PRG NTA - Comune di Offagna

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PRG NTA - Comune di Offagna
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INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Elementi costitutivi della Variante al P.R.G.
Art. 2 - Valore prescrittivo degli elementi costitutivi.
Art. 3 - Contenuti e campo di applicazione del P.R.G.
Art. 4 - Strumenti di attuazione
Art. 5 - Norme geologiche generali
Art. 6 - Tutela e sviluppo del verde nell’attività edilizia
Art. 6 bis – Norme per l’edilizia sostenibile
TITOLO II - DEFINIZIONI
Art. 7 - Tipo edilizio
Art. 8 - Tipo stradale
Art. 9 - Abaco
Art. 10 - Indici urbanistici ed edilizi
Art. 11 - Comparti d’intervento
Art. 12 - Filo fisso
Art. 13 - Destinazioni d’uso
Art. 14 - Categorie di intervento
TITOLO III - DISCIPLINA DEL TERRITORIO
Art. 15 – Aree progetto
Art. 16 – Aree progetto urbane (AP)
Art. 17 - Zone, sottozone ed aree
Art. 18 - Zone A
Art. 19 - Sottozone A1 Centro storico di Offagna
Art. 20 - Sottozone A2 Borghi storici
Art. 21 - Sottozone A3 Edifici e manufatti storici isolati
Art. 22 - Sottozone A4 Ville di interesse storico e/o architettonico
Art. 23 - Zone B
Art. 24 - Sottozone B1 Sature consolidate
Art. 25 - Sottozone B2 Incomplete
Art. 26 - Sottozone B3 Nuclei extraurbani esistenti
Art. 27 - Zone C
Art. 28 - Sottozone C1 Consolidamento del tessuto urbano
Art. 29 - Sottozone C2 Edificazione di margine
Art. 30 - Sottozone C3 Edilizia diffusa
Art. 30.a – Sottozone C*1
Art. 30.b – Sottozone C4 Aree periurbane
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Art. 31 - Zone D
Art. 32 - Sottozone D1
Art. 33 - Sottozone del comparto D2
Art. 34 - Sottozone DB Aree di trasformazione
Art. 35 - Zone F
Art. 36 - Zone H
Art. 37 - Zone V
Art. 38 - Zone R
Art. 39 - Zone E
Art. 40 - Sottozone E1 Agricole normali
Art. 41 - Sottozone E2 Agricole dei crinali
Art. 42 - Sottozone E3 Corsi d’acqua
Art. 43 - Sottozone E4 Formazioni vegetali diffuse
TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 44 - Atti autorizzativi precedenti l’adozione del P.R.G.
Art. 45 - Piani urbanistici preventivi vigenti
Art. 46 - Edifici in contrasto col nuovo P.R.G.
Art. 47 - Facoltà di deroga
Art. 48 – Abachi dei tipi edilizi
Art. 49 – Adeguamento del P.R.G. al P.P.A.R.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Elementi costitutivi della Variante al P.R.G.
1. Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati:
-
NTA - Norme Tecniche di Attuazione – Variante 2010
Schedatura degli edifici e manufatti storici isolati
Tav. P/2 - Il territorio comunale, scala 1:5.000 – Variante 2010
Tav. P/3 - Il territorio urbano,
scala 1:2.000 – Variante 2010
2. Sono documenti del P.R.G.:
-
Relazione illustrativa - Progetto di massima (dicembre 1997)
R/1 - Relazione illustrativa (settembre 1998)
R/2 - Relazione illustrativa Variante 2010
Relazioni Tematiche (Analisi botanico-vegetazionale, Analisi geologico-geomorfologica
e idrogeologica, Relazione geologico-tecnica ed elaborati cartografici - Variante 2010)
Tav. A/1 – Quadro dei vincoli e delle tutele del P.P.A.R., scala 1:5.000
Tav. A/1a – Quadro dei vincoli e delle tutele del P.P.A.R. modificati, scala 1:5.000 Variante 2010
Tav. A/2 – Quadro dei vincoli del PTC e PAI, scala 1:5.000- Variante 2010
Tav. P/1 - Il Progetto del Territorio,
scala 1:5.000
Tav. S/2 - Storia degli insediamenti sul territorio
(Trasformazioni 1892 - 1950), scala 1:5.000
Tav. S/3 - Storia degli insediamenti sul territorio
(Trasformazioni 1950 - 1976), scala 1:5.000
Tav. S/4 - Storia degli insediamenti sul territorio
(Trasformazioni 1976 - 1992), scala 1:5.000
Tav. U/1 - Trasformazioni dell’uso del suolo
(Periodo 1979-1989),
scala 1:5.000
Art. 2 - Valore prescrittivo degli elementi costitutivi.
Hanno valore prescrittivo i seguenti elaborati:
le NTA - «Norme tecniche di Attuazione Variante 2010», la «Schedatura degli edifici e
manufatti storici isolati» e le Tavv. P/2 Variante 2010, e P/3 Variante 2010 di cui al
precedente articolo.
Nei casi di non coincidenza tra norme più generali e norme specifiche, ovvero tra indici
numerici riportati negli abachi e indici riportati nella normativa di zona o sottozona, si
applica comunque la disposizione più restrittiva.
Nei casi in cui si riscontri la non corrispondenza fra le presenti norme e gli altri elaborati
del Piano, le prescrizioni delle presenti norme prevalgono sugli altri elaborati.
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Nel caso di non corrispondenza fra elaborati grafici in scala diversa, prevalgono le tavole
in scala maggiore (1:2000).
Per tutte le aree urbane, in genere, nella Variante la Tav. P/2 (scala 1:5.000) riporta le sole
lettere indicative delle Zone (una lettera ciascuna); pertanto, laddove nella Tav. P/2
compare soltanto una lettera, ai fini della completa individuazione delle Sottozone ed
Aree (seconda lettera o numero per le Sottozone e numero per le eventuali Aree) vale la
Tav. P/3 (scala 1:2.000).
Ai fini della precisa definizione dei limiti e del computo delle superfici delle varie
Sottozone ed Aree, qualora vi sia sovrapposizione di diverse simbologie grafiche, il limite
da considerare è quello definito nelle Tavv. P/2, P/3 dalla linea continua chiusa; negli
stessi elaborati, il confine dei comparti di intervento di cui all’art. 11 è quello
rappresentato dal limite delle sottozone ed aree poste all’interno della linea tracciata
mediante successione di punti.
I disegni degli abachi allegati alle presenti norme vanno utilizzati tenendo conto delle
seguenti precisazioni:
- le misure non sono in scala;
- fino alla approvazione dei Piani attuativi di iniziativa pubblica nelle zone comprese nelle
aree progetto, sono vincolanti i criteri che presiedono alle modalità di aggregazione degli
edifici, alla loro collocazione nel lotto, all’attacco a terra, nonché gli indici numerici e le
prescrizioni specifiche che corredano i disegni stessi, nei casi in cui sono riportati.
Art. 3 - Contenuti e campo di applicazione del P.R.G.
Il presente strumento urbanistico costituisce il variante al Piano Regolatore Generale
vigente del Comune di Offagna, elaborato ai sensi della legge 1150/42 e successive
modifiche ed integrazioni, e secondo le norme regionali contenute nella L.R. 5/8/92 n. 34
e nelle N.T.A. del P.P.A.R. approvato con Del. Amm.va n. 197 del 3/11/1989.
Il campo di applicazione del P.R.G. è costituito dall’intero territorio comunale, al quale si
riferisce la disciplina contenuta negli elaborati elencati al precedente art.1.
Art. 4 - Strumenti di attuazione
Il P.R.G. si attua attraverso interventi urbanistici preventivi ed attraverso interventi edilizi
diretti.
Gli interventi urbanistici preventivi si attuano attraverso strumenti urbanistici preventivi,
che sono quelli di cui all’art.4, comma 1 ed al Titolo IV della L.R. 34/92, eventualmente
integrati da successive disposizioni legislative; essi sono di iniziativa pubblica o privata alle
condizioni stabilite dalle leggi che ne regolamentano i procedimenti di attuazione e
l’efficacia, e sono obbligatori soltanto in determinate zone del territorio comunale
individuate nelle planimetrie e nelle presenti norme; in generale, essi richiedono una
progettazione urbanistica di dettaglio, intermedia fra il P.R.G. ed il progetto edilizio.
Nei comparti in cui il P.R.G. prevede l’intervento urbanistico preventivo e che non sono
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sottoposte a piani di iniziativa comunale, la proprietà elabora piani attuativi di iniziativa
privata, che debbono essere estesi all’intera superficie compresa nei comparti di cui
all’art.11; l’eventuale variazione dei limiti dei comparti costituisce Variante al P.R.G., salvo
quanto previsto al successivo art. 11.
In tutte le zone del territorio comunale dove non sia prescritto l’intervento urbanistico
preventivo, si applica, comunque, l’intervento edilizio diretto.
Anche nelle zone in cui è previsto l’intervento urbanistico preventivo, successivamente a
questo è obbligatorio l’intervento edilizio diretto.
Ogni intervento edilizio diretto è subordinato al rilascio di uno degli specifici strumenti
dell’attuazione diretta, come definiti dalla legislazione vigente.
Art. 5 - Norme geologiche generali
Tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica nel territorio comunale debbono
essere preceduti da indagini volte ad accertarne la fattibilità geologica e
geomorfologica, in accordo con quanto previsto dalle vigenti norme di legge (D.M.
11/3/88, Circolari Regione Marche n.10 del 10/11/87, n. 14 e n. 15 del 28/8/90 e successive
integrazioni e modificazioni).
In generale, esse dovranno essere comprensive di:
- Indagine geologica su base litostratigrafica a scala adeguata (almeno 1:2000) sull’area
oggetto di trasformazione e su quelle limitrofe per un intorno significativo.
- Indagine geomorfologica a scala adeguata (almeno 1:2000) sull’area oggetto di
trasformazione e su quelle limitrofe per un intorno significativo, nella quale siano riportati
tutte le forme ed i processi morfogenetici con le rispettive tendenze evolutive, i probabili
spessori delle coltri eluvio-colluviali presenti, gli effetti superficiali di deformazione
riscontrabili sugli edifici e manufatti esistenti.
- Indagini geognostiche e/o geofisiche sulla caratterizzazione dei terreni, sullo spessore
delle coltri, sulla risposta sismica locale.
- Prove geotecniche di laboratorio condotte su campioni rappresentativi dei litotipi
presenti.
- Verifiche di stabilità dei versanti eventualmente necessarie in relazione agli interventi
previsti.
- Studi idrologici (precipitazioni meteoriche, deflussi, infiltrazioni) nel bacino idrografico per
la previsione e progettazione esatta di opere di drenaggio superficiale e per l’analisi dei
livelli piezometrici delle acque sotterranee, al fine di prevedere sistemi di sub-irrigazione,
drenaggi superficiali e/o profondi, sistemi di raccolta delle acque piovane in grado di
mantenere la permeabilità pre-esistente delle aree destinate alla edificazione per evitare
un aumento delle portate dei corsi d’acqua superficiali.
Tutti gli studi suddetti dovranno essere corredati da elaborati cartografici in scala e
numero sufficiente per la progettazione, nonché da relazioni tecniche in cui siano
chiaramente specificate le modalità esecutive ed i risultati ottenuti; negli elaborati si
dovrà anche fare riferimento alle analisi geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche
che sono a corredo del P.R.G. .
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Nelle zone con aree a pendenza variabile, il divieto di edificabilità si estende alle sole
aree con pendenza superiore al 30% ai sensi della Circ. Reg. n. 4 UA/URB del 28/4/88.
Art. 6 - Tutela e sviluppo del verde nell’attività edilizia
In tutti i progetti per interventi edilizi diretti o per interventi urbanistici preventivi, gli alberi e
gli arbusti esistenti alla data di adozione delle presenti norme dovranno essere rilevati ed
indicati nelle planimetrie. La cartografia allegata all’analisi botanico-vegetazionale non
ha valore probatorio ai fini dell’individuazione degli individui e delle formazioni vegetali da
salvaguardare.
E’ di norma rigorosamente vietato l’abbattimento delle specie protette dalle leggi
regionali in materia di flora protetta (L.R. 7/85 e succ. mod. valida per zone all’interno dei
perimetri urbani e L.R. 6/05 valida per le zone agricole).
All’interno dei perimetri urbani, fino all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 20,
comma 6 della L.R. forestale 6/05, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 7/1985 e
successive modificazioni.
Nelle zone urbane (A, B, C, D e F) chiunque, senza le prescritte autorizzazioni, abbatta o
devitalizzi alberi di alto fusto è soggetto alle sanzioni dell’ Art. 7 e agli obblighi dell’Art. 8
della L.R. 7/85 che prevede “di impiantare fino a un numero quadruplo di piante nei
luoghi e secondo le modalità prescritte dall’Ufficio Foreste della Regione competente per
territorio”.
“L’autorizzazione all’abbattimento in ambito urbano è concessa soltanto nei casi (art. 3
L.R. 7/85):
a.
di inderogabili esigenze attinenti opere pubbliche o di pubblica utilità
b.
di abbattimento indispensabile per l’edificazione di costruzione edilizia
c.
di realizzazione di opere di miglioramento e trasformazione fondiaria
omissis”.
Secondo la L.R. 9/2001. “Modificazioni ed integrazioni” alla L.R. 7/85 gli organi
chiamati all'approvazione dei progetti debbono verificare e comprovare
l'impossibilità di soluzioni tecnicamente valide diverse da quelle comportanti
l'abbattimento delle piante.
Per esemplari “irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da
malattie o da parassiti, se minacciano rovina e rappresentano pericolo” il Sindaco
può ordinarne l’abbattimento.
In zona agricola (E) il Comune concede “l’autorizzazione all’abbattimento nei
seguenti casi previsti dalla L.R. 6/2005 all’Art.21, comma2 - Capo IV:
a) realizzazione di opere pubbliche;
b) realizzazione di opere di pubblica utilità;
c) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie;
d) realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria;
e) diradamento di filari o gruppi per consentire ai singoli alberi ed al complesso un più
equilibrato sviluppo strutturale e vegetativo;
f) utilizzazione turnaria di un filare o gruppo di piante;
g) alberi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche;
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h) alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da
parassiti;
i) alberi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o privata
incolumità.
omissis
Nei progetti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, per le costruzioni
edilizie, in quelli di miglioramento o trasformazione fondiaria devono essere indicati gli
alberi da abbattere attestando l’inesistenza di soluzioni alternative all’abbattimento degli
stessi.
Gli enti competenti al rilascio dell’autorizzazione verificano l’inesistenza di soluzioni
tecnicamente valide diverse da quelle comportanti l’abbattimento degli alberi. Nei casi
di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 gli enti competenti indicano gli alberi da
abbattere, contrassegnandoli con idoneo mezzo”.
Le siepi e le formazioni vegetali miste presenti in zona agricola sono tutelate dalla L.R.
6/05 art. 24 e art. 25.
Le siepi presenti nelle scarpate nelle zone urbane sono tutelate dalla L.R. 7/85 e succ.
mod.
Le canne sono considerate piante e non arbusti come stabilito dalla Cassazione Civile il
31/05/1943 e quindi non sottoposte a tutela.
E’ vietato l’abbattimento degli alberi di olivo ai sensi del D.L.vo n°475 del 27.07.1945, salvo
nei casi in cui sia accertata dall’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura la morte fisiologica
ovvero la permanente improduttività, fermo restando la possibilità di abbattere 5 piante
ogni biennio.
L’abbattimento di un numero di piante superiore a 5 è consentito in caso di opere di
miglioramento fondiario, di pubblica utilità o per costruzione di abitazione. In tal caso va
presentata domanda al Servizio Decentrato Agricoltura e Foreste compente il quale
rilascia l’autorizzazione indicando tempi e modi del reimpianto.
Le piante di olivo in caso di nuova edificazione dovranno preferibilmente essere inglobate
nel progetto delle aree verdi ma in mancanza di soluzioni alternative, potranno essere
spostate o abbattute nel rispetto di quanto sopra riportato.
In caso di espianto e successivo trapianto delle piante di olivo va inviata una semplice
comunicazione al Servizio Decentrato Agricoltura e Foreste competente indicando il
luogo di trapianto.
In base all’art. n. 37 delle N.T.A. del Piano Paesistico Ambientale Regionale è stabilito il
divieto di distruzione o manomissione degli elementi diffusi del paesaggio agrario quali
gelsi, querce isolate, querce a gruppi sparsi e le altre specie protette da L.R. vigenti, siepi
stradali e poderali, alberature stradali, alberature poderali; vegetazione ripariale, boschi
residui e siepi salvo l’ordinaria manutenzione e fermo restando il disposto della legislazione
regionale sopra citata.
Inoltre dovranno essere posti a dimora nuovi alberi di alto fusto nella misura di 1 pianta
ogni 150 mq. di superficie di lotto non coperta, oltre a specie arbustacee nella misura
minima di due gruppi ogni 150 mq. di superficie di lotto non coperta. La scelta delle
specie deve avvenire almeno per l’80% nella gamma delle essenze appartenenti alle
associazioni vegetali locali (si veda l’elenco qui allegato) con preferenza per quercia,
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leccio, alloro, lentisco, corbezzolo, alaterno, e non meno del 70% delle alberature
complessivamente messe a dimora deve essere a latifoglie.
E’ vietato, inoltre, rendere impermeabili con pavimentazioni ed altre opere edilizie le aree
di pertinenza delle alberature.
Ogni progetto edilizio ed urbanistico dovrà essere corredato da un rilievo della
vegetazione esistente e dallo studio dettagliato delle sistemazioni di progetto degli spazi
aperti con l’indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino e delle relative specie, e
dal progetto delle recinzioni e di tutte le opere di sistemazione esterna.
Con esplicito riferimento alle indicazioni del P.T.C. vigente – Progetti di settore – 2.1
L’ambiente, in sede di redazione dei piani attuativi delle Aree progetto di cui al successivo
art. 15, dovrà essere previsto un “piano del verde” in grado di integrare le tematiche
ambientali nell’ambito della progettazione urbana e delle interazioni tra ambiente
costruito e territorio circostante prevedendo, ove possibile, aree parco, boschi urbani, con
o senza attrezzature, ed un ruolo del verde privato come elemento integrativo dell’intero
sistema del verde, nonché della valutazione della capacità di assorbimento della CO2 da
parte della vegetazione di progetto e della capacità di assorbimento da parte delle aree
drenanti di progetto delle acque meteoriche conseguenti alla impermeabilizzazione del
suolo oggetto di edificazione.
In ogni caso tutti i terreni coperti da bosco sono sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi
dell’art.11 della L.R. N.6/2005.
I terreni coperti da foreste e da boschi ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento, ovvero tutti quei terreni di cui all’art. 2 commi 2 e 6
del D.Lgs. 227/2001 sono tutelati ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2001.
ALLEGATO 1
ELENCO DELLE SPECIE DA UTILIZZARE
ALBERI: acero minore, acero campestre, acero napoletano, leccio, tiglio comune,
frassino maggiore, orniello, roverella, cerro, carpino nero, carpino bianco, olmo, bagolaro,
castagno, ciliegio selvatico, maggiociondolo, sorbo comune, albero di giuda.
ARBUSTI: corniolo, alaterno, alloro, corbezzolo, berretta da prete, scotano, sanguinello,
ligustro, lentisco, ciliegio canino, ciavardello, biancospino, ginestra, rosa canina, prugnolo,
vescicaria.
ELENCO DELLE SPECIE DA UTILIZZARE IN AREE RIPARIALI
ALBERI:salice bianco, pioppo nero, pioppo nero italiano, pioppo tremulo, pioppo
bianco, ontano nero
ARBUSTI: salice rosso, salice triandra, salice di ripa .
ALLEGATO 2
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SPECIE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.6 2005
L. R. n. 6/05 – Legge forestale regionale
Tutela degli alberi ad alto fusto
Non si applica nei vivai, alle varietà ornamentali quali ibridi e cultivar, nelle tartufaie coltivate e
controllate, nei castagneti in attualità di coltura, negli impianti di arboricoltura da legno, nelle
zone A, B, C, D e F del territorio comunale così come delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti
(Art. 20 comma 6).
Nel territorio della regione sono protetti gli alberi ad alto fusto, isolati, in filare od a gruppi
appartenenti alle seguenti specie (Art. 20 comma 1):
leccio (Quercus ilex); farnia (Quercus robur); cerro (Quercus cerris); cerrosughera (Quercus
crenata); rovere (Quercus petraea); roverella (Quercus pubescens) e relativi ibridi
pino domestico (Pinus pinea)
Pino d’Aleppo (Pinus halepensis)
abete bianco (Abies alba)
tasso (Taxus baccata)
agrifoglio (Ilex aquifolium)
cipresso comune (Cupressus sempervirens)
castagno (Castanea sativa)
faggio (Fagus sylvatica)
tiglio (Tilia spp.)
acero campestre (Acer campestre); acero napoletano o d’ungheria (Acer obtusatum); acero
opalo (Acer opalifolium); acero di monte (Acer pseudoplatanus); acero riccio (Acer
platanoides);
frassino maggiore (Fraxinus excelsior); Frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia) e orniello (Fraxinus
ornus);
olmo campestre (Ulmus minor); olmo montano (Ulmus glabra);
ontano nero (Alnus glutinosa) e bianco (Alnus incana);
ciliegio canino (Prunus mahaleb)
sorbo domestico (Sorbus domestica); ciavardello (Sorbus torminalis); sorbo montano (Sorbus aria);
sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia)
pioppo bianco (Populus alba), pioppo tremolo (Populus tremula)
carpino bianco (Carpinus betulus); carpinella (Carpinus orientalis); carpino nero (Ostrya
carpinifolia)
albero di giuda (Cercis siliquastrum)
bagolaro (Celtis australis)
corbezzolo (Arbutus unedo);
fillirea (Phyllirea latifolia);
terebinto (Pistacia terebinthus); lentisco (Pistacia
lentiscus);
gelso nero (Morus nigra) e gelso bianco (Morus alba).
Tutela delle siepi
Sono sottoposte a tutela le siepi ad eccezione di quelle che si trovano nelle zone A, B, C, D e F del
territorio comunale così come delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti, di quelle poste lungo
le autostrade, di quelle facenti parte di cimiteri e di giardini pubblici e privati (Art. 24 comma 1).
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Ai fini del presente articolo le zone H, V ed R (ad eccezione delle sottozone RA) sono
assimilate alle zone F mentre le sottozone RA sono assimilate alle zone E.
Art. 6 bis – Norme per l’edilizia sostenibile
Al fine di promuovere ed incentivare la sostenibilità energetico-ambientale valgono le
definizioni, i criteri di certificazione, il calcolo dei parametri edilizi di cui alla Legge
regionale n. 14/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai fini della determinazione degli incentivi di cui all’art 10 della L.R. 14 l’Amministrazione
comunale provvederà ad approvarli con apposita delibera di Consiglio Comunale.
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TITOLO II - DEFINIZIONI
Art. 7 - Tipo edilizio
Per “tipo edilizio” si intende un esemplare di costruzione avente alcune caratteristiche
specifiche relative a: planimetria, altezza media, impianto strutturale, articolazione
distributiva, modalità di aggregazione con gli altri edifici, rapporto con il lotto, rapporto
con la strada.
I tipi edilizi riportati negli abachi vengono distinti in:
residenziali e industriali - artigianali.
Art. 8 - Tipo stradale
Per “tipo stradale” si intende un esemplare di strada avente alcune caratteristiche
specifiche relative alla dimensione ed alla suddivisione della carreggiata, alla presenza
ed ubicazione di marciapiedi, e parcheggi, alla presenza e disposizione dell’alberatura,
al rapporto con l’edificazione prospiciente.
L’individuazione del tipo stradale è riportata nello specifico Abaco.
Art. 9 - Abaco
Per abaco si intende l’insieme di prescrizioni scritte, numeriche e grafiche che definisce le
caratteristiche tipologiche degli spazi edificati e non, in particolare di edifici residenziali,
artigianali-industriali e rurali, di strade.
L’abaco seleziona alcuni degli elementi fondamentali dei manufatti previsti dal Piano,
proponendo degli esemplari ai quali riferirsi nella progettazione esecutiva.
Gli abachi costituiscono parte integrante delle N.T.A.
Art. 10 - Indici urbanistici ed edilizi
Le prescrizioni ed indicazioni grafiche contenute nelle Tavole di Piano e negli abachi sono
completate da indici numerici e parametri urbanistici ed edilizi, per individuare le quantità
edificabili e per meglio definire i caratteri delle opere realizzabili.
Le definizioni degli indici e parametri adottate dal P.R.G. coincidono con quelle
contenute nell’art. 13 del R.E.T. emanato con D.P.G.R. n. 23 del 14/9/89.
Il parametro relativo ai parcheggi si intende sempre riferito alla dotazione di parcheggi
pubblici o di uso pubblico; per la dotazione di parcheggi privati si applica il disposto
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dell’art. 2 della L. 122/89 e successive eventuali modificazioni.
La potenzialità edificatoria delle aree viene stabilita sia nelle norme contenute nel
successivo Titolo III attraverso indici numerici, sia negli abachi attraverso prescrizioni
grafiche ed indici numerici.
Nei casi in cui vi sia discordanza tra le norme, ovvero vi sia discordanza tra indici fondiari
ed indici territoriali, prevale la norma più restrittiva.
Negli interventi urbanistici preventivi, la Superficie territoriale - a cui si applica l’UT (indice
di utilizzazione territoriale) nonché il calcolo della dotazione minima di spazi pubblici di cui
al D.M. n°1444 del 2/4/68 e successive modificazioni ed integrazioni - è tutta quella
compresa nei limiti del comparto di intervento di cui al successivo art. 11.
Gli indici di utilizzazione fondiaria e di fabbricabilità fondiaria stabiliti per le diverse
sottozone ed aree nel successivo Titolo III si applicano sui singoli lotti; pertanto, il
trasferimento di potenzialità edificatoria da un lotto ad un altro che determini in un singolo
lotto il superamento dei suddetti indici costituisce Variante al P.R.G. a meno che non sia
previsto nell’ambito di un piano urbanistico preventivo di iniziativa pubblica e che non
venga superata la potenzialità edificatoria complessiva delle aree comprese nel Piano;
fanno eccezione gli appezzamenti delle zone E, come stabilito all’art. 2 della L.R. 13/90.
Art. 11 - Comparti d’intervento
Le norme specificano per alcune sottozone o aree la dimensione minima di superficie
richiesta perché siano consentiti gli interventi, siano essi interventi edilizi diretti ovvero gli
interventi urbanistici preventivi. Per alcuni di questi ultimi la superficie minima d’intervento
può essere stabilita parametricamente, ovvero, come avviene nella maggior parte dei
casi, coincide con quella rappresentata nelle planimetrie di Piano: in questo caso essa
prende il nome di «comparto di intervento» e non può essere suddivisa né ridotta se non
attraverso l’approvazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica qualora il Comparto
risulti compreso in una delle aree progetto, di cui al successivo art.15.
Per i comparti di intervento è E’ consentita altresì l’approvazione di Piani attuativi di
iniziativa privata di dimensioni più contenute, ma non inferiori al 50% rispetto alla superficie
indicata negli elaborati, previo parere favorevole dell’Ufficio Tecnico comunale, che
dovrà comunque esaminare le proposte complessive di Piano presentate dagli interessati
allo stralcio, che dimostrino la possibilità di utilizzare le aree residue secondo le previsioni
del PRG.
E’ facoltà del Comune, in luogo della cessione delle aree per gli standards urbanistici
previsti dal P.R.G., richiedere la monetizzazione delle stesse sulla base di una tabella di
valutazione dei costi correnti di esproprio delle aree e della realizzazione delle opere
(parcheggi, verde attrezzato,ecc.) periodicamente aggiornata dalla Amministrazione
Comunale.
Le aree a destinazione per servizi ed attrezzature che sono individuate nella Tav. P/3
all’interno dei perimetri dei comparti di intervento, concorrono al soddisfacimento del
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fabbisogno di superfici per spazi pubblici di cui al D.M. 2/4/1968; la somma della loro
superficie all’interno di ciascun comparto non può essere ridotta, mentre dovranno
essere integrate con altre qualora la suddetta somma non raggiunga la dotazione
minima stabilita nel citato D.M. e sue modificazioni ed integrazioni; le superfici destinate a
percorsi ciclabili e pedonali ed a spazi pedonali (sottozone HC, art. 42) possono essere
assimilate alle sottozone VG e VR (art. 47) e in esse inglobate. Non costituisce, tuttavia,
Variante al P.R.G. l’eventuale diversa distribuzione nei piani attuativi delle superfici interne
ai comparti rispetto a quella rappresentata nella Tav. P/3.
Ai comparti d’intervento individuati nelle planimetrie di Piano si applica la norma di cui
all’art. 32 della L.R. 34/92 relativa “ai comparti edificatori”.
Art. 12 - Filo fisso
Le planimetrie di Piano individuano per alcune aree il filo fisso: per filo fisso si intende
l’allineamento obbligatorio del fronte principale degli edifici ad una distanza prescritta
dalla sede stradale. La prescrizione del filo fisso prevale sulle prescrizioni relative alle
distanze dai confini e/o dalle strade. La sua modifica può solo avvenire in sede di
approvazione di piano attuativo di iniziativa pubblica.
Art. 13 - Destinazioni d’uso
Di seguito si presenta l’elenco delle principali destinazioni d’uso con le loro articolazioni, a
cui si farà riferimento nel Titolo III «Disciplina del Territorio».
Annessi e garages di pertinenza (ai sensi dell’art. 18 della legge 765/67 e degli artt. 2 e 9
della legge 122/89) quando non specificamente considerati, sono da ritenersi compresi.
Per quanto riguarda i cambi di destinazione d’uso, anche nel caso di subentri, ed anche
nel caso che non comportino interventi edilizi, essi sono ammessi qualora la nuova
destinazione sia compresa fra quelle conformi alla «Disciplina del Territorio» di cui al Titolo
III; in questo caso il rispetto degli standards specifici è richiesto solo nei casi in cui la norma
stabilisca per il nuovo uso dotazioni superiori a quelle previste per l’uso preesistente,
indipendentemente dall’effettiva dotazione.
Qualora nell’attuazione del P.R.G. si ipotizzassero usi non previsti nell’elenco che segue,
l’Amministrazione comunale potrà assimilarli per analogia a quelli indicati.
1) Residenze - permanenti e temporanee, urbane ed extra-urbane;
2) Abitazioni collettive - collegi, convitti, conventi, carceri;
3) Attività agrituristiche;
4) Pubblici esercizi - bar, ristoranti, trattorie, pizzerie;
5) Attrezzature ricettive - alberghi, pensioni, locande, motel, residences, comprensivi sia
delle parti ricettive vere e proprie sia delle parti di servizio, soggiorno e ritrovo;
5 bis) Attrezzature ricettive – bed & breakfast;
6) Attrezzature per lo spettacolo - cinema, teatri, sale da ballo, centri e sale polivalenti,
sale di ritrovo;
14
7) Commercio al dettaglio - singoli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq.
150;
8) Commercio all’ingrosso - magazzini, depositi e spazi di servizio e di supporto;
9) supermercati, esercizi commerciali anche singoli con superficie di vendita compresa fra
mq 150 e mq 1500 (medie strutture di vendita);
10) Uffici e studi professionali - agenzie varie, attività di servizio alle imprese, ambulatori
medici;
11) Artigianato di servizio - gommisti, meccanici, elettrauto, carrozzieri , barbieri, piccola
produzione tradizionale;
12) Artigianato di produzione e industria - tutti i tipi di attività artigianali e industriali che
risultano compatibili con l’ambiente, compresi gli spazi di supporto, gli uffici, i laboratori di
ricerca;
13) Magazzini - Depositi coperti, centri merce, luoghi di raccolta, smistamento,
manipolazione e movimentazione delle merci con gli annessi spazi di supporto e di
servizio;
14) Depositi a cielo aperto - spazi per la raccolta di materiali edilizi, di cantiere, ferrosi, di
auto, roulottes, macchine agricole, compresi gli eventuali spazi coperti per uffici,
guardiole e servizi, nella misura massima di mq. 100 di Su.;
15) Attrezzature di interesse comune - generale o locale - servizi socio-sanitari e
assistenziali a gestione pubblica o convenzionata;
16) Attrezzature di interesse comune - generale o locale - centri culturali, educativi e
ricreativi, biblioteche, a gestione pubblica o convenzionata, sedi a gestione pubblica di
associazioni di partecipazione dei cittadini all’attività politico-amministrativa;
17) Attrezzature religiose - edifici per il culto e le opere parrocchiali, istituti religiosi,
compresi gli spazi per le attività complementari, ricreative e sportive;
18) Scuole dell’obbligo - asili nido, scuole materne elementari e medie inferiori, comprese
le aree scoperte destinate al gioco, al verde ed allo sport;
19) Uffici pubblici - sedi dell’Amministrazione comunale, comprese quelle decentrate,
nonché delle altre amministrazioni pubbliche;
20) Sedi di associazioni - sindacali, politiche, di categoria, culturali, sportive, previdenziali,
21) Attrezzature militari - impianti a servizio delle forze armate, della pubblica sicurezza,
della protezione civile, della guardia di finanza;
22) Attrezzature e servizi tecnici - impianti tecnologici (gas, acqua, energia elettrica,
telefoni) stazioni per l’autotrasporto, sedi delle aziende di trasporto pubblico, magazzini e
depositi pubblici;
23) Impianti di depurazione delle acque reflue;
24) Attrezzature per il verde - aree di uso pubblico sistemate con specie vegetali, percorsi
pedonali e ciclabili, ed elementi di arredo, destinate alla ricreazione, al gioco libero, al
riposo, al tempo libero;
25) Attrezzature per lo sport - impianti e servizi necessari per l’attività sportiva all’aperto ed
al chiuso (palestre, piscine coperte, palazzetti), comprensivi degli spazi di servizio;
26) Strade - sedi viarie per la circolazione veicolare;
27) Spazi pedonali e ciclabili - marciapiedi, portici, gallerie, piazze, percorsi pedonali e
ciclabili in sede propria;
28) Cimiteri;
29) Parcheggi - parcheggi di uso pubblico, in superficie o multipiano, fuori ed entro terra,
comprensivi degli spazi di servizio; piazzali per circhi e giostre;
30) Stazioni di servizio e distribuzione dei carburanti;
31) Orti urbani, campi urbani, prati urbani;
32) Terreni agricoli; pascoli;
33) Abitazioni a servizio dell’agricoltura e dell’attività zootecnica;
15
34) Fabbricati di servizio all’agricoltura - depositi, fienili, cantine, silos, ricoveri, serbatoi
idrici;
35) Allevamenti aziendali;
36) Serre;
37) Lavorazione di prodotti aziendali - cantine, frigoriferi, caseifici, mangimifici;
37bis) Lavorazione di prodotti artigianali zootecnici;
38) Infrastrutture agricole ed opere di difesa del suolo;
39) Formazioni vegetali naturali, boschi, vegetazione ripariale;
40) Giardini e ville privati.
Art. 14 - Categorie di intervento
Le definizioni delle categorie di intervento sono quelle individuate dal D.P.R. 06/06/2001 n.
380 e da eventuali successive modificazioni ed integrazioni che debbono ritenersi
prevalenti anche rispetto a quanto previsto dal regolamento edilizio comunale.
16
TITOLO III - DISCIPLINA DEL TERRITORIO
Art. 15 – Aree progetto
Con riferimento:
- agli indirizzi del P.T.C. posti a base del “Modello di riferimento per le N.T.A. dei
P.R.G.” ed in particolare dell’art. 60 delle N.T.A. del citato Modello;
- all’art. 15, 3° comma della Legge regionale n. 34 del 5/8/1992;
la presente variante individua Aree progetto suddivise in n. 14 Aree Progetto Urbane (AP)
ed in n. 3 Aree progetto di Riqualificazione Infrastrutture Rurali (AR), da sottoporre
obbligatoriamente a piani attuativi di iniziativa pubblica, in relazione ai quali vengono
definite unicamente le destinazioni d’uso complessive, i carichi insediativi, la dotazione
degli standards di cui al DM n. 1444 del 1968 ed i parametri urbanistici ed edilizi principali
rimettendo ai Piani attuativi le ulteriori prescrizioni.
L’Amministrazione Comunale, al fine di programmare un equilibrato governo e sviluppo
del territorio comunale, delle spese e degli introiti ad essi conseguenti, su propria iniziativa
o su sollecitazione di operatori e/o proprietari delle aree interessate provvederà:
1. a predisporre preventivamente ed approvare, con delibera del Consiglio
Comunale, schemi di Convenzioni tipo contenenti, tra l’altro, gli impegni in merito
ai tempi di realizzazione delle opere pubbliche e private, alla eventuale cessione di
aree ed opere, alla corresponsione degli oneri, alle garanzie richieste, ai tempi
massimi di attuazione delle singole fasi attuative ed alla validità temporale della
convenzione in caso di mancato rispetto degli impegni previsti da parte dei
soggetti aventi titolo sulle aree ed immobili inseriti nei Piani attuativi di iniziativa
pubblica;
2. a promuovere e/o verificare preventivamente, anche a mezzo di bandi ad
evidenza pubblica, la disponibilità dei soggetti aventi titolo all’interno delle Aree
progetto ad attuare, in parte o in toto, quanto previsto dal P.R.G. ed ad assumere
gli impegni previsti nelle Convenzioni tipo di cui al precedente punto;
3. a redigere e/o a far propri ed approvare Piani attuativi di iniziativa pubblica,
anche limitatamente ad una parte delle Aree progetto, localizzando all’interno
delle Aree progetto di Piano attuativo le zone, le sottozone e le aree di cui al
successivo art.17 nonché le opere di urbanizzazione nei limiti dei carichi insediativi e
delle dotazioni degli standards e di quanto altro previsto dal P.R.G..
All’interno delle Aree Progetto:
-
fino alla approvazione dei Piani attuativi di iniziativa pubblica sono consentiti tutti
gli interventi previsti nei comparti, nelle singole zone, sottozone ed aree di cui ai
successivi articoli.
-
I Piani attuativi di iniziativa pubblica, all’interno della stessa zona omogenea,
possono modificare i limiti e le previsioni dei comparti di cui all’art. 11, previste dal
P.R.G. vigente limitatamente alle aree che risultino non ancora inserite in piani di
lottizzazione convenzionati e/o dotate di titolo abilitativo, fatta eccezione per le
zone B per le quali resta fissa la localizzazione e la possibilità di intervento edilizio
17
diretto.
L’Amministrazione comunale, con le procedure di cui all’art. 15 comma 5 della L. reg.
n. 34/1992, può approvare Piani attuativi di iniziativa pubblica estesi a più di un’Area
progetto.
In alternativa ai piani attuativi di iniziativa pubblica l’Amministrazione comunale può
consentire la presentazione di piani attuativi di iniziativa privata purché estesi alla
intera superficie compresa nell’area progetto. In tal caso vale quanto previsto ai
commi 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 11.
Art. 16 – Aree progetto urbane (AP)
Sono le aree progetto individuate dalla sigla AP1 fino alla sigla AP14, che costituiscono gli
ambiti urbani o direttamente connessi alle zone urbanizzate, che necessitano di
dotazione di servizi, infrastrutture e/o di riqualificazione delle interazioni tra ambiente
costruito e territorio circostante in coerenza con gli indirizzi del P.T.C. – Progetto di settore
2.1. – L’ambiente. All’interno di ogni area progetto sono state identificate con la sigla C*
le zone omogenee in cui è consentita la realizzazione di edilizia con le modalità di cui al
precedente art. 15 ed i carichi insediativi ai sensi dell’art. 15 della L.R. 34/92.
Le zone C* sono sempre seguite dalla sigla della zona pre-esistente.
Il Piano attuativo dovrà delimitare i lotti edificabili applicando l’indice di utilizzazione
fondiaria (UF) riportata in ciascuna Area progetto AP e prevedere per le aree esterne ai
lotti le destinazioni d’uso delle zone pre-esistenti riportate di seguito alla C*.
I carichi insediativi previsti nella tabella che segue sono stati determinati in base ad una
valutazione ambientale di sviluppo edilizio sostenibile e ad una valutazione di sostenibilità
economica della realizzazione e/o cessione di aree ed opere di interesse pubblico,
previsti per ciascuna Area Progetto.
Le superfici utili lorde riportate per ciascuna Area progetto sono da considerare
aggiuntive rispetto alle previsioni del P.R.G. vigente ed alle volumetrie esistenti.
Il Piano attuativo di iniziativa pubblica può prevedere il cambio di destinazione d’uso
delle volumetrie esistenti alla data di adozione della presente Variante previa verifica
degli standards minimi di legge ed eventuali standards aggiuntivi stabiliti in sede di
convenzione tipo di cui al precedente comma 1 .
Ulteriori parametri urbanistici ed edilizi potranno essere introdotti dal Piano attuativo di
iniziativa pubblica, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 34/92.
Parametri urbanistici ed edilizi previsti dal P.R.G.:
AP.1
Destinazioni d’uso consentite per le zone C*: quelle previste dall’art. 27 – Zone C
Superficie utile lorda massima totale realizzabile: SUL max: mq 1.000
18
Indice di utilizzazione fondiaria massima: UF max: 0,6 mq/mq
Altezza massima: Hmax: ml 6,5
Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL con un minimo di n. 2 posti auto coperti e/o scoperti per
unità immobiliare.
Volume massimo realizzabile: mc 3.000
Abitanti teorici: 25
Aree per standards minimi: ab 25 x 15 mq/ab = mq 375
Aree per standards aggiuntivi richiesti: superficie fondiaria SF x 0,50
Dotazione minima impianti:
-
urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente
-
produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio
-
collegamento alla pubblica fognatura o smaltimento acque nere autonomo con
sub-irrigazione e/o depuratore con sub-irrigazione delle aree depurate
-
recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc
-
realizzazione di vani condominiali esterni per l’alloggiamento dei contenitori per la
raccolta differenziata dei rifiuti con ubicazione, forma e dimensioni concordate
con l’Ufficio tecnico
-
impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti
-
aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie
coperta delle nuove edificazioni
Opere di riqualificazione ambientale:
-
obbligo di piantumazione di siepi prevalentemente continue e di alberature ad
alto fusto lungo il margine a valle con le zone agricole E o di rispetto ambientale
RA, nella misura riportata nell’ Abaco delle opere di ingegneria ambientale
allegato alle presenti norme. L’eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà
essere richiesta all’Amministrazione sulla base dei costi standard deliberati e/o
aggiornati dal Consiglio Comunale.
AP.2
Destinazioni d’uso consentite per le zone C*: quelle previste dall’art. 27 – Zone C
Superficie utile lorda massima totale realizzabile: SUL max: mq 1.050
Indice di utilizzazione fondiaria massima: UF max: 0,6 mq/mq
Altezza massima: Hmax: ml 6,5
Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL con un minimo di n. 2 posti auto coperti e/o scoperti per
unità immobiliare.
Volume massimo realizzabile: mc 3.150
Abitanti teorici: 26
Aree per standards minimi: ab 26 x 15 mq/ab = mq 390
Aree per standards aggiuntivi richiesti: superficie fondiaria SF x 0,50
19
E’ consentita la suddivisione in due AP separate dalla strada di V.S. Stefano.
In tal caso la SUL complessiva verrà ripartita in base alle aree effettivamente suscettibili di
edificabilità.
Dotazione minima impianti:
-
urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente
-
produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio
-
collegamento alla pubblica fognatura o smaltimento acque nere autonomo con
sub-irrigazione e/o depuratore con sub-irrigazione delle aree depurate
-
recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc
-
realizzazione di vani condominiali esterni per l’alloggiamento dei contenitori per la
raccolta differenziata dei rifiuti con ubicazione, forma e dimensioni concordate
con l’Ufficio tecnico
-
impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti
-
aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie
coperta delle nuove edificazioni
Opere di riqualificazione ambientale:
-
obbligo di piantumazione di siepi prevalentemente continue e di alberature ad
alto fusto lungo il margine a valle con le zone agricole E o di rispetto ambientale
RA, nella misura riportata nell’ Abaco delle opere di ingegneria ambientale
allegato alle presenti norme. L’eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà
essere richiesta all’Amministrazione sulla base dei costi standard deliberati e/o
aggiornati dal Consiglio Comunale.
AP.3
Destinazioni d’uso consentite per le zone C*: quelle previste dall’art. 27 – Zone C
Superficie utile lorda massima totale realizzabile: SUL max: mq 250
Indice di utilizzazione fondiaria massima: UF max: 0,6 mq/mq
Altezza massima: Hmax: ml 6,5
Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL con un minimo di n. 2 posti auto coperti e/o scoperti per
unità immobiliare.
Volume massimo realizzabile: mc 750
Abitanti teorici: 6
Aree per standards minimi: ab 6 x 15 mq/ab = mq 90
Aree per standards aggiuntivi richiesti: superficie fondiaria SF x 0,50
Dotazione minima impianti:
-
urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente
-
produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio
-
collegamento alla pubblica fognatura o smaltimento acque nere autonomo con
sub-irrigazione e/o depuratore con sub-irrigazione delle aree depurate
20
-
recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc
-
realizzazione di vani condominiali esterni per l’alloggiamento dei contenitori per la
raccolta differenziata dei rifiuti con ubicazione, forma e dimensioni concordate
con l’Ufficio tecnico
-
impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti
-
aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie
coperta delle nuove edificazioni
Opere di riqualificazione ambientale:
-
obbligo di piantumazione di siepi prevalentemente continue e di alberature ad
alto fusto lungo il margine a valle con le zone agricole E o di rispetto ambientale
RA, nella misura riportata nell’ Abaco delle opere di ingegneria ambientale
allegato alle presenti norme. L’eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà
essere richiesta all’Amministrazione sulla base dei costi standard deliberati e/o
aggiornati dal Consiglio Comunale.
AP.4
Destinazioni d’uso consentite per le zone C*: quelle previste dall’art. 27 – Zone C
Superficie utile lorda massima totale realizzabile: SUL max: mq 400
Indice di utilizzazione fondiaria massima: UF max: 0,6 mq/mq
Altezza massima: Hmax: ml 6,5
Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL con un minimo di n. 2 posti auto coperti e/o scoperti per
unità immobiliare.
Volume massimo realizzabile: mc 1.200
Abitanti teorici: 10
Aree per standards minimi: ab 10 x 15 mq/ab = mq 150
Aree per standards aggiuntivi richiesti: intera zona VG e VR
Dotazione minima impianti:
-
urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente
-
produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio
-
collegamento alla pubblica fognatura o smaltimento acque nere autonomo con
sub-irrigazione e/o depuratore con sub-irrigazione delle aree depurate
-
recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc
-
realizzazione di vani condominiali esterni per l’alloggiamento dei contenitori per la
raccolta differenziata dei rifiuti con ubicazione, forma e dimensioni concordate
con l’Ufficio tecnico
-
impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti
-
aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie
coperta delle nuove edificazioni
Opere di riqualificazione ambientale:
-
obbligo di piantumazione di siepi prevalentemente continue e di alberature ad
21
alto fusto lungo il margine a valle con le zone agricole E o di rispetto ambientale
RA, nella misura riportata nell’ Abaco delle opere di ingegneria ambientale
allegato alle presenti norme. L’eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà
essere richiesta all’Amministrazione sulla base dei costi standard deliberati e/o
aggiornati dal Consiglio Comunale.
AP.5
Destinazioni d’uso consentite per le zone C*: quelle previste dall’art. 27 – Zone C
Superficie utile lorda massima totale realizzabile: SUL max: mq 800
Indice di utilizzazione fondiaria massima: UF max: 0,6 mq/mq
Altezza massima: Hmax: ml 6,5
Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL con un minimo di n. 2 posti auto coperti e/o scoperti per
unità immobiliare.
Volume massimo realizzabile: mc 2.400
Abitanti teorici: 20
Aree per standards minimi: ab 20 x 15 mq/ab = mq 300
Aree per standards aggiuntivi richiesti: intera zona FI compreso edificio esistente
Dotazione minima impianti:
-
urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente
-
produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio
-
collegamento alla pubblica fognatura o smaltimento acque nere autonomo con
sub-irrigazione e/o depuratore con sub-irrigazione delle aree depurate
-
recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc
-
realizzazione di vani condominiali esterni per l’alloggiamento dei contenitori per la
raccolta differenziata dei rifiuti con ubicazione, forma e dimensioni concordate
con l’Ufficio tecnico
-
impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti
-
aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie
coperta delle nuove edificazioni
Opere di riqualificazione ambientale:
-
obbligo di piantumazione di siepi prevalentemente continue e di alberature ad
alto fusto lungo il margine a valle con le zone agricole E o di rispetto ambientale
RA, nella misura riportata nell’ Abaco delle opere di ingegneria ambientale
allegato alle presenti norme. L’eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà
essere richiesta all’Amministrazione sulla base dei costi standard deliberati e/o
aggiornati dal Consiglio Comunale.
AP.6
Destinazioni d’uso consentite per le zone C*: quelle previste dall’art. 27 – Zone C
Superficie utile lorda massima totale realizzabile: SUL max: mq 300
22
Indice di utilizzazione fondiaria massima: UF max: 0,6 mq/mq
Altezza massima: Hmax: ml 6,5
Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL con un minimo di n. 2 posti auto coperti e/o scoperti per
unità immobiliare.
Volume massimo realizzabile: mc 900
Abitanti teorici: 8
Aree per standards minimi: ab 8 x 15 mq/ab = mq 120
Dotazione minima impianti:
-
urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente
-
produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio
-
collegamento alla pubblica fognatura o smaltimento acque nere autonomo con
sub-irrigazione e/o depuratore con sub-irrigazione delle aree depurate
-
recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc
-
realizzazione di vani condominiali esterni per l’alloggiamento dei contenitori per la
raccolta differenziata dei rifiuti con ubicazione, forma e dimensioni concordate
con l’Ufficio tecnico
-
impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti
-
aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie
coperta delle nuove edificazioni
Opere di riqualificazione ambientale:
-
obbligo di piantumazione di siepi prevalentemente continue e di alberature ad
alto fusto lungo il margine a valle con le zone agricole E o di rispetto ambientale
RA, nella misura riportata nell’ Abaco delle opere di ingegneria ambientale
allegato alle presenti norme. L’eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà
essere richiesta all’Amministrazione sulla base dei costi standard deliberati e/o
aggiornati dal Consiglio Comunale.
-
Sulla base dell’indagine geologica da effettuare in sede di piano attuativo dovrà
essere individuata l’area eventualmente “sottostante il piede di scarpate naturali
ad erosione selettiva o al piede di scarpate di ex cava” nonché le porzioni di area
con pendenza del terreno superiore al 30%; in tal caso tali aree sono da escludere
dalla edificazione.
AP.7
Destinazioni d’uso consentite per le zone VG - VR
Superficie utile lorda massima totale realizzabile: vedi art. 38
Altezza massima: Hmax: ml 3,5
Parcheggi di uso pubblico max: 50% della superficie totale
AP.8
Destinazioni d’uso consentite per le zone C*: quelle previste dall’art. 27 – Zone C
23
Superficie utile lorda massima totale realizzabile: SUL max: mq 1.000
Indice di utilizzazione fondiaria massima: UF max: 0,6 mq/mq
Altezza massima: Hmax: ml 6,5
Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL con un minimo di n. 2 posti auto coperti e/o scoperti per
unità immobiliare.
Volume massimo realizzabile: mc 3.000
Abitanti teorici: 25
Aree per standards minimi: ab 25 x 15 mq/ab = mq 375
Dotazione minima impianti:
-
urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente
-
produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio
-
collegamento alla pubblica fognatura o smaltimento acque nere autonomo con
sub-irrigazione e/o depuratore con sub-irrigazione delle aree depurate
-
recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc
-
realizzazione di vani condominiali esterni per l’alloggiamento dei contenitori per la
raccolta differenziata dei rifiuti con ubicazione, forma e dimensioni concordate
con l’Ufficio tecnico
-
impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti
-
aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie
coperta delle nuove edificazioni
Opere di riqualificazione ambientale:
-
obbligo di piantumazione di siepi prevalentemente continue e di alberature ad
alto fusto lungo il margine a valle con le zone agricole E o di rispetto ambientale
RA, nella misura riportata nell’ Abaco delle opere di ingegneria ambientale
allegato alle presenti norme. L’eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà
essere richiesta all’Amministrazione sulla base dei costi standard deliberati e/o
aggiornati dal Consiglio Comunale.
AP.9
Destinazioni d’uso consentite per le zone C*: quelle previste dall’art. 27 – Zone C
Superficie utile lorda massima totale realizzabile: SUL max: mq 500
Indice di utilizzazione fondiaria massima: UF max: 0,6 mq/mq
Altezza massima: Hmax: ml 6,5
Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL con un minimo di n. 2 posti auto coperti e/o scoperti per
unità immobiliare.
Volume massimo realizzabile: mc 1.500
Abitanti teorici: 13
Aree per standards minimi: ab 13 x 15 mq/ab = mq 195
Aree per standards aggiuntivi richiesti: superficie fondiaria SF x 0,50
24
Dotazione minima impianti:
-
urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente
-
produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio
-
collegamento alla pubblica fognatura o smaltimento acque nere autonomo con
sub-irrigazione e/o depuratore con sub-irrigazione delle aree depurate
-
recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc
-
realizzazione di vani condominiali esterni per l’alloggiamento dei contenitori per la
raccolta differenziata dei rifiuti con ubicazione, forma e dimensioni concordate
con l’Ufficio tecnico
-
impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti
-
aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie
coperta delle nuove edificazioni
Opere di riqualificazione ambientale:
-
obbligo di piantumazione di siepi prevalentemente continue e di alberature ad
alto fusto lungo il margine a valle con le zone agricole E o di rispetto ambientale
RA, nella misura riportata nell’ Abaco delle opere di ingegneria ambientale
allegato alle presenti norme. L’eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà
essere richiesta all’Amministrazione sulla base dei costi standard deliberati e/o
aggiornati dal Consiglio Comunale.
AP.10
Destinazioni d’uso: quelle previste dall’art. 39 - Zone RT
Superficie utile lorda massima totale realizzabile:
a) impianti per il tempo libero e attività sportive: mq 2.500
b) attività turistico-ricettive ed agrituristiche: mq 900
Indice di utilizzazione fondiaria massima: UF max: 0,2 mq/mq
Altezza massima per impianti sportivi: Hmax: ml 6,50
Altezza massima per attività turistico-ricettive ed agrituristiche: Hmax: ml 4,50
Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL
Aree per standards minimi: ST superficie territoriale per 0,10 mq
AP.11
Destinazioni d’uso consentite per le zone C*: quelle previste dall’art. 27 – Zone C
Superficie utile lorda massima totale realizzabile oltre a quella già prevista dai comparti 7
e 8: SUL max: 300
Indice di utilizzazione fondiaria massima: UF max: 0,6 mq/mq
Altezza massima: Hmax: ml 6,5
Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL con un minimo di n. 2 posti auto coperti e/o scoperti per
unità immobiliare.
Volume massimo realizzabile: mc 900
Abitanti teorici: 8
25
Aree per standards minimi: ab 8 x 15 mq/ab = mq 120
Dotazione minima impianti:
-
urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente
-
produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio
-
collegamento alla pubblica fognatura o smaltimento acque nere autonomo con
sub-irrigazione e/o depuratore con sub-irrigazione delle aree depurate
-
recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc
-
realizzazione di vani condominiali esterni per l’alloggiamento dei contenitori per la
raccolta differenziata dei rifiuti con ubicazione, forma e dimensioni concordate
con l’Ufficio tecnico
-
impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti
-
aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie
coperta delle nuove edificazioni
Opere di riqualificazione ambientale:
-
obbligo di piantumazione di siepi prevalentemente continue e di alberature ad
alto fusto lungo il margine a valle con le zone agricole E o di rispetto ambientale
RA, nella misura riportata nell’ Abaco delle opere di ingegneria ambientale
allegato alle presenti norme. L’eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà
essere richiesta all’Amministrazione sulla base dei costi standard deliberati e/o
aggiornati dal Consiglio Comunale.
AP.12
Destinazioni d’uso consentite: quelle previste dall’art. 13 punti 3 - 4 - 16 – 18 - 20 – 24 - 27
– 29 – 31 – 39
Superficie utile lorda massima totale realizzabile: SUL max: mq 400
Indice di utilizzazione fondiaria massima: UF max: 0,6 mq/mq
Altezza massima: Hmax: ml 4,5
Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL
Dotazione minima impianti:
-
urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente
-
produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio
-
collegamento alla pubblica fognatura o smaltimento acque nere autonomo con
sub-irrigazione e/o depuratore con sub-irrigazione delle aree depurate
-
recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc
-
realizzazione di vani condominiali esterni per l’alloggiamento dei contenitori per la
raccolta differenziata dei rifiuti con ubicazione, forma e dimensioni concordate
con l’Ufficio tecnico
-
impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti
-
aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie
26
coperta delle nuove edificazioni
Opere di riqualificazione ambientale:
-
obbligo di piantumazione di siepi prevalentemente continue e di alberature ad
alto fusto lungo il margine a valle con le zone agricole E o di rispetto ambientale
RA, nella misura riportata nell’ Abaco delle opere di ingegneria ambientale
allegato alle presenti norme. L’eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà
essere richiesta all’Amministrazione sulla base dei costi standard deliberati e/o
aggiornati dal Consiglio Comunale.
AP.13
Destinazioni d’uso consentite: quelle previste dall’art. 13 punti 3 - 4 - 16 – 18 - 20 – 24 - 27 –
29 – 31 – 39
Superficie utile lorda massima totale realizzabile : SUL max: mq esistenti + 30%
Indice di utilizzazione fondiaria massima: UF max: 0,6 mq/mq
Altezza massima: Hmax: ml 6,5
Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL
Dotazione minima impianti:
-
urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente
-
produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio
-
collegamento alla pubblica fognatura o smaltimento acque nere autonomo con
sub-irrigazione e/o depuratore con sub-irrigazione delle aree depurate
-
recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc
-
realizzazione di vani condominiali esterni per l’alloggiamento dei contenitori per la
raccolta differenziata dei rifiuti con ubicazione, forma e dimensioni concordate
con l’Ufficio tecnico
-
impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti
-
aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie
coperta delle nuove edificazioni
Opere di riqualificazione ambientale:
-
obbligo di piantumazione di siepi prevalentemente continue e di alberature ad
alto fusto lungo il margine a valle con le zone agricole E o di rispetto ambientale
RA, nella misura riportata nell’ Abaco delle opere di ingegneria ambientale
allegato alle presenti norme. L’eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà
essere richiesta all’Amministrazione sulla base dei costi standard deliberati e/o
aggiornati dal Consiglio Comunale.
AP.14
Destinazioni d’uso consentite: quelle di cui all’art. 35 sottozone DB
Superficie utile lorda massima totale realizzabile: pari alla SUL esistente (max mq1.600)
27
Indice di utilizzazione fondiaria massima: UF max: 0,6 mq/mq
Altezza massima: Hmax: ml 6,5
Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL con un minimo di n. 2 posti auto coperti e/o scoperti per
unità immobiliare
Abitanti teorici: 40
Aree per standards minimi: ab 40 x 30 mq/ab = mq 1.200
Aree per standards aggiuntivi richiesti: pari alla superficie fondiaria
Dotazione minima impianti:
-
urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente
-
produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio
-
collegamento alla pubblica fognatura o smaltimento acque nere autonomo con
sub-irrigazione e/o depuratore con sub-irrigazione delle aree depurate
-
recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc
-
realizzazione di vani condominiali esterni per l’alloggiamento dei contenitori per la
raccolta differenziata dei rifiuti con ubicazione, forma e dimensioni concordate
con l’Ufficio tecnico
-
impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti
-
aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie
coperta delle nuove edificazioni
Opere di riqualificazione ambientale:
-
obbligo di piantumazione di siepi prevalentemente continue e di alberature ad
alto fusto lungo il margine a valle con le zone agricole E o di rispetto ambientale
RA, nella misura riportata nell’ Abaco delle opere di ingegneria ambientale
allegato alle presenti norme. L’eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà
essere richiesta all’Amministrazione sulla base dei costi standard deliberati e/o
aggiornati dal Consiglio Comunale.
Aree di riqualificazione delle infrastrutture rurali (AR)
Sono le aree progetto individuate dalle sigle AR.1 – AR.2 – AR.3 ubicate rispettivamente
nel versante verso Polverigi, versante nord e versante sud, lungo le principali strade che
storicamente hanno infrastrutturato il territorio agricolo, per una larghezza di 75 mt per
lato. All’interno di tali aree sono identificate con la sigla C* le zone in cui è consentita la
realizzazione di edilizia residenziale sparsa con le modalità di cui al precedente art. 15.
Le zone C* sono sempre seguite dalla sigla della zona pre-esistente.
Il Piano attuativo dovrà delimitare i lotti edificabili applicando l’indice di utilizzazione
fondiaria (UF) riportata in ciascuna Area progetto AP e prevedere per le aree esterne ai
lotti le destinazioni d’uso delle zone pre-esistenti riportate di seguito alla C*.
28
I carichi insediativi previsti nella tabella che segue sono stati determinati in base ad una
valutazione ambientale di sviluppo edilizio sostenibile finalizzato a consentire il presidio, la
conservazione e il riuso di un territorio agricolo attualmente in sostanziale stato di
abbandono in quanto non adatto, per dimensione ed acclività, alle moderne tecniche di
coltivazione.
Le previsioni urbanistiche tendono a riprodurre la tipologia insediativa delle case agricole
mezzadrili che costituiscono la caratteristica preminente del paesaggio agrario storico
culturale esistente che si intende valorizzare e salvaguardare dal degrado conseguente
all’abbandono delle aree agricole.
Le superfici utili lorde riportate per ciascuna area progetto sono da considerare
aggiuntive rispetto alle superfici utili esistenti.
Ulteriori parametri urbanistici ed edilizi potranno essere introdotti dal Piano attuativo di
iniziativa pubblica ai sensi dell’art. 15 della L.R. 34/92.
Parametri urbanistici ed edilizi previsti dal P.R.G.:
AR.1
Destinazioni d’uso consentite per le zone C*: quelle previste dall’art. 27 – Zone C
Superficie utile lorda massima totale realizzabile: SUL max: mq 1.600
Indice di utilizzazione fondiaria massima per la determinazione del lotto di pertinenza (Sf):
UF max: 0,6 mq/mq
Altezza massima: Hmax: ml 6,5
Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL con un minimo di n. 2 posti auto coperti e/o scoperti per
unità immobiliare
Volume massimo realizzabile: mc 4.800
Abitanti teorici: 40
Aree per standards minimi: ab 40 x 30 mq/ab = mq 1.200 da monetizzare
Dotazione minima impianti:
-
urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente
-
produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio
-
smaltimento acque nere autonomo con sub-irrigazione e/o depuratore
-
recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc
-
riciclo in loco dei rifiuti organici
-
impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti
-
aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie
coperta delle nuove edificazioni
Opere di riqualificazione ambientale:
-
distanza recinzioni lato strada a 3 mt del ciglio stradale
29
-
obbligo di piantumazione siepi lungo la recinzione lato strada
-
obbligo di piantumazione alberature ai bordi della
all’edificazione ed ai margini delle aree a parcheggio
strada
di
accesso
Le quantità delle opere indicate nel presente paragrafo sono riportate nell’Abaco delle
opere di ingegneria ambientale allegato alle presenti norme. L’eventuale monetizzazione
delle stesse opere potrà essere richiesta all’ Amministrazione sulla base di costi standard
deliberati o aggiornati dal Consiglio Comunale.
AR.2
Destinazioni d’uso consentite per le zone C*: quelle previste dall’art. 27 – Zone C
Superficie utile lorda massima totale realizzabile: SUL max: mq 1.800
Indice di utilizzazione fondiaria massima per la determinazione del lotto di pertinenza (Sf):
UF max: 0,6 mq/mq
Altezza massima: Hmax: ml 6,5
Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL con un minimo di n. 2 posti auto coperti e/o scoperti per
unità immobiliare
Volume massimo realizzabile: mc 5.400
Abitanti teorici: 45
Aree per standards minimi: ab 45 x 30 mq/ab = mq 1.350 da monetizzare
Dotazione minima impianti:
-
urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente
-
produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio
-
smaltimento acque nere autonomo con sub-irrigazione e/o depuratore
-
recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc
-
riciclo in loco dei rifiuti organici
-
impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti
-
aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie
coperta delle nuove edificazioni
Opere di riqualificazione ambientale:
-
distanza recinzioni lato strada a 3 mt del ciglio stradale
-
obbligo di piantumazione siepi lungo la recinzione lato strada
-
obbligo di piantumazione alberature ai bordi della
all’edificazione ed ai margini delle aree a parcheggio
strada
di
accesso
Le quantità delle opere indicate nel presente paragrafo sono riportate nell’Abaco delle
opere di ingegneria ambientale allegato alle presenti norme. L’eventuale monetizzazione
delle stesse opere potrà essere richiesta all’ Amministrazione sulla base di costi standard
deliberati o aggiornati dal Consiglio Comunale.
30
AR.3
Destinazioni d’uso consentite per le zone C*: quelle previste dall’art. 27 – Zone C
Superficie utile lorda massima totale realizzabile: SUL max: mq 1.600
Indice di utilizzazione fondiaria massima per la determinazione del lotto di pertinenza (Sf):
UF max: 0,6 mq/mq
Altezza massima: Hmax: ml 6,5
Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL con un minimo di n. 2 posti auto coperti e/o scoperti per
unità immobiliare
Volume massimo realizzabile: mc 4.800
Abitanti teorici: 40
Aree per standards minimi: ab 40 x 30 mq/ab = mq 1.200 da monetizzare sulla base dei
valori standard determinati e/o aggiornati dal Consiglio Comunale
Dotazione minima impianti:
-
urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente
-
produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio
-
smaltimento acque nere autonomo con sub-irrigazione e/o depuratore con subirrigazione delle aree depurate
-
recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc
-
riciclo in loco dei rifiuti organici e/o umidi
-
impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti
-
aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie
coperta delle nuove edificazioni
Opere di riqualificazione ambientale:
-
distanza recinzioni lato strada a 3 mt del ciglio stradale
-
obbligo di piantumazione siepi lungo la recinzione lato strada
-
obbligo di piantumazione alberature ad alto fusto ai bordi della strada di accesso
all’edificazione ed ai margini delle aree a parcheggio
Le quantità delle opere indicate nel presente paragrafo sono riportate nell’Abaco delle
opere di ingegneria ambientale allegato alle presenti norme. L’eventuale monetizzazione
delle stesse opere potrà essere richiesta all’ Amministrazione sulla base di costi standard
deliberati o aggiornati dal Consiglio Comunale.
Art. 17 - Zone, sottozone ed aree
Il territorio comunale è suddiviso in zone, sottozone ed aree, che sono rappresentate nelle
Tav. P/2 e P/3 del Piano.
Per l’individuazione delle zone si sono seguiti i criteri stabiliti dal D.M. 1444/68 con
l’ulteriore distinzione, per quanto riguarda le attrezzature ed i servizi, fra spazi edificati,
pavimentati ovvero piantumati e con l’aggiunta delle zone R di rispetto; per
31
l’articolazione in sottozone ed aree si sono applicati i criteri morfologici che hanno portato
al riconoscimento delle parti di città e del territorio, ovvero criteri di opportunità
conseguenti dalle normative nazionali e regionali vigenti.
Per ciascuna parte in cui il territorio comunale viene suddiviso, sono fornite quattro
categorie di norme, secondo il seguente ordine di esposizione:
1) norme per le destinazioni d’uso previste o ammesse, eventualmente regolate con
percentuali;
2) norme per le categorie d’intervento prescritte o ammesse;
3) norme edilizie: quantitative (indici numerici e parametri), tipologiche e relative ai
materiali (abaco delle tipologie residenziali, artigianali-industriali, stradali), morfologiche
(fili fissi ed altre prescrizioni);
4) disciplina degli strumenti d’intervento.
Le norme sono riferite a zone, sottozone ed aree, secondo il grado decrescente di
generalità: tutte le disposizioni riferite alle sottozone debbono intendersi come
specificazione delle disposizioni più generali riferite alle zone e così pure le disposizioni
riferite alle aree debbono intendersi, a loro volta, come ulteriore specificazione e
determinazione delle norme riferite alle sottozone.
Il P.R.G. individua le seguenti zone e sottozone.
A - Zone storiche nelle quali uno o più elementi che caratterizzano la struttura fisica sono
considerati tuttora vitali, permanenze di un passato più o meno lontano da cui derivano
senso e valore per gli insediamenti attuali e futuri.
La suddivisione in sottozone (A1, A2, A3 ed A4) fa riferimento alle differenti caratteristiche
degli elementi suddetti: A1 centro storico di Offagna, A2 borghi storici, A3 edifici e
manufatti isolati di interesse storico, A4 ville di interesse storico e/o architettonico; nelle
sottozone A1 è prevista una forte promiscuità di funzioni.
Tutte le zone A del P.R.G. sono assimilate alle zone omogenee A di cui al D.M. 1444/68.
B - Zone di recente costruzione prevalentemente residenziali.
Esse si distinguono, in base al grado di edificazione, ai processi in atto ed alla
localizzazione, nel modo seguente: B1 zone sature e consolidate con una regola
insediativa riconoscibile, B2 zone incomplete ma con una regola insediativa riconoscibile,
B3 nuclei extraurbani esistenti (di formazione, in genere, recente).
Tutte le zone B del P.R.G. sono assimilate alle zone omogenee B di cui al D.M. 1444/68, ad
eccezione delle aree inedificate di superficie superiore a mq. 2500 (vedasi la norma
relativa alle sottozone B2).
C - Zone di nuova edificazione con rilevante componente residenziale.
Le zone C si articolano in sottozone in base alle caratteristiche dell’edificazione ed alla
localizzazione nel modo seguente: C1 consolidamento del tessuto urbano, C2
ampliamenti marginali dell’edificato, C3 edilizia diffusa, C* seguite dalla sigla delle zone
agricole pre-esistenti .
Tutte le zone C del P.R.G. sono assimilate alle zone omogenee C di cui al D.M. 1444/68 e
ad esse si applica la norma di cui all’art. 21, comma 4 della L.R. 34/92.
D - Zone destinate ad attività economiche non agricole.
Esse si distinguono in base al grado di edificazione, ai processi in atto ed alla promiscuità
delle funzioni nel modo seguente: D1 artigianali-industriali esistenti, D2 ampliamenti delle
zone produttive, DB aree di trasformazione.
32
Tutte le zone D del P.R.G. sono assimilate alle zone omogenee D di cui al D.M. 1444/68;
per le sottozone DB è ammessa, in alternativa, l’assimilazione alle zone omogenee B.
E - Zone esterne al centro edificato destinate prevalentemente ad attività agro-silvopastorali.
Esse si articolano in sottozone ed aree in ragione della collocazione nell’ambito dei
sottosistemi tematici definiti dal P.P.A.R. ed, in generale, dei caratteri paesisticoambientali del territorio agricolo.
Tutte le zone E del P.R.G. sono assimilate alle zone omogenee E di cui al D.M. 1444/68.
F - Zone per servizi ed attrezzature di interesse pubblico e/o generale, edificate e/o
edificabili.
Le sottozone individuano il tipo di attrezzatura o di servizio: FC cimitero, FI servizi per
l’istruzione, FS servizi sportivi, FT servizi ed impianti tecnologici, FU attrezzature civiche di
interesse urbano, servizi ricreativi e culturali di interesse generale.
Le sottozone FC ed FT del P.R.G. sono assimilate alle zone omogenee F di cui al D.M.
1444/68; le sottozone FI, FS ed FU, insieme alle zone V ed alle sottozone HP ed HC
concorrono a formare gli spazi pubblici o di uso pubblico di cui agli artt. 3, 4, e 5 dello
stesso decreto.
H - Zone non edificate di uso pubblico, pavimentate o asfaltate.
Si distinguono in: HC, percorsi pedonali o ciclabili, HP, parcheggi pubblici o di uso
pubblico, HS, strade.
Le sottozone HP ed HC formano, insieme con le zone F e le zone V gli spazi pubblici o di
uso pubblico di cui agli artt. 3, 4 e 5 del D.M. 1444/68.
V - Zone non edificate di uso pubblico, piantumate.
Si distinguono in: VG, giardini pubblici, VR, aree per il gioco e la sosta.
Formano insieme alle zone F ed alle sottozone HP ed HC gli spazi pubblici o di uso
pubblico di cui agli artt. 3, 4 e 5 del D.M. 1444/68.
R - Zone di rispetto non edificate, piantumate.
Si distinguono in : RA, rispetto dell’abitato, RO, orti urbani, RS, aree di rispetto, aiuole
spartitraffico, prati, RV, giardini e ville privati.
Art. 18 - Zone A
Destinazioni d’uso previste: quelle stabilite per ciascuna sottozona.
Le zone A debbono essere oggetto di Piani Particolareggiati o di Piani di Recupero
redatti ai sensi della Legge n. 457/78, ovvero debbono essere disciplinate da specifica
Schedatura.
In assenza di Piano Particolareggiato o Piano di recupero, nelle sottozone A1 ed A2 sono
solamente ammessi interventi di tipo conservativo, mentre nelle sottozone A3 ed A4 sono
consentiti gli interventi indicati nella apposita Schedatura.
33
Con Piani Particolareggiati o Piani di Recupero possono essere consentite anche altre
categorie di intervento, oltre a variazioni delle norme sulle distanze, come specificato per
ciascuna sottozona.
Tutte le zone A sono «zone di recupero» ai sensi della Legge n. 457/78.
Art. 19 - Sottozone A1 Centro storico di Offagna
Destinazioni d’uso previste: quelle comprese nell’elenco di cui all’art. 13, n. 1, 2, 4, 5, 6, 7,
10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 40.
La sottozona A1 deve essere oggetto di Piano Particolareggiato ai sensi della L. 1150/42
ovvero di Piano di Recupero ai sensi della L. 457/78 esteso all’intera superficie compresa
nel perimetro indicato nella Tav. P/3.
Le Varianti al suddetto P.P. che si limitino alla modifica delle destinazioni d’uso, o delle
categorie di intervento per gli edifici per i quali non sia prescritto il restauro ed il
risanamento conservativo, e non comportino aumenti di volumetria, non costituiscono
Variante al P.R.G..
Il Piano Particolareggiato dovrà prevedere, in genere, interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
potranno essere previsti anche interventi di demolizione con e senza ricostruzione ed
anche di nuova edificazione qualora giustificati dall’esigenza di ripristinare l’integrità del
tessuto edilizio storico; tutti gli interventi, esclusi quelli di manutenzione ordinaria,
dovranno essere preceduti da indagini sul sottosuolo finalizzate all’individuazione di cavità
sotterranee ed a ridurre le modifiche indotte negli equilibri idrogeologici del sottosuolo.
Art. 20 - Sottozone A2 Borghi storici
Destinazioni d’uso previste: quelle comprese nell’elenco di cui all’art. 13, n. 1, 2, 4, 5, 6, 7,
10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 31, 40.
In assenza di Piano Particolareggiato o Piano di recupero, nelle sottozone A2 sono
generalmente ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ma è altresì ammessa la ristrutturazione
edilizia con conservazione della quota d’imposta della copertura, senza aumenti di
volume e senza alterazione del profilo trasversale.
Con Piano Particolareggiato o Piano di Recupero negli edifici per i quali viene
dimostrata l’assenza di valori storico-architettonici di particolare rilevanza sono ammessi
anche interventi di demolizione con ricostruzione secondo le prescrizioni relative alla
Classe 1a dell’Abaco dei Tipi Residenziali e con i seguenti indici e parametri:
- UF max = indice di utilizzazione fondiaria massima: UF esistente
con integrazione «una tantum» del 10% della Su esistente;
- H Max = pari a quella degli edifici esistenti e circostanti.
34
Art. 21 - Sottozone A3 Edifici e manufatti storici isolati.
Nelle planimetrie di Piano (Tavv. P/2, P/3) sono individuate con simbolo le aree su cui
insistono gli edifici e manufatti di interesse storico e/o architettonico esterni alle sottozone
A1 ed A2, tra i quali sono compresi anche gli edifici e manufatti isolati che rientrano nella
definizione contenuta nell’art. 15, punto 3 delle N.T.A. del P.P.A.R.
Destinazioni d’uso: sono previste le destinazioni di cui all’art. 13, n. 1 e 33, ma sono
ammesse anche le destinazioni n. 3, 4, 5, 5 bis, 7, 10, 11, 16, 20, 34; è altresì ammessa, in
quanto compatibile con gli edifici esistenti e con le prescrizioni della Schedatura di cui al
successivo capoverso, la destinazione n. 37 e 37 bis.
Per ciascuno degli edifici individuati sono prescritti o consentiti gli interventi così come
determinati nella «Schedatura degli edifici e manufatti storici isolati» redatta anche ai
sensi dell’Art. 40 delle N.T.A. del P.P.A.R., che è parte integrante del presente P.R.G. Sono
fatti salvi gli edifici o parti di edifici per i quali risulta conclusa la pratica di condono edilizio
al momento dell’entrata in vigore del presente Piano.
In assenza di Piano Particolareggiato o Piano di Recupero che, pur confermando le
prescrizioni di tipo conservativo, ne potrebbero stabilire una diversa articolazione per gli
edifici o parti di edifici, le eventuali varianti alle prescrizioni contenute nelle singole schede
o anche la loro integrazione con nuove schede relative ad altri edifici costituiscono
Variante al P.R.G. .
Inoltre, sempre in assenza di Piano Particolareggiato o Piano di Recupero che potrebbero
stabilire norme diverse per le distanze, sulle aree limitrofe che non ricadano all’interno
delle altre sottozone A, delle zone B, C, D, F, G, sono comunque vietati l’ampliamento
degli edifici esistenti, le nuove costruzioni, l’abbattimento di vegetazione non infestante, la
realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali, i movimenti di terra per realizzazione di
strade e impianti sportivi, l’apertura di nuove cave, l’apposizione di cartelli e manufatti
pubblicitari di qualunque natura e scopo, la costruzione di recinzioni con materiali diversi
da: ferro, legno, pietra naturale, mattoni, siepi; tali divieti si applicano a partire dal
perimetro degli edifici e manufatti per una distanza di ml. 75.
Vengono eliminate le schede n. 58 e n. 65.
Art. 22 - Sottozone A4 Ville di interesse storico e/o architettonico
Nella planimetrie di Piano (Tavv. P/2, P/3) sono individuate le aree su cui insistono le ville,
costituite da edifici, manufatti annessi, parchi e giardini di pertinenza, viali di accesso,
etc., che rivestono interesse sotto il profilo storico-documentale, ovvero architettonico,
ovvero botanico-vegetazionale, esterne alle sottozone A1 ed A2, tra le quali sono
comprese anche le ville che rientrano nella definizione contenuta nell’art. 15, punto 3
delle N.T.A. del P.P.A.R.
Destinazioni d’uso: sono previste le destinazioni di cui all’art. 13, n. 1 e 40, ma sono
ammesse, in quanto compatibili, le destinazioni n. 4, 5, 7, 10, 15, 16, 20, 24; è altresì
ammessa, in quanto compatibile con gli edifici esistenti, la destinazione n. 3.
Per ciascuna delle ville individuate (lettere A e B nelle Tavv. P/2 e P/3), in assenza di Piano
Particolareggiato o Piano di Recupero che, pur confermando le prescrizioni di tipo
35
conservativo, ne potrebbero stabilire una diversa articolazione, sono prescritti o consentiti
sugli edifici esistenti soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, restauro, risanamento conservativo; sono vietati le nuove costruzioni e
l’ampliamento di quelle esistenti; per quanto riguarda gli interventi sugli aspetti botanicovegetazionali, è obbligatorio il mantenimento degli individui esistenti e sono prescritti
interventi per il loro recupero oltre che per la messa a dimora di nuovi individui, per i quali
dovranno essere favorite le specie sempreverdi mediterranee tra le quali: il leccio,
l’alloro, l’alaterno, l’ilatro, il viburno, etc.
Inoltre, sempre in assenza di Piano Particolareggiato o Piano di Recupero che potrebbero
stabilire norme diverse per le distanze, sulle aree limitrofe che non ricadano all’interno
delle altre sottozone A, delle zone B, C, D, F, G, sono comunque vietati l’ampliamento
degli edifici esistenti, le nuove costruzioni, l’abbattimento di vegetazione non infestante, la
realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali, i movimenti di terra per realizzazione di
strade e impianti sportivi, l’apertura di nuove cave, l’apposizione di cartelli e manufatti
pubblicitari di qualunque natura e scopo, la costruzione di recinzioni con materiali diversi
da: ferro, legno, pietra naturale, mattoni, siepi; tali divieti si applicano a partire dal
perimetro delle recinzioni delle ville per una distanza di ml. 150.
Art. 23 - Zone B
Destinazioni d’uso previste: quelle comprese nell’elenco di cui all’art. 13, n. 1, 4, 5, 6, 7, 9,
10, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 27, 29, 31, 40. Le norme relative a ciascuna sottozona definiscono
le percentuali consentite per le destinazioni d’uso non residenziali.
Categorie di intervento: quelle stabilite per ciascuna sottozona; le sistemazioni del suolo
sono ammesse purché non comportino variazioni delle quote del terreno superiori ad 1,5
ml.
Si applicano i seguenti parametri:
- DS = Distanza dalle strade: uguale a quella degli edifici esistenti, se non diversamente
determinata nelle planimetrie di Piano (Filo stradale), ovvero nell’Abaco dei tipi
residenziali;
- DC = Distanza dai confini: se non diversamente determinata nell’Abaco dei tipi
residenziali, pari a 1/2 H max; minimo 5 ml.; è consentita la costruzione in aderenza ad
edificio preesistente costruito sul confine; è ammessa, altresì, la costruzione a distanze
inferiori a quelle sopraindicate qualora previsto in uno strumento urbanistico attuativo,
ovvero qualora si tratti di pareti non finestrate e purché sia intercorso un accordo con i
proprietari confinanti.
- DF = Distacco tra gli edifici: secondo l’art. 9 del DM 2/4/68, se non diversamente
determinata nell’Abaco dei tipi residenziali.
Norma specifica per la destinazione d’uso di cui al punto 9 dell’art 13: - Parcheggi: come
determinati dal d.lgs. 114/98 e sue modifiche ed integrazioni e dalle circolari regionali
applicative.
Strumenti di intervento: intervento edilizio diretto. Negli interventi su superfici di
dimensione superiore a mq. 2.500 si richiede il piano urbanistico preventivo al fine del
rispetto degli standards tali interventi sono assimilati agli interventi nelle zone omogenee C
36
del D.M. 1444/68 se la maggioranza delle superfici sono inedificate.
Sottozone B*
Le sottozone individuate da un asterisco post-posto alla lettera B sono regolate dai
parametri urbanistici ed edilizi previste per le sottozone senza asterisco, fatta eccezione
per:
-
UF max = indice di utilizzazione fondiaria massima: 0,5 mq/mq
-
Oneri di trasferimento degli standards pre-esistenti : pari alla monetizzazione degli
standards sulla base di costi standard definiti ed aggiornati dal Consiglio
Comunale.
Art. 24 - Sottozone B1 Sature consolidate
Ad eccezione degli edifici destinati ad attrezzature ricettive, commerciali e per lo
spettacolo (Art. 13, n. 4, 5, 6, 7, 9), la superficie utile destinata alla residenza non potrà
essere inferiore al 70 % della SU complessiva dell’intero edificio. Questo rapporto
percentuale dovrà essere tenuto presente come indicazione di massima per ogni
intervento edilizio, comprese le variazioni per le destinazioni d’uso. Nei casi in cui
l’intervento interessa una porzione di unità immobiliare, la percentuale deve essere riferita
all’intera unità.
Sono previste le seguenti categorie di intervento:
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamenti,
demolizione con e senza ricostruzione .
Gli interventi di ristrutturazione, ampliamento e demolizione con ricostruzione devono
seguire le prescrizioni relative ai tipi edilizi contenute nell’Abaco dei tipi residenziali.
Per i tipi edilizi le sottozone B1 si distinguono in aree nel modo seguente:
- Aree B1.1 - Classe 2a dell’Abaco dei tipi residenziali;
- Aree B1.2 - Classi 1b, 3a dell’Abaco dei tipi residenziali;
- Aree B1.3 - Classi 2b, 3b dell’Abaco dei tipi residenziali.
I lotti esistenti alla data di adozione del P.R.G. non possono essere frazionati. I lotti
inedificati restano tali e saranno destinati a giardini ed orti.
Norme specifiche per zone.
Ampliamento della sottozona B1.2 a valle di via S.Stefano.
Prescrizioni di carattere geologico:
In base alle risultanze delle indagini si ritiene l’area idonea all’edificazione senza
particolari prescrizioni.
37
Per quanto concerne le fondazioni, pur demandando ad indagini più specifiche, in fase
esecutiva, la scelta ottimale e la valutazione del carico ammissibile, si potranno adottare
fondazioni di tipo diretto.
Per maggiori indicazioni si demanda comunque all’Indagine geologico-tecnica allegata.
Prescrizioni di carattere botanico – vegetazionale:
Il vigente piano regolatore individua l’area oggetto di variante in ambito urbano per cui si
applicano la L.R. 7/85 e succ. mod. in tema di tutela della vegetazione.
L’ampliamento della sottozona B1.2 a valle di Via Santo Stefano e la realizzazione della
strada di congiunzione con Via Moglie interessano n° 10 piante di olivo.
Le piante di olivo dovranno preferibilmente essere inglobate nel progetto delle aree verdi
ma in mancanza di soluzioni alternative, potranno essere spostate o abbattute nel rispetto
di quanto riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione all’Art. 6.
L’area non presenta altra vegetazione di rilievo inclusa negli elenchi delle specie tutelate
dalla legislazione vigente.
Per maggiori indicazioni si demanda comunque alla Carta della Vegetazione ed dell’Uso
Agricolo del Suolo allegata.
Nell’area individuata con la B*1.2.Vd.1 è consentita la SUL max di mq 600 nel rispetto degli
altri parametri edilizi (esclusi UT, UF,IF) previsti per le zone B1.2.
Art. 25 - Sottozone B2 Incomplete
Ad eccezione degli edifici destinati ad attrezzature ricettive, e/o commerciali (Art. 13, n. 4,
5, 7, 9), la superficie utile destinata alla residenza non potrà essere inferiore al 70 % della SU
complessiva dell’intero edificio. Questo rapporto percentuale dovrà essere tenuto
presente come indicazione di massima per ogni intervento edilizio, comprese le variazioni
per le destinazioni d’uso. Nei casi in cui l’intervento interessa una porzione di unità
immobiliare, la percentuale deve essere riferita all’intera unità.
Sono previste le seguenti categorie di intervento:
Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamenti,
demolizione con e senza ricostruzione, nuova edificazione su lotto libero.
Anche nelle aree già regolate da piani urbanistici preventivi vigenti, come nelle altre
aree, gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione con ricostruzione e nuova
edificazione devono seguire le prescrizioni relative ai tipi edilizi contenute nell’Abaco dei
tipi residenziali.
Per i tipi edilizi le sottozone B2 si distinguono in aree nel modo seguente:
- Aree B2.1 - Classi 1b, 2a e 3a dell’Abaco dei tipi residenziali;
- Aree B2.2 - Classi 2b, 3a dell’Abaco dei tipi residenziali;
- Aree B2.3 - Classi 2a dell’Abaco dei tipi residenziali; in queste aree non si applicano le
maggiorazioni dell’H max previste dall’art. 13 del R.E.C. per terreni con
pendenza naturale superiore al 15%.
Norme specifiche per zone:
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- Sottozona B2.1
Indipendentemente dalle classi dell’abaco edilizio, è prescritta un’altezza massima dei
fabbricati pari 7 mt.
Prescrizioni di carattere geologico:
In base alle risultanze delle indagini si ritiene l’area idonea all’edificazione senza
particolari prescrizioni dichiarando la compatibilità idrogeologica tra l’intervento ed il
livello di pericolosità e rischio esistenti riportati dal PAI.
In fase esecutiva ulteriori e più approfondite indagini potranno definire eventuali
interventi specifici da adottare, anche in relazione alle modifiche che il sistema di opere
in progetto indurrà sull’area.
In ogni caso, se verranno realizzati sbancamenti, come è lecito attendersi considerata la
morfologia del sito, si dovrà in via preventiva realizzare una paratia di pali per il
contenimento dei terreni a monte.
Per quanto riguarda le fondazioni, sulla base delle indagini realizzate, si consigliano
fondazioni di tipo profondo su pali che si ammorzino adeguatamente nella formazione
di base.
In base al D.M. 16/01/96, il coefficiente sismico di fondazione sarà pari a ε = 1.0.
Per maggiori indicazioni si demanda comunque all’Indagine geologico-tecnica
allegata.
Prescrizioni di carattere botanico – vegetazionale:
Il vigente piano regolatore individua l’area oggetto di variante in ambito urbano per cui
si applica la L.R. 7/85 e succ. mod. in tema di tutela della vegetazione.
Gli elementi arborei e arbustivi presenti (pioppo nero, robinia, sambuco, ailanto e
alcune piante da frutto) non appartengono ad essenze arboree protette e non
costituiscono formazioni vegetali lineari tutelate dalla legislazione vigente.
Per maggiori indicazioni si demanda comunque alla Carta della Vegetazione ed
dell’Uso Agricolo del Suolo allegata.
- Sottozona B2.1 confinante con la sottozona FS (Impianti sportivi) e con la sottozona VG.
Indipendentemente dalle classi dell’abaco edilizio, è prescritta un’altezza massima dei
fabbricati pari 7 mt.
Prescrizioni di carattere geologico:
In base alle risultanze delle indagini si ritiene l’area idonea all’edificazione senza
particolari prescrizioni.
Per quanto concerne le fondazioni, pur demandando ad indagini più specifiche, in fase
esecutiva, la scelta ottimale e la valutazione del carico ammissibile, si potranno
adottare fondazioni di tipo diretto.
Per maggiori indicazioni si demanda comunque all’Indagine geologico-tecnica
allegata.
Prescrizioni di carattere botanico – vegetazionale:
Il vigente piano regolatore individua l’area oggetto di variante in ambito urbano per cui
si applicano la L.R. 7/85 e succ. mod. in tema di tutela della vegetazione.
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A confine tra la contigua sottozona VG e la strada di collegamento di Via Moglie sono
presenti n° 2 piante di olivo soggette alle prescrizioni indicate all’Art. 6 delle NTA
comunali.
A confine tra la sottozona B1.2 da realizzare e la preesistente sottozona B1.2 è presente
un pino domestico soggetto alle prescrizioni indicate all’Art. 6 delle NTA comunali.
L’area non presenta altra vegetazione di rilievo inclusa negli elenchi delle specie
tutelate dalla legislazione vigente.
Per maggiori indicazioni si demanda comunque alla Carta della Vegetazione ed
dell’Uso Agricolo del Suolo allegata.
- Ampliamento sottozona B2.1 a casette di Montegallo.
Prescrizioni di carattere geologico:
In base alle risultanze delle indagini si ritiene l’area idonea all’edificazione senza
particolari prescrizioni.
Per quanto concerne le fondazioni, pur demandando ad indagini più specifiche, in fase
esecutiva, la scelta ottimale e la valutazione del carico ammissibile, si potranno
adottare fondazioni di tipo diretto.
In base al D.M. 16/01/96, il coefficiente sismico di fondazione sarà pari a ε = 1.0.
Per maggiori indicazioni si demanda comunque all’Indagine geologico-tecnica
allegata.
Prescrizioni di carattere botanico – vegetazionale:
Il vigente piano regolatore individua l’area oggetto di variante in ambito agricolo
(sottozona RA assimilata alla zona E) per cui si applica la L.R. 6/05 in tema di tutela della
vegetazione.
Sono presenti tre esemplari di olmo minore in area RS di “rispetto scarpata” per cui oltre
alla tutela ai sensi della L.R. 6/05 si applicano anche le indicazioni per le opere di
consolidamento e sviluppo della vegetazione nelle sottozone RS indicate all’art. 39 delle
N.T.A. comunali.
L’ampliamento della superficie edificabile interessa alcuni esemplari di pino d’Aleppo
già inclusi in zona B e quindi non soggetti a protezione secondo la L.R. vigente in ambito
urbano (L.R. 7/85).
Le piante di olivo ricadenti nella futura B2.1 (circa 30) dovranno preferibilmente essere
inglobate nel progetto delle aree verdi ma in mancanza di soluzioni alternative,
potranno essere spostate o abbattute nel rispetto di quanto riportato nelle Norme
Tecniche di Attuazione all’Art. 6.
Nessuna tutela è prevista per le piante da frutto presenti.
Per maggiori indicazioni si demanda comunque alla Carta della Vegetazione ed
dell’Uso Agricolo del Suolo allegata.
- Ampliamento sottozona B2.3 in via Vecchia Torre.
Prescrizioni di carattere geologico:
L’edificazione dell’area potrà realizzarsi senza particolari prescrizioni.
Per quanto concerne il tipo di fondazione da adottare, pur demandando ad indagini
più specifiche, in fase esecutiva, la scelta ottimale e la valutazione del carico
ammissibile, sulla base delle indagini svolte, se verranno realizzati sbancamenti, come è
40
lecito attendersi considerata la morfologia presente, potranno adottarsi fondazioni
superficiali a trave rovescia.
Per maggiori indicazioni si demanda comunque all’Indagine geologico-tecnica
allegata.
Prescrizioni di carattere botanico – vegetazionale:
Il vigente piano regolatore individua l’area oggetto di variante in ambito urbano per cui
si applicano la L.R. 7/85 e succ. mod. in tema di tutela della vegetazione.
E’ presente una scarpata con siepe a dominanza di robinia che ricade interamente in
area RS di “rispetto scarpata” per cui oltre alla tutela ai sensi della L.R. 7/85 prevista per
le siepi, si applicano anche le indicazioni per le opere di consolidamento e sviluppo
della vegetazione nelle sottozone RS indicate all’art. 39 delle N.T.A. comunali.
A Nord del lotto è presente un individuo isolato di roverella a tutela integrale.
Nessuna tutela è prevista per le piante da frutto e per un esemplare di robinia isolato
presenti nell’orto-frutteto.
Per maggiori indicazioni si demanda comunque alla Carta della Vegetazione ed
dell’Uso Agricolo del Suolo allegata.
- Sottozona B2.3* in località Villa Malacari.
Sono previste le seguenti categorie di intervento:
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ampliamenti , demolizione con e
senza ricostruzione.
L’ampliamento è consentito solo se conseguente alla demolizione con ricostruzione .
Nel caso di ampliamento e demolizione con ricostruzione è prescritto l’allineamento
obbligatorio del fronte principale in arretramento rispetto al filo stradale di almeno 2 mt.
Prescrizioni di carattere geologico:
In base alle risultanze delle indagini si ritiene l’area idonea all’edificazione senza
particolari prescrizioni.
Per quanto concerne le fondazioni, la tipologia ottimale sarà definita, in fase esecutiva,
da indagini specifiche e puntuali.
In base al D.M. 16/01/96, il coefficiente sismico di fondazione sarà pari a ε = 1.0.
Per maggiori indicazioni si demanda comunque all’Indagine geologico-tecnica
allegata.
Prescrizioni di carattere botanico – vegetazionale:
Il vigente piano regolatore individua l’area oggetto di variante in ambito agricolo
(sottozona RA assimilata alla zona E) per cui si applica la L.R. 6/05 in tema di tutela della
vegetazione.
L’edificio esistente è circondato da un gruppo di robinie non assimilabile a una
formazione lineare e quindi nono soggetta a tutela. Sono presenti anche un pino nero e
un alloro entrambi non protetti.
Per maggiori indicazioni si demanda comunque alla Carta della Vegetazione ed
dell’Uso Agricolo del Suolo allegata.
Art. 26 - Sottozone B3 Nuclei extraurbani esistenti
41
Sono ammesse anche le destinazioni d’uso di cui all’art. 13 n. 33, 34 (quest’ultima purché i
manufatti abbiano superficie coperta non superiore ai 200 mq.) 36 e 38. Ad eccezione
degli edifici a servizio dell’agricoltura (Art. 13, n. 34 e 36) e di quelli destinati ad
attrezzature ricettive (Art. 13, n. 3, 4 e 5), la superficie utile destinata alla residenza non
potrà essere inferiore al 70 % della SU complessiva di ciascun edificio.
Sono previste le seguenti categorie di intervento:
Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamenti,
demolizione con e senza ricostruzione.
Gli interventi di ristrutturazione, ampliamento e demolizione con ricostruzione devono
seguire le prescrizioni relative alle Classi 1a, 1b, 2a, e 5 dell’Abaco dei tipi residenziali.
Si applicano i seguenti indici e parametri:
- UF max = indice di utilizzazione fondiaria massima (in caso di demolizione con
ricostruzione o di ampliamento) : UF esistente con integrazione «una tantum» del 20%
della Su esistente;
nel caso di edifici esistenti con H max >= 7,5 ml. è ammesso, previa demolizione delle
parti in contrasto con le prescrizioni tipologiche di cui al precedente capoverso, un
ampliamento «una tantum» fino ad un massimo del 30%.
E’ ammessa la possibilità di accorpamento di più lotti, a parità di SUL (superficie utile
lorda) complessiva; in questo caso non sono applicabili le integrazioni «una tantum» della
Su esistente.
Ai fini dell’individuazione della procedura autorizzativa e della connessa onerosità o
meno delle concessioni, gli interventi richiesti in funzione dell’attività agricola e delle
esigenze abitative dell’imprenditore a titolo principale (avente i requisiti previsti dalla
legislazione vigente in materia) sono assimilati agli interventi eseguiti in zona agricola ai
sensi delle vigenti leggi.
Art. 27 - Zone C
Destinazioni d’uso previste: quelle comprese nell’elenco di cui all’art. 13, n. 1, 4, 5, 7, 9
(soltanto nelle sottozone C1), 10, 11, 15, 16, 19, 20, 25, 26, 27, 29, 31, 40.
Categorie d’intervento previste: demolizione con e senza
ricostruzione, nuova
edificazione; le sistemazioni del suolo sono ammesse purché non comportino variazioni
delle quote del terreno superiori ad 1,5 ml.. Gli edifici esistenti possono essere sottoposti, in
assenza di piano urbanistico preventivo, agli interventi di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione (senza
aumento di volume).
I Fili fissi indicati nella Tav. P/3 hanno valore vincolante nella redazione dei piani urbanistici
preventivi di iniziativa privata.
Si applicano i seguenti parametri:
- DS = Distanza dalle strade: secondo il d.lgs. n. 285/92 e sue modifiche ed integrazioni,
eccetto che per le sottozone C4; nei piani urbanistici preventivi si possono applicare
42
distanze inferiori, in conformità con le prescrizioni delle planimetrie di Piano (Filo fisso),
ovvero dell’Abaco dei tipi edilizi;
- DC = Distanza dai confini: (eccetto che per le sottozone C4) pari a 1/2 H max; minimo 5
ml.; DC = H max se il lotto è confinante con zone F e V;
- DF = Distacco tra gli edifici: (eccetto che per le sottozone C4) secondo l’art. 9 del DM
2/4/68.
Strumenti d’intervento: piani urbanistici preventivi estesi a superfici minime d’intervento
coincidenti con le aree progetto AP ed AR e con i comparti individuati nella Tav. P/3;
intervento edilizio diretto per gli edifici esistenti.
Art. 28 - Sottozone C1 Consolidamento del tessuto urbano
Ad eccezione dei comparti che comprendono edifici destinati ad attrezzature ricettive e
commerciali (Art. 13, n. 4, 5, 7, 9), la superficie utile destinata alla residenza non potrà
essere inferiore al 70 % della SU complessiva del comparto di intervento. Questo rapporto
percentuale dovrà essere tenuto presente come indicazione di massima anche per ogni
intervento edilizio successivo alla realizzazione dei comparti, comprese le eventuali
variazioni per le destinazioni d’uso.
Si applicano i seguenti indici e parametri:
- UT = indice di utilizzazione territoriale: 0,2 mq/mq;
- H max = altezza massima: ml. 7,5 (indipendentemente dai tipi edilizi);
- Parcheggi: 2 mq/10 mq SUL, superficie utile lorda.
Norma specifica per le destinazioni d’uso di cui ai punti 4, 5, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20
dell’art. 13:
- Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL, superficie utile lorda.
Norma specifica per la destinazione d’uso di cui al punto 9 dell’art 13:
- Parcheggi: come determinati dal d.lgs. 114/98 e sue modifiche ed integrazioni e dalle
leggi e circolari regionali applicative
Nelle sottozone C1 si applicano le prescrizioni relative ai seguenti tipi edilizi:
- Classe 1b, 2b, 3a dell’Abaco dei tipi residenziali.
Norme specifiche per comparto:
- Comparto 1:
Oltre alle verifiche di stabilità previste dal D.M. 11/03/1998 prima e dopo l’edificazione,
nella sottozona C1 prima della redazione dello strumento attuativo - attraverso
l’installazione di appropriata strumentazione e per mezzo di rilievi topografici di
precisione - dovrà essere effettuato un monitoraggio prolungato nel tempo. Gli esiti di
tali indagini dovranno essere riportati negli atti di adozione.
43
In sede di approvazione del P.d.L. o di sue varianti, l’ Amministrazione comunale può
accettare la monetizzazione delle aree a standard in luogo della loro cessione, sulla base
di valori preventivamente determinati dal C.C.
- Comparto 10:
Indipendentemente dalle classi dell’abaco edilizio, è prescritta un’altezza massima dei
fabbricati pari 7 mt.
Prescrizioni di carattere geologico:
Sulla base delle indagini effettuate si ritiene l’area idonea all’edificazione senza
particolari prescrizioni.
Relativamente alla modesta porzione dell’area che il PAI fa ricadere all’interno di un
movimento gravitativo avente una pericolosità “media” (P2-R2), si dichiara la
compatibilità tra l’intervento ed il livello di pericolosità e rischio indicati.
In fase attuativa ed esecutiva ulteriori e più approfondite indagini, in particolare sulla
zona verso il movimento, potranno definire eventuali interventi specifici da adottare,
anche in relazione alle modifiche che il sistema di opere in progetto indurrà sull’area.
Per quanto concerne le fondazioni, sulla base delle conoscenze acquisite in questa
fase, si consigliano fondazioni di tipo profondo su pali che si ammorzino adeguatamente
nella formazione di base.
In base al D.M. 16/01/96, il coefficiente sismico di fondazione sarà pari a ε = 1.0.
Per maggiori indicazioni si demanda comunque all’Indagine geologico-tecnica
allegata.
Prescrizioni di carattere botanico – vegetazionale:
Il vigente piano regolatore individua le aree oggetto di variante in ambito urbano per
cui si applicano la L.R. 7/85 e succ. mod. in tema di tutela della vegetazione.
L’area comprende n° 2 piante di olivo e una scarpata con n° 2 esemplari di roverella.
Le piante di olivo dovranno preferibilmente essere inglobate nel progetto delle aree
verdi ma in mancanza di soluzioni alternative, potranno essere spostate o abbattute nel
rispetto di quanto riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione all’Art. 6.
Le roverelle, soggette alle prescrizioni indicate all’Art. 6 delle NTA comunali, ricadono
nella sottozona RS di rispetto della scarpata; per le opere di consolidamento e sviluppo
della vegetazione si fa riferimento a quanto indicato all’art. 39 delle N.T.A. comunali.
Nell’area è incluso un canneto non tutelato che in caso di abbattimento va sostituito
con idonea vegetazione a tutela della scarpata stradale.
Per maggiori indicazioni si demanda comunque alla Carta della Vegetazione ed
dell’Uso Agricolo del Suolo allegata.
- Comparto 11:
Indipendentemente dalle classi dell’abaco edilizio, è prescritta un’altezza massima dei
fabbricati pari 7 mt.
La realizzazione del comparto potrà essere attuato previo strumento preventivo in fasi
differenziate al fine di agevolare la realizzazione dell’intervento di edilizia residenziale
pubblica.
Prescrizioni di carattere geologico:
44
L’edificazione dell’area potrà realizzarsi condizionatamente al rispetto delle seguenti
prescrizioni:
1. Limitare al minimo sbancamenti e riporti che dovranno comunque essere
mantenuti entro 1.50 m. Sbancamenti di ordine superiore andranno contenuti
mediante la realizzazione preliminare di una paratia di pali che dovranno essere
adeguatamente attestati nella formazione inalterata di base (argilla azzurra).
2. Realizzazione di un’opera drenante che mantenga il livello di falda al almeno 3.00
m dal piano campagna (situazione per la quale anche la verifica effettuata
determina un’assoluta stabilità). L’opera andrà realizzata mediante trincee
parallele tra loro e poste lungo la linea di massima pendenza del versante. Le
trincee drenanti andranno realizzate almeno 1-2 mesi prima dell’edificazione e
dovranno svilupparsi a partire immediatamente a valle dei futuri fabbricati. La loro
profondità sarà di 4-5 m e , in ogni caso, l’effetto drenante dell’opera non dovrà
avere in alcun modo interferenze negative con l’edificato di monte. Pertanto in
fase attuativa e/o esecutiva si dovrà attentamente studiare la situazione
idrogeologica del sito per una loro realizzazione ottimale ed efficace.
3. L’acqua di risulta proveniente dal drenaggio andrà adeguatamente regimata
e potrà avere come collettore ultimo di raccolta il fosso di valle.
4. Regimazione delle acque superficiali finalizzata alla loro corretta raccolta e
rapido smaltimento.
5. Realizzazione di fondazioni di tipo diretto o a trave rovescia irrigidite lungo le
linee di massima pendenza del versante o a platea.
6. Adozione di un coefficiente sismico di fondazione pari a ε = 1.3.
Per maggiori indicazioni si demanda comunque all’ Indagine geologico-tecnica
allegata.
Prescrizioni di carattere botanico – vegetazionale:
Il vigente piano regolatore individua l’area oggetto di variante in ambito agricolo
(sottozona RA assimilata alla zona E) per cui si applica la L.R. 6/05 in tema di tutela della
vegetazione.
La pianta di olivo presente dovrà preferibilmente essere inglobata nel progetto delle
aree verdi ma in mancanza di soluzioni alternative, potrà essere spostata o abbattuta
nel rispetto di quanto riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione all’Art. 6.
La realizzazione della strada potrebbe interferire con un gelso, situato all’estremità sudest del comparto, sottoposto a tutela integrale secondo la L.R. 6/05 e il P.P.A.R. (Art. 37).
Per maggiori indicazioni si demanda comunque alla Carta della Vegetazione ed
dell’Uso Agricolo del Suolo allegata.
Art. 29 - Sottozone C2 Edificazione di margine
Ad eccezione del comparto 2 qualora sia destinato a servizi socio-sanitari ed assistenziali
a gestione pubblica o convenzionata (punto 15 dell’art. 13), la superficie utile destinata
alla residenza non potrà essere inferiore al 70 % della SU complessiva del comparto di
intervento. Questo rapporto percentuale dovrà essere tenuto presente come indicazione
di massima anche per ogni intervento edilizio successivo alla realizzazione dei comparti,
comprese le eventuali variazioni per le destinazioni d’uso.
45
Si applicano i seguenti indici e parametri:
- UT = indice di utilizzazione territoriale: 0,12 mq/mq; 0,4 mq/mq nel comparto 2 per servizi
socio-sanitari ed assistenziali a gestione pubblica o convenzionata;
- UF max = indice di utilizzazione fondiaria massima: 0,4 mq/mq (indipendentemente dai
tipi edilizi); 0,6 mq/mq nel comparto 2 per servizi socio-sanitari ed assistenziali a
gestione pubblica o convenzionata;
- IF max = densità fondiaria massima: 1,2 mc/mq;
- H max = altezza massima: ml. 6,5 (indipendentemente dai tipi edilizi e senza
maggiorazioni per pendenze superiori al 15%);
- Parcheggi: 2 mq/10 mq SUL, superficie utile lorda.
- Superficie minima del lotto (indipendentemente dall’Abaco dei tipi residenziali): mq
1200.
Norma specifica per le destinazioni d’uso di cui ai punti 4, 5, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20
dell’art. 13:
- Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL, superficie utile lorda.
Ad eccezione del comparto 2 per servizi socio-sanitari ed assistenziali, nelle sottozone C2,
si applicano le prescrizioni relative ai seguenti tipi edilizi:
Classe 1b, 2a dell’Abaco dei tipi residenziali.
Norme specifiche per comparto:
- Comparto 5:
E’ vincolante la localizzazione della sottozona RS indicata nella planimetria; è prescritto,
relativamente alla classe dell’abaco edilizio 1b, un numero massimo di aggregazioni
pari a 4.
E’ prescritta un’area da cedere al Comune per la realizzazione di edilizia residenziale
prioritariamente pubblica nel rispetto dei seguenti parametri:
Superficie fondiaria : mq 1200
S.U.L. : 1/6 della S.U.L. massima realizzabile.
Prescrizioni di carattere geologico:
L’edificazione dell’area potrà realizzarsi senza particolari prescrizioni.
Per quanto concerne il tipo di fondazione da adottare, pur demandando ad indagini
più specifiche, in fase attuativa ed esecutiva, la scelta ottimale e la valutazione del
carico ammissibile, sulla base delle indagini eseguite, per la zona posta a SO potranno
essere realizzate fondazioni dirette di tipo continuo mentre per la parte a NE si
consigliano fondazioni profonde su pali.
Per maggiori indicazioni si demanda comunque all’Indagine geologico-tecnica
allegata.
Prescrizioni di carattere botanico – vegetazionale:
Il vigente piano regolatore individua parte del comparto in ambito urbano (C3 e RS) e
parte in ambito agricolo (sottozona RA assimilata alla zona E) per cui si applicano la L.R.
7/85 e succ. mod. nel primo caso e la L.R. 6/05 nel secondo caso.
46
Lungo il margine S-W del lotto sono presenti n° 7 pioppi neri posizionati lungo la fascia di
rispetto della scarpata. I pioppi non rientrano nell’elenco della flora protetta dalle leggi
regionali vigenti in materia di protezione floristica ma sono posti a tutela integrale come
alberata stradale in quanto rientrano nelle categorie individuate come elementi diffusi
del paesaggio agrario dall’Art. 37 del Piano Paesistico Ambientale Regionale.
Si applicano anche le indicazioni per le opere di consolidamento e sviluppo della
vegetazione nelle sottozone RS indicate all’art. 39 delle N.T.A. comunali.
Le piante di olivo presenti dovranno preferibilmente essere inglobate nel progetto delle
aree verdi ma in mancanza di soluzioni alternative, potranno essere spostate o
abbattute nel rispetto di quanto riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione all’Art. 6.
La robinia, l’ailanto e il canneto ricadenti nella zona RS, pur non essendo vincolati,
possono essere lasciati in quanto per la loro funzione di consolidamento della scarpata
stradale o in alternativa sostituiti da idonea vegetazione in base a quanto indicato all’
all’art. 39 delle N.T.A. comunali per le sottozone RS.
Per maggiori indicazioni si demanda comunque alla Carta della Vegetazione ed
dell’Uso Agricolo del Suolo allegata.
- Comparto 12:
E’ prescritta l’edificazione con asse longitudinale disposto parallelamente a via Vallone.
Prescrizioni di carattere geologico:
In base alle risultanze delle indagini si ritiene l’area idonea all’edificazione senza
particolari prescrizioni.
Per quanto concerne le fondazioni, pur demandando ad indagini più specifiche, in fase
esecutiva, la scelta ottimale e la valutazione del carico ammissibile, si potranno
adottare fondazioni di tipo diretto.
In base al D.M. 16/01/96, il coefficiente sismico di fondazione sarà pari a ε = 1.0.
Per maggiori indicazioni si demanda comunque all’Indagine geologico-tecnica
allegata.
Prescrizioni di carattere botanico – vegetazionale:
Il vigente piano regolatore individua l’area oggetto di variante in ambito agricolo
(sottozona RA assimilata alla zona E) per cui si applica la L.R. 6/05 in tema di tutela della
vegetazione.
Una siepe occupa la scarpata a sud del lotto ed è sottoposta a tutela integrale come
elemento diffuso del paesaggio agrario (Art. 37 del P.P.A.R.) e in base alla L.R. 6/05.
A confine nord dell’area destinata a parcheggio e area per la protezione civile e
piazzale per circhi e giostre (HP/HP1)è presente un’alberata di robinia a protezione della
scarpata sottostante che è sottoposta a tutela integrale come elemento diffuso del
paesaggio agrario (Art. 37 del P.P.A.R.) e in base alla L.R. 6/05.
Sono inoltre presenti a confine una roverella protetta in base alla L.R. 6/05 un olivo e per
il quale si applica quanto riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione all’Art. 6.
Nessuna tutela è prevista per le piante da frutto e per un esemplare isolato di ailanto
presenti nell’area.
Per maggiori indicazioni si demanda comunque alla Carta della Vegetazione ed
dell’Uso Agricolo del Suolo allegata.
47
Art. 30 - Sottozone C3 Edificazione diffusa
La superficie utile destinata alla residenza non potrà essere inferiore all’80 % della SU
complessiva del comparto di intervento. Questo rapporto percentuale dovrà essere
tenuto presente come indicazione di massima anche per ogni intervento edilizio
successivo alla realizzazione dei comparti, comprese le eventuali variazioni per le
destinazioni d’uso.
Si applicano i seguenti indici e parametri:
- UT = indice di utilizzazione territoriale: 0,10 mq/mq;
- UF max = indice di utilizzazione fondiaria massima: 0,15 mq/mq
(indipendentemente dai tipi edilizi);
- IF max = densità fondiaria massima: 0,45 mc/mq;
- H max = altezza massima: ml. 6 (indipendentemente dai tipi edilizi e senza maggiorazioni
per pendenze superiori al 15%);
- Parcheggi: 2 mq/10 mq SUL, superficie utile lorda.
- Superficie minima del lotto (indipendentemente dall’Abaco dei tipi residenziali)= per i
comparti n. 6, 7, 8: mq.1000.
Norma specifica per le destinazioni d’uso di cui ai punti 4, 5, 7, 10 dell’art. 13:
- Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL, superficie utile lorda.
Nelle sottozone C3 si applicano le prescrizioni relative alla Classe 2a dell’Abaco dei tipi
residenziali.
Strumenti di intervento: poiché nella Tav. P/3 all’interno dei comparti che ricadono in
queste sottozone non sono individuate le zone F, V o H che concorrono a formare gli
spazi pubblici o di uso pubblico di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 1444/68, l’Amministrazione
Comunale provvederà con apposita deliberazione a determinare, nel rispetto della
normativa statale e regionale vigente, l’importo dei corrispondenti oneri da monetizzare.
Norme specifiche per comparto:
- Comparto 2
L’area identificata con il mapp. catastale n. 200 viene stralciata dal comparto n. 2 e la
relativa SUL di sua pertinenza pari a mq 128 potrà essere realizzata con intervento edilizio
diretto all’interno del mapp. 204 con i restanti parametri edilizi della classe 2a.Ville
dell’abaco dei tipi residenziali.
- Comparto n. 6:
E’ consentita la trasformazione dei pergolati esistenti in volumi residenziali senza modifica
dei profili esistenti, con monetizzazione dei relativi standards urbanistici.
-Comparto n. 13:
Prescrizioni di carattere geologico:
In base alle risultanze delle indagini si ritiene l’area idonea all’edificazione senza
particolari prescrizioni.
48
Per quanto concerne le fondazioni, pur demandando ad indagini più specifiche, in fase
attuativa ed esecutiva, la scelta ottimale e la valutazione del carico ammissibile, si
potranno adottare fondazioni di tipo diretto.
Per maggiori indicazioni si demanda comunque all’Indagine geologico-tecnica
allegata.
Prescrizioni di carattere botanico – vegetazionale:
Il vigente piano regolatore individua l’area oggetto di variante in ambito agricolo per
cui si applica la L.R. 6/05 in tema di tutela della vegetazione.
Erroneamente l’area era stata fatta ricadere in una sottozona E4.1, in realtà da
considerare E1.1 (coltivata ad olivo)
Le piante di olivo presenti (n. 31) dovranno preferibilmente essere inglobate nel progetto
delle aree verdi ma in mancanza di soluzioni alternative, potranno essere spostate o
abbattute nel rispetto di quanto riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione all’Art. 6.
Il filare di vite al margine sud del lotto, le piante da frutto (non cartografati) e un ailanto
presenti non sono sottoposti a tutela.
Per maggiori indicazioni si demanda comunque alla Carta della Vegetazione ed
dell’Uso Agricolo del Suolo allegata.
Art. 30.a – Sottozone C*1
Si applicano gli stessi indici e parametri delle sottozone C3 di cui al precedente art. 30
fatta eccezione per la SUL max che viene stabilita in mq 600 complessivi senza
applicazione della UT, UF, IF.
Art. 30.b – Sottozone C4 Aree periurbane
Sono previste anche le destinazioni d’uso di cui all’art.13 n. 3, 5bis, 32, 33, 34 (quest’ultima
purchè i manufatti abbiano superficie coperta non superiore ai 200 mq.), 36, 37bis e 38.
Ad eccezione degli edifici a servizio dell’agricoltura (Art. 13, n. 34 e 36) e di quelli destinati
ad attrezzature ricettive (Art. 13, n. 3, 4 e 5bis) la superficie utile destinata alla residenza
non potrà essere inferiore al 90 % della SU complessiva di ciascun edificio.
Si applicano i seguenti indici e parametri:
- IF max = densità fondiaria massima: 0,03 mc/mq (indipendentemente dai tipi edilizi); ai
fini del calcolo della potenzialità edificatoria debbono essere detratti i volumi esistenti,
non possono essere utilizzate le aree già vincolate con atto notarile ad inedificabilità in
relazione a precedenti interventi edilizi, ed inoltre, non sono cumulabili le superfici di
aree separate da strade comunali o
da aree a diversa destinazione;
- H max = altezza massima: ml. 6,5 (indipendentemente dai tipi edilizi e senza
maggiorazioni per pendenze superiori al 15%);
- V max = volume massimo realizzabile per ciascun intervento: 1000 mc.
- DS = Distanza dalle strade: minima 10 ml (indipendentemente dall’Abaco dei tipi
edilizi); massima ml. 50;
- DC = Distanza dai confini: minima 10 ml (indipendentemente dall’Abaco dei tipi
edilizi);
- Distanza minima da altri edifici residenziali o produttivi: 70 ml.
49
- Parcheggi: 2 mq/10 mq SUL, superficie utile lorda.
- Superficie minima d’intervento (indipendentemente dall’Abaco dei tipi edilizi): mq
10.000
Norma specifica per le destinazioni d’uso di cui ai punti 4 e 5bis dell’art. 13:
- Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL, superficie utile lorda.
Gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione con ricostruzione e nuova
costruzione devono seguire le prescrizioni relative alle Classi 2a, e 5 dell’Abaco dei tipi
residenziali.
Ai fini dell’individuazione della procedura autorizzativa e della connessa onerosità o
meno delle concessioni, gli interventi richiesti in funzione dell’attività agricola e delle
esigenze abitative dell’imprenditore a titolo principale (avente i requisiti previsti dalla
legislazione vigente in materia) sono assimilati agli interventi eseguiti in zona agricola ai
sensi delle vigenti leggi. Fino all’attivazione dei piani attuativi si applica, comunque, il
regime normativo di cui alla L.R. 13/1990.
Strumenti di intervento: fatti salvi gli interventi di cui al precedente capoverso, richiesti in
funzione dell’attività agricola e delle esigenze abitative dell’imprenditore a titolo
principale, per i quali fino all’attivazione dei piani attuativi è ammesso l’intervento edilizio
diretto, negli altri casi sono prescritti interventi urbanistici preventivi estesi a superfici
minime di almeno mq. 10.000; per questi interventi, poiché nella Tav. P/3 in queste
sottozone non sono individuate le aree che concorrono a formare gli spazi pubblici o di
uso pubblico di cui agli artt.3 e 4 del D.M. 1444/1968, esse dovranno essere individuate nei
piani attuativi in adiacenza alla viabilità principale; in alternativa è ammessa la
monetizzazione degli oneri, il cui importo l’Amministrazione Comunale provvederà con
apposita deliberazione a determinare, nel rispetto della normativa statale e regionale
vigente.
La redazione dello strumento attuativo, prima della richiesta del parere al Servizio
Decentrato OO.PP. di cui all’art.13 L. 64/1974, è subordinata agli esiti delle indagini
geologiche che dovranno seguire le seguenti prescrizioni:
1 – la redazione dovrà illustrare tutti i punti elencati al punto B5 del D.M. 11/03/1998;
2 – le indagini saranno dirette a definire la posizione e la forma delle eventuali superfici di
scorrimento. Si prevederà a tal fine la posa in opera di basi e di picchetti ed il
rilevamento periodico della loro posizione rispetto ai capisaldi esterni all’area
interessata dal movimento. Queste operazioni saranno dirette a determinare la
grandezza degli spostamenti ed il loro andamento nel tempo, in relazione anche ai
fattori meteorologici ed idraulici;
3 – per rilevare gli spostamenti in profondità si metteranno in opera inclinometri o
apparecchi rilevatori di scorrimenti profondi. Queste operazioni saranno dirette a
determinare la grandezza degli spostamenti ed il loro andamento nel tempo, in
relazione anche ai fattori meteorologici ed idraulici;
4 – la determinazione delle pressioni neutre andrà effettuata ponendo i piezometri in
posizioni opportunamente scelte in relazione alle caratteristiche geometriche e
stratigrafiche del pendio, da monitorare per un periodo significativo (almeno un anno)
ed in relazione agli eventi meteorologici piovosi;
5 – andranno effettuate verifiche di stabilità e valutazioni del margine di sicurezza nei
riguardi delle situazioni ultime del pendio, compreso fra la strada e la linea di costa,
secondo quanto previsto al punto G del D.M. 11/03/1998.
50
In definitiva gli esiti delle ulteriori specifiche indagini geologiche dovranno dimostrare la
fattibilità geologica e geotecnica degli interventi, comprendendo l’accertamento delle
modifiche che il sistema di opere in progetto può indurre nell’area ed eventualmente
individuare soluzioni e procedimenti costruttivi particolari la cui adozione è imposta dalle
condizioni locali.
In fase di variante, per le sottozone già classificate C4, continueranno ad essere
mantenute le prescrizioni riportate ma le indagini saranno limitate solo alle sottozone C4
ricadenti in zone interessate da dissesto gravitativo del PAI classificate con indice di
pericolosità P2 ( grado medio ) e P1 ( grado moderato ).
Art. 31 - Zone D
Destinazioni d’uso: quelle stabilite per ciascuna sottozona.
Si applicano i seguenti parametri:
- DS = Distanza dalle strade : 10 ml., se non diversamente determinato nell’Abaco dei tipi
artigianali e industriali; nelle sottozone DB: DS = distanza degli edifici esistenti;
- DC = Distanza dai confini: se non diversamente determinato nell’Abaco dei tipi
artigianali e industriali, 1/2 H max; minimo 5 ml.; DC = H max se il lotto è confinante con
zone Fe V; nelle sottozone DB: DC = distanza degli edifici esistenti;
- DF = Distacco tra gli edifici: secondo l’art. 9 del DM 2/4/68;
- Lungo i confini interni e quelli stradali delle aree di pertinenza degli edifici dovranno
essere messe a dimora piante sempreverdi d’alto fusto.
Categorie di intervento e strumenti di attuazione: quelli stabiliti per ciascuna sottozona.
Le indagini geologiche preventive relative alle sottozone ricadenti in aree alluvionali
debbono essere finalizzate alla valutazione delle condizioni di vulnerabilità delle risorse
idriche sotterranee.
Art. 32 - Sottozone D1
Destinazioni d’uso previste: quelle di cui all’art. 13, n. 8, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
29, 30, 35, 37, 38, 39.
Destinazione d’uso ammessa, da aggiungersi a quelle prevalenti: residenza, nella misura
massima di mq 300. Sono inoltre ammesse le destinazioni di cui all’art. 13, n. 4, 6, 7, 10: la
SU riservata a queste destinazioni, sommata alla residenza, non può superare il 20% della
SU complessiva del comparto di intervento.
Questi rapporti percentuali dovranno essere tenuti presenti come indicazione di massima
anche per le trasformazioni successive alla realizzazione dei comparti, comprese le
eventuali variazioni per le destinazioni d’uso.
Sono previste le seguenti categorie di intervento:
Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamenti;
demolizione con e senza ricostruzione, nuova edificazione su lotto libero, sistemazioni del
suolo.
Si applicano i seguenti indici e parametri:
51
- Superficie minima d’intervento: comparto come determinato nella Tav. P/3;
- UT max = indice di utilizzazione territoriale: 0,45 mq/mq;
- UF max = indice di utilizzazione fondiaria: 0,7 mq/mq;
- IC max = indice di copertura massimo: 45 %
- H max = altezza massima: ml 7,5; limitatamente ai silos ed alle parti di edificio in cui sono
alloggiati impianti per i quali è adeguatamente documentata la necessità di
altezze superiori, è consentita un’altezza massima di ml. 12;
- Per il rapporto con gli spazi pubblici si applicano le norme dell’art. 5 del DM 2/4/68,
salvo quanto stabilito per i parcheggi nelle norme specifiche che seguono; le
stazioni di rifornimento e distribuzione dei carburanti sono escluse dal conteggio.
Strumenti d’intervento: piani urbanistici preventivi estesi ai comparti individuati nelle
planimetrie di Piano.
Art. 42 33 – Sottozone del comparto D2
Strumento di intervento: intervento edilizio diretto.
Parametri urbanistici ed edilizi: quelli riportati nella scheda del comparto D2.
Destinazioni d’uso previste: quelle di cui all’art. 13, n. 8, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 29, 30, 35, 37.
PRESCRIZIONI PARTCOLARI PER LA ZONA D2 IN ADEGUAMENTO AL RILIEVO DEL CPT –
SCHEDA N. 3:
In considerazione delle particolari caratteristiche ambientali, paesaggistiche e
geomorfologiche, nonché per la presenza di aree interessate dal vincolo ambientale di
cui alla lettera c) art. 142 del D.lgs. 42/2004, per la zona D2 in località Vallone valgono le
seguenti prescrizioni particolari:
1.
L’indice di Utilizzazione territoriale (UT) è calcolato sull’intera superficie territoriale
del comparto soggetto a pianificazione attuativa, così come indicato nella
tavola stralcio P/3 allegata al provvedimento del CPT per farne parte integrante
e sostanziale, ma l’edificazione non dovrà interessare le aree indicate in verde
denominate D2.1, FT.1 e VG.1.
2.
Le aree denominate D2.1, FT.1 e VG.1 concorrono al calcolo delle volumetrie, sia
territoriali che fondiarie. Su tali aree è vietata qualsiasi costruzione fuori terra ma
è possibile realizzare opere completamente interrate che non modifichino in
maniera permanente la linea naturale del terreno; la sistemazione di tali aree è
a verde.
2bis. Nelle aree denominate D2.1, FT.1 e VG.1 nel caso di edifici di volumetria
particolare, sia per le dimensioni che per la posizione del terreno, si considerano
opere completamente interrate quelle opere realizzate nel lato a monte al di
sotto della linea naturale del terreno in ogni punto dello stesso,
indipendentemente dal successivo riporto di terra.
3.
Gli interventi dovranno privilegiare soluzioni che riducano al minimo l’impatto
con l’ambiente circostante ed essere compatibili con le qualità
geomorfologiche dell’area, in particolare privilegiando l’edificazione nella zona
più pianeggiante ed evitando significative modificazioni dell’andamento
52
4.
5.
naturale del terreno.
Il Piano Attuativo relativo dovrà contenere oltre gli elaborati di cui all’art. 34
della L.R. 34/92 anche gli elementi prescritti dall’art. 37 della legge suddetta.
Il Piano Attuativo relativo, prima dell’adozione da parte del Consiglio Comunale,
dovrà ottenere il parere della commissione urbanistica integrata e il rilascio della
autorizzazione ambientale di cui all’art. 146 del D.Lgs. 427/2004 nel rispetto del
combinato disposto degli articoli 37 e 61 della L.R. 34/92 e dell’art. 159 del D.lgs.
42/2004.
Destinazione d’uso ammessa: residenza, nella misura massima del 30% della SU
complessiva.
Sono inoltre ammesse le destinazioni di cui all’art. 13, n. 4, 7, 10: la SU riservata a queste
destinazioni, sommata alla residenza, non può superare il 40% della SU complessiva.
Questi rapporti percentuali dovranno essere tenuti presenti come indicazione di massima
per ogni intervento edilizio, comprese le variazioni per le destinazioni d’uso. Quando
l’intervento interessi una porzione di unità immobiliare, la percentuale sarà riferita
all’intera unità.
Art. 34 - Sottozone DB Aree di trasformazione
Destinazioni d’uso prevalenti: quelle di cui all’art. 13, n. 4, 5; sono ammesse anche le
destinazioni n. 1, 2, 6, 7, 9, 10.
Sono previste le seguenti categorie di intervento:
Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione
con e senza ricostruzione.
Si applicano i seguenti indici e parametri:
- Superficie minima d’intervento: l’intera sottozona come determinata nella Tav. P/3;
- IF max = densità fondiaria massima: If esistente;
- H max = 7,50 mt;
- Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL, superficie utile lorda.
Norme specifiche per le destinazioni d’uso di cui ai punti 1 e 2 dell’art. 13:
- Parcheggi = 2 mq/10 mq SUL, superficie utile lorda.
Norma specifica per la destinazione d’uso di cui al punto 9 dell’art 13:
- Parcheggi: come determinati dal d.lgs. 114/98 e sue modifiche ed integrazioni e dalle
leggi e circolari regionali applicative.
Nella sottozona DB gli interventi di demolizione con ricostruzione per le destinazioni di cui
ai punti 1 e 2 dell’art. 13 devono seguire le prescrizioni relative alle Classi 1b, 2a, e 3a
dell’Abaco dei tipi residenziali.
Strumenti d’intervento: Piano attuativo preventivo di iniziativa pubblica o privata per
interventi estesi all’intera sottozona individuata nella Tav. P/3.
53
Art. 35 - Zone F
Oltre alle destinazioni d’uso prevalenti, che sono quelle stabilite nelle norme specifiche
per ciascuna sottozona, sono consentite, tranne che per la sottozona FC, quelle di cui
all’art. 13, n. 4, 7, 10, 11 nella misura massima del 20% della SU complessiva.
Sono previste le seguenti categorie di intervento:
Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamenti,
demolizione con e senza ricostruzione, nuova edificazione su lotto libero, sistemazioni del
suolo. Le prescrizioni relative agli indici e parametri contenute nel presente articolo si
applicano agli interventi di ampliamento, demolizione con ricostruzione, nuova
edificazione su lotto libero.
Si applicano i seguenti indici e parametri:
- DS = Distanza dalle strade : secondo il d.lgs. n. 285/92 e sue modifiche ed integrazioni;
- DC = Distanza dai confini: 1/2 H max con minimo 5 ml.;
(DC = H max se il lotto è confinante con zone V);
- DF = Distacco tra gli edifici: secondo l’art. 9 D.M. 1444/68;
Norme specifiche per la sottozona FC, cimitero:
- destinazione d’uso consentita: quella di cui all’art. 13, n. 28;
- Parcheggi: 1 mq/10 mq di SF, superficie fondiaria.
Norme specifiche per le sottozone FI, servizi per l’istruzione:
- destinazione d’uso prevalente: quella di cui all’art. 13, n. 18;
- UF max = indice di utilizzazione fondiaria massima: 0,8 mq/mq;
- IC max = indice di copertura massimo: 50%;
- H max = altezza massima: ml 7,5;
- Parcheggi: 3 mq/10 mq di SUL, superficie utile lorda.
Norme specifiche per le sottozone FS, servizi sportivi:
- destinazione d’uso prevalente: quella di cui all’art. 13, n. 25;
- UF max = indice di utilizzazione fondiaria massima: 0,25 mq/mq
(per le aree attrezzate con impianti al coperto);
- IC max = indice di copertura massimo: 40%;
- H max = altezza massima: ml 7,5;
- Parcheggi: 1 mq/10 mq di SF, superficie fondiaria; per le attrezzature per lo spettacolo
sportivo: 6 mq/10 mq SUL, superficie utile lorda;
- le aree non occupate da attrezzature sportive dovranno essere piantumate.
- nella sottozona FS* non si applicano gli indici UF max e IC max; è prevista la realizzazione
di edifici destinati a servizi per le attività sportive, bar e ristorante, per una SUL max = 400
mq. complessivi ed H max = 3,5 ml.
In tale zona è consentita anche la destinazione di cui al punto 1 - 5 - 6 dell’art. 13.
Norme specifiche per le sottozone FT, servizi ed impianti tecnologici:
- destinazione d’uso prevalente: quelle di cui all’art. 13, n. 22 e 23;
- UF max = indice di utilizzazione fondiaria massima: 0,6 mq/mq;
- H max = altezza massima: ml 7,5;
- Parcheggi: 2 mq/10 mq di SUL, superficie utile lorda.
- intorno agli impianti di smaltimento è prescritta la messa a dimora di una cintura
54
arborea costituita prevalentemente lecci e cipressi.
Norme specifiche per le sottozone FU, attrezzature civiche, servizi ricreativi e culturali di
interesse generale:
- destinazione d’uso prevalente: quelle di cui all’art. 13, n. 15, 16, 19, 20 e 21;
- IF max = densità fondiaria massima: 2,4 mc/mq;
- IC max = indice di copertura massimo: 80%;
- H max = altezza massima: ml 7,5;
- Parcheggi: 3 mq/10 mq di SUL, superficie utile lorda.
Strumenti di attuazione: in generale, intervento edilizio diretto; è prescritto il piano
urbanistico preventivo nel caso che le aree ricadano in comparti di intervento individuati
nelle planimetrie di Piano.
Eventuali modifiche di destinazione che comportino il passaggio dall’una all’altra delle
sottozone FI, FS, FT ed FU, o da queste alle zone H e V deliberate dal Consiglio Comunale,
non costituiscono Variante al Piano a condizione che vengano mantenuti gli standards
minimi di legge per ciascuna delle zone modificate.
Gli interventi relativi a queste zone sono di competenza della Pubblica Amministrazione e
le aree relative sono preordinate all’esproprio per pubblica utilità; le attrezzature possono
altresì essere realizzate anche da operatori privati su aree di proprietà pubblica in regime
di diritto di superficie, oppure direttamente da privati su aree di proprietà privata: in
questo caso la gestione delle attrezzature deve essere regolata con una convenzione
che ne preveda l’uso pubblico e garantisca i fini sociali del servizio.
Art. 36 - Zone H
Oltre alle destinazioni d’uso specifiche, stabilite nelle norme relative a ciascuna sottozona,
sono consentite quelle di cui all’art. 13, n. 24, purché non prevalenti.
Sono previste le seguenti categorie di intervento:
Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, demolizione senza ricostruzione,
sistemazioni del suolo.
Norme specifiche per le sottozone HP, parcheggi pubblici e di uso pubblico (a raso e
sotterranei):
- destinazione d’uso specifica: quella di cui all’art. 13, n. 29;
- per l’Area HP.1 la destinazione specifica è ad area per la protezione civile ed a piazzale
per circhi e giostre;
- destinazione d’uso ammessa: quella di cui all’art. 13, n. 30;
- parte della superficie dei parcheggi a raso, nella misura minima del 30%, dovrà essere
piantumata con alberi ad alto fusto(specie da preferire: leccio, acero, frassino, alloro,
pino d’Aleppo);
- i parcheggi dovranno essere realizzati riducendo al minimo sbancamenti e riporti ed
evitando manti bituminosi o cementizi;
- l’entità minima dei parcheggi pubblici o di uso pubblico viene fissata per ciascuna
sottozona di pertinenza dalle presenti norme e dovrà essere rispettata in tutti gli interventi
55
edilizi diretti ed in tutti gli interventi urbanistici preventivi, indipendentemente dal fatto
che essi siano individuati nelle planimetrie di piano;
- per la destinazione d’uso di cui al punto 30 dell’art. 13 si applicano i seguenti indici e
parametri:
IF max = densità fondiaria massima: 0,3 mc/mq;
IC max = indice di copertura massimo: 30%;
H max = altezza massima: ml 3;
Norme specifiche per sottozona HP in via Vecchia Torre.
Prescrizioni di carattere botanico-vegetazionale:
L’area oggetto di variante è individuata in ambito urbano per cui si applicano la L.R. 7/85
e succ. mod. in tema di tutela della vegetazione.
L’intervento interessa un’area in parte adibita ad orto-frutteto ed in parte incolta.
Le 4 piante di olivo presenti nel confine ovest dovranno preferibilmente essere inglobate
nel progetto delle aree verdi ma in mancanza di soluzioni alternative, potranno essere
spostate o abbattute nel rispetto di quanto riportato all’Art. 6.
Nessuna tutela è prevista per le piante da frutto presenti nell’area.
Per maggiori indicazioni si demanda comunque alla Carta della Vegetazione ed dell’Uso
Agricolo del Suolo allegata.
Norme specifiche per sottozona HP in via M. L. King a sud del cimitero.
Prescrizioni di carattere botanico-vegetazionale:
l’area oggetto di variante è individuata in ambito agricolo per cui si applica la L.R. 6/05 in
tema di tutela della vegetazione.
Nel lato ovest è presente una scarpata con tripla fila di piante arboree che conferiscono
stabilità alla scarpata stessa: cipresso comune, con sottostante siepe di conifera
ornamentale, tiglio e ippocastano.
Nel confine nord sono presenti esemplari di pino d’Aleppo tutelati dalla L.R. 6/05 mentre
lungo via Martin Luter King sono presenti esemplari di pino nero.
Di queste essenze Il cipresso, il tiglio ed il Pino d’Aleppo sono tutelati dalla L.R. 6/05.
Si ritiene comunque opportuno mantenere anche le essenze non protette in quanto non
dovrebbero interferire con la realizzazione del parcheggio.
Per maggiori indicazioni si demanda comunque alla Carta della Vegetazione ed dell’Uso
Agricolo del Suolo allegata.
Norme specifiche per la sottozona HP/HP1 in località S. Tommaso.
Prescrizioni di carattere geologico:
Si ritiene l’area stabile e priva di pericolosità geologiche e sismiche.
In ogni caso si dichiara, ai sensi dell’art. 12 comma 3 punto j) delle NTA del PAI, la
compatibilità dell’intervento proposto con la pericolosità riportata dal PAI senza
particolari prescrizioni.
Per maggiori indicazioni si demanda comunque all’ Indagine geologico-tecnica allegata.
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Norme specifiche per le sottozone HS, strade:
- destinazioni d’uso specifiche: quelle di cui all’art. 13, n. 26; sono ammesse le destinazioni
n. 27, 29, 30;
- per le strade nuove, il tracciato individuato nelle planimetrie può subire, in sede di
progettazione esecutiva, una modifica della giacitura della linea di mezzeria fino ad un
massimo di ml. 10 senza che ciò costituisca Variante al P.R.G.. In tale caso, per le zone
edificabili contigue la SF (superficie fondiaria) per l’applicazione degli indici rimane quella
rappresentata nelle planimetrie del P.R.G.;
- l’Amministrazione Comunale può procedere tramite esproprio ai sensi delle vigenti leggi
per la realizzazione degli allargamenti previsti dal Piano per alcune delle sedi stradali
esistenti;
- nelle strade di nuova costruzione si applicano i profili rappresentati nell’Abaco dei Tipi
stradali corrispondenti ai numeri indicati nelle planimetrie di Piano;
- per la destinazione d’uso di cui al punto 30 dell’art. 13 si applicano i seguenti indici e
parametri:
IF max = densità fondiaria massima: 0,3 mc/mq;
IC max = indice di copertura massimo: 30%;
H max = altezza massima: ml 3;
- per le distanze minime dalla sede stradale, fuori dai centri abitati valgono le norme di cui
al d. lgs. n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Norme specifiche per le sottozone HC, percorsi ciclabili e pedonali, spazi pedonali:
- destinazione d’uso specifica: quella di cui all’art. 13, n. 27;
- per i percorsi nuovi non esistenti al momento dell’adozione del Piano, il tracciato
individuato nelle planimetrie ha valore
indicativo ed è ammessa, in sede di
progettazione esecutiva, una modifica della giacitura della linea di mezzeria fino ad un
massimo di ml. 20 su entrambi i lati, senza che ciò costituisca Variante al Piano. In tale
caso, per le zone edificabili adiacenti la volumetria realizzabile resta, comunque, quella
determinata dalle aree così come rappresentate nelle planimetrie di Piano.
Strumenti di attuazione: intervento edilizio diretto; è prescritto il piano urbanistico
preventivo nel caso che le aree ricadano in comparti di intervento individuati nelle
planimetrie di Piano.
Eventuali modifiche di destinazione che comportino il passaggio dall’una all’altra delle
sottozone H o da queste alle zone F e V, deliberate dal Consiglio Comunale, non
costituiscono Variante al Piano a condizione che vengano mantenuti gli standards minimi
di legge per ciascuna delle zone modificate.
Gli interventi relativi a queste zone - escluse le aree di servizio e distribuzione dei
carburanti - sono di competenza della Pubblica Amministrazione e le aree relative sono
preordinate all’esproprio per pubblica utilità; qualora siano comprese in comparti soggetti
ad intervento urbanistico preventivo, la realizzazione delle opere - da trasferire
successivamente alla proprietà pubblica - è demandata tramite convenzione ad
operatori privati.
57
Art. 37 - Zone V
Destinazioni d’uso: quelle di cui all’art. 13, n. 24.
Sono previste le seguenti categorie di intervento:
Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, demolizione con ricostruzione, senza
ricostruzione, sistemazioni del suolo.
Norme specifiche per le sottozone VG, giardini pubblici:
- sono destinate alla creazione ed alla manutenzione di spazi aperti sistemati
prevalentemente tramite l’uso a fini decorativi ed estetici della vegetazione sia a basso
che ad alto fusto;
- sono previste attrezzature per la sosta ed il riposo;
- per il recupero dei giardini esistenti e la messa a dimora di nuovi individui, dovranno
essere favorite le specie sempreverdi mediterranee tra le quali: il leccio, l’alloro, l’alaterno,
l’ilatro, il viburno, etc.
- le stesse specie, combinate con le querce (quercus pubescens), il cipresso (cupressus
sempervirens) dovranno essere messe a dimora nelle fasce adiacenti alle nuove strade,
a margine degli ampliamenti residenziali ed a margine degli ampliamenti delle zone
produttive, per formare cortine arboree continue, dalle quali saranno escluse altre
specie resinose;
- sono esclusi interventi di nuova costruzione se non per piccoli manufatti da adibire a
servizio della manutenzione dei giardini;
- gli edifici esistenti eventualmente compresi nelle sottozone VG potranno essere
sottoposti agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia ovvero, se privi di interesse storico-architettonico,
anche agli interventi di demolizione con ricostruzione, e saranno utilizzati in conformità
con le destinazioni di cui all’art. 13, n. 24;
- nelle sottozone VG adiacenti al centro storico è ammessa la realizzazione di
parcheggi pubblici.
Norme specifiche per la sottozona VG in prossimità di via Vecchia Torre.
Prescrizioni di carattere botanico-vegetazionale:
L’ area oggetto di variante è individuata in ambito agricolo per cui si applica la L.R. 6/05
in tema di tutela della vegetazione.
Sono presenti un pino d’Aleppo, tutelato dalla L.R. 6/05, due magnolie, thuie ed altre
piante non tutelate ma che in considerazione della destinazione giardino pubblico
possono essere lasciate in loco. Lungo la scarpata posta al confine est dell’area sono
persenti alcune piante di olivo che dovranno preferibilmente essere inglobate nel
progetto delle aree verdi ma in mancanza di soluzioni alternative, potranno essere
spostate o abbattute nel rispetto di quanto riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione
all’Art. 6.
Per maggiori indicazioni si demanda comunque alla Carta della Vegetazione ed dell’Uso
Agricolo del Suolo allegata.
Norme specifiche per le sottozone VR, aree per il gioco e la sosta:
- sono previste le attrezzature per il gioco e lo svago con il recupero eventuale ed il riuso
58
degli edifici esistenti; è ammessa la destinazione a campetti per il gioco del calcio;
- sono esclusi interventi di nuova edificazione che non riguardino chioschi e servizi igienici
di ridotte dimensioni, per i quali si applicano i seguenti indici e parametri:
UF = indice di utilizzazione fondiaria: 0,03 mq/mq;
H max = altezza massima : 3,5 ml;
parcheggi: 1 mq/10 mq SF, superficie fondiaria.
- è prescritta la messa a dimora di querce e di specie sempreverdi mediterranee tra le
quali: il leccio, l’alloro, l’alaterno, l’ilatro, il viburno, etc.
Strumenti di attuazione: concessioni ed autorizzazioni edilizie; l’intervento urbanistico
preventivo è prescritto soltanto nel caso che le aree ricadano in comparti di intervento
individuati nelle planimetrie di Piano.
Eventuali modifiche di destinazione che comportino il passaggio dall’una all’altra delle
sottozone VG e VR e da queste alle zone F e H non costituiscono Variante al Piano a
condizione che vengano mantenuti gli standards minimi di legge per ciascuna delle zone
modificate.
Gli interventi relativi a queste zone sono di competenza della Pubblica Amministrazione e
le aree relative sono preordinate all’esproprio per pubblica utilità; qualora le zone V siano
comprese in comparti soggetti ad intervento urbanistico preventivo, la realizzazione delle
opere - da trasferire successivamente alla proprietà pubblica - è demandata tramite
convenzione ad operatori privati.
Art. 38 - Zone R
Destinazioni d’uso: quelle previste per ciascuna sottozona.
Sono previste le seguenti categorie di intervento:
Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, demolizione senza ricostruzione,
sistemazioni del suolo.
Norme specifiche per le sottozone RA, rispetto dell’abitato:
- destinazioni d’uso: quelle di cui all’art. 13 n. 31, 32, 40;
- all’interno delle sottozone RA sono comprese le aree soggette a vincolo cimiteriale (T.U.
27/7/1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni), come individuate nelle
planimetrie di Piano;
- è prescritta la salvaguardia delle specie autoctone (querce, lecci, etc,), degli aceri,
olmi, gelsi ed alberi da frutto, ed il loro rinnovamento con la messa a dimora di individui
giovani;
è, comunque, vietato l’abbattimento senza sostituzione di qualunque
formazione vegetale esistente;
- gli edifici esistenti, per i quali sono ammesse anche le destinazioni di cui all’art. 13, n. 1, 3
e 33 potranno essere sottoposti, oltre che agli interventi di cui manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia , ampliamenti e
demolizione e ricostruzione (con aumento - una tantum - di volume fino ad un massimo
del 10% della volumetria esistente, senza aumenti di altezza) e demolizione senza
ricostruzione;
- sono vietate nuove costruzioni, fatta eccezione per attrezzature ed infrastrutture
59
necessarie per lo svolgimento dell’attività agricola di cui alla lettera c), comma 1,
dell’art. 3 della L.R. 13/90, nel rispetto dell’art. 8 della stessa legge; per una S.U.L.
massima di mq 30 con proprietà minima di ettari uno e con le seguenti prescrizioni
particolari:
- H max ml 2,50 (altezza massima alla gronda misurata rispetto al profilo naturale
del terreno a valle; sono escluse maggiorazioni dovute alla pendenza del terreno)
- DS e DC = Distanza minima dai confini: ml 10
- realizzato in muratura a faccia vista ovvero per l’uso dell’intonaco con malta di
calce e manto di copertura in coppi di laterizio vecchi di recupero,
- infissi: in legno verniciato,
- tutt’intorno al manufatto dovranno essere messe a dimora piante delle specie
autoctone delle querce, degli aceri, olmi e gelsi del diametro 8-10 cm;
- le superfici ricadenti in questa zona possono essere aggiunte a quelle delle zone E ai fini
del computo delle superfici necessarie per il rispetto degli indici fissati dalla L. 13/90.
- nelle aree poste ai lati delle strade panoramiche è vietata l’apposizione dei cartelli e
manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con la sola eccezione della
segnaletica stradale e di quella turistica di modeste dimensioni.
Norme specifiche per le sottozone RO, orti urbani:
- destinazioni d’uso: quelle di cui all’art. 13, n. 27, 29, 31, 32, 40;
- é consentita la costruzione dei soli manufatti adibiti al deposito degli attrezzi, ai quali si
applicano i seguenti indici e parametri:
H max = altezza massima : 3 ml;
DS = distanza minima dalle strade: 10 ml;
DF = distacco tra gli edifici: 15 ml;
SUL max = superficie utile lorda massima: 12 mq;
- gli edifici esistenti, per i quali sono ammesse anche le destinazioni di cui all’art. 13, n°1, 3
e 33, potranno essere sottoposti soltanto agli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumenti di
volume e demolizione senza ricostruzione.
Norme specifiche per le sottozone RS, aree di rispetto, scarpate, aiuole spartitraffico,
prati:
- destinazioni d’uso: quelle di cui all’art. 13 n. 31, 32, 40;
- oltre agli interventi di sistemazione del suolo, agli interventi per il consolidamento e lo
sviluppo della vegetazione, sono ammessi solo gli interventi previsti dalla circolare del
Ministero
LL.PP. 30/12/1970 n. 5980 (paragrafo 7) e successive integrazioni e modificazioni;
- nelle fasce adiacenti alle strade dovranno essere messe a dimora cortine arboree
formate con querce e con specie sempreverdi mediterranee: lecci, cipressi (cupressus
sempervirens), alloro;
nelle stesse fasce è vietata l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque
natura, con la sola eccezione della segnaletica stradale e di quella turistica di modeste
dimensioni.
Norme specifiche per le sottozone RV, giardini e ville privati:
- destinazioni d’uso: quelle di cui all’art. 13, n. 40 e (per gli edifici esistenti) n. 1, 3, 10, 33;
- è obbligatorio il mantenimento della vegetazione esistente;
- per gli interventi di recupero è prescritta l’utilizzazione delle seguenti essenze arboree:
roverella, acero campestre, carpino nero, orniello, ciliegio selvatico, tiglio selvatico,
60
berretta da prete, sanguinella, corniolo, da scegliere a seconda della esposizione del
versante e delle condizioni del substrato, sotto la guida di esperti;
- sono vietate nuove costruzioni; quando è compatibile con il disegno delle aree verdi é
consentita la costruzione dei soli manufatti adibiti al deposito degli attrezzi, ai quali si
applicano i seguenti indici e parametri:
H max = altezza massima : 3 ml;
DS = distanza minima dalle strade: 10 ml;
DF = distacco tra gli edifici: 15 ml;
SUL max = superficie utile lorda massima: 12 mq;
- gli edifici esistenti che non ricadono nelle sottozone A potranno essere sottoposti agli
interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamenti, demolizione con ricostruzione (con
aumento - una tantum - di volume fino ad un massimo del 10% della volumetria
esistente, senza aumenti di altezza) e demolizione senza ricostruzione.
E’ consentita inoltre un ampliamento degli edifici esistenti e/o una nuova costruzione fino
ad un max di mq 70 di SUL con i seguenti parametri:
Hmax = 6,5 ml
DS= 10 ml
DC= 5 ml.
Norme specifiche per le sottozone RT, aree extra urbane di interesse agroturistico.
- Destinazione d’uso: attrezzature ed impianti per il tempo libero, le attività sportive, le
attività turistico ricettive ed agrituristiche.
- È prescritta la salvaguardia delle specie autoctone ed il loro rinnovamento con la
messa a dimora di individui giovani; è vietato l’abbattimento senza sostituzione di
qualunque formazione vegetale esistente.
- Interventi edilizi consentiti:
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia e nuova edificazione con parametri urbanistici ed edilizi
determinati per ciascuna Area progetto da sottoporre a Piano attuativo di iniziativa
pubblica.
Strumenti di attuazione: concessioni ed autorizzazioni edilizie; è prescritto il piano
urbanistico preventivo soltanto nel caso che le aree ricadano in comparti di intervento
individuati nelle planimetrie di Piano.
Art. 39 - Zone E
La suddivisione in sottozone tiene conto sia delle specifiche modalità di utilizzazione ed
organizzazione produttiva delle diverse parti del territorio agrario, sia della loro
collocazione in rapporto al paesaggio ed ai sottosistemi tematici, così come sono definiti
dal P.P.A.R..
La normativa di ciascuna sottozona recepisce, integra e specifica e pertanto sostituisce
interamente le norme relative alle Categorie costitutive del paesaggio contenute nel
Titolo IV delle N.T.A. del P.P.A.R.
E’ prescritto il ripristino dei percorsi e dei vallati storici come individuati nelle Tav. P/2 del
Piano, anche mediante la manutenzione ed il ripristino della vegetazione di margine.
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E’ prescritto il mantenimento delle strade rurali esistenti, con relativi tracciati, dimensioni,
pavimentazioni, ed arredi particolari; sono consentiti adeguamenti soltanto nei casi in cui
ne sia dimostrata la necessità ai fini della sicurezza viaria.
E’ prescritta la salvaguardia delle specie autoctone (querce, lecci, etc,) ed il loro
rinnovamento con la messa a dimora di individui giovani; debbono essere tutelate le
alberate (oliveti, aceri, olmi maritati alla vite), i filari e gli individui isolati (querce camporili,
gelsi e alberi da frutto) che residuano dal paesaggio agrario storico.
Sono prescritti il mantenimento, l’incremento e la sostituzione in caso di morte delle
specie arboree poste al bordo dei fondi, lungo le strade ed i corsi d’acqua, nonchè il
mantenimento e l’incremento delle siepi vive nelle scarpate.
La cartografia allegata all’analisi botanico-vegetazionale non ha valore probatorio ai fini
dell’individuazione degli individui e delle formazioni vegetali da salvaguardare.
E’ vietata l’aratura di profondità superiore a ml. 0,5 nella fascia contigua di ml. 5 a partire
dal margine della vegetazione riparia esistente e della vegetazione ai bordi delle
scarpate.
Sono vietati:
- l’intubazione dei corsi d’acqua esistenti, salvo casi particolari, comunque per tratti
limitati e di volta in volta valutati dopo aver acquisito i dati relativi alle portate ed alle
condizioni idrauliche, idrologiche e geomorfologiche;
- lo scolo ed il ruscellamento di acque di lavaggio di qualsiasi genere a meno di
preventiva depurazione, salvo l’immissione in rete fognaria apposita;
- la discarica nel suolo e nel sottosuolo di rifiuti liquidi, solidi, o di sostanze di altro genere,
con la sola eccezione delle sostanze ad uso agronomico consentite dalle leggi vigenti;
- il lagunaggio di liquami prodotti da allevamenti zootecnici se non impermeabilizzati;
- l’escavazione di pozzi, se non autorizzati dalle competenti autorità.
Gli edifici rurali esistenti di interesse storico e gli altri edifici e manufatti di interesse storico
sono individuati nelle planimetrie di piano e sono sottoposti alla disciplina degli artt. 30 21
e 31 22 (Sottozone A3 ed A4).
Strumenti di intervento: intervento edilizio diretto.
Art. 40 - Sottozone E1 Agricole normali.
Destinazione prevalente: quella di cui all’art. 13, n. 32; sono, inoltre previste le destinazioni
di cui all’art. 13, n.26, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; per gli edifici rurali esistenti, alle condizioni e
secondo le modalità stabilite dall’art. 6 della L.R. 13/90, sono consentite anche le
destinazioni d’uso di cui all’art. 13, n. 1 e 3.
A) Attività agricola.
- Sono previsti gli interventi atti a favorire il mantenimento, e lo sviluppo delle attività
agricole e zootecniche compatibili con l’obbiettivo della riqualificazione paesisticoambientale. Le coltivazioni dovranno, comunque, consentire il riassetto idrogeologico.
- Nelle aree di versante con pendenza superiore al 30% non sono ammessi nuovi impianti
62
di cave ed interventi con riporti e movimenti di terra che modifichino in modo sostanziale
il profilo del terreno, salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale di
cui all’art. 57 delle N.T.A. del P.P.A.R.; nelle stesse aree è, comunque, vietato
l’abbattimento della vegetazione arbustiva ed arborea, sia ad alto fusto che coltivata a
ceduo, tranne le piante di tipo produttivo industriale, ed è altresì vietato il rimboschimento
con essenze vegetali non autoctone, in particolare con piante resinose.
- Non sono ammessi, in generale, nuovi impianti di cave e tutti gli interventi che
modifichino in modo consistente rilevati, avvallamenti, corsi delle acque. I movimenti che
dovessero apparire giustificati per l’uso agricolo dei suoli, qualora interessino estese
porzioni di territorio, dovranno essere autorizzati dal Sindaco su parere dell’Ufficio tecnico
comunale.
B) Attività edilizia.
- Per gli edifici e manufatti rurali esistenti - esclusi quelli di interesse storico, ai quali si
applica la norma di cui al precedente art. 21 - sono comunque ammesse la
manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione edilizia
senza aumento di volume, mentre sono consentiti - alle condizioni e secondo le
modalità definite dalle norme di cui agli artt. 2, 4 (escluso l’indice fondiario), 5, 7, 8, 10,
12, 13, 14 della L.R. 13/90 - anche gli ampliamenti, le sistemazioni del suolo, gli interventi
di demolizione con e senza ricostruzione, di nuova edificazione.
- Nelle aree individuate nella carta di pericolosità geologica allegata al presente Piano
come caratterizzate da movimenti gravitativi in atto o antichi e nelle aree di versante
con pendenza superiore al 30% non sono, comunque, ammessi ampliamenti e nuove
costruzioni.
- Per quanto riguarda gli interventi di ampliamento, demolizione con ricostruzione e
nuova edificazione, le sottozone E1 si distinguono in aree nel modo seguente:
- Aree E1.1 – Versante Nord e Baviera;
- indice di fabbricabilità fondiaria: 0,02 mc/mq;
- è ammessa la realizzazione di un insediamento produttivo per industrie
insalubri in sinistra idrografica del Fosso della Costa del Lupo, con i seguenti
parametri:
H max = altezza massima: 6 ml;
SUL max = superficie utile lorda massima: 600 mq.
- Aree E1.1a – Fondovalle tra la zona industriale e confine Polverigi;
- indice di fabbricabilità fondiaria: 0,03 mc/mq;
- Gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione con ricostruzione
e nuova edificazione degli edifici residenziali devono seguire le prescrizioni
relative alla Classe 5 dell’Abaco dei tipi residenziali, mentre gli edifici per
allevamenti zootecnici devono essere realizzati secondo le prescrizioni
relative alla classe 4 dell’Abaco dei tipi industriali e artigianali.
- E’ consentita anche la destinazione d’uso n. 37 e 37bis di cui all’art. 13.
Le cantine previste al n. 34 dell’art. 13, dovranno essere realizzate nei limiti
consentiti dalla L.R. 13/90.
- Aree E1.2 – Versante Sud ;
- indice di fabbricabilità fondiaria: 0,03 mc/mq.
- Non è ammessa la costruzione di una seconda casa colonica qualora sia
subordinata alla destinazione di quella esistente ad annesso agricolo.
- Gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione con ricostruzione
e nuova edificazione degli edifici residenziali devono seguire le prescrizioni
relative alla Classe 5 dell’Abaco dei tipi residenziali, mentre gli edifici per
allevamenti zootecnici devono essere realizzati secondo le prescrizioni
63
relative alla classe 4 dell’Abaco dei tipi industriali e artigianali.
- E’ consentita anche la destinazione d’uso n. 37bis di cui all’art. 13
Le cantine previste al n. 34 dell’art. 13, dovranno essere realizzate nei limiti
consentiti dalla L.R. 13/90.
Art. 41 - Sottozone E2 Agricole dei crinali.
Destinazione prevalente: quella di cui all’art. 13, n. 32; sono, inoltre previste le destinazioni
di cui all’art. 13, n. 26, 33, 34, 36, 39, 40; sono, altresì consentite le destinazioni di cui all’art.
13, n. 38 qualora non comportino la realizzazione di manufatti di rilevanti dimensioni; per
gli edifici rurali esistenti, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall’art. 6 della L.R.
13/90, sono inoltre consentite anche le destinazioni d’uso di cui all’art. 13, n. 1, 3, 4.
A) Attività agro-silvo-pastorali.
- Sono previsti gli interventi atti a favorire il mantenimento e lo sviluppo di quelle attività
agro-silvo-pastorali che contribuiscono alla riqualificazione del paesaggio collinare.
- E’ vietato l’abbattimento senza sostituzione della vegetazione arbustiva ed arborea, sia
ad alto fusto che coltivata a ceduo, tranne le piante di tipo produttivo industriale, ed è
altresì vietato il rimboschimento con essenze vegetali non autoctone, in particolare con
piante resinose.
- E’ prevista la costituzione di arboreti di essenze autoctone (si veda l’elenco dell’art. 6) a
scopo sia didattico che ricreativo.
- Non sono ammessi interventi che modifichino in modo consistente rilevati, avvallamenti,
corsi delle acque; sono vietati nuovi impianti di cave.
- Sono ammessi gli interventi di recupero ambientale, di cui all’art. 57 delle N.T.A. del
P.P.A.R.
B) Attività edilizia.
- Per gli edifici e manufatti rurali esistenti - esclusi quelli di interesse storico, ai quali si
applica la norma di cui al precedente art. 30 21 - sono comunque ammesse la
manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione edilizia senza
aumento di volume, mentre sono consentiti - alle condizioni e secondo le modalità
definite dalle norme di cui agli artt. 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14 della L.R. 13/90, salvo l’indice
di fabbricabilità fondiaria per il quale è prescritto il valore massimo di 0,02 mc/mq - anche
gli ampliamenti, gli interventi di demolizione con e senza ricostruzione, di nuova
edificazione su area libera.
- Non è ammessa la costruzione di una seconda casa colonica qualora sia subordinata
alla destinazione di quella esistente ad annesso agricolo.
- Gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione con ricostruzione e nuova
edificazione degli edifici residenziali devono seguire le prescrizioni relative alla Classe 5
dell’Abaco dei tipi residenziali.
- Sono vietati i silos, fienili e depositi agricoli di rilevanti dimensioni (SUL superiore a mq. 200
ed H max superiore a ml. 3,5), le costruzioni di tipo agro-industriale da adibire alla
lavorazione, conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli, e gli allevamenti
zootecnici di tipo industriale.
- E’ vietata l’apposizione ai lati delle strade di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque
natura, con la sola eccezione della segnaletica stradale e di quella turistica di modeste
dimensioni.
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Art. 42 - Sottozone E3 Corsi d’acqua.
Destinazioni prevalenti: quelle di cui all’art. 13, n. 32, 39 e 40; è, inoltre prevista la
destinazione di cui all’art. 13, n. 27; sono, altresì consentite le destinazioni di cui all’art. 13,
n. 24, 26 qualora non comportino la realizzazione di manufatti che alterino in modo
sostanziale il profilo del terreno, le dimensioni e l’andamento degli alvei; per gli edifici rurali
esistenti, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla L.R. 13/90, sono consentite le
destinazioni d’uso di cui all’art. 13, n. 1, 3, 4, 33, 34.
A) Attività agro-silvo-pastorali.
- Gli interventi connessi con le esigenze produttive delle attività agro-silvo-pastorali sono
ammessi se volti anche alla riqualificazione dell’ambiente fluviale e vallivo. Le coltivazioni
dovranno, comunque, essere compatibili col riassetto idrogeologico.
- Tutte le specie arboree esistenti, oltre a quelle lungo le strade e le scarpate, e comprese
quelle da produzione, debbono essere mantenute, incrementate e sostituite con specie
analoghe in caso di morte. E’, comunque, vietato l’abbattimento senza sostituzione di
qualunque formazione vegetale esistente (fatta eccezione per la pulizia degli alvei, come
specificato al punto successivo) ed è altresì vietato il rimboschimento con essenze
vegetali non autoctone, in particolare con piante resinose.
- All’interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione,
immissione dei reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al
miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico
limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche
e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche. I lavori di
pulizia fluviale (eliminazione di piante ed arbusti, di depositi fangosi e l’eventuale
riprofilatura dell’alveo) possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave
ostruzione al deflusso delle acque e comunque senza alterare l’ambiente fluviale qualora
vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di rilevante valore
paesaggistico.
- Per quanto riguarda le specie igrofile, è consentito il taglio degli individui senili, secondo
le norme stabilite dalla legge ed a condizione che vi sia una nuova piantumazione con
essenze igrofile idonee. E’, inoltre, prescritta la ricostituzione della vegetazione ripariale
(con aggruppamenti di salici, pioppi, ontani neri) nei tratti di maggiore depauperamento
o dove essa è stata completamente soppressa; nelle fasce più esterne possono essere
aggiunte altre entità quali: roverella, acero campestre, corniolo, ciliegio selvatico,
nocciolo, olmo, farnia, carpino nero, sanguinella, ligustro, berretta da prete. E’ prescritto
lo sfoltimento dei rovi e delle specie infestanti nei casi in cui impediscono la crescita delle
essenze igrofile di tipo specifico.
- E’ prevista la costituzione di arboreti da seme per la produzione di semi di specie
autoctone e degli annessi vivai.
- E’, comunque, vietata l’aratura di profondità superiore a ml. 5 nella fascia contigua di
ml. 10 a partire dalle sponde o dal piede esterno dell’argine dei corsi d’acqua. Nella
fascia di ml. 3 a partire dallo stesso punto è, inoltre, vietata qualunque forma di aratura o
di dissodamento.
- Non sono ammessi interventi che modifichino sensibilmente il profilo del terreno salvo
che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui all’art. 57 delle N.T.A.
del P.P.A.R. Sono ammessi i lagoni di accumulo a fini irrigui. E’ ammessa la realizzazione di
aree umide per la sosta degli uccelli.
- Sono vietati nuovi impianti di cave.
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B) Attività edilizia.
- Sono vietati gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, di cui all’art. 45 delle
N.T.A. del P.P.A.R., salve, per le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e le
captazioni d’acqua, il trattamento delle acque reflue nonchè le opere sia viarie che
impiantistiche necessarie all’attraversamento dei corsi d’acqua.
- E’ ammessa la realizzazione - senza alterazioni sensibili del profilo del terreno - di percorsi
pedonali e ciclabili con luoghi per la sosta ed il gioco.
- Per gli edifici e manufatti rurali esistenti - esclusi quelli di interesse storico, ai quali si
applica la norma di cui al precedente art. 21 sono comunque ammesse la
manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione edilizia senza
aumento di volume, mentre sono consentiti - alle condizioni e secondo le modalità
definite dalle norme di cui agli artt. 2, 4, 5, 7, 12, 13, 14 della L.R. 13/90 - anche gli interventi
di demolizione con ricostruzione purché in loco e senza aumenti di volume.
- Non sono ammessi ampliamenti e nuove costruzioni, fatta eccezione per attrezzature ed
infrastrutture necessarie per lo svolgimento dell’attività agricola di cui alla lettera c),
comma 1, dell’art. 3 della L.R. 13/90, nel rispetto dell’art. 8 della stessa legge, purché
poste a distanza superiore a ml. 20 dalle sponde o dal piede esterno dell’argine dei corsi
d’acqua.
Art. 43 - Sottozone E4 Formazioni vegetali diffuse.
Destinazione prevalente: quella di cui all’art. 13, n. 39; sono inoltre ammesse le
destinazioni di cui all’art. 13, n. 32 e 40; è, altresì consentita la destinazione di cui all’art. 13,
n. 26 qualora non comporti la realizzazione di manufatti che alterino sensibilmente il profilo
del terreno e comportino l’abbattimento della vegetazione esistente; per gli edifici rurali
esistenti, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla L.R. 13/90, sono inoltre
consentite le destinazioni d’uso di cui all’art. 13, n. 1, 3, 33 e 34.
A) Attività agro-silvo-pastorali.
- Nelle planimetrie di Piano sono individuate le seguenti aree:
- E4.1 – Formazioni vegetali esistenti
- E4.2 - Aree da rimboschire
- Gli interventi connessi con le esigenze produttive delle attività agro-silvo-pastorali sono
ammessi se compatibili con la riqualificazione e la ricomposizione della copertura
vegetale naturale.
- Tutte le specie autoctone esistenti, arbustive ed arboree, oltre a quelle lungo le strade, le
scarpate ed i corsi d’acqua, debbono essere mantenute, incrementate e sostituite con
specie analoghe in caso di morte.
- E’ prescritta l’espansione della vegetazione naturale esistente con nuove piantumazioni
per le quali debbono essere utilizzate le specie comprese nell’elenco dell’art. 6; gli
interventi di forestazione, che possono essere estesi anche ad aree contigue alle
sottozone E4, debbono essere effettuati con individui disetanei dislocati senza ordine
geometrico, ad una distanza media di 4/7 metri l’uno dall’altro.
- Sono vietati i rimboschimenti con conifere e l’introduzione di specie infestanti: ailanto e
robinia.
- E’ prescritta la graduale riconversione verso biocenosi naturali dei rimboschimenti
realizzati in passato con specie resinose.
- Sono previsti arboreti da seme e vivai forestali per specie autoctone.
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- E’ vietata la ceduazione del bosco, salvo specifiche prescrizioni contrarie e previa
autorizzazione degli organi competenti.
- Non sono ammessi interventi che modifichino in modo sostanziale il profilo del terreno
salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui all’art. 57 delle
N.T.A. del P.P.A.R.
- Sono vietati nuovi impianti di cave.
- Nelle aree poste ai lati delle strade panoramiche è vietata l’apposizione dei cartelli e
manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con la sola eccezione della
segnaletica stradale e di quella turistica di modeste dimensioni.
B) Attività edilizia.
- Per gli edifici e manufatti rurali esistenti - esclusi quelli di interesse storico, ai quali si
applica la norma di cui al precedente art. 21 - sono comunque ammesse la
manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione edilizia senza
aumento di volume, mentre sono consentiti - alle condizioni e secondo le modalità
definite dalle norme di cui agli artt. 2, 4, 5, 7, 12, 13, 14 della L.R. 13/90 - anche gli interventi
di demolizione con ricostruzione purché in loco e senza aumenti di volume.
- é consentita la costruzione dei soli manufatti adibiti al deposito degli attrezzi, ai quali si
applicano i seguenti indici e parametri:
H max = altezza massima : 3 ml;
DS = distanza minima dalle strade: 10 ml; dalle strade panoramiche, quelle previste
dall’art. 43 delle N.T.A. del P.P.A.R.;
DF = distacco tra gli edifici: 15 ml;
SUL max = superficie utile lorda massima: 12 mq;
- Non sono ammessi ampliamenti e nuove costruzioni.
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TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 44 - Atti autorizzativi precedenti l’adozione del P.R.G.
Le concessioni e le autorizzazioni edilizie concesse e rilasciate in data antecedente
l’adozione del P.R.G. rimangono valide fino alla scadenza prevista dalla legislazione
urbanistica vigente.
Decorsi i termini di cui sopra, non è possibile richiedere nuove concessioni o autorizzazioni
nel rispetto della precedente normativa se la stessa risulta in contrasto con il P.R.G.
Art. 45 - Piani urbanistici preventivi vigenti
Nelle aree soggette a piani urbanistici preventivi approvati ai sensi del precedente P.R.G.
e vigenti al momento dell’adozione del nuovo P.R.G., sono confermati - fino al termine
della validità dello stesso strumento urbanistico preventivo - gli indici e parametri a suo
tempo definiti ed i relativi metodi di calcolo, salvo diversa specificazione contenuta nelle
presenti norme.
Art. 46 - Edifici in contrasto col nuovo P.R.G.
Gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G., in contrasto con le destinazioni d’uso,
con le prescrizioni tipologiche, gli indici e parametri stabiliti dal P.R.G. possono essere
oggetto di interventi di trasformazione soltanto per essere adeguati alle presenti norme,
ovvero di interventi di sola manutenzione ordinaria ed atti a garantire l’incolumità.
Art. 47 - Facoltà di deroga
Sono consentite deroghe alle prescrizioni delle presenti norme nei limiti previsti dalla
legislazione statale e regionale vigente.
Art. 48 – Abachi dei tipi edilizi
Sono da considerare parte integrante delle presenti norme le seguenti schede allegate al
P.R.G. vigente:
Allegato 1 – Abaco dei tipi residenziali con la seguente integrazione:
nell’abaco dei tipi residenziali di cui agli allegati delle NTA del P.R.G. vigente le seguenti
indicazioni:
- numero massimo di alloggi;
- numero minimo di unità residenziali;
- numero minimo di corpi scala condominiali;
sono da considerarsi indicative e non prescrittive.
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-
gli alloggi devono avere una superficie minima di 60 mq lordi. Tale norma è
prescrittiva.
Allegato 2 – Abaco dei tipi artigianali e industriali.
Allegato 3 – Abaco dei tipi stradali.
Art. 49 – Adeguamento del P.R.G. al P.P.A.R. ed al P.T.C.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 27bis del P.P.A.R., la presente variante ha modificato
alcuni ambiti definitivi di tutela sulla base di una “verifica correttiva degli ambiti provvisori,
la tutela del bene considerato, un equilibrato assetto paesistico-ambientale del contesto
territoriale e le migliori condizioni di fruizione del bene utilizzato”.
In particolare gli ambiti di tutela definitivi sono stati articolati “in più ambiti
complementari” (unità di paesaggio) da assoggettare a specifiche normative di tutela
differenziate.
In nessun caso sono state variate le prescrizioni di base permanenti.
Gli adeguamenti previsti riportati nella TAV. A1a sono stati riportati nella tavola di progetto
P2 che unitamente alle presenti N.T.A. inserisce gli ambiti definitivi di tutela nell’articolato
delle zone omogenee.
A) Paesaggio agrario storico-ambientale
Le aree sottoposte alla tutela del paesaggio agrario storico-ambientale sono state
estese all’intero territorio comunale a partire dalla strada provinciale Sirolo-Senigallia,
in quanto ritenute comunque interagenti con la visibilità e la percezione del
paesaggio agrario storico-ambientale che nel caso del territorio di Offagna deve
intendersi coincidente con i versanti collinari sottostanti al centro storico.
Sono state individuate le seguenti unità di paesaggio con diversi livelli di tutela:
- Unità A di paesaggio agrario storico-ambientale
Sono le aree all’interno delle quali non sono presenti alcuni degli elementi del
paesaggio agrario di cui all’art. 15, punto 1 del P.P.A.R., fatta eccezione dei fossi e
della vegetazione ripariale comunque tutelati essendo stati inseriti nelle fasce di
tutela dei corsi d’acqua, in conformità a quanto previsto dall’art. 29 del P.P.A.R.
Tali aree di fondovalle risultano defilate rispetto al rilievo collinare di Offagna e sono
risultate oggetto di compromissione territoriale conseguenti ad operazioni di
rinterro, di edificazioni recenti, nonché della presenza di una importante viabilità
provinciale, pertanto debbono essere considerate come una fascia a protezione
del soprastante versante collinare che costituisce la peculiarità del paesaggio
agrario storico ambientale presente nel Comune di Offagna.
In tali aree, previo piano attuativo preliminare di iniziativa pubblica, sono consentiti
interventi di riprogettazione ambientale eventualmente anche associati ad
interventi di nuove infrastrutture, e/o di nuova edilizia non residenziale, al fine di
evitare la localizzazione di tali opere in altra parte del territorio caratterizzante il
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paesaggio agrario.
- Unità B di paesaggio agrario storico-ambientale
Tali aree di fondovalle, pur essendo analoghe alle aree di cui al precedente punto,
morfologicamente non presentando compromissioni rilevanti costituiscono,
unitamente al corso d’acqua dell’Aspio, un fondale sostanzialmente integro per la
visibilità del versante collinare, costituente il paesaggio agrario storico, e del centro
storico ubicato sulla sommità del versante stesso.
In tali aree sono consentiti unicamente interventi di riqualificazione ambientale ed
interventi di miglioramento dell’accessibilità dalla strada provinciale, nonché di
opere di attrezzature del verde (piste ciclabili, aree sosta, ecc).
- Unità C di paesaggio agrario storico-ambientale
Sono le aree di riqualificazione delle infrastrutture rurali limitrofe alla rete viaria che,
unitamente alle recinzioni, ai filari lungo strada, agli accessi, alle siepi e ad alle
costruzioni agricole residenziali e non residenziali, storicamente hanno
infrastrutturato il territorio agricolo e hanno garantito la funzionalità e la
conservazione del paesaggio agrario storico ambientale.
Su tali aree sono consentiti modesti incrementi edilizi che replicando,
aggiornandolo, il modello insediativo storico della casa colonica mezzadrile, sono
finalizzati a creare le condizioni economiche e gestionali necessarie per fermare il
degrado conseguente all’abbandono di un territorio agricolo non più funzionale
alle nuove esigenze dell’attività agricola contemporanea.
Tali interventi si configurano come strategici ed indispensabili per la conservazione
attiva del bene oggetto di tutela.
B) Corsi d’acqua
E’ stata ri-perimetrata la zona di rispetto del fosso di Offagna limitandola sul lato
destro del fosso (di terza classe) ai 35 mt previsti dall’art. 29 del P.P.A.R., trattandosi di
corso d’acqua di 3° classe in base alla cartografia, mentre è stata estesa la zona di
rispetto sul lato sinistro fino al limite della strada provinciale Sirolo-Senigallia.
C) Varianti proposte e livelli di tutela
Le nuove destinazioni d’uso proposte dalla Variante contengono nel meccanismo
normativo le prescrizioni atte a garantire i livelli di tutela attiva della risorsa; tali
prescrizioni debbono pertanto intendersi come adeguamento del P.R.G. ai livelli di
tutela previsti dal P.P.A.R. così come consentito dall’art. 27bis.
Pertanto gli ambiti definitivi di tutela sono normati unicamente dagli elaborati di
progetto P2, P3 e dalle N.T.A., mentre le prescrizioni di base permanenti previste dal
P.P.A.R. relative alle categorie individuate nell’elaborato A1a sono normate dai
rispettivi articoli del P.P.A.R..
Le zone omogenee comprese all’interno della fascia di continuità naturalistica sono
soggette a piani attuativi preventivi. In sede di redazione di tali piani dovranno essere
verificate le compatibilità con gli indirizzi del P.T.C. in ordine alle destinazioni d’uso ed
agli obiettivi previsti dal P.T.C. per tale zona.