capItolo II Il precetto

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capItolo II Il precetto
IL PRECETTO
CAPITOLO II
IL PRECETTO
L’istituto
Il precetto è l’atto a mezzo del quale il creditore manifesta la volontà
di procedere ad esecuzione forzata in danno del debitore, atto che è quindi
prodromico all’avvio del procedimento di espropriazione. Esso consiste
nell’intimazione rivolta al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal
titolo esecutivo e nel contestuale avvertimento che, in mancanza di tale
adempimento, si procederà ad esecuzione forzata. Il precetto è un tipico
atto recettizio, nel senso che non produce alcun effetto se non portato
a conoscenza del destinatario a mezzo della notificazione [Mandrioli,
Corso di diritto processuale civile – Editio minor, III, 5ª ed., Torino,
2006, 40] e contiene altresì la determinazione attuale dell’obbligo, atteso
che l’obbligo risultante dal titolo potrebbe aver subito medio tempore
modifiche (per esempio, per effetto di pagamenti parziali; oppure, per
contro, per l’applicazione di interessi, ecc.) [Satta, Punzi, Diritto processuale civile, Padova, 2000, 589].
Si discute per la verità in dottrina circa la natura dell’atto di precetto.
Mentre infatti secondo un primo orientamento il precetto costituirebbe
atto processuale in senso stretto, contenente la domanda giudiziale
esecutiva [c.d. teoria processuale: Carnelutti, Istituzioni del processo
civile italiano, III, Roma, 1956, 5; Zanzucchi, Diritto processuale civile,
III, Milano, 1964, 10], secondo l’orientamento prevalente il precetto
costituisce un atto preliminare rispetto all’esecuzione, ma estraneo ad
essa. A sostegno di tale conclusione si evidenzia infatti come l’art. 491
c.p.c. espressamente preveda che l’espropriazione forzata si inizi con
il pignoramento, nonché che con il precetto si preannunzi solamente
la successiva ed eventuale esecuzione [c.d. teoria stragiudiziale:
Andrioli, Commento al codice di procedura civile, III, Napoli, 1957,
40 ss; Satta, Punzi, Diritto processuale civile, Padova, 2000, 590]. Non
mancano comunque autori che hanno postulato la tesi della natura
composita, sostanziale e processuale, dell’atto di precetto (Arieta-De
Santis, L’esecuzione forzata, in Montesano-Arieta (dir.), Trattato di
diritto processuale civile, III, Padova, 2007, 293 ss).
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IL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE FORZATA
La normativa di riferimento
■ Art. 480 c.p.c.
Forma del precetto
Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo (474) entro un termine non minore di dieci
giorni, salva l’autorizzazione di cui all’art. 482, con l’avvertimento
che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.
Il precetto deve contenere a pena di nullità (156, 617) l’indicazione
delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo (479, 482,
6542), se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale
del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest’ultimo caso
l’ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione (148),
deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde
esattamente al titolo originale.
Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza (43
c.c.) o l’elezione di domicilio (489; 47 c.c.) della parte istante nel comune
in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione (16, 26, 28). In
mancanza le opposizioni al precetto (615 ss.) si propongono davanti
al giudice del luogo in cui è stato notificato (479), e le notificazioni
alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.
Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell’art. 125 e notificato
alla parte personalmente a norma degli artt. 137 ss.
■ Art. 481 c.p.c.
Cessazione dell’efficacia del precetto
Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla
sua notificazione non è iniziata l’esecuzione (648 c.n.).
Se contro il precetto è proposta opposizione (615, 617), il termine
rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’art. 627.
■ Art. 482 c.p.c.
Termine ad adempiere
Non si può iniziare l’esecuzione forzata (491) prima che sia
decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che
siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso (479); ma il
presidente del tribunale competente per l’esecuzione o un giudice da
lui delegato (16, 26, 28), se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare
l’esecuzione immediata, con cauzione (119; 86 att.) o senza. L’autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a
cura dell’ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi (480, 6423).
IL PRECETTO
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Orientamenti
Il precetto non è un atto processuale, ma solo un atto preliminare,
benché necessario, del processo esecutivo, avente natura sostanziale
(Cass. 25002/2008; ➲ Cass. 3998/2006; Cass. 5368/2003; Cass. 1471/1996).
Ne consegue quindi che, trovando applicazione le norme sulla rappresentanza sostanziale, da un lato, non è necessario che il precetto
sia sottoscritto da un legale (Cass. 10497/2006; Cass. 3998/2006; Cass.
9913/1994); dall’altro, la procura al difensore può essere conferita dal
creditore anche dopo la notifica del precetto, equivalendo a ratifica (con
effetto retroattivo) dell’attività posta in essere dal falsus procurator,
fermo restando che il conferimento della procura deve aver luogo, al
più tardi, al momento della costituzione nel giudizio di opposizione eventualmente promosso da controparte (Cass. 19362/2007; Cass. 9365/2000;
➲ Cass. 9873/1997).
Natura
Il precetto deve contenere l’intimazione ad adempiere, entro un
termine non minore di dieci giorni, l’obbligo risultante dal titolo esecutivo,
con l’avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione forzata.
La mancanza di tali elementi non determina la nullità del precetto, atteso
che non si tratta di elementi essenziali la cui omissione è sanzionata
espressamente con la nullità (Cass. 6230/1986).
Il precetto deve comunque contenere l’indicazione dell’ammontare
del debito (ma non anche del procedimento logico-giuridico o del
calcolo matematico per determinarla: Cass. 11281/1993), sicché l’omessa
indicazione di tale somma, anche in forma generica, dà luogo a nullità
del precetto da farsi valere con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. (Cass.
10296/2009; Cass. 6845/1993). Se sia stata domandata una somma maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta, non si ha nullità dell’intero
precetto, ma solo la nullità o inefficacia parziale dello stesso per la somma
eccedente, da farsi valere con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615
c.p.c., con la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma
effettivamente dovuta (Cass. 5515/2008).
Intimazione
ed avvertimento
Il termine per l’adempimento non può essere inferiore a dieci
giorni. La fissazione di un termine inferiore o l’omessa indicazione di un
termine non è causa di nullità del precetto, atteso che opera il termine
legale (Cass. 8624/1991). Se però sia stata avviata l’esecuzione prima
del decorso del termine si ha nullità del pignoramento anticipatamente
compiuto, da farsi valere con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. (Cass.
55/2002). Il termine in questione non è soggetto a sospensione feriale,
non avendo natura processuale bensì sostanziale.
In caso di pericolo nel ritardo (ad esempio, nel caso di numerosi
Termine
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IL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE FORZATA
protesti od altri pignoramenti, o se via sia il rischio documentato che il
debitore si privi dei beni), il termine in questione può essere abbreviato
con decreto del presidente del Tribunale competente per l’esecuzione o
di un giudice da lui delegato, eventualmente imponendosi cauzione. In
caso di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l’autorizzazione
all’esecuzione immediata può essere rilasciata dal giudice che ha emesso
il decreto ingiuntivo stesso (Cass. 7118/1986). Il decreto viene rilasciato in
calce al precetto e deve essere trascritto a cura dell’ufficiale giudiziario
nella copia da notificarsi. L’omessa trascrizione costituisce un’irregolarità
da farsi valere con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. (Cass. 3792/1989). In
ogni caso non sussiste il vizio di omessa trascrizione qualora tra l’atto di
precetto e la notifica venga inserita la copia integrale del provvedimento
autorizzatorio (Cass. 10835/2007).
Indicazione
parti
Il precetto deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione delle parti.
Nel caso di espropriazione promossa contro il terzo proprietario sarà
necessaria altresì l’indicazione del soggetto contro il quale si preannuncia
l’esecuzione e del bene da sottoporre ad esecuzione (art. 603 c.p.c.).
Titolo esecutivo
Il precetto deve poi contenere, sempre a pena di nullità, la data di
notificazione del titolo esecutivo, se questa sia avvenuta separatamente,
oppure la trascrizione integrale del titolo, se questa sia prevista dalla
legge. L’indicazione della data della notifica del titolo non è ovviamente
necessaria quando la notifica abbia luogo in uno al precetto, e comunque
l’omessa menzione della data non determina la nullità del precetto se il
titolo può essere comunque individuato attraverso le altre indicazioni contenute nel precetto medesimo (➲ Cass. 12230/2007; Cass. 3321/1992).
Nel caso in cui l’atto di precetto sia fondato su un decreto ingiuntivo
è invece richiesta l’indicazione del provvedimento che ordina l’esecutorietà del decreto e dell’apposizione della formula esecutiva (art. 654,
secondo comma, c.p.c.).
L’omessa indicazione, che non sia altrimenti sanabile (Cass. 6536/1987),
determina la nullità del precetto da farsi valere con l’opposizione ex art.
617 c.p.c. nel relativo termine (Cass. 15364/2000).
Quanto alla trascrizione integrale del titolo, essa è prevista qualora
il titolo sia costituito da scritture private autenticate (art. 474, terzo
comma, c.p.c.), nonché per i titoli di credito. Essa non può essere surrogata dalla conoscenza del titolo conseguita aliunde (Cass. 5168/2005)
e la sua omissione determina la nullità del precetto, da farsi valere con
l’opposizione ex art. 617 c.p.c. (Cass. 5168/2005; Cass. 4475/1995). In
ogni caso, nell’ipotesi di titoli di credito si ritiene sia sufficiente che il
precetto contenga gli estremi indispensabili all’identificazione del titolo
e non necessariamente la sua trascrizione integrale (Cass. 3593/1990).
IL PRECETTO
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Alla trascrizione deve poi seguire la certificazione da parte dell’ufficiale giudiziario circa la conformità al titolo originale esibito.
Nel precetto deve essere poi effettuata dal creditore la dichiarazione
di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede
il giudice competente per l’esecuzione. In difetto di elezione, le
opposizioni a precetto si propongono davanti al giudice del luogo dove
il precetto è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno
presso la cancelleria. Se il creditore elegga domicilio in un luogo in
cui il debitore non abbia beni da sottoporre ad esecuzione, il debitore
può spiegare opposizione al precetto innanzi al giudice del luogo in cui
sia stato notificato il precetto medesimo (Corte Cost. 84/1973; ➲ Cass.
9670/2008; Cass. 8588/2002). Peraltro, il debitore può limitarsi ad affermare (anche implicitamente) che nel comune della dichiarata residenza
o dell’elezione di domicilio non vi sono beni pignorabili, restando invece
a carico del creditore l’onere di provare che nel luogo prescelto vi siano
viceversa beni pignorabili (➲ Cass. 5621/2005; Cass. 6880/1997). Se invece
l’elezione di domicilio vi sia stata (quand’anche erronea), la notifica
dell’opposizione deve aver luogo alla parte nel domicilio eletto e non in
cancelleria, atteso che la previsione dell’art. 480, terzo comma, c.p.c. si
applica unicamente nel caso in cui l’elezione sia del tutto mancata (➲
Corte Cost. 480/2005).
L’elezione di domicilio contenuta nell’atto di precetto fa sì che, una
volta iniziata l’espropriazione forzata, le notificazioni e le comunicazioni al creditore pignorante nell’ambito della procedura espropriativa
da lui avviata si eseguano presso tale domicilio, ai sensi dell’art. 489
c.p.c. Bisogna però tener presente che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l’art. 489 c.p.c. si riferisce alle sole comunicazioni
e notificazioni endo-procedimentali, da compiersi cioè nel contesto
dell’espropriazione forzata, sicché non trova applicazione per la notifica
delle opposizioni esecutive, notifica che va quindi eseguita (quanto meno,
tenuto conto dell’attuale struttura bi-fasica del giudizio di opposizione,
con riguardo alla fase del giudizio di merito a seguito dell’assegnazione
del termine da parte del G.E.) alla parte personalmente e non già al
procuratore presso il domicilio eletto (Cass. 7638/2003; Cass. 5591/1997;
Cass. 10519/1996).
Dichiarazione
di residenza
Il precetto deve essere sottoscritto dalla parte personalmente o dal
suo procuratore. La mancata sottoscrizione dà luogo a nullità insanabile, che non può essere rilevata d’ufficio dal giudice ma deve essere
eccepita dall’interessato con l’opposizione agli atti esecutivi anche una
volta decorso il termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c. (Cass. 9292/2001;
Trib. Bologna, 8 febbraio 2008; Trib. Monza, 25 giugno 2003). Se però sia
Sottoscrizione
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IL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE FORZATA
stato notificato un atto successivo (ad esempio il pignoramento) la nullità
di quest’ultimo deve tuttavia farsi valere con l’opposizione ex art. 617
c.p.c. nel relativo termine (cfr., con riguardo in generale all’inesistenza
di un atto esecutivo, Cass. 22279/2010).
Per contro, se il precetto è stato comunque sottoscritto dal rappresentante, la mancanza di procura in capo allo stesso dà luogo
unicamente ad una nullità da eccepirsi dalla parte che vi ha interesse
mediante opposizione agli atti esecutivi art. 617 c.p.c. nel termine di venti
giorni dalla notifica del precetto (Cass. 5368/2003; ➲ Cass. 1308/2002;
Cass. 9292/2001). In mancanza di detta opposizione, la nullità non si
riflette sugli atti successivi che dal precetto dipendono, quali il pignoramento, risultando in tal caso il vizio sanato dal mancato esperimento
dell’opposizione (Cass. 1308/2002; contra Cass. 4483/1994).
La sottoscrizione del precetto solo sull’originale e non anche sulla
copia notificata non è causa di nullità se l’ufficiale giudiziario abbia
attestato di aver ricevuto dal difensore la copia e di aver verificato la
sua conformità all’originale (Cass. 8593/2001). Ugualmente, la mancata
trascrizione della procura sulla copia notificata non è causa di nullità
del precetto (Cass. 7611/2006; contra, nel senso di una nullità sanabile
in difetto di tempestiva opposizione, Cass. 12888/2002).
La procura rilasciata con l’atto di precetto abilita alla rappresentanza e difesa per tutto il processo esecutivo (sicché è valido l’atto di
pignoramento notificato in forza di procura apposta in calce al precetto:
Cass. 5910/2006), nonché – qualora attribuisca al difensore il potere di
compiere tutte le attività necessarie per far conseguire alla parte la
soddisfazione del credito ed in difetto di esplicita diversa limitazione –
anche per i giudizi di opposizione all’esecuzione (Cass. 10569/2002;
Cass. 3089/2001).
La procura conferita per il processo di cognizione attribuisce lo ius
postulandi anche in relazione al precetto ed al processo di esecuzione
(Cass. 5368/2003; Cass. 5790/1984).
Notificazione
Il precetto deve essere notificato alla parte personalmente. La nullità
della notifica del precetto è comunque sanata, in virtù del principio
del raggiungimento dello scopo, non solo quando non sia stata tempestivamente dedotta con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. od in caso di
costituzione dell’esecutato (Cass. 193/2003; Cass. 6706/2001), ma anche
nel caso di opposizione ex art. 617 c.p.c. tempestivamente spiegata (Cass.
9185/2000; Cass. 12084/1992).
Efficacia
Il precetto diventa inefficace se l’esecuzione non sia iniziata
entro il termine di novanta giorni dalla sua notifica. Si tratta di un
termine di decadenza e non di prescrizione, con la conseguenza che,
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IL PRECETTO
una volta iniziata tempestivamente l’esecuzione entro il detto termine,
sarà possibile instaurare in base a quell’unico precetto anche altre procedure espropriative, quand’anche il relativo termine decadenziale sia già
decorso (➲ Cass. 11578/2005). Se l’esecuzione venga iniziata quando il
termine di efficacia del precetto sia già decorso, si configura una nullità
del pignoramento, da farsi valere con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. (➲
Cass. 21683/2009; Cass. 5377/1994). In caso di inefficacia del precetto per
decorso del relativo termine, resta fermo l’effetto interruttivo istantaneo
della prescrizione (Cass. 7737/2007; contra Andrioli, Commento al codice
di procedura civile, III, Napoli, 1957, 58).
Il termine non è soggetto alla sospensione feriale (Cass. 3457/1980;
Cass. 1840/1976). Se sia stata promossa opposizione (sia ex art. 615, che
ex art. 617 c.p.c.) contro il precetto, il termine rimane sospeso sino alla
definizione dell’opposizione.
La rinunzia al precetto non richiede l’accettazione della controparte (Cass. 1985/1990). Essa determina la cessazione della materia del
contendere nel giudizio di opposizione, salva la regolamentazione delle
spese di lite (Cass. 5207/1998).
Memo
Note processuali
■ L’esecuzione può essere iniziata solo una volta decorsi dieci giorni dalla
notifica del precetto.
L’abbreviazione del termine va richiesta con ricorso al Presidente del Tribunale
competente per l’esecuzione.
■ L’esecuzione non può più essere iniziata una volta decorsi novanta giorni
dalla notifica del precetto.
Rinuncia
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IL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE FORZATA
FORMULE
1) Atto di precetto
Il sottoscritto . . . , nato a . . . in data . . .e residente in . . . alla
via . . . , C.F. . . . (se redatto da un procuratore: rappresentato e difeso
dall’avv. . . . , giusta procura a margine/in calce al presente atto, presso
il cui studio elettivamente domicilia in . . .);
PREMESSO
- che con (sentenza, ordinanza, decreto) n. . . . del . . ., pubblicata
il . . . e resa tra . . . e . . ., oppure: con atto pubblico per Notar . . . in
data . . . , n. . . . Racc. e n. . . . Rep., rilasciato/a in forma esecutiva
addì . . . da . . . , notificato/a addì . . ., ovvero: in uno al presente
precetto, il sig. . . . è stato condannato a . . . in favore di . . . ;
ovvero: che il sig. . . . è debitore del sottoscritto della somma di .
. ., in virtù di cambiale/assegno/scrittura privata autenticata, che qui
di seguito si trascrive integralmente in ogni sua parte, anche sul retro
di ogni singolo foglio;
- che il debitore non ha finora adempiuto il suo obbligo;
- che pertanto il sig. . . . è tuttora debitore della somma complessiva
di . . ., così composta: euro . . . per capitale, euro . . . per interessi
dal . . . alla data odierna ed euro . . . per rivalutazione;
- che inoltre il sig. . . . è debitore delle spese e competenze per il
presente precetto, così appresso specificate: . . . ;
INTIMA
al sig. . . . di pagare, entro il termine di dieci giorni dalla notificazione
del presente atto, oppure: immediatamente e senza dilazione alcuna
stante l’autorizzazione di cui al decreto del Presidente del Tribunale reso
in calce al presente atto; la complessiva somma di . . . oltre gli accessori
sopra indicati ed oltre spese ed accessori successivi fino al soddisfo.
ovvero:
al sig. . . . di (indicare la prestazione non pecuniaria da eseguirsi) e
di pagare le spese e competenze di precetto sopra indicate per euro . .
. oltre accessori e spese successivi, entro dieci giorni dalla notificazione
del presente atto; oppure immediatamente e senza dilazione alcuna
stante l’autorizzazione di cui al decreto del Presidente del Tribunale
reso in calce al presente atto.
AVVERTE
il medesimo che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata.
Ai fini dell’art. 480, terzo comma, c.p.c. si elegge domicilio in . . .,
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IL PRECETTO
alla via . . . , n. . . .; ovvero: presso l’avv. . . ., con studio in . . ., alla
via . . ., n. . . .
Data e luogo Firma
2) Ricorso per ottenere l’autorizzazione all’esecuzione
immediata ex art. 482 c.p.c.
Ill.mo sig. Presidente
Tribunale di . . .
Il sig. . . . , rappresentato e difeso dall’avv. . . . , presso il cui studio
elettivamente domicilia in . . . , in forza di mandato . . .;
PREMESSO
- che con (sentenza, ordinanza, decreto) n. . . . del . . . , pubblicata
il . . . e resa tra . . . e . . ., oppure: con atto pubblico per Notar . . . in
data . . . , n. . . . Racc. e n. . . . Rep., rilasciato/a in forma esecutiva
addì . . . da . . . , notificato/a addì . . ., ovvero: in uno al presente
precetto, il sig. . . . è stato condannato a . . . in favore di . . .;
OPPURE: che il sig. . . . è debitore del sottoscritto della somma di
. . ., in virtù di cambiale/assegno/scrittura privata autenticata, che qui
di seguito si trascrive integralmente in ogni sua parte, anche sul retro
di ogni singolo foglio;
OPPURE: che con il su esteso precetto al sig. . . . è stato intimato
di . . . ;
- che il debitore non ha finora adempiuto il suo obbligo;
RILEVATO
che vi è pericolo nel ritardo, consistente nel fondato timore che il
debitore sottragga o diminuisca gravemente le garanzie patrimoniali del
credito, in quanto il sig. . . . ha . . . (subito di recente numerosi protesti/
altri processi esecutivi mobiliari e/o immobiliari/venduto beni immobili e/o
mobili registrati, ecc.), come si evince da . . ., come da documentazione
che si allega;
CHIEDE
alla S.V. Ill.ma di autorizzarlo a procedere immediatamente ad ese-
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IL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE FORZATA
cuzione, senza l’osservanza del termine di dieci giorni di cui all’art. 482
c.p.c., nei confronti del sig. . . . in forza del titolo sopra richiamato.
Con osservanza
Data e luogo
Avv.
Riferimenti giurisprudenziali
➲ “Il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e
la cui sottoscrizione sono regolati dall’art. 125 c.p.c., non costituisce “atto
introduttivo di un giudizio” contenente una domanda giudiziale, bensì atto
preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla
parte oppure da un suo procuratore ad negotia. Ne consegue che, in caso
di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza
del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, la rappresentanza
è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente
la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto
di procura sull’originale o sulla copia notificata dell’atto” (Cassazione
civile, sez. III, 23 febbraio 2006, n. 3998).
➲ “È valido il precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato
se il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli conferisce la procura
dopo la notifica di esso (art. 480 c.p.c.), perché la ratifica del “dominus” è
ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale” (Cassazione civile, sez. III, 10 ottobre 1997, n. 9873).
➲ “Il precetto deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione degli
elementi che permettano l’esatta identificazione del titolo esecutivo, in
quanto requisito formale indispensabile perché il precetto stesso possa
raggiungere lo scopo, che è quello di assegnare al debitore un termine per
adempiere l’obbligo risultante dal titolo dispositivo e di preannunciare,
per il caso di mancato adempimento, l’esercizio dell’azione esecutiva.
(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva accolto l’opposizione agli atti esecutivi, perché non era indicata la data di notificazione
del titolo e non era possibile comprendere, a causa dell’inserimento di
voci non previste in sentenza, a quale titolo l’intimante avesse fatto riferimento).” (Cassazione civile, sez. III, 25 maggio 2007, n. 12230).
➲ “In tema di foro relativo all’opposizione a precetto, l’art. 480,
comma 3, c.p.c. attribuisce alla parte che intende promuovere l’esecuzione forzata una facoltà, consistente nel dichiarare la propria residenza
o nell’eleggere domicilio, ma, nel contempo, le impone l’onere di scegliere
come tale uno tra i possibili luoghi dell’esecuzione. Pertanto, se la parte
istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione
IL PRECETTO
pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni, od in cui non
risiede un terzo debitor debitoris, l’elezione di domicilio resta priva di
effetti ed il debitore può proporre l’opposizione a precetto davanti al
giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso, essendo
onere del creditore dimostrare, nel relativo giudizio, che nel comune
nel quale egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a
pignoramento beni o crediti del debitore” (Cassazione civile, sez. III,
11 aprile 2008, n. 9670).
➲ “La norma dell’art. 480, comma 3, c.p.c., attribuisce alla parte che
intende promuovere l’esecuzione forzata la facoltà di dichiarare la propria
residenza o di eleggere domicilio in uno, a sua scelta, tra i possibili luoghi
dell’esecuzione. L’opposizione promossa dal debitore avanti al giudice del
luogo ove la notificazione del precetto è avvenuta comporta, peraltro,
l’implicita contestazione della dichiarazione di residenza o dell’elezione
di domicilio compiuta dal creditore, cui, a pena di relativa inefficacia,
incombe in tal caso dimostrare che è quivi possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore” (Cassazione civile, sez. III, 15
marzo 2005, n. 5621).
➲ “Anche se la lettera dell’art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. non
può definirsi cristallina … … essa certamente non è tale da precludere
una interpretazione rispettosa del fondamentale principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Il debitore precettato, infatti, ben può proporre la sua opposizione
al giudice del luogo di notifica del precetto ogni volta che egli deduca
(anche implicitamente) l’inesistenza di suoi beni (o della residenza di suoi
debitori) in altro luogo, ma egli può notificare la sua opposizione presso
la cancelleria di tale giudice solo quando il creditore precettante abbia
del tutto omesso la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio;
ove tale dichiarazione o elezione vi sia, anche se in luogo che, secondo
il debitore, mai potrebbe essere quello “dell’esecuzione”, la notificazione
dell’opposizione deve necessariamente farsi nella residenza dichiarata o
nel domicilio eletto.
Ciò è imposto dall’art. 24, secondo comma, Cost. (e dall’art. 111,
secondo comma, Cost.), dal momento che non può consentirsi che il
creditore resti all’oscuro dell’opposizione, proposta davanti ad un giudice
individuato dal debitore sul presupposto - che il creditore potrebbe, e
deve esser messo in grado di confutare - dell’inesistenza di beni nel luogo
della sua residenza o del suo domicilio eletto. Se il creditore, indicando
tale luogo, implicitamente afferma che esso è (almeno potenzialmente)
il “luogo dell’esecuzione”, e il debitore, adendo il giudice del luogo di
notifica del precetto, implicitamente contesta quella individuazione, è
evidente che il creditore deve essere messo in condizione di conoscere
l’altrui implicita contestazione e di controdedurre, adducendo gli elementi
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IL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE FORZATA
fattuali in suo possesso al fine di risolvere la questione di competenza
così insorta (art. 38, comma primo, cod. proc. civ.).
La notifica presso la cancelleria è misura congrua … …. quando il creditore non abbia adempiuto l’onere di dichiarare la residenza o di eleggere
domicilio, perché a tale inadempienza è imputabile la non onerosa necessità
di controllare presso la cancelleria dell’unico giudice competente se il
debitore ha proposto opposizione; ma tale misura è priva di ogni razionale
giustificazione quando il creditore quell’onere abbia adempiuto.
La non corretta dichiarazione di residenza o elezione di domicilio e cioè, in luogo diverso da quello (potenzialmente) dell’esecuzione - è
priva di effetto quanto alla competenza di quel giudice a conoscere dell’opposizione, ma certamente è e resta efficace ai fini della notificazione
dell’opposizione e, quindi, della corretta instaurazione del contraddittorio,
sia sulla competenza che sul merito” (Corte Costituzionale, 29
dicembre 2005, n. 480).
➲ “Il debitore può contestare la validità del precetto sottoscritto da
procuratore, di cui si assume il difetto di rappresentanza, solo mediante
l’opposizione agli atti esecutivi nel termine di cinque giorni dalla notifica
del precetto stesso (art. 617 c.p.c.). Tale vizio attiene alla validità processuale dell’atto, e non è in grado, in mancanza di detta opposizione, di riflettersi sugli atti successivi che da esso dipendono, quali il pignoramento,
risultando, in tal caso, sanato dal mancato esperimento dell’opposizione”
(Cassazione civile, sez. III, 1 febbraio 2002, n. 1308).
➲ “Il termine di novanta giorni, previsto dall’art. 481 c.p.c., entro
cui l’esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di
inefficacia del precetto, è un termine di decadenza e non di prescrizione,
attenendo all’inattività processuale del creditore e non all’effetto sostanziale del precetto. Ne consegue che, se entro il termine suddetto viene
iniziata l’esecuzione, esauritasi la funzione del termine di decadenza, è
possibile instaurare anche dopo il decorso dei novanta giorni ed in base
all’unico precetto altre procedure espropriative con il solo temperamento
del divieto del cumulo eccessivo” (Cassazione civile, sez. III, 31
maggio 2005, n. 11578).
➲ “La parte esecutata che deduca la nullità del pignoramento, in
conseguenza della cessata efficacia del precetto per l’inutile decorso
del termine di novanta giorni dalla sua notifica, non contesta il diritto
della controparte di procedere in via esecutiva o la legittimità dell’azione
intentata, bensì la validità di un singolo atto del procedimento, considerata dall’art. 481 c.p.c. come condizione di validità di tutti i susseguenti
atti; ne consegue che tale impugnazione integra una opposizione agli atti
esecutivi e la relativa sentenza non è impugnabile nei modi ordinari, ma
mediante il ricorso per cassazione” (Cassazione civile, sez. III, 13
ottobre 2009, n. 21683).