Diapositiva 1

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Diapositiva 1
O TI FORMI
O TI FERMI
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
E VOLTURA CATASTALE
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Renzi prepara la tassa di
successione: aliquote e beni
a rischio, tutti i dettagli
Fonte:
Progetto : Patrimoniale
Sezione: Tassa di successione
Il patrimonio degli italiani:
> 9.437 Mld/€ tra case e investimenti
> 5.767 Mld/€ (immobili, terreni, gioielli)
> 3.670 Mld/€ (c/c e depositi, azioni, bond)
Fonte:
Sai che più di 6.000 Mld/€ del citato
patrimonio è in mano a persone…
Tra i 50 e gli 85 anni…
Verosimilmente passeranno a
miglior vita nell’arco di 30 anni
Fonte:
Con una aliquota al 20% sulle
eredità, magari con una
franchigia fino a 100mila euro,
lo Stato potrebbe incassare
1.200 miliardi in 30 anni, vale a
dire 40 miliardi l'anno; cifra che
scende, a esempio, a 20 miliardi
l'anno se il livello del prelievo
fosse dimezzato.
Fonte:
In definitiva:
Berlusconi l’aveva frettolosamente abrogata, Prodi l’aveva
frettolosamente reintrodotta, Renzi la lascia. Ma con un occhio
alla franchigia.
Facciamo chiarezza per individuare l’ennesimo
inghippo del Governo.
Fino ad ora la soglia di franchigia era di un milione di euro, al di
sopra del quale l’eredità viene tassata al 4%, per cui con un lascito
di 1,5 milioni di euro il beneficiario dovrà sborsare il 4% sui 500
mila euro oltre la soglia esentata, vale a dire 20mila euro.
Detto con franchezza è una tassazione ridicola cui
bisogna porre rimedio.
Ma senza passare da un eccesso a un altro, come vuole fare il
governo, abbassando la franchigia a soli 100mila euro e inserendo
una tassazione progressiva che arriva al 30% superato il milione di
euro.
In medio stat virtus, dicevano i saggi latini.
Fonte:
Inoltre:
La dichiarazione non è obbligatoria quando si verificano le
seguenti condizioni:
• l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea
retta del defunto;
• l'attivo ereditario non supera i 25.823 euro;
• l'attivo ereditario non include beni immobili o diritti
reali immobiliari.
Può essere presentata una sola dichiarazione, anche in
presenza di più eredi.
Novità introdotte con la bozza sulle semplificazioni
fiscali
La dichiarazione di successione non è obbligatoria:
• qualora l'eredità si devoluta al coniuge e ai parenti in
linea retta del defunto e l'attivo ereditario abbia
un valore inferiore a 100.000 euro.
• qualora l'eredità non sia costituita da beni immobili o
diritti immobiliari.
Inoltre:
Semplificazioni sono in arrivo anche da un punto di vista
burocratico: non andranno più allegati alla dichiarazione di
successione documenti in originale. Basteranno copie non
autenticate,accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà.
LE SUCCESSIONI:
L’importanza dell’istituto oggi e nel tempo.
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<< E’ divenuto un luogo comune l’osservazione della diminuita
importanza del diritto successorio nella società contemporanea,
fondata sui redditi di lavoro e sulla concentrazione dei capitali
in grandi società per azioni, mentre nei secoli passati avevano
rilievo preponderante le fortune terriere trasmesse di
generazione in generazione. Questo luogo comune si amplifica
per un equivoco in cui cadono sovente coloro che, in occasione
di superficiali contatti con la nostra materia, si sentono in
dovere di frequentarla. E’ decaduta la funzione politica
tradizionale delle successioni a causa di morte, legata alla
funzione della proprietà privata come fonte di potere e, quindi,
criterio di organizzazione gerarchica della società. Ma in una
società che tende a livellarsi verso l’alto, qualificandosi società
del benessere, il diritto successorio acquista crescente
importanza come istituto giuridico che consolida i processi di
diffusione della ricchezza e contribuisce a stabilizzare la
costituzione economica fondata sul diritto di proprietà e sulla
libertà di mercato>>.
MENGONI, Successioni per causa di morte, Parte speciale, Successione
legittima, in Tratt. Cicu-Messineo, diretto dal medesimo, Milano 1993,11.
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EREDITARE
DALL’APERTURA DELLA SUCCESSIONE ALL’ACCETTAZIONE:
NORMATIVA, FORMALITA’ ED IMPOSTE
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L’APERTURA DELLA
SUCCESSIONE
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L'APERTURA DELLA SUCCESSIONE
 La successione si apre al momento della morte
nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
 L’erede subentra in tutte le situazioni giuridiche
relative al de cuius, sia per le attività, che per
le passività.
 L’eredità si devolve per legge o
per testamento;
 In assenza di testamento, l’eredità è
distribuita secondo il principio delle successioni
legittime.
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LA SUCCESSIONE E I
RAPPORTI DI PARENTELA
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IV Grado
III Grado
II Grado
I Grado
Trisavi
Bisnonni
Nonni
Genitori
ASCENDENTI
DE CUIUS
COLLATERALI
DISCENDENTI
I Grado
II Grado
III Grado
IV Grado
Figli
Nipoti (figli dei figli)
Pronipoti
Figli dei pronipoti
II grado
Fratelli
Sorelle
III grado
Zii
Nipoti (figli di fratelli e/o
sorelle)
IV grado
Prozii
Pronipoti
Primi cugini
V grado
Figli di prozii
Secondi nipoti
Secondi cugini
VI grado
Altri cugini
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La parentela è il vincolo tra le persone che
discendono da uno stesso stipite (art. 74 cc).
 Parentela in linea retta:
persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre
e figlia)
 Parentela in linea collaterale:
persone che pur avendo uno stipite comune, non
discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella,
zio e nipote).
 Affini:(i suoceri, i cognati, la nuora, il genero).
L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti
dell'altro coniuge. Gli affini quindi non hanno
nessun vincolo di consanguineità.
La legge non gli attribuisce nessun diritto
successorio agli affini.
La legge non riconosce il vincolo di parentela
oltre il sesto grado ... (art. 77 e 572 cc).
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BENI E DIRITTI
Sono obbligati al pagamento dell'imposta gli eredi e i
legatari che beneficiano dei seguenti beni e diritti:






beni immobili e diritti reali immobiliari. La valutazione
degli immobili avviene mediante la moltiplicazione
delle rendite catastali per appositi coefficienti di
aggiornamento (vedi più avanti calcolo del valore
catastale ai fini dell'imposta catastale e ipotecaria);
azioni e quote di partecipazione al capitale di società
(il valore è dato dal patrimonio netto contabile);
obbligazioni (con esclusione dei titoli di Stato e i
buoni fruttiferi);
aziende (il valore è dato dal patrimonio netto
contabile senza valutare le immobilizzazioni e
l'avviamento);
crediti e denaro;
beni mobili (gioielli, mobili).
SUCCESSIONE
LEGITTIMA,
TESTAMENTARIA E
NECESSARIA
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SUCCESSIONE LEGITTIMA
Se il singolo non ha disposto in tutto o in parte dei suoi beni,
interviene la legge ad indicare come essi devono essere assegnati
e distribuiti e si applica la c.d. successione legittima.
 Si apre anche quando il defunto ha disposto solo per una
parte del suo patrimonio.
 In mancanza di eredi l’eredità è devoluta allo Stato il quale
non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore
dei beni acquistati.
Le categorie di successibili ovvero i soggetti appartenenti alla
famiglia del de cuius che la legge istituisce quali suoi eredi in
mancanza di testamento sono:
1. il coniuge
2. I figli, tenendo conto che a quelli legittimi sono equiparati quelli
naturali, legittimati e adottivi
3. gli ascendenti legittimi, (padre, madre, nonno, nonna),
4. Collaterali
5. gli altri parenti entro il sesto grado
6. lo Stato.
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La successione del coniuge.
Il coniuge concorre a pieno diritto nell’eredità. Al coniuge è
devoluta l'intera eredità solo in mancanza di figli,
ascendenti, fratelli e sorelle; in caso contrario, concorre con
gli altri eredi legittimi secondo quote stabilite dalla legge.
Il coniuge separato senza addebito gode dei medesimi diritti
del coniuge non separato.
Al coniuge del de cuius viene attribuito il diritto di abitazione
della casa familiare e di uso dei mobili che la arredano vita
natural durante, in forza di legati, ossia di successione a
titolo particolare.
I diritti successori dei figli.
I figli legittimi, nati in costanza di matrimonio, sono
equiparati ai figli naturali, purché riconosciuti
volontariamente dai genitori. Essi succedono per legge al
padre e alla madre in parti uguali.
Lo status di figlio legittimo è acquistato direttamente anche
dal figlio adottato in forza della c. d. adozione legittimante:
egli, dunque, non è semplicemente equiparato ad un figlio
legittimo, ma risulta tale a tutti gli effetti.
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Nel nuovo testo si “toglie dal codice civile qualunque aggettivazione alla parola figli:
da adesso in poi saranno tutti figli e basta” e si stabilisce:

l’introduzione del principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e
conseguentemente l’eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli
“legittimi” e ai figli “naturali” e la sostituzione degli stessi con quello di “figlio”;

il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei
confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori;

la sostituzione della notizia di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità
genitoriale”;

la modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato con previsione di
norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell’unificazione dello
stato di figlio.
Inoltre, nel recepire la giurisprudenza della Corte Costituzionale e
della Corte di Cassazione, si è deciso di:

limitare a cinque anni dalla nascita i termini per proporre l’azione
di disconoscimento della paternità;

introdurre il diritto degli ascendenti di mantenere “rapporti
significativi” con i nipoti minorenni;

introdurre e disciplinare l’ascolto dei minori, se capaci di
discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano;

portare a dieci anni il termine di prescrizione per l’accettazione
dell’eredità per i figli nati fuori dal matrimonio;

modificare la materia della successione prevedendo la
soppressione del “diritto di commutazione” in capo ai figli legittimi
fino ad oggi previsto per l’eredità dei figli naturali.
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SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
Tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge hanno la capacità di
testare.
Sono incapaci di disporre per testamento:
 i minorenni
 gli interdetti per infermità di mente
 gli incapaci naturali
Esistono diverse forme di testamento:
TESTAMENTO OLOGRAFO
TESTAMENTO PER ATTO
DI NOTAIO
TESTAMENTO
PUBBLICO
TESTAMENTO
SEGRETO
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OLOGRAFO
E’ una scrittura privata, non è sufficiente che sia sottoscritto dal suo autore ma
deve essere interamente scritto, datato e sottoscritto dal testatore.
Può essere depositato presso un notaio che redigerà un verbale alla presenza di
due testimoni.
PUBBLICO
E’ ricevuto da un notaio alla presenza di testimoni, offre maggiori garanzie del
testamento olografo sia in ordine alla sua conservazione e integrità sia per
quanto riguarda l’accertamento della volontà del testatore.
dichiarazione di volontà del testatore resa oralmente al notaio alla presenza
irrinunciabile dei testimoni
redazione in iscritto della volontà del testatore a cura del notaio
lettura dell’atto al testatore alla presenza dei testimoni
indicazione del luogo, data, ora della sottoscrizione
sottoscrizione del testatore, dei testimoni e del notaio
SEGRETO
E’ un atto pubblico complesso che si compone di una scheda contenente le
dichiarazioni del testatore e di un atto di ricevimento della scheda stessa da
parte del notaio.
Presenta il vantaggio proprio dell’olografo (segretezza del contenuto) oltre a
tutte le garanzie di custodia, integrità ed autenticità
La scheda può anche non essere autografa ma deve essere sottoscritta dal
testatore.
La data del testamento è quella dell’atto di ricevimento.
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TESTAMENTI SPECIALI
In particolari circostanze non è possibile osservare le forme minuziose del
testamento ordinario e non è agevole ricorrere al notaio (malattie
contagiose, calamità, infortuni, a bordo di navi o di aeromobili).
Questi testamenti presentano la caratteristica di perdere la loro efficacia tre
mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di
avvalersi delle forme ordinarie.
INVALIDITA' DEL TESTAMENTO
Il legislatore stabilisce l’invalidità del testamento in alcuni casi:

quando non vi è certezza della provenienza del testamento dalla persona
a cui si vuole attribuire (difetto di autografia o sottoscrizione)
 quando ci sono altri difetti di forma (art. 606, 2 comma, C.C.)
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REVOCA DEL TESTAMENTO
Il testamento è revocabile fino all’ultimo momento di vita del testatore.
La revoca può essere:
A) Espressa:
solo con un atto
che abbia
gli stessi requisiti
formali
richiesti per il
testamento
B)Tacita: con un
testamento posteriore che
comporta la revoca di
tutte le disposizioni
incompatibili con le nuove
volontà, oppure con la
distruzione, lacerazione,
cancellazione del
testamento precedente.
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PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO
Il testamento è valido fin dal momento in cui è posto in essere.
Dopo la morte del testatore deve essere conosciuto e il suo contenuto
divulgato.
Il testamento olografo e segreto devono essere pubblicati mentre quello
pubblico deve essere, dal notaio che lo ha ricevuto, semplicemente
comunicato agli eredi.
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SUCCESSIONE NECESSARIA
Il singolo può disporre dei suoi beni per il periodo successivo alla
morte, nel modo che ritiene più opportuno, purchè non leda i
diritti che la legge assicura ai congiunti più stretti tassativamente
indicati dalla legge stessa.
Quando vi sono determinate categorie di successibili una parte dei
beni del de cuius deve essere attribuita a loro.
La quota che la legge riserva a costoro si chiama “quota di
legittima”, i successibili che vi hanno diritto sono designati con il
nome di “legittimari” e non devono essere confusi con i
successori legittimi cioè con coloro ai quali l’eredità è devoluta
per legge.
1. Coniuge
2. figli legittimi, legittimati, adottivi
3. figli naturali
4. ascendenti legittimi
Se all’apertura della successione vi sono dei legittimari, il
patrimonio ereditario si distingue in due parti:
disponibile: parte patrimonio della quale il testatore era libero di
disporre attribuendola a chiunque avesse voluto.
legittima: parte del patrimonio della quale non poteva disporre
perché spettante per legge ai legittimari.
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CAPACITÀ DI SUCCEDERE
Il Codice Civile ritiene capaci di succedere tutti coloro che
sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della
successione.
 Si presume concepito chi è nato entro 300 gg. dalla morte
della persona che ha lasciato l’eredità.
 Possono succedere nel testamento anche le persone
giuridiche e gli enti non riconosciuti
RINUNCIA ALL’EREDITÀ
ART. 520 C.C….la rinuncia all’eredità deve essere totale,
non può essere condizionata né a termine né parziale...
 Deve risultare da atto formale e a norma dell’ART. 519
C.C. deve effettuarsi o con una dichiarazione ricevuta da
un notaio o effettuata avanti il cancelliere del tribunale.
Il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato
chiamato all’eredità.
La rinuncia è un atto revocabile semprechè non sia trascorso il
termine per la prescrizione della facoltà di accettare l’eredità.
Per la successione testamentaria prevista ad un solo erede,
in ipotesi di rinuncia, la quota viene attribuita ai coeredi.
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Cosa succede se un chiamato all’eredità non vuole
o non può accettare?
A) La rappresentazione
B) L’accrescimento
A) La rappresentazione: questo istituto consente di far subentrare i
discendenti legittimi o naturali del chiamato nel luogo e nel
grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non
vuole accettare l’eredità o il legato purchè si tratti di un figlio o
fratello o sorella del defunto. La rappresentazione ha luogo, nella
linea retta a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e
adottivi nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella
linea collaterale a favore dei discendenti dei fratelli e delle
sorelle del defunto.
B) L’accrescimento: è l’istituto per effetto del quale ove più eredi
siano stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei
beni, senza determinazione di parti od in parti uguali, e uno di essi
non possa o non voglia accettare, la quota degli altri contitolari si
accresce, cioè aumenta, inglobando quella del chiamato che non ha
accettato. (art. 667 c.c.).
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Il creditore di un chiamato all’eredita che
intende rinunciare all’eredità può impedire
ciò?
Si, i creditori dei chiamati all’eredità che abbiano
rinunciato possono farsi autorizzare entro 5 anni
dalla rinuncia ad accettare l’eredità in nome e
luogo del rinunciante creditore, al solo scopo di
soddisfarsi sui beni del debitore e fino a
concorrenza dei crediti vantati. Il chiamato
debitore non acquisisce la qualità di erede perché
questa non può essere attribuita contro la volontà
di costui, ma cionondimeno, i creditori potranno
soddisfarsi sui beni del debitore visto che saranno
costoro ad accettare l’eredità in sostituzione del
debitore chiamato.
ACCETTAZIONE DELL' EREDITA‘
Art. 480 Codice Civile:"Il diritto di accettare l'
eredità si prescrive in dieci anni. Il termine decorre
da giorno dell' apertura della successione.
«Una volta accettata non si può più
rinunciare»
La legge prevede diversi modi per accettare l'
eredità:
1) accettazione espressa
2) accettazione tacita
3) accettazione con beneficio d' inventario

Ci sono delle eccezioni però. Ad esempio
chiunque ne abbia interesse può chiedere all'
autorità giudiziaria il restringimento dei tempi. La
mancata accettazione entro i tempi fissati dall'
autorità giudiziaria significherebbe
rinunciare all'
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eredità
Accettazione espressa
L' accettazione espressa consiste in una dichiarazione
scritta dalla quale risulti l' intenzione di accettare l'
eredità. L' accettazione può essere fatta o alla presenza
di un notaio o anche con una semplice scrittura privata
firmata e datata dall' accettante.
Art. 575 Codice Civile:"l' accettazione è espressa
quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata il
chiamato all' eredità ha dichiarato di accettarla oppure
ha assunto il titolo di erede. E' nulla la dichiarazione di
accettare sotto condizione o a termine"
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Accettazione tacita
Si dice accettazione tacita quando l'erede a seguito di
un suo comportamento chiaro ed inequivocabile, lascia
intendere di avere accettato l'eredità, ad esempio.
appropriazione di beni ereditari, disposizione sugli
stessi beni o promozione di un'azione spettante
all'erede.
Art. 576 Codice Civile "L' accettazione è tacita
quando il chiamato all'eredità compie un atto che
presuppone necessariamente la sua volontà di
accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non
nella qualità di erede"
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Accettazione con beneficio d' inventario
L' accettazione con beneficio d' inventario ha principalmente
lo scopo di separare i beni patrimoniali dai debiti del de
cuius.
Accettando incondizionatamente l' eredità del de cuius si
accettano anche i debiti di quest' ultimo, quindi se uno è a
conoscenza del fatto che il de cuius aveva dei debiti sarebbe
consigliabile accettare l' eredità con beneficio d' inventario.
In questo modo i debiti del de cuius vanno pagati
ugualmente ma fino alla concorrenza del patrimonio del de
cuius. Quindi il patrimonio dell' erede non viene intaccato.
Se l' erede è già in possesso dei beni che dovrà ereditare ed
intende avvalersi della facoltà di richiedere l' accettazione
dell' eredità con beneficio di inventario dovrà farne esplicita
richiesta entro 3 mesi dalla data di morte. Se non viene
redatto l' inventario entro 3 mesi si decade dal beneficio e
viene considerato erede a tutti gli effetti con conseguenza
che si dovrà fare carico di eventuali debiti del de cuius.
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LE SUCCESSIONI
«ESTERE»
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Norme applicabili se alcuni beni sono
all’estero:
Ai sensi dell’art. 50 della L. 218/1995 si applica la
giurisdizione italiana:
1. Se il defunto era cittadino italiano al momento
della morte;
2. Se la successione si è aperta in Italia;
3. Se la parte dei beni ereditati di maggior
consistenza si trova in Italia.
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Cittadini italiani con beni all’estero.
In caso di successione “internazionale”, esistono almeno due
grandi casistiche:
1) il cittadino è italiano, ha residenza in
Italia, ma possiede dei beni all’estero;
In questo caso la disciplina di riferimento rimane
tendenzialmente quella italiana. Questo significa che tutta la
questione relativa alle quote di legittima continua a valere
anche per i possedimenti oltreconfine”. La legge che fa da
faro in materia è la 218 del 1995 (diritto internazionale
privato), che disciplina tutti quei casi in cui le questioni che
coinvolgono un cittadino italiano hanno contatti con l’estero
(come può essere un bene collocato in un altro Paese).
La dichiarazione di successione. In caso di decesso, la
dichiarazione di successione rappresenta un adempimento
fiscale degli eredi da presentare entro un anno dalla morte e
in cui vanno indicati anche i beni situati all’estero. “Qui si
pone un problema perché può capitare che anche lo Stato
estero in cui si trovano i beni esiga la dichiarazione di
successione e il relativo pagamento”.
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In questi casi si parla di doppia imposizione fiscale, a
cui non esiste una risposta univoca. “Solitamente gli
Stati stipulano tra loro delle convenzioni internazionali
che risolvono queste ipotesi cercando di evitarle o con il
rimborso oppure esentando all’origine chi ha già pagato
nel proprio luogo di cittadinanza”. In generale, l’ufficio
Roma 6 dell’agenzia delle entrate è deputato ad
accettare tutte le dichiarazioni di successione dei
cittadini italiani che risiedevano all’estero prima
del decesso.
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2) Il cittadino è italiano, ma muore all’estero
(o perché residente in un altro Paese o perché decede nel corso di
un viaggio). “
Nel caso in cui una persona muoia accidentalmente all’estero
ma abbia domicilio, residenza e cittadinanza italiani, la
successione si apre con la legge di riferimento dell’ultimo
domicilio.
 Nel caso invece di un italiano residente stabilmente all’estero,
il riferimento si trova all’articolo 46 della legge 218 del 1995
secondo cui anche se un individuo risiede all’estero quello che
conta è la cittadinanza. Quindi se è cittadino italiano va
applicata la legge italiana.

Doppia cittadinanza. Le cose si complicano nell’ipotesi di
doppia cittadinanza: “Per i beni in Italia si applica la legge
italiana perché prevale il principio del locus rei sitae, ovvero
del luogo in cui è situata la cosa dopo di che, caso per caso,
bisogna vedere che cosa stabilisce la legge dello Stato estero
in questione”. In genere, si applica la legge del luogo in cui il
bene è situato, ma ogni nazione può prevedere regole
differenti.
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Un esempio di successione
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De Cuius lascia:
 2 figli avuti da un primo matrimonio
 Coniuge sposato in seconde nozze
 2 figli avuti dalle seconde nozze
 Non c’è testamento
Beni:
 1 abitazione di famiglia, immobile acquistato dopo le
seconde nozze al 50% dai coniugi;
 Un terreno acquistato sempre in comunione;
 Deposito su c/c di 20.000,00€
Rendita catastale immobile€ 375,00
Rendita dominicale terreno € 100,00
Quote:
sull’immobile acquistato in costanza di matrimonio i diritti
che cadranno in successione saranno pari al 50%, il
restante 50% è già di proprietà del coniuge superstite.
 1/3 al coniuge
 2/3 da dividersi in parti uguali tra i 4 figli
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Consideriamo il caso in cui l’immobile sia prima casa.
Imposte da versare:
 Imposta ipotecaria € 200,00
 Imposta catastale € 200,00
 Imposta di bollo 64,00
 Tassa ipotecaria €35,00
 Tributi speciali
IMPOSTE SUL TERRENO
VALORE TERRENO = 100 X 112,50 = 11.250,00 / 2 =
5.625,00


- imposta ipotecaria: 5.625,00 x 2% = 112,50 euro
- imposta catastale: 5.625,00 x 1% = 56,25 euro
TOT. 168,75 euro per il terreno
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Consideriamo il caso in cui non si possa usufruire
dell’agevolazione prima casa.
Si calcola la rendita e si divide l’importo al 50% perché la
quota del coniuge, avendo acquistato il bene in comproprietà,
non cade in successione:
 Rendita catastale (immobileA2):
375 × 126 = 47.250,00 ÷ 2 = 23.625,00
 reddito dominicale del terreno 100 euro.
VALORE TERRENO = 100 X 112,50 = 11.250,00 ÷ 2 =
5.625,00 euro
Imposte
 Imposta ipotecaria (2%)
 23.625,00 + 5.625,00 = 29.250,00 × 2 ÷ 100= 585,00
 Imposta catastale (1%)
 23.625,00 + 5.625,00 = 29.250,00 × 1 ÷ 100 = 292,50
 Imposta di bollo € 64,00
 Tassa ipotecaria € 35,00
 Tributi speciali
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LE IMPOSTE E LE FORMALITA’ RICHIESTE.
Le novità legislative
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L’imposta di successione è stata reintrodotta nel nostro ordinamento tributario
con il DL 262/2006 convertito in Legge 286/2006. Come noto, infatti, il 25
ottobre 2001, l’imposta sulle successioni e donazioni era stata soppressa.
L’imposta è disciplinata dalle disposizioni in vigore prima della soppressione,
salvo alcune disposizioni particolari introdotte dal DL 262/2006. Per quanto
riguarda la decorrenza della tassazione l’imposta si applica alle successioni
apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006.
A titolo di chiarezza si precisa che nel caso di donazioni l’imposta si applica alle
donazioni stipulate a decorrere dal 29 novembre 2006.
Le norme applicabili alle successioni risultano essere, comunque, sempre quelle
in vigore al momento dell’apertura della successione. Pertanto, la liquidazione
dell’imposta in capo agli eredi dovrà seguire la normativa vigente al momento
dell’apertura della successione.
Questo orientamento è confermato da una recente sentenza della Cassazione in
relazione alla dichiarazione di successione. La Suprema Corte ha, infatti,
precisato che “In tema di imposta sulle successioni, detta imposta deve essere
applicata in base alla legge vigente alla data di apertura della sucessione, che
avviene al momento della morte del de cuius, e non in base a quella vigente al
momento della presentazione della denuncia di successione” Cassazione
n.8273/2001.
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DOCUMENTI NECESSARI








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certificato di morte
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la situazione di
famiglia originaria del de cuius (in carta semplice)
codici fiscali del defunto e degli eredi in fotocopia
residenze del defunto e degli eredi
testamento (se esistente)
atti di acquisto terreni e fabbricati
atti di donazione stipulati in vita dal de cuius e atti di vendita stipulati
negli ultimi sei mesi di vita
successioni precedenti
certificati o visure catastali (se in possesso)
documentazione riguardante eventuali variazioni dei fabbricati (condono–
ampliamento–planimetrie–frazionamenti - mod. 44–mod. D–mod. 3/SPC)
per i terreni: certificato di destinazione urbanistica da richiedere all’ufficio
tecnico del comune di appartenenza
per conti correnti bancari o postali: dichiarazione della banca o della posta
del saldo e interessi alla data del decesso
per azioni o titoli: certificazione della banca
dichiarazione di altre somme maturate e non riscosse
fattura spese funebri
spese mediche sostenute negli ultimi sei mesi di vita
mutui ipotecari: certificato bancario relativo al debito alla data del
decesso e contratto stipula mutuo
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Alla dichiarazione si allegano, in carta semplice:
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Visure catastali
Certificato di morte o autocertificazione
Eventuale dichiarazione sostitutiva per la richiesta di
agevolazione prima casa.
Certificato di destinazione urbanistica (per i terreni)
prospetto della liquidazione delle imposte
nel caso di rinuncia all'eredità copia autentica del verbale
nel caso di successione testata copia originale o autenticata del
testamento.
Inoltre, occorre allegare, il modello F23 relativo al pagamento
in autoliquidazione delle imposte ipotecarie e catastali.
La dichiarazione di successione va presentata sul modello 4 reperibile
presso ogni ufficio locale dell'Agenzia e può essere sottoscritta anche
soltanto da uno degli eredi.
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DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
Prima di presentare la dichiarazione di successione, si
devono autoliquidare e pagare con il modello F23:
 l'imposta ipotecaria;
 l'imposta catastale;
 l'imposta di bollo;
 la tassa ipotecaria;
 i tributi speciali
PAGAMENTO DELLE IMPOSTE
L’imposta dovuta dagli eredi, legatari, donatari va ripartita fra
loro in proporzione al valore delle rispettive quote o legati.
Gli eredi sono obbligati in solido al pagamento dell’imposta
complessiva dovuta da loro
Utilizzare il prospetto di liquidazione per il calcolo, e ilMOD.
F23 per il pagamento delle imposte.
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Per i beni immobili o diritti reali immobiliari compresi nell’attivo ereditario i
beneficiari devono corrispondere le imposte ipotecarie e catastali
rispettivamente nella misura del 2% e dell’1%.
L'importo minimo da versare è comunque di Euro 200,00 per ogni
tributo.
La dichiarazione di successione deve essere presentata, entro un anno
dall’apertura della successione, solo nel caso in cui nell'eredità siano
inclusi beni immobili siti nel territorio italiano.
Gli eredi e i legatari che presentano la dichiarazione di successione, sono
esonerati dall'obbligo della dichiarazione ICI. Spetta, agli Uffici delle Entrate,
competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a
ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili.
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AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA"
L'agevolazione 'prima casa’ consiste nell'applicazione delle imposte
ipotecaria e catastale in misura fissa pari a Euro 200,00 (invece
del 2% e 1%).
Tale agevolazione spetta qualora in capo al beneficiario, ovvero, nel caso di
Immobili trasferiti a più beneficiari, in capo ad almeno uno di
essi, sussistano
tutti
i requisiti e le condizioni necessari
per
acquistare
a
titolo
oneroso
la prima abitazione con le
agevolazioni 'prima casa'.
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A queste vanno aggiunte:
IMPOSTA DI BOLLO = € 64,00 PER OGNI
CONSERVATORIA
TASSA IPOTECARIA = € 35,00 PER OGNI
CONSERVATORIA
TRIBUTI SPECIALI = VARIANO SECONDO
L’UFFICIO
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Dichiarazione di Successione
e conseguenze in caso di
ritardo: Cosa succede se si
presenta in ritardo o si
omette la Dichiarazione?
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Se la presentazione della dichiarazione di successione e il
pagamento delle imposte da versare in autoliquidazione
viene effettuato dagli eredi dopo il termine di 12 mesi dalla
data di apertura della successione, e quindi, dalla data di
decesso del congiunto si può ancora ricorrere al pagamento
delle imposte da autoliquidare avvalendosi dello strumento
del ravvedimento operoso, con una maggiorazione degli
interessi nella misura del tasso legale rapportati agli
effettivi giorni di ritardo rispetto alla scadenza.
Con il ravvedimento operoso, oltre al tributo dovuto,
devono essere versate contestualmente le sanzioni ridotte
nella seguente misura:
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a) Se il ritardo è compreso entro i 30
giorni:
€ 32,25 (corrispondente ad 1/8 della
sanzione minima di 258 euro)
Il 3,75% del totale delle imposte versate
in autoliquidazione;
b) Se il ritardo è superiore ai 30
giorni ma la regolarizzazione avviene
comunque entro 1 anno:
€ 51,60 (corrispondente ad 1/5 della
sanzione minima di 258 euro);
Il 6% del totale delle imposte versate in
autoliquidazione;
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Decorso un anno dalla scadenza per la
presentazione della dichiarazione di successione (24
mesi dall’apertura della successione), non è più
possibile accedere al ravvedimento operoso. In tal
caso la dichiarazione di successione deve essere
presentata con il pagamento dei soli tributi dovuti in
autoliquidazione, senza le sanzioni e gli interessi, che
saranno invece applicate direttamente dall’ufficio.
 Dopo il 5° anno dal termine ultimo per la
presentazione della successione (1+5 anni
dall’apertura della successione) si applicheranno i
tributi dovuti in autoliquidazione calcolati al tempo di
presentazione della successione e le eventuali
sanzioni saranno prescritte e non più esigibili.
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
Importante: Per chi Omette di presentare la
dichiarazione di successione è punito con una
sanzione amministrativa dal 120% a 240%
dell’imposta liquidata dall’Ufficio delle Entrate
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L’INVIM
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L'Imposta sull'incremento di valore degli immobili
(INVIM) era un'imposta comunale disposta nei casi di
trasferimento della proprietà di terreni e fabbricati da
chiunque effettuati. In pratica consisteva in un'imposta
basata sulla differenza tra valore iniziale e valore
attuale dell'immobile. Occorre specificare che l'INVIM
era un'imposta a scaglioni basati su percentuali del
valore di riferimento. Gli scaglionamenti:
 fino al 20% del valore di riferimento, aliquota dal 3%
al 5%;
 dal 20% al 50% del valore di riferimento, aliquota dal
10% al 15%;
 oltre il 200% del valore di riferimento, aliquota dal
25% al 30%.
L'imposta è stata soppressa dal 1 gennaio 2002,
decisa nella Finanziaria 2002 (art. 8, primo
comma). L'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non è dovuta per i
presupposti che si verificano a decorrere dal 1 gennaio
2002.
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L’Imposta sostitutiva
dell’INVIM
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E’ necessario specificare che il termine di
presentazione della successione è stato modificato
dal comma 78 dell'art. 1,L. 27 dicembre 2006, n. 296
che lo ha portato da 6 a 12 mesi.
L’imposta sostitutiva dell’INVIM è stata introdotta dal D.L.
79/97 e soppressa dalla L. 342/2000.
Si applica:
1.
alle successioni aperte dal 29/3/97 al 30/06/2000;
2.
alle successioni per le quali i termini di prescrizione della
dichiarazione erano aperti al 29/03/1997.
L’imposta era dovuta su immobili/diritti immobiliari acquistati
dal defunto a qualsiasi titolo prima del 31/12/1992 ed era
pari all’1% del valore complessivo degli immobili/diritti
immobiliari alla data del decesso.
L’INVIM era indetraibile dall’imposta di successione.
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Come si calcola:
1) – Successioni apertesi entro il 28 marzo 1997:
 - Imposta di successione (con franchigia globale fino a lire
250.000.000);
 - Imposte ipotecaria e catastale proporzionali;
 - Invim (in caso di immobili di valore superiore a lire 250.000.000).
2) – Successioni apertesi a partire dal 29 marzo 1997 e fino al
31 dicembre 1999:
 - Imposta di successione (con franchigia globale fino a lire
250.000.000);
 - Imposte ipotecaria e catastale proporzionali;
 - Imposta sostitutiva Invim dell’1% (oltre l’importo di lire
250.000.000).
3) – Successioni apertesi a partire dal 1° gennaio 2000, ma per
le quali il termine per la dichiarazione è scaduto entro il 31
dicembre 2000:
 - Imposta di successione (con franchigia globale fino a lire
350.000.000);
 - Imposte ipotecaria e catastale proporzionali;
 - Imposta sostitutiva Invim dell’1% (oltre l’importo di lire
350.000.000).
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LA VOLTURA
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La voltura è necessaria per aggiornare gli
intestatari in catasto, soprattutto per comunicare
all' amministrazione finanziaria che quel
determinato bene è passato in carico ad un' altra
o altre persone.
La voltura catastale va presentata entro 30
giorni dalla data di registrazione della
successione al catasto della provincia nel cui
territorio ha sede l' ufficio delle entrate presso il
quale è stata registrata la successione, oppure
anche nel catasto della provincia nel cui territorio
sono situati gli immobili.
La presentazione della domanda di voltura
catastale ha un costo pari a:
55 euro a titolo di tributo speciale catastale +
16,00 euro di imposta di bollo per ogni 4 pagine
della domanda
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In caso di ritardata presentazione della domanda, cioè
oltre i 30 giorni dall’avvenuta registrazione delle
denunce di successione presso l’Agenzia delle Entrate, si
devono pagare anche le sanzioni previste dalla legge.
 Se la voltura catastale avviene dal 31° giorno ed
entro 3 mesi dalla scadenza: SANZIONE pari a 1/8 di
15 € = 1.88 € da pagare mediante Ravvedimento
Operoso + interessi di mora calcolati su ogni giorno di
ritardo in base al valore del tributo pari a 55,00 € o
multipli.
 Se la voltura catastale avviene dal 4° mese ed entro 1
anno dalla scadenza: SANZIONE pari a 1/5 di 15 € =
3,00 € da pagare mediante Ravvedimento Operoso +
interessi di mora calcolati su ogni giorno di ritardo in
base al valore del tributo pari a 55,00 € o multipli.
 se la voltura catastale avviene dopo oltre 1 anno dalla
scadenza con contestazione immediata tramite Modello:
SANZIONE pari ad 1/4 di 20 € = 5,00 € + interessi di
mora calcolati semestralmente sul tributo di 55,00 € o
multipli.
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LE SUCCESSIONI NELLE
ASSOCIAZIONI E NELLE
SOCIETA’
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Associazioni: la qualità di associato non è trasmissibile agli eredi, per
cui alla morte o dell’amministratore o del membro del consiglio di
amministrazione la sostituzione può avvenire in maniera svariata (
elezioni per schede, liste,nomina).
Società semplici e Snc: i soci superstiti devono liquidare la quota agli
eredi entro 6 mesi dal decesso, oppure possono sciogliere la società o
continuarla con gli eredi.
Sas: si ha lo scioglimento della società nel caso in cui non rimangano soci
accomandanti/accomandatari a meno che entro 6 mesi non venga
sostituito l’unico socio accomandante/accomandatario. La quota del
socio accomandante è trasferibile agli eredi.
Srl: le quote sono liberamente trasferibili agli eredi che diventano
comproprietari della quota del defunto. Se la società perde la pluralità
dei soci, la stessa diviene Srl a socio unico.
SpA: il principio base è l’indivisibilità delle azioni, percui gli eredi
saranno comproprietari solidalmente.
Società Coperative: la morte del socio dà diritto agli eredi al rimborso
delle azioni o alla liquidazione della quota del defunto.
E’ importante ricordare che quando la denominazione della società
comprende anche il nome del socio defunto, la stessa deve essere
variata, questo può accadere nelle Snc, nelle Sas e nelle Srl a socio
unico.
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Il lavoro autonomo e la
ditta individuale
Giuridicamente un’attività individuale cessa con il venir
meno del titolare, a nulla rileva il fatto che uno o più eredi
intraprendano la stessa attività senza modificare
l’organizzazione o il personale, si tratta di una nuova
attività.
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L’erede potrà proseguire l’attività
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Liquidando i dipendenti e procedere ad una
successiva assunzione;
Trasferire i dipendenti dalla ditta del defunto
alla propria.
Nel primo caso dovrà liquidare:
1. Retribuzione relativa al periodo di paga
successivo all’ultimo;
2. TFR;
3. Tredicesima e altre mensilità aggiuntive;
4. Ferie e permessi retribuiti.
Nel secondo caso:
1. Volturare posizioni assicurative e previdenziali;
2. Spettanze maturate dal personale manterrano
la natura di debiti ereditari.
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LE IMPOSTE
La base imponibile, relativamente alle aziende comprese
nell’attivo ereditario, è determinata assumendo il valore
complessivo dei beni e dei diritti che le componevano al
netto delle passività deducibili.
Sono richieste dalle norme anche altre formalità relative
alla Partita Iva.
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L’erede, inoltre, potrà cessare l’attività:
1. Presupposto della cessione è l’accettazione
dell’eredità;
2. Dovrà essere versata l’imposta di registro con aliquota
pari al 3% del valore dell’azienda.
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