regolamento per la fruizione e la gestione della rete dei sentieri dell

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regolamento per la fruizione e la gestione della rete dei sentieri dell
ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ASPROMONTE
Via AURORA – 89050 GAMBARIE di S. Stefano in Aspromonte (RC)
Tel. 0965/743060 – fax 0965/743026
e-mail: [email protected]
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REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE E LA
GESTIONE DELLA RETE DEI SENTIERI
DELL’ASPROMONTE
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Adottato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n° 9 del 14.02.2008
•
Approvato dal M.A.T.T.M. con nota prot. n° DPN-2008-0014313 del 10.06.2008
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Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1.
Principi generali
1. Il presente regolamento disciplina la tipologia degli interventi consentiti e il comportamento degli
escursionisti sulla rete dei sentieri del Parco Nazionale dell’Aspromonte, rete appositamente individuata
su cartografia allegata al presente regolamento.
2. Tale regolamento si ispira al principio della pianificazione e gestione della rete dei sentieri quale
sistema unitario, nell’ottica di promuoverne e migliorarne la fruizione in condizioni di sicurezza e nel
rispetto della natura.
Art. 2.
Priorità normative
1. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono su quelle dei Comuni, che sono tenuti alla loro
applicazione.
2. Il presente regolamento è modificato ogniqualvolta intervengono variazioni nel Regolamento di cui
all’art. 11 della Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 che danno luogo a disposizioni incompatibili. Qualora
non fossero apportate le opportune modifiche, il Regolamento di cui all’art. 11 della Legge n. 394 del 6
dicembre 1991 ha comunque prevalenza sul presente regolamento.
Art. 3.
Deroghe e limitazioni
1. Il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco può concedere deroghe o introdurre limitazioni alle norme
contenute nel presente regolamento, purché non contrastino con disposizioni legislative nazionali o
regionali, ovvero siano di competenza di altri organi o autorità.
2. Per motivi d’urgenza possono essere altresì concesse deroghe dalla Direzione dell’Ente connesse alle
funzioni di sorveglianza, a compiti di tutela e gestione dell’ambiente naturale, di protezione civile, di
sicurezza, di soccorso e di emergenza. Il Direttore presenta ogni sei mesi una relazione al Consiglio
Direttivo sulle deroghe concesse ai sensi del presente comma.
Art. 4.
Definizioni e convenzioni
1. Ai fini del presente regolamento si forniscono le seguenti definizioni:
a) sentiero: tracciato prevalentemente a fondo naturale formatosi per effetto del passaggio di
pedoni o di animali oppure eccezionalmente per l’intervento diretto dell’uomo;
b) incrocio: punto in cui si intersecano due o più sentieri;
c) escursionista: fruitore della rete dei sentieri;
d) segnaletica: insieme di segnali posti lungo i sentieri usati per fornire informazioni e prescrizioni
agli escursionisti;
e) segnaletica verticale: segnaletica costituita da tabelle fissate su appositi sostegni infissi nel
terreno, con lo scopo di fornire agli escursionisti informazioni sulla rete dei sentieri, sui siti di
interesse e sulle norme comportamentali da seguire;
f) segnaletica orizzontale: segnaletica posizionata al suolo, sui tronchi degli alberi o su altri
oggetti inamovibili, con lo scopo di indicare agli escursionisti la continuità di un sentiero in
entrambe le direzioni;
g) difficoltà del sentiero: individua il grado di difficoltà nella percorrenza e l’interesse prevalente,
suddivisa nelle seguenti categorie:
• sentiero turistico (T): sentiero che si sviluppa su stradine pedonali o mulattiere facilmente
identificabili, nelle immediate vicinanze di paesi, località turistiche, vie di comunicazione
e riveste particolare interesse per passeggiate facili di tipo culturale o turistico-ricreativo;
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• sentiero escursionistico (E): sentiero privo di difficoltà tecniche, che corrisponde in gran
parte a mulattiere realizzate per scopi agro-silvo-pastorali o a sentieri di accesso a rifugi o
di collegamento fra valli(località e/o punti panoramici) vicine;
• sentiero per escursionisti esperti (EE): sentiero che si sviluppa in zone impervie e con
passaggi che richiedono all'escursionista una buona conoscenza della montagna, tecnica
di base e un equipaggiamento adeguato, che non presenta parti attrezzate ad eccezione di
eventuali brevi corrimano;
• sentiero per escursionisti esperti con attrezzatura (EEA): sentiero che si sviluppa su pareti
rocciose, preventivamente attrezzate con funi, ganci, chiodi o scale, che richiede adeguata
preparazione ed attrezzatura quali casco, imbrago e dissipatore;
• sentiero per diversamente abili (D): sentiero opportunamente attrezzato per una o più
categorie di diversamente abili;
h) tempo di percorrenza: tempo necessario all’escursionista medio per percorrere un tratto di
sentiero in un determinato senso di cammino, con esclusione dei tempi di sosta, in condizioni
meteorologiche ottimali e in assenza di copertura nevosa.
Art. 5.
Catasto dei Sentieri
1. L’Ente Parco cura la costituzione e il continuo aggiornamento del Catasto dei Sentieri, costituito da
una banca dati che per ogni sentiero contiene le seguenti informazioni:
a) numero del sentiero, che lo individua univocamente;
b) rappresentazione planimetrica del sentiero in scala non inferiore ad 1:25.000;
c) profilo altimetrico del sentiero, con scala delle distanze non inferiore a 1:25.000;
d) coordinate geografiche e altitudine di un insieme di punti significativi del sentiero con
frequenza tale da consentire l’individuazione dell’andamento planoaltimetrico del sentiero
stesso;
e) descrizione testuale e fotografica delle caratteristiche del percorso e degli aspetti naturalistici,
paesaggistici, storici e culturali di cui consente la fruizione;
f) localizzazione delle fonti di acqua potabile e di strutture di supporto per l’escursionista lungo il
percorso o nelle immediate vicinanze;
g) tempo di percorrenza del sentiero in entrambi i sensi di cammino, suddivisa per tratti di durata
non superiore alla mezz’ora;
h) difficoltà del sentiero, suddivisa per tratti omogenei;
i) percorribilità con velocipedi e/o animali da sella o da soma, suddivisa per tratti omogenei;
j) schede di dettaglio sulla segnaletica verticale per ogni luogo di posa;
k) informazioni sulla presenza e tipologia di segnaletica orizzontale utilizzata, suddivise per tratti
omogenei;
l) stime sul numero di escursionisti che fruiscono annualmente del sentiero;
m) dati disponibili sugli incidenti occorsi agli escursionisti, con indicazione del luogo, della causa
e della gravità dell’evento.
Art. 6.
Piano della Rete dei Sentieri
1. L’Ente Parco con cadenza almeno quinquennale redige un piano che individua le priorità di
intervento sulla rete dei sentieri, con particolare riferimento all’apertura di nuovi sentieri o alla
dismissione di quelli esistenti.
2. Tale piano è redatto valutando:
a) le stime e le previsioni sul numero di escursionisti che fruiscono annualmente dei sentieri;
b) la fruibilità di siti di interesse naturalistico, paesaggistico, storico o culturale, compatibilmente
con le esigenze di salvaguardia e conservazione degli stessi;
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c) i costi di realizzazione e manutenzione dei sentieri;
d) il numero e la gravità degli incidenti occorsi agli escursionisti sui sentieri esistenti;
e) la possibilità di fruizione dei sentieri da parte di anziani e diversamente abili.
3. Il Piano della Rete dei Sentieri è approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente, sentito il parere della
Consulta dei Sentieri, di cui all’art. 32.
Titolo II - Norme comportamentali dell’escursionista
Art. 7.
Accessibilità alla rete dei sentieri
1. Nella zona A del Parco gli escursionisti sono tenuti a percorrere esclusivamente i sentieri individuati
nel Catasto dei Sentieri, senza allontanarsi da essi. Gli stessi saranno debitamente individuati sulla
cartografia allegata al presente regolamento e di cui all’art. 1.
2. L’utilizzo di velocipedi è consentito esclusivamente lungo i tratti dei sentieri situati nelle zone B, C, e
D del Parco, aventi pendenze inferiori al 20% e larghezze medianti superiori all’ingombro trasversale
della bicicletta sul terreno, e appositamente individuati nel Catasto dei Sentieri. All’interno di tali tratti
l’uso delle biciclette a pedalata assistita (conformi a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 50 del D.Lgs.
n. 285 del 30 aprile 1992) è consentito esclusivamente nelle zone D del Parco.
3. L’utilizzo di animali da sella e da soma è consentito lungo i tratti dei sentieri situati nelle zone B, C e
D del Parco. Lungo i sentieri ricadenti all’interno della zona “A” gli animali da soma devono essere
muniti di museruola e gli stessi non possono essere legati a piante o nei pressi delle stesse, è vietato
l’utilizzo di animali da sella. I sentieri sono quelli appositamente individuati nel Catasto dei Sentieri.
4. È vietato lungo tutta la rete dei sentieri l’utilizzo di altri mezzi di trasporto, con le seguenti eccezioni:
a) chiunque e con qualunque mezzo consentito dalle disposizioni vigenti, lungo i tratti dei sentieri
che si sovrappongono con la viabilità ordinaria (statale, regionale, provinciale e comunale);
b) i diversamente abili, limitatamente all’utilizzo dei mezzi necessari a compensare le inabilità,
sempre che siano compatibili con le caratteristiche dei sentieri stessi;
c) il personale istituzionalmente competente allo svolgimento di attività di sorveglianza, controllo,
soccorso, protezione civile e ordine pubblico, nell’esercizio delle proprie funzioni;
d) le persone autorizzate dall’Ente Parco per lo svolgimento delle attività di studio e di ricerca
scientifica e per la realizzazione di opere ed interventi, limitatamente ai modi ed ai tempi
previsti nell’autorizzazione;
e) i proprietari e gli aventi diritto, previa autorizzazione dell’Ente Parco che può essere concessa
solo per consentire l’accesso alla proprietà privata, qualora vi sia una effettiva necessità e non
vi siano altre agevoli possibilità di collegamento.
Art. 8.
Divieti
1. Lungo i sentieri è vietata l’accensione di fuochi, il bivacco e il campeggio e qualsiasi altra attività che
ostruisca o renda disagevole il transito degli escursionisti.
2. È vietato apportare o spargere fango, detriti, rifiuti o materiale di qualsiasi specie sui sentieri e nelle
immediate vicinanze, anche temporaneamente. È fatta eccezione per gli oggetti metallici in caso di
perturbazioni temporalesche, che possono essere temporaneamente abbandonati in prossimità del
sentiero, in modo tale da non costituire pericolo per gli altri escursionisti.
3. È vietato impedire il libero deflusso delle acque nei deviatori e nei fossi laterali, occludendoli o
danneggiandoli.
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4. È vietato danneggiare, spostare, rimuovere, occultare o imbrattare la segnaletica ed ogni altro
manufatto ad essa attinente.
5. Valgono inoltre i divieti previsti dalle altre disposizioni normative nazionali e regionali e dagli altri
regolamenti del Parco Nazionale dell’Aspromonte.
Art. 9.
Obblighi
1. Gli escursionisti devono usare prudenza e seguire itinerari la cui difficoltà sia commisurata alle
proprie capacità.
2. Gli escursionisti che utilizzano velocipedi, animali o altri mezzi di trasporto devono mantenere un
comportamento tale da non mettere in pericolo la sicurezza di altri escursionisti. In particolare devono
adeguare la velocità in modo da garantire l’arresto tempestivo entro i limiti della metà del proprio campo
di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. Lungo i tratti dei sentieri che si sovrappongono con la viabilità ordinaria (statale, regionale,
provinciale e comunale) valgono le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e dal
D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992.
4. Nei sentieri per escursionisti esperti con attrezzatura (EEA) e nei sentieri per disabili (D) è fatto
obbligo agli escursionisti di attenersi alle prescrizioni indicate nella apposita segnaletica di cui all’art.12.
In particolare è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza indicati.
5. Chiunque si accorga di situazioni che possono mettere in pericolo la sicurezza degli escursionisti
lungo i sentieri è tenuto a darne tempestiva informazione all’Ente Parco.
Titolo III - Interventi sulla rete dei sentieri
Art. 10. Interventi sottoposti a nulla osta
1. Sono sottoposti al preventivo nulla osta dell’Ente Parco ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 394 del 6
dicembre 1991 i seguenti interventi:
a) apertura di nuovi sentieri;
b) variazioni di tracciato dei sentieri esistenti, e riportati nel Catasto dei sentieri;
c) interventi di manutenzione che prevedono l’esecuzione di movimenti di terra, la realizzazione
di opere d’arte, la sistemazione di fonti di acqua potabile, la sistemazione di pendii, la
rimozione di alberi, e quanto altro produca una significativa variazione dello stato dei luoghi;
d) apposizione, modifica e rimozione della segnaletica, ad eccezione della sostituzione della
segnaletica esistente con identica tipologia.
2. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma effettuati su sentieri non individuati nel
Catasto e gli interventi di variazione del tracciato ritenuti di notevole entità a giudizio dell’Ente Parco,
sono assimilati a tutti gli effetti all’apertura di nuovi sentieri e sono pertanto soggetti alle disposizioni di
cui agli art. 11, art.12 e art.13..
Art. 11. Apertura di nuovi sentieri: criteri per la concessione del nulla osta
1. L’apertura di nuovi sentieri può essere consentita esclusivamente in uno dei seguenti casi:
a) il sentiero connette fra loro parti sconnesse della rete dei sentieri (così come individuata nel
Catasto);
b) il sentiero consente la connessione alla rete dei sentieri (così come individuata nel Catasto) di
centri abitati, località turistiche, rifugi, centri visite e porte d’accesso del Parco;
c) il sentiero è previsto nel Piano della Rete dei Sentieri di cui all’art. 6.
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2. L’apertura di nuovi sentieri è sempre vietata nei seguenti casi:
a) il sentiero ricade in tutto o in parte nella zona A del Parco;
b) il sentiero presenta tratti che siano paralleli ed a breve distanza da altri sentieri.
3. Nei casi in cui l’apertura del sentiero è possibile ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo e delle
altre normative vigenti, il rilascio del nulla osta è comunque condizionato al rispetto dei seguenti
obblighi:
a) la riduzione al minimo del numero di opere d’arte necessarie, anche a discapito della lunghezza
del tracciato, e la loro completa assenza nella zona A del Parco;
b) la realizzazione delle eventuali opere d’arte secondo tecniche di ingegneria naturalistica,
utilizzando come materiali prevalentemente legno e pietra locale;
c) la riduzione dei movimenti di terra a quanto strettamente necessario all’apposizione della
segnaletica e all’appianamento della superficie calpestabile del sentiero, senza ricorrere in alcun
caso all’ausilio di mezzi meccanici e mantenendo una sezione trasversale non superiore a 1,5
m;
d) la riduzione al minimo degli interventi di decespugliamento e sramatura, comunque non oltre
50 cm dal ciglio del sentiero;
e) la rimozione dei soli alberi che costituiscono serio pregiudizio alla sicurezza degli escursionisti
o di quelli caduti che ostruiscono il sentiero;
f) l’apposizione della segnaletica prevista dal presente regolamento;
g) l’adeguamento della segnaletica esistente per tenere conto dell’inserimento del nuovo sentiero,
ad eccezione dei tabelloni d’insieme di cui all’art. 20.
4. L’Ente che realizza l’intervento deve inoltre impegnare una somma adeguata alla manutenzione del
sentiero per almeno un quinquennio.
Art. 12. Apertura di nuovi sentieri: criteri per la concessione del nulla osta per tipologie particolari
1. L’apertura di sentieri per escursionisti esperti con attrezzatura (EEA) è vietata in tutta l’area del
Parco, salvo deroghe concesse ai sensi dell’art. 3. La concessione della deroga è in ogni caso
subordinata:
a) all’apposizione di idonea segnaletica, redatta in più lingue anche in maniera difforme a quanto
previsto nel presente regolamento, che avverta l’escursionista dei rischi specifici e dei
dispositivi di sicurezza necessari;
b) all’impegno di un Ente Pubblico Locale territorialmente competente a verificare almeno
annualmente le attrezzature e la segnaletica, a mettere in atto tutti gli interventi che si dovessero
rendere necessari a garantire la fruizione in sicurezza del sentiero, a comunicare annualmente
all’Ente Parco l’esito delle verifiche e degli interventi effettuati.
2. L’apertura di sentieri per diversamente abili (D) è consentita anche qualora non siano verificate le
condizioni di cui al comma 1 ed al comma 2 lettera b) dell’art. 11. Per tale tipologia di sentiero è
possibile derogare a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 11. La concessione del nulla osta è in ogni
caso subordinata:
a) all’apposizione di idonea segnaletica, realizzata in maniera intelligibile ai potenziali fruitori
anche in maniera difforme a quanto previsto nel presente regolamento, che individui le
categorie di diversamente abili per i quali è fruibile il sentiero e dia le necessarie informazioni
lungo il percorso;
b) all’impegno di un Ente Pubblico Locale territorialmente competente o di un gestore a verificare
con opportuna frequenza le attrezzature, la segnaletica e gli eventuali impianti realizzati, a
mettere in atto tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari a garantire la fruizione in
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sicurezza del sentiero, a comunicare annualmente all’Ente Parco l’esito delle verifiche e degli
interventi effettuati.
3. La mancata produzione della relazione di cui ai commi 1 e 2 o qualunque altra omissione autorizza
l’Ente Parco alla dismissione dei sentieri.
Art. 13. Apertura di nuovi sentieri: documenti da produrre per il rilascio del nulla osta
1. I progetti sottoposti all’Ente Parco per il rilascio del nulla osta, oltre ai documenti componenti il
progetto definitivo previsti dalla normativa vigente, devono essere integrati con:
a) un piano di massima di manutenzione del sentiero, da intendersi quale documento di sintesi
rispetto al “piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti” di cui all’art. 40 del D.P.R. n.
554 del 21 dicembre 1999, che contiene un programma di manutenzione, l’individuazione delle
problematiche riscontrabili e una previsione sulle risorse economiche necessarie per gli
interventi manutentivi;
b) tutte le informazioni previste nel Catasto dei Sentieri di cui all’art. 5, con esclusione di quanto
riportato alle lettere a), l) e m);
c) l’attestazione da parte dell’Ente realizzatore della copertura finanziaria necessaria alla
manutenzione, ai sensi del comma 4 dell’art. 11;
d) le eventuali assunzioni di impegno richieste agli Enti Pubblici Locali o ai gestori ai sensi
dell’art. 12, qualora necessarie.
2. Il numero del sentiero previsto dall’art. 5 lettera a) è assegnato dall’Ente Parco ed è indicato nel
provvedimento di concessione del nulla osta.
Art. 14. Variazioni di tracciato e manutenzione
1. Gli interventi sottoposti a nulla osta di cui alle lettere b) e c) dell’art. 10 sono consentiti qualora siano
conformi a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 11 e dall’art. 12, per quanto applicabile all’intervento
di che trattasi. Nel valutare la concessione del nulla osta è necessario avere opportuna considerazione del
contributo in termini di maggiore sicurezza che tali interventi garantiscono.
2. Al fine del rilascio del nulla osta gli elaborati progettuali devono essere integrati con tutte le
informazioni necessarie ad apportare le modifiche al Catasto dei Sentieri che si rendono necessarie a
causa della realizzazione dell’intervento.
Art. 15. Apposizione, modifica e rimozione di segnaletica
1. Gli interventi sottoposti a nulla osta di cui alla lettera d) dell’art. 10 ad eccezione della rimozione
della segnaletica esistente, sono sempre consentiti se la segnaletica è conforme a quanto previsto nel
presente regolamento e se non sono violate disposizioni legislative nazionali o regionali.
2. La rimozione della segnaletica esistente deve avvenire secondo quanto disposto dall’1, ed è
consentita solo nei seguenti casi:
a) il segnale non è conforme a quanto previsto dal presente regolamento;
b) il segnale presenta informazioni che non sono corrette o che non lo saranno per effetto degli
interventi previsti;
c) il segnale è collocato su un sentiero dismesso o da dismettere;
d) il segnale non è più leggibile;
e) il segnale mette in pericolo la sicurezza degli escursionisti o di terzi;
f) il segnale viola disposizioni legislative nazionali o regionali o i diritti di terzi.
3. Al fine del rilascio del nulla osta gli elaborati progettuali devono essere integrati con tutte le
informazioni previste alle lettere j) e k) dell’art. 5.
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Art. 16. Interventi non sottoposti a nulla osta
1. Tutti gli interventi sulla rete dei sentieri che non sono sottoposti a nulla osta devono essere comunque
comunicati all’Ente Parco con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori al
fine di consentire le attività di vigilanza.
2. La comunicazione deve contenere:
a) informazioni puntuali sulla localizzazione dell’intervento;
b) la data di inizio e la presunta data di fine dei lavori;
c) una sintetica descrizione dell’intervento;
d) una documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi.
3. Qualora la durata dell’intervento si prolunghi oltre sei mesi dalla data di inizio è necessario darne
comunicazione all’Ente Parco. La comunicazione deve essere reiterata ad ogni semestre.
Art. 17. Comunicazione di fine intervento
1. Per tutti gli interventi sulla rete dei sentieri, sottoposti o meno a nulla osta, è necessario comunicare
all’Ente Parco l’avvenuta conclusione dei lavori.
2. La comunicazione deve essere corredata da una documentazione fotografica dello stato dei luoghi a
seguito degli interventi effettuati.
Titolo IV - Segnaletica
Art. 18. Unificazione della segnaletica
1. La segnaletica dei sentieri ricadenti nell’area del Parco Nazionale dell’Aspromonte deve essere
conforme a quanto previsto nei successivi articoli, al fine di garantire l’uniformità della stessa. La
conformità deve essere rispettata per quanto riguarda i criteri di localizzazione, i materiali impiegati, il
contenuto e la forma grafica delle informazioni fornite nella segnaletica stessa.
2. Non è consentito l’utilizzo di tipologie di segnaletica non esplicitamente contemplate nel presente
regolamento, salvo quanto previsto nell’art. 12.
Art. 19. Segnaletica verticale
1. Le informazioni della segnaletica verticale sono fornite su tabelle collocate ad altezza compresa fra
1,20 m e 2,20 m sul livello del sentiero, a breve distanza da esso garantendo la massima visibilità da
ogni direzione e l’assenza di disturbo o pericolo agli escursionisti.
2. Tutte le tabelle, ad eccezione dei tabelloni d’insieme (art. 20) e delle tabelle informative (art. 21),
sono caratterizzate da scritte e logo in nero su fondo, con elementi di colore rosso e con ulteriori
elementi colorati in base alle informazioni sui sentieri (rosso, verde, giallo etc.). Il dettaglio sul
contenuto e la forma grafica delle informazioni riportate nelle tabelle è descritto nell’allegato A. Tutte,
compresi i tabelloni di insieme, devono riportare il logo del Parco.
3. Le tabelle sono realizzate utilizzando legno opportunamente trattato o altro idoneo materiale, che
presenti simile aspetto visivo e caratteristiche non inferiori in termini di durata e resistenza agli agenti
atmosferici. Per i tabelloni d’insieme (art.20) e le tabelle informative (art. 21) è consentito l’utilizzo di
pannelli di alluminio o altro idoneo materiale da fissare sulla tabella di legno, in modo da garantire una
qualità di riproduzione grafica adeguata.
4. Le tabelle sono fissate su pali o su oggetti inamovibili esistenti, con esclusione di alberi e manufatti
di valenza storica o architettonica. Nel caso di utilizzo di pali, essi devono essere costituiti di legno
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scortecciato e stagionato opportunamente trattato in modo da garantirne la massima durata. La sezione
trasversale dei pali deve essere circolare o quadrata, il cui diametro o lato non deve essere inferiore a 8
cm per tutta la segnaletica verticale, ad eccezione dei tabelloni d’insieme (art.20) per i quali si devono
prevedere due pali di dimensione trasversale non inferiore a 10 cm. Il fissaggio al suolo è garantito
mediante interramento per una profondità non inferiore ad un terzo della massima quota fuori terra, con
eventuale rafforzamento mediante la disposizione di materiale litoide non legato attorno al palo e l’uso
di zanche metalliche. In ogni caso le dimensioni minime qui fornite non devono intendersi come
sufficienti in ogni situazione, dovendosi avere cura di valutare in ogni contesto le azioni del vento e di
animali selvatici e da pascolo.
5. Lungo i tratti dei sentieri che si sovrappongono con la viabilità ordinaria (statale, regionale,
provinciale e comunale) è vietata l’apposizione di segnaletica verticale, ad eccezione dei punti iniziali e
finali di tali tratti a condizione che siano concesse le autorizzazioni di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 285
del 30 aprile 1992.
Art. 20. Tabellone d’insieme (segnaletica verticale)
1. Il tabellone d’insieme è utilizzato per fornire informazioni sulla rete dei sentieri e sulla rete stradale
d’accesso, su aspetti ambientali e storici riguardanti i territori attraversati e sulle norme comportamentali
da seguire.
2. Il tabellone deve essere collocato nei principali luoghi di accesso alla rete dei sentieri, e può essere
collocato anche in idonei luoghi nei centri abitati e presso strutture attrezzate per gli escursionisti.
3. La struttura portante del tabellone ospita tre pannelli, sui quali sono rappresentate le seguenti
informazioni:
a) cartografia della rete dei sentieri accessibile dal punto in cui è collocato il tabellone (pannello
rettangolare di 90×60 cm);
b) elenco dei sentieri accessibili dal punto in cui è collocato il tabellone, con indicazione della
difficoltà, dei tempi di percorrenza e di altre informazioni essenziali (pannello rettangolare di
90×20 cm);
c) note descrittive di carattere ambientale e storico riguardanti il territorio e norme
comportamentali per l’escursionista (pannello rettangolare di 30×90 cm).
4. L’aggiornamento del contenuto dei pannelli è a cura dell’Ente Parco, che con cadenza almeno
annuale ne verifica la corrispondenza delle informazioni contenute con la situazione corrente della rete
dei sentieri.
Art. 21. Tabella informativa (segnaletica verticale)
1. La tabella informativa è utilizzata per fornire agli escursionisti informazioni su siti di interesse
naturalistico, paesaggistico, storico o culturale.
2. La tabella può essere collocata in corrispondenza di siti di interesse naturalistico, paesaggistico,
storico o culturale localizzati lungo il sentiero o nelle sue immediate vicinanze, o comunque visibili da
esso.
3. La tabella ha dimensioni di 40×60 cm e riporta in alto a sinistra l’indicazione della località, in alto a
destra una miniatura del segnavia numerato (art. 28), e nella parte restante una descrizione del sito e dei
motivi di interesse.
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Art. 22. Tabella segnavia (segnaletica verticale)
1. La tabella segnavia è utilizzata per indicare la direzione delle località di destinazione del sentiero e il
tempo di percorrenza necessario a raggiungerle.
2. La tabella deve essere collocata agli estremi dell’itinerario, agli incroci ed eventualmente in altri
punti significativi, qualora sia notevole la distanza da altre tabelle.
3. La tabella ha dimensioni di 55×15 cm e forma di freccia, con la punta rossa e la coda rossa-biancorossa a bande orizzontali sulla quale è indicato il numero del sentiero, e riporta fino a tre indicazioni di
destinazioni con i relativi tempi di percorrenza, disposte ciascuna su una riga in ordine di crescente di
distanza dall’alto verso il basso.
Art. 23. Tabella località (segnaletica verticale)
1. La tabella località è utilizzata per indicare la denominazione della località nella quale è collocata e la
relativa quota altimetrica.
2. La tabella deve essere collocata agli incroci, in altri punti significativi, e comunque in tutte le località
indicate in almeno una tabella segnavia.
3. La tabella ha dimensioni di 25×15 cm e riporta in alto l’indicazione della località e in basso la quota
altimetrica.
Art. 24. Tabella di divieto di abbandono del sentiero (segnaletica verticale)
1. La tabella di divieto di abbandono del sentiero è utilizzata per indicare l’obbligo di seguire il sentiero
senza allontanarsi da esso.
2. La tabella deve essere collocata nei punti in cui il sentiero fa il suo ingresso nella zona A del Parco, e
all’interno di tale zona in tutti i punti in cui si presentano ramificazioni verso sentieri non individuati nel
Catasto.
3. La tabella ha dimensioni di 25×15 cm e riporta in alto a destra una miniatura del segnavia numerato
(art. 28) e in basso le diciture “rispetta la natura” e “segui il sentiero” disposte su due righe.
Art. 25. Tabella percorribilità (segnaletica verticale)
1. La tabella percorribilità è utilizzata per segnalare la percorribilità del sentiero con velocipedi e/o
animali da sella o da soma.
2. La tabella può essere collocata agli estremi del tratto di sentiero che può essere percorso con
velocipedi e/o animali da sella o da soma. Se è collocata all’inizio del tratto è obbligatoria la
collocazione alla fine. È inoltre obbligatoria la sua collocazione nei punti in cui il sentiero fa il suo
ingresso nella zona A del Parco.
3. La tabella ha dimensioni di 25×15 cm e riporta in alto a destra una miniatura del segnavia numerato
(art. 28, in basso informazioni testuali che chiariscono il significato del segnale, e in alto a sinistra uno o
due dei seguenti logo:
a) un velocipede, se inizia un tratto percorribile con velocipedi;
b) un cavallo, se inizia un tratto percorribile con animali da sella o da soma;
c) un velocipede barrato, se finisce un tratto percorribile con velocipedi oppure se il segnale è
posto all’ingresso della zona A del Parco;
d) un cavallo barrato, se finisce un tratto percorribile con animali da sella o da soma, oppure se il
segnale è posto all’ingresso della zona A del Parco.
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Art. 26. Segnaletica orizzontale
1. Le informazioni della segnaletica orizzontale sono dipinte su rocce, su tronchi di alberi o comunque
su altri oggetti inamovibili posti ai margini del sentiero; eccezionalmente possono essere utilizzate le
modalità di cui all’art. 29 nei casi previsti. La collocazione deve essere tale da garantirne la massima
visibilità da entrambi i sensi di percorrenza, se necessario apponendo un segnale per ciascun senso.
2. Tutte la segnaletica orizzontale è dipinta con i colori bianco e rosso, ed eventuali scritte sono in nero.
Il dettaglio sul contenuto e la forma grafica delle informazioni riportate sulla segnaletica è descritto
nell’allegato A.
3. La pitturazione della segnaletica deve essere effettuata dopo una accurata pulizia della superficie
sulla quale è collocata, e nel caso in cui è apposta su tronchi d’albero con corteccia rugosa è necessario
effettuare una leggera raschiatura. Deve essere evitata la collocazione della segnaletica su alberi
monumentali e/o di particolare bellezza e dimensione.
Art. 27. Segnavia semplice (segnaletica orizzontale)
1. Il segnavia semplice è utilizzato per fornire agli escursionisti informazioni sulla continuità del
sentiero.
2. Tali segnali devono essere ripetuti lungo il sentiero rispettando i seguenti criteri:
a) nel caso in cui l’andamento del sentiero sia chiaramente individuabile e privo di deviazioni, è
sufficiente apporre la segnaletica al più ogni 400 m;
b) nel caso in cui l’andamento del sentiero non sia evidente è necessario garantire la visibilità di
ciascun segnale dal quello che lo precede.
3. Il segnavia ha dimensioni di 15×8 cm ed è costituito da due strisce orizzontali di uguale dimensione:
rossa quella superiore e bianca quella inferiore.
4. Nei sentieri turistici (T) oltre alle due strisce di cui al precedente comma 3 sarà apposta una ulteriore
striscia di uguale dimensione del colore caratterizzante il sentiero stesso( gial, verde etc).
Art. 28. Segnavia numerato (segnaletica orizzontale)
1. Il segnavia numerato è utilizzato quando è utile indicare oltre alla continuità del sentiero anche il
numero.
2. Tali segnali devono essere utilizzati in particolare nei seguenti casi:
a) in sostituzione del segnavia semplice (art. 27), in prossimità degli incroci;
b) in sostituzione della segnaletica verticale, quando non ne è possibile la collocazione ai sensi del
comma 5 dell’art. 19.
3. Il segnavia ha dimensioni di 15×8 cm ed è costituito da tre strisce verticali di colore rosso-biancorosso, con indicazione del numero del sentiero sulla striscia centrale.
Art. 29. Picchetto segnavia e ometto di pietre (segnaletica orizzontale)
1. I picchetti segnavia e gli ometti di pietra sono utilizzati in sostituzione dei segnavia qualora non sia
possibile individuare idonei luoghi per il loro posizionamento, tenuto anche conto della necessità di
garantirne adeguata visibilità. In particolare:
a) il segnavia semplice (art. 27) può essere sostituito dal picchetto segnavia semplice o
dall’ometto di pietre;
b) il segnavia numerato (art. 28) può essere sostituito dal picchetto segnavia numerato.
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2. Il picchetto segnavia semplice è costituito da un palo di legno scortecciato di sezione trasversale
circolare o quadrata, il cui diametro o lato deve essere compreso fra 6 e 8 cm. Il palo deve essere infisso
nel terreno per almeno un terzo della sua quota fuori terra, che deve essere compresa fra 40 cm e 80 cm.
Sulla sommità del palo è dipinto a tutto tondo il segnavia semplice.
3. Il picchetto segnavia numerato è identico al picchetto segnavia semplice, con la sola aggiunta del
numero del sentiero in prossimità della sommità del palo, ripetuto su almeno due punti diametralmente
opposti.
4. L’ometto di pietre è costituito da un accumulo piramidale di materiale litoide, di altezza compresa fra
40 cm e 80 cm.
Art. 30. Indicazione di fonte d’acqua
1. Il segnale di indicazione di fonti di acqua è utilizzato per indicarne la presenza e la distanza dal punto
in cui è collocato.
2. Il segnale può essere collocato in tutti quei punti in cui una fonte d’acqua potabile è presente a breve
distanza dal sentiero, se il percorso che congiunge il sentiero alla fonte è ben individuabile e presenta
difficoltà non superiori a quelle del tratto di sentiero sul quale è apposto il segnale. L’apposizione del
segnale è sempre vietata nella zona A del Parco.
3. Il segnale ha dimensioni di 20×4 cm e forma di freccia, con sfondo rosso e la dicitura “acqua” seguita
dalla distanza della fonte dal sentiero. Esso deve essere realizzato secondo le modalità previste dall’art.
26 per la segnaletica orizzontale oppure, qualora ciò non sia possibile, deve essere realizzato
conformemente a quanto previsto dall’art. 19 per la segnaletica verticale.
Art. 31. Rimozione della segnaletica
1. Qualora fosse necessario rimuovere la segnaletica esistente si dovranno adottare le tecniche più
rispettose della natura. In particolare:
a) la segnaletica fissata su pali deve essere completamente rimossa, inclusi i pali infissi nel
terreno, che deve essere ripristinato nella sua condizione originale;
b) la segnaletica dipinta su alberi deve essere eliminata asportando un leggero strato di corteccia
se questa è spessa, altrimenti se la corteccia è fine si deve ricoprire il segnale con un colore
grigio o preferibilmente mimetico;
c) la segnaletica dipinta su massi o rocce deve essere eliminata mediante una leggera raschiatura o
per mezzo di smalti grigi o preferibilmente mimetici.
Titolo V - Consulta dei Sentieri
Art. 32. Consulta dei Sentieri
1. È istituita la Consulta dei Sentieri, quale organo consultivo e propositivo dell’Ente Parco in materia
di pianificazione, gestione e promozione della rete dei sentieri.
Art. 33. Composizione della Consulta dei Sentieri
1. La Consulta è costituita dai rappresentanti delle principali associazioni che hanno interesse alla
fruizione, manutenzione e promozione della rete dei sentieri del Parco. Nel caso di associazioni a
carattere nazionale o regionale hanno titolo ad aderire alla Consulta la sezione provinciale o comunque
quella territorialmente competente.
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2. Le associazioni aderenti alla Consulta ed il numero dei rappresentanti per ciascuna di esse sono
stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, tenendo in considerazione i seguenti criteri:
a) numero di soci regolarmente iscritti;
b) attribuzione di competenze e funzioni (attinenti alle mansioni della Consulta) da parte di leggi
nazionali o regionali;
c) documentata attività escursionistica e promozionale effettuata nell’ultimo quinquennio;
d) pubblicazioni, studi e collaborazioni con Enti Pubblici (attinenti alle mansioni della Consulta)
effettuati nell’ultimo quinquennio;
e) possesso di personalità giuridica, sedi operative e siti web.
3. Ciascuna associazione nomina i suoi rappresentanti in seno alla Consulta scegliendoli fra i propri
membri. I rappresentanti possono essere sostituiti in caso di dimissioni, in caso di mancata iscrizione
all’associazione di appartenenza o dopo un triennio dalla loro nomina. Le funzioni dei rappresentanti
non possono essere delegate.
4. La Consulta elegge a maggioranza un Presidente, che rimane in carica per un triennio e decade in
caso di decadenza da membro della Consulta. In assenza del Presidente svolge le sue funzioni il membro
più anziano.
5. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo muta la composizione della Consulta decadono tutti i suoi
membri.
Art. 34. Attività ordinarie
1. La Consulta formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in merito agli obiettivi, le priorità, i
piani e i programmi relativi alla rete dei sentieri. Tali proposte e pareri sono espressi su richiesta degli
organi di governo o della Direzione dell’Ente Parco oppure su iniziativa della Consulta stessa.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte dai membri della Consulta a titolo volontario, senza alcun
diritto a compensi, neanche a titolo di gettone di presenza o rimborso spese.
Art. 35. Attività straordinarie
1. Gli organi di governo dell’Ente Parco, ciascuno limitatamente alle proprie competenze, possono
proporre alla Consulta il compito di effettuare attività promozionali e divulgative, studi, rilievi, progetti
e pubblicazioni.
2. La Consulta per l’effettuazione dei compiti di cui al comma 1 può costituire una segreteria tecnica,
costituita da una o più persone di fiducia, che assicuri ove necessario il supporto tecnico ed il
coordinamento. La costituzione della segreteria tecnica è obbligatoria qualora i compiti affidati
richiedano ai sensi della legislazione vigente l’assunzione di responsabilità da parte di professionisti
iscritti ad albi professionali.
3. L’Ente Parco può assegnare alla Consulta un contributo economico commisurato alle attività da
svolgere, che può essere impiegato per il rimborso delle spese sostenute e per il funzionamento della
segreteria tecnica.
Art. 36. Riunioni della Consulta dei Sentieri
1. La Consulta si riunisce su richiesta degli organi di governo o della Direzione dell’Ente Parco, oppure
su richiesta del suo Presidente o di almeno un terzo dei membri. La convocazione deve essere effettuata
con almeno sette giorni di anticipo a cura degli uffici dell’Ente.
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2. Le riunioni della Consulta sono valide in presenza della metà più uno dei suoi membri,
indipendentemente dall’associazione di appartenenza. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta;
in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
3. Il Presidente della Consulta presiede le riunioni, ne assicura il regolare e democratico svolgimento e
nomina un segretario verbalizzante.
4. Possono assistere ed intervenire alle riunioni i rappresentanti degli organi di governo e il Direttore
dell’Ente Parco, ed i tecnici dell’ufficio designati.
Art. 37. Attività di supporto dell’Ente Parco
1. Gli uffici dell’Ente Parco curano le convocazioni delle riunioni della Consulta e ne assicurano il
supporto logistico necessario al loro svolgimento. Gli uffici informano tempestivamente il Presidente
della Consulta delle richieste di nulla osta pervenute, limitatamente agli interventi di apertura di nuovi
sentieri.
2. I membri della Consulta possono avere accesso ai documenti costituenti il Catasto dei Sentieri
durante gli orari di apertura al pubblico degli uffici dell’Ente. L’accesso può avvenire anche mediante
estrazione di copia, i cui costi di riproduzione sono a carico del richiedente.
3. I verbali delle riunioni della Consulta sono custoditi presso la sede dell’Ente.
Titolo VI - Disposizioni transitorie
Art. 38. Segnaletica preesistente
1. La segnaletica orizzontale preesistente, dall’entrata in vigore del presente regolamento,va adeguata a
quanto previsto . Il mantenimento è possibile a condizione che la segnaletica preesistente non possa
essere causa di confusione per l’escursionista e che non riporti indicazioni in contrasto con la
numerazione stabilita nel Catasto dei Sentieri.
2. Durante il periodo transitorio di cui al comma 1 non è consentita alcuna forma di manutenzione della
segnaletica preesistente. Decorso tale periodo l’Ente Parco si attiverà per la rimozione di tutta la
segnaletica non conforme al presente regolamento, secondo le modalità previste dall’art.31.
Art. 39. Composizione della Consulta dei Sentieri
1. La Consulta dei Sentieri, nelle more delle decisioni spettanti al Consiglio Direttivo dell’Ente Parco ai
sensi del comma 2 dell’art. 32, è costituita da un rappresentante (effettivo e/o supplente) per ciascuna
delle seguenti associazioni:
a) Associazione delle guide ufficiali del Parco Nazionale dell’Aspromonte;
b) Associazione “GEA – Gruppo Escursionisti d’Aspromonte”;
c) Associazione “Gente in Aspromonte”;
d) Club Alpino Italiano, sezione Aspromonte;
e) Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico, stazione alpina Aspromonte.
Art. 40. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento acquista efficacia dopo l’avvenuta pubblicazione a norma di legge e
l’esitazione favorevole dell’organo di vigilanza.
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