regolamento per il commercio ambulante
Transcript
regolamento per il commercio ambulante
REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO AMBULANTE Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 03.03.1989 Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2004 Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 24.04.2013 TITOLO 1 – Disposizioni generali 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Disciplina del commercio ambulante Definizione di commercio ambulante e forme di vendita Definizione di mercato ambulante Attrezzature di vendita Comportamento dei commercianti Norme igienico-sanitarie Obbligo di esposizione al pubblico dell’autorizzazione amministrativa e della carta di esercizio 8) Pubblicità dei prezzi ed uso della bilancia TITOLO II – Commercio ambulante itinerante 9) Il commercio ambulante itinerante 10) La vendita a domicilio 11) Orario Commercio ambulante TITOLO III – Disposizioni in materia di commercio ambulante a posto fisso 12) Posteggi straordinari in occasione di fiere e sagre 13) Concessione dei posteggi TITOLO IV – Mercato ambulante 14) Disposizioni generali 15) Ubicazione del mercato 16) Commissione consultiva del mercato1 17) Orari del mercato 18) Suddivisione dei posteggi in settori merceologici 19) Dimensione dei posteggi 20) Divieto di abbinamento 21) Decoro e ordine dei banchi e accessori 22) Pulizia del mercato 23) Assegnazione dei posteggi nel mercato 24) Trasmissione del posteggio e computo dell’anzianità 25) Verifica delle presenze del mercato 26) Posteggi temporaneamente disponibili 27) Conseguenze sulla concessione di posteggi della sostituzione dell’autorizzazione con altra a diversa competenza merceologica. 28) Conservazione del posteggio 29) Indennizzo, rimborsi e responsabilità 30) Tariffe TITOLO V – Sanzioni 31) Sanzioni – revoca delle concessioni dei posteggi Non confermata, e di conseguenza eliminata ai sensi dell’art. 96, comma 1, D. Lgs. 267/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 07.03.2003. 1 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Disciplina del commercio ambulante Il commercio ambulante è disciplinato dalla Legge 19 maggio 1976, n. 398 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. 15 gennaio 1977; dalla Legge 11 giugno 1971, n. 426 e dai suoi decreti di attuazione, per quanto applicabili; dalla L. R. Lombardia n. 22 del 29 aprile 1988 e ogni altra deliberazione in materia emessa dalla Regione Lombardia. Le presenti disposizioni sono finalizzate a favorirne la concreta attuazione, disciplinando tutte quelle situazioni particolari che nell’interesse generale esigono una specifica regolamentazione. Inoltre, giusta l’art. 5 – comma II – della Legge 398/1976, vengono fissati i criteri per l’assegnazione dei posteggi nell’ambito dei mercati e delle aree pubbliche destinate all’esercizio del commercio ambulante. Art. 2 Definizione del commercio ambulante e forme di vendita Ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 398/1976 si considera commercio ambulante quello esercitato da chi vende merci varie al dettaglio o somministra al pubblico alimenti e bevande, con l’ausilio dei familiari e non più di due dipendenti, presso il domicilio dei compratori o su spazi o aree pubbliche, senza utilizzare impianti fissi permanentemente al suolo. Il commercio ambulante può essere svolto in due modi: a) commercio ambulante a posto fisso o assegnato a turno, che può essere esercitato soltanto su quella parte di suolo pubblico a tale uso destinato dal Comune, ovvero in aree pubbliche attrezzate o in mercati, anche coperti, esclusi i mercati all’ingrosso; b) commercio ambulante itinerante che può essere esercitato presso il domicilio dei compratori o, fatte salve le limitazioni imposte dall’autorità Comunale, su qualsiasi area pubblica, purchè in modo itinerante con mezzi motorizzati o altro. Art. 3 Definizione di mercato ambulante Si considera mercato ambulante lo spazio della aree pubbliche comunali appositamente destinate allo svolgimento del commercio ambulante a posto fisso e secondo le modalità previste dal presente regolamento. Art. 4 Attrezzature di vendita Qualora se ne ravvisi l’utilità, l’Amministrazione Comunale, sentita l’apposita Commissione per il commercio ambulante, può imporre con proprio provvedimento l’uso di determinate attrezzature e fissare le caratteristiche delle medesime. Salvo quanto stabilito nei successivi articoli 7 e 8, tutti i generi dovranno essere esposti ad un’altezza dal suolo superiore a cm. 20, fatta eccezione per quelli sottoelencati: - mobili; - articoli casalinghi; - elettrodomestici; - macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria e l’artigianato; - quadri; - fiori, piante e sementi; - giocattoli; - prodotti e sementi per l’agricoltura; - orticoltura e animali da casa, accessori e mangimi. Art. 5 Comportamento dei commercianti I commercianti ambulanti, durante la vendita, devono osservare le seguenti disposizioni: 1) tenere contegno corretto ed educato, curando altresì la proprietà dell’abbigliamento; 2) ottemperare agli ordini, anche verbali, impartiti da funzionari o agenti della Polizia Municipale nell’espletamento delle loro funzioni; 3) controllare la decorosità del veicolo e delle attrezzature di vendita; 4) occupare il posteggio assegnato senza eccedere dalle misure stabilite; 5) mantenere le merci bene ordinate e convenientemente esposte, senza ingombrare con ceste, sacchi od altro, gli eventuali corridoi; 6) mantenere lo spazio occupato e quello circostante al posteggio pulito da ogni immondizia o rifiuto che il concessionario stesso o i suoi avventori abbiano sparso o abbandonato; 7) evitare di compiere atti di pulizia personale o che possano offendere la pubblica decenza, nonché ogni altro comportamento disdicevole al decoro; 8) evitare di disturbare con grida o schiamazzi, richiamare l’attenzione del pubblico con insistenti offerte di merce o facendo uso di altoparlanti; 9) è vietato accendere fuochi di qualsiasi tipo. Sono esclusi dal suddetto divieto i rivenditori di caldarroste; 10) non arrecare intralcio alla circolazione veicolare o pedonale, all’accesso delle case private, di negozi e di edifici in genere; 11) dovrà inoltre essere evitato nel modo più assoluto, adottando gli opportuni accorgimenti, che lo scarico di gas combustibili possano costituire pericolo di inquinamento, possano deteriorare le merci o arrecare fastidio alle persone. Art. 6 Norme igienico-sanitarie E’ proibita la vendita promiscua sullo stesso banco, nello stesso veicolo o nello stesso contenitore di generi alimentari e non alimentari, che possano reciprocamente inquinarsi. I generi alimentari devono essere tenuti su banchi alti dal suolo almeno 30 cm. Con piani impermeabili e lavabili. I salumi, i formaggi tagliati, i prodotti in conserva privi, anche in parte, dell’involucro originale, dovranno essere tenuti su scaffali chiusi oppure protetti con vetro, cellophan o veli, che non siano a contatto con i prodotti messi in vendita. Le paste alimentari dovranno essere contenute in involucri originali, così come pure i panettoni, veneziane, pane dolce o altri dolciumi di lunga conservazione. E’ consentita la vendita di polli, selvaggina e conigli, nonché di prodotti ittici esclusi i molluschi eduli, agli ambulanti che dispongono di automezzi appositamente attrezzati conformemente alle LL.SS. vigenti, previo nulla osta del servizio di medicina veterinaria dell’U.S.S.L. competente per territorio. Non è consentita la vendita di carni fresche, congelate o surgelate: bovine, ovine, equine e suine. E’ vietata qualsiasi attività diretta a preparare ed a cuocere generi alimentari o dolciumi ad esclusione delle castagne, del pollame intero e sue parti. Non è consentita la vendita di pasticceria fresca in genere e di pane. I biscotti possono essere venduti anche sciolti, purchè tolti dalla scatola originale di appartenenza, munita di regolare copertura. E’ proibita la vendita di latte intero, scremato o parzialmente scremato ad eccezione di quello sterilizzato. E’ vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche. E’ vietata la vendita dell’olio d’oliva sfuso. E’ inibita la vendita di sostanze medicamentose o denunziate come tali, di presidi medici di competenza delle arti ausiliarie e sanitarie (lenti – occhiali correttivi, busti ortopedici, apparecchi per l’udito ecc.): è altresì inibita la vendita di fitofarmaci e di presidi delle derrate alimentari previste dal D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255. E’ vietato impiegare carta già usata per avvolgere sostanze alimentari, fatta eccezione per gli articoli formati di guscio. I commercianti ambulanti sono inoltre obbligati ad osservare tutte le altre norme igienicosanitarie in vigore. Art. 7 Obbligo di esposizione al pubblico dell’autorizzazione amministrativa e dalla carta d’esercizio L’autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio ambulante e la carta d’esercizio devono essere esposte in modo ben visibile sul posto ove la vendita viene effettuata. Ogni variazione a qualsiasi dato indicato nella carta d’esercizio dovrà essere indicata al Sindaco entro e nopn oltre il trentesimo giorno dal suo verificarsi. Art. 8 Pubblicità dei prezzi e uso della bilancia E’ fatto obbligo di esporre al pubblico, in modo chiaro e ben visibile, i prezzi di vendita dei prodotti commercializzati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi. La bilancia dovrà essere tenuta perfettamente pulita e collocata in posizione ben visibile al pubblico. TITOLO I I COMMERCIO AMBULANTE ITINERANTE Art. 9 Commercio ambulante itinerante Il commercio in forma itinerante è consentito su tutto il territorio comunale. Sono escluse quelle zone dove, con apposita ordinanza sindacale, questa forma di vendita non sarà consentita, limitatamente per motivi di polizia annonaria, di polizia stradale e di carattere igienico sanitario. Art. 10 La vendita a domicilio La vendita a domicilio, prevista dagli artt. 36 della legge 426/71 e 55 del D.M. 4.08.88, N. 375, è consentita su tutto il territorio comunale. Il Sindaco, con apposita ordinanza, può determinare gli orari durante i quali tale forma di vendita è consentita. Art. 11 Orario del commercio ambulante Fino a quando non si provvederà alla sua modificazione, l’orario per il commercio ambulante itinerante e a posto fisso, di cui ai titoli II e II del presente Regolamento, è quello determinato dall’Ordinanza Sindacale n. 5 del 21.06.1984. TITOLO I I I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO AMBULANTE A POSTO FISSO Art. 12 Posteggi straordinari in occasione di fiere e sagre Il Sindaco, in occasione di fiere, sagre o feste patronali, determina i posteggi straordinari da attribuire in tali occasioni e le aree pubbliche ad essi destinati. L’assegnazione dei suddetti posteggi avverrà secondo le modalità previste dal successivo art. 13. Art. 13 Concessione dei posteggi Fatte salve le successive disposizioni per quanto attiene all’assegnazione dei posteggi sul mercato generale e settimanale, la concessione dei posteggi isolati, nonché di posteggi straordinari in occasione di fiere e sagre, possono essere accordati a tutti i commercianti ambulanti in possesso di regolare autorizzazione, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli interessati dovranno far pervenire al Sindaco apposita istanza in carta legale dalla quale devono risultare: - le generalità complete ed il domicilio del richiedente; - gli estremi dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio ambulante; - il numero e la data d’iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio ambulante, sezione speciale ambulanti; - il numero e la data d’iscrizione al registro delle Ditte della C.C.I.A.A. - i generi autorizzati alla vendita elencati sull’autorizzazione; - l’indicazione della superficie richiesta; - il Codice fiscale e la Partita IVA. Le istanze dovranno pervenire alla Segreteria comunale non prima del 60° giorno e non oltre il 30° giorno da quello in cui avrà inizio l’attività. A tali termini il Sindaco potrà derogare per particolari e motivate esigenze. In caso di domande concorrenti l’assegnazione dei posteggi avverrà secondo i seguenti criteri preferenziali elencati in ordine prioritario: - tipo di attività; - anzianità di frequenza alla manifestazione o nel posteggio richiesto. A parità delle condizioni di cui sopra la concessione sarà accordata ai residenti nel Comune di Caronno Varesino. Ogni concessione s’intende accordata personalmente al concessionario ed è fatto divieto di cedere anche temporaneamente il diritto, a qualunque titolo, a terzi. Il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico avverrà secondo le modalità previste nel successivo art. 30. TITOLO IV MERCATO AMBULANTE Art. 14 Disposizioni generali Fermi restando, per quanto applicabili, le disposizioni precedenti , per l’organizzazione ed il funzionamento del mercato ambulante, si osserveranno le disposizioni previste dal presente titolo. Art. 15 Ubicazione del mercato L’area pubblica destinata al mercato generale ambulante settimanale è quella situata in Piazza Gianni Rodari per la superficie indicata nella planimetria di cui all’allegato al presente regolamento. Art. 16 Commissione consultiva del mercato2 (Presso il Mercato ambulanti in Piazza Rodari è istituita una Commissione Consultiva del Mercato, composta da tre membri, eletta dai commercianti titolari di posteggio. Essa ha il compito: a) di assistere l’Amministrazione Comunale nella redazione delle graduatorie degli aspiranti concessionari di posteggio; b) di presenziare alle operazioni di controllo ed all’assegnazione di posteggi temporaneamente e definitivamente disponibili; c) di formulare proposte all’Amministrazione Comunale in ordine alla soluzione dei problemi del mercato. La commissione dura in carica tre anni dalla data di elezione. La giunta Municipale fissa la data per le elezioni della Commissione Consultiva e la comunica agli operatori interessati ed alle Associazioni Provinciali di categoria almeno 30 giorni prima delle operazioni elettorali. La presentazione delle liste dei candidati deve avvenire nei 30 giorni successivi a detta comunicazione. Il Sindaco accerta che i candidati nelle liste siano titolari di autorizzazione per il commercio ambulante e concessionari di posteggio. Le operazioni elettorali vengono svolte a cura dell’Amministrazione comunale. E’ altresì ammesso all’elezione della Commissione Consultiva del Mercato, quale elettorato attivo e passivo in sostituzione del titolare dell’autorizzazione e della concessione, il coadiutore del titolare stesso purchè coniuge o parente di primo grado se frequentatore assiduo del mercato da almeno due anni. La commissione viene convocata dal Sindaco o dall’Assessore delegato almeno una volta l’anno, oppure su richiesta fatta dall’Amministrazione Comunale da almeno due componenti la commissione. Art. 17 Orari del mercato Il mercato generale si svolge nella giornata di mercoledì di ogni settimana o, se questa è festiva, nel primo giorno non festivo successivo. Le vendite avranno inizio alle ore 07.30 e termineranno elle ore 12.303. Entro le 13.30 l’area del mercato deve essere completamente sgombrata da merci, banchi e veicoli. La presente Commissione consultiva è stata soppressa, ai sensi dell’art. 96, comma 1, D. Lgs. 267/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 07.03.2003. 2 3 Così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2004. Art. 18 Suddivisione dei posteggi in settori merceologici L’organico del mercato settimanale del mercoledì è costituito da un numero fisso di posteggi ripartito per gruppi merceologici secondo la seguente elencazione: a) generi alimentari (Tab. I, II, III, IV, V, VI e VII); b) generi non alimentari (Tab. IX, X, XI, XII, XIII e XIV); c) posteggi riservati ai coltivatori diretti. L’attribuzioni dei posteggi a ciascun gruppo merceologico è effettuata dal Sindaco, sentita la Commissione Consultiva del mercato4 e sentita la Commissione del commercio ambulante. La suddetta ripartizione dovrà essere effettuata tenendo presente delle eventuali direttive regionali e della consistenza e possibilità di espansione della rete distributiva della zona, della situazione viabilistica, della conformazione edilizia e urbanistica della zona stessa, tenuto conto delle rispettive linee di sviluppo evolutivo. Nel caso in cui l’autorizzazione rilasciata comprenda tabelle o categorie di prodotti appartenenti a diversi gruppi merceologici, il titolare – ai soli fini del posteggio, dovrà optare per i prodotti di cui è ammessa la vendita del settore merceologico nel quale è compreso il posteggio in concessione. Art. 19 Dimensioni dei posteggi La lunghezza totale di ogni posteggio non potrà essere superiore a 9,00 (nove) metri, la larghezza non potrà superare i 4,00 (quattro) metri, e tra un posteggio e l’altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio di 50,00 (cinquanta) centimetri, tenuto libero da ogni attrezzatura. L’eventuale tendone a copertura del banco deve essere ad un’altezza minima dal suolo di 2,00 metri misurata dalla parte più bassa. Eventuali deroghe alle misure predette potranno essere concesse dalla Giunta Municipale, previo parere della Commissione per il Commercio ambulante, in caso di eccezionale e comprovata necessità attinente alle caratteristiche delle attrezzature possedute dagli operatori del commercio ambulante. Art. 20 Divieto di abbinamento Non è consentito l’abbinamento dei banchi anche se i titolari sono legati da vincoli di parentela o affinità. Per abbinamento si intende il congiungimento di due o più banchi contigui in modo da utilizzare per l’esposizione dei prodotti anche i corridoi con la conseguente formazione di un unico banco di dimensione frontale maggiorata, nel quale operano due o più titolari di licenza. 4 Eliminata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2003 Art. 21 Decoro e ordine dei banchi ed accessori I venditori ambulanti hanno l’obbligo di curare esteticamente l’esposizione delle merci che, anche quando sono sollevate dal suolo, non dovranno sporgere dai limiti del posteggio assegnato. Non dovranno inoltre ostacolare la viabilità e disturbare i vicini di banco e la loro attività. Durante le ore di vendita è vietato ogni rifornimento di merce ai banchi, salvo quelli effettuati a mano. I banchi possono essere protetti con tende od ombrelloni, il cui limite inferiore deve essere ad altezza non inferiore a mt. 2.00 (due) dal piano terra. La massima sporgenza delle tende e degli ombrelloni dal limite anteriore del posteggio non deve superare i cm. 70 . S’intende che questa norma deve essere osservata anche per gli autobanco che, pur non avendo un piano di esposizione e di vendita nel suolo, debbono stare arretrati e tenere una linea del filo tenda dei banchi contigui. Le tende, gli ombrelloni e le aste reggitenda, non devono inoltre ostacolare il passaggio dei pedoni, né il passaggio dei mezzi degli ambulanti autorizzati a raggiungere i posti loro assegnati o di quelli che, per causa di forza maggiore, o per eccezionali esigenze, siano stati autorizzati ad allontanarsi dell’area di mercato anzitempo. Nell’area di mercato è vietato l’uso di altoparlanti o di altri richiami acustici e la reclamizzazione delle merci deve essere contenuta in limiti tali da non provocare molestia. E’ severamente vietata la continua ed assillante offerta verbale di merce ai passanti. E’ vietato, in ogni caso, l’accesso dei girovaghi nell’area del mercato. E’ altresì vietata la detenzione sull’area di mercato di cani od altri animali da parte dei concessionari di posteggio. Art. 22 Pulizia del mercato Ciascun commerciante deve procedere a raccogliere gli scarti ed i rifiuti prodotti, riducendoli eventualmente di dimensione. Tale obbligo, che decorre dall’inizio dell’orario di vendita, si estende a tutta l’area occupata dai banchi di vendita ed a quella contigua per un’ampiezza di mt. 2 dal perimetro del posteggio o dalla linea di protezione orizzontale della tenda qualora esistente. Nelle aree suddette è fatto divieto di trasportare o scaricare altri rifiuti di qualsiasi natura o provenienza e effettuare operazioni di cernita od asportazione di scarti raccolti. Quest’ultima attività può essere svolta con speciale autorizzazione da rilasciarsi al personale del servizio di Polizia Municipale. Entro le ore 13.30 l’area del mercato del mercoledì deve essere sgomberata da merci, banchi o veicoli. Art. 23 Assegnazione dei posteggi nel mercato L’assegnazione del posteggio di mercato ha validità annuale e scade il 31 dicembre di ogni anno; è tacitamente rinnovabile ed è revocabile, in qualsiasi momento, per comprovate ragioni di pubblico interesse o di pubblica utilità previo parere della Commissione Comunale per la disciplina del commercio ambulante. Il posteggio assegnato deve essere indicato nell’autorizzazione e nella carta d’esercizio, a cura del Sindaco, anche se l’autorizzazione è rilasciata da altro Comune. Gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza in carta legale al Sindaco, dalla quale devono risultare le indicazioni già citate dall’art. 13 – comma II. Il Sindaco, sentita la Commissione Consultiva del Mercato5 e la Commissione del Commercio Ambulante, provvede in ordine alla concessione in base alle disponibilità dei posteggi, tenuti presenti i comparti merceologici, secondo la graduatoria formulata su parere della Commissione Comunale per il Commercio ambulante, con l’osservanza dei seguenti criteri: a) aspirante all’assegnazione che sia residente nel territorio della Provincia; nelle altre Province limitrofe contemplate nell’autorizzazione; nelle altre Province; b) aspirante che abbia anzianità di frequenza del mercato con priorità dei frequentatori abituali rispetto agli occasionali; c) aspirante che sia venditore di prodotti merceologicamente simili a quelli che erano venduti dal precedente occupante il posteggio resosi libero e che siano, in ogni caso, prodotti qualificati e determinati per l’organico di mercato, sempre nel rispetto dei settori merceologici. Nel caso di parità nella graduatoria, l’assegnazione seguirà l’ordine di presentazione delle domande. Non può essere, in ogni caso, concessa l’assegnazione di più di un operatore per posteggio. Fermo restando quanto sopra, nell’assegnazione sarà accordata la precedenza agli ambulanti già concessionari di posteggio nello stesso mercato che chiedono il trasferimento del proprio banco in un altro posteggio resosi libero. I suddetti trasferimenti saranno accordati tenendo conto di quanto stabilito nel precedente art. 18 e dell’anzianità di mercato del richiedente. A parità di condizioni sarà considerato titolo preferenziale la residenza nel Comune di Caronno Varesino. Le domande di concessione non accolte per mancanza di posteggi, saranno tenute in evidenza per il periodo di un anno e riprese in esame nel caso che in detto periodo si rendessero liberi dei posteggi. L’offerta di un posto fisso vacante, terrà conto dell’ordine e della procedura di cui ai commi precedenti. In caso di rifiuto l’interessato perderà l’anzianità acquisita, come presenza volante o provvisoria e passerà in coda alla lista di assegnazione dei posti anche de provvisori. Art. 24 Trasmissione del posteggio e computo dell’anzianità La concessione annuale del posteggio è strettamente personale. Il trasferimento dell’autorizzazione, consentito solo se avviene con la cessione dell’azienda in proprietà, comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante così come previsto dall’art. 4 della legge 19 maggio 1976, n. 398, dall’art. 8 del D.M. 15 gennaio 1977 e dall’art. 20 della L.R. 29 aprile 1988, n. 22. Il trasferimento per causa di morte è consentito solo a favore dei soggetti di cui all’art. 4 , secondo comma, della Legge 19 maggio 1976, n. 398. In mancanza della persona in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, il posteggio può essere assegnato, a richiesta e sentita la Commissione Comunale per il commercio 5 Eliminata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2003 ambulante, a terzi che abbiano coadiuvato il titolare per almeno due anni negli ultimi cinque ed abbiano ovviamente ottenuto la prescritta autorizzazione amministrativa. L’anzianità di frequenza corrisponde al periodo durante il quale il titolare dell’impresa ha partecipato ai mercati. In caso di avvenuti subingressi, l’anzianità di frequenza del subentrante decorre dalla data del subingresso, ossia ex novo. E’ tuttavia riconosciuta l’eventuale anzianità di frequenza acquisita in data pregressa al subingresso se il subentrante abbia collaborato col cedente quale familiare o dipendente, secondo quanto stabilito dal I comma dell’art. 1 della legge 19 maggio 1976, n. 398. Art. 25 Verifica delle presenze nel mercato Entro le ore 08.15 nel periodo che intercorre tra il primo marzo ed il 30 ottobre ed entro le 08.45 nel restante periodo dell’anno6 hanno luogo le operazioni di controllo dei commercianti presenti (spunta) nel mercato ad opera del personale del Servizio di polizia Municipale, allo scopo incaricato, che provvede: a) a prendere nota delle assenze dei commercianti, titolari di concessione di posteggio; b) a procedere all’assegnazione giornaliera dei posti rimasti disponibili ad altri commercianti secondo le modalità di cui all’art. 26; c) a fare eseguire tutte le disposizioni che volta per volta possono venire emanate dall’Amministrazione Comunale. In casi particolari, rimessi alla valutazione discrezionale del personale del servizio di Polizia Municipale operante nel mercato, i posteggi in assegnazione stabile potranno essere mantenuti a disposizione del titolare anche oltre l’orario di spunta, comunque non oltre le 10.00. Ogni abuso provocherà il provvedimento contravvenzionale, lo sgombero del posteggio e l’allontanamento dell’irregolare dal posteggio. Art. 26 Posteggi temporaneamente disponibili I posteggi temporaneamente disponibili vengono assegnati in occasione dell’effettuazione di ciascun mercato, dal personale del servizio di polizia Municipale. A tale operazione può presenziare la Commissione Consultiva del Mercato7, sulla base dei criteri concordati con la summenzionata Commissione. L’assegnazione dovrà essere effettuata tenuto conto della suddivisione per settori merceologici previsti dall’organico del mercato e secondo la graduatoria di anzianità già prestabilita. A tal fine, a cura del Servizio di Polizia Municipale, vengono formati gli elenchi dei commercianti che frequentano il mercato stesso pur senza essere concessionari di posteggio fisso. La presenza non sarà convalidata qualora il commerciante non abbia in luogo l’autorizzazione, le attrezzature di vendita e le merci o non occupi, senza giustificare, il posteggio eventualmente assegnatogli. A parità di altre condizioni, sarà considerato titolo preferenziale per l’assegnazione dei posteggi temporaneamente disponibili: - la residenza nel Comune di Caronno Varesino; 6 7 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24.04.2013. Eliminata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2003 - la residenza nell’ambito della Provincia; - la residenza nelle Province limitrofe. I posteggi temporaneamente disponibili non possono essere assegnati a commercianti titolari di concessione di posteggio in forma stabile, salvo situazioni del tutto particolari, la cui valutazione è rimessa al personale del Servizio di polizia Municipale operante nel mercato, sentito il parere dei rappresentanti la Commissione8 presenti sul mercato. Art. 27 Conseguenze sulla concessione di posteggi della sostituzione dell’autorizzazione con altra a diversa competenza merceologica. Il rilascio di nuova autorizzazione in capo a un commerciante ambulante in sostituzione di altra che non rientri nello stesso gruppo omogeneo, secondo la classificazione di cui all’art. 18, quando riguarda un titolare di concessione di posteggio in mercati ambulanti, comporta la cessazione della concessione medesima. Tuttavia, in tali casi, sarà accordata all’interessato preferenza assoluta nel rilascio di altra concessione di posteggio per la vendita di generi contemplati dalla nuova autorizzazione, qualora vi sia la disponibilità di spazio pubblico nei settori destinati, in base all’organico del mercato, alla vendita di generi dello stesso gruppo merceologico, secondo la suddivisione di cui al citato art. 18. Art. 28 Conservazione del posteggio. Il concessionario che debba assentarsi per gravi e comprovati motivi e, nel caso di malattia, previa presentazione di certificato rilasciato dall’U.S.S.L di residenza del concessionario, deve far richiesta al Sindaco per la conservazione del posteggio. Il Sindaco deciderà in merito, sentita l’apposita commissione comunale per la disciplina del commercio ambulante. La conservazione del posteggio deve essere garantita anche per i periodi relativi al servizio militare obbligatorio, alla gravidanza ed al puerperio e per tutti gli altri casi di assoluta e comprovata necessità. L’atto di accoglimento della domanda di conservazione del posteggio, deve essere corredata da certificazione del deposito, a cura dell’ambulante richiedente, della propria autorizzazione amministrativa. Art. 29 Indennizzo, rimborsi, responsabilità. Il Comune non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori del mercato. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal posteggiatore in dipendenza del suo allontanamento dal mercato per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza degli ordini impartiti dall’Autorità competente. 8 Abrogata con delibera del consiglio Comunale n. 2/2003 Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l’abbandono volontario del posto di mercato. Il mercato viene effettuato a rischio del commerciante e pertanto nei casi di forza maggiore (neve, intemperie ecc.) nessun obbligo incombe all’Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree. Art. 30 Tariffe Le tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche sono determinate con apposite deliberazioni consiliari. A semestralità anticipata verrà effettuato il pagamento mediante versamento diretto alla tesoreria comunale o in c/c postale per quanto riguarda i titolari dei posteggi fissi. Per i posteggianti saltuari il pagamento della tassa di plateatico avverrà mediante riscossione diretta giornaliera da parte del personale del Servizio di Polizia Municipale. Per la superficie di suolo pubblico , agli effetti del pagamento della suddetta tassa, si intende l’intera area del posteggio assegnato. TITOLO V SANZIONI Art. 31 Sanzioni – Revoca delle concessioni di posteggio Senza pregiudizio delle sanzioni contemplate dall’art. 11 della legge 19 maggio 1976, n. 398 e 20 del D.M. 15 gennaio 1977, i trasgressori delle presenti disposizioni sono soggetti al pagamento di una somma secondo le modalità di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale del 3 marzo 1934, n. 383. L’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico viene revocata, sentita la Commissione Comunale per l’esercizio del commercio ambulante, nei seguenti casi: a – perdita della condizione di ambulante o irregolarità non sanabili nell’autorizzazione; b - mancata occupazione del posteggio di mercato assegnato, senza giustificato motivo, per tre giornate o mercati consecutivi o sei assenze ingiustificate, anche se saltuarie, nel corso di tre mesi; al fine della necessaria verifica dei suesposti motivi il Sindaco dispone gli accertamenti occorrenti; non si tiene conto delle eventuali assenze che si verificano nel mese di gennaio e nel periodo dell’anno che va dal 15 luglio al 15 settembre; c – per cessione totale o parziale del posteggio assegnato; d – per recidiva, previa diffida scritta, in gravi infrazioni alle norme regolamentari, di Legge o delle disposizioni sancite del regolamento di mercato. Qualora la revoca avvenisse per fatto o colpa del concessionario, la tassa di plateatico verrà incamerata a titolo di inadempienza contrattuale senza pregiudizio per eventuali azioni penali.