ESTRATTO - PROVEDIMENTI ORGANI DI GIUSTIZIA

Transcript

ESTRATTO - PROVEDIMENTI ORGANI DI GIUSTIZIA
ESTRATTO - PROVEDIMENTI ORGANI DI GIUSTIZIA - ANNO 2012
GIUDICE UNICO SPORTIVO - PROVVEDIMENTO N. 1/12
Polisportiva Milanese 1979 Sport Disabili / partecipazione e la classificazione dell’atleta Giuseppe Fantinato
della Società Pol. Varese ASD, relativamente al Campionato Italiano di canoa Slalom svoltosi a Casalecchio
di Reno il 25.3.2012.
P.Q.M. - subordina il risultato sportivo conseguito dall’atleta Fantinato Giuseppe durante il Campionato
Italiano di canoa Slalom svoltosi a Casalecchio di Reno lo scorso 25.3.2012, all’accertamento
dell’aggravamento da cui poi dovrà discendere la relativa classificazione da parte degli organi competenti.
Si comunichi. Roma, lì 16/04/2012
GIUDICE UNICO SPORTIVO PROVVEDIMENTO N. 2/12
G.A.P. Passerini Mossina Enzo / atleti tesserati con la società Canoe Rovigo Simone Turri Massimo e Turri Gara di canoa polo di serie B girone 2, svoltosi a Rovigo in data 13 maggio 2012
PQM …ritiene equa la sanzione della squalifica per entrambi i tesserati Turri Massimo e Turri Simone per
una giornata del campionato di serie B da scontarsi successivamente alla comunicazione del presente
provvedimento. Si comunichi. Roma 18.05.2012
GIUDICE UNICO SPORTIVO - PROVVEDIMENTO N. 3/12
GAP Maurizio Pelli / Dato Andrea atleta tesserato con la società S.S. Murcarolo, relativamente alla gara di
canoa polo di serie A Nord, svoltasi a Anzola Emilia in data 10 giugno 2012
PQM Il Giudice Unico Sportivo, letti i soprarichiamati atti relativi alla gara di Canoa Polo tenutasi in data 10
giugno 2012, ritiene equa la sanzione dell’inibizione per il tesserato DATO ANDREA della società S.S.
Murcarolo, da qualsiasi competizione sportiva attinente alla disciplina della canoa polo per l’intero anno
agonistico 2012. Commina, altresì, nei confronti della S.S. Murcarolo, società di appartenenza del Dato
Andrea, la sanzione dell'ammenda di €. ====, da versarsi entro 15 giorni dalla comunicazione del presente
provvedimento alla Federazione Italiana Canoa Kayak, pena l’impossibilità di iscrizione alle competizioni
sportive di canoa polo per il 2013. Si comunichi. Roma 14/06/2012.
COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA - PROVVEDIMENTO N. 1/12
La Commissione di Giustizia e Disciplina, ha pronunciato la seguente decisione nel procedimento
disciplinare n. 04/12 R.G. nei confronti dei signori:
ASD S.S. Murcarolo in persona del legale rappresentante e Presidente dott. Giovanni Costa.
Sig. Lorenzo Patrone, nella qualità di tesserato e socio della ASD S.S. Murcarolo.
P.Q.M. - accertata la responsabilità ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 3 lett. a) e b) del
Regolamento di Giustizia, considerando l’attenuante concessa, condanna la S.S. Murcarolo, applicando la
sanzione della perdita della partita n. 33 del Campionato di Serie B) del 2012, con conseguente
riformulazione della classifica dell’intero Campionato ed, altresì, l’applicazione della sanzione della
penalizzazione di numero 10 punti da scontarsi nel Campionato di Serie B) 2013 ex art. 6, ultimo comma del
Regolamento di Giustizia, nonché l’applicazione della sanzione dell’ammenda per un importo pari ad €.
300,00 (trecento/00) ai sensi dell’art. 5 comma 1, lett. c) Regolamento di Giustizia.
Accertata la responsabilità del Tesserato dott. Lorenzo Patrone, ai sensi del combinato disposto di cui agli
artt. 1 e 3 lett. a), b) e c) del Regolamento di Giustizia, condanna il medesimo all’applicazione della sanzione
della sospensione da ogni attività sociale e federale per mesi nove a decorrere dalle ore 24.00 del 3 ottobre
2012 e fino alle ore 24.00 del 3 luglio 2013. Viene data lettura del dispositivo agli incolpati presenti.
COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA - PROVVEDIMENTO N. 2/12
La Commissione Giustizia e Disciplina ha pronunciato la seguente decisione nel procedimento disciplinare n.
6/2012 nei confronti di: sig. Giovanni Leonardi, nella qualità di tesserato federale.
P.Q.M. - Accertata la responsabilità del sig. Giovanni Leonardi, ai sensi del combinato disposto di cui agli
articoli 1, comma 3, e 3 lett. d) del Regolamento di Giustizia, esclusa la sussistenza delle circostanze
aggravanti di cui all’art. 10 lettere e), g) ed i) del Regolamento di Giustizia, condanna il sig. Giovanni
Leonardi, applicando la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e da ogni carica ed/od incarico
sociale e federale per giorni quindici, a decorrere dalle ore 24:00 del 8 ottobre 2012 e fino alle ore 24:00 del
23 ottobre 2012. Viene data lettura del dispositivo in udienza