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Il dlgs 81/08
affida al medico competente
una duplice funzione:
1 preventiva e collaborativa,
da svolgere insieme al dl, il servizio di
prevenzione protezione,Rls e lavoratori,
consistente nello svolgimento degli
obblighi previsti dall’art.25.
2 di gestione dell’eventuale sorveglianza
sanitaria dei lavoratori, il cui obbligo
emerge a seguito della valutazione dei
rischi.
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La figura del Medico competente e la sua nomina
rappresentano una questione ancora poco chiara
all’interno delle scuole.
• Spesso i Dirigenti scolastici giustificano a
priori la decisione di non aver bisogno del
medico competente affermando che:
“La maggioranza delle scuole non presenta
lavoratori esposti a rischi tali da rendere
necessaria la sorveglianza sanitaria”.
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Un modo non corretto
di elaborare il dvr
• Nella maggioranza dei casi accade che
prima
il Dirigente provvede autonomamente,
insieme al RSPP, ad effettuare una
valutazione dei rischi nel luogo di lavoro
e dopo
decide, sempre autonomamente,
se nominare o meno il medico competente.
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Articoli del DLGS 81/08 in cui si
riporta il seguente concetto:
Il datore di lavoro
deve effettuare la valutazione
ed elaborare il dvr
in collaborazione con
il RSPP e il medico competente
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Medico competente: Dlgs 81/2008
Definizione
Art. 2 comma 1 lettera h
• “medico competente”: medico in possesso
di uno dei titoli e dei requisiti formativi e
professionali di cui all’art.38,
•
che collabora, secondo quanto previsto
all’articolo 29 comma1 con il datore del lavoro
ai fini della valutazione dei rischi
• ed è nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri
compiti di cui al seguente decreto.
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Dlgs 81/2008
Articolo 28 comma 2 lettera e
• Il dvr deve riportare:
“l’indicazione
del
nominativo
del
responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza o di quello
territoriale e del medico competente che
ha partecipato alla valutazione dei
rischi”
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Dlgs 81/2008
articolo 29 comma1
• “Il datore di lavoro effettua
valutazione ed elabora il dvr
collaborazione con il responsabile
servizio di prevenzione e protezione
medico competente”
la
in
del
e il
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Il medico competente quindi:
1- effettua la valutazione dei rischi
insieme al dirigente e il RSPP
2 - esprime un parere qualificato circa
la necessità o meno di
nominare un medico competente al
quale affidare la sorveglianza sanitaria.
• Compito di sorveglianza sanitaria che
puo’ essere affidato anche ad altro e
diverso medico.
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Le scuole in rete
Per trovare delle soluzioni alle comprensibili
problematiche legate ai budget scolastici
è possibile considerare la possibilità di
costituire reti di scuole – o di usare a tal fine
quelle già esistenti – per l’individuazione di
medici competenti che collaborino con i
dirigenti scolastici per la valutazione dei rischi
e per la sorveglianza sanitaria.
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Titoli e requisiti del medico
competente
art. 38 Dlgs 81/08
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Il mc per svolgere le sue funzioni deve
possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
• Specializzazione in medicina del lavoro o in
medicina preventiva e psicotecnica
• Docenza in materia del lavoro o in medicina
dei lavoratori e psicotecnica e in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in
fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del
lavoro
• Autorizzazione di cui all’art. 55 del Dlgs 15
agosto 191, n.277
• Specializzazione in igiene e medicina
preventiva o in medicina legale
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• Per lo svolgimento delle funzioni di medico
competente è necessario partecipare al
programma di educazione continua in
medicina (comma 3).
• I medici in possesso dei titoli o dei requisiti
sono iscritti nell’elenco dei medici competenti
istituito presso il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali (comma 4)
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Obblighi del medico
competente
Dlgs 81/08 art. 25
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Il medico competente
collabora
• con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione
e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini
della programmazione, ove necessario, della
sorveglianza sanitaria
• alla predisposizione dell’attuazione delle misure per
la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei
lavoratori,
• all’attività di formazione e informazione nei confronti
dei lavoratori, per la parte di competenza,
• All’organizzazione del servizio di primo soccorso
considerando i particolari tipi di lavorazione ed
esposizione e le peculiari modalità organizzative del
lavoro.
• all’ attuazione e valorizzazione di programmi volontari
di “promozione della salute”, secondo i principi della
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responsabilità sociale;
Il medico competente
programma ed effettua
• la sorveglianza sanitaria (articolo 41)
attraverso protocolli sanitari definiti in
funzione dei rischi specifici e tenendo in
considerazione gli indirizzi scientifici più
avanzati
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Il medico competente
• istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la
propria responsabilità, una cartella sanitaria e
di rischio per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria.
• consegna al datore di lavoro, alla cessazione
dell’incarico, la documentazione sanitaria in
suo possesso.
• consegna al lavoratore, alla cessazione del
rapporto di lavoro, copia della cartella
sanitaria e di rischio, e gli fornisce le
informazioni
necessarie
relative
alla
conservazione della medesima.
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Il medico competente
• fornisce informazioni ai lavoratori sul
significato della sorveglianza sanitaria cui
sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad
agenti con effetti a lungo termine, sulla
necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione della
attività che comporta l’esposizione a tali
agenti. Fornisce altresì, a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
• Informa ogni lavoratore interessato dei
risultati della sorveglianza sanitaria e, a
richiesta dello stesso,gli rilascia copia della
documentazione sanitaria
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Il medico competente
• comunica
per iscritto, in occasione delle riunioni di cui
all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile
del servizio di prevenzione protezione dai rischi,
ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i
risultati anonimi collettivi della sorveglianza
sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati ai fini della attuazione
delle misure per la tutela della salute e della
integrità psico-fisica dei lavoratori;
• visita
gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o
a cadenza diversa che stabilisce in base alla
valutazione dei rischi; l’indicazione di una
periodicità diversa dall’annuale deve essere
comunicata al datore di lavoro ai fini della sua
annotazione nel documento di valutazione dei
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rischi;
Il medico competente
• partecipa alla programmazione del
controllo dell’esposizione dei lavoratori i
cui risultati gli sono forniti con
tempestività ai fini della valutazione del
rischio e della sorveglianza sanitaria;
• comunica, mediante autocertificazione,
il possesso dei titoli e requisiti di cui
all’articolo 38 al Ministero della salute
entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
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Svolgimento dell’attività del mc
art. 39
• L’attività del mc deve essere svolta secondo i principi
della medicina del lavoro e del Codice etico della
Commissione internazionale di salute occupazionale
ICOH (comma1)
• Il mc svolge la propria attività in qualità di:
-dipendente o collaboratore di una struttura esterna
pubblica o privata di vigilanza
-libero professionista
-dipendente del DL
• I medici dipendenti pubblici che svolgono l’attività di
vigilanza (ispettiva) non possono svolgere l’attività di
medico competente (comma 3)
• Il datore di lavoro assicura al mc le condizioni
necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti
garantendone l’autonomia (comma4)
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SORVEGLIANZA
SANITARIA
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Sorveglianza Sanitaria
Definizione
art. 2 comma 1 lettera m del Dlgs 81/08
• Insieme degli atti medici, finalizzati alla
tutela dello stato di salute e sicurezza
dei lavoratori, in relazione
• all’ambiente di lavoro,
• ai fattori di rischio professionali
• alle
modalità
di
svolgimento
dell’attività lavorativa.
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La sorveglianza sanitaria
• Individua
- Compatibilità tra condizioni di salute e
compiti lavorativi
- Effetti precoci sulla salute correlati
all’esposizione professionale
• Verifica
le misure di prevenzione dei rischi
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Sorveglianza sanitaria a scuola:
Fattori di rischio professionale
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•
Rischio chimico - collaboratori scolastici, insegnanti impiegati
in attività tecnico pratiche, assistenti di laboratorio, studenti
• Rischio biologico – insegnanti, assistenti di laboratorio, in asili
nido o in laboratori di microbiologia (istituti di agraria).
• Rischio movimentazione carichi inanimati e animati collaboratori scolastici, personale della scuola dell’infanzia e
insegnanti di sostegno.
(secondo il metodo NIOSH la valutazione deve essere
effettuata se il peso è almeno di 3 kg. movimentato almeno
una volta all’ora per 8 ore)
• Rischio videoterminali - personale di segreteria, insegnanti e
studenti nelle ore di laboratorio (esposizione > 20 ore
settimanali).
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• Rischio rumore (insegnanti, livello di esposizione
giornaliera al rumore > 85 dBa)
• Amianto o fibre di lana di vetro (se presente)
• Rischio stress lavoro-correlato
• Rischio legato a donne in gravidanza, alla disabilità
dello studente o del lavoratore (l.68/99), ai minori in
alcune situazioni come negli asili nido o per l’idoneità
alle attività di alternanza scuola lavoro.
• Si rammenta anche che l’attività di insegnamento, ai
sensi del documento rilasciato in argomento dalla
Conferenza Stato Regioni del 2006, rientra a pieno
titolo tra le 14 attività lavorative per le quali, data la loro
rischiosità, è fatto espresso divieto di assunzione e di
somministrazione
di
bevande
alcoliche
e
superalcoliche.
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La sorveglianza sanitaria
Dlgs 81/2008
art.41
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La sorveglianza sanitaria
è effettuata dal medico
competente
art.41 comma 1 dlgs 81/08
• Nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle
indicazioni
fornite
dalla
Commissione
consultiva di cui all’art.6
• Qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la
stessa sia ritenuta dal medico competente
correlata ai rischi lavorativi.
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Visita medica comprende:
art.41 comma 2 dlgs 81/08
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di
valutare la sua idoneita' alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
specifica.
La periodicita' di tali accertamenti, qualora non prevista dalla
relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.
Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita dal
medico competente in funzione della valutazione del rischio.
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal
medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue
condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa
dell'attivita' lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di
idoneita' alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde
verificare l'idoneita' alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi
previsti dalla normativa vigente.
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Visite mediche
art.41 comma 3-4- 5 dlgs 81/08
3 Le visite mediche non possono essere effettuate:
a) in fase preassuntiva; lettera soppressa
dal dlgs 106/2009 che prevede la visita preassuntiva è decisa
discrezionalmente dal datore di lavoro.
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro,
comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite
sono altresi' finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di
alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella
sanitaria e di rischio predisposta su formato cartaceo o
informatizzato
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Cartella sanitaria e di rischio
-Il mc istituisce, aggiorna e custodisce una cartella
sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria dove vengono riportate:
• le sue condizioni psicofisiche,
• i risultati degli accertamenti
strumentali , di
laboratorio e specialistici eseguiti,
• eventuali
livelli di esposizione professionale
individuali forniti dal SPP,
• nonché il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
-La cartella sanitaria e di rischio viene predisposta su
formato cartaceo o informatizzato
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.
Il medico competente, sulla base delle
risultanze delle visite mediche esprime uno dei
seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
Dlgs 81/08 art. 40 comma 6
• Idoneità: per la quale, il lavoratore è ritenuto
idoneo all’espletamento dell’attività lavorativa,
senza la necessità di interventi correttivi su
ambienti, organizzazione del lavoro e uomo;
• Idoneità parziale, temporanea o permanente,
con prescrizioni (uso di DPI) o limitazioni,
vengono esclusi alcuni compiti previsti dalla
mansione;
• Inidoneità temporanea
• Inidoneità permanente determinata da
condizioni patologiche che impediscono lo
svolgimento della mansione lavorativa.
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• Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità
temporanea vanno precisati i limiti temporali di
validità.
• Il medico competente è tenuto ad esprimere il proprio
giudizio per iscritto fornendo copia al datore di
lavoro e al lavoratore.
• Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di
vigilanza territorialmente competente che dispone,
dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la
modifica o la revoca del giudizio stesso.
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Provvedimenti in caso di inidoneita' alla
mansione specifica
Art. 42 D.lgs 81 08
Il datore di lavoro attua le misure
indicate dal medico competente e
qualora
le
stesse
prevedano
un'inidoneita' alla mansione specifica
adibisce il lavoratore, ove possibile, ad
altra mansione equivalenti o in difetto, a
mansioni
inferiori
garantendo
il
trattamento
corrispondente
alle
mansioni di provenienza.
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Visita medico collegiale
• Nel caso di lavoratori dipendenti non
soggetti a sorveglianza sanitaria con
problemi di salute psicofisica che
potrebbero
controindicare
la
prosecuzione della mansione, il DS –
previa eventuale consulenza del MC –
dovrà richiedere accertamento medico
collegiale idoneità alla mansione ex.art.
5 L.300 (statuto dei lavoratori) presso
l’A.S.L. di residenza dell’interessato.
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Sorveglianza sanitaria:
protocollo sanitario
• Un protocollo di sorveglianza sanitaria è
l’insieme:
- delle visite mediche,
- delle indagini specialistiche e di laboratorio, - delle informazioni sanitarie,
- dei provvedimenti adottati dal medico,
al fine di garantire la protezione sanitaria dei
lavoratori nei confronti del rischio lavorativo.
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• Il protocollo viene definito dal medico
competente in funzione dei rischi specifici
presenti dell’ambiente di lavoro tenendo in
considerazione gli indirizzi scientifici più
avanzati.
• Include gli accertamenti sanitari specialistici
previsti per i lavoratori, mirati al rischio e il
meno invasivi possibili
• Va considerato
parte integrante del
documento di valutazione dei rischi (art.29,
comma 1)
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Rapporti del medico competente con il
Servizio sanitario nazionale
art.40
• trasmette, entro il primo trimestre dell’anno
successivo
all’anno
di
riferimento,
esclusivamente per via telematica, ai servizi
competenti per territorio le informazioni,
elaborate, evidenziando le differenze di
genere, relative ai dati collettivi aggregati
sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a
sorveglianza sanitaria secondo il modello
allegato 3 B;
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