Il cd "patentino" per la vendita di generi di monopolio

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Il cd "patentino" per la vendita di generi di monopolio
Il c.d. "patentino" per la vendita di generi di monopolio: quando, come e perchè...
Scritto da Melita Manola
Venerdì 03 Febbraio 2012 08:07 -
N. 2/2012 Reg. Prov. Coll. N. 191 Reg. Ric. ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2011, proposto da:
M. P., rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Mattei, con domicilio eletto presso l'avv. Luigi
Giacomo Scassellati Sforzolini in Perugia, piazza Danti, 28;
contro
Ufficio Regionale Toscana Umbria della Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato- Sezione
di Perugia; Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato; Ministero dell'Economia e delle
Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Perugia, via
degli Offici, 14;
nei confronti di
V. T., S. P.;
per l'annullamento
provvedimento del 15.2.2011 p.n. 6570 (rigetto istanza finalizzata al rilascio del patentino per la
vendita di prodotti di monopolio).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato e di
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2011 il dott. Cesare Lamberti e uditi per
le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nella qualità di titolare dell'esercizio bar caffè "
...omissis...
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"' in Umbertide, la sig.ra M. P. ha richiesto in data 25 gennaio 2010 all'Ufficio Regionale dei
Monopoli di Stato Toscana e Umbria, Sezione di Perugia, il rilascio del patentino per la vendita
dei generi di monopolio.
Rappresentava, al proposito, che la rivendita più vicina (la rivendita n.
...omissis...
) era ubicata in Umbertide, via
...omissis...
, era dotata di distributore automatico ed era posta a ml. 307 dal proprio esercizio commerciale,
con apertura quotidiana dalle ore 6,00 alle ore 24,00.
Con nota prot. n. 47500, dal 16 novembre 2010, l'Amministrazione autonoma comunicava alla
richiedente che l'istanza non poteva essere accolta in quanto la zona al momento era servita
dalla rivendita n. 31, allocata a meno di 300 metri, munita di distributore automatico di sigarette
che garantisce la distribuzione e vendita dei tabacchi anche negli orari di chiusura delle
privative.
L'Amministrazione soggiungeva che i menzionati punti vendita, supportati dal distributore
automatico, garantiscono una erogazione costante del servizio: il rilascio della richiesta
autorizzazione, non ampliando in maniera significativa il servizio di vendita avrebbe costituito
una duplicazione non consentita dei punti vendita, provocando notevole squilibrio nell'assetto
distributivo.
Con comunicazione del 26 novembre 2010, la sig.ra P. replicava che il tragitto da considerare in
maniera idonea a garantire la pubblica incolumità (perché conforme alla segnaletica e alle
strisce pedonali) fra il proprio esercizio e la rivendita n. 31 era di 307 ml. e non a meno di 300
ml. e che il proprio esercizio garantisce una inequivocabile edivsione della preesistente struttura
di vendita per gli orari di apertura asserviti e per il flusso di clientela.
Ciononostante la richiesta è stata rigettata con il provvedimento prot.n. 6750 del 15 febbraio
2011, sull'assunto che l'edivsione abitativa e commerciale della zona era stata già riconosciuta
con l'istituzione della rivendita ordinaria n. 39 nelle immediate adiacenze del locale proposto e a
breve distanza dalla privativa n. 31, provvista di distributore automatico che fornisce servizio
continuativo nell'arco delle 24 ore.
Con una serie di censure articolate si denuncia la violazione degli artt. 19 e 23, L.n. 1293/1957,
dell'art. 54 D.P.R. n. 1074/1958 e delle circolari n. 375 UDG in data 1/8/2005, n. 04/63406 del
25/9/2001, e della circolare n. 04/64713 del 28/11/2001, in relazione ai criteri in materia di
rilascio di patentini per quanto attiene alla distanza con la rivendita più vicina.
La ricorrente ha presentato memoria ed ha prodotto ulteriori documenti.
L'Avvocatura dello Stato costituitasi in giudizio ha contestato l'applicazione della circolare n. 375
UDG del 1^ agosto 2005 in quanto integrativa e non abrogativa delle precedenti: rimane fermo il
divieto di rilascio del patentino in presenza di distributore automatico a distanza inferiore da
quella minima prevista nella specie di 300 metri dalla rivendita n. 31.
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DIRITTO
Nella memoria in data 25 maggio 2011, l'Avvocatura dello Stato sostiene che la circolare n. 375
UDG del 1^ agosto 2005 non avrebbe superato le precedenti sul divieto di rilascio del patentino
alla distanza di meno di trecento metri e alla presenza di un distributore automatico.
Secondo l'amministrazione, il limite di distanza di cento metri, previsto dalla suddetta circolare,
è infatti applicabile qualora la rivendita più vicina sia priva di distributore automatico in modo da
soddisfare comunque all'esigenza di ampliamento dell'offerta durante le ore di chiusura della
rivendita a mezzo del distributore meccanico.
Sempre secondo l'Avvocatura, il riferimento fondamentale sull'attività inerente la rete distributiva
rimane quindi la circolare 04/63046 del 25 settembre 2001 che fissa la distanza minima in
trecento metri: rispetto ad essa la circolare n. 375/UDG/2005 fissa criteri ancor più restrittivi,
escludendo la possibilità di rilascio del patentino nei locali ubicati a distanza inferiore ai cento
metri anche nelle ipotesi in cui il locale del richiedente sia rappresentato da un bar in possesso
di adeguate strutture per l'intrattenimento della clientela.
La tesi dell'Amministrazione è da disattendere, avuto riguardo all'indirizzo dell'adìto tribunale
espresso nella decisione n. 444/2010 del 31 agosto 2010.
In detta sede è stato affermato che l'Amministrazione dei Monopoli, nel valutare le domande di
autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita dei tabacchi, deve essenzialmente avere
riguardo: a) all'interesse pubblico alla tutela della concorrenza e dei consumatori, i quali
traggono evidenti benefici dall'esistenza di una rete di vendita capillare e comodamente
accessibile, strutturata su orari e modalità di offerta al pubblico differenziati; b) all'interesse
pubblico alla massimizzazione degli introiti finanziari della stessa Amministrazione. Di fronte a
detti interessi ed alla stessa tutela della libertà di iniziativa economica privata, è secondario
l'interesse a salvaguardare la stabilità della rete di vendita, mediante la fissazione di
presupposti e limiti che condizionino l'apertura di nuovi punti vendita. Nella società
contemporanea, la garanzia dell'erogazione del servizio sembra infatti assicurata dalla
diffusione degli esercizi commerciali e nell'ambito delle opportunità di aggregazione sociale.
In questa prospettiva, il "patentino" svolge una funzione integrativa e sussidiaria della normale
rete formata dalle rivendite, ed il rilascio di esso deve essere valutato alla luce dell'utilità che
potrebbe apportare al servizio, per fronteggiare con un'offerta più comoda una domanda
potenzialmente già presente nella zona d'intervento. Tanto si desume dalla giurisprudenza
formatasi nel corso degli anni sull'interpretazione delle circolari applicative emanate dai
Monopoli, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento di cui al d.P.R. 1074/1958, per stabilire i
predetti presupposti e limiti; vale a dire, per assicurare il concreto e corretto esercizio del potere
discrezionale, nel rispetto dei principi costituzionali fissati dall'articolo 97 della Costituzione ed al
fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi in gioco (cfr. Cons. Stato, IV, 22
giugno 2006, n. 3965; 9 novembre 2005, n. 6242; 10 luglio 1986, n. 834; vedi anche, 14 ottobre
2008, 4982).
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Tanto basta a respingere le difese dell'Avvocatura incentrate sull'inesistenza dei presupposti
per il rilascio del patentino parametrati sulle circolari n. 04/63406 in data 25 settembre 2001 e n.
04/64713 in data 28 novembre 2001, in presenza di una rivendita con distributore automatico di
sigarette posto al di sotto della distanza minima di 300 metri.
Conformemente all'indirizzo del Tribunale, va confermata l'applicazione della circolare prot.
375/UDG in data 1 agosto 2005, invocata dalla ricorrente. Questa, infatti, ha ad oggetto la
"Nuova regolamentazione delle procedure di rilascio, rinnovo e voltura dei patentini", e (pur
prendendo spunto da un'occasione particolare, quale l'introduzione della normativa antifumo)
concerne "i nuovi sottostanti indirizzi, per la valutazione della effettiva necessità di integrare la
rete primaria, costituita dalle rivendite, che dovranno essere rispettati nella fase di rilascio,
rinnovo e voltura dei patentini".
Innovando i criteri precedentemente vigenti, la circolare prevede unicamente che "Per il rilascio
non sarà più presa in considerazione la presenza nel locale della sala di intrattenimento in
quanto scarsamente compatibile con le predette norme antifumo, ma si farà esclusivo
riferimento alla effettiva rilevanza, collocazione e frequentazione dello stesso. Si eviterà,
tuttavia, di procedere al rilascio di patentini in locali ubicati ad una distanza inferiore a metri 100
dalla rivendita più vicina".
Diversamente da quanto assume l'Avvocatura dello Stato, la circolare prot. 375/UDG del 1^
agosto 2005 introduce un criterio di distanza minima, evidentemente incompatibile con
l'applicazione di quelli (più articolati, ma comunque basati sulla distanza) previsti dalle
precedenti circolari, che funziona come limite oggettivo all'esercizio di una valutazione
discrezionale che deve riguardare la "rilevanza, collocazione e frequentazione" del locale.
Vale a dire, la potenzialità di dar luogo ad una integrazione della rete di vendita, e non ad una
duplicazione dei punti vendita. Prospettiva questa che coincide con quella indicata dalla
giurisprudenza sopra ricordata, che, risulta coerente con i principi costituzionali.
Rimane pertanto accolta la censura in esame nella parte in cui denuncia l'illegittimità del diniego
in ragione della presenza di un distributore automatico presso la rivendita n. 31 di Umbertide,
posto a distanza inferiore ai trecento metri dall'esercizio della ricorrente.
In disparte la questione della corretta individuazione della rivendita n. 31 come la rivendita più
vicina all'esercizio della ricorrente, in presenza dell'istituzione della nuova rivendita n. 39 non
dotata di distributore automatico, resta insuperata la contestazione della ricorrente circa il
criterio di calcolo della distanza minima. Dalla documentazione in atti risulta che la distanza
dall'esercizio dalla ricorrente della rivendita n. 31 (dotata di distributore automatico) è pari a
trecentosette metri: tanto si attesta nella nota prot. n. 18640/2009 in data 31 ottobre 2009 del
tecnico del Comune di Umbertide.
A fronte dell'espressa attestazione del Comune che, nel valutare la distanza, ha tenuto conto
dell'attraversamento servito da strisce pedonali, è del tutto irrilevante quanto si riporta nella nota
26 settembre 2008 dalla Federazione italiana Tabaccai, dove la distanza rispetto alla rivendita
n. 31 è indicata in centottantasette metri e quanto si afferma nel sopralluogo 30/4/2009
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dall'AAMS, dove la misurazione con rotella indica una distanza fra i due esercizi in metri
duecentoventi, considerando il passaggio pedonale più breve.
Il percorso è stato infatti calcolato ritenendo possibile l'attraversamento di fronte alla rivendita
anche in mancanza di strisce pedonali perché all'apparenza sicuro per i pedoni. In tema di
misurazione di distanza tra rivendite di generi di monopolio, il principio prevalente nella
giurisprudenza amministrativa è che la distanza va calcolata sulla base del percorso pedonale
minimo determinato col rispetto delle norme del codice della strada avuto riguardo
all'attraversamento regolato dalle strisce pedonali secondo quanto disposto nel comma 2
dell'art. 190 cod. strada (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 04/05/2005, n. 1918). Detta giurisprudenza
trova conforto in quella del giudice ordinario secondo la quale il pedone che si accinga ad
attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto, alla stregua dell'ordinaria diligenza, a
verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo
attraversare, potendo egli fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui
conducenti (Cass. civile, sez. III, 30/09/2009, n. 20949) e l'eventuale comportamento colposo
del pedone, per non avere questi fatto uso delle strisce pedonali, può essere valutato ai fini
civilistici del risarcimento del danno (Cass. penale, sez. IV, 13/10/2010, n. 41554).
Il ricorso deve conclusivamente essere accolto con annullamento del provvedimento
impugnato.
Le spese seguono la soccombenza
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto lo accoglie, con conseguente annullamento del provvedimento di
aggiudicazione impugnato.
Condanna l'amministrazione intimata alle spese del presente giudizio che liquida nella misura di
euro 3.000,00 (tremila/00), in favore della ricorrente:
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l'intervento
dei magistrati:
IL PRESIDENTE-ESTENSORE
Cesare Lamberti
IL CONSIGLIERE
Carlo Luigi Cardoni
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IL CONSIGLIERE
Pierfrancesco Ungari
Depositata in Segreteria il 13 gennaio 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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