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O TI FORMI O TI FERMI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E VOLTURA CATASTALE www.gecsoftware.it - Tel. 0825 991077 Renzi prepara la tassa di successione: aliquote e beni a rischio, tutti i dettagli Fonte: Progetto : Patrimoniale Sezione: Tassa di successione Il patrimonio degli italiani: > 9.437 Mld/€ tra case e investimenti > 5.767 Mld/€ (immobili, terreni, gioielli) > 3.670 Mld/€ (c/c e depositi, azioni, bond) Fonte: Sai che più di 6.000 Mld/€ del citato patrimonio è in mano a persone… Tra i 50 e gli 85 anni… Verosimilmente passeranno a miglior vita nell’arco di 30 anni Fonte: Con una aliquota al 20% sulle eredità, magari con una franchigia fino a 100mila euro, lo Stato potrebbe incassare 1.200 miliardi in 30 anni, vale a dire 40 miliardi l'anno; cifra che scende, a esempio, a 20 miliardi l'anno se il livello del prelievo fosse dimezzato. Fonte: In definitiva: Berlusconi l’aveva frettolosamente abrogata, Prodi l’aveva frettolosamente reintrodotta, Renzi la lascia. Ma con un occhio alla franchigia. Facciamo chiarezza per individuare l’ennesimo inghippo del Governo. Fino ad ora la soglia di franchigia era di un milione di euro, al di sopra del quale l’eredità viene tassata al 4%, per cui con un lascito di 1,5 milioni di euro il beneficiario dovrà sborsare il 4% sui 500 mila euro oltre la soglia esentata, vale a dire 20mila euro. Detto con franchezza è una tassazione ridicola cui bisogna porre rimedio. Ma senza passare da un eccesso a un altro, come vuole fare il governo, abbassando la franchigia a soli 100mila euro e inserendo una tassazione progressiva che arriva al 30% superato il milione di euro. In medio stat virtus, dicevano i saggi latini. Fonte: Inoltre: La dichiarazione non è obbligatoria quando si verificano le seguenti condizioni: • l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto; • l'attivo ereditario non supera i 25.823 euro; • l'attivo ereditario non include beni immobili o diritti reali immobiliari. Può essere presentata una sola dichiarazione, anche in presenza di più eredi. Novità introdotte con la bozza sulle semplificazioni fiscali La dichiarazione di successione non è obbligatoria: • qualora l'eredità si devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario abbia un valore inferiore a 100.000 euro. • qualora l'eredità non sia costituita da beni immobili o diritti immobiliari. Inoltre: Semplificazioni sono in arrivo anche da un punto di vista burocratico: non andranno più allegati alla dichiarazione di successione documenti in originale. Basteranno copie non autenticate,accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. LE SUCCESSIONI: L’importanza dell’istituto oggi e nel tempo. www.eredito.com << E’ divenuto un luogo comune l’osservazione della diminuita importanza del diritto successorio nella società contemporanea, fondata sui redditi di lavoro e sulla concentrazione dei capitali in grandi società per azioni, mentre nei secoli passati avevano rilievo preponderante le fortune terriere trasmesse di generazione in generazione. Questo luogo comune si amplifica per un equivoco in cui cadono sovente coloro che, in occasione di superficiali contatti con la nostra materia, si sentono in dovere di frequentarla. E’ decaduta la funzione politica tradizionale delle successioni a causa di morte, legata alla funzione della proprietà privata come fonte di potere e, quindi, criterio di organizzazione gerarchica della società. Ma in una società che tende a livellarsi verso l’alto, qualificandosi società del benessere, il diritto successorio acquista crescente importanza come istituto giuridico che consolida i processi di diffusione della ricchezza e contribuisce a stabilizzare la costituzione economica fondata sul diritto di proprietà e sulla libertà di mercato>>. MENGONI, Successioni per causa di morte, Parte speciale, Successione legittima, in Tratt. Cicu-Messineo, diretto dal medesimo, Milano 1993,11. www.eredito.com EREDITARE DALL’APERTURA DELLA SUCCESSIONE ALL’ACCETTAZIONE: NORMATIVA, FORMALITA’ ED IMPOSTE www.eredito.com L’APERTURA DELLA SUCCESSIONE www.eredito.com L'APERTURA DELLA SUCCESSIONE La successione si apre al momento della morte nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. L’erede subentra in tutte le situazioni giuridiche relative al de cuius, sia per le attività, che per le passività. L’eredità si devolve per legge o per testamento; In assenza di testamento, l’eredità è distribuita secondo il principio delle successioni legittime. www.eredito.com LA SUCCESSIONE E I RAPPORTI DI PARENTELA www.eredito.com IV Grado III Grado II Grado I Grado Trisavi Bisnonni Nonni Genitori ASCENDENTI DE CUIUS COLLATERALI DISCENDENTI I Grado II Grado III Grado IV Grado Figli Nipoti (figli dei figli) Pronipoti Figli dei pronipoti II grado Fratelli Sorelle III grado Zii Nipoti (figli di fratelli e/o sorelle) IV grado Prozii Pronipoti Primi cugini V grado Figli di prozii Secondi nipoti Secondi cugini VI grado Altri cugini www.eredito.com La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (art. 74 cc). Parentela in linea retta: persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia) Parentela in linea collaterale: persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote). Affini:(i suoceri, i cognati, la nuora, il genero). L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità. La legge non gli attribuisce nessun diritto successorio agli affini. La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado ... (art. 77 e 572 cc). www.eredito.com BENI E DIRITTI Sono obbligati al pagamento dell'imposta gli eredi e i legatari che beneficiano dei seguenti beni e diritti: beni immobili e diritti reali immobiliari. La valutazione degli immobili avviene mediante la moltiplicazione delle rendite catastali per appositi coefficienti di aggiornamento (vedi più avanti calcolo del valore catastale ai fini dell'imposta catastale e ipotecaria); azioni e quote di partecipazione al capitale di società (il valore è dato dal patrimonio netto contabile); obbligazioni (con esclusione dei titoli di Stato e i buoni fruttiferi); aziende (il valore è dato dal patrimonio netto contabile senza valutare le immobilizzazioni e l'avviamento); crediti e denaro; beni mobili (gioielli, mobili). SUCCESSIONE LEGITTIMA, TESTAMENTARIA E NECESSARIA www.eredito.com SUCCESSIONE LEGITTIMA Se il singolo non ha disposto in tutto o in parte dei suoi beni, interviene la legge ad indicare come essi devono essere assegnati e distribuiti e si applica la c.d. successione legittima. Si apre anche quando il defunto ha disposto solo per una parte del suo patrimonio. In mancanza di eredi l’eredità è devoluta allo Stato il quale non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati. Le categorie di successibili ovvero i soggetti appartenenti alla famiglia del de cuius che la legge istituisce quali suoi eredi in mancanza di testamento sono: 1. il coniuge 2. I figli, tenendo conto che a quelli legittimi sono equiparati quelli naturali, legittimati e adottivi 3. gli ascendenti legittimi, (padre, madre, nonno, nonna), 4. Collaterali 5. gli altri parenti entro il sesto grado 6. lo Stato. www.eredito.com La successione del coniuge. Il coniuge concorre a pieno diritto nell’eredità. Al coniuge è devoluta l'intera eredità solo in mancanza di figli, ascendenti, fratelli e sorelle; in caso contrario, concorre con gli altri eredi legittimi secondo quote stabilite dalla legge. Il coniuge separato senza addebito gode dei medesimi diritti del coniuge non separato. Al coniuge del de cuius viene attribuito il diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la arredano vita natural durante, in forza di legati, ossia di successione a titolo particolare. I diritti successori dei figli. I figli legittimi, nati in costanza di matrimonio, sono equiparati ai figli naturali, purché riconosciuti volontariamente dai genitori. Essi succedono per legge al padre e alla madre in parti uguali. Lo status di figlio legittimo è acquistato direttamente anche dal figlio adottato in forza della c. d. adozione legittimante: egli, dunque, non è semplicemente equiparato ad un figlio legittimo, ma risulta tale a tutti gli effetti. www.eredito.com Nel nuovo testo si “toglie dal codice civile qualunque aggettivazione alla parola figli: da adesso in poi saranno tutti figli e basta” e si stabilisce: l’introduzione del principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l’eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli “legittimi” e ai figli “naturali” e la sostituzione degli stessi con quello di “figlio”; il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori; la sostituzione della notizia di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale”; la modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato con previsione di norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell’unificazione dello stato di figlio. Inoltre, nel recepire la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, si è deciso di: limitare a cinque anni dalla nascita i termini per proporre l’azione di disconoscimento della paternità; introdurre il diritto degli ascendenti di mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni; introdurre e disciplinare l’ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano; portare a dieci anni il termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità per i figli nati fuori dal matrimonio; modificare la materia della successione prevedendo la soppressione del “diritto di commutazione” in capo ai figli legittimi fino ad oggi previsto per l’eredità dei figli naturali. www.eredito.com www.eredito.com www.eredito.com www.eredito.com www.eredito.com SUCCESSIONE TESTAMENTARIA Tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge hanno la capacità di testare. Sono incapaci di disporre per testamento: i minorenni gli interdetti per infermità di mente gli incapaci naturali Esistono diverse forme di testamento: TESTAMENTO OLOGRAFO TESTAMENTO PER ATTO DI NOTAIO TESTAMENTO PUBBLICO TESTAMENTO SEGRETO www.eredito.com OLOGRAFO E’ una scrittura privata, non è sufficiente che sia sottoscritto dal suo autore ma deve essere interamente scritto, datato e sottoscritto dal testatore. Può essere depositato presso un notaio che redigerà un verbale alla presenza di due testimoni. PUBBLICO E’ ricevuto da un notaio alla presenza di testimoni, offre maggiori garanzie del testamento olografo sia in ordine alla sua conservazione e integrità sia per quanto riguarda l’accertamento della volontà del testatore. dichiarazione di volontà del testatore resa oralmente al notaio alla presenza irrinunciabile dei testimoni redazione in iscritto della volontà del testatore a cura del notaio lettura dell’atto al testatore alla presenza dei testimoni indicazione del luogo, data, ora della sottoscrizione sottoscrizione del testatore, dei testimoni e del notaio SEGRETO E’ un atto pubblico complesso che si compone di una scheda contenente le dichiarazioni del testatore e di un atto di ricevimento della scheda stessa da parte del notaio. Presenta il vantaggio proprio dell’olografo (segretezza del contenuto) oltre a tutte le garanzie di custodia, integrità ed autenticità La scheda può anche non essere autografa ma deve essere sottoscritta dal testatore. La data del testamento è quella dell’atto di ricevimento. www.eredito.com TESTAMENTI SPECIALI In particolari circostanze non è possibile osservare le forme minuziose del testamento ordinario e non è agevole ricorrere al notaio (malattie contagiose, calamità, infortuni, a bordo di navi o di aeromobili). Questi testamenti presentano la caratteristica di perdere la loro efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di avvalersi delle forme ordinarie. INVALIDITA' DEL TESTAMENTO Il legislatore stabilisce l’invalidità del testamento in alcuni casi: quando non vi è certezza della provenienza del testamento dalla persona a cui si vuole attribuire (difetto di autografia o sottoscrizione) quando ci sono altri difetti di forma (art. 606, 2 comma, C.C.) www.eredito.com REVOCA DEL TESTAMENTO Il testamento è revocabile fino all’ultimo momento di vita del testatore. La revoca può essere: A) Espressa: solo con un atto che abbia gli stessi requisiti formali richiesti per il testamento B)Tacita: con un testamento posteriore che comporta la revoca di tutte le disposizioni incompatibili con le nuove volontà, oppure con la distruzione, lacerazione, cancellazione del testamento precedente. www.eredito.com PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO Il testamento è valido fin dal momento in cui è posto in essere. Dopo la morte del testatore deve essere conosciuto e il suo contenuto divulgato. Il testamento olografo e segreto devono essere pubblicati mentre quello pubblico deve essere, dal notaio che lo ha ricevuto, semplicemente comunicato agli eredi. www.eredito.com SUCCESSIONE NECESSARIA Il singolo può disporre dei suoi beni per il periodo successivo alla morte, nel modo che ritiene più opportuno, purchè non leda i diritti che la legge assicura ai congiunti più stretti tassativamente indicati dalla legge stessa. Quando vi sono determinate categorie di successibili una parte dei beni del de cuius deve essere attribuita a loro. La quota che la legge riserva a costoro si chiama “quota di legittima”, i successibili che vi hanno diritto sono designati con il nome di “legittimari” e non devono essere confusi con i successori legittimi cioè con coloro ai quali l’eredità è devoluta per legge. 1. Coniuge 2. figli legittimi, legittimati, adottivi 3. figli naturali 4. ascendenti legittimi Se all’apertura della successione vi sono dei legittimari, il patrimonio ereditario si distingue in due parti: disponibile: parte patrimonio della quale il testatore era libero di disporre attribuendola a chiunque avesse voluto. legittima: parte del patrimonio della quale non poteva disporre perché spettante per legge ai legittimari. www.eredito.com www.eredito.com www.eredito.com www.eredito.com CAPACITÀ DI SUCCEDERE Il Codice Civile ritiene capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione. Si presume concepito chi è nato entro 300 gg. dalla morte della persona che ha lasciato l’eredità. Possono succedere nel testamento anche le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti RINUNCIA ALL’EREDITÀ ART. 520 C.C….la rinuncia all’eredità deve essere totale, non può essere condizionata né a termine né parziale... Deve risultare da atto formale e a norma dell’ART. 519 C.C. deve effettuarsi o con una dichiarazione ricevuta da un notaio o effettuata avanti il cancelliere del tribunale. Il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità. La rinuncia è un atto revocabile semprechè non sia trascorso il termine per la prescrizione della facoltà di accettare l’eredità. Per la successione testamentaria prevista ad un solo erede, in ipotesi di rinuncia, la quota viene attribuita ai coeredi. www.eredito.com Cosa succede se un chiamato all’eredità non vuole o non può accettare? A) La rappresentazione B) L’accrescimento A) La rappresentazione: questo istituto consente di far subentrare i discendenti legittimi o naturali del chiamato nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato purchè si tratti di un figlio o fratello o sorella del defunto. La rappresentazione ha luogo, nella linea retta a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. B) L’accrescimento: è l’istituto per effetto del quale ove più eredi siano stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti od in parti uguali, e uno di essi non possa o non voglia accettare, la quota degli altri contitolari si accresce, cioè aumenta, inglobando quella del chiamato che non ha accettato. (art. 667 c.c.). www.eredito.com Il creditore di un chiamato all’eredita che intende rinunciare all’eredità può impedire ciò? Si, i creditori dei chiamati all’eredità che abbiano rinunciato possono farsi autorizzare entro 5 anni dalla rinuncia ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante creditore, al solo scopo di soddisfarsi sui beni del debitore e fino a concorrenza dei crediti vantati. Il chiamato debitore non acquisisce la qualità di erede perché questa non può essere attribuita contro la volontà di costui, ma cionondimeno, i creditori potranno soddisfarsi sui beni del debitore visto che saranno costoro ad accettare l’eredità in sostituzione del debitore chiamato. ACCETTAZIONE DELL' EREDITA‘ Art. 480 Codice Civile:"Il diritto di accettare l' eredità si prescrive in dieci anni. Il termine decorre da giorno dell' apertura della successione. «Una volta accettata non si può più rinunciare» La legge prevede diversi modi per accettare l' eredità: 1) accettazione espressa 2) accettazione tacita 3) accettazione con beneficio d' inventario Ci sono delle eccezioni però. Ad esempio chiunque ne abbia interesse può chiedere all' autorità giudiziaria il restringimento dei tempi. La mancata accettazione entro i tempi fissati dall' autorità giudiziaria significherebbe rinunciare all' www.eredito.com eredità Accettazione espressa L' accettazione espressa consiste in una dichiarazione scritta dalla quale risulti l' intenzione di accettare l' eredità. L' accettazione può essere fatta o alla presenza di un notaio o anche con una semplice scrittura privata firmata e datata dall' accettante. Art. 575 Codice Civile:"l' accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all' eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. E' nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine" www.eredito.com Accettazione tacita Si dice accettazione tacita quando l'erede a seguito di un suo comportamento chiaro ed inequivocabile, lascia intendere di avere accettato l'eredità, ad esempio. appropriazione di beni ereditari, disposizione sugli stessi beni o promozione di un'azione spettante all'erede. Art. 576 Codice Civile "L' accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede" www.eredito.com Accettazione con beneficio d' inventario L' accettazione con beneficio d' inventario ha principalmente lo scopo di separare i beni patrimoniali dai debiti del de cuius. Accettando incondizionatamente l' eredità del de cuius si accettano anche i debiti di quest' ultimo, quindi se uno è a conoscenza del fatto che il de cuius aveva dei debiti sarebbe consigliabile accettare l' eredità con beneficio d' inventario. In questo modo i debiti del de cuius vanno pagati ugualmente ma fino alla concorrenza del patrimonio del de cuius. Quindi il patrimonio dell' erede non viene intaccato. Se l' erede è già in possesso dei beni che dovrà ereditare ed intende avvalersi della facoltà di richiedere l' accettazione dell' eredità con beneficio di inventario dovrà farne esplicita richiesta entro 3 mesi dalla data di morte. Se non viene redatto l' inventario entro 3 mesi si decade dal beneficio e viene considerato erede a tutti gli effetti con conseguenza che si dovrà fare carico di eventuali debiti del de cuius. www.eredito.com LE SUCCESSIONI «ESTERE» www.eredito.com Norme applicabili se alcuni beni sono all’estero: Ai sensi dell’art. 50 della L. 218/1995 si applica la giurisdizione italiana: 1. Se il defunto era cittadino italiano al momento della morte; 2. Se la successione si è aperta in Italia; 3. Se la parte dei beni ereditati di maggior consistenza si trova in Italia. www.eredito.com Cittadini italiani con beni all’estero. In caso di successione “internazionale”, esistono almeno due grandi casistiche: 1) il cittadino è italiano, ha residenza in Italia, ma possiede dei beni all’estero; In questo caso la disciplina di riferimento rimane tendenzialmente quella italiana. Questo significa che tutta la questione relativa alle quote di legittima continua a valere anche per i possedimenti oltreconfine”. La legge che fa da faro in materia è la 218 del 1995 (diritto internazionale privato), che disciplina tutti quei casi in cui le questioni che coinvolgono un cittadino italiano hanno contatti con l’estero (come può essere un bene collocato in un altro Paese). La dichiarazione di successione. In caso di decesso, la dichiarazione di successione rappresenta un adempimento fiscale degli eredi da presentare entro un anno dalla morte e in cui vanno indicati anche i beni situati all’estero. “Qui si pone un problema perché può capitare che anche lo Stato estero in cui si trovano i beni esiga la dichiarazione di successione e il relativo pagamento”. www.eredito.com In questi casi si parla di doppia imposizione fiscale, a cui non esiste una risposta univoca. “Solitamente gli Stati stipulano tra loro delle convenzioni internazionali che risolvono queste ipotesi cercando di evitarle o con il rimborso oppure esentando all’origine chi ha già pagato nel proprio luogo di cittadinanza”. In generale, l’ufficio Roma 6 dell’agenzia delle entrate è deputato ad accettare tutte le dichiarazioni di successione dei cittadini italiani che risiedevano all’estero prima del decesso. www.eredito.com 2) Il cittadino è italiano, ma muore all’estero (o perché residente in un altro Paese o perché decede nel corso di un viaggio). “ Nel caso in cui una persona muoia accidentalmente all’estero ma abbia domicilio, residenza e cittadinanza italiani, la successione si apre con la legge di riferimento dell’ultimo domicilio. Nel caso invece di un italiano residente stabilmente all’estero, il riferimento si trova all’articolo 46 della legge 218 del 1995 secondo cui anche se un individuo risiede all’estero quello che conta è la cittadinanza. Quindi se è cittadino italiano va applicata la legge italiana. Doppia cittadinanza. Le cose si complicano nell’ipotesi di doppia cittadinanza: “Per i beni in Italia si applica la legge italiana perché prevale il principio del locus rei sitae, ovvero del luogo in cui è situata la cosa dopo di che, caso per caso, bisogna vedere che cosa stabilisce la legge dello Stato estero in questione”. In genere, si applica la legge del luogo in cui il bene è situato, ma ogni nazione può prevedere regole differenti. www.eredito.com Un esempio di successione www.eredito.com De Cuius lascia: 2 figli avuti da un primo matrimonio Coniuge sposato in seconde nozze 2 figli avuti dalle seconde nozze Non c’è testamento Beni: 1 abitazione di famiglia, immobile acquistato dopo le seconde nozze al 50% dai coniugi; Un terreno acquistato sempre in comunione; Deposito su c/c di 20.000,00€ Rendita catastale immobile€ 375,00 Rendita dominicale terreno € 100,00 Quote: sull’immobile acquistato in costanza di matrimonio i diritti che cadranno in successione saranno pari al 50%, il restante 50% è già di proprietà del coniuge superstite. 1/3 al coniuge 2/3 da dividersi in parti uguali tra i 4 figli www.eredito.com Consideriamo il caso in cui l’immobile sia prima casa. Imposte da versare: Imposta ipotecaria € 200,00 Imposta catastale € 200,00 Imposta di bollo 64,00 Tassa ipotecaria €35,00 Tributi speciali IMPOSTE SUL TERRENO VALORE TERRENO = 100 X 112,50 = 11.250,00 / 2 = 5.625,00 - imposta ipotecaria: 5.625,00 x 2% = 112,50 euro - imposta catastale: 5.625,00 x 1% = 56,25 euro TOT. 168,75 euro per il terreno www.eredito.com Consideriamo il caso in cui non si possa usufruire dell’agevolazione prima casa. Si calcola la rendita e si divide l’importo al 50% perché la quota del coniuge, avendo acquistato il bene in comproprietà, non cade in successione: Rendita catastale (immobileA2): 375 × 126 = 47.250,00 ÷ 2 = 23.625,00 reddito dominicale del terreno 100 euro. VALORE TERRENO = 100 X 112,50 = 11.250,00 ÷ 2 = 5.625,00 euro Imposte Imposta ipotecaria (2%) 23.625,00 + 5.625,00 = 29.250,00 × 2 ÷ 100= 585,00 Imposta catastale (1%) 23.625,00 + 5.625,00 = 29.250,00 × 1 ÷ 100 = 292,50 Imposta di bollo € 64,00 Tassa ipotecaria € 35,00 Tributi speciali www.eredito.com LE IMPOSTE E LE FORMALITA’ RICHIESTE. Le novità legislative www.eredito.com L’imposta di successione è stata reintrodotta nel nostro ordinamento tributario con il DL 262/2006 convertito in Legge 286/2006. Come noto, infatti, il 25 ottobre 2001, l’imposta sulle successioni e donazioni era stata soppressa. L’imposta è disciplinata dalle disposizioni in vigore prima della soppressione, salvo alcune disposizioni particolari introdotte dal DL 262/2006. Per quanto riguarda la decorrenza della tassazione l’imposta si applica alle successioni apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006. A titolo di chiarezza si precisa che nel caso di donazioni l’imposta si applica alle donazioni stipulate a decorrere dal 29 novembre 2006. Le norme applicabili alle successioni risultano essere, comunque, sempre quelle in vigore al momento dell’apertura della successione. Pertanto, la liquidazione dell’imposta in capo agli eredi dovrà seguire la normativa vigente al momento dell’apertura della successione. Questo orientamento è confermato da una recente sentenza della Cassazione in relazione alla dichiarazione di successione. La Suprema Corte ha, infatti, precisato che “In tema di imposta sulle successioni, detta imposta deve essere applicata in base alla legge vigente alla data di apertura della sucessione, che avviene al momento della morte del de cuius, e non in base a quella vigente al momento della presentazione della denuncia di successione” Cassazione n.8273/2001. www.eredito.com DOCUMENTI NECESSARI certificato di morte dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la situazione di famiglia originaria del de cuius (in carta semplice) codici fiscali del defunto e degli eredi in fotocopia residenze del defunto e degli eredi testamento (se esistente) atti di acquisto terreni e fabbricati atti di donazione stipulati in vita dal de cuius e atti di vendita stipulati negli ultimi sei mesi di vita successioni precedenti certificati o visure catastali (se in possesso) documentazione riguardante eventuali variazioni dei fabbricati (condono– ampliamento–planimetrie–frazionamenti - mod. 44–mod. D–mod. 3/SPC) per i terreni: certificato di destinazione urbanistica da richiedere all’ufficio tecnico del comune di appartenenza per conti correnti bancari o postali: dichiarazione della banca o della posta del saldo e interessi alla data del decesso per azioni o titoli: certificazione della banca dichiarazione di altre somme maturate e non riscosse fattura spese funebri spese mediche sostenute negli ultimi sei mesi di vita mutui ipotecari: certificato bancario relativo al debito alla data del decesso e contratto stipula mutuo www.eredito.com Alla dichiarazione si allegano, in carta semplice: Visure catastali Certificato di morte o autocertificazione Eventuale dichiarazione sostitutiva per la richiesta di agevolazione prima casa. Certificato di destinazione urbanistica (per i terreni) prospetto della liquidazione delle imposte nel caso di rinuncia all'eredità copia autentica del verbale nel caso di successione testata copia originale o autenticata del testamento. Inoltre, occorre allegare, il modello F23 relativo al pagamento in autoliquidazione delle imposte ipotecarie e catastali. La dichiarazione di successione va presentata sul modello 4 reperibile presso ogni ufficio locale dell'Agenzia e può essere sottoscritta anche soltanto da uno degli eredi. www.eredito.com DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE Prima di presentare la dichiarazione di successione, si devono autoliquidare e pagare con il modello F23: l'imposta ipotecaria; l'imposta catastale; l'imposta di bollo; la tassa ipotecaria; i tributi speciali PAGAMENTO DELLE IMPOSTE L’imposta dovuta dagli eredi, legatari, donatari va ripartita fra loro in proporzione al valore delle rispettive quote o legati. Gli eredi sono obbligati in solido al pagamento dell’imposta complessiva dovuta da loro Utilizzare il prospetto di liquidazione per il calcolo, e ilMOD. F23 per il pagamento delle imposte. www.eredito.com Per i beni immobili o diritti reali immobiliari compresi nell’attivo ereditario i beneficiari devono corrispondere le imposte ipotecarie e catastali rispettivamente nella misura del 2% e dell’1%. L'importo minimo da versare è comunque di Euro 200,00 per ogni tributo. La dichiarazione di successione deve essere presentata, entro un anno dall’apertura della successione, solo nel caso in cui nell'eredità siano inclusi beni immobili siti nel territorio italiano. Gli eredi e i legatari che presentano la dichiarazione di successione, sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione ICI. Spetta, agli Uffici delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili. www.eredito.com AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" L'agevolazione 'prima casa’ consiste nell'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa pari a Euro 200,00 (invece del 2% e 1%). Tale agevolazione spetta qualora in capo al beneficiario, ovvero, nel caso di Immobili trasferiti a più beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano tutti i requisiti e le condizioni necessari per acquistare a titolo oneroso la prima abitazione con le agevolazioni 'prima casa'. www.eredito.com www.eredito.com A queste vanno aggiunte: IMPOSTA DI BOLLO = € 64,00 PER OGNI CONSERVATORIA TASSA IPOTECARIA = € 35,00 PER OGNI CONSERVATORIA TRIBUTI SPECIALI = VARIANO SECONDO L’UFFICIO www.eredito.com Dichiarazione di Successione e conseguenze in caso di ritardo: Cosa succede se si presenta in ritardo o si omette la Dichiarazione? Se la presentazione della dichiarazione di successione e il pagamento delle imposte da versare in autoliquidazione viene effettuato dagli eredi dopo il termine di 12 mesi dalla data di apertura della successione, e quindi, dalla data di decesso del congiunto si può ancora ricorrere al pagamento delle imposte da autoliquidare avvalendosi dello strumento del ravvedimento operoso, con una maggiorazione degli interessi nella misura del tasso legale rapportati agli effettivi giorni di ritardo rispetto alla scadenza. Con il ravvedimento operoso, oltre al tributo dovuto, devono essere versate contestualmente le sanzioni ridotte nella seguente misura: www.eredito.com a) Se il ritardo è compreso entro i 30 giorni: € 32,25 (corrispondente ad 1/8 della sanzione minima di 258 euro) Il 3,75% del totale delle imposte versate in autoliquidazione; b) Se il ritardo è superiore ai 30 giorni ma la regolarizzazione avviene comunque entro 1 anno: € 51,60 (corrispondente ad 1/5 della sanzione minima di 258 euro); Il 6% del totale delle imposte versate in autoliquidazione; www.eredito.com Decorso un anno dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione di successione (24 mesi dall’apertura della successione), non è più possibile accedere al ravvedimento operoso. In tal caso la dichiarazione di successione deve essere presentata con il pagamento dei soli tributi dovuti in autoliquidazione, senza le sanzioni e gli interessi, che saranno invece applicate direttamente dall’ufficio. Dopo il 5° anno dal termine ultimo per la presentazione della successione (1+5 anni dall’apertura della successione) si applicheranno i tributi dovuti in autoliquidazione calcolati al tempo di presentazione della successione e le eventuali sanzioni saranno prescritte e non più esigibili. Importante: Per chi Omette di presentare la dichiarazione di successione è punito con una sanzione amministrativa dal 120% a 240% dell’imposta liquidata dall’Ufficio delle Entrate www.eredito.com L’INVIM www.eredito.com L'Imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) era un'imposta comunale disposta nei casi di trasferimento della proprietà di terreni e fabbricati da chiunque effettuati. In pratica consisteva in un'imposta basata sulla differenza tra valore iniziale e valore attuale dell'immobile. Occorre specificare che l'INVIM era un'imposta a scaglioni basati su percentuali del valore di riferimento. Gli scaglionamenti: fino al 20% del valore di riferimento, aliquota dal 3% al 5%; dal 20% al 50% del valore di riferimento, aliquota dal 10% al 15%; oltre il 200% del valore di riferimento, aliquota dal 25% al 30%. L'imposta è stata soppressa dal 1 gennaio 2002, decisa nella Finanziaria 2002 (art. 8, primo comma). L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non è dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere dal 1 gennaio 2002. www.eredito.com L’Imposta sostitutiva dell’INVIM www.eredito.com E’ necessario specificare che il termine di presentazione della successione è stato modificato dal comma 78 dell'art. 1,L. 27 dicembre 2006, n. 296 che lo ha portato da 6 a 12 mesi. L’imposta sostitutiva dell’INVIM è stata introdotta dal D.L. 79/97 e soppressa dalla L. 342/2000. Si applica: 1. alle successioni aperte dal 29/3/97 al 30/06/2000; 2. alle successioni per le quali i termini di prescrizione della dichiarazione erano aperti al 29/03/1997. L’imposta era dovuta su immobili/diritti immobiliari acquistati dal defunto a qualsiasi titolo prima del 31/12/1992 ed era pari all’1% del valore complessivo degli immobili/diritti immobiliari alla data del decesso. L’INVIM era indetraibile dall’imposta di successione. www.eredito.com Come si calcola: 1) – Successioni apertesi entro il 28 marzo 1997: - Imposta di successione (con franchigia globale fino a lire 250.000.000); - Imposte ipotecaria e catastale proporzionali; - Invim (in caso di immobili di valore superiore a lire 250.000.000). 2) – Successioni apertesi a partire dal 29 marzo 1997 e fino al 31 dicembre 1999: - Imposta di successione (con franchigia globale fino a lire 250.000.000); - Imposte ipotecaria e catastale proporzionali; - Imposta sostitutiva Invim dell’1% (oltre l’importo di lire 250.000.000). 3) – Successioni apertesi a partire dal 1° gennaio 2000, ma per le quali il termine per la dichiarazione è scaduto entro il 31 dicembre 2000: - Imposta di successione (con franchigia globale fino a lire 350.000.000); - Imposte ipotecaria e catastale proporzionali; - Imposta sostitutiva Invim dell’1% (oltre l’importo di lire 350.000.000). www.eredito.com LA VOLTURA www.eredito.com La voltura è necessaria per aggiornare gli intestatari in catasto, soprattutto per comunicare all' amministrazione finanziaria che quel determinato bene è passato in carico ad un' altra o altre persone. La voltura catastale va presentata entro 30 giorni dalla data di registrazione della successione al catasto della provincia nel cui territorio ha sede l' ufficio delle entrate presso il quale è stata registrata la successione, oppure anche nel catasto della provincia nel cui territorio sono situati gli immobili. La presentazione della domanda di voltura catastale ha un costo pari a: 55 euro a titolo di tributo speciale catastale + 16,00 euro di imposta di bollo per ogni 4 pagine della domanda www.eredito.com In caso di ritardata presentazione della domanda, cioè oltre i 30 giorni dall’avvenuta registrazione delle denunce di successione presso l’Agenzia delle Entrate, si devono pagare anche le sanzioni previste dalla legge. Se la voltura catastale avviene dal 31° giorno ed entro 3 mesi dalla scadenza: SANZIONE pari a 1/8 di 15 € = 1.88 € da pagare mediante Ravvedimento Operoso + interessi di mora calcolati su ogni giorno di ritardo in base al valore del tributo pari a 55,00 € o multipli. Se la voltura catastale avviene dal 4° mese ed entro 1 anno dalla scadenza: SANZIONE pari a 1/5 di 15 € = 3,00 € da pagare mediante Ravvedimento Operoso + interessi di mora calcolati su ogni giorno di ritardo in base al valore del tributo pari a 55,00 € o multipli. se la voltura catastale avviene dopo oltre 1 anno dalla scadenza con contestazione immediata tramite Modello: SANZIONE pari ad 1/4 di 20 € = 5,00 € + interessi di mora calcolati semestralmente sul tributo di 55,00 € o multipli. www.eredito.com LE SUCCESSIONI NELLE ASSOCIAZIONI E NELLE SOCIETA’ www.eredito.com Associazioni: la qualità di associato non è trasmissibile agli eredi, per cui alla morte o dell’amministratore o del membro del consiglio di amministrazione la sostituzione può avvenire in maniera svariata ( elezioni per schede, liste,nomina). Società semplici e Snc: i soci superstiti devono liquidare la quota agli eredi entro 6 mesi dal decesso, oppure possono sciogliere la società o continuarla con gli eredi. Sas: si ha lo scioglimento della società nel caso in cui non rimangano soci accomandanti/accomandatari a meno che entro 6 mesi non venga sostituito l’unico socio accomandante/accomandatario. La quota del socio accomandante è trasferibile agli eredi. Srl: le quote sono liberamente trasferibili agli eredi che diventano comproprietari della quota del defunto. Se la società perde la pluralità dei soci, la stessa diviene Srl a socio unico. SpA: il principio base è l’indivisibilità delle azioni, percui gli eredi saranno comproprietari solidalmente. Società Coperative: la morte del socio dà diritto agli eredi al rimborso delle azioni o alla liquidazione della quota del defunto. E’ importante ricordare che quando la denominazione della società comprende anche il nome del socio defunto, la stessa deve essere variata, questo può accadere nelle Snc, nelle Sas e nelle Srl a socio unico. www.eredito.com Il lavoro autonomo e la ditta individuale Giuridicamente un’attività individuale cessa con il venir meno del titolare, a nulla rileva il fatto che uno o più eredi intraprendano la stessa attività senza modificare l’organizzazione o il personale, si tratta di una nuova attività. www.eredito.com L’erede potrà proseguire l’attività Liquidando i dipendenti e procedere ad una successiva assunzione; Trasferire i dipendenti dalla ditta del defunto alla propria. Nel primo caso dovrà liquidare: 1. Retribuzione relativa al periodo di paga successivo all’ultimo; 2. TFR; 3. Tredicesima e altre mensilità aggiuntive; 4. Ferie e permessi retribuiti. Nel secondo caso: 1. Volturare posizioni assicurative e previdenziali; 2. Spettanze maturate dal personale manterrano la natura di debiti ereditari. www.eredito.com LE IMPOSTE La base imponibile, relativamente alle aziende comprese nell’attivo ereditario, è determinata assumendo il valore complessivo dei beni e dei diritti che le componevano al netto delle passività deducibili. Sono richieste dalle norme anche altre formalità relative alla Partita Iva. www.eredito.com www.eredito.com L’erede, inoltre, potrà cessare l’attività: 1. Presupposto della cessione è l’accettazione dell’eredità; 2. Dovrà essere versata l’imposta di registro con aliquota pari al 3% del valore dell’azienda. www.eredito.com