Definizioni urbanistico edilizie inserite nella DAL 279/2010
Transcript
Definizioni urbanistico edilizie inserite nella DAL 279/2010
Definizioni urbanistico edilizie inserite nella DAL 279/2010 come modificata dalla Delibera G.R. n° 994 del 7 luglio 2014 DAL n° 279/2010 Il 28 gennaio 2014 sono entrate in vigore le “Definizioni tecniche per l’urbanistica e l’edilizia”, approvate dalla Regione con la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n° 279/2010 e contenute nell’allegato “A” alla deliberazione stessa. Le definizioni in argomento: • sono state recepite nel R.U.E., attualmente in corso di adozione, seguendo la metodologia individuata all’art.57 c.4 della Legge Regionale 15/2013; • incidono sulla valutazione delle pratiche edilizie presentate dal 28 GENNAIO 2014. RUE adottato TITOLO 2. DEFINIZIONI PARAMETRI E INDICI CAPO 1. DEFINIZIONI ART. 7. PRINCIPI INTERPRETATIVI 7.1. Le definizioni, parametri e indici devono intendersi quelli approvati con Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna con atto n.279 del 4 febbraio 2010 Densità territoriale DAL 279/2010 Quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità realizzata, su una determinata superficie territoriale. La densità territoriale si esprime attraverso un Indice di edificabilità territoriale dato dal rapporto tra le quantità massime edificabili, o le quantità realizzate, e la relativa superficie territoriale RUE adottato ART. 11. DENSITÀ TERRITORIALE • 11.1. Quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità realizzata, su una determinata superficie territoriale. • 11.2. La densità territoriale si esprime di norma attraverso i seguenti indici: - Indice di utilizzazione territoriale (Ut): è il rapporto in mq/mq tra la Superficie Edilizia S.ED. massima realizzabile e la relativa superficie territoriale. - Indice di fabbricabilità territoriale (It): è il rapporto in mc/mq tra il volume edilizio massimo realizzabile e la relativa superficie territoriale Densità fondiaria DAL 279/2010 Quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità realizzata, su una determinata superficie fondiaria. La densità fondiaria si esprime attraverso un Indice di edificabilità fondiaria dato dal rapporto tra le quantità massime edificabili, o le quantità realizzate, e la relativa superficie fondiaria. RUE ART. 12. DENSITÀ FONDIARIA • 12.1. Quantità massima di volumi o superfici realizzati o realizzabili su una determinata superficie fondiaria. • 12.2. La densità fondiaria si esprime di norma attraverso i seguenti indici: - Indice di utilizzazione fondiaria (Uf): è il rapporto in mq/mq tra la Superficie Edilizia S.ED. massima realizzabile e la relativa superficie fondiaria - Indice di fabbricabilità fondiaria (If): è il rapporto in mc/mq tra il volume edilizio massimo realizzabile e la relativa superficie fondiaria. Carico urbanistico DAL 279/2010 Fabbisogno di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità di un determinato immobile o insediamento in relazione alle destinazioni d’uso e all’entità dell’utenza RUE ART. 10. CARICO URBANISTICO (CU) • 10.1. L'impegno complessivamente indotto sul sistema delle infrastrutture della mobilità da parte delle attività insediate e da insediare. Dal punto di vista parametrico il Cu viene identificato dagli standard di parcheggio, pubblici e privati Superficie Lorda (Superficie Utile Lorda) Punto 17 DAL 279/2010 Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra e seminterrati di un edificio, comprensiva dei muri perimetrali, delle partizioni e dei pilastri interni, esclusi i balconi, le terrazze scoperte, gli spazi scoperti a terra, le scale esterne, aperte e scoperte, e le scale di sicurezza esterne Superfici escluse dal computo della Su e della Sa Punto 20 DAL 279/2010 Non costituiscono né superficie utile né accessoria: • i porticati o gallerie gravati da servitù di uso pubblico; • gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni; • le parti comuni di collegamento verticale (vani ascensore, scale e relativi pianerottoli) e gli androni condominiali; • i corselli delle autorimesse costituenti parti comuni, anche se coperti, e relative rampe; • le pensiline; • le tettoie con profondità inferiore a m 1,50; • i tetti verdi non praticabili; • i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni; • i pergolati a terra; • gli spazi con altezza inferiore a m 1,80; • vani tecnici e spazi praticabili che ospitano qualsivoglia impianto tecnologico dell’edificio (tra cui: le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, le condotte, le intercapedini tecniche). RUE ART. 15. SUPERFICIE EDILIZIA (S.ED.) 15.1. Ai fini dell’applicazione degli indici di edificabilità di cui ai successivi articoli del presente regolamento, si intende la differenza tra la Superficie utile Lorda di cui alla definizione 17 della Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna con atto n.279 del 4 febbraio 2010 e le Superfici escluse dal computo di cui al punto 20 della medesima Deliberazione. DAL 279/2010 18 - Superficie utile (Su) Superficie di pavimento di tutti i locali di una unità immobiliare, al netto delle superfici definite nella superficie accessoria (Sa), e comunque escluse le murature, i pilastri, i tramezzi, gli sguinci, i vani di porte e finestre, le logge, i balconi e le eventuali scale interne. Ai fini dell’agibilità, i locali computati come superficie utile devono comunque presentare i requisiti igienico sanitari, richiesti dalla normativa vigente a seconda dell’uso cui sono destinati. La superficie utile di una unità edilizia è data dalla somma delle superfici utili delle singole unità immobiliari che la compongono. Si computano nella superficie utile: • le cantine poste ai piani superiori al primo piano fuori terra; • le cantine che hanno altezza utile uguale o superiore a m 2,70; • i sottotetti con accesso diretto da una unità immobiliare, che rispettano i requisiti di abitabilità di cui all’art. 2, comma 1, della LR 11/1998. Per gli immobili con destinazione d’uso non residenziale si computano altresì nella superficie utile: • i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici e archivi; • le autorimesse, quando costituiscano strumento essenziale dell’attività economica (autonoleggi, attività di trasporto e assimilati). La delibera 279/2010 al punto 1.7 delle Premesse prevede che “Fino all’adeguamento delle deliberazioni del Consiglio re gionale n. 849 del 4 marzo 1998 e n. 1108 del 29 marzo 1999, ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione continuano ad applicarsi le definizioni tecniche contemplate nelle stesse deliberazi oni “ Del 849 /98 Funzione abitativa permanente e temporanea, funzioni direzionali,finanziarie, assicurative, commerciali al dettaglio,artigianali di servizio, esercizi pubblici, attività produttive di tipo manifatturiero artigianale a carattere laboratoriale, funzioni di servizio (culturali, ricreative, sanitarie, ecc.) studi professionali .L’unità di superficie (Su) è il mq. utile risultante dall’applicazione dell’art. 3 del D. M. 10 maggio 1977, n. 801, che recita testualmente <<per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi> Del 849 /98 Funzioni commerciali all’ingrosso, funzioni produttive di tipo manifatturiero non laboratoriali, insediamenti di tipo agroindustriale, allevamenti zootecnici di tipo intensivo, funzioni agricole svolte da non aventi titolo, funzioni alberghiere. L’unità di superficie (Su) è il mq. utile della superficie complessiva risultante dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori ed entro terra: dal calcolo della Su sono esclusi gli impianti igienici, la centrale termica, elettrica, di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni del lavoro e dell’ambiente In detta superficie (Su) sono compresi i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici a condizione che gli stessi siano funzionali all'esercizio dell'impresa. Del. 1108/99 INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE Superficie Utile E' costituita dalla superficie di pavimento degli alloggi e degli accessori interni, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre e delle scale interne la cui superficie in proiezione va calcolata una sola volta ed inserita nelle superfici non residenziali Del. 1108/99 INTERVENTI DESTINATI AD ATTIVITA' TURISTICHE, COMMERCIALI E DIREZIONALI. Sn = Superficie utile. E' costituita dalla somma delle superfici nette di tutti i piani fuori ed entro terra, compresi i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici a condizione che gli stessi siano funzionali all'esercizio dell'impresa; DAL 279/2010 19.Superficie accessoria (Sa) Superficie di pavimento degli spazi di una unità edilizia o di una unità immobiliare aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso dell’unità stessa, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. Nel caso di vani coperti, si computano le parti con altezza utile uguale o maggiore a m 1,80. Per tutte le funzioni si computano, in via esemplificativa, nella superficie accessoria: • spazi aperti (coperti o scoperti), quali portici e gallerie pedonali (se non gravati da servitù di uso pubblico), ballatoi, logge, balconi e terrazze; • le tettoie con profondità superiore a m 1,50; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, purché abbiano altezza inferiore a m 2,70; • i sottotetti che hanno accesso diretto da una unità immobiliare ma non rispettano i requisiti di abitabilità di cui all’art. 2, comma 1, della LR n. 11/1998; • i sottotetti che hanno accesso dalle parti comuni di una unità edilizia, per la porzione con altezza utile maggiore o uguale a m 1,80; • le autorimesse e i posti auto coperti; • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi (di accesso alle abitazioni o alle cantine), esclusi gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali. La delibera 279/2010 al punto 1.7 delle Premesse prevede che “Fino all’adeguamento delle deliberazioni del Consig lio regionale n. 849 del 4 marzo 1998 e n. 1108 del 2 9 marzo 1999, ai fini del calcolo degli oneri di ur banizzazione e del costo di costruzione continuan o ad applicarsi le definizioni tecniche contemplat e nelle stesse deliberazioni “ Del. 1108/99 INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE • Snr = Superficie non residenziale. E' costituita dalla superficie netta risultante dalla somma delle superfici non residenziali di pertinenza dell'alloggio quali logge, balconi, cantine e soffitte e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo quali androni di ingresso, porticati liberi, escluso quelli di uso pubblico, volumi tecnici, rimesse o posti macchina coperti, centrali termiche anche singole quando ubicate in locali non abitabili, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Sono esclusi dal calcolo e quindi non computabili nella Snr i locali sottotetto aventi altezza virtuale (calcolata come rapporto V/S) inferiore a ml 1,70. Del. 1108/99 INTERVENTI DESTINATI AD ATTIVITA' TURISTICHE, COMMERCIALI E DIREZIONALI. • Sa = Superficie accessoria. E' costituita dalla somma delle superfici nette destinate a servizio dell'attività quali tettoie, porticati, scale,vani ascensori e montacarichi, centrale termica, elettrica, di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente. DAL 279/2010 32.Piano seminterrato Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno circostante e il cui soffitto si trova ad una quota media uguale o superiore a m 0,90 rispetto al terreno, misurata sulla linea di stacco dell’edificio. Ai fini del computo delle superfici, i piani con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura in media inferiore a m 0,90 sono assimilati ai piani interrati. Sono assimilati a piani fuori terra: • i seminterrati il cui pavimento sia, almeno su un fronte, ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante; • i seminterrati il cui pavimento sia ad una quota media uguale o superiore a m -0,30 DAL 279/2010 33.Piano interrato Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante, intesa come linea di stacco dell’edificio. Ai fini del computo delle superfici, sono assimilati agli interrati i seminterrati con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura media inferiore a m. 0,90. DAL 279/2010 RUE - ART. 79. SOTTOTETTI 34.Sottotetto Spazio compreso tra l’intradosso della copertura non piana dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante ATTENZIONE GLI SPAZI CON ALTEZZA > a m. 1,80 COSTITUISCONO SED 79.1. Sottotetti di nuova realizzazione 79.2. I sottotetti di nuova costruzione possono essere abitabili soltanto se ammessi dalle vigenti norme (per quanto concerne l’altezza degli edifici, il numero dei piani abitabili ammesso, le superfici utili ammissibili, ecc.) e se i locali in essi contenuti hanno caratteristiche non in contrasto con il presente Regolamento e se come tali sono stati autorizzati. 79.3. Diversamente i locali sotto le falde del tetto possono essere utilizzati soltanto come depositi occasionali o stenditoi sia di uso collettivo, sia per edificio unifamiliare. 79.4. Nello spazio di sottotetto possono essere inoltre ricavati spazi necessari ad effettive esigenze di carattere tecnologico. 79.5. Gli stenditoi ad uso collettivo o per edificio unifamiliare, dovranno disporre di aperture aeroilluminanti ed avere un’altezza media non superiore a mt. 2,40. 79.6 Ogni spazio delimitato di sottotetto configurantesi locale, destinato a deposito occasionale può essere dotato di finestre (o lucernai) di superficie complessiva non maggiore di mq.0,80, l’altezza media non dovrà essere superiore a mt. 2,30. 79.7. Eventuali terrazzi praticabili di nuova progettazione a quota tetto dovranno avere accesso direttamente dal vano scala a servizio dei vari piani dell’edificio o a mezzo di spazio ad uso comune collegato con il sopraddetto vano scala. Non è ammessa suddivisione interna a formazione di più locali degli spazi di sottotetto collegati con appartamenti sottostanti dei quali formano dipendenza, in questo ultimo caso lo spazio sottotetto deve configurarsi come unico locale. 79.8. La suddivisione interna può essere ammessa nel caso di delimitazione dei locali accessori da adibirsi a depositi occasionali in numero proporzionato agli alloggi presenti nell’edificio. 79.9. I locali di sottotetto destinati a deposito occasionale o a stenditoio non debbono essere dotati di impianto di riscaldamento né di erogazione di acqua e di gas ma possono essere pavimentati così come le loro pareti di delimitazione possono essere intonacate o rifinite. Sottotetti esistenti alla data del 8.4.1998 possono essere recuperati ai fini abitativi La L.R. 11 del 6 aprile 1998 modificata della L.R. 5/2014 prevede che i Sottotetti esistenti al 31.12.2013 possono essere recuperati ai fini abitativi DAL 279/2010 36.Altezza dei fronti (Hf) Misura ottenuta dalla differenza della quota media della linea di stacco dell’edificio con la più alta delle seguenti quote: • intradosso del solaio sovrastante l’ultimo piano che determina Su; – linea di intersezione tra il muro perimetrale e l’intradosso del solaio di copertura, per gli edifici con copertura inclinata fino a 45°; – linea di colmo, per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 45°; – sommità del parapetto in muratura piena, avente l’altezza superiore a m 1,20, per gli edifici con copertura piana; – media delle altezze dei punti più alti sull’intradosso della copertura, per le coperture a padiglione Nella determinazione delle altezze, sono comunque esclusi: • i parapetti in muratura piena al piano di copertura con altezza minore di m 1,20 o quando i vuoti prevalgono sui pieni; • i manufatti tecnologici, quali extracorsa di ascensori, tralicci, ciminiere e vani tecnici particolari, fatte salve le disposizioni relative ai vincoli aeroportuali REGOLAMENTO EDILIZIO ART. 84 ALTEZZA DELLE FRONTI (Hf) Ai fini dell'applicazione della Visuale libera e/o della determinazione delle distanze tra fabbricati e di questi dai confini di proprietà o di zona, l'altezza delle fronti negli edifici, indipendentemente dal tipo di copertura è data per ogni fronte dalla differenza fra la quota del marciapiede, ovvero la quota della linea di stacco dell’edificio nella sua configurazione finale e la più alta delle seguenti quote, con esclusione dei manufatti tecnologici: 1. intradosso del solaio sovrastante l’ultimo piano che determina Su; 2. linea di gronda (per gli edifici con copertura inclinata fino a 45°) 3. linea di colmo (per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 45°) 4. sommità del parapetto in muratura piena, avente l’altezza superiore a m. 1,20 (per gli edifici con copertura piana). Se la quota del marciapiede stradale non è definibile si assume quella della strada aumentata di cm 15. PER QUOTA MEDIA DELLA LINEA DI STACCO DELL’EDIFICIO SI DEVE INTENDERE LA QUOTA MEDIA DEL MARCIAPIEDE DELLA STRADA ANTISTANTE IL LOTTO OGGETTO DI INTERVENTO RUE - ART. 16. PIANO DEL MARCIAPIEDE 16.1. Si intende la quota media del tratto di marciapiede della strada antistante il lotto oggetto di intervento. 16.2. Qualora il marciapiede non esista e non sia previsto, si assume la quota media della strada nel tratto antistante il lotto, misurata in adiacenza al confine di proprietà, aumentata di cm. 15. DAL 279/2010 41.Distanza dai confini di zona o di ambito urbanistico Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di zona o di ambito urbanistico. Dalla misurazione della distanza sono esclusi gli sporti dell’edificio purché aventi una profondità ≤ a m. 1,50; nel caso di profondità maggiore, la distanza è misurata dal limite esterno degli sporti. 43.Distanza dal confine stradale Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio, compresi i suoi punti di affaccio, con il confine stradale, così come definito dal Nuovo Codice della strada 42.Distanza dai confini di proprietà Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine della proprietà. Dalla misurazione della distanza sono esclusi gli sporti dell’edificio purché aventi una profondità ≤ a m. 1,50; nel caso di profondità maggiore, la distanza è misurata dal limite esterno degli sporti 44.Distanza tra edifici / Distacco (De) Lunghezza del segmento minimo che congiunge gli edifici. Dalla misurazione della distanza sono esclusi gli sporti dell’edificio purché aventi una profondità ≤ a m. 1,50; nel caso di profondità maggiore, la distanza è misurata dal limite esterno degli sporti Il RUE deve adeguare gli artt. 17.8.Le distanze dai confini si misurano in senso normale rispetto alle linee di confine. 17.9. Le distanze dei fabbricati dai confini e da altri fabbricati si misurano ortogonalmente a questi dalle parti di facciata più sporgenti o dai suoi componenti quali balconi, scale esterne, pensiline e gronde; questi, quando abbiano aggetti inferiori a metri 1,20, non si considerano alle definizione della DAL 279/2010 modificata dalla delibera di G.R. 994 del 7 luglio 2014 DAL 279/2010 59.Pergolato Struttura autoportante, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento. Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili RUE ART. 31. PERGOLATO 31.1. Per pergolato si intende una struttura leggera formata da intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra utilizzando piante rampicanti; come tali sono costituiti da elementi leggeri fra loro assemblati in modo tale da costituire un insieme di modeste dimensioni e che consenta la rimovibilità previo smontaggio e non per demolizione. La struttura, con altezza massima di ml.3,00, deve essere costituita da montanti e traverse in legno, metallo o ghisa, a sostegno di piante rampicanti. 31.2. Il pergolato, in quanto elemento di arredo e funzionale all’uso dell’area verde o cortilizia, non concorre alla formazione della superficie pavimentata nell’area scoperta di pertinenza dell’immobile, purchè la pavimentazione sia solo in lastre a secco amovibili. 31.3. Per i pergolati devono essere soddisfatte le distanze dai confini previste dal Codice Civile. 31.4. Strutture che eccedono le caratteristiche di cui ai commi precedenti, l’installazione nella Città Storica o nelle zone sottoposte a vincolo di conservazione ambientale- paesaggistico, e nei casi in cui hanno funzione di parcheggio, presuppongono il rilascio di Permesso di Costruire; diversamente sono soggetti a S.C.I.A. ART. 32. GAZEBO 32.1. Il gazebo è una struttura, con altezza massima di ml. 3,00, in legno,metallo o ghisa, non può essere tamponata con materiale di alcun genere e tipo, può essere invece coperta con tela o stuoie in canna o bambù o legno o similari e, in quanto elemento di arredo da giardino, non concorre alla formazione della superficie pavimentata nell’area scoperta di pertinenza dell’immobile purchè la pavimentazione sia solo in lastre a secco amovibili; il manufatto dovrà avere forma regolare (quadrato, cerchio, esagono o similare) una superficie massima di mq. 12 e non può avere funzione di ricovero per autovetture o di deposito. 32.2. Per i gazebo devono essere soddisfatte le distanze dai confini previste dal Codice Civile. 32.3. Strutture che eccedono le caratteristiche di cui ai commi precedenti, l’installazione nella Città Storica o nelle zone sottoposte a vincolo di conservazione ambientale- paesaggistico presuppongono il rilascio di Permesso di Costruire; diversamente sono soggetti a S.C.I.A.. DAL 279/2010 63.Veranda Spazio praticabile coperto, avente le medesime caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, ma chiuso sui lati da superfici vetrate o comunque trasparenti e impermeabili. 54.Balcone Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni RUE ART. 54. TAMPONAMENTI DI SPAZI APERTI E VERANDE 54.1. Non è ammessa la chiusura, mediante strutture vetrate, di balconi (o logge) se le porte apribili in dette chiusure, non hanno superficie pari ad almeno una volta e mezza la superficie aeroilluminante prescritta per gli eventuali locali che vi prospettano e se la dimensione planimetrica dello spazio che viene racchiuso(misurato all’esterno della struttura vetrata) supera i metri lineari 2,50 cm.. Eventuali spazi eccedenti la dimensione delle chiusure dovranno essere destinati a fioriere o similari oppure se la loro dimensione non consentisse tale destinazione, dovranno essere adottati accorgimenti ad evitare, se non accessibili, occasionali ricettacoli. Gli interventi di cui sopra sono sottoposti a S.C.I.A. La veranda NON costituisce SUPERFICIE EDILIZIA (S.ED.) SOLO IN CASO DI CHIUSURA CON STRUTTURE VETRATE o comunque trasparenti e impermeabili DI BALCONI nel rispetto dei limiti di cui all’art. 54 del Rue. Altri Atti di coordinamento tecnico regionale • • • • DGR 994/2014 - Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (art. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000). Modifiche dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010). Principale normativa statale e regionale dell’attività edilizia (Disposizioni richiamate dalla delibera di Giunta regionale n° 994 del 2014) DGR 993/2014 - Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata (art. 12, comma 4, lettere A) E B), e comma 5, LR 15/2013 DGR 75/2014 - Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell’art. 12 LR 15/2013, per la definizione delle tipologie di intervento edilizio comportanti il frazionamento di unità immobiliari, esonerate dal contributo di costruzione (art. 32, comma 1, lettera g), e per l’individuazione dei casi di frazionamento dei fabbricati produttivi in deroga a limiti fissati dagli strumenti urbanistici (art. 55, comma 5); DGR 76/2014 - Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell’art. 12 LR 15/2013 sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell’ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10).