il copyright - Lorenzo Mucchi
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il copyright - Lorenzo Mucchi
IL COPYRIGHT COS’È IL COPYRIGHT? COPYRIGHT diritto, appartenente al possessore della proprietà intellettuale di un oggetto, di controllarne la riproduzione, la distribuzione, la diffusione, il noleggio, l’elaborazione, la traduzione,… AUTORE Opera Creativa (opera letteraria, musicale, cinematografica, teatrale, artistica, architettonica, scientifica) COPYRIGHT Il principio della CREATIVITÀ CREATIVITÀ un’opera è definibile creativa nella misura in cui essa presenta un apporto personale dell’autore, tale da costituire un quid novi rispetto alle opere preesistenti. Il concetto di opera creativa, pertanto, non coincide con quello di novità assoluta. DIRITTI Patrimoniali Sono alienabili, cioè vendibili a terzi, in cambio di denaro. Hanno durata temporale limitata, pari, attualmente, a 70 anni. Morali Hanno durata temporale illimitata. Sono inalienabili, appartenendo esclusivamente all’autore. DIRITTI PATRIMONIALI Essendo alienabili, possono essere venduti (ad esempio, ad un editore). Una volta venduti, il potere decisionale, riguardo alla distribuzione, la vendita, ecc., dell’oggetto, spetta al nuovo proprietario, mentre l’autore continua a percepire una percentuale. Essi sono inoltre ereditabili, ma cessano di sussistere comunque dopo un determinato periodo di tempo (di solito 70 anni in seguito alla morte dell’autore ). DIRITTI MORALI È stabilito dalla legge (primo che “indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (…) ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.” comma dell’articolo 20 della l.d.a.) Diritto di paternità Diritto all’integrità dell'opera Diritto al ritiro dell'opera dal commercio Indicare il nome, la data, eventuali altre informazioni rilevanti riguardo all’opera. UN PO’ DI STORIA…(1) La necessità di difendere i diritti di un autore sorse per la prima volta solo a partire dal XV secolo d.C., in seguito all’invenzione della stampa a caratteri mobili. Prima, infatti, la duplicazione di un’opera risultava altamente laboriosa o, in alcuni casi, persino impossibile. Tra il XV e il XVII secolo, gli autori si limitavano a richiedere al sovrano dei privilegi, che potevano essere concessi o meno (riconoscimenti discrezionali). A partire dal XVIII secolo, le nascenti nazioni iniziarono a varare per la prima volta leggi di protezione sul diritto d’autore (comunque ancora piuttosto generali ed astratte). UN PO’ DI STORIA…(2) 1709 nascita del diritto d’autore in Inghilterra 1790 Stati Uniti d’America, legge Federale 1791 l’Assemblea nazionale francese relativa agli spettacoli, con un decreto legislativo, espresse la proibizione di rappresentare opere di autori viventi senza il loro consenso. 1793 Francia, riconoscimento del diritto esclusivo dell’autore per tutte le opere d’ingegno. 1865 Italia, legge 2337 1882 nascita della SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori) 1886 nascita dell’Unione Internazionale di Berna, che coordina i rapporti nel campo del copyright di tutti i paesi iscritti. 22 aprile 1941 legge n.633 sul diritto d’autore (Italia) 1988 Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche 1994 nasce WIPO (World Intellectual Property Organization) UN PO’ DI STORIA…(3) il dibattito sui software In un primo momento fu negata ai programmi per elaboratore la “titolarità di un diritto di autore”. Solo gradualmente si affermò l’idea che anche tali programmi costituissero invece “opere d’ingegno, che si esprimono in un linguaggio tecnico-convenzionale concettualmente parificato all’alfabeto o alle sette note”. 1980, USA riconoscimento, con il Computer Software Amendment Act, del valore di opera intellettuale conferito ai software. 1992, Italia con il d.l. 518/1200 viene recepita in Italia la direttiva 91/250/CEE, dedicata alla tutela del diritto d’autore per i software sulla base della Convenzione di Berna. Il problema INTERNET La gestione di un’opera elettronica e multimediale propone problematiche assolutamente nuove, a tal punto che si è sostenuta addirittura la necessità di creare regole totalmente differenti dalle legislazioni esistenti sul diritto d’autore. Se ciò si è rivelato poi di fatto irrealizzabile, sono state però introdotte nuove clausole alle leggi esistenti al fine di adattarle alle necessità del web. Qualsiasi sito web, infatti, contiene immagini, testi, fotografie che possono essere considerate “opere dell’ingegno” e che, in quanto tali, dovrebbero essere protette da copyright. In realtà, però, Internet è basato sul principio del libero scambio, pertanto talvolta il diritto d’autore può apparire come una violazione della sua essenza. Nel concreto, bisogna distinguere caso per caso; è interessante citare, per esempio, quei casi in cui il singolo mette liberamente a disposizione la propria opera (testo, foto, programma) agli altri utenti del web, rinunciando ai propri diritti d’autore, favorendo lo scambio reciproco di informazioni. I SOFTWARE in Internet Accettato che anche il software debba essere considerato un’opera d’ingegno, rimane apparentemente contraddittoria il fatto che esista la possibilità di scaricare un gran numero di software dal web. In realtà, esistono tipologie diverse di software, ciascuno corredato dalle proprie condizioni di licenza che ne determinano le possibilità d’uso. I programmi sono solitamente distribuiti in rete in un unico file, archiviato. All’interno di questo archivio è presente un file, tendenzialmente denominato README.txt, oppure vi sono dei file a parte, quali LICENSE.txt o REGISTER.txt, nei quali sono contenute le condizioni di licenza. Durante l’installazione o al primo caricamento del programma ne viene richiesta l’esplicita accettazione (I Agree; Accept License). SOFTWARE PROPRIETARIO Il codice sorgente non è rivelato. Freeware a Pagamento può essere liberamente scaricato da Internet, copiato ed utilizzato non può modificato Cardware: essere freeware particolare, nel quale l’autore richiede l’invio di una cartolina. Shareware essere liberamente scaricato può da Internet e copiato, ma solamente a scopo di valutarne la validità. Esso presenta infatti delle limitazioni. Incompleto (crippleware) Solo per un determinato periodo di tempo. con Disturbi (nagware) per utilizzare appieno tale software, esiste l’obbligo di acquisto, bisogna cioè registrarsi come utenti autorizzati. SOFTWARE LIBERO (open source) il codice sorgente viene reso noto agli utenti può essere liberamente modificato e ridistribuito con Copyleft (permesso d’autore) è concesso modificare il software e ridistribuirlo, ma non è possibile porre alcuna restrizione addizionale. Il Software rimarrà dunque sempre libero. scaricato, copiato, di Pubblico Dominio senza copyright è permesso modificare e ridistribuire il prodotto aggiungendo ulteriori restrizioni. Il software potrebbe quindi cessare di essere libero. Software commerciale il software commerciale è sviluppato da un’azienda al fine di trarre guadagno dal suo uso. Può essere un software proprietario o meno. Licenze Particolari alcuni software posseggono licenze di tipo particolare, diversificate a seconda delle classi di utenti: esempio: Netscape Communicator 4 è freeware per studenti e docenti universitari; è shareware per utenti domestici e aziende IMMAGINI, MUSICA, FOTOGRAFIE,… in Internet materiale coperto da copyright: sarebbe necessario chiedere l’autorizzazione è sempre necessario richiedere l’autorizzazione all’autore qualora si desideri utilizzare il materiale scaricato dal web non per puro uso personale (esempio: per la creazione di un altro sito) è possibile incontrare materiale (per esempio: opere artistiche, musiche) nel web già esso stesso impropriamente utilizzato, in quanto non rispettante il copyright SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori) introduzione, in via sperimentale, di una licenza multimediale. Coloro che la sottoscrivono, pagando una somma di denaro, hanno diritto a a "riprodurre" nella banca dati del provider le opere del repertorio musicale tutelato dalla SIAE, hanno diritto a "diffondere" tali opere tra gli utenti di Internet ed infine hanno diritto di utilizzare le opere musicali, oggetto della licenza, concedendone il prelievo a chi intende scaricarle. Sono fatti salvi i diritti morali spettanti agli autori dei brani, in quanto il titolare del sito (che ha sottoscritto la suddetta licenza) deve indicare il titolo, gli autori, gli editori e gli artisti interpreti o esecutori di ogni opera musicale utilizzata. ARTICOLI di ATTUALITÀ in Internet essere liberamente riprodotti in quanto di pubblico interesse (a meno che non sia esplicitamente vietato). possono è però d’obbligo rispettare i diritti morali (indicare rivista o giornale da cui sono tratti, data, numero, nome dell’autore) Bibliografia www.gnu.org www.dirittoindustriale.com www.wipo.int www.notiziariogiuridico.it www.wikipedia.org www.lastradaweb.it bertola.eu.com legge 22 aprile 1941 n.633 www.siae.it