PRG NTA - Comune di Offagna
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PRG NTA - Comune di Offagna
1 INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Elementi costitutivi della Variante al P.R.G. Art. 2 - Valore prescrittivo degli elementi costitutivi. Art. 3 - Contenuti e campo di applicazione del P.R.G. Art. 4 - Strumenti di attuazione Art. 5 - Norme geologiche generali Art. 6 - Tutela e sviluppo del verde nell’attività edilizia Art. 6 bis – Norme per l’edilizia sostenibile TITOLO II - DEFINIZIONI Art. 7 - Tipo edilizio Art. 8 - Tipo stradale Art. 9 - Abaco Art. 10 - Indici urbanistici ed edilizi Art. 11 - Comparti d’intervento Art. 12 - Filo fisso Art. 13 - Destinazioni d’uso Art. 14 - Categorie di intervento TITOLO III - DISCIPLINA DEL TERRITORIO Art. 15 – Aree progetto Art. 16 – Aree progetto urbane (AP) Art. 17 - Zone, sottozone ed aree Art. 18 - Zone A Art. 19 - Sottozone A1 Centro storico di Offagna Art. 20 - Sottozone A2 Borghi storici Art. 21 - Sottozone A3 Edifici e manufatti storici isolati Art. 22 - Sottozone A4 Ville di interesse storico e/o architettonico Art. 23 - Zone B Art. 24 - Sottozone B1 Sature consolidate Art. 25 - Sottozone B2 Incomplete Art. 26 - Sottozone B3 Nuclei extraurbani esistenti Art. 27 - Zone C Art. 28 - Sottozone C1 Consolidamento del tessuto urbano Art. 29 - Sottozone C2 Edificazione di margine Art. 30 - Sottozone C3 Edilizia diffusa Art. 30.a – Sottozone C*1 Art. 30.b – Sottozone C4 Aree periurbane 2 Art. 31 - Zone D Art. 32 - Sottozone D1 Art. 33 - Sottozone del comparto D2 Art. 34 - Sottozone DB Aree di trasformazione Art. 35 - Zone F Art. 36 - Zone H Art. 37 - Zone V Art. 38 - Zone R Art. 39 - Zone E Art. 40 - Sottozone E1 Agricole normali Art. 41 - Sottozone E2 Agricole dei crinali Art. 42 - Sottozone E3 Corsi d’acqua Art. 43 - Sottozone E4 Formazioni vegetali diffuse TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 44 - Atti autorizzativi precedenti l’adozione del P.R.G. Art. 45 - Piani urbanistici preventivi vigenti Art. 46 - Edifici in contrasto col nuovo P.R.G. Art. 47 - Facoltà di deroga Art. 48 – Abachi dei tipi edilizi Art. 49 – Adeguamento del P.R.G. al P.P.A.R. 3 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Elementi costitutivi della Variante al P.R.G. 1. Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati: - NTA - Norme Tecniche di Attuazione – Variante 2010 Schedatura degli edifici e manufatti storici isolati Tav. P/2 - Il territorio comunale, scala 1:5.000 – Variante 2010 Tav. P/3 - Il territorio urbano, scala 1:2.000 – Variante 2010 2. Sono documenti del P.R.G.: - Relazione illustrativa - Progetto di massima (dicembre 1997) R/1 - Relazione illustrativa (settembre 1998) R/2 - Relazione illustrativa Variante 2010 Relazioni Tematiche (Analisi botanico-vegetazionale, Analisi geologico-geomorfologica e idrogeologica, Relazione geologico-tecnica ed elaborati cartografici - Variante 2010) Tav. A/1 – Quadro dei vincoli e delle tutele del P.P.A.R., scala 1:5.000 Tav. A/1a – Quadro dei vincoli e delle tutele del P.P.A.R. modificati, scala 1:5.000 Variante 2010 Tav. A/2 – Quadro dei vincoli del PTC e PAI, scala 1:5.000- Variante 2010 Tav. P/1 - Il Progetto del Territorio, scala 1:5.000 Tav. S/2 - Storia degli insediamenti sul territorio (Trasformazioni 1892 - 1950), scala 1:5.000 Tav. S/3 - Storia degli insediamenti sul territorio (Trasformazioni 1950 - 1976), scala 1:5.000 Tav. S/4 - Storia degli insediamenti sul territorio (Trasformazioni 1976 - 1992), scala 1:5.000 Tav. U/1 - Trasformazioni dell’uso del suolo (Periodo 1979-1989), scala 1:5.000 Art. 2 - Valore prescrittivo degli elementi costitutivi. Hanno valore prescrittivo i seguenti elaborati: le NTA - «Norme tecniche di Attuazione Variante 2010», la «Schedatura degli edifici e manufatti storici isolati» e le Tavv. P/2 Variante 2010, e P/3 Variante 2010 di cui al precedente articolo. Nei casi di non coincidenza tra norme più generali e norme specifiche, ovvero tra indici numerici riportati negli abachi e indici riportati nella normativa di zona o sottozona, si applica comunque la disposizione più restrittiva. Nei casi in cui si riscontri la non corrispondenza fra le presenti norme e gli altri elaborati del Piano, le prescrizioni delle presenti norme prevalgono sugli altri elaborati. 4 Nel caso di non corrispondenza fra elaborati grafici in scala diversa, prevalgono le tavole in scala maggiore (1:2000). Per tutte le aree urbane, in genere, nella Variante la Tav. P/2 (scala 1:5.000) riporta le sole lettere indicative delle Zone (una lettera ciascuna); pertanto, laddove nella Tav. P/2 compare soltanto una lettera, ai fini della completa individuazione delle Sottozone ed Aree (seconda lettera o numero per le Sottozone e numero per le eventuali Aree) vale la Tav. P/3 (scala 1:2.000). Ai fini della precisa definizione dei limiti e del computo delle superfici delle varie Sottozone ed Aree, qualora vi sia sovrapposizione di diverse simbologie grafiche, il limite da considerare è quello definito nelle Tavv. P/2, P/3 dalla linea continua chiusa; negli stessi elaborati, il confine dei comparti di intervento di cui all’art. 11 è quello rappresentato dal limite delle sottozone ed aree poste all’interno della linea tracciata mediante successione di punti. I disegni degli abachi allegati alle presenti norme vanno utilizzati tenendo conto delle seguenti precisazioni: - le misure non sono in scala; - fino alla approvazione dei Piani attuativi di iniziativa pubblica nelle zone comprese nelle aree progetto, sono vincolanti i criteri che presiedono alle modalità di aggregazione degli edifici, alla loro collocazione nel lotto, all’attacco a terra, nonché gli indici numerici e le prescrizioni specifiche che corredano i disegni stessi, nei casi in cui sono riportati. Art. 3 - Contenuti e campo di applicazione del P.R.G. Il presente strumento urbanistico costituisce il variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Offagna, elaborato ai sensi della legge 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni, e secondo le norme regionali contenute nella L.R. 5/8/92 n. 34 e nelle N.T.A. del P.P.A.R. approvato con Del. Amm.va n. 197 del 3/11/1989. Il campo di applicazione del P.R.G. è costituito dall’intero territorio comunale, al quale si riferisce la disciplina contenuta negli elaborati elencati al precedente art.1. Art. 4 - Strumenti di attuazione Il P.R.G. si attua attraverso interventi urbanistici preventivi ed attraverso interventi edilizi diretti. Gli interventi urbanistici preventivi si attuano attraverso strumenti urbanistici preventivi, che sono quelli di cui all’art.4, comma 1 ed al Titolo IV della L.R. 34/92, eventualmente integrati da successive disposizioni legislative; essi sono di iniziativa pubblica o privata alle condizioni stabilite dalle leggi che ne regolamentano i procedimenti di attuazione e l’efficacia, e sono obbligatori soltanto in determinate zone del territorio comunale individuate nelle planimetrie e nelle presenti norme; in generale, essi richiedono una progettazione urbanistica di dettaglio, intermedia fra il P.R.G. ed il progetto edilizio. Nei comparti in cui il P.R.G. prevede l’intervento urbanistico preventivo e che non sono 5 sottoposte a piani di iniziativa comunale, la proprietà elabora piani attuativi di iniziativa privata, che debbono essere estesi all’intera superficie compresa nei comparti di cui all’art.11; l’eventuale variazione dei limiti dei comparti costituisce Variante al P.R.G., salvo quanto previsto al successivo art. 11. In tutte le zone del territorio comunale dove non sia prescritto l’intervento urbanistico preventivo, si applica, comunque, l’intervento edilizio diretto. Anche nelle zone in cui è previsto l’intervento urbanistico preventivo, successivamente a questo è obbligatorio l’intervento edilizio diretto. Ogni intervento edilizio diretto è subordinato al rilascio di uno degli specifici strumenti dell’attuazione diretta, come definiti dalla legislazione vigente. Art. 5 - Norme geologiche generali Tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica nel territorio comunale debbono essere preceduti da indagini volte ad accertarne la fattibilità geologica e geomorfologica, in accordo con quanto previsto dalle vigenti norme di legge (D.M. 11/3/88, Circolari Regione Marche n.10 del 10/11/87, n. 14 e n. 15 del 28/8/90 e successive integrazioni e modificazioni). In generale, esse dovranno essere comprensive di: - Indagine geologica su base litostratigrafica a scala adeguata (almeno 1:2000) sull’area oggetto di trasformazione e su quelle limitrofe per un intorno significativo. - Indagine geomorfologica a scala adeguata (almeno 1:2000) sull’area oggetto di trasformazione e su quelle limitrofe per un intorno significativo, nella quale siano riportati tutte le forme ed i processi morfogenetici con le rispettive tendenze evolutive, i probabili spessori delle coltri eluvio-colluviali presenti, gli effetti superficiali di deformazione riscontrabili sugli edifici e manufatti esistenti. - Indagini geognostiche e/o geofisiche sulla caratterizzazione dei terreni, sullo spessore delle coltri, sulla risposta sismica locale. - Prove geotecniche di laboratorio condotte su campioni rappresentativi dei litotipi presenti. - Verifiche di stabilità dei versanti eventualmente necessarie in relazione agli interventi previsti. - Studi idrologici (precipitazioni meteoriche, deflussi, infiltrazioni) nel bacino idrografico per la previsione e progettazione esatta di opere di drenaggio superficiale e per l’analisi dei livelli piezometrici delle acque sotterranee, al fine di prevedere sistemi di sub-irrigazione, drenaggi superficiali e/o profondi, sistemi di raccolta delle acque piovane in grado di mantenere la permeabilità pre-esistente delle aree destinate alla edificazione per evitare un aumento delle portate dei corsi d’acqua superficiali. Tutti gli studi suddetti dovranno essere corredati da elaborati cartografici in scala e numero sufficiente per la progettazione, nonché da relazioni tecniche in cui siano chiaramente specificate le modalità esecutive ed i risultati ottenuti; negli elaborati si dovrà anche fare riferimento alle analisi geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche che sono a corredo del P.R.G. . 6 Nelle zone con aree a pendenza variabile, il divieto di edificabilità si estende alle sole aree con pendenza superiore al 30% ai sensi della Circ. Reg. n. 4 UA/URB del 28/4/88. Art. 6 - Tutela e sviluppo del verde nell’attività edilizia In tutti i progetti per interventi edilizi diretti o per interventi urbanistici preventivi, gli alberi e gli arbusti esistenti alla data di adozione delle presenti norme dovranno essere rilevati ed indicati nelle planimetrie. La cartografia allegata all’analisi botanico-vegetazionale non ha valore probatorio ai fini dell’individuazione degli individui e delle formazioni vegetali da salvaguardare. E’ di norma rigorosamente vietato l’abbattimento delle specie protette dalle leggi regionali in materia di flora protetta (L.R. 7/85 e succ. mod. valida per zone all’interno dei perimetri urbani e L.R. 6/05 valida per le zone agricole). All’interno dei perimetri urbani, fino all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 20, comma 6 della L.R. forestale 6/05, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 7/1985 e successive modificazioni. Nelle zone urbane (A, B, C, D e F) chiunque, senza le prescritte autorizzazioni, abbatta o devitalizzi alberi di alto fusto è soggetto alle sanzioni dell’ Art. 7 e agli obblighi dell’Art. 8 della L.R. 7/85 che prevede “di impiantare fino a un numero quadruplo di piante nei luoghi e secondo le modalità prescritte dall’Ufficio Foreste della Regione competente per territorio”. “L’autorizzazione all’abbattimento in ambito urbano è concessa soltanto nei casi (art. 3 L.R. 7/85): a. di inderogabili esigenze attinenti opere pubbliche o di pubblica utilità b. di abbattimento indispensabile per l’edificazione di costruzione edilizia c. di realizzazione di opere di miglioramento e trasformazione fondiaria omissis”. Secondo la L.R. 9/2001. “Modificazioni ed integrazioni” alla L.R. 7/85 gli organi chiamati all'approvazione dei progetti debbono verificare e comprovare l'impossibilità di soluzioni tecnicamente valide diverse da quelle comportanti l'abbattimento delle piante. Per esemplari “irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti, se minacciano rovina e rappresentano pericolo” il Sindaco può ordinarne l’abbattimento. In zona agricola (E) il Comune concede “l’autorizzazione all’abbattimento nei seguenti casi previsti dalla L.R. 6/2005 all’Art.21, comma2 - Capo IV: a) realizzazione di opere pubbliche; b) realizzazione di opere di pubblica utilità; c) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie; d) realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria; e) diradamento di filari o gruppi per consentire ai singoli alberi ed al complesso un più equilibrato sviluppo strutturale e vegetativo; f) utilizzazione turnaria di un filare o gruppo di piante; g) alberi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche; 7 h) alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti; i) alberi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità. omissis Nei progetti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, per le costruzioni edilizie, in quelli di miglioramento o trasformazione fondiaria devono essere indicati gli alberi da abbattere attestando l’inesistenza di soluzioni alternative all’abbattimento degli stessi. Gli enti competenti al rilascio dell’autorizzazione verificano l’inesistenza di soluzioni tecnicamente valide diverse da quelle comportanti l’abbattimento degli alberi. Nei casi di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 gli enti competenti indicano gli alberi da abbattere, contrassegnandoli con idoneo mezzo”. Le siepi e le formazioni vegetali miste presenti in zona agricola sono tutelate dalla L.R. 6/05 art. 24 e art. 25. Le siepi presenti nelle scarpate nelle zone urbane sono tutelate dalla L.R. 7/85 e succ. mod. Le canne sono considerate piante e non arbusti come stabilito dalla Cassazione Civile il 31/05/1943 e quindi non sottoposte a tutela. E’ vietato l’abbattimento degli alberi di olivo ai sensi del D.L.vo n°475 del 27.07.1945, salvo nei casi in cui sia accertata dall’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, fermo restando la possibilità di abbattere 5 piante ogni biennio. L’abbattimento di un numero di piante superiore a 5 è consentito in caso di opere di miglioramento fondiario, di pubblica utilità o per costruzione di abitazione. In tal caso va presentata domanda al Servizio Decentrato Agricoltura e Foreste compente il quale rilascia l’autorizzazione indicando tempi e modi del reimpianto. Le piante di olivo in caso di nuova edificazione dovranno preferibilmente essere inglobate nel progetto delle aree verdi ma in mancanza di soluzioni alternative, potranno essere spostate o abbattute nel rispetto di quanto sopra riportato. In caso di espianto e successivo trapianto delle piante di olivo va inviata una semplice comunicazione al Servizio Decentrato Agricoltura e Foreste competente indicando il luogo di trapianto. In base all’art. n. 37 delle N.T.A. del Piano Paesistico Ambientale Regionale è stabilito il divieto di distruzione o manomissione degli elementi diffusi del paesaggio agrario quali gelsi, querce isolate, querce a gruppi sparsi e le altre specie protette da L.R. vigenti, siepi stradali e poderali, alberature stradali, alberature poderali; vegetazione ripariale, boschi residui e siepi salvo l’ordinaria manutenzione e fermo restando il disposto della legislazione regionale sopra citata. Inoltre dovranno essere posti a dimora nuovi alberi di alto fusto nella misura di 1 pianta ogni 150 mq. di superficie di lotto non coperta, oltre a specie arbustacee nella misura minima di due gruppi ogni 150 mq. di superficie di lotto non coperta. La scelta delle specie deve avvenire almeno per l’80% nella gamma delle essenze appartenenti alle associazioni vegetali locali (si veda l’elenco qui allegato) con preferenza per quercia, 8 leccio, alloro, lentisco, corbezzolo, alaterno, e non meno del 70% delle alberature complessivamente messe a dimora deve essere a latifoglie. E’ vietato, inoltre, rendere impermeabili con pavimentazioni ed altre opere edilizie le aree di pertinenza delle alberature. Ogni progetto edilizio ed urbanistico dovrà essere corredato da un rilievo della vegetazione esistente e dallo studio dettagliato delle sistemazioni di progetto degli spazi aperti con l’indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino e delle relative specie, e dal progetto delle recinzioni e di tutte le opere di sistemazione esterna. Con esplicito riferimento alle indicazioni del P.T.C. vigente – Progetti di settore – 2.1 L’ambiente, in sede di redazione dei piani attuativi delle Aree progetto di cui al successivo art. 15, dovrà essere previsto un “piano del verde” in grado di integrare le tematiche ambientali nell’ambito della progettazione urbana e delle interazioni tra ambiente costruito e territorio circostante prevedendo, ove possibile, aree parco, boschi urbani, con o senza attrezzature, ed un ruolo del verde privato come elemento integrativo dell’intero sistema del verde, nonché della valutazione della capacità di assorbimento della CO2 da parte della vegetazione di progetto e della capacità di assorbimento da parte delle aree drenanti di progetto delle acque meteoriche conseguenti alla impermeabilizzazione del suolo oggetto di edificazione. In ogni caso tutti i terreni coperti da bosco sono sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art.11 della L.R. N.6/2005. I terreni coperti da foreste e da boschi ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, ovvero tutti quei terreni di cui all’art. 2 commi 2 e 6 del D.Lgs. 227/2001 sono tutelati ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2001. ALLEGATO 1 ELENCO DELLE SPECIE DA UTILIZZARE ALBERI: acero minore, acero campestre, acero napoletano, leccio, tiglio comune, frassino maggiore, orniello, roverella, cerro, carpino nero, carpino bianco, olmo, bagolaro, castagno, ciliegio selvatico, maggiociondolo, sorbo comune, albero di giuda. ARBUSTI: corniolo, alaterno, alloro, corbezzolo, berretta da prete, scotano, sanguinello, ligustro, lentisco, ciliegio canino, ciavardello, biancospino, ginestra, rosa canina, prugnolo, vescicaria. ELENCO DELLE SPECIE DA UTILIZZARE IN AREE RIPARIALI ALBERI:salice bianco, pioppo nero, pioppo nero italiano, pioppo tremulo, pioppo bianco, ontano nero ARBUSTI: salice rosso, salice triandra, salice di ripa . ALLEGATO 2 9 SPECIE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.6 2005 L. R. n. 6/05 – Legge forestale regionale Tutela degli alberi ad alto fusto Non si applica nei vivai, alle varietà ornamentali quali ibridi e cultivar, nelle tartufaie coltivate e controllate, nei castagneti in attualità di coltura, negli impianti di arboricoltura da legno, nelle zone A, B, C, D e F del territorio comunale così come delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti (Art. 20 comma 6). Nel territorio della regione sono protetti gli alberi ad alto fusto, isolati, in filare od a gruppi appartenenti alle seguenti specie (Art. 20 comma 1): leccio (Quercus ilex); farnia (Quercus robur); cerro (Quercus cerris); cerrosughera (Quercus crenata); rovere (Quercus petraea); roverella (Quercus pubescens) e relativi ibridi pino domestico (Pinus pinea) Pino d’Aleppo (Pinus halepensis) abete bianco (Abies alba) tasso (Taxus baccata) agrifoglio (Ilex aquifolium) cipresso comune (Cupressus sempervirens) castagno (Castanea sativa) faggio (Fagus sylvatica) tiglio (Tilia spp.) acero campestre (Acer campestre); acero napoletano o d’ungheria (Acer obtusatum); acero opalo (Acer opalifolium); acero di monte (Acer pseudoplatanus); acero riccio (Acer platanoides); frassino maggiore (Fraxinus excelsior); Frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia) e orniello (Fraxinus ornus); olmo campestre (Ulmus minor); olmo montano (Ulmus glabra); ontano nero (Alnus glutinosa) e bianco (Alnus incana); ciliegio canino (Prunus mahaleb) sorbo domestico (Sorbus domestica); ciavardello (Sorbus torminalis); sorbo montano (Sorbus aria); sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia) pioppo bianco (Populus alba), pioppo tremolo (Populus tremula) carpino bianco (Carpinus betulus); carpinella (Carpinus orientalis); carpino nero (Ostrya carpinifolia) albero di giuda (Cercis siliquastrum) bagolaro (Celtis australis) corbezzolo (Arbutus unedo); fillirea (Phyllirea latifolia); terebinto (Pistacia terebinthus); lentisco (Pistacia lentiscus); gelso nero (Morus nigra) e gelso bianco (Morus alba). Tutela delle siepi Sono sottoposte a tutela le siepi ad eccezione di quelle che si trovano nelle zone A, B, C, D e F del territorio comunale così come delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti, di quelle poste lungo le autostrade, di quelle facenti parte di cimiteri e di giardini pubblici e privati (Art. 24 comma 1). 10 Ai fini del presente articolo le zone H, V ed R (ad eccezione delle sottozone RA) sono assimilate alle zone F mentre le sottozone RA sono assimilate alle zone E. Art. 6 bis – Norme per l’edilizia sostenibile Al fine di promuovere ed incentivare la sostenibilità energetico-ambientale valgono le definizioni, i criteri di certificazione, il calcolo dei parametri edilizi di cui alla Legge regionale n. 14/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione degli incentivi di cui all’art 10 della L.R. 14 l’Amministrazione comunale provvederà ad approvarli con apposita delibera di Consiglio Comunale. 11 TITOLO II - DEFINIZIONI Art. 7 - Tipo edilizio Per “tipo edilizio” si intende un esemplare di costruzione avente alcune caratteristiche specifiche relative a: planimetria, altezza media, impianto strutturale, articolazione distributiva, modalità di aggregazione con gli altri edifici, rapporto con il lotto, rapporto con la strada. I tipi edilizi riportati negli abachi vengono distinti in: residenziali e industriali - artigianali. Art. 8 - Tipo stradale Per “tipo stradale” si intende un esemplare di strada avente alcune caratteristiche specifiche relative alla dimensione ed alla suddivisione della carreggiata, alla presenza ed ubicazione di marciapiedi, e parcheggi, alla presenza e disposizione dell’alberatura, al rapporto con l’edificazione prospiciente. L’individuazione del tipo stradale è riportata nello specifico Abaco. Art. 9 - Abaco Per abaco si intende l’insieme di prescrizioni scritte, numeriche e grafiche che definisce le caratteristiche tipologiche degli spazi edificati e non, in particolare di edifici residenziali, artigianali-industriali e rurali, di strade. L’abaco seleziona alcuni degli elementi fondamentali dei manufatti previsti dal Piano, proponendo degli esemplari ai quali riferirsi nella progettazione esecutiva. Gli abachi costituiscono parte integrante delle N.T.A. Art. 10 - Indici urbanistici ed edilizi Le prescrizioni ed indicazioni grafiche contenute nelle Tavole di Piano e negli abachi sono completate da indici numerici e parametri urbanistici ed edilizi, per individuare le quantità edificabili e per meglio definire i caratteri delle opere realizzabili. Le definizioni degli indici e parametri adottate dal P.R.G. coincidono con quelle contenute nell’art. 13 del R.E.T. emanato con D.P.G.R. n. 23 del 14/9/89. Il parametro relativo ai parcheggi si intende sempre riferito alla dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico; per la dotazione di parcheggi privati si applica il disposto 12 dell’art. 2 della L. 122/89 e successive eventuali modificazioni. La potenzialità edificatoria delle aree viene stabilita sia nelle norme contenute nel successivo Titolo III attraverso indici numerici, sia negli abachi attraverso prescrizioni grafiche ed indici numerici. Nei casi in cui vi sia discordanza tra le norme, ovvero vi sia discordanza tra indici fondiari ed indici territoriali, prevale la norma più restrittiva. Negli interventi urbanistici preventivi, la Superficie territoriale - a cui si applica l’UT (indice di utilizzazione territoriale) nonché il calcolo della dotazione minima di spazi pubblici di cui al D.M. n°1444 del 2/4/68 e successive modificazioni ed integrazioni - è tutta quella compresa nei limiti del comparto di intervento di cui al successivo art. 11. Gli indici di utilizzazione fondiaria e di fabbricabilità fondiaria stabiliti per le diverse sottozone ed aree nel successivo Titolo III si applicano sui singoli lotti; pertanto, il trasferimento di potenzialità edificatoria da un lotto ad un altro che determini in un singolo lotto il superamento dei suddetti indici costituisce Variante al P.R.G. a meno che non sia previsto nell’ambito di un piano urbanistico preventivo di iniziativa pubblica e che non venga superata la potenzialità edificatoria complessiva delle aree comprese nel Piano; fanno eccezione gli appezzamenti delle zone E, come stabilito all’art. 2 della L.R. 13/90. Art. 11 - Comparti d’intervento Le norme specificano per alcune sottozone o aree la dimensione minima di superficie richiesta perché siano consentiti gli interventi, siano essi interventi edilizi diretti ovvero gli interventi urbanistici preventivi. Per alcuni di questi ultimi la superficie minima d’intervento può essere stabilita parametricamente, ovvero, come avviene nella maggior parte dei casi, coincide con quella rappresentata nelle planimetrie di Piano: in questo caso essa prende il nome di «comparto di intervento» e non può essere suddivisa né ridotta se non attraverso l’approvazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica qualora il Comparto risulti compreso in una delle aree progetto, di cui al successivo art.15. Per i comparti di intervento è E’ consentita altresì l’approvazione di Piani attuativi di iniziativa privata di dimensioni più contenute, ma non inferiori al 50% rispetto alla superficie indicata negli elaborati, previo parere favorevole dell’Ufficio Tecnico comunale, che dovrà comunque esaminare le proposte complessive di Piano presentate dagli interessati allo stralcio, che dimostrino la possibilità di utilizzare le aree residue secondo le previsioni del PRG. E’ facoltà del Comune, in luogo della cessione delle aree per gli standards urbanistici previsti dal P.R.G., richiedere la monetizzazione delle stesse sulla base di una tabella di valutazione dei costi correnti di esproprio delle aree e della realizzazione delle opere (parcheggi, verde attrezzato,ecc.) periodicamente aggiornata dalla Amministrazione Comunale. Le aree a destinazione per servizi ed attrezzature che sono individuate nella Tav. P/3 all’interno dei perimetri dei comparti di intervento, concorrono al soddisfacimento del 13 fabbisogno di superfici per spazi pubblici di cui al D.M. 2/4/1968; la somma della loro superficie all’interno di ciascun comparto non può essere ridotta, mentre dovranno essere integrate con altre qualora la suddetta somma non raggiunga la dotazione minima stabilita nel citato D.M. e sue modificazioni ed integrazioni; le superfici destinate a percorsi ciclabili e pedonali ed a spazi pedonali (sottozone HC, art. 42) possono essere assimilate alle sottozone VG e VR (art. 47) e in esse inglobate. Non costituisce, tuttavia, Variante al P.R.G. l’eventuale diversa distribuzione nei piani attuativi delle superfici interne ai comparti rispetto a quella rappresentata nella Tav. P/3. Ai comparti d’intervento individuati nelle planimetrie di Piano si applica la norma di cui all’art. 32 della L.R. 34/92 relativa “ai comparti edificatori”. Art. 12 - Filo fisso Le planimetrie di Piano individuano per alcune aree il filo fisso: per filo fisso si intende l’allineamento obbligatorio del fronte principale degli edifici ad una distanza prescritta dalla sede stradale. La prescrizione del filo fisso prevale sulle prescrizioni relative alle distanze dai confini e/o dalle strade. La sua modifica può solo avvenire in sede di approvazione di piano attuativo di iniziativa pubblica. Art. 13 - Destinazioni d’uso Di seguito si presenta l’elenco delle principali destinazioni d’uso con le loro articolazioni, a cui si farà riferimento nel Titolo III «Disciplina del Territorio». Annessi e garages di pertinenza (ai sensi dell’art. 18 della legge 765/67 e degli artt. 2 e 9 della legge 122/89) quando non specificamente considerati, sono da ritenersi compresi. Per quanto riguarda i cambi di destinazione d’uso, anche nel caso di subentri, ed anche nel caso che non comportino interventi edilizi, essi sono ammessi qualora la nuova destinazione sia compresa fra quelle conformi alla «Disciplina del Territorio» di cui al Titolo III; in questo caso il rispetto degli standards specifici è richiesto solo nei casi in cui la norma stabilisca per il nuovo uso dotazioni superiori a quelle previste per l’uso preesistente, indipendentemente dall’effettiva dotazione. Qualora nell’attuazione del P.R.G. si ipotizzassero usi non previsti nell’elenco che segue, l’Amministrazione comunale potrà assimilarli per analogia a quelli indicati. 1) Residenze - permanenti e temporanee, urbane ed extra-urbane; 2) Abitazioni collettive - collegi, convitti, conventi, carceri; 3) Attività agrituristiche; 4) Pubblici esercizi - bar, ristoranti, trattorie, pizzerie; 5) Attrezzature ricettive - alberghi, pensioni, locande, motel, residences, comprensivi sia delle parti ricettive vere e proprie sia delle parti di servizio, soggiorno e ritrovo; 5 bis) Attrezzature ricettive – bed & breakfast; 6) Attrezzature per lo spettacolo - cinema, teatri, sale da ballo, centri e sale polivalenti, sale di ritrovo; 14 7) Commercio al dettaglio - singoli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq. 150; 8) Commercio all’ingrosso - magazzini, depositi e spazi di servizio e di supporto; 9) supermercati, esercizi commerciali anche singoli con superficie di vendita compresa fra mq 150 e mq 1500 (medie strutture di vendita); 10) Uffici e studi professionali - agenzie varie, attività di servizio alle imprese, ambulatori medici; 11) Artigianato di servizio - gommisti, meccanici, elettrauto, carrozzieri , barbieri, piccola produzione tradizionale; 12) Artigianato di produzione e industria - tutti i tipi di attività artigianali e industriali che risultano compatibili con l’ambiente, compresi gli spazi di supporto, gli uffici, i laboratori di ricerca; 13) Magazzini - Depositi coperti, centri merce, luoghi di raccolta, smistamento, manipolazione e movimentazione delle merci con gli annessi spazi di supporto e di servizio; 14) Depositi a cielo aperto - spazi per la raccolta di materiali edilizi, di cantiere, ferrosi, di auto, roulottes, macchine agricole, compresi gli eventuali spazi coperti per uffici, guardiole e servizi, nella misura massima di mq. 100 di Su.; 15) Attrezzature di interesse comune - generale o locale - servizi socio-sanitari e assistenziali a gestione pubblica o convenzionata; 16) Attrezzature di interesse comune - generale o locale - centri culturali, educativi e ricreativi, biblioteche, a gestione pubblica o convenzionata, sedi a gestione pubblica di associazioni di partecipazione dei cittadini all’attività politico-amministrativa; 17) Attrezzature religiose - edifici per il culto e le opere parrocchiali, istituti religiosi, compresi gli spazi per le attività complementari, ricreative e sportive; 18) Scuole dell’obbligo - asili nido, scuole materne elementari e medie inferiori, comprese le aree scoperte destinate al gioco, al verde ed allo sport; 19) Uffici pubblici - sedi dell’Amministrazione comunale, comprese quelle decentrate, nonché delle altre amministrazioni pubbliche; 20) Sedi di associazioni - sindacali, politiche, di categoria, culturali, sportive, previdenziali, 21) Attrezzature militari - impianti a servizio delle forze armate, della pubblica sicurezza, della protezione civile, della guardia di finanza; 22) Attrezzature e servizi tecnici - impianti tecnologici (gas, acqua, energia elettrica, telefoni) stazioni per l’autotrasporto, sedi delle aziende di trasporto pubblico, magazzini e depositi pubblici; 23) Impianti di depurazione delle acque reflue; 24) Attrezzature per il verde - aree di uso pubblico sistemate con specie vegetali, percorsi pedonali e ciclabili, ed elementi di arredo, destinate alla ricreazione, al gioco libero, al riposo, al tempo libero; 25) Attrezzature per lo sport - impianti e servizi necessari per l’attività sportiva all’aperto ed al chiuso (palestre, piscine coperte, palazzetti), comprensivi degli spazi di servizio; 26) Strade - sedi viarie per la circolazione veicolare; 27) Spazi pedonali e ciclabili - marciapiedi, portici, gallerie, piazze, percorsi pedonali e ciclabili in sede propria; 28) Cimiteri; 29) Parcheggi - parcheggi di uso pubblico, in superficie o multipiano, fuori ed entro terra, comprensivi degli spazi di servizio; piazzali per circhi e giostre; 30) Stazioni di servizio e distribuzione dei carburanti; 31) Orti urbani, campi urbani, prati urbani; 32) Terreni agricoli; pascoli; 33) Abitazioni a servizio dell’agricoltura e dell’attività zootecnica; 15 34) Fabbricati di servizio all’agricoltura - depositi, fienili, cantine, silos, ricoveri, serbatoi idrici; 35) Allevamenti aziendali; 36) Serre; 37) Lavorazione di prodotti aziendali - cantine, frigoriferi, caseifici, mangimifici; 37bis) Lavorazione di prodotti artigianali zootecnici; 38) Infrastrutture agricole ed opere di difesa del suolo; 39) Formazioni vegetali naturali, boschi, vegetazione ripariale; 40) Giardini e ville privati. Art. 14 - Categorie di intervento Le definizioni delle categorie di intervento sono quelle individuate dal D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e da eventuali successive modificazioni ed integrazioni che debbono ritenersi prevalenti anche rispetto a quanto previsto dal regolamento edilizio comunale. 16 TITOLO III - DISCIPLINA DEL TERRITORIO Art. 15 – Aree progetto Con riferimento: - agli indirizzi del P.T.C. posti a base del “Modello di riferimento per le N.T.A. dei P.R.G.” ed in particolare dell’art. 60 delle N.T.A. del citato Modello; - all’art. 15, 3° comma della Legge regionale n. 34 del 5/8/1992; la presente variante individua Aree progetto suddivise in n. 14 Aree Progetto Urbane (AP) ed in n. 3 Aree progetto di Riqualificazione Infrastrutture Rurali (AR), da sottoporre obbligatoriamente a piani attuativi di iniziativa pubblica, in relazione ai quali vengono definite unicamente le destinazioni d’uso complessive, i carichi insediativi, la dotazione degli standards di cui al DM n. 1444 del 1968 ed i parametri urbanistici ed edilizi principali rimettendo ai Piani attuativi le ulteriori prescrizioni. L’Amministrazione Comunale, al fine di programmare un equilibrato governo e sviluppo del territorio comunale, delle spese e degli introiti ad essi conseguenti, su propria iniziativa o su sollecitazione di operatori e/o proprietari delle aree interessate provvederà: 1. a predisporre preventivamente ed approvare, con delibera del Consiglio Comunale, schemi di Convenzioni tipo contenenti, tra l’altro, gli impegni in merito ai tempi di realizzazione delle opere pubbliche e private, alla eventuale cessione di aree ed opere, alla corresponsione degli oneri, alle garanzie richieste, ai tempi massimi di attuazione delle singole fasi attuative ed alla validità temporale della convenzione in caso di mancato rispetto degli impegni previsti da parte dei soggetti aventi titolo sulle aree ed immobili inseriti nei Piani attuativi di iniziativa pubblica; 2. a promuovere e/o verificare preventivamente, anche a mezzo di bandi ad evidenza pubblica, la disponibilità dei soggetti aventi titolo all’interno delle Aree progetto ad attuare, in parte o in toto, quanto previsto dal P.R.G. ed ad assumere gli impegni previsti nelle Convenzioni tipo di cui al precedente punto; 3. a redigere e/o a far propri ed approvare Piani attuativi di iniziativa pubblica, anche limitatamente ad una parte delle Aree progetto, localizzando all’interno delle Aree progetto di Piano attuativo le zone, le sottozone e le aree di cui al successivo art.17 nonché le opere di urbanizzazione nei limiti dei carichi insediativi e delle dotazioni degli standards e di quanto altro previsto dal P.R.G.. All’interno delle Aree Progetto: - fino alla approvazione dei Piani attuativi di iniziativa pubblica sono consentiti tutti gli interventi previsti nei comparti, nelle singole zone, sottozone ed aree di cui ai successivi articoli. - I Piani attuativi di iniziativa pubblica, all’interno della stessa zona omogenea, possono modificare i limiti e le previsioni dei comparti di cui all’art. 11, previste dal P.R.G. vigente limitatamente alle aree che risultino non ancora inserite in piani di lottizzazione convenzionati e/o dotate di titolo abilitativo, fatta eccezione per le zone B per le quali resta fissa la localizzazione e la possibilità di intervento edilizio 17 diretto. L’Amministrazione comunale, con le procedure di cui all’art. 15 comma 5 della L. reg. n. 34/1992, può approvare Piani attuativi di iniziativa pubblica estesi a più di un’Area progetto. In alternativa ai piani attuativi di iniziativa pubblica l’Amministrazione comunale può consentire la presentazione di piani attuativi di iniziativa privata purché estesi alla intera superficie compresa nell’area progetto. In tal caso vale quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 11. Art. 16 – Aree progetto urbane (AP) Sono le aree progetto individuate dalla sigla AP1 fino alla sigla AP14, che costituiscono gli ambiti urbani o direttamente connessi alle zone urbanizzate, che necessitano di dotazione di servizi, infrastrutture e/o di riqualificazione delle interazioni tra ambiente costruito e territorio circostante in coerenza con gli indirizzi del P.T.C. – Progetto di settore 2.1. – L’ambiente. All’interno di ogni area progetto sono state identificate con la sigla C* le zone omogenee in cui è consentita la realizzazione di edilizia con le modalità di cui al precedente art. 15 ed i carichi insediativi ai sensi dell’art. 15 della L.R. 34/92. Le zone C* sono sempre seguite dalla sigla della zona pre-esistente. Il Piano attuativo dovrà delimitare i lotti edificabili applicando l’indice di utilizzazione fondiaria (UF) riportata in ciascuna Area progetto AP e prevedere per le aree esterne ai lotti le destinazioni d’uso delle zone pre-esistenti riportate di seguito alla C*. I carichi insediativi previsti nella tabella che segue sono stati determinati in base ad una valutazione ambientale di sviluppo edilizio sostenibile e ad una valutazione di sostenibilità economica della realizzazione e/o cessione di aree ed opere di interesse pubblico, previsti per ciascuna Area Progetto. Le superfici utili lorde riportate per ciascuna Area progetto sono da considerare aggiuntive rispetto alle previsioni del P.R.G. vigente ed alle volumetrie esistenti. Il Piano attuativo di iniziativa pubblica può prevedere il cambio di destinazione d’uso delle volumetrie esistenti alla data di adozione della presente Variante previa verifica degli standards minimi di legge ed eventuali standards aggiuntivi stabiliti in sede di convenzione tipo di cui al precedente comma 1 . Ulteriori parametri urbanistici ed edilizi potranno essere introdotti dal Piano attuativo di iniziativa pubblica, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 34/92. Parametri urbanistici ed edilizi previsti dal P.R.G.: AP.1 Destinazioni d’uso consentite per le zone C*: quelle previste dall’art. 27 – Zone C Superficie utile lorda massima totale realizzabile: SUL max: mq 1.000 18 Indice di utilizzazione fondiaria massima: UF max: 0,6 mq/mq Altezza massima: Hmax: ml 6,5 Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL con un minimo di n. 2 posti auto coperti e/o scoperti per unità immobiliare. Volume massimo realizzabile: mc 3.000 Abitanti teorici: 25 Aree per standards minimi: ab 25 x 15 mq/ab = mq 375 Aree per standards aggiuntivi richiesti: superficie fondiaria SF x 0,50 Dotazione minima impianti: - urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente - produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio - collegamento alla pubblica fognatura o smaltimento acque nere autonomo con sub-irrigazione e/o depuratore con sub-irrigazione delle aree depurate - recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc - realizzazione di vani condominiali esterni per l’alloggiamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti con ubicazione, forma e dimensioni concordate con l’Ufficio tecnico - impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti - aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie coperta delle nuove edificazioni Opere di riqualificazione ambientale: - obbligo di piantumazione di siepi prevalentemente continue e di alberature ad alto fusto lungo il margine a valle con le zone agricole E o di rispetto ambientale RA, nella misura riportata nell’ Abaco delle opere di ingegneria ambientale allegato alle presenti norme. L’eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà essere richiesta all’Amministrazione sulla base dei costi standard deliberati e/o aggiornati dal Consiglio Comunale. AP.2 Destinazioni d’uso consentite per le zone C*: quelle previste dall’art. 27 – Zone C Superficie utile lorda massima totale realizzabile: SUL max: mq 1.050 Indice di utilizzazione fondiaria massima: UF max: 0,6 mq/mq Altezza massima: Hmax: ml 6,5 Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL con un minimo di n. 2 posti auto coperti e/o scoperti per unità immobiliare. Volume massimo realizzabile: mc 3.150 Abitanti teorici: 26 Aree per standards minimi: ab 26 x 15 mq/ab = mq 390 Aree per standards aggiuntivi richiesti: superficie fondiaria SF x 0,50 19 E’ consentita la suddivisione in due AP separate dalla strada di V.S. Stefano. In tal caso la SUL complessiva verrà ripartita in base alle aree effettivamente suscettibili di edificabilità. Dotazione minima impianti: - urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente - produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio - collegamento alla pubblica fognatura o smaltimento acque nere autonomo con sub-irrigazione e/o depuratore con sub-irrigazione delle aree depurate - recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc - realizzazione di vani condominiali esterni per l’alloggiamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti con ubicazione, forma e dimensioni concordate con l’Ufficio tecnico - impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti - aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie coperta delle nuove edificazioni Opere di riqualificazione ambientale: - obbligo di piantumazione di siepi prevalentemente continue e di alberature ad alto fusto lungo il margine a valle con le zone agricole E o di rispetto ambientale RA, nella misura riportata nell’ Abaco delle opere di ingegneria ambientale allegato alle presenti norme. L’eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà essere richiesta all’Amministrazione sulla base dei costi standard deliberati e/o aggiornati dal Consiglio Comunale. AP.3 Destinazioni d’uso consentite per le zone C*: quelle previste dall’art. 27 – Zone C Superficie utile lorda massima totale realizzabile: SUL max: mq 250 Indice di utilizzazione fondiaria massima: UF max: 0,6 mq/mq Altezza massima: Hmax: ml 6,5 Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL con un minimo di n. 2 posti auto coperti e/o scoperti per unità immobiliare. Volume massimo realizzabile: mc 750 Abitanti teorici: 6 Aree per standards minimi: ab 6 x 15 mq/ab = mq 90 Aree per standards aggiuntivi richiesti: superficie fondiaria SF x 0,50 Dotazione minima impianti: - urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente - produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio - collegamento alla pubblica fognatura o smaltimento acque nere autonomo con sub-irrigazione e/o depuratore con sub-irrigazione delle aree depurate 20 - recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc - realizzazione di vani condominiali esterni per l’alloggiamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti con ubicazione, forma e dimensioni concordate con l’Ufficio tecnico - impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti - aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie coperta delle nuove edificazioni Opere di riqualificazione ambientale: - obbligo di piantumazione di siepi prevalentemente continue e di alberature ad alto fusto lungo il margine a valle con le zone agricole E o di rispetto ambientale RA, nella misura riportata nell’ Abaco delle opere di ingegneria ambientale allegato alle presenti norme. L’eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà essere richiesta all’Amministrazione sulla base dei costi standard deliberati e/o aggiornati dal Consiglio Comunale. AP.4 Destinazioni d’uso consentite per le zone C*: quelle previste dall’art. 27 – Zone C Superficie utile lorda massima totale realizzabile: SUL max: mq 400 Indice di utilizzazione fondiaria massima: UF max: 0,6 mq/mq Altezza massima: Hmax: ml 6,5 Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL con un minimo di n. 2 posti auto coperti e/o scoperti per unità immobiliare. Volume massimo realizzabile: mc 1.200 Abitanti teorici: 10 Aree per standards minimi: ab 10 x 15 mq/ab = mq 150 Aree per standards aggiuntivi richiesti: intera zona VG e VR Dotazione minima impianti: - urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente - produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio - collegamento alla pubblica fognatura o smaltimento acque nere autonomo con sub-irrigazione e/o depuratore con sub-irrigazione delle aree depurate - recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc - realizzazione di vani condominiali esterni per l’alloggiamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti con ubicazione, forma e dimensioni concordate con l’Ufficio tecnico - impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti - aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie coperta delle nuove edificazioni Opere di riqualificazione ambientale: - obbligo di piantumazione di siepi prevalentemente continue e di alberature ad 21 alto fusto lungo il margine a valle con le zone agricole E o di rispetto ambientale RA, nella misura riportata nell’ Abaco delle opere di ingegneria ambientale allegato alle presenti norme. L’eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà essere richiesta all’Amministrazione sulla base dei costi standard deliberati e/o aggiornati dal Consiglio Comunale. AP.5 Destinazioni d’uso consentite per le zone C*: quelle previste dall’art. 27 – Zone C Superficie utile lorda massima totale realizzabile: SUL max: mq 800 Indice di utilizzazione fondiaria massima: UF max: 0,6 mq/mq Altezza massima: Hmax: ml 6,5 Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL con un minimo di n. 2 posti auto coperti e/o scoperti per unità immobiliare. Volume massimo realizzabile: mc 2.400 Abitanti teorici: 20 Aree per standards minimi: ab 20 x 15 mq/ab = mq 300 Aree per standards aggiuntivi richiesti: intera zona FI compreso edificio esistente Dotazione minima impianti: - urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente - produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio - collegamento alla pubblica fognatura o smaltimento acque nere autonomo con sub-irrigazione e/o depuratore con sub-irrigazione delle aree depurate - recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc - realizzazione di vani condominiali esterni per l’alloggiamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti con ubicazione, forma e dimensioni concordate con l’Ufficio tecnico - impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti - aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie coperta delle nuove edificazioni Opere di riqualificazione ambientale: - obbligo di piantumazione di siepi prevalentemente continue e di alberature ad alto fusto lungo il margine a valle con le zone agricole E o di rispetto ambientale RA, nella misura riportata nell’ Abaco delle opere di ingegneria ambientale allegato alle presenti norme. L’eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà essere richiesta all’Amministrazione sulla base dei costi standard deliberati e/o aggiornati dal Consiglio Comunale. AP.6 Destinazioni d’uso consentite per le zone C*: quelle previste dall’art. 27 – Zone C Superficie utile lorda massima totale realizzabile: SUL max: mq 300 22 Indice di utilizzazione fondiaria massima: UF max: 0,6 mq/mq Altezza massima: Hmax: ml 6,5 Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL con un minimo di n. 2 posti auto coperti e/o scoperti per unità immobiliare. Volume massimo realizzabile: mc 900 Abitanti teorici: 8 Aree per standards minimi: ab 8 x 15 mq/ab = mq 120 Dotazione minima impianti: - urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente - produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio - collegamento alla pubblica fognatura o smaltimento acque nere autonomo con sub-irrigazione e/o depuratore con sub-irrigazione delle aree depurate - recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc - realizzazione di vani condominiali esterni per l’alloggiamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti con ubicazione, forma e dimensioni concordate con l’Ufficio tecnico - impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti - aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie coperta delle nuove edificazioni Opere di riqualificazione ambientale: - obbligo di piantumazione di siepi prevalentemente continue e di alberature ad alto fusto lungo il margine a valle con le zone agricole E o di rispetto ambientale RA, nella misura riportata nell’ Abaco delle opere di ingegneria ambientale allegato alle presenti norme. L’eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà essere richiesta all’Amministrazione sulla base dei costi standard deliberati e/o aggiornati dal Consiglio Comunale. - Sulla base dell’indagine geologica da effettuare in sede di piano attuativo dovrà essere individuata l’area eventualmente “sottostante il piede di scarpate naturali ad erosione selettiva o al piede di scarpate di ex cava” nonché le porzioni di area con pendenza del terreno superiore al 30%; in tal caso tali aree sono da escludere dalla edificazione. AP.7 Destinazioni d’uso consentite per le zone VG - VR Superficie utile lorda massima totale realizzabile: vedi art. 38 Altezza massima: Hmax: ml 3,5 Parcheggi di uso pubblico max: 50% della superficie totale AP.8 Destinazioni d’uso consentite per le zone C*: quelle previste dall’art. 27 – Zone C 23 Superficie utile lorda massima totale realizzabile: SUL max: mq 1.000 Indice di utilizzazione fondiaria massima: UF max: 0,6 mq/mq Altezza massima: Hmax: ml 6,5 Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL con un minimo di n. 2 posti auto coperti e/o scoperti per unità immobiliare. Volume massimo realizzabile: mc 3.000 Abitanti teorici: 25 Aree per standards minimi: ab 25 x 15 mq/ab = mq 375 Dotazione minima impianti: - urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente - produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio - collegamento alla pubblica fognatura o smaltimento acque nere autonomo con sub-irrigazione e/o depuratore con sub-irrigazione delle aree depurate - recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc - realizzazione di vani condominiali esterni per l’alloggiamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti con ubicazione, forma e dimensioni concordate con l’Ufficio tecnico - impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti - aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie coperta delle nuove edificazioni Opere di riqualificazione ambientale: - obbligo di piantumazione di siepi prevalentemente continue e di alberature ad alto fusto lungo il margine a valle con le zone agricole E o di rispetto ambientale RA, nella misura riportata nell’ Abaco delle opere di ingegneria ambientale allegato alle presenti norme. L’eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà essere richiesta all’Amministrazione sulla base dei costi standard deliberati e/o aggiornati dal Consiglio Comunale. AP.9 Destinazioni d’uso consentite per le zone C*: quelle previste dall’art. 27 – Zone C Superficie utile lorda massima totale realizzabile: SUL max: mq 500 Indice di utilizzazione fondiaria massima: UF max: 0,6 mq/mq Altezza massima: Hmax: ml 6,5 Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL con un minimo di n. 2 posti auto coperti e/o scoperti per unità immobiliare. Volume massimo realizzabile: mc 1.500 Abitanti teorici: 13 Aree per standards minimi: ab 13 x 15 mq/ab = mq 195 Aree per standards aggiuntivi richiesti: superficie fondiaria SF x 0,50 24 Dotazione minima impianti: - urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente - produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio - collegamento alla pubblica fognatura o smaltimento acque nere autonomo con sub-irrigazione e/o depuratore con sub-irrigazione delle aree depurate - recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc - realizzazione di vani condominiali esterni per l’alloggiamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti con ubicazione, forma e dimensioni concordate con l’Ufficio tecnico - impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti - aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie coperta delle nuove edificazioni Opere di riqualificazione ambientale: - obbligo di piantumazione di siepi prevalentemente continue e di alberature ad alto fusto lungo il margine a valle con le zone agricole E o di rispetto ambientale RA, nella misura riportata nell’ Abaco delle opere di ingegneria ambientale allegato alle presenti norme. L’eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà essere richiesta all’Amministrazione sulla base dei costi standard deliberati e/o aggiornati dal Consiglio Comunale. AP.10 Destinazioni d’uso: quelle previste dall’art. 39 - Zone RT Superficie utile lorda massima totale realizzabile: a) impianti per il tempo libero e attività sportive: mq 2.500 b) attività turistico-ricettive ed agrituristiche: mq 900 Indice di utilizzazione fondiaria massima: UF max: 0,2 mq/mq Altezza massima per impianti sportivi: Hmax: ml 6,50 Altezza massima per attività turistico-ricettive ed agrituristiche: Hmax: ml 4,50 Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL Aree per standards minimi: ST superficie territoriale per 0,10 mq AP.11 Destinazioni d’uso consentite per le zone C*: quelle previste dall’art. 27 – Zone C Superficie utile lorda massima totale realizzabile oltre a quella già prevista dai comparti 7 e 8: SUL max: 300 Indice di utilizzazione fondiaria massima: UF max: 0,6 mq/mq Altezza massima: Hmax: ml 6,5 Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL con un minimo di n. 2 posti auto coperti e/o scoperti per unità immobiliare. Volume massimo realizzabile: mc 900 Abitanti teorici: 8 25 Aree per standards minimi: ab 8 x 15 mq/ab = mq 120 Dotazione minima impianti: - urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente - produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio - collegamento alla pubblica fognatura o smaltimento acque nere autonomo con sub-irrigazione e/o depuratore con sub-irrigazione delle aree depurate - recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc - realizzazione di vani condominiali esterni per l’alloggiamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti con ubicazione, forma e dimensioni concordate con l’Ufficio tecnico - impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti - aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie coperta delle nuove edificazioni Opere di riqualificazione ambientale: - obbligo di piantumazione di siepi prevalentemente continue e di alberature ad alto fusto lungo il margine a valle con le zone agricole E o di rispetto ambientale RA, nella misura riportata nell’ Abaco delle opere di ingegneria ambientale allegato alle presenti norme. L’eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà essere richiesta all’Amministrazione sulla base dei costi standard deliberati e/o aggiornati dal Consiglio Comunale. AP.12 Destinazioni d’uso consentite: quelle previste dall’art. 13 punti 3 - 4 - 16 – 18 - 20 – 24 - 27 – 29 – 31 – 39 Superficie utile lorda massima totale realizzabile: SUL max: mq 400 Indice di utilizzazione fondiaria massima: UF max: 0,6 mq/mq Altezza massima: Hmax: ml 4,5 Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL Dotazione minima impianti: - urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente - produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio - collegamento alla pubblica fognatura o smaltimento acque nere autonomo con sub-irrigazione e/o depuratore con sub-irrigazione delle aree depurate - recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc - realizzazione di vani condominiali esterni per l’alloggiamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti con ubicazione, forma e dimensioni concordate con l’Ufficio tecnico - impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti - aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie 26 coperta delle nuove edificazioni Opere di riqualificazione ambientale: - obbligo di piantumazione di siepi prevalentemente continue e di alberature ad alto fusto lungo il margine a valle con le zone agricole E o di rispetto ambientale RA, nella misura riportata nell’ Abaco delle opere di ingegneria ambientale allegato alle presenti norme. L’eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà essere richiesta all’Amministrazione sulla base dei costi standard deliberati e/o aggiornati dal Consiglio Comunale. AP.13 Destinazioni d’uso consentite: quelle previste dall’art. 13 punti 3 - 4 - 16 – 18 - 20 – 24 - 27 – 29 – 31 – 39 Superficie utile lorda massima totale realizzabile : SUL max: mq esistenti + 30% Indice di utilizzazione fondiaria massima: UF max: 0,6 mq/mq Altezza massima: Hmax: ml 6,5 Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL Dotazione minima impianti: - urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente - produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio - collegamento alla pubblica fognatura o smaltimento acque nere autonomo con sub-irrigazione e/o depuratore con sub-irrigazione delle aree depurate - recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc - realizzazione di vani condominiali esterni per l’alloggiamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti con ubicazione, forma e dimensioni concordate con l’Ufficio tecnico - impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti - aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie coperta delle nuove edificazioni Opere di riqualificazione ambientale: - obbligo di piantumazione di siepi prevalentemente continue e di alberature ad alto fusto lungo il margine a valle con le zone agricole E o di rispetto ambientale RA, nella misura riportata nell’ Abaco delle opere di ingegneria ambientale allegato alle presenti norme. L’eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà essere richiesta all’Amministrazione sulla base dei costi standard deliberati e/o aggiornati dal Consiglio Comunale. AP.14 Destinazioni d’uso consentite: quelle di cui all’art. 35 sottozone DB Superficie utile lorda massima totale realizzabile: pari alla SUL esistente (max mq1.600) 27 Indice di utilizzazione fondiaria massima: UF max: 0,6 mq/mq Altezza massima: Hmax: ml 6,5 Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL con un minimo di n. 2 posti auto coperti e/o scoperti per unità immobiliare Abitanti teorici: 40 Aree per standards minimi: ab 40 x 30 mq/ab = mq 1.200 Aree per standards aggiuntivi richiesti: pari alla superficie fondiaria Dotazione minima impianti: - urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente - produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio - collegamento alla pubblica fognatura o smaltimento acque nere autonomo con sub-irrigazione e/o depuratore con sub-irrigazione delle aree depurate - recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc - realizzazione di vani condominiali esterni per l’alloggiamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti con ubicazione, forma e dimensioni concordate con l’Ufficio tecnico - impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti - aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie coperta delle nuove edificazioni Opere di riqualificazione ambientale: - obbligo di piantumazione di siepi prevalentemente continue e di alberature ad alto fusto lungo il margine a valle con le zone agricole E o di rispetto ambientale RA, nella misura riportata nell’ Abaco delle opere di ingegneria ambientale allegato alle presenti norme. L’eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà essere richiesta all’Amministrazione sulla base dei costi standard deliberati e/o aggiornati dal Consiglio Comunale. Aree di riqualificazione delle infrastrutture rurali (AR) Sono le aree progetto individuate dalle sigle AR.1 – AR.2 – AR.3 ubicate rispettivamente nel versante verso Polverigi, versante nord e versante sud, lungo le principali strade che storicamente hanno infrastrutturato il territorio agricolo, per una larghezza di 75 mt per lato. All’interno di tali aree sono identificate con la sigla C* le zone in cui è consentita la realizzazione di edilizia residenziale sparsa con le modalità di cui al precedente art. 15. Le zone C* sono sempre seguite dalla sigla della zona pre-esistente. Il Piano attuativo dovrà delimitare i lotti edificabili applicando l’indice di utilizzazione fondiaria (UF) riportata in ciascuna Area progetto AP e prevedere per le aree esterne ai lotti le destinazioni d’uso delle zone pre-esistenti riportate di seguito alla C*. 28 I carichi insediativi previsti nella tabella che segue sono stati determinati in base ad una valutazione ambientale di sviluppo edilizio sostenibile finalizzato a consentire il presidio, la conservazione e il riuso di un territorio agricolo attualmente in sostanziale stato di abbandono in quanto non adatto, per dimensione ed acclività, alle moderne tecniche di coltivazione. Le previsioni urbanistiche tendono a riprodurre la tipologia insediativa delle case agricole mezzadrili che costituiscono la caratteristica preminente del paesaggio agrario storico culturale esistente che si intende valorizzare e salvaguardare dal degrado conseguente all’abbandono delle aree agricole. Le superfici utili lorde riportate per ciascuna area progetto sono da considerare aggiuntive rispetto alle superfici utili esistenti. Ulteriori parametri urbanistici ed edilizi potranno essere introdotti dal Piano attuativo di iniziativa pubblica ai sensi dell’art. 15 della L.R. 34/92. Parametri urbanistici ed edilizi previsti dal P.R.G.: AR.1 Destinazioni d’uso consentite per le zone C*: quelle previste dall’art. 27 – Zone C Superficie utile lorda massima totale realizzabile: SUL max: mq 1.600 Indice di utilizzazione fondiaria massima per la determinazione del lotto di pertinenza (Sf): UF max: 0,6 mq/mq Altezza massima: Hmax: ml 6,5 Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL con un minimo di n. 2 posti auto coperti e/o scoperti per unità immobiliare Volume massimo realizzabile: mc 4.800 Abitanti teorici: 40 Aree per standards minimi: ab 40 x 30 mq/ab = mq 1.200 da monetizzare Dotazione minima impianti: - urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente - produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio - smaltimento acque nere autonomo con sub-irrigazione e/o depuratore - recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc - riciclo in loco dei rifiuti organici - impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti - aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie coperta delle nuove edificazioni Opere di riqualificazione ambientale: - distanza recinzioni lato strada a 3 mt del ciglio stradale 29 - obbligo di piantumazione siepi lungo la recinzione lato strada - obbligo di piantumazione alberature ai bordi della all’edificazione ed ai margini delle aree a parcheggio strada di accesso Le quantità delle opere indicate nel presente paragrafo sono riportate nell’Abaco delle opere di ingegneria ambientale allegato alle presenti norme. L’eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà essere richiesta all’ Amministrazione sulla base di costi standard deliberati o aggiornati dal Consiglio Comunale. AR.2 Destinazioni d’uso consentite per le zone C*: quelle previste dall’art. 27 – Zone C Superficie utile lorda massima totale realizzabile: SUL max: mq 1.800 Indice di utilizzazione fondiaria massima per la determinazione del lotto di pertinenza (Sf): UF max: 0,6 mq/mq Altezza massima: Hmax: ml 6,5 Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL con un minimo di n. 2 posti auto coperti e/o scoperti per unità immobiliare Volume massimo realizzabile: mc 5.400 Abitanti teorici: 45 Aree per standards minimi: ab 45 x 30 mq/ab = mq 1.350 da monetizzare Dotazione minima impianti: - urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente - produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio - smaltimento acque nere autonomo con sub-irrigazione e/o depuratore - recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc - riciclo in loco dei rifiuti organici - impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti - aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie coperta delle nuove edificazioni Opere di riqualificazione ambientale: - distanza recinzioni lato strada a 3 mt del ciglio stradale - obbligo di piantumazione siepi lungo la recinzione lato strada - obbligo di piantumazione alberature ai bordi della all’edificazione ed ai margini delle aree a parcheggio strada di accesso Le quantità delle opere indicate nel presente paragrafo sono riportate nell’Abaco delle opere di ingegneria ambientale allegato alle presenti norme. L’eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà essere richiesta all’ Amministrazione sulla base di costi standard deliberati o aggiornati dal Consiglio Comunale. 30 AR.3 Destinazioni d’uso consentite per le zone C*: quelle previste dall’art. 27 – Zone C Superficie utile lorda massima totale realizzabile: SUL max: mq 1.600 Indice di utilizzazione fondiaria massima per la determinazione del lotto di pertinenza (Sf): UF max: 0,6 mq/mq Altezza massima: Hmax: ml 6,5 Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL con un minimo di n. 2 posti auto coperti e/o scoperti per unità immobiliare Volume massimo realizzabile: mc 4.800 Abitanti teorici: 40 Aree per standards minimi: ab 40 x 30 mq/ab = mq 1.200 da monetizzare sulla base dei valori standard determinati e/o aggiornati dal Consiglio Comunale Dotazione minima impianti: - urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente - produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio - smaltimento acque nere autonomo con sub-irrigazione e/o depuratore con subirrigazione delle aree depurate - recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc - riciclo in loco dei rifiuti organici e/o umidi - impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti - aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie coperta delle nuove edificazioni Opere di riqualificazione ambientale: - distanza recinzioni lato strada a 3 mt del ciglio stradale - obbligo di piantumazione siepi lungo la recinzione lato strada - obbligo di piantumazione alberature ad alto fusto ai bordi della strada di accesso all’edificazione ed ai margini delle aree a parcheggio Le quantità delle opere indicate nel presente paragrafo sono riportate nell’Abaco delle opere di ingegneria ambientale allegato alle presenti norme. L’eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà essere richiesta all’ Amministrazione sulla base di costi standard deliberati o aggiornati dal Consiglio Comunale. Art. 17 - Zone, sottozone ed aree Il territorio comunale è suddiviso in zone, sottozone ed aree, che sono rappresentate nelle Tav. P/2 e P/3 del Piano. Per l’individuazione delle zone si sono seguiti i criteri stabiliti dal D.M. 1444/68 con l’ulteriore distinzione, per quanto riguarda le attrezzature ed i servizi, fra spazi edificati, pavimentati ovvero piantumati e con l’aggiunta delle zone R di rispetto; per 31 l’articolazione in sottozone ed aree si sono applicati i criteri morfologici che hanno portato al riconoscimento delle parti di città e del territorio, ovvero criteri di opportunità conseguenti dalle normative nazionali e regionali vigenti. Per ciascuna parte in cui il territorio comunale viene suddiviso, sono fornite quattro categorie di norme, secondo il seguente ordine di esposizione: 1) norme per le destinazioni d’uso previste o ammesse, eventualmente regolate con percentuali; 2) norme per le categorie d’intervento prescritte o ammesse; 3) norme edilizie: quantitative (indici numerici e parametri), tipologiche e relative ai materiali (abaco delle tipologie residenziali, artigianali-industriali, stradali), morfologiche (fili fissi ed altre prescrizioni); 4) disciplina degli strumenti d’intervento. Le norme sono riferite a zone, sottozone ed aree, secondo il grado decrescente di generalità: tutte le disposizioni riferite alle sottozone debbono intendersi come specificazione delle disposizioni più generali riferite alle zone e così pure le disposizioni riferite alle aree debbono intendersi, a loro volta, come ulteriore specificazione e determinazione delle norme riferite alle sottozone. Il P.R.G. individua le seguenti zone e sottozone. A - Zone storiche nelle quali uno o più elementi che caratterizzano la struttura fisica sono considerati tuttora vitali, permanenze di un passato più o meno lontano da cui derivano senso e valore per gli insediamenti attuali e futuri. La suddivisione in sottozone (A1, A2, A3 ed A4) fa riferimento alle differenti caratteristiche degli elementi suddetti: A1 centro storico di Offagna, A2 borghi storici, A3 edifici e manufatti isolati di interesse storico, A4 ville di interesse storico e/o architettonico; nelle sottozone A1 è prevista una forte promiscuità di funzioni. Tutte le zone A del P.R.G. sono assimilate alle zone omogenee A di cui al D.M. 1444/68. B - Zone di recente costruzione prevalentemente residenziali. Esse si distinguono, in base al grado di edificazione, ai processi in atto ed alla localizzazione, nel modo seguente: B1 zone sature e consolidate con una regola insediativa riconoscibile, B2 zone incomplete ma con una regola insediativa riconoscibile, B3 nuclei extraurbani esistenti (di formazione, in genere, recente). Tutte le zone B del P.R.G. sono assimilate alle zone omogenee B di cui al D.M. 1444/68, ad eccezione delle aree inedificate di superficie superiore a mq. 2500 (vedasi la norma relativa alle sottozone B2). C - Zone di nuova edificazione con rilevante componente residenziale. Le zone C si articolano in sottozone in base alle caratteristiche dell’edificazione ed alla localizzazione nel modo seguente: C1 consolidamento del tessuto urbano, C2 ampliamenti marginali dell’edificato, C3 edilizia diffusa, C* seguite dalla sigla delle zone agricole pre-esistenti . Tutte le zone C del P.R.G. sono assimilate alle zone omogenee C di cui al D.M. 1444/68 e ad esse si applica la norma di cui all’art. 21, comma 4 della L.R. 34/92. D - Zone destinate ad attività economiche non agricole. Esse si distinguono in base al grado di edificazione, ai processi in atto ed alla promiscuità delle funzioni nel modo seguente: D1 artigianali-industriali esistenti, D2 ampliamenti delle zone produttive, DB aree di trasformazione. 32 Tutte le zone D del P.R.G. sono assimilate alle zone omogenee D di cui al D.M. 1444/68; per le sottozone DB è ammessa, in alternativa, l’assimilazione alle zone omogenee B. E - Zone esterne al centro edificato destinate prevalentemente ad attività agro-silvopastorali. Esse si articolano in sottozone ed aree in ragione della collocazione nell’ambito dei sottosistemi tematici definiti dal P.P.A.R. ed, in generale, dei caratteri paesisticoambientali del territorio agricolo. Tutte le zone E del P.R.G. sono assimilate alle zone omogenee E di cui al D.M. 1444/68. F - Zone per servizi ed attrezzature di interesse pubblico e/o generale, edificate e/o edificabili. Le sottozone individuano il tipo di attrezzatura o di servizio: FC cimitero, FI servizi per l’istruzione, FS servizi sportivi, FT servizi ed impianti tecnologici, FU attrezzature civiche di interesse urbano, servizi ricreativi e culturali di interesse generale. Le sottozone FC ed FT del P.R.G. sono assimilate alle zone omogenee F di cui al D.M. 1444/68; le sottozone FI, FS ed FU, insieme alle zone V ed alle sottozone HP ed HC concorrono a formare gli spazi pubblici o di uso pubblico di cui agli artt. 3, 4, e 5 dello stesso decreto. H - Zone non edificate di uso pubblico, pavimentate o asfaltate. Si distinguono in: HC, percorsi pedonali o ciclabili, HP, parcheggi pubblici o di uso pubblico, HS, strade. Le sottozone HP ed HC formano, insieme con le zone F e le zone V gli spazi pubblici o di uso pubblico di cui agli artt. 3, 4 e 5 del D.M. 1444/68. V - Zone non edificate di uso pubblico, piantumate. Si distinguono in: VG, giardini pubblici, VR, aree per il gioco e la sosta. Formano insieme alle zone F ed alle sottozone HP ed HC gli spazi pubblici o di uso pubblico di cui agli artt. 3, 4 e 5 del D.M. 1444/68. R - Zone di rispetto non edificate, piantumate. Si distinguono in : RA, rispetto dell’abitato, RO, orti urbani, RS, aree di rispetto, aiuole spartitraffico, prati, RV, giardini e ville privati. Art. 18 - Zone A Destinazioni d’uso previste: quelle stabilite per ciascuna sottozona. Le zone A debbono essere oggetto di Piani Particolareggiati o di Piani di Recupero redatti ai sensi della Legge n. 457/78, ovvero debbono essere disciplinate da specifica Schedatura. In assenza di Piano Particolareggiato o Piano di recupero, nelle sottozone A1 ed A2 sono solamente ammessi interventi di tipo conservativo, mentre nelle sottozone A3 ed A4 sono consentiti gli interventi indicati nella apposita Schedatura. 33 Con Piani Particolareggiati o Piani di Recupero possono essere consentite anche altre categorie di intervento, oltre a variazioni delle norme sulle distanze, come specificato per ciascuna sottozona. Tutte le zone A sono «zone di recupero» ai sensi della Legge n. 457/78. Art. 19 - Sottozone A1 Centro storico di Offagna Destinazioni d’uso previste: quelle comprese nell’elenco di cui all’art. 13, n. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 40. La sottozona A1 deve essere oggetto di Piano Particolareggiato ai sensi della L. 1150/42 ovvero di Piano di Recupero ai sensi della L. 457/78 esteso all’intera superficie compresa nel perimetro indicato nella Tav. P/3. Le Varianti al suddetto P.P. che si limitino alla modifica delle destinazioni d’uso, o delle categorie di intervento per gli edifici per i quali non sia prescritto il restauro ed il risanamento conservativo, e non comportino aumenti di volumetria, non costituiscono Variante al P.R.G.. Il Piano Particolareggiato dovrà prevedere, in genere, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; potranno essere previsti anche interventi di demolizione con e senza ricostruzione ed anche di nuova edificazione qualora giustificati dall’esigenza di ripristinare l’integrità del tessuto edilizio storico; tutti gli interventi, esclusi quelli di manutenzione ordinaria, dovranno essere preceduti da indagini sul sottosuolo finalizzate all’individuazione di cavità sotterranee ed a ridurre le modifiche indotte negli equilibri idrogeologici del sottosuolo. Art. 20 - Sottozone A2 Borghi storici Destinazioni d’uso previste: quelle comprese nell’elenco di cui all’art. 13, n. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 31, 40. In assenza di Piano Particolareggiato o Piano di recupero, nelle sottozone A2 sono generalmente ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ma è altresì ammessa la ristrutturazione edilizia con conservazione della quota d’imposta della copertura, senza aumenti di volume e senza alterazione del profilo trasversale. Con Piano Particolareggiato o Piano di Recupero negli edifici per i quali viene dimostrata l’assenza di valori storico-architettonici di particolare rilevanza sono ammessi anche interventi di demolizione con ricostruzione secondo le prescrizioni relative alla Classe 1a dell’Abaco dei Tipi Residenziali e con i seguenti indici e parametri: - UF max = indice di utilizzazione fondiaria massima: UF esistente con integrazione «una tantum» del 10% della Su esistente; - H Max = pari a quella degli edifici esistenti e circostanti. 34 Art. 21 - Sottozone A3 Edifici e manufatti storici isolati. Nelle planimetrie di Piano (Tavv. P/2, P/3) sono individuate con simbolo le aree su cui insistono gli edifici e manufatti di interesse storico e/o architettonico esterni alle sottozone A1 ed A2, tra i quali sono compresi anche gli edifici e manufatti isolati che rientrano nella definizione contenuta nell’art. 15, punto 3 delle N.T.A. del P.P.A.R. Destinazioni d’uso: sono previste le destinazioni di cui all’art. 13, n. 1 e 33, ma sono ammesse anche le destinazioni n. 3, 4, 5, 5 bis, 7, 10, 11, 16, 20, 34; è altresì ammessa, in quanto compatibile con gli edifici esistenti e con le prescrizioni della Schedatura di cui al successivo capoverso, la destinazione n. 37 e 37 bis. Per ciascuno degli edifici individuati sono prescritti o consentiti gli interventi così come determinati nella «Schedatura degli edifici e manufatti storici isolati» redatta anche ai sensi dell’Art. 40 delle N.T.A. del P.P.A.R., che è parte integrante del presente P.R.G. Sono fatti salvi gli edifici o parti di edifici per i quali risulta conclusa la pratica di condono edilizio al momento dell’entrata in vigore del presente Piano. In assenza di Piano Particolareggiato o Piano di Recupero che, pur confermando le prescrizioni di tipo conservativo, ne potrebbero stabilire una diversa articolazione per gli edifici o parti di edifici, le eventuali varianti alle prescrizioni contenute nelle singole schede o anche la loro integrazione con nuove schede relative ad altri edifici costituiscono Variante al P.R.G. . Inoltre, sempre in assenza di Piano Particolareggiato o Piano di Recupero che potrebbero stabilire norme diverse per le distanze, sulle aree limitrofe che non ricadano all’interno delle altre sottozone A, delle zone B, C, D, F, G, sono comunque vietati l’ampliamento degli edifici esistenti, le nuove costruzioni, l’abbattimento di vegetazione non infestante, la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali, i movimenti di terra per realizzazione di strade e impianti sportivi, l’apertura di nuove cave, l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, la costruzione di recinzioni con materiali diversi da: ferro, legno, pietra naturale, mattoni, siepi; tali divieti si applicano a partire dal perimetro degli edifici e manufatti per una distanza di ml. 75. Vengono eliminate le schede n. 58 e n. 65. Art. 22 - Sottozone A4 Ville di interesse storico e/o architettonico Nella planimetrie di Piano (Tavv. P/2, P/3) sono individuate le aree su cui insistono le ville, costituite da edifici, manufatti annessi, parchi e giardini di pertinenza, viali di accesso, etc., che rivestono interesse sotto il profilo storico-documentale, ovvero architettonico, ovvero botanico-vegetazionale, esterne alle sottozone A1 ed A2, tra le quali sono comprese anche le ville che rientrano nella definizione contenuta nell’art. 15, punto 3 delle N.T.A. del P.P.A.R. Destinazioni d’uso: sono previste le destinazioni di cui all’art. 13, n. 1 e 40, ma sono ammesse, in quanto compatibili, le destinazioni n. 4, 5, 7, 10, 15, 16, 20, 24; è altresì ammessa, in quanto compatibile con gli edifici esistenti, la destinazione n. 3. Per ciascuna delle ville individuate (lettere A e B nelle Tavv. P/2 e P/3), in assenza di Piano Particolareggiato o Piano di Recupero che, pur confermando le prescrizioni di tipo 35 conservativo, ne potrebbero stabilire una diversa articolazione, sono prescritti o consentiti sugli edifici esistenti soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo; sono vietati le nuove costruzioni e l’ampliamento di quelle esistenti; per quanto riguarda gli interventi sugli aspetti botanicovegetazionali, è obbligatorio il mantenimento degli individui esistenti e sono prescritti interventi per il loro recupero oltre che per la messa a dimora di nuovi individui, per i quali dovranno essere favorite le specie sempreverdi mediterranee tra le quali: il leccio, l’alloro, l’alaterno, l’ilatro, il viburno, etc. Inoltre, sempre in assenza di Piano Particolareggiato o Piano di Recupero che potrebbero stabilire norme diverse per le distanze, sulle aree limitrofe che non ricadano all’interno delle altre sottozone A, delle zone B, C, D, F, G, sono comunque vietati l’ampliamento degli edifici esistenti, le nuove costruzioni, l’abbattimento di vegetazione non infestante, la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali, i movimenti di terra per realizzazione di strade e impianti sportivi, l’apertura di nuove cave, l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, la costruzione di recinzioni con materiali diversi da: ferro, legno, pietra naturale, mattoni, siepi; tali divieti si applicano a partire dal perimetro delle recinzioni delle ville per una distanza di ml. 150. Art. 23 - Zone B Destinazioni d’uso previste: quelle comprese nell’elenco di cui all’art. 13, n. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 27, 29, 31, 40. Le norme relative a ciascuna sottozona definiscono le percentuali consentite per le destinazioni d’uso non residenziali. Categorie di intervento: quelle stabilite per ciascuna sottozona; le sistemazioni del suolo sono ammesse purché non comportino variazioni delle quote del terreno superiori ad 1,5 ml. Si applicano i seguenti parametri: - DS = Distanza dalle strade: uguale a quella degli edifici esistenti, se non diversamente determinata nelle planimetrie di Piano (Filo stradale), ovvero nell’Abaco dei tipi residenziali; - DC = Distanza dai confini: se non diversamente determinata nell’Abaco dei tipi residenziali, pari a 1/2 H max; minimo 5 ml.; è consentita la costruzione in aderenza ad edificio preesistente costruito sul confine; è ammessa, altresì, la costruzione a distanze inferiori a quelle sopraindicate qualora previsto in uno strumento urbanistico attuativo, ovvero qualora si tratti di pareti non finestrate e purché sia intercorso un accordo con i proprietari confinanti. - DF = Distacco tra gli edifici: secondo l’art. 9 del DM 2/4/68, se non diversamente determinata nell’Abaco dei tipi residenziali. Norma specifica per la destinazione d’uso di cui al punto 9 dell’art 13: - Parcheggi: come determinati dal d.lgs. 114/98 e sue modifiche ed integrazioni e dalle circolari regionali applicative. Strumenti di intervento: intervento edilizio diretto. Negli interventi su superfici di dimensione superiore a mq. 2.500 si richiede il piano urbanistico preventivo al fine del rispetto degli standards tali interventi sono assimilati agli interventi nelle zone omogenee C 36 del D.M. 1444/68 se la maggioranza delle superfici sono inedificate. Sottozone B* Le sottozone individuate da un asterisco post-posto alla lettera B sono regolate dai parametri urbanistici ed edilizi previste per le sottozone senza asterisco, fatta eccezione per: - UF max = indice di utilizzazione fondiaria massima: 0,5 mq/mq - Oneri di trasferimento degli standards pre-esistenti : pari alla monetizzazione degli standards sulla base di costi standard definiti ed aggiornati dal Consiglio Comunale. Art. 24 - Sottozone B1 Sature consolidate Ad eccezione degli edifici destinati ad attrezzature ricettive, commerciali e per lo spettacolo (Art. 13, n. 4, 5, 6, 7, 9), la superficie utile destinata alla residenza non potrà essere inferiore al 70 % della SU complessiva dell’intero edificio. Questo rapporto percentuale dovrà essere tenuto presente come indicazione di massima per ogni intervento edilizio, comprese le variazioni per le destinazioni d’uso. Nei casi in cui l’intervento interessa una porzione di unità immobiliare, la percentuale deve essere riferita all’intera unità. Sono previste le seguenti categorie di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamenti, demolizione con e senza ricostruzione . Gli interventi di ristrutturazione, ampliamento e demolizione con ricostruzione devono seguire le prescrizioni relative ai tipi edilizi contenute nell’Abaco dei tipi residenziali. Per i tipi edilizi le sottozone B1 si distinguono in aree nel modo seguente: - Aree B1.1 - Classe 2a dell’Abaco dei tipi residenziali; - Aree B1.2 - Classi 1b, 3a dell’Abaco dei tipi residenziali; - Aree B1.3 - Classi 2b, 3b dell’Abaco dei tipi residenziali. I lotti esistenti alla data di adozione del P.R.G. non possono essere frazionati. I lotti inedificati restano tali e saranno destinati a giardini ed orti. Norme specifiche per zone. Ampliamento della sottozona B1.2 a valle di via S.Stefano. Prescrizioni di carattere geologico: In base alle risultanze delle indagini si ritiene l’area idonea all’edificazione senza particolari prescrizioni. 37 Per quanto concerne le fondazioni, pur demandando ad indagini più specifiche, in fase esecutiva, la scelta ottimale e la valutazione del carico ammissibile, si potranno adottare fondazioni di tipo diretto. Per maggiori indicazioni si demanda comunque all’Indagine geologico-tecnica allegata. Prescrizioni di carattere botanico – vegetazionale: Il vigente piano regolatore individua l’area oggetto di variante in ambito urbano per cui si applicano la L.R. 7/85 e succ. mod. in tema di tutela della vegetazione. L’ampliamento della sottozona B1.2 a valle di Via Santo Stefano e la realizzazione della strada di congiunzione con Via Moglie interessano n° 10 piante di olivo. Le piante di olivo dovranno preferibilmente essere inglobate nel progetto delle aree verdi ma in mancanza di soluzioni alternative, potranno essere spostate o abbattute nel rispetto di quanto riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione all’Art. 6. L’area non presenta altra vegetazione di rilievo inclusa negli elenchi delle specie tutelate dalla legislazione vigente. Per maggiori indicazioni si demanda comunque alla Carta della Vegetazione ed dell’Uso Agricolo del Suolo allegata. Nell’area individuata con la B*1.2.Vd.1 è consentita la SUL max di mq 600 nel rispetto degli altri parametri edilizi (esclusi UT, UF,IF) previsti per le zone B1.2. Art. 25 - Sottozone B2 Incomplete Ad eccezione degli edifici destinati ad attrezzature ricettive, e/o commerciali (Art. 13, n. 4, 5, 7, 9), la superficie utile destinata alla residenza non potrà essere inferiore al 70 % della SU complessiva dell’intero edificio. Questo rapporto percentuale dovrà essere tenuto presente come indicazione di massima per ogni intervento edilizio, comprese le variazioni per le destinazioni d’uso. Nei casi in cui l’intervento interessa una porzione di unità immobiliare, la percentuale deve essere riferita all’intera unità. Sono previste le seguenti categorie di intervento: Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamenti, demolizione con e senza ricostruzione, nuova edificazione su lotto libero. Anche nelle aree già regolate da piani urbanistici preventivi vigenti, come nelle altre aree, gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione con ricostruzione e nuova edificazione devono seguire le prescrizioni relative ai tipi edilizi contenute nell’Abaco dei tipi residenziali. Per i tipi edilizi le sottozone B2 si distinguono in aree nel modo seguente: - Aree B2.1 - Classi 1b, 2a e 3a dell’Abaco dei tipi residenziali; - Aree B2.2 - Classi 2b, 3a dell’Abaco dei tipi residenziali; - Aree B2.3 - Classi 2a dell’Abaco dei tipi residenziali; in queste aree non si applicano le maggiorazioni dell’H max previste dall’art. 13 del R.E.C. per terreni con pendenza naturale superiore al 15%. Norme specifiche per zone: 38 - Sottozona B2.1 Indipendentemente dalle classi dell’abaco edilizio, è prescritta un’altezza massima dei fabbricati pari 7 mt. Prescrizioni di carattere geologico: In base alle risultanze delle indagini si ritiene l’area idonea all’edificazione senza particolari prescrizioni dichiarando la compatibilità idrogeologica tra l’intervento ed il livello di pericolosità e rischio esistenti riportati dal PAI. In fase esecutiva ulteriori e più approfondite indagini potranno definire eventuali interventi specifici da adottare, anche in relazione alle modifiche che il sistema di opere in progetto indurrà sull’area. In ogni caso, se verranno realizzati sbancamenti, come è lecito attendersi considerata la morfologia del sito, si dovrà in via preventiva realizzare una paratia di pali per il contenimento dei terreni a monte. Per quanto riguarda le fondazioni, sulla base delle indagini realizzate, si consigliano fondazioni di tipo profondo su pali che si ammorzino adeguatamente nella formazione di base. In base al D.M. 16/01/96, il coefficiente sismico di fondazione sarà pari a ε = 1.0. Per maggiori indicazioni si demanda comunque all’Indagine geologico-tecnica allegata. Prescrizioni di carattere botanico – vegetazionale: Il vigente piano regolatore individua l’area oggetto di variante in ambito urbano per cui si applica la L.R. 7/85 e succ. mod. in tema di tutela della vegetazione. Gli elementi arborei e arbustivi presenti (pioppo nero, robinia, sambuco, ailanto e alcune piante da frutto) non appartengono ad essenze arboree protette e non costituiscono formazioni vegetali lineari tutelate dalla legislazione vigente. Per maggiori indicazioni si demanda comunque alla Carta della Vegetazione ed dell’Uso Agricolo del Suolo allegata. - Sottozona B2.1 confinante con la sottozona FS (Impianti sportivi) e con la sottozona VG. Indipendentemente dalle classi dell’abaco edilizio, è prescritta un’altezza massima dei fabbricati pari 7 mt. Prescrizioni di carattere geologico: In base alle risultanze delle indagini si ritiene l’area idonea all’edificazione senza particolari prescrizioni. Per quanto concerne le fondazioni, pur demandando ad indagini più specifiche, in fase esecutiva, la scelta ottimale e la valutazione del carico ammissibile, si potranno adottare fondazioni di tipo diretto. Per maggiori indicazioni si demanda comunque all’Indagine geologico-tecnica allegata. Prescrizioni di carattere botanico – vegetazionale: Il vigente piano regolatore individua l’area oggetto di variante in ambito urbano per cui si applicano la L.R. 7/85 e succ. mod. in tema di tutela della vegetazione. 39 A confine tra la contigua sottozona VG e la strada di collegamento di Via Moglie sono presenti n° 2 piante di olivo soggette alle prescrizioni indicate all’Art. 6 delle NTA comunali. A confine tra la sottozona B1.2 da realizzare e la preesistente sottozona B1.2 è presente un pino domestico soggetto alle prescrizioni indicate all’Art. 6 delle NTA comunali. L’area non presenta altra vegetazione di rilievo inclusa negli elenchi delle specie tutelate dalla legislazione vigente. Per maggiori indicazioni si demanda comunque alla Carta della Vegetazione ed dell’Uso Agricolo del Suolo allegata. - Ampliamento sottozona B2.1 a casette di Montegallo. Prescrizioni di carattere geologico: In base alle risultanze delle indagini si ritiene l’area idonea all’edificazione senza particolari prescrizioni. Per quanto concerne le fondazioni, pur demandando ad indagini più specifiche, in fase esecutiva, la scelta ottimale e la valutazione del carico ammissibile, si potranno adottare fondazioni di tipo diretto. In base al D.M. 16/01/96, il coefficiente sismico di fondazione sarà pari a ε = 1.0. Per maggiori indicazioni si demanda comunque all’Indagine geologico-tecnica allegata. Prescrizioni di carattere botanico – vegetazionale: Il vigente piano regolatore individua l’area oggetto di variante in ambito agricolo (sottozona RA assimilata alla zona E) per cui si applica la L.R. 6/05 in tema di tutela della vegetazione. Sono presenti tre esemplari di olmo minore in area RS di “rispetto scarpata” per cui oltre alla tutela ai sensi della L.R. 6/05 si applicano anche le indicazioni per le opere di consolidamento e sviluppo della vegetazione nelle sottozone RS indicate all’art. 39 delle N.T.A. comunali. L’ampliamento della superficie edificabile interessa alcuni esemplari di pino d’Aleppo già inclusi in zona B e quindi non soggetti a protezione secondo la L.R. vigente in ambito urbano (L.R. 7/85). Le piante di olivo ricadenti nella futura B2.1 (circa 30) dovranno preferibilmente essere inglobate nel progetto delle aree verdi ma in mancanza di soluzioni alternative, potranno essere spostate o abbattute nel rispetto di quanto riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione all’Art. 6. Nessuna tutela è prevista per le piante da frutto presenti. Per maggiori indicazioni si demanda comunque alla Carta della Vegetazione ed dell’Uso Agricolo del Suolo allegata. - Ampliamento sottozona B2.3 in via Vecchia Torre. Prescrizioni di carattere geologico: L’edificazione dell’area potrà realizzarsi senza particolari prescrizioni. Per quanto concerne il tipo di fondazione da adottare, pur demandando ad indagini più specifiche, in fase esecutiva, la scelta ottimale e la valutazione del carico ammissibile, sulla base delle indagini svolte, se verranno realizzati sbancamenti, come è 40 lecito attendersi considerata la morfologia presente, potranno adottarsi fondazioni superficiali a trave rovescia. Per maggiori indicazioni si demanda comunque all’Indagine geologico-tecnica allegata. Prescrizioni di carattere botanico – vegetazionale: Il vigente piano regolatore individua l’area oggetto di variante in ambito urbano per cui si applicano la L.R. 7/85 e succ. mod. in tema di tutela della vegetazione. E’ presente una scarpata con siepe a dominanza di robinia che ricade interamente in area RS di “rispetto scarpata” per cui oltre alla tutela ai sensi della L.R. 7/85 prevista per le siepi, si applicano anche le indicazioni per le opere di consolidamento e sviluppo della vegetazione nelle sottozone RS indicate all’art. 39 delle N.T.A. comunali. A Nord del lotto è presente un individuo isolato di roverella a tutela integrale. Nessuna tutela è prevista per le piante da frutto e per un esemplare di robinia isolato presenti nell’orto-frutteto. Per maggiori indicazioni si demanda comunque alla Carta della Vegetazione ed dell’Uso Agricolo del Suolo allegata. - Sottozona B2.3* in località Villa Malacari. Sono previste le seguenti categorie di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ampliamenti , demolizione con e senza ricostruzione. L’ampliamento è consentito solo se conseguente alla demolizione con ricostruzione . Nel caso di ampliamento e demolizione con ricostruzione è prescritto l’allineamento obbligatorio del fronte principale in arretramento rispetto al filo stradale di almeno 2 mt. Prescrizioni di carattere geologico: In base alle risultanze delle indagini si ritiene l’area idonea all’edificazione senza particolari prescrizioni. Per quanto concerne le fondazioni, la tipologia ottimale sarà definita, in fase esecutiva, da indagini specifiche e puntuali. In base al D.M. 16/01/96, il coefficiente sismico di fondazione sarà pari a ε = 1.0. Per maggiori indicazioni si demanda comunque all’Indagine geologico-tecnica allegata. Prescrizioni di carattere botanico – vegetazionale: Il vigente piano regolatore individua l’area oggetto di variante in ambito agricolo (sottozona RA assimilata alla zona E) per cui si applica la L.R. 6/05 in tema di tutela della vegetazione. L’edificio esistente è circondato da un gruppo di robinie non assimilabile a una formazione lineare e quindi nono soggetta a tutela. Sono presenti anche un pino nero e un alloro entrambi non protetti. Per maggiori indicazioni si demanda comunque alla Carta della Vegetazione ed dell’Uso Agricolo del Suolo allegata. Art. 26 - Sottozone B3 Nuclei extraurbani esistenti 41 Sono ammesse anche le destinazioni d’uso di cui all’art. 13 n. 33, 34 (quest’ultima purché i manufatti abbiano superficie coperta non superiore ai 200 mq.) 36 e 38. Ad eccezione degli edifici a servizio dell’agricoltura (Art. 13, n. 34 e 36) e di quelli destinati ad attrezzature ricettive (Art. 13, n. 3, 4 e 5), la superficie utile destinata alla residenza non potrà essere inferiore al 70 % della SU complessiva di ciascun edificio. Sono previste le seguenti categorie di intervento: Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamenti, demolizione con e senza ricostruzione. Gli interventi di ristrutturazione, ampliamento e demolizione con ricostruzione devono seguire le prescrizioni relative alle Classi 1a, 1b, 2a, e 5 dell’Abaco dei tipi residenziali. Si applicano i seguenti indici e parametri: - UF max = indice di utilizzazione fondiaria massima (in caso di demolizione con ricostruzione o di ampliamento) : UF esistente con integrazione «una tantum» del 20% della Su esistente; nel caso di edifici esistenti con H max >= 7,5 ml. è ammesso, previa demolizione delle parti in contrasto con le prescrizioni tipologiche di cui al precedente capoverso, un ampliamento «una tantum» fino ad un massimo del 30%. E’ ammessa la possibilità di accorpamento di più lotti, a parità di SUL (superficie utile lorda) complessiva; in questo caso non sono applicabili le integrazioni «una tantum» della Su esistente. Ai fini dell’individuazione della procedura autorizzativa e della connessa onerosità o meno delle concessioni, gli interventi richiesti in funzione dell’attività agricola e delle esigenze abitative dell’imprenditore a titolo principale (avente i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia) sono assimilati agli interventi eseguiti in zona agricola ai sensi delle vigenti leggi. Art. 27 - Zone C Destinazioni d’uso previste: quelle comprese nell’elenco di cui all’art. 13, n. 1, 4, 5, 7, 9 (soltanto nelle sottozone C1), 10, 11, 15, 16, 19, 20, 25, 26, 27, 29, 31, 40. Categorie d’intervento previste: demolizione con e senza ricostruzione, nuova edificazione; le sistemazioni del suolo sono ammesse purché non comportino variazioni delle quote del terreno superiori ad 1,5 ml.. Gli edifici esistenti possono essere sottoposti, in assenza di piano urbanistico preventivo, agli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione (senza aumento di volume). I Fili fissi indicati nella Tav. P/3 hanno valore vincolante nella redazione dei piani urbanistici preventivi di iniziativa privata. Si applicano i seguenti parametri: - DS = Distanza dalle strade: secondo il d.lgs. n. 285/92 e sue modifiche ed integrazioni, eccetto che per le sottozone C4; nei piani urbanistici preventivi si possono applicare 42 distanze inferiori, in conformità con le prescrizioni delle planimetrie di Piano (Filo fisso), ovvero dell’Abaco dei tipi edilizi; - DC = Distanza dai confini: (eccetto che per le sottozone C4) pari a 1/2 H max; minimo 5 ml.; DC = H max se il lotto è confinante con zone F e V; - DF = Distacco tra gli edifici: (eccetto che per le sottozone C4) secondo l’art. 9 del DM 2/4/68. Strumenti d’intervento: piani urbanistici preventivi estesi a superfici minime d’intervento coincidenti con le aree progetto AP ed AR e con i comparti individuati nella Tav. P/3; intervento edilizio diretto per gli edifici esistenti. Art. 28 - Sottozone C1 Consolidamento del tessuto urbano Ad eccezione dei comparti che comprendono edifici destinati ad attrezzature ricettive e commerciali (Art. 13, n. 4, 5, 7, 9), la superficie utile destinata alla residenza non potrà essere inferiore al 70 % della SU complessiva del comparto di intervento. Questo rapporto percentuale dovrà essere tenuto presente come indicazione di massima anche per ogni intervento edilizio successivo alla realizzazione dei comparti, comprese le eventuali variazioni per le destinazioni d’uso. Si applicano i seguenti indici e parametri: - UT = indice di utilizzazione territoriale: 0,2 mq/mq; - H max = altezza massima: ml. 7,5 (indipendentemente dai tipi edilizi); - Parcheggi: 2 mq/10 mq SUL, superficie utile lorda. Norma specifica per le destinazioni d’uso di cui ai punti 4, 5, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20 dell’art. 13: - Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL, superficie utile lorda. Norma specifica per la destinazione d’uso di cui al punto 9 dell’art 13: - Parcheggi: come determinati dal d.lgs. 114/98 e sue modifiche ed integrazioni e dalle leggi e circolari regionali applicative Nelle sottozone C1 si applicano le prescrizioni relative ai seguenti tipi edilizi: - Classe 1b, 2b, 3a dell’Abaco dei tipi residenziali. Norme specifiche per comparto: - Comparto 1: Oltre alle verifiche di stabilità previste dal D.M. 11/03/1998 prima e dopo l’edificazione, nella sottozona C1 prima della redazione dello strumento attuativo - attraverso l’installazione di appropriata strumentazione e per mezzo di rilievi topografici di precisione - dovrà essere effettuato un monitoraggio prolungato nel tempo. Gli esiti di tali indagini dovranno essere riportati negli atti di adozione. 43 In sede di approvazione del P.d.L. o di sue varianti, l’ Amministrazione comunale può accettare la monetizzazione delle aree a standard in luogo della loro cessione, sulla base di valori preventivamente determinati dal C.C. - Comparto 10: Indipendentemente dalle classi dell’abaco edilizio, è prescritta un’altezza massima dei fabbricati pari 7 mt. Prescrizioni di carattere geologico: Sulla base delle indagini effettuate si ritiene l’area idonea all’edificazione senza particolari prescrizioni. Relativamente alla modesta porzione dell’area che il PAI fa ricadere all’interno di un movimento gravitativo avente una pericolosità “media” (P2-R2), si dichiara la compatibilità tra l’intervento ed il livello di pericolosità e rischio indicati. In fase attuativa ed esecutiva ulteriori e più approfondite indagini, in particolare sulla zona verso il movimento, potranno definire eventuali interventi specifici da adottare, anche in relazione alle modifiche che il sistema di opere in progetto indurrà sull’area. Per quanto concerne le fondazioni, sulla base delle conoscenze acquisite in questa fase, si consigliano fondazioni di tipo profondo su pali che si ammorzino adeguatamente nella formazione di base. In base al D.M. 16/01/96, il coefficiente sismico di fondazione sarà pari a ε = 1.0. Per maggiori indicazioni si demanda comunque all’Indagine geologico-tecnica allegata. Prescrizioni di carattere botanico – vegetazionale: Il vigente piano regolatore individua le aree oggetto di variante in ambito urbano per cui si applicano la L.R. 7/85 e succ. mod. in tema di tutela della vegetazione. L’area comprende n° 2 piante di olivo e una scarpata con n° 2 esemplari di roverella. Le piante di olivo dovranno preferibilmente essere inglobate nel progetto delle aree verdi ma in mancanza di soluzioni alternative, potranno essere spostate o abbattute nel rispetto di quanto riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione all’Art. 6. Le roverelle, soggette alle prescrizioni indicate all’Art. 6 delle NTA comunali, ricadono nella sottozona RS di rispetto della scarpata; per le opere di consolidamento e sviluppo della vegetazione si fa riferimento a quanto indicato all’art. 39 delle N.T.A. comunali. Nell’area è incluso un canneto non tutelato che in caso di abbattimento va sostituito con idonea vegetazione a tutela della scarpata stradale. Per maggiori indicazioni si demanda comunque alla Carta della Vegetazione ed dell’Uso Agricolo del Suolo allegata. - Comparto 11: Indipendentemente dalle classi dell’abaco edilizio, è prescritta un’altezza massima dei fabbricati pari 7 mt. La realizzazione del comparto potrà essere attuato previo strumento preventivo in fasi differenziate al fine di agevolare la realizzazione dell’intervento di edilizia residenziale pubblica. Prescrizioni di carattere geologico: 44 L’edificazione dell’area potrà realizzarsi condizionatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni: 1. Limitare al minimo sbancamenti e riporti che dovranno comunque essere mantenuti entro 1.50 m. Sbancamenti di ordine superiore andranno contenuti mediante la realizzazione preliminare di una paratia di pali che dovranno essere adeguatamente attestati nella formazione inalterata di base (argilla azzurra). 2. Realizzazione di un’opera drenante che mantenga il livello di falda al almeno 3.00 m dal piano campagna (situazione per la quale anche la verifica effettuata determina un’assoluta stabilità). L’opera andrà realizzata mediante trincee parallele tra loro e poste lungo la linea di massima pendenza del versante. Le trincee drenanti andranno realizzate almeno 1-2 mesi prima dell’edificazione e dovranno svilupparsi a partire immediatamente a valle dei futuri fabbricati. La loro profondità sarà di 4-5 m e , in ogni caso, l’effetto drenante dell’opera non dovrà avere in alcun modo interferenze negative con l’edificato di monte. Pertanto in fase attuativa e/o esecutiva si dovrà attentamente studiare la situazione idrogeologica del sito per una loro realizzazione ottimale ed efficace. 3. L’acqua di risulta proveniente dal drenaggio andrà adeguatamente regimata e potrà avere come collettore ultimo di raccolta il fosso di valle. 4. Regimazione delle acque superficiali finalizzata alla loro corretta raccolta e rapido smaltimento. 5. Realizzazione di fondazioni di tipo diretto o a trave rovescia irrigidite lungo le linee di massima pendenza del versante o a platea. 6. Adozione di un coefficiente sismico di fondazione pari a ε = 1.3. Per maggiori indicazioni si demanda comunque all’ Indagine geologico-tecnica allegata. Prescrizioni di carattere botanico – vegetazionale: Il vigente piano regolatore individua l’area oggetto di variante in ambito agricolo (sottozona RA assimilata alla zona E) per cui si applica la L.R. 6/05 in tema di tutela della vegetazione. La pianta di olivo presente dovrà preferibilmente essere inglobata nel progetto delle aree verdi ma in mancanza di soluzioni alternative, potrà essere spostata o abbattuta nel rispetto di quanto riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione all’Art. 6. La realizzazione della strada potrebbe interferire con un gelso, situato all’estremità sudest del comparto, sottoposto a tutela integrale secondo la L.R. 6/05 e il P.P.A.R. (Art. 37). Per maggiori indicazioni si demanda comunque alla Carta della Vegetazione ed dell’Uso Agricolo del Suolo allegata. Art. 29 - Sottozone C2 Edificazione di margine Ad eccezione del comparto 2 qualora sia destinato a servizi socio-sanitari ed assistenziali a gestione pubblica o convenzionata (punto 15 dell’art. 13), la superficie utile destinata alla residenza non potrà essere inferiore al 70 % della SU complessiva del comparto di intervento. Questo rapporto percentuale dovrà essere tenuto presente come indicazione di massima anche per ogni intervento edilizio successivo alla realizzazione dei comparti, comprese le eventuali variazioni per le destinazioni d’uso. 45 Si applicano i seguenti indici e parametri: - UT = indice di utilizzazione territoriale: 0,12 mq/mq; 0,4 mq/mq nel comparto 2 per servizi socio-sanitari ed assistenziali a gestione pubblica o convenzionata; - UF max = indice di utilizzazione fondiaria massima: 0,4 mq/mq (indipendentemente dai tipi edilizi); 0,6 mq/mq nel comparto 2 per servizi socio-sanitari ed assistenziali a gestione pubblica o convenzionata; - IF max = densità fondiaria massima: 1,2 mc/mq; - H max = altezza massima: ml. 6,5 (indipendentemente dai tipi edilizi e senza maggiorazioni per pendenze superiori al 15%); - Parcheggi: 2 mq/10 mq SUL, superficie utile lorda. - Superficie minima del lotto (indipendentemente dall’Abaco dei tipi residenziali): mq 1200. Norma specifica per le destinazioni d’uso di cui ai punti 4, 5, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20 dell’art. 13: - Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL, superficie utile lorda. Ad eccezione del comparto 2 per servizi socio-sanitari ed assistenziali, nelle sottozone C2, si applicano le prescrizioni relative ai seguenti tipi edilizi: Classe 1b, 2a dell’Abaco dei tipi residenziali. Norme specifiche per comparto: - Comparto 5: E’ vincolante la localizzazione della sottozona RS indicata nella planimetria; è prescritto, relativamente alla classe dell’abaco edilizio 1b, un numero massimo di aggregazioni pari a 4. E’ prescritta un’area da cedere al Comune per la realizzazione di edilizia residenziale prioritariamente pubblica nel rispetto dei seguenti parametri: Superficie fondiaria : mq 1200 S.U.L. : 1/6 della S.U.L. massima realizzabile. Prescrizioni di carattere geologico: L’edificazione dell’area potrà realizzarsi senza particolari prescrizioni. Per quanto concerne il tipo di fondazione da adottare, pur demandando ad indagini più specifiche, in fase attuativa ed esecutiva, la scelta ottimale e la valutazione del carico ammissibile, sulla base delle indagini eseguite, per la zona posta a SO potranno essere realizzate fondazioni dirette di tipo continuo mentre per la parte a NE si consigliano fondazioni profonde su pali. Per maggiori indicazioni si demanda comunque all’Indagine geologico-tecnica allegata. Prescrizioni di carattere botanico – vegetazionale: Il vigente piano regolatore individua parte del comparto in ambito urbano (C3 e RS) e parte in ambito agricolo (sottozona RA assimilata alla zona E) per cui si applicano la L.R. 7/85 e succ. mod. nel primo caso e la L.R. 6/05 nel secondo caso. 46 Lungo il margine S-W del lotto sono presenti n° 7 pioppi neri posizionati lungo la fascia di rispetto della scarpata. I pioppi non rientrano nell’elenco della flora protetta dalle leggi regionali vigenti in materia di protezione floristica ma sono posti a tutela integrale come alberata stradale in quanto rientrano nelle categorie individuate come elementi diffusi del paesaggio agrario dall’Art. 37 del Piano Paesistico Ambientale Regionale. Si applicano anche le indicazioni per le opere di consolidamento e sviluppo della vegetazione nelle sottozone RS indicate all’art. 39 delle N.T.A. comunali. Le piante di olivo presenti dovranno preferibilmente essere inglobate nel progetto delle aree verdi ma in mancanza di soluzioni alternative, potranno essere spostate o abbattute nel rispetto di quanto riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione all’Art. 6. La robinia, l’ailanto e il canneto ricadenti nella zona RS, pur non essendo vincolati, possono essere lasciati in quanto per la loro funzione di consolidamento della scarpata stradale o in alternativa sostituiti da idonea vegetazione in base a quanto indicato all’ all’art. 39 delle N.T.A. comunali per le sottozone RS. Per maggiori indicazioni si demanda comunque alla Carta della Vegetazione ed dell’Uso Agricolo del Suolo allegata. - Comparto 12: E’ prescritta l’edificazione con asse longitudinale disposto parallelamente a via Vallone. Prescrizioni di carattere geologico: In base alle risultanze delle indagini si ritiene l’area idonea all’edificazione senza particolari prescrizioni. Per quanto concerne le fondazioni, pur demandando ad indagini più specifiche, in fase esecutiva, la scelta ottimale e la valutazione del carico ammissibile, si potranno adottare fondazioni di tipo diretto. In base al D.M. 16/01/96, il coefficiente sismico di fondazione sarà pari a ε = 1.0. Per maggiori indicazioni si demanda comunque all’Indagine geologico-tecnica allegata. Prescrizioni di carattere botanico – vegetazionale: Il vigente piano regolatore individua l’area oggetto di variante in ambito agricolo (sottozona RA assimilata alla zona E) per cui si applica la L.R. 6/05 in tema di tutela della vegetazione. Una siepe occupa la scarpata a sud del lotto ed è sottoposta a tutela integrale come elemento diffuso del paesaggio agrario (Art. 37 del P.P.A.R.) e in base alla L.R. 6/05. A confine nord dell’area destinata a parcheggio e area per la protezione civile e piazzale per circhi e giostre (HP/HP1)è presente un’alberata di robinia a protezione della scarpata sottostante che è sottoposta a tutela integrale come elemento diffuso del paesaggio agrario (Art. 37 del P.P.A.R.) e in base alla L.R. 6/05. Sono inoltre presenti a confine una roverella protetta in base alla L.R. 6/05 un olivo e per il quale si applica quanto riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione all’Art. 6. Nessuna tutela è prevista per le piante da frutto e per un esemplare isolato di ailanto presenti nell’area. Per maggiori indicazioni si demanda comunque alla Carta della Vegetazione ed dell’Uso Agricolo del Suolo allegata. 47 Art. 30 - Sottozone C3 Edificazione diffusa La superficie utile destinata alla residenza non potrà essere inferiore all’80 % della SU complessiva del comparto di intervento. Questo rapporto percentuale dovrà essere tenuto presente come indicazione di massima anche per ogni intervento edilizio successivo alla realizzazione dei comparti, comprese le eventuali variazioni per le destinazioni d’uso. Si applicano i seguenti indici e parametri: - UT = indice di utilizzazione territoriale: 0,10 mq/mq; - UF max = indice di utilizzazione fondiaria massima: 0,15 mq/mq (indipendentemente dai tipi edilizi); - IF max = densità fondiaria massima: 0,45 mc/mq; - H max = altezza massima: ml. 6 (indipendentemente dai tipi edilizi e senza maggiorazioni per pendenze superiori al 15%); - Parcheggi: 2 mq/10 mq SUL, superficie utile lorda. - Superficie minima del lotto (indipendentemente dall’Abaco dei tipi residenziali)= per i comparti n. 6, 7, 8: mq.1000. Norma specifica per le destinazioni d’uso di cui ai punti 4, 5, 7, 10 dell’art. 13: - Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL, superficie utile lorda. Nelle sottozone C3 si applicano le prescrizioni relative alla Classe 2a dell’Abaco dei tipi residenziali. Strumenti di intervento: poiché nella Tav. P/3 all’interno dei comparti che ricadono in queste sottozone non sono individuate le zone F, V o H che concorrono a formare gli spazi pubblici o di uso pubblico di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 1444/68, l’Amministrazione Comunale provvederà con apposita deliberazione a determinare, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, l’importo dei corrispondenti oneri da monetizzare. Norme specifiche per comparto: - Comparto 2 L’area identificata con il mapp. catastale n. 200 viene stralciata dal comparto n. 2 e la relativa SUL di sua pertinenza pari a mq 128 potrà essere realizzata con intervento edilizio diretto all’interno del mapp. 204 con i restanti parametri edilizi della classe 2a.Ville dell’abaco dei tipi residenziali. - Comparto n. 6: E’ consentita la trasformazione dei pergolati esistenti in volumi residenziali senza modifica dei profili esistenti, con monetizzazione dei relativi standards urbanistici. -Comparto n. 13: Prescrizioni di carattere geologico: In base alle risultanze delle indagini si ritiene l’area idonea all’edificazione senza particolari prescrizioni. 48 Per quanto concerne le fondazioni, pur demandando ad indagini più specifiche, in fase attuativa ed esecutiva, la scelta ottimale e la valutazione del carico ammissibile, si potranno adottare fondazioni di tipo diretto. Per maggiori indicazioni si demanda comunque all’Indagine geologico-tecnica allegata. Prescrizioni di carattere botanico – vegetazionale: Il vigente piano regolatore individua l’area oggetto di variante in ambito agricolo per cui si applica la L.R. 6/05 in tema di tutela della vegetazione. Erroneamente l’area era stata fatta ricadere in una sottozona E4.1, in realtà da considerare E1.1 (coltivata ad olivo) Le piante di olivo presenti (n. 31) dovranno preferibilmente essere inglobate nel progetto delle aree verdi ma in mancanza di soluzioni alternative, potranno essere spostate o abbattute nel rispetto di quanto riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione all’Art. 6. Il filare di vite al margine sud del lotto, le piante da frutto (non cartografati) e un ailanto presenti non sono sottoposti a tutela. Per maggiori indicazioni si demanda comunque alla Carta della Vegetazione ed dell’Uso Agricolo del Suolo allegata. Art. 30.a – Sottozone C*1 Si applicano gli stessi indici e parametri delle sottozone C3 di cui al precedente art. 30 fatta eccezione per la SUL max che viene stabilita in mq 600 complessivi senza applicazione della UT, UF, IF. Art. 30.b – Sottozone C4 Aree periurbane Sono previste anche le destinazioni d’uso di cui all’art.13 n. 3, 5bis, 32, 33, 34 (quest’ultima purchè i manufatti abbiano superficie coperta non superiore ai 200 mq.), 36, 37bis e 38. Ad eccezione degli edifici a servizio dell’agricoltura (Art. 13, n. 34 e 36) e di quelli destinati ad attrezzature ricettive (Art. 13, n. 3, 4 e 5bis) la superficie utile destinata alla residenza non potrà essere inferiore al 90 % della SU complessiva di ciascun edificio. Si applicano i seguenti indici e parametri: - IF max = densità fondiaria massima: 0,03 mc/mq (indipendentemente dai tipi edilizi); ai fini del calcolo della potenzialità edificatoria debbono essere detratti i volumi esistenti, non possono essere utilizzate le aree già vincolate con atto notarile ad inedificabilità in relazione a precedenti interventi edilizi, ed inoltre, non sono cumulabili le superfici di aree separate da strade comunali o da aree a diversa destinazione; - H max = altezza massima: ml. 6,5 (indipendentemente dai tipi edilizi e senza maggiorazioni per pendenze superiori al 15%); - V max = volume massimo realizzabile per ciascun intervento: 1000 mc. - DS = Distanza dalle strade: minima 10 ml (indipendentemente dall’Abaco dei tipi edilizi); massima ml. 50; - DC = Distanza dai confini: minima 10 ml (indipendentemente dall’Abaco dei tipi edilizi); - Distanza minima da altri edifici residenziali o produttivi: 70 ml. 49 - Parcheggi: 2 mq/10 mq SUL, superficie utile lorda. - Superficie minima d’intervento (indipendentemente dall’Abaco dei tipi edilizi): mq 10.000 Norma specifica per le destinazioni d’uso di cui ai punti 4 e 5bis dell’art. 13: - Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL, superficie utile lorda. Gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione con ricostruzione e nuova costruzione devono seguire le prescrizioni relative alle Classi 2a, e 5 dell’Abaco dei tipi residenziali. Ai fini dell’individuazione della procedura autorizzativa e della connessa onerosità o meno delle concessioni, gli interventi richiesti in funzione dell’attività agricola e delle esigenze abitative dell’imprenditore a titolo principale (avente i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia) sono assimilati agli interventi eseguiti in zona agricola ai sensi delle vigenti leggi. Fino all’attivazione dei piani attuativi si applica, comunque, il regime normativo di cui alla L.R. 13/1990. Strumenti di intervento: fatti salvi gli interventi di cui al precedente capoverso, richiesti in funzione dell’attività agricola e delle esigenze abitative dell’imprenditore a titolo principale, per i quali fino all’attivazione dei piani attuativi è ammesso l’intervento edilizio diretto, negli altri casi sono prescritti interventi urbanistici preventivi estesi a superfici minime di almeno mq. 10.000; per questi interventi, poiché nella Tav. P/3 in queste sottozone non sono individuate le aree che concorrono a formare gli spazi pubblici o di uso pubblico di cui agli artt.3 e 4 del D.M. 1444/1968, esse dovranno essere individuate nei piani attuativi in adiacenza alla viabilità principale; in alternativa è ammessa la monetizzazione degli oneri, il cui importo l’Amministrazione Comunale provvederà con apposita deliberazione a determinare, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente. La redazione dello strumento attuativo, prima della richiesta del parere al Servizio Decentrato OO.PP. di cui all’art.13 L. 64/1974, è subordinata agli esiti delle indagini geologiche che dovranno seguire le seguenti prescrizioni: 1 – la redazione dovrà illustrare tutti i punti elencati al punto B5 del D.M. 11/03/1998; 2 – le indagini saranno dirette a definire la posizione e la forma delle eventuali superfici di scorrimento. Si prevederà a tal fine la posa in opera di basi e di picchetti ed il rilevamento periodico della loro posizione rispetto ai capisaldi esterni all’area interessata dal movimento. Queste operazioni saranno dirette a determinare la grandezza degli spostamenti ed il loro andamento nel tempo, in relazione anche ai fattori meteorologici ed idraulici; 3 – per rilevare gli spostamenti in profondità si metteranno in opera inclinometri o apparecchi rilevatori di scorrimenti profondi. Queste operazioni saranno dirette a determinare la grandezza degli spostamenti ed il loro andamento nel tempo, in relazione anche ai fattori meteorologici ed idraulici; 4 – la determinazione delle pressioni neutre andrà effettuata ponendo i piezometri in posizioni opportunamente scelte in relazione alle caratteristiche geometriche e stratigrafiche del pendio, da monitorare per un periodo significativo (almeno un anno) ed in relazione agli eventi meteorologici piovosi; 5 – andranno effettuate verifiche di stabilità e valutazioni del margine di sicurezza nei riguardi delle situazioni ultime del pendio, compreso fra la strada e la linea di costa, secondo quanto previsto al punto G del D.M. 11/03/1998. 50 In definitiva gli esiti delle ulteriori specifiche indagini geologiche dovranno dimostrare la fattibilità geologica e geotecnica degli interventi, comprendendo l’accertamento delle modifiche che il sistema di opere in progetto può indurre nell’area ed eventualmente individuare soluzioni e procedimenti costruttivi particolari la cui adozione è imposta dalle condizioni locali. In fase di variante, per le sottozone già classificate C4, continueranno ad essere mantenute le prescrizioni riportate ma le indagini saranno limitate solo alle sottozone C4 ricadenti in zone interessate da dissesto gravitativo del PAI classificate con indice di pericolosità P2 ( grado medio ) e P1 ( grado moderato ). Art. 31 - Zone D Destinazioni d’uso: quelle stabilite per ciascuna sottozona. Si applicano i seguenti parametri: - DS = Distanza dalle strade : 10 ml., se non diversamente determinato nell’Abaco dei tipi artigianali e industriali; nelle sottozone DB: DS = distanza degli edifici esistenti; - DC = Distanza dai confini: se non diversamente determinato nell’Abaco dei tipi artigianali e industriali, 1/2 H max; minimo 5 ml.; DC = H max se il lotto è confinante con zone Fe V; nelle sottozone DB: DC = distanza degli edifici esistenti; - DF = Distacco tra gli edifici: secondo l’art. 9 del DM 2/4/68; - Lungo i confini interni e quelli stradali delle aree di pertinenza degli edifici dovranno essere messe a dimora piante sempreverdi d’alto fusto. Categorie di intervento e strumenti di attuazione: quelli stabiliti per ciascuna sottozona. Le indagini geologiche preventive relative alle sottozone ricadenti in aree alluvionali debbono essere finalizzate alla valutazione delle condizioni di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee. Art. 32 - Sottozone D1 Destinazioni d’uso previste: quelle di cui all’art. 13, n. 8, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 35, 37, 38, 39. Destinazione d’uso ammessa, da aggiungersi a quelle prevalenti: residenza, nella misura massima di mq 300. Sono inoltre ammesse le destinazioni di cui all’art. 13, n. 4, 6, 7, 10: la SU riservata a queste destinazioni, sommata alla residenza, non può superare il 20% della SU complessiva del comparto di intervento. Questi rapporti percentuali dovranno essere tenuti presenti come indicazione di massima anche per le trasformazioni successive alla realizzazione dei comparti, comprese le eventuali variazioni per le destinazioni d’uso. Sono previste le seguenti categorie di intervento: Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamenti; demolizione con e senza ricostruzione, nuova edificazione su lotto libero, sistemazioni del suolo. Si applicano i seguenti indici e parametri: 51 - Superficie minima d’intervento: comparto come determinato nella Tav. P/3; - UT max = indice di utilizzazione territoriale: 0,45 mq/mq; - UF max = indice di utilizzazione fondiaria: 0,7 mq/mq; - IC max = indice di copertura massimo: 45 % - H max = altezza massima: ml 7,5; limitatamente ai silos ed alle parti di edificio in cui sono alloggiati impianti per i quali è adeguatamente documentata la necessità di altezze superiori, è consentita un’altezza massima di ml. 12; - Per il rapporto con gli spazi pubblici si applicano le norme dell’art. 5 del DM 2/4/68, salvo quanto stabilito per i parcheggi nelle norme specifiche che seguono; le stazioni di rifornimento e distribuzione dei carburanti sono escluse dal conteggio. Strumenti d’intervento: piani urbanistici preventivi estesi ai comparti individuati nelle planimetrie di Piano. Art. 42 33 – Sottozone del comparto D2 Strumento di intervento: intervento edilizio diretto. Parametri urbanistici ed edilizi: quelli riportati nella scheda del comparto D2. Destinazioni d’uso previste: quelle di cui all’art. 13, n. 8, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 29, 30, 35, 37. PRESCRIZIONI PARTCOLARI PER LA ZONA D2 IN ADEGUAMENTO AL RILIEVO DEL CPT – SCHEDA N. 3: In considerazione delle particolari caratteristiche ambientali, paesaggistiche e geomorfologiche, nonché per la presenza di aree interessate dal vincolo ambientale di cui alla lettera c) art. 142 del D.lgs. 42/2004, per la zona D2 in località Vallone valgono le seguenti prescrizioni particolari: 1. L’indice di Utilizzazione territoriale (UT) è calcolato sull’intera superficie territoriale del comparto soggetto a pianificazione attuativa, così come indicato nella tavola stralcio P/3 allegata al provvedimento del CPT per farne parte integrante e sostanziale, ma l’edificazione non dovrà interessare le aree indicate in verde denominate D2.1, FT.1 e VG.1. 2. Le aree denominate D2.1, FT.1 e VG.1 concorrono al calcolo delle volumetrie, sia territoriali che fondiarie. Su tali aree è vietata qualsiasi costruzione fuori terra ma è possibile realizzare opere completamente interrate che non modifichino in maniera permanente la linea naturale del terreno; la sistemazione di tali aree è a verde. 2bis. Nelle aree denominate D2.1, FT.1 e VG.1 nel caso di edifici di volumetria particolare, sia per le dimensioni che per la posizione del terreno, si considerano opere completamente interrate quelle opere realizzate nel lato a monte al di sotto della linea naturale del terreno in ogni punto dello stesso, indipendentemente dal successivo riporto di terra. 3. Gli interventi dovranno privilegiare soluzioni che riducano al minimo l’impatto con l’ambiente circostante ed essere compatibili con le qualità geomorfologiche dell’area, in particolare privilegiando l’edificazione nella zona più pianeggiante ed evitando significative modificazioni dell’andamento 52 4. 5. naturale del terreno. Il Piano Attuativo relativo dovrà contenere oltre gli elaborati di cui all’art. 34 della L.R. 34/92 anche gli elementi prescritti dall’art. 37 della legge suddetta. Il Piano Attuativo relativo, prima dell’adozione da parte del Consiglio Comunale, dovrà ottenere il parere della commissione urbanistica integrata e il rilascio della autorizzazione ambientale di cui all’art. 146 del D.Lgs. 427/2004 nel rispetto del combinato disposto degli articoli 37 e 61 della L.R. 34/92 e dell’art. 159 del D.lgs. 42/2004. Destinazione d’uso ammessa: residenza, nella misura massima del 30% della SU complessiva. Sono inoltre ammesse le destinazioni di cui all’art. 13, n. 4, 7, 10: la SU riservata a queste destinazioni, sommata alla residenza, non può superare il 40% della SU complessiva. Questi rapporti percentuali dovranno essere tenuti presenti come indicazione di massima per ogni intervento edilizio, comprese le variazioni per le destinazioni d’uso. Quando l’intervento interessi una porzione di unità immobiliare, la percentuale sarà riferita all’intera unità. Art. 34 - Sottozone DB Aree di trasformazione Destinazioni d’uso prevalenti: quelle di cui all’art. 13, n. 4, 5; sono ammesse anche le destinazioni n. 1, 2, 6, 7, 9, 10. Sono previste le seguenti categorie di intervento: Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione con e senza ricostruzione. Si applicano i seguenti indici e parametri: - Superficie minima d’intervento: l’intera sottozona come determinata nella Tav. P/3; - IF max = densità fondiaria massima: If esistente; - H max = 7,50 mt; - Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL, superficie utile lorda. Norme specifiche per le destinazioni d’uso di cui ai punti 1 e 2 dell’art. 13: - Parcheggi = 2 mq/10 mq SUL, superficie utile lorda. Norma specifica per la destinazione d’uso di cui al punto 9 dell’art 13: - Parcheggi: come determinati dal d.lgs. 114/98 e sue modifiche ed integrazioni e dalle leggi e circolari regionali applicative. Nella sottozona DB gli interventi di demolizione con ricostruzione per le destinazioni di cui ai punti 1 e 2 dell’art. 13 devono seguire le prescrizioni relative alle Classi 1b, 2a, e 3a dell’Abaco dei tipi residenziali. Strumenti d’intervento: Piano attuativo preventivo di iniziativa pubblica o privata per interventi estesi all’intera sottozona individuata nella Tav. P/3. 53 Art. 35 - Zone F Oltre alle destinazioni d’uso prevalenti, che sono quelle stabilite nelle norme specifiche per ciascuna sottozona, sono consentite, tranne che per la sottozona FC, quelle di cui all’art. 13, n. 4, 7, 10, 11 nella misura massima del 20% della SU complessiva. Sono previste le seguenti categorie di intervento: Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamenti, demolizione con e senza ricostruzione, nuova edificazione su lotto libero, sistemazioni del suolo. Le prescrizioni relative agli indici e parametri contenute nel presente articolo si applicano agli interventi di ampliamento, demolizione con ricostruzione, nuova edificazione su lotto libero. Si applicano i seguenti indici e parametri: - DS = Distanza dalle strade : secondo il d.lgs. n. 285/92 e sue modifiche ed integrazioni; - DC = Distanza dai confini: 1/2 H max con minimo 5 ml.; (DC = H max se il lotto è confinante con zone V); - DF = Distacco tra gli edifici: secondo l’art. 9 D.M. 1444/68; Norme specifiche per la sottozona FC, cimitero: - destinazione d’uso consentita: quella di cui all’art. 13, n. 28; - Parcheggi: 1 mq/10 mq di SF, superficie fondiaria. Norme specifiche per le sottozone FI, servizi per l’istruzione: - destinazione d’uso prevalente: quella di cui all’art. 13, n. 18; - UF max = indice di utilizzazione fondiaria massima: 0,8 mq/mq; - IC max = indice di copertura massimo: 50%; - H max = altezza massima: ml 7,5; - Parcheggi: 3 mq/10 mq di SUL, superficie utile lorda. Norme specifiche per le sottozone FS, servizi sportivi: - destinazione d’uso prevalente: quella di cui all’art. 13, n. 25; - UF max = indice di utilizzazione fondiaria massima: 0,25 mq/mq (per le aree attrezzate con impianti al coperto); - IC max = indice di copertura massimo: 40%; - H max = altezza massima: ml 7,5; - Parcheggi: 1 mq/10 mq di SF, superficie fondiaria; per le attrezzature per lo spettacolo sportivo: 6 mq/10 mq SUL, superficie utile lorda; - le aree non occupate da attrezzature sportive dovranno essere piantumate. - nella sottozona FS* non si applicano gli indici UF max e IC max; è prevista la realizzazione di edifici destinati a servizi per le attività sportive, bar e ristorante, per una SUL max = 400 mq. complessivi ed H max = 3,5 ml. In tale zona è consentita anche la destinazione di cui al punto 1 - 5 - 6 dell’art. 13. Norme specifiche per le sottozone FT, servizi ed impianti tecnologici: - destinazione d’uso prevalente: quelle di cui all’art. 13, n. 22 e 23; - UF max = indice di utilizzazione fondiaria massima: 0,6 mq/mq; - H max = altezza massima: ml 7,5; - Parcheggi: 2 mq/10 mq di SUL, superficie utile lorda. - intorno agli impianti di smaltimento è prescritta la messa a dimora di una cintura 54 arborea costituita prevalentemente lecci e cipressi. Norme specifiche per le sottozone FU, attrezzature civiche, servizi ricreativi e culturali di interesse generale: - destinazione d’uso prevalente: quelle di cui all’art. 13, n. 15, 16, 19, 20 e 21; - IF max = densità fondiaria massima: 2,4 mc/mq; - IC max = indice di copertura massimo: 80%; - H max = altezza massima: ml 7,5; - Parcheggi: 3 mq/10 mq di SUL, superficie utile lorda. Strumenti di attuazione: in generale, intervento edilizio diretto; è prescritto il piano urbanistico preventivo nel caso che le aree ricadano in comparti di intervento individuati nelle planimetrie di Piano. Eventuali modifiche di destinazione che comportino il passaggio dall’una all’altra delle sottozone FI, FS, FT ed FU, o da queste alle zone H e V deliberate dal Consiglio Comunale, non costituiscono Variante al Piano a condizione che vengano mantenuti gli standards minimi di legge per ciascuna delle zone modificate. Gli interventi relativi a queste zone sono di competenza della Pubblica Amministrazione e le aree relative sono preordinate all’esproprio per pubblica utilità; le attrezzature possono altresì essere realizzate anche da operatori privati su aree di proprietà pubblica in regime di diritto di superficie, oppure direttamente da privati su aree di proprietà privata: in questo caso la gestione delle attrezzature deve essere regolata con una convenzione che ne preveda l’uso pubblico e garantisca i fini sociali del servizio. Art. 36 - Zone H Oltre alle destinazioni d’uso specifiche, stabilite nelle norme relative a ciascuna sottozona, sono consentite quelle di cui all’art. 13, n. 24, purché non prevalenti. Sono previste le seguenti categorie di intervento: Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, demolizione senza ricostruzione, sistemazioni del suolo. Norme specifiche per le sottozone HP, parcheggi pubblici e di uso pubblico (a raso e sotterranei): - destinazione d’uso specifica: quella di cui all’art. 13, n. 29; - per l’Area HP.1 la destinazione specifica è ad area per la protezione civile ed a piazzale per circhi e giostre; - destinazione d’uso ammessa: quella di cui all’art. 13, n. 30; - parte della superficie dei parcheggi a raso, nella misura minima del 30%, dovrà essere piantumata con alberi ad alto fusto(specie da preferire: leccio, acero, frassino, alloro, pino d’Aleppo); - i parcheggi dovranno essere realizzati riducendo al minimo sbancamenti e riporti ed evitando manti bituminosi o cementizi; - l’entità minima dei parcheggi pubblici o di uso pubblico viene fissata per ciascuna sottozona di pertinenza dalle presenti norme e dovrà essere rispettata in tutti gli interventi 55 edilizi diretti ed in tutti gli interventi urbanistici preventivi, indipendentemente dal fatto che essi siano individuati nelle planimetrie di piano; - per la destinazione d’uso di cui al punto 30 dell’art. 13 si applicano i seguenti indici e parametri: IF max = densità fondiaria massima: 0,3 mc/mq; IC max = indice di copertura massimo: 30%; H max = altezza massima: ml 3; Norme specifiche per sottozona HP in via Vecchia Torre. Prescrizioni di carattere botanico-vegetazionale: L’area oggetto di variante è individuata in ambito urbano per cui si applicano la L.R. 7/85 e succ. mod. in tema di tutela della vegetazione. L’intervento interessa un’area in parte adibita ad orto-frutteto ed in parte incolta. Le 4 piante di olivo presenti nel confine ovest dovranno preferibilmente essere inglobate nel progetto delle aree verdi ma in mancanza di soluzioni alternative, potranno essere spostate o abbattute nel rispetto di quanto riportato all’Art. 6. Nessuna tutela è prevista per le piante da frutto presenti nell’area. Per maggiori indicazioni si demanda comunque alla Carta della Vegetazione ed dell’Uso Agricolo del Suolo allegata. Norme specifiche per sottozona HP in via M. L. King a sud del cimitero. Prescrizioni di carattere botanico-vegetazionale: l’area oggetto di variante è individuata in ambito agricolo per cui si applica la L.R. 6/05 in tema di tutela della vegetazione. Nel lato ovest è presente una scarpata con tripla fila di piante arboree che conferiscono stabilità alla scarpata stessa: cipresso comune, con sottostante siepe di conifera ornamentale, tiglio e ippocastano. Nel confine nord sono presenti esemplari di pino d’Aleppo tutelati dalla L.R. 6/05 mentre lungo via Martin Luter King sono presenti esemplari di pino nero. Di queste essenze Il cipresso, il tiglio ed il Pino d’Aleppo sono tutelati dalla L.R. 6/05. Si ritiene comunque opportuno mantenere anche le essenze non protette in quanto non dovrebbero interferire con la realizzazione del parcheggio. Per maggiori indicazioni si demanda comunque alla Carta della Vegetazione ed dell’Uso Agricolo del Suolo allegata. Norme specifiche per la sottozona HP/HP1 in località S. Tommaso. Prescrizioni di carattere geologico: Si ritiene l’area stabile e priva di pericolosità geologiche e sismiche. In ogni caso si dichiara, ai sensi dell’art. 12 comma 3 punto j) delle NTA del PAI, la compatibilità dell’intervento proposto con la pericolosità riportata dal PAI senza particolari prescrizioni. Per maggiori indicazioni si demanda comunque all’ Indagine geologico-tecnica allegata. 56 Norme specifiche per le sottozone HS, strade: - destinazioni d’uso specifiche: quelle di cui all’art. 13, n. 26; sono ammesse le destinazioni n. 27, 29, 30; - per le strade nuove, il tracciato individuato nelle planimetrie può subire, in sede di progettazione esecutiva, una modifica della giacitura della linea di mezzeria fino ad un massimo di ml. 10 senza che ciò costituisca Variante al P.R.G.. In tale caso, per le zone edificabili contigue la SF (superficie fondiaria) per l’applicazione degli indici rimane quella rappresentata nelle planimetrie del P.R.G.; - l’Amministrazione Comunale può procedere tramite esproprio ai sensi delle vigenti leggi per la realizzazione degli allargamenti previsti dal Piano per alcune delle sedi stradali esistenti; - nelle strade di nuova costruzione si applicano i profili rappresentati nell’Abaco dei Tipi stradali corrispondenti ai numeri indicati nelle planimetrie di Piano; - per la destinazione d’uso di cui al punto 30 dell’art. 13 si applicano i seguenti indici e parametri: IF max = densità fondiaria massima: 0,3 mc/mq; IC max = indice di copertura massimo: 30%; H max = altezza massima: ml 3; - per le distanze minime dalla sede stradale, fuori dai centri abitati valgono le norme di cui al d. lgs. n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni. Norme specifiche per le sottozone HC, percorsi ciclabili e pedonali, spazi pedonali: - destinazione d’uso specifica: quella di cui all’art. 13, n. 27; - per i percorsi nuovi non esistenti al momento dell’adozione del Piano, il tracciato individuato nelle planimetrie ha valore indicativo ed è ammessa, in sede di progettazione esecutiva, una modifica della giacitura della linea di mezzeria fino ad un massimo di ml. 20 su entrambi i lati, senza che ciò costituisca Variante al Piano. In tale caso, per le zone edificabili adiacenti la volumetria realizzabile resta, comunque, quella determinata dalle aree così come rappresentate nelle planimetrie di Piano. Strumenti di attuazione: intervento edilizio diretto; è prescritto il piano urbanistico preventivo nel caso che le aree ricadano in comparti di intervento individuati nelle planimetrie di Piano. Eventuali modifiche di destinazione che comportino il passaggio dall’una all’altra delle sottozone H o da queste alle zone F e V, deliberate dal Consiglio Comunale, non costituiscono Variante al Piano a condizione che vengano mantenuti gli standards minimi di legge per ciascuna delle zone modificate. Gli interventi relativi a queste zone - escluse le aree di servizio e distribuzione dei carburanti - sono di competenza della Pubblica Amministrazione e le aree relative sono preordinate all’esproprio per pubblica utilità; qualora siano comprese in comparti soggetti ad intervento urbanistico preventivo, la realizzazione delle opere - da trasferire successivamente alla proprietà pubblica - è demandata tramite convenzione ad operatori privati. 57 Art. 37 - Zone V Destinazioni d’uso: quelle di cui all’art. 13, n. 24. Sono previste le seguenti categorie di intervento: Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, demolizione con ricostruzione, senza ricostruzione, sistemazioni del suolo. Norme specifiche per le sottozone VG, giardini pubblici: - sono destinate alla creazione ed alla manutenzione di spazi aperti sistemati prevalentemente tramite l’uso a fini decorativi ed estetici della vegetazione sia a basso che ad alto fusto; - sono previste attrezzature per la sosta ed il riposo; - per il recupero dei giardini esistenti e la messa a dimora di nuovi individui, dovranno essere favorite le specie sempreverdi mediterranee tra le quali: il leccio, l’alloro, l’alaterno, l’ilatro, il viburno, etc. - le stesse specie, combinate con le querce (quercus pubescens), il cipresso (cupressus sempervirens) dovranno essere messe a dimora nelle fasce adiacenti alle nuove strade, a margine degli ampliamenti residenziali ed a margine degli ampliamenti delle zone produttive, per formare cortine arboree continue, dalle quali saranno escluse altre specie resinose; - sono esclusi interventi di nuova costruzione se non per piccoli manufatti da adibire a servizio della manutenzione dei giardini; - gli edifici esistenti eventualmente compresi nelle sottozone VG potranno essere sottoposti agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ovvero, se privi di interesse storico-architettonico, anche agli interventi di demolizione con ricostruzione, e saranno utilizzati in conformità con le destinazioni di cui all’art. 13, n. 24; - nelle sottozone VG adiacenti al centro storico è ammessa la realizzazione di parcheggi pubblici. Norme specifiche per la sottozona VG in prossimità di via Vecchia Torre. Prescrizioni di carattere botanico-vegetazionale: L’ area oggetto di variante è individuata in ambito agricolo per cui si applica la L.R. 6/05 in tema di tutela della vegetazione. Sono presenti un pino d’Aleppo, tutelato dalla L.R. 6/05, due magnolie, thuie ed altre piante non tutelate ma che in considerazione della destinazione giardino pubblico possono essere lasciate in loco. Lungo la scarpata posta al confine est dell’area sono persenti alcune piante di olivo che dovranno preferibilmente essere inglobate nel progetto delle aree verdi ma in mancanza di soluzioni alternative, potranno essere spostate o abbattute nel rispetto di quanto riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione all’Art. 6. Per maggiori indicazioni si demanda comunque alla Carta della Vegetazione ed dell’Uso Agricolo del Suolo allegata. Norme specifiche per le sottozone VR, aree per il gioco e la sosta: - sono previste le attrezzature per il gioco e lo svago con il recupero eventuale ed il riuso 58 degli edifici esistenti; è ammessa la destinazione a campetti per il gioco del calcio; - sono esclusi interventi di nuova edificazione che non riguardino chioschi e servizi igienici di ridotte dimensioni, per i quali si applicano i seguenti indici e parametri: UF = indice di utilizzazione fondiaria: 0,03 mq/mq; H max = altezza massima : 3,5 ml; parcheggi: 1 mq/10 mq SF, superficie fondiaria. - è prescritta la messa a dimora di querce e di specie sempreverdi mediterranee tra le quali: il leccio, l’alloro, l’alaterno, l’ilatro, il viburno, etc. Strumenti di attuazione: concessioni ed autorizzazioni edilizie; l’intervento urbanistico preventivo è prescritto soltanto nel caso che le aree ricadano in comparti di intervento individuati nelle planimetrie di Piano. Eventuali modifiche di destinazione che comportino il passaggio dall’una all’altra delle sottozone VG e VR e da queste alle zone F e H non costituiscono Variante al Piano a condizione che vengano mantenuti gli standards minimi di legge per ciascuna delle zone modificate. Gli interventi relativi a queste zone sono di competenza della Pubblica Amministrazione e le aree relative sono preordinate all’esproprio per pubblica utilità; qualora le zone V siano comprese in comparti soggetti ad intervento urbanistico preventivo, la realizzazione delle opere - da trasferire successivamente alla proprietà pubblica - è demandata tramite convenzione ad operatori privati. Art. 38 - Zone R Destinazioni d’uso: quelle previste per ciascuna sottozona. Sono previste le seguenti categorie di intervento: Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, demolizione senza ricostruzione, sistemazioni del suolo. Norme specifiche per le sottozone RA, rispetto dell’abitato: - destinazioni d’uso: quelle di cui all’art. 13 n. 31, 32, 40; - all’interno delle sottozone RA sono comprese le aree soggette a vincolo cimiteriale (T.U. 27/7/1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni), come individuate nelle planimetrie di Piano; - è prescritta la salvaguardia delle specie autoctone (querce, lecci, etc,), degli aceri, olmi, gelsi ed alberi da frutto, ed il loro rinnovamento con la messa a dimora di individui giovani; è, comunque, vietato l’abbattimento senza sostituzione di qualunque formazione vegetale esistente; - gli edifici esistenti, per i quali sono ammesse anche le destinazioni di cui all’art. 13, n. 1, 3 e 33 potranno essere sottoposti, oltre che agli interventi di cui manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia , ampliamenti e demolizione e ricostruzione (con aumento - una tantum - di volume fino ad un massimo del 10% della volumetria esistente, senza aumenti di altezza) e demolizione senza ricostruzione; - sono vietate nuove costruzioni, fatta eccezione per attrezzature ed infrastrutture 59 necessarie per lo svolgimento dell’attività agricola di cui alla lettera c), comma 1, dell’art. 3 della L.R. 13/90, nel rispetto dell’art. 8 della stessa legge; per una S.U.L. massima di mq 30 con proprietà minima di ettari uno e con le seguenti prescrizioni particolari: - H max ml 2,50 (altezza massima alla gronda misurata rispetto al profilo naturale del terreno a valle; sono escluse maggiorazioni dovute alla pendenza del terreno) - DS e DC = Distanza minima dai confini: ml 10 - realizzato in muratura a faccia vista ovvero per l’uso dell’intonaco con malta di calce e manto di copertura in coppi di laterizio vecchi di recupero, - infissi: in legno verniciato, - tutt’intorno al manufatto dovranno essere messe a dimora piante delle specie autoctone delle querce, degli aceri, olmi e gelsi del diametro 8-10 cm; - le superfici ricadenti in questa zona possono essere aggiunte a quelle delle zone E ai fini del computo delle superfici necessarie per il rispetto degli indici fissati dalla L. 13/90. - nelle aree poste ai lati delle strade panoramiche è vietata l’apposizione dei cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con la sola eccezione della segnaletica stradale e di quella turistica di modeste dimensioni. Norme specifiche per le sottozone RO, orti urbani: - destinazioni d’uso: quelle di cui all’art. 13, n. 27, 29, 31, 32, 40; - é consentita la costruzione dei soli manufatti adibiti al deposito degli attrezzi, ai quali si applicano i seguenti indici e parametri: H max = altezza massima : 3 ml; DS = distanza minima dalle strade: 10 ml; DF = distacco tra gli edifici: 15 ml; SUL max = superficie utile lorda massima: 12 mq; - gli edifici esistenti, per i quali sono ammesse anche le destinazioni di cui all’art. 13, n°1, 3 e 33, potranno essere sottoposti soltanto agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumenti di volume e demolizione senza ricostruzione. Norme specifiche per le sottozone RS, aree di rispetto, scarpate, aiuole spartitraffico, prati: - destinazioni d’uso: quelle di cui all’art. 13 n. 31, 32, 40; - oltre agli interventi di sistemazione del suolo, agli interventi per il consolidamento e lo sviluppo della vegetazione, sono ammessi solo gli interventi previsti dalla circolare del Ministero LL.PP. 30/12/1970 n. 5980 (paragrafo 7) e successive integrazioni e modificazioni; - nelle fasce adiacenti alle strade dovranno essere messe a dimora cortine arboree formate con querce e con specie sempreverdi mediterranee: lecci, cipressi (cupressus sempervirens), alloro; nelle stesse fasce è vietata l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura, con la sola eccezione della segnaletica stradale e di quella turistica di modeste dimensioni. Norme specifiche per le sottozone RV, giardini e ville privati: - destinazioni d’uso: quelle di cui all’art. 13, n. 40 e (per gli edifici esistenti) n. 1, 3, 10, 33; - è obbligatorio il mantenimento della vegetazione esistente; - per gli interventi di recupero è prescritta l’utilizzazione delle seguenti essenze arboree: roverella, acero campestre, carpino nero, orniello, ciliegio selvatico, tiglio selvatico, 60 berretta da prete, sanguinella, corniolo, da scegliere a seconda della esposizione del versante e delle condizioni del substrato, sotto la guida di esperti; - sono vietate nuove costruzioni; quando è compatibile con il disegno delle aree verdi é consentita la costruzione dei soli manufatti adibiti al deposito degli attrezzi, ai quali si applicano i seguenti indici e parametri: H max = altezza massima : 3 ml; DS = distanza minima dalle strade: 10 ml; DF = distacco tra gli edifici: 15 ml; SUL max = superficie utile lorda massima: 12 mq; - gli edifici esistenti che non ricadono nelle sottozone A potranno essere sottoposti agli interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamenti, demolizione con ricostruzione (con aumento - una tantum - di volume fino ad un massimo del 10% della volumetria esistente, senza aumenti di altezza) e demolizione senza ricostruzione. E’ consentita inoltre un ampliamento degli edifici esistenti e/o una nuova costruzione fino ad un max di mq 70 di SUL con i seguenti parametri: Hmax = 6,5 ml DS= 10 ml DC= 5 ml. Norme specifiche per le sottozone RT, aree extra urbane di interesse agroturistico. - Destinazione d’uso: attrezzature ed impianti per il tempo libero, le attività sportive, le attività turistico ricettive ed agrituristiche. - È prescritta la salvaguardia delle specie autoctone ed il loro rinnovamento con la messa a dimora di individui giovani; è vietato l’abbattimento senza sostituzione di qualunque formazione vegetale esistente. - Interventi edilizi consentiti: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova edificazione con parametri urbanistici ed edilizi determinati per ciascuna Area progetto da sottoporre a Piano attuativo di iniziativa pubblica. Strumenti di attuazione: concessioni ed autorizzazioni edilizie; è prescritto il piano urbanistico preventivo soltanto nel caso che le aree ricadano in comparti di intervento individuati nelle planimetrie di Piano. Art. 39 - Zone E La suddivisione in sottozone tiene conto sia delle specifiche modalità di utilizzazione ed organizzazione produttiva delle diverse parti del territorio agrario, sia della loro collocazione in rapporto al paesaggio ed ai sottosistemi tematici, così come sono definiti dal P.P.A.R.. La normativa di ciascuna sottozona recepisce, integra e specifica e pertanto sostituisce interamente le norme relative alle Categorie costitutive del paesaggio contenute nel Titolo IV delle N.T.A. del P.P.A.R. E’ prescritto il ripristino dei percorsi e dei vallati storici come individuati nelle Tav. P/2 del Piano, anche mediante la manutenzione ed il ripristino della vegetazione di margine. 61 E’ prescritto il mantenimento delle strade rurali esistenti, con relativi tracciati, dimensioni, pavimentazioni, ed arredi particolari; sono consentiti adeguamenti soltanto nei casi in cui ne sia dimostrata la necessità ai fini della sicurezza viaria. E’ prescritta la salvaguardia delle specie autoctone (querce, lecci, etc,) ed il loro rinnovamento con la messa a dimora di individui giovani; debbono essere tutelate le alberate (oliveti, aceri, olmi maritati alla vite), i filari e gli individui isolati (querce camporili, gelsi e alberi da frutto) che residuano dal paesaggio agrario storico. Sono prescritti il mantenimento, l’incremento e la sostituzione in caso di morte delle specie arboree poste al bordo dei fondi, lungo le strade ed i corsi d’acqua, nonchè il mantenimento e l’incremento delle siepi vive nelle scarpate. La cartografia allegata all’analisi botanico-vegetazionale non ha valore probatorio ai fini dell’individuazione degli individui e delle formazioni vegetali da salvaguardare. E’ vietata l’aratura di profondità superiore a ml. 0,5 nella fascia contigua di ml. 5 a partire dal margine della vegetazione riparia esistente e della vegetazione ai bordi delle scarpate. Sono vietati: - l’intubazione dei corsi d’acqua esistenti, salvo casi particolari, comunque per tratti limitati e di volta in volta valutati dopo aver acquisito i dati relativi alle portate ed alle condizioni idrauliche, idrologiche e geomorfologiche; - lo scolo ed il ruscellamento di acque di lavaggio di qualsiasi genere a meno di preventiva depurazione, salvo l’immissione in rete fognaria apposita; - la discarica nel suolo e nel sottosuolo di rifiuti liquidi, solidi, o di sostanze di altro genere, con la sola eccezione delle sostanze ad uso agronomico consentite dalle leggi vigenti; - il lagunaggio di liquami prodotti da allevamenti zootecnici se non impermeabilizzati; - l’escavazione di pozzi, se non autorizzati dalle competenti autorità. Gli edifici rurali esistenti di interesse storico e gli altri edifici e manufatti di interesse storico sono individuati nelle planimetrie di piano e sono sottoposti alla disciplina degli artt. 30 21 e 31 22 (Sottozone A3 ed A4). Strumenti di intervento: intervento edilizio diretto. Art. 40 - Sottozone E1 Agricole normali. Destinazione prevalente: quella di cui all’art. 13, n. 32; sono, inoltre previste le destinazioni di cui all’art. 13, n.26, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; per gli edifici rurali esistenti, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall’art. 6 della L.R. 13/90, sono consentite anche le destinazioni d’uso di cui all’art. 13, n. 1 e 3. A) Attività agricola. - Sono previsti gli interventi atti a favorire il mantenimento, e lo sviluppo delle attività agricole e zootecniche compatibili con l’obbiettivo della riqualificazione paesisticoambientale. Le coltivazioni dovranno, comunque, consentire il riassetto idrogeologico. - Nelle aree di versante con pendenza superiore al 30% non sono ammessi nuovi impianti 62 di cave ed interventi con riporti e movimenti di terra che modifichino in modo sostanziale il profilo del terreno, salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui all’art. 57 delle N.T.A. del P.P.A.R.; nelle stesse aree è, comunque, vietato l’abbattimento della vegetazione arbustiva ed arborea, sia ad alto fusto che coltivata a ceduo, tranne le piante di tipo produttivo industriale, ed è altresì vietato il rimboschimento con essenze vegetali non autoctone, in particolare con piante resinose. - Non sono ammessi, in generale, nuovi impianti di cave e tutti gli interventi che modifichino in modo consistente rilevati, avvallamenti, corsi delle acque. I movimenti che dovessero apparire giustificati per l’uso agricolo dei suoli, qualora interessino estese porzioni di territorio, dovranno essere autorizzati dal Sindaco su parere dell’Ufficio tecnico comunale. B) Attività edilizia. - Per gli edifici e manufatti rurali esistenti - esclusi quelli di interesse storico, ai quali si applica la norma di cui al precedente art. 21 - sono comunque ammesse la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione edilizia senza aumento di volume, mentre sono consentiti - alle condizioni e secondo le modalità definite dalle norme di cui agli artt. 2, 4 (escluso l’indice fondiario), 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14 della L.R. 13/90 - anche gli ampliamenti, le sistemazioni del suolo, gli interventi di demolizione con e senza ricostruzione, di nuova edificazione. - Nelle aree individuate nella carta di pericolosità geologica allegata al presente Piano come caratterizzate da movimenti gravitativi in atto o antichi e nelle aree di versante con pendenza superiore al 30% non sono, comunque, ammessi ampliamenti e nuove costruzioni. - Per quanto riguarda gli interventi di ampliamento, demolizione con ricostruzione e nuova edificazione, le sottozone E1 si distinguono in aree nel modo seguente: - Aree E1.1 – Versante Nord e Baviera; - indice di fabbricabilità fondiaria: 0,02 mc/mq; - è ammessa la realizzazione di un insediamento produttivo per industrie insalubri in sinistra idrografica del Fosso della Costa del Lupo, con i seguenti parametri: H max = altezza massima: 6 ml; SUL max = superficie utile lorda massima: 600 mq. - Aree E1.1a – Fondovalle tra la zona industriale e confine Polverigi; - indice di fabbricabilità fondiaria: 0,03 mc/mq; - Gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione con ricostruzione e nuova edificazione degli edifici residenziali devono seguire le prescrizioni relative alla Classe 5 dell’Abaco dei tipi residenziali, mentre gli edifici per allevamenti zootecnici devono essere realizzati secondo le prescrizioni relative alla classe 4 dell’Abaco dei tipi industriali e artigianali. - E’ consentita anche la destinazione d’uso n. 37 e 37bis di cui all’art. 13. Le cantine previste al n. 34 dell’art. 13, dovranno essere realizzate nei limiti consentiti dalla L.R. 13/90. - Aree E1.2 – Versante Sud ; - indice di fabbricabilità fondiaria: 0,03 mc/mq. - Non è ammessa la costruzione di una seconda casa colonica qualora sia subordinata alla destinazione di quella esistente ad annesso agricolo. - Gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione con ricostruzione e nuova edificazione degli edifici residenziali devono seguire le prescrizioni relative alla Classe 5 dell’Abaco dei tipi residenziali, mentre gli edifici per allevamenti zootecnici devono essere realizzati secondo le prescrizioni 63 relative alla classe 4 dell’Abaco dei tipi industriali e artigianali. - E’ consentita anche la destinazione d’uso n. 37bis di cui all’art. 13 Le cantine previste al n. 34 dell’art. 13, dovranno essere realizzate nei limiti consentiti dalla L.R. 13/90. Art. 41 - Sottozone E2 Agricole dei crinali. Destinazione prevalente: quella di cui all’art. 13, n. 32; sono, inoltre previste le destinazioni di cui all’art. 13, n. 26, 33, 34, 36, 39, 40; sono, altresì consentite le destinazioni di cui all’art. 13, n. 38 qualora non comportino la realizzazione di manufatti di rilevanti dimensioni; per gli edifici rurali esistenti, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall’art. 6 della L.R. 13/90, sono inoltre consentite anche le destinazioni d’uso di cui all’art. 13, n. 1, 3, 4. A) Attività agro-silvo-pastorali. - Sono previsti gli interventi atti a favorire il mantenimento e lo sviluppo di quelle attività agro-silvo-pastorali che contribuiscono alla riqualificazione del paesaggio collinare. - E’ vietato l’abbattimento senza sostituzione della vegetazione arbustiva ed arborea, sia ad alto fusto che coltivata a ceduo, tranne le piante di tipo produttivo industriale, ed è altresì vietato il rimboschimento con essenze vegetali non autoctone, in particolare con piante resinose. - E’ prevista la costituzione di arboreti di essenze autoctone (si veda l’elenco dell’art. 6) a scopo sia didattico che ricreativo. - Non sono ammessi interventi che modifichino in modo consistente rilevati, avvallamenti, corsi delle acque; sono vietati nuovi impianti di cave. - Sono ammessi gli interventi di recupero ambientale, di cui all’art. 57 delle N.T.A. del P.P.A.R. B) Attività edilizia. - Per gli edifici e manufatti rurali esistenti - esclusi quelli di interesse storico, ai quali si applica la norma di cui al precedente art. 30 21 - sono comunque ammesse la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione edilizia senza aumento di volume, mentre sono consentiti - alle condizioni e secondo le modalità definite dalle norme di cui agli artt. 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14 della L.R. 13/90, salvo l’indice di fabbricabilità fondiaria per il quale è prescritto il valore massimo di 0,02 mc/mq - anche gli ampliamenti, gli interventi di demolizione con e senza ricostruzione, di nuova edificazione su area libera. - Non è ammessa la costruzione di una seconda casa colonica qualora sia subordinata alla destinazione di quella esistente ad annesso agricolo. - Gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione con ricostruzione e nuova edificazione degli edifici residenziali devono seguire le prescrizioni relative alla Classe 5 dell’Abaco dei tipi residenziali. - Sono vietati i silos, fienili e depositi agricoli di rilevanti dimensioni (SUL superiore a mq. 200 ed H max superiore a ml. 3,5), le costruzioni di tipo agro-industriale da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli, e gli allevamenti zootecnici di tipo industriale. - E’ vietata l’apposizione ai lati delle strade di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura, con la sola eccezione della segnaletica stradale e di quella turistica di modeste dimensioni. 64 Art. 42 - Sottozone E3 Corsi d’acqua. Destinazioni prevalenti: quelle di cui all’art. 13, n. 32, 39 e 40; è, inoltre prevista la destinazione di cui all’art. 13, n. 27; sono, altresì consentite le destinazioni di cui all’art. 13, n. 24, 26 qualora non comportino la realizzazione di manufatti che alterino in modo sostanziale il profilo del terreno, le dimensioni e l’andamento degli alvei; per gli edifici rurali esistenti, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla L.R. 13/90, sono consentite le destinazioni d’uso di cui all’art. 13, n. 1, 3, 4, 33, 34. A) Attività agro-silvo-pastorali. - Gli interventi connessi con le esigenze produttive delle attività agro-silvo-pastorali sono ammessi se volti anche alla riqualificazione dell’ambiente fluviale e vallivo. Le coltivazioni dovranno, comunque, essere compatibili col riassetto idrogeologico. - Tutte le specie arboree esistenti, oltre a quelle lungo le strade e le scarpate, e comprese quelle da produzione, debbono essere mantenute, incrementate e sostituite con specie analoghe in caso di morte. E’, comunque, vietato l’abbattimento senza sostituzione di qualunque formazione vegetale esistente (fatta eccezione per la pulizia degli alvei, come specificato al punto successivo) ed è altresì vietato il rimboschimento con essenze vegetali non autoctone, in particolare con piante resinose. - All’interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione dei reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche. I lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante ed arbusti, di depositi fangosi e l’eventuale riprofilatura dell’alveo) possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione al deflusso delle acque e comunque senza alterare l’ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di rilevante valore paesaggistico. - Per quanto riguarda le specie igrofile, è consentito il taglio degli individui senili, secondo le norme stabilite dalla legge ed a condizione che vi sia una nuova piantumazione con essenze igrofile idonee. E’, inoltre, prescritta la ricostituzione della vegetazione ripariale (con aggruppamenti di salici, pioppi, ontani neri) nei tratti di maggiore depauperamento o dove essa è stata completamente soppressa; nelle fasce più esterne possono essere aggiunte altre entità quali: roverella, acero campestre, corniolo, ciliegio selvatico, nocciolo, olmo, farnia, carpino nero, sanguinella, ligustro, berretta da prete. E’ prescritto lo sfoltimento dei rovi e delle specie infestanti nei casi in cui impediscono la crescita delle essenze igrofile di tipo specifico. - E’ prevista la costituzione di arboreti da seme per la produzione di semi di specie autoctone e degli annessi vivai. - E’, comunque, vietata l’aratura di profondità superiore a ml. 5 nella fascia contigua di ml. 10 a partire dalle sponde o dal piede esterno dell’argine dei corsi d’acqua. Nella fascia di ml. 3 a partire dallo stesso punto è, inoltre, vietata qualunque forma di aratura o di dissodamento. - Non sono ammessi interventi che modifichino sensibilmente il profilo del terreno salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui all’art. 57 delle N.T.A. del P.P.A.R. Sono ammessi i lagoni di accumulo a fini irrigui. E’ ammessa la realizzazione di aree umide per la sosta degli uccelli. - Sono vietati nuovi impianti di cave. 65 B) Attività edilizia. - Sono vietati gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, di cui all’art. 45 delle N.T.A. del P.P.A.R., salve, per le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e le captazioni d’acqua, il trattamento delle acque reflue nonchè le opere sia viarie che impiantistiche necessarie all’attraversamento dei corsi d’acqua. - E’ ammessa la realizzazione - senza alterazioni sensibili del profilo del terreno - di percorsi pedonali e ciclabili con luoghi per la sosta ed il gioco. - Per gli edifici e manufatti rurali esistenti - esclusi quelli di interesse storico, ai quali si applica la norma di cui al precedente art. 21 sono comunque ammesse la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione edilizia senza aumento di volume, mentre sono consentiti - alle condizioni e secondo le modalità definite dalle norme di cui agli artt. 2, 4, 5, 7, 12, 13, 14 della L.R. 13/90 - anche gli interventi di demolizione con ricostruzione purché in loco e senza aumenti di volume. - Non sono ammessi ampliamenti e nuove costruzioni, fatta eccezione per attrezzature ed infrastrutture necessarie per lo svolgimento dell’attività agricola di cui alla lettera c), comma 1, dell’art. 3 della L.R. 13/90, nel rispetto dell’art. 8 della stessa legge, purché poste a distanza superiore a ml. 20 dalle sponde o dal piede esterno dell’argine dei corsi d’acqua. Art. 43 - Sottozone E4 Formazioni vegetali diffuse. Destinazione prevalente: quella di cui all’art. 13, n. 39; sono inoltre ammesse le destinazioni di cui all’art. 13, n. 32 e 40; è, altresì consentita la destinazione di cui all’art. 13, n. 26 qualora non comporti la realizzazione di manufatti che alterino sensibilmente il profilo del terreno e comportino l’abbattimento della vegetazione esistente; per gli edifici rurali esistenti, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla L.R. 13/90, sono inoltre consentite le destinazioni d’uso di cui all’art. 13, n. 1, 3, 33 e 34. A) Attività agro-silvo-pastorali. - Nelle planimetrie di Piano sono individuate le seguenti aree: - E4.1 – Formazioni vegetali esistenti - E4.2 - Aree da rimboschire - Gli interventi connessi con le esigenze produttive delle attività agro-silvo-pastorali sono ammessi se compatibili con la riqualificazione e la ricomposizione della copertura vegetale naturale. - Tutte le specie autoctone esistenti, arbustive ed arboree, oltre a quelle lungo le strade, le scarpate ed i corsi d’acqua, debbono essere mantenute, incrementate e sostituite con specie analoghe in caso di morte. - E’ prescritta l’espansione della vegetazione naturale esistente con nuove piantumazioni per le quali debbono essere utilizzate le specie comprese nell’elenco dell’art. 6; gli interventi di forestazione, che possono essere estesi anche ad aree contigue alle sottozone E4, debbono essere effettuati con individui disetanei dislocati senza ordine geometrico, ad una distanza media di 4/7 metri l’uno dall’altro. - Sono vietati i rimboschimenti con conifere e l’introduzione di specie infestanti: ailanto e robinia. - E’ prescritta la graduale riconversione verso biocenosi naturali dei rimboschimenti realizzati in passato con specie resinose. - Sono previsti arboreti da seme e vivai forestali per specie autoctone. 66 - E’ vietata la ceduazione del bosco, salvo specifiche prescrizioni contrarie e previa autorizzazione degli organi competenti. - Non sono ammessi interventi che modifichino in modo sostanziale il profilo del terreno salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui all’art. 57 delle N.T.A. del P.P.A.R. - Sono vietati nuovi impianti di cave. - Nelle aree poste ai lati delle strade panoramiche è vietata l’apposizione dei cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con la sola eccezione della segnaletica stradale e di quella turistica di modeste dimensioni. B) Attività edilizia. - Per gli edifici e manufatti rurali esistenti - esclusi quelli di interesse storico, ai quali si applica la norma di cui al precedente art. 21 - sono comunque ammesse la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione edilizia senza aumento di volume, mentre sono consentiti - alle condizioni e secondo le modalità definite dalle norme di cui agli artt. 2, 4, 5, 7, 12, 13, 14 della L.R. 13/90 - anche gli interventi di demolizione con ricostruzione purché in loco e senza aumenti di volume. - é consentita la costruzione dei soli manufatti adibiti al deposito degli attrezzi, ai quali si applicano i seguenti indici e parametri: H max = altezza massima : 3 ml; DS = distanza minima dalle strade: 10 ml; dalle strade panoramiche, quelle previste dall’art. 43 delle N.T.A. del P.P.A.R.; DF = distacco tra gli edifici: 15 ml; SUL max = superficie utile lorda massima: 12 mq; - Non sono ammessi ampliamenti e nuove costruzioni. 67 TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 44 - Atti autorizzativi precedenti l’adozione del P.R.G. Le concessioni e le autorizzazioni edilizie concesse e rilasciate in data antecedente l’adozione del P.R.G. rimangono valide fino alla scadenza prevista dalla legislazione urbanistica vigente. Decorsi i termini di cui sopra, non è possibile richiedere nuove concessioni o autorizzazioni nel rispetto della precedente normativa se la stessa risulta in contrasto con il P.R.G. Art. 45 - Piani urbanistici preventivi vigenti Nelle aree soggette a piani urbanistici preventivi approvati ai sensi del precedente P.R.G. e vigenti al momento dell’adozione del nuovo P.R.G., sono confermati - fino al termine della validità dello stesso strumento urbanistico preventivo - gli indici e parametri a suo tempo definiti ed i relativi metodi di calcolo, salvo diversa specificazione contenuta nelle presenti norme. Art. 46 - Edifici in contrasto col nuovo P.R.G. Gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G., in contrasto con le destinazioni d’uso, con le prescrizioni tipologiche, gli indici e parametri stabiliti dal P.R.G. possono essere oggetto di interventi di trasformazione soltanto per essere adeguati alle presenti norme, ovvero di interventi di sola manutenzione ordinaria ed atti a garantire l’incolumità. Art. 47 - Facoltà di deroga Sono consentite deroghe alle prescrizioni delle presenti norme nei limiti previsti dalla legislazione statale e regionale vigente. Art. 48 – Abachi dei tipi edilizi Sono da considerare parte integrante delle presenti norme le seguenti schede allegate al P.R.G. vigente: Allegato 1 – Abaco dei tipi residenziali con la seguente integrazione: nell’abaco dei tipi residenziali di cui agli allegati delle NTA del P.R.G. vigente le seguenti indicazioni: - numero massimo di alloggi; - numero minimo di unità residenziali; - numero minimo di corpi scala condominiali; sono da considerarsi indicative e non prescrittive. 68 - gli alloggi devono avere una superficie minima di 60 mq lordi. Tale norma è prescrittiva. Allegato 2 – Abaco dei tipi artigianali e industriali. Allegato 3 – Abaco dei tipi stradali. Art. 49 – Adeguamento del P.R.G. al P.P.A.R. ed al P.T.C. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 27bis del P.P.A.R., la presente variante ha modificato alcuni ambiti definitivi di tutela sulla base di una “verifica correttiva degli ambiti provvisori, la tutela del bene considerato, un equilibrato assetto paesistico-ambientale del contesto territoriale e le migliori condizioni di fruizione del bene utilizzato”. In particolare gli ambiti di tutela definitivi sono stati articolati “in più ambiti complementari” (unità di paesaggio) da assoggettare a specifiche normative di tutela differenziate. In nessun caso sono state variate le prescrizioni di base permanenti. Gli adeguamenti previsti riportati nella TAV. A1a sono stati riportati nella tavola di progetto P2 che unitamente alle presenti N.T.A. inserisce gli ambiti definitivi di tutela nell’articolato delle zone omogenee. A) Paesaggio agrario storico-ambientale Le aree sottoposte alla tutela del paesaggio agrario storico-ambientale sono state estese all’intero territorio comunale a partire dalla strada provinciale Sirolo-Senigallia, in quanto ritenute comunque interagenti con la visibilità e la percezione del paesaggio agrario storico-ambientale che nel caso del territorio di Offagna deve intendersi coincidente con i versanti collinari sottostanti al centro storico. Sono state individuate le seguenti unità di paesaggio con diversi livelli di tutela: - Unità A di paesaggio agrario storico-ambientale Sono le aree all’interno delle quali non sono presenti alcuni degli elementi del paesaggio agrario di cui all’art. 15, punto 1 del P.P.A.R., fatta eccezione dei fossi e della vegetazione ripariale comunque tutelati essendo stati inseriti nelle fasce di tutela dei corsi d’acqua, in conformità a quanto previsto dall’art. 29 del P.P.A.R. Tali aree di fondovalle risultano defilate rispetto al rilievo collinare di Offagna e sono risultate oggetto di compromissione territoriale conseguenti ad operazioni di rinterro, di edificazioni recenti, nonché della presenza di una importante viabilità provinciale, pertanto debbono essere considerate come una fascia a protezione del soprastante versante collinare che costituisce la peculiarità del paesaggio agrario storico ambientale presente nel Comune di Offagna. In tali aree, previo piano attuativo preliminare di iniziativa pubblica, sono consentiti interventi di riprogettazione ambientale eventualmente anche associati ad interventi di nuove infrastrutture, e/o di nuova edilizia non residenziale, al fine di evitare la localizzazione di tali opere in altra parte del territorio caratterizzante il 69 paesaggio agrario. - Unità B di paesaggio agrario storico-ambientale Tali aree di fondovalle, pur essendo analoghe alle aree di cui al precedente punto, morfologicamente non presentando compromissioni rilevanti costituiscono, unitamente al corso d’acqua dell’Aspio, un fondale sostanzialmente integro per la visibilità del versante collinare, costituente il paesaggio agrario storico, e del centro storico ubicato sulla sommità del versante stesso. In tali aree sono consentiti unicamente interventi di riqualificazione ambientale ed interventi di miglioramento dell’accessibilità dalla strada provinciale, nonché di opere di attrezzature del verde (piste ciclabili, aree sosta, ecc). - Unità C di paesaggio agrario storico-ambientale Sono le aree di riqualificazione delle infrastrutture rurali limitrofe alla rete viaria che, unitamente alle recinzioni, ai filari lungo strada, agli accessi, alle siepi e ad alle costruzioni agricole residenziali e non residenziali, storicamente hanno infrastrutturato il territorio agricolo e hanno garantito la funzionalità e la conservazione del paesaggio agrario storico ambientale. Su tali aree sono consentiti modesti incrementi edilizi che replicando, aggiornandolo, il modello insediativo storico della casa colonica mezzadrile, sono finalizzati a creare le condizioni economiche e gestionali necessarie per fermare il degrado conseguente all’abbandono di un territorio agricolo non più funzionale alle nuove esigenze dell’attività agricola contemporanea. Tali interventi si configurano come strategici ed indispensabili per la conservazione attiva del bene oggetto di tutela. B) Corsi d’acqua E’ stata ri-perimetrata la zona di rispetto del fosso di Offagna limitandola sul lato destro del fosso (di terza classe) ai 35 mt previsti dall’art. 29 del P.P.A.R., trattandosi di corso d’acqua di 3° classe in base alla cartografia, mentre è stata estesa la zona di rispetto sul lato sinistro fino al limite della strada provinciale Sirolo-Senigallia. C) Varianti proposte e livelli di tutela Le nuove destinazioni d’uso proposte dalla Variante contengono nel meccanismo normativo le prescrizioni atte a garantire i livelli di tutela attiva della risorsa; tali prescrizioni debbono pertanto intendersi come adeguamento del P.R.G. ai livelli di tutela previsti dal P.P.A.R. così come consentito dall’art. 27bis. Pertanto gli ambiti definitivi di tutela sono normati unicamente dagli elaborati di progetto P2, P3 e dalle N.T.A., mentre le prescrizioni di base permanenti previste dal P.P.A.R. relative alle categorie individuate nell’elaborato A1a sono normate dai rispettivi articoli del P.P.A.R.. Le zone omogenee comprese all’interno della fascia di continuità naturalistica sono soggette a piani attuativi preventivi. In sede di redazione di tali piani dovranno essere verificate le compatibilità con gli indirizzi del P.T.C. in ordine alle destinazioni d’uso ed agli obiettivi previsti dal P.T.C. per tale zona.