curricolari). Il Tutor del promotore - “Il soggetto promotore individua un proprio tutor per collaborare alla stesura del progetto formativo, per l’organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione dell’attestazione finale.” (DGR 825/2013, 2.3 lett. a). Il Tutor aziendale - “Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell’attuazione del progetto formativo individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.). Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.” (DGR 825/2013, 2.3 lett. b). Per ciascuno dei soggetti indicati le schede che seguono dettagliano più precise caratteristiche e condizioni operative. Per quanto riguarda gli strumenti necessari ad avviare un percorso di tirocinio, essi sono: - la Convenzione tra il Promotore e il Soggetto Ospitante - il Progetto Formativo Individuale Di tali strumenti è fornito un modello in allegato15. 15 I modelli di Convenzione Individuale e Collettiva e di Progetto Formativo Individuale sono inseriti in allegato al presente documento (rispettivamente All. 2, All. 3 e All. 4) e riportano tutti gli elementi minimi previsti dal DDUO 10031/2013, proponendo, altresì, alcune integrazioni ritenute utili dal Gruppo di Lavoro. 23 5.3 - Elaborazione del progetto formativo A) Quando si applica la normativa regionale Riferimenti normativi Rientrano nei presenti indirizzi i tirocini promossi sul territorio regionale. (DGR 825/2013, 1 c. 3) In caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato16. (DGR 825/2013, 3.1 c.6) Note Nella prima parte si esplicita il criterio della prevalenza territoriale della sede di svolgimento ai fini della normativa di riferimento. B) Quali destinatari Riferimenti normativi Note Cittadini dell’Unione europea o cittadini extracomunitari in condizione di regolarità, a partire dai quindici anni di età. (DGR 825/2013, 1 c. 3) Il requisito del compimento del 15° anno di età conferma indirizzi pregressi e conforma la DGR alle norme in materia di istruzione (L. n. 53/2003, D.Lgs. n. 77/2005 ) e di formazione (LR 19/2007). Il tirocinante è identificato come “persona”; ciò significa che non sono posti limini d'età se non per quella minima sopra indicata. Il secondo requisito è riferito all'iscrizione e alla frequenza di un percorso di istruzione che implicano l'accertamento da parte del proponente circa il sussistere di requisiti oggettivi che fanno parte degli elementi dichiarativi da specificare nel PFI. In sintesi sono potenziali tirocinanti gli iscritti e frequentati percorsi del secondo ciclo di istruzione che hanno compiuto i 15 anni. Persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico. (DGR 825/2013, 1 Tirocini curricolari) C) Quale soggetto ospitante Riferimenti normativi Note Può svolgere il ruolo di soggetto ospitante qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata. (DGR 825/2013, 2.2 c. 1) La definizione paragonata con la precedente (“datore di lavoro”) estende la funzione in modo decisamente ampio comprendendo non solo coloro che “danno lavoro” ma tutti coloro che siano in grado di fornire garanzie nel perseguimento degli obiettivi del progetto formativo: il sostegno agli apprendimenti riferiti ai contenuti dei piani di studio. 16 La seconda parte del punto 3.1 c. 6 introduce la possibilità di applicare la normativa della Regione in cui è ubicata la sede legale del soggetto ospitante richiamandosi alla L. 99/2013. La norma in questione, tuttavia, riconosce tale possibilità solo con riferimento ai tirocini extracurricolari previsti dall’Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013 recante “Linee guida in materia di tirocini”. L'estensione di tale eventualità ai tirocini curricolari può richiedere ulteriori approfondimenti. 24 - deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; - deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni. (DGR 825/2013, 2.2 primi 2 punti) Non si applicano: - il vincolo di poter realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio; - i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento - i vincoli di non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, o di avere in corso procedure di CIG per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio (DGR 825/2013, 4.3 lettera b) In altri termini, l'ospitate è tale per la capacità sostanziale di offrire ciò che è definito dal PFI piuttosto che per requisiti oggettivi e/o esclusivamente formali. Due sole condizioni: il rispetto delle norme di sicurezza e della legge sul collocamento obbligatorio; condizioni entrambe riprese nella convenzione e nelle dichiarazioni presenti nel PFI. In variazione di norme precedenti, lo stesso ospitante può accogliere più volte il medesimo tirocinante, né sono dati parametri che indichino il numero massimo di tirocinanti curricolari in rapporto al numero di dipendenti o alla presenza di tirocinanti ad altro titolo. L'indirizzo costituisce una novità nella gestione del tirocinio che, indirettamente, assegna al promotore l'accertamento delle condizioni per una gestione efficace dei processi di apprendimento. L'eliminazione di vincoli quantitativi ai fini del rapporto ospitante /tirocinante suggerisce altresì azioni di monitoraggio in itinere. 25 A solo titolo esemplificativo e di approfondimento tecnico della normativa regionale, si illustrano di seguito alcuni casi attinenti alla “territorialità” dei percorsi di alternanza presentati dal punto di vista delle istituzioni scolastiche/formative (Proponenti) e delle aziende (Ospitanti). Punto di vista Domanda Intende realizzare tirocinio curricolare per i propri studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore e/o di IeFP da svolgersi presso la sede di un soggetto ospitante ubicata in Lombardia Può procedere ? Istituzione Intende realizzare un tirocinio curricolare per i scolastica propri studenti dei corsi di istruzione secondaria con sede in superiore e/o di IeFP da svolgersi presso la sede Lombardia di un soggetto ospitante ubicata in Regione diversa dalla Lombardia. Può procedere ? Intende realizzare un tirocinio curricolare per i Istituzione propri allievi dei corsi di IeFP da svolgersi presso formativa la sede di un soggetto ospitante ubicata in accreditata Lombardia Può procedere ? solo in Lombardia Intende realizzare un tirocinio curricolare per i ai sensi propri allievi dei corsi di IeFP da svolgersi presso della l.r. la sede di un soggetto ospitante ubicata in 19/2007 Regione diversa dalla Lombardia. Può procedere ? Risposta SI SI SI SI Commento Per la stipula della convenzione e il progetto formativo si utilizzino strumenti che rispondono agli standard minimi indicati del DDUO 10031/2013. Lo svolgimento è subordinato alle norme che disciplinano i tirocini curriculari nella Regione in cui si trova la sede di svolgimento. Nel caso in cui la Regione in cui si trova la sede di svolgimento non abbia alcuna normativa riferita ai tirocini curricolari, si può fare riferimento al DM n. 144/98 ed utilizzare - adattandoli - i formulari di convenzione e di progetto normalmente impiegati. Si ricordi che il DM 142/98 prevede il rispetto da parte del “datore di lavoro pubblico o privato” di un predefinito rapporto tra numero di tirocinanti e numero di dipendenti a tempo indeterminato. Per la stipula della convenzione e il progetto formativo si utilizzino strumenti che rispondono agli standard minimi indicati del DDUO 10031/2013. Se il Proponente è un soggetto accreditato solo in Lombardia può comunque essere riconosciuto come “Proponente” da un soggetto ospitante di un'altra Regione o in base a norme regionali - se vi sono - o con riferimento alla legge 196/97 e al conseguente DM n. 142/98. 26 Punto di vista Domanda Ho ricevuto richiesta da una Scuola/Ente di Formazione di ospitare dei tirocini. Posso accettare? Ho ricevuto la proposta di attivare tirocini curricolari da parte di una scuola lombarda per i suoi allievi frequentanti percorsi del secondo ciclo di istruzione (percorsi di istruzione secondaria superiore e di IeFP). Posso accettare? Ho ricevuto la proposta di attivare tirocini curricolari da parte di una scuola di un’altra Ospitante regione per i suoi allievi frequentanti percorsi con sede in del secondo ciclo di istruzione (percorsi di Lombardia istruzione secondaria superiore e di IeFP). Posso accettare? Ho ricevuto la proposta di tirocini curricolari da parte di un Ente di formazione accreditato in Regione Lombardia per i suoi allievi dei percorsi di IeFP. Posso accettare? Ho ricevuto la proposta di tirocini curricolari da parte di un Ente di formazione accreditato solo in altra regione per i suoi allievi dei percorsi di IeFP. Posso accettare? Risposta Commento ? Poiché dovrà essere applicata la normativa regionale, l'accettazione è subordinata alla specificata delle tipologia di tirocinio (curricolare. estivo, altro). L'attività è richiesta da una scuola secondaria superiore nel contesto di percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale. SI SI L’azienda deve comunque sottoscrivere una convenzione ed un progetto che rispettino i limiti posti dalla normativa lombarda (es. rapporto tutor/tirocinanti). L’attività è richiesta da un Ente di formazione e riguarda percorsi di istruzione e formazione professionale. SI SI L’azienda deve comunque sottoscrivere una convenzione ed un progetto che rispettino i limiti posti dalla normativa lombarda (es. rapporto tutor/tirocinanti). 27 D) Obiettivi, durata e condizioni per l'attuazione del percorso in alternanza La normativa regionale sottolinea la natura curricolare del tirocinio identificandolo come parte integrante del percorso di istruzione/formazione. In conseguenza di ciò il primo passo attiene ad una riflessione che il Consiglio di Classe è chiamato ad affrontare: si tratta, in sostanza, di avere: - chiara e condivisa evidenza della funzione assegnata alla scelta metodologica dell'alternanza nel complesso del percorso scolastico; - chiara e certa identificazione delle competenze ai cui apprendimenti il periodo di tirocinio concorre; - definita e condivisa metodologia di accertamento degli esiti del percorso in alternanza e della loro trasposizione in termini di valutazione scolastica; - accertata e condivisa possibilità di esisto positivo attraverso il confronto tra gli obiettivi assegnati al tirocinio curricolare e le possibilità effettive date dall'organizzazione aziendale. Progetto formativo Individuale Riferimenti normativi Note Il tirocinio è svolto sulla base della convenzione di La redazione del progetto formativo è assegnata in tirocinio e di progetto formativo individuale. termini generici al Promotore, è dunque (DGR 825/2013, 3 c. 1) l'organizzazione di quest'ultimo che deve adottare un modello operativo funzionale allo scopo. Il Progetto formativo: Nel contesto scolastico e formativo la questione - indica gli esiti di apprendimento del percorso assume una rilevanza decisiva: se, infatti, il cui si riferisce l’esperienza di tirocinio; tirocinio curricolare è risorsa metodologica (per il - individua i criteri e modalità di valutazione e singolo o la classe) funzionale all'acquisizione validazione degli apprendimenti; delle competenze previste dal piano di studi, - non prevede la specificazione della figura l'opportunità di farvi ricorso e le specifiche professionale di riferimento. modalità con cui caso per caso viene attuato sono (DGR 825/2013, 4.3, lett. c) questioni che appartengono al consiglio di Istituto ed al Consiglio di classe, associate al POF ed alla Il progetto formativo individuale è sottoscritto dai programmazione didattica. rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto Nel contesto delle indicazioni regionali, il progetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante è sempre e comunque individuale; in questo senso (o da chi ne ha la rappresentanza legale, qualora il è opportuno distinguere tra la progettazione di tirocinante sia minorenne) e contiene gli elementi massima destinata, ad esempio, all'acquisizione di descrittivi del tirocinio, le attività, gli obiettivi e le risorse finanziarie per la gestione di progetti di modalità di svolgimento. tirocinio dalla progettazione vera e propria che (DGR 825/2013, 3.1 c. 5) procede dalle singolarità delle risorse dell'ospitante - da un lato - e dai fabbisogni formativi dello studente dall'altro. Il PFI per i tirocini attivati ai sensi degli indirizzi Gli “elementi descrittivi del tirocinio” sono Regionali deve garantire gli elementi minimi in essi elencati nel DDUO nella forma di “elementi previsti. minimi”, ricomprendono i dati identificativi dei Il PFI deve essere sottoscritto da tutti i soggetti soggetti coinvolti, le modalità di svolgimento, il interessati. Copia del PFI sottoscritta dai soggetti calendario, ecc. interessati deve essere tenuta agli atti dal soggetto In allegato un modello di Progetto Formativo promotore e del soggetto ospitante, mentre una copia Individuale rispondente ai requisiti minimi ed deve essere consegnata al tirocinante. Qualora il integrato con elementi giudicati utili (All. 4). tirocinante sia minorenne, il PFI sarà sottoscritto da chi ne ha la rappresentanza legale. (DDUO 10031/13, Progetto Formativo Individuale) 28 Durata del percorso Riferimenti normativi Note Le durate massime dei tirocini, ivi comprese le eventuali proroghe, sono stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi (DGR 825/2013, 3.4 c. 1) La durata di un tirocinio curricolare è rinviata alla norme che disciplinano il curriculum e, in questo senso, esse derivano o dalle norme generali proprie dei sistemi di istruzione e formazione o da vincoli assunti dalla scuola in sede di richiesta di finanziamento (risposta al bando USR). La norma colloca i tirocini curricolari nell'ambito della durata di un percorso e, dunque anche in periodo di sospensione delle attività didattiche. A questo fine è bene che non si confondano i tirocini curricolari svolti nel periodo delle vacanze estive con i tirocini estivi di orientamento: i primi (tirocini curricolari) assolvono un preciso e programmato ruolo nell'ambito dei piani di studio, costituiscono, cioè, una scelta metodologia a disposizione del consiglio di classe, a sostegno e sviluppo del processo di apprendimento sia della classe sia del singolo allievo e, come tali, possono essere attivati in qualunque fase del percorso, anche al di fuori del calendario scolastico; i secondi (tirocini estivi di orientamento) attivabili solo nel periodo estivo rappresentano una opportunità che NON concorre alla formazione prevista dal piano di studi ma che può essere individuata e progettata in quanto utile all'allievo e generatrice di crediti formativi. I tirocini curricolari sono finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico. (DGR 825/2013, 1 Tirocini curricolari) Indennità di partecipazione Riferimenti normativi Note La Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale definiscono l’eventuale indennità di partecipazione. (DGR 825/2013, 4.3 lett. g ; DDUO 10031/2013, Convenzione, Progetto Formativo Individuale) L'indennità di partecipazione non è obbligatoria ma non esclusa. L'argomento è rinviato agli accordi tra promotore ed ospitante; in ogni caso sia la convenzione sia il PFI devono esplicitare la decisione di merito (escludere o prevederne la quantificazione e le modalità di erogazione). L’esplicitazione dell’indenità di partecipazione costituisce infatti, ai sensi del decreto regionale attuativo, uno degli elementi minimi da comprendere nella convenzione e nel PFI. 29 Tutor Riferimenti normativi Note Il soggetto promotore individua un proprio tutor per collaborare alla stesura del progetto formativo, per l’organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione dell’attestazione finale. (DGR 825/2013, 2.3 lett. a) Le funzioni minime del tutor dell'istituzione scolastico/formativa (“collaborazione” alla redazione del progetto individuale, organizzazione e monitoraggio) possono richiedere ulteriori specifiche associate alle modalità organizzative del promotore. Tali ulteriori o più specifiche funzioni devono essere declinate nella convenzione tra promotore ed ospitante [la questione è ripresa nel modello di convenzione allagato al presente documento]. Gli elementi originali delle norma sono individuabili: 1. nell'assegnazione al tutor del soggetto ospitante della responsabilità dell'attuazione e dell'affiancamento del tirocinante, elementi che ne enfatizzano il ruolo nel processo di apprendimento e sui temi della sicurezza; 2. il possesso di competenze ed esperienze che giustifichino l'assegnazione del ruolo deve essere formalizzato nel PFI alla voce tutor; 3. per questa tipologia il rapporto tutor/tirocinanti è definito in 1:3. A differenza delle indicazioni regionali pregresse, la DGR 825/2013 e il relativo DDUO non affrontano esplicitamente il cumulo tirocinanti curricolari ed extra curricolari per un medesimo tutor, ma formulano parametri diversi. Una interpretazione prudenziale nella logica della norma individua nel parametro 1:3 la norma generale associata all'esercizio della tutorship e in quello di 1:5 l'eccezione riservata ai soli tirocini curricolari; da ciò consegue che, in caso di accompagnamento “misto” di tirocinanti curricolari ed extracurricolari debba considerarsi il parametro generalmente applicabile di 1:3 piuttosto che l'eccezione riservata ai soli tirocini curricolari. L'eventualità che durante lo svolgimento del tirocinio il tutoring possa essere affidato a soggetti diversi deve essere affrontato in sede di PFI e regolamentato nella convenzione. [La questione è ripresa nel modello di convenzione allagato al presente documento]. Lo standard minimo individua un criterio generale di collaborazione tra tutor che potrebbe essere declinato in specifiche azioni sia nella convenzione sia nel PFI; nell'ambito del tirocinio curricolare può essere opportuno un più preciso riferimento alle modalità di accertamento degli apprendimenti tenuto conto della rilevanza che ciò assume ai fini dell'esito scolastico/formativo. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell’attuazione del progetto formativo individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.). Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. (DGR 825/2013, 2.3 lett. b) Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di cinque tirocinanti. (DGR 825/2013, 4.3 lett. e) Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per il migliore svolgimento delle attività, per il loro monitoraggio e l’attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite. (DGR 825/2013, 2.3 lett. c) 30 Formazione sulla sicurezza Riferimenti normativi Note Il soggetto ospitante deve essere in regola con la Si veda il successivo capitolo 6.2 del presente vigente normativa sulla salute e sicurezza sui documento. luoghi di lavoro. (DGR 825/2013, 2.2 primo punto) Accertamento esiti di apprendimento Riferimenti normativi Note Attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite: la valutazione e certificazione dei risultati, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell’ambito della certificazione complessiva del percorso formativo. Non è previsto rilascio di attestazione specifica o registrazione sul Libretto formativo.( DGR 825/13, 4.3, lett.f) (DGR 825/2013, 4.3 lett. f) La modalità di attestazione degli esiti sancisce la specificità del tirocinio curricolare come parte integrante del percorso scolastico. In questo senso la norma conferisce al tutor del soggetto ospitante una funzione concorrente che non può essere ignorata ancorché non risulti determinante. A differenza di altre tipologie, l'esito del tirocinio curricolare è legato solo ai risultati in termini di apprendimento; è dunque lasciato al progetto formativo individuare ulteriori elementi (es. frequenza minima) che possano incidere sull'esito della valutazione. 31 5.4 - Sottoscrizione della convenzione Riferimenti normativi Note Il tirocinio è svolto sulla base della convenzione di tirocinio e di progetto formativo individuale. (DGR 825/2013, 3 c. 1) La convenzione deve prevedere le regole di svolgimento del tirocinio, i diritti e i doveri di ciascuna delle parti coinvolte, le misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le disposizioni in merito all’indennità di partecipazione. (DGR 825/2013, 3 c. 4) In coerenza con l'indirizzo generale della DGR, per i tirocini curricolari non si rinvia ad alcun format predefinito. In allegato un modello di Convenzione rispondente ai requisiti minimi (All. 2). La convenzione per i tirocini attivati ai sensi degli Indirizzi Regionali deve garantire gli elementi minimi in essi previsti (DDUO 10031/2013, Convenzione) Tra i requisiti minimi previsti vi è l'indicazione della tipologia della convenzione da individuarsi tra due opzioni: individuale o collettiva. Il caso di una convezione collettiva rinvia in realtà a due diverse possibilità: a) collettiva in quanto diretta a più studenti definiti nel numero contemporaneamente avviati al tirocinio presso un medesimo ospitante, b) collettiva in quanto diretta a più allievi avviati progressivamente al tirocinio presso il medesimo ospitante in un lasso di tempo definito. Il modello di convenzione collettiva allegata al presente documento rende possibili le due modalità considerandole per la diversità delle conseguenze nella gestione dei rapporti tra Promotore ed Ospitante (All. 3). Ogni singola convenzione deve riportare la La dichiarazione costituisce l'unico elemento seguente dicitura: vincolante e non suscettibile di alcuna modifica. “Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n. 825 del 25/10/2013”. (DDUO 10031/2013, Convenzione) Copia della convezione sottoscritta dai soggetti Sottoscrittori sono il Promotore, l'ospitante; per il interessati deve essere tenuta agli atti dal soggetto tirocinante minorenne interviene il soggetto che promotore e del soggetto ospitante, una copia esercita la patria potestà. deve essere consegnata al tirocinante (DDUO 10031/2013, Convenzione) 32 5.4 – Forme assicurative Riferimenti normativi Note Il soggetto promotore, o il soggetto ospitante se previsto dalla convenzione, è tenuto a garantire l’attivazione delle seguenti garanzie assicurative: • assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, presso l’INAIL; • assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio, con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ospitante. (DGR 825/2013, 3.6) Per la Scuola statale l'assicurazione INAIL è assolta dalla gestione per conto dello Stato. Vedasi, nel merito, il capitolo 4 del presente documento e la circolare INAIL allegata (All. 1). 33 5.5 – Comunicazioni, controlli e sanzioni A) Comunicazioni obbligatorie Riferimenti normativi Note I tirocini curriculari non sono soggetti alle Le comunicazioni obbligatorie agli uffici per l'impiego comunicazioni obbligatorie. riguardano esclusivamente i tirocini extracurricolari. (DGR 825/2013, 4.3 lett. d) B) Controlli Riferimenti normativi Note Il soggetto promotore ha funzioni di garanzia della regolarità e qualità dell’iniziativa, in relazione alle finalità definite nel progetto formativo. (DGR 825/2013, 2.1 c. 1) La funzione di garante del percorso attribuita al Promotore si integra con quelle di progettazione e monitoraggio del percorso. I controlli rivolti tanto alla regolarità quanto alla qualità dell'esperienza formativa presuppongono che siano predefiniti dei parametri quantitativi e qualitativi di riferimento; così, ad esempio, può essere per l'effettiva durata dell'esperienza, per il margine di soddisfazione registrato da parte dell'allievo e del tutor aziendale e, soprattutto, per i livelli di apprendimento. La possibilità di monitorare questi ultimi richiede che in sede di progettazione siano definiti gli ambiti tematici, gli strumenti o i dispositivi, con cui si procederà all' accertamento. Una verifica qualitativa di sistema dovrebbe tuttavia ricomprendere anche altri aspetti qualitativi dell’“iniziativa” (es. frequenza e numero di tirocinanti per anno, relazioni tra i soggetti, l'uso degli strumenti convenuti, disponibilità all'adattamento del percorso, ecc.). Dal complesso normativo si deduce che i tirocini curricolari, esclusi dalla comunicazioni obbligatorie, non rientrano fra le tipologie di tirocinio monitorate dalla Regione; ulteriore conferma si ha nella previsione di ulteriori forme di monitoraggio attuate ai sensi della legge n. 92/2012 che tratta esclusivamente di mercato del lavoro. La Regione promuove un monitoraggio sistematico dei tirocini e degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio, anche attraverso l’analisi delle comunicazioni obbligatorie. Sulla base di questo monitoraggio sarà redatto un rapporto annuale, pubblicato sul sito Web della Direzione Generale competente. Ulteriori forme di monitoraggio saranno previste in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 9217. (DGR 825/2013, 5 c. 1,2,3) 17 Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”. Art. 1 c. 2 “Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini, sulle modalità di entrata e di uscita nell'impiego, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le altre istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan). Al sistema concorrono altresì le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori”. 34 C) Sanzioni Riferimenti normativi Note La Regione si riserva di effettuare controlli sulla base dei dati di monitoraggio ed attraverso le verifiche in loco presso il Promotore, al fine di verificare la corretta gestione del tirocinio, nel rispetto di quanto previsto dai presenti Indirizzi e di quanto stabilito dalle specifiche convenzioni di tirocinio. (DGR 825/2013, 5 c. 5) In caso di violazioni la Regione, qualora il promotore sia un soggetto appartenente al sistema regionale degli accreditati e autorizzati, assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente sull’accreditamento e sull’autorizzazione. La Regione inoltre provvede alla segnalazione dei casi riscontrati al Servizio Ispezione del Lavoro. (DGR 825/2013, 5 c. 6) Le sanzioni, associate al monitoraggio (vedi controlli) sembrano indirizzate più ai tirocini extracurricolari; tuttavia, dalle modalità di accertamento nessun tipo di tirocinio è formalmente escluso. Per i promotori appartenenti al sistema regionale la violazione delle norme sui tirocini anche curricolari può avere conseguenze sull'accreditamento. La segnalazione all'Ispettorato del Lavoro apre alla possibilità di perseguire violazioni da parte dell'Ospitante. 5.6 - Valutazione del progetto La questione non è affrontata dalla normativa regionale in quanto attiene alla dinamica del soggetto promotore ed ai criteri di assicurazione della qualità con cui caratterizza la propria azione. In termini generali si può ritenere significativa la disponibilità preventiva di strumenti di misurazione e valutazione (questionari di soddisfazione dei soggetti coinvolti, parametri riferiti ai risultati in termini di apprendimento specifico e di ricaduta sul percorso di studi, indicatori di prestazione, corrispondenza tra progetto e percorso reale, qualità delle relazioni con il tutor dell'impresa, ecc.). 35 5.7 – Note all’attivazione di tirocini estivi di orientamento (extracurricolari) La DGR 825/2013 disciplina anche i tirocini estivi definendoli come “tirocini estivi di orientamento” con le seguenti caratteristiche: 1. sono individuati tra i tirocini extracurricolari in quanto, a differenza dei tirocini curricolari, “non sono direttamente riconducibili al piano di studi e non concorrono al completamento degli obiettivi da questi previsti” (DGR 825/2013, 1 Tirocini extracurricolari lett. d); 2. la loro attivazione “è riservata alle istituzioni scolastiche o formative presso le quali risulta iscritto il tirocinante” anche mediante accordi con altri soggetti a cui è riconosciuta la qualifica di promotore (DGR 825/2013, 4.2 lett. b); 3. hanno come destinatario “un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso un’istituzione scolastica o formativa” (DGR 825/2013, 1 Tirocini extracurricolari lett. d); 4. sono vincolati quanto a collocazione temporale e durata “devono essere realizzati nell’arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche, per una durata non superiore a tre mesi” (DGR 825/2013, 4.2 lett. a); 5. il loro svolgimento è associato alle figure dei tutor in analogia agli altri percorsi. Il rapporto tra tutor e tirocinanti è definito in 1:3 (DGR 825/2013, 2.3 lett. b); 6. a differenza degli altri tirocini extracurricolari, i tirocini estivi di orientamento sono: - replicabili senza limiti presso il medesimo soggetto ospitante - indipendenti dal rapporto tra numero dei tirocinanti e numero dei dipendenti dell'Ospitante (DGR 825/2013, 4.2 lett. c). Come per gli altri tirocini extracurricolari, si applicano al soggetto ospitante i vincoli derivanti da: - non avere effettuato “nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio ... licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio ...” - non avere “... in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio” (DGR 825/2013, 2.2); 7. il Progetto Formativo Individuale risponde agli standard minimi di cui al DDUO 10031/2013, in analogia con quanto previsto per i tirocini in genere (esclusi i vincoli di cui al punto 5); 8. in quanto tirocini extracurricolari sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie e come per tutti i tirocini si applicano le norme in materia assicurativa, della sicurezza e dell'osservanza delle legge 68/99 da parte del soggetto ospitante; 9. l'indennità di partecipazione non è vincolante ma “la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale assumono le determinazioni in merito” (DGR 825/2013, 4.2 lett. f); 36 10. sono attestabili mediante certificazione: “...le attività svolte hanno valore di credito formativo e possono essere riportate nel curriculum dello studente” (DGR 825/2013, 4.2 lett. e). In allegato al presente documento sono proposti i modelli di “Convenzione individuale di tirocinio extracurricolare estivo di orientamento” e di relativo “Progetto Formativo Individuale”, rispettivamente All. 5 e All 6. 37 38 / & Questa sezione affronta il tema della sicurezza nell’attivazione di un progetto di alternanza scuola-lavoro. Tuttavia, si ritiene utile ricordare alcuni aspetti che anche le istituzioni scolastiche/formative sono tenute a rispettare in quanto luoghi di lavoro. 6.1 L’istituzione scolastica/formativa come luogo di lavoro Le istituzioni scolastiche e formative sono a tutti gli effetti, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., “luoghi di lavoro”; pertanto, i Dirigenti Scolastici e i Direttori degli Enti di Formazione, in qualità di “datori di lavoro” devono ottemperare ad una serie di obblighi legati alla gestione della prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro. Infatti, nelle istituzioni scolastiche/formative sia personale docente che non docente, sia gli allievi sono considerati ai sensi di legge “lavoratori”18. In particolare, per quanto riguarda l’aspetto degli obblighi previsti per la formazione dei lavoratori, si evidenzia quanto segue: L’istituzione scolastica/formativa deve redigere un progetto formativo per tutti i profili presenti nell’istituzione con riferimento alle indicazioni in materia contenute nell’Accordo Stato-Regioni-Province Autonome del 21/12/2011 (per lavoratori, dirigenti e preposti) ovvero alle normative specifiche per le restanti figure sensibili della sicurezza (RLS, Addetti emergenza…). Tra l’altro, l’Accordo definisce, nelle modalità di organizzazione, il numero massimo di 35 partecipanti a modulo formativo, la tenuta obbligatoria di un registro per le firme, la frequenza minima del 90%, l’individuazione di un responsabile del progetto formativo. La circolare n. 7/2012 della Regione Lombardia DG Sanità, inoltre, determina il formato ed il contenuto dell’attestato di partecipazione. Quest’ultima, richiamando la circolare ministeriale n. 20/2011, chiarisce, inoltre, che l’obbligo di comunicazione e richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici sussiste solo 18 D.Lgs.81/2008, art. 2 - Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: /…/ il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; /…/. 39 per enti operanti nel settore di riferimento e presenti nel territorio di riferimento (attualmente non esistono nell’ambito scolastico). La formazione per lavoratori, secondo l’Accordo citato, è suddivisa in: Formazione generale, della durata di 4 h con i contenuti previsti all’art.4. Tale formazione deve essere erogata all’interno dell’orario di lavoro/presenza scolastica ed impartita da soggetti qualificati ai sensi della specifica normativa. Formazione specifica, in funzione della classificazione Ateco 2002-2007 e della classificazione prevista nell’Allegato 2 dell’Accordo Stato-RegioniProvince Autonome del 21/12/2011 (l’Istruzione rientra nel rischio medio) pari a 8 h, con contenuti previsti dall’art.4. La durata può comunque essere subordinata all’esito del DVR dell’istituzione scolastica/formativa19. La suddetta formazione deve essere erogata all’interno dell’orario di lavoro/presenza scolastica ed impartita da soggetti qualificati ai sensi della specifica normativa. 6.2 L’istituzione scolastica/formativa come promotore di percorsi di alternanza scuola-lavoro Nel momento in cui l’alunno inizia un percorso di alternanza entra in un nuovo contesto lavorativo ove il datore di lavoro è rappresentato dal “titolare” dell’azienda ospitante. L’istituzione scolastica/formativa, durante tutta la durata del percorso di alternanza, dovrà effettuare le opportune verifiche per accertarsi della corretta attuazione della convenzione e del progetto formativo. La prima verifica deve essere fatta sull’Azienda ospitante e sul suo DVR ( Documento di Valutazione dei Rischi ). Si ricorda quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 81/2008 in materia di procedure standardizzate di valutazione. Il soggetto promotore deve, quindi, acquisire dall’azienda idonea documentazione relativa al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza relativamente all’attività prevista dal Progetto Formativo Individuale e, in particolare, accertarsi che l’azienda abbia adeguato il proprio DVR per l’accoglimento dei tirocinanti. In riferimento a questo ultimo aspetto, per facilitare l’analisi del documento in questione, si fornisce un fac simile della necessaria integrazione al documento (All. 7). 19 Accordo del 21/12/2011 – Punto 4 Formazione specifica I contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro , fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Condizioni particolari I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza che NON svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi per Rischio Basso. 40 La sorveglianza sanitaria, quando necessaria, è a carico del soggetto ospitante. Promotore ed ospitante possono eccezionalmente convenire che l’azienda ospitante si avvalga del medico competente della struttura scolastica/formativa, riconoscendolo come proprio attraverso una specifica lettera di nomina di cui si allega lo schema (All. 8); con tale lettera il datore di lavoro aziendale nomina formalmente il medico competente della struttura scolastica/formativa quale medico competente della propria azienda per il solo ambito di applicazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Accettando tale incarico il medico competente deve integrarsi, per il periodo di vigenza dell’incarico, alla struttura produttiva: - - - collaborando nell’effettuazione della Valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e la predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica degli studenti-lavoratori; effettuando un sopralluogo, preliminare alla sottoscrizione della convenzione finalizzata all’attivazione del percorso di alternanza scuola-lavoro, per la verifica delle condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e delle attrezzature utilizzate per l’espletamento della mansione; partecipando alla Riunione periodica di cui all’art. 35, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ove prevista; effettuando le visite mediche, secondo quanto specificato dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; svolgendo la propria attività in affiancamento al medico competente già nominato dall’azienda, che svolge le funzioni di coordinamento ai sensi dell’art. 39 comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Fermo restando che è in capo al datore di lavoro l'obbligo di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, nell'ambito della convenzione tra istituzione scolastica/formativa e impresa si definisce in capo a chi debba ricadere tale formazione, individuando quale delle seguenti opzioni si intenda adottare: Formazione generale in capo alla scuola e formazione specifica in capo all'impresa ospitante; Formazione sia generale che specifica in capo alla scuola; Formazione sia generale che specifica in capo all'impresa ospitante. Fa eccezione quella parte della formazione specifica derivante dalle risultanze della valutazione dei rischi che può essere assolta solo ed esclusivamente dall'impresa ospitante. La durata minima della formazione specifica dipende dalla classificazione ATECO del soggetto ospitante. La formazione generale già realizzata dall’istituzione scolastica/formativa nell’ambito dei propri obblighi formativi in materia di sicurezza, rappresenta credito formativo permanente e quindi non deve essere ripetuta. Opportunamente richiamato quanto sopra riportato in riferimento alle risultanze della valutazione dei rischi, si ricorda, altresì, che ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni-Province Autonome del 21/12/2011, costituisce credito formativo permanente la formazione specifica di settore derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome che abbiano contenuti e durata conformi all'Accordo. 41 Ai sensi dell'art. 24 della l.r. 19/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”, i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) attivati presso le Istituzioni scolastiche (in via sussidiaria, come avviene in Regione Lombardia) rientrano nella fattispecie sopra descritta. Ovviamente l’istituzione scolastica che ha attivato tali percorsi non può vantare la medesima condizione per gli altri percorsi di ordinamento ministeriale. In ogni caso la formazione sulla sicurezza, sia generale che specifica, deve essere sempre effettuata per rendere valida la realizzazione del progetto di alternanza scuola/lavoro. Nel caso l’istituzione scolastica/formativa intenda promuovere percorsi di alternanza scuolalavoro presso alcune tipologie di realtà lavorative (es.: lavoratori autonomi, liberi professionisti…), non soggette o parzialmente soggette all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e norme correlate, è bene ricordare che l’accoglimento del tirocinante si accompagna automaticamente all’assunzione della qualifica di datore di lavoro20 ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con le conseguenze del caso. 20 D.lgs.81/2008, art. 2 - Definizioni b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. 42 0 ' • All 1 Circolare INAIL n. 16 del 4 marzo 2014 • All. 2 Modello di Convenzione individuale di tirocinio curricolare • All. 3 Modello di Convenzione collettiva di tirocinio curricolare • All. 4 Modello di Progetto Formativo Individuale • All. 5 Modello di Convenzione individuale di tirocinio extracurricolare estivo di orientamento • All. 6 Modello di Progetto Formativo Individuale per tirocinio extracurricolare estivo di orientamento • All. 7 Introduzione alla sezione del DVR dedicata ai tirocini curricolari • All. 8 Designazione medico competente della struttura scolastica/formativa 43