Albo Pretorio - Provincia di Prato

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Albo Pretorio - Provincia di Prato
PROVINCIA DI PRATO
Registro generale n. 33 del 2012
Determina senza Impegno di spesa
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA:
Area Ambiente e Infrastrutture
_____________________________________
Servizio Ambiente e Energia
Oggetto Autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dallo stabilimento ubicato in
Comune di Prato, Viale F.lli Cervi. Ditta Full Service Esso S.r.l.
Direttore dell’Area De Crescenzo Antonio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e
conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato
PROVINCIA DI PRATO
Determina N. 33 del 11/01/2012
Oggetto: Autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dallo stabilimento ubicato in
Comune di Prato, Viale F.lli Cervi. Ditta Full Service Esso S.r.l.
IL DIRETTORE
VISTI:
- Il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, Parte Terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
- la Legge Regionale n. 20 del 31 Maggio 2006 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”;
- il DPGR 46/R del 8 Settembre 2008, quale regolamento di attuazione della L.R. 20/2006, che, ai sensi
dell’art. 58 dello stesso, è entrato in vigore entro 180 gg dalla data di pubblicazione su BURT (data di
pubblicazione 17/9/2008);
- la L.R. n. 28 del 3 Marzo 2010 “Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali.
Modifiche alla Legge Regionale 31 Maggio 2006 n. 20” con particolare riferimento all’art. 13 che modifica
l’art. 24 “Norme transitorie per le acque meteoriche dilavanti” della L.R. 20/2006 per quanto attiene il
termine entro il quale i titolari degli scarichi di Acque Meteoriche di Prima Pioggia (AMPP) sono tenuti a
presentare richiesta di autorizzazione all’amministrazione competente (termine posticipato dal 17 Marzo
2010 al 17 Marzo 2011);
- la L.R. n. 10 del 21 Marzo 2011 “Legge di Manutenzione dell'ordinamento regionale 2011” con particolare
riferimento all'art. 62 che modifica l'art. 24 della L.R. 20/2006, prorogando di un ulteriore anno il termine
entro il quale i titolari degli scarichi di acque meteoriche di prima pioggia (e in senso lato di acque
meteoriche contaminate), sono tenuti a presentare richiesta di autorizzazione all’amministrazione
competente;
VISTA la domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dallo stabilimento ubicato
nel Comune di Prato in Viale F.lli Cervi, effettuata dal signor Bonti Athos in qualità di titolare della ditta
denominata Full Service Esso S.r.l., assunta agli atti dal Servizio Ambiente della Provincia di Prato in data
22 Dicembre 2009 con protocollo n. 47423 su trasmissione del Servizio Attività Economica del Comune di
Prato;
PRESO ATTO della documentazione tecnica depositata a corredo dell'istanza, contenente la Relazione
Tecnica e il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di cui all’art. 43 comma 1 e Allegato 5
Capo 2 del DPGR 46/R/2008, dalla quale si evince che la richiesta riguarda lo scarico delle acque meteoriche
di dilavamento e reflui di natura domestica, recapitanti nel torrente Vella;
CONSIDERATO che il Comitato Consultivo per le autorizzazioni allo scarico istituito ai sensi dell’art. 8
del DPGR 46/R/2008, relativo alla seduta del 1 Febbraio 2010, come da verbale depositato agli atti del
Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato, ha deciso di sospendere il procedimento in attesa di
integrazioni;
VISTE le integrazioni depositate dalla Full Service Esso in data 2 Marzo2010 (prot. 8531) sulla base di
richiesta formale trasmessa dal Servizio Ambiente della Provincia di Prato in data 4 Febbraio 2010 (prot.n.
4505) in forza dell’esito della seduta del Comitato Tecnico Consultivo per le autorizzazioni allo scarico,
sopra richiamata;
CONSIDERATO quanto emerso in sede di Comitato Consultivo per le autorizzazioni allo scarico
relativamente alla seduta del 19 Aprile 2010 (come da verbale depositato agli atti), ossia:
- dell'espressione di parere positivo sia sul Piano di gestione delle acque meteoriche che sul sistema di
trattamento proposto per i reflui domestici;
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- della necessità di reperire informazioni ufficiali sull’esatta classificazione del torrente Vella, vale a dire se
trattasi di fognatura o acqua superficiale per il tratto in questione, anche al fine di confermare la competenza
della Provincia sulla richiesta di autorizzazione in esame;
PRESO ATTO della nota del Servizio Ambiente della Provincia di Prato del 28 Aprile 2010 (prot. n.
17233), dove la Full Service Esso viene informata formalmente dell’esito del Comitato Consultivo per le
autorizzazioni allo scarico con l’impegno della Provincia:
- a reperire informazioni ufficiali sull’esatta classificazione del torrente Vella
- a redigere il provvedimento di autorizzazione, nel caso sia confermata la propria competenza, solo dopo
aver acquisito dalla stessa Full Service Esso una proposta di crono-programma per la realizzazione degli
interventi di adeguamento previsti nel piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
DATO ATTO della risposta del Servizio Difesa del Suolo e Protezione Civile della Provincia di Prato (nota
del 4 Maggio 2010) , formulata a seguito di specifica richiesta effettuata dal Servizio Ambiente con nota del
28 Aprile 2010 (prot.n.17233), dove viene chiarito che il torrente Vella non risulta ad oggi “declassificato
dall’elenco della D.C.R. n. 230/1994 (dove è identificato come corso d’acqua), in quanto non è stato dato
seguito alle proposte di inserimento nel sistema fognario cittadino in conseguenza degli interventi di
intubamento, e pertanto è classificato come “Acqua Pubblica”;
VISTO il crono – programma per la realizzazione degli interventi di adeguamento previsti nel piano di
gestione delle acque meteoriche di dilavamento, depositato dalla Full Service Esso in data 18 Giugno 2010,
ritenuto congruo nella seduta conclusiva del Comitato Consultivo per le autorizzazioni allo scarico tenutasi
in data 9 Luglio 2010,come si evince dal verbale depositato agli atti;
PRESO ATTO del parere favorevole definitivo espresso dal Comitato Consultivo per le autorizzazioni allo
scarico nella seduta del 9 Luglio 2010 (come da verbale depositato agli atti), sia per le acque meteoriche di
dilavamento che per i reflui domestici, a condizione che la Full Service Esso provveda a comunicare l’esatta
georeferenziazione dello scarico su opportuna cartografia in scala 1:5000;
CONSIDERATO che il Servizio Ambiente della Provincia di Prato sospendeva il procedimento con nota
del 12 Luglio 2010 in attesa dell’esatta georeferenziazione dello scarico su opportuna cartografia in scala
1:5000;
VISTA la georeferenziazione dello scarico comunicata dal tecnico incaricato dalla Full Service Esso,
pervenuta presso il Servizio Ambiente della Provincia di Prato in data 2 Settembre 2011 (prot. n. 29417);
CONSIDERATA la proposta tecnica del funzionario del Servizio Ambiente e Energia della Provincia di
Prato, allegata e parte integrante del presente provvedimento;
RITENUTO, pertanto, di poter accogliere la richiesta della Full Service Esso per lo stabilimento di Via F.lli
Cervi 12, e quindi di approvare il piano di gestione delle acque meteoriche proposto ai sensi del DPGR 46/R/
2008 e autorizzare, di conseguenza, lo scarico delle acque meteoriche contaminate nel recettore denominato
torrente Vella, nonché di autorizzare lo scarico dei reflui domestici nel medesimo recettore;
CONSIDERATO che il presente atto, per sua natura, non è soggetto al parere di regolarità contabile;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della proposta tecnica del funzionario del Servizio Ambiente e Energia della
Provincia di Prato, allegata e parte integrante del presente provvedimento;
DI APPROVARE, come previsto all’art. 43 commi 2 e 3 del DPGR 46/R/2008, il piano di gestione delle
acque meteoriche redatto ai sensi dello stesso DPGR 46/R/2008, citato in premessa (documentazione del 22
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Dicembre 2009 integrata con la documentazione del 2 Marzo 2010)
l’attuazione degli interventi proposti depositato in data 18 Giugno 2010;
con il crono – programma per
DI AUTORIZZARE la ditta Full Service Esso S.r.l., avente sede legale in Viale F.lli Cervi 12 a Prato, nella
persona del titolare Bonti Athos, per lo stabilimento ubicato sempre in Viale F.lli Cervi 12, a scaricare:
- le acque meteoriche definite contaminate da esso provenienti e recapitanti nel torrente Vella;
- le acque reflue domestiche da esso provenienti, con il sistema di trattamento proposto nelle integrazioni
depositate in data 2 Marzo 2010 (protocollo 8531) conforme al DPGR 46/R/2008 nonché al regolamento
edilizio del Comune di Prato, recapitanti nel torrente Vella;
DI PRESCRIVERE per quanto attiene le acque meteoriche:
•di attenersi al crono-programma di realizzazione degli interventi, proposto e depositate in data 18 Giugno
2010, e di comunicare preventivamente eventuali modifiche/aggiornamenti dello stesso al Servizio Ambiente
e Energia della Provincia di Prato, all'ARPAT, all'Azienda USL n. 4 e al Comune di Prato;
•di comunicare al Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato, all'ARPAT, all'Azienda USL n. 4 e
al Comune di Prato, la data di fine dei lavori di adeguamento al piano di gestione delle acque meteoriche,
compresa la realizzazione dei sistemi di trattamento delle acque meteoriche contaminate;
DI RICORDARE che, qualsiasi eventuale proposta di modifica (aggiornamento) del crono – programma del
18 Giugno 2010, dovrà tener conto che i tempi necessari a realizzare gli interventi previsti nel piano di
gestione delle acque meteoriche (compresa la realizzazione dei sistemi di trattamento delle acque meteoriche
contaminate) comunque, non possono essere superiori a 4 anni, come stabilito all’art. 39 comma 6 del DPGR
46/R/2008, dalla data di emanazione del presente provvedimento;
DI PRESCRIVERE altresì,
per le acque meteoriche:
- il rispetto, in uscita ai singoli sistemi di trattamento, dei limiti di cui alla Tabella 3 all’Allegato 5 alla Parte
terza del D.Lgs. 152/06, previsti per il recapito non in pubblica fognatura;
- di tenere sul luogo, in prossimità dei sistemi di trattamento, a disposizione dell’autorità di controllo:
a) il disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione di cui al punto 3 del Capo 2 dell'Allegato 5 al
DPGR 46/R/2008, con annotate le operazioni svolte ivi previste nonché le modalità di stoccaggio e
smaltimento dei rifiuti prodotti, quantitativi smaltiti e relativa destinazione (registri rifiuti);
b) il registro degli autocontrolli, dove dovranno essere annotati i risultati analitici e la procedura di
campionamento, relativamente alle principali sostanze scaricate;
- in relazione al punto b dovranno essere determinati almeno una volta all’anno COD, solidi sospesi,
idrocarburi totali e solventi organici. La prima analisi dovrà essere trasmessa ad ARPAT e Provincia di
Prato.
per le acque domestiche:
- di comunicare la data di fine lavori (ed eventuali variazioni) degli interventi, riferiti al sistema di
trattamento proposto per l’adeguamento al DPGR 46/R/2008 nonché al regolamento edilizio del Comune di
Prato, al Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato, all'ARPAT, all'Azienda USL n. 4 e al
Comune di Prato;
- di tenere sul luogo, in prossimità del trattamento, a disposizione dell’autorità di controllo:
ai) il nominativo del responsabile della conduzione dell’impianto di depurazione e suo sostituto delegato;
un registro con annotazioni delle varie fasi di conduzione e manutenzione dell’impianto,
bi) le modalità di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti prodotti, quantitativi smaltiti e relativa destinazione
(registro di carico e scarico);
DI STABILIRE che l’autorizzazione allo scarico ha validità dalla data di emissione del presente
provvedimento con durata di 4 anni decorrenti da tale data;
DI RICORDARE che ai sensi dell’art. 124 comma 8 del D.Lgs. 152/06 un anno prima della scadenza del
presente provvedimento, la Full Service Esso S.r.l. ne dovrà chiedere il rinnovo;
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DI PRECISARE che il presente provvedimento si riferisce ai soli aspetti qualitativi dello scarico, mentre
per gli aspetti quantitativi relativi al rischio idraulico si rimanda al Comune e Enti competenti ai fini del
rilascio della concessione edilizia e di altro titolo abilitativo equivalente;
DI DARE ATTO che il Responsabile del presente procedimento è la dottoressa Vittoria Giacomelli,
funzionario del Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Full Service Esso S.r.l., al Comune di Prato,
all’Azienda USL n. 4 di Prato e al Dipartimento Provinciale ARPAT di Prato;
Il Direttore dell’Area Ambiente e Infrastrutture
Ing. Antonio De Crescenzo
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PROPOSTA TECNICA
Premessa
La Full Service Esso ha formulato una richiesta di autorizzazione allo scarico per lo stabilimento (stazione
di servizio carburanti) esistente di Viale Fratelli Cervi. Da detto stabilimento si generano la seguente
tipologia di scarichi:
reflui domestici provenienti dai servizi igienici annessi alla stazione di servizio;
acque meteoriche di dilavamento provenienti da piazzali e aree di manovra della stazione di servizio.
Entrambe le tipologie di reflui sono sottoposte a trattamenti specifici prima dello scarico.
Vi sono poi, le acque provenienti dalle coperture recapitanti in una scolina stradale che corre parallela a via
dei Cervi.
La relazione depositata a corredo dell’istanza pone all’attenzione che la realizzazione dei sistemi di
trattamento dei reflui fu oggetto della concessione edilizia n. 5448 del 27/10/1996 rilasciata
dall’Amministrazione Comunale di Prato, unitamente all’Ente gestore della rete fognaria che in quegli anni
era Consiag.
A tal proposito preme rilevare che, prima dell’entrata in vigore della L.R 20/2006 e del DPGR 46/R/2008, in
assenza degli adempimenti inerenti le acque meteoriche, dalla stazione di servizio carburanti oggetto della
presente proposta, si originavano esclusivamente reflui domestici la cui autorizzazione non è di competenza
della Provincia. La competenza della Provincia è dovuta al fatto che dal medesimo stabilimento, secondo la
normativa attualmente vigente in materia, sopra citata, si originano più scarichi (domestici e acque
meteoriche di dilavamento) che il richiedente dichiara come recapitanti in acqua superficiale.
Il recettore in questione, sia per le acque meteoriche che per i reflui domestici è il torrente Vella.
Poiché si cita il gestore della pubblica fognatura in relazione al rilascio della concessione edilizia del 1996,
appare non chiara l’esatta classificazione del torrente Vella, se trattasi di fognatura o acqua superficiale.
Sembrerebbe che in passato il torrente Vella fosse classificato come fognatura. Se tale classificazione è
valida anche oggi la competenza dell’istanza oggetto della presente proposta sarebbe dell’AATO 3. Per tale
questione si rimanda a quanto di seguito descritto nella presente proposta e al parere rilasciato dal
competente servizio della Provincia di Prato.
Acque meteoriche di dilavamento adempimenti
Tale tipologia di attività è prevista nella Tabella 5 dell'Allegato 5 del DPGR 46/R/2008 tra quelle per le quali
la normativa prevede l'obbligo di autorizzazione delle acque meteoriche contaminate.
Pare opportuno ricordare quanto disposto dalla normativa in materia, ossia dalla L.R. 20/2006 e dal DPGR
46/R/2008.
E' previsto all'art. 8 della L.R. 20/2006 che lo scarico di Acque Meteoriche di Prima Pioggia non derivanti da
aree pubbiche, è soggetto ad autorizzazione quando siano provenienti da stabilimenti che svolgono le attività
di cui all'art. 2 comma 1 lettera e) della L.R. 20/2006 stessa ed è sottoposto ad idoneo trattamento prima
dell'immissione nel recettore finale.
Quanto sopra riferito alle Acque Meteoriche di Prima Pioggia, vale in senso lato per le Acque Meteoriche
Contaminate.
Sono definite Acque Meteoriche Contaminate (comprese le acque di prima pioggia) quelle provenienti dalle
attività indicate nel DPGR 46/R/2008 all'allegato 5, Tabella 5, in quanto attività da cui si può avere un
oggettivo rischio di trascinamento di sostanze pericolose o in grado di determinare effettivi pregiudizi
all'ambiente.
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Ai sensi dell'art. 8 comma 7 della L.R. 20/2006 l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche
contaminate è rilasciata dall'autorità competente per tipologia di recettore nel rispetto delle disposizioni di
tutela della qualità delle acque e dell'ambiente previste nella normativa nazionale e regionale per lo scarico
di acque reflue industriali.
L'art. 24 della L.R. 20/2006 detta le disposizioni transitorie per le acque meteoriche dilavanti e
precisamente stabilisce che:
- i titolari della Acque Meteoriche di Prima Pioggia provenienti dalle attività individuate dal DPGR
46/R/2008 alla Tabella 5 dell'Allegato 5, sono tenuti a richiedere per le stesse l'autorizzazione allo scarico
entro 3 anni (termine ultimamente prorogato da 2 anni a 3, dalla L.R 10 del 21 Marzo 2011) dalla data di
entrata in vigore del DPGR 46/R/2008 (ossia entro il 17 Marzo 2012);
-
nel caso i titolari di scarichi di Acque Meteoriche di Prima Pioggia siano già titolari di altre
autorizzazioni allo scarico di altre acque reflue derivanti dal medesimo stabilimento o
insediamento (caso in cui si può inserire i titolari di Autorizzazione Integrata Ambientale),
l'autorizzazione può essere richiesta anche successivamente alla data del 17 Marzo 2012,
contestualmente alla prima richiesta di rinnovo dell' autorizzazione esistente.
-
quanto indicato nei precedenti punti si applica anche alle Acque Meteoriche Contaminate in senso lato.
Come previsto all'art. 43 del DPGR 46/R, il piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento di cui
all'allegato 5 dello stesso regolamento, deve essere presentato all'atto di richiesta dell'autorizzazione allo
scarico, entro i termini indicati dalla L.R. 20/2006, sopra richiamati. La Provincia (competente al rilascio
dell'autorizzazione), valuta il piano di gestione delle acque meteoriche e stabilisce ai fini degli adeguamenti
impiantistici necessari un termine nell'atto di autorizzazione, comunque non superiore a 4 anni.
La Full Service Esso, in ottemperanza a quanto previsto dalla norma in vista della scadenza (ad oggi
prorogata) del 17 Marzo 2012, ha depositato richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche
contaminate, corredata dal piano di gestione delle stesse (redatto in conformità a quanto previsto all'allegato
5 del DPGR 46/R/2008), in data 22 Dicembre 2009.
In estrema sintesi si riportano, di seguito, i contenuti del Piano di Gestione delle acque meteoriche.
Sono correttamente prese in esame le seguenti superfici:
superficie che dà origine ad acque meteoriche contaminate per presenza di attività di carico e scarico
carburanti pari a 50 mq;
superficie adibite a piazzali di aree di manovra che confluiscono nella rete delle acque meteoriche
contaminate pari a 1250 mq.
Tenendo conto di una precipitazione di 5 mm in quindici minuti come stabilito dalla L.R. 20/2006 nonché
dei coefficienti di deflusso stabiliti dalla stessa L.R. (nel caso in questione è stato preso uguale ad 1) si
ottiene 6,5 mc/15 minuti ossia 7,22 L/s come portata sulla quale dimensionare i sistemi di trattamento mentre
le portate eccedenti potranno confluire direttamente nel recapito finale in quanto acque meteoriche non
contaminate.
Le rimanenti superfici sono state considerate come non soggette ad oggettivo rischio di trascinamento di
sostanze inquinanti, in quanto non interessate da attività di gestione degli idrocarburi.
Il sistema di trattamento esistente per le acque meteoriche contaminate è costituito come di seguito descritto:
le acque provenienti dai piazzali e dalle aree di manovra, sono raccolte a mezzo di pozzetti e caditoie in una
vasca di prima pioggia di volume pari a 3 mc. In tale vasca avvengono i processi di dissabbiamento. Le
acque passano poi in un pozzetto di disoleazione da 1 mc per poi essere scaricate nel torrente Vella.
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Il Piano contiene anche il disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione come previsto dal DPGR
46/R/2008 all’Allegato 5, Capo 3.
Reflui domestici. In estrema sintesi i contenuti della Relazione Tecnica
Sono costituiti dalle acque nere provenienti dai servizi igienici della stazione che si immettono in una fossa
tricamerale e dalle acque saponose provenienti dal bar, che dopo degrassamento per mezzo di un pozzetto
disoleatore si miscelano a quelle dei lavandini dei servizi igienici per confluire nella fossa tricamerale. Tutti i
reflui domestici confluiscono in un pozzetto a valle dei trattamenti delle acque meteoriche,prima dello
scarico nel torrente Vella.
Esito del Comitato Consultivo per le autorizzazioni allo scarico del 1 Febbraio 2010 e integrazioni del 2
Marzo 2010
Il Comitato, nella prima seduta relativa al giorno 1 Febbraio 2010, ha deciso di sospendere il procedimento
in attesa di integrazioni e chiarimenti riferiti in primis ai seguenti aspetti:
adeguamento del trattamento degli scarichi di origine domestica in conformità al DPGR 46/R/2008 nonché
al Regolamento Edilizio del Comune di Prato;
corretto dimensionamento del trattamento previsto per le acque meteoriche di dilavamento di piazzale.
Le integrazioni sono state depositate in data 2 Marzo 2010. Perle acque meteoriche è prevista l’introduzione
di volumetrie aggiuntive (a mezzo di apposita vasca) in testa ai trattamenti esistenti, unitamente ad uno
scolmatore che permetterà di deviare nella vasca di prima pioggia solamente le acque con maggior carico
inquinante così da poterle depurare in tempi successivi. Per i reflui domestici prevedono l’aggiunta di un
trattamento di fitodepurazione, o meglio della subirrigazione protetta con fitodepurazione di finissaggio.
Esito del Comitato Consultivo per le autorizzazioni allo scarico del 19 aprile 2010 e crono – programma
del 18 Giugno 2010
Il Comitato nella seduta del 19 Aprile 2010,esaminate le integrazioni del2 Marzo 2010, si espresse
positivamente sul Piano di gestione delle acque meteoriche e rilevò la necessità di reperire informazioni
ufficiali sull’esatta classificazione del torrente Vella, ossia se trattasi di fognatura o acqua superficiale per i
tratto in questione, anche al fine di confermare la competenza della Provincia sulla richiesta di autorizzazione
in esame. Il Comitato inoltre, decise che la Provincia avrebbe provveduto a redigere il provvedimento di
autorizzazione, nel caso sia confermata la propria competenza, solo dopo aver acquisito dalla stessa Full
Service Esso una proposta di crono-programma per la realizzazione degli interventi di adeguamento previsti
nel piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento.
In relazione alla classificazione del Vella il Servizio Difesa del Suolo e Protezione Civile della Provincia di
Prato con nota del 4 Maggio 2010, rispose alla specifica richiesta effettuata dal Servizio Ambiente con nota
del 28 Aprile 2010 (prot.n.17233), chiarendo che il torrente Vella non risulta ad oggi “declassificato
dall’elenco della D.C.R. n. 230/1994 (dove è identificato come corso d’acqua), in quanto non è stato dato
seguito alle proposte di inserimento nel sistema fognario cittadino in conseguenza degli interventi di
intubamento, e pertanto è classificato come “Acqua Pubblica”.
La Full Service Esso depositò il crono – programma per gli interventi sia riferiti al piano di gestione delle
acque meteoriche che all’adeguamento per il trattamento dei reflui domestici in data 18 Giugno 2010,
prevedendo 90 giorni per l’inizio dei lavori e 90 giorni per l’adeguamento degli impianti.
Esito finale del Comitato Consultivo per le autorizzazioni allo scarico.
Il Comitato nella seduta del 9 Luglio 2010 ha espresso parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione allo
scarico sia peri reflui domestici che per le acque meteoriche contaminate condizionato alla presentazione da
parte della Full Service Esso dell’esatta georeferenziazione del punto di scarico. Tale informazione è
pervenuta presso il Servizio ambiente e Energia della provincia di Prato in data 2 Settembre 2011 (prot.
29417).
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PROVINCIA DI PRATO
Proposta
Valutata la documentazione tecnica complessiva depositata dalla Full Service Esso;
considerato l'esito del Comitato Consultivo per le autorizzazioni allo scarico, come da verbali depositati agli
atti relativi alle diverse sedute;
dato atto del parere del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Prato che conferma la classificazione
del torrente Vella come corso d'acqua superficiale
nulla osta ad:
APPROVARE, come previsto all’art. 43 commi 2 e 3 del DPGR 46/R/2008, il piano di gestione delle acque
meteoriche redatto ai sensi dello stesso DPGR 46/R/2008, (documentazione del 22 Dicembre 2009 integrata
con la documentazione del 2 Marzo 2010) con il crono – programma per l’attuazione degli interventi
proposti depositato in data 18 Giugno 2010;
AUTORIZZARE la ditta Full Service Esso S.r.l., avente sede legale in Viale F.lli Cervi 12 a Prato, nella
persona del titolare Bonti Athos, per lo stabilimento ubicato sempre in Viale F.lli Cervi 12, a scaricare:
- le acque meteoriche definite contaminate da esso provenienti e recapitanti nel torrente Vella
- e le acque reflue domestiche da esso provenienti, con il sistema di trattamento proposto nelle integrazioni
depositate in data 2 Marzo 2010 (protocollo 8531) conforme al DPGR 46/R/2008 nonché al regolamento
edilizio del Comune di Prato e recapitanti nel torrente Vella;
si propone di
PRESCRIVERE alla Full Service Esso, per quanto attiene le acque meteoriche:
- di attenersi al crono-programma di realizzazione degli interventi, proposto nelle integrazioni depositate il
18 Giugno 2010, e di comunicare preventivamente eventuali modifiche/aggiornamenti dello stesso al
Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato, all'ARPAT, all'Azienda USL n. 4 e al Comune di
Prato;
- di comunicare al Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato, all'ARPAT, all'Azienda USL n. 4 e
al Comune di Prato la data di fine dei lavori di adeguamento al piano di gestione delle acque meteoriche,
compresa la realizzazione dei sistemi di trattamento delle acque meteoriche contaminate;
RICORDARE per quanto attiene le acque meteoriche che qualsiasi eventuale proposta di modifica
(aggiornamento) del crono – programma del 18 Giugno 2010, dovrà tener conto che i tempi necessari a
realizzare gli interventi previsti nel piano di gestione delle acque meteoriche (compresa la realizzazione dei
sistemi di trattamento delle acque meteoriche contaminate) comunque, non possono essere superiori a 4 anni,
come stabilito all’art. 39 comma 6 del DPGR 46/R/2008, dalla data di emanazione dell'autorizzazione allo
scarico;
DI PRESCRIVERE altresì,
per le acque meteoriche:
- il rispetto, in uscita ai singoli sistemi di trattamento, dei limiti di cui alla Tabella 3 all’Allegato 5 alla Parte
terza del D.Lgs. 152/06, previsti per il recapito non in pubblica fognatura;
- di tenere sul luogo, in prossimità dei sistemi di trattamento, a disposizione dell’autorità di controllo:
a) il disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione di cui al punto 3 del Capo 2 dell'Allegato 5 al
DPGR 46/R/2008, con annotate le operazioni svolte ivi previste nonché le modalità di stoccaggio e
smaltimento dei rifiuti prodotti, quantitativi smaltiti e relativa destinazione (registri rifiuti);
b) il registro degli autocontrolli, dove dovranno essere annotati i risultati analitici e la procedura di
campionamento, relativamente alle principali sostanze scaricate;
- in relazione al punto b dovranno essere determinati almeno una volta all’anno i parametri COD, solidi
sospesi, idrocarburi totali e solventi organici. La prima analisi dovrà essere trasmessa ad ARPAT e Provincia
di Prato.
per le acque domestiche:
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PROVINCIA DI PRATO
- di comunicare la data di fine lavori (ed eventuali variazioni) degli interventi, riferiti al sistema di
trattamento proposto per l’adeguamento al DPGR 46/R/2008 nonché al regolamento edilizio del Comune di
Prato, al Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato, all'ARPAT, all'Azienda USL n. 4 e al
Comune di Prato;
- di tenere sul luogo, in prossimità del trattamento, a disposizione dell’autorità di controllo:
ai) il nominativo del responsabile della conduzione dell’impianto di depurazione e suo sostituto delegato;
un registro con annotazioni delle varie fasi di conduzione e manutenzione dell’impianto,
bi) le modalità di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti prodotti, quantitativi smaltiti e relativa destinazione
(registro di carico e scarico);
DI STABILIRE che l’autorizzazione allo scarico ha validità dalla data di emissione del provvedimento di
autorizzazione con durata di 4 anni da tale data;
DI RICORDARE che ai sensi dell’art. 124 comma 8 del D.Lgs. 152/06 un anno prima della scadenza, la
Full Service Esso dovrà chiedere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;
DI PRECISARE che il provvedimento di autorizzazione si riferisce ai soli aspetti qualitativi dello scarico,
mentre per gli aspetti quantitativi relativi al rischio idraulico si rimanda al Comune e Enti competenti ai fini
del rilascio della concessione edilizia e di altro titolo abilitativo equivalente;
Il Funzionario
del Servizio Ambiente e Energia
Dottoressa Vittoria Giacomelli
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