Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
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Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA MODALITÀ OPERATIVE 2008 In queste note vorremmo inquadrare la concomitanza tra le prestazioni EBER e il FSR, riassumendo e, ove il caso, riportando, le decisioni e gli orientamenti assunti sulla materia da EBER – FSR e anche da parte dei nostri interlocutori istituzionali. La CIGS La CIGS normalmente non si applica al settore artigiano, ma in virtù di accordi siglati in sede di Ministero del Lavoro tra lo stesso, le Parti Sociali, la Regione Emilia Romagna, l’INPS e l’EBER per gli anni 2005 e 2006 tale ammortizzatore sociale viene riconosciuto anche al settore TAC dell’Emilia Romagna. La CIGS normalmente non si applica al settore artigiano, ma da qualche anno a questa parte, in virtù di modifiche introdotte dalla finanziaria 2004, è stato esteso anche a questo settore una particolare modalità di accesso a questi ammortizzatori sociali. In regione dal 2004, a seguito di accordi siglati in sede ministeriale, si è dato corso all’accesso alla CIGS per il settore artigiano del TAC. Anche per il 2008 dovrebbero essere disponibili risorse in tal senso, questo in virtù di intese, stipulate tra le Parti Sociale e la Regione che dispone risorse trasferitele dal Ministero del Lavoro. Pertanto il tutto resta come nel passato, salvo alcune modeste modifiche nella modulistica e in un rapporto più diretto con la Regione. Le prestazioni CIGS sono pari all’80% della retribuzione, e per detti periodi si ha diritto alle prestazioni di ANF, viene calcolato il relativo rateo di tredicesima mensilità e danno la copertura previdenziale piena. La sua copertura è migliore di quanto previsto dai regolamenti EBER anche in combinazione con le eventuali prestazioni di disoccupazione. Pertanto ai sensi dell’art 13 Regolamento Sospensioni EBER – FSR le Imprese sono tenute ad optare per la CIGS anziché per le prestazioni EBER – FSR. EBER, in caso di mancato intervento della CIGS, garantisce la copertura dei periodi con le provvidenze previste dai Regolamenti vigenti. I DESTINATARI Le Imprese I lavoratori dipendenti delle aziende site in Emilia Romagna appartenenti al TAC, ovvero, aventi in codice ATECO 2002 DB17, DB18, DC 19, o ATECO 2007 C13, C14, C15. Il codice ATECO è chiaramente identificabile dalla visura camerale. È opportuno sottolineare che l’attribuzione che il codice ATECO da parte delle Camere di Commercio non è sempre fatto con attenzione e puntualità in quanto ritenuto solo un aspetto statistico, ma, in questi casi, è discriminante per l’ammissione della richiesta di prestazione. È possibile chiedere la variazione del codice compilando un apposito formulario. I Lavoratori Sono assoggettabili alla CIGS tutti i lavoratori dipendenti delle imprese appartenenti al TAC con l’esclusione di: ¾ apprendisti ¾ dipendenti con contratto di formazione lavoro ¾ dipendenti con meno di 90 giorni di anzianità aziendale L’anzianità aziendale decorre dal giorno di assunzione, e più precisamente: ¾ eventuali cambi di inquadramento non intervengono sull’anzianità aziendale; ¾ in caso di fusione e acquisizione con altra azienda che porta nuova o diversa ragione sociale vale l’anzianità acquisita; ¾ l’anzianità aziendale si ricostituisce in caso di riassunzione Un apprendista, che nel corso della sospensione passa all’inquadramento di operaio, se in possesso dall’anzianità aziendale minima, può essere posto a carico della CIGS. I lavoratori dipendenti che non possono essere posti a carico della CIGS sono a carico di EBER – FSR. LE PROCEDURE Va immediatamente precisato che la CIGS agisce in deroga alle consuete norme che la regolano, perciò la normativa ordinaria va riposizionata in questa fattispecie particolare. Ciò vale anche per le procedure a cui occorre attenersi. La nostra platea di riferimento è data dagli aderenti ad EBER e per semplicità di esposizione andremo ad affrontare SOLO tale condizione, mentre tralasciamo gli obblighi e le procedure che le Imprese non aderenti ad EBER devono seguire dettati dall’art. 5 L. 164/75 e ss.mm.. Le Imprese aderenti ad EBER seguono invece le procedure previste da EBER per le proprie provvidenze. Questo è un aspetto molto importante in quanto con un unico accordo (con le procedure EBER) si attivano: ¾ le procedure per gli aventi diritto alla CIGS ¾ le procedure per i lavoratori dipendenti coperti solo da EBER (apprendisti & co) ¾ le procedure di garanzia che EBER fornisce a quanti ricorrono alla CIGS e ne possono venire esclusi per motivi oggettivi. Tali aspetti, assieme ad altri che di seguito esamineremo, sono contenuti nella Delibera assunta dal Consiglio Direttivo di EBER il 22 aprile 2005. Il percorso viene attivato con un unico accordo per poi seguire gli iter che, EBER da una parte e la CIGS, dell’altra richiedono. Per semplicità ricordiamo che le procedure EBER si sovrappongono a quelle CIGS : ¾ redazione accordo nell’apposita modulistica FSR 22/08 e FSR 23/08, sottoscritto entro la data di inizio della sospensione, e compilazione domanda di trattamento CIGS; ¾ inoltro entro 10 giorni alla Commissione di bacino per il visto di conformità; EBER inoltra alla Regione la richiesta di concessione della CIGS che a questo punto segue il suo iter: ¾ a seguito di verifiche la Regione rilascia l’autorizzazione dandone comunicazione all’Impresa e all’INPS; ¾ l’Impresa comunica alla Regione, l’effettivo ammontare delle ore per lavoratore poste a carico della CIGS; ¾ l’Impresa, ricevute le autorizzazioni, presenta alla propria sede INPS la modulistica INPS richiesta (SR47 e SR48 o SR49) con allegata la dichiarazione di responsabilità ¾ INPS eroga le provvidenze Mentre per gli interventi a carico di EBER si seguono le consuete le procedure che prevedono: ¾ la richiesta da parte dell’Impresa delle provvidenze nell’apposita modulistica FSR 20/08 per i lavoratori dipendenti non assoggettabili alla CIGS, evidenziando anche i lavoratori e le ore poste a carico della CIGS; ¾ EBER liquida all’Impresa nei tempi e nelle modalità consuete; Le eventuali richieste a copertura di concessioni negate di CIGS si devono effettuare ad EBER a seguito della formale reiezione da parte della Regione. L’ACCORDO L’accordo è unico, vale sia per EBER che per la CIGS e va compilato secondo le procedure EBER. Nell’elenco, allegato all’accordo, vanno iscritti tutti i lavoratori interessati alla sospensione sia quelli a carico di EBER che quelli a carico della CIGS. I regolamenti EBER ammettono accordi di durata massima di 13 settimane e il tetto delle ore annualmente disponibili per ogni lavoratore dipendente è fissato in 520 (260 per quelli a part time). Gli accordi per l’accesso alla CIGS fissano in 4 mesi il limite massimo che sono stati convenzionalmente definiti in 18 settimane e 692 ore per dipendente a tempo pieno 40 ore settimanali e, per i dipendenti a tempo parziale, proporzionate sul relativo orario settimanale. Ne consegue che l’accordo, essendo unico, in caso di intervento della CIGS, può raggiungere le 18 settimane di durata, ma le garanzie di EBER intervengono fino ai massimali previsti dai propri regolamenti. I massimali sopra riportati sono intesi per anno solare e possono essere raggiunti sommando più accordi. Siccome ad ogni accordo deve corrispondere una richiesta di concessione, che solo di bolli costa circa €30, è bene valutare fin da subito la possibile durata della sospensione tenendo presente che ciò che conta nel raggiungimento dei massimali, è l’effettiva messa in sospensione e non la sua previsione fatta con l’accordo. LA DOMANDA DI TRATTAMENTO CIGS Parallelamente all’accordo, va compilato anche la domanda di trattamento di integrazione salariale straordinaria da indirizzare alla Regione, ponendo le seguenti attenzioni: ¾ Ogni accordo, anche se posto senza soluzione di continuità, deve essere corredato di specifica richiesta di concessione; ¾ Va precisata fin da ora la modalità di pagamento delle prestazioni : o Diretta ai lavoratori o Indiretta attraverso l’Impresa in quanto questa anticipa le prestazioni CIGS ¾ ci deve essere l’assoluta corrispondenza delle date tra quelle qui riportate e quelle contenute nell’accordo (periodi di sospensione, data di sottoscrizione, ecc.); ¾ il riferimento EBER, che è il protocollo assegnato all’accordo, sarà compilato a cura di EBER; ¾ i lavoratori contenuti nell’elenco allegato al quadro D devono avere le caratteristiche necessarie per essere ammessi alla CIGS e devono essere compresi nell’elenco allegato all’accordo sottoscritto; ¾ va allegata fotocopia del libro matricola in cui è evidenziata la data di assunzione del dipendente e l’inquadramento raggiunto. ¾ la richiesta va bollata con una marca da bollo da 14,62. Per quanto riguarda la fotocopia del libro matricola si precisa che è sufficiente la pagina o le pagine in cui sono iscritti i lavoratori elencati al quadro D purché sia evidente la bollatura INAIL o la bollatura annuale. Il modulo della Regione in formato Excel editabile, è disponibile sul CD ROM “Il Sistema EBER anno 2008”, e sul sito di EBER. LE RICHIESTE Per semplificare gli iter e per ottemperare al computo delle ore poste a carico di EBER e della CIGS, che hanno valenza entrambe per il montante annuo e quello triennale, nel modulo FSR 20/08 vanno poste sia le ore poste a carico della CIGS che quelle poste a carico di EBER con, per queste ultime, gli elementi per il calcolo delle provvidenze e il conteggio dell’eventuale ticket a carico che va calcolato SOLO per le ore poste a carico di EBER – FSR, e non per quelle poste a carico della CIGS. Tale comunicazione, inoltrata da EBER alla Regione, è sufficiente per darle notizia delle ore utilizzate, rispetto a quelle ipotizzate nella richiesta di concessione. A seguito dell’autorizzazione alla CIGS rilasciata dalla Regione in merito all’accordo di riferimento, l’Impresa presenterà la richiesta di provvidenze che, in caso di liquidazione diretta (mod. SR47 e SR48), andranno direttamente ai lavoratori, mentre in caso di liquidazione indiretta (mod. SR47 e SR49), perché l’impresa ha anticipato le provvidenze richieste, saranno crediti che l’Impresa utilizzerà nei confronti dell’INPS, alla quale va presentata anche la dichiarazione di responsabilità. L’INPS a seguito delle liquidazioni effettuare richiederà all’Impresa il versamento di un contributo di solidarietà pari al 3% degli importi erogati. Il pagamento andrà effettuato nelle modalità previste dall’Istituto e potrà essere richiesto il suo rimborso a EBER – FSR compilando il modello predisposto RIMB CIGS/08 allegando copia del versamento effettuato. La modulistica allegata è anche in formato editabile e sul sito di EBER saranno disponibili gli eventuali aggiornamenti. ASPETTI PARTICOLARI Calcolo massimali I massimali di EBER sono di facile computo: 520 ore per i lavoratori dipendenti a tempo pieno e 260 per quelli a tempo parziale (non ha importanza la percentuale di riduzione) (Art 9 Regolamento Sospensioni) . Ne consegue che se un lavoratore dipendente passa: ¾ da tempo parziale a tempo pieno il suo plafond arriva a 520; ¾ da tempo pieno a tempo parziale il suo plafond è 260 meno le ore già svolte (i valori negativi sono pari a zero) Per quanto riguarda la CIGS la cosa è relativamente più complessa in quanto il lavoratore dipendente ha le provvidenze proporzionate al proprio orario di lavoro. Ne consegue che se per un dipendente a tempo pieno, ovvero chi ha un orario settimanale di 40 ore, gli accordi intercorsi fissano in 692 ore il tetto massimo di fruizione della CIGS per un lavoratore a tempo ridotto il suo massimale viene computato proporzionando le 692 ore al suo orario di lavoro settimanale secondo la seguente formula: Massimale CIGS lavoratore = 692/40 *(suo orario settimanale) Questo in costanza di orario di lavoro. Le cose sono un poco più complesse se il lavoratore cambia orario di lavoro settimanale in corso di anno dopo aver già usufruito di periodi di sospensione. Di seguito cerchiamo di rendere chiaro il modo di operare il conteggio del montante residuo. Prima di tutto va determinato il montante utilizzato. Le ore di CIGS utilizzate vanno ricalcolate come se il lavoratore fosse stato a tempo pieno utilizzando la seguente formula: Montante ore = ore CIGS effettuate * 40/ (orario settimanale t0) Dove t0 è il primo periodo in cui ha usufruito della CIGS. È immediato il risultato per il lavoratore a tempo pieno ove le ore utilizzate corrispondono al montante. Ora si è in grado di calcolare il residuo a disposizione sul nuovo orario settimanale Il massimale è dato dalla differenza tra la disponibilità massima (692 ore) e il montante utilizzato in rapporto all’orario di lavoro settimanale, il cui calcolo è dato dalla seguente formula: Massimale residuo a disposizione = (692 – Montante ore)/40 * (orario settimanale t1) Dove t1 è il periodo in cui ha usufruito della CIGS con un orario settimanale diverso da t0. Anche in questo caso è immediato il risultato per il lavoratore a tempo pieno il cui massimale residuo corrisponde alla differenza tra il massimale di 692 ore e il montante ore utilizzato. Al fine di rendere più chiari i concetti sopra esposti riportiamo due esempi. Esempio 1 Un lavoratore ha usufruito di 300 ore di CIGS in regime orario di tempo pieno passa ad un orario settimanale di 28 ore. Il montante ore utilizzato è di 300, infatti applicando la formula sopra riportata si ottiene: Montante ore = 300 *40/40 Il cui risultato è appunto 300 Il residuo a disposizione è 274,4, infatti utilizzando la formula sopra riportata si ottiene Massimale residuo a disposizione = (692 – 300) / 40 * 28 Il cui risultato è appunto 274,4 Esempio 2 Un lavoratore ha usufruito di 200 ore di CIGS in regime orario di 25 ore settimanali passa ad un orario settimanale di 30 ore. Il montante ore utilizzato è di 320, infatti applicando la formula sopra riportata si ottiene: Montante ore = 200 *40/25 Il cui risultato è appunto 320 Il residuo a disposizione è 279, infatti utilizzando la formula sopra riportata si ottiene Massimale residuo a disposizione = (692 – 320) / 40 * 30 Il cui risultato è appunto 279 Incompatibilità Le prestazioni EBER sono: - incompatibili con gli interventi di malattia, infortunio, maternità, congedo matrimoniale e, per gli stessi periodi, con ogni altra forma di sostegno al reddito di matrice sia pubblica che mutualistica privata (p.e. CIGS), e le festività sono escluse dal contributo EBER (Art 13 Regolamento Sospensioni). - compatibili con le prestazioni di disoccupazione al punto che i lavoratori autocertificano se e come accederanno a prestazioni di disoccupazione sulla cui base vengono poi determinate le prestazioni EBER (Artt 9 e 14 Regolamento Sospensioni). Le prestazioni CIGS sono: - dovute in caso di festività nelle modalità previste da INPS; - in caso di malattia : nei casi di sospensioni a zero ore la CIGS sostituisce l’indennità di malattia, in caso di riduzione di orario a carico dell’INPS la CIGS interviene fino a concorrenza del massimale CIGS; - in caso di infortunio il lavoratore ha diritto all’indennità INAIL in misura intera se questa è minore del massimale CIGS, la CIGS interviene fino a concorrenza del massimale; - in caso di maternità, va ricordato che le lavoratrici madri non possono essere sospese salvo che la CIGS non riguardi l’intera azienda o reparto a cui la lavoratrice è adibita. In ogni caso va corrisposta l’indennità di maternità e non la CIGS; - in caso congedo matrimoniale: per gli impiegati è a carico del datore di lavoro per gli operai 7 giorni sono a carico CIGS e 8 a carico del datore di lavoro; Le prestazioni di disoccupazione sono incompatibili con la CIGS, per cui : se il lavoratore ha richiesto una prestazione di disoccupazione per periodi coperti da CIGS, l’INPS provvede al conguaglio sottraendo dall’importo corrispondente all’indennità di CIGS quanto percepito, per gli stessi periodi, come indennità di disoccupazione. È evidente che a fronte di richieste di indennità di disoccupazione non è possibile procedere con il pagamento indiretto (anticipo dell’azienda) in quanto l’unica titolata a conguagliare le due indennità è l’INPS. Teoricamente non sarebbe necessario preoccuparsi delle procedure per la disoccupazione in quanto le prestazioni di CIGS le assorbirebbero, in pratica però è meglio premunirsi. Pertanto è bene che la dichiarazione di sospensione venga comunque prodotta, nei tempi previsti dalla normativa, agli uffici competenti che sono: - Centro per l’Impiego - INPS territorialmente competente. Questo soprattutto nel caso che ci si voglia cautelare per una possibile richiesta di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti da presentare entro il marzo 2009, in concorrenza con le prestazioni EBER che intervengono a garanzia di una eventuale reiezione da parte della Regione. Infatti EBER interviene a garanzia delle mancate prestazioni per CIGS (Art 3 Regolamento Sospensioni) e il suo intervento è propedeutico a quello concorrenziale delle indennità di disoccupazione, per cui ,se scatta la garanzia, queste vanno richieste. Nel caso che comunque il lavoratore che ne potrebbe avere diritto e voglia richiedere l’indennità di disoccupazione a requisiti normali, va fatta comunicazione al Centro per l’impiego dell’accordo e compilata l’autocertificazione FSR 21/08 da allegare all’accordo inviato ad EBER, questo è possibile SOLO se nell’accordo non è previsto il pagamento indiretto (anticipo dell’azienda). Autocertificazione lavoratori Riaffermato il fatto che le prestazioni di CIGS sono incompatibili, per gli stessi periodi, con quelle EBER e di disoccupazione e quest’ultime intervengono solo in subordine alla reiezione della CIGS, ne conseguirebbe che le autocertificazioni non sono indispensabili, almeno fino a quando non è chiaro che la prestazione di disoccupazione occorre richiederla. Da un punto di vista pratico potrebbe essere opportuno procedere comunque alla sua raccolta fosse solo per non fare confusione con quanti tenuti alla sua compilazione, perchè coinvolti nelle richieste di prestazioni EBER in quanto esclusi dalla CIGS (apprendisti, CFL e lavoratori con meno di 90 giorni di anzianità aziendale). LE GARANZIE DI EBER La delibera del 22 aprile 2005 e i vigenti regolamenti, prevedono l’intervento delle prestazioni di EBER in subordine al mancato intervento della CIGS che si identificano nei tre casi sotto elencati: a) gli apprendisti, i CFL e i lavoratori con meno di 90 giorni di anzianità aziendale degli accordi trasformati esclusi dalla CIGS per mancanza di requisiti. La liquidazione di questi avverrà nei tempi previsti dai regolamenti EBER senza tener conto dei tempi di liquidazione della CIGS. b) gli accordi che per mancanza di requisiti formali, non possono trovare accoglimento da parte della Regione. Anche per questi la liquidazione avverrà nei tempi previsti dai regolamenti EBER. c) Gli accordi che, pur avendo i requisiti formali per la loro trasformazione, ma, per esaurimento dei fondi disponibili, non sono riusciti ad accedere all’ammortizzatore della CIGS; la loro liquidazione avverrà compatibilmente alla conclusione dell’iter che determina l’insussistenza di fondi. L’intervento di garanzia è nel rispetto delle provvidenze e dei massimali previsti dai regolamenti vigenti di EBER – FSR che interviene, nei modi e nelle quantità previste, anche a garanzia delle eventuali anticipazioni effettuate dalle imprese. Gli interventi, anche in questi casi, che EBER – FSR effettua a favore delle imprese DEVONO essere coperti dal versamento del relativo ticket. Anticipazione da parte delle imprese Il pagamento indiretto della prestazione di CIGS, solitamente definita anticipazione, è previsto dalla normativa della CIGS e ha una sua modalità di realizzazione. In fase di accordo, nella sottoscrizione della domanda di trattamento CIGS, va barrata la casella relativa al pagamento indiretto. Questa è la condizione basilare per poter procedere con il pagamento indiretto, ovvero anticipare ai lavoratori dipendenti le provvidenze di CIGS. Altra condizione, indispensabile anch’essa, è che ad avvenuto rilascio di concessione, quando si procede alla compilazione della modulistica (SR47 e SR49) per la richiesta di liquidazione da parte dell’INPS delle provvidenze CIGS autorizzate, siano state totalmente corrisposte le provvidenze ai lavoratori. Questo può avvenire in tante modalità, anche con un frazionamento delle spettanze in più tempi, l’importante è che il totale delle provvidenze sia stato corrisposto prima della richiesta all’INPS. Come già detto, l’INPS accredita quanto anticipato dall’Impresa che può utilizzarlo per il pagamento di quanto deve all’Istituto.