aggiornamento marzo 2014

Transcript

aggiornamento marzo 2014
Edizione aggiornata a Marzo 2014
Direzione Territoriale
del Lavoro
Cremona
2^ Edizione Marzo 2014
Realizzato dal Gruppo di Lavoro per il monitoraggio e la diffusione dell’alternanza scuola-lavoro in
provincia di Cremona
Testi a cura di:
Paola Feriancich (Provincia di Cremona)
Elisa Bentivoglio (Provincia di Cremona)
Maria Laura Beltrami (Ufficio Scolastico Territoriale Cremona)
Mauro Bernardelli (Direzione Territoriale del Lavoro di Cremona)
Anna Marinella Firmi (ASL di Cremona)
Francesco Nolli (ASL di Cremona)
Sonia Longo (ASL di Cremona)
Moreno Cogliati (INAIL di Cremona)
Monica Livella (INAIL di Cremona)
2
1. L’alternanza scuola-lavoro
p. 5
2. Il Gruppo di Lavoro per il monitoraggio e la diffusione dell’alternanza scuola-lavoro
in provincia di Cremona
p. 11
3. La tutela della salute e della sicurezza
p. 15
4. L’assicurazione obbligatoria INAIL per gli studenti e gli alunni delle scuole, in
particolare per le attività svolte durante i tirocini curriculari
p. 17
5. Strumenti e materiali
p. 21
6. Educare in sicurezza e alla sicurezza
p. 39
7. Allegati
p. 43
3
4
!
"! !
Premessa
A fronte delle rilevanti novità introdotte dalla recente normativa nazionale e regionale in
materia, il presente documento, finalizzato alla gestione del processo di alternanza scuola-lavoro,
viene aggiornato nell'intento di valorizzare le esperienze maturate da tempo dalle istituzioni
scolastiche/formative del territorio.
Si conferma, comunque, la finalità del documento quale supporto all'autonomia
scolastica/formativa, contesto proprio in cui si definisce la strategia educativa e per la quale
l'alternanza scuola-lavoro costituisce una delle opportunità.
1.1 - Riferimenti normativi per l'alternanza scuola-lavoro
L'alternanza scuola-lavoro ha trovato il pieno riconoscimento nel sistema di istruzione in
tempi abbastanza recenti: introdotta nel nostro ordinamento scolastico dall’art. 4 della legge
28/3/2003 n. 53 e disciplinata dal successivo decreto legislativo 15/4/2005 n. 77, ha visto un pieno
riconoscimento e valorizzazione nei Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli
istituti professionali emanati nel marzo 2010.
Anche nell'ambito del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, di esclusiva
competenza regionale, la legge 19/20071 stabilisce che “nel rispetto della normativa nazionale, gli
allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue
diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e
dei servizi”.
La portata innovativa delle norme citate non risiede tanto nell'orientare al raccordo tra
formazione e lavoro - prospettiva che, sia per le scuole sia per il sistema di formazione
professionale, trova concreto avvio in termini di tirocini formativi e di orientamento con la legge n.
196 del 1997 - quanto, piuttosto, nell'affermare che, nell'ambito dei sistemi di istruzione e
formazione le esperienze di alternanza concorrono a perseguire gli obiettivi propri di un percorso di
istruzione e di formazione. Gli orientamenti contenuti nelle Linee guida per il passaggio al nuovo
ordinamento secondo biennio e quinto anno emanate dal Miur con le direttive nn. 4 e 5 del 16
gennaio 2012 confermano e dettagliano il senso dell'alternanza; in particolare, gli istituti tecnici e
professionali sono chiamati a perseguire lo sviluppo metodologico del curriculum anche con le
modalità dell'alternanza, dei tirocini e dello stage, esperienze diverse ma che hanno in comune la
concezione delle imprese come luogo di apprendimento e di formazione.
La recente normativa introdotta dalla Regione Lombardia con la deliberazione della
Giunta Regionale n. 825 del 25/10/20132 e il decreto n. 10031 del 05/11/20133 che ne dettaglia le
modalità attuative, adegua il contesto regionale lombardo ai contenuti dell'Accordo, sottoscritto in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano il 24 gennaio 2013 recante «Linee guida in materia di tirocini».
L'Accordo in questione tratta dei soli tirocini extracurricolari, tuttavia, avendo la Regione
Lombardia indirizzato la normativa precedente a tutte le tipologie di tirocinio (curricolare ed
1
“Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”, in particolare art. 21.
DGR 825/2013 “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini”.
3
DDUO 10031/2013 “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini – Disposizioni attuative”.
2
5
extracurricolare), ne consegue che alcuni temi dell'Accordo incidono significativamente anche sui
tirocini curricolari disciplinati a livello lombardo. In particolare ciò riguarda la possibilità per le
istituzioni scolastiche/formative di intervenire su tutte le tipologie di tirocinio, curricolari ed
extracurricolari, superando così la pregressa limitazione operativa ai soli progetti di tirocinio
curricolare4.
L'iniziativa regionale in materia di tirocini e, in particolare, di tirocini curricolari, procede
dall'osservazione che il raccordo tra scuola/formazione e lavoro ha assunto nel tempo
denominazioni diverse (tirocinio, alternanza scuola-lavoro, stage) correlata ciascuna a specifici
intendimenti formativi5 ed accomunate dalla collocazione del processo di apprendimento in un
contesto lavorativo, produttivo o dei servizi. A fronte di tale articolata complessità, considerato
altresì che può trattarsi di esperienza opzionale (per le scuole del secondo ciclo) o di un'esperienza
obbligatoria (percorsi di IeFP), la DGR 825/2013 affronta il rapporto tra la denominazione
dell'esperienza (tirocinio) e il campo di applicazione precisando, al punto 1 degli Indirizzi che “La
presente disciplina definisce uno standard minimo inderogabile anche con riferimento a iniziative
ed esperienze aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini indipendentemente dalla
denominazione utilizzata”.
In termini formali, dunque, l'assoggettamento delle attività scolastico-formative denominate
“alternanza scuola lavoro”6 o “stage”7 alla nuova normativa regionale presuppone che abbiano in
comune con essa gli “obiettivi” e la “struttura” individuati dalla norma in questione. Ciò richiede
un preliminare confronto tra i tirocini come definiti nella norma regionale e le attività ad essi
assimilabili presenti nei percorsi scolastici e nei percorsi di IeFP .
La DGR individua due macrotipologie di tirocinio: curricolari ed extracurricoli.
I tirocini curricolari sono definiti come “... esperienza formativa ed orientativa di persone
iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario...” e “finalizzati
all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi
piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso”.
In questo senso, i “tirocini curricolari” indicati dalla DGR coincidono per destinatari ed obiettivi
generali all'alternanza scuola lavoro/stage di cui alle norme dei percorsi di istruzione e formazione8.
Quanto alla “struttura” dei percorsi gli elementi e i ruoli identificati nel caso dei tirocini indicati
dalla DGR (soggetto promotore e soggetto ospitante vincolati alla sottoscrizione di una convenzione
e di un progetto formativo, presenza di un tutor per il soggetto ospitante e di un tutor per il
promotore, formalizzazione delle ricadute sul percorso scolastico e/o formativo) coincidono con
4
La precedente normativa regionale di cui alla DGR n. 3153 del 20/03/2012 limitava l'intervento delle Scuole e, in
parte, degli Enti di Formazione ai soli tirocini curricolari.
5
La differenza tra tirocinio, stage ed alternanza può essere colta con diversi criteri: il più significativo procede da ciò
che viene posto come focus del processo: la competenza professionale associata all'avviamento al lavoro; i contenuti di
un piano di studi rispetto ai quali l'esperienza di tirocinio costituisce uno strumento metodologico di sostegno e
potenziamento. Un approfondimento sulla distinzione tra tirocinio, stage ed alternanza è affrontato dal Miur nella
Direttiva 16 Gennaio 2012 n. 4 “Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a
norma dell’articolo 8, comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88” p. 14, nonché nella Direttiva 16 Gennaio 2012 n. 5
“Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell’articolo 8,
comma 6, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87” p. 16.
6
L. n. 53/2003 Art. 4.
7
DGR 6563/2008 “Indicazioni regionali per l’offerta in materia di istruzione e formazione professionale (art. 22,
comma 4 l.r. n. 19/2007)”, Parte seconda “Standard minimi dell'offerta di IFP”, I “Standard formativi minimi
dell'offerta di 2° ciclo e superiore”, lettera E, comma 3.
8
In tutti i casi si tratta di allievi che hanno compiuto il 15° anno di età e che vengono avviati ad attività extrascolastiche
finalizzate comunque a sostenere e potenziare i processi di apprendimento.
6
quelli altrimenti previsti per l'ambito scolastico dal D.Lgs. n. 77/20059 e per quello formativo dalla
DGR n. 6563/200810.
Vi è dunque identità strutturale tra i “tirocini” indicati dalla DGR da un lato e
“l'alternanza/stage” dei percorsi in DDIF della scuola secondaria superiore e delle istituzioni
formative dall’altro e sussistono pertanto - dal punto di vista regionale - tutti gli elementi formali
(obiettivi e struttura) perché al tirocinio curricolare possano essere assimilati l'alternanza e lo stage.
Per i tirocini ad iniziativa delle scuole secondarie superiori è opportuno ricordare che, ad
oggi, il Miur non ha emanato il decreto attuativo previsto all'art. 3 c. 3 del D.Lgs. n. 77/2005 e,
pertanto, la normativa regionale costituisce lo strumento più recente ed operante sulla base del
presupposto che la Regione abbia competenza a disciplinare nel proprio territorio non solo i tirocini
extracurricolari ed i tirocini curricolari dei percorsi di IeFP (su cui l'esclusiva competenza regionale
è già stata sancita11 ma anche le attività similari ad iniziativa delle scuole secondarie superiori.
Dei tirocini extracurricolari indicati nella DGR12 solo i tirocini “estivi di orientamento”
hanno come destinatari giovani ed adolescenti iscritti ad un percorso scolastico o formativo e,
ancorché siano realizzati per scopi non “direttamente riconducibili al piano di studi” e “non
concorrono al completamento degli obiettivi da questi previsti” hanno comunque “...valore di
credito formativo”.
Un ulteriore e particolare fattore di novità del contesto normativo è il ricorso al criterio di
“standard minimo inderogabile” con il quale la Regione configura sia le norme generali contenute
nella DGR sia il conseguente DDUO. In particolare, la Regione non adotta modelli di Convenzione
e di Progetto Formativo Individuale ma elenca requisiti minimi cui tali documenti devono
rispondere e di cui è comunque richiesta l'osservanza.
1.2 - Priorità di approfondimento
Se, come si è accennato, con la DGR cade ogni pregressa limitazione all'iniziativa di scuole
ed istituzioni formative e, più in generale, si ampliano gli spazi di autonomia per gli Operatori e le
Istituzioni interessati al tema dei tirocini, limitatamente al punto di vista scolastico e formativo solo
i tirocini curricolari sono formalmente e sostanzialmente integrati nella didattica e, come tali,
concorrono a pieno titolo al successo scolastico; dal canto loro i tirocini estivi di orientamento si
collocano in un ambito complementare a quello curricolare chiamando in causa la responsabilità
9
Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 77 – Art. 1 c. 1, 2 (obiettivo, progettazione ), Art. 2 (finalità), Art. 3
(convenzione), Art. 4 c. 4 ( sviluppo dell'alternanza “Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio ...
anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni.”), Art. 5 (tutor).
10
DGR 6563/2008 Parte seconda “Standard minimi dell'offerta di IFP”, I “Standard formativi minimi dell'offerta di 2°
ciclo e superiore”, lettera E, comma 3; I.1 “Standard formativi minimi dell'offerta di 2° ciclo. Percorsi finalizzati
all'assolvimento del Diritto Dovere di Istruzione e Formazione e dell'Obbligo di Istruzione”, punto 2 “Livelli essenziali
dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi”, c. 7.
11
Corte Costituzionale - Sentenze n. 50/2005 e n. 287/2012.
12
Si tratta dei
- Tirocini “formativi e di orientamento” che hanno come destinatari “soggetti che hanno conseguito un titolo di
studio entro e non oltre 12 mesi” a condizione che siano inoccupati in cerca di occupazione, disoccupati o
abbiano un “contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto”;
- Tirocini di “inserimento/reinserimento al lavoro" che hanno come destinatari soggetti inoccupati in cerca di
occupazione, disoccupati, lavoratori sospesi, in mobilità, o occupati con un “contratto di lavoro o
collaborazione a tempo ridotto”;
- Tirocini “formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento” in favore di disabili per i quali è previsto
il collocamento obbligatorio (L. n. 68/99) o in favore di persone svantaggiate (L. 381/91);
- Tirocini “estivi di orientamento”.
7
educativa dell'istituzione scolastica e formativa per il loro rivolgersi alla popolazione iscritta a
percorsi del secondo ciclo di istruzione, per avere nelle scuola e negli enti di formazione i promotori
esclusivi nonché per i crediti formativi ad essi potenzialmente associabili.
Posto dunque il nuovo scenario regionale, ed in coerenza con le finalità di intervento di
supporto al raccordo tra scuola e lavoro, il presente documento si orienta ad approfondire ed a
fornire strumenti operativi rispondenti agli standard regionali e destinati all'attivazione dei tirocini
curricolari e, limitatamente ai criteri di massima, dei complementari tirocini estivi di orientamento.
1.3 - Natura e finalità dell'alternanza
L’alternanza scuola-lavoro è innanzitutto una metodologia didattica, cioè una modalità
operativa rispondente alla necessità di valorizzare il collegamento tra scuola e mondo del lavoro.
Valore aggiunto dell’alternanza è l’avvicinamento della formazione scolastica alle competenze
richieste dal mercato del lavoro attuale. L’Alternanza scuola-lavoro è una metodologia innovativa e
rappresenta una risposta positiva alle sollecitazioni provenienti dalle diverse realtà imprenditoriali e
istituzionali. Si tratta di una metodologia che coniuga efficacemente il lavoro d’aula con
l’apprendimento attraverso l’esperienza professionale in azienda.
Attraverso l’alternanza viene data la possibilità a tutti gli studenti del secondo ciclo di
“svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni e parte di essa, attraverso l’alternanza di periodi di
studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa (…) sulla base di
apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi
inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento
in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro”. (art .4, comma 1,
lettera a) della Legge 53/2003).
Con il riordino del secondo ciclo, l’alternanza scuola lavoro viene indicata come esperienza
indispensabile per il conseguimento degli esiti di apprendimento delineati dai nuovi regolamenti e
diventa parte integrante dell’ordinamento negli istituti professionali, in sostituzione della “terza
area” nelle classi quarte e quinte.
Con il termine alternanza si intende, quindi, un percorso che si attiva in moduli di
formazione a scuola e di altri in azienda, finalizzati all’acquisizione di conoscenze e competenze,
individuate in base agli obiettivi formativi.
I percorsi di apprendimento in alternanza si caratterizzano per
• la progettazione, attuazione, verifica e valutazione dei percorsi sotto la responsabilità
dell’istituzione scolastica o formativa;
• l’individuazione e il perseguimento dei medesimi obiettivi di apprendimento in contesti
diversi (scuola –lavoro);
• la certificazione delle competenze acquisite, previo accertamento delle medesime mediante
strumenti di verifica validati;
• il riconoscimento delle competenze certificate come crediti formativi per le azioni
successive del percorso;
• il rispetto delle convenzioni locali;
8
•
la presenza e la supervisione di tutto il percorso di due tutor: uno interno alla scuola (tutor
scolastico) e un altro esterno (tutor aziendale) designato dalle aziende o dagli enti che
ospitano gli studenti.
L’introduzione di un percorso di alternanza tra scuola e impresa, per le caratteristiche di
forte integrazione tra le attività sviluppate nei diversi ambiti, implica la presenza di alcuni elementi
essenziali per la buona riuscita dell’intero percorso di apprendimento.
Tali requisiti, essenziali per l’avvio dei progetti, si possono sinteticamente riassumere come
segue:
• presenza di un accordo tra i soggetti che assicurano il supporto formativo all’individuo che
apprende. L’accordo si articola a diversi livelli: programmatico (definizione di obiettivi e
azioni), organizzativo, progettuale, attuativo, di controllo dell’apprendimento, di valutazione
e certificazione delle competenze acquisite;
• gestione dei flussi informativi tra i diversi contesti e soggetti coinvolti, ciascuno dei quali
non si limita solo alla realizzazione delle azioni di sua competenza, ma deve gestire anche il
collegamento con le operazioni realizzate da altri soggetti. In tale contesto, fondamentale
appare la condivisione del valore formativo dell’alternanza da parte delle famiglie e la
centralità dei bisogni degli studenti, le cui motivazioni vanno rispettate e valorizzate;
• progettazione dell’intero percorso, sia delle attività in aula sia dei periodi di permanenza in
azienda, condivisa e validata dai diversi soggetti che collaborano alla formazione e
dall’individuo in apprendimento;
• condivisione dei criteri e degli strumenti per il controllo e la valutazione e delle procedure
per il trattamento di eventuali criticità.
Gli elementi caratterizzanti per la realizzazione di percorsi in alternanza devono essere:
•
finalizzazione allo sviluppo di competenze/obiettivo condivise dalla scuola e dal mondo del
lavoro;
•
centratura sui bisogni di apprendimento del singolo studente e del percorso formativo;
•
attenzione a progettare e a pianificare le azioni formative così che le diverse esperienze, a
scuola e in azienda, concorrano con la massima efficacia a produrre risultati desiderati.
La modalità di apprendimento in alternanza, sia nel sistema dei licei che nel sistema
dell’istruzione e della formazione professionale, persegue le seguenti finalità:
• attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti che colleghino sistematicamente
la formazione in aula con l’esperienza pratica;
• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di
competenze più immediatamente spendibili nel mondo del lavoro;
• favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli
stili di apprendimento individuali;
• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo
del lavoro e la società civile;
•
correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
Le singole attività in cui si articola il percorso di alternanza possono essere progettate per
l’intera classe, per sottogruppi o per il singolo studente.
9
La formalizzazione di quanto concordato tra istituzione scolastica o formativa e azienda per
il percorso in alternanza avviene mediante la compilazione e la sottoscrizione della convenzione e
del Progetto Formativo Individuale (si veda la sezione modelli).
10
#
$ %%! &
& ((
!
&
&
!
"! !
%
!
! !
"! !
'' !
% !"
La Provincia di Cremona, l’Ufficio Scolastico Territoriale XIII Cremona, la Direzione
Territoriale del Lavoro di Cremona, il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro
dell’Azienda Sanitaria locale della provincia di Cremona e Servimpresa – Azienda Speciale della
Camera di Commercio I.A.A. di Cremona, hanno sottoscritto, nel marzo 2011, un Protocollo
d’Intesa per formalizzare una collaborazione volta a sostenere, sul territorio, lo strumento
dell’alternanza scuola-lavoro. Il protocollo è stato successivamente esteso a INAIL Direzione
Provinciale di Cremona ed a INPS Sede provinciale di Cremona.
Gli enti sottoscrittori del Protocollo, infatti, condividendo l’opinione che l’alternanza
favorisca l’approccio dei giovani al mondo del lavoro, hanno ritenuto opportuno avviare un’azione
di monitoraggio e di presidio in merito alla corretta applicazione di tale strumento, al fine di
favorirne la sua più ampia diffusione.
Ai sensi del Protocollo d’Intesa si è costituito un Gruppo di Lavoro, nell’ambito del quale i
rappresentanti degli enti sottoscrittori, si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a
scambiarsi informazioni utili sul fenomeno dell’alternanza scuola-lavoro, a confrontarsi sulle
eventuali criticità che possono ostacolare o disincentivare il suo impiego e ad individuare utili
indicazioni alla sua corretta ed efficace applicazione.
Tra le iniziative elaborate nel Gruppo di Lavoro, l’elaborazione del presente documento,
finalizzato a fornire utili strumenti per la progettazione e realizzazione di percorsi in alternanza,
nonché la programmazione di interventi informativi/formativi rivolti al personale delle scuole
secondarie di secondo grado e degli enti di formazione professionale e riguardanti sia gli aspetti
pedagogici, didattici e gestionali legati all’esperienza dell’alternanza scuola-lavoro, sia gli aspetti
normativi e regolamentari, con particolare attenzione agli obblighi derivanti in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro.
Provincia di Cremona
Nell’ambito delle competenze esercitate in materia di lavoro, istruzione e formazione
professionale, la Provincia segue con particolare attenzione tutti i dispositivi formativi destinati a
favorire l’ingresso qualificato dei giovani nel mercato del lavoro.
Per tale motivo ha promosso la costituzione del Gruppo di Lavoro sull’alternanza,
coordinandone le attività e favorendo la realizzazione di percorsi informativi ad hoc finalizzati a
migliorare, nel mondo scolastico e formativo, la conoscenza dello strumento e la sua corretta
collocazione nello sviluppo di un percorso educativo nonché la sua applicazione nel rispetto delle
norme riguardanti in particolare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ufficio scolastico territoriale XIII Cremona
L'Ufficio Scolastico Territoriale XIII CR è la struttura periferica dell'Ufficio Scolastico
Regionale della Lombardia. L'UST, attraverso l'azione dell'Ufficio per il supporto all'autonomia
delle istituzioni scolastiche, accompagna le scuole nella realizzazione di progetti innovativi,
11
assicura la formazione dei docenti e del personale scolastico e garantisce il tutoraggio dei gruppi di
lavoro e dei Consigli di classe coinvolti nelle sperimentazioni e nelle innovazioni.
Nell'ambito delle attività relative ai progetti di alternanza scuola-lavoro garantisce, inoltre, il
raccordo fra i soggetti istituzionali che a vario titolo sono interessati all’incontro scuola-lavoroimpresa. Funge da snodo territoriale fra le scuole e il livello regionale e si coordina con la rete
regionale delle scuole che realizzano progetti di alternanza scuola-lavoro, stage, impresa formativa
simulata con capofila l'Istituto Tosi di Busto Arsizio-VA.
Dall’anno scolastico 2013/14 si coordina con la rete territoriale delle scuole per l’alternanza
avente come scuola capofila l’Istituto di Istruzione Superiore “Arcangelo Ghisleri” di Cremona. In
raccordo con la rete regionale, la rete provinciale e la Provincia di Cremona progetta iniziative di
formazione e aggiornamento per i docenti.
Per conto dell'Ufficio IV dell'USR Lombardia svolge i compiti di valutazione, validazione e
monitoraggio dei progetti delle scuole.
Azienda Sanitaria Locale della provincia di Cremona – Servizio Prevenzione e
Sicurezza Ambienti di Lavoro
Il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL), che opera all’interno del
Dipartimento di Prevenzione Medica dell’ASL di Cremona, ha il compito di tutelare la sicurezza e
la salute negli ambienti di lavoro, in tutti i settori lavorativi, pubblici e privati.
Si avvale della competenza di Medici del Lavoro, Tecnici della Prevenzione e di Assistenti
Sanitari per il controllo e per la tutela delle condizioni di salute e di sicurezza di postazioni ed
ambienti di lavoro, di macchinari, di attrezzature ed impianti.
Gli operatori effettuano sopralluoghi nei luoghi di lavoro per promuovere la prevenzione e
per verificare il rispetto e la corretta applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e
sicurezza per tutte le tipologie di rischio professionale.
Attraverso le funzioni di Polizia Giudiziaria, il Servizio PSAL svolge, inoltre, inchieste su
Infortuni e Malattie Professionali, su tutto il territorio di competenza dell’ASL di Cremona, al fine
di individuare le cause, le modalità e le responsabilità in merito al verificarsi dell’evento.
Nell’ambito del Progetto Alternanza Scuola Lavoro, il Servizio PSAL fornisce il supporto
tecnico necessario per la soluzione di criticità soprattutto in riferimento alla formazione dei
tirocinanti, a seguito dell’Accordo Stato Regioni ex art. 37 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Direzione Territoriale del Lavoro di Cremona
La Direzione Territoriale del Lavoro, ufficio periferico del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali è deputata al controllo della corretta applicazione della normativa lavoristica e
previdenziale nonché a norme tecniche, così dette residuali, inerenti la tutela di categorie protette, la
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro in particolare nel settore delle costruzioni.
È d’obbligo segnalare come il sistema istituzionale di vigilanza giuslavoristica coinvolga
diversi soggetti con funzioni ispettive e/o accertative, tendenzialmente differenti, ma talvolta
sovrapposte tra vari Enti. In tale contesto, solo gli ispettori del lavoro hanno una competenza
generale in materia, e la D.T.L. nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro si colloca come organo di
12
vigilanza per il controllo del rapporto intercorrente tra tirocinante e azienda ospitante come pure
l’aspetto della tutela in materia di salute e sicurezza, in applicazione del D. Lgs. 81/08, nel settore
edile.
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro –
Direzione Provinciale di Cremona
L’INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, persegue una
pluralità di obiettivi: assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio; ridurre il fenomeno
infortunistico; garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro.
L’assicurazione, obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e
parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose, tutela il lavoratore contro i
danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dall’attività lavorativa. L’assicurazione
esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente ai danni subiti dai propri
dipendenti nell’ambito dell’attività lavorativa.
La tutela nei confronti dei lavoratori, anche a seguito delle recenti innovazioni normative, ha
assunto sempre più le caratteristiche di sistema integrato di tutela, che va dagli interventi di
prevenzione nei luoghi di lavoro, alle prestazioni sanitarie ed economiche, alle cure, alla
riabilitazione e al reinserimento nella vita sociale e lavorativa nei confronti di coloro che hanno già
subito danni fisici a seguito di infortunio o malattia professionale.
L’obbligo assicurativo e la tutela dei lavoratori è parzialmente estesa anche a chi partecipa a
tirocini orientativi e di orientamento, agli allievi ai corsi di addestramento professionale, agli alunni
che svolgono esercitazioni tecnico-scientifiche, tecnico-pratiche di lavoro o esercitazioni di
ginnastica.
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Sede Provinciale di Cremona
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS – è tra i più grandi e complessi Enti
Previdenziali d’Europa, gestisce la quasi totalità della previdenza italiana ed ha un bilancio che per
entità è il secondo dopo quello dello Stato. E’ assicurata all’INPS la maggior parte dei lavoratori
dipendenti del settore pubblico e privato e dei lavoratori autonomi.
Non ha competenze specifiche per quanto riguarda l’alternanza scuola-lavoro, tuttavia ha
deciso di aderire al Gruppo di Lavoro per mettere a disposizione le proprie competenze in merito ad
eventuali problematiche di tipo previdenziale che dovessero insorgere nella gestione e sviluppo del
progetto.
E’ impegnato, tramite i propri Ispettori, in collaborazione con il Comune di Cremona,
l’Agenzia delle Entrate, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e l’INAIL, in un progetto formativo di
educazione alla legalità contributiva e fiscale, che si svolge presso le scuole superiori della città di
Cremona.
Servimpresa – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cremona
Servimpresa è stata da sempre impegnata nella diffusione della cultura imprenditoriale nelle
scuole superiori della provincia di Cremona. Questa esperienza ha fatto sì che Servimpresa, in
13
qualità di azienda Speciale della Camera di Commercio, fosse soggetto attivo, a partire dal 2004,
nella realizzazione di progetti finanziati dal Fondo Perequativo delle Camere di Commercio,
finalizzati a facilitare la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro.
A tal fine Servimpresa si è fatta promotrice, negli anni, della sottoscrizione di protocolli
d’Intesa tra gli Istituti scolasti della provincia di Cremona, le associazioni di categoria e gli enti
attori dell’alternanza scuola–lavoro, assumendo un ruolo di coordinamento e raccordo fra il sistema
dell’istruzione e il mondo dell’impresa.
Tra le iniziative più significative messe in campo da Servimpresa gratuitamente, nel corso
degli anni, ai fini della promozione dell’alternanza scuola–lavoro, possiamo citare:
-
pacchetti di formazione per gli studenti degli istituti superiori di tutta la provincia,
propedeutici alle sperimentazioni in azienda;
-
corsi di formazione per tutor scolastici;
-
corso di formazione per tutor aziendali;
-
pacchetti di ore di coaching rivolti agli insegnanti che necessitassero di un
accompagnamento più personalizzato alla progettazione;
-
un convegno pubblico.
14
)
&
&
La sicurezza e la salute sul lavoro sono da considerare beni essenziali ed irrinunciabili in
qualsiasi comunità socio-economica civilmente progredita: tuttavia, ancora oggi, troppo
frequentemente si verificano eventi negativi che esitano in danni all’integrità psicofisica dei
lavoratori.
Al fine di evitare che il lavoro, invece che di autostima e sostentamento, diventi fonte di
infortuni e malattie, occorre applicare scrupolosamente e concretamente i principi prevenzionistici
di tutela: in questo senso, il nostro ordinamento normativo ha ormai da tempo investito il datore di
lavoro del ruolo di “debitore di sicurezza” nei confronti dei lavoratori.
La politica di estrema responsabilizzazione del datore di lavoro, iniziata circa 15 anni fa con
il recepimento (Decreto Legislativo “626”), a livello nazionale, delle innovative Direttive
Comunitarie in materia, ha trovato ulteriore enfasi nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008
(cosiddetto “Testo Unico”).
Il processo di valutazione di tutti i rischi presenti in azienda costituisce la base propedeutica
irrinunciabile per l’individuazione e l’applicazione di appropriate azioni di prevenzione e
protezione.
Oltre al datore di lavoro, che rappresenta il garante indiscusso del sistema, la norma
individua altre figure che concorrono alla realizzazione della rete di tutela, ciascuna secondo proprie
attribuzioni e competenze:
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ( R.L.S. )
Il Responsabile e gli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione ( R.S.P.P. )
I dirigenti ed i preposti
Il medico competente
gli addetti alle funzioni di primo soccorso, antincendio ed all’emergenza in genere.
Come recita il D.Lgs. n. 81 del 2008 , “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini
formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della Legge 24 06 1997 n. 196 e di cui a specifiche
disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza fra studio e
lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro” è
equiparato alla figura del lavoratore, così come definita dall’art. 2 del medesimo Decreto, e quindi
riconosciuto come “creditore di sicurezza”, a tutti gli effetti.
Nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro, la rete di tutela è tuttavia destinata ad
allargarsi, costringendo ad interfacciarsi, con auspicabile effetto positivo, figure che,
funzionalmente, afferiscono a realtà organizzative autonome e separate, rispettivamente
rappresentate dal soggetto proponente (istituto scolastico/formativo) e dal soggetto ospitante
(azienda): i due datori di lavoro (Dirigente scolastico e titolare dell’azienda ), i due tutor, i due
R.S.P.P., e così via.
Nell’intento di favorire i meccanismi di interazione fra questi attori, il gruppo di lavoro ha
prodotto i documenti allegati, attraverso i quali si è cercato di definire l’attribuzione delle rispettive
competenze.
Assieme alla cooperazione sinergica di tutte le figure coinvolte, l’altro elemento
imprescindibile per il buon esito del progetto è l’approccio propositivo dello studente-lavoratore,
15
figura centrale dell’iniziativa, che deve interpretare al meglio l’opportunità che gli viene offerta,
investendo energie in termini di disponibilità e volontà di apprendimento.
Per mettere lo studente-lavoratore nelle condizioni di maturare “in sicurezza” questa
esperienza di crescita formativa-professionale non è sufficiente che le attrezzature, i locali, gli
impianti e quant’altro siano a norma di legge, ma è indispensabile che egli sia preliminarmente
coinvolto in un percorso educativo tale da garantirgli un’adeguata formazione in materia di igiene e
sicurezza del lavoro, rendendolo contestualmente consapevole di essere parte attiva del sistema di
tutela.
A completamento del quadro informativo, va precisato che l’Azienda Sanitaria Locale, in
via generale e prioritaria, e la Direzione Territoriale del Lavoro, per la parte di competenza,
costituiscono le due istituzioni a cui l’ordinamento legislativo vigente attribuisce precipue funzioni
di vigilanza in materia di tutela delle condizioni di lavoro.
Spazi settoriali di controllo sono invece posti in capo ad altri soggetti (es: Corpo dei Vigili
del Fuoco).
16
*
!
'
"!
&
&
!++ ' !
! ,
%
!
%
!
'
%
&
" -
Il Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali (d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124) prevede che l’assicurazione INAIL
copra anche gli eventi lesivi di alunni, studenti e insegnanti degli istituti di istruzione statale di ogni
ordine e grado, in caso di infortunio, collegati direttamente all’uso di macchine elettriche
(videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.) ovvero al
rischio ambientale organizzato ove queste macchine siano presenti.
Nel campo di applicazione della tutela rientrano anche le esperienze tecnico-scientifiche, le
esercitazioni pratiche (intese come applicazione sistematica costante e quindi non occasionale
diretta all’apprendimento), le esercitazioni di ginnastica e di lavoro (intese come il risvolto
concreto, a mezzo di aiuto strumentale, di un insegnamento teorico precedentemente impartito) e
l’attività di sostegno, che si configura come teorico-pratica di assistenza, comprendente
esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata, compresa la partecipazione
a manifestazioni nelle quali gli studenti possono entrare in contatto con le realtà economiche e
produttive utili ai rispettivi indirizzi di studio.
Per effetto del d.p.r. n. 156/99 art. 2 la tutela assicurativa INAIL si è ulteriormente estesa a
seguito dell’ampliamento del concetto di attività scolastiche. Infatti,“tutte le attività organizzate
dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi … sono proprie della scuola (anche se
estranee allo specifico programma di studi); in particolare sono da considerare attività scolastiche a
tutti gli effetti, … (i) tirocini, … attività extra-curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e
preagonistiche …”.
In particolare, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ribadito, con la circolare n.
24/2011, che per tirocinio curriculare debbano “intendersi i tirocini formativi e di orientamento
inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme
regolamentari ovvero altre esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di
formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì
quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità cosiddetta di
alternanza”.
Giova sottolineare che la circolare INAIL del 23 aprile 2003 n. 28 “Insegnanti e alunni di
Scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi”
ribadisce che gli studenti sono una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di
lavoro e che sono assicurati, in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadono nel corso delle
esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche di lavoro.
Ne discende che le istituzioni scolastiche promotrici dei tirocini curriculari sono tenute ad
adempiere agli obblighi di denuncia e ai conseguenti oneri economici che ne derivano.
Obblighi assicurativi degli Istituti scolastici statali durante il tirocinio
In caso di tirocini promossi da Istituti scolastici statali e da Università statali, anche in
partenariato con altri soggetti operanti sul territorio, trova attuazione la tutela nella forma speciale
della Gestione per conto dello Stato (art. 127 e 190 del d.p.r. n. 1124/1965), quindi non è necessario
aprire la posizione assicurativa, salvo che l’onere assicurativo venga posto a carico dell’azienda
17
ospitante che dovrà, in quest’ultimo caso, procedere ad aprire o variare la posizione assicurativa
INAIL.
Obblighi assicurativi degli Istituti scolastici privati e pubblici diversi da quelli statali durante
il tirocinio
Le istituzioni scolastiche di natura privata devono aprire presso l’INAIL regolari posizioni
assicurative e devono corrispondere il premio previsto per alunni e studenti. La retribuzione da
assumere per il calcolo del premio è rappresentata dalla retribuzione convenzionale che è pari al
minimale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente di cui all’art. 116 del d.p.r. n.
1124/1965.
Analoghe modalità devono essere seguite per le scuole ed istituti di ogni ordine e grado
gestiti dagli Enti Pubblici diversi dallo Stato (Regioni, Province, Comuni, ecc.) nonché le imprese
ospitanti che si assumono i relativi obblighi.
Infatti ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale n. 142/1998 “1. I soggetti promotori sono
tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia
assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare
anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto
formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette
coperture assicurative”.
Si veda, da ultimo, la circolare n. 16 del 4 marzo 2014 dell’INAIL avente ad oggetto
“Obbligo assicurativo dei tirocinanti e relativa determinazione del premio” (v. All. 1).
Adempimenti richiesti nei casi di infortunio dell’alunno o studente tirocinante
L’ infortunio sul lavoro è definito quale evento che avviene per causa violenta, rapida e
concentrata nel tempo, in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente
al lavoro o una inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre
giorni; il tirocinante-lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro soggetto
ospitante di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità (art. 52, d.p.r. n. 1124/1965).
La denuncia di infortunio all’INAIL, obbligatoria ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. n.
1124/1965, corredata dal primo certificato medico, deve essere trasmessa all’INAIL entro
quarantotto ore da quello in cui se ne è avuto notizia (se si tratta di infortunio che abbia prodotto la
morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo
entro ventiquattro ore dall'infortunio).
La denuncia di infortunio è l'adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti
dell’INAIL in caso di infortunio sul lavoro dei lavoratori dipendenti o soggetti assimilati all’obbligo
assicurativo, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento,
indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per
l'indennizzabilità.
Se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, escluso quello dell’evento, il datore di lavoro
deve inoltrare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico. A decorrere
dal 1° luglio 2013 la denuncia di infortunio deve essere trasmessa all’INAIL esclusivamente in via
telematica.
18
L'invio della denuncia di infortunio, che comporta l’assenza dal lavoro di almeno un giorno
escluso quello dell’evento, consente di assolvere contemporaneamente sia all'obbligo previsto a fini
assicurativi dall'art. 53, d.p.r. n. 1124/1965, che all'obbligo di comunicazione, entro 48 ore dalla
ricezione del certificato medico, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro, previsto a fini statistico/informativi dall’'art. 18, comma 1, lettera r, D.Lgs. n. 81/2008.
È tenuto a presentare la denuncia il soggetto che si assume gli obblighi assicurativi con
l’INAIL (soggetto promotore – istituto scolastico o soggetto ospitante – azienda, rilevato dagli
accordi indicati nella convenzione di tirocinio sottoscritta).
Per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, il
datore di lavoro deve inviare una copia della denuncia di infortunio all’Autorità locale di Pubblica
Sicurezza (art. 54, d.p.r. n. 1124/1965).
La mancata o tardiva presentazione della denuncia di infortunio comporta l’applicazione di
una sanzione amministrativa.
Per l’alunno o studente tirocinante è previsto il solo indennizzo del danno biologico in
rendita, previo accertamento di un grado di menomazione dell’integrità psicofisica non inferiore al
16%.
19
20
.
5.1 - Orientamenti e strategie in materia di tirocini
Nel corso degli incontri di formazione organizzati da Provincia e UST si è avuto modo di
approfondire con referenti e tutor scolastici molti degli aspetti critici legati alla gestione dei tirocini;
alcuni di questi hanno suscitato un interesse diffuso e meritano di essere ripresi nelle loro linee
generali ancorché costituiscano solo un apporto al confronto, ferma restando, infatti, l'autonomia di
ogni istituzione scolastica e formativa.
a) Classe e tirocinio
Le norme vigenti individuano per i soli corsi di IeFP13 l'obbligo di avviare ad esperienze di
tirocinio tutti gli allievi di una medesima classe nel rispetto di una tempistica ed una quantificazione
oraria formalmente prevista dalla disposizioni regionali. I piani di studio e le norme del sistema
scolastico non pongono invece alcun obbligo: il tirocinio è individuato come una metodologia cui
ricorrere nell'ambito dell'autonomia della singola istituzione scolastica e della programmazione
didattica della classe. In questo senso, se si esclude il caso in cui - per effetto della partecipazione al
bando dell'USR - un progetto di tirocinio debba coinvolgere tutta una classe, in linea di massima
tale vincolo non si dà potendosi, in realtà, procedere anche in modo più articolato nel corso
dell'intero periodo scolastico.
Esperienze maturate in ambito provinciale hanno dimostrato la possibilità di avviare gli
studenti al tirocinio progressivamente nel corso dell'anno con piccoli gruppi ciascuno dei quali è
individuato in ragione dei fabbisogni formativi, della crescita educativa e/o formativa.
In termini generali il tirocinio curricolare, in quanto metodologia destinata a sostenere
l'apprendimento, presuppone un'analisi del fabbisogno ed un giudizio sul suo perseguimento con
modalità integrate nella didattica ordinaria.
b) Competenze e professionalità
I tirocini costituiscono storicamente la modalità tipica del praticantato associata ad alcune
attività professionali o la forma più efficiente per l'adeguamento della formazione ai contenuti
tecnici e professionali effettivamente esercitati nei luoghi di lavoro. L'introduzione nella
progettazione scolastica e formativa delle competenze come esito atteso dei percorsi ha non solo
confermato l'opportunità del tirocinio come occasione di esercizio professionale nei contesti reali,
ma contribuito in modo rilevante ad estenderne l'impiego all'ambito più generale delle competenze
“di cittadinanza” o, comunque, associate agli obiettivi educativi.
In questo senso, il tirocinio enfatizza tanto la caratteristica di percorso personalizzato quanto
il carattere di metodologia educativa che vede il concorso dell'extra scuola al perseguimento degli
obiettivi educativi.
c)
Tirocinio e consiglio di classe
Se, come si è osservato, i tirocini curricolari costituiscono a pieno titolo un segmento del
percorso scolastico/formativo, è conseguente a ciò che il farvi ricorso o meno, con quali modalità e
con quali conseguenze nasca da una strategia educativa elaborata dagli organi istituzionali di ogni
autonomia scolastica e formativa, coinvolgente tanto il consiglio dei docenti quanto il consiglio di
istituto. In particolare, è comune opinione che la delega al referente/tutor non possa andar oltre gli
aspetti operativi e che la progettazione del percorso sia propria del consiglio di classe con il quale il
tutor collabora ma che non sostituisce.
13
Nell'anno scolastico 2013/2014 l'obbligo vale anche per i corsi ad esaurimento del c.d. progetto '92 realizzato negli
I.P
21
d) Tirocinio e famiglia
L'introduzione di norme assai più flessibili di quanto sia stato nel recente passato, lasciano
intravedere anche un possibile concorso della famiglia in qualità di soggetto ospitante le attività di
tirocinio14. Affrontare il problema significa - per l’istituzione scolastica/formativa - assumere una
linea di condotta che eviti improvvisazioni e inquadri tale eventualità dal punto di vista educativo.
e)
Scelte strategiche
Come si è sottolineato, con la DGR n. 825/2013 cade ogni pregressa limitazione e istituzioni
scolastiche e formative possono liberamente farsi promotori di progetti in una qualsiasi delle
tipologie di tirocinio previste sia curricolari sia extracurriculari.
Posto che alcune tipologie di tirocinio (tirocini curricolari ed estivi di orientamento) hanno
la scuola e gli enti di formazione come promotori esclusivi, che in un caso (tirocini curricolari)
costituiscono una modalità con cui Scuole ed Enti possono/devono perseguire le proprie finalità e
che la prospettiva di agire nella fase di transizione al lavoro (tirocini formativi e di orientamento)
può concorrere alla politica di una istituzione scolastica/formativa, emerge la necessità che ogni
istituzione definisca una propria strategia individuando:
- priorità (tipologie di tirocini da assicurare, da rendere possibili, da escludere in relazione ai
percorsi e piano di studi, ecc.),
- vincoli (a quali condizioni, tempi, modalità),
- criteri (per la valutazione sia delle singole iniziative sia della strategia complessiva),
- condizioni organizzative (con quali risorse/competenze, procedure interne, relazioni con il
territorio).
5.2 - La gestione dei percorsi di tirocinio curricolare
Nella presente sezione si propongono linee guida alla gestione del percorso di tirocinio che,
alla luce delle esperienze maturate da tempo fra le istituzioni scolastiche/formative del territorio
provinciale, consentono di realizzare gli obiettivi educativi in senso lato e di raccordo con il mondo
del lavoro, garantendo la qualità progettuale e la piena consapevolezza delle scelte tecniche ed
operative in cui si traduce.
L'intento di fondo è quello di offrire un supporto all'autonomia scolastica/formativa come
contesto in cui si definisce la strategia educativa e per la quale l'alternanza scuola-lavoro costituisce
una delle opportunità.
Le linee guida seguono la logica: progettazione - attuazione - controllo del percorso in
alternanza ed affrontano gli elementi rilevanti dei seguenti adempimenti:
-
elaborazione del progetto formativo
-
sottoscrizione della convenzione
-
controlli
-
accertamento degli esiti in termini di apprendimento
-
valutazione del progetto.
Per ciascun adempimento si considerano:
il riferimento ad eventuali tematiche generali,
le norme regionali ed i vincoli da esse derivanti,
14
In particolare per il tirocinio estivo di orientamento.
22
le ricadute ai fini della compilazione della Convenzione e del Progetto Formativo
Individuale.
Il presente documento considera soggetti, strumenti, vincoli e adempimenti relativi ai
tirocini curriculari quali espressione autentica dell'alternanza scuola lavoro che persegue gli
obiettivi educativi e formativi dei percorsi di secondo ciclo.
In sintesi, i soggetti coinvolti sono:
Il Promotore
- “... l’attivazione è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante, o a
soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l’attivazione dei
tirocini.”(DGR 825/2013, 4.3 - lett a).
L’Ospitante
- “Può svolgere il ruolo di soggetto ospitante qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica,
di natura pubblica o privata.” (DGR 825/2013, 2.2 c. 1).
Il Destinatario
- “... persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello
secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta
formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in
generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore
pubblico.” (DGR 825/2013, 1- Tirocini curricolari).
Il Tutor del promotore
- “Il soggetto promotore individua un proprio tutor per collaborare alla stesura del
progetto formativo, per l’organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione
dell’attestazione finale.” (DGR 825/2013, 2.3 lett. a).
Il Tutor aziendale
- “Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell’attuazione del progetto
formativo individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di
lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al
tirocinio (registri, etc.). Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e
competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del
tirocinio.” (DGR 825/2013, 2.3 lett. b).
Per ciascuno dei soggetti indicati le schede che seguono dettagliano più precise
caratteristiche e condizioni operative.
Per quanto riguarda gli strumenti necessari ad avviare un percorso di tirocinio, essi sono:
-
la Convenzione tra il Promotore e il Soggetto Ospitante
-
il Progetto Formativo Individuale
Di tali strumenti è fornito un modello in allegato15.
15
I modelli di Convenzione Individuale e Collettiva e di Progetto Formativo Individuale sono inseriti in allegato al
presente documento (rispettivamente All. 2, All. 3 e All. 4) e riportano tutti gli elementi minimi previsti dal DDUO
10031/2013, proponendo, altresì, alcune integrazioni ritenute utili dal Gruppo di Lavoro.
23
5.3 - Elaborazione del progetto formativo
A) Quando si applica la normativa regionale
Riferimenti normativi
Rientrano nei presenti indirizzi i tirocini promossi sul
territorio regionale.
(DGR 825/2013, 1 c. 3)
In caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi
anche di pubblica amministrazione con più sedi
territoriali, il tirocinio è regolato dalla normativa della
Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il
tirocinio è realizzato16.
(DGR 825/2013, 3.1 c.6)
Note
Nella prima parte si esplicita il criterio della
prevalenza territoriale della sede di
svolgimento ai fini della normativa di
riferimento.
B) Quali destinatari
Riferimenti normativi
Note
Cittadini dell’Unione europea o cittadini extracomunitari
in condizione di regolarità, a partire dai quindici anni di
età.
(DGR 825/2013, 1 c. 3)
Il requisito del compimento del 15° anno di
età conferma indirizzi pregressi e conforma la
DGR alle norme in materia di istruzione (L. n.
53/2003, D.Lgs. n. 77/2005 ) e di formazione
(LR 19/2007).
Il tirocinante è identificato come “persona”;
ciò significa che non sono posti limini d'età se
non per quella minima sopra indicata.
Il secondo requisito è riferito all'iscrizione e
alla frequenza di un percorso di istruzione
che implicano l'accertamento da parte del
proponente circa il sussistere di requisiti
oggettivi che fanno parte degli elementi
dichiarativi da specificare nel PFI.
In sintesi sono potenziali tirocinanti gli iscritti
e frequentati percorsi del secondo ciclo di
istruzione che hanno compiuto i 15 anni.
Persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o
formazione di livello secondario, terziario, dottorati,
master universitari o realizzati da istituti di alta
formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito
nazionale o internazionale, e in generale percorsi
formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con
valore pubblico.
(DGR 825/2013, 1 Tirocini curricolari)
C) Quale soggetto ospitante
Riferimenti normativi
Note
Può svolgere il ruolo di soggetto ospitante qualsiasi
soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o
privata.
(DGR 825/2013, 2.2 c. 1)
La definizione paragonata con la precedente
(“datore di lavoro”) estende la funzione in
modo decisamente ampio comprendendo non
solo coloro che “danno lavoro” ma tutti
coloro che siano in grado di fornire garanzie
nel perseguimento degli obiettivi del progetto
formativo: il sostegno agli apprendimenti
riferiti ai contenuti dei piani di studio.
16
La seconda parte del punto 3.1 c. 6 introduce la possibilità di applicare la normativa della Regione in cui è ubicata
la sede legale del soggetto ospitante richiamandosi alla L. 99/2013. La norma in questione, tuttavia, riconosce tale
possibilità solo con riferimento ai tirocini extracurricolari previsti dall’Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013
recante “Linee guida in materia di tirocini”. L'estensione di tale eventualità ai tirocini curricolari può richiedere ulteriori
approfondimenti.
24
- deve essere in regola con la vigente normativa sulla
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- deve essere in regola con la normativa di cui alla legge
n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni.
(DGR 825/2013, 2.2 primi 2 punti)
Non si applicano:
- il vincolo di poter realizzare con il medesimo
tirocinante un solo tirocinio;
- i vincoli numerici parametrati alle risorse umane
presenti nelle unità operative di svolgimento
- i vincoli di non aver effettuato licenziamenti nei 12
mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, o di avere
in corso procedure di CIG per mansioni equivalenti a
quelle del tirocinio
(DGR 825/2013, 4.3 lettera b)
In altri termini, l'ospitate è tale per la
capacità sostanziale di offrire ciò che è
definito dal PFI piuttosto che per requisiti
oggettivi e/o esclusivamente formali.
Due sole condizioni: il rispetto delle norme di
sicurezza e della legge sul collocamento
obbligatorio; condizioni entrambe riprese
nella convenzione e nelle dichiarazioni
presenti nel PFI.
In variazione di norme precedenti, lo stesso
ospitante può accogliere più volte il medesimo
tirocinante, né sono dati parametri che
indichino il numero massimo di tirocinanti
curricolari in rapporto al numero di
dipendenti o alla presenza di tirocinanti ad
altro titolo.
L'indirizzo costituisce una novità nella
gestione del tirocinio che, indirettamente,
assegna al promotore l'accertamento delle
condizioni per una gestione efficace dei
processi di apprendimento. L'eliminazione di
vincoli quantitativi ai fini del rapporto
ospitante /tirocinante suggerisce altresì azioni
di monitoraggio in itinere.
25
A solo titolo esemplificativo e di approfondimento tecnico della normativa regionale, si illustrano di seguito alcuni casi attinenti alla “territorialità”
dei percorsi di alternanza presentati dal punto di vista delle istituzioni scolastiche/formative (Proponenti) e delle aziende (Ospitanti).
Punto di
vista
Domanda
Intende realizzare tirocinio curricolare per i propri
studenti dei corsi di istruzione secondaria
superiore e/o di IeFP da svolgersi presso la sede
di un soggetto ospitante ubicata in Lombardia
Può procedere ?
Istituzione Intende realizzare un tirocinio curricolare per i
scolastica propri studenti dei corsi di istruzione secondaria
con sede in superiore e/o di IeFP da svolgersi presso la sede
Lombardia di un soggetto ospitante ubicata in Regione
diversa dalla Lombardia.
Può procedere ?
Intende realizzare un tirocinio curricolare per i
Istituzione propri allievi dei corsi di IeFP da svolgersi presso
formativa la sede di un soggetto ospitante ubicata in
accreditata Lombardia
Può procedere ?
solo in
Lombardia Intende realizzare un tirocinio curricolare per i
ai sensi
propri allievi dei corsi di IeFP da svolgersi presso
della l.r.
la sede di un soggetto ospitante ubicata in
19/2007
Regione diversa dalla Lombardia.
Può procedere ?
Risposta
SI
SI
SI
SI
Commento
Per la stipula della convenzione e il progetto formativo si utilizzino
strumenti che rispondono agli standard minimi indicati del DDUO
10031/2013.
Lo svolgimento è subordinato alle norme che disciplinano i tirocini
curriculari nella Regione in cui si trova la sede di svolgimento.
Nel caso in cui la Regione in cui si trova la sede di svolgimento
non abbia alcuna normativa riferita ai tirocini curricolari, si può
fare riferimento al DM n. 144/98 ed utilizzare - adattandoli - i
formulari di convenzione e di progetto normalmente impiegati.
Si ricordi che il DM 142/98 prevede il rispetto da parte del “datore
di lavoro pubblico o privato” di un predefinito rapporto tra numero
di tirocinanti e numero di dipendenti a tempo indeterminato.
Per la stipula della convenzione e il progetto formativo si utilizzino
strumenti che rispondono agli standard minimi indicati del DDUO
10031/2013.
Se il Proponente è un soggetto accreditato solo in Lombardia può
comunque essere riconosciuto come “Proponente” da un soggetto
ospitante di un'altra Regione o in base a norme regionali - se vi
sono - o con riferimento alla legge 196/97 e al conseguente DM n.
142/98.
26
Punto di
vista
Domanda
Ho ricevuto richiesta da una Scuola/Ente di
Formazione di ospitare dei tirocini.
Posso accettare?
Ho ricevuto la proposta di attivare tirocini
curricolari da parte di una scuola lombarda
per i suoi allievi frequentanti percorsi del
secondo ciclo di istruzione (percorsi di
istruzione secondaria superiore e di IeFP).
Posso accettare?
Ho ricevuto la proposta di attivare tirocini
curricolari da parte di una scuola di un’altra
Ospitante regione per i suoi allievi frequentanti percorsi
con sede in del secondo ciclo di istruzione (percorsi di
Lombardia istruzione secondaria superiore e di IeFP).
Posso accettare?
Ho ricevuto la proposta di tirocini curricolari
da parte di un Ente di formazione accreditato
in Regione Lombardia per i suoi allievi dei
percorsi di IeFP.
Posso accettare?
Ho ricevuto la proposta di tirocini curricolari da
parte di un Ente di formazione accreditato solo
in altra regione per i suoi allievi dei percorsi di
IeFP.
Posso accettare?
Risposta
Commento
?
Poiché dovrà essere applicata la normativa regionale, l'accettazione
è subordinata alla specificata delle tipologia di tirocinio
(curricolare. estivo, altro).
L'attività è richiesta da una scuola secondaria superiore nel contesto
di percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
SI
SI
L’azienda deve comunque sottoscrivere una convenzione ed un
progetto che rispettino i limiti posti dalla normativa lombarda (es.
rapporto tutor/tirocinanti).
L’attività è richiesta da un Ente di formazione e riguarda percorsi di
istruzione e formazione professionale.
SI
SI
L’azienda deve comunque sottoscrivere una convenzione ed un
progetto che rispettino i limiti posti dalla normativa lombarda (es.
rapporto tutor/tirocinanti).
27
D) Obiettivi, durata e condizioni per l'attuazione del percorso in alternanza
La normativa regionale sottolinea la natura curricolare del tirocinio identificandolo come parte
integrante del percorso di istruzione/formazione. In conseguenza di ciò il primo passo attiene ad una
riflessione che il Consiglio di Classe è chiamato ad affrontare: si tratta, in sostanza, di avere:
- chiara e condivisa evidenza della funzione assegnata alla scelta metodologica dell'alternanza
nel complesso del percorso scolastico;
- chiara e certa identificazione delle competenze ai cui apprendimenti il periodo di tirocinio
concorre;
- definita e condivisa metodologia di accertamento degli esiti del percorso in alternanza e della
loro trasposizione in termini di valutazione scolastica;
- accertata e condivisa possibilità di esisto positivo attraverso il confronto tra gli obiettivi
assegnati al tirocinio curricolare e le possibilità effettive date dall'organizzazione aziendale.
Progetto formativo Individuale
Riferimenti normativi
Note
Il tirocinio è svolto sulla base della convenzione di La redazione del progetto formativo è assegnata in
tirocinio e di progetto formativo individuale.
termini generici al Promotore, è dunque
(DGR 825/2013, 3 c. 1)
l'organizzazione di quest'ultimo che deve adottare
un modello operativo funzionale allo scopo.
Il Progetto formativo:
Nel contesto scolastico e formativo la questione
- indica gli esiti di apprendimento del percorso assume una rilevanza decisiva: se, infatti, il
cui si riferisce l’esperienza di tirocinio;
tirocinio curricolare è risorsa metodologica (per il
- individua i criteri e modalità di valutazione e singolo o la classe) funzionale all'acquisizione
validazione degli apprendimenti;
delle competenze previste dal piano di studi,
- non prevede la specificazione della figura l'opportunità di farvi ricorso e le specifiche
professionale di riferimento.
modalità con cui caso per caso viene attuato sono
(DGR 825/2013, 4.3, lett. c)
questioni che appartengono al consiglio di Istituto
ed al Consiglio di classe, associate al POF ed alla
Il progetto formativo individuale è sottoscritto dai
programmazione didattica.
rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto
Nel contesto delle indicazioni regionali, il progetto
promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante
è sempre e comunque individuale; in questo senso
(o da chi ne ha la rappresentanza legale, qualora il
è opportuno distinguere tra la progettazione di
tirocinante sia minorenne) e contiene gli elementi
massima destinata, ad esempio, all'acquisizione di
descrittivi del tirocinio, le attività, gli obiettivi e le
risorse finanziarie per la gestione di progetti di
modalità di svolgimento.
tirocinio dalla progettazione vera e propria che
(DGR 825/2013, 3.1 c. 5)
procede
dalle
singolarità
delle
risorse
dell'ospitante - da un lato - e dai fabbisogni
formativi dello studente dall'altro.
Il PFI per i tirocini attivati ai sensi degli indirizzi Gli “elementi descrittivi del tirocinio” sono
Regionali deve garantire gli elementi minimi in essi elencati nel DDUO nella forma di “elementi
previsti.
minimi”, ricomprendono i dati identificativi dei
Il PFI deve essere sottoscritto da tutti i soggetti soggetti coinvolti, le modalità di svolgimento, il
interessati. Copia del PFI sottoscritta dai soggetti calendario, ecc.
interessati deve essere tenuta agli atti dal soggetto In allegato un modello di Progetto Formativo
promotore e del soggetto ospitante, mentre una copia Individuale rispondente ai requisiti minimi ed
deve essere consegnata al tirocinante. Qualora il integrato con elementi giudicati utili (All. 4).
tirocinante sia minorenne, il PFI sarà sottoscritto da
chi ne ha la rappresentanza legale.
(DDUO 10031/13, Progetto Formativo Individuale)
28
Durata del percorso
Riferimenti normativi
Note
Le durate massime dei tirocini, ivi comprese le
eventuali proroghe, sono stabilite dalle
disposizioni degli ordinamenti di studio o dei
piani formativi
(DGR 825/2013, 3.4 c. 1)
La durata di un tirocinio curricolare è rinviata alla
norme che disciplinano il curriculum e, in questo
senso, esse derivano o dalle norme generali proprie
dei sistemi di istruzione e formazione o da vincoli
assunti dalla scuola in sede di richiesta di
finanziamento (risposta al bando USR).
La norma colloca i tirocini curricolari nell'ambito
della durata di un percorso e, dunque anche in
periodo di sospensione delle attività didattiche.
A questo fine è bene che non si confondano i tirocini
curricolari svolti nel periodo delle vacanze estive con
i tirocini estivi di orientamento: i primi (tirocini
curricolari) assolvono un preciso e programmato
ruolo nell'ambito dei piani di studio, costituiscono,
cioè, una scelta metodologia a disposizione del
consiglio di classe, a sostegno e sviluppo del processo
di apprendimento sia della classe sia del singolo
allievo e, come tali, possono essere attivati in
qualunque fase del percorso, anche al di fuori del
calendario scolastico; i secondi (tirocini estivi di
orientamento) attivabili solo nel periodo estivo
rappresentano una opportunità che NON concorre
alla formazione prevista dal piano di studi ma che
può essere individuata e progettata in quanto utile
all'allievo e generatrice di crediti formativi.
I
tirocini
curricolari
sono
finalizzati
all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento
specifici del percorso stesso, previsti nei relativi
piani di studio, realizzati nell’ambito della
durata complessiva del percorso, anche se
svolto al di fuori del periodo del calendario
scolastico.
(DGR 825/2013, 1 Tirocini curricolari)
Indennità di partecipazione
Riferimenti normativi
Note
La Convenzione di tirocinio e il Progetto
formativo individuale definiscono l’eventuale
indennità di partecipazione.
(DGR 825/2013, 4.3 lett. g ; DDUO 10031/2013,
Convenzione, Progetto Formativo Individuale)
L'indennità di partecipazione non è obbligatoria ma
non esclusa. L'argomento è rinviato agli accordi tra
promotore ed ospitante; in ogni caso sia la
convenzione sia il PFI devono esplicitare la
decisione di merito (escludere o prevederne la
quantificazione e le modalità di erogazione).
L’esplicitazione dell’indenità di partecipazione
costituisce infatti, ai sensi del decreto regionale
attuativo, uno degli elementi minimi da comprendere
nella convenzione e nel PFI.
29
Tutor
Riferimenti normativi
Note
Il soggetto promotore individua un proprio tutor
per collaborare alla stesura del progetto
formativo, per l’organizzazione e il monitoraggio
del tirocinio e la redazione dell’attestazione
finale.
(DGR 825/2013, 2.3 lett. a)
Le funzioni minime del tutor dell'istituzione
scolastico/formativa
(“collaborazione”
alla
redazione del progetto individuale, organizzazione e
monitoraggio) possono richiedere ulteriori specifiche
associate alle modalità organizzative del promotore.
Tali ulteriori o più specifiche funzioni devono essere
declinate nella convenzione tra promotore ed
ospitante [la questione è ripresa nel modello di
convenzione allagato al presente documento].
Gli elementi originali delle norma sono individuabili:
1. nell'assegnazione al tutor del soggetto ospitante
della
responsabilità
dell'attuazione
e
dell'affiancamento del tirocinante, elementi che ne
enfatizzano il ruolo nel processo di apprendimento e
sui temi della sicurezza;
2. il possesso di competenze ed esperienze che
giustifichino l'assegnazione del ruolo deve essere
formalizzato nel PFI alla voce tutor;
3. per questa tipologia il rapporto tutor/tirocinanti è
definito in 1:3. A differenza delle indicazioni
regionali pregresse, la DGR 825/2013 e il relativo
DDUO non affrontano esplicitamente il cumulo
tirocinanti curricolari ed extra curricolari per un
medesimo tutor, ma formulano parametri diversi.
Una interpretazione prudenziale nella logica della
norma individua nel parametro 1:3 la norma
generale associata all'esercizio della tutorship e in
quello di 1:5 l'eccezione riservata ai soli tirocini
curricolari; da ciò consegue che, in caso di
accompagnamento “misto” di tirocinanti curricolari
ed extracurricolari debba considerarsi il parametro
generalmente applicabile di 1:3 piuttosto che
l'eccezione riservata ai soli tirocini curricolari.
L'eventualità che durante lo svolgimento del tirocinio
il tutoring possa essere affidato a soggetti diversi
deve essere affrontato in sede di PFI e regolamentato
nella convenzione.
[La questione è ripresa nel modello di convenzione
allagato al presente documento].
Lo standard minimo individua un criterio generale di
collaborazione tra tutor che potrebbe essere
declinato in specifiche azioni sia nella convenzione
sia nel PFI; nell'ambito del tirocinio curricolare può
essere opportuno un più preciso riferimento alle
modalità di accertamento degli apprendimenti tenuto
conto della rilevanza che ciò assume ai fini dell'esito
scolastico/formativo.
Il soggetto ospitante nomina un tutor che è
responsabile
dell’attuazione
del
progetto
formativo individuale e dell’inserimento e
affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro
per tutta la durata del tirocinio, anche
aggiornando la documentazione relativa al
tirocinio (registri, etc.).
Il tutor del soggetto ospitante deve possedere
esperienze e competenze professionali adeguate
per garantire il raggiungimento degli obiettivi del
tirocinio.
(DGR 825/2013, 2.3 lett. b)
Ogni tutor del soggetto ospitante può
accompagnare fino ad un massimo di cinque
tirocinanti.
(DGR 825/2013, 4.3 lett. e)
Il tutor del soggetto promotore e il tutor del
soggetto ospitante collaborano per il migliore
svolgimento delle attività, per il loro
monitoraggio e l’attestazione dell’attività svolta e
delle competenze acquisite.
(DGR 825/2013, 2.3 lett. c)
30
Formazione sulla sicurezza
Riferimenti normativi
Note
Il soggetto ospitante deve essere in regola con la Si veda il successivo capitolo 6.2 del presente
vigente normativa sulla salute e sicurezza sui documento.
luoghi di lavoro.
(DGR 825/2013, 2.2 primo punto)
Accertamento esiti di apprendimento
Riferimenti normativi
Note
Attestazione dell’attività svolta e delle
competenze acquisite: la valutazione e
certificazione dei risultati, sulla base della
validazione operata anche dal tutor aziendale,
avviene
nell’ambito
della
certificazione
complessiva del percorso formativo. Non è
previsto rilascio di attestazione specifica o
registrazione sul Libretto formativo.( DGR
825/13, 4.3, lett.f)
(DGR 825/2013, 4.3 lett. f)
La modalità di attestazione degli esiti sancisce la
specificità del tirocinio curricolare come parte
integrante del percorso scolastico. In questo senso la
norma conferisce al tutor del soggetto ospitante una
funzione concorrente che non può essere ignorata
ancorché non risulti determinante. A differenza di
altre tipologie, l'esito del tirocinio curricolare è
legato solo ai risultati in termini di apprendimento; è
dunque lasciato al progetto formativo individuare
ulteriori elementi (es. frequenza minima) che
possano incidere sull'esito della valutazione.
31
5.4 - Sottoscrizione della convenzione
Riferimenti normativi
Note
Il tirocinio è svolto sulla base della convenzione
di tirocinio e di progetto formativo individuale.
(DGR 825/2013, 3 c. 1)
La convenzione deve prevedere le regole di
svolgimento del tirocinio, i diritti e i doveri di
ciascuna delle parti coinvolte, le misure in
materia di tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, le disposizioni in merito
all’indennità di partecipazione.
(DGR 825/2013, 3 c. 4)
In coerenza con l'indirizzo generale della DGR, per i
tirocini curricolari non si rinvia ad alcun format
predefinito.
In allegato un modello di Convenzione rispondente
ai requisiti minimi (All. 2).
La convenzione per i tirocini attivati ai sensi degli
Indirizzi Regionali deve garantire gli elementi
minimi in essi previsti
(DDUO 10031/2013, Convenzione)
Tra i requisiti minimi previsti vi è l'indicazione della
tipologia della convenzione da individuarsi tra due
opzioni: individuale o collettiva.
Il caso di una convezione collettiva rinvia in realtà a
due diverse possibilità:
a) collettiva in quanto diretta a più studenti definiti
nel numero contemporaneamente avviati al tirocinio
presso un medesimo ospitante,
b) collettiva in quanto diretta a più allievi avviati
progressivamente al tirocinio presso il medesimo
ospitante in un lasso di tempo definito.
Il modello di convenzione collettiva allegata al
presente documento rende possibili le due modalità
considerandole per la diversità delle conseguenze
nella gestione dei rapporti tra Promotore ed
Ospitante (All. 3).
Ogni singola convenzione deve riportare la La dichiarazione costituisce l'unico elemento
seguente dicitura:
vincolante e non suscettibile di alcuna modifica.
“Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione
Amministrativa, il soggetto promotore e il
soggetto ospitante dichiarano per quanto di
competenza e sotto la propria responsabilità il
rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi
di cui alla D.g.r. n. 825 del 25/10/2013”.
(DDUO 10031/2013, Convenzione)
Copia della convezione sottoscritta dai soggetti Sottoscrittori sono il Promotore, l'ospitante; per il
interessati deve essere tenuta agli atti dal soggetto tirocinante minorenne interviene il soggetto che
promotore e del soggetto ospitante, una copia esercita la patria potestà.
deve essere consegnata al tirocinante
(DDUO 10031/2013, Convenzione)
32
5.4 – Forme assicurative
Riferimenti normativi
Note
Il soggetto promotore, o il soggetto ospitante se
previsto dalla convenzione, è tenuto a garantire
l’attivazione delle seguenti garanzie assicurative:
• assicurazione del tirocinante contro gli
infortuni sul lavoro, presso l’INAIL;
• assicurazione del tirocinante per la sua
responsabilità civile verso i terzi durante lo
svolgimento del tirocinio, con idonea
compagnia assicuratrice.
La copertura assicurativa deve comprendere
anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di
fuori della sede ospitante.
(DGR 825/2013, 3.6)
Per la Scuola statale l'assicurazione INAIL è assolta
dalla gestione per conto dello Stato.
Vedasi, nel merito, il capitolo 4 del presente
documento e la circolare INAIL allegata (All. 1).
33
5.5 – Comunicazioni, controlli e sanzioni
A) Comunicazioni obbligatorie
Riferimenti normativi
Note
I tirocini curriculari non sono soggetti alle Le comunicazioni obbligatorie agli uffici per l'impiego
comunicazioni obbligatorie.
riguardano esclusivamente i tirocini extracurricolari.
(DGR 825/2013, 4.3 lett. d)
B) Controlli
Riferimenti normativi
Note
Il soggetto promotore ha funzioni di garanzia
della regolarità e qualità dell’iniziativa, in
relazione alle finalità definite nel progetto
formativo.
(DGR 825/2013, 2.1 c. 1)
La funzione di garante del percorso attribuita al
Promotore si integra con quelle di progettazione e
monitoraggio del percorso. I controlli rivolti tanto alla
regolarità quanto alla qualità dell'esperienza formativa
presuppongono che siano predefiniti dei parametri
quantitativi e qualitativi di riferimento; così, ad esempio,
può essere per l'effettiva durata dell'esperienza, per il
margine di soddisfazione registrato da parte dell'allievo
e del tutor aziendale e, soprattutto, per i livelli di
apprendimento. La possibilità di monitorare questi ultimi
richiede che in sede di progettazione siano definiti gli
ambiti tematici, gli strumenti o i dispositivi, con cui si
procederà all' accertamento.
Una verifica qualitativa di sistema dovrebbe tuttavia
ricomprendere
anche
altri
aspetti
qualitativi
dell’“iniziativa” (es. frequenza e numero di tirocinanti
per anno, relazioni tra i soggetti, l'uso degli strumenti
convenuti, disponibilità all'adattamento del percorso,
ecc.).
Dal complesso normativo si deduce che i tirocini
curricolari, esclusi dalla comunicazioni obbligatorie,
non rientrano fra le tipologie di tirocinio monitorate
dalla Regione; ulteriore conferma si ha nella previsione
di ulteriori forme di monitoraggio attuate ai sensi della
legge n. 92/2012 che tratta esclusivamente di mercato
del lavoro.
La Regione promuove un monitoraggio
sistematico dei tirocini e degli eventuali
inserimenti lavorativi post tirocinio, anche
attraverso l’analisi delle comunicazioni
obbligatorie.
Sulla base di questo monitoraggio sarà redatto
un rapporto annuale, pubblicato sul sito Web
della Direzione Generale competente.
Ulteriori forme di monitoraggio saranno
previste in conformità alle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno
2012, n. 9217.
(DGR 825/2013, 5 c. 1,2,3)
17
Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”. Art. 1 c. 2
“Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti
sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini, sulle modalità di entrata e di uscita nell'impiego, è istituito presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le altre istituzioni competenti, un sistema permanente di
monitoraggio e valutazione basato su dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico
nazionale (Sistan). Al sistema concorrono altresì le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori”.
34
C) Sanzioni
Riferimenti normativi
Note
La Regione si riserva di effettuare controlli
sulla base dei dati di monitoraggio ed
attraverso le verifiche in loco presso il
Promotore, al fine di verificare la corretta
gestione del tirocinio, nel rispetto di quanto
previsto dai presenti Indirizzi e di quanto
stabilito dalle specifiche convenzioni di
tirocinio.
(DGR 825/2013, 5 c. 5)
In caso di violazioni la Regione, qualora il
promotore sia un soggetto appartenente al
sistema regionale degli accreditati e autorizzati,
assume i provvedimenti sanzionatori previsti
dalla normativa vigente sull’accreditamento e
sull’autorizzazione.
La Regione inoltre provvede alla segnalazione
dei casi riscontrati al Servizio Ispezione del
Lavoro.
(DGR 825/2013, 5 c. 6)
Le sanzioni, associate al monitoraggio (vedi controlli)
sembrano indirizzate più ai tirocini extracurricolari;
tuttavia, dalle modalità di accertamento nessun tipo di
tirocinio è formalmente escluso.
Per i promotori appartenenti al sistema regionale la
violazione delle norme sui tirocini anche curricolari può
avere conseguenze sull'accreditamento.
La segnalazione all'Ispettorato del Lavoro apre alla
possibilità di perseguire violazioni da parte
dell'Ospitante.
5.6 - Valutazione del progetto
La questione non è affrontata dalla normativa regionale in quanto attiene alla dinamica del
soggetto promotore ed ai criteri di assicurazione della qualità con cui caratterizza la propria azione.
In termini generali si può ritenere significativa la disponibilità preventiva di strumenti di
misurazione e valutazione (questionari di soddisfazione dei soggetti coinvolti, parametri riferiti ai
risultati in termini di apprendimento specifico e di ricaduta sul percorso di studi, indicatori di
prestazione, corrispondenza tra progetto e percorso reale, qualità delle relazioni con il tutor
dell'impresa, ecc.).
35
5.7 – Note all’attivazione di tirocini estivi di orientamento (extracurricolari)
La DGR 825/2013 disciplina anche i tirocini estivi definendoli come “tirocini estivi di
orientamento” con le seguenti caratteristiche:
1. sono individuati tra i tirocini extracurricolari in quanto, a differenza dei tirocini curricolari,
“non sono direttamente riconducibili al piano di studi e non concorrono al
completamento degli obiettivi da questi previsti” (DGR 825/2013, 1 Tirocini
extracurricolari lett. d);
2. la loro attivazione “è riservata alle istituzioni scolastiche o formative presso le quali
risulta iscritto il tirocinante” anche mediante accordi con altri soggetti a cui è riconosciuta
la qualifica di promotore (DGR 825/2013, 4.2 lett. b);
3. hanno come destinatario “un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un
ciclo di studi presso un’istituzione scolastica o formativa” (DGR 825/2013, 1 Tirocini
extracurricolari lett. d);
4. sono vincolati quanto a collocazione temporale e durata “devono essere realizzati nell’arco
temporale di sospensione estiva delle attività didattiche, per una durata non superiore
a tre mesi” (DGR 825/2013, 4.2 lett. a);
5. il loro svolgimento è associato alle figure dei tutor in analogia agli altri percorsi. Il rapporto
tra tutor e tirocinanti è definito in 1:3 (DGR 825/2013, 2.3 lett. b);
6. a differenza degli altri tirocini extracurricolari, i tirocini estivi di orientamento sono:
- replicabili senza limiti presso il medesimo soggetto ospitante
- indipendenti dal rapporto tra numero dei tirocinanti e numero dei dipendenti
dell'Ospitante
(DGR 825/2013, 4.2 lett. c).
Come per gli altri tirocini extracurricolari, si applicano al soggetto ospitante i vincoli
derivanti da:
- non avere effettuato “nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio ...
licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio ...”
- non avere “... in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni
equivalenti a quelle del tirocinio”
(DGR 825/2013, 2.2);
7. il Progetto Formativo Individuale risponde agli standard minimi di cui al DDUO
10031/2013, in analogia con quanto previsto per i tirocini in genere (esclusi i vincoli di cui
al punto 5);
8. in quanto tirocini extracurricolari sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie e come per
tutti i tirocini si applicano le norme in materia assicurativa, della sicurezza e dell'osservanza
delle legge 68/99 da parte del soggetto ospitante;
9. l'indennità di partecipazione non è vincolante ma “la Convenzione di tirocinio e il Progetto
formativo individuale assumono le determinazioni in merito” (DGR 825/2013, 4.2 lett.
f);
36
10. sono attestabili mediante certificazione: “...le attività svolte hanno valore di credito
formativo e possono essere riportate nel curriculum dello studente” (DGR 825/2013, 4.2 lett.
e).
In allegato al presente documento sono proposti i modelli di “Convenzione individuale di tirocinio
extracurricolare estivo di orientamento” e di relativo “Progetto Formativo Individuale”,
rispettivamente All. 5 e All 6.
37
38
/
&
Questa sezione affronta il tema della sicurezza nell’attivazione di un progetto di alternanza
scuola-lavoro. Tuttavia, si ritiene utile ricordare alcuni aspetti che anche le istituzioni
scolastiche/formative sono tenute a rispettare in quanto luoghi di lavoro.
6.1 L’istituzione scolastica/formativa come luogo di lavoro
Le istituzioni scolastiche e formative sono a tutti gli effetti, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i., “luoghi di lavoro”; pertanto, i Dirigenti Scolastici e i Direttori degli Enti di Formazione, in
qualità di “datori di lavoro” devono ottemperare ad una serie di obblighi legati alla gestione della
prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.
Infatti, nelle istituzioni scolastiche/formative sia personale docente che non docente, sia gli
allievi sono considerati ai sensi di legge “lavoratori”18.
In particolare, per quanto riguarda l’aspetto degli obblighi previsti per la formazione dei
lavoratori, si evidenzia quanto segue:
L’istituzione scolastica/formativa deve redigere un progetto formativo per tutti i
profili presenti nell’istituzione con riferimento alle indicazioni in materia contenute
nell’Accordo Stato-Regioni-Province Autonome del 21/12/2011 (per lavoratori,
dirigenti e preposti) ovvero alle normative specifiche per le restanti figure sensibili
della sicurezza (RLS, Addetti emergenza…). Tra l’altro, l’Accordo definisce, nelle
modalità di organizzazione, il numero massimo di 35 partecipanti a modulo
formativo, la tenuta obbligatoria di un registro per le firme, la frequenza minima del
90%, l’individuazione di un responsabile del progetto formativo.
La circolare n. 7/2012 della Regione Lombardia DG Sanità, inoltre, determina il
formato ed il contenuto dell’attestato di partecipazione. Quest’ultima, richiamando la
circolare ministeriale n. 20/2011, chiarisce, inoltre, che l’obbligo di comunicazione e
richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici sussiste solo
18
D.Lgs.81/2008, art. 2 - Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito
dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Al lavoratore così definito è equiparato: /…/
il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta
del mondo del lavoro;
l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali
si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato
alla strumentazioni o ai laboratori in questione; /…/.
39
per enti operanti nel settore di riferimento e presenti nel territorio di riferimento
(attualmente non esistono nell’ambito scolastico).
La formazione per lavoratori, secondo l’Accordo citato, è suddivisa in:
Formazione generale, della durata di 4 h con i contenuti previsti all’art.4.
Tale formazione deve essere erogata all’interno dell’orario di
lavoro/presenza scolastica ed impartita da soggetti qualificati ai sensi della
specifica normativa.
Formazione specifica, in funzione della classificazione Ateco 2002-2007 e
della classificazione prevista nell’Allegato 2 dell’Accordo Stato-RegioniProvince Autonome del 21/12/2011 (l’Istruzione rientra nel rischio medio)
pari a 8 h, con contenuti previsti dall’art.4.
La durata può comunque essere subordinata all’esito del DVR
dell’istituzione scolastica/formativa19.
La suddetta formazione deve essere erogata all’interno dell’orario di
lavoro/presenza scolastica ed impartita da soggetti qualificati ai sensi della
specifica normativa.
6.2 L’istituzione scolastica/formativa come promotore di percorsi di alternanza
scuola-lavoro
Nel momento in cui l’alunno inizia un percorso di alternanza entra in un nuovo contesto
lavorativo ove il datore di lavoro è rappresentato dal “titolare” dell’azienda ospitante.
L’istituzione scolastica/formativa, durante tutta la durata del percorso di alternanza, dovrà
effettuare le opportune verifiche per accertarsi della corretta attuazione della convenzione e del
progetto formativo.
La prima verifica deve essere fatta sull’Azienda ospitante e sul suo DVR ( Documento di
Valutazione dei Rischi ). Si ricorda quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 81/2008 in materia di
procedure standardizzate di valutazione.
Il soggetto promotore deve, quindi, acquisire dall’azienda idonea documentazione relativa al
rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza relativamente all’attività prevista dal Progetto
Formativo Individuale e, in particolare, accertarsi che l’azienda abbia adeguato il proprio DVR per
l’accoglimento dei tirocinanti. In riferimento a questo ultimo aspetto, per facilitare l’analisi del
documento in questione, si fornisce un fac simile della necessaria integrazione al documento (All.
7).
19
Accordo del 21/12/2011 – Punto 4
Formazione specifica
I contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro , fatta salva
la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come
minimi.
Condizioni particolari
I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza che NON svolgano mansioni che comportino la loro
presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi per Rischio Basso.
40
La sorveglianza sanitaria, quando necessaria, è a carico del soggetto ospitante.
Promotore ed ospitante possono eccezionalmente convenire che l’azienda ospitante si
avvalga del medico competente della struttura scolastica/formativa, riconoscendolo come proprio
attraverso una specifica lettera di nomina di cui si allega lo schema (All. 8); con tale lettera il datore
di lavoro aziendale nomina formalmente il medico competente della struttura scolastica/formativa
quale medico competente della propria azienda per il solo ambito di applicazione dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro. Accettando tale incarico il medico competente deve integrarsi, per il
periodo di vigenza dell’incarico, alla struttura produttiva:
-
-
-
collaborando nell’effettuazione della Valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e
la predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità
psico-fisica degli studenti-lavoratori;
effettuando un sopralluogo, preliminare alla sottoscrizione della convenzione finalizzata
all’attivazione del percorso di alternanza scuola-lavoro, per la verifica delle condizioni di
sicurezza degli ambienti di lavoro e delle attrezzature utilizzate per l’espletamento della
mansione;
partecipando alla Riunione periodica di cui all’art. 35, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i., ove prevista;
effettuando le visite mediche, secondo quanto specificato dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.;
svolgendo la propria attività in affiancamento al medico competente già nominato
dall’azienda, che svolge le funzioni di coordinamento ai sensi dell’art. 39 comma 6 del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Fermo restando che è in capo al datore di lavoro l'obbligo di assicurare che ciascun
lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza,
nell'ambito della convenzione tra istituzione scolastica/formativa e impresa si definisce in capo a
chi debba ricadere tale formazione, individuando quale delle seguenti opzioni si intenda adottare:
Formazione generale in capo alla scuola e formazione specifica in capo all'impresa
ospitante;
Formazione sia generale che specifica in capo alla scuola;
Formazione sia generale che specifica in capo all'impresa ospitante.
Fa eccezione quella parte della formazione specifica derivante dalle risultanze della
valutazione dei rischi che può essere assolta solo ed esclusivamente dall'impresa ospitante.
La durata minima della formazione specifica dipende dalla classificazione ATECO del
soggetto ospitante.
La formazione generale già realizzata dall’istituzione scolastica/formativa nell’ambito dei
propri obblighi formativi in materia di sicurezza, rappresenta credito formativo permanente e quindi
non deve essere ripetuta.
Opportunamente richiamato quanto sopra riportato in riferimento alle risultanze della
valutazione dei rischi, si ricorda, altresì, che ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni-Province
Autonome del 21/12/2011, costituisce credito formativo permanente la formazione specifica di
settore derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso strutture della
formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e
Province autonome che abbiano contenuti e durata conformi all'Accordo.
41
Ai sensi dell'art. 24 della l.r. 19/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia”, i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
attivati presso le Istituzioni scolastiche (in via sussidiaria, come avviene in Regione Lombardia)
rientrano nella fattispecie sopra descritta. Ovviamente l’istituzione scolastica che ha attivato tali
percorsi non può vantare la medesima condizione per gli altri percorsi di ordinamento ministeriale.
In ogni caso la formazione sulla sicurezza, sia generale che specifica, deve essere
sempre effettuata per rendere valida la realizzazione del progetto di alternanza scuola/lavoro.
Nel caso l’istituzione scolastica/formativa intenda promuovere percorsi di alternanza scuolalavoro presso alcune tipologie di realtà lavorative (es.: lavoratori autonomi, liberi professionisti…),
non soggette o parzialmente soggette all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e norme correlate, è bene
ricordare che l’accoglimento del tirocinante si accompagna automaticamente all’assunzione
della qualifica di datore di lavoro20 ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con le conseguenze del
caso.
20
D.lgs.81/2008, art. 2 - Definizioni
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo
il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
42
0
'
•
All 1 Circolare INAIL n. 16 del 4 marzo 2014
•
All. 2 Modello di Convenzione individuale di tirocinio curricolare
•
All. 3 Modello di Convenzione collettiva di tirocinio curricolare
•
All. 4 Modello di Progetto Formativo Individuale
•
All. 5 Modello di Convenzione individuale di tirocinio extracurricolare estivo di
orientamento
•
All. 6 Modello di Progetto Formativo Individuale per tirocinio extracurricolare estivo di
orientamento
•
All. 7 Introduzione alla sezione del DVR dedicata ai tirocini curricolari
•
All. 8 Designazione medico competente della struttura scolastica/formativa
43