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CENTRO STUDI
LA NORMATIVA
SUI PRODOTTI
FITOSANITARI
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INTRODUZIONE
PRODOTTI FITOSANITARI: LE NORME
CI SONO GIÀ, BASTA APPLICARLE!
N
ell'ultimo ventennio l'opinione pubblica dei Paesi avanzati è divenuta sempre più
sensibile ai problemi dell'inquinamento ambientale e dei suoi possibili effetti sulla
salute dell'uomo e di tutti gli altri esseri viventi.
Anche l'uso dei fitosanitari (denominati anche come fitofarmaci o pesticidi) è considerato con più
attenzione rispetto al passato, per le ricadute negative che esso può determinare nell'ambiente.
In questo breve studio riportiamo un'elencazione, non esaustiva, delle principali norme che
regolamentano l'immissione in commercio e l'utilizzo dei fitosanitari.
Dalla lettura della normativa riportata di seguito emerge chiaramente la constatazione che
l'immissione in commercio e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, da parte degli utilizzatori
professionali, sono minuziosamente regolamentati dalla normativa europea, nazionale e
regionale.
Per quanto concerne l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, ogni singola azione da parte dell'utilizzatore
professionale, è regolamentata con la previsione di pesanti sanzioni a carico dell'utilizzatore che
non rispetti la disciplina di riferimento.
Inoltre, per gli agricoltori in particolare, il mancato rispetto della normativa di settore, comporta
la revoca o la riduzione, degli aiuti comunitari diretti e/o delle misure di incentivazione del PSR
e dell'OCM vino.
Appare evidente che, in presenza di una disciplina comunitaria, nazionale e regionale così
completa, non si ravvisa la necessità di un ulteriore regolamentazione del settore da parte delle
Amministrazioni comunali, se non in presenza di circostanze locali eccezionali che rendono
necessarie ulteriori restrizioni all'operato degli imprenditori agricoli.
SOMMARIO
SOMMARIO
IL COMMERCIO
7
L’UTILIZZO
9
I REGISTRI
14
IL PATENTINO
15
LA REGIONE
16
LE MACCHINE
17
LA CONDIZIONALITÀ
19
IL COMMERCIO
La normativa sull’immissione
in commercio dei fitosanitari
− Direttiva (CE) del consiglio 91/414/CEE
del 15/07/1991 relativa all’immissione in
commercio dei P.F..
− D.lgs 17/03/1995 n. 194 concernente
l’attuazione della direttiva 91/414/CEE
successivamente
modificato
con
D.M.
3/11/1998 (definizione dell’allegato 6 della
direttiva 91/414/CEE relativa all’immissione in
commercio dei P.F.).
− D.P.R. 23/04/2001 n. 290 contenente
un regolamento di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione,
all’immissione in commercio e alla vendita dei
P.F. e relativi coadiuvanti.
− D.M. sanità dell’8/6/2001 concernente i
limiti massimi di residui di sostanze attive dei
P.F. tollerati nei cereali, nei prodotti di origine
animale e nei prodotti di origine vegetale,
−
−
−
−
compresi gli ortofrutticoli.
D.G.R. Veneto 9/4/2002 n. 723 che istituisce il
programma interregionale per il miglioramento
delle produzioni agricole relativo al controllo
dei residui di P.F. sulle colture agrarie.
Direttiva
1999/45/CE
relativa
alla
classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura
dei preparati pericolosi.
Direttiva 2001/36/CE della Commissione del
16/5/2001, che modifica la direttiva 91/414/
CEE del Consiglio relativa all’immissione in
commercio dei P.F..
D.lgs 14/3/2003 n. 65 di attuazione delle
direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative
alla
classificazione,
all’imballaggio
e
all’etichettatura dei preparati pericolosi:
queste in sintesi le novità: la classificazione
dei P.F. tiene conto anche degli effetti a
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IL COMMERCIO
−
−
−
−
carico del comparto ambiente attraverso
una valutazione dei pericoli per l’ambiente
per i quali vengono stabiliti dei criteri di
calcolo e dei limiti di concentrazione con
riferimento alla classificazione specifica di
ogni sostanza. Altro punto fondamentale è
il principio di valutazione eco-tossicologica
basato sulla valutazione dei rischi di ogni
singolo componente, comprendente con tale
definizione sia il coformulante, si le impurezze
significative, alla stessa stregua delle sostanze
attive che caratterizzano al tipologia del
preparato fitosanitario.
D.G.R. Veneto n. 136 del 31/1/2003 con cui
viene approvato il progetto regionale FAS
“fitosanitari-ambiente-salute”. L’obiettivo è
quello di razionalizzare e rendere più incisivi
gli adempimenti previsti dalla normativa in
materia di commercio e impiego dei P.F.,
adempimenti orientati verso molteplici finalità,
quali la tutela della salute, la salvaguardia
dell’ambiente e lo sviluppo delle corrette
pratiche agricole, in connessione al fenomeno
dell’utilizzo dei detti prodotti.
D.M. 18/12/2003 del Ministero della salute,
di recepimento delle direttive 2003/60/CE,
2003/62/CE ed aggiornamento del D.M. sanità
del 19/5/2000, concernente i limiti massimi di
residui di sostanze attive contenute nei P.F..
D.G.R.
Veneto
18.6.2004
contenente
disposizioni regionali in materia di trattamenti
con P.F effettuati con il mezzo aereo;
D.M. salute del 21/7/2004 di attuazione della
direttiva 2003/82/CE della commissione
dell11/9/2003, per quanto riguarda le frasi-
tipo sui rischi particolari e sulle precauzioni da
adottare in materia di prodotti fitosanitari.
− D.M. salute del 31/7/2007 di recepimento
della direttiva 2007/11/CEE della commissione
e aggiornamento del D.M. 27/8/2004,
concernente i limiti massimi di residui
delle sostanze attive nei prodotti destinati
all’alimentazione (tredicesima modifica).
− Regolamento (CE) n. 1107/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del
21/10/2009, relativo all’immissione sul mercato
dei P.F. e che abroga le direttive del consiglio
79/117/CE e 91/414/CEE. Il regolamento
determina una drastica riduzione delle sostanze
attive immesse in commercio.
− D.lgs 17/4/2014 n. 69: prevede la disciplina
sanzionatoria per le violazioni delle
disposizioni del regolamento CE 1107/2009
relativo all’immissione sul mercato dei P.F.
ed abroga le direttive 79/17/CEE e 91/414/
CEE, nonché del regolamento CEE 547/2011
che attua il regolamento CEE 1107/2009 per
quanto concerne le prescrizioni in materia di
etichettatura dei P.F..
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L’UTILIZZO
La normativa sull’uso
sostenibile dei fitosanitari
La normativa comunitaria
− Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009:
regolamenta, per la prima volta a livello
comunitario, la fase relativa all'utilizzo dei P.F..
L'obiettivo della direttiva – tenuto conto che
allo stato attuale è impossibile prescindere dal
loro uso – è la riduzione dei rischi nell'utilizzo
dei P.F. e degli impatti sulla salute umana e
sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa
integrata e di approcci o tecniche alternativi.
La direttiva contiene, inoltre, disposizioni
riguardanti i seguenti aspetti:
- creazione di un sistema di formazione per
i distributori e gli utilizzatori professionali
dei P.F. ed una migliore informazione
del pubblico attraverso campagne di
sensibilizzazione e divulgazione;
- informazione
e
sensibilizzazione
della popolazione sui rischi derivanti
dall'impiego dei P.F.;
- ispezione periodica delle attrezzature
per l'applicazione dei P.F., per ridurre le
ripercussioni negative di questi prodotti
sulla salute umana e sull'ambiente;
- divieto di ricorrere ai trattamenti aerei,
LA NORMATIVA SUI PRODOTTI FITOSANITARI | 9 | Centro Studi di Confagricoltura Treviso
L’UTILIZZO
con previsione di deroghe specifiche in
caso non esistessero alternative praticabili;
- misure specifiche per la tutela
dell'ambiente
acquatico
contro
l'inquinamento dei P.F.;
- designazione di zone ad utilizzo ridotto o
nullo dei P.F.;
- gestione e stoccaggio dei P.F., dei loro
imballaggi e di residui;
- gestione integrata di specie nocive e
definizione delle condizioni necessarie per
attuare tale strategia di gestione.
La normativa nazionale
D.lgs 14/8/2012 n. 150: attuazione della direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei
pesticidi.
Il decreto definisce le misure per un uso sostenibile
dei pesticidi, che sono prodotti fitosanitari, come
definiti dall'art. 3 dello stesso decreto.
L'art. 5 del decreto istituisce il consiglio tecnicoscientifico sull'uso sostenibile dei P.F.
L'art. 6 prevede che, con decreto interministeriale,
si adottato un piano d'azione nazionale (PAN) per l'uso
sostenibile dei P.F.
I successivi articoli prevedono norme sulla
formazione degli utilizzatori professionali, dei
distributori e dei consulenti nell'impiego (art. 7),
sul certificato di abilitazione alla vendita e sul
certificato di abilitazione all'attività di consulente
(art. 8), sul certificato di abilitazione all'acquisto e
all'utilizzo (art. 9), sulle prescrizioni per la vendita
dei prodotti fitosanitari (art. 10), sull'informazione
e sulla sensibilizzazione (art. 11), sui controlli delle
attrezzature per l'applicazione dei P.F. (art. 12),
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L’UTILIZZO
nell'irrorazione aerea (art. 13) sulle misure per la
tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile
(art. 14), sulla riduzione dell'uso dei P.F. o di rischi
in aree specifiche (art. 15), sui dati di produzione,
vendita e utilizzazione (art. 16), sulla manipolazione e
stoccaggio dei P.F. e trattamento dei relativi imballaggi
e della rimanenze (art. 17) sulla difesa fitosanitaria a
basso apporto di P.F. (art. 18), sulla difesa integrata
obbligatoria (art. 19), nella difesa integrata obbligatoria
(art. 19), sulla difesa integrata volontaria (art. 20),
sull'agricoltura biologica (art. 21), sugli indicatori (art.
22), sui controlli (art. 23), sulle sanzioni (art. 24).
D.M. (MIPAF – Ministero dell'ambiente)
22/1/2014 (G.U. n. 35 del 12/2/2014) adozione del
piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs
14/8/2012 n. 150 recante: “attuazione della direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei
pesticidi”. Il piano nazionale, in attuazione di quanto
previsto dal Dlsg 150/2012, prevede una serie di
impegni per le imprese agricole, in particolare:
− già in vigore: sanzioni per la mancata tenuta
del registro di trattamenti già previsto dal
D.P.R. 23.4.2001 n. 290;
− in vigore dal 1/1/2014: difesa integrata
obbligatoria;
− 26/11/2014: termine entro il quale si possono
rilasciare autorizzazioni o rinnovare le esistenti
con la regolamentazione precedente all'entrata
in vigore del D.lgs150/2012;
− 26/11/2015:
a) certificato di abilitazione alla vendita e
certificato di abilitazione all'attività di
consulente in materia di P.F.;
b) certificato di abilitazione all'acquisto di
P.F.;
c) prescrizioni per la vendita di prodotti
fitosanitari;
d) divieto di vendita ad utilizzatori non
professionali di prodotti destinati ad uso
professionale;
e) controllo funzionale delle attrezzature.
Le azioni previste da P.A.N. sono:
− FORMAZIONE E PRESCRIZIONI: per
utilizzatori, distributori e consulenti viene
superato il sistema di formazione di base
e di aggiornamento previsto dal D.P.R. n.
1255/1968 e dal D.P.R. 23/4/2001 n. 290.
Il nuovo sistema, a partire dal 27/11/2014,
prevede la durata minima dei corsi (20 ore
corso base e 12 ore per l'aggiornamento).
Autorità competente: la regione Veneto
− INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE:
per gli utilizzatori dei P.F. è prevista una
specifica informazione preventiva nei confronti
della popolazioni interessate e potenzialmente
esposte all'uso di P.F. In particolari casi
(aree
potenzialmente
frequentate
da
persone, sentieri, parchi, giardini, etc.)
Autorità competenti: Mipaf, Ministero
dell'ambiente, Ministero della salute, Regione.
− CONTROLLI DELLE ATTREZZATURE
per l'applicazione dei P.F.: entro il 26/11/2016
le attrezzature sono sottoposte a controllo
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L’UTILIZZO
funzionale periodico almeno una volta
presso un Centro prove autorizzato dalla
Regione. La regolazione o taratura e
manutenzioni periodiche delle attrezzature
devono essere eseguite dagli utilizzatori o in
alternativa presso i Centri Prove autorizzati;
Autorità competenti: Mipaf che si avvale
dell'ENAMA.
− IRRORAZIONE AEREA: di norma è vietata
ma può essere autorizzata, in deroga, solo in
determinati casi.
− MISURE SPECIFICHE PER LA TUTELA
DELL'AMBIENTE
ACQUATICO
E
DELL'ACQUA POTABILE e per la riduzione
dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche
(reti ferroviarie e stradali, aree frequentate dalla
popolazione, aree naturali protette).
È prevista la predisposizione di specifiche
linee guida di indirizzo da parte dei Ministeri
competenti (agricoltura, ambiente, salute).
Sono previste le seguenti misure:
- misure per la tutela dell'ambiente acquatico
- misure specifiche per l'acqua potabile
- misure volontarie di accompagnamento
(previste dalla Regione nell'ambito della
PAC per incentivare l'applicazione di
tecniche e pratiche virtuose)
- misure di tutela dei corpi idrici a scopo
ricreativo
- misure per la riduzione dell'uso o dei
rischi derivanti dall'impiego dei prodotti
fitosanitari nelle aree frequentate dalla
popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi,
giardini, scuole, campi sportivi etc.).
Nelle aree agricole, adiacenti a tali zone, è vietato
l'utilizzo, a distanze inferiori a 30 metri dalle predette
aree, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto
tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40,
42, 43, 60, 61, 62, 63, 68 ai sensi del D.lgs n° 65/2003
di cui al Rg. (CE) n° 1272/2008.
Nel caso in cui vengano adottate misure di
contenimento della deriva, tale distanza può essere
ridotta a 10 metri.
− MISURE PER LA RIDUZIONE DEL
RISCHIO
CAUSATO
DALL'USO
DEI
PRODOTTI
FITOSANITARI
Autorità competente (anche in funzione di
azioni di incentivazione e supporto, nell'ambito
del PSR): Regione.
− MANIPOLAZIONE
E
STOCCAGGIO
DEI
PRODOTTI
FITOSANITARI
E
TRATTAMENTO
DEI
RELATIVI
IMBALLAGGI E DELLE RIMANANZE.
Entro il 1° gennaio 2015 dovranno essere
rispettate da tutti gli utilizzatori professionali le
disposizioni riportate nell'allegato VI del PAN.
Le disposizioni riguardano lo stoccaggio
dei prodotti, la manipolazione, diluizione e
miscelazione dei prodotti fitosanitari prima
dell'applicazione, la manipolazione degli
imballaggi e delle rimanenze, il recupero
o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua
nell'irroratrice al termine del trattamento.
− DIFESA FITOSANITARIA A BASSO
APPORTO DI PRODOTTI FITOSANITARI
a) Difesa integrata obbligatoria: in vigore dal
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L’UTILIZZO
1° gennaio 2014, prevede:
- l'applicazione di tecniche di prevenzione
e monitoraggio delle infestazioni, delle
infezioni e delle infestanti;
- l'utilizzo di mezzi biologici di controllo
dei parassiti;
- il ricorso a pratiche di coltivazione
appropriate;
- l'uso di prodotti fitosanitari che
presentino il minor rischio per la salute
umana e l'ambiente tra quelli disponibili
per lo stesso scopo (Allegato III del D.lgs.
150/2012).
b) Difesa integrata volontaria: prevede
il rispetto dei disciplinari regionali di
produzione integrata.
c) L'agricoltura biologica: l'obiettivo è
l'incremento della SAU condotta con
metodo biologico.
SANZIONI
Sono previste dall'art. 24 del D.lgs 152/12 e
riguardano solo alcuni degli adempimenti sopra
riportati.
Si segnalano in particolare le sanzioni relative al
registro dei trattamenti (da 500 a 1500 €; in caso di
reiterazione della violazione è disposta la sospensione
da 1 a 6 mesi e la revoca dell'autorizzazione).
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I REGISTRI
Il Registro dei Trattamenti e il
Registro delle Concimazioni
− D.P.R.
23.4.2001
n°
290:
regolamento
di
semplificazione
dei
procedimenti
di
autorizzazione alla produzione, alla immissione in
commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e
relativi coadiuvanti.
L’art. 42 del D.P.R. 290/2001 stabilisce che gli
utilizzatori di prodotti fitosanitari sono obbligati a:
a) a conservare le fatture di acquisto, nonché le
copie dei modelli di acquisto dei prodotti con
classificazione di pericolo di molto tossici,
tossici e nocivi;
b) conservare presso l’azienda un registro
dei trattamenti effettuati, annotando: i dati
anagrafici dell’azienda, le denominazioni delle
colture trattate e l’estensione, nonché le date di
semina, trapianto, inizio fioritura, raccolta.
c) la data del trattamento, il prodotto e la relativa
quantità impiegata, espressa in Kg o litri,
nonché l’avversità che ha reso necessario il
trattamento.
− Circolare MIPAF 30.10.2002 (in suppl. ord.
G.U. n° 29 del 5.2.2003) concernente modalità
applicative dell’art.
42 del D.P.R. 290/2001
relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita
ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di
prodotti fitosanitari;
− D.G.R. Veneto n° 1150 del 26.7.2011, allegato A,
art. 11 “Registro delle Concimazioni”.
− D.D.R. (Decreto dirigente regionale) 20 marzo
2013 n° 30: approvazione delle indicazioni operative per la registrazione degli interventi di
fertilizzazione.
Sono tenuti alla compilazione del registro tutti gli
agricoltori che utilizzano fertilizzanti azotati su una
superficie in condizione pari o superiore a 14,8 ha
di SAU in zona vulnerabile ai nitrati.
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IL PATENTINO
Il Patentino per l’impiego dei
prodotti fitosanitari
− D.G.R. Veneto 13.9.2002 n° 2431: in
attuazione del D.P.R. n° 290/2001 art. 27 e
della D.G.R. Veneto n° 622/2002. Disposizioni
attuative: corsi di formazione e aggiornamento
per il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari:
direttive generali e bando apertura termini.
− D.G.R.
Veneto
30.12.2002
n°
3992:disposizioni di attuazione del D.P.R. n°
290 del 23.4.2001. Procedure per il rilascio
dell’autorizzazione all’acquisto e all’utilizzo
dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti
molto tossici, tossici e nocivi. I soggetti
utilizzatori di prodotti fitosanitari per poter
ottenere l’autorizzazione (patentino) devono
presentare domanda alla Regione, frequentare
un corso (legalmente riconosciuto) e superare
una valutazione finale.
− D.G.R. Veneto 30.12.2010 n° 3539: corsi
di aggiornamento per il corretto impiego dei
prodotti fitosanitari: revisione delle direttive
generali.
LA NORMATIVA SUI PRODOTTI FITOSANITARI | 15 | Centro Studi di Confagricoltura Treviso
LA REGIONE
La normativa regionale
− D.G.R. Veneto n° 1333 del 17.7.2012
Piano regionale di prevenzione 2010 - 2012,
approvato con D.G.R. n° 3139 del 14.12.2010.
Progetto 2.7.5. “prodotti fitosanitari e tutela
della salute”. Approvazione del Piano regionale
annuale 2012 di controllo su commercio e
impiego dei prodotti fitosanitari.
− D.G.R. Veneto n° 1379 del 17.7.2012
Approvazione degli indirizzi regionali per
un corretto impiego dei prodotti fitosanitari
nonché della proposta di regolamentazione
comunale per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari,
in applicazione della D.G.R. n° 2070/2010
(con cui è stato costituito un gruppo di lavoro
di tecnici ed esperti al fine di individuare le
misure e i tempi per la riduzione
dei
rischi e degli impatti dell’utilizzo dei prodotti
fitosanitari).La D.G.R., all’allegato A, detta
norme in materia di vendita di prodotti
fitosanitari, acquisto prodotti fitosanitari,
trasporto prodotti fitosanitari, conservazione
prodotti fitosanitari, pianificazione del
trattamento, preparazione della miscela
e trasferimento in campo, esecuzione del
trattamento, registro dei trattamenti, operazioni
successive al trattamento.
La D.G.R., all’allegato B, formula una
proposta di regolamento comunale sull’uso dei
prodotti fitosanitari.
LA NORMATIVA SUI PRODOTTI FITOSANITARI | 16 | Centro Studi di Confagricoltura Treviso
LE MACCHINE
Le norme sulle macchine per
l’applicazione dei pesticidi
− Direttiva 2009/127/CE del Parlamento e
del Consiglio del 21.10.2009 che modifica la
direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per
l’applicazione dei pesticidi.
− Direttiva 2009/128/CE del Parlamento e
del Consiglio del 21.10.2009 che istituisce
un quadro per l’azione comunitaria ai fini
dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.
Tra le varie norme introdotte dalla Direttiva,
và segnalata quella contenuta nell’art. 8,
che stabilisce che, entro il 14 dicembre
2016, gli stati membri fanno in modo
che le attrezzature per l’applicazione dei
pesticidi siano state ispezionate almeno
una volta: dopo tale data potranno essere
impiegate per uso professionale soltanto le
attrezzature ispezionate con esito positivo.
A regime, le ispezioni periodiche saranno
obbligatorie ogni 5 anni.
− D.M. MIPAF del 22.12.2009 “disciplina
del regime di condizionalità”: all’art. 13
stabilisce,per le aziende che aderiscono a
misure agroambientali del PSR, l’obbligo di
verifica funzionale delle irroratrici almeno ogni
5 anni.
− D.G.R. Veneto n° 1158 del 26 luglio 2011
relativa a “riorganizzazione del servizio di
controllo funzionale delle attrezzature per la
distribuzione dei prodotti fitosanitari”.
Il documento definisce le procedure, i criteri e
le metodologie relative all’attività di controllo
e alla regolazione (o taratura) delle attrezzature
per l’applicazione dei prodotti fitosanitari
impiegate per l’uso professionale.
LA NORMATIVA SUI PRODOTTI FITOSANITARI | 17 | Centro Studi di Confagricoltura Treviso
LE MACCHINE
Individua nell’Unità periferica per i servizi
fitosanitari la struttura regionale competente
per l’adozione di tutti gli atti tecnici ed
amministrativi per l’attuazione del servizio.
− D.D.R.
del
Responsabile
dell’Unità
periferica per i servizi sanitari n° 13 del 7
ottobre 2011, contiene l’Approvazione del
“corso di formazione e abilitazione per i tecnici
adetti al controllo funzionale delle macchine
irroratrici.
− D.lgs 22 giugno 2012 n° 124: modifiche
ed integrazioni al D.lgs 27.1.2010 n° 17, in
attuazione della direttiva 2009/127/CE relativa
alle macchine per l’applicazione dei pesticidi.
LA NORMATIVA SUI PRODOTTI FITOSANITARI | 18 | Centro Studi di Confagricoltura Treviso
LA CONDIZIONALITÀ
Il regime di condizionalità
− Reg. (CE) n° 72/09 del Consiglio del
19.12.2009: stabilisce norme comuni relative
ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della
politica agricola comune.
La normativa condiziona il pagamento
degli aiuti comunitari al rispetto, da parte
dell’agricoltore beneficiario degli aiuti, di
tutta una serie di regolamenti per la tutela
dell’ambiente, della fauna, della salute degli
animali e delle piante.
Il mancato rispetto di dette normative comporta
la riduzione parziale o totale dei pagamenti
degli aiuti.
Tra le normative da rispettare ci sono tutte le
normative relative all’utilizzo dei prodotti
fitosanitari.
− D.M. MIPAF 10.12.2013 (in G.U. 3.3.2014 n°
51): modifica del D.M. 22.12.2009 N° 30125
recante “disciplina del regime di condizionalità
ai sensi del Reg. (CE) n° 73/09 e delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari ai pagamenti diretti e dei programmi
di sviluppo rurale”.
Il D.M. contiene, in materia di condizionalità
per salute pubblica, salute degli animali e delle
piante, l’atto B9 - Reg. (CE) 1107/09 relativo
all’immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari e all’utilizzo sostenibile degli stessi.
− D.G.R. Veneto n° 104 dell’11 febbraio
2014: in riferimento al Reg. (CE) n° 73/2009.
Recepimento del D.M. 30125 del 22.12.2009
in materia di condizionalità. Disposizioni
applicative regionali per l’anno 2014.
Viene confermato l’obbligo di applicazione
LA NORMATIVA SUI PRODOTTI FITOSANITARI | 19 | Centro Studi di Confagricoltura Treviso
LA CONDIZIONALITÀ
dei principi di buona pratica fitosanitaria
conformemente all’art. 31 del Regolamento
(CE) n° 1107/2009 e delle indicazioni riportate
in etichetta, mentre i principi generali di difesa
integrata, pur diventando obblighi di legge
dal 1° gennaio 2014, non condizionano il
recepimento del pagamento diretto.
CENTRO STUDI