Direttive su trasparenza finanziaria4

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Direttive su trasparenza finanziaria4
Direttive su trasparenza finanziaria
80/723/CE
85/413/CE
93/84/CE
2000/52/CE
EUR-Lex - 31980L0723 - IT
Avis juridique important
|
31980L0723
Direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle
relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese pubbliche
Gazzetta ufficiale n. L 195 del 29/07/1980 pag. 0035 - 0037
edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 1 pag. 0054
edizione speciale greca: capitolo 08 tomo 1 pag. 0205
edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 1 pag. 0054
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 2 pag. 0075
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 2 pag. 0075
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 1980 relativa alla trasparenza delle relazioni
finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche
(80/723/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare, l'articolo 90, paragrafo
3,
considerando l'importante ruolo che le imprese pubbliche assolvono nell'economia nazionale di
ciascuno Stato membro;
considerando che, poiché il trattato CEE lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietÃ
negli Stati membri, deve essere assicurata la parità di trattamento tra le imprese pubbliche e le
imprese private;
considerando che in virù del trattato CEE la Commissione ha il dovere di accertarsi che gli Stati
membri non concedano alle imprese, sia pubbliche che private, aiuti incompatibili con il mercato
comune;
considerando che la complessità delle relazioni finanziarie intercorrenti tra poteri pubblici nazionali
e imprese pubbliche è tuttavia tale da ostacolare l'esecuzione di tale compito;
considerando inoltre che un'applicazione efficace ed equa alle imprese pubbliche e private delle regole
del trattato CEE relative agli aiuti non può essere operata sino a quando tali relazioni finanziarie non
siano rese trasparenti;
considerando peraltro che, in materia di imprese pubbliche, detta trasparenza deve permettere di
distinguere chiaramente fra il ruolo dello Stato in quanto potere pubblico ed in quanto proprietario;
considerando che il paragrafo 1 dell'articolo 90 impone degli obblighi agli Stati membri nei confronti
delle imprese pubbliche; che il medesimo articolo al paragrafo 3 impone alla Commissione di vegliare
sul rispetto di tali obblighi e le fornisce a tal fine i mezzi specifici necessari; che ricade in questo
campo la definizione delle condizioni che rispondono alla suddetta esigenza di trasparenza;
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considerando che è d'uopo precisare che cosa si intenda per « poteri pubblici » e « imprese
pubbliche »;
considerando che i poteri pubblici possono esercitare una influenza dominante sul comportamento
delle imprese pubbliche, non solo nel caso in cui essi ne siano proprietari o detengano una
partecipazione maggiorataria, ma anche in virtù del potere che detengono nei relativi organi di
gestione o di sorveglianza, per via di disposizioni statutarie o per il fatto della ripartizione delle
azioni;
considerando che l'assegnazione di risorse pubbliche ad imprese pubbliche può farsi sia direttament
sia indirettamente; che è pertanto opportuno che la trasparenza sia assicurata indipendentemente
dalle modalità secondo cui dette assegnazioni di risorse pubbliche vengono effettuate; che occorre
ugualmente, se del caso, assicurare una conoscenza adeguata delle motivazioni di dette assegnazioni e
della loro utilizzazione effettiva;
considerando che gli Stati membri possono perseguire, per il tramite delle loro imprese pubbliche,
finalità diverse da quelle commerciali; che esse ottengono dallo Stato, in taluni casi, una
compensazione degli oneri assunti in conseguenza di tale fatto; che la trasparenza delle
compensazioni deve essere egualmente assicurata;
considerando che si devono prevedere delle esclusioni sia settoriali sia quantitative; che sono in effetti
da escludere taluni settori che esulano dal settore concorrenziale o che sono già oggetto di
disposizioni comunitarie particolari che garantiscano una trasparenza adeguata, taluni settori il cui
carattere particolare giustifichi disposizioni specifiche nonché le imprese pubbliche la cui
importanza economica ridotta non giustifichi oneri amministrativi che possono risultare dalle misure
da prendere;
considerando che la presente direttiva non pregiudica l'applicazione di altre disposizioni del trattato
CEE e, in particolare, degli articoli 90, paragrafo 2, 93 e 223;
considerando che, trattandosi di imprese le cui attività si svolgono in concorrenza con quelle di altre
imprese, è opportuno assicurare il segreto professionale relativamente alle informazioni raccolte;
considerando che l'applicazione della presente direttiva va attuata in stretta collaborazione con gli
Stati membri e che, sulla base dell'esperienza acquisita, occorrerà , se del caso, procedere a una
revisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli Stati membri assicurano alle condizioni previste dalla presente direttiva la trasparenza delle
relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche facendo risultare;
a) le assegnazioni di risorse pubbliche operate dai poteri pubblici direttamente alle imprese pubbliche
interessate;
b) le assegnazioni di risorse pubbliche effettuate da parte dei poteri pubblici tramite imprese pubbliche
od enti finanziari;
c) l'utilizzazione effettiva di tali risorse pubbliche.
Articolo 2
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Ai sensi della presente direttiva si intendono per
- poteri pubblici:
lo, Stato monché altri enti territoriali;
- impresa pubblica:
ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o
indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà , di partecipazione finanziaria o della
normativa che la disciplina.
L'influenza dominante è presunta qualora i poteri pubblici, direttamente o indirettamente, nei
riguardi dell'impresa:
a) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa,
oppure
b) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall'impresa,
oppure
c) possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di
vigilanza dell'impresa.
Articolo 3
Le relazioni finanziarie fra i poteri pubblici e le imprese pubbliche la cui trasparenza è da assicurare
a norma dell'articolo 1, sono in particolare:
a) il ripiano di perdite di esercizio;
b) i conferimenti in capitale sociale o dotazione;
c) i conferimenti a fondo perduto od i prestiti a condizioni privilegiate;
d) la concessione di vantaggi finanziari sotto forma di non percezione dei benefici o di non
restituzione dei crediti;
e) la rinuncia ad una remunerazione normale delle risorse pubbliche impiegate;
f) la compensazione di oneri imposti dai poteri pubblici.
Articolo 4
La presente direttiva non concerne le relazioni finanziarie fra i poteri pubblici e
a) le imprese pubbliche per quanto riguarda la prestazione di servizi che non siano in grado di incidere
sensibilmente sugli scambi fra gli Stati membri;
b) le imprese pubbliche per quanto riguarda l'attività esercitata nei seguenti settori:
- l'acqua e l'energia ivi compresi, per quanto concerne l'energia nucleare, la produzione dell'uranio, il
relativo arricchimento, il ritrattamento dei combustibili irradiati, nonché la lavorazione dei materiali
plutinogeni,
- le poste e le telecomunicazioni,
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- i trasporti;
c) gli enti pubblici di credito;
d) le imprese pubbliche il cui fatturato al netto da imposte non raggiunga un totale di 40 milioni di
UCE negli ultimi due esercizi annuali precedenti quello dell'assegnazione o dell'impiego delle risorse
di cui all'articolo 1.
Articolo 5
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i dati relativi alle relazioni finanziarie di
cui all'articolo 1 restino a disposizione della Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere
dalla fine dell'esercizio annuale nel corso del quale le risorse pubbliche sono state assegnate alle
imprese pubbliche interessate.
Tuttavia, se le risorse pubbliche sono utilizzate nel corso di un esercizio ulteriore, il termine di cinque
anni decorre dalla fine di questo stesso esercizio.
2. Su richiesta della Commissione e ove lo ritenga necessario, gli Stati membri comunicano i dati di
cui al paragrafo 1 nonché i relativi elementi di valutazione eventualmente necessari e, in
particolare, gli obiettivi perseguiti.
Articolo 6
1. La Commissione è tenuta a non divulgare i dati di cui ha conoscenza in virtù del paragrafo 2
dell'articolo 5 e che, per loro natura, sono coperti dal segreto professionale.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano alla pubblicazione di informazioni generali o di studi
che non comportino indicazioni individuali sulle imprese pubbliche di cui alla presente direttiva.
Articolo 7
La Commissione informa regolarmente gli Stati membri dei risultati dell'applicazione della presente
direttiva.
Articolo 8
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e
comunque non oltre il 31 dicembre 1981. Essi ne informano la Commissione.
Articolo 9
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1980.
Per la Commissione
Raymond VOUEL
Membro della Commissione
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Avis juridique important
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31985L0413
Direttiva 85/413/CEE della Commissione del 24 luglio 1985 che modifica la direttiva
80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro
imprese pubbliche
Gazzetta ufficiale n. L 229 del 28/08/1985 pag. 0020 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 1 pag. 0067
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 3 pag. 0007
edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 1 pag. 0067
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 3 pag. 0007
*****
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 1985
che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli stati
membri e le loro imprese pubbliche
(85/413/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 90, paragrafo
3,
considerando che l'articolo 4, lettere b) e c), della direttiva 80/723/CEE della Commissione (1)
esclude dal suo campo di applicazione le imprese pubbliche che esercitano la loro attività nei settori
dell'acqua e dell'energia, delle poste e telecomunicazioni, dei trasporti, nonché gli enti pubblici di
credito;
considerando che le imprese pubbliche appartenenti a questi settori svolgono una funzione importante
nell'economia nazionale degli stati membri; che si è accresciuta la necessità di trasparenza delle
relazioni finanziarie fra gli stati membri e le loro imprese pubbliche in taluni settori precedentemente
esclusi a motivo dell'evoluzione della situazione concorrenziale nei settori considerati e dei progressi
realizzati verso una più grande integrazione economica;
considerando che occorre assicurare anche in questi settori la parità di trattamento fra imprese
pubbliche ed imprese private; che la trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli stati membri e le
imprese pubbliche di questi settori deve essere garantita in base alle stesse considerazioni e nella
stessa misura in cui lo è per le imprese oggetto della direttiva 80/723/CEE;
considerando che, in virtù del trattato CEE, la Commissione ha il dovere di accertarsi che gli stati
membri non concedano alle imprese di tali settori sia pubbliche che private, aiuti incompatibili con il
mercato comune;
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considerando che, nel notificare la direttiva 80/723/CEE, la Commissione ha già informato gli stati
membri che l'esclusione settoriale era soltanto provvisoria;
considerando che, conformemente all'articolo 232, paragrafo 1, del trattato CEE, le disposizioni di
questo trattato non modificano quelle del trattato CECA che contiene disposizioni particolari che
disciplinano gli obblighi degli stati membri in relazione alle imprese pubbliche ed agli aiuti, che
pertanto l'articolo 90 del trattato CEE non trova applicazione per le imprese che esercitano le loro
attività nel settore del trattato CECA;
considerando che, conformemente all'articolo 232, paragrafo 2, del trattato CEE, le disposizioni di
questo trattato non derogano a quanto stipulato dal trattato CECA e che quest'ultimo non contiene
disposizioni particolari relative alle imprese pubbliche o agli aiuti; che pertanto le disposizioni
dell'articolo 90 del trattato CEE non trovano applicazione per quanto riguarda l'energia nucleare;
considerando che la trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli stati membri e le imprese pubbliche
di trasporto ferroviario, su strada e per vie navigabili è già ampiamente disciplinata dagli atti del
Consiglio delle Comunità europee; che la presente direttiva non pregiudica affatto l'applicazione di
tali atti del Consiglio;
considerando tuttavia che la direttiva 80/723/CEE contiene disposizioni, in particolare agli articoli 3 e
5, che agevolano lo svolgimento degli obblighi che la Commissione ha assunto conformemente ai
suddetti atti del Consiglio, in particolare la redazione dei rapporti periodici sui risultati di queste
imprese pubbliche;
considerando che è pertanto opportuno estendere il campo di applicazione della direttiva
80/723/CEE a tutto il settore dei trasporti;
considerando che le relazioni finanziarie fra gli stati membri e gli istituti di credito del settore
pubblico, entrano nel campo di applicazione della presente direttiva; che, al contrario, le relazioni fra
gli stati membri e le banche centrali, preposte alla gestione della politica monetaria, non ricadono nel
suo campo di applicazione;
considerando che, per quanto riguarda gli enti pubblici di credito, spesso le autorità pubbliche
depositano temporaneamente fondi presso questi enti alle normali condizioni del mercato; che in tali
circostanze trattasi di operazioni che non implicano particolari vantaggi per questi enti; che pertanto
questi depositi non ricadono nel campo di applicazione della direttiva;
considerando che la rilevanza economica di questi enti non è commisurata al fatturato realizzato
bensì al totale del loro bilancio; che pertanto occorre fissare la soglia prevista all'articolo 4, lettera
d), della direttiva 80/723/CEE in relazione a tale criterio.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Il testo dell'articolo 4 della direttiva 80/723/CEE è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 4
la presente direttiva non concerne le relazioni finanziarie fra i poteri pubblici e:
a) le imprese pubbliche per quanto riguarda la prestazione di servizi che non siano atti ad incidere
sensibilmente sugli scambi fra gli stati membri;
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b) le banche centrali e l'Institut monétaire luxembourgeois;
c) gli enti pubblici di credito, in relazione ai depositi di fondi pubblicati effettuati dai poteri pubblici
alle normali condizioni di mercato;
d) le imprese pubbliche il cui fatturato al netto da imposte non raggiunga un totale di 40 milioni di
ECU negli ultimi due esercizi annuali precedenti quello dell'assegnazione o dell'impiego delle risorse
di cui all'articolo 1. Tuttavia, per gli enti pubbici di credito questa soglia è di 800 milioni di ECU del
totale di bilancio ».
Articolo 2
Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non
oltre il 1o gennaio 1986. Essi ne informano la Commissione.
Articolo 3
Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1985.
Per la Commissione
Peter SUTHERLAND
Membro della Commissione
(1) GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 35.
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31993L0084
Direttiva 93/84/CEE della Commissione del 30 settembre 1993 che modifica la direttiva
80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro
imprese pubbliche
Gazzetta ufficiale n. L 254 del 12/10/1993 pag. 0016 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 2 pag. 0023
edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 2 pag. 0023
DIRETTIVA 93/84/CEE DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1993 che modifica la direttiva
80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese
pubbliche
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 90, paragrafo
3,
considerando che la direttiva 80/723/CEE della Commissione (1), modificata dalla direttiva
85/413/CEE (2), istituisce un sistema che fa obbligo agli Stati membri di assicurare la trasparenza
delle relazioni finanziarie tra le pubbliche amministrazioni e le loro imprese pubbliche; che tale
direttiva impone agli Stati membri di acquisire certe informazioni di carattere finanziario e
trasmetterle alla Commissione su richiesta di quest'ultima;
considerando che la direttiva 80/723/CEE contiene, particolarmente negli articoli 3 e 5, disposizioni
atte ad agevolare il compito della Commissione nell'adempiere gli obblighi da essa assunti;
considerando che le imprese pubbliche svolgono un ruolo importante nelle economie degli Stati
membri; che la trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche
risulta ancor più necessaria che in passato, data la nuova situazione venutasi a creare sotto il profilo
della concorrenza nel mercato comune, tanto più in un momento in cui la Comunità si avvia verso
una più stretta integrazione economica ed una maggiore coesione sociale;
considerando che gli Stati membri hanno adottato l'Atto unico europeo, il quale a sua volta ha portato
alla creazione del mercato unico a decorrere dal 1o gennaio 1993; che questo fatto si tradurrà in più
forti pressioni competitive e richiederà una maggiore vigilanza da parte della Commissione, così
da assicurare la piena realizzazione dei vantaggi del mercato unico; che con l'esistenza di quest'ultimo
si rende sempre più necessario garantire l'eguaglianza dell'opportunità tra imprese pubbliche e
private;
considerando che è stato accertato che una percentuale significativa dei flussi finanziari tra lo Stato e
le imprese pubbliche ha luogo mediante varie forme di trasferimenti finanziari e non semplicemente
per mezzo di apporti di capitale o quasi capitale;
considerando che, soprattutto nel settore manifatturiero, la Commissione ha accertato che una
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considerevole quantità di aiuti è stata erogata alle imprese, ma non notificata a norma dell'articolo
93, paragrafo 3 del Trattato CEE; che la prima (3), la seconda (4) e la terza (5) inchiesta sugli aiuti di
Stato hanno confermato il persistere di somme considerevoli versate indebitamente a titolo di aiuti di
Stato;
considerando che un sistema di notifica basato sul controllo a posteriori dei flussi finanziari tra
autorità pubbliche e imprese consentirà alla Commissione di adempiere i suoi obblighi; che tale
sistema dovrà includere specifiche informazioni a carattere finanziario; che tali informazioni non
sono sempre pubblicamente disponibili e che le informazioni reperibili in sede pubblica non sono
abbastanza dettagliate da consentire la corretta valutazione dei flussi finanziari tra lo Stato e le
imprese pubbliche;
considerando che l'insieme delle informazioni richieste può essere ritenuto proporzionale
all'obiettivo perseguito, tenuto conto del fatto che tali informazioni sono già sottoposte agli obblighi
contabili della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio (6) relativa ai conti delle società ,
modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE (7);
considerando che per limitare gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri tale sistema di
notifica dovrà far ricorso sia a dati pubblicamente accessibili che ad informazioni disponibili agli
azionisti di maggioranza; che è consentita la presentazione di relazioni consolidate; che gli aiuti di
carattere incompatibile erogati alle grandi imprese attive nel settore manifatturiero avranno il massimo
effetto di distorsione della concorrenza nel mercato comune; che pertanto un tale sistema di notifica
può essere attualmente limitato alle imprese con un fatturato annuale superiore a 250 Mio di ECU;
considerando che se nel 1980, all'atto della notifica della direttiva, la Commissione aveva stimato che
i movimenti di fondi all'interno di un'impresa pubblica o di un gruppo di imprese pubbliche non erano
soggetti agli obblighi della direttiva 80/723/CEE, l'inclusione di tali dati risponde alle nuove esigenze
della vita economica, spesso influenzata dagli interventi dello Stato tramite le imprese pubbliche; che
è altresì opportuno considerare che, come è stato sottolineato nella giurisprudenza della Corte di
giustizia dal 1980 (8), i casi di violazione delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3 da parte degli
Stati membri sono aumentati in misura sensibile, così da rendere sempre più difficili i compiti di
controllo della Commissione in materia di concorrenza e che pertanto risulta necessario il
rafforzamento dei poteri di vigilanza della Commissione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 80/723/CEE è modificata come segue:
1) Nell'articolo 2 è aggiunto il seguente trattino:
« - imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero:
tutte le imprese la cui principale area di attività , definita come pari almeno al 50 % del fatturato
annuo totale, è nel settore manifatturiero. Si tratta delle imprese le cui operazioni rientrano nella
sezione D - attività manifatturiere (da sottosezione DA a sottosezione DN compresa) della
classificazione NACE Rev. 1 (*).
(*) GU n. L 83 del 3. 4. 1993, pag. 1. »
2) È inserito il seguente articolo 5 bis:
« Articolo 5 bis
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1. Gli Stati membri le cui imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero forniscono alla
Commissione le informazioni di carattere finanziario di cui al paragrafo 2 su base annua e nei termini
di cui al paragrafo 4.
2. Le informazioni di carattere finanziario richieste per ciascuna impresa pubblica attiva nel settore
manifatturiero e secondo le modalità specificate nel paragrafo 3 sono le seguenti:
i) la relazione sulla gestione e i conti annuali, ai sensi della quarta direttiva del Consiglio (*). I conti
annuali e la relazione sulla gestione comprendono lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e
l'allegato, unitamente alla prassi contabile, alle dichiarazioni degli amministratori alle relazioni
settoriali e sull'attività . Sono inoltre incluse comunicazioni in merito alle riunioni degli azionisti ed
eventuali altre informazioni salienti.
Vengono inoltre forniti i seguenti dati più specifici, se e in quanto essi non siano stati inseriti nella
relazione sulla gestione e nei conti annuali delle singole imprese pubbliche;
ii) la disponibilità di capitale azionario o di fondi assimilabili al capitale sociale, specificando le
forme in cui si configura tale disponibilità (azioni ordinarie, privilegiate, postergate o convertibili,
nonché i relativi tassi d'interesse, dividendi e diritti di conversione);
iii) le sovvenzioni non rimborsabili o rimborsabili solo a certe condizioni;
iv) la concessione all'impresa di prestiti, compresi scoperti nonché anticipi su apporti di capitale,
precisando i tassi d'interesse e le condizioni del prestito, nonché l'eventuale garanzia fornita al
mutuante dall'impresa beneficiaria;
v) le garanzie fornite all'impresa dai poteri pubblici per i prestiti (specificando le condizioni e gli oneri
a carico delle imprese per tali garanzie);
vi) i dividendi versati e gli utili trattenuti;
vii) le eventuali altre forme di intervento pubblico, in particolare la rinuncia alla percezione di somme
dovute allo Stato da un'impresa pubblica, segnatamente per il rimborso di prestiti e sussidi, il
pagamento di imposte sulle società , di oneri sociali o altri oneri analoghi.
3. Le informazioni richieste al paragrafo 2 sono fornite per tutte le imprese pubbliche, il cui fatturato
per l'anno finanziario più recente è risultato superiore a 250 Mio di ECU.
Le informazioni sopra richieste vengono fornite separatamente per le singole imprese pubbliche,
comprese quelle situate in altri Stati membri, e comprendono all'occorrenza i particolari relativi a tutte
le operazioni intra ed intergruppo tra diverse imprese pubbliche, nonché quelle svoltesi
direttamente tra le imprese pubbliche e lo Stato. Il capitale azionario di cui al paragrafo 2, punto ii)
comprende il capitale azionario proveniente direttamente dallo Stato e quello eventualmente fornito da
una holding o altre imprese pubbliche (compresi gli istituti finanziari) esterne o interne allo stesso
gruppo ad una determinata impresa pubblica. Va sempre specificato il rapporto tra la fonte dei
finanziamenti e il beneficiario. Analogamente le relazioni di cui al paragrafo 2 sono fornite
separatamente per le singole imprese pubbliche, nonché per la società (sub-)holding che
raggruppa varie imprese pubbliche, se le vendite consolidate di tale società inducono a classificarla
nella categoria delle imprese « manifatturiere » sopra definita.
Certe imprese pubbliche dividono le proprie attività tra varie società giuridicamente distinte: per
esse la Commissione ammette un'unica relazione consolidata. Il consolidamento dovrà riflettere la
realtà economica di un gruppo di imprese che svolgono la propria attività nello stesso settore o in
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settori strettamente collegati. Non saranno sufficienti le relazioni consolidate provenienti da diverse
società holding aventi natura puramente finanziaria.
4. Le informazioni richieste al paragrafo 2 sono fornite alla Commissione con periodicità annua. Le
informazioni relative all'anno finanziario 1992 sono inoltrate alla Commissione entro due mesi dalla
pubblicazione della presente direttiva.
Per il 1993 e gli anni seguenti le informazioni vengono fornite entro quindici giorni lavorativi dalla
data di pubblicazione della relazione sulla gestione dell'impresa pubblica interessata. In ogni caso, e
specificamente per le imprese che non pubblicano la relazione sulla gestione, le informazioni richieste
vanno presentate entro nove mesi dalla fine dell'anno d'esercizio dell'impresa.
Per la determinazione del numero di società cui si riferisce il sistema di notifica qui specificato, gli
Stati membri forniscono alla Commissione, entro due mesi dalla pubblicazione della presente
direttiva, un elenco delle società interessate dal presente articolo, con il relativo fatturato. Tale
elenco va aggiornato entro il 31 marzo di ciascun anno.
5. Il presente articolo si applica alle società di proprietà della Treuhandanstalt o da essa controllate
unicamente a decorrere dalla data di scadenza del sistema di notifica speciale istituito per gli
investimenti di tale ente.
6. Gli Stati membri forniscono alla Commissione eventuali altre informazioni che essa ritenga
necessarie per effettuare una valutazione esauriente dei dati trasmessi.
(*) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11. »
Articolo 2
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie a conformarsi alla presente direttiva entro il 1o
novembre 1993. Essi ne informano la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente
direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. La
procedura relativa al riferimento viene adottata dagli Stati membri.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1993.
Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Vicepresidente
(1) GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 35.
(2) GU n. L 229 del 28. 8. 1985, pag. 20.
(3) ISBN 92-825-9537-4.
(4) ISBN 92-826-0388-1.
(5) ISBN 92-826-4639-4.
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0084:IT:HTML (4 di 5) [15/07/2005 10.08.45]
EUR-Lex - 31993L0084 - IT
(6) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11.
(7) GU n. L 317 del 16. 11. 1990, pag. 60.
(8) Cfr. ad esempio la sentenza nella causa 290/83 (Crédit agricole) del 30 gennaio 1985, Raccolta
della giurisprudenza della Corte 1985, pag. 439. le sentenze nelle cause 67, 68, 70/85 (Van der Kooy)
del 2 febbraio 1988 Raccolta della giurisprudenza della Corte 1988, pag. 219, la sentenza nella causa
C-303/88 (ENI/Lanerossi) del 21 marzo 1991 Raccolta della giurisprudenza della Corte 1991, pag.
I-1433 e la sentenza nella causa C-305/89 (IRI/Finmeccanica/Alfa Romeo) del 21 marzo 1991,
Raccolta della giurisprudenza della Corte 1991, pag. I-1603.
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Avis juridique important
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32000L0052
Direttiva 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva
80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro
imprese pubbliche
Gazzetta ufficiale n. L 193 del 29/07/2000 pag. 0075 - 0078
Direttiva 2000/52/CE della Commissione
del 26 luglio 2000
che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati
membri e le loro imprese pubbliche
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 86, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 80/723/CEE della Commissione(1), modificata da ultimo dalla direttiva
93/84/CEE(2), fa obbligo agli Stati membri di assicurare la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i
poteri pubblici e le imprese pubbliche. Detta direttiva impone agli Stati membri di acquisire
determinate informazioni di carattere finanziario e di trasmetterle alla Commissione su richiesta di
quest'ultima, mentre altre informazioni devono essere fornite sotto forma di relazioni annuali.
(2) Negli ultimi anni vari settori economici caratterizzati in passato dall'esistenza di monopoli
nazionali, regionali o locali sono stati o vengono ora aperti alla concorrenza, parzialmente o
completamente, in applicazione del trattato o di normative degli Stati membri e della Comunità . Tale
processo ha messo in luce la necessità di assicurare che le regole di concorrenza contenute nel
trattato siano applicate con equità ed efficacia in tali settori, e in particolare di evitare che si verifichi
lo sfruttamento abusivo di posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 82 del trattato e che vengano
erogati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato che non siano compatibili con il mercato
comune, salvo il disposto dell'articolo 86, paragrafo 2.
(3) In tali settori gli Stati membri concedono spesso a determinate imprese diritti esclusivi o speciali,
o erogano pagamenti o riconoscono compensazioni di altro genere a determinate imprese incaricate
della gestione di servizi di interesse economico generale. Queste imprese operano spesso anche in
concorrenza con altre imprese.
(4) Ai sensi dell'articolo 86, paragrafi 2 e 3 del trattato, rientra di norma nella competenza degli Stati
membri incaricare determinate imprese della gestione dei servizi di interesse economico generale da
essi definiti, mentre spetta alla Commissione vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni di
tale articolo.
(5) L'articolo 86, paragrafo 1, del trattato fa obbligo agli Stati membri di non emanare né
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mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o
esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del trattato stesso. L'articolo 86, paragrafo 2, del trattato
detta i principi relativi alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.
L'articolo 86, paragrafo 3, del trattato affida alla Commissione il compito di vigilare sull'applicazione
dell'articolo 86 rivolgendo agli Stati membri opportune direttive o decisioni. Le disposizioni
interpretative allegate al trattato mediante il Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli
Stati membri statuiscono che le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea non
pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di
radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione
ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da
ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli
scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto
nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico. Per vigilare sull'applicazione
delle disposizioni dell'articolo 86 del trattato la Commissione deve disporre delle informazioni
necessarie. Ciò presuppone la definizione delle condizioni atte ad assicurare la trasparenza.
(6) Situazioni complesse legate alla diversità delle forme di imprese, pubbliche e private, cui siano
riconosciuti diritti speciali o esclusivi o che siano incaricate della gestione di servizi di interesse
economico generale, nonché la varietà delle attività che possono essere esercitate da una singola
impresa ed i diversi gradi di liberalizzazione del mercato nei vari Stati membri possono ostacolare
l'applicazione delle regole di concorrenza, e in particolare dell'articolo 86 del trattato. È pertanto
indispensabile che gli Stati membri e la Commissione abbiano accesso ad informazioni dettagliate
sulla struttura finanziaria ed organizzativa interna di tali imprese, e in particolare a dati contabili
distinti ed attendibili in relazione alle diverse attività esercitate da una stessa impresa; informazioni
del genere non sono sempre disponibili o non sono sempre suffcientemente dettagliate o attendibili.
(7) Nelle scritture contabili devono essere distinte le diverse attività individuando i costi e i ricavi
relativi a ciascuna di esse e specificando i metodi di imputazione e di ripartizione dei costi e dei
ricavi. Una simile contabilità separata deve riportare, da un lato, i prodotti ed i servizi per i quali lo
Stato membro ha riconosciuto all'impresa diritti speciali o esclusivi o ha affidato all'impresa la
gestione di servizi d'interesse economico generale e, dall'altro, ogni altro prodotto o servizio sul
mercato dei quali opera l'impresa medesima. L'obbligo di tenere una contabilità separata non deve
peraltro applicarsi alle imprese le cui attività siano limitate alla prestazione di servizi di interesse
economico generale e che non esercitino attività alcuna al di fuori dei suddetti servizi. Non appare
infatti necessario prescrivere la contabilità separata nel settore dei servizi di interesse economico
generale o in quello dei diritti speciali o esclusivi, quando ciò non sia necessario per la ripartizione
dei costi e ricavi tra tali servizi e prodotti e quelli che non rientrano nell'ambito dei servizi di interesse
economico generale o dei diritti speciali o esclusivi.
(8) Chiedere agli Stati membri di provvedere affinché le imprese in oggetto tengano una
contabilità distinta costituisce il modo più efficiente per garantire l'equa ed efficace applicazione
delle regole di concorrenza alle imprese stesse. La Commissione ha recentemente adottato una
comunicazione sui servizi di interesse generale in Europa(3), nella quale si sottolinea la loro
importanza. Va tenuto debitamente conto dell'importanza dei settori interessati che possono implicare
la prestazione di servizi d'interesse generale, della forte posizione di mercato talvolta detenuta dalle
imprese di cui trattasi e della fragilità della concorrenza emergente nei settori ove è in atto la
liberalizzazione. In ottemperanza al principio di proporzionalità , ed ai fini dell'obbiettivo essenziale
della trasparenza, è necessario e adeguato introdurre la contabilità separata. La presente direttiva
non va al di là di quanto è necessario a tal fine, ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, del trattato.
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(9) In determinati settori, vi sono già norme comunitarie che obbligano gli Stati membri e talune
imprese a tenere una contabilità separata. È necessario assicurare la parità di trattamento di tutte le
attività all'interno della Comunità ed estendere l'obbligo della contabilità separata a tutte le
fattispecie analoghe. La presente direttiva non è intesa a modificare le norme specifiche stabilite allo
stesso scopo in altre disposizioni comunitarie e non deve quindi applicarsi alle attività di imprese che
rientrano nel campo d'applicazione di tali disposizioni.
(10) Considerata la limitata incidenza potenziale sulla concorrenza ed al fine di evitare oneri
amministrativi eccessivi, non è al momento necessario prescrivere la tenuta di una contabilitÃ
separata alle imprese il cui fatturato netto totale annuo sia inferiore a 40 milioni di EUR. Considerati i
limitati effetti potenziali sugli scambi tra gli Stati membri, attualmente non è necessario prescrivere
la tenuta di una contabilità separata per la prestazione di talune categorie di servizi. La presente
direttiva deve lasciare impregiudicata l'applicazione di tutte le altre norme concernenti la trasmissione
di informazioni dagli Stati membri alla Commissione.
(11) Nei casi in cui il compenso per la prestazione di servizi d'interesse economico generale è stato
determinato per un periodo appropriato nell'ambito di una procedura pubblica, trasparente e non
discriminatoria, non sembra al momento necessario esigere che le imprese interessate tengano una
contabilità separata.
(12) L'articolo 295 del trattato stabilisce che il trattato stesso lasci del tutto impregiudicato il regime di
proprietà esistente negli Stati membri. Vanno evitate ingiustificate discriminazioni tra imprese
pubbliche e private nell'applicazione delle regole di concorrenza. La presente direttiva deve quindi
applicarsi sia alle imprese pubbliche che alle imprese private.
(13) Gli Stati membri presentano strutture territoriali amministrative diverse. La presente direttiva
deve riguardare le autorità pubbliche di qualsiasi livello in ciascuno degli Stati membri.
(14) La direttiva 80/723/CEE deve pertanto essere modificata in conformità ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 80/723/CEE è così modificata:
1) Il titolo è sostituito dal seguente:
"Direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle
relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria
all'interno di talune imprese".
2) Gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:
"Articolo 1
1. Gli Stati membri assicurano, nei modi previsti dalla presente direttiva, la trasparenza delle relazioni
finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche facendo risultare quanto segue:
a) le assegnazioni di risorse pubbliche operate dai poteri pubblici direttamente alle imprese pubbliche
interessate;
b) le assegnazioni di risorse pubbliche effettuate da parte dei poteri pubblici tramite imprese pubbliche
od enti finanziari;
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c) l'utilizzazione effettiva di tali risorse pubbliche.
2. Fatte salve le norme comunitarie specifiche, gli Stati membri provvedono affinché la struttura
finanziaria ed organizzativa delle imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilità separata
risulti correttamente da tale contabilità , in modo che emerga chiaramente quanto segue:
a) i costi e i ricavi relativi alle distinte attività ;
b) i metodi dettagliati con i quali detti costi e ricavi sono imputati o attribuiti alle distinte attività .
Articolo 2
1. Ai fini della presente direttiva si intendono per:
a) 'poteri pubblici', tutte le autorità pubbliche, compresi lo Stato, le amministrazioni regionali e locali
e tutti gli altri enti territoriali;
b) 'impresa pubblica', ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà , di partecipazione
finanziaria o della normativa che la disciplina;
c) 'imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero', tutte le imprese la cui principale area di
attività , corrispondente almeno al 50 % del fatturato annuo totale, rientri nel settore manifatturiero.
Si tratta delle imprese le cui operazioni rientrano nella sezione D - attività manifatturiere (da
sottosezione DA a sottosezione DN compresa) della classificazione NACE (Rev 1)(4);
d) 'impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata', ogni impresa che fruisca di diritti
speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato
o sia incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 86,
paragrafo 2, del trattato che riceva in relazione a tali servizi aiuti di Stato in qualsiasi forma - in
particolare contributi, sussidi o indennizzi - e che eserciti anche altre attività ;
e) 'attività distinte', da un lato, le attività relative cui i prodotti o servizi per i quali ad un'impresa
siano stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi ovvero relative ai servizi di interesse economico
generale della cui gestione l'impresa sia stata incaricata e, dall'altro, le attività relative a ogni altro
prodotto o servizio svolte dall'impresa medesima;
f) 'diritti esclusivi', i diritti riconosciuti da uno Stato membro ad un'impresa mediante qualsiasi
disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che riservi alla stessa, con riferimento ad una
determinata area geografica, la facoltà di prestare un servizio o esercitare un'attività ;
g) 'diritti speciali', i diritti riconosciuti da uno Stato membro ad un numero limitato di imprese
mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che, con riferimento ad
una determinata area geografica:
- limiti a due o più - senza osservare criteri di oggettività , proporzionalità e non discriminazione il numero delle imprese autorizzate a prestare un dato servizio o una data attività , o
- designi - senza osservare detti criteri - varie imprese concorrenti come soggetti autorizzati a prestare
un dato servizio o esercitare una data attività , o
- conferisca ad una o più imprese - senza osservare detti criteri - determinati vantaggi, previsti da
leggi o regolamenti, che pregiudichino in modo sostanziale la capacità di ogni altra impresa di
prestare il medesimo servizio o esercitare la medesima attività nella stessa area geografica a
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condizioni sostanzialmente equivalenti.
2. L'influenza dominante è presunta qualora i poteri pubblici si trovino nei riguardi dell'impresa,
direttamente o indirettamente, almeno in una delle seguenti situazioni:
a) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;
b) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall'impresa;
c) possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di
vigilanza dell'impresa."
3) All'articolo 3, i termini "articolo 1" sono sostituiti dai termini "articolo 1, paragrafo 1".
4) È inserito il seguente articolo 3 bis:
"Articolo 3 bis
1. Per garantire la trasparenza di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure
necessarie affinché in ogni impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata:
a) i conti interni corrispondenti alle attività distinte siano separati;
b) i costi e i ricavi siano correttamente imputati o attribuiti sulla base di principi di contabilità dei
costi applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati;
c) i principi di contabilità dei costi secondo i quali vengono tenuti conti separati siano chiaramente
definiti.
2. Il paragrafo 1 si applica unicamente alle attività che non siano disciplinate da norme comunitarie
specifiche e lascia impregiudicati gli obblighi incombenti agli Stati membri o alle imprese in forza del
trattato o di tali norme."
5) Gli articoli 4 e 5 sono sostituiti dal testo seguente:
"Articolo 4
1. L'articolo 1, paragrafo 1, non si applica alle relazioni finanziarie fra i poteri pubblici e gli enti
seguenti:
a) le imprese pubbliche, per quanto riguarda la prestazione di servizi che non siano atti ad incidere
sensibilmente sugli scambi fra gli Stati membri;
b) le banche centrali;
c) gli enti creditizi pubblici, in relazione ai depositi di fondi pubblici effettuati dai poteri pubblici alle
normali condizioni di mercato;
d) le imprese pubbliche il cui fatturato netto totale annuo non abbia raggiunto 40 milioni di EUR negli
ultimi due esercizi finanziari precedenti quello dell'assegnazione o dell'utilizzazione delle risorse di
cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, per gli enti creditizi pubblici, questa soglia corrisponde ad un
bilancio totale pari a 800 milioni di EUR.
2. L'articolo 1, paragrafo 2, non si applica alle seguenti imprese:
a) alle imprese la cui prestazione di servizi non sia atta ad incidere sensibilmente sugli scambi tra gli
Stati membri;
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b) alle imprese il cui fatturato netto totale annuo sia stato inferiore a 40 milioni di EUR negli ultimi
due esercizi finanziari precedenti l'esercizio in cui fruiscano di un diritto speciale o esclusivo
riconosciuto da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato, o in cui siano
incaricate della gestione di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86,
paragrafo 2, del trattato. Tuttavia, per gli enti creditizi pubblici questa soglia corrisponde ad un
bilancio totale di 800 milioni di EUR;
c) alle imprese che siano state incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale a
norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE se gli aiuti di Stato che ricevono in qualsivoglia
forma, ed in particolare i contributi, sussidi o indennizzi, siano stati fissati per un periodo appropriato
con una procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria.
Articolo 5
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i dati relativi alle relazioni finanziarie di
cui all'articolo 1, paragrafo 1, restino a disposizione della Commissione per un periodo di cinque anni
a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale le risorse pubbliche sono state
assegnate alle imprese pubbliche interessate. Tuttavia, se le risorse pubbliche sono utilizzate nel corso
di un esercizio ulteriore, il termine di cinque anni decorre dalla fine di questo stesso esercizio.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i dati relativi alla struttura finanziaria ed organizzativa
delle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 2, restino a disposizione della Commissione per un
periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario cui tali informazioni si
riferiscono.
3. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano i dati di cui ai paragrafi 1 e 2
nonché i relativi elementi di valutazione eventualmente necessari e, in particolare, gli obiettivi
perseguiti."
6) All'articolo 5 bis, paragrafo 3, il termine "ECU" è sostituito dal termine "EUR".
7) All'articolo 6, paragrafo 1, i termini "articolo 5, paragrafo 2" sono sostituiti dai termini "articolo 5,
paragrafo 3".
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 luglio 2001. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 80/723/CEE, come modificata dalla presente direttiva, si
applica a decorrere dal 1o gennaio 2002.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente
direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalitÃ
del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 4
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Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000.
Per la Commissione
Mario Monti
Membro della Commissione
(1) GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35.
(2) GU L 254 del 12.10.1993, pag. 16.
(3) GU C 281 del 26.9.1996, pag. 3.
(4) GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1.
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0052:IT:HTML (7 di 7) [15/07/2005 10.08.52]