F I CONVENZIONE NOTARIATO 2013

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F I CONVENZIONE NOTARIATO 2013
TUTELA LEGALE ROLAND – CONVENZIONE ” NOTARIATO 20132014”
Il presente fascicolo informativo, contenente:
a) nota informativa, comprensiva di glossario;
b) condizioni di assicurazione convenzione
convenzione notariato n. 82.461/08,
82.461/08,
deve essere consegnato all’assicurato
all’assicurato in ogni caso prima della
sottoscrizione del contratto/certificato.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa.
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 12 DICEMBRE 2012
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs
Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2
I-20122 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 7750 Fax. +39 02 776 775 39
email: [email protected] www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): [email protected]
R.E.A. n° 1817212
C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese
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NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta
redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione
della polizza.
polizza
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Il contratto è concluso con ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG, società d’assicurazione con
sede legale in Colonia (Germania), Deutz-Kalker-Str. 46.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è costituita in forma giuridica analoga ad una Società per
azioni italiana ed esercita la propria attività in base all’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di
Vigilanza tedesca denominata “Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht” (“Bafin”), al cui
controllo è sottoposta.
In Italia, ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è abilitata all’esercizio delle assicurazioni nel
ramo 17 (“tutela legale”) in regime di stabilimento, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 209/2005.
La sede di ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG - Rappresentanza Generale per l’Italia è
in Milano, Piazza E. Duse, 2.
Tel: +39 02 776 775 0
Fax: +39 02 776 775 39
email: [email protected]
www.roland-italia.it
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2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto di ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è pari a € 76.977.820,78.
Il capitale sociale è ammonta a € 10.250.000,00 e il totale delle riserve patrimoniali a
€ 22.614.965,77.
I dati indicati si riferiscono all’anno 2010.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
La Convenzione, identificata con polizza n. 82.461/08 e decorrenza h. 24 del 01.02.2013, non è
sottoposta a tacito rinnovo e scade automaticamente alle h. 24 del 01.02.2014.
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L’adesione del singolo Assicurato alla Convenzione avviene tramite sottoscrizione di un certificato
di applicazione.
Il certificato non è sottoposto a tacito rinnovo e scade automaticamente alle h. 24 del 01.02.2014,
indipendentemente dalla data di adesione iniziale (che non può comunque essere anteriore al
giorno 01.02.2013).
La garanzia assicurativa decorrerà automaticamente con effetto dalle ore 24 della data di
spedizione o trasmissione della SCHEDA DI ADESIONE purché venga allegata copia del bonifico
bancario validamente disposto alle condizioni previste dalla convenzione.
A tal proposito, si rimanda all’art. 22.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
La Convenzione è divisa in 4 Sezioni:
- Sezione I: oggetto, spese assicurate, esclusioni (artt. 1-5);
- Sezione II: garanzie di base (artt. 6-11);
- Sezione III: norme speciali per la tutela penale, illeciti amministrativi pecuniari e
procedimenti disciplinari - CSP (artt. 12-18);
- Sezione IV: condizioni generali di assicurazione - CGA (artt. 19-35).
Alla Convenzione si applicano le condizioni generali di Assicurazione (CGA: artt. 19 ss.) e, per le
vertenze di cui alla Sezione III, anche le condizioni speciali per la tutela legale penale (CSP: artt. 1218); per quanto non regolato si applicano le disposizioni del diritto italiano.
La copertura assicurativa
assicurativa offerta dalla Convenzione stipulata fra le parti opera a favore degli
Assicurati.
Essa fornisce le seguenti coperture:
- GARANZIE DI BASE (v. Sezione II):
•
•
•
•
•
•
esercizio di richieste di risarcimento danni;
tutela legale con fornitori;
codice sicurezza – privacy – antiriciclaggio – ambiente;
tutela legale per controversie in materia di contratti di lavoro;
tutela legale in materia di immobili;
circolazione stradale.
- NORME SPECIALI PER LA TUTELA LEGALE PENALE, ILLECITI AMMINISTRATIVI PECUNIARI E
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (v. Sezione III):
- la garanzia comprende i costi:
•
per difendersi dall’accusa di aver commesso un reato, compresi quelli concernenti
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•
•
•
•
violazioni di natura fiscale/tributaria;
per difendersi dalla contestazione di un illecito amministrativo, compresi quelli concernenti
violazioni di natura fiscale/tributaria, qualora sia stata conseguentemente emessa una
sanzione amministrativa pecuniaria;
per l’assistenza nel caso in cui l’Assicurato venga assunto come teste in un procedimento
penale;
per il procedimento di “patteggiamento”, ovvero all’accordo sull’entità della pena tra
imputato e Pubblico Ministero (art. 444 ss. codice di procedura penale);
la difesa nei procedimenti disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta da ordini
professionali e/o organismi incaricati.
In merito, si rinvia agli articoli:
- 6, 7, 8, 9, 10 e 11 per le garanzie di base;
- 13, per l’estensione penale, illeciti amministrativi pecuniari e procedimenti disciplinari.
Avvertenza: la Convenzione può
può prevedere
prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture
assicurative.
Si rinvia
rinvia in particolare agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
11, 12, 13, 14, 15, 18 della Convenzione.
Premesso che ROLAND si espone fino alla concorrenza del massimale pattuito e riportato sul
certificato, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi
prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori
dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:
1-Massimale: € 50.000,00
Spese legali sostenute in totale: € 60.000,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 50.000,00
__________________________
2- Massimale: € 50.000,00
Spese legali sostenute in totale: € 45.000,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 45.000,00
__________________________
3-Massimale: € 15.000,00 (vertenze con i fornitori)
Spese legali sostenute in totale: € 12.000,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 12.000,00
___________________________
4- Massimale: € 10.000,00 (per procedimenti disciplinari non derivanti da reato)
Franchigia € 500,00
Spese legali sostenute in totale: € 12.000,00
€ 12.000,00 - € 500,00 = € 11.500,00.
Importo rimborsato da ROLAND: € 10.000,00
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4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del
del rischio – Nullità
AVVERTENZA:
AVVERTENZA ai sensi dell’art. 24 delle condizioni generali di assicurazione (CGA), eventuali
dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto
possono comportare effetti sulla prestazione.
AVVERTENZA:
AVVERTENZA non sono previste cause di nullità ulteriori a quelle disciplinate dall’ordinamento
giuridico italiano.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento e diminuzione del
rischio, ai sensi dell’art. 24 delle condizioni generali di assicurazione (CGA).
Esempio: durante l’anno l’Assicurato va in pensione.
La mancata comunicazione può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo nonché la
cessazione della polizza.
AVVERTENZA: si rinvia alla Convenzione per eventuali deroghe specifiche all’art. 24 CGA.
6. Premi
Il premio comprensivo di imposte è di Euro 210,00 per singolo Notaio.
Il pagamento del premio è annuale e deve essere versato in un’unica soluzione mediante bonifico
bancario alle seguenti coordinate:
IBAN IT 27 E 03332 01400 000000943266 Banca Passadore sede di Genova
C/C intestato a RTI AON/Banchero Costa
Il pagamento, effettuato all’intermediario autorizzato da ROLAND, produce per l’Assicurato effetti
liberatori nei confronti della Compagnia, giusta l’art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private
(D.Lgs. n. 209/2005).
Il premio è comunque dovuto per l’intero, indipendentemente dalla data di adesione.
Si rimanda all’art. 22 delle condizioni di polizza per maggiori informazioni.
7. Rivalse
AVVERTENZA:
AVVERTENZA le spese legali anticipate da ROLAND dovranno essere restituite dall’Assicurato se
rimborsate da controparte.
Si rinvia all’art. 29 (2) delle condizioni generali di assicurazioni (CGA).
Ai sensi dell’art. 28 (12) delle condizioni generali di assicurazioni (CGA), ROLAND è surrogata, fino
alla competenza dell’indennizzo, in tutti i diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili, giusta l’art.
1916 c.c.
Pertanto, qualora si individuassero terzi responsabili, ROLAND agirà nei loro confronti,
sostituendosi nei diritti dell’Assicurato, per la restituzione degli importi anticipati.
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8. Rinnovo del contratto – Risoluzione di diritto del contratto assicurativo
La Convenzione, identificata con polizza n. 82.461/08 e decorrenza h. 24 del 01.02.2013, non è
sottoposta a tacito rinnovo e scade automaticamente alle h. 24 del 01.02.2014.
L’adesione del singolo Assicurato alla Convenzione avviene tramite sottoscrizione di un certificato
di applicazione.
Il certificato non è sottoposto a tacito rinnovo e scade automaticamente alle h. 24 del 01.02.2014,
indipendentemente dalla data di adesione iniziale (che non può comunque essere anteriore al
giorno 01.02.2013).
La garanzia assicurativa decorrerà automaticamente con effetto dalle ore 24 della data di
spedizione o trasmissione della SCHEDA DI ADESIONE purché venga allegata copia del bonifico
bancario validamente disposto alle condizioni previste dalla convenzione.
A tal proposito, si rimanda all’art. 22 delle condizioni generali di assicurazione (CGA).
Ai sensi dell’art. 23 delle condizioni generali di assicurazione (CGA), il contratto si risolve di diritto,
nei confronti dell’Assicurato, in caso di interdizione o inabilitazione dello stesso.
9. Prescrizione
Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952, comma 2, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione
si prescrivono in due anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
fonda.
10. Legge applicabile al contratto
Alla Convenzione si applica la legge italiana.
11. Regime fiscale
L’imposta assicurativa gravante sul premio annuo è attualmente pari al 21,25% e non viene
rimborsata in nessun caso.
Non sono altresì rimborsabili tutti gli altri oneri, imposte o tasse previsti dalla legge a seguito della
conclusione del contratto.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Ai sensi dell’art. 27 della Convenzione, l’Assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un
sinistro a ROLAND o, se prevista dall’apposita clausola, all’intermediario, entro 30 (trenta) giorni
dal momento in cui si è verificato il sinistro o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza.
Per le sole estensioni di cui alla sezione III, il termine di 30 (trenta) giorni decorre dal momento in
cui l’Assicurato viene posto a conoscenza dell’apertura di un’indagine da parte dell’Autorità
Giudiziaria, per una presunta o reale violazione di norme di legge, o da parte dell’Ordine
professionale/organismo incaricato, in caso di procedimento disciplinare (art. 16 CSP).
L’Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione
della pratica.
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L’inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell’art. 1915 c.c., alla decadenza parziale o
totale dalla garanzia assicurativa.
L’Assicurato, in caso di sinistro, deve comunicare a ROLAND l’esistenza di altre assicurazioni che
coprono lo stesso rischio, secondo quanto disposto dall’art. 1910 c.c.
Si rinvia agli articoli 16 e 27 della Convenzione.
13. Reclami
Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati
per iscritto con una delle seguente modalità:
-
tramite raccomandata a/r,
a/r al seguente indirizzo:
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG –
Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Reclami
Piazza E. Duse, 2 - 20122 Milano;
-
via fax al n. (+39) 02 776 775 39, all’attenzione dell’Ufficio Reclami; oppure
via e-mail all’indirizzo [email protected]
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di mancato
riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni - decorrenti dal pervenimento dello
stesso presso l’impresa -, potrà rivolgersi all’ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale
21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla
Compagnia.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della
responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla
facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli
eventuali reclami dovranno essere inoltrati all’Autorità di vigilanza eventualmente prevista dalla
legislazione prescelta.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al
sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal
market/finservices-retail/finnet/index en.htm
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
In caso di divergenza di opinioni tra l’Assicurato e ROLAND circa la possibilità di successo di
un’azione oppure di procedure di impugnazione avanti alle Autorità superiori (Appello o
Cassazione) o in caso di conflitto d’interessi, la controversia verrà devoluta ad un arbitro.
Alternativamente alla procedura arbitrale, la Società provvederà al rimborso delle spese legali del
relativo grado di giudizio qualora l’Assicurato risulti vittorioso, nel merito, nella vertenza instaurata.
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Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
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Si rimanda all’art. 28 della Convenzione.
AVVERTENZA:
AVVERTENZA resta comunque possibile per entrambe le parti rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
15. Mediazione finalizzata alla conciliazione
In virtù del D.Lgs. n. 28/2010, che ha disciplinato la mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali, dal 20 marzo 2011 il tentativo di risoluzione delle controversie in
materia di contratti assicurativi tramite l’istituto della mediazione era obbligatorio.
obbligatorio
Pertanto, a partire da tale data, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, doveva
doveva essere esperito il
tentativo di conciliazione depositando la richiesta di mediazione presso uno degli organismi iscritti
nel registro di cui al D.M. 18 ottobre 2010, n. 180.
Tuttavia, alla luce della pronuncia di incostituzionalità - da parte della Corte Costituzionale - della
mediazione obbligatoria (sentenza 06.12.2012, n. 272), preannunciata da un comunicato stampa
nel mese di ottobre 2012, il tentativo di risoluzione delle controversie in materia assicurativa è ora
facoltativo.
facoltativo
Qualora si volesse avviare la media-conciliazione, sarà possibile scrivere - via posta o via fax (n. +39
02 776 775 39) - alla sede di ROLAND al seguente indirizzo:
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG –
Rappresentanza Generale per l’Italia –
Piazza E. Duse, 2 - 20122 Milano.
Indicare nell’oggetto: richiesta di mediazione finalizzata alla conciliazione.
ROLAND Rechtsschutz Versicherungs AG è responsabile della veridicità e della completezza dei
dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il rappresentante Generale per l’Italia
Pietro Pipitone
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GLOSSARIO
Contraente
Il notaio iscritto al Consiglio Nazionale del Notariato
Assicurato
a) sia in ambito professionale che nell’ambito della vita privata, il
Notaio che ha aderito all’Assicurazione;
b) nell’ambito della vita privata, i componenti del nucleo familiare
del Notaio risultanti dallo stato di famiglia più eventuali persone
conviventi;
c) nell’ambito professionale, i praticanti, i tirocinanti, i familiari del
Notaio che collaborano nell’attività, i dipendenti e gli altri
collaboratori professionali.
Assicurazione
Il contratto di Assicurazione.
Broker
Raggruppamento temporaneo di imprese tra la società mandataria
AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers e la società mandante
banchero costa insurance broker s.p.a.
Certificato
Il documento comprovante l’adesione del singolo Notaio alla presente
Polizza
Contratto
Il vincolo che lega la Società all’Assicurato.
Indennizzo
La somma dovuta contrattualmente dalla Società in caso di sinistro.
Periodo di Assicurazione Il periodo per il quale è stato pagato il premio.
Polizza
Il documento originale che contiene e prova le Condizioni del
contratto di assicurazione richiamate in ogni singolo Certificato.
Premio
La somma dovuta dall’Assicurato alla Società.
Rischio
La probabilità che si verifichi un sinistro.
Sinistro:
La vertenza per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l’Italia
Piazza E. Duse, 2 - 20122 MILANO
C.F./P.IVA: 05377040968
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Tutela
Tutela Legale
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L’assicurazione di Tutela Legale di cui all’art. 173 Codice Assicurazioni
Private (D.Lgs. n. 209/2005).
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE N. 82.461/0
Per i notai iscritti al Consiglio Nazionale del Notariato
SEZIONE
SEZIONE I
OGGETTO, SPESE ASSICURATE, ESCLUSIONI
ART. 1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE
La Società, alle condizioni e per le garanzie indicate in polizza,
polizza garantisce al Contraente - che abbia aderito
alla convenzione durante l’annualità in corso – e all’Assicurato la possibilità di salvaguardare i propri diritti
assumendo le spese necessarie a tale fine (tutela legale).
ART. 2 CONDIZIONI APPLICABILI
Alla polizza si applicano le condizioni generali di Assicurazione (CGA: artt. 19 ss.) e, per le vertenze di cui alla
Sezione III, anche le condizioni speciali per la tutela legale penale, compresi i procedimenti disciplinari (CSP:
artt. 12-18); per quanto non regolato si applicano le disposizioni del diritto italiano.
ART. 3 SPESE ASSICURATE
Per le vertenze assicurate, la Società assume a proprio carico, sino al massimale previsto nel modulo di polizza,
gli oneri per la tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti dell’Assicurato, salvo quanto previsto al successivo
art. 4, come segue:
-
-
il compenso previsto dalla tariffa forense di cui al D.M. n.127/2004 relativo all’attività di un Avvocato,
come specificato all’art. 27.
dell’Avvo
ocato secondo
In caso di vertenza instaurata all’estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell’Avv
quanto previsto dall’ordina
dall’ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore
nello Stato di riferimento.
Qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato all’Avvocato per incaricarne
un altro, ROLAND riconoscerà il compenso
compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già
svolte ed esposte dal precedente Avvocato.
Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell’Avvo
dell’Avvocato;
le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;
le spese per l'attività dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) e di controparte, in quanto l'Assicurato sia
obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;
le spese per l’attività di un Consulente Tecnico di Parte svolta o in fase stragiudiziale o giudiziale; il
compenso viene riconosciuto nei limiti del tariffario di rife
riferimento; in mancanza trova applicazione il
D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii.
In caso di vertenza instaurata all’estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs
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dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferi
riferimento.
Qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per
incaricarne un altro, ROLAND
ROLAND riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella mi
misura in cui non riguardi
attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente.
Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente;
le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio
e indennità del mediatore) nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e
ss.mm.ii.
Se il mediatore si avvale di un suo consulente, ROLAND si fa carico fino al 50% del relativo compenso.
In caso di analoga procedura concilia
conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di
procedura nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii.
ss.mm.ii. con
esclusione dei costi dell’e
dell’eventuale consulente nominato dall’organismo competente.
Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato previsti dall’ordinamento
giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore
vigore nello Stato di riferimento.
Nell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può dare mandato ad un Avvocato diverso;
le spese per l’IVA relative all’attività di avvocati e Consulenti Tecnici, qualora il Con
Contraente/ Assicurato
non sia autorizzato
autorizzato alla de
detrazione dell’imposta;
le spese di registrazione della sentenza nonché le spese di marche e bolli per ottenere una copia
integrale della sentenza;
le spese relative al contributo unificato.
-
-
ART. 4 ESCLUSIONI
1.
Sono esclusi dalla garanzia assicurativa
assicurativa i seguenti rischi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
2.
controversie tra persone Assicurate con il medesimo certificato;
controversie riguardanti l’inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali, salvo quanto previsto
dai successivi artt. 7, 9, 10;
controversie per
per inadempienze contrattuali con il Cliente, incluso il recupero crediti;
resistenza contro richieste di risarcimento di terzi;
controversie collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni,
vandalismo o terrorismo,
terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi
e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
controversie di diritto pubblico, con Enti Pubblici di Previdenza ed Assistenza obbligatoria;
controversie e processi
processi riguardanti diritti di brevetto, di marchio, d’autore e concorrenza sleale;
controversie fra soci ed amministratori, di soci tra di loro e riguardanti la costituzione, la
modifica, la fusione o liquidazione di società o partecipazione in società, nonché
nonché vertenze
riguardanti acquisti o vendite di aziende;
controversie di diritto amministrativo, tributario e fiscale;
controversie riguardanti il diritto di famiglia, di successione e di donazione;
arbitrati;
controversie riguardanti l’art. 28 dello statuto dei lavoratori (comportamenti antisindacali);
controversie in relazione a contratti di compravendita o nuova costruzione di beni immobili;
sinistri che l’Assicurato ha causato con dolo e/o che sono connessi al compimento di un reato
reato
doloso da parte dell’Assicurato;
controversie con la Società riguardanti polizze stipulate con la stessa.
vertenze e procedimenti riguardanti il possesso, la proprietà o l’uso di veicoli viaggianti su terra
sottoposti per legge all’obbligo d’assicurazione
d’assicurazione per la responsabilità civile; sono altresì escluse le
vertenze inerenti l’uso, il possesso o la proprietà di imbarcazioni o aeromobili.
La copertura assicurativa non include il pagamento di:
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a)
b)
c)
3.
sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di
pene detentive;
spese collegate all’esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose;
spese per risolvere una controversia senza che la Società abbia preventivamente autorizzato la
transazione
transazione e la divisione delle spese legali alle parti coinvolte.
Non sussiste copertura assicurativa per sinistri conosciuti per la prima volta dall’Assicurato dopo la
cessazione.
e. Per
cessazione del certificato e denunciati alla Società oltre 12 (dodici) mesi dalla cessazion
adesioni di durata minima ininterrotta di (tre) anni , il periodo è esteso a 24 (ventiquattro) mesi.
ART. 5 COSTI NON ASSICURATI
La Società non si assume:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
i costi assunti dall’Assicurato senza obbligo giuridico;
i costi attinenti al quarto ed
ed ogni ulteriore tentativo d’esecuzione forzata per ogni titolo esecutivo;
i costi relativi a tentativi d’esecuzione forzata che vengono introdotti dopo cinque anni dal formarsi
del giudicato sul titolo esecutivo;
i costi per procedimenti penali d’esecuzione
d’esecuzione forzata passati in giudicato per una pena pecuniaria o
ammenda al di sotto di
di € 250,00;
i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si
trasferiscono in capo all’Assicurato dopo il verificarsi del sinistro;
le franchigie e gli scoperti pattuiti in polizza;
la ritenuta d’acconto
d’acconto dovuta dal sosti
sostituto d’imposta.
SEZIONE II – GARANZIE DI BASE
ART. 6 ESERCIZIO DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI
1.
Nell’ambito professionale e della vita privata,
privata la copertura opera per sostenere l’esercizio di pretese al
risarcimento dei danni occorsi alle persone assicurate e/o alle cose attinenti al loro patrimonio, subiti
per fatti illeciti extracontrattuali di terzi, sia in sede civile che per la costituzione di parte civile in sede
penale.
2.
Sono altresì garantiti i costi per la presentazione della denuncia/querela, purché l’Assicurato si
costituisca parte civile.
ART. 7 TUTELA LEGALE CON FORNITORI
1.
La coperture assicurativa comprende la tutela legale per la salvaguardia degli interessi giuridici,
nell’ambito professionale
professionale, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi, ordinate e/o
ricevute dal Notaio.
2.
Per questa garanzia sono riconosciute le spese legali ai sensi della presente polizza
polizza fino all’ammontare
di € 15.000,00
15.000,00 per sinistro.
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ART. 8 CODICE SICUREZZA – PRIVACY – ANTIRICICLAGGIO – CODICE AMBIENTE
1.
In parziale deroga all’art. 4 (i), la copertura assicurativa comprende i costi per la tutela dell'Assicurato,
nell’ambito professionale,
professionale per il ricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da
inosservanza delle disposizioni dei decreti legislativi:
-
2.
81/08 (codice sicurezza);
196/03 (codice privacy);
231/2007 (antiriciclaggio).
152/06 (codice ambiente)..
A parziale deroga dell’art. 26, comma 1, Il sinistro si considera insorto con il compimento da parte
della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o
penale che abbia dato origine al provvedimento amministrativo, sempre che le violazioni
violazioni di norme
che hanno originato il provvedimento siano sconosciute al Notaio al momento della sua prima
adesione alla Convenzione in essere con la Società.
ART. 9 TUTELA LEGALE PER CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRATTI DI LAVORO
1.
2.
In deroga all'art. 4 (a), la garanzia assicurativa comprende, nell’ambito della vita professionale,
professionale la
salvaguardia degli interessi giuridici del Notaio inerenti il contratto di lavoro individuale con i proprî
prestatori di lavoro subordinato, a condizione che questi siano iscritti
iscritti nel libro unico del lavoro (ex libro
matricola).
In deroga all’art. 4 (k), sono compresi i costi dell’attività di un avvocato e degli arbitri fino all’ammontare di
€ 5.000,00 per ogni sinistro assicurato ai sensi della presente polizza.
3.
Sono altresì assicurate le controversie di lavoro/arbitrati con persone con contratto di collaborazione a
progetto (co.co.pro).
4.
In deroga all’art. 4 (2) (c), in caso di transazione non autorizzata, ROLAND si farà carico esclusivamente
delle spese legali rimaste a carico dell’Assicurato. Non vengono rimborsate le spese di controparte
transattivamente assunte dal Contraente, né le spese del Contraente eventualmente assunte
assunte da controparte.
ART. 10 TUTELA LEGALE IN MATERIA DI IMMOBILI
1.
2.
La garanzia assicurativa copre i costi per sostenere controversie relative alla proprietà, ad altri diritti reali
e/o alla locazione degli immobili condotti direttamente dal Notaio - o concessigli in comodato - e nei
quali il notaio esercita la propria attività.
La garanzia si estende altresì all’abitazione ove il notaio ha la residenza.
ART. 11 CIRCOLAZIONE STRADALE
1.
In parziale deroga all’art. 4.1. lettera p), la garanzia è estesa alle richieste di risarcimento avanzate
dall’Assicurato di cui alle lettere a) b) e c) delle “definizioni”
“definizioni - in qualità di proprietario, conducente o
trasportato - per danni subiti a causa di terzi durante la circolazione stradale su un veicolo di proprietà
o in locazione finanziaria (leasing) del Notaio, di un familiare e/o di altri conviventi dello stesso.
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2.
La garanzia di cui al comma 1 comprende altresì il procedimento di indennizzo diretto previsto
dall’art. 149 D.Lgs. n. 209/2005 (Codice Assicurazioni Private).
In parziale deroga all’art. 18 1. (1) a), la copertura comprende anche la difesa in procedimenti penali
originati da violazioni di legge o illeciti amministrativi collegati ad un evento della circolazione stradale.
Si precisa che, limitatamente alla difesa penale di cui al comma 3, si applicano le condizioni speciali
speciali
previste dalla Sezione III.
In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 4 e 18, la garanzia assicurativa non copre i casi in cui:
3.
4.
5.
-
-
il conducente non sia autorizzato e/o abilitato a norma di legge alla conduzione del veicolo;
per il veicolo utilizzato
utilizzato dall’Assicurato non siano stati adempiuti gli obblighi assicurativi;
si contesti la violazione degli artt. 186 e/o 187 del Codice della Strada (guida in stato d’ebbrezza o
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti), l’Assicurato abbia commesso l’illecito
l’illecito in tali condizioni o
quando si sia rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti;
si contesti la violazione dell’art. 189, comma 1, del Codice della Strada (omissione di soccorso);
oggetto della controversia siano danni causati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e
delle corrispondenti prove, nel caso in cui non si tratti di gare che risultano regolarmente
organizzate dall’ACI (Automobile Club Italiano).
SEZIONE III – NORME SPECIALI PER LA TUTELA LEGALE PENALE, PER ILLECITI
AMMINISTRATIVI
AMMINISTRATIVI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (CSP)
ART. 12 PERSONE ASSICURATE
Ai fini della presente sezione III, valida solo nell’ambito professionale,
professionale oltre al Notaio e ai suoi collaboratori,
sono assicurati anche i collaboratori già assicurati, ma non più alle dipendenze del Notaio, purché il Notaio
acconsenta alla garanzia assicurativa.
ART. 13 OGGETTO DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE PENALE
(1) DIFESA IN PROCEDIMENTI PENALI E PER ILLECITI AMMINISTRATIVI PECUNIARI
1. La garanzia comprende i costi:
a) per difendersi dall’accusa di aver commesso un reato, compresi quelli concernenti violazioni di
natura fiscale/tributaria;
b) per difendersi dalla contestazione di un illecito amministrativo, compresi quelli concernenti violazioni
di natura fiscale/tributaria, qualora sia stata conseguentemente emessa una sanzione amministrativa
pecuniaria;
c) per l’assistenza nel caso in cui l’Assicurato venga assunto come teste in un procedimento penale,
così come specificato all’art. 14 (2) (b);
d) per il procedimento di “patteggiamento”, ovvero all’accordo sull’entità della pena tra imputato e
Pubblico Ministero (art. 444 ss. codice di procedura penale).
2. Nell’ipotesi di cui alla lettera a), la garanzia è operante in caso di contestazione di un:
•
reato colposo;
•
reato doloso.
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3. La garanzia assicurativa decade, con effetto retroattivo, esclusivamente in caso di condanna - con
efficacia di giudicato - per un reato doloso; pertanto, solo in questo caso l’Assicurato è obbligato a
anticipati
ati.
restituire alla Società gli importi eventualmente anticip
ati
(2) DIFESA IN PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
1. La garanzia comprende la difesa nei procedimenti disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta
da ordini professionali e/o organismi incaricati, nel limite in cui questi siano conseguenza di un reato
o di un illecito amministrativo di cui all’art. 13 (1).
2.
Qualora i procedimenti disciplinari non siano conseguenza di quanto sopra indicato, la garanzia, in
deroga a quanto previsto dall’art. 20, verrà prestata con un massimale di € 10.000,00
10.000,00 e con
con
l’applicazione di una franchigia fissa a carico dell’Assicurato pari a € 500,00.
00,00.
ART. 14 MISURA DELLA PRESTAZIONE
1. In deroga all’art. 3, la Società si farà carico delle spese qui di seguito dettagliate.
(1) Spese giudiziarie
La Società riconosce:
-
le spese processuali poste a carico dell’Assicurato per i procedimenti assicurati (art. 535 c.p.p.);
le spese per la registrazione di atti giudiziari con un esborso massimo di € 520,00;
le spese per ottenere copia degli atti d’indagine con un esborso massimo
massimo di € 520,00.
(2) Onorari e scelta dell’Avvocato
1. L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un Avvocato senza alcun limite territoriale.
2. La Società garantisce i compensi di un Avvocato nei limiti degli importi massimi previsti dalla
tariffa forense di cui al D.M. n. 127/2004.
127/2004.
3. In caso di compensi calcolati in modo diverso, vi sarà copertura solo previo consenso della
Società.
4. Qualora, per qualunque ragione, venga revocato l’incarico all’avvocato nominato e venga
conseguentemente incaricato un sostituto, la Società garantirà il compenso di quest’ultimo nella
misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente avvocato.
Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell’Avv
dell’Avvo
Avvocato;
dell’Avvo
ocato
In caso di vertenza instaurata all’estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell’Avv
secondo quanto previsto dall’ordina
dall’ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei
compensi in vigore nello Stato di riferimento.
5. La Società assume le spese per le seguenti attività dell’avvocato:
a) difesa dell’Assicurato, secondo quanto previsto all’art. 13 (1) (a), (b), e (d);
b) assistenza ai testimoni, secondo l’art. 13 (1) (c); in quest’ultima ipotesi, la garanzia
assicurativa è operativa
operativa se l’Assicurato viene assunto quale teste in un procedimento:
-
nel quale sussiste il pericolo di una sua incriminazione;
stralciato da quello in cui era imputato o indagato (teste in procedimento connesso).
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6. Qualora nell’ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l’assistenza di
un Avvocato iscritto in appositi albi speciali (es.: Corte di Cassazione), ROLAND riconoscerà
altresì le spese relative all’assistenza di tale professionista.
(3) Spese di viaggio dell’Avvocato
1. Qualora l’Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria
competente per il procedimento penale, la Società garantisce le spese sostenute dal legale per le
trasferte necessarie per raggiungere la sede dell’autorità competente a decidere del
procedimento.
2. La rifusione delle spese si esegue applicando quanto previsto dalla tariffa forense attualmente in
vigore.
(4) Spese di viaggio dell’Assicurato
1. La Società riconosce le spese di viaggio sostenute dall’Assicurato per raggiungere le sedi delle
Autorità Giudiziarie estere,
precisamente:
estere che abbiano disposto la sua comparizione personale, e precisamente
a) quelle necessarie utilizzando un mezzo pubblico, ossia le ferrovie dello Stato in prima classe
o un volo di linea in “economy class”;
b) in caso di utilizzo di mezzo proprio, verrà riconosciuto un importo comunque non superiore
a quello che sarebbe stato sostenuto con l’utilizzo di un mezzo pubblico secondo il punto
precedente.
2. L’Assicurato è tenuto a trasmettere
trasmettere alla Società le ricevute di pagamento.
3. Le spese di viaggio vengono rifuse in Euro; gli importi in valuta diversa vengono rifusi in Euro
applicando il cambio in vigore il giorno di inizio del viaggio.
(5) Spese del C.T.U./Consulente di Parte
La Società garantisce:
le spese per un consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) nominato dall’Autorità Giudiziaria, se le
relative spese sono poste a carico dell’Assicurato;
- previa autorizzazione della Società (art. 28, comma 8), le spese di un consulente nominato
nominato
dall’Assicurato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui tale consulenza sia reputata
necessaria, a supporto della difesa, dall’Avvocato incaricato. Tali spese vengono riconosciute
nei limiti della tariffa di riferimento in vigore.
In mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii.
In caso di vertenza instaurata all’estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto
previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore
vigore nello
Stato di riferi
riferimento.
-
Qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di
Parte per incaricarne un altro, ROLAND riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura
in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente.
Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del
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(6) Spese di traduzione
La Società provvede alla traduzione della documentazione necessaria per la difesa dell’Assicurato
all’estero e sopporta le relative spese.
(7) Cauzione
1. La Società provvederà all’anticipazione di una cauzione, fino ad un massimo di € 20.000,00 per
Assicurato,
Assicurato che si dovesse rendere necessaria per evitare all’Assicurato l’applicazione di misure di
restrizione della libertà personale.
2. L’Assicurato è obbligato alla restituzione alla Società dell’importo versato a titolo di cauzione nei
seguenti termini:
a)
b)
quando la cauzione sia stata restituita dall’Autorità Giudiziaria competente;
quando l’Assicurato,
l’Assicurato, a causa di un suo comportamento attivo od omissivo, determini la
mancata restituzione della cauzione da parte dell’Autorità Giudiziaria competente.
3. Indipendentemente dal verificarsi dei casi di cui alle lettere a) e b), la cauzione deve essere
essere
restituita entro 12 mesi dalla data di anticipazione dietro richiesta scritta della Società.
ART. 15 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO – SINISTRO UNICO
(1) Fatto salvo quanto disposto dall’art. 22, in sostituzione dell’art. 26 vale quanto segue:
A - 1)
Procedimenti contro l’Assicurato per reati colposi, contravvenzionali, illeciti amministrativi e
procedimenti disciplinari
Il sinistro si considera insorto nel momento in cui l’Assicurato viene informato dalle Autorità o
dagli Organi disciplinari dell’esistenza di un accertamento o di un’indagine a suo carico,
sempre che il reato contestato e/o la violazione di norme che hanno dato l’avvio all’indagine
penale o al procedimento disciplinare siano sconosciuti al Notaio al momento della sua
adesione alla
alla Polizza.
A - 2)
Procedimenti contro l’Assicurato per reati dolosi
Il sinistro si considera insorto nel momento in cui l’Assicurato ha o avrebbe cominciato a
violare obblighi giuridici o norme di legge.
In presenza di più trasgressioni rileva, per stabilire l’insorgenza del sinistro, la prima violazione
che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.
Qualora nel corso del procedimento venga dimostrata - tramite sentenza passata in giudicato
o con decreto di archiviazione - l’assenza
l’assenza di dolo da parte dell’Assicurato, il sinistro risulterà
insorto secondo quanto previsto al precedente punto AA-1 e la Società provvederà al rimborso
delle spese legali.
Resta fermo per l’Assicurato l’obbligo di denuncia di cui all’art. 16.
B)
Assistenza ai testimoni
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Per l’assistenza ai testimoni, il sinistro si considera insorto con l’invito notificato all’Assicurato
dall’Autorità o dalla Polizia Giudiziaria a rendere l’interrogatorio, quale persona informata sui
fatti o imputata in procedimento
procedimento connesso (art. 197 bis, 210 e 377 c.p.p.).
(2) Procedimenti contro più Assicurati con il medesimo contratto/certificato
1.
Se lo stesso procedimento è diretto contro più Assicurati o se nello stesso procedimento vengono invitati
a fornire testimonianza più Assicurati, il sinistro è da considerarsi a tutti gli effetti unico, ai sensi degli artt.
20 e 26, comma 3.
ART. 16 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
1. L’Assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un sinistro al Broker entro 30 (trenta) giorni dal primo
momento in cui viene posto a conoscenza dell’apertura di un’indagine da parte dell’Autorità Giudiziaria, per
una presunta o reale violazione di norme di legge, o da parte dell’Ordine professionale/organismo incaricato,
incaricato,
in caso di procedimento disciplinare.
2. Fermo quanto detto al comma precedente, restano invariate le altre disposizioni dell’art. 27.
ART. 17 SECONDO AVVOCATO IN CASO DI SINISTRO UNICO
1. A parziale deroga dell’art. 27, nel caso in cui si verifichi un sinistro unico (art. 26) che sia attinente a più
di una garanzia prestata dalla polizza, l’Assicurato ha il diritto di scegliere – secondo le disposizioni del
presente contratto – un Avvocato per la vertenza di diritto penale e uno per la salvaguardia dei propri
diritti in sede civile.
ART. 18 ESCLUSIONI
1. In sostituzione dell’art. 4, vale quanto segue.
(1) Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i costi e le spese per:
a) la difesa contro l’accusa di aver commesso un reato o un illecito amministrativo
amministrativo collegati ad un
evento della circolazione stradale, aerea o navale, salvo quanto disposto dall’art. 11, comma 3, per
la circolazione stradale;
b) la difesa contro l’accusa di violazione di una disposizione anti monopolio (cartelli), ovvero la
violazione
violazione di una norma penale o di un illecito collegati direttamente con procedimenti riguardanti il
diritto anti monopolio (cartelli);
c) proporre opposizione a sanzioni amministrative che non abbiano carattere pecuniario;
d) i casi di costituzione di parte civile,
civile, nei procedimenti penali, contro l’Assicurato.
(2) Non vi è inoltre copertura assicurativa per il pagamento di:
a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie
sostitutive di pene detentive;
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b) spese collegate all’esecuzione
all’esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose.
c)
Non sussiste copertura assicurativa per sinistri conosciuti per la prima volta dall’Assicurato dopo la
cessazione del certificato e denunciati alla Società oltre 12 (dodici) mesi dalla cessazione.
cessazione. Per
adesioni di durata minima ininterrotta di (tre) anni, il periodo è esteso a 24 (ventiquattro) mesi.
SEZIONE IV - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (CGA)
ART. 19 DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto decorre dalle h. 24 dell’01.02.2013 e scade alle h 24 dell’01.02.2014, senza essere
soggetto a tacito rinnovo.
ART. 20 MASSIMALE - UNICO MASSIMALE – STUDIO ASSOCIATO
1. La Società si espone fino a € 50.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo.
2. Quando la Società, in
in caso di sinistro unico di cui all’art. 26, comma 3, debba effettuare pagamenti a
più soggetti assicurati e/o in caso di più sinistri collegati, il massimale indicato sarà a disposizione per un
unico pagamento globale.
3. In caso di studio notarile costituito in forma associata/societaria (c.d. “ente”), da una o più persone fisiche
aderenti alla presente convenzione, valgono i seguenti principi:
- Carenza: la carenza di cui all’art. 26.2 si considera trascorsa se,
se, al momento dell'insorgenza del sinistro,
sinistro, tale
periodo è trascorso per almeno uno dei soci/associati aderente/i individualmente alla presente convenzione.
- Indennizzo: fermo quanto previsto al punto "1", in caso di sinistro che coinvolge l’ente, l'indennizzo
avviene in proporzione alla quota detenuta dal socio/associato o dai soci/associati già individualmente
aderenti alla presente convenzione.
ART. 21 PREMIO
Il premio comprensivo di imposte è di Euro 210,00 (duecentodieci) per singolo Notaio.
ART. 22 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELLA GARANZIA
1. Il Notaio interessato all’Assicurazione che forma oggetto della presente polizza trasmetterà al Broker, a
mezzo raccomandata o fax, una comunicazione di adesione utilizzando l’apposita scheda.
2. La garanzia assicurativa decorrerà automaticamente
automaticamente con effetto dalle ore 24 della data di spedizione o
trasmissione della SCHEDA DI ADESIONE purché venga allegata copia del bonifico bancario validamente
disposto alle condizioni di seguito indicate. A riprova di ciò verrà emesso un regolare Certificato in tre
esemplari da sottoscrivere e scambiare tra Contraente e Broker.
La scheda di adesione, completa di tutte le pagine e debitamente compilata e sottoscritta ove
indicato, deve essere restituita unitamente a copia del bonifico bancario a mezzo fax al n. 0287230093 o via mail all’indirizzo [email protected].
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3. Il premio dovrà essere versato in un’unica soluzione mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:
IBAN IT 27 E 03332 01400 000000943266 Banca Passadore sede di Genova
C/C intestato a RTI AON/Banchero Costa
4. La copertura cesserà automaticamente
automaticamente alle h. 24 del 01.02.2014
01.02.2014, indipendentemente dalla data di
adesione iniziale (che non può comunque essere
essere anteriore al giorno 01.02.2013
01.02.2013).
ART.
ART. 23 RISOLUZIONE ANTICIPATA O MODIFICA DEL CONTRATTO – RECESSO
1. La polizza si risolve di diritto nei confronti dell’Assicurato nel caso di sua interdizione o inabilitazione.
2. Per i sinistri insorti sino a tale momento la Società rimane obbligata.
3. In caso di decesso del Notaio, la garanzia permane sino alla fine del periodo dell’Assicurazione - se il
premio era già stato pagato al giorno del decesso - e se non viene a mancare per altri motivi l’oggetto
dell’Assicurazione.
RELATIVE
ART. 24 DICHIARAZIONI RELAT
IVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AUMENTO / DIMINUZIONE DEL
RISCHIO
1. Dichiarazioni inesatte o incomplete o la reticenza da parte dell’Assicurato alla stipula del contratto o
determinazione
erminazione del rischio da
durante la durata dello stesso, relative a circostanze che influenzano la det
parte della Società o l’ammontare del premio, possono - ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898
c.c. - portare alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, ossia allo scioglimento del vincolo
della presente polizza.
polizza.
2. L’Assicurato è obbligato a dare immediato avviso scritto alla Società di ogni aggravamento del rischio.
rischio
ART. 25 POSIZIONE GIURIDICA DI PERSONE COASSICURATE
1. L’Assicurazione vale per l’Assicurato, come definito alla voce “definizioni”.
2. Gli Assicurati diversi dal Notaio possono beneficiare della prestazione assicurativa solo con il consenso di
quest’ultimo.
3. In caso di inabilità o decesso del Notaio, l’Assicurazione vale per le pretese che in base alla legge
possono vantare persone fisiche.
ART. 26 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - ADESIONE DEL NOTAIO PRIMA DEL 01.02.2005
1. Ad eccezione di quanto stabilito dall’art. 15 per la garanzia speciale penale, il sinistro si intende insorto:
a) nel caso in cui l’Assicurato voglia far valere
valere una pretesa di risarcimento del danno, nel momento in
cui si verifica il primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno;
b) in tutti gli altri casi, nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo, violino o avrebbero
violato
violato prescrizioni di legge o inosservato obblighi contrattuali.
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In presenza di più trasgressioni rileva, per stabilire l’insorgenza
l’insorgenza del sinistro, la prima violazione
violazione che
sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.
2. Premesso che il sinistro
sinistro deve insorgere durante il periodo di validità dell’adesione di cui all’art. 22, le
garanzie della presente polizza sono operanti per i sinistri insorti:
- tre mesi dopo la decorrenza dell’adesione, per le garanzie di cui agli artt. 7, 9 10 (per quest’
quest’ultimo
ultimo
articolo, limitatamente alle vertenze contrattuali inerenti la locazione). La carenza non si applicherà
nel caso di rinnovo alla Convenzione, purché non vi sia alcuna interruzione temporale;
- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’adesion
dell’adesione,
e, in tutti gli altri casi .
3. Si intende quale sinistro unico:
a) più vertenze instaurate da o contro più persone che abbiano ad oggetto pretese identiche o
vicendevolmente dipendenti;
b) l’instaurazione di un procedimento istruttorio o istanze volte all’instaurazione
all’instaurazione di un procedimento
penale contro una o più persone assicurate con il medesimo certificato, che si riferiscano allo stesso
evento o allo stesso fatto.
4. Per il Notaio che ha aderito prima del 01.02.2005 alle precedenti polizze di tutela legale in Convenzione
con il Consiglio Nazionale del Notariato e ha continuato la copertura fino ad oggi senza interruzione,
l'assicurazione vale anche per vertenze derivanti da presunte e/o reali violazioni di obblighi giuridici o
norme di legge avvenute a partire dal 01.02.2002, purché sconosciute all’Assicurato al momento della
sua prima adesione. Le garanzie e i massimali sono quelli previsti nella Convenzione di Tutela Legale in
alla
la vertenza.
vigore al momento in cui si è verificato il fatto che ha dato origine al
ART. 27 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO – LIBERA SCELTA DEL LEGALE
1. Ai sensi dell’art. 1913 c.c., l’Assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un sinistro al Broker
entro 30 (trenta) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza.
2. La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’evento, della data, del luogo,
della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi
indirizzi delle persone coinvolte e
degli eventuali testimoni.
3. L’Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della
pratica.
4. L’Assicurato deve informare il Broker entro 10 (dieci) giorni dalla noti
notifica
fica di qualsiasi atto giudiziario a lui
indirizzato.
5. L’inosservanza di tale obbligo può portare, ai sensi dell’art. 1915 c.c., alla perdita parziale o totale dalla
garanzia assicurativa.
6. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l’Assicurato
l’Assicurato può comunicare alla Società il nominativo
di un avvocato da lui liberamente scelto - secondo i criteri di cui al successivo punto - a cui affidare la
tutela dei propri interessi.
7. L’Assicurato può scegliere l’Avvocato liberamente senza alcun limite territoriale.
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La Società assume in tal caso le spese per le trasferte necessarie dell’Avvocato alla sede dell’Autorità
Giudiziaria, arbitrale o conciliativa competente per il procedimento.
dalla
lla tariffa forense attualmente in vigore.
La rifusione delle spese si esegue applicando quanto previsto da
Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale,
con un esborso massimo di € 2.000,00 per sinistro.
8. Se l’Assicurato non usufruisce di tale diritto di nomina sarà la Società, su richiesta dell’Assicurato, a
segnalare un Avvocato, il quale potrà essere incaricato dall’Assicurato per la tutela dei suoi interessi.
9. La Società non risponde né per l’attività dell’Avvocato in qualsiasi modo nominato né per l’attività
l’attività svolta
dal consulente tecnico di parte.
10.
10. Qualora per qualunque ragione venga revocato l’incarico all’avvocato nominato e venga
conseguentemente incaricato un sostituto, la Società garantirà il compenso di quest’ultimo nella misura
in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente avvocato.
ART. 28 GESTIONE DEL SINISTRO - IMPUGNAZIONI – ALTRI OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
1. Dopo il ricevimento della denuncia del sinistro,, l’Assicurato può scegliere se gestire in autonomia la
risoluzione
risoluzione bonaria della controversia o se demandarla alla Società che, da sola o avvalendosi di uno
specialista da essa incaricato, tenta di risolvere in modo bonario la controversia.
2. Qualora il tentativo di componimento bonario in qualsiasi modo intrapreso non abbia esito positivo o
non venga accettato per fondate ragioni dall’Assicurato e si individuasse un probabile successo della fase
giudiziale, la Società autorizzerà/ratificherà l’instaurazione del relativo procedimento.
3. Per la difesa in primo grado nei procedimenti penali o disciplinari, la pratica verrà affidata direttamente
all’Avvocato liberamente scelto dall’Assicurato ai sensi dell’art. 14 (2).
4. In caso di divergenza di opinioni tra l’Assicurato e la Società circa la possibilità di successo
successo di un’azione
oppure di procedure di impugnazione avanti le Autorità competenti, la controversia verrà devoluta ad
un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga
raggiunto, l’arbitro verrà nominato dal Presidente
Presidente del Tribunale competente per le controversie relative
al contratto di Assicurazione.
4.1 L’arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte
soccombente.
4.2 Qualora vi sia il rischio della prescrizione
prescrizione del diritto dell’Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli
può, a spese della Società, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione.
4.3 Questi costi sopportati dalla Società sono da rimborsare alla stessa, qualora l’
l’Assicurato
Assicurato sia parte
soccombente nel procedimento arbitrale di cui sopra.
5. La garanzia assicurativa viene prestata anche per i successivi gradi di giudizio, qualora presentino
prospettive di successo. Trova applicazione il comma 7.
6. Si precisa tuttavia
tuttavia che, per i procedimenti disciplinari di cui all’art. 15 AA-1, la Società riconoscerà
comunque le spese di difesa in I° grado davanti al competente organo disciplinare; per i gradi successivi,
troverà applicazione quanto indicato al precedente comma 5.
7. Alternativamente alla procedura arbitrale per i casi di cui al comma 4, la Società provvederà al rimborso
delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora l’Assicurato risulti vittorioso nel merito della
vertenza instaurata.
8. Il conferimento
conferimento di incarichi a Consulenti Tecnici di Parte deve essere autorizzato/ratificato dalla Società.
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9. La Società conferma per iscritto la misura della garanzia assicurativa per il sinistro.
9.1 Se l’Assicurato intraprende iniziative per la tutela dei propri
propri interessi prima di questa comunicazione
e se per tale motivo vengono causate delle spese, la Società riconosce solo quelle che sarebbe tenuta
a rifondere in caso di conferma antecedente alle iniziative intraprese.
10. In caso di prestazione della garanzia
garanzia l’Assicurato dovrà:
a) collaborare attivamente con l’avvocato incaricato della tutela dei suoi interessi informandolo in
modo completo e veritiero sulla situazione, indicandogli i mezzi di prova, le informazioni e fornendo
la documentazione necessaria;
b) fornire alla Società, su richiesta, informazioni sullo stato della pratica;
c) salvo che i suoi interessi vengano compromessi, dovrà:
aa) chiedere l’accordo della Società prima di adire l’Autorità Giudiziaria o di proporre impugnazioni;
bb) prima di adire l’Autorità
l’Autorità Giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti
giudiziari che possano in fatto o in diritto influire sul procedimento giudiziario da intentare;
cc) evitare di porre in essere comportamenti che potrebbero aumentare le spese o renderne
renderne più
difficile la rifusione da parte dell’avversario.
10.1 La violazione degli obblighi di cui sopra non esonera la Società dal prestare la garanzia, se la violazione
violazione
non è causata da dolo. In caso di violazione per dolo, la Società resta obbligata
obbligata qualora la violazione non
abbia provocato un pregiudizio alla Società stessa.
11. Le prestazioni assicurative della polizza possono essere cedute soltanto con il consenso scritto della
Società.
12. La Società, ai sensi dell’art. 1916 c.c., è surrogata, fino alla concorrenza dell’importo corrisposto, in tutti i
diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili.
13. L’Assicurato è tenuto su richiesta della Società a consegnare tutta la documentazione
documentazione necessaria e ad
esperire tutte le azioni indispensabili
indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti.
ART. 29 RISCOSSIONE DI SOMME DI DENARO
1. I pagamenti per il risarcimento del danno e gli importi di denaro generalmente riscossi o dalla
controparte rimborsati in forma capitale e gli interessi spettano
spettano senza alcuna restrizione all’Assicurato.
2. Alla Società vanno invece corrisposte le riscossioni degli onorari, delle tasse, dei costi e qualsiasi altra
spesa sia giudiziale che stragiudiziale liquidate a favore dell’Assicurato che la Società abbia sopportato o
anticipato.
ART. 30 DENUNCE E DICHIARAZIONI
Tutte le denunce e dichiarazioni svolte dall’Assicurato nei confronti della Società sono da attuarsi
esclusivamente in forma scritta.
ART. 31 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE
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1. In caso di pretese
pretese di risarcimento del danno, così come in caso di procedimenti penali, l’Assicurazione
vale per i sinistri insorti in Europa, inclusi i paesi extraeuropei posti nel Bacino Mediterraneo, a
condizione che il Foro competente si trovi nei medesimi territori.
territori.
2. In tutti gli altri casi, la garanzia assicurativa vale per i sinistri insorti nella Repubblica Italiana, nella
Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
ART. 32 ONERI FISCALI
Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono
sono a carico dell’Assicurato, anche se anticipati dalla Società.
ART. 33 MODIFICHE AL CONTRATTO D’ASSICURAZIONE
Le modifiche del contratto d’Assicurazione possono avvenire soltanto per iscritto.
ART. 34 CLAUSOLA DI GESTIONE
Si prende atto che la presente polizza viene stipulata da i singoli Notai che sottoscriveranno la polizza in
seguito alla comunicata adesione con il loro espresso consenso.
Il CNN, contraente l'accordo quadro con la società/assicuratore, e gli assicurati, questi ultimi per effetto
delle adesioni al programma assicurativo integrativo cosi come pervenute agli atti, hanno affidato
all’intermediario “Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la società mandataria AON S.p.A. Insurance
& Reinsurance Brokers e la società mandante banchero costa insurance broker s.p.a.”, di seguito nominato
“broker”, il servizio di assistenza, consulenza, intermediazione assicurativa e gestione dei sinistri da svolgere
in relazione al programma assicurativo riguardante i moduli assicurativi integrativi alla copertura assicurativa
di Rc professionale dei Notai.
L’Assicurato corrisponderà direttamente il premio al broker.
Conseguenzialmente tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, ad eccezione della disdetta e/o del
rinnovo o della proroga, saranno svolti per conto dell’Assicurato dal broker ed ogni comunicazione data o
spedita dall’Assicurato al suddetto broker e viceversa sarà considerata come eseguita nei confronti della
Società e viceversa.
La Società/l’assicuratore dichiara di avere affidato la gestione amministrativa e contabile della presente
polizza - alla mandante del Raggruppamento temporaneo di imprese, AON Spa.
ART. 35 FORO COMPETENTE
Il Foro esclusivamente competente è quello del Tribunale di residenza del Notaio.
_________________________________
LA SOCIETÀ
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________________________________
IL CONTRAENTE
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ISVAP
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CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Assicurato dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei
seguenti articoli:
ART. 3 - Spese assicurate
ART. 4 - Esclusioni
ART. 5 - Costi non assicurati
ART. 6 - Esercizio di richieste di risarcimento danni
ART. 7 - Tutela Legale con fornitori
ART. 8 - Codice Sicurezza – Privacy – Antiriciclaggio
ART. 9 - Tutela legale per controversie in materia di contratti di lavoro
ART. 10 - Tutela Legale in materia di immobili
ART. 11 - Circolazione stradale
ART. 12 – Persone assicurate
ART. 13 - Oggetto della garanzia Tutela Legale Penale
ART. 14 - Misura della prestazione
ART. 15 - Insorgenza del caso assicurativo - sinistro unico - pregressa adesione del notaio
ART. 16 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
ART. 18 - Esclusioni
ART. 20 - Massimale – Unico Massimale – Studio Associato
ART. 23 - Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso
ART. 24 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aumento/diminuzione del rischio
ART. 26 - Insorgenza del caso assicurativo - adesione del notaio prima del 01.02.2005
ART. 27 - Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro – libera scelta del legale
ART. 28 - Gestione del sinistro - impugnazioni – altri obblighi dell’Assicurato
ART. 30 - Denunce e dichiarazioni
ART. 31 - Ambito di validità territoriale
ART. 32 - Oneri fiscali
_________________________________
LA SOCIETÀ
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs
Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46
_______________________________
IL CONTRAENTE
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2
I-20122 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 7750 Fax. +39 02 776 775 39
email: [email protected] www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): [email protected]
R.E.A. n° 1817212
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SERVIZI ASSICURATIVI PER IL NOTARIATO ITALIANO
SCHEDA DI ADESIONE
del Notaio _____________________________________________________
comunico l’adesione alle seguenti coperture assicurative integrative a RTI Aon / banchero costa
fax: 02.87230093
mail: [email protected]
6) POLIZZA TUTELA LEGALE
assicuratori: Roland Rechtsschutz –Versicherungs AG - scadenza copertura assicurativa: 1 febbraio 2014
Intendo tutelare il mio patrimonio per le spese di assistenza legale per controversie relative alla
□ SI □ NO
vita privata e di relazione
Premio: Euro 210,00
IN CASO DI PRIMA ADESIONE, l’operatività della copertura assicurativa è subordinata alla sottostante
dichiarazione:
Dichiaro di non essere a conoscenza dell’esistenza di accertamenti o indagini a mio carico e/o di circostanze che
possono determinare l’avvio di un procedimento penale.
Data: _____ / _____ / __________
Firma:________________________________________________________
ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO DELLE ASSICURAZIONI INTEGRATIVE
Il pagamento dei premi inerenti le coperture assicurative integrative per cui è stata effettuata l’adesione, pari ad Euro
___________,_____, deve essere effettuato presso:
Banca Passadore - Sede di Genova
IBAN:
IT 27 E 03332 01400 000000943266
intestazione:
RTI Aon S.p.A./ Banchero Costa S.p.A.
causale:
Nome + Cognome (indicare per esteso nome e cognome del Notaio cui si riferisce l’importo versato)
ISTRUZIONI PER LA TRASMISSIONE DELLA SCHEDA DI ADESIONE
La scheda di adesione, completa di tutte le pagine e debitamente compilata e sottoscritta ove indicato, deve essere
restituita unitamente a copia del bonifico bancario a mezzo:
fax:
02.87230093
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Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2
I-20122 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 7750 Fax. +39 02 776 775 39
email: [email protected] www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): [email protected]
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@mail:
[email protected]
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Contraente/Assicurato, preso atto dell’Informativa sulla Privacy ai sensi degli artt. 23 e 26 del d.lgs. n. 196/03:
al trattamento dei dati personali, comprendendo eventualmente in tale
definizione anche i dati sensibili (dati idonei a rivelare lo stato di salute) ed i dati
*☐
☐ ACCONSENTE
☐ NON ACCONSENTE
giudiziari (dati idonei a rivelare la qualità di indagato o imputato) per le finalità
di cui al punto 1-A dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2
alla comunicazione dei dati personali, comprendendo eventualmente in tale
definizione anche i dati sensibili (dati idonei a rivelare lo stato di salute) ed i dati
giudiziari (dati idonei a rivelare la qualità di indagato o imputato) alle categorie
*☐
☐ ACCONSENTE
☐ NON ACCONSENTE
di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 dell’informativa che li possono
sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1-A della medesima
informativa
allo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale dei
☐ ACCONSENTE
☐ NON ACCONSENTE pacchetti assicurativi dei soggetti indicati nell’informativa nei confronti
dell'interessato
Data: _____ / _____ / __________
Firma:_______________________________________________________________
*ATTENZIONE: il mancato consenso pregiudica il buon fine della pratica
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 5/2006, del Regolamento ISVAP n. 34/2010 e del Regolamento ISVAP n. 35/2010 il
Contraente/Assicurato dichiara:
i.
di aver ricevuto il documento Informazioni da rendere al contraente prima che lo stesso sia vincolato dal contratto
ii.
di aver ricevuto i Fascicoli Informativi completi di nota informativa, glossario, condizioni di assicurazione e scheda di
adesione le coperture assicurative integrative presenti nella scheda di adesione
iii.
di confermare il consenso già preventivamente espresso all’utilizzo da parte dell’intermediario e degli assicuratori delle
tecniche di comunicazione a distanza, riconoscendo la piena validità delle comunicazioni e dei documenti che la tali soggetti
dovessero inviare per mezzo di tali modalità, ai fini della conclusione e dell’esecuzione del contratto
iv.
di voler sottoscrivere la proposta di assicurazione, per le coperture assicurative integrative indicate nella scheda di adesione
Data: _____ / _____ / __________
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Firma:_______________________________________________________________
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