regolamento per il commercio ambulante

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regolamento per il commercio ambulante
REGOLAMENTO PER IL
COMMERCIO AMBULANTE
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26
del 03.03.1989
Modificato con delibera del Consiglio Comunale
n. 30 del 29.09.2004
Modificato con delibera del Consiglio Comunale
n. 6 del 24.04.2013
TITOLO 1 – Disposizioni generali
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Disciplina del commercio ambulante
Definizione di commercio ambulante e forme di vendita
Definizione di mercato ambulante
Attrezzature di vendita
Comportamento dei commercianti
Norme igienico-sanitarie
Obbligo di esposizione al pubblico dell’autorizzazione amministrativa e della carta di
esercizio
8) Pubblicità dei prezzi ed uso della bilancia
TITOLO II – Commercio ambulante itinerante
9) Il commercio ambulante itinerante
10) La vendita a domicilio
11) Orario Commercio ambulante
TITOLO III – Disposizioni in materia di commercio ambulante a posto fisso
12) Posteggi straordinari in occasione di fiere e sagre
13) Concessione dei posteggi
TITOLO IV – Mercato ambulante
14) Disposizioni generali
15) Ubicazione del mercato
16) Commissione consultiva del mercato1
17) Orari del mercato
18) Suddivisione dei posteggi in settori merceologici
19) Dimensione dei posteggi
20) Divieto di abbinamento
21) Decoro e ordine dei banchi e accessori
22) Pulizia del mercato
23) Assegnazione dei posteggi nel mercato
24) Trasmissione del posteggio e computo dell’anzianità
25) Verifica delle presenze del mercato
26) Posteggi temporaneamente disponibili
27) Conseguenze sulla concessione di posteggi della sostituzione dell’autorizzazione con altra a
diversa competenza merceologica.
28) Conservazione del posteggio
29) Indennizzo, rimborsi e responsabilità
30) Tariffe
TITOLO V – Sanzioni
31) Sanzioni – revoca delle concessioni dei posteggi
Non confermata, e di conseguenza eliminata ai sensi dell’art. 96, comma 1, D. Lgs. 267/2000, con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 del 07.03.2003.
1
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Disciplina del commercio ambulante
Il commercio ambulante è disciplinato dalla Legge 19 maggio 1976, n. 398 e dal relativo
regolamento di esecuzione approvato con D.M. 15 gennaio 1977; dalla Legge 11 giugno 1971, n.
426 e dai suoi decreti di attuazione, per quanto applicabili; dalla L. R. Lombardia n. 22 del 29 aprile
1988 e ogni altra deliberazione in materia emessa dalla Regione Lombardia.
Le presenti disposizioni sono finalizzate a favorirne la concreta attuazione, disciplinando
tutte quelle situazioni particolari che nell’interesse generale esigono una specifica
regolamentazione.
Inoltre, giusta l’art. 5 – comma II – della Legge 398/1976, vengono fissati i criteri per
l’assegnazione dei posteggi nell’ambito dei mercati e delle aree pubbliche destinate all’esercizio del
commercio ambulante.
Art. 2
Definizione del commercio ambulante e forme di vendita
Ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 398/1976 si considera commercio ambulante quello
esercitato da chi vende merci varie al dettaglio o somministra al pubblico alimenti e bevande,
con l’ausilio dei familiari e non più di due dipendenti, presso il domicilio dei compratori o su
spazi o aree pubbliche, senza utilizzare impianti fissi permanentemente al suolo.
Il commercio ambulante può essere svolto in due modi:
a) commercio ambulante a posto fisso o assegnato a turno, che può essere esercitato soltanto su
quella parte di suolo pubblico a tale uso destinato dal Comune, ovvero in aree pubbliche
attrezzate o in mercati, anche coperti, esclusi i mercati all’ingrosso;
b) commercio ambulante itinerante che può essere esercitato presso il domicilio dei compratori
o, fatte salve le limitazioni imposte dall’autorità Comunale, su qualsiasi area pubblica,
purchè in modo itinerante con mezzi motorizzati o altro.
Art. 3
Definizione di mercato ambulante
Si considera mercato ambulante lo spazio della aree pubbliche comunali appositamente
destinate allo svolgimento del commercio ambulante a posto fisso e secondo le modalità previste
dal presente regolamento.
Art. 4
Attrezzature di vendita
Qualora se ne ravvisi l’utilità, l’Amministrazione Comunale, sentita l’apposita Commissione
per il commercio ambulante, può imporre con proprio provvedimento l’uso di determinate
attrezzature e fissare le caratteristiche delle medesime.
Salvo quanto stabilito nei successivi articoli 7 e 8, tutti i generi dovranno essere esposti ad
un’altezza dal suolo superiore a cm. 20, fatta eccezione per quelli sottoelencati:
- mobili;
- articoli casalinghi;
- elettrodomestici;
- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria e l’artigianato;
- quadri;
- fiori, piante e sementi;
- giocattoli;
- prodotti e sementi per l’agricoltura;
- orticoltura e animali da casa, accessori e mangimi.
Art. 5
Comportamento dei commercianti
I commercianti ambulanti, durante la vendita, devono osservare le seguenti disposizioni:
1) tenere contegno corretto ed educato, curando altresì la proprietà dell’abbigliamento;
2) ottemperare agli ordini, anche verbali, impartiti da funzionari o agenti della Polizia
Municipale nell’espletamento delle loro funzioni;
3) controllare la decorosità del veicolo e delle attrezzature di vendita;
4) occupare il posteggio assegnato senza eccedere dalle misure stabilite;
5) mantenere le merci bene ordinate e convenientemente esposte, senza ingombrare con ceste,
sacchi od altro, gli eventuali corridoi;
6) mantenere lo spazio occupato e quello circostante al posteggio pulito da ogni immondizia o
rifiuto che il concessionario stesso o i suoi avventori abbiano sparso o abbandonato;
7) evitare di compiere atti di pulizia personale o che possano offendere la pubblica decenza,
nonché ogni altro comportamento disdicevole al decoro;
8) evitare di disturbare con grida o schiamazzi, richiamare l’attenzione del pubblico con
insistenti offerte di merce o facendo uso di altoparlanti;
9) è vietato accendere fuochi di qualsiasi tipo. Sono esclusi dal suddetto divieto i rivenditori di
caldarroste;
10) non arrecare intralcio alla circolazione veicolare o pedonale, all’accesso delle case private,
di negozi e di edifici in genere;
11) dovrà inoltre essere evitato nel modo più assoluto, adottando gli opportuni accorgimenti,
che lo scarico di gas combustibili possano costituire pericolo di inquinamento, possano
deteriorare le merci o arrecare fastidio alle persone.
Art. 6
Norme igienico-sanitarie
E’ proibita la vendita promiscua sullo stesso banco, nello stesso veicolo o nello stesso
contenitore di generi alimentari e non alimentari, che possano reciprocamente inquinarsi.
I generi alimentari devono essere tenuti su banchi alti dal suolo almeno 30 cm. Con piani
impermeabili e lavabili.
I salumi, i formaggi tagliati, i prodotti in conserva privi, anche in parte, dell’involucro
originale, dovranno essere tenuti su scaffali chiusi oppure protetti con vetro, cellophan o veli,
che non siano a contatto con i prodotti messi in vendita.
Le paste alimentari dovranno essere contenute in involucri originali, così come pure i
panettoni, veneziane, pane dolce o altri dolciumi di lunga conservazione.
E’ consentita la vendita di polli, selvaggina e conigli, nonché di prodotti ittici esclusi i
molluschi eduli, agli ambulanti che dispongono di automezzi appositamente attrezzati
conformemente alle LL.SS. vigenti, previo nulla osta del servizio di medicina veterinaria
dell’U.S.S.L. competente per territorio.
Non è consentita la vendita di carni fresche, congelate o surgelate: bovine, ovine, equine e
suine.
E’ vietata qualsiasi attività diretta a preparare ed a cuocere generi alimentari o dolciumi ad
esclusione delle castagne, del pollame intero e sue parti.
Non è consentita la vendita di pasticceria fresca in genere e di pane.
I biscotti possono essere venduti anche sciolti, purchè tolti dalla scatola originale di
appartenenza, munita di regolare copertura.
E’ proibita la vendita di latte intero, scremato o parzialmente scremato ad eccezione di
quello sterilizzato.
E’ vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.
E’ vietata la vendita dell’olio d’oliva sfuso.
E’ inibita la vendita di sostanze medicamentose o denunziate come tali, di presidi medici di
competenza delle arti ausiliarie e sanitarie (lenti – occhiali correttivi, busti ortopedici,
apparecchi per l’udito ecc.): è altresì inibita la vendita di fitofarmaci e di presidi delle derrate
alimentari previste dal D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.
E’ vietato impiegare carta già usata per avvolgere sostanze alimentari, fatta eccezione per gli
articoli formati di guscio.
I commercianti ambulanti sono inoltre obbligati ad osservare tutte le altre norme igienicosanitarie in vigore.
Art. 7
Obbligo di esposizione al pubblico dell’autorizzazione amministrativa e dalla carta
d’esercizio
L’autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio ambulante e la carta
d’esercizio devono essere esposte in modo ben visibile sul posto ove la vendita viene effettuata.
Ogni variazione a qualsiasi dato indicato nella carta d’esercizio dovrà essere indicata al
Sindaco entro e nopn oltre il trentesimo giorno dal suo verificarsi.
Art. 8
Pubblicità dei prezzi e uso della bilancia
E’ fatto obbligo di esporre al pubblico, in modo chiaro e ben visibile, i prezzi di vendita dei
prodotti commercializzati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi.
La bilancia dovrà essere tenuta perfettamente pulita e collocata in posizione ben visibile al
pubblico.
TITOLO I I
COMMERCIO AMBULANTE ITINERANTE
Art. 9
Commercio ambulante itinerante
Il commercio in forma itinerante è consentito su tutto il territorio comunale. Sono escluse
quelle zone dove, con apposita ordinanza sindacale, questa forma di vendita non sarà consentita,
limitatamente per motivi di polizia annonaria, di polizia stradale e di carattere igienico sanitario.
Art. 10
La vendita a domicilio
La vendita a domicilio, prevista dagli artt. 36 della legge 426/71 e 55 del D.M. 4.08.88, N.
375, è consentita su tutto il territorio comunale.
Il Sindaco, con apposita ordinanza, può determinare gli orari durante i quali tale forma di
vendita è consentita.
Art. 11
Orario del commercio ambulante
Fino a quando non si provvederà alla sua modificazione, l’orario per il commercio
ambulante itinerante e a posto fisso, di cui ai titoli II e II del presente Regolamento, è quello
determinato dall’Ordinanza Sindacale n. 5 del 21.06.1984.
TITOLO I I I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO AMBULANTE A POSTO FISSO
Art. 12
Posteggi straordinari in occasione di fiere e sagre
Il Sindaco, in occasione di fiere, sagre o feste patronali, determina i posteggi straordinari da
attribuire in tali occasioni e le aree pubbliche ad essi destinati.
L’assegnazione dei suddetti posteggi avverrà secondo le modalità previste dal successivo
art. 13.
Art. 13
Concessione dei posteggi
Fatte salve le successive disposizioni per quanto attiene all’assegnazione dei posteggi sul
mercato generale e settimanale, la concessione dei posteggi isolati, nonché di posteggi
straordinari in occasione di fiere e sagre, possono essere accordati a tutti i commercianti
ambulanti in possesso di regolare autorizzazione, secondo le disposizioni del presente articolo.
Gli interessati dovranno far pervenire al Sindaco apposita istanza in carta legale dalla quale
devono risultare:
- le generalità complete ed il domicilio del richiedente;
- gli estremi dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio ambulante;
- il numero e la data d’iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio ambulante, sezione
speciale ambulanti;
- il numero e la data d’iscrizione al registro delle Ditte della C.C.I.A.A.
- i generi autorizzati alla vendita elencati sull’autorizzazione;
- l’indicazione della superficie richiesta;
- il Codice fiscale e la Partita IVA.
Le istanze dovranno pervenire alla Segreteria comunale non prima del 60° giorno e non oltre
il 30° giorno da quello in cui avrà inizio l’attività.
A tali termini il Sindaco potrà derogare per particolari e motivate esigenze.
In caso di domande concorrenti l’assegnazione dei posteggi avverrà secondo i seguenti
criteri preferenziali elencati in ordine prioritario:
- tipo di attività;
- anzianità di frequenza alla manifestazione o nel posteggio richiesto.
A parità delle condizioni di cui sopra la concessione sarà accordata ai residenti nel Comune
di Caronno Varesino.
Ogni concessione s’intende accordata personalmente al concessionario ed è fatto divieto di
cedere anche temporaneamente il diritto, a qualunque titolo, a terzi.
Il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico avverrà secondo le modalità
previste nel successivo art. 30.
TITOLO IV
MERCATO AMBULANTE
Art. 14
Disposizioni generali
Fermi restando, per quanto applicabili, le disposizioni precedenti , per l’organizzazione ed il
funzionamento del mercato ambulante, si osserveranno le disposizioni previste dal presente
titolo.
Art. 15
Ubicazione del mercato
L’area pubblica destinata al mercato generale ambulante settimanale è quella situata in
Piazza Gianni Rodari per la superficie indicata nella planimetria di cui all’allegato al presente
regolamento.
Art. 16
Commissione consultiva del mercato2
(Presso il Mercato ambulanti in Piazza Rodari è istituita una Commissione Consultiva del
Mercato, composta da tre membri, eletta dai commercianti titolari di posteggio.
Essa ha il compito:
a) di assistere l’Amministrazione Comunale nella redazione delle graduatorie degli aspiranti
concessionari di posteggio;
b) di presenziare alle operazioni di controllo ed all’assegnazione di posteggi temporaneamente
e definitivamente disponibili;
c) di formulare proposte all’Amministrazione Comunale in ordine alla soluzione dei problemi
del mercato.
La commissione dura in carica tre anni dalla data di elezione.
La giunta Municipale fissa la data per le elezioni della Commissione Consultiva e la
comunica agli operatori interessati ed alle Associazioni Provinciali di categoria almeno 30
giorni prima delle operazioni elettorali.
La presentazione delle liste dei candidati deve avvenire nei 30 giorni successivi a detta
comunicazione.
Il Sindaco accerta che i candidati nelle liste siano titolari di autorizzazione per il commercio
ambulante e concessionari di posteggio.
Le operazioni elettorali vengono svolte a cura dell’Amministrazione comunale.
E’ altresì ammesso all’elezione della Commissione Consultiva del Mercato, quale elettorato
attivo e passivo in sostituzione del titolare dell’autorizzazione e della concessione, il coadiutore
del titolare stesso purchè coniuge o parente di primo grado se frequentatore assiduo del mercato
da almeno due anni.
La commissione viene convocata dal Sindaco o dall’Assessore delegato almeno una volta
l’anno, oppure su richiesta fatta dall’Amministrazione Comunale da almeno due componenti la
commissione.
Art. 17
Orari del mercato
Il mercato generale si svolge nella giornata di mercoledì di ogni settimana o, se questa è
festiva, nel primo giorno non festivo successivo.
Le vendite avranno inizio alle ore 07.30 e termineranno elle ore 12.303.
Entro le 13.30 l’area del mercato deve essere completamente sgombrata da merci, banchi e
veicoli.
La presente Commissione consultiva è stata soppressa, ai sensi dell’art. 96, comma 1, D. Lgs. 267/2000, con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 07.03.2003.
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Così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2004.
Art. 18
Suddivisione dei posteggi in settori merceologici
L’organico del mercato settimanale del mercoledì è costituito da un numero fisso di posteggi
ripartito per gruppi merceologici secondo la seguente elencazione:
a) generi alimentari (Tab. I, II, III, IV, V, VI e VII);
b) generi non alimentari (Tab. IX, X, XI, XII, XIII e XIV);
c) posteggi riservati ai coltivatori diretti.
L’attribuzioni dei posteggi a ciascun gruppo merceologico è effettuata dal Sindaco, sentita la
Commissione Consultiva del mercato4 e sentita la Commissione del commercio ambulante.
La suddetta ripartizione dovrà essere effettuata tenendo presente delle eventuali direttive
regionali e della consistenza e possibilità di espansione della rete distributiva della zona, della
situazione viabilistica, della conformazione edilizia e urbanistica della zona stessa, tenuto conto
delle rispettive linee di sviluppo evolutivo.
Nel caso in cui l’autorizzazione rilasciata comprenda tabelle o categorie di prodotti
appartenenti a diversi gruppi merceologici, il titolare – ai soli fini del posteggio, dovrà optare
per i prodotti di cui è ammessa la vendita del settore merceologico nel quale è compreso il
posteggio in concessione.
Art. 19
Dimensioni dei posteggi
La lunghezza totale di ogni posteggio non potrà essere superiore a 9,00 (nove) metri, la
larghezza non potrà superare i 4,00 (quattro) metri, e tra un posteggio e l’altro dovrà essere
previsto uno spazio divisorio di 50,00 (cinquanta) centimetri, tenuto libero da ogni attrezzatura.
L’eventuale tendone a copertura del banco deve essere ad un’altezza minima dal suolo di
2,00 metri misurata dalla parte più bassa.
Eventuali deroghe alle misure predette potranno essere concesse dalla Giunta Municipale,
previo parere della Commissione per il Commercio ambulante, in caso di eccezionale e
comprovata necessità attinente alle caratteristiche delle attrezzature possedute dagli operatori
del commercio ambulante.
Art. 20
Divieto di abbinamento
Non è consentito l’abbinamento dei banchi anche se i titolari sono legati da vincoli di
parentela o affinità.
Per abbinamento si intende il congiungimento di due o più banchi contigui in modo da
utilizzare per l’esposizione dei prodotti anche i corridoi con la conseguente formazione di un
unico banco di dimensione frontale maggiorata, nel quale operano due o più titolari di licenza.
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Eliminata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2003
Art. 21
Decoro e ordine dei banchi ed accessori
I venditori ambulanti hanno l’obbligo di curare esteticamente l’esposizione delle merci che,
anche quando sono sollevate dal suolo, non dovranno sporgere dai limiti del posteggio
assegnato.
Non dovranno inoltre ostacolare la viabilità e disturbare i vicini di banco e la loro attività.
Durante le ore di vendita è vietato ogni rifornimento di merce ai banchi, salvo quelli
effettuati a mano.
I banchi possono essere protetti con tende od ombrelloni, il cui limite inferiore deve essere
ad altezza non inferiore a mt. 2.00 (due) dal piano terra.
La massima sporgenza delle tende e degli ombrelloni dal limite anteriore del posteggio non
deve superare i cm. 70 .
S’intende che questa norma deve essere osservata anche per gli autobanco che, pur non
avendo un piano di esposizione e di vendita nel suolo, debbono stare arretrati e tenere una linea
del filo tenda dei banchi contigui.
Le tende, gli ombrelloni e le aste reggitenda, non devono inoltre ostacolare il passaggio dei
pedoni, né il passaggio dei mezzi degli ambulanti autorizzati a raggiungere i posti loro assegnati
o di quelli che, per causa di forza maggiore, o per eccezionali esigenze, siano stati autorizzati ad
allontanarsi dell’area di mercato anzitempo.
Nell’area di mercato è vietato l’uso di altoparlanti o di altri richiami acustici e la
reclamizzazione delle merci deve essere contenuta in limiti tali da non provocare molestia.
E’ severamente vietata la continua ed assillante offerta verbale di merce ai passanti.
E’ vietato, in ogni caso, l’accesso dei girovaghi nell’area del mercato.
E’ altresì vietata la detenzione sull’area di mercato di cani od altri animali da parte dei
concessionari di posteggio.
Art. 22
Pulizia del mercato
Ciascun commerciante deve procedere a raccogliere gli scarti ed i rifiuti prodotti,
riducendoli eventualmente di dimensione.
Tale obbligo, che decorre dall’inizio dell’orario di vendita, si estende a tutta l’area occupata
dai banchi di vendita ed a quella contigua per un’ampiezza di mt. 2 dal perimetro del posteggio
o dalla linea di protezione orizzontale della tenda qualora esistente.
Nelle aree suddette è fatto divieto di trasportare o scaricare altri rifiuti di qualsiasi natura o
provenienza e effettuare operazioni di cernita od asportazione di scarti raccolti.
Quest’ultima attività può essere svolta con speciale autorizzazione da rilasciarsi al personale
del servizio di Polizia Municipale.
Entro le ore 13.30 l’area del mercato del mercoledì deve essere sgomberata da merci, banchi
o veicoli.
Art. 23
Assegnazione dei posteggi nel mercato
L’assegnazione del posteggio di mercato ha validità annuale e scade il 31 dicembre di ogni
anno; è tacitamente rinnovabile ed è revocabile, in qualsiasi momento, per comprovate ragioni
di pubblico interesse o di pubblica utilità previo parere della Commissione Comunale per la
disciplina del commercio ambulante.
Il posteggio assegnato deve essere indicato nell’autorizzazione e nella carta d’esercizio, a
cura del Sindaco, anche se l’autorizzazione è rilasciata da altro Comune.
Gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza in carta legale al Sindaco, dalla quale
devono risultare le indicazioni già citate dall’art. 13 – comma II.
Il Sindaco, sentita la Commissione Consultiva del Mercato5 e la Commissione del
Commercio Ambulante, provvede in ordine alla concessione in base alle disponibilità dei
posteggi, tenuti presenti i comparti merceologici, secondo la graduatoria formulata su parere
della Commissione Comunale per il Commercio ambulante, con l’osservanza dei seguenti
criteri:
a) aspirante all’assegnazione che sia residente nel territorio della Provincia; nelle altre
Province limitrofe contemplate nell’autorizzazione; nelle altre Province;
b) aspirante che abbia anzianità di frequenza del mercato con priorità dei frequentatori abituali
rispetto agli occasionali;
c) aspirante che sia venditore di prodotti merceologicamente simili a quelli che erano venduti
dal precedente occupante il posteggio resosi libero e che siano, in ogni caso, prodotti
qualificati e determinati per l’organico di mercato, sempre nel rispetto dei settori
merceologici.
Nel caso di parità nella graduatoria, l’assegnazione seguirà l’ordine di presentazione delle
domande. Non può essere, in ogni caso, concessa l’assegnazione di più di un operatore per
posteggio.
Fermo restando quanto sopra, nell’assegnazione sarà accordata la precedenza agli ambulanti
già concessionari di posteggio nello stesso mercato che chiedono il trasferimento del proprio
banco in un altro posteggio resosi libero. I suddetti trasferimenti saranno accordati tenendo
conto di quanto stabilito nel precedente art. 18 e dell’anzianità di mercato del richiedente.
A parità di condizioni sarà considerato titolo preferenziale la residenza nel Comune di
Caronno Varesino.
Le domande di concessione non accolte per mancanza di posteggi, saranno tenute in
evidenza per il periodo di un anno e riprese in esame nel caso che in detto periodo si rendessero
liberi dei posteggi.
L’offerta di un posto fisso vacante, terrà conto dell’ordine e della procedura di cui ai commi
precedenti. In caso di rifiuto l’interessato perderà l’anzianità acquisita, come presenza volante o
provvisoria e passerà in coda alla lista di assegnazione dei posti anche de provvisori.
Art. 24
Trasmissione del posteggio e computo dell’anzianità
La concessione annuale del posteggio è strettamente personale.
Il trasferimento dell’autorizzazione, consentito solo se avviene con la cessione dell’azienda
in proprietà, comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante così
come previsto dall’art. 4 della legge 19 maggio 1976, n. 398, dall’art. 8 del D.M. 15 gennaio
1977 e dall’art. 20 della L.R. 29 aprile 1988, n. 22.
Il trasferimento per causa di morte è consentito solo a favore dei soggetti di cui all’art. 4 ,
secondo comma, della Legge 19 maggio 1976, n. 398.
In mancanza della persona in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, il posteggio
può essere assegnato, a richiesta e sentita la Commissione Comunale per il commercio
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Eliminata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2003
ambulante, a terzi che abbiano coadiuvato il titolare per almeno due anni negli ultimi cinque ed
abbiano ovviamente ottenuto la prescritta autorizzazione amministrativa.
L’anzianità di frequenza corrisponde al periodo durante il quale il titolare dell’impresa ha
partecipato ai mercati.
In caso di avvenuti subingressi, l’anzianità di frequenza del subentrante decorre dalla data
del subingresso, ossia ex novo. E’ tuttavia riconosciuta l’eventuale anzianità di frequenza
acquisita in data pregressa al subingresso se il subentrante abbia collaborato col cedente quale
familiare o dipendente, secondo quanto stabilito dal I comma dell’art. 1 della legge 19 maggio
1976, n. 398.
Art. 25
Verifica delle presenze nel mercato
Entro le ore 08.15 nel periodo che intercorre tra il primo marzo ed il 30 ottobre ed entro le
08.45 nel restante periodo dell’anno6 hanno luogo le operazioni di controllo dei commercianti
presenti (spunta) nel mercato ad opera del personale del Servizio di polizia Municipale, allo
scopo incaricato, che provvede:
a) a prendere nota delle assenze dei commercianti, titolari di concessione di posteggio;
b) a procedere all’assegnazione giornaliera dei posti rimasti disponibili ad altri commercianti
secondo le modalità di cui all’art. 26;
c) a fare eseguire tutte le disposizioni che volta per volta possono venire emanate
dall’Amministrazione Comunale.
In casi particolari, rimessi alla valutazione discrezionale del personale del servizio di Polizia
Municipale operante nel mercato, i posteggi in assegnazione stabile potranno essere mantenuti a
disposizione del titolare anche oltre l’orario di spunta, comunque non oltre le 10.00.
Ogni abuso provocherà il provvedimento contravvenzionale, lo sgombero del posteggio e
l’allontanamento dell’irregolare dal posteggio.
Art. 26
Posteggi temporaneamente disponibili
I posteggi temporaneamente disponibili vengono assegnati in occasione dell’effettuazione di
ciascun mercato, dal personale del servizio di polizia Municipale. A tale operazione può
presenziare la Commissione Consultiva del Mercato7, sulla base dei criteri concordati con la
summenzionata Commissione.
L’assegnazione dovrà essere effettuata tenuto conto della suddivisione per settori
merceologici previsti dall’organico del mercato e secondo la graduatoria di anzianità già
prestabilita.
A tal fine, a cura del Servizio di Polizia Municipale, vengono formati gli elenchi dei
commercianti che frequentano il mercato stesso pur senza essere concessionari di posteggio
fisso.
La presenza non sarà convalidata qualora il commerciante non abbia in luogo
l’autorizzazione, le attrezzature di vendita e le merci o non occupi, senza giustificare, il
posteggio eventualmente assegnatogli.
A parità di altre condizioni, sarà considerato titolo preferenziale per l’assegnazione dei
posteggi temporaneamente disponibili:
- la residenza nel Comune di Caronno Varesino;
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Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24.04.2013.
Eliminata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2003
- la residenza nell’ambito della Provincia;
- la residenza nelle Province limitrofe.
I posteggi temporaneamente disponibili non possono essere assegnati a commercianti titolari
di concessione di posteggio in forma stabile, salvo situazioni del tutto particolari, la cui
valutazione è rimessa al personale del Servizio di polizia Municipale operante nel mercato,
sentito il parere dei rappresentanti la Commissione8 presenti sul mercato.
Art. 27
Conseguenze sulla concessione di posteggi della sostituzione dell’autorizzazione con altra a
diversa competenza merceologica.
Il rilascio di nuova autorizzazione in capo a un commerciante ambulante in sostituzione di
altra che non rientri nello stesso gruppo omogeneo, secondo la classificazione di cui all’art. 18,
quando riguarda un titolare di concessione di posteggio in mercati ambulanti, comporta la
cessazione della concessione medesima.
Tuttavia, in tali casi, sarà accordata all’interessato preferenza assoluta nel rilascio di altra
concessione di posteggio per la vendita di generi contemplati dalla nuova autorizzazione,
qualora vi sia la disponibilità di spazio pubblico nei settori destinati, in base all’organico del
mercato, alla vendita di generi dello stesso gruppo merceologico, secondo la suddivisione di cui
al citato art. 18.
Art. 28
Conservazione del posteggio.
Il concessionario che debba assentarsi per gravi e comprovati motivi e, nel caso di malattia,
previa presentazione di certificato rilasciato dall’U.S.S.L di residenza del concessionario, deve
far richiesta al Sindaco per la conservazione del posteggio. Il Sindaco deciderà in merito, sentita
l’apposita commissione comunale per la disciplina del commercio ambulante.
La conservazione del posteggio deve essere garantita anche per i periodi relativi al servizio
militare obbligatorio, alla gravidanza ed al puerperio e per tutti gli altri casi di assoluta e
comprovata necessità.
L’atto di accoglimento della domanda di conservazione del posteggio, deve essere corredata
da certificazione del deposito, a cura dell’ambulante richiedente, della propria autorizzazione
amministrativa.
Art. 29
Indennizzo, rimborsi, responsabilità.
Il Comune non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi
motivo derivare agli utenti o ai frequentatori del mercato.
Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal posteggiatore in dipendenza del suo
allontanamento dal mercato per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata
osservanza degli ordini impartiti dall’Autorità competente.
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Abrogata con delibera del consiglio Comunale n. 2/2003
Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l’abbandono volontario del
posto di mercato.
Il mercato viene effettuato a rischio del commerciante e pertanto nei casi di forza maggiore
(neve, intemperie ecc.) nessun obbligo incombe all’Amministrazione Comunale di
corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.
Art. 30
Tariffe
Le tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche sono determinate con
apposite deliberazioni consiliari.
A semestralità anticipata verrà effettuato il pagamento mediante versamento diretto alla
tesoreria comunale o in c/c postale per quanto riguarda i titolari dei posteggi fissi.
Per i posteggianti saltuari il pagamento della tassa di plateatico avverrà mediante riscossione
diretta giornaliera da parte del personale del Servizio di Polizia Municipale.
Per la superficie di suolo pubblico , agli effetti del pagamento della suddetta tassa, si intende
l’intera area del posteggio assegnato.
TITOLO V
SANZIONI
Art. 31
Sanzioni – Revoca delle concessioni di posteggio
Senza pregiudizio delle sanzioni contemplate dall’art. 11 della legge 19 maggio 1976, n.
398 e 20 del D.M. 15 gennaio 1977, i trasgressori delle presenti disposizioni sono soggetti al
pagamento di una somma secondo le modalità di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U. della
Legge Comunale e Provinciale del 3 marzo 1934, n. 383.
L’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico viene revocata, sentita la Commissione
Comunale per l’esercizio del commercio ambulante, nei seguenti casi:
a – perdita della condizione di ambulante o irregolarità non sanabili nell’autorizzazione;
b - mancata occupazione del posteggio di mercato assegnato, senza giustificato motivo, per tre
giornate o mercati consecutivi o sei assenze ingiustificate, anche se saltuarie, nel corso di tre
mesi; al fine della necessaria verifica dei suesposti motivi il Sindaco dispone gli accertamenti
occorrenti; non si tiene conto delle eventuali assenze che si verificano nel mese di gennaio e nel
periodo dell’anno che va dal 15 luglio al 15 settembre;
c – per cessione totale o parziale del posteggio assegnato;
d – per recidiva, previa diffida scritta, in gravi infrazioni alle norme regolamentari, di Legge o
delle disposizioni sancite del regolamento di mercato.
Qualora la revoca avvenisse per fatto o colpa del concessionario, la tassa di plateatico verrà
incamerata a titolo di inadempienza contrattuale senza pregiudizio per eventuali azioni penali.