Capitolato toner e materiale per informatica

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Capitolato toner e materiale per informatica
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA DI
TONER E MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALI E/O
EQUIVALENTI.
CIG LOTTO - 1: 6127928E25
CIG LOTTO - 2: 61279364C2
R.U.P. Arch. Sferrazza Papa Leonardo
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ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO
Il presente capitolato ha per oggetto il servizio triennale di fornitura di toner e materiale di consumo (nastri
e cartucce) originali e/o equivalenti per le AA.SS.LL. di Monza e Brianza (Capofila), Bergamo, Como, Sondrio
e Varese.
La quantità, su base triennale, dei prodotti da fornire è determinata in forma presuntiva sulla base dei
consumi storici delle AASSLL aggregate. E’ facoltà di ciascuna ASL procedere ad acquistare dalla ditta
aggiudicataria del lotto anche altri prodotti delle marche aggiudicate e non riportati nella citata tabella; in
tal caso la ditta è tenuta ad applicare lo sconto percentuale sul prezzo di listino offerto in gara (sconto unico
percentuale offerto).
La Ditta aggiudicataria del lotto è tenuta comunque a somministrare tutta quella maggiore o minore
quantità che potrà effettivamente occorrere, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa, anche sotto
l’aspetto economico, nel caso di diminuzione, durante l’arco di vigenza del contratto, dei quantitativi indicati
in tabella.
ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
La fornitura dei prodotti oggetto di gara sarà suddivisa in due lotti:
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Lotto 1 - prodotti originali e/o equivalenti: € 462.283,01
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Lotto 2 - prodotti originali: € 172.182,89
La precisa qualità delle merci costituisce elemento essenziale della fornitura. L’obiettivo è ottenere una
fornitura di qualità elevata in grado di confermare o migliorare l’attuale standard qualitativo dei beni. E’ in
carico alla Ditta proponente la prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte in offerta
ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche richieste dall’Ente
appaltante. La ditta aggiudicataria dovrà certificare il possesso della Dichiarazioni Ambientali di Prodotto
[Environmental Product Declaration (EPD)] posseduta da tutti i prodotti offerti.
Ai fini della presente gara, per il lotto 1, saranno ammessi prodotti consumabili, nuovi di fabbrica, destinati a
stampanti, fax, ecc., sia “originali” che “equivalenti”.
Tutti i prodotti equivalenti dovranno avere Marchio CE conformemente al disposto, in termini di esecuzione
test, di cui alla direttiva 2004/108 CE (Compatibilità Elettromagnetica). Dovrà essere garantita la massima
funzionalità in termini meccanici, di resa e qualità, con prestazioni equivalenti a quelle dei corrispondenti
modelli originali. I prodotti dovranno essere garantiti per almeno due anni e dovranno possedere garanzie
per eventuali danni prodotti alla stampante.
I vuoti recuperati per la ricostruzione dovranno essere vergini (mai rigenerati in precedenza), in ottimo stato
di conservazione e di provenienza documentata. I prodotti forniti dovranno essere sottoposti al seguente
tipo di lavorazione:
1. smontaggio completo della cartuccia
2. aspirazione del toner residuo
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3. sostituzione di tutti i componenti usurati
4. sostituzione del drum (tamburo fotosensibile) con uno nuovo di alta qualità
5. sostituzione della lama di pulizia
6. sostituzione del rullo o tubo magnetico
7. svuotamento e pulizia del serbatoio di recupero del toner usato
8. riempimento del serbatoio di carico del toner con mescola di toner di alta qualità, conforme alla
normativa italiana vigente in materia
9. applicazione al serbatoio del toner del sigillo rimovibile a strappo
10. sostituzione del chip con uno nuovo emulato
11. identificazione del produttore, anno e mese di produzione.
Per il lotto 2, si precisa che per materiali originali si intendono quei prodotti realizzati dalla stessa azienda
che ha prodotto le apparecchiature sulle quali gli stessi vengono istallati. Non verranno pertanto presi in
considerazione offerte riferite a:
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Cartucce e toner cd. rigenerati, ovvero cartucce e toner originali che hanno subito un processo di
svuotamento, ripulitura e riempimento con nuove polveri di toner in quantità pari all’originale;
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Cartucce e toner cd. compatibili/equivalenti, ovvero non originali di diversa produzione ancorchè
nuove di fabbrica compatibili con la stessa apparecchiatura.
L’esclusività dei prodotti originali relativi al lotto 2 è giustificata da sussistenza di precisi vincoli di natura
contrattuale derivanti dalle condizioni applicabili alla fornitura della macchine (stampanti) acquistate dalla
singola ASL che prevedono l’eventuale decadenza della garanzia nel caso di guasto o malfunzionamento
causato dall’impiego di prodotti consumabili non originali.
La cartuccia dovrà essere inserita in involucro plastico ermetico, onde preservarla da luce ed umidità.
L’imballaggio dovrà essere costituito da un contenitore atto a prevenirne il danneggiamento durante le fasi
di trasporto e stoccaggio in magazzino e personalizzato con etichetta tale da permettere di individuarne
agevolmente il contenuto e il fornitore.
Per quanto riguarda i prodotti che per legge devono riportare la data di scadenza sulla confezione, la stessa
deve avere, al momento della fornitura nel luogo di consegna, un tempo residuo di validità prima della
scadenza, non inferiore a 2/3 del tempo originario o comunque scadenza non inferiore a un anno decorrente
dalla data di consegna; in caso contrario, i prodotti verranno completamente restituiti con spese a carico
della ditta aggiudicataria.
Non è consentito al fornitore eliminare articoli (salvo i casi in cui il fornitore dimostri che l’articolo non è più
in commercio) o sostituire articoli o ancora variare le caratteristiche (ad esempio il confezionamento o il
codice prodotto), salvo che il fornitore dimostri che le modifiche siano state apportate in sede di produzione
o che la sostituzione sia necessaria per cause non imputabili al fornitore stesso. Nei casi sopra evidenziati il
fornitore dovrà dare tempestiva comunicazione all’ASL dell’evento, proponendo l’eventuale prodotto
alternativo, le sue caratteristiche tecniche ed il prezzo che non potrà essere superiore al prezzo offerto in
sede di gara.
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ART. 3 – OBBLIGHI DEL FORNITORE
L’aggiudicatario del singolo lotto si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del capitolato a:
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effettuare la fornitura a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti;
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osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prestazioni
tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l’arco
temporale di vigenza del contratto; a tal fine il fornitore si obbliga espressamente a manlevare e
tenere indenne l’ASL da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e
prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, restando in ogni caso espressamente
convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni
resteranno ad esclusivo carico del fornitore;
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avvalersi di personale adeguato in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
Il fornitore si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina
antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Il fornitore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le disposizioni
di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e nei
cantieri temporanei e mobili.
La ditta aggiudicataria del lotto, infine, assume l’obbligo di garantire all’ASL il sicuro ed indisturbato possesso
dei beni forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
Essa è tenuta al rispetto di tutte le norme di legge e delle disposizioni di carattere regolamentare e tecnico
vigenti o che dovessero essere emanate in materia di prevenzione, sicurezza, igiene del lavoro, tutela della
salute dei lavoratori, di carattere generale e specifico per l'ambiente in cui si svolgono i lavori.
ART. 4 – GARANZIA DEI PRODOTTI
I prodotti originali dovranno essere dotati di garanzia, così come previsto dalla normativa vigente.
I prodotti equivalenti dovranno avere la stessa funzionalità e resa del nuovo. La ditta dovrà rispondere di
eventuali danni causati alle apparecchiature dal materiale equivalente/compatibile fornito.
La garanzia comporterà l’obbligo per il fornitore di sostituire i prodotti che non rispondono ai requisiti di cui
sopra. Eventuali difetti saranno notificati alla Ditta con indicazione delle problematiche verificatesi.
ART. 5 – SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA PER FORNITURA DI PRODOTTO EQUIVALENTI
L'Impresa aggiudicataria per la fornitura di prodotti equivalenti, dovrà farsi carico (con modalità da
concordare con l'Azienda) del ritiro e dello smaltimento di tutto il materiale fornito esausto, senza alcun
onere aggiuntivo a carico delle AA.SS.LL. A tal fine è richiesto il possesso, da parte dell'Impresa, dei requisiti
previsti dal D. Lgs. n. 22/97 e successive modifiche.
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ART. 6 – CONDIZIONI ECONOMICHE
La fornitura di cui trattasi, distinta per ogni singolo lotto, verrà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il
prezzo complessivo più basso, derivante dalla applicazione della percentuale unica di ribasso sull’importo
complessivo posto a base di gara per ogni singolo lotto. Resta inteso che tale percentuale unica di ribasso,
verrà applicata, dall’aggiudicatario, a tutti i prezzi unitari dei singoli prodotti riportati nell’elenco allegato al
presente Capitolato Speciale d’Appalto.
ART. 7 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI – LEGGE 136/2010
L’aggiudicatario in qualità di appaltatore, eventuali subappaltatori o subcontraenti a qualsiasi titolo
interessati all’esecuzione del presente contratto, sono obbligati ad adempiere a tutte le obbligazioni
contenute nella L. 13 agosto 2010, n. 136.
In particolare, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010, l’aggiudicatario s’impegna ad
utilizzare il conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, per le transazioni inerenti
l’esecuzione del presente contratto.
Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata alla Stazione appaltante entro 7 gg. dall’intervenuta
variazione e/o dall’accensione di nuovo conto corrente dedicato.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del presente contratto – ivi compresi i pagamenti destinati
a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati
all’acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sul citato conto corrente dedicato e
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere, il CIG relativo al presente contratto.
L’inadempimento degli obblighi da parte dell’aggiudicatario in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
comporta l’attivazione della clausola di risoluzione del contratto, così come per tutti i casi in cui le
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società “Poste Italiane S.p.a”.
ART. 8 – LIQUIDAZIONE FATTURE E PAGAMENTI
La Ditta aggiudicataria mensilmente presenterà la fattura relativa alle forniture erogate, intestata ad ogni
singola ASL.
Il pagamento avverrà a 30 giorni dall’accertamento da parte del direttore dell’esecuzione delle prestazioni
effettuate rispetto alle prescrizioni previste dal presente capitolato. Il direttore dell’esecuzione per
l’accertamento dispone di 30 giorni dalla data di ricevimento dell’ASL di regolare fattura.
In riferimento all’obbligo di fatturazione elettronica l’impresa è tenuta ad adempiere a quanto previsto dal
D.MEF n. 55/2013 e dal D.L. n. 66/2014 convertito in L. 89/2014. A tal fine si indicano i codici IPA delle Amministrazioni:
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Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como: UFLNZ1,
Azienda sanitaria Locale della Provincia di Bergamo: UFCIVC,
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio: UFBKDB,
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza: UFG504,
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese: UF66H2.
Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. 231/2002 di attuazione della Direttiva 2000/35/CE, la scadenza di pagamento delle fatture emesse in adempimento al presente contratto è da calcolarsi con riferimento alla data di ricevimento della fattura da parte delle AA.SS.LL.
ART. 9 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di aggiudicazione.
E’ tuttavia facoltà delle AA.SS.LL. protrarre la durata della fornitura, alle medesime condizioni tecnico economiche, per un periodo di 180 giorni dalla naturale scadenza contrattuale, nel caso in cui per qualsiasi ragione l’ASL appaltante non abbia potuto procedere all’aggiudicazione della nuova gara per il periodo successivo.
Per quanto riguarda l'ASL di Bergamo, la decorrenza del contratto è prevista a partire dal 01/07/2015.
Per quanto riguarda l'ASL di Como, la decorrenza del contratto è prevista a partire dal 01/09/2015.
ART. 10 - RITIRO E CONSEGNA
Il fornitore riceverà direttamente gli ordini, per quantità e tipo di merce occorrente, dagli uffici competenti
della singola ASL e dovrà consegnare la merce richiesta nel più breve tempo possibile e comunque non oltre
10 giorni solari dalla data di trasmissione dell’ordine.
Occorrendo forniture in via d’urgenza, il fornitore dovrà prestarle immediatamente entro 1 giorno lavorativo
dalla data di trasmissione dell’ordine.
Non saranno accettate offerte che prevedano un minimo d’ordine.
Le consegne andranno effettuate presso le seguenti sedi:
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ASL della Provincia di Monza e Brianza: Magazzino Economale Piano Seminterrato Viale Elvezia n. 2
Monza, dal lunedì al venerdì esclusi i festivi dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore
15.30 previ accordi con il personale dell’ASL addetto;
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ASL della Provincia di Como: Magazzino Economale Piano Terra Via Castelnuovo n. 1 Como dal
lunedì al venerdì esclusi i festivi dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30 previ
accordi con il personale dell’ASL addetto;
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ASL della Provincia di Bergamo: Magazzino Economale Piano Terra Via Borgo Palazzo n. 130
Bergamo, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle 15.30, previ
accordi con il personale addetto;
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Asl della Provincia di Varese: Magazzino Economale piano terra Via O. Rossi n. 9 Varese, dal lunedì al
giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, il venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 11.30 possibilmente previ accordi con il personale ASL addetto;
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Asl della Provincia di Sondrio: Magazzino Economale/Farmaceutico Via Nazario Sauro n. 38 Sondrio,
dal lunedì al venerdì esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30,
previ accordi con il personale ASL addetto.
Il documento di trasporto dovrà obbligatoriamente contenere:
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il luogo di consegna della merce;
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la tipologia e la quantità degli articoli consegnati;
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gli estremi dell’ordine.
In mancanza di tali dati, non si accetteranno reclami da parte del fornitore qualora la merce venisse
respinta.
La ditta aggiudicataria del lotto deve pertanto fornire tutte le informazioni necessarie per consentire la
spedizione degli ordini con le modalità sopraindicate.
Per lo scarico del materiale, la ditta non potrà avvalersi di personale dell’ASL: ogni operazione dovrà essere
eseguita dalla ditta, ovvero dal corriere cui sarà stata demandata la consegna, previo eventuale
accertamento dell’ubicazione dei locali.
Le merci dovranno essere consegnate franco magazzino e nessun onere aggiuntivo verrà riconosciuto per
imballaggio e trasporto, quand’anche effettuato per consegna urgente.
I prodotti oggetto di ordinativo, dovranno essere imballati dal fornitore in appositi contenitori che dovranno
rispondere alle norme in vigore, nonché garantirne, in ogni caso, la perfetta conservazione ed integrità. Si
richiama quanto evidenziato al precedente art. 3 ovvero che, pur garantendo il rispetto della normativa
vigente, gli imballaggi dovranno essere di facile eliminazione e di scarso impatto ambientale.
ART. 11 - RICOGNIZIONI E VERIFICHE
Consegnata la merce, il personale dell’ASL addetto effettuerà le ricognizioni e le verifiche di qualità e
quantità. In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell'imballaggio e/o per la
quantità degli articoli, e/o la consegna del materiale tramite corriere il ricevimento avverrà "con riserva di
successivo controllo". Ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque la non rispondenza ai requisiti
prescritti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, la merce sarà contestata prima possibile e quindi
respinta al fornitore che dovrà sostituirla con altra della qualità prescritta entro il più breve termine
possibile e comunque non oltre tre giorni dalla contestazione.
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Nel caso di rifiuto del fornitore ad effettuare la sostituzione, l’ufficio preposto che ha emesso l'ordine
procederà direttamente all'acquisto, a libero mercato, di eguali quantità di merce, addebitando l'eventuale
differenza di prezzo derivante alla ditta aggiudicataria, oltre la rifusione di ogni eventuale altra spesa o
danno.
La merce contestata dovrà comunque essere ritirata dalla ditta fornitrice entro 10 giorni solari dalla
contestazione; in caso contrario l'ASL potrà disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri alla medesima
ditta aggiudicataria inadempiente. Nel caso in cui la merce resa sia già stata fatturata, il fornitore procederà
all’emissione di nota di credito.
Le singole AA.SS.LL. avranno facoltà di eseguire test di Laboratorio mirati a constatare la conformità del
prodotto originale, rigenerato e/o equivalente alle specifiche tecnico/funzionali dichiarate/certificate, con
costi a carico dell’Impresa aggiudicataria. Tali controlli saranno effettuati su un massimo di 10 articoli scelti
dall’Azienda nell’ambito della fornitura. I test potranno essere eseguiti presso i laboratori della Stazione
Sperimentale Carta Cartoni e Paste per Carta (SSCCP) con sede a Milano in Piazza Leonardo da Vinci n. 16 e
saranno scelti a discrezione dell’Azienda tra le seguenti tipologie:
- test di resa cartucce toner monocromatiche (ISO 19752)
- test di resa cartucce toner colori (ISO 19758)
- test MI09 – metodo interno SSCCP.
L’Azienda potrà effettuare un controllo annuo di costanza di qualità della fornitura, organizzato con prelievo
casuale sui prodotti consegnati, con costi a carico dell’Impresa. Potranno essere effettuati altri controlli a
discrezione dell’Azienda, con costi a carico di quest’ultima qualora il risultato dovesse dare esito di
conformità, a carico dell’Impresa in caso contrario (non conformità del prodotto).
Qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate/certificate o non venisse
comprovata l’equivalenza prestazionale con il corrispondente prodotto originale, saranno applicate le penali
previste dal presente CSA. Nel caso di persistenza delle difformità il contratto verrà risolto.
ART. 12 - PENALI
Nei casi di ritardi nella consegna rispetto ai termini sopraindicati, l’ASL applicherà una penale pari all’1‰
(uno per mille) dell’importo contrattuale di ciascuna ASL, ai sensi dell’art. 145 comma 3 del Regolamento di
Attuazione del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, approvato con D.P.R. n.
207/2010 e ss.mm.ii., per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto ai termini indicati in offerta o
rispetto ai termini concordati con il Servizio preposto all’emissione degli ordini, con il limite previsto nell’art.
145 comma 4 del citato D.P.R..
La penale giornaliera di cui al comma precedente, verrà applicata alle difformità di cui alle seguenti
fattispecie:
 nel caso di prodotti di qualità difforme da quella aggiudicata in sede di gara con relativa richiesta di
sostituzione;
 in caso di difformità dei prodotti riscontrata in seguito alle verifiche di cui all’art.11;
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 nel caso in cui l’ordine sia stato parzialmente evaso dal fornitore nei termini prescritti dal presente
capitolato;
 altre violazioni contrattuali.
Ciascuna ASL potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo
con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, ovvero in difetto avvalersi della eventuale cauzione versata,
senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso il fornitore
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di
pagamento della medesima penale.
L’applicazione delle penali del presente articolo non preclude il diritto di ciascuna ASL di richiedere il
risarcimento degli eventuali maggiori danni.
In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in
qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In conformità al disposto di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto
in seguito a una semplice dichiarazione dell’Azienda, nei seguenti casi:
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n° 2 accertamenti di difformità in seguito alle verifiche di cui all’art. 11;
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n° 3 penali in un anno;
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subappalto non autorizzato;
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n° 3 ritardi nelle consegne superiori a 10 gg rispetto al termine previsto dal contratto;
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n° 3 consegna di beni di qualità diversa da quelli offerti;
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n° 3 consegne incomplete;
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in caso di non conformità accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto;
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violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n.
136 del 13 agosto 2010;
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violazione dei Codici Etici Aziendali e dei Codici di Comportamento dei Dipendenti e dei Fornitori e
dei piani anticorruzione delle rispettive Aziende Sanitarie Locali (pubblicati sui rispettivi siti internet
aziendali), del Patto di Integrità e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR. n.
62/2014;
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per motivi di interesse pubblico che verranno specificati nel relativo atto deliberativo;
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in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni
contrattuali;
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mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa,
antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
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altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali ad
esempio manifesta incapacità, reiterato ritardo o mancata consegna o inidoneità nell’esecuzione
del contratto);
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cessione di azienda non autorizzata e di cessazione di attività;
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informazioni positive antimafia.
La risoluzione del contratto comporterà il risarcimento degli eventuali danni patrimoniali e non derivati
all’ASL.
Gli eventuali maggiori oneri che le AA.SS.LL. dovessero sostenere per garantire la regolare fornitura dei beni
aggiudicati alla ditta inadempiente, nei limiti di vigenza del contratto, verranno addebitati alla medesima
ditta inadempiente, trattenendo quanto dovuto sui pagamenti che risultassero ancora da effettuare, oltre il
risarcimento del danno ulteriore.
La risoluzione del contratto è notificata dalla singola ASL tramite posta elettronica certificata.
La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’incameramento del deposito cauzionale nonché il
risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda.
ART. 14 – RECESSO
Le AA.SS.LL. hanno diritto nei casi di:
-
giusta causa;
-
mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
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disposizioni nazionali o regionali in materia di competenza delle Azienda Sanitarie Locali che
dovessero riflettersi sulla fornitura oggetto del presente capitolato
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attivazione convenzioni da parte di centrali di Committenza (Consip – ARCA) avente ad oggetto le
medesime forniture;
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prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall’AVCP
ora A.N.AC. nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
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venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente capitolato;
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di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta tramite posta elettronica
certificata.
Il fornitore dovrà comunque, se richiesto, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione
potrebbe, a giudizio della singola ASL, provocare danno alla stessa.
In caso di recesso, la ditta ha diritto al pagamento dei servizi effettuati, purché eseguiti correttamente ed a
regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per
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allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o
indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.. Non è consentito
il recesso da parte della ditta aggiudicataria.
Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o
l’amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannati, con
sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede
pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, le
AA.SS.LL. hanno diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di
esecuzione, senza preavviso.
ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO E SUBAPPALTO
La ditta, a pena di nullità della cessione, non potrà cedere a terzi la fornitura oggetto del presente appalto,
salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., cioè fino a quando il cessionario non
abbia proceduto alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 e non abbia documentato il
possesso dei requisiti di qualificazione dell’appalto, compresi quelli in tema di prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso.
La ditta non potrà cedere sotto qualsiasi titolo, né in tutto né in parte i crediti nascenti dal contratto, sotto
pena di immediata risoluzione del contratto stesso, con applicazione delle conseguenze previste nell'articolo
che precede.
Ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, è consentito il subappalto purché la ditta in sede di offerta
indichi i servizi e le forniture o le parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in
cottimo, in misura comunque non superiore al 30%.
Almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, la ditta dovrà
provvedere al deposito del contratto di subappalto presso l’ASL, mentre il subappaltatore entro il medesimo
termine, in relazione alla prestazione subappaltata, dovrà produrre gli stessi certificati previsti per
l’assegnazione dell’appalto, fatta eccezione per la cauzione e l’esibizione del fatturato.
Infine in caso di subappalto, la ditta dovrà trasmettere entro 20 giorni da ciascun pagamento nei suoi
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla stessa ditta al subappaltante
o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
L’accertamento, anche durante la vigenza del contratto, di informazioni positive antimafia riguardanti il
subappaltatore, determina la revoca dell’autorizzazione del subappalto.
ART. 16 – RESPONSABILITA’ DELLA DITTA
La ditta assume ogni responsabilità per infortuni o danni, a persone o cose, arrecati all’ASL, o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori, anche esterni, nell’esecuzione degli adempimenti assunti
con il contratto, sollevando pertanto l’ASL da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, salvo che si tratti di
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inosservanza di norme e prescrizioni tecniche esplicitamente indicate dal fornitore all’atto della consegna o
della resa del servizio.
ART. 17 – RISERVATEZZA DEI DATI
La ditta assume l’obbligo di agire in modo che il suo personale, incaricato di effettuare le prestazioni
contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne
faccia oggetto di sfruttamento.
Le AA.SS.LL. assumono l’obbligo di mantenere riservate quelle informazioni tecniche di cui possono essere a
conoscenza dall’impresa e che non siano di pubblico dominio.
ART. 18 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
L’esecutore del contratto del singolo lotto aggiudicato è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del
10% dell’importo contrattuale per ogni singola ASL, conformemente a quanto previsto nell’art. 113 comma
1 e seguenti del Codice dei Contratti.
Si applica l’art. 75, c. 7, del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii. per fruire del beneficio della riduzione del 50%
dell’importo della garanzia.
L’ASL si riserva la facoltà di esonerare la ditta aggiudicataria del/i lotto/i dalla costituzione della garanzia
qualora l’importo del contratto sia/no pari o inferiore/i a € 50.000,00.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l’operatività
delle garanzie medesime entro 15 gg., a semplice richiesta scritta dell’ASL.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione
provvisoria, ove costituita, da parte dell’ASL che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
ART. 19 – FALLIMENTO, PROCEDURE CONCORSUALI
In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, le AA.SS.LL. potranno recedere dal
contratto mediante notifica a mezzo posta elettronica certificata dal giorno precedente la sentenza dichiarativa di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, salve tutte le ragioni ed azioni delle AA.SS.LL.
verso la massa fallimentare, anche per i danni, con privilegio, a titolo di pegno, sulle fatture in attesa di liquidazione.
ART. 20 – PATTO DI INTEGRITA’
Il committente informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Patto di Integrità in
materia di contratti pubblici regionali, approvato con D.G.R. Lombardia n. X/1299 del 30.01.2014, che
prevede la formale obbligazione da parte del committente, dei concorrenti e dell’aggiudicatario, di
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improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. L’accettazione dello
stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara e ha efficacia fino alla completa
esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento. La violazione dello stesso
comporterà l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria
ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all’aggiudicazione, l’applicazione di
una penale o la revoca dell’aggiudicazione e la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere.
ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI
Saranno a carico della ditta tutte le spese per la stipulazione e la eventuale registrazione dei contratti con
ciascuna ASL e per la predisposizione di tutte le copie in bollo dei contratti stessi e dei documenti che ne
fanno parte integrante, nel numero necessario e secondo l’occorrenza di ciascuna ASL."
ART. 22 – FORO COMPENTENTE
Per qualsiasi controversia il Foro competente sarà quello di appartenenza al territorio dove ha sede legale la
singola ASL.
ART. 23 - NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale si fa riferimento alle disposizioni di
legge in materia, nonché alle norme del Codice Civile.
Il presente capitolato si compone di n. 13 pagine, e n. 23 articoli.
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