Iscrizione cittadini comunitari familiari

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Iscrizione cittadini comunitari familiari
CARTA DEI SERVIZI DEL COMUNE DI SASSARI
Settore
Macro categoria attività
Finalità attività
PUNTO CITTA'
Comunitari e stranieri
Gestione anagrafica dei cittadini dell'Unione Europea
Iscrizione cittadini comunitari familiari
Descrizione del servizio
I Cittadini dell'Unione Europea, trascorsi tre mesi dal loro ingresso nel
territorio nazionale, devono chiedere l’iscrizione all’Anagrafe e il rilascio
della ”Attestazione d'iscrizione anagrafica”.
Dopo cinque anni di soggiorno regolare e continuativo possono richiedere
il rilascio dell’Attestazione di Soggiorno Permanente.
Per familiare si intende:
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•
Destinatari
il coniuge;
il partner che abbia contratto con il cittadino dell'UE un'unione
registrata, ma nel rispetto delle condizioni previste dalla
legislazione dello stato italiano;
i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del
coniuge;
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
(A) FAMILIARE U.E. DEL LAVORATORE COMUNITARIO
(B) FAMILIARE U.E. DELLO DELLO STUDENTE COMUNITARIO
(C) FAMILIARE U.E. DELLO CITTADINO U.E. NE' LAVORATORE NE'
STUDENTE
(D) ALTRI FAMILIARI O PARTNER U.E. DEL CITTADINO
DELL'UNIONE
Documentazione
(A) FAMILIARE U.E. DEL LAVORATORE COMUNITARIO
Passaporto o documento d’identità del paese di origine valido per
l’espatrio, Codice fiscale ed eventuali dati Patente di Guida italiana e
targhe veicoli di proprietà.
Certificazione del paese di origine attestante la qualità di familiare.
I documenti prodotti nel proprio paese, che attestano il rapporto di
parentela, per avere valore legale in Italia devono essere tradotti in
lingua italiana e legalizzati dalla Rappresentanza consolare italiana nel
Paese di origine o di provenienza, oppure apostillati ai sensi della
Convenzione dell’Aia del 1961. In alternativa è possibile presentare una
certificazione rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese
in Italia, tradotta in lingua italiana e asseverata presso la Prefettura,
oppure produrre, per i Paesi aderenti, i certificati plurilingue ai sensi della
Convenzione di Parigi del 1956.
Il familiare segue la condizione giuridica del cittadino comunitario titolare
di autonomo diritto di soggiorno in Italia.
(B) FAMILIARE U.E. DELLO DELLO STUDENTE COMUNITARIO
Passaporto o documento d’identità del paese di origine valido per
l’espatrio, Codice fiscale ed eventuali dati Patente di Guida italiana e
targhe veicoli di proprietà.
Certificazione del paese di origine attestante la qualità di familiare o di
familiare a carico.
I documenti prodotti nel proprio paese, che attestano il rapporto di
parentela, per avere valore legale in Italia devono essere tradotti in
lingua italiana e legalizzati dalla Rappresentanza consolare italiana nel
Paese di origine o di provenienza, oppure apostillati ai sensi della
Convenzione dell’Aia del 1961. In alternativa è possibile presentare una
certificazione rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese
in Italia, tradotta in lingua italiana e asseverata presso la Prefettura,
oppure produrre, per i Paesi aderenti, i certificati plurilingue ai sensi della
Convenzione di Parigi del 1956.
Assicurazione sanitaria della validità di almeno un anno per ciascuno dei
familiari.
Disponibilità di risorse economiche per l’intero nucleo familiare sufficienti
a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, documentabile anche
attraverso autocertificazione.
(C) FAMILIARE U.E. DELLO CITTADINO U.E. NE' LAVORATORE NE'
STUDENTE
Passaporto o documento d’identità del paese di origine valido per
l’espatrio, Codice fiscale ed eventuali dati Patente di Guida italiana e
targhe veicoli di proprietà.
Certificazione del paese di origine attestante la qualità di familiare o di
familiare a carico.
I documenti prodotti nel proprio paese, che attestano il rapporto di
parentela, per avere valore legale in Italia devono essere tradotti in
lingua italiana e legalizzati dalla Rappresentanza consolare italiana nel
Paese di origine o di provenienza, oppure apostillati ai sensi della
Convenzione dell’Aia del 1961. In alternativa è possibile presentare una
certificazione rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese
in Italia, tradotta in lingua italiana e asseverata presso la Prefettura,
oppure produrre, per i Paesi aderenti, i certificati plurilingue ai sensi della
Convenzione di Parigi del 1956.
Assicurazione sanitaria della validità di almeno un anno per ciascuno dei
familiari.
Disponibilità di risorse economiche per l’intero nucleo familiare sufficienti
a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, documentabile anche
attraverso autocertificazione.
(D) ALTRI FAMILIARI O PARTNER U.E. DEL CITTADINO
DELL'UNIONE
Passaporto o documento d’identità del paese di origine valido per
l’espatrio, Codice fiscale ed eventuali dati Patente di Guida italiana e
targhe veicoli di proprietà.
Documentazione dello Stato del cittadino dell’Unione, titolare del diritto
di soggiorno, dalla quale risulti il rapporto di parentela, ovvero la
relazione stabile registrata nel medesimo Stato, avente valore legale in
Italia.
I documenti prodotti nel proprio paese, che attestano il rapporto di
parentela, per avere valore legale in Italia devono essere tradotti in
lingua italiana e legalizzati dalla Rappresentanza consolare italiana nel
Paese di origine o di provenienza, oppure apostillati ai sensi della
Convenzione dell’Aia del 1961. In alternativa è possibile presentare una
certificazione rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese
in Italia, tradotta in lingua italiana e asseverata presso la Prefettura,
oppure produrre, per i Paesi aderenti, i certificati plurilingue ai sensi della
Convenzione di Parigi del 1956.
1. Dichiarazione che attesti la qualità di familiare a carico o
convivente, oppure la sussistenza di gravi motivi di salute che
impongono l’assistenza personale da parte del cittadino
dell’Unione.
2. Assicurazione sanitaria valida almeno un anno.
3. Dichiarazione del cittadino dell’Unione circa la disponibilità di
risorse sufficienti per sé ed il familiare o il convivente.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del
richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al
richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Modulistica
Allo sportello e sul sito web
Costi
2 marche da bollo da € 16.00 (richiesta e rilascio Attestazione)
ufficio
indirizzo
orario
Modalità d'accesso
telefono
fax
WEB
MAIL
Impegni
dell'Amministrazione
(standard di qualità')
Tempestività
Stranieri
c.so Angioy n. 15
Dal lunedì al venerdì ore 8,30-11,30
Martedì ore 15,30-17,30
079 279 855 – 857 - 872
079 279859
www.comune.sassari.it
[email protected]
Al procedimento anagrafico si applica il silenzioassenso, art. 20 della L. 241/90, decorsi 45 giorni
dalla presentazione della dichiarazione senza che sia
stata effettuata la comunicazione dei requisiti
mancanti, il procedimento si intende concluso.
Accessibilità
Modalità di presentazione della richiesta:
1. attraverso lo sportello comunale
2. per via telematica:
[email protected];
[email protected];
3. per raccomandata:
Comune di Sassari – Punto Città - C.so G.M. Angioi,
15 – 07100 Sassari;
4. per fax:
Punto Città: 079279859.
Responsabilità
Indicazione sul sito internet del nominativo del
responsabile e dei contatti.
Reclami
I cittadini hanno diritto a segnalare inadempienze presso Punto Città o
l'Urp. La risposta verrà inviata entro 30 gg. dal ricevimento del reclamo.
La modulistica è disponibile presso l'Urp e sul sito web:
http://servizialcittadino.comune.sassari.it/index.php/news/urp/modulistic
a_urp
Vedere anche scheda “Urp”.
Ricorsi e/o esposti
Ricorso al Tribunale di Sassari e/o al Prefetto di Sassari
Valutazione della
qualità' dei servizi
Report “mettiamoci la faccia“ presso Punto città e Punto città 2