il copyright - Lorenzo Mucchi

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il copyright - Lorenzo Mucchi
IL COPYRIGHT
COS’È IL COPYRIGHT?
COPYRIGHT  diritto, appartenente al possessore della
proprietà intellettuale di un oggetto, di controllarne la
riproduzione, la distribuzione, la diffusione, il noleggio,
l’elaborazione, la traduzione,…
AUTORE

Opera Creativa
(opera letteraria, musicale,
cinematografica, teatrale, artistica,
architettonica, scientifica)

COPYRIGHT
Il principio della CREATIVITÀ
CREATIVITÀ  un’opera è definibile creativa nella misura in
cui essa presenta un apporto personale dell’autore, tale da
costituire un quid novi rispetto alle opere preesistenti. Il
concetto di opera creativa, pertanto, non coincide con quello
di novità assoluta.
DIRITTI
Patrimoniali


 Sono alienabili, cioè
vendibili a terzi, in cambio
di denaro.
Hanno durata temporale
limitata, pari, attualmente,
a 70 anni.
Morali
 Hanno durata temporale
illimitata.
Sono inalienabili,
appartenendo
esclusivamente all’autore.
DIRITTI PATRIMONIALI
 Essendo alienabili, possono essere venduti (ad esempio, ad
un editore). Una volta venduti, il potere decisionale, riguardo
alla distribuzione, la vendita, ecc., dell’oggetto, spetta al
nuovo proprietario, mentre l’autore continua a percepire una
percentuale.
 Essi sono inoltre ereditabili, ma cessano di sussistere
comunque dopo un determinato periodo di tempo (di solito
70 anni in seguito alla morte dell’autore ).
DIRITTI MORALI
 È stabilito dalla legge (primo
che
“indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica
dell'opera (…) ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva
il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi
deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno
dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua
reputazione.”
comma dell’articolo 20 della l.d.a.)
 Diritto di paternità
 Diritto all’integrità dell'opera
 Diritto al ritiro dell'opera dal commercio
 Indicare il nome, la data, eventuali altre informazioni rilevanti riguardo
all’opera.
UN PO’ DI STORIA…(1)
 La
necessità di difendere i diritti di un autore sorse per la
prima volta solo a partire dal XV secolo d.C., in seguito
all’invenzione della stampa a caratteri mobili. Prima, infatti,
la duplicazione di un’opera risultava altamente laboriosa o,
in alcuni casi, persino impossibile.
Tra il XV e il XVII secolo, gli autori si limitavano a
richiedere al sovrano dei privilegi, che potevano essere
concessi o meno (riconoscimenti discrezionali).

A partire dal XVIII secolo, le nascenti nazioni iniziarono a
varare per la prima volta leggi di protezione sul diritto
d’autore (comunque ancora piuttosto generali ed astratte).

UN PO’ DI STORIA…(2)
 1709  nascita del diritto d’autore in Inghilterra
 1790  Stati Uniti d’America, legge Federale
 1791  l’Assemblea nazionale francese relativa agli spettacoli, con un
decreto legislativo, espresse la proibizione di rappresentare opere di autori
viventi senza il loro consenso.
 1793  Francia, riconoscimento del diritto esclusivo dell’autore per tutte le
opere d’ingegno.
 1865  Italia, legge 2337
 1882  nascita della SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori)
 1886  nascita dell’Unione Internazionale di Berna, che coordina i rapporti
nel campo del copyright di tutti i paesi iscritti.
 22 aprile 1941  legge n.633 sul diritto d’autore (Italia)
 1988  Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e
artistiche
 1994  nasce WIPO (World Intellectual Property Organization)
UN PO’ DI STORIA…(3)
il dibattito sui software
 In un primo momento fu negata ai programmi per elaboratore la
“titolarità di un diritto di autore”. Solo gradualmente si affermò l’idea che
anche tali programmi costituissero invece “opere d’ingegno, che si esprimono
in un linguaggio tecnico-convenzionale concettualmente parificato
all’alfabeto o alle sette note”.
 1980, USA  riconoscimento, con il Computer Software Amendment Act, del
valore di opera intellettuale conferito ai software.
 1992, Italia  con il d.l. 518/1200 viene recepita in Italia la direttiva
91/250/CEE, dedicata alla tutela del diritto d’autore per i software sulla
base della Convenzione di Berna.
Il problema INTERNET
La gestione di un’opera elettronica e multimediale propone
problematiche assolutamente nuove, a tal punto che si è sostenuta
addirittura la necessità di creare regole totalmente differenti dalle
legislazioni esistenti sul diritto d’autore. Se ciò si è rivelato poi di fatto
irrealizzabile, sono state però introdotte nuove clausole alle leggi esistenti
al
fine
di
adattarle
alle
necessità
del
web.
Qualsiasi sito web, infatti, contiene immagini, testi, fotografie che
possono essere considerate “opere dell’ingegno” e che, in quanto tali,
dovrebbero
essere
protette
da
copyright.
In realtà, però, Internet è basato sul principio del libero scambio,
pertanto talvolta il diritto d’autore può apparire come una violazione
della
sua
essenza.
Nel concreto, bisogna distinguere caso per caso; è interessante citare, per
esempio, quei casi in cui il singolo mette liberamente a disposizione la
propria opera (testo, foto, programma) agli altri utenti del web,
rinunciando ai propri diritti d’autore, favorendo lo scambio reciproco di
informazioni.
I SOFTWARE in Internet
Accettato che anche il software debba essere considerato un’opera
d’ingegno, rimane apparentemente contraddittoria il fatto che esista la
possibilità di scaricare un gran numero di software dal web.
In realtà, esistono tipologie diverse di software, ciascuno corredato dalle
proprie condizioni di licenza che ne determinano le possibilità d’uso.
I programmi sono solitamente distribuiti in rete in un unico file, archiviato.
All’interno di questo archivio è presente un file, tendenzialmente
denominato README.txt, oppure vi sono dei file a parte, quali
LICENSE.txt o REGISTER.txt, nei quali sono contenute le condizioni di
licenza. Durante l’installazione o al primo caricamento del programma ne
viene richiesta l’esplicita accettazione (I Agree; Accept License).

SOFTWARE PROPRIETARIO
Il codice sorgente non è rivelato.

Freeware
a Pagamento
 può
essere
liberamente scaricato
da Internet, copiato
ed utilizzato
 non
può
modificato
 Cardware:
essere
freeware
particolare,
nel
quale
l’autore richiede l’invio di
una cartolina.
Shareware
essere liberamente scaricato
 può
da
Internet e copiato, ma solamente a scopo di
valutarne la validità. Esso presenta infatti
delle limitazioni.
 Incompleto (crippleware)
 Solo per un determinato periodo di tempo.
 con Disturbi (nagware)
 per utilizzare appieno tale software, esiste
l’obbligo di acquisto, bisogna cioè registrarsi
come utenti autorizzati.

SOFTWARE LIBERO
(open source)
 il
codice sorgente viene reso noto agli utenti
può essere liberamente
modificato e ridistribuito

con Copyleft
(permesso d’autore)
 è concesso modificare il software
e ridistribuirlo, ma non è possibile
porre alcuna restrizione addizionale.
Il Software rimarrà dunque sempre
libero.
scaricato,
copiato,
di Pubblico Dominio
 senza copyright
è
permesso
modificare
e
ridistribuire
il
prodotto
aggiungendo ulteriori restrizioni. Il
software potrebbe quindi cessare
di essere libero.
Software commerciale
 il software commerciale è sviluppato da
un’azienda al fine di trarre guadagno dal
suo uso. Può essere un software proprietario
o meno.
Licenze Particolari
 alcuni software posseggono licenze di tipo
particolare, diversificate a seconda delle
classi di utenti:
 esempio: Netscape Communicator 4 è
freeware per studenti e docenti universitari;
è shareware per utenti domestici e aziende
IMMAGINI, MUSICA, FOTOGRAFIE,…
in Internet
 materiale coperto da copyright: sarebbe necessario chiedere l’autorizzazione
 è sempre necessario richiedere l’autorizzazione all’autore qualora si desideri
utilizzare il materiale scaricato dal web non per puro uso personale (esempio: per la
creazione di un altro sito)
 è possibile incontrare materiale (per esempio: opere artistiche, musiche) nel web
già esso stesso impropriamente utilizzato, in quanto non rispettante il copyright
 SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori)  introduzione, in via
sperimentale, di una licenza multimediale. Coloro che la sottoscrivono, pagando una
somma di denaro, hanno diritto a a "riprodurre" nella banca dati del provider le opere
del repertorio musicale tutelato dalla SIAE, hanno diritto a "diffondere" tali opere tra
gli utenti di Internet ed infine hanno diritto di utilizzare le opere musicali, oggetto
della licenza, concedendone il prelievo a chi intende scaricarle. Sono fatti salvi i diritti
morali spettanti agli autori dei brani, in quanto il titolare del sito (che ha sottoscritto
la suddetta licenza) deve indicare il titolo, gli autori, gli editori e gli artisti interpreti o
esecutori di ogni opera musicale utilizzata.
ARTICOLI di ATTUALITÀ
in Internet
essere liberamente riprodotti in
quanto di pubblico interesse (a meno che non
sia esplicitamente vietato).
 possono
 è però d’obbligo rispettare i diritti morali
(indicare rivista o giornale da cui sono tratti,
data, numero, nome dell’autore)
Bibliografia
 www.gnu.org
 www.dirittoindustriale.com
 www.wipo.int
 www.notiziariogiuridico.it
 www.wikipedia.org
 www.lastradaweb.it
 bertola.eu.com
 legge 22 aprile 1941 n.633
 www.siae.it