Comune di Sassari SERVIZIO PROBLEMI DELLA CASA BANDO

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Comune di Sassari SERVIZIO PROBLEMI DELLA CASA BANDO
Comune di Sassari
SERVIZIO PROBLEMI DELLA CASA
BANDO 2015 PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) GESTITI DAL COMUNE DI SASSARI
(FONDO SOCIALE EX ART. 5 L.R. N° 7 DEL 2000)
Il Servizio problemi della casa eroga un contributo agli assegnatari di alloggi ERP gestiti dal
Comune di Sassari che versino in condizioni di indigenza che non gli consente di sostenere gli
oneri derivanti dal canone sociale, dalle spese per servizi e per l'autogestione nonché gli oneri
dipendenti da situazioni di morosità pregresse relative al canone sociale, alle spese per servizi e
per l'autogestione.
Il contributo è teso a sanare situazioni di morosità sia sul canone di concessione che nei confronti
dell'autogestione. La situazione di morosità deve preesistere alla data del 31/12/2014.
Art. 1
Assegnatario
Si considera Assegnatario:
- Il titolare dell’atto di concessione amministrativa di assegnazione, ancorché titolare di un
provvedimento di decadenza a causa di morosità conseguente ad una situazione di
indigenza;
- Il potenziale subentrante o utente soggetto a procedura di sanatoria, residente di fatto
nell’alloggio ERP, che non possa sanare la propria morosità per una situazione di
indigenza.
Art. 2
Condizione d’indigenza
Si considera in condizioni di indigenza:
• il nucleo familiare del concessionario che, al netto degli oneri deducibili indicati nel
successivo art. 5, ha percepito un reddito annuo imponibile non superiore all’importo di €
13.035,88 corrispondenti a 2 pensioni minime INPS alla data di approvazione del bando;
• il nucleo familiare il quale per i motivi indicati nel successivo art. 3, punto 1, si trova in un
grave ed effettivo disagio economico, attestato dal Settore Coesione sociale del Comune;
• il nucleo familiare il quale, a causa del venir meno di una delle fonti di reddito nei 6 mesi
antecedenti alla data di pubblicazione del bando, rientra nei limiti indicati nel comma
precedente, tenendo conto che eventuali indennità di disoccupazione concorrono al calcolo
del reddito familiare.
Art. 3
Requisiti che danno titolo al contributo
Ferma restando la sussistenza della situazione di indigenza come formulata nell’art. 2,
l’assegnatario potrà accedere al contributo qualora rientri in una delle categorie di seguito indicate:
A) assegnatario facente parte di nucleo familiare comprendente soggetti disabili o affetti da
gravi malattie croniche o terminali, comportanti grave ed effettivo disagio economico,
attestato dal Settore Coesione sociale del Comune;
B) assegnatario che paghi un canone annuo di locazione che, incrementato delle spese per
l'autogestione e delle spese versate al Comune per eventuali servizi resi
nell’amministrazione diretta delle parti comuni degli stabili, ecceda l’incidenza percentuale
massima sul reddito indicata nella tabella A della L.R. 7/2000;
C) assegnatario che paghi un canone annuo di locazione che, incrementato delle spese per
l'autogestione e delle spese versate al Comune per eventuali servizi resi
nell’amministrazione diretta delle parti comuni degli stabili, e degli oneri derivanti dal ripiano
del debito maturato per le morosità pregresse, sia superiore all’incidenza percentuale
massima sul reddito indicata nella tabella A della L.R. 7/2000.
Il reddito imponibile a cui si fa riferimento per l’attribuzione del contributo è quello risultante agli atti
d’ufficio per la determinazione del canone sociale.
Il nucleo familiare cui si fa riferimento per l’attribuzione dei punteggi sarà quello che risulta dalla
certificazione anagrafica alla data della presentazione della domanda.
Per il riconoscimento delle spese l'autogestione non corrisposte, è indispensabile l'esibizione di
una attestazione da parte di chi svolge le funzioni di amministratore del l'autogestione nell’edificio
ERP in cui abita il concessionario richiedente.
Art. 4
Modalità di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a
norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, compilate unicamente su
moduli predisposti dal Servizio problemi della casa del Comune di Sassari, reperibili negli uffici di
via M. Coppino n. 18 o sul sito Internet del Comune di Sassari, entro e non oltre le ore 13,30 del
26/06/1015. Le domande che perverranno oltre tale termine saranno escluse.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione delle domande farà fede
unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo comunale, con l'attestazione del giorno e dell'ora di
arrivo (l’orario sarà riportato qualora la domanda sia recapitata l’ultimo giorno utile per la
presentazione). Le modalità di scelta per la consegna o l’invio della domanda e la responsabilità
per eventuali ritardi rispetto al termine indicato nel bando di concorso, sono ad esclusivo carico del
richiedente.
Gli uffici sono aperti al pubblico, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13.30 e il
martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30, esclusi il primo ed il terzo lunedì del mese.
Art. 5
Punteggi da assegnare ai fini della formulazione della graduatoria
I contributi saranno erogati secondo i seguenti punteggi:
 Famiglie che nell’anno di riferimento hanno percepito un reddito fiscalmente imponibile non
superiore ad € 4.000,00: punti 20;
 Famiglie che nell’anno di riferimento hanno percepito un reddito fiscalmente imponibile
compreso tra € 4.000,01 e € 8.000,00: punti 15;
 Famiglie che nell’anno di riferimento hanno percepito un reddito fiscalmente imponibile
compreso tra € 8.000,01 e € 13.035,88: punti 10,
il reddito annuo complessivo è diminuito di € 516,00:
- per ogni figlio a carico;
- nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano uno o più invalidi o portatori di handicap con
un'invalidità del 100%;
- nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano uno o più componenti con età superiore ai
70 anni.
Inoltre, per i nuclei familiari che si trovino in una delle seguenti condizioni, vanno aggiunti i
punteggi successivamente indicati:
 Presenza di soggetti invalidi o portatori di handicap, a prescindere dal numero:
- con invalidità in misura compresa tra il 67 ed il 74%, punti 2;
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con invalidità in misura pari o superiore al 75%, punti 3;
Nuclei familiari in cui sono presenti figli a carico: punti 0,50 per ogni figlio a carico;
Nuclei familiari monogenitoriali con almeno un figlio minore a carico: punti 0,50, a
prescindere dal numero;
Nuclei familiari in cui sono presenti ultrasettantenni: punti 0,50, a prescindere dal numero;
Nuclei familiari con morosità nei confronti dell’autogestione che vivono in edificio ERP
munito di ascensore non funzionante da oltre 3 mesi a causa del mancato pagamento delle
quote per l'autogestione in conseguenza di una situazione d’indigenza: punti 4;
Nuclei familiari con morosità che condiziona, in generale, l’uso delle parti comuni: : punti 3
(non cumulativo con il punteggio precedente).
Art. 6
Istruttoria delle domande e procedura di erogazione
Il Comune procede all’istruttoria delle domande e alla verifica del possesso dei requisiti ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Fatto salvo il controllo effettuato da parte degli uffici, per l’attribuzione del punteggio farà fede
quanto dichiarato dai concorrenti nelle domande.
L'attività di controllo a campione sarà condotta almeno sul 10% delle domande pervenute durante
la procedura concorsuale. La scelta delle domande da sottoporre a controllo sarà effettuata
mediante i numeri di protocollo corrispondenti alle pratiche nella misura di una pratica ogni dieci
presentate, partendo dalla prima domanda pervenuta al Protocollo.
E' altresì previsto l’eventuale controllo del reddito, attraverso l'accesso al sito dell'Agenzia delle
Entrate e quello dell’INPS, su tutti i concorrenti in posizione utile per beneficiare del contributo.
Nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato dati non precisi, per mero errore materiale nella
compilazione, l'ufficio procedente, in fase istruttoria o comunque prima di erogare il beneficio,
dovrà verificare la possibilità di sanare l'errore mediante una dichiarazione integrativa resa
dall'interessato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il Comune, inoltre, potrà avvalersi della facoltà di trasmettere la graduatoria al Comando
Provinciale della Guardia di Finanza, al fine di effettuare tutti i controlli finanziari e patrimoniali degli
utenti richiedenti il contributo.
Il riscontro da parte dell'ufficio competente di dichiarazioni non veritiere, oltre alle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, influirà sull'esito della graduatoria, anche
successivamente alla sua pubblicazione definitiva.
Eventuali osservazioni e opposizioni potranno essere presentate al Servizio problemi della casa
entro e non oltre il termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.
Art. 7
Determinazione del contributo e modalità di erogazione
I contributi saranno ripartiti tra gli aventi diritto secondo l'ordine di graduatoria fino all'esaurimento
dei fondi disponibili.
La misura massima del contributo è determinata secondo le seguenti modalità: il contributo
concesso dovrà ridurre gli oneri complessivi gravanti sull'assegnatario sino alla percentuale di
incidenza massima indicata nella tabella A allegata alla L.R. 7/2000. Il contributo massimo
erogabile non potrà essere superiore ad € 1.000,00 per nucleo familiare.
Il contributo per la Cat. B di cui all'art. 3 del presente bando, qualora il beneficiario sia moroso nei
confronti dell'autogestione, sarà erogato direttamente all’amministratore dell’autogestione, dietro
presentazione da parte dello stesso di apposita documentazione attestante il debito dovuto dal
beneficiario del contributo.
L’erogazione del contributo, per la Cat. C avverrà anche attraverso la riduzione del debito maturato
con il Comune di Sassari per i canoni in precedenza non pagati.
Nel caso in cui il contributo serva a sanare situazioni di morosità delle quote di canone sociale,
l’importo previsto sarà defalcato dal debito principale a decorrere dalle morosità più lontane nel
tempo.
Nella circostanza in cui il debito del concessionario riguardi sia le quote dell’autogestione che il
canone sociale, il contributo sarà corrisposto prioritariamente per il pagamento del debito nei
confronti dell’autogestione.
La collocazione in graduatoria non conferisce il diritto automatico all'erogazione del contributo.
Qualora i fondi a disposizione non dovessero soddisfare le domande inserite nelle ultime posizioni
utili della graduatoria ed in presenza di aventi diritto con parità di punteggio, si procederà
all'assegnazione del contributo residuo sulla base del reddito imponibile più basso rilevato.
Art. 8
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Problemi della Casa del Comune di
Sassari. L’unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio Problemi della Casa del
Comune di Sassari.
Art. 9
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme sul Fondo Sociale di cui
alla L.R. 7/2000, nonché la deliberazione della Giunta regionale 36/20 del 2000.