Definizioni urbanistico edilizie inserite nella DAL 279/2010

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Definizioni urbanistico edilizie inserite nella DAL 279/2010
Definizioni urbanistico edilizie
inserite nella DAL 279/2010
come modificata dalla Delibera
G.R. n° 994 del 7 luglio 2014
DAL n° 279/2010
Il 28 gennaio 2014 sono entrate in vigore le “Definizioni
tecniche per l’urbanistica e l’edilizia”, approvate dalla
Regione con la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa
n° 279/2010 e contenute nell’allegato “A” alla
deliberazione stessa.
Le definizioni in argomento:
• sono state recepite nel R.U.E., attualmente in corso di
adozione, seguendo la metodologia individuata all’art.57
c.4 della Legge Regionale 15/2013;
• incidono sulla valutazione delle pratiche edilizie
presentate dal 28 GENNAIO 2014.
RUE adottato
TITOLO 2. DEFINIZIONI PARAMETRI E
INDICI
CAPO 1. DEFINIZIONI
ART. 7. PRINCIPI INTERPRETATIVI
7.1. Le definizioni, parametri e indici devono
intendersi quelli approvati con
Deliberazione dell’Assemblea legislativa
della Regione Emilia Romagna con atto
n.279 del 4 febbraio 2010
Densità territoriale
DAL 279/2010
Quantità massima di volumi o
superfici realizzabili, o quantità
realizzata, su una determinata
superficie territoriale.
La densità territoriale si esprime
attraverso un Indice di edificabilità
territoriale dato dal rapporto tra le
quantità massime edificabili, o le
quantità realizzate, e la relativa
superficie territoriale
RUE adottato
ART. 11. DENSITÀ TERRITORIALE
• 11.1. Quantità massima di volumi
o superfici realizzabili, o quantità
realizzata, su una determinata
superficie territoriale.
• 11.2. La densità territoriale si
esprime di norma attraverso i
seguenti indici:
- Indice di utilizzazione territoriale
(Ut): è il rapporto in mq/mq tra la
Superficie Edilizia S.ED. massima
realizzabile e la relativa superficie
territoriale.
- Indice di fabbricabilità territoriale (It):
è il rapporto in mc/mq tra il volume
edilizio massimo realizzabile e la
relativa superficie territoriale
Densità fondiaria
DAL 279/2010
Quantità massima di volumi o
superfici realizzabili, o quantità
realizzata, su una determinata
superficie fondiaria.
La densità fondiaria si esprime
attraverso un Indice di edificabilità
fondiaria dato dal rapporto tra le
quantità massime edificabili, o le
quantità realizzate, e la relativa
superficie fondiaria.
RUE
ART. 12. DENSITÀ FONDIARIA
• 12.1. Quantità massima di volumi
o superfici realizzati o realizzabili
su una determinata superficie
fondiaria.
• 12.2. La densità fondiaria si
esprime di norma attraverso i
seguenti indici:
- Indice di utilizzazione fondiaria (Uf):
è il rapporto in mq/mq tra la
Superficie Edilizia S.ED. massima
realizzabile e la relativa superficie
fondiaria
- Indice di fabbricabilità fondiaria (If):
è il rapporto in mc/mq tra il volume
edilizio massimo realizzabile e la
relativa superficie fondiaria.
Carico urbanistico
DAL 279/2010
Fabbisogno di dotazioni
territoriali e di infrastrutture per
la mobilità di un determinato
immobile o insediamento in
relazione alle destinazioni
d’uso e all’entità dell’utenza
RUE
ART. 10. CARICO
URBANISTICO (CU)
• 10.1. L'impegno
complessivamente
indotto sul sistema delle
infrastrutture della
mobilità da parte delle
attività insediate e da
insediare. Dal punto di
vista parametrico il Cu
viene identificato dagli
standard di parcheggio,
pubblici e privati
Superficie Lorda (Superficie Utile
Lorda)
Punto 17 DAL 279/2010
Somma delle superfici di tutti i piani fuori
terra e seminterrati di un edificio,
comprensiva dei muri perimetrali, delle
partizioni e dei pilastri interni, esclusi i
balconi, le terrazze scoperte, gli spazi
scoperti a terra, le scale esterne, aperte
e scoperte, e le scale di sicurezza
esterne
Superfici escluse dal computo
della Su e della Sa
Punto 20 DAL 279/2010
Non costituiscono né superficie utile né accessoria:
• i porticati o gallerie gravati da servitù di uso pubblico;
• gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni;
• le parti comuni di collegamento verticale (vani ascensore, scale e relativi pianerottoli)
e gli androni condominiali;
• i corselli delle autorimesse costituenti parti comuni, anche se coperti, e relative
rampe;
• le pensiline;
• le tettoie con profondità inferiore a m 1,50;
• i tetti verdi non praticabili;
• i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi
comuni;
• i pergolati a terra;
• gli spazi con altezza inferiore a m 1,80;
• vani tecnici e spazi praticabili che ospitano qualsivoglia impianto tecnologico
dell’edificio (tra cui: le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e
di aerazione, le condotte, le intercapedini tecniche).
RUE
ART. 15. SUPERFICIE EDILIZIA (S.ED.)
15.1. Ai fini dell’applicazione degli indici di
edificabilità di cui ai successivi articoli del
presente regolamento, si intende la differenza
tra la Superficie utile Lorda di cui alla definizione
17 della Deliberazione dell’Assemblea legislativa
della Regione Emilia Romagna con atto n.279
del 4 febbraio 2010 e le Superfici escluse dal
computo di cui al punto 20 della medesima
Deliberazione.
DAL 279/2010
18 - Superficie utile (Su)
Superficie di pavimento di tutti i locali di una unità
immobiliare, al netto delle superfici definite nella
superficie accessoria (Sa), e comunque escluse le
murature, i pilastri, i tramezzi, gli sguinci, i vani di
porte e finestre, le logge, i balconi e le eventuali
scale interne.
Ai fini dell’agibilità, i locali computati come superficie utile
devono comunque presentare i requisiti igienico
sanitari, richiesti dalla normativa vigente a seconda
dell’uso cui sono destinati.
La superficie utile di una unità edilizia è data dalla somma
delle superfici utili delle singole unità immobiliari che
la compongono.
Si computano nella superficie utile:
•
le cantine poste ai piani superiori al primo piano fuori
terra;
•
le cantine che hanno altezza utile uguale o superiore
a m 2,70;
•
i sottotetti con accesso diretto da una unità
immobiliare, che rispettano i requisiti di abitabilità di
cui all’art. 2, comma 1, della LR 11/1998.
Per gli immobili con destinazione d’uso non residenziale si
computano altresì nella superficie utile:
•
i locali destinati al personale di servizio e di custodia,
nonché i locali adibiti ad uffici e archivi;
•
le autorimesse, quando costituiscano strumento
essenziale dell’attività economica (autonoleggi,
attività di trasporto e assimilati).
La delibera 279/2010 al punto 1.7 delle Premesse prevede che
“Fino all’adeguamento delle deliberazioni del Consiglio re
gionale n. 849 del 4 marzo 1998 e n. 1108 del 29 marzo
1999, ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione
e del costo di costruzione continuano ad applicarsi le
definizioni tecniche contemplate nelle stesse deliberazi
oni “
Del 849 /98 Funzione abitativa permanente e temporanea, funzioni
direzionali,finanziarie,
assicurative,
commerciali
al
dettaglio,artigianali di servizio, esercizi pubblici, attività
produttive di tipo manifatturiero artigianale a carattere
laboratoriale, funzioni di servizio (culturali, ricreative, sanitarie,
ecc.) studi professionali
.L’unità di superficie (Su) è il mq. utile risultante
dall’applicazione dell’art. 3 del D. M. 10 maggio 1977, n. 801,
che recita testualmente <<per superficie utile abitabile si
intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al
netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e
finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi>
Del 849 /98 Funzioni commerciali all’ingrosso, funzioni produttive di
tipo manifatturiero non laboratoriali, insediamenti di tipo
agroindustriale, allevamenti zootecnici di tipo intensivo,
funzioni agricole svolte da non aventi titolo, funzioni
alberghiere.
L’unità di superficie (Su) è il mq. utile della superficie
complessiva risultante dalla somma delle superfici lorde di tutti
i piani fuori ed entro terra: dal calcolo della Su sono esclusi gli
impianti igienici, la centrale termica, elettrica, di
condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico
necessario al miglioramento delle condizioni del lavoro e
dell’ambiente In detta superficie (Su) sono compresi i locali
destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali
adibiti ad uffici a condizione che gli stessi siano funzionali
all'esercizio dell'impresa.
Del. 1108/99 INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
Superficie Utile E' costituita dalla superficie di pavimento degli
alloggi e degli accessori interni, misurata al netto dei muri
perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un
vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre e delle scale
interne la cui superficie in proiezione va calcolata una sola
volta ed inserita nelle superfici non residenziali
Del.
1108/99 INTERVENTI
DESTINATI AD ATTIVITA'
TURISTICHE, COMMERCIALI E DIREZIONALI.
Sn = Superficie utile. E' costituita dalla somma delle superfici
nette di tutti i piani fuori ed entro terra, compresi i locali
destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali
adibiti ad uffici a condizione che gli stessi siano funzionali
all'esercizio dell'impresa;
DAL 279/2010
19.Superficie accessoria (Sa)
Superficie di pavimento degli spazi di una unità edilizia o di
una unità immobiliare aventi carattere di servizio rispetto
alla destinazione d’uso dell’unità stessa, misurata al
netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte
e finestre.
Nel caso di vani coperti, si computano le parti con altezza utile
uguale o maggiore a m 1,80.
Per tutte le funzioni si computano, in via esemplificativa, nella
superficie accessoria:
•
spazi aperti (coperti o scoperti), quali portici e gallerie
pedonali (se non gravati da servitù di uso pubblico),
ballatoi, logge, balconi e terrazze;
•
le tettoie con profondità superiore a m 1,50;
•
le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al
primo piano fuori terra, purché abbiano altezza inferiore
a m 2,70;
•
i sottotetti che hanno accesso diretto da una unità
immobiliare ma non rispettano i requisiti di abitabilità di
cui all’art. 2, comma 1, della LR n. 11/1998;
•
i sottotetti che hanno accesso dalle parti comuni di una
unità edilizia, per la porzione con altezza utile maggiore
o uguale a m 1,80;
•
le autorimesse e i posti auto coperti;
•
i vani scala interni alle unità immobiliari computati in
proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
•
le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in
genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento
orizzontale, come ballatoi o corridoi (di accesso alle
abitazioni o alle cantine), esclusi gli spazi comuni di
collegamento verticale e gli androni condominiali.
La delibera 279/2010 al punto 1.7 delle Premesse prevede
che
“Fino all’adeguamento delle deliberazioni del Consig
lio regionale n. 849 del 4 marzo 1998 e n. 1108 del 2
9 marzo 1999, ai fini del calcolo degli oneri di ur
banizzazione e del costo di costruzione continuan
o ad applicarsi le definizioni tecniche contemplat
e nelle stesse deliberazioni “
Del. 1108/99 INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
•
Snr = Superficie non residenziale. E' costituita dalla
superficie netta risultante dalla somma delle superfici
non residenziali di pertinenza dell'alloggio quali logge,
balconi, cantine e soffitte e di quelle di pertinenza
dell'organismo abitativo quali androni di ingresso,
porticati liberi, escluso quelli di uso pubblico, volumi
tecnici, rimesse o posti macchina coperti, centrali
termiche anche singole quando ubicate in locali non
abitabili, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi,
sguinci e vani di porte e finestre. Sono esclusi dal
calcolo e quindi non computabili nella Snr i locali
sottotetto aventi altezza virtuale (calcolata come
rapporto V/S) inferiore a ml 1,70.
Del. 1108/99 INTERVENTI DESTINATI AD ATTIVITA'
TURISTICHE, COMMERCIALI E DIREZIONALI.
•
Sa = Superficie accessoria. E' costituita dalla somma
delle superfici nette destinate a servizio dell'attività quali
tettoie, porticati, scale,vani ascensori e montacarichi,
centrale termica, elettrica, di condizionamento ed ogni
altro impianto tecnologico necessario al miglioramento
delle condizioni di lavoro e dell'ambiente.
DAL 279/2010
32.Piano seminterrato
Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore
(anche solo in parte) a quella del terreno circostante e il cui soffitto
si trova ad una quota media uguale o superiore a m 0,90 rispetto al
terreno, misurata sulla linea di stacco dell’edificio.
Ai fini del computo delle superfici, i piani con quota di soffitto
sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura
in media inferiore a m 0,90 sono assimilati ai piani interrati.
Sono assimilati a piani fuori terra:
• i seminterrati il cui pavimento sia, almeno su un fronte, ad una quota
uguale o superiore a quella del terreno circostante;
• i seminterrati il cui pavimento sia ad una quota media uguale o
superiore a m -0,30
DAL 279/2010
33.Piano interrato
Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una
quota uguale o inferiore a quella del terreno
circostante, intesa come linea di stacco
dell’edificio.
Ai fini del computo delle superfici, sono assimilati
agli interrati i seminterrati con quota di soffitto
sopraelevata rispetto a quella del terreno
circostante di una misura media inferiore a m.
0,90.
DAL 279/2010
RUE - ART. 79. SOTTOTETTI
34.Sottotetto
Spazio compreso tra
l’intradosso della
copertura non
piana dell’edificio
e l’estradosso del
solaio del piano
sottostante
ATTENZIONE
GLI SPAZI CON ALTEZZA > a m. 1,80
COSTITUISCONO SED
79.1. Sottotetti di nuova realizzazione
79.2. I sottotetti di nuova costruzione possono essere abitabili soltanto se ammessi dalle vigenti norme (per
quanto concerne l’altezza degli edifici, il numero dei piani abitabili ammesso, le superfici utili ammissibili,
ecc.) e se i locali in essi contenuti hanno caratteristiche non in contrasto con il presente Regolamento e se
come tali sono stati autorizzati.
79.3. Diversamente i locali sotto le falde del tetto possono essere utilizzati soltanto come depositi occasionali o
stenditoi sia di uso collettivo, sia per edificio unifamiliare.
79.4. Nello spazio di sottotetto possono essere inoltre ricavati spazi necessari ad effettive esigenze di carattere
tecnologico.
79.5. Gli stenditoi ad uso collettivo o per edificio unifamiliare, dovranno disporre di aperture aeroilluminanti ed
avere un’altezza media non superiore a mt. 2,40.
79.6 Ogni spazio delimitato di sottotetto configurantesi locale, destinato a deposito occasionale può essere dotato
di finestre (o lucernai) di superficie complessiva non maggiore di mq.0,80, l’altezza media non dovrà
essere superiore a mt. 2,30.
79.7. Eventuali terrazzi praticabili di nuova progettazione a quota tetto dovranno avere accesso direttamente dal
vano scala a servizio dei vari piani dell’edificio o a mezzo di spazio ad uso comune collegato con il
sopraddetto vano scala. Non è ammessa suddivisione interna a formazione di più locali degli spazi di
sottotetto collegati con appartamenti sottostanti dei quali formano dipendenza, in questo ultimo caso lo
spazio sottotetto deve configurarsi come unico locale.
79.8. La suddivisione interna può essere ammessa nel caso di delimitazione dei locali accessori da adibirsi a
depositi occasionali in numero proporzionato agli alloggi presenti nell’edificio.
79.9. I locali di sottotetto destinati a deposito occasionale o a stenditoio non debbono essere dotati di impianto di
riscaldamento né di erogazione di acqua e di gas ma possono essere pavimentati così come le loro pareti
di delimitazione possono essere intonacate o rifinite.
Sottotetti esistenti alla data del 8.4.1998 possono essere recuperati ai fini abitativi
La L.R. 11 del 6 aprile 1998 modificata della L.R. 5/2014 prevede che i
Sottotetti esistenti al 31.12.2013 possono essere recuperati ai
fini abitativi
DAL 279/2010
36.Altezza dei fronti (Hf)
Misura ottenuta dalla differenza della quota media della
linea di stacco dell’edificio con la più alta delle
seguenti quote:
•
intradosso del solaio sovrastante l’ultimo piano che
determina Su;
– linea di intersezione tra il muro perimetrale e
l’intradosso del solaio di copertura, per gli
edifici con copertura inclinata fino a 45°;
– linea di colmo, per gli edifici con copertura
inclinata maggiore di 45°;
– sommità del parapetto in muratura piena,
avente l’altezza superiore a m 1,20, per gli
edifici con copertura piana;
– media delle altezze dei punti più alti
sull’intradosso della copertura, per le
coperture a padiglione
Nella determinazione delle altezze, sono comunque
esclusi:
•
i parapetti in muratura piena al piano di copertura
con altezza minore di m 1,20 o quando i vuoti
prevalgono sui pieni;
•
i manufatti tecnologici, quali extracorsa di
ascensori, tralicci, ciminiere e vani tecnici
particolari, fatte salve le disposizioni relative ai
vincoli aeroportuali
REGOLAMENTO EDILIZIO
ART. 84 ALTEZZA DELLE FRONTI (Hf)
Ai fini dell'applicazione della Visuale libera e/o della determinazione
delle distanze tra fabbricati e di questi dai confini di proprietà o
di zona, l'altezza delle fronti negli edifici, indipendentemente
dal tipo di copertura è data per ogni fronte dalla differenza fra
la quota del marciapiede, ovvero la quota della linea di stacco
dell’edificio nella sua configurazione finale e la più alta delle
seguenti quote, con esclusione dei manufatti tecnologici:
1. intradosso del solaio sovrastante l’ultimo piano che determina Su;
2. linea di gronda (per gli edifici con copertura inclinata fino a 45°)
3. linea di colmo (per gli edifici con copertura inclinata maggiore di
45°)
4. sommità del parapetto in muratura piena, avente l’altezza
superiore a m. 1,20 (per gli edifici con copertura piana).
Se la quota del marciapiede stradale non è definibile si assume
quella della strada aumentata di cm 15.
PER QUOTA MEDIA DELLA LINEA DI STACCO DELL’EDIFICIO
SI DEVE INTENDERE LA QUOTA MEDIA DEL
MARCIAPIEDE DELLA STRADA ANTISTANTE IL LOTTO
OGGETTO DI INTERVENTO
RUE - ART. 16. PIANO DEL MARCIAPIEDE
16.1. Si intende la quota media del tratto di marciapiede della strada antistante il lotto oggetto di
intervento.
16.2. Qualora il marciapiede non esista e non sia previsto, si assume la quota media della strada
nel tratto antistante il lotto, misurata in adiacenza al confine di proprietà, aumentata di cm.
15.
DAL 279/2010
41.Distanza dai confini di zona o di
ambito urbanistico
Lunghezza del segmento minimo che
congiunge l’edificio con il confine di
zona o di ambito urbanistico. Dalla
misurazione della distanza sono
esclusi gli sporti dell’edificio purché
aventi una profondità ≤ a m. 1,50; nel
caso di profondità maggiore, la
distanza è misurata dal limite esterno
degli sporti.
43.Distanza dal confine stradale
Lunghezza del segmento minimo che
congiunge l’edificio, compresi i suoi
punti di affaccio, con il confine
stradale, così come definito dal Nuovo
Codice della strada
42.Distanza dai confini di proprietà
Lunghezza del segmento minimo che
congiunge l’edificio con il confine della
proprietà. Dalla misurazione della
distanza sono esclusi gli sporti
dell’edificio purché aventi una
profondità ≤ a m. 1,50; nel caso di
profondità maggiore, la distanza è
misurata dal limite esterno degli sporti
44.Distanza tra edifici / Distacco (De)
Lunghezza del segmento minimo che
congiunge gli edifici. Dalla misurazione
della distanza sono esclusi gli sporti
dell’edificio purché aventi una
profondità ≤ a m. 1,50; nel caso di
profondità maggiore, la distanza è
misurata dal limite esterno degli sporti
Il RUE deve adeguare gli artt.
17.8.Le distanze dai confini si misurano in senso normale rispetto alle linee di confine.
17.9. Le distanze dei fabbricati dai confini e da altri fabbricati si misurano ortogonalmente a questi
dalle parti di facciata più sporgenti o dai suoi componenti quali balconi, scale esterne,
pensiline e gronde; questi, quando abbiano aggetti inferiori a metri 1,20, non si considerano
alle definizione della DAL 279/2010 modificata dalla delibera di G.R. 994 del 7 luglio 2014
DAL 279/2010
59.Pergolato
Struttura autoportante,
composta di elementi
verticali e di sovrastanti
elementi orizzontali,
atta a consentire il
sostegno del verde
rampicante e utilizzata
in spazi aperti a fini di
ombreggiamento.
Sul pergolato non sono
ammesse coperture
impermeabili
RUE
ART. 31. PERGOLATO
31.1. Per pergolato si intende una struttura leggera formata da
intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra utilizzando
piante rampicanti; come tali sono costituiti da elementi leggeri fra
loro assemblati in modo tale da costituire un insieme di modeste
dimensioni e che consenta la rimovibilità previo smontaggio e non
per demolizione. La struttura, con altezza massima di ml.3,00,
deve essere costituita da montanti e traverse in legno, metallo o
ghisa, a sostegno di piante rampicanti.
31.2. Il pergolato, in quanto elemento di arredo e funzionale all’uso
dell’area verde o cortilizia, non concorre alla formazione della
superficie pavimentata nell’area scoperta di pertinenza
dell’immobile, purchè la pavimentazione sia solo in lastre a secco
amovibili.
31.3. Per i pergolati devono essere soddisfatte le distanze dai confini
previste dal Codice Civile.
31.4. Strutture che eccedono le caratteristiche di cui ai commi
precedenti, l’installazione nella Città Storica o nelle zone
sottoposte a vincolo di conservazione ambientale- paesaggistico, e
nei casi in cui hanno funzione di parcheggio, presuppongono il
rilascio di Permesso di Costruire; diversamente sono soggetti a
S.C.I.A.
ART. 32. GAZEBO
32.1. Il gazebo è una struttura, con altezza massima di ml. 3,00, in
legno,metallo o ghisa, non può essere tamponata con materiale di
alcun genere e tipo, può essere invece coperta con tela o stuoie in
canna o bambù o legno o similari e, in quanto elemento di arredo
da giardino, non concorre alla formazione della superficie
pavimentata nell’area scoperta di pertinenza dell’immobile purchè
la pavimentazione sia solo in lastre a secco amovibili; il manufatto
dovrà avere forma regolare (quadrato, cerchio, esagono o similare)
una superficie massima di mq. 12 e non può avere funzione di
ricovero per autovetture o di deposito.
32.2. Per i gazebo devono essere soddisfatte le distanze dai confini
previste dal Codice Civile.
32.3. Strutture che eccedono le caratteristiche di cui ai commi
precedenti, l’installazione nella Città Storica o nelle zone
sottoposte a vincolo di conservazione ambientale- paesaggistico
presuppongono il rilascio di Permesso di Costruire; diversamente
sono soggetti a S.C.I.A..
DAL 279/2010
63.Veranda
Spazio praticabile
coperto, avente le
medesime
caratteristiche di
loggiato, balcone,
terrazza o portico, ma
chiuso sui lati da
superfici vetrate o
comunque trasparenti
e impermeabili.
54.Balcone
Elemento edilizio praticabile e
aperto su almeno due lati, a
sviluppo orizzontale in
aggetto, munito di ringhiera
o parapetto e direttamente
accessibile da uno o più
locali interni
RUE
ART. 54. TAMPONAMENTI DI SPAZI APERTI E
VERANDE
54.1. Non è ammessa la chiusura, mediante strutture
vetrate, di balconi (o logge) se le porte apribili in dette
chiusure, non hanno superficie pari ad almeno una
volta e mezza la superficie aeroilluminante prescritta
per gli eventuali locali che vi prospettano e se la
dimensione planimetrica dello spazio che viene
racchiuso(misurato all’esterno della struttura vetrata)
supera i metri lineari 2,50 cm.. Eventuali spazi
eccedenti la dimensione delle chiusure dovranno
essere destinati a fioriere o similari oppure se la loro
dimensione non consentisse tale destinazione,
dovranno essere adottati accorgimenti ad evitare, se
non accessibili, occasionali ricettacoli. Gli interventi di
cui sopra sono sottoposti a S.C.I.A.
La veranda NON costituisce SUPERFICIE EDILIZIA
(S.ED.) SOLO IN CASO DI CHIUSURA CON
STRUTTURE VETRATE o comunque trasparenti e
impermeabili DI BALCONI nel rispetto dei limiti di cui
all’art. 54 del Rue.
Altri Atti di coordinamento tecnico
regionale
•
•
•
•
DGR 994/2014 - Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del
principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (art. 16 e 18-bis, comma
4, LR 20/2000). Modifiche dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche
uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010). Principale normativa statale e
regionale dell’attività edilizia (Disposizioni richiamate dalla delibera di Giunta
regionale n° 994 del 2014)
DGR 993/2014 - Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della
modulistica edilizia unificata (art. 12, comma 4, lettere A) E B), e comma 5, LR
15/2013
DGR 75/2014 - Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell’art. 12 LR
15/2013, per la definizione delle tipologie di intervento edilizio comportanti il
frazionamento di unità immobiliari, esonerate dal contributo di costruzione (art. 32,
comma 1, lettera g), e per l’individuazione dei casi di frazionamento dei fabbricati
produttivi in deroga a limiti fissati dagli strumenti urbanistici (art. 55, comma 5);
DGR 76/2014 - Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell’art. 12 LR
15/2013 sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo
(art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell’ispezione
delle opere realizzate (art. 23, comma 10).