Riunione Commissione INTA
Transcript
Riunione Commissione INTA
Riunione della Commissione IMCO TITOLO LUOGO E DATA 25 Gennaio 2017 Sala: Altiero Spinelli (3G-3) Parlamento Europeo, 1040 Bruxelles ORGANIZZATORE Commissione IMCO RELAZIONE Sarà qui analizzato il seguente punto all’ordine del giorno delle riunione della Commissione parlamentare per il mercato interno e la protezione dei consumatori tenutasi in data 25 Gennaio 2017. Punto 13: Impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell'ambito del mercato interno. La relatrice – l’On. Róża GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN (PPE) - ha accolto con piacere l’attenzione ricevuta dalla presente relazione sul piano internazionale. La relatrice ha elencato alcuni cambiamenti positivi, frutto del dialogo e dei numerosi incontri con le parti interessate. Sono state riportate alcune cifre: solo l’8% dei commercianti vende in maniera transfrontaliera; molti meno vendono a livello transfrontaliero in tutti i 28 Stati dell’UE. Il commercio elettronico risulta quindi sfruttato nettamente al sotto del suo pieno potenziale. Tale deficit di funzionamento, ad avviso della relatrice, è imputabile ad una serie di problemi che affliggono una molteplicità di settori tra cui, ad esempio, quello dell’IVA, delle aliquote e della consegna colli, così come all’esistenza di diverse regolamentazioni in materia di vendite. La relazione si prefigge il dupliche obiettivo di far sì che i consumatori europei abbiano accesso a più beni e servizi – sia on line ed off line - e che diventi più semplice per i commercianti raggiungere la totalità dei consumatori europei. La relatrice ha poi elencato una serie di emendamenti alla proposta della Commissione Europea, elencando el seguenti osservazioni: - Sarebbe utile limitarne il campo di applicazione ai rapporti tra consumatori e aziende; i rapporti business to business potrebbero quindi non essere coperti da tale normativa. Sarebbe opportuno considerare l’ipotesi di ampliare il divieto del blocco anche ai mercati on line, che non dovrebbero essere trattati in modo diverso dalle aziende; Nel caso in cui i consumatori vengano reindirizzati ad una nuova interfaccia di un sito internet per motivi legati a residenza, nazionalità o ubicazione temporanea dell’utente, il commerciante dovrebbe fornire delle - - - - - informazioni chiare in merito a tale azione. Al riguardo, l’interfaccia originale dovrebbe restare di facile accesso. Per la relatrice, inoltre, non dovrebbe essere necessario chiedere il consenso esplicito del consumatore ogni qualvolta che tare reindirizzo avvenisse, poiché molte lamentele sono emersa da parte dei consumatori sulla continua necessità di fornire tale consenso esplicitamente. Quindi, gli obblighi di consenso dovrebbero essere introdotti solo dove strettamente necessario. Secondo la commissione solo il 2% dei siti internet effettua un re indirizzamento . Chiarimenti sono inoltre stati chiesti sulla legge di applicazione di questi contratti: i commercianti che vendono devono sapere chiaramente cosa si intende per obbligo di non discriminazione; quindi, se si prevede che i commercianti siano a conoscenza e applichino 28 regimi giuridici per ogni potenziale consumatore, oppure, se ci si aspetta che i commercianti non si rifiutino di vendere prodotti a nessuno degli Stati membri. La relatrice suggerisce che i commercianti trattino i consumatori di altri Stati membri come quelli locali: obbligare le PMI a vendere ai sensi di 28 regimi giuridici sarebbe un onere sproporzionato che potrebbe impattare negativamente il mercato unico. L’applicazione dei 28 regimi giuridici potrebbe essere presentata come un’alternativa di applicazione residuale, e nel caso in cui un commerciante ricevesse una richiesta da parte di un consumatore ubicato in uno Stato membro in cui il commerciante non opera; si potrebbe stabilire che il commerciante potrebbe ricorrere alla normativa in vigore nello stato in cui esso opera per effettuare la vendita, piuttosto che non finalizzarla affatto. Rispetto alla richiesta della Commissione che tutti i consumatori abbiano pari accesso a beni e servizi, è stata effettuata le seguente puntualizzazione: quando un commerciante opera già a livello transfrontaliero, ed offre servizi postvendita, il rivenditore dovrà applicare la normativa in vigore nello Stato del consumatore, come riportato in Roma1. Si è deciso di introdurre dei servizi non tutelati dai diritti audiovisivi, come i libri elettronici, musica elettronica e giochi software; tuttavia, a patto che il commerciante abbia i diritti d’autore necessari; in caso contrario, ci si potrebbe rifiutare di effettuare una vendita, ma per lo meno si eliminerebbero i blocchi geografici non legati al diritto d’autore. In merito al settore audiovisivo, numerose sono le lamentele relative ai blocchi geografici, che per la maggior parte pare sono legati alle vicende territoriali; il regolamento non affronta questa tematica, e si è fatto accenno alla possibilità di affidare tale questione a un regolamento futuro, dove analizzare anche altri settori come i trasporti e servizi finanziari. Sono stati chiesti chiarimenti in merito ai concetti di ubicazione temporanea e blocco geografico ingiustificato. Durante i lavori preparatori numerosi sondaggi sono stati prodotti sui lavoratori polacchi che vivono in Germania e nel Regno Unito che hanno incontrato dei blocchi geografici. Sono stati riportati alcuni dati: il 59% degli intervistati ha dichiarato che dovrebbe essere il diritto del Paese del commerciante ad essere di applicazione quando si acquistano beni o servizi on line nell’EU. Il 40% ha invece dichiarato che si dovrebbe applicare il diritto dello Stato di cui è membro il consumatore. Il 70% ha sostenuto che sarebbe necessario un avvicinamento del diritto esistente nei vari paesi membri in materia, e che quindi un’armonizzazione sarebbe ben vista. Non va dimenticato che il mondo dei consumatori e delle aziende sono sempre più sovrapposti. Hanno fatto seguito gli interventi di alcuni dei deputati presenti, che sono intervenuti con i loro commenti e domande. L’On. Virgine ROZIER (S&D) ha notato come molti abbiano l’aspettativa che il regolamento in questione possa sopperire a problemi che di fatto rimangono legati a disfunzioni strutturali del mercato e alla sua frammentazione; tali disfunzioni sono legate ad altre questioni attinenti a politiche fiscali, diritto dei consumatori e diritto contrattuale. Il regolamento può sì contribuire a chiarire le situazioni in cui ci si trova davanti a discriminazione, ma le aziende continueranno a confrontarsi con un mercato frammentato. L’On. ha poi dimostrato scetticismo circa il raggiungimento degli obiettivi che il regolamento si prefigge. Una preoccupazione notevole è quella riguardante il diritto applicabile nel determinare quando si è in uno scambio transfrontaliero e quindi quali sono le giurisdizioni competenti; i regolamenti rilevanti in merito sono quelli di Roma1 e a Bruxelles1Bis; la questione del blocco geografico va trattata indipendentemente dai criteri di applicazione; il principio di base resta la libertà contrattuale che va declinato sulla base del fatto che il consumatore deve essere comunque tutelato in quanto parte debole. Gli emendamenti proposti fanno sì che, se il consumatore si trova in un luogo che non è meta esplicita di erogazione di un servizio o esportazione di un bene, allora il consumatore non gioverebbe più delle tutele di cui godeva prima: ciò implicherebbe una diminuzione della tutela del consumatore, a parere di molti ingiustificata. Riguardo al prezzo unico del libro: alcuni Paesi, tra cui la Francia, hanno adottato una politica di prezzo libero unico dei libri nell’ambito del sostegno della creazione. L’On. Anneleen VAN BOSSUYT (ECR) ha accolto con favore le proposte della relatrice, il cui lavoro ha portato a considerare con maggiore ottimismo la riuscita del regolamento. Ha poi rilevato quanto sia inopportuno onerare i consumatori con troppe richieste di consenso esplicito nell’ambito del mercato on-line. In merito a quest’ultimo mercato, è stato chiesto un chiarimento su come questo debba essere inteso: sussiste una forte preoccupazione riguardo i diritti d’autore e il campo di applicazione della regolamentazione, che sembra essere stata erroneamente marginalizzata dalla relatrice. L’assenza di uno studio di impatto risulta in troppe incertezze, e ad avviso dell’europarlamentare le opere coperte da diritto d’autore non andrebbero incluse del campo di applicazione di questa normativa. L’On. Dita CHARANZOVA (ALDE), ha manifestato la volontà del suo gruppo di voler essere più ambizioso riguardo al campo di applicazione del regolamento. L’ALDE non accetta la lista di esclusione, e che i servizi audiovisivi e trasporti siano esclusi; escludendo i trasporti ci si ritroverebbe in una situazione tale per cui le agenzie di viaggio on line saranno coperte e le compagnie aeree no; quasi tutti noi compriamo biglietti aerei on line, il che da un’idea della complessità della situazione che si andrebbe a creare; in merito al reindirizzamento, il testo del consiglio sembra migliore di quello della relazione; è stata infine ribadita la necessità che non si crei un vuoto giuridico rispetto a Roma 1; Link dell’evento: Video: http://www.europarl.europa.eu/news/en/newsroom/20170118IPR58833/committee-on-the-internal-market-and-consumerprotection Alessandra Dorato UNIONCAMERE DEL VENETO Delegazione di Bruxelles Av. de Tervueren 67 - B-1040 Bruxelles Tel. +32 2 5510492 Fax +32 2 5510499 E-mail [email protected]