reverse charge iva per le cessioni di tablet pc

Transcript

reverse charge iva per le cessioni di tablet pc
Via A. Manzoni, 37 - 20900 Monza (MB)
Tel +39 039 384489 | 324003 - Fax +39 039 322753
C.F. DLXMRZ61A09C933D - P.Iva 00188780969
PEC: [email protected]
Circolare Studio Prot. N° 21/16 del 02/05/2016
MD/gc
Monza, lì 02/05/2016
A Tutti i C l i e n t i
Loro Sedi
Oggetto :
Riferimenti:
REVERSE CHARGE IVA PER LE CESSIONI DI TABLET PC, LAPTOP E CONSOLE DA GIOCO
Art. 17 comma 6 lett. C) DPR 633/72, come modificato dal DLgs. 24/2016
Direttive n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE del 22 luglio 2013
Da lunedì 2 maggio 2016, per le cessioni di tablet PC, laptop e console da gioco entra in vigore il
meccanismo IVA del reverse charge.
In Sintesi la portata della nuova normativa:
NOVITA’
Dal 2 maggio il meccanismo del reverse charge (inversione contabile) già vigente per diversi settori, primo
tra tutti quello dell’edilizia, si applica anche alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop effettuate
nei confronti di soggetti passivi.
Al ricorrere di tale condizione, il cedente emette la fattura senza indicare l’imposta e l’acquirente deve
provvedere ad integrare la stessa con l’indicazione dell’iva. In questo modo, l’acquirente risulta allo stesso
tempo creditore e debitore del tributo. Infatti, la fattura emessa dal cedente deve essere registrata a cura
dell’acquirente, dopo essere stata integrata, sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite.
Con tale novità il legislatore ha quindi inteso, in armonia con le previsioni comunitarie, contrastare
fenomeni di elusione ed evasione fiscale in determinati settori considerati a rischio.
Momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 c.1 e 4 DPR 633/72) : per le cessioni dei beni in
questione, l’IVA si applica con il meccanismo del reverse charge se, anteriormente al 2 maggio 2016, non è
avvenuta la consegna o spedizione del bene, né è stata emessa fattura, né è intervenuto il pagamento del
prezzo.
Secondo un’interpretazione letterale della norma, tale previsione dovrebbe riguardare tutte le cessioni
B2B ovvero tra soggetti passivi di imposta. Tale interpretazione determinerebbe tuttavia un evidente
aggravio degli adempimenti da porre in essere che non risponderebbe a pieno alle finalità sottese a tale
previsione normativa.
In un ottica di interpretazione sostanziale e sistematica della norma ed in relazione a quanto già precisato
dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 59/E/2010, si ritiene che tale novità debba riguardare le sole
Dr. Maurizio De Alexandris
Dr. Giacomo Cattaneo
Rag. Rossella Bernardinello
Commercialista – Revisore legale
Commercialista – Revisore legale
Commercialista – Revisore legale
Dr. Roberto Bestetti
Dr. Cristina Merola
Francesca Tomasoni
Commercialista – Revisore legale
Commercialista – Revisore legale
Avvocato
Loredana Molinaro
Ilaria Invidia
Avvocato
Avvocato
Via A. Manzoni, 37 - 20900 Monza (MB)
Tel +39 039 384489 | 324003 - Fax +39 039 322753
C.F. DLXMRZ61A09C933D - P.Iva 00188780969
PEC: [email protected]
cessioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio (acquisto beni per una
successiva rivendita nell’ambito di una attività commerciale).
Tale considerazione viene basata su quanto già espresso ed interpretato dall’Amministrazione finanziaria
con apposita circolare n. 59/E/2010 Agenzia delle Entrate in riferimento al regime di Reverse Charge
applicabile alle cessioni di cellulari e microprocessori.
Nel caso di acquisto da parte di un soggetto passivo d’imposta (esercente attività diversa da quella di
distributore di prodotti elettronici) presso un produttore o altro rivenditore all’ingrosso, lo stesso dovrà
dichiarare espressamente al momento di effettuazione dell’ordine dei beni sopra indicati, e che i beni
acquistati non sono destinati alla rivendita. In tal caso la transazione avverrà con applicazione dell’IVA con
aliquota ordinaria. In caso contrario avverrà invece con il nuovo regime del Reverse Charge.
PROFILO SANZIONATORIO
Sebbene l’assenza di chiarimenti ufficiali - che ci si auspica siano resi a breve – si rileva comunque che la
non corretta liquidazione del tributi trova significativi risvolti sotto il profilo sanzionatorio.
In base alla nuova formulazione dell’art. 6, commi 9-bis1 e 9-bis2, D.Lgs. n. 471/1997 in vigore dal 1°
gennaio 2016:
a)
imposta erroneamente assolta dal cedente/prestatore, in presenza dei requisiti per l’applicazione del
meccanismo del reverse charge: laddove la fattura sia emessa con IVA, si dovrebbe applicare una
sanzione amministrativa compresa tra 250 e 10.000 euro in capo al cessionario. Inoltre, se fosse
provato che l’applicazione dell’imposta secondo le modalità ordinarie risponda ad un disegno
fraudolento o di evasione di cui il cessionario è a conoscenza, allora si dovrebbe applicare una
sanzione compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta.
b)
imposta erroneamente assolta dal cessionario/committente, in assenza dei requisiti per
l’applicazione del reverse charge: laddove la fattura si emessa senza IVA, si dovrebbe applicare una
sanzione amministrativa compresa tra 250 e 10.000 euro in capo al cessionario. Inoltre, se fosse
provato che l’applicazione dell’imposta mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge
risponde ad un disegno fraudolento o di evasione di cui il cessionario è a conoscenza, allora si
dovrebbe applicare una sanzione compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta.
*************************************
Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento in merito.
Cordiali Saluti.
Studio De Alexandris
Dr. Maurizio De Alexandris
Dr. Giacomo Cattaneo
Rag. Rossella Bernardinello
Commercialista – Revisore legale
Commercialista – Revisore legale
Commercialista – Revisore legale
Dr. Roberto Bestetti
Dr. Cristina Merola
Francesca Tomasoni
Commercialista – Revisore legale
Commercialista – Revisore legale
Avvocato
Loredana Molinaro
Ilaria Invidia
Avvocato
Avvocato