Riunione Commissione INTA

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Riunione Commissione INTA
Riunione della Commissione IMCO
TITOLO
LUOGO E DATA
25 Gennaio 2017
Sala: Altiero Spinelli (3G-3)
Parlamento Europeo, 1040 Bruxelles
ORGANIZZATORE
Commissione IMCO
RELAZIONE
Sarà qui analizzato il seguente punto all’ordine del giorno delle riunione della
Commissione parlamentare per il mercato interno e la protezione dei
consumatori tenutasi in data 25 Gennaio 2017.

Punto 13: Impedire i blocchi geografici e altre forme di
discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di
residenza o il luogo di stabilimento nell'ambito del mercato
interno.
La relatrice – l’On. Róża GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN (PPE) - ha
accolto con piacere l’attenzione ricevuta dalla presente relazione sul piano
internazionale. La relatrice ha elencato alcuni cambiamenti positivi, frutto del
dialogo e dei numerosi incontri con le parti interessate. Sono state riportate
alcune cifre: solo l’8% dei commercianti vende in maniera transfrontaliera; molti
meno vendono a livello transfrontaliero in tutti i 28 Stati dell’UE. Il commercio
elettronico risulta quindi sfruttato nettamente al sotto del suo pieno potenziale.
Tale deficit di funzionamento, ad avviso della relatrice, è imputabile ad una serie
di problemi che affliggono una molteplicità di settori tra cui, ad esempio, quello
dell’IVA, delle aliquote e della consegna colli, così come all’esistenza di diverse
regolamentazioni in materia di vendite. La relazione si prefigge il dupliche
obiettivo di far sì che i consumatori europei abbiano accesso a più beni e servizi
– sia on line ed off line - e che diventi più semplice per i commercianti
raggiungere la totalità dei consumatori europei. La relatrice ha poi elencato una
serie di emendamenti alla proposta della Commissione Europea, elencando el
seguenti osservazioni:
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Sarebbe utile limitarne il campo di applicazione ai rapporti tra consumatori
e aziende; i rapporti business to business potrebbero quindi non essere
coperti da tale normativa.
Sarebbe opportuno considerare l’ipotesi di ampliare il divieto del blocco
anche ai mercati on line, che non dovrebbero essere trattati in modo
diverso dalle aziende;
Nel caso in cui i consumatori vengano reindirizzati ad una nuova
interfaccia di un sito internet per motivi legati a residenza, nazionalità o
ubicazione temporanea dell’utente, il commerciante dovrebbe fornire delle
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informazioni chiare in merito a tale azione. Al riguardo, l’interfaccia
originale dovrebbe restare di facile accesso. Per la relatrice, inoltre, non
dovrebbe essere necessario chiedere il consenso esplicito del consumatore
ogni qualvolta che tare reindirizzo avvenisse, poiché molte lamentele sono
emersa da parte dei consumatori sulla continua necessità di fornire tale
consenso esplicitamente. Quindi, gli obblighi di consenso dovrebbero
essere introdotti solo dove strettamente necessario.
Secondo la commissione solo il 2% dei siti internet effettua un re
indirizzamento .
Chiarimenti sono inoltre stati chiesti sulla legge di applicazione di questi
contratti: i commercianti che vendono devono sapere chiaramente cosa si
intende per obbligo di non discriminazione; quindi, se si prevede che i
commercianti siano a conoscenza e applichino 28 regimi giuridici per ogni
potenziale consumatore, oppure, se ci si aspetta che i commercianti non
si rifiutino di vendere prodotti a nessuno degli Stati membri. La relatrice
suggerisce che i commercianti trattino i consumatori di altri Stati membri
come quelli locali: obbligare le PMI a vendere ai sensi di 28 regimi giuridici
sarebbe un onere sproporzionato che potrebbe impattare negativamente il
mercato unico. L’applicazione dei 28 regimi giuridici potrebbe essere
presentata come un’alternativa di applicazione residuale, e nel caso in cui
un commerciante ricevesse una richiesta da parte di un consumatore
ubicato in uno Stato membro in cui il commerciante non opera; si
potrebbe stabilire che il commerciante potrebbe ricorrere alla normativa in
vigore nello stato in cui esso opera per effettuare la vendita, piuttosto che
non finalizzarla affatto.
Rispetto alla richiesta della Commissione che tutti i consumatori abbiano
pari accesso a beni e servizi, è stata effettuata le seguente
puntualizzazione: quando un commerciante opera già a livello
transfrontaliero, ed offre servizi postvendita, il rivenditore dovrà applicare
la normativa in vigore nello Stato del consumatore, come riportato in
Roma1.
Si è deciso di introdurre dei servizi non tutelati dai diritti audiovisivi, come
i libri elettronici, musica elettronica e giochi software; tuttavia, a patto che
il commerciante abbia i diritti d’autore necessari; in caso contrario, ci si
potrebbe rifiutare di effettuare una vendita, ma per lo meno si
eliminerebbero i blocchi geografici non legati al diritto d’autore.
In merito al settore audiovisivo, numerose sono le lamentele relative ai
blocchi geografici, che per la maggior parte pare sono legati alle vicende
territoriali; il regolamento non affronta questa tematica, e si è fatto
accenno alla possibilità di affidare tale questione a un regolamento futuro,
dove analizzare anche altri settori come i trasporti e servizi finanziari.
Sono stati chiesti chiarimenti in merito ai concetti di ubicazione
temporanea e blocco geografico ingiustificato. Durante i lavori preparatori
numerosi sondaggi sono stati prodotti sui lavoratori polacchi che vivono in
Germania e nel Regno Unito che hanno incontrato dei blocchi geografici.
Sono stati riportati alcuni dati: il 59% degli intervistati ha dichiarato che
dovrebbe essere il diritto del Paese del commerciante ad essere di
applicazione quando si acquistano beni o servizi on line nell’EU. Il 40% ha
invece dichiarato che si dovrebbe applicare il diritto dello Stato di cui è
membro il consumatore. Il 70% ha sostenuto che sarebbe necessario un
avvicinamento del diritto esistente nei vari paesi membri in materia, e che
quindi un’armonizzazione sarebbe ben vista. Non va dimenticato che il
mondo dei consumatori e delle aziende sono sempre più sovrapposti.
Hanno fatto seguito gli interventi di alcuni dei deputati presenti, che sono
intervenuti con i loro commenti e domande.
L’On. Virgine ROZIER (S&D) ha notato come molti abbiano l’aspettativa che il
regolamento in questione possa sopperire a problemi che di fatto rimangono
legati a disfunzioni strutturali del mercato e alla sua frammentazione; tali
disfunzioni sono legate ad altre questioni attinenti a politiche fiscali, diritto dei
consumatori e diritto contrattuale. Il regolamento può sì contribuire a chiarire le
situazioni in cui ci si trova davanti a discriminazione, ma le aziende
continueranno a confrontarsi con un mercato frammentato. L’On. ha poi
dimostrato scetticismo circa il raggiungimento degli obiettivi che il regolamento
si prefigge. Una preoccupazione notevole è quella riguardante il diritto
applicabile nel determinare quando si è in uno scambio transfrontaliero e quindi
quali sono le giurisdizioni competenti; i regolamenti rilevanti in merito sono
quelli di Roma1 e a Bruxelles1Bis; la questione del blocco geografico va trattata
indipendentemente dai criteri di applicazione; il principio di base resta la libertà
contrattuale che va declinato sulla base del fatto che il consumatore deve essere
comunque tutelato in quanto parte debole. Gli emendamenti proposti fanno sì
che, se il consumatore si trova in un luogo che non è meta esplicita di
erogazione di un servizio o esportazione di un bene, allora il consumatore non
gioverebbe più delle tutele di cui godeva prima: ciò implicherebbe una
diminuzione della tutela del consumatore, a parere di molti ingiustificata.
Riguardo al prezzo unico del libro: alcuni Paesi, tra cui la Francia, hanno
adottato una politica di prezzo libero unico dei libri nell’ambito del sostegno della
creazione.
L’On. Anneleen VAN BOSSUYT (ECR) ha accolto con favore le proposte della
relatrice, il cui lavoro ha portato a considerare con maggiore ottimismo la
riuscita del regolamento. Ha poi rilevato quanto sia inopportuno onerare i
consumatori con troppe richieste di consenso esplicito nell’ambito del mercato
on-line. In merito a quest’ultimo mercato, è stato chiesto un chiarimento su
come questo debba essere inteso: sussiste una forte preoccupazione riguardo i
diritti d’autore e il campo di applicazione della regolamentazione, che sembra
essere stata erroneamente marginalizzata dalla relatrice. L’assenza di uno studio
di impatto risulta in troppe incertezze, e ad avviso dell’europarlamentare le
opere coperte da diritto d’autore non andrebbero incluse del campo di
applicazione di questa normativa.
L’On. Dita CHARANZOVA (ALDE), ha manifestato la volontà del suo gruppo di
voler essere più ambizioso riguardo al campo di applicazione del regolamento.
L’ALDE non accetta la lista di esclusione, e che i servizi audiovisivi e trasporti
siano esclusi; escludendo i trasporti ci si ritroverebbe in una situazione tale per
cui le agenzie di viaggio on line saranno coperte e le compagnie aeree no; quasi
tutti noi compriamo biglietti aerei on line, il che da un’idea della complessità
della situazione che si andrebbe a creare; in merito al reindirizzamento, il testo
del consiglio sembra migliore di quello della relazione; è stata infine ribadita la
necessità che non si crei un vuoto giuridico rispetto a Roma 1;
Link dell’evento:
Video:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/newsroom/20170118IPR58833/committee-on-the-internal-market-and-consumerprotection
Alessandra Dorato
UNIONCAMERE DEL VENETO
Delegazione di Bruxelles
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